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Principi e funzioni del potere legislativo e amministrativo in Italia, Sintesi del corso di Diritto Pubblico

Il funzionamento del potere legislativo e amministrativo in italia, dalla formazione delle leggi alle funzioni dei vari organi e enti coinvolti. Vengono descritte le differenze tra le leggi ordinarie, costituzionali e aventi forza di legge, oltre alle procedure di approvazione e controllo. Inoltre, vengono presentate le funzioni del governo e i suoi tipi, nonché il ruolo della corte costituzionale e del parlamento.

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 23/05/2012

fabiola.cuni
fabiola.cuni 🇮🇹

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Scarica Principi e funzioni del potere legislativo e amministrativo in Italia e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Una legge può essere cercata se si conosce il numero e la data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale pubblicata quel giorno. Se non si ha il numero ma si conosce l’argomento può essere cercata nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. Le leggi regionali sono invece inserite nella gazzetta regionale corrispondente a ciascuna regione. Ogni legge suddivisa in articoli. Alcuni articoli sono raggruppati in sezioni o capi. L’articolo si suddivide in commi. I codici sono testi legislativi unitari che raccolgono le disposizioni normative in relazione ad una determinata materia. Essi assumono la forma della legge e sono suddivisi in libri, titoli, sezioni, capi. I codici sono 4 in italia: codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale. Le altre materie sono regolate da leggi. Esistono raccolte di queste suddivise per materia pubblicate con il nome di codici, come il codice amministrativo, codice della strada, della navigazione. ecc. I testi unici sono raccolte sistematiche di norme dell’ordinamento giuridico italiano, raggruppate per materia. Questi testi sono emanati dal governo, su parere del consiglio di stato, nella forma di decreti legislativi promulgati dal presidente della repubblica. I testi unici legislativi hanno forza di legge, i testi unici amministrativi non hanno forza di legge, ma raccolgono disposizioni esistenti per facilitarne la consultazione. La gazzetta ufficiale e la raccolta degli atti normativi della repubblica italiana sono gli organi ufficiali mediante i quali trova attuazione il principio della pubblicazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge. La gazzetta ufficiale delle comunità europee è l’organo ufficiale della comunità europea nel quale sono pubblicati gli atti normativi, le comunicazioni e le informazioni dell’unione europea. Il giurista tedesco jellinek ha formulato la teoria dei diritti pubblici soggettivi, anche chiamati diritti fondamentali . egli distingueva quattro situazioni in cui il cittadino poteva venirsi a trovare con lo stato. Status subjectionis, in cui il cittadino è soggetto al potere pubblico e da tale situazione non gli deriva nessun diritto. Status libertatis, dal quale nasce la pretesa che lo stato non intervenga, o che intervenga in certi modi e limiti nella vita e nelle attività del cittadino. Nascono da qui i classici diritti di libertà. Lo status civitatis, da cui derivano i diritti civici e quindi sociali. Status civitatis activae, da cui nascono i diritti politici caratteristici dei regimi democratici. Questa teoria viene contestata da due punti di vista. Da una parte si sostiene che questa teoria sia stata formulata in quanto fondata sull’idea dell’autolimitazione dello stato, il quale, così come concede i diritti ai suoi cittadini, può privarglieli modificando le sue leggi, essendo la maggior parte degli stati all’epoca retta da costituzioni flessibili. Nei regimi democratici invece i diritti fondamentali, e in particolare quello di libertà, sono condizioni a priori e quindi garantiti dal controllo giurisdizionale di legittimità delle leggi. Devono essere considerati come esprimenti principi o valori assoluti e quindi produttivi di effetti verso tutti i soggetti dell’ordinamento, non solo verso lo stato. A questi diritti devono ispirarsi le leggi non solo nel regolare i rapporti tra i cittadini e lo stato, ma tra i cittadini stessi. Una garanzia dei diritti fondamentali è la proclamazione di un diritto nella costituzione. Essa infatti implica che il diritto non possa essere modificato o soppresso se non attraverso un atto normativo emanato con la procedura che l’ordinamento richiede per la revisione costituzionale. Inoltre la corte o il tribunale costituzionale possono annullare, abrogare o disapplicare le leggi contrarie alla costituzione. Altra garanzia è la riserva di legge, che si ha quando la costituzione esige che una certa materia sia regolata da un atto normativo approvato dal parlamento, e la riserva di giurisdizione, che riguarda l’esecuzione del diritto. La costituzione stabilisce che i provvedimenti esecutivi delle norme, costituzionali o ordinarie, siano presi solo dall’autorità giudiziaria. I regimi democratici presentano delle garanzie costituzionali di alcuni diritti di cui gode l’opposizione che fa di quest’ultima un potere che si contrappone a quello della maggioranza. -democrazia presidenziale:la costituzione americana prevede che i tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario siano deleati dal popolo rispettivamente al congresso, formato dalla camera e dal senato, al presidente, e ai tribunali che operano in condizioni di indipendenza. Il presidente è insieme capo dello stato e del governo, può nominare e revocare ministri ed esercita indipendentemente dal congresso il potere amministrativo. Tuttavia il presidente ha bisogno del senato perché necessita della sua approvazione per la nomina di alcuni funzionari come i ministri e per la stipulazione di trattati internazionali. Il congresso ha il controllo finanziario dell’esecutivo, che esercita attraverso l’approvazione dei bilanci. Inoltre può revocare il presidente dalla sua carica attraverso la procedura dell’empeachment nel caso in cui quello violi la legge penale. La messa in stato d’accusa spetta alla camera, a maggioranza assoluta, mentre il giudizio al senato con la maggioranza dei due terzi. Il presidente può bloccare una legge esercitando il diritto di veto, ma questa entra lo stesso in vigore se viene riapprovata da camera e senato con la maggioranza dei due terzi. I giudici federali sono nominati dal presidente, mentre per quelli della corte suprema ci deve essere il consenso del senato. Può esserci un problema quando il presidente appartiene ad un partito e la maggioranza parlamentare ad un altro. -democrazia parlamentare: il governo deve godere della fiducia del parlamento, quindi è sotto il controllo di questo. Il capo dello stato con il consenso o su proposta del governo può sciogliere le camere se ritiene che non siano in grado di formare una maggioranza che sostenga il governo. Alcuni elementi di questo tipo di governo sono: il capo dello stato è irresponsabile. I ministri, che si assumono la responsabilità controfirmando i suoi atti, formano il consiglio dei ministri di cui è capo il presidente del consiglio, o primo ministro. Il parlamento, il corpo elettorale. Infine a questi si aggiungono i partiti politici. In Inghilterra alla preponderanza del parlamento è succeduta quella del corpo elettorale e del governo. Il capo dello stato ha funzioni meramente formali mentre la camera dei lord è ridotta a camera di riflessione. Il primo ministro e capo del partito che ha vinto le elezioni attua insieme al governo il programma approvato dagli elettori con l’appoggio di una maggioranza, sotto il controllo dell’ opposizione, appellandosi se vuole al popolo con lo scioglimento della camera dei comuni. Tra governo presidenziale e governo parlamentare la differenza maggiore è rivestita dall’importanza che assume il parlamento rispetto al presidente. In un governo parlamentare il governo deve godere della fiducia del parlamento per poter svolgere la funzione esecutiva, che può essere revocata. Il parlamento viene eletto dai cittadini ed elegge a sua volta il presidente della repubblica e il governo. La forma di governo parlamentare è presente sia nelle repubbliche parlamentari, che nelle monarchie parlamentari, dove il ruolo del capo dello stato è assunto dal re. Nel governo presidenziale il presidente è eletto direttamente dal popolo ed assorbe nella sua figura i poteri di capo dello stato e capo del governo. I due poteri esecutivo e legislativo sono indipendenti tra di loro e il presidente non deve rispondere del suo operato davanti al parlamento. Egli viene eletto ogni 4 anni. Questo governo è tipico degli stati uniti, mentre in francia il presidente deve nominare il governo che deve avere poi la fiducia del parlamento, quindi i poteri costituzionali non sono nettamente divisi. Dal 1° gennaio 1948 l’italia è uno stato repubblicano, democratico, parlamentare, decentrato, fondato sul lavoro, non confessionale, aperto alla comunità internazionale. Come recita l’art 1 comma 1, l’italia è una -repubblica: perché le funzioni di governo sono esercitate da diversi organi, non da un solo soggetto. -democratica: perché la sovranità appartiene dal popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. Art. 2 comma 2. La principale espressione della democrazia diretta è rappresentata dall’istituto del referendum, previsto dall’art. 75, mentre è espressione della democrazia indiretta l’elezione popolare di senatori e deputati. -fondata sul lavoro: perché l’italia riconosce e garantisce il lavoro nelle sue varie espressioni ed è uno dei valori fondamentali su cui si fonda l’intera organizzazione dello stato italiano. L’art. 94 prevede che il governo debba avere la fiducia delle camere, le quali possono anche revocare tale fiducia, ed ha una responsabilità politica di fronte alle camere. L’art.5 prevede che l’italia sia si un paese unico ed indivisibile, ma la repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e attua il più ampio decentramento amministrativo. Gli enti pubblici territoriali sono quindi i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, dotati di proprie funzioni e poteri costituzionalmente previsti dalla costituzione, art. 114-133. Per questo lo stato italiano viene anche definito stato regionale. Ai cittadini viene riconosciuta la libertà di professare qualunque religione e tutte le confessioni religiose sono poste su un piano di uguaglianza. Inoltre i cittadini vengono garantita da qls forma di discriminazione sulla religione professata come previsto dagli art. 3, 8, 19, 20. L’art. 10 afferma che l’italia è aperta a uniformare il suo