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Diritto processuale penale. Principi generali in materia di prove, singoli mezzi di prova , Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Principi generali in materia di prove e singoli mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 08/05/2024

masterchef-2023
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Scarica Diritto processuale penale. Principi generali in materia di prove, singoli mezzi di prova e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! LE PROVE SISTEMATICA La parte I, libro III c.p.p. contiene le regole generali della funzione probatoria. Titolo I: disposizioni generali Titolo II: Mezzi di prova Titolo III : Mezzi di ricerca della prova MEZZI DI PROVA - Mezzi attraverso cui la prova viene ad esistenza - Assunti in contraddittorio - Dibattimento MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - Finalizzata a raccogliere COSE, TRACCE, DICHIARAZIONI che preesistono al dibattimento - Per lo più atti a sorpresa - Indagini preliminari La parte II ( diversi libri del cpp ) contiene le regole per l’esercizio della funzione probatoria nelle singole fasi del procedimento. PRINCIPIO DI LEGALITA’ PROBATORIA —> ESTRINSECATO NEL 191 C.P.P. PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE La funzione probatoria deve essere esercitata secondo le regole che afferiscono: - corpo del diritto delle prove - specifiche disposizioni previste per ogni singola fase procedimentale - secondo mezzi probatori tipici TEMPERAMENTO AL PRINCIPIO DI LEGALITA’ PROBATORIA —> proviene dal fenomeno dell’atipicità probatoria —> ricorso a mezzi di prova atipici perchè non previsti dalla legge o difformi ai modelli legali ART. 189 CPP PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ - Idoneità ad assicurare la ricostruzione del fatto - Rispetto della libertà morale della persona AMMISSIONE Il giudice deve regolarne in concreto le modalità di assunzione nel contraddittorio tra le parti —> perchè le modalità di assunzione non sono in questo caso previste dalla legge. OGGETTO DELLA PROVA THEMA PROBANDUM —> Il fatto così come enunciato nell’imputazione art. 187 c.p.p. THEMA PROBANS —> Enunciazione del fatto posta alla base della richiesta del mezzo di prova. ART 187 CPP Oggetto della prova 1. Sono oggetto della prova i fatti che si riferiscono all’imputazione alla punibilità alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. 2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali. 3. Se vi è costituzione di parte civile sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante da reato. OGGETTO DELLA PROVA COSA PUO’ ESSERE ? FATTO GIURIDICI O PRINCIPALI - sono estremi della fattispecie di reato contestata - Oggetto della cd. Prova rappresentativa —> dal fatto noto tipo la dichiarazione di un testimone si ricava per rappresentazione il fatto da provare. - La prova rappresentativa ha ad oggetto l’enunciazione di un fatto ( thema probans ) che coincide con un fatto contenuto nell’imputazione FATTI SEMPLICI O FATTI SECONDARI - privi ex se di rilevanza giuridico penale ma hanno aspetto di rilevanza probatoria - Oggetto della c.d. prova critica —> dal fatto provato circostanza indiziante si desume l’esistenza del fatto da prova attraverso una massima di esperienza ad es. - Dalla prova critica se ne può inferire: 1. Da fatto noto —> ignoto L’enunciazione affermativa o negativa di un fatto giuridico ( prova indiziaria) DEROGA : —> Valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o imputato in procedimento connesso o di reato probatarumente collegato Il giudice deve apprezzare le dichiarazioni unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità —-> RISCONTRI ESTERNI . AMMISSIONE - 190 DIRITTO ALLA PROVA + 190 BIS ( DEROGHE) ASSUNZIONE - 191 C.P.P. inutilizzabili patologica o fisiologica ( può con consenso delle parti essere ammessa) VALUTAZIONE - 2 FASI : 192 comma 1 e comma 3 per i riscontri - 523 C.P.P. Discussione finale + 525 c.p.p. motivazione nella sentenza TESTIMONIANZA INQUADRAMENTO E’ un mezzo di prova ed è una prova dichiarativa ovvero consiste nella rappresentazione nel processo di un fatto da parte di una persona che lo ha percepito nella realtà storica mediante proprie attitudini sensoriali. IL