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Diritto pubblico - appunti lezioni, Appunti di Istituzioni Diritto Pubblico

Appunti lezioni di diritto pubblico

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 15/02/2023

anastasia-poggiali
anastasia-poggiali 🇮🇹

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Scarica Diritto pubblico - appunti lezioni e più Appunti in PDF di Istituzioni Diritto Pubblico solo su Docsity! DIRITTO PUBBLICO La FILOSOFIA DEL DIRITTO si occupa del senso di una norma giuridica. La NORMA GIURIDICA dobbiamo seguirla senza interrogarci e ovunque ci troviamo ha lo stesso significato. La TEORIA GENERALE DEL DIRITTO è quella branca di filosofia del diritto che studia i modelli non variabili indipendentemente dall' ordine giuridico o dal tempo. Per FORMA DI STATO si intende il modo in cui lo Stato risulta strutturato nella sua totalità, ed in particolare il modo in cui si atteggiano i rapporti tra gli elementi costitutivi del medesimo. In questo concetto, il termine stato rileva come stato-ordinamento, ossia come combinazione dei tre elementi fondamentali che sono: TERRITORIO, POPOLO E SOVRANITÀ. - Patrimonialista - Assolutistico - Liberale (800) - Democratico Queste forme di Stato hanno permesso l'evoluzione di Stato, lo sviluppo dell’individuo e sovranità (potere di cui dispone lo stato sia all'interno che all'esterno). Neo-patrimonalismo è la forma più antica di Stato. Gli ORGANI COSTITUZIONALI sono: - Presidente della Repubblica - Parlamento - Governo - Giustizia Costituzionale FORME DI GOVERNO (chi fa cosa): - Parlamentarismo - Semi parlamentarismo - Presidenzialismo - Semi presidenzialismo Le FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO sono rappresentate da ogni atto o fatto da cui trae origine la norma giuridica. Alcuni esempi di questi atti sono: regolamenti, decreto-legge, legge, costituzione; i fatti sono le consuetudini. Il DIRITTO in generale è la tutela di interessi. Lo scopo del diritto non è solo quello di massimizzare un interesse, ci sono diritti fondamentali inviolabili, indipendentemente dalla maggioranza. - Nel DIRITTO PRIVATO, la norma tutela interessi privati. - Il DIRITTO D’ACCESSO lo si può esercitare per prendere visione ad un documento della pubblica amministrazione. E’ un interesse alla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione (prima c’era la segretezza). - Il DIRITTO PUBBLICO è quella branca del diritto che studia la formazione, lo sviluppo, l’organizzazione di pubblici poteri, e i rapporti tra questi poteri e cittadini. La norma protegge e tutela gli interessi pubblici. Il DIRITTO PUBBLICO si suddivide in 3 aree: - Area Costituzionalistica: con discipline rappresentate dal diritto costituzionale, diritto regionale e diritto ecclesiastico. - Area amministrativistica: con discipline rappresentate dal diritto amministrativo, Tributario e urbanistico. - Area internazionalistica: con discipline rappresentate dal diritto internazionale, comunitario e pubblico dell'economia. AREA COSTITUZIONALISTICA Il DIRITTO COSTITUZIONALE si occupa della Costituzione, delle forme di Stato, delle forme di Governo e dei diritti fondamentali. La Costituzione evidente è interpretata all’evoluzione dei tempi grazie alla Corte Costituzionale. Nell’art 2 della Costituzione ci sono i diritti inviolabili ma non c’è scritto quali sono. La Costituzione muta in base ai cambiamenti sociali. Il diritto alla riservatezza è fondamentale. - La Costituzione materiale è il concreto atteggiarsi di rapporti sociali tra forze sociali e organizzazioni costituzionali in dipendenza anche ai fattori extra costituzionali fondamentali. - La Costituzione formale è il documento solenne nel quale sono contenuti i principi e le norme supreme dell’ordinamento giuridico dello Stato. La nostra Costituzione non ha legge elettorale, la legge elettorale sta sotto. Il DIRITTO REGIONALE è una disciplina autonoma e si occupa della disciplina delle regioni. Con la riforma dell’art. 117 del 2001 si ha un capovolgimento di rapporti tra Stato e regioni per quanto riguarda il potere legislativo: si è ingrossato il ruolo delle regioni. (Solo le regioni e lo stato possono fare le leggi). Allo Stato spetta la legislazione di principio; alle regioni spetta la legislazione di dettaglio. La materia penale è di competenza delle nostre regioni. Prima della riforma, le regioni avevano poche competenze. Al 2° comma ci sono le materie riservate allo Stato. Al 3° comma c'è una competenza concorrente (quindi è potere sia dello Stato che delle regioni). Le materie non elencate nel 2° e 3° comma sono di competenza regionale. Le regioni a statuto speciale hanno forme di autonomia e i loro statuti erano approvati dalla legge costituzionale. Il DIRITTO ECCLESIASTICO è un diritto interno e si occupa di disciplinare i rapporti tra lo Stato e il fenomeno religioso. Art. 7 presenta i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Essi sono indipendenti e i rapporti derivano da Patti Lateranensi (stipulati nel 1929). FENOMENOLOGIA GIURIDICA COMPLESSIVAMENTE INTESA Il concetto di “DIRITTO” viene dal giurista tedesco Kant che, dopo 400 anni che ci si interroga su cosa sia, tenta di spiegarlo in base a tre domande: natura, origine (giustificazione) e fine. - NATURA: Secondo Recht, in questa radice etimologica c'erano due significati: la linea retta e la rettitudine (concetto etico). La linea retta è la regola di condotta che deve essere eseguita per la sua direzione, indipendentemente dal contenuto. La rettitudine prevale l'etica e identifica su cosa è giusto fare. A questi due concetti si contrappone il torto, rappresentato dal serpente e che si contrappone alla retta. - FINE (A cosa serve il diritto?): A questo proposito abbiamo tre correnti di pensiero (epoca moderna) che hanno risposto:  Secondo Kant coincide con la libertà individuale. Il diritto è una parte che delimita la sfera giuridica in cui ci troviamo. Il diritto ci protegge da condotte altrui ma è anche un limite in quanto la nostra libertà si espande fino alla sfera giuridica, senza svalicarla. La regola giuridica è garantire la libertà dell'individuo.  Secondo Hobbes e Locke è rappresentato dalla pacifica convivenza sociale. Hobbes Pensa ad uno stato di natura con dei diritti ma senza essere tutelati quindi manca l'ordinamento giuridico. Lo stato di natura non è sufficiente. Essi immaginano che gli individui danno vita al contratto sociale inteso come diritto.  Per le teorie aristoteliche, il fine è il benessere della comunità. Secondo Hegel e Aristotele, l'uomo è un animale sociale. Heghel: “Riconosco me stesso in base alle similitudini e alle differenze con l'altro” La persona, nella tragedia greca, è data dalla maschera. La stessa maschera la indossiamo in un rapporto interpersonale. La persona è l'uomo tra gli uomini. Il bene della collettività prevale sulla giustizia individuale. Il benessere della comunità è il fine a cui deve tendere il diritto in quanto la persona non si realizza al di fuori della comunità. Con la democrazia non esiste schiavitù. - ORIGINE (da dove e come nasce il diritto). A questo proposito abbiamo tre correnti di pensiero: normativismo, istituzionalismo, decisionismo.  