Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Tipi di riserva di legge e procedimento legislativo in Italia, Schemi e mappe concettuali di Diritto Pubblico

I tre tipi di riserva di legge in italia (assoluta, formale e indipendente) e il procedimento legislativo che regola l'iniziativa delle leggi, l'esame delle commissioni e delle camere, la conversione dei decreti-legge e le competenze della corte costituzionale nel controllo della legittimità costituzionale delle leggi. Il documento illustra anche l'organizzazione del governo italiano, con particolare riferimento ai consiglio di gabinetto, ai comitati interministeriali, ai vicepresidenti del consiglio, ai ministri senza portafoglio, ai sottosegretari di stato, ai vice ministri e ai commissari straordinari.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 20/03/2024

victorio-killapanage
victorio-killapanage 🇮🇹

1 documento

1 / 53

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Tipi di riserva di legge e procedimento legislativo in Italia e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Istituzioni di Diritto Pubblico Professore Iannuzzi Ordinamento giuridico è un complesso di regole che si applicano in una certa società, dentro una determinata sfera territoriale che regolano la vita di una comunità. L’ordinamento giuridico si arricchisce sempre di più, questo porta a una sovrabbondanza di norme. A seguito di ciò se abbiamo una determinata fattispecie regolata da due o più norme diverse si chiama Antinomia. Invece quando c’è una mancanza di norme e non ci dovrebbe essere si chiama Lacuna. Ratio di una norma —> l'elemento logico della legge, ovvero il fine che ha animato il legislatore nell'emanazione della legge. TRATTI DIFFERENZIALI DI UNA NORMA GIURIDICA: - Generalità —> Le norme giuridiche sono generali: esse si applicano a tutti i soggetti di una comunità e non riguardano la singola persona, né sono ammesse eccezioni personali. La norma è generale anche se non si riferisce a tutti i membri di una comunità, ma soltanto ad un gruppo di essi o ad una categoria di soggetti o di rapporti: essa, in ogni caso, non riguarda il singolo individuo o il singolo rapporto. - Astrattezza —> Le  norme giuridiche  sono  astratte, cioè prevedono un  caso teorico, ipotetico che diventa concreto solamente quando si verificano effettivamente le condizioni da esse previste. E' compito dei giudici applicare le leggi ai casi concreti. CARATTERI DI COERENZA E COMPLETEZZA DELL’ORDINAMENTO Il problema della coerenza tra norme crea le antinomie, ovvero una sovrabbondanza di norme. Quello della completezza invece crea lacune, dovute alla carenza di norme. ANTINOMIA I criteri di risoluzione delle antinomie sono quattro: • Cronologico • Gerarchico • Specialità • Competenza CRONOLOGICO Opera tra due fonti dello stesso livello gerarchico, e sono entrambe competenti, ma la fonte più nuova abroga la fonte più vecchia. Abroga vuol dire che opera automaticamente, senza che un giudice intervenga. E perde l’efficacia dal giorno dell’entrata del nuovo atto. GERARCHICO La norma contenuta della fonte superiore, è più importante della norma contenuta nella fonte inferiore. ! le fonti hanno forza diversa tra loro ! 1. Livello —> Costituzione 2. Livello —> legge parlamentare, regolamenti governativi 3. Livello —> consuetudini Tra due norme per esempio una legge costituzionale e una legge ordinaria, prevale la legge costituzionale essendo più in alto. La legge ordinaria si annulla, non automaticamente ma serve un giudice che la dichiari. Produce effetti “ex tunc” agisce fin dall'inizio rimuovendo retroattivamente gli effetti della legge anteriore come se essa non fosse mai esistita. 1 SPECIALITÁ La norma “speciale” viene preferita a quella generale, questa preferenza non si esprime né con riferimento all’efficacia della norma (come nel caso dell’abrogazione) e né con riferimento alla sua validità (come nel caso dell’annullamento). Per norma speciale si intende quella che regola una fattispecie particolare rispetto ad un’altra. Esempio —> Regola generare: studenti di scienze politiche pagano 2.000€ di tasse Regola speciale: studenti di fisica non pagano tasse, perché hanno poche iscrizioni Al criterio di specialità si può affiancare l’istituto della deroga: anche se prevale la norma speciale, la disposizione generale non perde irrevocabilmente la possibilità di disciplinare la medesima fattispecie. COMPETENZA Si ispira al principio organizzatorio della distribuzione delle funzioni. Fra due norme, l’una posta da fonte competente, l’altra da fonte incompetente, va assegnata prevalenza alla prima. Esempio —> nell’ articolo 117 della costituzione, alcune materie vengono legiferate dallo stato e altre dalle regioni. L’incompetenza determina l’invalidità della norma. ABROGAZIONE Determina la cessazione ex nunc (non retroattiva) dell’efficacia della norma giuridica, una norma abrogata cessa di produrre effetti giuridici. Esistono 3 livelli di abrogazione: 1. Esplicita o Espressa: indica espressamente le disposizioni e/o le norme che si intendono abrogare. Espresso dal legislatore. 2. Innovazione della materia: si sostituisce integralmente alla vecchia legge. 3. Implicita non indica espressamente le regole che devono essere abrogate, non sono dichiarate nella nuova legge. FONTI DEL DIRITTO Sono atti o fatti, adottati da un organo competente dall’ordinamento, per produrre diritto. Come il Parlamento che è l’organo principale per la produzione delle leggi. Le fonti si distinguono in: - Fonti di produzione —> contengono il procedimento di formazione di altre fonti del diritto. Producono le norme giuridiche e tutto il sistema normativo di un determinato ordinamento giuridico. - Fonti sulla produzione —> regolano le altre fonti. Disciplinano i procedimenti formativi delle fonti di produzione, indicando chi è competente, e i modi della loro adozione. Anche le fonti sulla produzione producono norme giuridiche, e di particolare rilevanza. Disciplinando competenze e procedimenti nella formazione del diritto e dell'ordinamento giuridico. Esempio art. 77 abilita il governo a produrre leggi. Un’altra suddivisione che riguarda la natura delle fonti: FONTI ATTO —> fonte scritta, è un processo rivolto intenzionalmente alla creazione di un risultato normativo. Le fonti sulla produzione sono sempre fonti atto. FONTI FATTO —> fonte non scritta, consuetudini. Il sistema delle fonti di diritto è un sistema gerarchico all’interno del quale le fonti sono ordinate secondo la loro “forza”, definibile con l’efficacia che è propria di ciascun tipo di fonte. I rapporti tra le fonti, possono essere suddivisi in tre livelli: 1. LIVELLO FONTI COSTITUZIONALI (superprimario) —> Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale, regolamenti comunitari, direttive comunitarie. 2 FLESSIBLI Quando la Costituzione, dal punto di vista della modificabilità, è analoga ad una legge ordinaria, è parificata nella scala gerarchica delle fonti. Posso essere modificabili da qualsiasi legge ordinaria, come per esempio lo statuto Albertino. BREVI Contengono un numero ristretto di disposizioni riguardanti principi fondamentali, stabiliscono regole basilari della struttura statale e degli organi costituzionali e garantiscono alcuni diritti fondamentali dell'individuo. LUNGHE Contengono l’organizzazione costituzionale, ma soprattutto disciplina i diritti fondamentali. INTEGRAZIONE CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il processo di integrazione dell'Europa ha portato ad un ripensamento dei concetti di costituzione e sovranità. Il processo di assimilazione del diritto europeo all'interno dell'ordinamento costituzionale italiano avviene secondo il principio sancito dalla nostra Carta dell'articolo 11: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” Art. 10 “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.” LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE È un  atto normativo, presente negli ordinamenti a  Costituzione rigida, adottato dal  Parlamento  con una procedura  aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le  leggi ordinarie. Ha lo stesso rango della Costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto e la può, entro certi limiti, integrare o modificare. L’articolo che lo disciplina è il 138. Art. 138 “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.” La richiesta può esser fatta da: - 1/5 dei membri di una camera. - 500.000 elettori - 5 consigli regionali Natura del referendum: 1. È costituzionale (18 anni per votare) 2. Non c’è un quorum di partecipazione, può votare anche meno della metà della popolazione 3. Non è abrogativo 5 1° fase Approvazione del testo da tutte due le camere con maggioranza assoluta. In questa fase le camere possono apportare emendamenti al progetto di revisione costituzionale, fino a quando ENTRAMBE LE CAMRE NON APPROVANO LO STESSO IDENTICO TESTO. (navetta) Intervallo NON INFERIORE A TRE MESI. Comporta tempi di discussione più lunghi. 2° fase 2° deliberazione le due camere devono approvare il progetto di legge costituzionale con maggioranza qualificata. Se le due camere approvano con la maggioranza dei 2/3 , la legge di revisione viene promulgata sulla Gazzetta Ufficiale. In caso cui avesse ottenuto la maggioranza assoluta, la legge può essere sottoposta, entro 3 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a un referendum popolare confermativo. La legge di modifica entra in vigore se i SI raggiungono la maggioranza, mentre in caso di vittoria dei NO non entra in vigore. Il referendum non può essere chiesto se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere con la maggioranza qualificata  di due terzi dei componenti; in tal caso, quindi, la legge può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica. LIMITI FORMALI E SOSTANZIALI La necessità di seguire un procedimento aggravato rappresenta un  limite formale  alla modifica o integrazione della Costituzione. A esso si affiancano limiti sostanziali, espliciti ed impliciti, inerenti al contenuto delle modifiche o integrazioni. Limiti sostanziali: - Posto dall’art 139 della Costituzione, che sottrae alla revisione la forma repubblicana. - Nucleo dei diritti fondamentali e inviolabili della persona. - Forma di stato democratica e pluralista. - L’ art. 138 non potrebbe essere oggetto di revisione nella parte in cui disciplina il procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali (cosiddetto limite logico). LIVELLO PRIMARIO Al livello primario oltre alla legge ordinaria del Parlamento, vi sono altri atti legislativi: - Decreto legislativo - Decreto legge - Regolamenti parlamentari - Regolamenti degli altri organi costituzionali - Leggi regionali Le leggi ordinarie dello stato rappresentano il classico atto normativo primario. La protesta legislativo è attribuita “collettivamente” alle due camere del Parlamento (art.70), che la esercitano nei casi, nei modi e nelle forme indicati dalla costituzione. (art. 71- 74). Il procedimento legislativo si articola in 3 fasi: ITER LEGIS 1° fase INIZIATIVA L’atto di iniziativa di legge consiste in un testo scritto redatto in articoli, e accompagnato da una relazione che ne illustra l’oggetto e la finalità, l’iniziativa compete: Art. 71 “L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.” 