TESTIMONE: - Rende dichiarazioni su quanto a sta conoscenza in ordine ai fatti rilevanti ai fini della decisione - È soggetto terzo rispetto alle parti in giudizio - Depone davanti al giudice e nel contraddittorio tra le parti ART 194 C.P.P. OGGETTO E LIMITI DELLA TESTIMONIANZA 1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova 187 c.p.p. ( fatti che si riferiscono alla imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; fatti da cui dipende l’applicazione delle norme processuali; fatti inerenti alla responsabilità civile da reato). —> NON può deporre sulla MORALITA’ dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la responsabilità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. 2. L’esame PUO’ estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra testimone e parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne l’attendibilità. La personalità della persona offesa: la deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. Ulteriore limite in tema di procedimenti per violenza sessuale, prostituzione e pornografia minorile —-> 472 c.p.p. ( p.o. minerebbe che chiede che si proceda a porte chiuse + stabilisce che non sono ammesse domande sulla persona offesa se non necessarie). 3. Il testimone è esaminato sui fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico, né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. DIVIETO DI TESTIMONIANZA SU VOCI CORRENTI —>Limiti al divieto : Cass. 2008 n. 31721 Il divieto di testimonianza previsto dall’art. 194 terzo comma c.p.p. sulle voci correnti nel pubblico non è applicabile nelle ipotesi: a. Di notizie da una cerchia di persone determinata e individuabile. b. In cui il testimone riferisca di circostanze apprese da una specifica persona ancorché non identificata con le sue genialità, assimilabili a mere confidenze per le quali è ammessa la testimonianza ai sensi della testimonianza indiretta. Cass. 1999 n, 4128 - Il divieto di esprimere apprezzamenti personali non SI applica nelle ipotesi in cui : a. Il testimone è persona particolarmente qualificata che riferisca fatti direttamente percepiti e inerenti alla sua abituale e specifica attività (cd. Testimonianza tecnica) TESTIMONIANZA INDIRETTA E’ detta anche testimonianza de relato o de auditu S ha quando un testimone narra un fatto che egli non ha percepito direttamente ma che dichiara di avere appreso da altro soggetto ( CD. TESTE DI RIFERIMENTO O RIFERITO) 195 C.P.P. TESTIMONIANZA INDIRETTA Quando il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altre persone il giudice a richiesta di parte dispone che queste siano chiamate a deporre. Cass 2012 n. 41008 Non è indiretta una testimonianza di un dialogo tra terze persone poiché è un fatto accaduto sotto la diretta percezione del dichiarante. Condizioni specifiche di utilizzabilità della testimonianza indiretta: 7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto d’esame. RATIO - permettere il vaglio di credibilità del testimone. 6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati ( se un avvocato confida ad un suo collaboratore una notizia che ha appreso riservatamente dal cliente, il collaboratore non deve esser esaminato su questo punto). RATIO : evitare che possa essere aggirata la disciplina sul segreto professionale e d’ufficio Il testimoni di riferimento sono chiamati a deporre a richiesta di parte. Il Giudice può disporre anche d’ufficio l’esame delle persone indicate nel comma 1. D. INCOMPATIBILITA’ -> CHI HA SVOLTO funzione di giudice, pm, o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi del 391 ter. ——————————————————————————————— TESTIMONIANZA ASSISTITA Art. 6 l. 2001 n. 63 sul giusto processo Art. 197 bis c.p.p. (Con il giudicato matura una situazione di indifferenza rispetto alla causa ) Persone imputato o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone. GARANZIA 1 Possono essere sentite come testimoni assistiti da un difensore di fiducia o in mancanza da uno d’ufficio. GARANZIA 2 Non ha l’obbligo di testimoniare su fatti per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna nei suoi confronti se nel procedimento aveva negato la propria responsabilità oppure non aveva reso alcuna dichiarazione ( quarto comma). PRONUNCE CORTE COST - 2006 e 2017 in è