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Ruolo Parlamento e Governo: Procedimento Legislativo e Funzioni, Dispense di Diritto Pubblico

Il procedimento legislativo in Italia, con particolare attenzione al ruolo del Parlamento e del Governo nella produzione e approvazione delle leggi. Viene inoltre trattato il ruolo della Camera e del Senato, nonché gli strumenti utilizzati per esercitare il potere di indirizzo politico. una panoramica dettagliata delle fasi del procedimento legislativo, dalla presentazione di un progetto di legge alla sua approvazione finale.

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 22/10/2022

rsalv
rsalv 🇮🇹

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Scarica Ruolo Parlamento e Governo: Procedimento Legislativo e Funzioni e più Dispense in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! 6 LEZIONE ONLINE LEZIONE 1 PARTE -dalla lezione precedente: SISTEMI ELETTORALI puri+ misti. */Camera e senato sono gli unici organi costituzionali eletti direttamente dai cittadini a livello statale. il sistema elettorale è fondamentale.  Sistema proporzionale = tende a consentire una più ampia rappresentanza politica; con la pluralità di partiti ha maggiori difficoltà a dar vita la maggioranza+ stabilità governi. Sono più tipici per i paesi continentali.  sistema maggioritario = tende a consentire una meno ampia rappresentanza politica (pluralismo politico); facilita una maggiore stabilità dei governi. I sistemi maggioritari si applicano in collegi uninominali e sono propri dell’esperienze anglosassone Per quanto riguarda soprattutto i sistemi proporzionali, si è andati nella direzione di dar vita a sistemi misti che cercassero di coniugare il meglio dei due modelli: proporzionali e maggioritari: garantire sia l’entrata in parlamento di piccoli gruppi politici e dall’altro lato favorire una maggioranza. Ad esempio le Soglie di sbarramento= escludere le forze minori e rafforzare le forze maggiori. Poi l’utilizzo di sistemi a doppio turno sempre più frequenti, ad esempio per eleggere il sindaco. In ITALIA dal 1948 fino al 1992: sistema proporzionale puro Dal 1994 + modifica legge elettorali con referendum: sistemi elettorali diversi: 4 in 27 anni. 1 sistema) 1994+1996+2001 elezioni: sistema misto maggioritario proporzionale: ha favorito il sistema politico verso il bipolarismo tra centro destra e centro sinistra 2 sistema) 2005+2006+2008+2013 elezioni: sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza: si applicava sia alla Camera che al senato ma per la camera era a livello nazionale, mentre per il Senato: il premio di maggioranza veniva assegnato a livello regionale con il risultato che non garantiva a livello nazionale alcuna maggioranza certa. Sistema dichiarato incostituzionale con sentenza 1 del 2014 e quindi sostituito da un nuovo sistema 3)sistema mai utilizzato: Italicum: approvato nel 15 e incostituzionale 4)sistema: Rosatellum che ha disciplinato le elezioni del 2018 e che è un sistema ancora in vigore: è un sistema misto per il quale: 1/3 circa dei seggi sia alla camera che al senato, sono assegnati in collegi uninominali con sistema maggioritario (232 per la camera e per il senato 116); gli altri 2/3 sono assegnati con metodo proporzionale in circoscrizioni plurinominali: camera 386+12 per estero; senato: 193+6 nella circoscrizione estero. Utilizza una soglia di sbarramento: partecipano le liste che hanno avuto almeno il 3 percento dei voti oppure il 10 percento per le liste coalizzate. -è un sistema che non assicura maggioranze assolute e necessita di trovare alleanze successive al voto (esempio tra lega e m5stelle) **PICCOLE PRECISAZIONI: /PREVISTA RAPPRESENTANZA DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO: sia alla camera che al senato: ci sono deputati eletti da circoscrizioni estere ossia italiani residenti all’estero che li eleggono. 