6 PARLAMENTO —> ogni membro di ciascuna camera può proporre un progetto legislativo GOVERNO —> con disegni di legge 50.000 CITTADINI —> “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per richiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.” Art. 50 CONSIGLIO REGIONALE —> materie che interessano alle regione CNEL —> Consiglio Regionale E economia e Lavoro, solo per materie economico sociali. Da un punto di vista formale tutti gli atti iniziativa, sono posti ad un livello di parità (principio di parità formale), ma in realtà da un putto di vista sostanziale, la posizione politica ed istituzionale del soggetto proponente può incidere sulla dinamica dell’iter legis. 2° fase ISTRUTTORIA E DELIBERATIVA “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.” Art 70 La proposta di legge deve essere approvata da entrambe le camere nel medio testo. PROCEDIMENTO ORDINARIO L’art 72 dispone che: “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.” Il Presidente della Camera o del Senato invia il progetto alla commissione competente per materia che lo esamina in sede referente, in quanto i risultati di questo primo esame dovranno essere riferiti all’Assemblea. La commissioni in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli (che possono essere emendati, soppressi o sostituiti) ed infine sull'intero testo. Tale procedura è obbligatoria per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi; è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge. Alla discussione segue un voto sul  progetto di legge, solitamente avviene per scrutinio palese, ed il progetto di legge si ritiene approvato a maggioranza semplice dei presenti. PROCEDIMENTO DECENTRATO Per abbreviare i tempi, è prevista la possibilità che sia la stessa commissione a precedere sia all’esame sia alla votazione del progetto. In questo caso la commissione opera in sede deliberante, significa che è la stessa commissione che si occupa della discussione, della votazione e dell'approvazione del progetto di legge. Sono esclusi da questo procedimento le leggi costituzionali, elettorali, di bilancio di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali e di delegazione amministrativa. 7 ART. 72 “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.” ALTRI ATTI LEGISLATIVI DEL GOVERNO Tra questi possono essere inserite alcune figure “sui generis” di fonti quali: gli atti adottati dal Governo in caso di guerra; i decreti di amnistia ed indulto; i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali. Tali atti sono equiparabili alla legge ordinaria e sono stati ritenuti sindacabili dalla Corte costituzionale, e possono costituire, in alcuni casi, “parametro” di legittimità nel giudizio costituzionale. COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI Rapporto tra leggi statali e le leggi regionali, la ripartizione di competenza lo troviamo nell’articolo 117. Art. 117 comma 1 “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.” La potestà legislativa non è solo compito dello Stato. Leggi dello Stato e leggi delle regioni hanno gli stessi limiti: 1. Costituzione 2. Vincoli derivanti dall’ordinamento Esistono 3 tipi di potestà legislativa: - Protesta esecutiva dello Stato —> art. 117 comma 2 - Potestà legislativa concorrente tra stato e regioni —> art. 117 comma 3 - Potestà legislativa Residuale delle regioni —>art. 117 comma 4 Le Regioni hanno potestà legislativa su 20 materie, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali (riservata alla legislazione dello Stato). Su tutte le altre materie la potestà legislativa spetta in via esclusiva alle Regioni. La potestà legislativa delle Regioni deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (ai sensi dell’art. 117 Cost.). La funzione legislativa regionale è esercitata da un’unica Camera, il Consiglio Regionale. La legge regionale viene promulgata dal Presidente della Giunta, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e riprodotta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il Governo, quando ritiene che la legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale. Regioni autonomia ordinaria —> 15 Le regole delle loro competenze sono scritte sulla costituzione art. 117 Protesta legislativa esclusiva, materie limitate dallo Stato ovvero che hanno un’altra importanza. Regioni autonomia speciale —> 5 Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Trentino altro Adige e Friuli Venezia Giulia. Hanno maggiore autonomia legislativa, e hanno degli statuti speciali, ogni regione ha competenze diverse. Podestà legislativa delle regioni Art. 117 commi 3 e 4 “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.” Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione 10 dello Stato. Art. 117 comma 2 —> elenco delle materie competenti allo stato: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.” REFERENDUM ABROGATIVO È un istituto di democrazia diretta, attraverso il quale il corpo elettorale è chiamato (su iniziativa di 500.00 elettori o 5 consigli regionali) a deliberare sull’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge ! È UN ISTITUTO ECCEZIONALE ! Art. 75 “E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.” Funzione: Abroga leggi, decreti legge e decreti legislativi delegati. È considerata una fonte di diritto in forma negativa, poiché l’ordinamento giuridico viene cambiato. Con la legge 352/1970 è stato istituito presso la Corte di Cassazione l’ufficio centrale per il referendum, il suo compito centrale è quello di verificare la conformità delle richieste referendarie alle norme della medesima legge, ma l’ammissibilità viene giudicata dalla Corte Costituzionale. Tramite referendum ci si limita ad abrogare non implica che esso non sia inseribile all’interno delle fonti di diritto primario: infatti abrogare non significa non disporre, ma disporre diversamente. È dunque censurato dalla Corte Costituzionale il referendum manipolativo, con il quale si cerca di utilizzare il referendum come uno strumento di normazione positiva (anziché negativa, cioè volta ad abrogare). Procedimento: 500.00 elettori —> oggi è un numero molto basso per raggiungere le firme, grazie all’introduzione dello SPID 5 consigli regionali 11 In seguito viene portato l’ufficio centrale per il referendum si svolgono vari controlli: 1° controllo Meramente formale Controllo della Corte Costituzionale Giudizio di ammissibilità. Secondo l’art 75 comma 2 “Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.” Perché? LEGGE DI BILANCIO —> è una delle legge più importanti, e serve per tener conto di tutte le entrate e uscite. AMNISTIA E INDULTO —> sono leggi che non possono essere abrogate da un referendum. TRATTATI INTERNAZIONALI —> sono Trattati fatti dal Governo e ratificati dal Parlamento. CONDIZIONI PER ESSERE ACCETTATO: Il quesito de essere: 1. Chiaro —> deve essere formulato in maniera leggibile da un elettore medio. 2. Omogeneo —> in una legge si può abrogare solo una determinata materia, senza che ne abroghi un’altra 3. Univoco —> orientata in modo che non abbia difetti Si può svolgere su materie elettorali? NO, perché la legge elettorale è una legge Costituzionalmente necessaria, secondo la Corte Costituzionale SI, ma non ci può essere un voto normativo, quindi bisogna sostituirla con un’altra legge (referendum Manipolativo). Quando il referendum viene dichiarato ammissibile: Si indice il referendum e possono votarlo tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni. Vengono richiesti due Quorum: 1. Maggioranza qualificata: se ha votato almeno il 50% + 1 degli elettori 2. Maggioranza semplice: vince la decisione che ha avuto più SI o NO. In seguito il Presidente della Repubblica firma il decreto e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la legge a partire da quel momento non produce più effetti. FONTI A COMPETENZA COSTITUZIONALE RISERVATA Possono esser collocate a livello primario alcune fonti a competenza costituzionalmente riservata, quali i regolamenti parlamentari e i regolamenti di altri organi costituzionali. Regolamenti Parlamentari La nostra Costituzione contempla espressamente i regolamenti parlamentari come atti distinti delle due Camere, richiedendo per l’adozione la maggioranza assoluta. È riservata la competenza in materia di organizzazione e funzionamento delle Camere e procedimento legislativo. Ciò fa sì che ad essi vada riconosciuta nel nostro ordinamento (seppure nell’ambito di competenza a loro riservato) quella condizione di primarietà propria degli atti legislativi, che si sostanzia nell’immediata subordinazione alle sole norme costituzionali. LIVELLO SECONDARIO Nel livello secondario rientrano i REGOLAMENTI DEL GOVERNO. Art. 17 della legge n. 400/1988 disciplina i regolamenti governativi. La proposta parte da un ministro, in seguito si porta al Consiglio dei Ministri e una volta accettato, il Consiglio di Stato viene udito il parere in merito. Essa è sottoposta al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, viene deliberato e in seguito emanata dal Presidente della Repubblica con D.P.R. Infine vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore dopo un periodo di vacatio di quindici giorni dalla pubblicazione. 12 2° controllo Formulazione del quesito Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.” Caratteri del diritto di voto: - Personale —> l’elettore deve votare di persona, senza possibilità di farsi sostituire da altri. - Uguale —> ogni voto ha lo stesso valore - Libero —> ogni elettore può votare secondo le proprie convinzioni personali. - Segreto —> chi vota ha il diritto di non dire a nessuno per chi ha votato. Solo il voto segreto può essere libero. Il diritto di voto è un DOVERE del cittadino, secondo l’art. 2 Non esiste un diritto di non votare, perché è uno dei doveri inderogabili di un cittadino. l’unica eccezione è per la votazione del Referendum Abrogativo, che il non votare può condurre al fallimento del Referendum. Art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” IL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO Per elettorato passivo si intende la capacità di un cittadino italiano, avente pieni diritti, a ricoprire cariche elettive. L'art. 51 Cost. disciplina tale istituto nel nostro ordinamento, considerando tutti i cittadini italiani dell'uno e dell'altro sesso capaci di accedere a pubbliche cariche secondo i requisiti espressi dalla legge in materia e con particolare attenzione alle pari opportunità tra sesso. Art. 51 “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.” LEGGE ELETTORALE Il Parlamento è un organo rappresentativo del nostro ordinamento. Art. 1 “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” La sovranità popolare si esercita attraverso un Parlamento rappresentativo, significa che la composizione del Parlamento deve essere lo specchio della composizione politica del corpo elettorale. Rappresenta la maggioranza e la minoranza degli elettori. - Rappresentanza dei cittadini. - Rappresentanza territoriale —> il parlamentare è eletto nella circoscrizione territoriale. - Rappresentanza del pluralismo politico e sociale. Essendo un organo rappresentativo, la legge elettorale non ha solo il compito di trasformare i voti in seggi, ma anche il compito di assicurare di non alterare troppo le regole di rappresentanza. SISTEMI ELETTORALI PROPORZIONALI E MEGGIORITARI SISTEMA ELETTRALE PROPORZIONALE Come principale caratterista hanno quella di trasformare fedelmente i voti in seggi, secondo un rapporto di proporzione. esempio —> se un partito ha ricevuto il 25% dei voti, andrà in Parlamento più o meno il 25% dei seggi. 