stato equiparato l’assolto per non aver commesso il fatto e perchè il fatto non sussiste al TESTIMONE COMUNE. COMMA 2 L’imputato in caso di connessione debole ( teleologica ) o collegamento probatorio in cui quindi c’è un processo pendente ma l’imputato tele connesso o coll probatorio ha reso dichiarazioni su fatti altrui TERZA GARANZIA PER IL COMMA 2 SOLO : il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. C.D. TESTE INTERMITTENTE : - domande sul fatto proprio : esame dell’imputato in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p. - Domande sul fatto altrui: teste assistito ex art. 197 bis c.p.p. QUARTA GARANZIA ( COMMA 5 E 6 ) - In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro l persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento i revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette + COMMA 6 —> Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone ai sensi del presente articolo S applica il 192 comma 3 cioè riscontri., OBBLIGHI DEL TESTIMONE ART. 198 C.P.P. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di risponder secondo verità alle domande che gli sono rivolte. CONSEGUENZE ALL’INOSSERVANZA : 1. TESTIMONE RETINENTE —> testimone regolarmente citato non si presenta di fronte al giudice senza addurne legittimo impedimento. a. ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO b. Sanzione pecuniaria da 56 a 516 euro a favore della cassa delle ammende + spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa . RIFORMA CARTABIA !!!!!!! 496 C.P.P. Ordine e modalità nell’assunzione delle prove —> esame del testimone a distanza + 133 ter c.p.p. OBBLIGHI DEL TESTIMONE CONSEGUENZE INOSSERVANZA TESTIMONE RETICENTE : testimone che compare ma si rifiuta di deporre al di fuori dei casi previsti dalla legge ( astensione prossimi congiunti e segreti) 1. Il Giudice rinnova gli avvertimenti di cui all’art. 497 secondo comma c.p.p. 2. In seguito trasmette gli atti al PM perché proceda per il reato di rifiuto di uffici legalmenti dovuti ( art. 366 c.p.) - cfr. 207 c.p.p. comma secondo TESTIMONE FALSO: testimone non risponde secondo verità Il Giudice rinnova gli avvertimenti 497 secondo comma c.p. In seguito trasmette gli atti al PM affinché proceda per il reato di falsa testimonianza ( art. 372 c.p.). Quando li trasmette ? - Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio ( 207 c.p.p. comma secondo ) COMMA 2 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. IPOTESI DI ASTENSIONE Facoltà di astensione dei prossimi congiunti I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre !!!!ECCEZIONE: - quando hanno presentato denuncia querela istanza - quando essi o un loro prossimo congiunto sono persone offese dal reato ESTENSIONE DELLA FACOLTA’ - chi è legato all’imputato da vincolo di adozione E’ il mezzo di prova mediante il quale le parti private possono contribuire all’accertamento dei fatti. Riguarda: l’imputato, la parte civile (può essere sentita anche come testimone), il responsabile civile, la personalmente civilmente obbligata alla pena pecuniaria. REGIME GENERALE ART. 208 C.P.P. SONO ESAMINATI SE FANNO RICHIESTA O VI CONSENTONO —> RICHIESTA E CONSENSO NON DEVONO AVERE PARTICOLARI FORME ART. 209 C.P.P. .- Regole per l’esame - OMOGENIZZAZIONE TRA MESSI DI PROVA ESAME E TESTIMONIANZA: a. Medesimo oggetto b. Privilegio contro autoincriminazione ( il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità) c. Scansione dell’esame testimoniale ( esame controesame riesame e domande del giudice ) d. Regole esame testimoniale ( domane su fatti specifici e divieto di domande nocive o suggestive, quest’ultime concesse solo nel controesame). e. Dichiarazioni de relato valgono le condizioni di utilizzabilità della testimonianza indiretta ( si tende ad escludere per l’imputato per il principio per cui il sapere dell’imputato deve far ingresso senza limitazioni) DIFFERENZE CON ESAME TESTIMONIALE Le parti possono non rispondere alle domande —> se la parte rifiuta di rispondere ne è fatta menzione nel verbale Non hanno obbligo penalmente sanzionato di dire la verità ESAME DELL’IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO O COLLEGATO Esame di persona imputata in un procedimento connesso: Doppia disciplina a seconda del tipo di connessione