ordinamento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Inoltre è previsto dalla costituzione art. 11 che l’italia possa limitare la propria sovranità se ciò risulti necessario ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Evoluzione storica dello stato Le attuali fonti di produzione del diritto italiano sono: -la costituzione e le leggi costituzionali. -le leggi ordinarie dello stato, -gli atti aventi forza di legge, - le leggi regionali. -i regolamenti. -gli usi e le consuetudini. Sono fonti da sempre presenti nel diritto e per questo definite tipiche. Di recente ad esse si sono affiancate: -i regolamenti comunitari, direttamente efficaci sul territorio italiano senza bisogno di una legge che li recepisca. –i contratti collettivi di lavoro, stipulati tra le cosiddette parti sociali. Le fonti del diritto sono organizzate in sistema così che la fonte di grado inferiore trovi la sua legittimazione e validità nella fonte di grado superiore. Nella gerarchia delle fonti la costituzione occupa il vertice. Da questa trovano validità tutte le altre fonti. La corte costituzionale è l’organo dell’ordinamento italiano a cui spetta il controllo sulla conformità degli atti legislativi ai principi costituzionali. Le leggi costituzionali sono tutte quelle leggi approvate dal parlamento secondo una procedura definita aggravata, prevista dall’art. 138. Le leggi di revisione costituzionale sono approvate allo stesso modo di quelle costituzionali, ma apportano modifiche al testo costituzionale sostituendo o abrogando norme dello stesso. la mancanza della possibilità di apportare modifiche alla costituzione con leggi ordinarie presenta il carattere rigido della costituzione stessa. Al secondo posto della gerarchia delle fonti si trovano le leggi ordinarie dello stato, approvate dalle camere con procedura normale e a maggioranza semplice e gli atti aventi forza di legge: il decreto legge e il decreto legislativo, entrambi emanati dal governo anziché dal parlamento. Quindi le leggi ordinarie approvate in parlamento si distinguono dalle leggi costituzionali per la procedura di formazione, dalle leggi regionali che sono emanate dalle regioni e che regolano solo le materie previste dall’art. 117 della costituzione, dagli atti aventi forza di legge emanati dal governo. Con il termine legge in senso formale si intendono gli atti con contenuto normativo deliberati dalle due camere con la procedura prevista dall’art. 70 della costituzione, quelle emanate dalle regioni, con la procedura fissata dagli statuti regionali e quelle emanate dalle province autonome di trento e bolzano con la procedura fissata dai regolamenti dei consigli provinciali. Con il termine legge in senso materiale si intendono gli atti aventi valore di legge emanati dal governo. Questi atti presentano un contenuto tipico della legge ma non la stessa forma, dato che la forma deriva dalla procedura con cui la legge è formata. I regolamenti hanno un’efficacia formale e sostanziale subordinata alle leggi. Il loro compito è di disciplinare la modalità con cui devono ricevere attuazione i provvedimenti legislativi. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge, inoltre i regolamenti emanati da autorità non governative non possono porsi in contrasto con i regolamenti governativi. I regolamenti possono essere emanati dal governo (regolamenti governativi); da un singolo ministro, da più ministri, da organi centrali, da enti locali (regolamenti non governativi); da enti non territoriali (reg. di enti non territoriali). I regolamenti non sono sottoposti alla corte costituzionale, ma direttamente al giudice ordinario, che giudicherà la conformità alla legge e alla costituzione di tali fatti. La consuetudine o gli usi possono definirsi tali quando contengono due elementi: uno materiale o oggettivo, ossia il comportamento reiterato nel tempo da parte di tutti i consociati, e uno psicologico, ossia la convinzione dei consociati che tale comportamento sia obbligatorio. Nell’ordinamento italiano usi e consuetudini trovano applicazione nelle materie non disciplinate da altra fonte normativa (praeter legem) e nelle materie disciplinate da leggi e regolamenti qualora siano richiamati espressamente da questi. Consuetudini secundum legem servono ad integrare il dettato normativo. Non è possibile abrogare una legge per desuetudine, cioè per la sua costante disapplicazione. Le fonti indirette servono ad integrare e a interpretare il diritto prodotto dalle fonti dirette: -L’insieme delle decisione assunte dai giudici prende il nome di giurisprudenza. Questa assume particolare importanza nella common law, mentre nell’ordinamento italiano (civil law), non è fonte di diritto. -Con equità si vuole intendere il parametro che un giudice deve seguire nel risolvere una controversia. Il potere di decidere in merito alla causa secondo equità deve essere previsto dalla legge o attribuito al giudice dalle parti in comune accordo. -La dottrina si compone delle opinioni degli studiosi che nelle loro pubblicazioni affrontano quesiti interpretativi e lacune lasciate dai legislatori. Gli ordinamenti giuridici possono essere divisi in : -ordinamenti particolari: quelli dei singoli stati o istituzioni particolari. -ordinamenti generali: quelli della comunità internazionale- -ordinamenti intermedi: quelli derivati dall’unione di stati, si pensi all’UE. Le fonti normative comunitarie sono sostanzialmente due: i regolamenti e le direttive. Fonte normativa per eccellenza sono i regolamenti che sono: obbligatori, di portata generale e applicabili direttamente negli stati membri. Le direttive sono dirette a singoli stati, prevedono che sia lo stato a emanare nuove norme per arrivare all’obiettivo richiesto nelle normative e non sono quindi direttamente applicabili nel territorio. Le costituzioni, ossia l’insieme di regole che determinano l’esistenza e il funzionamento di una attività organizzata, si distinguono in scritte o consuetudinarie, brevi o lunghe (dipende da scelte strutturali, si decide cosa disciplinare nella carta fondamentale e come). Le costituzioni ottriate sono quelle concesse dall’alto, come quella concessa dal sovrano ai suoi sudditi (es. statuto albertino), quelle votate sono le costituzioni approvate dal popolo. Infine le costituzioni possono essere rigide, quando necessitano di leggi aggravate per essere modificate, o flessibili, quando possono essere modificate da leggi ordinarie. La costituzione italiana contiene i principi su cui si fonda lo stato, gli organi che lo compongono, la loro composizione, le loro funzioni, i loro rapporti reciproci, le responsabilità per il loro operato. Fissa le regole fondamentali di organizzazione delle fonti del diritto e pone i principi base per la tutela dei diritti dei cittadini L’interpretazione può essere effettuata, dal giudice, dal legislatore e dalla dottrina. Ogni legge richiede di essere interpretata per essere compresa ed applicata. Dato che la norma è formulata secondo i criteri di generalità e di astrattezza, il giudice deve ricostruirne significato e scopi per poterla applicare al caso concreto (interpretazione giudiziale). Il legislatore può chiarire con leggi successive il significato di espressioni ambigue di una legge (interpretazione legale). Quest’interpretazione del legislatore è vincolante per il giudice. L’interpretazione dottrinale è quella svolta da studiosi del diritto, che per ragioni scientifiche o didattiche chiariscono o completano il significato delle espressioni usate nei testi normativi. Questa interpretazione non è vincolante per il giudice. Chi interpreta la legge deve tenere conto del significato letterale di questa inoltre bisogna interpretare le parole in relazione al contento in cui sono inserite. Bisogna anche tener conto della volontà del legislatore, ossia degli scopi che esso si è proposto di raggiungere (interpretazione logica). Infine bisogna inserire la norma nel contesto dell’ordinamento giuridico, per coordinarla con le altre disposizioni normative vigenti (interpretazione sistematica). Il risultato dell’interpretazione può essere pari a quello che si sarebbe ottenuto da un interpretazione letterale delle parole (interpretazione dichiarativa). Può arricchire la norma ampliandone la portata rispetto a quanto si potrebbe desumere dalla semplice lettura del testo (interpretazione estensiva). Può restringere il significato della norma rispetto a quanto si potrebbe desumere dalla semplice lettura del testo (interpretazione restrittiva). Tuttavia non sempre queste tecniche bastano. Vi sono dei casi in cui il giudice deve ricorrere al procedimento analogico, la disciplina prevista in una legge che regola un caso simile a quello in oggetto (interpretazione analogica). Il giudice può ricorrere all’analogia legis quando in mancanza di una norma specifica disciplina il caso concreto ricorrendo alle norme contenute in una legge che regola casi simili o materie analoghe. Quando non vengono trovati neppure leggi simili, il giudice può ricorrere all’analogia iuris, ricorrendo ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico per risolvere la controversia che gli è stata sottoposta. L’interpretazione analogica non si può applicare alle leggi penali e alle leggi eccezionali, ad esempio leggi emanate in particolari momenti del paese. I principi fondamentali L’art. 1 esprime il principio di democrazia e che l’italia è una repubblica democratica, in cui la democrazia, ossia la partecipazione del popolo all’attività di governo si esercita nei modi e nei limiti della costituzione, in particolare con l’elezione di deputati e senatori e con il referendum. L’art. 2 esprime il principio di libertà sia in relazione al singolo, sia in relazione alle formazioni sociali. Diritti inviolabili della persona sono: diritto alla vita, alla salute, alla libertà, ecc. diritti dell’uomo nelle formazioni sociali riguardano: le associazioni, la famiglia, ecc. L’art. 3 sancisce il principio di uguaglianza tra i cittadini e rientra nei compiti della repubblica rimuovere gli ostacoli che dovessero impedire il raggiungimento di tali obiettivo. La legge deve essere uguale per tutti senza porre discriminazioni. Il 1° comma pone il principio di uguaglianza formale, il 2° di uguaglianza sostanziale. L’art. 4 contiene il principio del diritto-dovere al lavoro di tutti i cittadini. Il 1° comma riconosce e tutela questo diritto, mentre il 2° comma enuncia che il lavoro sia anche un dovere. L’art. 5 sancisce che nonostante la repubblica italiana sia una ed indivisibile, essa garantisce il decentramento amministrativo, ossia demanda alle autonomie locali l’attuazione delle leggi e con particolari limitazioni, anche parte della funzione legislativa. L’art. 7 chiarisce quali sono i rapporti tra stato e chiesa cattolica, che ognuno è sovrano ed indipendente nel proprio ambito e come i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi del 1929, modificati nel 1984. L’art. 8 sancisce il principio di libertà ed uguaglianza delle confessioni religiose di fronte allo stato. Gli articoli 10 e 11 prevedono l’adeguamento dell’ordinamento italiano al diritto internazionale, il riconoscimento di diritti allo straniero in territorio nazionale e possibilità di apportare limitazioni alla sovranità nazionale se ciò risulti necessario per la creazione di un ordinamento super partes che garantisca la pace e la giustizia tra le nazioni. La costituzione è la legge fondamentale dello stato. Essa si compone di due parti fondamentali, precedute dall’enunciazione dei principi fondamentali. 