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Principi Costituzionali e Funzionamento del Potere Legislativo in Italia, Appunti di Diritto Pubblico

I principi fondamentali del sistema costituzionale italiano, inclusi l'annullamento di leggi, la competenza statale e regionale, il controllo preventivo e la procedura legislativa. Viene inoltre discusso il ruolo del governo e della pubblica amministrazione, il bilancio e la funzione di indirizzo e controllo sul governo.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 22/04/2013

sciorty
sciorty 🇮🇹

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Scarica Principi Costituzionali e Funzionamento del Potere Legislativo in Italia e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! CAPITOLO 1 DIRITTO:fa riferimento a quel complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un dato momento storico. Può avere due sensi: -1 diritto soggettivo(right):interesse di una persona o di un gruppo es.:diritto alla saluto diritto al lavoro -2 diritto in senso oggettivo(law):una norma giuridica che REGOLA i diritti soggettivi può esistere un diritto soggettivo se ho una legge o un diritto(norma giuridica) oggettivo che lo riconosce e lo regola. Soggetti giuridici:i rapporti tra i soggetti giuridici,persone fisiche e giuridiche e anche tra i loro bene è regolato dal diritto e specialmente dall’ORDINAMENTO:un insieme di norme giuridiche che come caratteristiche quelle di essere: ORDINATO al suo interno tramite leggi ORDINANTE:organizza la società NORMA GIURIDICA caratteristiche: DEONTOLOGICA:prescrive un comportamento la sua esistenza prescrive un DOVER’ESSERE non un essere La VIOLAZIONE della norma prevede quindi una sanzione che l’espressione della reazione della norma giuridica alla violazione la norma reagisce perché è posta dal gruppo sociale e la sanzione è nell’interesse di questo poche la norma EVIDENZIA gli interessi del gruppo sociale. all’interno di essa troveremo gli organi e le procedure di sanzionamento. La norma giuridica è GENERALE E ASTRATTA:non mira ad eventi specifici e non si esaurisce in un singolo caso e si astrae al singolo episodio. La norma deve essere INTERPRETATA quindi dalla regola astratta devo concretizzarla al caso. IMMINENTE:organizza il presente(qui ed ora) POSITIVA:cioè posta,una scelta della società RELATIVA:le norme cambiano nel tempo e nello spazio quindi si evolvono a secondo della comunità sociale a cui si riferiscono, a secondo dei fini che si vogliono raggiungere e i problemi nuovi e diversi che lo sviluppo di una società via via pone. EFFETTIVA o COATTIVA: una regola di diritto può considerarsi davvero esistente, in quanto i membri della società che regola la considerano obbligatoria e il loro mancato rispetto produce l’ irrogazione di determinate sanzioni di natura giuridica o sociale. CERTEZZA DEL DIRITTO: si tratta di strutture e istituti attraverso i quali si cerca appunto di dare “certezza” al diritto, certezza della effettiva applicazione delle regole di comportamento che la società si è data. Posizioni soggettive di svantaggio = attribuzione ai destinatari della norma l’ obbligo di svolgere o non svolgere determinate attività = DOVERI Posizioni soggettive di vantaggio = diritto di esigere da altrui un comportamento conforme a quello imposto dalla norma giuridica = DIRITTI OBBLIGHI: soddisfazione di un interesse particolare di un altro soggetto (es. obblighi nascenti da una stipula di un contratto) ONERI: per la soddisfazione di un interesse proprio e non altrui ( es. onere della prova). DIRITTO SOGGETTIVO: ne è titolare colui che riceve una tutela diretta da parte della norma giuridica. INTERESSE LEGITTIMO: essa è dettata per tutelare un interesse generale ma indirettamente tutela anche l’ interesse dei singoli (es. concorsi pubblici interesse che hanno tutti i cittadini che questi si svolgano nel pieno rispetto delle regole, previste dalla legge, e risultino vincitori i candidati più meritevoli. Obblighi, diritti interessi doveri sono il contenuto precettivo della norma giuridica che si riferisce sia a persone giuridiche che a persone fisiche. PERSONE FISICHE: è dotata di capacità giuridica, cioè è idonea ad essere titolare di diritti e destinataria di obblighi fin dalla nascita; tuttavia il soggetto deve possedere oltre alla capacità giuridica anche quella di agire, cioè la capacità di esprimere consapevolmente la propria volontà. Come ad esempio il caso del minore o dell’ infermo di mente che hanno piena capacita giuridica ma limitata capacità di agire. PERSONE GIURIDICHE: una pluralità di persone e di beni che danno vita ad un’ organizzazione per il raggiungimento di una finalità comune. Si dividono in pubbliche (es. Stato) e private. ORDINAMENTO DI “COMMON LAW”( Inghilterra e Stati Uniti) L’ elemento differenziale tra i 2 ordinamenti è basato sui modi diversi di produzione delle norme giuridiche in questo caso per la maggior parte non scritte ma si affermano sui principi tratti dalle esperienze precedenti, dalle consuetudini, dalle prassi. In questo caso ha particolare rilevanza il ruolo dei giudici, i quali con le loro sentenze acquisiscono un valore normativo ( fonte di diritto) alla quale non si può prescindere. Principio dello stare decisis: un giudice nella sua sentenza non può discostarsi da una precedente pronuncia giudiziaria analoga. ORDINAMENTO DI “CIVIL LAW” ( Italia ed Europa centrale in generale) Sistemi giuridici fondati su un insieme di regole scritte, cioè atti che siano espressione della volontà degli organi dello Stato. Anche le consuetudini hanno valore in quanto sono previste dalla legge. Il ruolo dei giudici è solo quello di interpretare la legge e applicarla al caso concreto, non ha alcun compito creativo. Il giudice ha il potere giudiziario, ed è chiamato ad operare indipendentemente dagli altri poteri dello Stato. In questo ordinamento una precedente pronuncia di un giudice non è vincolante per un caso analogo successivo, ma sicuramente è persuasivo e influirà anche sulla sentenza successiva. (PRINCIPIO NOMOFILACHIA) Con il passare del tempo c’ è sempre più un avvicinamento tra i due modelli, anche se con ben marcate differenze, anche grazie all’ Unione Europea che necessita la cooperazione economica e sociale e quindi anche l’ armonizzazione dei rispettivi sistemi giuridici. Extraterritorialità secondo il quale le navi e gli aerei che si trovano nello spazio territoriale di uno Stato si applica il diritto dello Stato cui appartengono). Immunità territoriale secondo il quale alcune zone del territorio di uno Stato sono sottratte al diritto di quest’ ultimo (es. sedi diplomatiche, ambasciate). INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI Non è sempre agevole identificare quale sia la norma da applicare al caso concreto, tale ricerca è condotta dal giudice. Il quale utilizza una serie di sistemi interpretativi: Interpretazione letterale cioè sulla base del significato lessicale delle parole che la compongono. Interpretazione logica individuando la coerenza interna della legge Interpretazione analogica : è un procedimento logico di carattere interpretativo, utilizzato nel diritto in relazione all'attività di giurisdizione. Esso ha luogo allorquando, a fronte di una lacuna dell'ordinamento giuridico, il giudice si veda nella necessità di dover offrire un obiettivo criterio di valutazione giuridica, in ordine a categorie di soggetti o di rapporti, il cui status o la cui regolamentazione non appaia espressamente contemplata dalla lettera della norma. L'analogia consiste, quindi, nel ricavare una regola di giudizio per quel caso concreto che non appaia espressamente disciplinato dalla legge, tramite l'applicazione della norma prevista per un caso che appaia simile per ratio (analogia legis), ovvero tramite l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia juris). Differenza di applicazione di questo principio per i diversi ordinamenti di Common law e Civil law. (vedi sopra). CAPITOLO 2 FORMA DI STATO E FORMA DI GOVERNO Dal 1648 abbiamo quello che è chiamato “stato moderno”:forma di organizzazione della società,reg. poteri (economico,politico,religioso,tecnologico) Si basa su tre elementi TERRITORIO COLLETTIVITA’ E SOVRANITA’ Lo stato ha una personalita giuridica internazionali, che ha 3 caratteristiche: -­‐ ENTE TERRITORIALE (ci sono dei confini certi, è formato da terra, e porzioni di acque territoriali, sottosuolo e lo spazio sovrastante (spazio aereo) fino ad un certo livello (atmosferico) , uno stato è stato a prescindere dalle dimensioni. -­‐ ENTE CORPORATIVO, una comunità, un insieme di cittadini di persone, il concetto di popolo si divide da quello di popolazione POPOLAZIONE: elemento statistico demografico (fanno parte anche gli stranieri che non hanno la cittadinanza) POPOLO: insieme di persone fisiche legate da un rapporto di cittadinanza, non è una somma algebrica, è una comunità che si regge su dei valori. -­‐ LA SOVRANITA’ (imperium), il potere di comando astratto, la potestà di ordinare comandare una collettività, dare vita ad un insieme di diritti, obblighi di rapporti. Lo Stato è un ente sovrano originario, cioè che in senso giuridico non riconosce giuridicamente alle spalle altri soggetti terzi, si autogiustifica. Gli stati moderni nascono come rifiuti di una sovranità universale, emancipazione da un potere sovra statuale. Stabilisce da se i propri fini, che danno una forma allo stato e stabilisce i mezzi con i quali realizzarli, organizza un governo, instaurando un rapporto tra il potere e la collettività. È pensata in modo diverso in 2 tradizioni: CONTINENTALE: il potere di comando non è frazionabile in una pluralità di enti, ce solo un ente titolare della sovranità DISTRIBUITA:il potere è frazionato su più enti. L’ art 1 vengono messi tutti e 3 gli elementi dello stato, norma cardine che regola la forma di stato italiana rispetto agli altri stati. E anche la sovranità viene citata all’ art 11 (Cost), che è la base della nostra adesione costituzionale all unione europea. Le 3giustificazioni del perché dello stato o di stato 1HOBBES: gli uomini nello stato di natura ha un indole violenta, visione pessimistica della natura umana ( uomo = bestia), non riconosce nessun limite a parte quello della forza, chi è più forte vince, l’ uomo si affida ad un soggetto (persona astratta) che assume su di se tutto il potere (visione monopolista) per togliere il potere ad ogni singolo cittadino per poter permettere la convivenza, per regolare la società, ponendo dei limiti. Lo stato è assoluto, in cambio della vita dei cittadini si prende tutto , stabilendo i diritti, doveri e obblighi. 2 LOCKE: il punto di partenza è simile, però è diverso la concezione dell’ uomo, ha una capacità di organizzarsi di regolamentarsi propria senza bisogno dello stato, il quale deve solo coordinare e perfezionare degli scopi che sono gia propri della natura dell’ uomo. E’ un diritto inalienabile la vita, la libertà e la ricerca della felicità, e gli umani hanno il diritto di resistenza nei confronti di un potere che lede dei diritti fondamentali. Contrae delle obbligazioni con i cittadini, ed è un limite alla sovranità. E’ il primo a teorizzare il principio base dello Stato Liberale e cioè quello della divisione dei poteri. ( Posizione di sostanziale equilibrio tra Sovrano (esecutivo) e Parlamento (legislativo) = di tipo dualista) 3-ROUSSEAU e MONTESSQUIEU: la società mantiene dei fini ulteriori oltre alla sopravvivenza cioè libertè legalite egualitè. (Francia fine XVIII secolo). Il loro pensiero prevedeva che non esisteva alcun potere in condizioni di monopolio ma anche nessun potere esercitato al di fuori della volontà popolare. FORMA DI STATO: si intendono l’ insieme delle finalità che lo Stato si propone di raggiungere ed i valori a cui ispira la sua azione. FORMA DI GOVERNO: ossia l’ insieme degli strumenti e dei mezzi mediante i quali una determinata organizzazione statuale persegue le sue finalità. Ogni forma di governo va valutata alla luce della forma di Stato. STATO PATRIMONIALE Lo stato patrimoniale è la prima forma di Stato (embrionale), in cui manca una organizzazione amministrativa stabile per il raggiungimento di finalità di interesse comune. E’ uno Stato di natura privatistica dove solo alcuni soggetti ( i feudatari) sono tutelati in quanti è tutelata la proprietà privata e a volte comprende anche una serie di diritti sulle persone fisiche che vi lavorano e vi abitano (contadini). Viene perseguito un unico fine non un fine di interesse di natura generale. STATO ASSOLUTO Crisi dello Stato patrimoniale, il passaggio da una economia chiusa, che produceva beni solo per soddisfare la domanda interna, ad una economia di scambio producendo anche delle conseguenze sul piano istituzionale. E’ il periodo delle grandi monarchie assolute che dominano la scena in tutta l’ Europa centrale dal XVI al XVIII secolo. Lo Stato ha una concezione di tipo interventista, non più per tutelare un interesse soggettivo come nello stato federale ma di tutelare l’ interesse della collettività. Vengono inserite una serie di innovazioni tra le quali: - l’ istituzione del fisco e della tassazione uniforme; - riforme sulla proprietà fondiaria per garantire una maggiore commerciabilità e circolazione dei beni per conquistare i mercati esterni; - riduzione dei privilegi fiscali riconosciuti alla classe nobiliare; produttivo, su un bene ad esempio incide sul prezzo rendendo più costoso quindi meno competitivo. -­‐ Un altro mezzo è la MESSA IN CIRCOLAZIONE DI NUOVA MONETA se una moneta è svalutata tipo la moneta cinese, i prodotti che vengono prodotti in questo paese sono più competitivi rispetto a prodotti in un paese che la valuta è forte. Un eccesso di moneta in circolazione fa aumentare l’ inflazione ( svalutazione del potere di acquisto della moneta). La manovra di questo tipo in una situazione pluralista, per chi ha un reddito fisso va a incidere maggiormente, perché da un lato l’ aumento dell’ inflazione non corrisponde anche un aumento del salario. -­‐ La terza leva del DEBITO PUBBLICO, sembra quella più indolore ma non sempre lo è; lo Stato in questo caso emette delle obbligazioni ( dei titoli di credito) in cambio di denaro. Un risparmiatore ha la libera scelta di destinare i propri fondi per finanziare il debito pubblico. Per attirare gli investitori le obbligazioni vengono remunerate con un tasso di interesse, che lo Stato corrisponde alla scadenza. Lo Stato deve avanzare delle politiche per recuperare i capitali più gli interessi ma in un’ economia che non cresce lo Stato più fatica perché non ci sono le risorse per remunerarli, creando una strozzatura dell’ economia. I tre mezzi: la razionalizzazione della spesa pubblica, compartecipazione alla spesa sociale (promuovendo assicurazioni private, o un sistema privato pensionistico) oppure la sussidiarietà, lo stato rinuncia alla produzione diretta di beni e servizi ma da delle agevolazione ai privati per la produzioni o erogazione degli stessi beni e servizi. STATO FEDERALE , STATO REGIONALE, STATO UNITARIO STATO FEDERALE: è una forma di stato a differenza del federalismo che è un processo politico che può o non può portare ad uno Stato federale. Ha 2 grandi movimenti: FEDERALISMO CLASSICO ( o per aggregazione) cioè nasce dall’ aggregarsi di stati autonomi indipendenti, che si suddividono il potere oppure la sovranità, una compartecipazione condivisione e si decide di trasferire a ciascuna quota un soggetto chiamato federazione( come lo stato federale Americano, dat pliribus unum, cioè da una pluralità all’ unità). Nello stato federale ci sono alcuni campi in cui uno stato ha una sua autonomia ( come ad esempio pena di morte, oppure limiti di velocità) oppure una federazione può avere un suo organo giurisdizionale autonomo e un suo corpo armato. Il federalismo concilia degli elementi di unità mantenendo alcuni elementi di diversità (autonomia) il che vuol dire che il potere è separato a livello verticale. Ci deve essere un accordo (contratto) sulle materie di competenza della federazione oppure di autonomia degli stati ( criterio di competenza). Questo accordo è la Costituzione, quella americana è stata la prima la quale già in partenza è rigida, modificabile solo con un procedura aggravata con un accordo consensuale tra gli stati, alla quale non si può recedere liberamente. ( da questo principio è nata la guerra di secessione con un tentativo unilaterale di recedere dal “contratto”). Un altro elemento è l’organizzazione del potere federale che prevede che gli “stati” partecipano al governo federale, attraverso 2 istituzioni: il presidente e nel circuito politico rappresentativo. STATO REGIONALE : è una forma intermedia tra uno stato unitario e regionale o tra stato regionale e federale, poche sfumature tra stato federale a regionale. Nello stato regionale non c’è una costituzione ma statuti e la sovranità e la competenza generale è nelle mani degli organi centrali dello stato. Nello stato regionale il potere è distribuito verticalmente e sono distribuiti i poteri esecutivo e legislativo esistono. Ogni regione fa leggi a fianco dello stato, vengono così regolati i confini di competenza tra le parti (competenze incrociate). Clausola residuale:tutte le materie non distribuite alla federazione o regione sono di competenza dello stato. Nello stato federale la clausola residuale è a favore della federazione di stati mentre nello stato regionale la clausola residuale è a favore dello Stato non della regione. Nelle costituzioni vengono regolate le competenze legislative di Stato e regioni. L’altra clausola è il principio di sussidiarietà:l’allocazione del potere (un ascensore che và dal basso verso l’altro)sussidio aiuto. Non è mai ripartito il potere giudiziario ed è molto più studiato nell’ordinamento. Il tar non è funzionale alla regione ma solo perché il suo territorio di competenza è la regione stessa. Il parlamento non ha nessun organo che li rappresenti il tutto si riflette sulla politica nazionale. Nel nostro stato esistono conferenze con le regioni ma manca un accordo in sede legislativa; gli enti sub statali partecipano poco alla modifica della costituzione. FORME DI GOVERNO MONARCHIA ASSOLUTA Il sovrano è l’ unico organo titolare del potere di decisione politica, secondo la concezione tipica dello stato assoluto, il sovrano ha una legittimazione di tipo trascendentale ( per volere divino) e quindi non è assoggettabile a nessuna forma di controllo. Ha una funzione sia di tipo legislativo ( il Re fa le leggi) sia di tipo esecutivo amministrativa ( il Re nomina i funzionari) sia di tipo giurisdizionale ( il Re nomina i giudici che amministrano in suo nome la giustizia). Lo Stato si fa carico direttamente di curare gli interessi generali della collettività e quindi nasce l’ esigenza che il sovrano si doti di un organo ausiliario che oggi chiameremo Governo ( organo consultivo del Re). MONARCHIA COSTITUZIONALE La rivoluzione francese pone fine sia allo stato assoluto sia alla monarchia assoluta. In questa forma di governo si ha il principio della divisione dei poteri ( teorizzata da Locke) e sperimentata per la prima volta in Inghilterra. Si passa dall’ unicità del potere sovrano alla sua ripartizione tra organi distinti ed autonomi: il Sovrano titolare della funzione esecutiva (nomina e revoca dei suoi ministri) e federativa (politica estera attuale)e formalmente di quella giurisdizionale (giustizia esercitata in nome del Re), e il Parlamento titolare della funzione legislativa e specchio della