che intercorre tra procedimenti: A. ESAME IMPUTATI CONCORRENTI NEL MEDESIMO REATO PRESUPPOSTO: a. Imputati connessione forte ( il reato è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro oppure se pià persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento) b. Non deve essere intervenuta nei loro confronti sentenza irrevocabile di condanna, applicazione della pena ed assoluzione ( altrimenti testimoni assistiti). COME PER L’IMPUTATO HA : - DIRITTO AL SILENZIO E AL MENDACIO - OBBLIGO DI PRESENTARSI IL QUALE SE OCCORRE ORDINA ACC COATTIVO —> perchè ha questo obbligo ? Perchè sta rispondendo su fatto altrui. - SONO ASSISTITE DA DIFENSORE B. ESAME IMPUTATI TELEOLOGICAMNTE CONNESSI O COLLEGATI PRESUPPOSTI : a. Imputati di reati connessi ex art. 12 lett. c. c..p.p. ( connessione teleologica) o probatoriamente collegati b. Non devono aver reso in precedenza dichiarati concernenti la resp di altri ( altrimenti testimoni assistiti) GARANZIA - Per imputato principale - Se rende dichiarazioni su resp altrui assume la qualifica di testimone assistito e l’esame deve essere interrotto e deve letto il 497 c.p.p. e quindi poi deve rispondere secondo verità. - Ha il difensore che lo assiste C.D. TESTE INTERMITTENTE : - domande sul fatto proprio : esame dell’imputato in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p. - Domande sul fatto altrui: teste assistito ex art. 197 bis c.p.p. ———————————- CONFRONTO ART. 211 C.P.P. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti. Non è un obbligo del giudice disporre il confronto quando c’è discrepanza fra le parti. - Il giudice richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto chiede loro se le confermano o le modificano invitandoli ove occorra alle reciproche contestazioni. - Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte del giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto. APPLICAZIONE ANCHE DEL 364 C.P.P. E’ vietato a coloro che intervengono fare segni di approvazione e disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al PM richieste osservazioni riserve delle quali è fatta menzione nel verbale. RICOGNIZIONE —> Mezzo di prova con cui si chiede ad un soggetto se sia in grado di affermare l’identità tra ciò che in passato è stato oggetto di una sua percezione sensoriale e ciò che gli viene mostrato nel processo. A. Ricognizione di persone 213-214 c.p.p. B. Ricognizione di cose 215 c.p.p. C. Ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale 216 c.p.p. COME NEL CONFRONTO E’ IL GIUDICE CHE CONDUCE IL MEZZO ISTRUTTORIO ART. 213 nullità relativa 223 C.P.P. CAUSE DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL PERITO —> si fa rinvio alle cause di astensione del giudice —> NO GRAVI RAGIONI DI CONVENIENZA —> si fa richiamo a tutti i motivi di cui all’art. 36 c.p.p. tranne di quella legata alle gravi ragioni di convenienza. —> RATIO : garantire l’obiettività del perito nello svolgimento dell’incarico. PROCEDIMENTO : Quando sussiste un motivo di astensione il perito ha l’obbligo di dichiararlo —> in mancanza può essere ricusato dalle parti. TERMINE DELL’ASTENSIONE O RICUSAZIONE —> fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico e quando si tratti id motivi sopravvenuti, ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. Dichiarazione di ricusazione: Legittimati: PM o le parti private - Libertà di forma - Deve contenere l’indicazione dei motivi, delle prove, ed eventualmente essere corredata da documenti sui quali si fonda ( a pena di inammissibilità ). - Sulla dichiarazione di astensione o ricusazione decide il giudice con ordinanza. ART. 224 C.P.P. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE Il Giudice dispone anche d’ufficio la perizia con ordinanza motivata contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. —> ordinanza INOPPUGNABILE MA REVOCABILE. 2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all’esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari x l’esecuzione delle operazioni peritali —> CORTE COST. 1996 N. 238 —> illegittimo perché viola l’art. 13 comma 2 Cost. Sulla scia di costituzione del 96’ viene introdotto l’art. 224 bis che disciplina i provvedimento del giudice per le indagini preliminari che richiedono il compimento di atti idonei ad incidente sulla libertà personale. L’at. 224 bis leggilo !!! Introdotto con l. 2009 n 85 e stabilisce il prelievo di campioni biologici ( attenzione che è nulla se non è assistito da difensori). 