15 I sistemi proporzionali (a differenza dei maggioritari) garantiscono all’organo parlamentare un alto grado di rappresentatività, consentendo l’ingresso in Parlamento anche ai rappresentanti di forze politiche minoritarie. Tuttavia ciò determina una notevole difficoltà a formare maggioranze coese e, conseguentemente ad assicurare la necessaria stabilità al Governo. SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO La formula maggioritaria si caratterizza essenzialmente per il fatto che essa determina l’attribuzione del seggio (o seggi) in palio in una determinata circoscrizione elettorale al candidato (o alla lista) che abbia ottenuto la maggioranza dei voti. esempio —> stiamo per votare alle elezioni regionali, il territorio della circoscrizione Lazio è composto da due circoscrizioni, Roma e il resto della regione. 1° circoscrizione a Roma —> partito A ottiene il 60% dei voti partito B ottiene il 40% dei voti Il sistema maggioritario premia con un numero di seggi più alto, la lista che ha avuto più voti, da più seggi rispetto i voti. Favorisce i partiti più forti e quindi consente di avere un Parlamento poco frammentato, nel quale è facile trovare una maggioranza di Governo. Ma gli eletti non riflettono fedelmente la volontà dell’elettorato e molti cittadini sono sotto-rappresentati o restano privi di rappresentanti. LEGGI ELETTORALI MISTE I sistemi elettorali sono quasi sempre misti, con prevalenza maggioritaria o proporzionale. La nostra legge è di tipo misto con prevalenza proporzionale. 5/8 dei seggi sono assegnati con metodo proporzionale. 3/8 dei seggi sono assegnati con metodo maggioritario Nella Camera dei deputati, il sistema di assegnazione dei seggi è proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista o coalizione, con eventuale premio di maggioranza alla forza politica (o alla coalizione) che abbia conseguito il miglior risultato su scala nazionale. Il sistema è tuttavia reso più complesso dalla presenza di diverse soglie di sbarramento, il cui superamento è condizione, per la lista e per la coalizione, per partecipare al riparto dei seggi. Accedono al riparto dei seggi: 1. Le liste indipendenti che abbiano conseguito il 4% dei voti su scala nazionale; 2. Le coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 10% dei voti su scala nazionale; Nel Senato della Repubblica, il sistema di assegnazione dei seggi è a base regionale, art. 57. L’assegnazione dei seggi avviene su base proporzionale a liste di candidati concorrenti, qualora ci sia una lista o coalizione che abbia raggiunto il 55% dei voti espressi nella Regione. Laddove ciò non accada, alla lista (o coalizione) che abbia ottenuto più voti verrà attribuito un premio di maggioranza che le consenta di raggiungere la soglia del 55%, mentre il restante 45% verrà assegnato, nel rispetto delle soglie di sbarramento, proporzionalmente alle altre liste o coalizioni in competizione. Accedono al riparto dei seggi solo: 1. Le liste indipendenti che abbiano raggiunto almeno l’8% dei voti validamente espressi nella Regione; 2. Le coalizioni di liste che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validamente espressi nella Regione, a condizione che al loro interno vi sia una lista che abbia conseguito a livello regionale non meno del 3% dei voti validi PREMIO DI MAGGIORANZA È un’alterazione legittima del principio della proporzionalità, crea problemi perché altera il principio di uguaglianza del voto. Il cittadino che ha votato il partito con più voti, ha un voto che vale di più ripeto al cittadino che ha votato il partito con meno voti. Quindi il premio di maggioranza è un premio che viene attribuito al partito con più voti. È legittimo se non altera troppo la proporzionalità. Esempio—> un partito ha il 45% dei voti lo porto al 54% è legittimo. se invece un partito ha il 26% dei voti lo porto al 60% non è legittimo. 16 Vince il partito A La finalità del premio di maggioranza è quello di garantire la governabilità, un altro meccanismo sono: LE SOGLIE DI SBARRAMENTO Prevede di non assegnare seggi ai partiti che non superino una determinata percentuale di voti. 5% per le liste 10% per le coalizioni Le soglie di sbarramento devono essere basse, per garantire la rappresentanza, e non deve alterare il principio di proporzionalità, troppi partiti rendono difficile avere una maggioranza per formare un Governo. Per quanto riguarda la presentazione delle liste, i singoli partiti o movimenti politici possono dichiarare il collegamento con una coalizione oppure possono restare indipendenti; possono altresì depositare un unico programma elettorale di governo, indicando il nominativo del capo della coalizione. LISTE BLOCCATE Le liste dei candidati sono predeterminate dai singoli partiti, senza alcuna possibilità dell’elettore di esprimere una preferenza. I candidati da eleggere saranno individuati secondo l’ordine di collocazione nell’elenco. PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELLE CAMERE Le camere godono di un’autonomia costituzionale, ciò significa che le camere hanno delle regole interne. Art. 64 “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.” Per garantire l’autonomia delle camere, dall’invadenza degli altri organi costituzionali, l’art. 64 comma 1 prevede che ciascuna camera può adottare un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti. Il principio di autonomia delle camere non va solo a difendere l’autonomia rispetto gli altri organi costituzionali, ma anche tra le camere stesse. REGOLAMENTI PARLAMENTARI Sono fonti primarie del diritto, perché dialogano direttamente con la Costituzione. Godono di un’autonomia costituzionalmente protetta, e godono di una riserva di competenza. Abbiamo quindi due regolamenti: Regolamenti della Camera dei Deputati Regolamenti del Senato della Repubblica Quando si ha un contrasto tra la legge del parlamento (legge ordinaria) e il Regolamento Parlamentare, in base alla materia si regola uno dei due istituti. Se la materia in questione è l’organizzazione interna invece, si applica il regolamento parlamentare, poiché goda di una riserva di competenza costituzionalmente protetta. Tali regolamenti, a differenza degli omonimi atti adottati dal potere esecutivo, non sono, nella maggioranza degli ordinamenti, subordinati alle leggi nella gerarchia delle fonti del diritto, ma posti sullo stesso piano: i rapporti tra le due fonti non sono, quindi, regolati dal principio di gerarchia ma da quello di competenza, nel senso che la legge non può invadere la sfera di competenza specificamente attribuita al regolamento. Nell’ art. 64, comma 1 vediamo come si approvano questi regolamenti, richiede la maggioranza assoluta  o, addirittura, una maggioranza qualificata. Perché sono regole condivise tra maggioranza e minoranza, quindi viene chiesta una maggioranza alta. Le fonti primarie, decreti legge, decreti legislativi sono sottoposte al giudizio al giudizio della Corte Costituzionale, invece i Regolamenti Parlamentari pur essendo fonti primarie, non sono sottoposte a tale giudizio. 17 parlamentari di quelle formazioni politiche che non riescono a raggiungere la consistenza numerica richiesta dai regolamenti per dar vita ad un gruppo autonomo. Non vi è un necessario nesso tra il fatto che un parlamentare sia eletto nelle liste di un determinato partito e la scelta al corrispondente gruppo parlamentare. Art. 67 “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.” Definisce il mandato parlamentare come rappresentativo della Nazione, riconoscendo il principio del divieto di mandato imperativo, con il quale si assicura l’autonomia del parlamentare non nei confronti degli elettori, bensì nei confronti del partito nelle cui liste è stato eletto. FUNZIONE: Il Parlamento essendo un organo a composizione vasta, i gruppi parlamentari hanno il compito di garantire la esplicitazione di una volontà politica di gruppo che dovrebbe essere coesa. Ogni gruppo parlamentare ha un suo Capogruppo, che viene scelto e votato. Interviene nei lavori parlamentari esprimendo la volontà politica del suo gruppo. Ma ogni parlamentare può intervenire presentando un opinione dissenziente rispetto al suo gruppo, o votare in modo diverso. Il lavoro dei gruppi parlamentari agevola i lavori parlamentari, perché lo velocizza, facendo esprimere solo il capogruppo. COMMISSIONI PARLAMENTARI La Camera e il Senato possono riunirsi in commissioni, essi svolgono rilevanti funzioni all’interno della formazione della legge. Le Commissioni devono rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari presenti nell’Assemblea. Esse svolgono funzioni afferenti al procedimento legislativo; funzioni di potestà autonoma di indirizzo (mediante l’approvazione di apposite risoluzioni); funzioni di controllo, attraverso le quali far valere la responsabilità politica del Governo; funzioni di tipo consultivo, ogniqualvolta sia necessario acquisire il parere di una commissione per aspetti di sua specifica competenza; funzioni di tipo conoscitivo, esercitate attraverso la promozione di specifiche indagini. Le Commissioni permanenti (monocamerali): in carica per l’intera legislatura, sono organi necessari delle Camere. Attualmente sono 13 in entrambe le Camere. Esse nel loro insieme danno vita ad un complesso costituito da organi collegiali, ciascuno con una specifica competenza per materia (seguendo in linea di massima l’articolazione dei dicasteri governativi). Come per i Gruppi, ciascun parlamentare deve far parte di almeno una Commissione permanente. Le Commissioni speciali: Sono costituite per l’esame di questioni particolari, come le commissioni d’inchiesta. Sono commissioni eventuali che hanno svolgono inchiesta di natura anche vicina a quella penale, sono processi politici che non condannano nessuno . Non intervengono nel processo di formazione della legge. Commissione in sede referente: È la procedura ordinaria: le commissioni discutono il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo. La relazione della commissione è unica qualora i membri della commissione abbiano maturato un accordo unanime sul testo, sono, invece, plurime quando, accanto ad una posizione maggioritaria, siano emerse diverse posizioni minoritarie. La commissioni in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli (che possono essere emendati, soppressi o sostituiti) ed infine sull'intero testo. Commissioni in sede deliberante: la commissione a precedere sia all’esame sia alla votazione del progetto. significa che è la stessa commissione che si occupa della discussione, della votazione e dell'approvazione del progetto di legge. Commissione in sede redigente:  dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale. Alla commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa. 20 Le commissioni possono essere anche in forma bicamerale: si tratta di organi costituiti congiuntamente da Camera e Senato, di cui fanno parte deputati e senatori, fermo restando il principio di proporzionalità nella composizione di tali gruppi. Riguardo al loro regolamento, si adotta quello della Camera di cui fa parte il suo Presidente. GIUNTE Sono organi collegiali, di carattere permanente, i cui membri sono nominati direttamente dal Presidente di ciascuna Camera. Hanno una funzione di controllo, che si differenziano dalle funzioni politiche svolte dalle Commissioni. Attualmente sono 3: 1. Giunta per il regolamento: a cui spetta il compito di elaborare e proporre all’Aula le modifiche da apportare al regolamento, nonché di esprimere il proprio parere su questioni relative all’interpretazione delle disposizioni regolamentari. 