NORMATIVISMO : i maggiori interpreti sono Bobbio e un giurista austriaco. Il diritto è composto solo da norme giuridiche, non da valori. Ogni livello normativo è giustificato dal rango superiore che, a sua volta, giustifica la norma inferiore (immagine piramidale). Non è giustificato il contenuto, ma ciascuna norma (come un puzzle). Si parla di formalismo/ positivismo giuridico. Una norma superiore alle altre non c'è, l'unica eccezione è che la norma non è positivista ma presupposta (grundnorm). Essa costituisce una connessione coessenziale all’ordinamento giuridico. La grundnorm dice semplicemente che bisogna rispettare le norme.  ISTITUZIONALISMO : è dato dal giurista Santi Romano. Secondo cui la norma costituisce una parte dell'ordinamento giuridico che si limita a giudicare i comportamenti normali. Ciò che è considerato normale viene considerato giuridico. La percezione della condotta non è per la norma stessa, ma per il valore. Il punto debole è il relativismo. (es. La condotta del silenzio al di fuori dell'attività criminosa non è un valore).  DECISIONISMO : da Schmitt. La tesi di fondo è che l'origine sarebbe rappresentata dalla decisione dell'autorità sovrana e riflette in parte la realtà. il punto debole è la legittimazione del sovrano che deriva dallo stato di fatto (imposizione con forza). Gli Stati riconoscono le autorità in base allo stato di fatto, e la decisione di queste autorità è la fonte del diritto. INTERPRETAZIONE GIURIDICA è la parte essenziale da cui viene estratta la norma. La norma, per essere applicata deve essere interpretata. A seconda del significato che domina sulla norma, per interpretarla si risalirà al VALORE: essenza ideale che tende ad avere confini evanescenti. L’ambiente è un valore fondamentale anche se non espressamente citato nella Costituzione. Nel nostro ordinamento giuridico ci sono valori e principi, Il compito del legislatore è bilanciare i valori. Il potenziale conflitto contro l'ambiente è lo sviluppo economico. La Corte costituzionale deve verificare il corretto bilanciamento tra ambiente e sviluppo economico. LA TEORIA GENERALE DEL DIRITTO è la disciplina che studia nozioni indipendenti dall' epoca giuridica e ordinamento. LA NORMA è la regola contenente un precetto o un divieto, sprovvista o provvista di sanzione che si impone all’autoritatività dell'ordinamento. Possiamo trovare una condotta commissiva (attiva) o condotta omissiva (cosa non si può fare) Le NORME IMPERFETTE sono quelle norme sprovviste di sanzioni (ad esempio figli che non portano rispetto ai genitori). CARATTERI DELLA NORMA - Generalità: la norma deve essere rivolta ad un numero indefinito di destinatari - Astrattezza: deve essere rivolta ad un numero indefinito di fattispecie concreta (furto) - Innovatività: bisogna innovare l'ordinamento giuridico altrimenti sarebbe inutile. L’ATTO O PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO è rivolto a destinatari identificati, è rivolto ad un fatto concreto e non è innovativo (è il contrario della norma). L'atto amministrativo disciplina gli interessi in conflitto tra loro. Il provvedimento fa un’applicazione ripetitiva di una norma giuridica e non modifica l’ordinamento. La SENTENZA non è generale, produce effetti tra le parti e produce effetti ad un contenuto concreto. una sentenza fa applicazione di una norma giuridica e non è innovativa. Proprietà creazionista della legislazione (es. negli Stati Uniti). Nei Paesi Common Law, il giudice viene eletto dai cittadini o dal Presidente, scelti dalla democrazia. Negli ordinamenti Civil law, il magistrato ha vinto un concorso e non è un’autorità morale, non appartiene al circuito di democrazia rappresentativa. La nostra legislazione è interpretativa e si fonda su valori. Il giudice interpreta una norma (nei paesi civil low come l'Italia). DIFFERENZA TRA LEGGE E NORMA La legge è una fonte di produzione del diritto, è il contenitore delle norme giuridiche. Ci sono leggi che hanno contenuto differente dalla norma, contengono provvedimento amministrativo (ART. 43). La legge si occupa di espropriazione. Ci sono anche norme non contenute nelle leggi. L'elemento psicologico è la convinzione di rispettare una norma. Quindi la relazione che c'è tra legge e norma è quella di un contenitore e il contenuto. Il RAPPORTO GIURIDICO e la relazione giuridicamente rilevante tra due o più soggetti. In un rapporto giuridico devono esserci pluri soggettività e normazione. Il rapporto può essere: - PUBBLICO: è caratterizzato da almeno un soggetto pubblico e dalla natura di interessi perseguiti. E’ caratterizzato da autoritatività. La sfera principale è del soggetto pubblico quindi il soggetto pubblico è dominante. (es. tra studenti e università in cui l'università scegli di ammetterti e lo studente è subalterno all'università). - PRIVATO: Caratterizzato da parità e consenso. Ci vuole consenso sul se e sul come, e con ciò nasce il rapporto. C'è pluri soggettività: possono essere sia pubblici che privati. Le pubbliche amministrazioni possono operare anche all'interno del diritto privato; l'amministrazione deve scegliere il contrattuale in base a una gara. ORDINAMENTO GIURIDICO è quel gruppo sociale di fatto (assembramento) che diventa un gruppo sociale di diritto caratterizzato da pluri soggettività, normazione, organizzazione ed effettività. La pluri soggettività è un elemento essenziale; tramite l'organizzazione le norme stabiliscono chi fa cosa; Si parla inoltre di effettività in quanto le manifestazioni della legalità ordinamentale devono trovare attuazione in maniera adesiva o coercitiva. ORDINAMENTO GENERALE (polis, feudi, comuni) L'ordinamento generale deve essere originario (non derivato), assoluto e sovrano (verso l’esterno e verso l’interno) L’atto sovrano è nelle norme giuridiche. L'ordinamento generale è lo Stato: inizialmente era autonomo, una parte della nostra sovranità è stata ceduta all’Unione europea. Si assiste quindi ad una progressione di perdita di sovranità verso l'alto. La Nazione politicamente, ha una comunità accomunata da lingua ed etnia; il nesso tra Stato e Nazione è la bandiera. Il voto della donna sarà essenziale nella scelta a favore della Repubblica nel referendum per l'emancipazione. - Il Paese si allarga, si avrà una pluriclasse con interessi che prima non venivano rappresentati. - Si ha l’affermazione del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 comma 2) - Oltre al principio di uguaglianza formale, la repubblica deve rimuovere tutte le circostanze che determinano disuguaglianze Lo STATO SOCIALE è benesserista/welfarista. Affermatosi con la diffusione del modello democratico, lo Stato sociale ha come principale caratteristica l’intervento della Pubblica amministrazione nel settore economico. Lo stato non si limita a tutelare le libertà e le proprietà dei cittadini, ma cerca di eliminare le disuguaglianze economiche aiutando in particolar modo i meno abbienti. A tal scopo offre una serie di servizi assistenziali, il cui risvolto negativo è il notevole impiego di risorse finanziarie, per lo più provenienti dal prelievo fiscale. Lo stato sociale, che ha avuto la sua massima espansione tra il 1950 e il 1970, ha perciò portato in molti paesi alla cessazione dell’intervento della Pubblica amministrazione nell’economia nazionale. Lo STATO SOCIALE si fonda sul principio di uguaglianza sostanziale. Per eliminare disuguaglianze: - Offre servizi come scuola, previdenza, ospedale ecc.. pagati con fiscalità. - Ha il controllo dei mercati (a volte in modo monopolistico) - Aveva la programmazione dello sviluppo economico che si sta perdendo poiché ora il mercato è globale e il singolo Stato non riesce. In epoca odierna abbiamo una crisi dello Stato sociale dovuta da: - Tendenze neo-liberista per deregolamentazione dei mercati - Crescente domanda di assistenza sociale (es. flussi migratori) - Crisi fiscale in quanto il reddito diminuisce e si ha una fuga di attività economiche dai nostri mercati a quelli più convenienti. Nel nostro Stato esistono lingue diverse (oltre alle minoranze) tali da reclamare in Federalismo? NO STATI DECENTRATI 1- STATO FEDERALE - DINAMICA COSTITUTIVA (come nasce): Fedus (accordo) lega all’impero un’entità estranea, quindi un accordo tra più entità substatuali (dal basso). Ad esempio l’Italia. - TECNICA ENUMERATIVA DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE (art. 117): La norma elenca le competenze dello Stato centrale, tutte le altre appartengono agli Stati membri. - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PARLAMENTO: Bicamerale (una camera con leggi e materie nazionali; l’altra camera con leggi e materie territoriale) come ad esempio in Germania. Abbiamo i Lender che sono come le nostre regioni le quali inviano al Bundestrat persone che sono con vincoli di mandati. Le due camere svolgono diverse funzioni e la fiducia viene data solo ad una camera, il Bundestrat. Qui la sovranità è ripartita tra sovranità e Stati membri. La FIDUCIA è un istituto giuridico con cui il parlamento, attraverso il voto, dà fiducia al governo. 2- STATO REGIONALE - DINAMICA COSTITUTIVA: Si parte da uno Stato accentrato esistente che promuove prerogative e poteri legislativi (dall’alto verso il basso)  DEVOLUZIONE - TECNICA ENUMERATIVA DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE: La norma elenca le materie a competenza regionale, tutto il resto è di competenza dello Stato centrale. - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PARLAMENTO: Monocamerale (politica nazionale con potere legislativo dello Stato) STRUTTURA PARLAMENTARE IN ITALIA In Italia il Parlamento è BICAMERALISMO PARITARIO: entrambe le camere svolgono le stesse funzioni, perché in passato vi erano delle divergenze tra il partito cattolico-liberale e social-comunista. La nostra Costituzione è compromessa tra scontri politici. Rappresenta un unicum, per garantire che fosse il frutto di una miglior ponderazione di processo legislativo. La nostra costituzione deve continuare come REGIONALISTA. STATI ACCENTRATI CARATTERISTICHE: 1) Gli organi periferici e di vertice di enti locali, sono nominati dal governo centrale. (Ad esempio il prefetto o anche i sindaci, non sono eletti ma nominati dal Ministo degli Interni. Questo succedeva nei regimi fascisti. 2) C’è un’assenza di podestà legislativa in capo agli enti locali. Questi hanno podestà solo amministrativa. 3) C’è assenza di garanzia costituzionale degli enti locali. Si pensava di abrogare le province, ma si sarebbe andato a modificare la costituzione come l’art. 144. In Francia, per abrogare le regioni, bastava una legge ordinaria. La revisione costituzionale è più impegnativa rispetto ad una legge ordinaria: La legge costituzionale o revisione, deve essere liberata 4 volte: 2 volte per camera. La forma di Stato accentrato, in occidente, è classificata di storia in quanto oggi abbiamo stati federali o regionali. Lo stato accentrato non va più di moda per due ragioni: - progressiva particolari azione di economia come globalizzazione e glocalizzazione, che spinge in favore del decentramento. - Processo di maturazione collettiva. Vi sono differenze in termini di conoscenze tra inizi del 900 e una persona media contemporanea. Oggi c'è una maturazione collettiva che permette scelte a proprio nome e si ha sempre più potere decisionale. FORMA DI GOVERNO E’ la combinazione funzionale assunta dagli organi costituzionali fondamentali che concorrono: - Presidente della Repubblica/monarca - Governo (potere esecutivo) - Parlamento (potere legislativo) Attraverso il voto di fiducia, il Governo può esercitare le proprie funzioni. PARLAMENTARISMO Caratterizza il nostro ordinamento. Questa forma di Governo è impegnata sia negli ordinamenti costituzionali repubblicani che monarchici. Qui il Parlamento è centrale: deve esprimere fiducia nei confronti del Governo, altrimenti il governo deve dimettersi. Il Presidente della Repubblica non esprime l’indirizzo politico. PREMIERATO  è la forma di governo della Gran Bretagna, nell’ordinamento costituzionale britannico. Il premierato coincide con il leader del partito di maggioranza. Chi era Segretario della Democrazia Cristiana, non poteva essere anche il Presidente del Consiglio come ad esempio Aldo Moro che si è dimesso da segretario per presiedere il consiglio. PRESIDENZIALISMO (es. Stati Uniti) Il Presidente della Repubblica gode di rilevanza nel Governo. Caratteristica dell’ordinamento statunitense è che il Presidente è eletto dal popolo; non esiste la fiducia parlamentare. Il mandato del Presidente è di 4 anni. Ci sono 638 rappresentanti in carico di eleggere il Presidente della Repubblica: gli Stati membri mandavano i rappresentanti a Washington per eleggere il Presidente. Il Presidente eletto, può essere eletto in base alla maggioranza dei grandi elettori (sistema maggioritario) ma non in base ai voti popolari (con il sistema proporzionale). Qui il Presidente è un organo di indirizzo politico e anche capo del Governo, ciò implica speciali prerogative. Il Presidente della Repubblica può nominare e revocare i Segretari (svolgono funzioni servienti). Non esiste il voto di fiducia in quanto il Presidente viene eletto dal popolo e non insidiato dal Parlamento. Senza il voto di sfiducia ci sono poteri diversi tra il Parlamento e il Presidente (netta separazione tra poteri). Quando il Parlamento approva una legge, il Presidente può non farla entrare in vigore. Questo è il POTERE DI VETO. Il Senato ha il potere di incidere sulle funzioni presidenziali.  FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO : sono atti e fatti da cui traggono origine le norme giuridiche (come leggi e regolamenti). Secondo l’art. 1 del Codice Civile, queste fonti sono: le leggi, le norme corporative, i regolamenti e gli usi (considerate pre-leggi nel 1942). Le norme corporative erano previste nel regime fascista con le camere dei fasci e le corporazioni: erano norme giuridiche. Sono rimaste le leggi, i regolamenti e gli usi. Dal 1948 la Costituzione, i decreti legge e i decreti legislativi sono fonti del diritto. Secondo l’art. 75 anche il referendum abrogativo è fonte del diritto.  FONTI SULLA PRODUZIONE DEL DIRITTO : norme su come si producono le norme. Gli art. 72,76,77 sono norme che ci dicono il procedimento da attuare per far prendere vita una norma.  FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO sono strumenti per accedere alla conoscenza di norme giuridiche. Si distinguono in: UFFICIALI come la Gazzetta Ufficiale e il bollettino ufficiale regionale; e fonti NON UFFICIALI (manuali) che sono raccolte di norme che non hanno effetto legale come le case editrici. Nel nostro ordinamento la norma deve essere pubblica nelle fonti di cognizione ufficiali ed entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis), salvo diversa decisione. FONTI INTERNAZIONALI Sono fonti di produzione nel diritto: in base all'articolo 10, le consuetudini internazionali; in base all'articolo 117 comma 1, i trattati internazionali. CONSUETUDINI INTERNAZIONALI: sono fonti del diritto internazionali. L'elemento psicologico è differente dalle consuetudini interne mentre l'elemento materiale è lo stesso. L'elemento psicologico sarebbe colmato dalla riproduzione di un medesimo principio che nel tempo definisce la consuetudine internazionale. Un esempio di consuetudine potrebbe essere l'obbligo di soccorso in mare. secondo l'articolo 10, le consuetudini internazionali equivalgono a norme costituzionali (di rango costituzionale). L'ordinamento italiano va automaticamente ad adattarsi alla consuetudine internazionale. Il limite è la osservanza dei principi fondamentali (i primi 12 articoli della costituzione). TRATTATI INTERNAZIONALI: Con la modifica dell’art. 117, introdotta nel 2001, nel nostro Paese, la podestà legislativa spetta allo Stato e alle regioni nel rispetto della Costituzione. Il trattato internazionale prima di entrare in vigore richiede l’atto interno. Il Presidente della Repubblica può ratificare i trattati internazionali ma per alcuni motivi non può immediatamente farlo ma deve essere autorizzato dal Parlamento con una legge: come per i trattati di natura politica, quando comporta oneri finanziari e modifiche di legge. La ratifica del trattato internazionale non ha effetti percettivi; l'unico vincolo è l'effetto preclusivo. Gli art. 80 e 87 sanciscono l’obbligo che i trattati siano ratificati. Il trattato internazionale oggi è una fonte interna al nostro ordinamento. I trattati internazionali richiedono una legge di attuazione e devono essere conformi alla Costituzione, in quanto sub-costituzionali. COSTITUZIONE (fonte sulle fonti) E’ la normativa parlamentare di orientamento giuridico. Lo Stato si fonda sulla Costituzione. La Costituzione è materiale e formale: materiale in quanto è un assetto assunto nelle relazioni tra gli organi fondamentali costituzionali; formale cioè la Carta, di 139 articoli. Le costituzioni possono essere classificate a seconda delle caratteristiche: - SCRITTE/NON SCRITTE: la U.E. non ha un testo costituzionale anche se esistono un Parlamento e i trattati istitutivi. Gli Stati come la Gran Bretagna hanno una Costituzione non scritta ma sono dotati di Costituzione materiale. - CONCESSE/VOTATE: Le Costituzioni votate sono compromissorie con una maggioranza ampia; mentre un esempio di Costituzione concessa è lo Statuto Albertino. - RIGIDE/FLESSIBILI: La Costituzione è flessibile quando la sua modifica può avvenire per legge ordinaria dello stato (come lo Statuto Albertino che ha dato vita al fascismo); Le Costituzioni rigide non sono immutabili. Occorre una revisione costituzionale rispetto ad una legge ordinaria. - BREVI/LUNGHE: non è il numero di articoli a fare la differenza. La Costituzione è breve quando si occupa solo della forma di governo, non occupandosi di tutte le altre tematiche. LA COSTITUZIONE ITALIANA La Costituzione della Repubblica Italiana è un testo costituzionale di tipo rigido, gerarchicamente sovraordinato alla legge ordinaria e modificabile solo da leggi di rango costituzionale. La nostra Costituzione è PARZIALMENTE SCRITTA perché abbiamo sia il testo costituzionale che la Costituzione materiale. E’ una Costituzione VOTATA perché fu votata dall’Assemblea Costituente e ci fu un compromesso come ad esempio il bicameralismo paritario. Secondo l’art. 2, i diritti sono inviolabili anche se vanno contro lo Stato. Nella nostra Costituzione è chiara la matrice di ogni parola. La nostra Costituzione inoltre è RIGIDA, la cui modifica richiede il procedimento di revisione costituzionale aggravato come disciplinato dall’art. 138 della Costituzione. (es. referendum sul taglio dei parlamentari), la rigidità palesa che la legge ordinaria si pone sotto la Costituzione. L'articolo 138 stabilisce le norme per la revisione della Costituzione. Si tratta di passaggi complessi. Il procedimento è il seguente: una legge costituzionale deve essere approvata dalle due Camere per due volte successive a distanza di tre mesi l’una dall’altra; nel caso in cui nella seconda votazione venga raggiunta in entrambe le Camere la maggioranza dei due terzi, la legge è approvata in via definitiva e promulgata dal Presidente della Repubblica. Se, nella seconda votazione, la legge viene approvata semplicemente con una maggioranza assoluta (50% +1) viene pubblica in Gazzetta Ufficiale in modo tale da consentire l’avvio del possibile iter referendario (il referendum costituzionale può essere chiesto, entro tre mesi, da un quinto dei componenti di una Camera, da cinque Consiglio regionali o da cinquecentomila elettori). Se il referendum viene effettivamente promosso, l’applicazione o il rigetto della legge dipendono dall’esito del referendum. Nel caso in cui il referendum non venga promosso, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata di nuovo in Gazzetta Ufficiale per l’effettiva entrata in vigore. Ad esempio, per il PATTO DI NAZARENO che riguardava pluralità di questioni come la legge elettorale e la revisione costituzionale, 3 mesi sono insufficienti. La nostra Costituzione può definirsi LUNGA in quanto non si occupa solo della forma di governo, ma anche di principi fondamentali e di tutela delle autonomie locali. COMPOSIZIONE COSTITUZIONALE  PRINCIPI FONDAMENTALI: primi 12 articoli  PRIMA PARTE: in cui si trovano i diritti e i doveri dei cittadini. - Rapporti civili: dall’art. 13 al 28  ci sono le libertà fondamentali - Rapporti etico-sociali: dall’art. 29 al 34  si hanno posizioni attive a favore del cittadino. All’ art. 32 c’è il diritto alla salute individuale e nell’interesse collettivo. Gli art. 29 e 30 sono dedicati alla famiglia. I diritti sociali sono aspettative finanziariamente condizionate. Il diritto sociale non è giustificabile. - Rapporti economici: dall’art. 35 al 47. Troviamo ad esempio il diritto di sciopero. - Rapporti politici: dall’art. 48 al 54. Troviamo l’elettorato, il diritto di voto, e il dovere di fedeltà della Repubblica.  SECONDA PARTE. Si ha l’organizzazione. - Parlamento - Presidente della Repubblica - Governo - Garanzie di organi territoriali: al titolo V°  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Gli articoli 1-12 spiegano quali sono le basi principali della Costituzione, in altre parole sono il fulcro dei fondamenti che definiscono il nostro Stato. Per questo motivo, questi articoli non potranno essere modificati in nessun modo, neanche quando la Costituzione viene revisionata. Ecco quali sono i principi fondamentali: 1. Democraticità – art. 1, 1° comma 2. Sovranità popolare – art. 1, 2° comma 3. Inviolabilità dei diritti – art. 2 4. Uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale – art. 3 5. Diritto al lavoro – art. 4 6. Riconoscimento delle autonomie locali – art. 5 7. Tutela delle minoranze linguistiche – art. 6 8. Libertà religiosa – art. 8 9. Sviluppo della cultura, della tutela ambientale e del patrimonio storico ed artistico – art. 9 - INIZIATIVA LEGISLATIVA: In cui il soggetto (governo, 50.000 elettori, le camere e ciascun parlamentare) propone al Parlamento l'approvazione di proposte o disegni di legge. - La FASE ISTRUTTORIA si svolge di fronte a commissioni permanenti suddivise in competenze materiali. Esse hanno funzioni di tipo istruttorio, istruiscono disegni di legge. Sia la maggioranza che l’opposizione presentano delle relazioni. - La FASE DELIBERATIVA si svolge in aula, ed è la discussione generale nel disegno di legge: si illustrano le relazioni e si fanno votazioni articolo per articolo. Prima ciascun senatore o deputato può decidere di esplicitare se voterà in un modo piuttosto che in un altro. Si avranno ostruzionismo o emendamenti (proposte dei modifiche). - La FASE DI PROMULGAZIONE non è di competenza parlamentare ma del Presidente della Repubblica. E’ un atto presidenziale non meramente formale. Al Presidente della Repubblica spetta la verifica di evidenti elementi di incostituzionalità e se valida, la promulga. Egli può opporsi alla promulgazione della legge rinviandola al Parlamento, ma può farlo solo 1 volta. - Nella FASE DI PUBBLICAZIONE la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale che è la fronte di cognizione ufficiale del diritto. Dopo la vacatio legis (15 giorni) scatta l’entrata in vigore per l’osservanza di tutti. Non vi è un unico iter, oltre al procedimento ordinario possiamo avere: - PROCEDIMENTO ABBREVIATO: qui la commissione parlamentare competente si riunisce in sede deliberante; si arresta all'esame e alla valutazione. - PROCEDIMENTO MISTO: La commissione competente si riunisce, ma solo la votazione finale è affidata all’aula. Camera e Senato possono adottare procedimenti diversi. Sia il Governo che 1/10 dei membri della camera può opporsi ai procedimenti alternativi. Ci sono leggi che sono riservate al procedimento ordinario come: la legge elettorale (composizione di Camera e Senato), la legge di bilancio, le leggi delega e le leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati Internazionali Possiamo avere 2 principi: - IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE: Dispone per l'avvenire. Ciascuno di noi deve conoscere prima le conseguenze di un atto. E’ annunciato in un rango ordinario, l’articolo 11 delle preleggi del codice civile. La legge successiva nel tempo abroga la legge antecedente. Spetta alla Corte Costituzionale giudicare le norme retroattive. Secondo l'articolo 25 comma 2, nessuno può essere punito prima dell'entrata in vigore della legge. - RISERVA DI LEGGE: E’ il principio in base al quale, secondo l’art. 23, le materie sono affidate solo alla legge. RISERVA DI LEGGE Inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. Garanzia rappresentata è: assicurare il coinvolgimento e la mediazione legislativa e assicurare il trattamento omogeneo in tutto il Paese. La riserva di legge può essere la materia penale e le materie a riserva d'aula (la legge di bilancio, la legge elettorale ecc). Secondo l'articolo 43 la produzione di provvedimenti amministrativi, veste formale, è un atto legislativo. C'è un criterio di innovatività non generale ma astratta. Può avvenire solo tramite legge. Qualsiasi atto o provvedimento amministrativo può richiedersi il processo ad esempio per l'espropriazione. Le riserve di legge ordinarie possono essere: - ASSOLUTE: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l'art. 13.2 Cost. ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge. - RELATIVE: sono la gran parte. Secondo l'articolo 23 la legge deve definire i principi della materia mentre la normazione di dettaglio è affidato a fonti sotto ordinarie alla legge. - RINFORZATE: dove la Costituzione pone dei limiti alla discrezionalità del legislatore, predeterminando alcuni dei contenuti che la legge deve avere. Interviene dove la legge non prevede solo che la materia è riservata alla legge ma anche come deve disciplinarla. Ad esempio le limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno possono intervenire solo in caso di sanità e sicurezza. La riserva di legge formale: nella materia può intervenire la legge del parlamento mentre non possono farlo atti aventi forza di legge, come decreti legge o decreti legislativi, del governo. Di fatto, poi, le materie disciplinate da riserva di legge formale sono quelle coperte da riserva di assemblea. La riserva di legge formale è tipica dei casi in cui si vuole riservare al solo parlamento la possibilità di adottare un determinato atto, ed è dunque soprattutto utilizzata per quanto riguarda gli atti autorizzatori dell'assemblea. Basti pensare alla legge di bilancio, la cui natura autorizzatoria è sottolineata dalla stessa Costituzione all'art. 81Cost. La stessa ratio impone di considerare riserva di legge formale la conversione di decreti legge, così come la delega della funzione legislativa nel caso di adozione di decreti legislativi: infatti, non fosse imposta una simile riserva, si potrebbe in questi casi procedere con atti aventi forza di legge, falsando in modo inaccettabile la natura dei rapporti tra l'esecutivo e il legislativo. LEGGE DI BILANCIO Si fa riferimento all’art. 81 della Costituzione. E’ lo strumento principale con cui il Parlamento ha il controllo sul governo. E’ di iniziativa governativa. Prima che la legge di bilancio venisse approvata, si prevedevano le entrate e le spese senza modificare la legislazione vigente. Nel 1978, con la legge finanziaria, si realizzava la manovra economica. La legge finanziaria modifica la voce di entrata e di uscita (quindi le spese) dello Stato. Tramite la legge di bilancio si decide dove spendere i soldi. ITER DI FORMAZIONE La legge di bilancio è di competenza del ministero dell'economia. Egli chiedeva ai ministeri le previsioni di bilancio ed entro il 30 giugno si procedeva con la programmazione economico finanziaria. Entro il 30 settembre bisognava proporre al Parlamento la legge di bilancio. Fino al 31 dicembre non si discuteva sulle entrate e sulle uscite, la legge veniva cristallizzata in modo che ne uscisse verificata. Deve essere approvata entro il 31 dicembre altrimenti lo stato non può fare azioni economiche. Nel caso in cui non sono autorizzate spese ed entrate, si approva la legge sull'esercizio provvisorio. L’esercizio provvisorio ha delle caratteristiche: - La temporaneità in quanto non può oltrepassare i 4 mesi - Non può darsi luogo a spese o entrate superiori al bilancio dell’anno precedente. Nella legge di bilancio si ha sia la prevenzione che la manovra economica. Il DEF (Documento di economia e finanza) è emanato dal Governo. Deve essere presentato entro il 10 aprile in Parlamento e trasmesso alle autorità europee competenti entro il 30 aprile. Questo documento deve contenere: - Gli obiettivi entro il triennio successivo (obiettivi macro economici) - Strumenti per realizzare tali obiettivi - Programma di riforme Il NADEF (nota di aggiornamento al DEF) serve a tenere il DEF aggiornato e recepire eventuali rilievi. Deve essere proposto alle Camere entro il 27 settembre. Il FISCAL COMPACT è il patto di bilancio europeo, un accordo approvato con un trattato internazionale. Esso contiene una serie di regole chiamate regole d'oro che sono vincolanti nell’Unione europea per il principio dell'equilibrio di bilancio. Contiene delle clausole e dei vincoli come: - L'impegno ad avere un deficit pubblico strutturale che non deve superare lo 0,5 % del PIL e, per i Paesi il cui debito pubblico è inferiore 60% del PIL, l’1%; - L'obbligo per i Paesi con un debito pubblico superiore al 60% del PIL, di ridurre ogni anno di un ventesimo dell'eccedenza; - L'obbligo per ogni Stato di garantire correzioni automatiche con scadenze determinate quando non sia in grado di raggiungere altrimenti gli obiettivi di bilancio concordati; - L'impegno ad inserire le nuove regole di norme di tipo costituzionale o comunque nella legislazione nazionale, che verrà verificato dalla Corte europea di giustizia; - L'obbligo di mantenere il deficit pubblico sempre al di sotto del 3% del PIL, come previsto dal patto di stabilità e crescita; In caso contrario scatteranno sanzioni semiautomatiche; - L'impegno a tenere almeno due vertici all'anno dei 18 leader dei paesi che adottano l'euro. La legge sanatoria serve