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Costituzione e Leggi Costituzionali: Caratteristiche Fondamentali e Tipologie, Appunti di Diritto Pubblico

Diritto pubblicoDiritto Costituzionalediritto amministrativoDiritto EuropeoDiritto internazionale

La rigidità costituzionale e le leggi costituzionali, le loro differenze in termini di contenuto e procedimento di formazione. Viene inoltre discusso l'assetto legislativo statale e regionale, i tipi diverse di riserve di legge e la potestà legislativa e regolamentare. utile per chi vuole comprendere i principi fondamentali della costituzione italiana.

Cosa imparerai

  • Che organi sono stati istituiti per garantire l'osservanza dei diritti umani?
  • Quali sono i principali limiti alla potestà legislativa regionale italiana?
  • Quali sono le principali riforme dell'ordinamento regionale italiano dopo il 2001?
  • Quali sono i principali caratteri dell'ordinamento dell'Unione europea?
  • Quali sono le fonti di cognizione e i testi unici nel diritto europeo?

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 15/06/2018

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Scarica Costituzione e Leggi Costituzionali: Caratteristiche Fondamentali e Tipologie e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! L’ordinamento giuridico e il diritto costituzionale Le regole del diritto: Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico, e per sopravvivere ha bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano vita e attività, e perciò accanto ai doveri, che porgono ad alcuni, prevedono la tutela di corrispondenti facoltà di altri consociati. Si è in presenza di norme giuridiche solo se s’instaura un rapporto giuridico tra due o più soggetti, che, in base ad un regola comune, dà luogo a vincoli reciproci, che determinano in capo ad alcuni situazioni giuridiche vantaggiose, in capo ad altri situazioni giuridiche non favorevoli; il diritto non è un monopolio di alcuna organizzazione, ma è inerente a qualunque organizzazione, tale conclusione è propria della teoria della pularilità degli ordinamenti giuridici. L’ordinamento giuridico: Circa il rapporto tra diritto e organizzazione sociale vi sono teorie: - normativiste : l’ordinamento giuridico è costituito dal complesso di norme vigenti in un determinato spazio territoriale (facenti capo al giurista austriaco Hans Kelsen); - istituzionaliste : sono le prescrizioni normative che scaturiscono da una determinata organizzazione sociale, e non viceversa (facenti capo al giurista italiano Santi Romano e a Maurice Hauriou); L’ordinamento giuridico è l’insieme di più elementi accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici, il concetto di ordinamento non è necessariamente ancorato ad una specifica gerarchia di valori. Il diritto come sistema: Ogni ordinamento è un sistema, e in quanto tale presume se stesso come necessariamente: - completo : non ammettendosi lacune normative, - coerente : non ammettendosi contraddizioni tra norme - ordinato : esistenza di un principio ordinatore che ne garantisce l’unità; il diritto per essere applicato e svolgere la sua funzione regolatrice della vita dei consociati, va interpretato, tale è il compito del giurista, presupponendo che il diritto da interpretare costituisca un sistema, così contribuendo a far sì che lo divenga effettivamente; l’interpretazione avviene attraverso varie fasi: - interpretazione letterale : emerge dal significato proprio delle parole di un testo, - interpretazione logico-sistematica guarda alla connessione non solo delle parole, ma anche al loro inserimento nel contesto giuridico, dando vita a nuove regole per casi non espressamente previsti; la dottrina moderna distingue tra: - disposizioni : a queste si ferma alla mera interpretazione letterale, - norme : a queste conduce la più ampia interpretazione che parte dove si ferma la prima. Ordinamento costituzionale, costituzione, diritto costituzionale: Affinché un ordinamento giuridico possa costituire un sistema devono essere garantite unità e coerenza, assicurate da un insieme di valori e principi ispiratori in grado di innovarlo e renderlo idoneo a rispondere alle nuove esigenze nel loro rispetto, è importante l’esistenza di un progetto fondante che ne è la base e che per l’ordinamento statale, è consacrato nella costituzione, questa può essere scritta o non scritta, e se scritta: - rigida : si può modificare solo con il procedimento di revisione aggravato, - flessibile : si può derogare con legge ordinaria; ogni ordinamento statale ha un proprio assetto costituzionale, inteso come complesso di valori e di principi di riferimento, ma non esiste un solo tipo di costituzionalismo o di costituzioni, infatti vi sono ordinamenti che non hanno una costituzione scritta, ma sono dotati di norme fondamentali che costituiscono l’ordinamento costituzionale di un dato paese. L’ordinamento costituzionale di un paese è il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma a ciascun regolamento e rappresentano il “codice genetico” che determina l’identità dell’ordinamento giuridico stesso, ed agisce all’interno di questo ultimo; il diritto costituzionale ha la funzione di: - assicurare l’identità dell’ordinamento giuridico, - il suo ulteriore sviluppo. L’ordinamento costituzionale di un paese non si identifica con le sole norme formalmente costituzionali e viceversa, le norme di una costituzione non esauriscono i contenuti di un ordinamento costituzionale, infatti la costituzione: - come documento scritto non esaurisce tutto ciò che attiene agli elementi di fondo dell’ordinamento, restano fuori da esso leggi costituzionali, consuetudini costituzionali e quella che la dottrina chiama norme materialmente costituzionali; - contiene disposizioni che disciplinano, al contrario aspetti, che, per quanto rilevanti, difficilmente potrebbero essere considerati tali da caratterizzare l’ordinamento; - può contenere norme non più effettivamente vigenti. La distinzione tra norme costituzionali il cui contenuto conferisce identità all’ordinamento e norme costituzionali che non hanno la medesima funzione permette di comprendere la distinzione tra soggetti e organi: - costituzionali : solo questi concorrono a delineare il volto stesso del nostro ordinamento costituzionale; - di rilevanza costituzionale : previsti dalla Costituzione non possono dirsi necessari; il concetto di ordinamento costituzionale permette di: - interpretare le norme costituzionali vigenti, tenendo conto di ciò che caratterizza l’ordinamento nel suo complesso, - individuare i limiti al potere di revisione costituzionale, essendo un potere costituito, non può erodere le