1° parte sui diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54) raggruppati in quattro titoli: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici. Nella seconda parte intitolata ordinamento della repubblica, l’attenzione è rivolta all’organizzazione dell’apparato statale e al suo funzionamento con la suddivisione dell’argomento in sei titoli: il parlamento, il presidente della repubblica, il governo, la magistratura, le regioni, le province, i comuni, garanzie costituzionali. Chiudono il testo della costituzione le disposizioni transitorie e finali. Diritti e doveri dei cittadini Il Titolo I (art.13-28) contiene l’elencazione dei principali diritti e doveri dei cittadini nei rapporti reciproci e nei confronti dello stato. L’art. 13 osserva che la libertà personale sia una libertà fondamentale su cui si basano tutte le altre libertà riconosciute dalla costituzione. Il comma 1 chiarisce che la libertà sia inviolabile, quindi non soggetta ad alcuna forma di costrizione. Nel comma 2 viene sottolineato che la libertà non può subire limitazioni dovute a detenzione, perquisizione ed ispezione. Introduce una riserva di giurisdizione, poiché chiarifica che eventuali restrizioni possono esserci solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria ed introduce una riserva di legge, poiché tali restrizioni possono avvenire nei casi e nei modi previsti dalla legge. Il comma 3 enuncia che In casi di necessità ed urgenza però la legge prevede che anche le forze di polizia possano eseguire provvedimenti restrittivi della libertà personale, tuttavia questi provvedimenti devono essere comunicati all’autorità giudiziaria entro 48 ore e questa deve convalidare il provvedimento entro le 48 ore successive, altrimenti lo stesso perde efficacia e la persona deve essere rimessa immediatamente in libertà. Il comma 4 enuncia che le persone sottoposte a restrizione di libertà non possono subire violenza fisica o morale. Il comma 5 spiega che la carcerazione preventiva disposta dal giudice con ordinanza cautelare deve avere una durata massima dettata dal codice penale. Se al termine di quella il giudizio non è concluso l’imputato deve essere comunque messo in libertà. L’art. 14 regola l’inviolabilità del domicilio. Il domicilio può essere violato con perquisizioni, ispezioni o sequestri solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e nel rispetto delle garanzie previste per le libertà personali. L’art. 15 regola la libertà e segretezza della corrispondenza. Tutte le forme di comunicazione devono essere tutelate da interferenze esterne ed eventuali limitazioni possono avvenire solo se autorizzate dall’autorità giudiziaria. L’art. 16 regola la libertà di soggiorno. Il cittadino può muoversi liberamente nel territorio, soggiornare, espatriare e rimpatriare senza limitazioni, salvo le specifiche previste dalla legge. Eventuali limitazioni possono essere per motivi di sanità e sicurezza per quanto riguarda il soggiorno e la circolazione. La libertà collettiva rientra nei diritti che il cittadino esercita all’interno di gruppi sociali stabili o occasionali. L’art. 17 regola la libertà di riunione. Il comma 1 spiega che gli individui hanno la libertà di riunirsi a meno che queste riunioni non prevedano l’uso delle armi. Per riunione si intendono raggruppamenti di persone organizzati e non stabili. Se il raggruppamento fosse occasionale si parlerebbe di semplice assembramento. Non stabili perché altrimenti il raggruppamento assumerebbe la struttura di associazione. Infine, si ha riunione quando più persone si ritrovano in un luogo determinato e concordato in precedenza. Le riunioni aperte al pubblico sono quelle che si svolgono in luogo chiuso, dove il pubblico vi può accedere liberamente, senza bisogno di sorte par la tutela dei diritti dei lavoratori, deve inoltre tutelare il lavoro all’estero per questo la repubblica italiana riconosce la libertà di emigrazione del cittadino. L’art. 36 comma 1 contiene il principio di proporzionalità, secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e il principio di sufficienza, secondo cui tale retribuzione deve essere comunque in grado di garantire un esistenza libera e dignitosa a sé e alla sua famiglia. Nel comma 2 la riserva di legge concede alla legge appunto il compito di determinare le ore di lavoro giornaliero. Nel comma 3 è garantito il riposo settimanale e le ferie annuali a cui il lavoratore non può rinunciare. L’art. 37 vuole preservare la donna e i suo diritti. Nel comma 1 una disposizione introduce una tutela per il lavoro femminile affinchè abbia gli stessi diritti e le stesse retribuzioni di quello maschile. Inoltre bisogna tener conto della funzione della donna nella famiglia, in qualità di moglie e di madre. Nel comma 2 è indicata l’età minima per acquisire la capacità al lavoro, ossia il compimento del 15° anno. Il comma 3 tutela il lavoro minorile attraverso disposizioni che vietano lo svolgimento di particolari attività considerate pericolose o pesanti. L’art. 38 prevede una speciale tutela per gli inabili al lavoro. Una particolare tutela deve essere disposta dalla legge a favore dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, cioè in quelle ipotesi in cui il lavoratore non può produrre reddito. È questa la ragione dell’esistenza del sistema previdenziale e pensionistico. L’art. 39 regola le organizzazioni sindacali. Nel comma 1 il principio generale è la libertà di organizzazione sindacale. Nel comma 2 è imposto ai sindacati la registrazione presso appositi uffici, ma questa norma non è mai stata attuata e i sindacati sono rimasti associazioni di diritto privato non riconosciute. Nel comma 3 è spiegato che l’effetto della registrazione doveva essere l’acquisizione della personalità giuridica. Ma l’intero articolo non ha mai avuto attuazione legislativa. Oggi i sindacati in italia sono regolati dall’art. 36 e seguono il codice civile, così come tutte le associazioni con scopi culturali, sportivi o politici. Accanto ai sindacati esistono altre forme organizzative di lotta sindacale che non hanno una struttura associativa. I sindacati si organizzano in base a due criteri principali. In base al criterio del settore produttivo, o in base al criterio territoriale. Entrambi i sindacati si organizzano secondo un criterio gerarchico di accrescimento: i sindacati provinciali mandano propri rappresentanti nelle strutture regionali, che a loro volta mandano rappresentanti nelle strutture nazionali. Tutti i sindacati confluiscono nelle tre grandi confederazioni sindacali: cgil, cisl e uil, che si differenziano per la loro ideologia politica. I sindacati autonomi sono quelli che non aderiscono a nessuna delle tre confederazioni. Dagli anni settanta il governo interpella i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro per contrattare la sua politica. Questa prassi assume il nome di concertazione sociale e i relativi decreti legislativi sono denominate leggi contrattate perché il loro contenuto è frutto di questi precedenti accordi governo-parti sociali, denominati accordi triangolari. L’art. 40 demanda alle leggi la regolamentazione del diritto di sciopero. Questo è il principale strumento di lotta sindacale riconosciuto dalla costituzione. Il diritto di sciopero è definito come un diritto soggettivo ad esercizio collettivo. Esso consiste nell’astensione organizzata del lavoro. Si parla di sciopero breve (durata inferiore alla giornata lavorativa), sciopero a singhiozzo (se la durata non è continuativa nel tempo), sciopero a scacchiera (se messo in atto da alcuni reparti scelti in modo tale da bloccare il processo produttivo) e di sciopero bianco (se attuato rimanendo sul posto di lavoro in modo da rallentare il ritmo). Si parla di sciopero di solidarietà se si fa per solidarietà verso altri lavoratori, sciopero politico se si fa per fare pressioni sul governo al fine di ottenere riforme sociali ed economiche. L’art. 41 afferma che l’iniziativa economica privata è libera. Vi sono dei limiti nell’ utilità sociale, nel rispetto della sicurezza sociale e nel rispetto della dignità umana. L’art. 42 stabilisce che la proprietà può essere pubblica o privata, spetta alla legge determinare i modi di acquisto, di godimento e i suoi limiti. La legge stabilisce anche in quali casi la proprietà privata può essere espropriata salvo la corresponsione di un indennizzo. L’art. 43 dispone che la legge possa riservare allo stato o espropriare in seguito imprese relative a servizi pubblici, a fonti di energia o a situazioni di monopolio che abbiano carattere di preminente interesse generale. L’art. 44 stabilisce che la legge può imporre obblighi o vincoli alla proprietà privata al fine di stabilire l’equo sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali. L’art. 45 afferma l’importanza delle imprese mutualistiche e ne ha riconosciuto la funzione sociale. Le organizzazioni private dirette a questo scopo sono principalmente le cooperative. L’art. 46 riconosce ai lavoratori il diritto a collaborare, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende. Rapporti politici La democrazia diretta rappresenta la partecipazione del popolo alle decisioni politiche che riguardano la comunità. È difficile da applicare in uno stato grande, poiché rallenta il corso politico, ma più facile da applicare in piccole comunità. La democrazia indiretta è la forma di governo caratteristica degl stati moderni. Il popolo partecipa alle decisioni politiche in modo indiretto, cioè facendo scegliere ad organi che egli stesso aveva eletto in precedenza. Il popolo è chiamato periodicamente ad eleggere i propri rappresentanti tra coloro che si propongono come candidati. Nella democrazia rappresentativa parlamentare il popolo è chiamato ad eleggere gli organi legislativi, il parlamento, mentre gli organi esecutivi sono nominati dal parlamento stesso. Nella democrazia rappresentativa presidenziale il