12 per camera e 6 per estero. /LE CAMERE HANNO APPROVATO IN QUESTI MESI UNA RIFORMA COSITUZIONALE: che se confermata nel referendum del 29 marzo 2020: farà sì che la Camere non siano composte da 630 deputati e 315 senatori ma 400 deputati e da 300 senatori; è un taglio dei parlamentari. Questo comporterà anche una RISCRITTURA LEGGE ELETTORALE: bisogna ridisegnare il disegno di collegi uninominali. Si procederà anche ad un ripensamento del sistema elettorale all’introduzione di un 5 sistema elettorale. Nb: il ruolo del parlamento non cambia. È una riforma fatta per selezionare meglio la classe parlamentare per il numero eccessivo dei parlamentari; per scegliere candidati più qualificati rispetto ad oggi. --fine argomento sistema elettorale= si parla di un meccanismo che l’ordinamento sceglie per contare i voti espressi dagli elettori e tradurli in seggi assegnati alle diverse liste politiche che partecipano alle elezioni È uno strumento di trasmissione della democrazia e di legittimazione democratica delle istituzioni. Nb: nel caso in cui condividano il medesimo testo, viene trasmesso alla presidente della repubblica Quindi sempre: commissione-aula-approvazione poi trasmesso altra camera- commissione- aula-approvazione I 2 protagonisti: qui aula+ commissioni 3 FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA (73): qui il protagonista è il Presidente della repubblica che ha un mese di tempo per la promulgazione. -LA PROMULGAZIONE non è un mero adempimento formale e dovuto; è un atto in cui il presidente della repubblica in cui esercita un POTERE DI VALUTAZIONE DEL TESTO DI LEGGE, di conformità e di opportunità. Ha un potere di divieto sospensivo, cioè ad una nuova deliberazione -dopo la promulgazione: le LEGGI VENGONO PUBBLICATE in Gazzetta ufficiale ed entrano in vigore 15 giorni dalla loro pubblicazione (vacazio legis). 15 giorni perché la legge comporta degli impatti+ necessità di adeguamento da parte dei cittadini -in alternativa il presidente della repubblica può chiedere una nuova deliberazione delle 2 camere: IL RINVIO PRESIDENZIALE alle camere con un MESSAGGIO MOTIVATO per sollecitare una nuova valutazione con un’avvertenza: se le camere approvano di nuovo la legge, prevale la volontà delle camere rispetto al Presidente. IL Rinvio personale è poco frequente perché il presidente va in conflitto con le camere -Se viene dichiarato un’urgenza, può avere un tempo minore rispetto ad un mese. 4 FASE EVENTUALE: è quella alterna, relativa alla 3 fase: RIAPPROVAZIONE/RINUNCIA DELLE CAMERE A COMPLETARE L’ITER LEGISLATIVO (cioè la legge). (“Già detto sopra”): è il rinvio eventuale delle leggi al parlamento per una nuova deliberazione  --fino QUI PROCEDIMNETO LEGISLATIVO ORIDNARIO= procedimento che segue l’iter nel quale le camere operano in sede istruttoria/referente: sono chiamate a riferire all’aula. Nel procedimento legislativo ordinario le commissioni operano in sede ISTRUTTORIA/REFERENTE. Può essere recuperato  --è DIVERSO dal PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DECENTRATO: la commissione fa tutto senza interessare e non coinvolge l’aula. La fase istruttoria/referente non esiste. Si parla DI COMMISSIONE IN SEDE DELIBERANTE/LEGISLATIVA: la commissione esprime in via definita, senza che si passi per la camera. È un elemento legislativo accelerato. Nb: se avviene in una camera l’iter decentrato, non è detto che deve avvenire anche nell’altra camera -nb: Anche in tali casi fino al momento della sua approvazione definita: se il governo o un decimo del componente della camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e voltato dalla camera, è possibile ritornare all’iter ordinario. L’iter decentrato è un elemento accelerato ma se queste richiedono l’iter ordinario, si ritorna all’iter ordinario Nb: sia nell’iter decentrato che ordinario le commissioni permanenti sono coinvolte Nb: DOMANDA ESAME: L’iter ordinario è obbligatorio e non è possibile utilizzare