basi della propria legittimazione, ed è questo che legittima e dà validità alle singole norme, comprese le norme che regolano la revisione della costituzione, - stabilire se una carta costituzionale è in vigore o meno. Compito dei costituzionalisti è anche quello di analizzare, l’effettiva vigenza di un testo costituzionale; aspetto delicato di tale attività consiste nello stabilire se la mancata applicazione di una norma sia frutto di una: - vera e propria desuetudine , - prolungata violazione delle norme costituzionali. Diritto pubblico e diritto privato: Essa consiste nella distinzione tra ciò che è affidato: - all’autonomia dei privati che dettano da soli la legge dei propri rapporti attraverso liberi contratti, - direttamente al potere pubblica, per la sua importanza; tuttavia anche dove ci si affida ai privati, lo stato non è del tutto assente, ma si limita solo ad assicurare un quadro generale che garantisca: - una certa parità tra soggetti privati, - che la loro attività non contrasti con l’interesse generale; e così si spiega perché tutto il diritto di un ordinamento a fini generali è in qualche modo pubblico, ciò che cambia è il grado di immediatezza del collegamento con l’interesse generale; un confine tra diritto priva e pubblico non c’è, anche se per convenzione se ne ammette l’esistenza, ma si tratta di un confine mobile, e fino agli anni ’70 vi è stata una tendenza a spostare in avanti i confini dello stato pubblicistico; con la crisi fiscale dello stato, questo è stato indotto a ridimensionare l’area degli interessi tutelati immediatamente e direttamente dallo stato; le stesse amministrazioni pubbliche, per ragioni di efficienza, hanno preso a usare strumenti propri del diritto privato. Lo Stato Lo Stato come comunità politica: Gli Stati si affermano in varie parti d’Europa, sviluppandosi tale processo in una duplice direzione: - esterna : affermando la propria autonomia rispetto sia all’ordinamento imperiale sia a quello del Papato, e trova consacrazione con la fine della guerra dei Trent’anni, - interna : affermando la propria supremazia nei confronti degli ordinamenti che esistevano al loro interno, e si realizza attraverso il consolidamento della monarchia assoluta e si conclude nel 1789 con la Rivoluzione francese e la sottoposizione dello stesso alle regole di diritto. Lo Stato moderno è caratterizzato da molteplici elementi, ma i più importanti sono: - politicità : l’ordinamento statale assume tra le proprie finalità la cura di tutti gli interessi generali che riguardano una determinata collettività stanziata su un determinato territorio, ed in forza di tale carattere lo Stato tende a sottoporre alle proprie regole tutti i diversi ordinamenti che esistono al suo interno; - sovranità : la sua supremazia rispetto ad ogni altro potere costituito al suo interno e la sua indipendenza rispetto a poteri esterni; queste sono caratteristiche fondamentali della statualità e sono tra loro collegate poiché non si possono perseguire fini generali, in - Segretario generale : eletto dall’assemblea su proposta del Consiglio per un periodo di 5 anni ed è l’organo esecutivo dell’Organizzazione. All’ONU appartengono quasi tutti al fine di ripristinare la pace ed assicurare condizioni di sicurezza, perciò può adoperare la forza il cui utilizzo è affidato al Consiglio di sicurezza in caso di minaccia alla pace. Le organizzazioni internazionali regionali: Dopo la seconda guerra mondiale si sono sviluppate organizzazioni internazionali, dette regionali, costituite da gruppi di Stati allo scopo di mantenere la pace in determinate aree, tipica è l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, la NATO, che si fonda sui principi della mutua assistenza fra gli Stati alleati in caso di attacco armato, di cui all’art. 5. L’ordinamento dell’Unione Europea Dalla Comunità Europea all’Unione Europea: Essa nasce nel 1993, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, il processo che ha condotto all’UE è frutto di un percorso iniziato nel 1951, con la firma del Trattato di Parigi che diede origine alla CECA, pochi anni dopo si diede vita all’EURATOM, e alla CEE con il Trattato di Roma del 1957, il fondamento prevalentemente economico della comunità mirava alla costituzione di: - uno spazio di libero scambio fra gli Stati, - l’introduzione di una politica per l’agricoltura e i trasporti che fosse comune, nel 1965 si giunse alla fusione degli organi istituzionali delle tre Comunità, con l’unificazione degli organi esecutivi, in quanto si è avvertita l’esigenza che la Comunità andasse oltre l’aspetto strettamente economico; sul piano della giustizia, la Corte di giustizia dà vita ad una giurisprudenza che interpreta in maniera sempre più estesa il diritto della Comunità. Con il Trattato di Maastricht si modifica il trattato CEE, con l’introduzione della moneta unica, e si aggiunge anche il Trattato dell’Unione Europea che dà vita ad una struttura organizzativa complessa fondata su tre pilastri: - preesistenza delle tre Comunità, - la politica estera e di sicurezza comune, - la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, non tutti i paesi concordarono da subito l’affidamento di aspetti della politica estera e della giustizia agli organi e strutture comunitarie, si decise di affidare tale procedimento ai meccanismi del diritto comunitario con la cooperazione intergovernativa; con il Trattato di Nizza si è cercato di rispondere alle esigenze e con la revisione dei meccanismi di rappresentanza. Organizzazioni e istituzioni dell’Unione Europea: Essa si è dovuta munire di organi e istituzioni cui affidare il potere e in grado di fornire un sistema operativo unitario, mediante la creazione di un organismo intergovernativo ed organi comunitari: - Consiglio europeo : i cui membri sono i capi di Stato e di governo ed è l’organo di indirizzo politico. - Consiglio : opera come vera e propria istituzione comunitaria, è composto da un rappresentante per ogni stato membro, si riunisce ogni mese, in composizione diversa, ed ha l’obbiettivo di attuare politiche dell’Unione in materia di relazioni esterne, economia e sviluppo, sicurezza, ecc... - Parlamento europeo : rappresenta il popolo degli Stati membri ed è eletto ogni 5 anni dai cittadini, i suoi principali poteri sono: - approvare i Trattati di adesione dei nuovi Stati, - concorrere alla funzione legislativa attraverso l’iniziativa o mediante le procedure di codecisione e cooperazione, - controllo sulla Commissione attraverso l’approvazione delle mozioni di censura. - Commissione : l’organo “esecutivo” dell’Unione ed agisce in piena autonomia ed indipendenza, dura in carica 5 anni e vigila sull’applicazione del Tce, i suoi poteri si concretano in una serie di poteri di iniziativa, potere di vigilanza sull’attuazione del diritto comunitario, gestisce il bilancio, ecc... - Corte di giustizia e Tribunale di 1° grado : la Corte è costituita da 25 membri nominati dagli Stati per sei anni, essa deve “assicurare il rispetto del diritto attraverso l’interpretazione e l’applicazione delle norme”, giudica le controversie tra: - Stati membri, - Comunità e Stati, - istituzioni comunitarie, - ricorso di annullamento contro gli atti comunitari adottati in violazione dei trattati; il Tribunale di 1° grado si occupa delle controversie tra la Comunità e i propri funzionari e delle azioni intraprese dai singoli, il suo ruolo è minore e le sue decisioni sono impugnabili davanti alla Corte per soli motivi di legittimità. Esistono istituzioni comunitarie settoriali, come la Banca Centrale Europea, che ha poteri nell’ambito della politica monetaria dell’Unione ed è dotata di un ampio grado di indipendenza rispetto alle altra istituzioni. Il funzionamento dell’Unione Europea: Il suo ordinamento si fonda principalmente sui trattati, TUE e TCE, che costituiscono le fonti primarie del diritto comunitario, e sulle fonti derivate, ossia il complesso di norme adottate sulla base dei trattati secondo il procedimento previsto dal TCE, esse hanno carattere secondario e devono essere compatibili con i trattati sotto il profilo formale e sostanziale. Fonti comunitarie primarie: All’interno dei trattati sono indicati i principi e i valori cardine dell’UE e riguardano: - la trasparenza nel sistema delle decision i, - il principio di sussidiarietà , - l’individuazione di una serie di obbiettivi comun i quali la difesa dell’integrità dell’Unione, libera circolazione di merci, persone servizi e capitali, - un livello elevato di tutela e protezione dell’ambiente , di particolare rilevanza sono: - principio di sussdiarietà : si basa sull’intervento dell’istituzione più vicina al cittadino al fine di raggiungere gli obbiettivi previsti solo qualora essa non sia in grado, interverrà quella più ampia, a livello comunitario l’intervento della Comunità si avrà solo allorché i singoli Stati non siano in grado di realizzare gli obbiettivi stabiliti, o non lo siano sufficientemente, ciò, per un verso, significa che se un obbiettivo non può essere conseguito dallo Stato membro solo allora la Comunità può intervenire, dall’altro lato vuol dire che se la Comunità non può fare meglio dello Stato membro, deve astenersi dall’agire e la competenza deve restare dello Stato o dell’autorità dell’ordinamento statale; - cittadinanza europea : si affianca ed integra quella nazionale, è riconosciuta a tutti i cittadini di uno Stato membro, e concerne una serie di diritti spettanti al cittadino, quali la libera circolazione all’interno dei paesi dell’Unione, il diritto all’elettorato attivo e passivo, ecc... le politiche comunitarie, ossia gli ambiti d’intervento della Comunità, vanno dalla politica estera e di sicurezza comune, alla cooperazione tra Stati membri, ecc... Fonti comunitarie derivate: Per attuare le politiche comunitarie si dà vita a norme, nel rispetto dei trattati, che costituiscono il diritto internazionale derivato, si distinguono, circa il loro grado di vincolatività e soggetti destinatari, in: - regolamenti :”leggi” con portata generale ed obbligatori in tutti i propri elementi, hanno caratteristica di essere direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza necessità di procedure di recepimento e possono avere come destinatari persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici o privati, - direttive : atti vincolanti per uno o più Stati membri in vista del raggiungimento di un risultato prederminato entro un termine prestabilito, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, vi sono ipotesi in cui la direttiva si caratterizza per un grado di percettività e precisione e la cui efficacia è diretta, è il caso delle direttive dettagliate, che sono autoapplicative; - decisioni : atti di natura vincolante ed obbligatorie nei propri elementi, esse hanno portata generale, ma vincolano esclusivamente i soggetti cui sono destinate e servono a disciplinare casi concreti e sono soggette alle condizioni di diretta applicabilità delle direttive; - raccomandazioni e pareri : sono atti di natura non vincolante con valenza di indirizzo polito e non fanno sorgere nei destinatari diritti e obblighi. Il procedimento di formazione del diritto comunitario: Il TCE prevede, ferma stando l’iniziativa normativa che appartiene alla Commissione, tre tipi di formazione del diritto comunitario derivato, che si caratterizzano per il diverso grado di coinvolgimento delle varie istituzioni comunitarie, il ricorso all’uno o all’altro procedimento dipende da dalla materia che s’intende regolare: - codecisione : consiste nel coinvolgere Parlamento e Consiglio nella redazione del testo su proposta della Commissione, talvolta si ricorre ad un comitato di conciliazione composto da un numero pari di membri del Consiglio e del Parlamento per l’approvazione finale; - cooperazione : si ricorre a tale meccanismo per adottare provvedimenti in materia di politica economica e monetaria, il ruolo principale compete a Commissione e Consiglio, il Parlamento vi concorre assumendo posizioni che possono essere superate dal voto del consiglio; - consultazione : è applicata in ambiti particolarmente delicati, il Consiglio è tenuto a sentire il Parlamento europeo attraverso un suo parere obbligatorio ma non vincolante. Una procedura specifica è prevista per il bilancio, in cui l’ultima parola spetta al Parlamento; accanto a tali procedure, che costituiscono le procedure comunitarie, vi sono le procedure intergovernative volte a lasciare agli Stati membri pieno di controllo sul procedimento, mentre le istituzioni comunitarie sono coinvolte a livello consultivo e la decisione è adottata dai governi dei paesi membri per lo più all’unanimità. Ordinamento italiano e ordinamento dell’Unione: L’Italia ha assunto obblighi riguardanti il concorrere alla composizione degli organi comunitari, la rinuncia a una serie di competenze in favore della Comunità e all’impegno a rispettare e far rispettare la normativa comunitaria, i trattati prevedono che destinatari diretti di queste sono anche tutte le persone fisiche e giuridiche, verso le quali il diritto comunitario produce diritti e obblighi; le autorità italiane applicano il diritto comunitario, disapplicando il diritto interno incompatibile sulla base del: - fondamento costituzionale dell’assunzione degli obblighi comunitari, - concorso degli organi costituzionali e istituzionali alla formazione del diritto comunitario, - modalità di attuazione del diritto comunitario. Circa il problema del fondamento costituzionale dell’assunzione di obblighi comunitari, questo si è tradotto nell’attribuzione di funzioni e competenze alle istituzioni comunitarie, mediante il riferimento all’art. 11 della Costituzione e l’unico limite è costituito dal rispetto dei principi supremi e dei diritti inviolabili; per il problema della partecipazione dei nostri organi costituzionali alla formazione del diritto comunitario, un ruolo primario è svolto dal Governo, che partecipa ai processi decisionali della Comunità, mentre è più difficile che il Parlamento possa incidere sulla formazione del diritto comunitario; ulteriore problema è l’adempimento degli obblighi comunitari delle direttive, dove l’Italia si è sempre distinta per cronici ritardi nell’attuazione di queste, fino all’emanazione della Legge 86/1989, con la quale riorganizzò le procedure di adeguamento dell’ordinamento italiano al diritto comunitario, si tratta della legge comunitaria, che il Governo, entro il 31 gennaio, presenta alle Camere per l’attuazione degli obblighi comunitari. Peculiarità dell’ordinamento dell’Unione: I caratteri essenziali dell’ordinamento dell’Unione sono: - si fonda su trattati che all’origine avevano natura di atti di diritto internazionale con durata illimitata; - il trattato costituisce la carta costituzionale dell’Unione; - il TUE prevede una procedura di sospensione dei diritti in caso di violazione dei principi fondamentali, - il TCE dà vita al diritto comunitario derivato con la previsione di meccanismi e procedimenti per la produzione di norme, - il diritto comunitario è applicato direttamente dai giudici degli Stati membri e vede nella Corte di giustizia l’unico organo legittimato alla sua interpretazione, - le decisioni fondamentali sono prese all’unanimità, - gli organi dell’Unione sono in parte nominati degli Stati membri e in parte eletti dai cittadini, - le istituzioni comunitarie, anche se limitate, hanno risorse proprie; l’ordinamento stesso, - coerenza sistematica : è richiesta una coerenza interna che non ammette contraddizioni e discrasie e di meccanismi che ne consentano la rimozione per individuare la norma applicabile al caso concreto, - completezza : indica l’assenza di lacune e vuoti normativi che non consentano la risoluzione di situazioni concrete, anche qui necessitano meccanismi che consentano di risolvere il problema, permettendo all’interprete di individuare la norma applicabile in concreto. Criteri per ordinare le fonti del diritto: Sono fissati dalla Costituzione, e poi da una serie di norme contenute nelle Disposizioni preliminari al cod. civ. del 1942, la risoluzione delle antimonie è un’operazione che si effettua in sede di applicazione del diritto, al fine di consentire di individuare la norma applicabile al caso concreto, i criteri sono: - cronologico : regola la successione delle norme nel tempo, attribuendo prevalenza alla norma successiva rispetto a quella precedente, in presenza di fonti equiparate, nel caso di norme incompatibili si applicherà la norma successiva, con conseguente abrogazione della precedente; tutti gli atti normativi entrati in vigore, di regola, producono i loro effetti solo per il futuro, di cui all’art. 11 delle preleggi ed è noto come divieto di efficacia retroattiva, i rapporti sorti prima continueranno ad essere regolati dalla norma previdente, la retroattività costituisce un’eccezione e non è mai assoluta, poiché riguarda i rapporti pendenti, un limite a questa è posto dai diritti quesiti, ossia situazioni sorte e perfezionate in vigenza di una determinata normativa, un divieto assoluto di retroattività è previsto dall’art. 25 della Cost. per le leggi in materia penale, infatti “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”, l’applicazione del criterio cronologico comporta l’abrogazione delle disciplina previdente incompatibile e può essere: - espressa: è la disposizione ad indicare quali norme preesistenti vengono abrogate, - per incompatibilità: è l’interprete a rilevare un contrasto tra norme dal contenuto incompatibile, - per nuova disciplina dell’intera materia: una nuova legge interviene a disciplinare integralmente una data materia; clausole di abrogazione espressa, in cui è la stessa legge a stabilire che la disciplina da essa dettata non potrà essere abrogata o modificata, tali clausole sono usate dai testi unici, l’interprete sarà tenuto a ad applicare la norma precedente qualora essa non sia espressamente abrogata; - gerarchico : risolve il conflitto tra norme poste da fonti non equiparate dando prevalenza alle norme poste dalla fonte sovraordinata, la norma disapplicata si considera invalida e sarà espunta dall’ordinamento con l’annullamento; - competenza : interviene quando le fonti sono ordinate dalla Cost. secondo la competenza riguardante ambito territoriale, materia, ecc... dando applicazione alla norma posta dalla fonte competente con la conseguente esclusione di qualsiasi altra, quella disapplicata si considera invalida e sarà espunta dall’ordinamento con l’annullamento. L’interpretazione e l’integrazione del diritto: La risoluzione delle antinomie prevede un’attività interpretativa regolata, in assenza di disposizioni costituzionali, dall’art. 12 delle preleggi, secondo criteri di interpretazione: - letterale : seguendo il senso di ogni parola, - teleologica : individuando lo scopo del legislatore, - sistematica : individuando la connessione tra le varie disposizioni; l’esistenza di alcune lacune viene colmata con il ricorso all’analogia, applicando la disciplina applicabile ai casi simili, e si ha l’ analogia legis , in mancanza si ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico, e si ha l’ analogia iuris ; tuttavia vi sono delle limitazioni che si concretano nel divieto di analogia per le leggi penali e speciali, definite dalla Cost. di stretta interpretazione; da ciò si distingue l’interpretazione autentica proveniente dal legislatore con riferimento ad un testo normativo già vigente, le leggi di interpretazione autentica sono retroattive, quindi qualsiasi operatore di diritto è tenuto ad applicare la legge secondo il senso stabilito. Le fonti del diritto. Tipologia: Esse sono classificabili in: Fonti Statali: - Costituzione e leggi costituzionali, - fonti comunitarie, - fonti legislative ordinarie, - fonti legislative “specializzate”, - fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali, - fonti secondarie; Fonti delle autonomie territoriali: - fonti del diritto regionale, - fonti degli enti locali, - fonti espressione di autonomia collettiva, - fonti “esterne” riconosciute, - fonti fatto. La Costituzione e le leggi costituzionali: Caratteristica fondamentale delle Cost. è la rigidità che comporta per la revisione costituzionale, un meccanismo aggravato rispetto al procedimento ordinario, a garanzia contro modificazioni da parte di tutti gli altri poteri, le leggi di revisione costituzionale hanno il rango di leggi costituzionali, ma ciò che le differenzia riguarda il contenuto: - revisione costituzionale : hanno ad oggetto la modifica della costituzione, - costituzionali : sono richiamate da disposizioni della Cost. e mirano ad integrare la disciplina di alcune materie nei casi di riserva di legge costituzionale; il loro procedimento di formazione si definisce aggravato, in quanto reso più complesso e articolato, prevedendo una duplice lettura da parte di ciascuna delle Camera, la: - prima : segue regole previste per ogni procedimento legislativo, ma con divieto di approvazione in commissione, - seconda : a distanza minima di tre mesi, la cui approvazione richiede maggioranze qualificate; se il disegno di legge è approvato a maggioranza assoluta viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica e dalla pubblicazione decorrono tre mesi entro i quali un quinto dei componenti di una Camera, 5 consigli regionali o 500.000 elettori possono richiedere un referendum costituzionale e solo se questo dia esito positivo la legge è promulgata; se invece il progetto di legge è approvato a maggioranza di due terzi, non è ammesso referendum e la legge viene immediatamente pubblicata e promulgata, esistono tuttavia dei limiti alla revisione costituzionale, tra cui quanto previsto dall’art. 139 secondo cui “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”, e quelli che per la dottrina coincidono con i principi supremi, che se variati implicano un mutamento costituzionale. Le fonti comunitarie: Le fonti del diritto comunitario sono: - regolament i, - direttive , e vanno necessariamente coordinate con le fonti nazionali al fine di garantire l’attuazione degli obblighi comunitari e l’armonizzazione con le nostre normative per salvaguardarne la coerenza; il problema del coordinamento ha trovato soluzione attraverso un graduale processo evolutivo che ha visto operare la Corte costituzionale e la Corte di giustizia dell’Unione: - in prima fase : il rapporto fra regolamento e legge interna andava regolato, secondo la Corte costituzionale, ricorrendo al criterio cronologico, attribuendo prevalenza all’atto normativo che fosse successivo nel tempo, - in seconda fase : si ritenne di dover risolvere il contrasto sollevando la questione di legittimità costituzionale, - oggi : le Corti attribuiscono prevalenza al diritto comunitario sulla normativa interna con esso incompatibile; conseguenza dell’applicazione della normativa comunitaria sulla norma interna sarà la disapplicazione con l’effetto di sospendere la sua efficacia formale fino a che permane la normativa comunitaria e qualora questa venisse eliminata, quella interna riacquista la sua efficacia. Ciò vale anche per i regolamenti, mentre per le direttive, dovendo, essere recepite dall’ordinamento interno mediante legge dello Stato o legge regionale, esse avranno all’interno del sistema nazionale, la stessa collocazione dell’atto di recepimento. La legge ordinaria dello Stato: Essa costituisce la fonte a competenza generale, regola qualsiasi oggetto e materia non attribuito dalla Cost. a fonte diversa, quelle riservate alla legge dello Stato sono materie di interesse generale , ciò non contrasta con quanto stabilito nell’art. 117 che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato un complesso di materie, lasciando il resto alla competenza residuale della legge regionale. Alla legge statale è affidata la regolamentazione di materie attraverso la previsione della riserva di legge istituto che attribuisce alla sola legge, e agli atti ad essa equiparati la disciplina di una data materia e si caratterizza in: - positivo : nel senso che la legge interviene a disciplinare la materia ad essa attribuita, - negativo : vietare l’intervento di atti fonte diversi dalla legge; vi sono vari tipi di riserve di legge: - semplici : quando la disciplina di una materia è attribuita alla legge senza specificazioni, - rinforzate : quando si precisa che l’intervento della legge deve avvenire con specifiche procedure o contenuti prestabiliti, - assolute : quando la disciplina è devoluta esclusivamente alla legge salvo il caso di regolamenti di esecuzione, - relative : quando alla legge è attribuita la disciplina essenziale della materia, la fissazioni dei principi base, devolvendo poi ai regolamenti la disciplina di dettaglio. La legge ha la capacità di innovare l’ordinamento giuridico mediante l’introduzione di nuove norme o la modifica, o l’abrogazione di norme preesistenti, vi sono ipotesi in cui l’atto pur avendo forma di legge non è idoneo a introdurre innovazioni, un esempio è la legge di bilancio. Gli atti normativi del Governo equiparati alla legge: La Costituzione attribuisce poteri normativi di rango primario anche al Governo, tale potestà richiede l’intervento del Parlamento a garanzia del legittimo esercizio del potere governativo, quindi esso può adottare, a norma degli art. 76 e 77 Cost., decreti: - legislativi : il procedimento per la loro adozione è duplice poiché vede l’intervento del Parlamento attraverso l’approvazione di una legge delega, e del Governo per l’approvazione del decreto legislativo delegato; la legge delega ha ad oggetto il conferimento del potere normativo al Governo e contiene: - l’individuazione dell’oggetto preciso della delega, - la fissazione di principi e criteri direttivi, ossia norme di carattere generale e i principi che regolano la materia e le norme procedurali, - il termine entro cui la delega può essere esercitata; vi sono dei limiti relativi alle materie che il Parlamento può delegare al Governo, e sono inerenti agli atti che presuppongono la necessaria distinzione di ruoli tra i due organi; esso è approvato dal Consigli dei Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con la denominazione di decreto legislativo; un particolare tipo di potere spetta al Governo in caso di guerra, il quale può adottare decreti, aventi forza di legge, sulla base di una deliberazione del Parlamento dello stato di guerra e con un conseguente conferimento al Governo dei poteri necessari, ma tali atti non possono derogare le disposizioni costituzionali; - legge : hanno efficacia provvisoria, con forza di legge, deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica, vengono adottati dal Governo in caso ricorrano determinate circostanze e presupposti sono: - la sussistenza di “casi di necessità ed urgenza”, non solo situazioni impreviste, ma ipotesi in cui è richiesto un intervento rapido, impossibile con il procedimento ordinario, - la presentazione alle Camere per la conversione in legge, - conversione in legge entro 60 giorni, pena la decadenza degli effetti ex tunc; per la disciplina dell’art. 77 della Cost., integrata dalle prescrizioni della legge 400/1988, questi non possono: regioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali attribuita allo Stato; la potestà legislativa residuale spetta alle regioni per tutte le materie non espressamente attribuite al altri soggetti, e ciò ha portato a ritenere che questa possa considerarsi una potestà normativa di carattere esclusivo, equiparando alla forza normativa della legge statale a quella della legge regionale; - Regolamenti regionali : i regolamenti regionali possono intervenire in materie di competenza degli enti locali, salva l’ipotesi in cui provvedano con propri regolamenti. Statuti speciali: Le ragioni ad autonomia speciale dispongono di particolari condizioni di autonomia in base agli statuti adottati con legge costituzionale, il procedimento di adozione segue il meccanismo previsto dall’art. 138 della Cost., salvo l’ipotesi in cui l’iniziativa di revisione statutaria è del governo o di un parlamentare, quindi il progetto deve essere comunicato all’assemblea rappresentativa regionale che entro due mesi esprime il proprio parere, e non vi è referendum, lasciando al Parlamento la tutela dell’interesse nazionale. Le fonti degli enti locali: Sono: - gli Statuti : sono la disciplina fondamentale dell’organizzazione dell’ente locale, si caratterizzano per il procedimento aggravato che porta alla loro approvazione e che spingea ritenerli di natura sovraordinata rispetto ai regolamenti dell’ente stesso, sono deliberati a maggioranza di 2/3, e ove non fosse raggiunta, è rimesso nuovamente alla votazione entro un mese ed è approvato con due successive deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta; - i Regolamenti : sono volti a disciplinare l’esercizio delle funzioni di ciascun ente locale e trovano un fondamento nella Costituzione all’art. 117 e nel TUEL all’art. 7, e sono subordinati allo statuto dell’ente e alle leggi che disciplinano la stessa materie. Circa i limiti delle fonti locali si distingue tra limiti allo Statuto subordinato solo alla legge statale e limiti per i regolamenti che fanno riferimento a legge statale e a quella regionale; inoltre tali fonti sono disciplinate dal nuovo testo degli art. 114 e 117 Cost. e dal testo unico sugli enti locali. Le fonti espressione di autonomia collettiva: La Cost. attribuisce rilevanza di fonti del diritto anche ad atti espressione dell’autonomia privata purché ricorrano: - produzione di norme generali ed astratte anche se riferite a specifiche categorie sociali; - legittimazione a produrre atti con efficacia erga omnes; - tutela giurisdizionale al fine di garantirne l’osservanza; - trattamento proprio delle fonti pubbliche; di rilevanza sono i contratti collettivi di lavoro, di cui all’art. 39 Cost., prevedendo per questa norma una riserva di competenza per i contratti stipulati sulla base di essa, salvo la possibilità per la legge di intervenire per dettare principi inderogabili, a tale disposizione non è mai stata data attuazione, sopperendovi con la disciplina prevista dai contratti collettivi di diritto comune; mentre per i rapporti lavorativi nelle pubbliche amministrazioni le procedure sono fissate dalla legge e sono previste regole per la formazione del soggetto contraente pubblico, l’ARAN. Le fonti “esterne” riconosciute: Sono quelle appartenenti a distinti ordinamenti cui il nostro faccia rinvio, consentendo di individuare criteri e meccanismi di collegamento con altri ordinamenti per consentire l’introduzione di fonti giuridiche esterne, idonee a produrre diritto anche nell’ordinamento interno, si distinguono rinvio alla: - fonte o mobile : quando si rinvia a tutte le norme che la fonte di riferimento è in grado di produrre nel tempo, ne è ipotesi l’adattamento automatico che si riferisce alle norme riconosciute dall’ordinamento internazionale e che nel nostro ordinamento opera attraverso il meccanismo previsto dall’art. 10 Cost. - disposizione : quando ci si riferisce ad una disciplina precisa storicamente individuabile, ne è ipotesi l’ordine di esecuzione per il quale vengono recepite norme contenute in accordi internazionali; non tutte le norme cui si fa rinvio possono essere applicate, vi sono limiti imposti da leggi italiane di necessaria applicazione e quelli derivanti dall’applicazione di una norma straniera contraria all’ordine pubblico. Le fonti fatto: La più importanti è la consuetudine che si caratterizza per: - esistenza di un comportamento ripetuto costantemente nel tempo, - convinzione del corpo sociale che tale comportamento sia dovuto giuridicamente, ove non sussistesse l’elemento soggettivo si avrebbe una prassi, in quanto tale comportamento non sarebbe giuridicamente necessitato; le consuetudini per essere valide devono essere secundum legem, ossia conformi alla fonti atto, oppure partem legem, ossia esterne a qualsiasi norma, e sono vietate quelle contra legem, quelle di diritto sono gerarchicamente subordinate alle fonti atto; quelle costituzionali integrano le norme costituzionali scritte ed hanno rango costituzionale. Fonti di cognizione, testi unici, pubblicità delle fonti: Esse sono gli atti scritti sprovvisti di forza normativa, idonei a produrre diritto oggettivo, il cui scopo è quello di rendere conoscibile il diritto oggettivo, possono avere carattere cognitivo legale, o hanno la funzione di mera pubblicità notizia, i testi unici possono avere carattere di fonte sia di cognizione, sia normativa e la loro funzione è quella di riordino e sistemazione della disciplina di una materia, vi sono testi unici: - di mera compilazione : mirano a favorire la conoscenza del diritto esistente in relazione ad una materia esistente, limitandosi ad unificarne la disciplina senza innovarla, sono emanati dal Governo con natura normativa amministrativa, o in base a mera autorizzazione del Parlamento; - normativi : mirano a dettare la disciplina di una materia, raccogliendola in sé e provvedendo ad armonizzarla, innovando gli atti fonte (novazione della fonte), divenendo fonte normativa e abrogando gli atti preesistenti, essi sono deliberati dal Governo con decreti legislativi; vi sono anche i testi unici misti che raccolgono disposizioni legislative e regolamentari; a norma dell’art. 73 della Cost. tutti gli atti normativi vanno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le leggi e regolamenti regionali sul Bollettino Ufficiale della regione, gli atti regolamentari e legislativi vengono entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta, termine definito vacatio legis; mentre le norme di diritto comunitario sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nelle lingue ufficiali. I diritti fondamentali Lo Stato e le libertà fondamentali dello Stato moderno: Il primo loro riconoscimento fu la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, poi nella prima metà dell’800 si affermarono le libertà civili, dette anche libertà negative, fondate sull’attribuzione al singolo di una sfera libertà dallo Stato, entro la quale ciascuno fosse libero e si è parlato di libertà negative, quali la libertà: - personale , - economica , - domicilio , - religiosa , - di manifestazione del pensiero ; nella seconda metà dell’800 si affermarono i diritti di partecipazione attiva alla vita dello Stato, con il riconoscimento dei diritti politici o libertà nello Stato, che vennero definite libertà di seconda generazione, quali il diritto di: - voto , - associazione in sindacati e partiti , - riunione , con la fine della seconda guerra mondiale venne invocato un maggiore intervento dallo Stato per fronteggiare la crisi economica, con il riconoscimento delle libertà mediante lo Stato, con l’attribuzione di diritti: - sociali , - all’istruzione , - alla salute e alla previdenza , - alla casa , nel tempo lo sviluppo in vari campi ha indotto a promuovere istanze a tutela e garanzia individuate portando alla rivendicazione dei nuovi diritti, detti di quarta generazione, che hanno portato al centro la figura della persona, concernendo la dignità umana, la tutela dell’ambiente, la bioetica, ecc... e sono definiti diritti fondamentali, mentre i diritti umani sono attribuiti a tutti i popoli e persone dall’ordinamento internazionale. Le situazioni giuridiche soggettive: La tutela dei diritti fondamentali necessita di tecniche in grado di garantirne l’effettività, e ciò è avvenuto attraverso la creazione di istituzioni per la garanzia delle libertà, dette autorità garanti, per realizzare i diritti dei cittadini; sono soggetti di diritto tutti coloro ai quali è attribuita la capacità giuridica, e sono sia persone fisiche, sia giuridiche e le situazioni giuridiche in cui un soggetto può trovarsi si dividono in situazioni: - favorevoli : come: - potere: possibilità astratta di ottenere determinati effetti giuridici, - diritti soggettivi: è una situazione attuale e concreta e può esercitarsi in via diretta e immediata, e si distingue tra diritti: - assoluti: tutelati erga omnes nei confronti di tutti i soggetti della collettività, tenuti a rispettarli senza intralciarne il godimento, - relativi: la loro realizzazione è subordinata alla necessaria collaborazione del soggetto obbligato, - interesse legittimo: è una situazione soggettiva di vantaggio al cui titolare sono attribuiti “poteri strumentali” per tutelarlo, il portatore di detto interesesse lo vede tutelato solo se coincide con uno specifico “interesse pubblico”, - sfavorevoli : come: - obblighi: comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare l’altrui diritto, - doveri: comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un diritto altrui, - soggezioni: situazioni in cui un soggetto è tenuto ad un mero “pati”; tra le situazioni giuridiche vi sono anche figure in cui si riconoscono pretese in capo a determinati soggetti da esercitarsi nell’altrui interesse, come la potestà genitoriale. Condizione giuridica del cittadino e dello straniero: Il cittadino è colui che appartiene ad una comunità ed è titolare di diritti civili, politici e doveri, la cittadinanza è la volontà di tutela di coesione etnico-culturale di una nazione con l’attribuzione dello status di cittadino a coloro che nascono sul territorio dello Stato, secondo la Legge 91/1992 la cittadinanza italiana si acquista per: - nascita : da un cittadino italiano (ius sanguinis), o per chi nasce sul territorio della Repubblica da genitori che non possono trasmettere la cittadinanza (ius soli), - estensione o trasmissione :da coniuge cittadino italiano ad uno che non lo è, o da genitori cittadini a figli adottivi o riconosciuti dopo la nascita, - concessione : agli stranieri in presenza di requisiti quali la residenza legale da almeno 10 anni, se cittadini europei 4 anni o apolidi da 5 anni. È ammessa la doppia cittadinanza, mentre la cittadinanza può perdersi per espressa rinuncia del titolare, in caso di acquisto di un’altra e residenza all’estero, o si perde di diritto nel caso in cui il cittadino abbia un rapporto di lavoro con un altro Stato ed ignori l’intimazione del Governo a cessarlo, sono anche previste forme di riacquisto della cittadinanza; ulteriore finalità della legislazione sulla cittadinanza è mantenere saldi i rapporti con le comunità italiane nel mondo, il concetto di cittadinanza trova tutela nella Costituzione secondo la quale: - nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici, - il cittadino può essere estradato ove abbia commesso un reato in uno Stato straniero per essere consegnato alla giustizia locale, ma solo in ipotesi previste dalle convenzioni internazionali; il cittadino italiano lo è anche dell’UE. Lo straniero è colui che non è cittadino italiano, e se non lo è nemmeno di un altro Stato dell’UE è detto extracomunitario, lo status di straniero è riconosciuto all’art. 10 Cost. per cui “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle norme e trattati internazionali”. In Italia, il fenomeno dell’immigrazione ha spinto alla previsione di una normativa che disciplinasse ingresso, soggiorno ed espulsione dello straniero, la Legge 189/2002 riconosce agli stranieri: - presenti sul territorio i diritti fondamentali della persona previsti dal diritto interno e dalle norme internazionali, - muniti del permesso di soggiorno i diritti civili riconosciuti al cittadino italiano, - lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti la parità di trattamento e uguali diritti spettanti ai lavoratori italiani; la parità di trattamento fra stranieri e cittadini italiani riguarda anche la tutela giurisdizionale di diritti o interessi legittimi; allo straniero che lascia il proprio paese per l’impossibilità di esercitare in modo effettivo le libertà democratiche è riconosciuto il diritto di asilo, o di abbandono del paese per motivi politici o lo straniero che può chiedere rifugio politico; l’estradizione è prevista nell’ottica di collaborazione fra Stati, mentre l’espulsione è la misura di allontanamento di esso dal territorio