popolo elegge sia gli organi legislativi, che esecutivi. L’italia è una democrazia rapp. Parlamentare. Lo stesso principio di elezioni si applica per le regioni, le province ed i comuni. La riforma del 1993 ha permesso al popolo di votare anche organi appartenenti al potere esecutivo: sindaco e presidente della provincia. Quindi il comune e la provincia rappresentano forme di governo democratiche e rappresentative, ma di tipo presidenziale. I giudici accedono al loro ufficio esclusivamente per pubblico concorso. La costituzione ammette solo il referendum abrogativo, che da al popolo il potere di eliminare all’ordinamento leggi o atti aventi valore di legge, non la possibilità di aggiungerne nuove. L’art. 50 prevede che i cittadini possano chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità alle camere attraverso un altro strumento di democrazia diretta, le petizioni. In italia si svolgono periodicamente (ogni 5 anni) elezioni politiche, amministrative ed europee. L’art. 48 comma 1 considera l’elettorato attivo. Il comma 2 elenca le caratteristiche del diritto di voto: personale, uguale, libero, segreto. Il voto è un diritto ma anche un dovere civico. Il comma 3 istituisce la circoscrizione estero. Il comma 4 spiega che l’esclusione al voto si ha solo per incapacità civile, sentenza penale irrevocabile e indegnità morale. Il corpo elettorale è formato dai cittadini iscritti alle liste elettorali. Queste sono aggiornate periodicamente dai comuni. L’art. 49 riconosce la libertà di costituire partiti politici, la pluralità dei partiti, la democraticità del metodo che essi devono seguire nel determinare la politica nazionale. L’unico limite è il divieto di riorganizzare il partito fascista. I partiti sono associazioni private costituite dai cittadini che condividono la medesima ideologia e che hanno lo scopo di raccogliere il maggior numero di consensi per determinare la politica nazionale. Ciascun partito formula un programma politico, ossia una serie di interventi normativi che si propone di effettuare una volta giunto al governo. I partiti sono organizzazioni molto complesse che necessitano di grandi risorse di denaro per propagandare i propri ideali. Onde evitare che si ricorra a mezzi illeciti per ottenere sostegno economico, essi dispongono di un finanziamento pubblico. Con sistemi elettorali ci si riferisce alle procedure e ai criteri prescelti da uno stato per tradurre i voti in seggi da occupare in parlamento. Sono tre i sistemi che uno stato può scegliere per la formazione del proprio parlamento. –maggioritario puro, -maggioritario con correzione proporzionale, - proporzionale. Il sistema maggioritario puro trova la sua origine nei sistemi di tipo anglosassone ed è applicato in GB e USA. Si suddivide il territorio statale in tante aree geografiche quanti sono i parlamentari da eleggere. Tali aree prendono il nome di collegi uninominali. In ciascun collegio viene eletto solo il candidato che prende più voti rispetto a tutti gli altri. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza e votano non il partito, ma direttamente il candidato. Se tutti i candidati ricevono meno del 50 % dei voti si procede al ballottaggio (sistemi maggioritari a doppio turno). Viene eletto chi riceve il maggior numero di voti tra i partecipanti al ballottaggio. Il sistema maggioritario con correzione proporzionale è quello in uso ora in italia. Seggi vengono suddivisi in due quote, una composta secondo criteri maggioritari puri, l’altra secondo criteri proporzionali. Il sistema proporzionale si basa sulla suddivisione del territorio nazionale in collegi plurinominali. Qui vengono eletti più candidati raggruppati in una lista. Viene votato quindi il partito a cui il candidato è collegato e i seggi disponibili per ciascun collegio sono suddivisi tra i partiti in proporzione ai voti ottenuti. In italia tra il 1958 e il 1993 si utilizza il sistema elettivo di tipo proporzionale puro. Dopo il 1993 si ricorre al sistema maggioritario con correzioni proporzionali. La camera dei deputati è composta da 630 seggi, 475 (=75%) assegnati con metodo maggioritario puro, i restanti 125 (=25%) assegnati con metodo proporzionale. Per l’elezione del senato della repubblica i seggi sono 315, per ¾ assegnati secondo il criterio maggioritario uninominale e per l’ ¼ rimanente secondo il sistema proporzionale, che tiene conto anche delle minoranze politiche. Lo sbarramento e lo scorporo sono due correttivi introdotti nel sistema maggioritario con correttivo proporzionale.: il primo consente la suddivisione dei seggi solo tra i partiti che ricevono almeno il 4% dei voti a livello nazionale, il secondo permette di riequilibrare i voti “persi” dai partiti di minoranza in modo tale che anche questi possano avere alcuni candidati eletti. L’art. 51 comma 1 e 2 riconoscono a tutti i cittadini di essere nominati o eletti a cariche politiche o amministrative anche se non appartenenti alla repubblica. Per l’elettorato passivo l’età minima è 25 anni per essere eletti deputati, 40 anni per essere eletti senatori, 50 anni per essere eletti presidente della repubblica. Il comma 3 sancisce il diritto di mantenere il posto di lavoro e la sospensione del rapporto di lavoro per tutto il periodo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere funzioni pubbliche. L’art. 52 stabilisce sacro dovere del cittadino la difesa della patria. La legge regola il servizio militare. È stato introdotto l’obiezione di coscienza in sostituzione del servizio militare. Il servizio obbligatorio militare è stato sospeso il 1° gennaio 2007, poi anticipato di due anni, dal decreto legislativo 215/2001. L’art. 54 sancisce l’obbligo di fedeltà per i cittadini italiani verso la repubblica. I cittadini che ricoprono funzioni pubbliche devono prestare giuramento all’atto dell’insediamento nella carica. L’art. 53 sancisce che tutti i cittadini devono pagare tasse, per ottenere un servizio da un ente pubblico, e imposte, a fronte della quale non si ottiene nessuna prestazione, es. iva. Il cittadino è chiamato contribuente perché contribuisce alla spesa pubblica, e tali prestazioni imposte, perché imposte dallo stato. L’insieme di tasse ed imposte prendono il nome di tributi. Le imposte sono diverse da cittadino a cittadino a seconda della ricchezza di ciascuno, mentre il criterio di progressività comporta che le tasse non crescano in proporzione all’aumento del patrimonio, ma in progressione. Gli organi costituzionali La parte seconda della costituzione è dedicata all’ordinamento della repubblica italiana, cioè alla descrizione degli organi che permettono alla struttura statale di esistere e di funzionare. Questi sono 5: parlamento, presidente della repubblica, governo, il consiglio superiore della magistratura, la corte costituzionale. Accanto a questi organi principali si affiancano degli organi ausiliari quali: CNEL, corte dei conti, consiglio di stato. Il principio di separazione dei poteri fu formulata dal filosofo francese montesquieu in cui veniva già chiarita la necessità di attribuire ad organismi distinti le funzioni dello stato per garantire i fondamentali principi di democrazia. Questi devono tuttavia essere coordinati tra di loro. L’organo più importante è il parlamento (così come i consigli comunali, provinciali e regionali) che viene eletto dal popolo e nomina il presidente della repubblica, l’organo che rappresenta l’italia all’estero e che deve garantire la costituzionalità degli organi interni. Il parlamento ha il compito di formulare leggi, elegge 1/3 della corte costituzionale e controlla gli atti del governo. Il governo è formato dal primo ministro e dagli altri ministri che nell’insieme formano il consiglio dei ministri. Esso ha la funzione di dare attuazione alle leggi ed amministrare i beni pubblici. La magistratura, composta da tutti i giudici, ha il compito di far rispettare le leggi e punire chi non le osserva. Il consiglio superiore della magistratura è l’organo di autogoverno per i giudici e garantisce la loro autonomia dal potere politico. La corte di giustizia è l’organo a cui sono attribuite funzioni di controllo delle leggi e sull’attività degli altri organi nel rispetto della costituzione. Il parlamento Il parlamento è formato da camera dei deputati e dal senato, le quali svolgono le stesse funzioni e sono sullo stesso piano per cui si parla di bicameralismo perfetto. [Quando la volontà di una camera prevale sull’altra si parla di bicameralismo imperfetto.] Le elezioni dei parlamentari sono elezioni politiche. Il territorio viene suddiviso in tante circoscrizioni chiamate collegi ed ad ognuno viene assegnato un certo numero di seggi parlamentari. Il voto avviene nel seggi elettorali. Ogni elettore deve presentare la tessera elettorale, i partiti presentano i propri candidati nelle liste elettorali. Il procedimento decentrato è il più veloce perché le commissioni permanenti competenti a cui il progetto di legge viene affidato non solo lo esaminano, ma lo approvano in via definitiva. Le commissioni in questo caso svolgono il loro lavoro in sede deliberante. L’art. 74 è sulla promulgazione della legge. Questa una volta approvata da entrambe le camere viene trasmessa al presidente della repubblica per essere promulgata. La promulgazione serve ad integrare l’efficacia della legge ed avviene entro 30 giorni . tuttavia il presidente della repubblica prima di promulgare può, con messaggio motivato, chiedere alle camere una nuova deliberazione. Se queste la approvano nuovamente, lui ha l’obbligo di promulgarla. La pubblicazione della legge serve a renderla nota a tutti i cittadini. Avviene sulla gazzetta ufficiale sotto la responsabilità del ministro di grazia e giustizia ed entra in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione. Ci sono tre tipi di referendum: abrogativo, costituzionale e di consultazione per le modificazioni territoriali. Il referendum è uno strumento di democrazia diretta, di consultazione popolare. Mediante referendum la popolazione si pronuncia su determinate scelte normative approvando o rigettando le stesse. L’art. 75 regola il referendum abrogativo, diretto alla pronuncia popolare ad abrogare totalmente o parzialmente una provvedimento legislativo. L’art. 138 regola il referendum approvativo, diretto alla pronuncia popolare alla promulgazione di una legge costituzionale. L’art. 132 regola il referendum consultivo, diretto ad ottenere una pronuncia popolare sull’approvazione di proposte di modificazione territoriale di regioni, province e comuni. La legge ha validità solo nei limiti del confine italiano ed entra in vigore il 15 ° dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e cessa di avere validità con l’abrogazione. L’abrogazione