l’iter decentrato per: DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA COSITTUZIONALE (composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari) PER QUELLI DI DELEGAIZONE LEGISLATIVA DI AUTORIZZAZIONE A RATIFICA TRATTATI INTERNAZIONALI, DI APPROVAZIONE BILANCI CONSUNTIVE. ART 72  Nb: esiste anche il PROCEDIMENTO MISTO tra procedimento ordinario e procedimento decentrato: tutto si svolge come il procedimento decentrato salvo l’APPROVAZIONE FINALE CON DICHIARAZIONE DI VOTO che necessita il passaggio in aula. È compatibile con i disegni di legge ecc. Citati sopra Conclusioni: -Le regole del procedimento legislativo non sono regole libere del parlamento; fa sì che ove il parlamento, una camera o l’altra non dovrebbero rispettare queste fasi: il risultato finale sarà quello di una legge in contrasto con la costituzione -l’iter legislativo sono delle prescrizioni vincolanti per il parlamento il cui mancato rispetto determina un motivo di illegittimità formale e procedurale della legge approvata (Il ruolo parlamento nella produzione di leggi è diventato meno centrale, meno rilevante per delle ragioni: sia perché le decisioni sul contenuto delle leggi tende a prendere di più il governo; sia perché è molto più frequente l’utilizzo di strumenti normativi del governo rispetto ai quali il parlamento non ha un ruolo centrale) LEZIONE 7  2 FUNZIONE ELETTIVA: -RIGUARDA ART 83: il presidente della Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri. Il presidente della Repubblica è il supremo organo rappresentativo del nostro ordinamento. -inoltre elegge 5 giudici della Corte Costituzionale. Essa è composta da 15 giudici nominati per un terzo dal presidente dalla repubblica, per un terzo dal parlamento in seduta comune, e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative. -il parlamento elegge ogni 9 anni, prendendo un elenco di 45 cittadini da cui nei giudizi di accusa, vengono estratti i 16 membri che diventano giudici aggregati di Corte. -il consiglio supremo della magistratura (ordine di autogoverno della magistratura che costituisce garanzia ed indipendenza della magistratura: un terzo dei componenti del consiglio supremo della magistratura è eletto dal parlamento A differenza della funzione legislativa che dà luogo qualche centinaio di leggi ogni anno; la funzione elettiva è scadenzata dalla durata del mandato di questi organi eletti del parlamento: è effettuata in modo occasionale. (il presidente della repubblica rimane in carica 7 anni e quindi la funzione elettiva si effettua ogni 7 anni; l’elezione della corte costituzionale una volta ogni anno; 4 anni per il consiglio supremo della magistratura.  3 FUNZIONE DI GIUDIZIO (GIUDIZIALE) Richiama l’art 66: Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Si è evoluto evitare che la valutazione sui titoli di ammissione potesse essere mandata ad organi esterni; si è conferito un potere di giudizio a ciascuna camera -INOLTRE troviamo nell’autorizzazione delle camere che devono lasciare ai sensi dell’art 68: ciascuna camera è giudice di sé stessa e dei suoi componenti con Un giudizio che si sovrappone e può stoppare il potere di giudizio che esprime i poteri che esercita la magistratura, quando è in gioco l’autonomia e l’indipendenza di ogni camera. Cioè i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti nell’esercizio delle loro funzioni. -art 90 2 comma: l’accusa al presidente della repubblica per altro tradimento o per attentato alla costituzione: è proposta dal parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri: quindi tocca al Parlamento effettuare una valutazione di rilevanza penale delle condotte del presidente della repubblica e metterle in caso di accusa. Lo stato di messa in accusa segna un momento di crisi costituzionale. GIUDIZIO SULL’ART 66: all’inizio di ogni legislatura ciascuna camera p richiamata a verificare i requisiti di ammissione di tutti i suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Art 68: non è raro che le camere devono verificare i requisiti presupposti da questo articolo.  