a fare saldi gli effetti del decreto non convertito. Il Parlamento non è mai obbligato ad approvare una legge. Quando il Parlamento non converte il decreto e rifiuta la legge sanatoria, Perde efficacia fin dall'inizio salvo i rapporti ad efficacia istantanea. Con la Regola del fatto compiuto, l'effetto rimane tale anche se non è stato convertito in legge e gli effetti futuri non compiuti vengono travolti. Di norma, per entrare in vigore, una legge di conversione ha 15 giorni dalla sua pubblicazione. La REITERAZIONE è la prassi utilizzata fino al 1996 dal Governo, quando il decreto legge non era convertito entro 60 giorni e si proponeva un altro decreto con le stesse forme e stessi contenuti e lo si deliberava nuovamente. La reiterazione non è conforme alla Costituzione e secondo la Corte Costituzionale è illegittimità in quanto non vi è l'innovatività del decreto legge reiterato. La norma giuridica deve modificare. Con la sentenza n. 60 del 1996 il decreto legge deve evidenziare esigenze di necessità ed urgenza. REFERENDUM ABROGATIVO E’ una fonte di produzione del diritto che rappresenta la democrazia diretta. Il nostro ordinamento è a democrazia rappresentativa e si esprime attraverso un sì o un no. Questo referendum serve per abrogare le norme vigenti, interviene su quelle leggi già consolidate dal Parlamento. Permette di ritoccare una legge, una disposizione di legge, un decreto, o parti di esso, tramite una consultazione popolare. E’ un istituto di democrazia partecipativa; è di rango ordinario ed è fonte del diritto per innovatività. E’ una sorta di legislazione negativa in quanto viene eliminata una legge e non si possono introdurre nuove norme. Questo referendum può essere territoriale, consultivo e di indirizzo. Il referendum abrogativo, per essere valido, deve ottenere almeno la maggioranza degli aventi diritto (quorum strutturale). All'articolo 75 troviamo dei limiti secondo cui il referendum abrogativo non viene utilizzato: per le fonti regionali, per le leggi di bilancio (altrimenti abrogheremo tutte le tasse), leggi in materia di amnistia indulto e per la ratifica di trattati internazionali. (La legge in materia di indulto è stata approvata per ragioni umanitarie nel 2006 e la ragione inconfessata è la crisi di sovraffollamento delle carceri). LEGGI NON ABROGATE PER VIA REFERENDARIA - Leggi collegate - Leggi ad efficacia rafforzativa - Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (es. aborto) - Leggi a contenuto comunitariamente vincolato  si dà attuazione ad obbligo comunitario Nel referendum abrogativo devono essere incluse materie a contenuto omogeneo, chiaro, semplice e completo. La Corte di Cassazione controlla che ci siano almeno 500.000 firme e la autenticità. La Corte Costituzionale verifica che non ci siano leggi dell'articolo 75 per la ammissibilità. La Corte Costituzionale ha deciso che la legge che è stata abrogata per via referendaria può essere introdotta dal legislatore solo dove intervengono mutamenti sul piano politico e socioeconomico. Il Parlamento valuta se sono avvenuti mutamenti rilevanti e si assume la responsabilità politica. Per il referendum abrogativo, la Corte costituzionale non ha dato un termine. Il referendum manipolativo (quando si manipola il contenuto) non è consentito perché finisce per tradire il significato dell’istituto giuridico e perché sarebbe una nuova legge per incostituzionalità della norma. Il quorum è almeno la metà degli aventi diritto; la sanzione è la mancanza del raggiungimento del quorum (da 30 anni ad oggi solo 4 hanno raggiunto il quorum). FONTI REGIONALI Sono fonti di produzione del diritto, sono rappresentati da: statuti, leggi regionali e fonti locali.  STATUTI : Disciplinano l'organizzazione e le funzioni delle regioni. Non possono derogare né principi né norme costituzionali. Vi è una differenza procedurale tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale. - A Statuto ordinario: Per le regioni a questo statuto, il procedimento è approvato dal Consiglio regionale con maggioranza assoluta e con doppia deliberazione (la seconda dopo 2 mesi). Lo Statuto rappresenta la forma di governo e deve essere in armonia con la Costituzione. Con 1/5 dei consiglieri si può richiedere il referendum popolare. - A Statuto speciale: Questo statuto è approvato dal Parlamento Nazionale (quindi non autonomo) con la legge costituzionale (art. 138) che gli conferisce un rango superiore nella gerarchia. Possono derogare le norme della Costituzione. (Le regioni a statuto speciale sono 5 di cui quelle per motivi linguistici sono Il Trentino, la Valle d'Aosta e il Friuli).  LEGGI REGIONALI: L'articolo inerente è il 117 ed è stato modificato con la legge costituzionale del 2001 con la riforma del titolo 5°: Oggi al 2° comma troviamo le materie che sono esclusivamente dello Stato; al 3° comma troviamo le materie concorrenti; al 4° comma troviamo tutto ciò che non è incluso nei due commi precedenti che è quindi di competenza regionale (podestà legislativa di regioni). Le materie contenute al 2° comma dell’art.117 sono estese e figurano anche materie trasversali (tagliano anche altri ambiti materiali come l'ambiente alla lettera S). La concorrenza è un bene immateriale esclusivamente dello Stato.  REGOLAMENTI/FONTI LOCALI : (comuni/province/città metropolitane) Sono munite di statuti e regolamenti. - STATUTI: rappresenta l’organizzazione, fini e funzioni fondamentali dell’ente; in base all’art. 114 attuale, si ricavano 2 principi. Prima lo Stato si ripartiva in Regioni, Province e Comuni. L’ordinamento generale oggi non è lo Stato, ma la Repubblica. Oggi sono elementi costitutivi della Repubblica sono i Comuni, le Province e le Regioni: c’è un clima ascendente perché si parte dai comuni che sono gli enti più vicini ai cittadini. - REGOLAMENTI: il rango dei regolamenti locali è secondario, soggetto a statuto e leggi ordinarie dello stato. I regolamenti si dividono in due categorie: regolamenti di organizzazione e regolamenti dei servizi. Secondo l’art.117 lo statuto elenca le funzioni attribuite, i regolamenti le disciplinano. La LEGGE INTERPRETATIVA n°131 del 2003 precisa i contenuti della Costituzione quindi non è sostanzialmente interpretativa. POTESTÀ REGOLAMENTARE I regolamenti sono fonti secondarie, sotto ordinate del rango primario. I regolamenti rappresentano una realtà eterogenea. Nella costituzione non c’è una definizione di regolamenti, soggettivamente sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi: sono adottati da autorità amministrative e contengono norme giuridiche. La potestà normativa è esercitata da autorità amministrative attraverso provvedimenti. LIMITI DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE: - Non possono contenere norme contra legem (il contenuto non deve essere in contraddizione con una legge di rango primario). - I regolamenti approvati da autorità diverse dal governo, non possono contrastare il contenuto dei regolamenti del governo. - Per quanto riguarda le riserve d’aula non sono disciplinate da regolamenti ma può intervenire solo la legge (potere legislativo). PIANO REGOLATORE GENERALE è di competenza del comune. È costituito da un testo normativo ed è presente l’atto di contenuto misto: sia provvedimentale che normativo. FONDAMENTO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE La potestà, sia dello Stato che delle regioni, è prevista dall’art.117 della Costituzione; mentre l’organizzazione e le funzioni degli enti locali sono attribuite dai regolamenti. I regolamenti indipendenti sono adottati da materie che non sono nella Costituzione. Per discrezionalità si intende il potere di scelta. La DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA opera tra una legge e un’altra, sceglie se dare vita ad un regolamento e non sempre è ordinato dalla legge. Nasce nel ponderare la scelta tra interessi. All’art. 97 della Costituzione possiamo trovare il principio di imparzialità e di buon andamento. La P.A: - Deve tenere conto della legge - Non può discriminare senza validi motivi - Devi raggiungere l'interesse con meno risorse possibili CONTROFIRMA MINISTERIALE (art. 89): ciascun atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal ministro competente altrimenti non può essere valido; così facendo non agisce da solo ma viene sollevata la responsabilità giuridica. All’art. 90 possiamo leggere che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti posti in essere. Nell'esercizio delle proprie funzioni non ne risente, mentre degli atti personali nei risponde come tutti. L’esercizio del Presidente delle Repubblica prevede:  un assegno personale, un compenso in denaro per l’esercizio della funzione  una dotazione, un insieme di beni mobili e immobili e una somma in denaro per sostenere le spese dell’incarico Ci sono 2 eccezioni che sono i reati del presidente: - Per alto tradimento - Attentato alla Costituzione, che è condotta di eversione In entrambi i casi il Parlamento, a maggioranza assoluta, mette in stato di accusa il Presidente della Repubblica. All'articolo 87 della Costituzione possiamo trovare le attribuzioni del Presidente della Repubblica rispetto al potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Potere legislativo - Vedo sospensivo - Promulga legge ed emana decreti - Nomina 5 senatori a vita - delega il governo a presentare disegni di legge - Indice le elezioni - Indice il referendum abrogativo - Invia messaggi alle camere - Può sciogliere le camere o anche solo una di esse sentendo il parere dei Presidenti di ciascuna camera, ad eccezione che siano gli ultimi sei mesi di mandato. (SEMESTRE BIANCO) Potere esecutivo - Nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, nomina i ministri (art. 92). - Ratifica i trattati internazionali che normalmente sono controfirmati, solo le dimissioni non richiedono la controfirma ministeriale - Comanda le forze armate e presiede il Consiglio Supremo di Difesa (organo formato dai ministri interessati al problema della difesa nazionale e dal Capo di stato maggiore della difesa). - Dichiara lo stato di guerra - Nomina i più alti funzionari dello Stato Potere giudiziario - Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (art 87) - Ha la facoltà di concedere grazie e di commutare le pene dei condannati - Nomina 5 membri della Corte Costituzionale (art. 135) Gli atti del presidente della Repubblica possono essere classificati in tre modi: - Formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi (volontà del Governo): il loro contenuto è predisposto e voluto dai membri del Governo. Il Presidente della Repubblica ha un ruolo di controllo. Sono decreti del Presidente della Repubblica contenenti Decreti-legge, Decreti legislativi, regolamenti e atti che siano espressione della funzione amministrativa (ad esempio la nomina dei ministri (scelta politica) e la ratifica dei trattati internazionali). - Sia formalmente che sostanzialmente presidenziali: rispetto a tali atti, il Capo dello Stato gode di un'ampia sfera di discrezionalità. La controfirma governativa assume, in questo caso, una funzione di controllo diretto ad accertare la legittimità formale dell'atto. Sono: la nomina dei 5 senatori a vita, dei 5 giudici della Corte costituzionale, la nomina del Presidente del Consiglio, concedere la grazia, e il rinvio della legge in Parlamento, messaggi presidenziali, promulgazione delle leggi, nomina di 8 esperti del CNEL (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). - Complessi (volontà del P.D.R e del Governo): il loro contenuto è predisposto e voluto sia dal Presidente della Repubblica che dal Governo: Come ad esempio l'atto di scioglimento delle camere e la nomina del Presidente del Consiglio. Formalmente è un atto del Presidente della Repubblica ma serve anche il consenso del Governo quindi sostanzialmente è di entrambi. PARLAMENTO Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'organo costituzionale che, all'interno del sistema politico italiano, è titolare del potere legislativo e del rapporto di fiducia col Governo. L'ordinamento italiano prevede un bicameralismo perfetto: il Parlamento è formato da due camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ciascuna delle quali gode dei medesimi poteri dell'altra. Secondo l’art. 56 e 57 della Costituzione: - La Camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni. - Il Senato comprende 315 senatori eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 40 anni Tuttavia, poiché il Presidente del Senato, come sancito dall'articolo 86 della Costituzione, può essere chiamato a ricoprire il ruolo di Presidente supplente qualora il Presidente della Repubblica sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni (per dimissioni, malattia o morte), il Senato è tradizionalmente considerato la camera alta; di contro, la Camera dei deputati è ritenuta la camera bassa. IMMUNITÀ DEI PARLAMENTARI L’insindacabilità parlamentare rientra tra le immunità di cui godono deputati e senatori ed è considerata la prerogativa parlamentare più importante: il parlamentare gode di uno scudo e non ha nessuna responsabilità penale, civile, patrimoniale o amministrativa per quanto detto o votato durante l’esercizio delle sue funzioni. I parlamentari non rispondono dei voti dati L’immunità penale: i parlamentari non possono essere arrestati se non in presenza di determinate circostanze: flagranza di reato (colto nel fatto) ed eccezione rispetto all’inviolabilità GOVERNO - organo titolare di indirizzo politico - organo di vertice della pubblica amministrazione E’ un organo costituzionale complesso formato dal Presidente del Consiglio, dai ministri e dal Consiglio dei ministri. Si colloca al vertice del potere esecutivo. FUNZIONI - DELIBERATIVE: decreti legge, regolamenti ecc.. - POLITICA: individua gli obiettivi che la P.A. deve perseguire - AMMINISTRATIVA: La P.A persegue gli obiettivi LIMITI - Nomina i vertici apicali della pubblica amministrazione - Determinano dotazioni organiche - Rilevano la responsabilità del dirigente Inoltre, al Governo competono funzioni di controllo sulla pubblica amministrazione. CONSUETUDINI COSTITUZIONALI: - Consultazioni: Il Presidente della Repubblica riceve le delegazioni dei partiti, i Presidenti di Camera e Senato, gli ex presidenti e i senatori a vita. Servono al Presidente della Repubblica per fare una scelta non discrezionale ma che assicurino successi di fiducia. Le consultazioni, durante la prima Repubblica, erano di rilevanza sostanziale. Oggi le coalizioni si formano prima delle elezioni quindi resta poco spazio alle consultazioni così che il Presidente del Consiglio può essere eletto all’indomani delle elezioni. - Conferire l'incarico: Il Presidente della Repubblica individua il soggetto che si presenterà con la lista dei ministri. Così avviene la nomina del Presidente del Consiglio. E tutti prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica. - Preincarico: sono altre consultazioni svolte dal Presidente del Consiglio. - Conferire mandato esplorativo Con la fiducia parlamentare, il Governo può svolgere le sue funzioni. E’ una mozione e si vota per appello nominale (elezione palese). Il governo può comporsi anche di organi non necessari che non troviamo nella costituzione: - Vicepresidente del Consiglio dei Ministri: svolge funzioni di supplenza - Ministri senza portafoglio (chiamati così perché non sono al vertice di un ministero) che svolgono funzioni delegate dal Presidente del Consiglio giudice costituzionale per quale ragione ritiene che la questione sia non manifestamente infondata. Inoltre deve giudicare in termini di inammissibilità e deve concludersi con un giudizio di accoglimento o di rigetto. PRONUNCE - Sentenze interpretative di rigetto: si discosta dall’interpretazione del giudice a quo, così rigetta la questione. - Sentenze interpretative di accoglimento: La Corte Costituzionale elimina una possibile interpretazione del giudice a quo. - Sentenze manipolatrici: con cui la Corte Costituzionale ritiene incostituzionale laddove la norma prevede una cosa piuttosto che un’altra. Per POTERE DI STATO (in questo caso) si intende l’insieme degli organi costituzionali abilitati a manifestare in via definitiva la volontà del potere al quale appartiene. - CONFLITTO DI COMPETENZA: è necessario che siano poteri dello Stato; e inoltre è indispensabile che gli organi abbiano poteri diversi. - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI i cui oggetti sono le funzioni amministrative. AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA Il nostro è un ordinamento di Civil Low e il giudice è soggetto alla legge. Possiamo avere vari giudici: - GIUDICI ORDINARI PENALI che si occupano di attività criminose - GIUDICI ORDINARI CIVILI che hanno il compito di accertare i diritti - GIUDICI AMMINISTRATIVI a cui competono gli accertamenti di interessi legittimi (es. la pretesa di un privato rivolta all’amministrazione che eserciti un potere pubblico conforme, per l’utilità della vita). - GIUDICI CONTABILI: come la Corte dei Conti - GIUDICI TRIBUTARI che giudicano sulle controversie fiscali - GIUDICI MILITARI che giudicano sulle controversie alle forze armate MAGISTRATURA AUTONOMIA E INDIPENDENZA Sono assicurati dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero l'organo di autogoverno della magistratura. Secondo l’art. 104 la Magistratura è un ordine indipendente e autonomo: - Autonomia è organizzativa (formula relazionale) - Indipendenza è funzionale (esercizio delle funzioni) CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM) è un organo di rilievo costituzionale che regola, in totale autonomia, la magistratura ordinaria italiana. Il Consiglio Superiore della Magistratura adotta tutti i provvedimenti sullo status dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, promozioni, ecc.), provvede al reclutamento dei magistrati ordinari, e, soprattutto, ne giudica la condotta ed applica le sanzioni disciplinari. Le funzioni di autogoverno del Csm sono:  gestire il piano di assunzioni, sempre attraverso il concorso pubblico;  assegnare gli incarichi e le promozioni;  decidere sulle domande di trasferimento;  attribuire sussidi ai magistrati e alle loro famiglie;  comminare i procedimenti disciplinari;  nominare i magistrati della Corte di Cassazione;  nominare e revocare i magistrati ordinari. I provvedimenti di autogoverno del Consiglio sono ricorribili al Tar Lazio in primo grado ed in secondo grado al Consiglio di Stato. Tuttavia si applica un’eccezione in caso di provvedimenti disciplinari: questi ultimi, infatti, possono essere impugnati solo con ricorso per Cassazione. Il Csm si compone di 27 membri, di cui 24 elettivi e 3 di diritto, che sono il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ed il Procuratore generale della Cassazione. I membri elettivi sono selezionati nel modo seguente:  ⅓ viene eletto dal Parlamento in seduta comune  ⅔ viene eletto dagli stessi magistrati ordinari Ai sensi della legge n. 44 del 2002, nei ⅔ dei membri togati devono essere riservati 2 seggi ai magistrati della Corte di Cassazione, 4 seggi ai magistrati in funzione di Pubblico ministero e 10 ai giudici. Invece i membri eleggibili dal Parlamento devono essere scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esperienza nella professione. Una volta eletti, i membri del Csm restano in carica per 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. La votazione avviene a maggioranza qualificata di ⅗ dei componenti nei primi due scrutini e di 3/5 dei votanti a partire dal terzo. Il Csm, una volta insediato, elegge tra i membri laici il proprio Vice Presidente che ha la funzione di presiedere alle decisioni quando non è richiesta la partecipazione del Presidente della Repubblica (che la presiede solo in circostanze particolari). TUTELA DELL'AMBIENTE E’ un diritto fondamentale. Si rende necessario un approccio globale per la protezione dell'ambiente, per 3 ragioni: - Ragione sostanziale - Ragione tecnica - Ragione di politica costituzionale, In quanto non c'è una norma nella nostra costituzione che ci dice che l'ambiente è un valore fondamentale. La parola “AMBIENTE” viene citata solo nell’art. 117 lettera S. Quando il costituente scriveva, la preoccupazione era di ripristinare il paesaggio che rappresenta una nozione differente dall' ambiente. Quando si parla di paesaggio si fa riferimento ad una cartolina, ha valori estetici. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'ambiente fosse interpretato in vari articoli, con gli agganci della tutela ambientale: - all'art. 2 con il principio di riconoscimento dei diritti fondamentali - all'art. 9 anche se fa riferimento solo al paesaggio - all'art. 32 con il diritto alla salute La Corte Costituzionale inoltre ha parlato di valore dell'ambiente. Problemi: - l'ambiente taglia trasversalmente altri ambiti - mancano linee guida per il legislatore per far sì che si adottano metodi per la tutela ambientale Si rende necessario al legislatore munirlo di metodi per la tutela ambientale. Vi sono inoltre dei principi finalizzati ad una miglior tutela ambientale che sono: - Principio di sviluppo sostenibile - Principio di prevenzione - Principio di precauzione - Principio “chi inquina paga”, che presenta una severa criticità ARTICOLI L’art. 2 è dedicato ai diritti inviolabili: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Spiegazione: “La Repubblica riconosce”  Per sottolineare la circostanza in quanto preesistenti Non c’è una norma che parla di diritto alla vita “Inviolabili” ovvero incomprimibili anche da parte dello Stato La norma parla dei diritti riconosciuti all'uomo (in senso lato) per differenziarla dal cittadino, quindi sono riconosciuti a tutti. “Formazioni sociali”  C'è un principio pluralista, sono riconosciuti i diritti sia come singolo, sia in cui si esercita la personalità (individuo tra altri individui). Lo Stato agisce in funzione della persona, con il fine di realizzare la personalità dell'individuo. C'è inoltre il principio solidaristico che si esprime in una sfera di doveri, come ad esempio: partecipare al progresso della società, sottoporsi a trattamenti sanitari obbligatori, dovere di difendere la patria… Secondo un ragionamento Barbera, l’art. 2 è come una norma lasciata in bianco. Sono forme di multilivello: - la convenzione europea dei diritti dell'uomo - la carta europea dei diritti fondamentali Livelli di tutela:
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