2. Giunta delle elezioni: ha la funzione di riferire all’Assemblea sulle regolarità delle operazioni elettorali e sui titoli di ammissione di ogni parlamentare eletto. 3. Giunta per le autorizzazioni a procedere: formata da 21 membri ella Camera, si occupa di valutare la legittimità della richiesta di arresto, o altra limitazione della libertà personale. È affidato a tale Giunta anche il compito di esaminare le richieste di autorizzazione a procedere nei confronti del Presidente del Consiglio e dei Ministri nelle ipotesi di “reati ministeriali”. STATUS DEL PARLAMENTARE INDENNITÀ PARLAMENTARE Art. 69 “I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.” Ogni parlamentare ha un’indennità, per avere un’indipendenza in modo da essere meno sensibile al sistema corruttivo e perché la politica ha i suoi costi. DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO Art. 67 “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.” Mandato —>  in  diritto, è un  istituto giuridico  in forza del quale un soggetto detto  mandatario  assume una obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante. Questo rapporto civilistico del mandato non si applica ne fra l’elettore e il parlamentare e né fra la lista e il parlamentare. Questo perché il parlamentare non risponde al partito ma alla Nazione. Deve avere la libertà di esporsi anche in dissenso rispetto al suo gruppo parlamentare, o rispetto ai sondaggi d’opinione. l’articolo 67 è soggetto di discussione, per quanto riguarda il trasformismo politico. Quando un parlamentare ha la volontà di cambiare idea e spostarsi in un gruppo parlamentare diverso da quello a cui apparteneva, tradendo la volontà popolare. IMMUNITÀ PARLAMENTARE Art. 68 “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.” 21 Comma 1 Quando un parlamentare interviene in aula, e vota «nell'esercizio delle loro funzioni» i parlamentari non possono essere in alcun modo chiamati a rispondere (in nessuna sede, penale, civile o amministrativa). Ogni parlamentare è libero di esprimere le sue opinioni, di votare senza il rischio di dover esser chiamato a rispondere. Comma 2 È quindi consentito: sottoporre ad indagini i parlamentari senza richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza, arrestare il parlamentare in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna e mettere in arresto il parlamentare nel caso in cui sia colto nell'atto di commettere un reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Non è invece consentito all'autorità giudiziaria, senza la preventiva autorizzazione della Camera: sottoporre a perquisizione personale o domiciliare il parlamentare, arrestare o privare della libertà personale il membro del Parlamento ad eccezione di una sentenza irrevocabile o della flagranza, e procedere ad intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni e a sequestro della corrispondenza. INSIDACABILITÀ PARLAMENTARE Intra menia —> voti espressi dentro il Parlamento, i parlamentari sono all’interno delle funzioni parlamentari. Extra menia —> opinioni espresse al di fuori del Parlamento. PRINCIPIO DI CONTINUITÀ Nel nostro ordinamento costituzionale, anche nell’ordinamento amministrativo vige il principio di continuità degli organi, costituisce uno dei principi cardine che lo caratterizzano. Gli organi costituzionali anche se sono arrivati a scadenza del loro mandato devono restare in carica fino a quando non si insediano i nuovi componenti del Parlamento. Questo per evitare un vuoto legislativo, deve essere garantita una continuità. Art. 61 “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.” Le camere sciolte hanno dei limiti di potere, perché hanno perso la loro legittimità, quindi non rappresentano più il corpo elettorale. Vengono sciolte perché non hanno più maggioranze coese. L’ultima legislatura ha approvato una revisione costituzionale (art.116). Prima volta che viene approvata una revisione costituzionale a iniziativa popolare, questo crea un precedente. Nel regime di provocazione le camere detengono non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ma anche quelli di “straordinaria amministrazione, legittimamente adottabili in presenza di circostanze di necessità ed urgenza.” L’istituto prorogatorio non va confuso con quello della proroga delle Camere, il quale risponde alla diversa necessità che le Camere prolunghino il proprio mandato oltre il limite temporale massimo co Art. 60, 2° comma “La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.” FUNZIONI La funzione principale del Parlamento è quella legislativa. Un’altra funzione molto importate è quella di INDIRIZZO E CONTROLLO: Nel nostro ordinamento le Camere sono titolari di funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo, da non confondersi con il programma di Governo. —> linee di progettazione che il Governo presenta alle camere il giorno della fiducia, e connota l’accordo fiduciario tra Governo e Parlamento. INDIRIZZO —> si intende l’intervento di orientamento e direzione dell’azione di Governo nell’ambito che le Camere sono chiamate a svolgere in qualità di contitolari della funzione di indirizzo politico. 22 nazionale di riforma, invece, contiene le indicazioni previste dal diritto dell’Unione europea, necessarie a verificare lo stato di avanzamento delle riforme avviate, nonché le principali riforme da attuare in vista del conseguimento degli obiettivi di crescita economica. Viene approvato verso Giugno e Luglio. In seguito si entra nella Sessione di Bilancio, è un periodo dove i lavori parlamentari vengono dedicati quasi esclusivamente all’approvazione della Legge di Bilancio. Il Governo nel momento in cui inizia la Sessione di Bilancio, deve presentare al Parlamento il disegno di legge di bilancio. Quest’anno per la prima volta la Legge di Bilancio viene scritta da un Governo e proposta da un altro Governo, in questo caso scritta dal Governo Draghi e proposta dal Governo Meloni. Il disegno di legge di bilancio quando arriva al Parlamento, arrivano anche una serie di disegni di legge che non sono collegati alla Legge di Bilancio, ma in questo modo il Governo ha la certezza che vengano approvate. Il Parlamento la discute, effettua emendati e inizia a votarla articolo per articolo. Negli ultimi anni il Governo presenta quasi alla fine della scadenza, un maxi emendamento, che modifica tutta la Legge di Bilancio, e vanifica tutto il lavoro dei parlamentari, presentando in un solo articolo tutta la Legge di Bilancio. Dove il Governo pone la questione di fiducia. Questo maxi emendamento arriva al Parlamento sempre più tardi, in quanto l’Italia è in una situazione debitoria sempre più pesante, ed viene sottoposta a un controllo della’ Unione Europea. E questo emendamento arriva già con la bollinatura della Commissione Europea, che ha accettato e negoziato con il Governo. Questo perché l’Unione Europea attraverso la BCE (Banca Centrale Europea) è la principale detentrice del nostro debito, e si deve assicurare che l’Italia rispetti gli impegni presi in termini di debito. Le commissioni parlamentari e l’assemblea dopo, non sono più nella condizione formale di presentare emendamenti, quindi può solo approvare articolo per articolo e nella votazione finale. Negli ultimi anni, il Parlamento non ha neanche tempo di discuterlo e di votarlo per articolo. Si deve obbligatoriamente approvare il 31 Dicembre, in caso contrario il 1° Gennaio lo Stato andrebbe in paralisi, le scuole, gli ospedali e tutte le attività pubbliche verrebbero chiuse. Perché non avremmo più la possibilità di far fronte alle entrate e alle uscite, mancherebbe l’autorizzazione legislativa. La Costituzione ci permette l’approvazione di andare in esercizio finanziario frazionato art. 81 comma 4. Il 31 Dicembre si approva le legge dell’esercizio provvisorio di Bilancio per gennaio dell’anno che segue, dovrebbe dar il tempo di far approvare la legge entro il 31 gennaio, ma se così nn fosse la Costituzione da il tempo al Parlamento fino al 31 Aprile. 25 GOVERNO Il Governo è l’organo esecutivo del nostro ordinamento, ed è a capo delle pubbliche amministrazioni. Non è un organo di rappresentanza diretta dei cittadini, promana dal Parlamento e sono strettamente collegati, sia inizialmente che tutta la durata del suo mandato attraverso il rapporto di fiducia. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE Può nascere: 1. A seguito delle elezioni politiche, info legislatura. 2. In corso della legislatura, a seguito di una crisi di Governo, che costringe il Parlamento alle dimissioni e alla creazione di un nuovo Governo. 1° FASE CONSULTAZIONI La prima fase del Governo è sempre consuetudinaria. Il procedimento di formazione del Governo non ha un tempo definito, dipende dalla composizione del Parlamento. Il procedimento si apre con le consultazioni, svolte dal Presidente della Repubblica presso il Quirinale, consistono in una serie di incontri con personalità istituzionali e e politiche. Ascolta i Presidenti delle due camere, che conoscono la composizione politica, in seguito consulta i leader dei partiti, chiedendogli che tipo di maggioranza politica si può formare, e discutere sul nome del Presidente del Consiglio. Infine convoca gli ex Presidenti della Repubblica in modo da confrontarsi. Se il Presidente della Repubblica non riesce ad individuare una possibile maggioranza, può svolgere più volte le consultazioni, fino a quando non ha le idee chiare. 2° FASE INACRICO Al termine delle consultazioni, se il Presidente Della Repubblica non ritiene di dover acquisire ulteriori elementi informativi, conferisce l’incarico al Presidente del Consiglio in pectore. (quando viene investita una carica in maniera ancora non ufficiale) Il Presidente del Consiglio accetta con riserva, perché dovrà verificare se riuscirà a costituire una squadra di ministri che condivida sia un programma comune sia la distribuzione dei vari ministeri. Quest’anno è stato l’unico anno in cui la Presidente del Consiglio, non ha accettato con riserva, già consapevole che avrebbe avuto la maggioranza per formare un Governo. Infine Presidente del Consiglio si reca al Quirinale per sciogliere positivamente o negativamente la riserva. Se non riesce ad individuare un Presidente del Consiglio, in casi estremi può sciogliere le camere, ma non è un bellissimo segnale agli elettori e ai mercati internazionali (che hanno in mano il nostro debito pubblico). Quindi il Presidente della Repubblica ha due opzioni: 1. MANDATO ESPLORATIVO —> non è un inarco ma un mandato che viene conferito ad una personalità istituzionale, uno dei due Presidenti delle camere. Svolge le consultazioni fuori dal Quirinale, per cercare di trovare una maggioranza di Governo. 2. PRE - INCARICO —> simile all’incarico, viene convocato un soggetto che potrebbe avere la maggioranza e svolge le sue consultazioni e alla fine se è sicuro di avere la maggioranza riceve l’incarico. 3° FASE NOMINA Il Presidente Della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, e su sua proposta nomina anche i ministri, ma può intervenire sulla scelta della lista dei ministri. Si perviene all’emanazione di tre decreti da parte del Presidente della Repubblica, tutti controfirmati dal nuovo Presidente del Consiglio e tutti regolati dall’art. 1, 2° comma, della legge n.400\1988: 1. il decreto di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 2. il decreto di nomina del Presidente del Consiglio. 