4 FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO Ciascuna camera dispone di strumenti di indagine, di inchiesta, di indirizzo di controllo che può esercitare con la finalità di portare davanti all’opinione pubblica dei fatti rilevanti o per indirizzare scelte politiche del governo. esempio sono l’esito di un referendum costituzionale che manda al presidente del consiglio un forte messaggio di sfiducia che ne prende atto e preferisce dimettersi. Così si è aperta la crisi del governo Renzi. 3) Successivamente diventa necessario attivare un PERCORSO PER insediare un NUOVO GOVERNO, che ha la finalità di ricreare la fiducia sulle 2 camere. Art 94: nuovo governo che possa avere la fiducia delle 2 camere. Questo obbiettivo si raggiunge attraverso un PROCESSO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO LEZIONE 7 TERZA PARTE PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO = è in parte deformalizzato (Non ha disciplinato) ed in parte disciplinato in costituzione -Ciò che innesca la necessità di avviare l’iter di formazione del governo è la crisi di governo ovvero la presentazione delle dimissioni da parte del governo in carica al presidente della repubblica. Comporta che il presidente della repubblica riceva le dimissioni ma non comporta l’immediato azzeramento del governo in carica perché il governo in carica per dare la continuativa funzione esecutiva rimane in carica per ordinaria amministrativo, per il disbrigo degli affari correnti -una volta verificatosi il presupposto si avvia il procedimento che vede come PROTAGONISTA il presidente della repubblica che ha il ruolo di mantenere valorizzato il rapporto di fiducia tra governo e parlamento; quando viene meno è il presidente della repubblica che si riattiva. (in questo momento è Mattarella) -il procedimento si compone di 6 fasi 1 FASE CONSULTAZIOE PRESIDENZIALI 2 FASE INCARICO AD UNA FIGURA non hanno una disciplina/ non sono formalizzate nemmeno nei regolamenti parlamentari; è affidato alla prassi ed è il frutto di comportamenti che si sono ripetuti 3 FASE DELLE CONSULTAZIONI che svolge l’incaricato 4 FASE NOMINA 5 FASE GIURAMENTO disciplinate in costituzione 6 FASE FIDUCIA DA PARTE DELLE CAMERE -I procedimenti formazione del governo possono essere si positivi che negativi: può capitare che qualcosa vada storto e che non si riesca a formare il governo.  1 FASE DELLE CONSULTAZIONI PRESIDENZIALI: il presidente della Repubblica convoca al QUIRINALE (sede presidente repubblica) i gruppi parlamentari, gli esponenti dei gruppi parlamentari per avere da loro una valutazione del quadro politico ed una manifestazione della loro volontà rispetto agli scenari politici che si prospettano. */Obbiettivo: ascoltare dalle forze politiche rappresentate in parlamentare se c’è una disponibilità e condizioni pe dar vita ad un’ alleanza politica capace di sostenere un nuovo governo La prassi è che dicono che si ascoltano anche i presidenti della Camera e del Senato: sono in grado di trasferire delle valutazioni di ciascuna delle due camere+ hanno elementi di esperienza per trovare la soluzione con il presidente della repubblica. /*È una fase deformalizzata e nulla vieta che il presidente della repubblica possa ascoltare qualcun altro. La fase delle consultazioni non ha una durata e un numero di volte prestabilite */Esiti: positivi oppure negativi. Positivo= si trova soluzione per formazione nuovo governo; negativo= al contrario Se è esito negativo: art 88: scioglimento anticipato della camera: la legislatura(il parlamento) di regola dura 5 anni ma se non è più in grado di esprimere la fiducia ad un governo, il presidente della repubblica SCIOGLIE ANTICIPATAMENTE LE CAMERE ed indire nuove elezioni. Nb: questo potere non può essere esercitato negli ultimi 6 