volontà popolare e in parte giurisdizionale (corte di ultima istanza della camera dei Lords). Il Sovrano e il Parlamento hanno una posizione di sostanziale equilibrio anche se il sovrano è vincolato e limitato dalla funzione di controllo del Parlamento ( politica dualista). La monarchia costituzionale caratterizza la prima fase di avvio dello stato liberale. La classe dominante è quella borghese che vuole trovare un suo spazio e una rappresentanza politica. Si inizia a formare un nuovo organo costituzionale, il Governo, dapprima come organo ausiliario del Re e poi progressivamente acquista sempre più una fisionomia autonoma (terzo polo). GOVERNO PARLAMENTARE Il governo è un evoluzione del “governo del re” che diventa sempre più del governo dell'espressione della maggioranza parlamentare. Si evolve perché tende a ricercare l'appoggio delle camere per poter proporre ed emendare le leggi. La fiducia raddoppia il vincolo di controllo sull’ operato del governo, poiché dà anche un determinato indirizzo politico, in quanto il Governo al momento della fiducia deve presentare un proprio programma politico. Il Parlamento ha anche la facoltà di revocare la fiducia al Governo ( mozione di sfiducia) obbligandolo giuridicamente a dimettersi. Si passa da una fase di tipo dualista ( Parlamento e Sovrano) ad una fase di tipo monista dove il Parlamento è l’ unico organo al centro del sistema. L’ istituto di fiducia dà al Parlamento un ruolo di arbitro della vita dell’ esecutivo e caratterizza l’ elemento distintivo della forma di governo parlamentare. C’ è una nuova concezione del Capo dello Stato ( Monarca o sempre più spesso presidente della Repubblica) che ha un potere neutro cioè il compito di supremo garante delle regole costituzionali e il ruolo di eliminare le cause che impediscono il regolare funzionamento del sistema ( soprattutto la facoltà di poter sciogliere le Camere anticipatamente). C’ è stata una evoluzione del sistema parlamentare per la necessità di soddisfare l’intera domanda politica di un tessuto sociale disomogeneo e per cercare di avere una maggioranza più stabile; questo è stato possibile anche moltiplicando le sedi di rappresentanza politica a livello locale ( principio dell’ autonomia territoriale). -­‐ Dichiari di volerla riacquistare e entro un’ anno si stabilisca nel territorio della Repubblica. -­‐ Il soggetto risieda da almeno un anno nello Stato italiano salvo rinuncia. -­‐ Il soggetto abbia abbandonato il rapporto di dipendenza da stato estero e risieda da almeno 2 anni in Italia. CITTADINANZA EUROPEA: si acquista in virtù del possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri, e si ha il riconoscimento di una serie di diritti tra cui la libertà di circolazione e soggiorno negli stati membri; e quello alla tutela da parte delle autorità diplomatiche qualora il cittadino si trovi sul territorio di uno Stato terzo. Si ha anche il riconoscimento per i cittadini europei dell’ elettorato attivo e passivo nello Stato in cui si risiede. FUNZIONI DEL CORPO ELETTORALE Funzione elettorale indiretta eleggendo un organo rappresentativo (parlamento nazionale ed europeo, consigli regionali, provinciali e comunali). Nella forma di governo parlamentare il capo dello Stato non è eletto dai cittadini. L’ unico organo eletto è il parlamento, il quale ha 2 grandi funzioni: legislativa (fare le leggi) e di indirizzo politico (fiducia o sfiducia al governo). Funzione elettorale diretta attraverso referendum (abrogativo art. 75 e costituzionale art. 138) iniziativa delle leggi (restituzione di nuovi enti locali) e la petizione; anche se questi istituti non sono propriamente di “democrazia diretta” bensì un correttivo del sistema rappresentativo. DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA: il corpo elettorale è il soggetto di questa funzione elettorale. Contempla l’ individuazione della CAPACITA’ ELETTORALE ed un’ istituto: IL VOTO; quest’ ultimo è sia un diritto politico sia un dovere civico cioè un dovere di appartenenza nazionale ( non è perseguibile se non lo si da). CARATTERISTICHE DEL VOTO Personalità: divieto per un elettore di esercitare la funzione elettorale da parte di un altro soggetto ( Voto per delega). Uguaglianza: divieto all’ introduzione di regole elettorali che attribuiscano ad alcuni soggetti un peso elettorale maggiore rispetto a quello di altri soggetti. Libertà e segretezza: cioè che garantiscono la non riconducibilità del voto ad una persona specifica e la possibilità di esprimerlo senza condizionamenti che possono alterarne la volontà. ECCEZIONE: possibilità del voto domiciliare per elettori affetti da gravissime infermità previa richiesta del Sindaco e il Presidente dell’ ufficio elettorale assicura la libertà e segretezza del voto anche in questo caso. CAPACITA’ ELETTORALE Questa comprende dei requisiti necessari per l’ acquisto del diritto elettorale attivo e passivo: questi si dividono in requisiti positivi e negativi. REQUISITI POSITIVI Nelle liste presentate dai partiti ci deve essere un rapporto equilibrato tra candidati di sesso maschile e femminile come dall’ Art 51 Costituzione: “La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. -­‐ CITTADINANZA Esiste uno stretto collegamento tra cittadinanza e diritto di voto, ma ultimamente il legislatore richiede non più soltanto il requisito della cittadinanza ma anche quello della residenza. Si è posto il problema degli italiani all’ estero, con cittadinanza italiana ma non residenza italiana per rendere effettivo il diritto del voto. E’ stata costituita una “circoscrizione estero” per l’ elezione del Parlamento, che assegna 12 seggi per l’ elezione della Camera e 6 seggi per l’ elezione del Senato. Questo prevede che gli aventi diritto votino o per corrispondenza o direttamente in Italia. La prima applicazione della circoscrizione si è avuta nell’ elezioni del 2006 e in quelle del 2008 si è esteso il diritto ai cittadini residenti temporaneamente all’ estero ( per motivi di servizio o lavoro superiore ai sei mesi: militari, docenti universitari). A livello regionale è riconosciuto il diritto di voto agli stranieri residenti in possesso della carta del permesso di soggiorno solo nei referendum consultivi. -MAGGIORE ETA’ 18 anni per eleggere un Deputato e 25 per essere eletto Deputato 25 anni per eleggere un Senatore e 40 per essere eletto Senatore 50 per essere eletto PdR REQUISITI NEGATIVI -­‐ INCAPACITA’ CIVILE: sono stati ammessi al voto sia gli interdetti che gli inabilitati per infermità di mente, questo esclude “ l’incapacità civile” come possibile di causa della limitazione del diritto di voto. -­‐ CONDANNA AD UNA PENA che comporti l’ interdizione perpetua dai pubblici uffici, cioè ad un provvedimento definitivo di sottoposizione a misure di prevenzione e di sicurezzo. -­‐ CAUSE DI INDEGNITA’ MORALE: sono limitate ad alcune ipotesi e comportano la perdita definitiva del diritto di voto (es. membri di casa Savoia e membri regime fascista). CAUSE DI INELEGGIBILITA’ A LIVELLO PARLAMENTARE Quando un soggetto esercita determinate funzioni che lo mettono in situazione di vantaggio rispetto ad altri candidati. (es. non possono essere candidati Presidenti di Provincie o Sindaci di comuni con più di 20000 abitanti, alti dirigenti della Polizia, Magistrati ecc…). Un’ altra causa di ineleggibilità è la violazione delle norme che disciplinano le spese per la campagna elettorale. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ A LIVELLO PARLAMENTARE I parlamentari non possono candidarsi contemporaneamente: -­‐ per entrambe le Camere. (art 65); -­‐ per la carica di Parlamentare e di PdR (art. 84 ); -­‐ Per la carica di Parlamentare e Csm (art 104); -­‐ Per la carica di Parlamentare e membro della Corte Costituzionale; -­‐ Per la carica di Parlamentare e membro del Consiglio Nazionale dell’ economia e del lavoro. -­‐ Per la carica di Parlamentare e la carica di membro del Parlamento europeo. -­‐ Per la carica di Parlamentare e massimo responsabile o proprietario di grandi gruppi economici ( attuale e discusso conflitto di interessi) A LIVELLO REGIONALE Il Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale diretto non può più essere rieletto alla fine del secondo mandato. PER IL PARLAMENTO EUROPEO Ineleggibilità in relazione alle elezioni regionali, provinciali comunali e circoscrizionali. Non possono essere candidati coloro che sono stati condannati per alcuni gravi delitti connessi al fenomeno mafioso o relativi al traffico di droga, reati ammessi con abusi di potere e condannati definitivamente per un delitto non colposo con sentenza definitiva non inferiore a 2 anni. I sistemi elettorali per l’ elezione di Camera e del Senato sino alla riforma del 1993 sono stati sostanzialmente sistemi proporzionali. Questo garantiva a tutti i movimenti politici un ruolo effettivo prima nella definizione della nuova Carta Costituzionale e poi nella sua concreta attuazione. Però la eccessiva rappresentanza parlamentare compromette l’efficienza e stabilità del sistema di Governo. Con la riforma del 1993 si ha una modifica profonda del sistema elettorale per Camera e Senato. Si ha un sistema elettorale che combina elementi propri delle 2 grandi famiglie, per una parte maggioritario (3/4 dei deputati e senatori erano eletti secondo il modello della plurality, assegna il seggio al candidato con più voti) , ma una parte anche proporzionale (1/4 dei deputati e senatori). Successivamente nel 2005 si ritorna a un sistema elettorale di tipo proporzionale dove i seggi venivano ripartiti in proporzione ai voti validi ottenuti, però si ha l’ introduzione delle soglie di sbarramento (numero minimo di voti per accedere alla ripartizione) e l’assegnazione di un premio di maggioranza alla coalizione o lista che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale (per la Camera) e a livello regionale (per il Senato). IL SISTEMA ELETTORALE PER LA CAMERA -PRESENTAZIONE DELLE LISTE Vengono distribuiti i seggi in base alle circoscrizioni elettorali , il cui numero varia a seconda in proporzione alla consistenza della popolazione. Al momento del deposito del simbolo di lista deve essere dichiarato l’ eventuale collegamento con altre liste, il programma elettorale e il nominativo della persona a capo della coalizione. Le liste devono essere sottoscritte da un numero variabile di elettori (da 1500 a 4500) a seconda della popolazione e in modo tale da garantire un minimo di rappresentatività. -ASSEGNAZIONE DEI SEGGI Una volta conclusesi le operazioni elettorali si ha lo scrutinio dei voti e si apre la fase dell’ assegnazione dei seggi. Un ruolo fondamentale lo svolge l’ Ufficio Centrale Nazionale (organo parte della Corte di Cassazione) il quale deve: 1- identificare le coalizioni e liste tra le quali vanno ripartiti i seggi; 2- calcolare la cifra elettorale nazionale (somma dei voti validi ottenuti nelle varie circoscrizioni elettorali) escludendo così le liste che, non avendo superato la soglia di sbarramento non parteciperanno alla spartizione dei seggi; 3-individuazione delle coalizioni o liste che parteciperanno alla spartizione dei seggi i requisiti sono i seguenti: a) Il 10% dei voti validi su base nazionale, e che contengano una lista che ha ottenuto almeno il 2% dei voti (ossia di una minoranza linguistica) che abbia ottenuto nella propria circoscrizione almeno il 20% dei voti; b) Le liste non collegate che hanno ottenuto almeno il 4% dei voti validi sempre su base nazionale; c) Le liste non collegate espressione di una minoranza linguistica che hanno ottenuto nella propria circoscrizione almeno il 20% dei voti; d) Le liste che su base nazionale non superano la soglia del 10% ma che singolarmente abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti e che siano espressione di una minoranza linguistica che abbia raggiunto almeno il 20% nella circoscrizione. 4-calcolare il quoziente elettorale nazionale : dividendo il totale delle cifre elettorali di coalizione per il numero dei seggi da assegnare. 5-assegnazione dei seggi in proporzione alla loro cifra elettorale nazionale, i seggi che dovessero risultare non assegnati vengono attribuiti alla coalizione o lista che ha i resti, ossia i voti non utilizzati più alti. 6- verifica se alla coalizione di maggioranza sono stati assegnati almeno 340 seggi (maggioranza del 55%) se questa ha esito positivo si procede all’ assegnazione, se invece ha esito negativo in ogni caso viene assegnato un numero di seggi pari a 340 (premio di maggioranza) e gli altri seggi vengono distribuite alle altre liste o coalizioni singole. SISTEMA ELETTORALE PER IL SENATO Il senato come disposto dall’ art 57 Cost deve essere eletto su base regionale fatto salvo la “circoscrizione estero”. Il Governo stabilisce come avviene la ripartizione dei seggi tra le varie regioni con decreto del PdR in relazione alla popolazione con un minimo di 7 seggi a regione (tranne Molise 2 seggi e Valle d’Aosta 1 seggio). Le circoscrizioni elettorali sono 20 come il numero delle regioni italiane. -PRESENTAZIONE DELLE LISTE Valgono per il Senato le stesse regole previste per la Camera dei Deputati. Le liste devono essere però sottoscritte da un numero di elettori variabile da 1000 a 5000 in base alla consistenza della popolazione nella regione. -ASSEGNAZIONE DEI SEGGI Le differenze si riscontrano nell’assegnazione dei seggi, l’ Ufficio elettorale Regionale deve: 1- Determinare la cifra elettorale circoscrizionale:somma dei voti di una coalizione conseguiti nelle varie circoscrizioni (regioni). 2- Individuare le coalizioni o liste che parteciperanno alla spartizione dei seggi in quanto hanno superato le soglie di sbarramento e cioè hanno i seguenti requisiti: a) Almeno il 20% dei voti e che contengano una lista con almeno il 3% b) Le liste singole che hanno ottenuto almeno l’8% dei voti; c) Le coalizioni che non hanno raggiunto la soglia del 20% ma che singolarmente una lista al suo interno ha raggiunto l’8% dei voti. 3- Calcolare il quoziente elettorale circoscrizionale: dividendo la somma di tutte le cifre elettorali circoscrizionali per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione regionale. 4- Assegnare i seggi 5- Verificare se la coalizione o lista più votata ha conseguito il 55% dei seggi, l’eventuale recupero dei resti segue le stesse regole viste per la Camera. In caso che questa verifica abbia esito negativo l’ Ufficio elettorale regionale provvede ad assegnare il numero necessario di seggi per raggiungere il 55% (premio di maggioranza). ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NELLA “CIRCOSCRIZIONE ESTERO” A ciascuna delle 4 ripartizioni in cui essa è suddivisa viene assegnato un seggio sia per la Camera dei Deputati che per il Senato, gli altri seggi vengono ripartiti in relazione al numero di cittadini italiani residenti nelle medesime. Il sistema è di tipo proporzionale e gli elettori possono esprimere una o due preferenze. Nell’ ambito di ciascuna lista i seggi vengono assegnati al candidato che ha ottenuto il più alto numero di preferenze. SISTEMA ELETTORALE PER L’ ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI SISTEMA ELETTORALE PER ELEZIONE DEL PARLAMENTO ERUOPEO In Italia con la legge del 1979 si prevede un sistema proporzionale dove gli elettori possono esprimere una o più preferenze. Il territorio è suddiviso in 5 grandi circoscrizioni: Italia nord occidentale, nord orientale, centrale, meridionale ed insulare. I seggi vengono distribuiti proporzionalmente in base ai voti e la popolazione nelle varie circoscrizioni. Non vi partecipano le liste che non hanno ottenuto almeno il 4% dei consensi su base nazionale. Ove non siano stati assegnati tutti i seggi si utilizza il sistema dei resti più alti. Cause di incompatibilità per la carica di membro del Parlamento Europeo: non possono essere eletti chi riveste altre cariche a livello comunitario : membri della Commissione europea, Corte dei Conti, esecutivo della BCE, Corte di Giustizia, per i parlamentari (deputati e senatori), Presidenti di Giunta, assessori, consiglieri regionali, Presidenti di Provincia e Sindaci di Comuni con più di 15000 abitanti. Principio delle pari opportunità delle cariche elettive: nessuno dei 2 sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 pena la diminuzione del contributo statale alle spese elettorali. IL CONTENZIOSO ELETTORALE Per contenzioso elettorale si intende quando un singolo candidato o una lista ritengano che nell’ assegnazione dei seggi sono state commesse delle irregolarità. Per quanto riguarda l’ elezione delle 2 Camere il controllo della validità spetta alle Camere stesse (garanzia di indipendenza) ai sensi dell’ art 66 Cost e il compito viene assegnato ad un’ organo interno: Giunta delle elezioni. Quest’ ultima ha solo un ruolo di proposta, la decisione definitiva sulla convalida delle elezioni viene espressa dalla maggioranza (anche semplice) senza che sia riconosciuto all’ interessato la possibilità di ricorrere davanti al giudice. Per quanto riguarda l’elezione del Consiglio Regionale la convalida è riservata al Consiglio stesso e si riferisce solo ai profili di ineleggibilità e incompatibilità e le decisioni possono essere impugnate davanti ad un giudice ordinario. Per quanto riguarda l’elezione del Parlamento Europeo la convalida, come per le Provincie e i Comuni è di competenza il Tar (tribunale amministrativo regionale) del Lazio con sentenza successivamente impugnabile davanti al Consiglio di Stato, per quanto riguarda invece le controversie per ineleggibilità e incompatibilità si può fare ricorso alla Corte d’ Appello in seconda istanza. LA DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI Nel nostro sistema elettorale c’è una disciplina specifica per le campagne elettorale e più in particolare all’ accesso dei candidati ai mezzi di informazione e alle spese sostenute dai partiti o dai singoli candidati. Legge 28/2000 “disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”. Le campagne elettorali si ispirano ai principi di parità di trattamento e imparzialità (termine giornalistico “par condicio”). Per comunicazione politica si intendono programmi radiotelevisivi (durata minima da 1 a 3 minuti) e quelli radiofonici (durata minima da 30 a 90 secondi) che devono dare spazio in egual misura alle diverse opinioni su temi oggetto di dibattito. Inoltre devono essere obbligatoriamente diffuse da emittenti che operano a livello nazionale e hanno particolari limitazioni per la diffusione di sondaggi politici. C’è un organo che vigila su questa sostanziale parità cioè l’ Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni la quale interviene d’ ufficio o su denuncia dell’ interessato. A seconda del tipo di violazioni si può avere l’ imposizione alle emittenti l’ obbligo di trasmettere programmi in cui sia prevalente la partecipazione dei soggetti lesi in modo tale da ristabilire le condizioni di parità. Il candidato ha i seguenti obblighi: 1- per i singoli candidati e per i partiti di non superare un tetto massimo di spesa; 2- Raccogliere fondi attraverso un proprio mandatario elettorale comunicato preventivamente al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale al quale deve essere presentato e sottoscritto il rendiconto delle spese. 