3. il decreto di nomina dei Ministri. 26 4° FASE GIURAMENTO l primo atto che il nuovo governo deve compiere è il Giuramento davanti al presidente della Repubblica al Quirinale, e giurano fedeltà alla Repubblica. In attesa della fiducia del Parlamento, fino a questo momento non ha la pienezza dei suoi poteri. i poteri del Governo dimissionario sono diminuiti, rispetto al Governo che ha la pienezza dei suoi poteri. Questi poteri vengono diminuiti tramite decreto che li auto-limita, questi poteri sono quelli di ordinaria amministrazione e gli atti indifferibili, che sono atti che non si possono rimandare perché si trova in una contingenza difficile. Inoltre potrà adottare tutti gli atti di ricevimento e approvazione del PNR, avendo scadenze internazionali che devono rispettare Poteri che possono esercitare: - Ordinaria amministrazione. - Atti indifferibili, che sono atti che non si possono rimandare perché si trova in una contingenza difficile. - Tutti gli atti di ricevimento. - Approvazione del PNR, avendo scadenze internazionali che devono rispettare. - Tutti gli atti di emergenza Covid - Atti di emergenza della Guerra in Ucraina Gli ultimi due riguardanti sopratutto gli atti che poteva compiere il Governo Draghi. Il Governo dimissionario può essere in una posizione di superiorità, visto che ha precedentemente ha avuto la fiducia del Parlamento rispetto a quello nuovo. 5° FASE MOZIONE DI FIDUCIA Entro 10 giorni del giuramento il Governo si reca in Parlamento per presentare il proprio programma politico e ottenere la fiducia dalle camere. La mozione di fiducia deve essere scritta e motivata, ovvero devono essere scritti i motivi per il quale il Parlamento ha deciso di dare la fiducia a quel Governo, e votata per appello nominale ovvero ogni voto è associato al nome del soggetto che lo ha espresso. Si ha quindi una votazione palese in cui il voto di ogni singolo partecipante è pubblico. il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri. QUESTIONE DI FIDUCIA È un istituto  riservato al  Governo, non previsto in  Costituzione, ma disciplinato dai  regolamenti interni della Camera, nonché dalla legge n. 400/1988, la quale si limita a riconoscere al Governo la facoltà di avvalersi di tale istituto e le modalità per accedervi e vincola il Presidente del Consiglio alle dimissioni in caso di voto contrario del Parlamento ad un suo provvedimento sul quale ha posto la fiducia. Il governo pone la questione di fiducia su una legge (o più comunemente su un emendamento ad una legge), qualificando tale atto come fondamentale della propria azione politica e facendo dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica. Tale strumento viene usato dal Governo per compattare la maggioranza parlamentare che lo sostiene o per evitare l'ostruzionismo dell'opposizione. Ponendo la fiducia sulla legge, tutti gli emendamenti decadono e la legge deve essere votata così come è stata presentata; sempre più spesso, tuttavia, essa è posta dal Governo su un proprio maxi-emendamento come ad esempio nel caso della Legge di Bilancio. Nel caso in cui il Parlamento respinga la questione di fiducia posta dal Governo, quest'ultimo è considerato privo della fiducia delle Camere e pertanto è tenuto a rassegnare il mandato nelle mani del Capo dello Stato. Si vota per appello nominale, non prima di ventiquattro ore. La maggior parte delle crisi di governo italiane sono classificabili come crisi di governo extraparlamentari, determinate da dimissioni spontanee del Governo (ovvero da dimissioni del Presidente del Consiglio), senza un voto delle Camere. Le crisi extraparlamentari rischiano tuttavia di snaturare la logica del rapporto fiduciario, relegando le Camere in una posizione di spettatrici impotenti delle vicende politiche interne alla coalizione di maggioranza. MOZIONE DI SFIDUCIA La mozione di sfiducia è l’unico atto che crea l’obbligo del Governo di presentare le dimissioni, ciascuna Camera può revocare la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera nella quale è presentata e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 27 COMITATI DI MINISTRI sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio, con compiti sostanzialmente istruttori, ossia quello di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza tra i Ministri che ne fanno parte, nonché quello di esprimere parere sulle direttive dell’attività di Governo. VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO al quale spettano funzioni di supplenza del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. I SOTTOSEGRETARI DI STATO: oggi essi coadiuvano il Ministro (o Presidente del Consiglio) ed esercitano compiti che questi conferisce loro con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta. Non fanno parte del Consiglio dei Ministri, ma possono intervenire in qualità di rappresentanti ai lavori parlamentari, attenendosi alle direttive del Ministro. I VICE MINISTRI: sono quei Sottosegretari di Stato cui possono essere conferite, da parte del Ministro competente, deleghe di particolare ampiezza nell’ambito del dicastero. A differenza dei Sottosegretari, i Vice Ministri possono partecipare al Consiglio dei Ministri, senza tuttavia diritto di voto, su invito del Presidente del Consiglio, per riferire su questioni attinenti alla materia loro delegata. I COMMISSARI STRAORDINARI: sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri, o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni. RESPONSABILITÀ Secondo l'art. 95 della Costituzione, i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri (ministeri). La responsabilità può essere politica, amministrativa, penale e civile: RESPONSABILITÀ POLITICA —> Politicamente i ministri sono  responsabili  verso il Parlamento, che può votare la  sfiducia al Governo o, anche, a singoli ministri, oltre che verso il Presidente del Consiglio. Non è una responsabilità giuridica ma si misura attraverso la dinamica dei rapporti politici. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA —> E' possibile che un ministro provochi un danno allo Stato, ad esempio in occasione di un reato di appropriazione di denaro pubblico. In tale ipotesi egli occorre in responsabilità amministrativa, che lo obbliga a risarcire i danni allo Stato. L' organo a giudicare in materia di tale responsabilità è la Corte dei conti. RESPONSABILITÀ PENALE —> I ministri, a differenza dei parlamentari, non beneficiano di immunità dagli arresti e sono sottoposti alla giustizia ordinaria. Pertanto, se commettano un reato nell' esercizio delle loro funzioni, vengono giudicati dal Tribunale. FUNZIONI DEL GOVERNO Le funzioni del Governo in funzioni di indirizzo politico, funzioni amministrative e funzioni normative, tutte concorrenti all’attuazione del programma governativo sul quale è stata concessa la fiducia da parte delle Camere, anche se in nessuno di questi tre settori esiste una “riserva” esplicita, costituzionalmente prevista, in favore del Governo. FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO Condiviso con il Parlamento, grazie al sistema del rapporto fiduciario, seppur il Governo riveste sempre di più il ruolo di organo direttivo delle scelte politiche fondamentali. Vi sono tre fasi in cui si ritiene possa essere articolato l’indirizzo politico: Fase Teologica —> le Camere, con l’approvazione della mozione di fiducia, sulla base del programma presentato dal Governo, instaurano la relazione fiduciaria, con conseguente assenso all’indirizzo politico proposto dal Governo. Fase Strumentale —> gli organi che hanno la contitolarità dell’indirizzo politico collaborano al suo svolgimento, e predispongono i mezzi per conseguire i fini programmati. In questa fase emerge il primato del Governo rispetto al Parlamento. 30 Fase Effettuale —> organizzazione amministrativa centrale e periferica dello Stato dare concreta attuazione ai fini programmati, attraverso una serie di atti a carattere decisionale, consultivo e di controllo. Questa fase è dunque appannaggio esclusivo del Governo, che, attraverso i Ministri, ha la direzione dell’amministrazione statale. FUNZIONE AMMINISTRATIVA Il Governo non esercita soltanto poteri normativi ma ha anche il compito di deliberare la nomina dei soggetti che rivestono incarichi di massimo rilievo nell'amministrazione dello Stato e negli enti pubblici. L’organizzazione amministrativa è articolata in unità elementari chiamate uffici. Con il termine ufficio si definisce il complesso di persone fisiche, beni materiali e mezzi volti all’espletamento di un’attività strumentale alla realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione. FUNZIONE ESECUTIVA Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione quando: 1. il Parlamento stesso conferisce al Governo - con un'apposita legge di delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito - il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge; 2. Può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade. E infine al Governo è attribuita, in via ordinaria, la potestà di emanare regolamenti, che costituiscono una fonte secondaria di produzione giuridica.  31 PRESIDENTE DELLA REPUUBBLICA È il capo dello Stato italiano, rappresentante dell'unità nazionale Art. 87 Ha una serie di prerogative costituzionali ma non è incluso dalla Costituzione nel circuito della determinazione dell’indirizzo politico, è posto al di fuori della  tripartizione dei poteri  (legislativo, esecutivo o giudiziario). Svolge una funzione di sorveglianza e coordinamento, secondo le norme stabilite dalla Costituzione italiana, di cui è garante. ORGANO DI GARANZIA COSTITUZIONALE È un organo che si muove in una posizione di terzietà rispetto agli altri organi costituzionali, non ha una coloritura politica ma deve essere rappresentativo di tutte le forze politiche. È un organo super partes, al di sopra delle parti e ciò significa che deve svolgere con imparzialità il suo compito di garantire del corretto funzionamento delle istituzioni. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83 “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.” Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino italiano che abbia compiuto i 50 anni di età e che goda dei diritti civili e politici. Non si presentano, pertanto, candidature. Come nel caso del Governo anch’essa è un’elezione indiretta ovvero che viene eletto da un organo costituzionale, ovvero dal Parlamento in seduta comune, integrato con 3 rappresentanti per ogni regione e 1 per la Valle d’Aosta. La designazione dei rappresentanti regionali è di competenza dei Consigli regionali e deve assicurare la rappresentanza anche delle minoranze: per questo ciascun Consiglio elegge due rappresentanti, designati dai partiti di maggioranza nella Regione, ed uno espressione dei partiti di opposizione. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Nelle prime tre votazioni è necessaria l'approvazione dei 2/3 dell'assemblea; per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta (il 50% più uno degli aventi diritto al voto). Più è ampio il consenso più è rappresentativo per tutti, non deve essere espressione di una maggioranza di Governo, deve essere d’accordo la maggioranza e l’opposizione. La carica dura 7 anni impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di Presidente della Repubblica infatti può essere rieletto ma non la favorisce, per la lunghezza del mandato che è superiore agli altri organi costituzionali. Nella storia Giorgio Napolitano è stato il primo presidente ad essere eletto per più di un mandato, seguito da Sergio Mattarella. Diventata una prassi quella di proporre al Presidente della Repubblica che ha svolto bene le sue funzioni, di riproporre la sua elezione. Dopo la lettura della formula di giuramento, secondo una prassi consolidata, il Capo dello Stato legge un messaggio nel quale si preannunciano le linee generali dello “stile” della nuova Presidenza. Il messaggio di insediamento non è sottoposto a controfirma ministeriale. Il giuramento viene pronunciato di fronte al Parlamento in seduta comune integrato con i delegati regionali. Alla data del giuramento è legata la decorrenza del mandato: pertanto solo gli atti compiuti a seguito del giuramento assumeranno validità e godranno dello speciale regime giuridico connesso agli atti presidenziali. Per effetto del giuramento, infatti, si ritiene che il Presidente decada automaticamente da tutte le cariche ricoperte in precedenza, per le quali è prevista l’assoluta incompatibilità. 32 Prerogative nei conforti del Parlamento 1. Indice le nuove camere. 2. Invi messaggi alle camere —> sono messaggi scritti che il PDR invia alle camere come nella fase della promulgazione delle leggi, può indicare delle questioni alle camere, ecc. 3. Indice il referendum nei casi previsti dalla Costituzione 4. Può sciogliere le camere salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. 5. Può nominare fino a 5 senatori a vita. 6. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa —> ogni volta che il consiglio dei ministri presenta un disegno di legge, prima di presentarli alle camere lo deve autorizzare il Presidente della Repubblica. Senza l’autorizzazione non arriva al Parlamento, (Atti formalmente presidenziali). Prerogative nei conforti del Governo 1. Il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Nomina i ministri. 3. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato —> ha alcuni poteri limitati di nomina di funzioni e di dirigenti pubblici con accessi al concorsi pubblici. 4. Comando delle forze armate 5. Presiede il Consiglio supremo di difesa 6. Dichiara lo stato di guerra Prerogative nei conforti della Magistratura 1. Presiedere il Consiglio superiore della magistratura 2. Nomina un terzo dei componenti della Corte costituzionale 3. Concede la grazia POTERE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE La funzione più incisa del Presidente della Repubblica è quella di sciogliere le camere, perché determina la fine della legislatura. È posto in una posizione di superiorità rispetto al Parlamento, e non è un potere arbitrario. È un potere che segue una procedura consuetudinaria, convoca i Presidenti delle camere e ascolta le ragioni per le quali il Parlamento è in grado di funzionare o meno. Può svolgere delle sue consultazioni e può arrivare ad adottare un decreto di scioglimento delle camere, anticipato o successivo. Lo scioglimento delle camere si distingue in: anticipato —> prima della fine del mandato, può intervenire anche in assenza di una formale votazione contraria da parte delle camere. successivo —> alla fine del mandato, consegue a una formale votazione di sfiducia. Crisi di governo parlamentare —> nasce da una votazione contraria sulla questione di fiducia o sul voto di fiducia, o favorevole ad una mozione di sfiducia. Crisi di governo extraparlamentare —> fattori per cui il Governo entra in crisi sono estranei rispetto alla discussione parlamentare, non c’è una crisi di maggioranza parlamentare. Il Presidente della Repubblica può scogliere le camere quando constata che il Parlamento non svolge più i suoi doveri, e quando non ci sono più maggioranze politiche coese in grado di esprimere la fiducia al Governo. È un potere che può esercitare solo quando si verificano tutte e due le situazioni. Art. 88 “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.” 35 Esistono tre categorie di funzioni che vengono esercitate: POTERI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI Sono decreti del Presidente della Repubblica in cui il potere è riconosciuto al Presidente della Repubblica formalmente, ma il contenuto dell’atto è sostanzialmente di un altro organo. Es. decreto di emanazione del decreto legge, formalmente è del Presidente della Repubblica che lo emana, ma il contenuto di quell’atto è stato scritto dal Governo. Sono atti di intensità di potere molto più bassi. Quindi sono atti posti da un altro organo come il Governo ma formalmente emanati dal Presidente con DPR. POTERI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI Sono atti quali esercita un attivo potere decisionale, il contenuto è deciso interamente dal Presidente della Repubblica. Per esempio la nomina dei 5 giudici della Corte Costituzionale. Anche in questi casi gli atti devono essere controfirmati dal ministro proponente, competete o il Presidente dei Ministri. Esempi: promulgazione delle leggi, messaggi presidenziali, concessione della grazia ecc. ATTI MISTI Potere formalmente del Presidente ma in cui la sostanza dell’atto è il concorso della volontà è un altro organo costituzionale. POTERE DI GRAZIA Il Presidente della Repubblica ha il potere di concedere la grazia, con atto controfirmato dal Ministro della Giustizia. É un provvedimento di clemenza individuale, di cui beneficia soltanto un singolo condannato. Effetto del provvedimento di grazia è l’uscita dal carcere di un detenuto, non ha efficacia retroattiva, non gli pulisce la fedina penale. Condizioni della Grazia: 1. Che il condannato sia rieducato 2. Ammissione delle proprie colpe La Corte Costituzionale dopo varie discussioni, decise che il potere di Grazia è un potere formalmente e sostanzialmente presidenziale. Il contenuto volitivo dell’atto spetta al Presidente della Repubblica e il Presidente della Giustizia ha solo il compito di verificare che il condannato sia nelle condizioni richieste per avere la Grazia e lo scontro firma come ministro competente. AMNISTIA E INDULTO Provvedimento da parte del Parlamento. Vengono concessi con una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale. Amnistia è un provvedimento collettivo che oltre a estinguere la pena, costituisce una causa di estinzione del reato. Indulto è un provvedimento di concessione del collettivo di clemenza che riguarda una categoria di soggetti che hanno commesso un determinato reato, per questi soggetti viene estinta la pena. Non cancella il reato. Art. 79 “L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.” 36 UNIONE EUROPEA È un'unione politica ed economica a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati membri. È un metodo di processo decisionale, in cui l’intera sovranità o parte di essa viene trasferita o delegata ad una autorità da parte dei governi degli stati membri. Come nasce: Dopo la seconda guerra mondiale, l'integrazione europea apparve come un antidoto ai nazionalismi estremi che avevano precedentemente devastato il continente. 1951 —> nasce la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) con lo scopo di creare un mercato comune nel settore carbosiderurgico. Paesi che aderirono Francia, Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. 1957 —> con il Trattato di Roma (Comunità economica europea). 1965 —> La CEE incorpora la Ceca e l’Euratom. 1986 —> l’Atto Unico Europeo sancisce la nascita di un mercato comune concepito come uno spazio senza frontiere interne (libera circolazione merci, persone, servizi e capitali) 1992 —> con il Trattato di Maastricht da vita a l’ Unione Europea, istituisce la Cittadinanza europea e dà vita all’Unione monetaria con la nascita dell’euro e della BCE. 2000 —> Il Trattato di Nizza proclama la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione che entrerà poi a far parte integrante della Costituzione europea. Viene accolta la richiesta di adesione graduale di nuovi Paesi. 2004 —>Al Vertice di Roma i capi di Stato e di Governo dei Paesi UE sottoscrivono la prima Costituzione per l’Europa, che non riuscirà ad entrare in vigore per l’opposizione di alcuni Paesi membri. 2009 —> Trattato di Lisbona Natura giuridica dell’Unione Europea, non è uno stato è un’organizzazione sovranazionale composta da più stati e istituita attraverso trattati, attualmente quello vigente è il Trattato di Lisbona. TRATTATO DI LISBONA Il trattato fu redatto per sostituire la Costituzione Europea bocciata dal "no" dei referendum  in particolare dalla Francia. Il Trattato di Lisbona rispetto agli altri trattati assomiglia a una Costituzione, inoltre l’Unione Europea acquista una serie di competenze che prima non aveva. Ha tre principali caratteristiche: 1. Assomiglia a una Costituzione, rispetto ai Trattati precedenti 2. Allarga le competenze dell’Unione Europea 3. Include per la prima volta la tutela dei diritti fondamentali (come nelle Costituzioni Lunghe) COMPETENZE DELL’ UNIONE EUROPEA MERCATO UNICO l’abbattimento delle frontiere doganali, ovvero la libera circolazione dei beni, servizi e capitali. Una delle competenze principali è quella della concorrenza. Con esso si è voluto creare uno spazio economico unificato, con condizioni di libera concorrenza tra le imprese e permettendo di ravvicinare le condizioni di scambio dei prodotti e dei servizi. TUTELA DELL’ AMBIENTE La materia della tutela dell’ambiente è un problema internazionale, l’Unione Europea può adottare politiche di questo tipo perché ha la possibilità di unire tutti i paesi membri. 