mesi del mandato del presidente della Repubblica: è il cosiddetto semestre bianco nei quali negli ultimi 6 mesi non ha il potere di sciogliere le camere. Attualmente è una funzione rara: dal 1996 si è tornati ad una certa normalità di legislatura. Se è esito positivo: si apre la seconda fase  2 FASE INCARICO AD UNA FIGURA DI FORMARE UN NUOVO GOVERNO Se il quadro politico è chiaro -È una scelta a geometria variabile= è vincolata se il quadro politico è chiaro; mentre se il quadro politico è più confuso è una scelta più ampia. Quadro politico chiaro significa che il parlamento, ad esempio, sapeva che voleva Renzi al governo -È un incarico verbalmente  3 FASE DELLE CONSULTAZIONI CHE SVOLGE L’INCARICATO RIGUARDANO TUTTE LE FORZE POLITICHE Sono anch’esse delle convocazioni che hanno un obiettivo diverso rispetto alla fase 1. -con le forze che si dichiarano opponibili: consultazioni meno approfondite -consultazioni più rilevanti quando l’incaricato svolge le consultazioni con i membri della maggioranza -il presidente incaricato dovrà discutere del programma di governo; dovrà discutere e negoziare della lista dei ministri; -sono rivolte ai gruppi parlamentari che si sono resi disponibili per sostenere il nuovo governo. Possono coinvolgere anche le forze sociali. -ESITO POSITVO O NEGATIVO: in caso di esito negativo: il presidente incaricato tornerà dal presidente della repubblica che potrà vedere se sciogliere le camere o vedere di trovare un nuovo governo in caso di esito positivo: il presidente incaricato torna al Quirinale e si rende disponibile alla nomina del Presidente del consiglio  4 FASE NOMINA art 92 è l’unica fase formalizzata. -Il presidente della repubblica firma il decreto di nomina del presidente del consiglio; inoltre il decreto di nomina della lista dei ministri; ed il decreto di accettazione delle dimissioni del precedente governo. -Precisazione: i 3 decreti sono controfirmati dal presidente del consiglio “nuovo” e non dal presidente uscente/precedente. -il presidente della repubblica riceve la lista dei ministri (ovviamente delle forze di maggioranza) dal presidente del consiglio. Tiene conto delle negoziazioni e delle mediazioni che si sono maturate con le forze politiche di maggioranza  5 FASE GIURAMENTO Cerimonia solenne in cui i ministri vengono chiamati uno ad uno di fronte al presidente della repubblica  6 FASE FIDUCIA DA PARTE DELLE CAMERE -È una fase decisiva del procedimento della formazione del nuovo governo. -Essendo fondamentale il rapporto di fiducia tra parlamento e governo, il governo entro 10 giorni dalla sua formazione deve presentarsi alle camere per ottenere la fiducia. L’ottenimento della fiducia è necessario in ENTRAMBE le camere per la FORMA DI BICAMERALISMO PERFETTO PARLAMENTARE. -il governo si presenta in aula ad una data ed espone il suo programma di governo; c’è un dibattito che si conclude con la MOZIONE DI FIDUCIA: LE VARIE FORZE POLITICHE PARLAMETNARI VOTANO su un criterio: mozione di fiducia che è un atto che deve essere motivato e votato per appello nominale con il quale la camera, sentite le dichiarazioni del governo, le condivide e le approva. Su questa mozione: tutta l’aula vota e se la mozione ottiene la MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI, allora è approvata ed il governo può dire di ottenere la fiducia di una camera; lo stesso procedimento si svolge per la camera dopo la 1 approvazione. -IL GOVERNO entra con la pienezza delle sue funzioni: dopo l’approvazione delle camere, di una fiducia che deve essere MOTIVATA E VOTATA PER APPELLO NOMINALE ogni parlamentare chiamato per nome e deve dichiarare espressamente la sua posizione; non c’è il voto segreto; un parlamentare del suo gruppo può anche astenersi sulla mozione di fiducia. -nb: se in una delle due camere, il governo non ottiene la fiducia: si apre una nuova crisi di governo.
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