3- Di presentare ai Presidenti delle Camere il consuntivo relativo alle spese elettorali e relative fonti di finanziamento. In caso di violazione spetta alla Corte d’ Appello o in mancanza di essa al Tribunale del capoluogo di regione l’ esercizio dei poteri sanzionatori: irrogazioni di sanzioni pecuniarie e decadenza della carica. Per le consultazioni referendarie è riconosciuto ai comitati promotori un rimborso calcolato in base al numero di firme valide raccolte ( se raggiunto il quorum partecipativo). GLI STRUMENTI DI ESERCIZIO DIRETTO DELLA SOVRANITA’ Alla funzione elettorale e il connesso diritto di voto al corpo elettorale si aggiungono delle funzioni di stimolo, impulso e di controllo nei confronti delle assemblee rappresentative questi vengono definiti di democrazia diretta, cioè che il popolo anziché delegare ad altri l’ esercizio della sovranità lo fa in proprio. Gli istituti previsti dalla nostra Costituzione sono 3:la petizione, l’iniziativa popolare e il referendum. 1- LA PETIZIONE : il diritto di ciascun cittadino di rivolgersi alle Camere “per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità” (art. 50 Cost). Del diritto di petizione è titolare la generalità dei cittadini, non solo degli elettori perché considerate esigenze di carattere generale. Nei regolamenti della Camera e del Senato si stabilisce che le petizioni vengono trasmesse alla commissione parlamentare competente, può essere trasmessa anche al Governo se queste chiamino in causa l’attività di quest’ultimo e al presentatore deve essere comunicato l’esito della petizione. Inoltre sono previste sia a livello regionale che negli statuti di comuni e provincie in modo tale da arricchire i canali di partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. 2- L’ INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE: deve essere presentata da almeno 50000 cittadini in possesso della capacità elettorale e ha come oggetto l’ approvazione di uno specifico provvedimento legislativo. La disciplina di questo istituto si preoccupa di assicurare alcune garanzie minime, cioè che l’iniziativa sia presa in considerazione dalle 2 Camere ma questa non prevede alcun serio vincolo alla loro libertà decisionale. Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con lo scadere della legislatura ed è esclusa per le leggi la cui iniziativa è riservata al Governo (es. legge di bilancio). Come la petizione trova applicazione anche negli statuti regionali non solo per atti legislativi ma anche per provvedimenti amministrativi. L’iniziativa è estesa anche agli statuti Comunali e Provinciali in relazione non a leggi ma ad atti amministrativi. 3- IL REFERENDUM: territoriale, abrogativo e confermativo, costituzionale. Referendum abrogativo ( art 75) quando lo richiedono 500.000 elettori (esercizio di un diritto soggettivo pubblico che spetta all’ elettore congiuntamente :riserva di legge lg. 352 del 1970) o 5 consigli, regionali a maggioranza assoluta( per questa forma di stato regionale).Abrogazione totale o parziale di una legge o proposta di legge. 3 fasi nel procedimento, sequenza di atti regolati dalla legge che vede il coinvolgimento di soggetti diversi per raggiungere una deliberazione. Richiesta, indizione, delibera Bisogna valutare il ruolo delle due camere del processo legislativo e nella formazione dell’ indirizzo politico. Il nostro italiano è perfetto perché è frutto di un’ apporto paritario tra le due camere. ( art 70 “ il Governo deve avere la fiducia delle 2 camere”). Sistema che applica il criterio della “culla” che dondola a destra e a sinistra e un disegno di legge viene alternativamente presentato alle 2 camere. Queste hanno delle varianti strutturali: una incide sul numero e l’ altra sugli elettorati. Senato 315 Camera Deputati 630. Elettorati attivi e passivi: per votare per la Camera servono 18 anni e bisogna avere almeno 25 anni a differenza del Senato che per eleggere servono 25 anni e per essere eletti bisogna avere 40 anni. Entrambe le camere durano 5 anni con la introduzione della legge del 1963 perché in precedenza la carica del Senato durava per 6 anni. La durata delle camere è prorogata ( + di 5 anni) solo in caso di guerra (riserva di legge assoluta e rinforzata). Art 60 Cost I REGOLAMENTI PARALMENTARI: FONTI INTEGRATIVE – ATTUATIVE DEL DETTATO COSTITUZIONALE E’ disposto dall’ art 64 Cost che prevede “ ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”. Tale disposizione ha un duplice obbiettivo: escludere dalla “materia regolamentare” ogni altra fonte normativa e quella di garantire il ruolo delle minoranze nel procedimento di approvazione dei regolamenti stessi. L’ intento dei Costituenti è quello di una propria “riserva di regolamento” espressione di autonomia dell’ organo parlamentare e di una camera rispetto all’ altra. Questi non hanno un contenuto meramente organizzatorio ma disciplinano il rapporto delle varie forze politiche presenti in Parlamento. I nuovi regolamenti di entrambe le camere sono stati introdotti il 1 marzo 1971 in precedenza la Camera era regolamentata da un dettato prefascista e il Senato con un regolamento risalente al 1948. Questi nuovi regolamenti prevedono: -Valorizzazione dell’ organo parlamentare della capacità di elaborazione di un indirizzo autonomo; -Accentuazione dei poteri di indirizzo e controllo delle 2 assemblee elettive con l’introduzione di organi interni : commissioni parlamentari. -Arricchimento dei poteri di informazione del Parlamento con l’ istituto delle udienze conoscitive cioè degli organi esterni vengono incaricati di raccogliere qualsiasi informazione utile per conto del Parlamento. -Riconoscimento dello “statuto” delle opposizioni per assicurarne il coinvolgimento nella vita politica delle Camere. -Abolizione salvo pochi casi (quando riguardano singole persone) del voto segreto per evitare il fenomeno dei “franchi tiratori” votano cioè in senso difforme dalle linea del gruppo di appartenenza. -Arricchimento del ruolo del Governo in Parlamento, allargamento delle ipotesi dove può essere posta la questione di fiducia, procedimenti abbreviati per l’ approvazione di decreti – legge e l’ influenza nella determinazione del programma dei lavori parlamentari. La riforma del regolamento della Camera del 1997 Con l’ introduzione del sistema maggioritario nel 1993 si ha avuto l’ esigenza di modificare il regolamento per un’ esigenza di governabilità e di garanzia del ruolo delle opposizioni. I nuovi art 23 e 24 prevedono l’ approvazione del programma ( relativo al periodo dai 2 ai 3 mesi) e del calendario (durata trisettimanale) che spetta alla conferenza dei capigruppo con un consenso pari ai ¾ dei componenti della Camera. In caso di mancata maggioranza questi vengono predisposti dal Presidente dell’ assemblea sulla base delle indicazioni fornite dal Governo. Un’ altro punto è quello di limitare l’ uso indiscriminato degli emendamenti con la regola di votazione congiunta di emendamenti riconducibili ad un principio comune ( il voto contrari presuppone il rigetto di tutti gli emendamenti art 85 bis). La riforma si occupa anche del miglioramento della qualità della legge attraverso un organo: comitato per la legislazione a composizione paritaria tra maggioranza ed opposizione. La riforma del regolamento del Senato del 1999 Questa riforma pur non toccando le procedure legislative punta a trovare un maggiore equilibrio tra maggioranza ed opposizioni (statuto delle opposizioni) nella disciplina del programma dei lavori Parlamentari riservando un numero di sedute per le proposte dell’ opposizione. In quanto espressione dell’ autonomia e dell’ indipendenza del Parlamento i regolamenti sono sottratti da qualsiasi forma di controllo esterno. La Corte Costituzionale ha solo il potere di fare rispettare i principi sugli atti procedurali previsti dalla Costituzione ma ha negato tale sindacato con riferimento alle norme regolamentari. Così facendo come dispone l’ art 64 si ha una “riserva esclusiva del regolamento” cioè che esclude ogni altra forma normativa sulla disciplina in materia ma ne esclude anche qualsiasi controllo diverso da quello che le due camere stesse possono esercitare. L’ ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE: PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA Uno degli adempimenti delle camere è quello di eleggere il proprio Presidente e l’Ufficio di Presidenza. L’ elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto: -Per la Camera è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti al primo scrutinio, 2/3 dei voti al secondo e maggioranza assoluta dal terzo in poi; -Per il Senato maggioranza assoluta dei componenti nei primi due scrutini, maggioranza assoluta dei votanti nel terzo e eventualmente si va al ballottaggio tra i due senatori più votati. Questa lunga e complicata votazione si fa per evitare che il Presidente eletto sia troppo legato con un’ unica maggioranza ma che invece goda di un ampio consenso. Il Presidente d’ Assemblea ha una serie di funzioni che richiedono particolare imparzialità e si dividono in funzioni esterne ed interne: -Consultazioni del PdR per la formazione del nuovo Governo ( funzione esterna) -La sua posizione “super partes” gli permette il potere di nomina di alcune autorità amministrative indipendenti (funzione esterna) -La definizione di una propria proposta di programma dei lavori parlamentari ed il relativo calendario qualora non si raggiunga l’ unanimità nella conferenza dei Presidenti (funzione interna) -Dirigere la discussione e garantire il rispetto del regolamento e assicurare il mantenimento dell’ ordine all’ interno della Camera (funzione interna) Il Presidente di assemblea è coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni dall’ Ufficio di Presidenza, anch’ esso eletto dall’assemblea e i suoi membri secondo regola di rispetto delle minoranze suddivisi in vicepresidenti questori e segretari. Tentativo di sospendere processi penali alle alte cariche Con la legge del 2003 sono state introdotte nell’ ordinamento disposizioni delle guarentigie per le 5 più alte cariche dello Stato, cioè alla improcedibilità nei loro confronti per tutta la durata della carica anche per atti precedenti provocandone la sospensione dei procedimenti a loro carico. Nel 2004 però tali disposizioni sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale perché lesive dei diritti di difesa degli interessati e per il libero svolgimento dell’ attività giurisdizionale. In seguito sulla stessa linea, la legge del 2008 (lodo Alfano) si è cercato di reintrodurla con l’ allargamento di tali guarentigie oltre che ai presidenti delle vi è tale obbligo in quanto un controllo diretto agli aspetti contabili potrebbe influenzare l’ attività politica e violare l’ autonomia garantita dalla Costituzione. Immunità della sede E’ riserva delle Camere chi ammettere e non alle attività parlamentari all’ interno degli edifici, ciò avviene anche per la forza pubblica; il mantenimento dell’ ordine è compito dei rispettivi Presidenti di Assemblea e a tale scopo si avvalgono del personale della Camera e ove necessario del reparto militare. La giustizia domestica Le controversie sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Camere sono sottratte al giudice comune e sono invece riservate ad organi interne alle stesse. Questo rischia di creare delle distorsioni circa la tutela del cittadino di fronte ad atti illegittimi della pubblica amministrazione, la Corte Costituzionale riconosce questa anomali ma afferma l’insindacabilità delle norme regolamentari che la disciplinano. Su questo tema è intervenuta anche la Corte Europea che ha censurato i modi di esercizio di tale autodichia stabilendo che siano istituiti organi interni di primo e secondo grado competenti a giudicare sui ricorsi eventuali. LO STATUS DI MEMBRO DEL PARLAMENTO Abbiamo già visto i requisiti indispensabili per acquisire lo “status” di membro del parlamento, requisiti positivi e negativi ( inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità). L’ art 68 Cost definisce le guarentigie che accompagnano il parlamentare quale il principio di insindacabilità dei voti dati e della libera manifestazione delle proprie opinioni espresse nell’ esercizio delle proprie funzioni. Tali fatti non sono perseguibili ne sul piano civile, ne penale e ne amministrativo. In secondo luogo i singoli parlamentari sono tutelati su strumenti investigativi di particolare invasività e perpetrati con scopi persecutori e di condizionamento. La libera espressione delle opinioni incontra solo il vincolo posto delle misure disciplinari disposte dal Presidente di Assemblea se particolarmente offensive verso altri parlamentari o terzi e lesive dei regolamenti interni. L’ insindacabilità però non copre il parlamentare per voti e opinioni nei confronti del proprio gruppo o partito e degli elettori. L’ art 67 stabilisce che il parlamentare una volta eletto rappresenta l’ intera Nazione senza vincolo di mandato. Insindacabilità propria: attività politica del parlamentare all’ interno delle Camere Insindacabilità impropria: attività politica al di fuori delle Camere Art 68 prima la riforma del 1993 L’ art 68 oltre all’insindacabilità prevede anche le guarentigie dell’ improcedibilità e dell’ inviolabilità, cioè la non sottoponibilità a procedimenti penali, arresto e misura restrittiva della libertà personale senza previa autorizzazione a procedere da parte della Camera. L’ unica eccezione è quando il parlamentare fosse colto in flagranza di reato(mentre commette il reato), in questo caso la legge prevedeva l’ obbligo del mandato o ordine di cattura, e l’ autorizzazione a procedere anziché preventiva veniva chiesta successivamente. Art 68 dopo la riforma del 1993 Con questa riforma si mantiene l’ insindacabilità ma scompare in parte l’improcedibilità contro il parlamentare previa autorizzazione della Camera, obbligatoria invece solo per misure limitative della libertà personale (arresto, arresti domiciliari). La Corte ha inoltre affermato che riguardo alle intercettazioni di comunicazioni il giudice deve chiedere l’ autorizzazione preventiva alle Camera di competenza (competenza esclusiva) in tutte e 3 le seguenti fattispecie: Intercettazioni dirette: utenze nella diretta disponibilità dell’ interessato; Intercettazioni indirette: utenze di soggetti diversi che si presume il parlamentare interagisca; Tabulati: dati esterni alle comunicazioni; Il giudice nell’ ipotesi di mancata autorizzazione a procedere è obbligato ad interrompere e archiviare il procedimento salva la possibilità di conflitto di attribuzione, cioè che la Corte Costituzionale ritenga che tale decisione ostacoli illegittimamente la propria funzione giurisdizionale. Inoltre la Corte ha sottolineato che la responsabilità del parlamentare è strettamente personale, per evitare di dare copertura costituzionale di fronte a quella fattispecie di reato anche ad altri parlamentari se tale comportamento è lesivo verso terzi. L’indennità: l’ art 69 Cost garantisce un’ indennità il cui importo è stabilito da un’ apposita legge. In questo senso vi è un’ inversione di tendenza rispetto allo statuto Albertino che prevedeva che “le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità”. Già nel 1912 però è stata introdotta l’indennità per i parlamentari ai quali è assicurato anche un trattamento previdenziale secondo norme di uno specifico regolamento interno. Doveri di trasparenza: tutti i parlamentari hanno l’ obbligo di fornire all’ Ufficio di Presidenza ogni informazione relativa alla loro situazione patrimoniale, denuncia dei redditi e una dichiarazione delle spese sostenute durante la campagna elettorale (forme di controllo degli elettori sui propri rappresentanti). Perdita dello status di membro del Parlamento: può avvenire per decisione dell’ assemblea (perdita dei requisiti negativi), o per le violazioni sugli obblighi imposti sulle campagne elettorali, oppure per dimissioni inizialmente respinte dall’ assembea e poi accolte se reiterate. I PRINCIPI CHE GUIDANO IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE Durata in carica e “prorogatio” Come già visto la durata in carica dei 2 rami del Parlamento è di 5 anni. Può durare anche meno quando il PdR scioglie anticipatamente le camere (art 80) con un atto presidenziale. (prorogatio) Art 61 riguarda i poteri che l’ organo ha fino a quando questo si rinnova. Quando la legislatura finisce(ultima riunione vecchie camere) c’ è un periodo di transizione che prevede la campagna elettorale (entro 70giorni) , la nuova elezione, la nomina dei candidati eletti e la prima riunione delle nuove camere(altri 20 giorni, termine massimo 90 giorni). Fino alla prima riunione delle nuove camere vengono prorogati i poteri delle camere precedenti per evitare il cosiddetto vuoto di potere. Ci sono 2 soluzioni: vengono prorogati tutti i poteri, oppure restano in carica solo per svolgere i compiti di ordinaria amministrazione ( leggi di peso politico poco rilevante) e urgente (art 77 in caso di conversione di decreto legge le camere sono appositamente convocate). Rimangono attive le funzioni referenti e consultive, ma non quelle decisionali, e quelle di inchiesta solo per la conclusione di attività inquirenti già svolte. Vi è pure l’ esistenza di atti, nonostante la “prorogatio” delle Camere la cui deliberazione è difficilmente preclusa, cioè l’ approvazione della legge di bilancio o la deliberazione dello stato di guerra. La fine della legislatura provoca la decadenza di tutti i disegni di legge all’ esame del Parlamento, anche se già approvati da una Camera ( tranne quelli di iniziativa popolare) La convocazione: l’inizio della nuova legislatura si ha con la prima riunione delle nuove camere fissata dal PdR oppure si può avere una convocazione straordinaria su iniziativa del Presidente di Assemblea del PdR o di un terzo dei suoi componenti (art 62 Cost). Validità delle sedute: il numero legale è della maggioranza assoluta (50+1 dei componenti dell’ organo). Quorum di maggioranza o deliberativo: nella maggior parte dei casi il quorum deliberativo è della maggioranza dei presenti (maggioranza semplice) ove non sia di legge, cioè il mezzo per realizzare il proprio programma politico, supportato dalla maggioranza in parlamento. Vi sono alcune materie in cui l’ iniziativa è esclusiva del Governo come per leggi legate alla manovra di bilancio e quella di conversione dei decreti legge. Hanno particolare importanza anche le norme dei regolamenti parlamentari che riconoscono una priorità all’ Esecutivo nella programmazione dei lavori parlamentari. Il Governo ha anche il potere di sospendere una proposta di legge, al momento in cui viene annunciata l’intenzione dello stesso a proporre un disegno di legge su tale materia. In secondo luogo l’ iniziativa può essere anche del Parlamento, questa spetta ad ogni suo singolo membro, ma spesso la proposta di legge è ad opera dei gruppi parlamentari, non sono invece titolari di questi diritti gli organi interni come le commissioni. L’iniziativa legislativa può anche essere proposta dal corpo elettorale con una proposta sottoscritta da almeno 50000 elettori ( istituto dell’ iniziativa popolare). Non decadono anche con il termine della legislatura. Può essere esercitata anche dai Consigli regionali, come afferma l’ art. 121 Cost “ciascun consiglio regionale può fare proposte di legge alle Camere”, queste vengono deliberate dall’ assemblea regionale e inoltrate dal Presidente della Giunta. Rispetto all’ iniziativa popolare non godono di molte garanzie infatti solo in Senato c’è l’obbligo di mettere tali proposte all’ ordine del giorno entro un mese dalla trasmissione. E’ possibile l’ audizione di un rappresentante del consiglio regionale ma tali proposte decadono con il termine della legislatura. L’iniziativa spetta anche ad un altro organo cioè il Consiglio Nazionale dell’ Economia e del Lavoro (CNEL) il quale è un organo principalmente consultivo ma come prevista dall’ art 99 Cost ha il compito di “contribuire all’ elaborazione della legislazione economica e sociale secondo limiti e principi stabiliti dalla legge”. Iniziativa anche per i Comuni nel caso di cambiamento delle circoscrizioni provinciali o istituzione di nuove provincie. Art 133 Cost stabilisce che la proposta deve essere avanzata dai Comuni (maggioranza dei comuni dell’ area interessata e comunque maggioranza della popolazione e deliberata a maggioranza assoluta nei consigli comunali), poi si ha una consultazione della Regione e si conclude con la discussione in Parlamento. -Esame, discussione e votazione : della proposta di legge che si svolge all’ interno del Parlamento. Si ha un andamento diverso in base all’ iter utilizzato dalla Camera: si ha il procedimento normale ( affida i compiti referenti alle commissioni competenti per materia ma riserva all’ assemblea la discussione e la votazione) oppure un procedimento speciale ( ruolo decisionale direttamente alla commissione). Non è una scelta libera quella delle 2 Camere infatti la Costituzione per le materie previste dall’ art 72, per i disegni di legge, per leggi con materia costituzionale, elettorale e per le leggi delega al Governo, ratifica dei trattati internazionali, approvazione del bilancio, impone una procedura normale (riserva di assemblea) anche per quei casi in cui si è adottato il procedimento speciale si può tornare alla decisione in assemblea. a)La procedura normale:inizia con l’ esame della proposta da parte della commissione competente per materia, ove l’oggetto tocca la competenza di un’ altra commissione questa è chiamata ad esprimere un parere. Questo è obbligatorio per proposte riguardo ad oneri finanziari (commissione di bilancio e programmazione) e problemi di costituzionalità (commissione affari costituzionali). Concluso l’ esame si ha l’ approvazione di un testo, anche diverso da quello originario, la proposta passa all’ assemblea che discute tale testo sulla base della relazione presentata dalla commissione in sede referente che può essere unica, quando vi è un accordo unanime, dove accanto ad una posizione maggioritaria emergono posizioni differenti espressione di minoranze politiche. Nel corso del suo esame la commissione può avvalersi di organi esterni per ottenere informazioni necessario come il CNEL e l’ ISTAT. In seguito si ha la discussione in Parlamento prima sui caratteri generali e poi sui singoli articoli (può essere anche un unico articolo, questo comporta solo 2 deliberazioni una sull’ articolo e una finale) che possono essere emendati soppressi o sostituiti. Si ha la discussione e votazione dei singoli articoli e poi segue la votazione finale sull’ intero testo. b)La procedura abbreviata: si ha su richiesta del Governo o del Presidente di Commissione quando venga dichiarata l’ urgenza della proposta di legge in esame. In questo caso si dimezza il tempo che ha la commissione per esaminare il testo e presentarlo alle Camere (da 4 a 2 mesi per la Camera e da 2 a 1 mese per il Senato). c)La procedura speciale: in questo caso la commissione competente non ha solo il compito di esaminare il testo e di riferire in assemblea, ma ha anche un vero e proprio potere di approvazione. Questa procedura ha 2 svolgimenti distinti: 1- procedura in commissione legislativa o deliberante: la proposta conclude il suo iter in commissione dove viene esaminata, discussa e votata salvo che il Governo, 1/10 dei componenti della Camera o 1/5 della commissione stessa non ne richiedano il ritorno alla procedura normale. Questo è una garanzia sia delle minoranze (hanno interesse ad un dibattito più allargato) sia del Governo per evitare che all’ interno delle commissioni si creino delle maggioranze contrarie all’ indirizzo politico. 2-procedura in commissione redigente: in questo caso la proposta viene discussa ed esaminata dall’ assemblea nei suoi caratteri generali, poi viene trasmessa alla commissione competente che provvede a redigere i singoli articoli, essa torna in assemblea per il voto dei singoli articoli (senza possibilità di emendamenti), infine per la votazione finale. Anche in questo caso si può avere il ritorno alla procedura normale nei casi elencati appena sopra. -Duplice approvazione: una volta superate le fasi descritte in una Camera viene trasmessa all’ altra la quale esegue le stesse operazioni di esame, discussione e votazione. Se il testo viene approvato senza modifiche sarà trasmesso al PdR per la sua promulgazione con un messaggio allegato redatto dal Presidente dell’ ultima assemblea dove è stato approvato che ne assicura la regolarità. Nel caso in cui la seconda Camera modifichi il testo, verrà ritrasmesso alla prima camera (navette) che discuterà solo sulle parti modificate fino a quando entrambe le Camere non avranno approvato un testo identico. -Promulgazione e pubblicazione: ultima fase, quella che attiene agli effetti normativi della legge. La promulgazione deve avvenire entro 30 giorni o entro un termine minore se entrambe le Camere a maggioranza assoluta ne dichiarino l’urgenza. Questo compito spetta al PdR (art 87 Cost) che esercita un potere di controllo preventivo prima che la legge entri in vigore e un controllo di conformità alla Costituzione. Se questo ha esito positivo la legge viene sottoscritta dal PdR, se invece ha esito negativo deve tornare nelle 2 Camere per riesame accompagnata con messaggio presidenziale che ne attesta le motivazioni (veto sospensivo). Se operato il riesami viene approvato il medesimo testo il PdR è obbligato alla sua promulgazione. Dopo questa fase entro 30 giorni la legge deve essere pubblicata, si ha l’ apposizione del sigillo alla legge da parte del Ministro della Giustizia (guardasigilli) e la pubblicazione di tale legge sulla Gazzetta Ufficiale e nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Si ha infine la cosiddetta “vacazio legis” , cioè il periodo che intercorre tra la pubblicazione e la sua entrata in vigore in genere di 15 giorni (può essere modificato dal Parlamento art 73 Cost). Procedura per la conversione dei decreti- legge Si ha una procedura particolare per i disegni di legge di conversione dei decreti legge adottati dal Governo. Al Senato il controllo sulla presenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza è affidato alla Commissione affari -Il bilancio pluriennale:elaborato dal Ministro dell’ Economia e delle Finanze, copre un periodo di 3 anni e viene aggiornato annualmente, comprende l’ andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente e le previsioni di quelle future. Non è vincolante ma il suo scopo come la legge di stabilità puntano a ridurre la rigidità del bilancio e ad una maggiore funzionalizzazione agli obbiettivi economico – finanziari del Governo. -Legge di assestamento delle previsioni di bilancio: dal Governo alle Camere entro il 30 giugno sulla base della consistenza di residui attivi e passivi in sede di rendiconto dell’ esercizio scaduto il 31 dicembre. -Leggi collegate alla manovra di finanza pubblica: presentata dal Governo entro il mese di febbraio, debbono recare disposizioni omogenee per materia tenendo conto della competenza delle amministrazioni e eventuali interventi nell’ ordinamento per rilanciare lo sviluppo dell’ economia. -Aggiornamento del programma di stabilità: presentata dal Governo al Consiglio dell’ Unione Europea e alla Commissione Europea, esso comprende un quadro di medio lungo termine sulla politica economica italiana nell’ ambito dell’ UE. -Specifici strumenti di programmazione: delle altre amministrazioni pubbliche diverse dello stato. -Rendiconto generale: presentato dal Ministro dell’ Economia e delle finanze entro il mese di giugno, rappresenta un atto di controllo sulla regolarità della spesa e sulla capacità operativa mostrata dal Governo. -Clausola di salvaguardia: consiste nell’ indicare le misure di riduzione della spesa o di aumento delle entrate in caso si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni indicate. -Legge di autorizzazione e ratifica dei trattati internazionali: secondo quanto disposto dall’ art 80 Cost è un compito che spetta al Parlamento, resta affidata al Governo l’attività preparatoria e di trattativa, e invece affidata al PdR la ratifica (art 87 Cost). La “legge di autorizzazione” non ha la funzione di mero controllo della legittimità dell’ operato del Governo ma è un vero e proprio atto di partecipazione alle decisioni da parte del Parlamento, cioè la possibilità di far valere indirizzi maturati all’ interno delle Camere. Questa valorizzazione del ruolo del Parlamento stabilito dalla Costituzione non ha trovato molta attuazione infatti la prassi ha finito per riconsegnare al Governo un ruolo del tutto prevalente con gli accordi in forma semplificata (senza autorizzazione di ratifica). -Ordine di esecuzione: consente che sul piano normativo le modificazioni contenute dal trattato dispieghino gli effetti sul piano interno. Si possono avere 2 casi: quando la norma internazionale è redatta in modo puntuale e preciso può essere direttamente applicata dal giudice nazionale, in caso questa caratteristica non si verifichi potrebbe non essere sufficiente l’ ordine di esecuzione quindi è necessario intervenire con altri atti normativi più articolati per rendere effettivo il trattato a tutti gli effetti sul piano interno. (procedimento di adattamento ordinario). LA FUNZIONE DI REVISIONE COSTITUZIONALE La rigidità della Costituzione è garantita dalla presenza di organi e procedure di controllo sulla conformità ai principi costituzionali, nonché dalla previsione di procedimenti speciali volti alle modifiche che il passare del tempo e il mutare delle condizioni sociali e politiche rendono necessarie. La Costituzione attribuisce al Parlamento questo ruolo di revisione costituzionale come afferma l’ art. 138, questo non si riferisce solo al tipo di legge ma anche al procedimento per raggiungere tale scopo, diverso da quello per l’ approvazione delle leggi ordinarie. Procedimento di revisione costituzionale: questo si divide in 2 fasi principali: -La prima si svolge in sede parlamentare, e impone una doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera a distanza non minore di 3 mesi l’ una dall’ altra. Nella seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta , ove la maggioranza è ancora più elevata (2/3 dei componenti) non è necessaria la seconda fase e la legge viene trasmessa direttamente al PdR per la sua promulgazione. I regolamenti parlamentari prevedono un esame incrociato, una volta approvata in prima lettura da una Camera viene trasmessa all’ altra senza attendere la seconda deliberazione della prima, in seconda lettura procedono alla sola votazione finale (senza possibilità di emendamenti). -La seconda fase prevede che il testo legislativo sia sottoposto a referendum nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza dei 2/3 e qualora ne facciano richiesta 1/5 dei membri di una Camera, 500000 elettori o 5 Consigli regionali. Questo tipo di referendum ha una natura sospensiva – confermativa cioè la sorte della legge dipende dalla maggioranza dei votanti (non è previsto il quorum di partecipazione richiesto per il referendum abrogativo). Limiti espressi e limiti impliciti L’ art 139 prevede che non può essere modificata nel procedimento di revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato. La dottrina prevalente ritiene che siano presenti anche dei limiti impliciti, cioè quei principi costituzionali che caratterizzano il nostro ordinamento (principio della sovranità popolare art 1, unità e indivisibilità dello Stato art 5, diritti inviolabili della persona in materia di eguaglianza e libertà art 2). Il Costituente infatti ritiene tali principi “supremi” cioè non suscettibili di alterazioni e modifiche, stessi principi che la Corte Costituzionale ha definito inviolabili. LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUL GOVERNO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L’ elemento cardine della forma di Governo parlamentare è il rapporto di fiducia che lega il Governo ed il Parlamento. La fiducia ha 3 istituti: momento iniziale quando si instaura (mozione di fiducia), quando si verifica (questione di fiducia) e quando la fiducia viene tolta (mozione di sfiducia). -Mozione di fiducia: l ‘art 94 stabilisce che il Governo, una volta nominato dal PdR deve presentarsi in Parlamento per ottenere da ciascuna camera la fiducia. La votazione avviene per appello nominale per garantire la massima trasparenza ed è fatta sulla base dell’ esposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle linee del programma di Governo, il quale è impegnato a perseguire l’ indirizzo politico, ma impegna anche il Parlamento (meglio alla sua maggioranza) a far rispettare gli impegni programmatici assunti in voto di fiducia. -Interrogazioni interpellanze: tra gli strumenti diretti a consentire al Parlamento puntuali verifiche sull’ operato del Governo. A)Interpellanza parlamentare: è una domanda per iscritto che uno o più parlamentari rivolgono al Governo per conoscere le ragioni o le intenzioni su questioni rilevanti e di interesse generale. Attraverso l'interpellanza si mira ad ottenere o esplicitare la posizione del Governo su questioni determinate. Viene discussa in aula, con la presenza di un rappresentante del Governo. B)Interrogazione parlamentare: è la domanda per iscritto che uno o più parlamentari rivolgono al Governo (risposta scritta o orale) nel suo complesso o a un singolo Ministro per essere informati sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che il Governo intende adottare o ha già adottato in merito. Il Governo ha la facoltà di non rispondere alla singola interrogazione indicando però il motivo. Una volta ottenuta la risposta l'interrogante può a sua volta replicare per dirsi o meno soddisfatto. La differenza consiste nel fatto che l'interrogazione viene usata per ottenere mere informazioni su un fatto specifico mentre si ricorre all'interpellanza quando si vuole avere spiegazioni e informazioni su questioni che riguardino comportamenti o intenzioni quindi l'indirizzo politico del Governo. In sostanza la seconda ha un peso politico maggiore e anche per questo viene svolta solo in Aula. -Inchieste: ha lo scopo di acquisire elementi conoscitivi sull’ attività di Governo e di accertamento di specifiche responsabilità di natura politica. L’art 82 Cost prevede l’ istituzione di una apposita commissione di inchiesta su materie di pubblico interesse le quali deliberazioni non richiedono la maggioranza qualificata. La da parte del Parlamento di partecipare al processo di formazione delle norme comunitarie in modo tale da indirizzare e controllare l’atteggiamento del Governo italiano nel rispetto di tali norme. E’ il Parlamento stesso chiamato ad attuarle nell’ ordinamento interno “diritto comunitario derivato”. Solitamente le norme comunitarie sono direttamente applicabili sul piano interno e non hanno bisogno di alcun intervento attuativo “self executing”. Tuttavia ci sono alcune norme che non sono direttamente applicabili ma richiedono l’ intervento obbligato del legislatore interno, il quale non ha grossi margini di manovra, la sua inerzia comporterebbe una responsabilità dello Stato italiano che dovrebbe rispondere in sede comunitaria. Il Governo con le leggi del 1987 e 1989 ha l’ obbligo di informazione nei confronti del Parlamento per : la comunicazione dei progetti di regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, comunicazione del testo approvato, stato di conformità dell’ ordinamento interno e presentare una relazione semestrale sulla partecipazione dell’ Italia al processo formativo. La legge comunitaria: è una legge a cadenza annuale, il Parlamento non solo prevede alle modifiche dell’ ordinamento interno ma di fissare il quadro normativo diretto anche agli altri soggetti (Governo e Regioni) coinvolti nel processo di attuazione delle norme comunitarie. La legge del 2005 ha ulteriormente valorizzato il ruolo del Parlamento interno e esteso gli obblighi di informazione da parte del Governo quindi: una tempestiva trasmissione dei progetti di atti normativi anche nella fase preparatoria e le successive modificazioni, materie inserite all’ ordine del giorno, posizione che il Governo intende assumere in merito a tali norme e di disporre una relazione semestrale sulla politica europea. Si prevede anche che durante l’esame parlamentare il Governo non possa procedere alla formazione di tali atti fino alla conclusione dell’ esame (se il Parlamento non si esprime entro 20 giorni è libero di procedere). Si ha anche il potenziamento di 2 organi interni competenti in materia comunitaria: commissioni per le politiche dell’ Ue di Camera e Senato che hanno il potere di votare risoluzioni che impegnano il Governo, e di dare pareri su tutti i decreti legge che abbiano problemi di compatibilità con il diritto comunitario. L’ esigenza del Parlamento di partecipare alle politiche comunitarie ha portato alla formazione di 2 organi: Assise dei Parlamentari europei ( delegazioni dei vari organi parlamentari) e la Conferenza degli organi parlamentari specializzati in affari comunitari, organo di raccordo tra i Parlamenti degli Stati membri e il Parlamento europeo. Con il trattato di Lisbona del 2007 volto a dare ai Parlamenti degli stati membri un ruolo più significativo. Sono stati disposti 2 protocolli: -Protocollo sull’ applicazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità; -Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali; Questi prevedevano per la prima volta l’ ingresso dei parlamenti nel circuito decisionale dell’ Ue, senza più l’ intermediazione dei Governi, essi infatti erano i destinatari diretti di atti ed informazioni. Si prevede inoltre una procedura di allarme preventivo, che prevede l’obbligo per la Commissione europea al riesame di atti ai quali si è espresso un parere contrario di 1/3 dei voti attribuiti ai parlamenti degli stati membri (ogni Parlamento 2 voti). Inoltre ciascun atto contrario al principio di sussidiarietà può essere impugnato da ciascun Parlamento davanti alla Corte di giustizia. I RAPPORTI TRA PARLAMENTO E LA CORTE COSTITUZIONALE Il seguito delle sentenze della Corte Costituzionale in Parlamento La Corte Costituzionale ha il potere di dichiarare incostituzionale una legge, con la conseguenza di creare delle lacune nell’ ordinamento, queste vengono colmate dall’ intervento del Parlamento. L’ art 136 Cost prevede che le pronunce di incostituzionalità devono essere prontamente comunicate alle Camere (o Regioni) che provvedono alle eventuali iniziative legislative. I regolamenti parlamentari prevedono che tali sentenze vengono esaminate dalle commissioni competenti per materia (alla camera anche commissione affari costituzionali). Vi è da ricordare inoltre l’ obbligo da parte del Governo di riferire periodicamente alle Camere lo stato del contenzioso tra lo stesso e la Corte Costituzionale per cogliere l’ opportunità di eventuali iniziative legislative su tale contenzioso. IL RAPPORTO TRA PARLAMENTO E REGIONI Il modello costituzionale di autonomia regionale presenta una lacuna nel rapporto tra Stato – regioni più in particolare tra Parlamento e Regioni. In questo senso la Costituzione prevede un unico istituto: la commissione per le questioni regionali art 126, la quale esprime un parere in caso di scioglimento dei Consigli regionali e sulla susseguente rimozione del Presidente della Giunta per inadempienze particolarmente gravi. La legge successiva del 2001 ha introdotto che alla commissione bicamerale per le questioni regionale possa essere integrata con dei rappresentanti delle autonomie regionali e locali. I pareri della stessa devono essere deliberati a maggioranza qualificata. L’iniziativa legislativa e i voti delle regioni L’ accesso a livello parlamentare delle esigenze regionali è consentito grazie all’ iniziativa legislativa riconosciuta ai consigli regionali. Il c.d. voto delle regioni è previsto in molti statuti regionali e previsto dall’ art 50 Cost e come la petizione dei cittadini possono richiedere determinati provvedimenti al Parlamento. Anche se questi istituti sono parecchio trascurati a livello parlamentare, solo il Senato si preoccupa di stabilire qualche norma di garanzia a riguardo. CAPITOLO 7 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Nel disegno Costituzionale c’ è la volontà di non disciplinare analiticamente i rapporti fra i diversi organi, al fine di garantire una certa elasticità e adattabilità della disciplina stessa. Il PdR ad esempio è titolare ancora di alcuni poteri che si ricollegano al ruolo di Capo dello Stato rivestiva in epoche passate (es. comando delle forze armate, potere in materia di amnistia ed indulto, il soggetto rappresentativo sia a livello interno che internazionale della entità statale). Il tipo di sistema parlamentare presuppone due organi Parlamento e Governo, unici organi dotati di legittimazione democratica, che li rende assai autorevoli, ma possono creare anche dei problemi di stabilità, il Pdr esercita in tal senso alcuni poteri incisivi sia sul Parlamento (es. potere di scioglimento anticipato delle Camere, possibilità di rinviare una legge al Parlamento, potere di messaggio alle Camere) e sul governo (nomina del Governo prima della fiducia parlamentare) ed è posto alla presidenza di 2 organi quali il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) e del Consiglio supremo di difesa. I suoi poteri sono volti a consentire il corretto funzionamento del sistema costituzionale, in coerenza con i principi ed i valori costituzionali, ed è inoltre il massimo garante del corretto ed efficace svolgimento dei processi istituzionali. ELEZIONE E PERMANENZA IN CARICA DEL PDR Il Pdr non è una carica della diretta espressione della volontà popolare, bensì è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 rappresentanti per ciascuna regione (Valle d’Aosta 1) designati dai Consigli Regionali (art 84 Cost). Questo prevede il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte dell’ eletto dinanzi (art 91 Cost) al Parlamento in seduta comune senza la presenza dei delegati regionali. E’ prevista una lunga durata della carica pari a 7 anni, perché deve essere scollegata dalla legislatura (5 anni), e il candidato deve essere un qualsiasi cittadino con più di 50 anni e che goda di determinati diritti civili. Deve essere eletto a scrutinio segreto (elezione di una singola persona) e vi è la presenza di una maggioranza qualificata, i 2/3 dei componenti nelle prime 3 votazione e la maggioranza assoluta in quelli successivi. Le elezioni finora svoltesi hanno caratterizzato la non meccanica corrispondenza con le strategie della maggioranza di Governo. Il Pdr può vedere prorogati i suoi poteri ove ci sia un ritardo nell’ elezione del suo successore, anche se è previsto che il Parlamento integrato sia convocato dal presidente della Camera trenta giorni prima della scadenza del mandato presidenziale. L’ art 85 Cost prevede inoltre che se le Camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi dalla loro cessazione la riunione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere. L’art 88 Cost invece prevede che il PdR non possa sciogliere le Camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato (“semestre bianco”), questo per evitare il rischio che esso possa ricandidarsi con la composizione del nuovo Parlamento a lui più favorevole. Una legge poi introdotta successivamente ha modificato il precedente articolo dando la istituzionale di grande gravità. L’ ordinamento in tal senso prevede degli strumenti di risoluzione di tali conflitti: con l’ intervento del legislatore o ricorrendo alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione. I SINGOLI POTERI DEL PDR I poteri del Pdr rispetto al corpo elettorale In riferimento al corpo elettorale i suoi poteri sono molto ridotti, ha solo il compito di indire la data delle elezioni e quella dei referendum, attività in sostanza vincolata dalle disposizioni Costituzionali. Ha inoltre il potere oltre alla indizione delle elezioni delle Camere di fissare la data della loro prima riunione, non oltre il 20esimo giorno dalle elezioni (art 61 Cost). I poteri del PdR rispetto al Parlamento Ben più rilevanti i poteri di cui dispone nei confronti del Parlamento: -nomina a senatori a vita di cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, rappresenta uno strumento di integrazione parziale del componimento del Senato. In merito a tale nomina c’è una duplice interpretazione dell’ art 59: a) qualcuno sostiene che il numero dei senatori a vita non può essere superiore a cinque, compresi quelli eletti dai precedenti Presidenti della Repubblica; b) qualcuno ha dato un’ interpretazione diversa sostenendo che ogni Presidente della Repubblica avesse la facoltà di nominare 5 senatori a vita a loro scelta (Presidente Pertini e Presidente Cossiga) -Messaggi formali al Parlamento: rappresenta il più solenne e libero potere di stimolo del PdR verso l’ organo rappresentativo del corpo elettorale. Spesso i Presidenti hanno preferito l’ utilizzo di messaggi informali per esternare le proprie opinioni (perché non sottoposti a controfirma, invece obbligatoria per i messaggi formali). -Messaggio di rinvio di una legge al Parlamento: il PdR rinvia al Parlamento una legge esaminata in sede di promulgazione, chiedendo un suo riesame, per motivi di incostituzionalità o la grave inopportunità in relazione ai principi costituzionali. Il messaggio rappresenta un temporaneo arresto della volontà legislativa del Parlamento, rappresenta un’ importante forma di controllo preventivo che hai sensi dell’ Art 73 deve essere svolta entro un mese dall’ approvazione in Parlamento o in un termine minore fissato per motivi di urgenza dalle Camere. L’ art 74 prevede che “se le Camere riapprovano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”, questo per sottolineare la esclusiva titolarità del potere legislativo del Parlamento. La prassi indica che si ha avuto un uso alquanto contenuto di questo potere. -La convocazione straordinaria delle Camere: funzione di garanzia e di stimolo del PdR, la convocazione può anche essere disposta su iniziativa del Presidente di ciascun ramo del Parlamento, o da un terzo dei suoi membri (art 62 Cost). Un’ altro ruolo fondamentale è la possibilità di sciogliere le Camere o una di esse per superare uno stato di disfunzionalità politica e istituzionale e per contrastare i possibili eccessi del sistema parlamentare (art 88 Cost), questo previa consultazione con i Presidenti delle Camere. In quest’ ambito un ruolo sostanziale e non meramente di controllo e svolto dal Governo, espressivo della maggioranza politica, idoneo ad attestare la effettiva insuperabile difficoltà di funzionamento degli organi rappresentativi (indipendentemente della permanenza in carica dello stesso Governo). I poteri del PdR rispetto al Governo -La soluzione delle crisi di Governo: potere del PdR di risolvere la crisi nominando il Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta di esso i singoli Ministri. Ruolo assai delicato in quanto nel nostro sistema costituzionale non esistono particolari vincoli per la sua formazione. Il Governo deve pronunciare il giuramento prima di ottenere la fiducia da entrambe la Camere dopo 10 giorni dalla sua nomina (art 94 Cost). -Istituto delle consultazioni: istituto consuetudinario perché non è previsto dall’ Art 92, la consultazione avviene a schema libero: ex Presidenti della Repubblica, parti sociali (CONFINDUSTRIA sindacati) ma chi veramente conta sono le forze politiche, non si possono consultare i partiti perché non sono organi istituzionali, vengono consultati i gruppi parlamentari (proiezioni dei partiti). Al termine delle consultazione si tirano le somme, varie ipotesi: 1- La forma di governo maggioritaria,consultazione rapidissima in quanto ci sono i premi di maggioranza scaturite dalle elezioni e il Pdr nomina rapidamente il Presidente del Consiglio dei Ministri. 2- Se nessuna maggioranza è possibile il PdR chiamerà i presidenti delle Camere e scioglierà il parlamento. a) La prima soluzione è la seguente, il PdR conferisce l’incarico a una persona di formare il Governo e di proporre dei Ministri. b) Se invece bisogna costruire una maggioranza in quanto governo di coalizione e la presenza di tanti partiti discordanti. Il Presidente del Consiglio ha bisogno di tempo per formare il governo e trattare con le forze politiche con riserva di portarlo a termine. Quando stila la lista scioglie la riserva e il PdR con decreto presidenziale nomina il presidente del consiglio dei ministri e i suoi ministri. Il Governo formato entro dieci giorni si deve presentare ad entrambe le camere (fiducia iniziale) per poi ottenere la fiducia. Al posto dell’ incaricato due figure alternative: il preincarico e il mandato esplorativo (istituti per dare respiro al sistema politico). Pre incarico: incarico preventivo per vedere se si riesce a formare una maggioranza ma non si è così sicuri di questa formazione politica. Non deve stilare la lista ma deve vedere se ci sono i presupposti per una maggioranza politica. Mandato esplorativo: il PdR affida ad una personalità istituzionale (es. presidente di assemblea) e gli da il compito di esplorare il quadro politico e serve ad acquisire ulteriori elementi del quadro politico parlamentare. Se il quadro è confuso le continue consultazioni creano una mancanza di autorevolezza. -La formazione del Governo: la disciplina costituzionale esclude un potere del PdR nella scelta dei Ministri, anche se vi sono state pressioni in tal senso da parte di alcuni Presidenti. In tema di controfirma da parte del nuovo Presidente del Consiglio sia dell’ accettazioni delle dimissioni del precedente Governo che del decreto di nomina di quello nuovo. -Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo: forma di controllo preventivo sulle iniziative legislative del Governo prima di essere presentate alle Camere, agevolmente aggirato tramite progetti di legge da parte dei gruppi parlamentari di maggioranza. -Emanazione degli atti normativi del Governo: il PdR ha il potere di emanare i “decreti aventi valore di legge e i regolamenti” apponendo a tali atti rilievi di legittimità costituzionale o gravi inopportunità in relazione al rispetto dei principi costituzionali, in alcuni rari casi il PdR nega il proprio assenso a decreti legge che non appaiono adottati in situazioni straordinarie di necessità ed urgenza, o a decreti legislativi che sembrano configgere con l’ Art 76 Cost. In questi casi il PdR rinvia al Governo i testi, questi vengono ritirati o modificati dalla Presidenza del Consiglio ed in seguito verranno emanati dal Pdr. Analoghi poteri presidenziali relativi a tutti gli atti amministrativi del Governo che vanno adottati nella forma di Decreti presidenziali (D.P.R.) Si aggiungono due poteri particolarmente rilevanti alla politica governativa: potere (oltre che agli onerosi interessi sul debito pubblico) all’ igiene e sanità, istruzione e cultura, lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e le comunicazioni. Da una parte viene diminuita la responsabilità del Governo nella politica militare con la crescita degli organismi sovranazionali (ONU), dall’ altra è accentuato il peso del c.d. “potere estero”, nonostante la modifica dell’ art 80, sia ha una produzione crescente di norme internazionali destinate ad entrare nell’ ordinamento attraverso l’ intervento dello stesso Governo e del Parlamento nonché automaticamente. LA FORMAZIONE E L’ENTRATA IN FUNZIONE DEL GOVERNO La formazione del Governo si ha con decreto presidenziale di nomina del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri il quale propone e controfirma la nomina dei suoi Ministri sempre con decreto presidenziale. L’art 93 Cost stabilisce che prima dell’ assunzione delle funzioni il Governo deve fare il “giuramento di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di agire nel solo interesse della nazione” davanti al PdR. La partecipazione dei singoli Ministri ne presuppone anche l’accettazione della carica conferitogli. A questo punto ai sensi dell’ art 92 Cost il Governo e formato “composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri”. Per quanto concerne l’ ampiezza dei poteri del Governo prima di ottenere la fiducia, l’ Art 92 Cost non prevede alcun tipo di limitazioni se nonché la sua permanenza in carica è subordinata alla fiducia. Quindi il Governo fin dalla nomina può disporre pienamente di tutti i suoi poteri, anche se con una certa autolimitazione (es. controfirma decreto di scioglimento delle Camere). E’ sicuramente tenuto ad adottare atti di grande rilevanza politica e istituzionale come l’approvazione del programma di Governo, attribuzione degli incarichi ai Ministri senza portafoglio, nomina dei Sottosegretari(esterni al Governo ma collaborano con il Presidente e i suoi ministri) e del vice presidente del Consiglio (uno fra i ministri). Entro 10 giorni il nuovo Governo deve presentarsi alle camere per la fiducia, l’ eventuale diniego di essa ne causa l’ obbligo a rassegnare le dimissioni. LA PERMANENZA IN CARICA DEL GOVERNO E DEI MINISTRI La fiducia parlamentare: solenne approvazione da parte di ciascuna Camera, a voti palesi della apposita mozione di fiducia al programma di Governo, gli permette la permanenza in carica fino alla durata di tutta la legislatura salvo l’ipotesi della revoca della fiducia fatta con apposita mozione di sfiducia come specificato dall’ art. 94 “sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione”che afferma inoltre “che l’esito negativo di una proposta del Governo in una o più Camere non ne comporta l’ obbligo di dimissioni”. Non lo obbliga nemmeno a stare in carica ove il programma sia ampiamente in disaccordo con il Parlamento e dove ci siano sintomi di disgregazione della maggioranza. Questione di fiducia : è prevista dalle norme regolamentari delle Camere ed è l’ istituto mediante il quale il Governo dichiara che la sua permanenza in carica è subordinata all’ approvazione di un determinato provvedimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri assume questa iniziativa con l’ assenso del Consiglio dei Ministri, e prevede il voto per chiamata nominale in parlamento sul testo ritenuto essenziale dal Governo e la maggioranza parlamentare è chiamata a confermare la fiducia. Crisi di Governo:solo in 2 casi nella esperienza italiana la crisi di governo è stata originata da reiezione di questioni di fiducia (nel 1999 e nel 2008 Prodi) dove i governi appena nominati si sono dovuti dimettere; in altri le dimissioni sono state conseguenza del rinnovo del Parlamento; ma la maggior parte sono state generate da dimissioni spontanee create da disaccordi all’ interno della coalizione di maggioranza = (crisi extraparlamentari) che tendono ad escludere il Parlamento dell’ importante potere di giudizio sulla permanenza del rapporto fiduciario. Da ciò tentativi dei PdR di parlamentarizzare la crisi chiedendo ai governi dimissionari di verificare in Parlamento la sussistenza della fiducia o almeno di informarlo sulle ragioni politiche che hanno portato alla crisi. Il Presidente del Consiglio ha il ruolo fondamentale nella formazione del Governo con l’ accettazione dei presiederlo e della designazione dei suoi componenti. I poteri del PdR in sede di formazione svolge un ruolo importantissimo cioè l’ individuazione dell’ esponente politico più idoneo a formare il Governo e la adozione dei decreti di nomina dei singoli Ministri. I poteri dei governi dimissionari:fino al momento di accettazione delle dimissioni e contemporanea nomina del nuovo Governo, hanno un potere limitato al solo “disbrigo degli affari correnti”. Nell’ ipotesi di un decreto legge a Camere sciolte è ammesso ove ci siano motivi straordinari di necessità ed urgenza (art 77 Cost). Unico limite sicuro è l’ impossibilità di richiedere la registrazione con riserva di un decreto governativo alla Corte dei Conti. In generale bisogna valutare di volta in volta se il governo è legittimato a esercitare determinati provvedimenti ed anche tenere conto di un caso Governo privo di fiducia o di uno spontaneamente dimissionario. Gli interim e i rimpasti: le dimissioni di un Ministro non provocano la crisi di Governo ma obbligano solamente a colmare il vuoto attraverso la nomina di un nuovo ministro con decreto presidenziale su proposta del Presidente del Consiglio. Nel medesimo modo si opera per i cosiddetti rimpasti, mutamento di più incarichi ministeriali all’ interno del Governo, e sta al Presidente del Consiglio l’ incarico di informare il parlamento sulle motivazioni e se necessario chiedere una conferma della fiducia. Le responsabilità politiche individuali dei Ministri: nelle disposizioni costituzionali non si dice nulla sui procedimenti di decadenza dei singoli ministri, malgrado l’art 95 Cost parli di una loro responsabilità collegiale all’ interno del Governo ed anche individuale per gli atti dei loro ministeri. In questo senso ci sono diverse interpretazioni dottrinali volte ad ammettere un potere di revoca di un singolo Ministro da parte del PdR (in quanto titolare del potere di nomina) su proposta del Presidente del Consiglio. Così è incerta anche la possibilità di una mozione di sfiducia individuale del Parlamento, che in via di prassi dal 1984 con appositi regolamenti parlamentari utilizza l’ analogo procedimento per la sfiducia che investe l’intero Governo. La Corte ha poi ritenuto tale sfiducia individuale ammissibile qualora il comportamento di un singolo Ministro possa compromettere il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo. Assenza di particolari requisiti per essere eletti membri del Governo: né prescrive che essi debbano essere parlamentari, può intendersi che sia necessaria la cittadinanza, la capacità di agire e la condizione di alfabetismo. Il venir meno di queste condizioni potrebbe far sorgere un problema di decadenza. La disciplina del conflitto di interessi: negli anni recenti si è evidenziato una carenza di istituti idonei a precludere responsabilità di governo (a livello centrale, regioni o enti locali) a soggetti in oggettiva incompatibilità per conflitto di interessi (Berlusconi nel 1994 imprenditore e Presidente del Consiglio) Lui stesso ha prodotto la legge del 2004 che prevede le norme in materia di risoluzione di conflitti di interesse, inoltre dispone di dedicarsi “esclusivamente alla cura degli interessi pubblici” e di astenersi “dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interesse”. Questa legge contiene un elenco di incompatibilità temporanee per questi soggetti da uffici, attività professionali o di lavoro sia nel settore pubblico che privato ma non prevede nulla sulla proprietà e sul controllo di imprese). Si prevedono peraltro situazioni di conflitto di interesse quando un atto o un omissione abbia “un’ incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti fino al secondo grado ovvero imprese e società da essi collegate”. A vigilare su queste disposizioni è l’ autorità garante della concorrenza e del mercato, invece nello specifico settore dei mezzi di comunicazione e imprese multimediali vigila l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale nel caso di abbia verificato un conflitto di interessi diffida “l’impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell’ atto medesimo” pena sanzioni pecuniarie e riferiscono anche in Parlamento con comunicazione motivata. stabilito, salvi alcuni poteri del Presidente del Consiglio “nessuna questione e nessuna proposta di disegni di legge o atti normativi, o amministrativi possa essere inserita nell’ ordine del giorno se non è preventivamente valutata dagli esperti legislativi dei diversi Ministri”. E’ attribuito al Presidente del Consiglio un vasto potere regolamentare, anche in deroga alla legislazione vigente, come l’ordinamento interno e la disciplina dell’ autonomia finanziaria e contabile della Presidenza. Dopo la dichiarazione di incostituzionalità delle 2 leggi sulle sospensioni dei processi per le “alte cariche” la legge 51/2010 prevede che lo svolgimento delle funzioni di Governo del Presidente del Consiglio ed dei suoi Ministri, costituisca un legittimo impedimento a comparire in udienza in processi penali come imputati. Non si prevede nulla per le altre “alte cariche”. Successivamente abrogato con referendum del 12-13 giugno 2011. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il Consiglio dei Ministri è un organo collegiale composto da tutti i Ministri e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è titolare di tutte le fondamentali funzioni governative. E’ l’ organo che determina la politica generale del Governo, l’indirizzo generale dell’ azione amministrativa, delibera su ogni questione relativa all’ indirizzo politico e dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri. Atti di indirizzo politico: delibera sulle dichiarazioni di indirizzo politico ed impegno programmatico, le aggiorna ed esprime l’ assenso per le questione di fiducia poste dal PdC, e su richiesta di quest’ ultimo dare direttive ai Comitati interministeriali; Atti normativi:delibera i disegni di legge, decreti legislativi nonché i regolamenti governativi; Atti nelle relazioni estere:determina le linee guida di indirizzo e determina i progetti dei trattati internazionali di natura politica o militare; Atti di nomina:conferisce i massimi incarichi nell’ amministrazione statale, nelle agenzie, enti istituti ed aziende di carattere nazionale; Atti in materia regionale: può impugnare le leggi regionali e come previsto dal art 120 Cost può sciogliere i Consigli regionali o come afferma l’ art 126 rimuovere i Presidenti delle Giunte; Atti in tema di rapporti con le confessioni religiose: delibera gli atti concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica o le altre confessioni religiose; Atti relativi agli organi ausiliari: può deliberare che il Ministro possa disattendere il parere del Consiglio di Stato o chiedere la registrazione di un decreto che la Corte dei Conti abbia in precedenza negata; Atti di tutela della costituzionalità e della legalità: delibera di sollevare o resistere a conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato o fra Stato e Regioni, procede all’ annullamento di atti amministrativi illegittimi degli enti locali. Il Consiglio dei Ministri inoltre delibera, su proposta del suo Presidente, la nomina di 1 o più vice-presidenti del Consiglio e i Commissari straordinari del Governo e deve essere sentito per la delega delle funzioni ai Ministri senza portafoglio, la nomina dei Sottosegretari e l’ attribuzione di speciali incarichi ad un Ministro. La disciplina del funzionamento del Consiglio dei Ministri è stata lasciata per lunghissimo tempo solo a prassi, solo con la legge 400/1988 ha previsto un apposito regolamento, adottato mediante D.P.C.M. nel 1993 come regolamento interno di un organo Costituzionale. I MINISTRI I Ministri sono componenti del Consiglio dei Ministri e sono gli organi di vertice degli apparati amministrativi denominati Ministeri. L’ organizzazione e le attribuzioni dei Ministeri sono determinate per legge, che ne stabilisce anche il numero, attualmente ne sono previsti 13. Un Ministro può essere preposto a più Ministeri e lo stesso Presidente del Consiglio può avere la responsabilità di uno o più Ministeri. I ministri senza portafoglio: non sono preposti a Ministeri, l’espressione deriva dal fatto che non gestiscono nessuno stato di previsione di cui il bilancio è articolato. La nomina è secondo la modalità ordinaria di nomina degli altri Ministri, le funzioni sono loro delegate dal PdC sentito il Consiglio dei Ministri con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Per l’ espletamento delle loro funzioni sono preposti a strutture amministrative della Presidenza del Consiglio e dispongono anche di uffici di diretta collaborazione. Il vice – presidente del Consiglio: questa carica disciplinata anch’essa dalla legge 400/1988, prima prevista solo dalla prassi. La nomina di uno o più vice – presidenti è volontà del PdC che può proporre al Consiglio dei Ministri. E’ una carica essenzialmente politica, può essere chiamato a supplire il PdC in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il PdC può inoltre conferire ad un Ministro incarichi speciali di Governo ma non può sottrarre ad un Ministro funzioni che gli sono proprie. IL CONSIGLIO DI GABINETTO Dal 1983 si è sperimentata la creazione informale del Consiglio di Gabinetto ad opera di alcuni Presidenti del Consiglio. E’ formato dal PdC stesso e da alcuni Ministri da lui designati (non è prevista nessuna forma di costituzione e di pubblicità) per farsi coadiuvare nello svolgimento di funzioni di politica generale e di mantenimento dell’ unità di indirizzo politico. Sembra avere una composizione stabile anche se alcuni Ministri possono essere invitati a parteciparvi a singole sedute in ragione della loro competenza. I COMITATI DI MINISTRI Hanno funzioni istruttorie o di stimolo nei riguardi del Governo, il PdC dispone con proprio decreto i Comitati di Ministri con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere pareri sull’ attività di Governo, e di eventuali problemi da sottoporre al Consiglio dei Ministri. Possono farvi parte anche degli esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione. (Sottosegretari autorizzati dal PdC). I COMITATI INTERMINISTERIALI Creati con apposite leggi, svolgono rilevanti funzioni di Governo in specifici ma importanti settori. Sono presieduti dal PdC e composto da Ministri competenti nel settore e in alcuni casi da funzionari ed esperti che svolgono non solo la funzione di indirizzo ma anche di tipo normativo o provvedimentale. La legge 400/1988 ha stabilito che i Comitati di Ministri e quelli interministeriali debbano comunicare tempestivamente sull’ ordine del giorno delle riunioni. Il PdC può sottoporre singole questioni al Consiglio dei Ministri per definire le direttive a cui i comitati devono attenersi. Negli anni 90 sono stati soppressi 12 Comitati, ne sono rimasti in vita solo alcuni tra cui spiccano: -CIPE Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: definisce le linee generali di politica economico – finanziaria, approvazione della relazione previsionale e programmatica, indirizzi da sostenere a livello comunitario, coordinamento delle politiche settoriali. -CICR Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. LE NORME SPECIALI IN TEMA DI REATI MINISTERIALI L’art 96 Cost prevedeva che il PdC ed i Ministri potessero essere messi in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune per reati commessi nell’ esercizio delle loro funzioni. Questa disposizione fu abrogata con referendum popolare nel novembre 1987. L’ art 96 ha approvato un nuovo testo che afferma per reati commessi dal PdC e dai Ministri nell’ esercizio delle loro funzioni giudichi la magistratura ordinaria salvo previa autorizzazione da parte della Camera o del Senato. Le Camere devono autorizzare inoltre le misure limitative della libertà personale, intercettazioni telefoniche, sequestri o violazioni della segretezza della -Gli indirizzi nella politica militare: vanno considerati i poteri del Consiglio supremo di difesa, determinazione di criteri e direttive per l’ organizzazione e il coordinamento delle attività che riguardano la difesa nazionale. -Le direttive in materia di sicurezza pubblica: vanno considerati i poteri del PdC in tema di “servizi segreti” ed i poteri collegiali per le questioni di ordine pubblico. -I rapporti con le confessioni religiose (art 7 e 8 Cost) e le organizzazioni statali del pubblico impiego -La iniziativa legislativa: dispone di diversi poteri nel corso del procedimento legislativo. -Scelte in materia di finanza pubblica e di bilancio: dettate dalla grandissima importanza riveste il bilancio preventivo e tutti gli atti governativi che lo precedono. -Gli indirizzi alle Regioni: il PdC adotta direttive per indirizzare l’attività dei Prefetti del capoluogo regionale secondo quanto disposto in Consiglio dei Ministri. -Gli indirizzi negli atti di pianificazione e programmazione settoriale: spesso il Governo in quanto tale o i Comitati interministeriali adottino atti di direttiva indirizzati ad altri organi della pubblica amministrazione. -Potere di direttiva agli enti di gestione delle partecipazioni statali -Il potere legislativo delegato: esercitato in via di urgenza, nonché il potere regolamentare, in alcuni casi questi atti sono spiegabili solo in termini di manifestazioni dell’ indirizzo politico. -Scelte di rivolgersi ad organi giurisdizionali. LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE Le funzioni amministrative del Governo nella maggior parte sono costituite dalle funzioni proprie dei singoli Ministri anche se il PdC ed il Consiglio dei Ministri sono titolari di importanti funzioni anche amministrative. Alcune di esse sono espresse dalla legge 400/1988 come quelle che mirano a: -Dirigere e coordinare in modo unitario le funzioni ministeriali; -Dirimere i conflitti di attribuzione tra i Ministri; -Dare direttive ai Comitati dei Ministri ed a quelli interministeriali -Annullare in via straordinaria gli atti amministrativi illegittimi. -Nomina dei segretari generali dei Ministeri e dei dirigenti preposti a strutture articolate al loro interno formalizzata con decreto del PdR. (compito del Consiglio dei Ministri nella sua collegialità) -Dare incarichi di vertice a tempo determinato ad altri uffici di direzione di leivello dirigenziale generale, conferiti con decreto del PdC su proposta del Ministro competente. -Nomina la quota dei componenti della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato. -Spetta al Consiglio dei Ministri la nomina dei componenti degli organi dei maggiori enti pubblici, agenzie e aziende o di organizzazioni collegiali operanti presso l’ amministrazione statale. -In materia di gestione del bilancio statale, è il Governo che è titolare dei poteri sia nella fase dell’ esercizio provvisorio sia nella gestione della legge di bilancio, ruolo rilevante anche del Ministro dell’ Economia nell’ utilizzo dei fondi speciali. -In tema di governo del settore valutario e creditizio il suo peso è decisivo attraverso un complesso rapporto tra Ministro dell’ Economia, Banca d’Italia e CICR. -I poteri dei singoli Ministri non sono solo quelli attribuiti dalle disposizioni legislative ama anche alla sommatoria di tutte le attribuzioni degli apparati organizzativi a cui sono preposti. Il Ministro dispone degli strumenti giuridici per dirigere l’ attività degli uffici e per garantire la piena conformità dei comportamenti alla legislazione vigente. E’ loro compito inoltre definire obbiettivi, priorità, piani e programmi e dispone le direttive generali per l’attività amministrativa e presiede tutti gli organi collegiali di vertice o consultivi del Ministero. LE FUNZIONI NORMATIVE La Costituzione prefigge particolari vincoli alla possibilità normativa del Governo, in quanto il potere legislativo appartiene al Parlamento, e un ipotesi di intervento in materia del Governo è possibile ma per motivi di improrogabile urgenza o per un atto di volontà espresso dal Parlamento stesso. La disciplina costituzionale non si esaurisce nei pur fondamentali art 76 (decreti legislativi) e art 77 (decreti legge), tocca questo tema in istituti analoghi art 78 (stato di guerra) e art 117 che attribuisce la potestà regolamentare al Governo, ma non ai singoli Ministri. In seguito la Corte costituzionale ha ritenuto anche i regolamenti dei Ministri ammissibili. Vi è inoltre l’ obbligo di auto qualificazione cioè tali atti normativi devono essere denominati di volta in volta “decreto legge”, “decreto legislativo” o “regolamento”. DECRETO LEGGE (riserva del governo) Art 77 cost il governo senza delegazione del Parlamento può emanare decreti con valore di legge ordinaria. Infatti l’adozione del decreto legge è prevista sotto l’ esplicita volontà e responsabilità del Governo. Questo rispecchia il principio della separazione dei poteri. Nel sistema delle fonti la legge è una fonte primaria che regola la disciplina dei diritti. Se le leggi le facesse il Governo sarebbe solo una volontà della maggioranza, invece nel Parlamento tutte le forze politiche sono rappresentate. Nel secondo comma del 77 viene inserita una deroga, in cui il Governo ha il potere di fare atti con forza di legge (equiparate alla legge),in casi straordinari di necessità ed urgenza (casi non regola generale) il Governo è autorizzato ad emanare decreti con forza di legge. Questi casi devono avere 3 caratteristiche: -Straordinario: imprevedibile, eccezionale (un caso che fa eccezione) (es. conseguenza di eventi calamitosi: terremoti, alluvioni) -Necessario(se provvedere) ed urgente (quando provvedere) conseguente al caso e che esiga un immediato intervento legislativo per evitare l’abuso del decreto legge Se mancano queste tre caratteristiche il decreto legge è illegittimo, sono illegittime anche le parti delle norme eterogenee, non legate dalla urgente necessità. (es. un decreto per provvedere ad un terremoto vengono inserite leggi per risolvere problema rifiuti a Napoli) Provvedimento: atto a contenuto normativo con un rapporto strumentale a risolvere il caso. Il Parlamento il giorno stesso deve essere informato e presentare i decreti per la conversione alle Camere che anche se sciolte (prorogatio) sono appositamente convocate entro e non oltre 5 giorni. Il decreto legge viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra subito in vigore ma contemporaneamente viene discusso il disegno di conversione del decreto dalle Camere , ed è vigente per 60 giorni. Il Parlamento entro 60 giorni gli da la forma di legge, scaduti questi termini senza conversione il decreto decade e perde efficacia da quel momento e anche per gli effetti già prodotti (retroattivo). -Se non convertito bisogna immediatamente dare pubblicità all’ evento sulla Gazzetta Ufficiale e bisogna accertare le responsabilità dei singoli componenti del Governo sia politiche (dinanzi al Parlamento) sia civili, penali o amministrative in relazione alle lesioni prodotte da tale decreto. Il Parlamento può con legge regolare gli effetti prodotti dal decreto nel periodo di discussione (sanatoria, deroga l’effetto retroattivo della decadenza). -Il Parlamento può apporre degli emendamenti al contenuto del decreto legge in sede avuto un progressivo aumento di proroghe di deleghe non esercitate nei termini. Cosi pure sono conferite vaste deleghe per la stesura di testi unici compilativi in molte importanti materie ( senza bisogno di apposita delega). Il termine finale della delega:è prevista l’ emanazione presidenziale del decreto legislativo. Al fine di consentire un controllo effettivo al PdR si è stabilito che il testo del decreto legislativo gli venga trasmesso per l’emanazione almeno 20 giorni prima della scadenza della delega. Successivamente viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo il 15 giorno a meno che la legge delega non contenga un termine diverso. Le norme di attuazione degli statuti speciali delle 5 Regioni: i termini sono del tutto diversi rispetto alla ordinaria disciplina prevista dall’ art 76 Cost. Ci si trova di fronte ad una delega a tempo indeterminato e priva di principi e criteri direttivi, e quindi attribuiscono al Governo un vero e proprio potere legislativo condizionato solo dall’ azione di commissioni composte in modo paritetico tra Governo e Regioni o Provincie interessate. La Corte Costituzionale ha stabilito che in questo ambito il Parlamento non possa legiferare. La speciale delega in caso di guerra: delega legislativa del tutto anomala, prevista dall’art 78 Cost che stabilisce che siano le Camere a deliberare lo stato di guerra ma prevede anche che esse conferiscano al Governo i poteri necessari. I REGOLAMENTI Il potere regolamentare del Governo è largamente re disciplinato con la legge 400/1988 sia dal punto di vista del procedimento sia da quello delle tipologie ritenute ammissibili. I regolamenti del Governo sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato,sono emanati con D.P.R., registrati presso la Corte dei Conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Il regolamento non può inoltre dettare norme in contrasto con disposizioni di legge. Il regolamento non può disciplinare materie coperte da riserva di legge. Spesso, oltre all'autorizzazione presente in una fonte primaria, esso necessita anche di una sostanziale legittimazione nel contenuto. La dottrina distingue tradizionalmente diverse tipologie di regolamento: Regolamenti di esecuzione: sono di norma previsti dalla legge al fine di dettare norme specifiche per la sua corretta esecuzione, ovvero predispongono gli strumenti più opportuni per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni di legge; possono inoltre assolvere all'importante funzione di precisare e integrare le norme predisposte dalla legge (funzione interpretativa). Regolamenti di attuazione e integrazione: essi sono adottati quando una disciplina è coperta da riserva di legge relativa e nel caso in cui una legge definisca soltanto norme di principio; tale tipo di regolamento favorisce una migliore applicazione della legge, colmando eventuali incompletezze (mai per materie coperte da riserva di legge assoluta). Regolamenti indipendenti: essi sono adottati autonomamente dal Governo per regolamentare materie che non sono affatto disciplinate da una fonte primaria (con esclusione di quelle coperte da riserva di legge assoluta) e che quindi sono solitamente di modesta rilevanza. Non possono mai derogare ad una norma di legge. Regolamenti delegati (o autorizzati): previsti al fine di dare corso ad un processo di delegificazione(ossia dell'attribuzione al Governo del compito di regolamentare certe materie anche in deroga ad una disciplina precedentemente posta dalla legge). Tale processo è garantito da una legge avente contenuto autorizzatorio del Parlamento che permette di disciplinare con regolamento un oggetto già regolato da legge, anche su una materia coperta da riserva di legge (purché non assoluta). La legge di autorizzazione dispone l'abrogazione della normativa vigente con effetto però dall'entrata in vigore del regolamento (abrogazione differita). Regolamenti organizzativi: disciplinano l'organizzazione interna dei pubblici uffici, e prima del 1948 godevano di un ampio raggio d'azione. Dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, essendo la materia coperta da riserva relativa, essi non si distinguono più nella sostanza dai regolamenti di esecuzione o di attuazione e integrazione. Tuttavia, nel 1997 la materia è stata oggetto di delegificazione, per cui ad essi si sono sostituiti i regolamenti delegati. Altri tipi di regolamenti:esistono regolamenti che danno esecuzione sul piano interno ad accordi internazionali attinenti a materie già disciplinate da fonti secondarie, oppure i regolamenti che approvano statuti di enti pubblici, deliberati dagli organi di questi enti. I regolamenti ministeriali:la legge 400/1988 ha disciplinato per la prima volta nella storia istituzionale il potere regolamentare dei Ministri: i regolamenti ministeriali ed interministeriali adottati dal PdC (D.P.C.M.) o dai singoli Ministri (D.M.). La stessa legge stabilisce anche i limiti del potere regolamentare dei Ministri solo nelle materie di loro competenza o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge conferisca tale potere. Inoltre tali regolamenti non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti dettati dal Governo. E’ previsto inoltre che lo Stato eserciti la sua potestà regolamentare esclusivamente nelle materie di sua competenza legislativa esclusiva, potendo per di più delegarne l’ esercizio alle Regioni. CAPITOLO 12 LA CORTE COSTITUZIONALE LE ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Il sistema di giustizia costituzionale è diretto ad assicurare il rispetto della Costituzione da parte delle altre fonti normative nonché la conformità al dettato costituzionale degli organi supremi dello Stato. Nei regimi a Costituzione rigida le norme costituzionali sono al vertice della scala gerarchica, intesa come un accordo su un nucleo di principi e valori fondamentali, destinati a regolare la vita e lo sviluppo della società. In quanto tale la Costituzione non può essere modificata da disposizioni successive a meno che viene effettuato il processo di revisione costituzionale. Contro ogni altro e diverso modo di alterare la Costituzione operano delle garanzie di ordine sia politico che meccanismi giuridici, con l’ introduzione di un sistema di giustizia costituzionale. Sistema diffuso negli USA: si ha la prima affermazione di idea di Costituzione negli USA all’ inizio del XIX secolo, infatti con la sentenza del giudice Marshall del 1803 si riconosce la superiorità delle norme costituzionali rispetto ad ogni altra fonte normativa. Si presuppone che il giudice abbia l’ obbligo di disapplicare la legge che egli ritenga contraria alla Costituzione. Si ricorda che anche per quanto riguarda le decisioni di legittimità costituzionale opera il principio dello “stare decisis”, cioè il valore vincolante del precedente giudiziario, con un grado direttamente proporzionale al livello cui appartiene il giudice. Questo sistema di giustizia costituzionale si chiama “diffuso” perché chiama in causa tutti i giudici. Sistema accentrato della Costituzione austriaca: in Europa questo sistema si definisce “accentrato”, poiché non si affida il potere direttamente ai giudici ma ad un organo appositamente creato (Corte Costituzionale) il compito di curare la conformità delle leggi alla Costituzione. Per la prima volta in Austria nel 1920 nasceva l’ esigenza di risolvere i conflitti di riparto del potere fra Federazione e singoli Lander. In Europa si è avuto con circa un secolo di ritardo rispetto agli Usa dovuto dall’ assenza di un vero e proprio pluralismo politico, sociale e istituzionale e in secondo luogo dalla difficoltà comune a tutti gli ordinamenti europei di staccarsi dal principio di “sovranità della legge” cioè insuscettibili di controlli di sorta. (Costituzione Cecoslovacca 1929, Spagnola 1931, Stato liberale francese 1958). LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE VOLUTA DAI COSTITUENTI Il risultato finale tenta una fusione degli elementi appartenenti ai due modelli (diffuso e accentrato). Dal modello accentrato il principio di affidare ad un organo costituzionale autonomo ed indipendente, il compito di garantire il rispetto della rigidità della Costituzione, dal modello diffuso l’ estensione del sindacato della Corte Costituzionale anche profili di legittimità sostanziale coinvolgendo in tale compito i giudici comuni (procedimento in via incidentale). Si è giunti a questa soluzione in quanto non era possibile adottare un modello improntato sull’ ordinamento del “common law” e quindi dello stare decisis, affidare la decisione ai giudici avrebbe portato ad un rischio inevitabile di difformità del giudizio influendo negativamente sulla certezza del diritto (punto fermo del “civil law”). Si è preferito designare questo compito esclusivo ad un’ alta magistratura alla quale possono rivolgersi tutti gli organi dello Stato o delle Regioni, quanto i cittadini attraverso l’ intermediazione del giudice, e con decisioni inappellabili. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA CORTE La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici: della persona umana. Esistono alcune ipotesi dubbie come l’ esito positivo abrogante del referendum (art 75 Cost), in questo caso la Corte interviene preventivamente per giudicarne l’ ammissibilità e gli eventuali vizi di illegittimità oppure per violazioni procedimentali che lo disciplinano. Può intervenire anche successivamente ove gli effetti abroganti del referendum causassero delle gravi lacune nel tessuto normativo e potrebbe presentare dei profili di illegittimità costituzionale. La Corte ha ritenuto di sindacare inoltre per quanto riguarda l’esecuzione interna di trattati di estradizione verso Paesi dove è prevista la pena di morte. La distinzione tra disposizioni e norme: la Corte non si pronuncia solo sulle disposizioni legislative (testo delle fonti impugnate) ma anche sulle norme, che in via interpretativa, se ne possono desumere (non scritte ma presenti se interpretate in un certo modo). I VIZI SINDACABILI E LE NORME PARAMETRO Vizi formali: il controllo di legittimità è innanzitutto un controllo formale sul rispetto del procedimento che porta all’ approvazione, queste regole sono in parte contenute nella Costituzione facendo così cadere in parte il principio della insindacabilità degli “interna corporis” del Parlamento. Vizi sostanziali: relativi al suo contenuto, al fine di vigilarne la conformità e il rispetto della Costituzione. I vizi sostanziali sono di tre tipi: - violazione della Costituzione: ogni vizio di legittimità costituzionale si traduce in una violazione della Costituzione, ovvero il contrasto tra una legge ad una specifica norma costituzionale; - incompetenza: vizio legato alla violazione dei criteri di riparto della funzione legislativa, essenzialmente ai rapporti tra legge statale e legge regionale (provinciale); - eccesso di potere legislativo: in relazione agli atti amministrativi il vizio riguarda l’ adozione di un atto per conseguire finalità diverse da quelle previste dalla legge; in relazione alla legge non risponde a certe finalità previste dalla Costituzione. Il giudizio della Corte si sposta sul campo della finalità ed è più facile interferire su scelte di merito politico, è preclusa alla Corte infatti ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato all’ uso del potere legislativo del Parlamento. Per questo motivo la stessa a messo a punto dei criteri guida per orientare il suo sindacato: cioè la palese contraddittorietà del contenuto rispetto ai suoi presupposti, incongruità dei mezzi predisposti alle finalità e la ragionevolezza del contenuto. La Costituzione e le norme interposte: il parametro di controllo di costituzionalità e sempre un parametro costituzionale, in relazione a norme espressamente previste dalla Costituzione o da principi desumibili (violazione indiretta della Costituzione). Questo è il caso delle leggi di delegazione (art 76 Cost) il Governo deve attenersi a certi limiti nell’ adottare i decreti legislativi, deve rispettare la legge delega del Parlamento. Legge delega e decreto legislativo sono sullo stesso piano della scala gerarchica, ma la legge delega è prevista dalla Costituzione e quindi il decreto legislativo può essere impugnato davanti alla Corte e dichiararlo incostituzionale per la violazione della norma interposta. In secondo luogo è il caso delle norme internazionali generalmente riconosciute, la violazione del legislatore interno sarebbe una violazione indiretta dell’ art 10 Cost che prevede una diretta operatività nell’ ambito interno e conseguente obbligo delle leggi nazionali ad attenersi al suo contenuto. Non sono considerate norme interposte le norme internazionali pattizie (stesso livello delle leggi ordinarie) anche se riconosceva ad esse una particolare forza di resistenza passiva all’ abrogazione o deroga da parte di norme successive di pari grado. La nuova disposizione dell’ art 117 Cost afferma che le leggi regionali e quelle statali sono tenute al rispetto degli obblighi internazionali. La Corte ha stabilito per la prima volta ha stabilito che queste norme internazionali pattizie siano utilizzate come norme interposte destinate ad integrare il significato del limite del rispetto degli obblighi internazionali. In terzo luogo è il caso delle leggi cornice, cioè quelle destinate a dettare i principi fondamentali nelle materie la cui competenza legislativa è delle Regioni, e nel rispetto dei quali tale competenza deve essere esercitata. La violazione di tali principi contenuti nella legge cornice è soggetta al sindacato della Corte, in quanto violazione della norma interposta e violazione indiretta dell’ art 117 Cost. In quarto luogo le leggi comunitarie fungono da norme interposte, cioè integrano il parametro costituzionale per la valutazione di conformità delle normative regionali in relazione a tale parametro. La Costituzione non detta alcuna disciplina sulle regole procedimentali al sindacato di legittimità dell’ organo di giustizia costituzionale, si limita a definire le condizioni, delle forme e dei termini di proponibilità dei giudizi di legittimità. Tuttavia ci sono delle regole che danno vita a 2 procedimenti distinti: in via incidentale e in via principale. L’ ACCESSO ALLA CORTE IN VIA INCIDENTALE Nasce da un iniziativa di un giudice comune (ordinario o amministrativo) legata alla risoluzione di un caso concreto. Da qui la nozione di “giudice a quo” cioè il soggetto abilitato a promuovere una questione di legittimità costituzionale, quindi va intesa qualsiasi “autorità giurisdizionale”. Si è posto il problema per soggetti non in possesso di tali requisiti (non appartenenti a giurisdizione civile, penale, amministrativa) che però decidono controversie relative ad interessi collettivi o posizioni soggettive dei singoli. La Corte per consentire la più ampia possibilità di sottoporre le leggi al vaglio costituzionale dà una interpretazione estensiva comprendendo nella nozione di “giudice a quo” oltre se stessa anche la commissione disciplinare del CSM, la Corte dei Conti, il giudice di sorveglianza ecc… La Corte ha ritenuto la necessaria contemporanea sussistenza di entrambi i requisiti: sia quello soggettivo (un giudice) sia quello oggettivo (un giudizio). L’ordinanza di rinvio: nel corso di un giudizio, il giudice può ritenere che una certa disposizione sia di dubbia legittimità costituzionale per iniziativa propria o perché vi sia indotto dalle parti (pubblico ministero). In questo caso sospende il processo creando un “incidente” nel corso del medesimo sollevando la questione di legittimità, questo atto viene chiamato ordinanza motivata di rinvio e deve indicare: - la o le disposizioni legislative di dubbia legittimità costituzionale; - le disposizioni costituzionali che si ritengono violate; - i motivi che hanno indotto il giudice alla sospensione devono essere rilevanti ai fini della decisione del processo (c.d. giudizio di rilevanza); - le motivazioni che hanno indotto il giudice a questa decisione, queste non devono essere manifestamente infondata (c.d. giudizio di non manifesta infondatezza) che cioè esistano realmente dei dubbi circa la conformità a Costituzione. Vi sono dei casi di doppia pregiudizialità , cioè che la disposizione in questione presenti sia dei dubbi dal punto di vista del rispetto del diritto comunitario sia del rispetto alla Costituzione. Su questo si è pronunciata la Corte affermando l’ obbligo per il giudice comune a dare immediata applicazione alle norme comunitarie e di disapplicare le norme interne con esse incompatibili. La pregiudiziale costituzionale può essere sollevata ove si violino i principi supremi e i diritti inviolabili della persona. Le ordinanza di rinvio alla Corte sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale per consentire a chiunque di conoscere i profili di dubbia costituzionalità e permettere ad altri giudici di sospendere la loro decisione fino alla pronuncia della Corte in merito. Le ordinanze sono notificate alle parti in causa dal pubblico ministero, al Presidente del Consiglio (per leggi statali) e al Presidente della giunta (per leggi regionali). Viene esclusa la possibilità di accesso diretto alla Corte dei singoli cittadini (previsto in altri sistemi europei, Spagna o Germani) il giudice comune fa da tramite e da filtro. L’ ACCESSO IN VIA PRINCIPALE (O DIRETTA) L’ unica ipotesi in cui è consentito un accesso diretto alla Corte, attiene ai rapporti tra legge statale e legge regionale qualora lo Stato o la Regione ritengano una legge in contrasto con i criteri costituzionali per il riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, essi possono sollevare la questione direttamente alla Corte Costituzionale. L’impugnazione da parte dello Stato può riguardare l’ approvazione degli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria o speciale, esse possono essere sollevate dal Governo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione (procedimento di controllo preventivo). Per ciò che attiene altre leggi delle Regioni (nuovo art 127 Cost) l’ impugnazione del Governo deliberata dal Consiglio dei Ministri deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I motivi del ricorso: nei casi in cui il legislatore regionale non rispetti i limiti che la Costituzione pone, come afferma l’ art 127 Cost “che una legge regionale ecceda la competenza della Regione”. Analogamente anche la Regione può impugnare un atto avente forza di legge del Governo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione su Gazzetta Ufficiale ove “leda la sua sfera di competenza”. Una legge regionale può essere anche impugnata da un’ altra Regione quando sia ritenuta invasiva della propria competenza costituzionalmente garantita entro 60 giorni dalla pubblicazione con deliberazione della Giunta. La Corte ha inoltre il potere di sospendere le leggi regionali o statali impugnate, qualora ritenga il rischi di un irreparabile pregiudizio all’ interesse pubblico per i diritti dei cittadini. Questo potere sospensivo ha suscitato critiche in quanto non è previsto espressamente dalla Costituzione, inoltre è anche esercitabile d’ ufficio dalla Corte. Le sentenze ablative hanno creato non poche critiche, infatti si ha un indebita ingerenza dell’ organo di giustizia costituzionale nell’ area di un potere riservato al legislatore. Per superare questo problema si ha una nuova tecnica decisoria: Le sentenze additive di principio: dichiarata l’ incostituzionalità nella parte in cui la disposizione non prevede qualcosa la Corte si astiene dal formulare la norma “mancante” ma si limita a stabilire i principi con i quali tale lacuna va colmata dal giudice comune o dal legislatore. Le sentenze delega: la Corte non motiva la propria decisione ma si preoccupa di indicare al legislatore le linee guida generali della normativa della materia in oggetto. LA CONCLUSIONE DEL PROCESSO IN VIA PRINCIPALE Nel caso di sentenza di accoglimento l’ effetto sarà quello di determinare l’ annullamento della legge statale o regionale impugnata. Nel caso di legge “statutaria” di una Regione l’ effetto sarà quello di impedirne la promulgazione. Nel caso di sentenza di rigetto l’ effetto sarà quello di consentire l’ ulteriore applicazione della legge impugnata oppure la promulgazione e l’ entrata in vigore della legge regionale di approvazione dello statuto o della legge “statutaria”. IL GIUDIZIO DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO La seconda funzione della Corte Costituzionale (art 134 Cost) attribuisce la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra stato e Regioni oppure tra Regione e Regione. In relazione al primo tipo di conflitto la legge stabilisce 2 principi fondamentali: - tali conflitti possono sorgere tra gli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono (interpretazione estensiva, non solo organi di vertice ma anche di livello inferiore ma da valutare caso per caso). - hanno ad oggetto la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali; I soggetti legittimati a sollevare il conflitto tra poteri:questi non sono solo gli organi che impersonano i 3tradizionali poteri dello Stato: Parlamento (legislativo), Governo nella sua collegialità(esecutivo) e i giudici ad ogni singolo perché privi di un vertice (giudiziario), ma anche altri organi costituzionali come il PdR e la Corte Costituzionale stessa. Quest’ ultima ha esteso questa possibilità tuttavia ai titolari di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti, quali il comitato promotore del referendum (frazione del corpo elettorale) per conflitti con organi concorrenti alle funzioni attribuite al corpo elettorale in tema di referendum. Tale possibilità è estesa inoltre al Ministro della Giustizia che ai sensi dell’ art 110 Cost attribuisce ad esso specifiche funzioni. La Corte ha inoltre legittimato anche i singoli ministri nel caso siano colpiti da mozione di sfiducia individuale. In alcuni casi la Corte ha concesso al ricorso per conflitto di attribuzioni a ciascuna Camera o alle commissioni di inchiesta parlamentari. Non sono ammessi davanti alla Corte Costituzionali conflitti che nascono tra organi dello stesso potere (es. conflitti tra 2 Ministri o fra 2 organi costituzionali). E’ escluso inoltre che sia legittimato il singolo elettore. La definizione di comportamento suscettibile di dare origine al conflitto: i conflitti determinati da atti invasivi della altrui sfera di attribuzione, in questo caso ci sarà un organo che chiederà alla Corte che quell’ atto rientri nell’ ambito delle proprie attribuzioni. Oppure si possono avere per esercizio o il mancato esercizio di determinate competenze da cui derivi da un pregiudizio all’ esercizio di competenze spettanti ad un altro organo. In questo caso un organo chiederà alla Corte di dichiarare incostituzionale il comportamento (positivo o negativo) altrui e di determinare il corretto esercizio. Il giudizio sull’ ammissibilità e gli effetti della sentenza: la Corte prima di esaminare il ricorso decide sulla ammissibilità del medesimo sia dal punto di vista del soggetto che l’ ha promosso che dell’ oggetto. Solo dopo la dichiarazione di ammissibilità la Corte prevede a notificarlo ai soggetti contro interessati. La sentenza risolve il conflitto ed ha un duplice effetto: - determina a quale dei poteri spettino le attribuzioni in contestazione; - l ‘annullamento