37 RUOLO È l’organo che rende esecutive le delibere del Consiglio dei ministri dell’Unione. Ha iniziativa legislativa e attua le politiche e il bilancio dell’Unione Europea. FUNZIONI Gode di un’autonomia politica totale. Agisce nel solo interesse generale dell'Unione e non riceve istruzioni da nessun governo. Svolge le seguenti funzioni: Iniziativa —> ha il monopolio dell’iniziativa legislativa e propone le norme da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri e del Parlamento. Vigilanza —> controlla che gli Stati membri si uniformino alle norme comunitarie. Esecutiva —> dà concreta attuazione alle disposizioni contenute nei Trattati e alle decisioni prese dagli altri organi dell’Unione Europea Stabilisce le priorità di spesa dell’Unione Europea, unitamente al Consiglio e al Parlamento. Prepara i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione del Parlamento e del Consiglio dei ministri. Controlla come vengono usati i fondi, sotto l'attenta sorveglianza della Corte dei Conti. CONSIGLIO EUROPEO È l’organo di impulso e di indirizzo politico dell’Unione, definisce le priorità politiche e le linee future di azione. È composto da Capi di Stato o di Governo degli Stati membri e dal Presidente del Consiglio Europeo (eletto dal Consiglio ogni 2 1⁄2 anni. Il suo mandato è rinnovabile solo una volta). FUNZIONI Definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali UE, ma non adotta la legislazione. Nomina l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Definisce la politica comune estera e di sicurezza dell'UE, tenendo conto degli interessi strategici dell'Unione e delle implicazioni per la difesa. Nomina ed elegge i candidati a determinati ruoli di alto profilo a livello dell'UE, fra cui la BCE e la Commissione europea. ORGANI GIURISDIZIONALI CORTE DI GIUSTIZIA Ha il compito di garantire l'osservanza del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea. È composta da 27 giudici, uno per ogni Stato membro. FUNZIONI Ha il monopolio sull’interpretazione delle degli atti dell’Unione Europea. Risolve le controversie tra le Istituzioni dell’Unione e/o gli Stati membri. Garantisce che il diritto dell'UE venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni Paese europeo, garantisce che i paesi e le istituzioni dell’Unione rispettino la normativa dell’UE. CORTE DEI CONTI È composta da un giudice per ogni stato membro. Controlla che i fondi dell’UE siano raccolti e utilizzati correttamente, e contribuisce a migliorare la gestione finanziaria dell’UE. Esercita un controllo di legittimità e non di merito: può denunciare irregolarità formali, ma non può decidere se una spesa sia opportuna o meno. Organo di controllo contabile. BANCA CENTRALE EUROPEA È incaricata dell'attuazione della  politica monetaria  per i 19 Paesi dell'Unione europea  che hanno aderito alla moneta unica formando la cosiddetta zona euro, nonché della politica di vigilanza sugli enti creditizi. Agisce in modo indipendente dai governi nazionali e sia dall’Unione Europea. Ha potere fiscale e monetario 40 FUNZIONI Garantisce la stabilità dei prezzi Controlla la massa monetaria e controlla i tassi d’interesse Vigila sulla sicurezza delle banche PROCEDURA LEGISLATIVA Originariamente il Parlamento aveva un ruolo meramente consultivo nell'ambito del processo legislativo, la Commissione proponeva le norme, che venivano poi adottate dal Consiglio dei Ministri. Il Trattato di Lisbona ha progressivamente ampliato le prerogative del Parlamento, ora è colegislatore su un piano di parità con il Consiglio dei Ministri dell’Unione nella stragrande maggioranza delle materie. Oggi la maggioranza delle leggi comunitarie è adottata congiuntamente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio con la procedura ordinaria, che si usa sia per le materie su cui l’Unione europea ha competenza esclusiva (politica monetaria e commerciale, concorrenza e unione doganale), sia per quelle di competenza concorrente, cioè quelle su cui anche i singoli Stati hanno voce in capitolo (ambiente, energia, protezione dei consumatori, libertà e sicurezza). Quando viene presentato un progetto si avvia un dibattito e vengono consultati i cittadini, gruppi d’interesse e esperti. Dopo questa consultazione la Commissione Europea presenta un testo formale o di proposta di regolamento o proposta di direttiva. INIZIATIVA ha il monopolio la Commissione Europea presenta una proposta legislativa al Consiglio dei Ministri e al Parlamento europeo. Il Parlamento su di essa formula la sua posizione, nella quale può proporre o meno emendamenti, e la invia al Consiglio. Se il Consiglio accetta gli emendamenti proposti l’atto viene adottato senza ulteriori adempimenti. Se invece non approva la posizione del Parlamento Europeo, il Consiglio adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento Europeo. Il Parlamento e il Consiglio dei Ministri devono approvare il testo, in caso contrario l’iter dell’atto proposto si interrompe. Questo processo viene ripetuto una o più volte, a seconda del tipo di procedura e in base al raggiungimento o meno di un accordo con il Consiglio. Se il Consiglio e il Parlamento non trovano un accordo su una proposta, interviene un comitato di conciliazione che cerca di raggiungere un accordo su un testo comune. Una volta che l’atto viene approvato, le autorità nazionali e locali attuano la legislazione. Se si tratta di una direttiva va recepita, invece se si tratta di un regolamento va adeguato. DIRITTO INTERNAZIONALE Il diritto internazionale rappresenta l’insieme di norme che regolano i rapporti tra gli Stati. Le norme che lo compongono non sono né imposte né fatte rispettare da un organismo superiore, tutti gli Stati infatti si considerano sovrani e indipendenti. Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei Trattati, l’Unione Europea adotta diversi tipi di atti legislativi. I principali tre principali sono i Trattati, Regolamenti e Direttive. TRATTATI Sono atti primari (perché non hanno nessun’altra fonte al di sopra di essa) stipulati tra gli  Stati membri, che pongono le basi dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, fissano gli obiettivi dell'Unione e istituiscono i diversi organi istituzionali, disciplinandone le procedure. In questo modo gli Stati Membri limitano una parte della loro sovranità. REGOLAMENTI Un regolamento che ha efficacia diretta, obbligatorio per tutti i cittadini dell’Unione. Deve essere applicato nell'intera Unione europea. Le norme contenute nei regolamenti sono obbligatorie in tutti gli elementi e, quindi, disciplinano direttamente la materia a cui si applicano. L’effetto diretto immediato dei regolamenti comporta che essi non richiedono (a 41 differenza delle direttive) l’adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, ma si applicano immediatamente in tali ordinamenti e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui, senza necessità di ulteriori atti. Questa disposizione ce la permette l’articolo 11 della Costituzione. Art. 11 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” La nostra Costituzione è fortemente aperta al fenomeno internazionale ed europeo. Ma Italia pone delle condizioni per cedere una parte della sua sovranità, gli atti dell’Unione Europea non possono violare i principi supremi della Costituzione e non può prendersi qualsiasi tipo di competenza ma solo quelli scritti nei Trattati. Limite dei principi supremi è una “extrema ratio”, ovvero che può essere utilizzato in casi estremi. I regolamenti devono essere motivati. La loro entrata in vigore è preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Una volta in vigore, per il  principio  della preminenza del diritto dell’Unione Europea, i regolamenti si applicano a preferenza di eventuali leggi nazionali incompatibili. La legge interna che regolava quella materia viene disapplicata, opera automaticamente senza sentenza del giudice. DIRETTIVE Le direttive si rivolgono esclusivamente agli Stati membri (non a persone fisiche e giuridiche) e non sono immediatamente applicabili negli ordinamenti giuridici interni, ma vincolano gli Stati al raggiungimento di determinati obiettivi entro un certo limite temporale, lasciando piena libertà quanto alla scelta della forma e dei mezzi da utilizzare. La Direttiva viene adottata quando c’è tanta diversità tra le discipline, che può stravolgere l’ordinamento di un paese. Quindi l’Unione Europea avvicina tutte le legislazioni con una Direttiva e in seguito adotta un Regolamento che ha una forza maggiore. Il Parlamento italiano periodicamente approva una legge comunitaria con cui delega il Governo ad emanare decreti legislativi per adeguare l’ordinamento interno alle direttive europee. Se uno Stato non ottempera a quanto contenuto nella Direttiva entro i termini stabiliti può essere condannato dalla Corte di Giustizia ad una sanzione pecuniaria. LEGGE COMUNITRIA È una legge periodica che contiene un elenco di direttive che devono essere recepite nell’anno successivo. esempio —> legge comunitaria 2022 avrà tutte le direttive dell’Unione Europea che devono essere recepite nel 2023. Definisce le modalità e gli organi che dovranno recepirle, in Italia con decreto legislativo del Governo, regolamento o altro atto amministrativo, a seconda della materia oggetto della norma comunitaria. Art. 117 comma 5 “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.” Tutte le materie che che non sono di competenza allo Stato, spettano alle Regioni. Ma in caso di inadempimento lo Stato può intervenire e si sostituisce alle Regioni (POTERE SOSTITUTIVO). Dal 2012 la legge comunitaria si è sdoppiata in due atti: 1. Legge di delegazione europea —> è la legge che contiene le deleghe del Governo, che consente di recepire le direttive. 2. Disegno di legge europea —> tutti gli atti che non sono direttive, vengono inseriti nella legge europea. 42 DIRITTI FONDAMENTALI ART. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Tutela i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Si ricavano 3 qualificazioni dei diritti nell’’art.2: 1. Inviolabilità. 2. Affermazione e tutela dei diritti sia della sfera individuale che collettiva. 3. Abbinamento indissolubile tra esercizio dei diritti e adempimento dei doveri. L’articolo 2 che tipo di fattispecie è: Prima teoria —> É una norma fattispecie chiusa, ovvero non è estensibile. È una tesi inattuale, perché la realtà cambia continuamente. Seconda teoria —> Secondo alcuni teorici ha una formulazione che può essere aperta che può consentire di estendere l’elenco dei diritti. Non ha un limite, e lascia il diritto nuovo senza disciplina costituzionale. È possibile riconoscere altri diritti quindi estendere l’elenco dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, ma con un’operazione ermeneutica interpretativa molto complicata. La Costituzione italiana contiene un “catalogo dei diritti”, che è una elencazione dei diritti costituzionali che vengono disciplinati con misure che ne garantiscono l’effettività, e ne stabiliscono i limiti. Tutti i diritti costituzionali sono limitabili, nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge assoluta). Tutela dei diritti fondamentali: Art. 2 —> fa riferimento ai diritti dei singoli e del collettivo Art. 3 —> principio di uguaglianza formale e sostanziale Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 3 comma 1 —> principio di uguaglianza formale L’uguaglianza tra i cittadini è affermata, è formalmente proclamata. Situazioni simili devono essere trattate in maniera omogenea, uguale, così come situazioni diverse devono essere trattate in modo differente. In caso contrario si avverte una situazione di disuguaglianza e incostituzionale, con il principio di ragionevolezza che la Corte Costituzionale usa molto spesso. Affronto analogico tra due leggi che disciplinano in modo diverso situazioni simili. Ragionamento analogico —> nel diritto è l’affronto tra due fattispecie che hanno somiglianza rilevante, la loro disciplina deve essere analogicamente ragionevole. Inoltre l’art. 3 comma 1 detta una serie divieti di discriminazione: 1. Divieto di discriminazione in base al sesso 2. Divieto di discriminazione fondato sulla razza 3. Divieto di discriminazione per motivi linguistici 4. Divieto di discriminazione in ragione della religione 5. Divieto di discriminazione in ragione delle proprie opinioni politiche 6. Divieto di discriminazione in base alle condizioni personali e sociali Art. 3 comma 2 —> principio di uguaglianza sostanziale Assegna un compito ai pubblici poteri, è un impegno agli organi della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano le libertà e l’uguaglianza tra i cittadini. L’articolo 3 assegna alla Costituzione un’impegno continuo, quello di rimuovere continuamente le disuguaglianze. l’uguaglianza perfetta non esisterà mai, è un’aspirazione. 