può avvenire da parte dello stesso legislatore, che emana una legge successiva che abroga quella precedente, o tacitamente quando una legge successiva è incompatibile con quella precedente. Da parte della corte costituzionale, che dichiara l’illegittimità di una norma di legge. Cesserà di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, art.136 comma 1. Nell’ordinamento giuridico italiano è in vigore il principio di irretroattività della legge che prevede la non validità della legge nel periodo precedente alla sua entrata in vigore. L’art. 75 commi 1 e 2 stabilisce che possono essere abrogate con referendum le leggi e gli atti aventi forza di legge. Il popolo si può esprimere con un si o con un no su disposizioni già esistenti e non può introdurre norme nuove nell’ordinamento giuridico. non possono essere sottoposte a referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia ed indulto e di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali. Può essere richiesto da 500000 elettori o da 5 consigli regionali e viene indetto dal presidente della repubblica. Perché abbia valore deve partecipare la maggioranza degli aventi diritto. Qualora la proposta di referendum venga dal popolo la corte costituzionale deve controllare che l’attività di raccolta delle firme sia avvenuta correttamente e che i quesiti referendari siano ammissibili perché rispettosi dei principi costituzionali. L’art. 76 della cost. prevede che il parlamento possa delegare la funzione legislativa al governo mediante una delega legislativa. pone dei limiti al governo nella funzione legislativa in relazione all’oggetto della delega, ai principi e ai criteri direttivi a cui l’esecutivo deve attenersi e al termine entro cui il governo deve emanare i decreti in attuazione della legge-delega. -I decreti legge sono provvedimenti provvisori adottati dal governo aventi la stessa efficacia della legge. L’art. 77 prevede che il governo possa adottarli in casi straordinari di necessità ed urgenza e il governo nel loro preambolo deve specificare le circostanze che ne hanno portato l’adozione. Tuttavia il governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria senza delegazione delle camere. Quando il governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge deve il giorno stesso presentali per la conversione alle camere che se sciolte si riuniscono appositamente entro 5 giorni. I decreti perdono immediatamente efficacia se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Ma le camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti Il decreto legge viene deliberato dal consiglio dei ministri, poi emanato dal presidente della repubblica, pubblicato nella gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso. -I decreti legislativi possono essere posti al vaglio della corte costituzionale che può annullarli perché in contrasto con l’art. 76. Lo scopo dei decreti legislativi è quello di rimettere ad un organo con competenze tecniche specifiche l’emanazione di provvedimenti legislativi estremamente complessi nel loro contenuto. A differenza dei decreti legge non ha un termine di decadenza e non deve essere convertito in legge. Il parlamento deve approvare la legge-delega secondo il normale procedimento legislativo . successivamente il governo affida la stesura del testo del decreto legislativo a singoli ministri competenti per materia. Il testo così discusso e predisposto viene approvato dal consiglio dei ministri. Dopo l’approvazione il decreto viene emanato dal presidente della repubblica e pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione. La produzione di atti normativi di rango secondario da parte del governo è regolata dalla legge 400/88 e dall’art. 97, che descrive i principi costituzionali della pubblica amministrazione. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. Principio di legalità e riserva di legge relativa riguardano i pubblici uffici. Amnistia ed indulto. L’art. 79 comma 1 spiega che l’amnistia è quel provvedimento che ha l’effetto di estinguere il reato /pena. L’indulto invece distingue la pena ma non il reato. Entrambi i provvedimenti sono concessi con legge dello stato che deve essere approvata da entrambe le camere con una maggioranza dei due terzi dei componenti sia nella votazione relativa a ciascun articolo, sia nella votazione del testo finale. Il comma 3 invece stabilisce che la legge deve specificare a quali reati si riferisce e non ha validità per i reati successivi alla presentazione del disegno di legge in parlamento. L’autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. L’art. 80 stabilisce che la ratifica ai trattati internazionali è autorizzata dalle camere con legge. La ratifica rende efficace un accordo già preso tra l’italia e un paese estero. Essa spetta al presidente della repubblica che formalizza l’accordo rendendolo efficace. Il capo dello stato può ratificare i trattati solo se autorizzato dal parlamento in 5 casi: -per trattati internazionali di natura politica, -per quelli che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, -per quelli che importano variazioni del territorio nazionale, -per quelli che importano variazioni di leggi o oneri alle finanze. L’approvazione del bilancio dello stato Il bilancio è quel documento in cui vengono indicate le entrate e le uscite dello stato previste per l’anno solare successivo (anno finanziario) il bilancio preventivo viene redatto in una versione annuale e in una pluriennale in cui la previsione si estende ai tre anni successivi. L’art. 81 comma 1 stabilisce che è compito delle camere approvare il bilancio preventivo delle camere ed il rendiconto consuntivo redatti dal governo. Nel comma 2 è scritto che qualora le camere non riescano ad approvare entro il 31 dicembre il bilancio per il nuovo anno finanziario, il parlamento può concedere con legge al governo di esercitare in via provvisoria il bilancio da questo predisposto e non ancora approvato senza superare i 4 mesi. Comma 3: nel documento finanziario che il governo presenta al parlamento, le spese e le entrate dovrebbero essere in equilibrio. Il parlamento non può apportare modifiche che apportino nuove spese o tributi. Comma 4 specifica che ogni altra legge successiva all’approvazione del bilancio che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi finanziari per farvi fronte. L’art. 82 commi 1 e 2 stabiliscono che le camere esercitano nei confronti del governo un controllo costante e capillare per ciò che riguarda l’attività politica dello stesso. dispone dell’interrogazione parlamentare, ossia la domanda rivolta per iscritto al governo relativa al chiarimento di determinati fatti; dell’interpellanza, ossia la domanda scritta diretta a conoscere il suo indirizzo politico relativo a determinate questioni; le inchieste, ossia indagini articolate affidate ad una commissione d’inchiesta bicamerale. Essa deve rispecchiare le forze politiche in parlamento e procede alle indagini con gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria. Il presidente della repubblica A lui è dedicato il titolo secondo della parte seconda della costituzione. L’art. 83 sancisce che il presidente della repubblica viene eletto dal parlamento in seduta comune, in cui sono presenti anche i delegati di ciascuna regione. La votazione è segreta ed è richiesta la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea per i primi tre scrutini. Dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta (metà dei componenti +1). Maggioranza semplice quando è sufficiente la metà dei presenti +1. Maggioranze qualificate si intende quelle che superano la maggioranza assoluta, ad es. quella dei 2/3. l'art. 84 stabilisce che può essere eletto presidente della repubblica qls cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici. l'ufficio di presidenza è incompatibile con qls altra carica. egli riceve uno stipendio mensile stabilito per legge. L'art. 85 stabilisce che il presidente della repubblica dura in carica per sette anni, comma 1. la sede di lavoro ed abitazione del capo dello stato è il palazzo del quirinale, nel comma 2 si sancisce che le camere devono riunirsi in seduta comune e convocare i delegati regionali 30 giorni prima che scada il mandato del pres della repubblica per eleggere il nuovo. Nel comma 3 si stabilisce che in caso le camere fossero sciolte o mancassero 3 mesi dalla loro cessazione, l'elezione del presidente deve avvenire entro 15 giorni dalla riunione delle nuove camere e fino a quel momento sono prorogati i poteri del pres della repubblica in carica. L'art. 86 prevede che ogni qual volta il presidente della repubblica non sia temporaneamente in grado di svolgere le proprie funzioni viene sostituito dal presidente del senato. in caso di morte invece il presidente della camera dei deputati deve indire le elezioni del nuovo capo dello stato entro 15 giorni. il termine può essere maggiore qualora manchino 3 mesi alla scadenza della legislatura o le camere siano sciolte. l'art. 87 elenca i vari poteri del capo dello stato. egli rappresenta l'unità nazionale; può inviare messaggi alle camere; indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione; autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo; promulga le leggi ed emana i decreti con valore di legge ed i regolamenti; indice il referendum popolare; nomina i funzionari dello stato nei casi previsti dalla legge; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa autorizzazione delle camere quando occorre; ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere; presiede il consiglio superiore della magistratura; può concedere grazia e commutare le pene; conferisce le onorificenze della repubblica. tuttavia vi sono altre funzioni non elencate in questo articolo ma in altri: può nominare 5 senatori a vita (art.59 comma2); nomina 5 giudici della corte costituzionale (art. 135); nomina il presidente del consiglio dei ministri e, su proposta di questo i singoli ministri (art. 92 comma 2); può convocare in via straordinaria le camere (art. 62 comma 2); può sciogliere anticipatamente le camere, salvo che manchino meno di sei mesi alla fine del suo mandato (art 88); promulga le leggi (art. 73 comma 1); può disporre lo scioglimento dei consigli comunali (art. 126 comma4); presiede il consiglio superiore della magistratura (art. 104 comma 2). L'art. 89 sancisce che il presidente della repubblica non è mai responsabile degli atti che compie. per questo motivo c'è bisogno della controfirma dei ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità politica per gli atti aventi valore legislativo. è inoltre necessaria la firma del presidente del consiglio. l'art. 90 sancisce che il presidente della repubblica può essere messo in accusa dal parlamento in seduta comune con maggioranza assoluta dei suoi membri solo per alto tradimento e per attentato alla costituzione. l'art. 91 stabilisce che dopo la sua elezione, il presidente della repubblica deve prestare giuramento di fedeltà alla repubblica e di osservanza della costituzione dinanzi al parlamento in seduta comune. Il governo Il titolo terzo della parte seconda è dedicato principalmente alla descrizione del governo, l'organo che svolge -funzioni esecutive, dando attuazione alle leggi e svolgendo attività propulsiva delle iniziative legislative; -amministrative, dirigendo la struttura amministrativa attraverso regolamenti; -legislative, sotto il controllo preventivo o successivo del parlamento adottando decreti legislativi e decreti legge. il governo può adottare anche atti normativi secondari: i regolamenti governativi vengono emanati dal presidente della repubblica previo parere del consiglio di stato, i regolamenti emanati dal presidente del consiglio, i regolamenti emanati dai singoli ministri, detti perciò ministeriali, sempre previo parere del consiglio di stato. L'art 92 comma 1 descrive il governo come composto dal presidente del consiglio e dai ministri (organi individuali) che formano il consiglio dei ministri (organo collegiale). il governo quindi è un organo complesso. il comma 2 stabilisce che il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio e su proposta di questo tutti gli altri ministri. A questa nomina si arriva seguendo le cosiddette convenzioni costituzionali, ossia: -il capo dello stato procede alle consultazioni, cioè riceve le personalità politiche che ritiene siano in grado di formare il nuovo governo; -al termine di queste affida l'incarico di formare il governo, attraverso la compilazione di una lista che contenga i nomi dei futuri ministri, alla personalità politica di spicco del partito che risulta vincitore delle elezioni e che diventerà presidente del consiglio; -una volta compilata la lista, il presidente del consiglio ed i ministri si presentano dinanzi al capo dello stato per la nomina, con decreto, e per prestare giuramento prima di assumere le proprie funzioni, come sancisce l'art. 93. L'art. 94 stabilisce il rapporto di fiducia tra camere e governo. ciascuna camera può revocare la fiducia attraverso mozione motivata votata per appello nominale. la fiducia si deve ottenere entro 10 giorni dalla formazione del governo presentandosi alle camere. [quando viene meno la fiducia, si pubblica amministrazione esprime pareri, dichiara o accerta l’esistenza di una determinata situazione, senza apportarvi modifiche (es. certificati di residenza). I provvedimenti amministrativi invece sono degli atti di espressione di supremazia della pubblica amministrazione che, in virtù dei suoi poteri d’imperio, impone le sue scelte ai privati. Deve contenere il soggetto che lo ha adottato e il destinatario del provvedimento. Deve essere adottato nella forma prescritta, e deve contenere la motivazione sulla cui base è stato adottato. Se inserito, il termine indica il momento da cui diventerà efficace, e il modo indica la possibilità da parte della pubblica amministrazione di inserire clausole relative all'efficacia del provvedimento amministrativo. Questi requisiti non sono essenziali, non comportano la nullità di un atto in caso di assenza. Il processo amministrativo è la procedura giudiziaria necessaria per accertare la legittimità degli atti amministrativi. Il procedimento amministrativo indica una serie di atti e di attività legati tra di loro, preordinati alla formazione di un atto conclusivo in grado di produrre determinati effetti giuridici. Finchè il procedimento non è concluso, l’atto non è perfetto e non produce effetti. l’attività amministrativa deve aspirarsi a tre principi fondamentali: -economicità, -efficacia, -pubblicità (trasparenza). per ogni procedimento amministrativo la pubblica amministrazione deve indicare l’ufficio o la persona responsabile del procedimento, così che il cittadino sappia chi sta seguendo la pratica che lo riguarda e l’incaricato ne risponderà personalmente. Legge 241/90: L'atto del provvedimento deve contenere la motivazione e l'indicazione delle autorità a cui si deve ricorrere, il funzionario che ha emesso il provvedimento e entro quale termine si può agire. Se non specificato il termine è di 90 giorni. i soggetti interessati hanno diritto a partecipare al procedimento amministrativo, nei casi possibili, per agire in contraddittorio con la pubblica amministrazione. Questa ha l'obbligo di comunicare l'avvio di un procedimento a carico di un soggetto. Il fine generale è di garantire una corretta tutela degli interessi di coloro che si trovano ad avere a che fare con la pubblica amministrazione. principio del giusto procedimento. È prevista una forma di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, chiamata conferenza di servizi, che la pubblica amministrazione può attuare qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. L’amministrazione che ha richiesto una valutazione tecnica di organi appositi, se non riceve la risposta entro i termini fissati per legge, può rivolgersi ad altri organi con qualificazioni e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. Ogni qual volta il cittadino deve intraprendere un’attività che richiede un’autorizzazione, l’atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente. È attuato il principio del silenzio assenso. una serie di regole che attuano il principio di trasparenza dell’attività amministrativa, permette agli interessati di avere accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge. I divieti, gli ordini e le sanzioni sono provvedimenti amministrativi che restringono la sfera giuridica del cittadino. Le autorizzazioni, le concessioni e le sovvenzioni ampliano la sfera giuridica del cittadino. Le fasi del procedimento amministrativo sono 4 e sono successive: -iniziativa: viene dato avvio al procedimento su iniziativa della pubblica amministrazione, d’ufficio, o su domanda dell’interessato. -istruttoria: la pratica va arricchita delle informazioni necessarie al suo proseguimento. -fase della decisione: l’organo competente prende la decisione richiesta dal cittadino. -fase integrativa dell’efficacia: l’atto normativo acquista efficacia solo dopo essere stato sottoposto al controllo di organi appositi ed essere stato comunicato alle persone interessate. I vizi degli atti amministrativi: l’atto deve rispettare quanto stabilito dalla legge, sennò sarebbe illegittimo e quindi annullabile. l’annullabilità indica che l’atto può essere privato di efficacia dalla pubblica amministrazione o dal giudice amministrativo. Ossia l’atto produce gli effetti, ma questi possono successivamente essere annullati. La nullità è una forma di invalidità più grave e si produce quando mancano quegli elementi minimi indispensabili perché l’atto possa esistere e produrre effetti. Può essere impugnato in qlc momento da chiunque sia interessato. I vizi che possono inficiare un atto amministrativo sono di merito e di legittimità. Nel primo caso solo la pubblica amministrazione può valutare l’opportunità di emanare un atto. Il giudice può solo verificarne la conformità alla legge. Nel secondo caso gli atti non rispettano la procedura prevista dalla legge. La conformità dell’atto al dettato normativo è sindacabile in sede giudiziaria. I vizi di illegittimità possono derivare da –incompetenza della pubblica amministrazione che lo ha emesso, da eccesso di potere, ossia utilizzo discrezionale del potere, da violazione di legge, in tutti i casi in cui non è stata rispettata la procedura prevista. Gli organi amministrativi si possono distinguere in: -costituzionali (consiglio dei ministri), non costituzionali (corte dei conti); monocratici (sindaco), collegiali (consiglio dei ministri); centrali (INPS), periferici (prefetti); autorità amministrative indipendenti, che hanno il compito di vigilare su determinati settori della pubblica amministrazione. Si ha amministrazione diretta quando lo stato persegue fini pubblici direttamente con i propri organi centrali o periferici. Si ha amministrazione indiretta quando lo stato sceglie di affidare ad altri enti la gestione di interessi pubblici riservando a se il loro controllo. Nell’articolo 5 la costituzione sancisce il decentramento amministrativo, secondo cui ogni settore della pubblica amministrazione risulta strutturato in modo gerarchico-piramidale, al cui vertice si colloca un ministero da cui dipendono in via gerarchica strutture periferiche con competenze territoriali limitate, e che l’amministrazione pubblica venga in parte affidata alle autonomie locali. Con il termine autonomia si intende la possibilità di un ente di avere una gestione propria, separata da quella dello stato. Il termine decentramento indica che l’amministrazione non avviene al centro, roma, ma decentrata da essa. Prima della costituzione del ’48 lo stato era organizzato secondo un modello fortemente accentrato. L’amministrazione pubblica gestita da organi o enti di roma sono competenti dell’intero territorio nazionale. Quella gestita da enti o organi decentrati hanno competenze territorialmente limitate. Amministrazione diretta centrale Organi: presidente della repubblica, presidente del consiglio dei ministri, consiglio dei ministri, ministri, consiglio di stato, corte dei conti, CNEL, avvocatura dello stato. L’organizzazione della pubblica amministrazione fa capo alla presidenza del consiglio e ai ministri. I ministeri sono uffici che gestiscono singoli settori della pubblica amministrazione. I ministri gestiscono i ministeri con l’emanazione di circolari ministeriali. I ministeri sono organizzati in direzioni generali a loro volta suddivise in divisioni e poi in sezioni. I ministri sono coadiuvati da sottosegretari di stato e da un ufficio di gabinetto. Organi con funzioni consultive che affiancano il ministro sono i consigli di amministrazione, le commissioni di disciplina, la ragioneria centrale. Amministrazione diretta periferica Ne fanno parte: -il prefetto: rappresenta il governo nell’ambito della provincia e dipende gerarchicamente dal ministro dell’interno. È nominato dal presidente della repubblica con decreto, su proposta del ministro dell’interno e deliberazione del consiglio dei ministri. È responsabile dell’ordine pubblico, sovrintende le forze di polizia e può ricorrere alle forze armate. -il sindaco come ufficiale di governo: riveste la figura di capo dell’amministrazione comunale e contemporaneamente di ufficiale di governo, organo periferico dell’amministrazione statale. Sotto quest’ultimo aspetto egli sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile; all’emanazione di atti in materia di ordine pubblico, sicurezza, sanità, igiene pubblica; al compimento di funzioni delegategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza; coadiuvi con il prefetto per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico sul territorio. -le intendenze di finanza: hanno il compito di vigilare sui contribuenti nell’ambito della provincia in cui si trovano ad operare. -il provveditorato agli studi: rientra nella struttura organizzativa del ministero della pubblica istruzione e vi dipende gerarchicamente. -la capitaneria di porto: sono articolazioni periferiche del ministero della marina mercantile. Amministrazione indiretta centrale Sono enti dotati di una propria autonomia dallo stato gli enti pubblici, organismi dotati di una propria personalità giuridica che operano con un organizzazione e una gestione separata da quella dello stato. Sono sottoposti al controllo del ministero relativo a quel settore. Si articolano in: -INPS: istituto nazionale di previdenza sociale. -CNR: consiglio nazionale delle ricerche. -ISTAT: istituto nazionale di statistico. Le aziende autonome sono strutture private che operano in determinati settori della pubblica amministrazione quali ad esempio l’ANAS, azienda nazionale per le strade, che ha la funzione di gestire la rete delle principali strade italiane. Molte di queste aziende si sono trasformate in società per azioni seguendo un modello privatistico ritenuto più efficiente. Amministrazione indiretta periferica: questi enti gestiscono l’amministrazione pubblica a livello locale o decentrato. Sono enti territoriali se sono costituiti da un territorio (comuni, regioni, province), enti non territoriali se non lo sono. Rientrano tra questi ultimi le borse valori, le borse merci e le CCIAA (camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura). I beni pubblici sono quelli appartenenti allo stato. Si distinguono il demanio (necessario ed eventuale) e il patrimonio indisponibile dello stato. I beni che non fanno parte di questi due gruppi sono classificati come patrimonio disponibile di cui lo stato può disporre liberamente come qualunque bene appartenente ai privati. Il demanio necessario rappresenta i beni che necessariamente la legge riserva allo stato. Questi non possono essere oggetto di proprietà da parte di privati. Non sono alienabili, ma possono essere dati in uso ai privati per lo svolgimento di attività. Il demanio eventuale rappresenta anche i beni che potrebbero appartenere ai privati, come strade o beni di interesse storico. Il patrimonio indisponibile dello stato rappresenta i beni elencati nell’art. 826 del codice civile tra cui: miniere, beni di interesse storico, le caserme, le foreste…questi beni non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. Lo stato può diventare proprietario di beni in diversi modi: -in qualità di soggetto di diritto privato, lo stato può concludere contratti. -in qualità di soggetto di diritto pubblico, lo stato può acquistare per via autoritativa, mediante l’adozione di provvedimenti, quali l’espropriazione e la requisizione, oppure mediante atti di occupazione. La funzione giurisdizionale L’amministrazione della giustizia è affidata dall’ordinamento giuridico italiano ad appositi organi dotati di autonomia rispetto agli altri poteri dello stato. Il potere giurisdizionale è fra i tre poteri più importanti di uno stato democratico. Gli organi giurisdizionali compongono nel loro insieme la magistratura. La costituzione garantisce l’autonomia e l’indipendenza dei giudici nei confronti degli altri organi o poteri dello stato (art. 104 comma 1). Per questo la magistratura è dotata di un organo di autogoverno, il consiglio superiore della magistratura, che svolge tutte le funzioni organizzative, consultive e di controllo che impedisce al potere politico qualunque forma di influenza. Grazie a questo organo la magistratura può usufruire di tutte le strutture del potere esecutivo di cui ha bisogno. Per garantire l’autonomia e la libertà di ogni singolo giudice nelle proprie decisioni, tutti i giudici sono sullo stesso piano di importanza e devono rispondere solo alla legge. I magistrati si distinguono fra loro per la funzione e godono inoltre di alcune guarentigie che li preservano da eventuali pressioni derivanti dall’esterno. L’art. 7 stabilisce anche il principio di inamovibilità dei magistrati. Essi non possono essere ad altra sede o destinati ad altre funzioni senza il loro consenso. La legge 27 aprile 1982 n 186 ha istituito un consiglio di presidenza che ha funzioni decisionali e di controllo sulla condizione giuridica, sui trasferimenti, sulle promozioni, ecc dei magistrati appartenenti al consiglio di stato e ai tribunali amministrativi regionali. Nel 1988 la legge 13 aprile n 117 ha istituito un organo simile anche per la corte dei conti. I giudici possono incorrere in -responsabilità penale, sono applicate le norme di diritto penale relative ai reati commessi dai pubblici ufficiali: -responsabilità civile, esiste una regolamentazione specifica in cui sono stati previsti casi di risarcimento dei danni che hanno arrecato a terzi nell’esercizio delle loro funzioni: -responsabilità disciplinare, l’azione disciplinare viene mossa o dal ministro di grazia e giustizia, o dal procuratore generale presso la corte di cassazione. Non c’è responsabilità politica, dato che la magistratura costituisce un organo autonomo ed indipendente e non partecipa all’indirizzo politico del paese. L’art. 111 dispone che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, alla presenza di un giudice terzo imparziale ai fatti. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona sia nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, disponga del tempo necessario per preparare la sua difesa, abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle Le regioni a statuto speciale sono la sardegna, la valle d’aosta, la sicilia, il trentino alto adige, il friuli venezia giulia. L’autonomia delle regioni a statuto ordinario riguarda la materia legislativa, statutaria e amministrativa. L’art. 117 stabilisce che spetta alle regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato. Ciò significa che la potestà legislativa delle regioni è limitata solo dal rispetto della costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello stato. Ci si deve limitare quindi ai principi enucleati per ogni singola materia dalle leggi dello stato. I limiti della potestà legislativa regionale sono: -limiti per materie, indicate dall’art. 117; -limite costituzionale; -limite internazionale, ossia si devono rispettare gli obblighi internazionali che lo stato ha assunto. Il procedimento legislativo regionale L’iniziativa legislativa spetta alla giunta regionale e a ciascun consigliere; l’approvazione delle leggi spetta al consiglio regionale; la legge viene promulgata dal presidente della giunta; viene quindi pubblicata sul bollettino ufficiale della regione ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione. L’art. 118 introdotto con la legge costituzionale 3/2001 conferisce ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative e le attribuisce a province, città metropolitane, regioni, stato in via subordinata solo quando lo impongono esigenze di unitarietà. I principi di tale articolo sono: -sussidiarietà, che affida i compiti amministrativi alla struttura più vicina alla cittadinanza; -adeguatezza, che comporta che l’amministrazione abbia una struttura organizzativa che garantisca la buona riuscita dei compiti affidati; -differenziazione, affinchè l’allocazione delle funzioni tenga conto delle caratteristiche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi. Le funzioni proprie vengono conferite dalla costituzione. Le funzioni conferite vengono attribuite da legge statale o regionale. L’art. 119 riguarda l’autonomia finanziaria delle regioni. La regione ha la possibilità di predisporre tributi propri in modo assai limitato, ha una maggior autonomia di entrata e di spesa, e gode del “federalismo fiscale”. Le regioni possono fare affidamento su: -tasse di concessione regionale, -tasse automobilistiche, -imposte regionali sulla benzina, -imposte regionali sui rifiuti ecc. I concetti chiave sono: -l’autonomia finanziaria è specificatamente attribuita anche a comuni, province, città metropolitane. -l’autonomia finanziaria si concretizza in un autonomia di entrata e di spesa. -gli enti locali stabiliscono e applicano tributi e entrate propri mentre precedentemente erano attribuiti dallo stato. -alle regioni sono attribuite compartecipazioni al gettito di tributi erariali. Dunque il gettito prelevato da un territorio dovrà rimanere nell’ambito della comunità che lo ha prodotto. -per i territori con minor capacità fiscale per abitante con legge dello stato si provvede ad istituire un fondo perequativo senza vincoli di destinazione. -possono essere assegnate dallo stato ad alcune regioni risorse aggiuntive con vincolo di destinazione. L’art. 123 regola l’autonomia statutaria delle regioni. La costituzione ha riservato alle regioni a statuto ordinario la possibilità di emanare i propri statuti nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi statali. Alle regioni a statuto speciale invece non è stato riconosciuto analogo potere. I loro statuti sono stati adottati dallo stato con leggi costituzionali. Lo stato esercita sulle regioni un controllo su –atti amministrativi regionali, -organi regionali, -leggi regionali. Il controllo sugli organi regionali avviene nelle 4 ipotesi indicate dall’art. 126 in cui il consiglio può essere sciolto con decreto motivato dal presidente della repubblica, dopo aver sentito il parere di una apposita commissione di deputati e senatori competenti per gli affari regionali: -qualora il consiglio compia atti contrari alla costituzione o gravi violazioni della legge; -qualora il consiglio regionale non corrisponda all’invito del governo di sostituire la giunta o il presidente; -qualora non sia in grado di funzionare per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza; -per ragioni di sicurezza nazionale. Il controllo sulle leggi regionali avviene quando si ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della regione o leda la sfera di competenza dello stato o di un'altra regione Art. 127. Lo stato svolge anche una funzione di coordinamento tra le regioni. Gli organi che se ne occupano sono: -la conferenza stato-regioni, che ha funzione consultiva; -il ministro per gli affari regionali; -la commissione bicamerale per gli affari regionali, composta da 20 senatori e 20 deputati con compiti consultivi. L’art. 121 definisce quali sono gli organi delle regioni. Essi sono: -consiglio