226 c.p.p. CONFERIMENTO INCARICO ADEMPIMENTI PERITALI - Comparizione in udienza - Accertamento delle generalità del perito e di eventuali cause di incapacità, incompatibilità e astensione - Avvertimenti A. Obbligo di prestare il suo ufficio ( art. 221 c.p.p.) B. Responsabilità penali connesse allo svolgimento dell’incarico ( falsa perizia ex art. 373 cp.) C. Invito a rendere la dichiarazione di impegno FORMULAZIONE DEI QUESITI Il Giudice formula i quesiti sentito il perito, CTP, il PM e i difensori. - attuazione contraddittorio - Delimitazione OGGETTO PERIZIA ART. 227 - il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti - Può chiedere un termine —> il giudice fissa non oltre 90 giorni PROROGA Ammessa anche più volte per periodi di 30 giorni non può superare i 6 mesi. - Termine meramente ordinatorio e non perentorio DOCUMENTI ART. 234 PROVA DOCUMENTALE E’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentato fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo. PROVA PRECOSTITUITA: Si forma PRIMA E AL DI FUORI del procedimento NB. Attiene al fatto oggetto del processo e non a quanto avviene nel suo svolgimento: DOCUMENTO Mezzo di prova ed è incorporato base analogica o digitale DOCUMENTAZIONE Atto del procedimento (. Art. 134 ss) riprodotto tramite verbale. ART. 234 C.P.P. E’ vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni dei consulenti tecnici e dei periti. ECCEZIONI : 236 C.P.P. Documenti relativi al giudizio di personalità SENTENZE IRREVOCABILI Possono essere acquisite e utilizzate ai fini di : a. Giudizio di personalità dell’imputato e della persona offesa b. Valutazione della credibilità di un testimone c. Prova di un fatto in essere accertato AR. 238 BIS C.P.P Fermo quanto previsto dall’articolo 236 le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisiste ai fini della prova del fatto in essere accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 comma 3. ACQUISIZIONE: Passaggio in giudicato - prova del fatto VALUTAZIONE: Fatto accertato - rilevanza- riscontri esterni OBBLIGO DI ACQUISIZIONE Documenti costituenti corpo del reato : I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga. - Giudice - Prova costituenda —-> si forma nel corso dello svolgimento del mezzo di prova LIBRO III- TITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PROVA PRE COSTITUITA - Ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Indagini preliminari + verbali che confluiscono nel fascicolo del dibattimento solo se irripetibili - AG ( Giudice, PM e in alcuni casi PG) - Prova pre costituita ISPEZIONI ( ART. 244-246 C.P.P.) L’ispezione è un mezzo di ricerca della prova mediante il quale l’AG accerta su persone luoghi e cose la presenza di tracce e di altri effetti materiali del reato ovvero, nel caso in cui il reato non abbia lasciato le suddette evidenze o queste siano per qualche ragione venute meno, se possibile, verifica il modo il tempo e le cause delle modificazioni rinvenute. DI REGOLA E’ UN ATTO GARANTITO ( ART. 364-366-369 E 369 BIS)— > DIRITTO DEL DIFENSORE DELL’INDAGATO AL PREAVVISO ( almeno 24 ore prima ) E DIRITTO DI ASSISTERE ALLE OPERAZIONI cioè all’accertamento ispettivo. DISPOSIZIONI NORMATIVE ART. 244 - casi e forme delle ispezioni in generale Art. 245 - modalità esecutive ispezioni personali Art. 246 modalità esecutive ispezioni locali e reali DISPOSIZIONI SPECIFICHE Art. 364-366 sulle ispezioni di iniziativa del PM Art. 354 sulle ispezioni di iniziativa della pg Art. 103 sulle ispezioni nello studio del difensore ART. 244 OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO ISPETTIVO : - Personali —> aventi ad oggetto le persone e il loro corpo - Locali —> luogo compreso il domicilio privato - Reali —> oggetti materiali in genere ( incluso esame esterno del cadavere e si esclude da questo esame autoptico) - Informatiche e telematiche l. 2008 n. 48 —> osservazione senza acquisizione di dati —> informazioni digitali e bit ( se raffrontato con perquisizione informatica capisco le differenze). ISTITUTO DI SCARSO USO cioè si usa in situazioni in cui