45 Categorie di diritti che esistono nel nostro ordinamento: - Diritti individuali - Diritti civili - Diritti politici —> diritti che appartengono all’individuo in quanto soggetto agente nell’arena politica: diritto di voto, diritto di associazione a partiti politici ecc. - Diritti della sfera collettiva —> diritti che spettano al singolo in quanto collettività: libertà di riunione, libertà di associazione, diritto alla salute. - Diritti della sfera economica —> diritto di iniziativa economica privata, diritto alla proprietà privata ecc. Categoria dei diritti sociali hanno due caratteristiche: 1. Non sono riconosciute al singolo ma a una collettività di soggetti, come ad esempio il diritto allo studio 2. Sono diritti che prevedono una erogazione di fondi pubblici e una strutturazione di intervento pubblico, che senza le quali non potrebbero ricevere effettività. Per esempio al diritto sociale per eccellenza, che la Costituzione definisce fondamentale ovvero il diritto della salute. Esiste un diritto della salute individuale e collettivo. DIRITTO ALLA SALUE Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” Il nostro sistema di assicurazione pubblica, ed è finanziata con le erogazioni dei contribuenti e attraverso la strutturazione di un sistema di assistenza sanitario pubblico che è organizzata attorno a un sistema sanitario nazionale. Rapporto tra uguaglianza sostanziale e merito: Politiche di merito si ricava dall’articolo 34 comma 3 DIRITTO ALLO STUDIO Art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.” LIBERTÀ ATTINENTI ALLA PERSONA La prima libertà individuale è la libertà personale, qualificata come inviolabile dall’art. 13 che si concreta in libertà dagli arresti arbitrari. Art. 13 “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 46 La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.” L’articolo 13 rafforza la proclamazione dell’inviolabilità della libertà personale prevedendo che le restrizioni della libertà personale possano essere disposte solo nei casi e nei modi previsti dalla legge (riserva di legge) e con atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). In correlazione viene la libertà di domicilio art. 14 che costituisce la situazione giuridica più prossima alla libertà personale, dal momento che il domicilio viene considerato una proiezione spaziale della personale. Art. 14 “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.” Tuttavia, l’articolo 14 introduce una deroga alla disciplina generale della tutela domiciliare, prevedendo che leggi speciali, per soli motivi di sanità ed incolumità pubblica o per fini economici o fiscali, possano regolare gli accertamenti e le ispezioni. Nel diritto esistono due accezioni del domicilio: DIRITTO CIVILE Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (dove si svolge la sua personalità). La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. DIRITTO PENALE qualsiasi spazio in cui un determinato momento si sta svolgendo vita politica. DOMICILIO DIGITALE —> Il Domicilio Digitale è un  indirizzo virtuale che sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione, come atti, notifiche e avvisi (PEC). Rientra nel carattere dell’inviolabilità anche la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione, sancita dall’articolo 15. Art. 15 “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.” Si tratta di una libertà che tutela sia la posizione del mittente, sia quella del destinatario, a prescindere dal contenuto della comunicazione, dalla forma e dallo strumento utilizzati. Eventuali limitazioni possono avvenire legittimamente solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge (riserva di legge e di giurisdizione). Anche le comunicazioni telefoniche sono protette da questo articolo. Invece l’articolo 16 parla della libertà di circolazione e soggiorno all’interno del territorio italiano. Art. 16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.” L'articolo in esame afferma la libertà del cittadino di poter circolare e soggiornare liberamente nel territorio della Repubblica, salvo le limitazioni della legge per motivi di sanità e sicurezza. Salvo gli obblighi di legge, inoltre, ogni cittadino può uscire e rientrare dal territorio della Repubblica. 47 CORTE COSTITUZIONALE Nell'ordinamento italiano, è il più importante organo di garanzia costituzionale. COMPOSIZIONE L’articolo 135  della Costituzione legifera sulla composizione della Corte costituzionale, il quale è composta di quindici giudici nominati: - cinque sono scelti dal Parlamento - cinque dal Presidente della Repubblica  - cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. Inizialmente il loro mandato durava dodici anni, poi ridotti a nove. Decorrenti dal giuramento, alla scadenza dei quali cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. I giudici della Corte eleggono uno di loro Presidente della Corte costituzionale, con funzioni di coordinamento e mandato triennale.  Art. 135 “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.” Competenze della Corte Costituzionale, in base all’articolo 134: - verificare la conformità alla Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale). - dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse. - giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica. - verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi. La più importante funzione della Corte costituzionale rimane comunque il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi: oggetto del suo sindacato non sono solo le leggi (statali e regionali; Legge), ma anche gli atti dello Stato aventi forza di legge e cioè, il decreto legislativo e il decreto-legge. Sono invece esclusi i regolamenti governativi, in quanto fonti non primarie (Fonti del diritto), anche se una parte minoritaria della dottrina ritiene sindacabili alcune tipologie di essi (ad esempio, quelli espressione della c.d.  delegificazione). Sono stati esclusi, infine, anche i regolamenti parlamentari, perché, pur avendo rango di  fonte primaria, una loro sottoposizione al controllo della Corte costituzionale avrebbe finito con il ledere le garanzie di indipendenza da ogni altro potere dell’organo costituzionale Parlamento. Art. 134 “La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; 50 sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.” PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Il presidente della Corte, che è la quinta carica dello Stato, La Corte elegge il Presidente a scrutinio segreto sotto la presidenza del giudice più anziano di carica e a maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui nessuno ottenga la maggioranza si procede a una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza. In caso di parità è proclamato presidente il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età. Dopo l'elezione, il presidente della Corte deve comunicare immediatamente la sua nomina al  presidente della Repubblica, al presidente della Camera dei deputati, al presidente del Senato della Repubblica e al presidente del Consiglio dei ministri. LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE   Possono essere posti al giudizio della Corte Costituzionale: • Le leggi dello stato approvate dal parlamento; • Gli atti aventi forza di legge; • Le leggi regionali. La Corte Costituzionale non può giudicare una legge di proprio iniziativa ma può prenderla sotto esame solo previa richiesta, la richiesta deve indicare quali articoli devono essere presi in considerazione e la corte deve obbligatoriamente attenersi alla richiesta ricevuta. La questione di costituzionalità può essere eseguita in due modi: via incidentale e via principale.   VIA ACCIDENTALE —> E’ la più frequente, può essere seguita solo quando sia in corso un qualsiasi processo in cui la legge ritenuta incostituzionale debba essere applicata. La richiesta può essere sollevata da qualsiasi parte del processo ma deve essere prima valutata dal giudice che deve garantire la fondatezza della richiesta. Questo al fine di evitare che la corte sia subissata da innumerevoli richieste infondate. Se la richiesta è fondata, il processo è sospeso finché la corte non dà la sua sentenza. Questo metodo è chiamato incidentale perché viene eseguito durante un processo e solamente dalle persone realmente interessate nella sentenza della Corte Costituzionale. VIA PRINCIPALE —> E’ meno frequente, e può essere sollevata dallo stato nei casi di controversie con le regioni e dalle regioni contro lo stato o contro altre regioni. Il ricorso deve essere pubblicato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o quando lo stato e la regione ritengano che uno dei due enti abbi invaso la sfera di competenza altrui. Una volta che a questione è stata sollevata davanti alla Corte si apre il giudizio presso la Corte stessa. La  prima parte del giudizio  è pubblica e può essere svolta anche alla presenza delle varie persone o enti che l’hanno sollevata, quindi, la corte si ritira in camera di consiglio e delibera la sentenza. Nella sue decisione la Corte può: Accogliere la richiesta di  incostituzionalità: dichiara quindi la legge incostituzionale e viene immediatamente annullata (ha effetto retroattivo). Non accogliere la richiesta di  incostituzionalità: la legge viene dichiarata costituzionale e la legge viene normalmente applicata (è possibile che in futuro la corte possa cambiare idea). GIUDIZIO SUI CONFLITTI   La Corte Costituzionale può giudicare su due tipi di conflitti: 51 I conflitti tra i poteri dello stato: si ha un conflitto quando uno dei poteri ritiene che un altro abbia invaso la propria competenza. La Corte Costituzionale ha compito di decidere a quale dei due poteri spetta la competenza del fatto e annulla tutti gli atti effettuati dal potere che non aveva la competenza. I conflitti tra stato e regioni: si verificano quando lo stato o la regione ritiene che la sia sfera di competenza sia stata invasa dall’altro potere. Lo stesso avviene nei conflitti tra due regioni. Il giudizio viene instaurato in via principale e la corte annulla tutti i provvedimenti presi dall’organo non di competenza. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Il CSM è organo di governo autonomo con lo scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo, secondo il principio di separazione dei poteri. È un  organo di rilievo costituzionale, e si fa riferimento ad esso nella  Costituzione italiana  agli articoli 104, 105, 106 e 107. Art. 104 “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.” COMPOSIZIONE Il Consiglio superiore della magistratura è composto da 33 membri e presieduto dal  Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Altri membri di diritto sono il Primo Presidente e il procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Gli altri 30 componenti sono elettI per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 20) e per 1/3 dal  Parlamento  riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici, 10). Con la presenza di questi ultimi i costituenti vollero impedire che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura si trasformasse nella creazione di una specie di casta separata da tutti i poteri dello Stato e gelosa dei suoi privilegi. FUNZIONAMENTO E PROCESSI DECISIONALI Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo collegiale. Al suo interno è composto da Commissioni, formate dai Consiglieri togati e laici. MEMBRI TOGATI —> sono 16 (2 sono giudici di Cassazione, 4 sono magistrati requirenti, 10 sono giudici di merito). MEMBRI LAICI —>sono 8. FUNZIONI Competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno propri organi di governo). CORTE DI CASSAZIONE 52
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved