Scarica Diritto Pubblico capitolo 16.2 le leggi ordinarie dello Stato: il procedimento di formazione e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Capitolo 16.2 4 .Le leggi ordinarie dello Stato: il procedimento di formazione: Le leggi ordinarie dello Stato sono fonti primarie del diritto e sono poste in essere dalle due Camere attraverso un apposito procedimento di formazione. Esse sono dotate di una particolare efficacia che consiste nell'idoneità ad innovare l'ordine legislativo preesistente, sia integrandolo attraverso la posizione di nuove norme, sia modificandolo attraverso l'abrogazione o la sostituzione di leggi. La legge formale è un atto complesso eguale, alla cui formazione partecipano in posizione di parità, ambedue le Camere attraverso una manifestazione di volontà che consiste nell'approvazione dello stesso testo. Il procedimento di formazione della legge si articola nelle seguenti fasi: ➔ iniziativa legislativa (fase introduttiva); ➔ approvazione delle Camere (fase costitutiva); ➔ promulgazione e pubblicazione (fase integrativa dell'efficacia). L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione ad una delle 2 Camere di un progetto di legge ed è attribuita: • al Governo; • ai singoli membri delle Camere; • al popolo; • al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; • ai Consigli regionali. L'iniziativa governativa si esercita con l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge, per la cui presentazione alle Camere è necessario un decreto di autorizzazione del PDR. L'iniziativa parlamentare è esercitata dai membri delle Camere che presentano una proposta di legge alla Camera alla quale appartengono. L'iniziativa popolare è esercitata attraverso la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli (uno degli istituti di democrazia diretta). L'iniziativa dei Consigli regionali è esercitata dai singoli Consigli regionali o da più Consigli congiuntamente e può avere per oggetto materie che interessano la Regione o la presentazione alle Camere di proposte di legge riguardanti i rapporti Stato-Regioni. L'approvazione del progetto di legge da parte di ciascuna Camera può avvenire secondo 3 diversi procedimenti: 1. ordinario; 2. decentrato; 3. misto. 1. Il procedimento ordinario: il progetto di legge viene preliminarmente esaminato e discusso da una commissione legislativa competente per materia. Esaurito l'esame preliminare, la commissione trasmette all'assemblea il progetto di legge, accompagnandolo da una o più relazioni. Il progetto viene discusso nelle sue linee generali per accertare se l'assemblea sia o meno favorevole allo stesso. Soltanto nel caso in cui l'assemblea si sia dimostrata favorevole al progetto si passa alla discussione ed all'approvazione dello stesso articolo per articolo. Approvati tutti gli articoli, si sottopone il progetto nel suo complesso alla votazione finale (a scrutinio palese). Il procedimento ordinario deve essere sempre adottato: • per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e di delegazione legislativa; • per i disegni di legge di conversione dei decreti legge;