dell’ atto adottato in violazione dei criteri costituzionali di riparto delle competenze. Questi nel caso risolvano conflitti su atti. Per quanto riguarda invece comportamenti omissivi comporterà la illegittimità del comportamento contestato e la conseguente linea corretta d’ azione all’ organo interessato. IL GIUDIZIO SU CONFLITTI TRA STATO E REGIONI I conflitti nascono tra interferenze ritenute anch’ esse illegittime, ma dovute ad atti non legislativi ma ad atti amministrativi, ma anche normativi (di livello regolamentare) o giurisdizionali là dove quest’ ultimo potere comporti una invasione o menomazione della sfera di competenza regionale o provinciale. L’ interpretazione estensiva ha interessato la sfera dei conflitti tra enti: non solo nascenti dall’ esercizio di un altrui competenza ma da un uso (o meno) illegittimo delle proprie competenze. La pronuncia della Corte scioglie i dubbi circa l’ appartenenza allo Stato o alla Regione della competenza contestata, annullando l’ atto illegittimo o mutando il comportamento omissivo illegittimo. Per la parte interessata la possibilità di chiedere alla Corte la sospensione dell’ efficacia dell’ atto impugnato in attesa della sentenza. Il GIUDIZIO SULLE ACCUSE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Terza ed ultima funzione è quella di giudicare sulle accuse promosse dal Parlamento nel confronti del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. Il procedimento che si svolge davanti alla Corte nella sua composizione integrata da 16 giudici aggregati, una volta esaurita la fase preliminare delle indagini e la fase dibattimentale delle accuse, si conclude con la decisione in camera di consiglio. Nella votazione finale non è ammessa l’astensione e in caso di parità prevale la soluzione più favorevole all’ imputato. La sentenza viene pubblicata su Gazzetta Ufficiale ed è irrevocabile, tuttavia può essere sottoposta a revisione qualora emergano fatti o elementi nuovi. Questa può essere richiesta dal comitato parlamentare per le accuse. IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO Il procedimento porta al giudizio di ammissibilità o inammissibilità. E’ l’unico caso in cui la Corte è chiamata a decidere in assenza di parti. La decisione avviene in camera di consiglio e la sua sentenza ha effetti limitati infatti in caso di giudizio negativo non ne preclude la riproposizione avente lo stesso oggetto. LA CORTE COSTITUZIONALE E LE CORTI EUROPEE Gli sviluppi del processo di integrazione europea e di Convenzioni in materia di tutela dei diritti fondamentali hanno avuto riflessi anche sul ruolo della Corte Costituzionale. Si pensi al rapporto tra rapporto comunitario e quello interno al principio di supremazia del primo sul secondo, questa controversia è direttamente accertata dal giudice comune. La Corte ha rinunciato ad operare essa stessa, con una solo eccezione ossia il contrasto tra legge comunitaria e legge regionale (art. 117 Cost) ha infatti il compito di accertare la sussistenza di tale contrasto e dichiarare la incostituzionalità della legge regionale per violazione delle disposizioni comunitarie. Si è deciso di utilizzare l’ istituto del rinvio pregiudiziale al fine di acquisire dalla Corte di Giustizia la corretta interpretazione di alcune norme comunitarie dubbie. Un altro esempio di “dialogo tra Corti” si ha in tema di tutela dei diritti fondamentali dove la Convenzione internazionale ne preveda il rispetto da parte degli Stati membri. E’ il caso della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo) a cui spetta fissare l’ esatta portata delle disposizioni che fanno riferimento ai diritti spesso riconosciuti anche dalle Costituzioni nazionali. La Corte ha riservato a sé la valutazione del contrasto tra norma interna e norma CEDU ma facendo riferimento all’ interpretazione di quest’ ultima. CAPITOLO 13 IL POTERE GIUDIZIARIO IL DIBATTITO IN ASSEMBLEA COSTITUENTE La disciplina del potere giudiziario si è ispirata al recupero del sistema precedente all’ avvento del regime fascista, piuttosto ad una sua completa e radicale trasformazione. Con la nuova Costituzione Repubblicana si è introdotta una serie di novità sulla struttura, modalità di esercizio e della funzione giurisdizionale. L’elemento di maggior continuità è il doppio binario di giurisdizione: giustizia Tra i giudici ordinari va ricordato il Tribunale dei Minorenni, e il Tribunale Regionale delle Acqua Pubbliche il quale giudica le controversie relative all’ uso delle acque soggette a regime pubblicistico ed opera come sezione specializzata della Corte d’Appello. In secondo grado è possibile l’ appello al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il quale giudica anche in unico grado nei casi in cui siano in gioco non dei diritti ma degli interessi legittimi. In sede penale: 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO Giudice di Pace (individuale reati meno gravi Corte d’ Appello (collegiale) Corte di Cassazione:organo giudicante la legittimità Tribunale (individuale o collegiale) Corte d’ Assise (reati gravi) Corte d’ Assise d’ Appello (collegiale) Tra i giudici in materia penale vanno inoltre ricordati il Tribunale delle libertà e il Tribunale dei minorenni competente sia in sede civile che penale. Organi requirenti: non gli spetta la decisine della controversia, bensì l’esercizio delle funzioni, quella proprie del Pubblico Ministero, preparatorie o di stimolo rispetto a tale decisione, nell’ interesse generale alla giustizia e alla tutela di posizioni soggettive altrimenti indifese. Procure della Repubblica presso Tribunali e Tribunali dei Minori; Procure Generali presso le Corti d’Appello; Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Oltre l’ obbligo di esercitare la funzione penali il PM ha alcune competenze in campo civile ed amministrativo come per il diritto di famiglia, per la dichiarazione di morte presunta, dichiarazione e revoca dello stato di adottabilità e cosi via. Gli organi requirenti non si differenziano da quelli giudicanti ne sotto il profilo dei criteri di selezione, né dello status, né su quello professionale. La loro indipendenza è oggi garantita dall’ istituzione del Csm, in precedenza erano legati all’Esecutivo. La loro organizzazione interna ha un’ impronta gerarchica ancora marcata. Il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti può avvenire su richiesta dell’ interessato ma per non più di 4 volte nell’ arco dell’ intera carriera e dopo aver svolto per almeno 5 anni in modo continuativo una determinata funzione. I GIUDICI AMMINISTRATIVI Anche per quanto riguarda la giustizia amministrativa, solo in tempi recenti però, si ha il principio del doppio grado di giudizio. 1° GRADO 2° GRADO Tribunale Amministrativo Regionale (TAR): giudice collegiale composta da un Presidente e da almeno 5 magistrati Consiglio di Stato: giudice collegiale composto da n. limitato di magistrati (120) si articola in 7 sezioni:4 consultive e 3 giurisdizionali. Giudica la legittimità I GIUDICI IN MATERIA CONTABILE Per giudicare in questa materia è stato introdotto il doppio grado di giurisdizione, infatti contro le sentenze delle Sezioni giurisdizionali regionali si può ricorrere alle Sezioni giurisdizionali Centrali, mentre le Sezioni riunite della Corte dei Conti decidono sulle questioni di competenza e sulle questioni di massima. La Costituzione (art 103 Cost) stabilisce che la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. In realtà le sue competenze sono vaste ed in settori eterogenei in queste materie la Corte è giudice esclusivo (es. giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile). Questi giudizi hanno carattere inquisitorio, prescindono dalle richieste delle parti e vengono promossi dai Procuratori Regionali e dal Procuratore generale della Corte dei Conti. La responsabilità contabile riguarda i tesorieri e gli agenti contabili, tenuti ad un rendiconto periodico delle erogazioni di denaro pubblico. Termina con un decreto di discarico se il magistrato lo ritiene regolare, in caso contrario si aprirà la fase di giudizio dove accerterà le eventuali responsabilità contabili. I giudizi in materia di pensioni vengono promossi dalle parti interessate. I GIUDICI IN MATERIA TRIBUTARIA 1° GRADO 2° GRADO Commissione tributaria provinciale: nel capoluogo di ogni provincia Commissione tributaria regionale: nel capoluogo di ogni regione Commissione tributaria Regionale Corte di Cassazione Si prevede inoltre che per le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto non sono ulteriormente impugnabili, sia ammesso solo il rimedio della revocazione. I GIUDICI MILITARI L’ art 103 ha affermato che la competenza dei tribunali militari a giudicare i reati compiuti dalle Forze Armate non solo per il periodo di guerra ma anche in tempo di pace. Per molti anni è mancata una riforma dell’ ordinamento giudiziario militare, in seguito anche grazie alla spinta di referendum abrogativo. Sono soggetti alle stesse regole vigenti per i magistrati ordinari nell’ ordine dello status giuridico e indipendenza interna. 1 ° GRADO 2° GRADO 3° GRADO Tribunale Militare: già presente prima della riforma Corte Militare d’ Appello: introdotto dopo la riforma Corte di Cassazione: ove è stato istituito un PM militare, ricoperto da magistrati militari CORTE DI CASSAZIONE A chiusura del sistema giudiziario opera la Corte di Cassazione (giudice collegiale), articolata in sezioni (civili, penali, del lavoro) e giudica i ricorsi contro le sentenze in sede di appello, nonché in tema di conflitti di competenza (fra più giudici ordinari), di giurisdizione (fra giudici ordinari e speciali) e di attribuzione (fra giudici e PA). Il ricorso può riguardare solo le eventuali violazioni di legge compiute dagli organi giudicanti e non il merito delle singole questioni (giudice di legittimità). La Corte di Cassazione si lega alla generale funzione “nomofilattica” dell’ interpretazione delle norme di legge, con la definizione delle sue sentenze delle linee interpretative cui i giudici dovranno attenersi. L art 117 Cost inoltre afferma che il ricorso in Cassazione è sempre ammesso per motivi di legittimità contro le sentenze sulla libertà personale pronunciata da giudici ordinari e speciali. MEZZI ALTERNATIVI PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: L’ ARBITRATO Oltre agli organi giurisdizionali, le controversie che attengono ai diritti disponibili possono essere decise anche da altri organi gli arbitri (o giudici privati). Il principio è quello dell’ autonomia privata, il potere riconosciuto ai privati di regolare i loro rapporti giuridici patrimoniali, affidando l’ incarico ad un soggetto terzo. Esistono due forme diverse di arbitrato: L’ arbitrato rituale: la sua sentenza produce gli stessi effetti di quella del giudice e può essere soggetta agli stessi controlli. Spetta alle parti decidere il numero degli arbitri (sempre dispari e non inferiore a 3 se collegiale) e di procedere alla loro nomina e definizione delle regole da seguire. La decisione deve avvenire entro 180 giorni. L’arbitrato irrituale: non ha ancora ricevuto una disciplina organica generale, la sua decisione ha valore immediatamente vincolante ed è soggetta ai controlli propri dei contratti. LO STATUS GIURIDICO DEI MAGISTRATI: L’ ACCESSO ALLA MAGISTRATURA E LA FORMAZIONE DEI GIUDICI Il principio generale che regola l’ accesso alla magistratura è quello del concorso pubblico (art. 106 Cost) Il concorso è riservato a coloro in possesso della laurea in giurisprudenza, ma con legge è stata estesa anche ad una serie di categorie soggettive: titolo di dottore di ricerca, l’ abilitazione all’ esercizio della professione forense, coloro che abbiano svolto funzioni direttive nelle PA per un certo numero di anni, oppure ai magistrati onorari che abbiano svolto per almeno 6 anni le loro funzioni L’ art 104 Cost stabilisce inoltre che i membri elettivi del CSM durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili e devono rispettare un particolare regime di incompatibilità, infatti non possono: - essere iscritti ad albi professionali; - ricoprire la carica di parlamentare o di consigliere regionale. In loro favore è prevista la guarentigia dell’ insindacabilità delle opinioni espresse nell’ esercizio delle loro funzioni. Scaduta la carica dei 4 anni, la durata in carica è prorogata (prorogatio) fino all’ insediamento del nuovo CSM entro 3 mesi dalla scadenza. In caso di impossibilità di funzionamento può essere sciolto dal PdR sentito il parere dei Presidenti delle Camere. Organizzazione interna: accanto al Consiglio operano una serie di organi più ristretti (Commissioni) il cui numero ed attribuzioni vengono stabilite ogni anno dal Presidente dell’ organo. Tra queste la Commissione speciale competente in materia di conferimento di cariche direttive ai magistrati e la sezione disciplinare. Per quanto riguarda i rapporti tra CSM e Ministro della Giustizia, la Corte Costituzionale ha fatto cadere la subordinazione degli atti del CSM a tale Ministro. Ci sono elementi di ambiguità nella legislazione vigente che hanno creato più di un conflitto di attribuzione tra i 2 organi. La Corte Costituzionale ha inoltre affermato che i 2 organi operino nel rispetto del principio di leale collaborazione e che l’ultima parola spetti al CSM. La legge 44/2002 prevede che i membri togati vengano eletti in 3 distinti collegi nazionali: - uno per l’elezione di 2 magistrati di Cassazione; - uno per l’elezione di 4 magistrati che svolgono la funzione di PM presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia o presso la Corte di Cassazione; - uno per l’ elezione di 10 giudici di merito. L’elezione avviene sulla base di candidature singole sottoscritte da un certo numero di magistrati. Ciascun votante riceve 3 schede elettorali, corrispondenti ai 3 collegi e su ciascuno esprime la sua preferenza. Viene eletto chi ottiene più preferenze. LE FUNZIONI DEL CSM Al CSM la legge attribuisce una serie articolata di funzioni inerenti alla carriera e lo status dei magistrati. Tali funzioni amministrative riguardano: - le assunzioni, le assegnazioni e ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati; - nomina e revoca dei magistrati onorari, componenti esterne e sezioni specializzate; - nomina a magistrato di Cassazione per meriti di professori ed avvocati; - le valutazioni di professionalità; - concessioni di sussidi ai magistrati e alle loro famiglie; - proposte al Ministro della Giustizia di modificazione di circoscrizioni giudiziarie e ogni altra questione relativa al funzionamento della giustizia; - pareri su disegni di legge concernenti l’ ordinamento giudiziario e amministrativo della giustizia; Per quanto riguarda la funzione disciplinare il CSM distingue 3 illeciti differenti: - illeciti disciplinari nell’ esercizio delle funzioni; - illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni (iscrizione o partecipazione sistematica a partiti politici Art 98 Cost) - illeciti disciplinari in seguito al compimento di reati. In genere gli illeciti si riferiscono alla violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza e laboriosità. Le sanzioni previste in ordine crescente sono: l’ammonimento, la censura, la perdita di anzianità di servizio, l’ incapacità temporanea, la sospensione delle funzioni (da 3 mesi a 2 anni), la rimozione. L’ azione disciplinare può essere promossa soltanto dal Ministro della Giustizia o dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (nella sua funzione di procuratore generale presso il CSM). Contro i provvedimenti della sezione disciplinare è ammesso il ricorso solo in Cassazione, invece contro i provvedimenti del CSM sullo status dei magistrati è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo. Distinta invece è la responsabilità civile dei magistrati, infatti in questo caso il giudice è chiamato a rispondere personalmente del danno ingiustamente recato al cittadino nel caso di dolo, di diniego di giustizia (omissione o ritardo a compiere atti) e anche nel caso di colpa grave (grave violazione di legge, comportamento negligente inescusabile, provvedimento limitativo della libertà personale senza necessaria motivazione). LA NATURA DELL’ ORGANO Esso possiede caratteristiche tipiche degli organi costituzionali (indipendenza, rappresentatività, titolarità di funzioni di rilievo costituzionale) ma risulta escluso da ogni forma di partecipazione all’ esercizio della funzione di indirizzo politico. Ci sono 2 teorie: una che per il suo elemento di indipendenza che al CSM assicura rispetto agli altri organi dello Stato ha pensato di inserirlo tra gli organi costituzionali, l’ altra teoria maggioritaria ha pensato di ascriverlo agli organi di rilevo costituzionale proprio per la mancanza della funzione di indirizzo politico. L’evoluzione che l’ organo ha subito nei decenni ha accentuato la rappresentatività dell’ organo e una maggiore “policizzazione” ed un progressivo allargamento dell’ area dei suoi interventi. LE GARANZIE DI INDIPENDENZA ESTERNA DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI , CONTABILI E MILITARI Il CSM rappresenta solo i giudici ordinari. Le leggi ordinarie hanno introdotto degli organi garanti di autonomia e indipendenza di altri tipi di giudici. Giudici amministrativi Giudici contabili Giudici militari Giudici tributari Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti Consiglio della Magistratura Militare Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria L istituzione di questi organi ha parzialmente risolto il problema di assicurare l’ autonomia esterna di questi giudici compromessa da un potere di nomina governativa di buona parte dei suoi membri ad opera, potere di nomina solo ultimamente ridotto per limitarne la discrezionalità. PRINCIPI COSTITUZIONALI NELL’ ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE Tra i principi costituzionali che incidono sull’ esercizio della funzione giurisdizionale toccano l’ organizzazione dell’ ordinamento giudiziario quali: subordinazione del giudice soltanto alla legge, ricorso per Cassazione, distinzione tra giudici ordinari ed amministrativi. Obbligo di esercitare l’ azione penale: l’ art 112 Cost afferma l’ obbligo per il Pubblico Ministero di esercitare l’ azione penale. Tale disposizione ha una duplice finalità: quella di eliminare ogni tipo di discrezionalità e di assicurare un effettiva eguaglianza di trattamento. Al suddetto organo sono riconosciute le più ampie garanzie di indipendenza che ne possa mettere in dubbio la necessaria imparzialità. Principio della dipendenza della polizia giudiziaria all’ autorità giudiziaria: per assicurare all’ autorità inquirente uno strumento adeguato per condurre le indagini. Il nuovo codice di procedura penale ha introdotto un apposito corpo di polizia giudiziaria, distinto dagli altri corpi di polizia, alle dipendenze del Tribunale e dei PM. L’obbligo di motivazione: dei provvedimenti giudiziari risponde ad una duplice finalità: -consentire al cittadino di basare su tale contenuto la sua difesa contro l’ atto a lui sfavorevole (funzione endo processuale della motivazione) in particolare per il ricorso di legittimità in Cassazione; - consentire ad ogni cittadino di conoscere, discutere e criticare le ragioni che hanno ispirato una decisione (funzione extra processuale). ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE E DIRITTI DEI CITTADINI Diritto alla difesa: diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi
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