è utile accertare una schermata informatica ma non è utile quando devo cercare dati aprendo cartelle. IN BASE A CONTENUTO E FINE: A. PERCETTIVO DESCRITTIVO —> se il reato ha lasciato evidenze, fase di osservazione percezione della realtà materiale, cui segue una fase di constatazione e rilevazione di un dato elemento di quella realtà fenomenica —> prima fase osservo abitazione da fuori e poi individuo la maniglia oggetto di forzatura ( in caso di furto in abitazione). B. PERCETTIVO INTERPRETATIVO —> Se il reato non ha lasciato evidente —> fase di osservazione percezione della realtà materiale cui segue una fase di constatazione rilevazione della assenza di segni riconducibili al reati, cui segue una eventuale fase successiva di interpretazione dei modi dei tempi e dell’ eziologia delle modifiche intervenute. ————— PROVVEDIMENTO FORMA - DECRETO ( decreto perché tipicamente è disposto dal PM, se lo fa il giudice certa dottrina dice ordinanza ma discusso)., - Di solito tipo il decreto che dispone il giudizio non è MOTIVATO ma siccome qua abbiamo una ipotesi di restrizione delle libertà costituzionalmente garantite allora è previsto un obbligo di motivazione—> ART. 13 COST E ART 14 COST. CONTENUTO L’ART. 244 non impone espressamente requisiti. Presupposto implicito e UTILITA’ del mezzo di ricerca della prova con riferimento al procedimento —> art. 244 ( dice “occorre accertare”) e quindi introduce un giudizio di natura generale sulla necessità dell’ispezione per il procedimento penale. ————————— SOGGETTI ATTIVI - DIRITTI E FACOLTA’ DELLA DIFESA In UDIENZA PRELIMINARE E IN DIBATTIMENTO —> GIUDICE IN INDAGINI -> A. PM personalmente, per il difensore c’è un diritto al preavviso di almeno 24 ore prima ( salvo i casi di 364 comma quinto —> nei casi di urgenza deve avvisarlo senza ritardo o comunque tempestivamente ) e in ogni caso diritto di intervento del difensore anche nel caso in cui non sia stato avvisato. All’indagato privo di difensore viene avvisato che è assistito da un difensore d’ufficio e può nominare uno di fiducia. B. PG DELEGATA DAL PM CON DECRETO C. PG DI PROPRIA INIZIATIVA —> in situazioni di urgenza - impossibilità di intervento del PM e pericolo di modifica di tracce cose o luoghi, può eseguire accertamento e rilievi su stato dei luoghi delle cose e delle persone diversi dall’ispezione personale ( 354 comma secondo e terzo) —> può fare accertamenti e rilievi in caso di urgenza ( quindi sono ispezioni fatte dalla pg ma chiamate accertamenti tecnici) ma non può svolgere atti che consistente da ispezione personale quindi la PG può ispezionare parti visibili dall’esterno invece PM può andare a vedere parti coperte anche ; per il difensore facoltà di intervenire con limitati poteri ( 365, 3 - 364 7) senza diritto al preavviso; per l’indagato presente obbligo di avvertirlo della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia. ISPEZIONE DI PERSONE ART. 245 C.P.P. PRESUPPOSTI ART. 247 COMMI 1, 1-BIS - Perquisizone personale: quando vi è fondato motivo di ritenere che sulla persona siano occupati il corpo del reato o cose pertinenti al reato - Locale : in un determinato luogo stesse cose di prima oppure una persona da arrestare - Informatica: stessa cosa di prima in un sistema informatico o telematico ancorché protetto da misure di sicurezza FORMA DEL PROVVEDIMENTO DECRETO MOTIVATO —> motivato sempre perché c’è una limitazione SOGGETTI ATTIVI - DIRITTI E FACOLTA’ - In udienza preliminare e dibattimento: Giudice - In indagini : - PM personalmente; il difensore dell’indagato ha facoltà di assistere con limitati poteri di intervento ( art. 365 terzo comma - 364 settimo comma) senza diritto al preavviso; all’indagato che sia presente è chiesto se è assistito da un difensore, se ne è privo il PM lo designa d’ufficio. - IN INDAGINI DALLA PG: A. PG DELEGATA SOLO UFFICIALI DAL PM COL DECRETO ( SALVO DIVIETO DELEGA EX ART. 103 C.P.P.) B. PG di propria iniziativa in ipotesi di flagranza di reato o evasione ( art. 352 c.p.p.) con obbligo di trasmissione non oltre 48 ore del verbale delle operazioni compiute dal PM che entro le successive 48 convalida la perquisizione con decreto motivato se ve ne sono i presupposti; per il difensore facoltà di interventocon limitati poteri senza diritto al preavviso; per l’indagato presente obbligo della pG di avvertirlo della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia ( 114 disp. Att.) MODALITA’ ESECUTIVE PARTICOLARI ( vedi codice) - RICHIESTA DI CONSEGNA DI UNA COSA DETERMINATA 248 PRIMO COMMA - ESAMI DI ATTI E DOCUMENTO PRESSO LE BANCHE —> avanza richiesta di atti cioè c’è un accesso agli atti PERQUISIZIONI PERSONALI 249 C.P.P. - copia del decreto + facoltà di farsi assistere ( come sopra idoneo ali arti 120 cd. Testimone ad atti processuali) PERQUISIZIONE LOCALE 250 C.P.P. - come sopra copia del decreto + facoltà di farsi assistere - Può avere luogo anche in assenza del soggetto che ha disponibilità del luogo e dell’imputato/ indagato ( vedi norma ) PERQUISIZIONE DOMICILIARE ART. 251 C.P.P. —> limiti temporali ore 7 di mattina e ore 20.00 IMPORTANTISSIMO CARTABIA ART. 252 C.P.P. La perquisizione si può evolverle a sequestro ma se non evolve è previsto il 252 bis c.p.p.. ART. 252 BIS C.P.P. OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PERQUISIZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - Novità della riforma cartabia ( analogamente art 352 comma 4 bis con riguardo all’impugnazione del decreto di convalida emesso a seguito di perquisizione effettuata di iniziativa dalla PG n linea con Corte Edu BRazzi c. Italia) - Se alla perquisizione non è seguito il sequestro contro il decreto di perquisizione emesso dal PM l’indagato e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione sul quale il Giudice provveda a norma dell’art. 127 c.p.p. - L’opposizione è presentata a pena di decadenza entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione. - Il Giudice accoglie l’opposizione quando accerta che la perquisizione è avvenuta fuori dai casi previsti dalla legge. SEQUESTRO PROBATORIO Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova mediante il quale l’AG acquisisce coattivamente un bene materiale mobile o immobile ( requisito naturalistico) qualificabile come corpo del reato (o cosa pertinente ( requisito giuridico) al reato necessaria per l’accertamento dei fatti ( requisito processuale). Con le altre tipologie di sequestro previste dal codice di rito ( sequestro conservativo e sequestro preventivo) condivide la connotazione ablativa ( cioè il vincolo di indisponibilità serve perché il bene possa conservare immutate le sue caratteristiche) ma tende ad una finalità diversa. La finalità probatoria !!!! -> assicura il bene !!! al procedimento perché possa essere utilizzato come prova nel processo. ASSICURA IL BENE AL REATO. 1. CORPO DEL REATO —> qualsiasi cosa che si ponga in un rapporto di immediatezza con l’illecito penale. a. Cose sulle quali il reato è stato commesso ( oggetto materiale del reato) b. Cose mediante le quali il reato è stato commesso ( mezzo del reato ) c. Cose che costituiscono il prodotto del reato ovverosia acquisite direttamente con il reato e da questo create d. Cose che costituiscono il profitto —> vantaggio patrimoniale e non tratto dal reato. e. PREZZO —> quindi i beni valutabili economicamente dati o promessi al colpevole per la consumazione del reato 2. COSE PERTINENTI AL REATO - manca la definizione normativa - Unico dato: deve trattarsi di cose necessarie per l’accertamento dei fatti ( la declinazione al plurale femminile parrebbe riferirsi alle sole cose pertinenti al reato) - In generale rientra nella categoria ogni cosa che si trovi in qualche modo collegata al reato anche indirettamente purché non si tratti di rapporto meramente occasionale !!! PROVVEDIMENTO DECRETO MOTIVATO ( per lo motivazione lungo contrasto giurisprudenziale sul contenuto della motivazione a seconda del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato). contenuto di una conservazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone quando l’apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza agli interlocutori. Comunicazione e conversazione segreta —-> non rientrerà utilizzo di onde radio liberamente percepibili - Il soggetto che capta è estraneo alla conversazione, la registrazione di un colloquio effettuata da uno dei due interlocutori non è intercettazione ma è documento. a. Telefoniche - 266 c.p.p. b. Tra presenti o cd. Ambientali 266 secondo comma cp.