regionale: organo con potestà legislative e regolamentari e funzioni di indirizzo politico e amministrativo. Viene eletto ogni cinque anni da tutti i maggiorenni della regione con sistema proporzionale con premio di maggioranza. -giunta regionale: svolge funzioni esecutive e ha il potere di iniziativa legislativa. È composto dagli assessori e dal presidente, tutti eletti tra i membri del consiglio regionale. Non ha potere normativo. -presidente della regione: è lo stesso della giunta, è insieme organo politico e burocratico, rappresenta politicamente e giuridicamente la regione. Promulga le leggi regionali, convoca la giunta e la presiede. Coordina l’attività degli assessori. -difensore civico regionale: organo di difesa del cittadino da abusi del potere amministrativo. Designato dal consiglio regionale, dura in carica 5 anni. Le regioni e gli atti normativi della comunità europea I regolamenti comunitari hanno efficacia immediata sul territorio nazionale. In caso di conflitto con le leggi statali, prevalgono i regolamenti comunitari. Le direttive invece non hanno attuazione immediata sul territorio, ma necessitano leggi statali di attuazione che le introduca nell’ordinamento giuridico nazionale. Dal 1987 il parlamento emana ogni anno una legge delega che demanda al governo la ricezione nell’ordinamento italiano delle direttive stesse, stabilendo i criteri di ricezione. Quindi il governo emana ogni anno un decreto legislativo . anche alle regioni è consentito dare attuazione alle direttive con leggi proprie. Le regioni a statuto ordinario devono, al contrario di quelle a statuto speciale, attendere la legge comunitaria del governo e solo dopo, per le materie di loro competenza, possono darvi attuazione con proprie leggi regionali. Con autonomie locali ci si riferisce particolarmente ai comuni, alle province e alle città metropolitane. Questi sono stati riconosciuti enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione. Il comune è l’ente autonomo di minori dimensioni, ma ne viene riconosciuta l’importanza in quanto ente territoriale più vicino ai cittadini. Esso è: -ente territoriale; -ente autarchico, in quanto può emanare atti amministrativi: -ente necessario, (art. 114); -ente a base corporativa. Il comune gode di autonomia normativa statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. I suoi organi sono: -consiglio comunale: eletto ogni 4 anni dai residenti nel territorio comunale ed ha un indirizzo politico. -giunta comunale: ha funzioni amministrative ed è composta da assessori e sindaco. -sindaco: rappresenta il comune, presiede la giunta e controlla l’attività degli assessori. È eletto insieme al consiglio. Le provincie hanno il ruolo di ente intermedio tra comuni e province con il compito di curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità provinciale. È sullo stesso livello istituzionale degli altri soggetti della repubblica e anche ad essa viene riconosciuta autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria di entrata e di spesa. I suoi organi sono: -il consiglio provinciale, eletto ogni 5 anni con funzioni normative; -la giunta provinciale, composta da presidente ed assessori, con funzioni amministrative; -il presidente della provincia, eletto con il consiglio provinciale è responsabile dell’amministrazione della provincia. Le città metropolitane sono enti autonomi al pari degli altri soggetti dello stato, godono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la costituzione. Rapporti internazionali Gli stati e le organizzazioni internazionali compongono la comunità internazionale. i soggetti che ne fanno parte sono enti sovrani ed indipendenti, non esiste un potere superiore centrale, i rapporti sono regolati da norme principalmente non scritte: diritto internazionale pubblico. Questo non può essere fatto rispettare coattivamente, poiché non esiste una istituzione sovraordinata agli stati membri in grado di promulgare leggi e di farle osservare. Le fonti che disciplinano la vita della comunità possono essere consuetudinarie o pattizia. Il diritto consuetudinario ha validità generale ed obbliga tutti i soggetti internazionali. Il diritto pattizio ha validità speciale, è il frutto di un accordo scritto tra due o più soggetti internazionali. Da tale intesa si origina il trattato. L’assenza di un governo mondiale comporta la prevalenza del diritto consuetudinario, composto da norme non scritte e di validità generale. Esso comprende: -la norma fondamentale del diritto internazionale, senza la quale non sarebbe possibile la relazione tra gli stati. Essa sancisce l’obbligo di rispettare i patti. - le regole di redazione e d’interpretazione dei trattati internazionali. La codificazione del diritto consuetudinario in una norma scritta prende il nome di consolidazione. I trattati internazionali sono accordi tra due o più stati destinati a regolare, estinguere o costituire un assetto comune di interessi. Le norme dei trattati formano il diritto pattizio. I trattati bilaterali sono sottoscritti da due stati, multilaterali se gli stati contraenti sono più di due. La fase di redazione dell’accordo è preceduta da una fase di negoziazione alla quale partecipa l’esecutivo di ciascun paese interessato. Dopo la sottoscrizione, in italia è necessaria l’approvazione del parlamento e la ratifica del presidente della repubblica. Lo scambio delle ratifiche sancisce l’entrata in vigore del trattato. Le consuetudini internazionali entrano in vigore nel territorio nazionale immediatamente, senza bisogno che siano approvate dal parlamento. Esse assumono valore di norme costituzionali poiché l’art. 10 della costituzione le richiama espressamente. L’unico limite è ovviamente il rispetto della costituzione stessa. I trattati previsti dall’art. 80 della cost. richiedono ‘autorizzazione del parlamento, che può in un caso riportare l’intero accordo in una legge o nell’altro mediante l’ordine di esecuzione. Con questo il parlamento rinvia all’accordo sottoscritto dal governo per i contenuti e si limita a recepirlo nell’ordinamento apponendo la formula esecutiva. I trattati autoapplicativi, che non rientrano nell’art. 80, entrano a far parte dell’ordinamento italiano mediante la firma solitamente del ministro degli esteri e da successiva ratifica del presidente della repubblica, senza intervento del parlamento. Le leggi di ratifica hanno una particolare resistenza passiva all’abrogazione, possono essere modificate solo insieme agli accordi sottoscritti. L’unione europea Il processo di unificazione è iniziato negli anni ’50 ed è culminato con la firma del trattato di maastricht nel 1992, entrato in vigore nel 1999. L’UE legifera autonomamente e in modo vincolante ed immediatamente efficace negli stati membri. Dispone di un parlamento eletto a suffragio universale da tutti gli stati membri disponendo perciò di una legittimazione popolare. C’è una limitazione di sovranità per gli stati aderenti- l’UE si pone come un organizzazione al di sopra degli stati. La prima istituzione europea è la CECA, nata a parigi nel 1951 per porre fine ai conflitti scaturiti per la gestione delle miniere di carbone ed acciaio. Nel 1957 nasce dal trattato di roma la EURATOM, la comunità europea per l’energia atomica, e la CEE, la comunità economica europea. A quest’ultima parteciparono italia, francia, repubblica federale tedesca, belgio, olanda e paesi bassi. La CEE è la prima organizzazione europea con il compito di instaurare un mercato comune, di armonizzare lo sviluppo economico e di proteggere l’ambiente negli stati membri. Le tre comunità CECA, EURATOM e CEE fanno capo ad un organizzazione più ampia, l’UE. Nel 1986 i 12 membri della CEE firmano l’atto unico europeo, con cui si impegnano –a creare il mercato unico europeo e -a collaborare in materia di politica estera. Il trattato di schengen abolisce le frontiere della comunità per le merci ed i cittadini. Il parlamento europeo acquisisce poteri di ratifica dei trattati di adesione e dei trattati di associazione. Dal trattato di maastricht la CEE è diventata CE, comunità europea. Nel trattato di amsterdam del 1997 sono state introdotte sia il trattato CE sia il trattato sull’UE. Il procedimento legislativo Parte con l’iniziativa della commissione, incaricata di predisporre la bozza di regolamento o direttiva, e successivamente il testo viene discusso dal consiglio. Il progetto passa dunque al parlamento il quale può emettere un parere non vincolante. Il consiglio può disattendere i rilievi del parlamento. In alcune materie, quando il parlamento approva emendamenti al testo originario il consiglio può respingerli solo all’unanimità. È previsto un comitato di conciliazione incaricato di cercare le convergenze tra consiglio e parlamento in caso di disaccordo. Questo procedimento è tipico della procedura di cooperazione. Le direttive È stata adottata nel 1948 e costituisce il nucleo di tutela minimo dei diritti umani. L’onu ha come ulteriore compito quello di promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel 1966 l’assemblea generale ha approvato il patto internazionale sui diritti civili e politici. Successivamente è entrato in vigore il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Queste fonti posseggono un valore normativo. Il comitato per i diritti dell’uomo è l’organo che controlla l’osservanza di queste convenzioni. La corte penale internazionale È stato istituito nel 1988 lo statuto della corte penale internazionale che può avere vigore con la ratifica di almeno 60 stati. Esso prevede che la corte, con sede all’aja, sia competente per i reati di aggressione, per i crimini di guerra, di genocidio, contro l’umanità. Essa sarà composta da 18 magistrati in carica per 9 anni e avrà una struttura organizzativa che prevede un ufficio di accusa, al cui vertice siederà un procuratore generale, due collegi giudicanti, uno pre-processuale ed uno processuale, una sezione d’appello, una cancelleria. Il consiglio d’europa È un organizzazione internazionale che vuole tutelare le libertà politiche e civili e proteggere i diritti umani. Il suo compito inoltre è quello di attuare la più ampia collaborazione giuridica tra gli stati membri. I suoi organi sono: - il comitato dei ministri, -l’assemblea consultiva, -il segretariato. La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è stata firmata nel 1950 e contiene un gruppo di norme che raccoglie i diritti fondamentali e i divieti che ciascuno stato si impegna ad assicurare, e un gruppo che contiene norme procedurali per il funzionamento degli organi, tra cui la corte unica. La corte è competente a giudicare tutte le questioni riguardanti la violazione della convenzione.
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