—> cimice in ufficio. c. Informatiche e telematiche 266 bis flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente fra più sistemi d. Le intercettazioni sono applicabili sia per i reati indicati nell’art. 266 c.p.p. sia per quelli commessi mediante utilizzo di tecnologie informatiche o telematiche REATI COMUNI - PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCEDIMENTI SPECIALI - Reati di criminalità organizzata o equiparati PRESUPPOSTI APPLICATIVI : A. IL TIPO DI REATO - Non tutti i reati consentono di disporre le intercettazioni - Le tipologie per i reati comuni sono indicate dall’art. 266 c.p.p.: - A1 CRITERIO QUANTITATIVO —> delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4. - A2 CRITERIO QUALITATIVO —> delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; delitti di contrabbando, stalking… B. GRAVI INDIZI DI REATO 267 PRIMO COMMA C.P.P. - Indizi dell’avvenuta commissione di uno dei reati indicati - Non si richiede che siano anche attribuibili a qualcuno ma è sufficiente che esistano. C. ASSOLUTA INDISPENSABILITA’ PER LA PROSECUZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARE L’unico modo per ricercare la prova è costituito dalle intercettazioni REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA O EQUIPARATI A. Occorrono sufficienti indizi di reato ( non gravi indizi di reato) B. L’intercettazione DEVE essere necessaria ( non indispensabile) per lo svolgimento delle indagini preliminari C. Regole diverse per il captatore informativo D. Durata delle intercettazioni ART. 266 COMMA SECONDO —> INTERCETTAZIONI AMBIENTALI - conversazioni tra presenti - Ma se avvengono nei luoghi di privata dimora di cui all’art. 614 c.p. —> l’intercettazione è cosentina solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa. L’inseriemnto del captatore avviene el 2017 e ad oggi questo norma si applica per i procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. ART. 266 COMMA 2 BIS —-> - sempre consentita per i procedimenti più gravi - Previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi di cui all’art 614 per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati dei pubblici servizi contro la P.A. per i quali è prevista una reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4. -Ha inciso la c.d. Legge Spazzacorrotti. CAPTATORE INFORMATICO “ TROJAN HORSE” -> Potenzialità invasiva - virus inoculato occultamente nel sistema informatico ed acquisisce dati a distanza e può anche attivare il microfono a distanza. Viene utilizzato da numerosi anni tanto che le Sezioni Unite sono intervenute nel 2016 ( Cass 2016 n, 26889 SCURATO) e hanno fornito alcuni principi che regolano le intercettazioni con captatore informativo per i procedimenti iscritti fino al 31.08.2020. PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE RISERVA DI GIURISDIZIONE : Le intercettazioni devono essere autorizzate dal giudice per le indagini preliminari con DECRETO MOTIVATO, su richiesta del pubblico ministero che procede alle indagini. PM —> G.I.P. RISERVA DI LEGGE —> requisiti necessari per procedere a pena di inutilizzabilità. COME VENGONO DISPOSTE ? DECRETO DI AUTORIZZAZIONE O NON AUTORIZZAZIONE MOTIVATO - Richiesta del PM al G.I.P. con trasmissione degli atti da cui si ricava l’esistenza dei presupposti - Il G.I.P. può autorizzare con decreto motivato o non autorizzare PROCEDIMENTO URGENTE - convalida del G.I.P. - DECRETO MOTIVATO DI CONVALIDA O NON CONVALIDA - Nei casi urgenza il PM può disporre direttamente le intercettazioni ma dovrà comunicare il relativo decreto al g.i.p. NON OLTRE 24 ORE - ENTRO LE SUCCESSIVE 48 IL G.I.P. CONVALIDA O NON CONVALIDA - Se non vi è convalida cessano subito le operazioni e i risultati sono inutilizzabili Decreto esecutivo Se l’intercettazione è concessa viene emesso dal PM UN DECRETO ESECUTIVO CHE REGOLA MODALITA’ - DURATA DELLE OPERAZIONI: - vengono individuate le utenze ( anche quelle di soggetti diversi dall’indagato es. sequestro di persona dove vengono intercettate utenze dei familiari ) - Gli impianti da utilizzare devono necessariamente essere installati presso la PROCURA DELLA REP - AD ECCEZIONE DEI CASI in cui gli stessi siano insufficienti o inidonei e sussistano eccezionali ragioni di urgenza.
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