dello Stato ed è prevista come misura amministrativa in caso di violazione delle norme sull’ingresso e soggiorno in Italia. I diritti inviolabili nell’art. 2 della Costituzione: Esso li garantisce e riconosce, attribuendovi priorità nel sistema di valori costituzionali, caratteristiche sono: - assolutezza : fatti valere ne confronti di chiunque, - inalienabilità : non possono essere trasferiti o essere oggetto di atto di volontà del titolare, - imprescrittibilità : non possono estinguersi per mancato utilizzo, - irrinunciabilità e indisponibilità : non vi può rinunciarvi o disporne con atti di diritto privato, essi sono riconosciti ad ogni uomo in quanto tale, in questo articolo si fa riferimento anche a “formazioni sociali”, affermandosi così due principi: - personalista : ad ognuno è attribuita una sfera della personalità morale e fisica che non può essere lesa da nessuno, - pluralista : a tutela dell’uomo nelle relazioni sociali garantendo alle formazioni sociali i medesimi diritti dei singoli, inoltre i diritti inviolabili sono considerati una fattispecie aperta suscettibile di garantire alla Costituzione tutti quei diritti considerati inviolabili dai consociati e dal legislatore. I diritti della personalità: I principali sono il diritto a: F 0 B 7 vita e integrità fisica : tutelano l’individuo, consentendo la donazione di sangue e trapianto degli organi, ma vietano atti di disposizione del corpo che rechino diminuzione permanente all’integrità fisica, F 0 B 7 onore : tutela dell’integrità morale della persona, F 0 B 7 identità personale : diritto ad essere sé stesso, F 0 B 7 libero orientamento sessuale : inteso come aspetto funzionale della personalità umana, di cui la sessualità è espressione, F 0 B 7 riservatezza : segretezza ed intimità della vita privata, non espressamente riconosciuto, ma ricavabile dal complesso dei diritti inviolabili, e con l’istituzione del Garante per la protezione dei dati personali, in attuazione di una direttiva comunitaria del 1995, è stata emanata la Legge 675/1996, nota come legge sulla privacy. I doveri costituzionali: Accanto ai diritti inviolabili, sono previsti doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, fra questi quello di: - associazioni segrete , vietate in quanto tali, allorché la segretezza è legata al fine di condizionare i poteri pubblici interferendo con l’esercizio delle funzioni istituzionali di amministrazioni pubbliche, - associazioni di carattere militare , che perseguono scopi politici, il cui divieto è finalizzato a tutelare il normale svolgimento della dialettica politica, lesa da organizzazioni potenzialmente violente. La famiglia: La Cost. sancisce e promuove la famiglia quale “società naturale fondata sul matrimonio”, tutelando oltre alla famiglia “legittima”, ossia fondata sul matrimonio, anche la famiglia di fatto, basata sulla convivenza, tale tutela è prevista, indipendentemente dalla sussistenza del matrimonio civile e/o concordatario, per il diritto-dovere dei genitori di allevare ed educare i figli, e di tutelare la maternità, gioventù e infanzia; ulteriore principio è quello dell’uguaglianza morale e giuridica dei genitori e dei coniugi, sancita nella riforma del diritto di famiglia del 1975, prevedendo uguaglianza e parità di diritti e doveri dei coniugi in quanto tali e in quanto genitori. Le minoranze linguistiche: Sono tutelate dall’art. 6 della Cost. senza specificarne i destinatari, né i mezzi di tutela, è perciò intervenuta la Legge 482/1999, indicando le popolazioni destinatarie della normativa e prevedendo: - l’utilizzo ed insegnamento di esse nelle scuole, - l’utilizzo pubblico delle stesse. Le comunità religiose: I rapporti con la Chiesa cattolica sono regolati, ai sensi dell’art. 7 Cost. dai patti Lateranensi del 1929, che hanno il rango di legge rinforzata, quindi la loro modifica richiede, previo consenso ed accordo della Santa Sede, un procedimento complesso, e qualora le modifiche siano adottate unilateralmente dallo Stato, sarebbero incostituzionali, per le altre confessioni si prevede: - la loro autonomia organizzativa nel rispetto dei principi del nostro ordinamento, - il raggiungimento di intese con il carattere di leggi rinforzate, l’assenza di intese non pregiudica la libertà di organizzazione e di culto; il principio della uguale libertà, postula dal principio della laicità, sancito nell’Accordo del 1984, che ha abrogato il principio della religione cattolica come religione di Stato, con la conseguente dichiarazione di illegittimità delle fattispecie penali che assicuravano maggiori tutele alla religione cattolica. Le organizzazioni sindacali e il diritto di sciopero: Le organizzazioni sindacali godono di una disciplina specifica, sorte per tutelare e garantire gli interessi dei lavoratori contro i soprusi e lo sfruttamento dei datori di lavoro, associando oggi entrambe le categorie; la Cost. prevede che l’unico obbligo imponibile ai sindacati, sia quello della registrazione presso uffici locali o centrali, con la possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro “con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria” cui si riferiscono, ma tale norma è rimasta inattuata. È attribuita tutela al diritto di sciopero quale astensione di uno o più lavoratori dalla propria attività, da esercitarsi nel rispetto delle leggi in materia, e ne sono titolari i lavoratori subordinati e autonomi, il legislatore è stato inerte rispetto alla regolamentazione di tale diritto, ed è stata la Corte costituzionale ad indicarne i confini, dichiarando l’illegittimità delle norme penali incriminatrici dello sciopero, quali l’art. 502 cod. pen. affermandosi la tutela costituzionale dello sciopero economico, per la rivendicazione da parte dei lavoratori, dei diritti di natura economica, ritenendo illegittimo lo sciopero per finalità diverse da quelle strettamente economiche, purché non siano compromesse finzioni e servizi pubblici essenziali, è stato poi dichiarato legittimo lo sciopero politico, purché non diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o impedire l’esercizio di pubbliche funzioni, inoltre lo sciopero è stato qualificato come diritto soggettivo, tutelabile di fronte all’autorità giurisdizionale ed è legittimo anche se indetto per sostenere le ragioni di altri lavoratori; importante è la Legge 146/1990, la quale ha indicato i limiti al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, confluendo sui diritti della persona, e si considera legittimo lo sciopero solo se vengano assicurate le prestazioni minime essenziali, in mancanza sono previste sanzioni disciplinari, fino alla precettazione da parte delle autorità di governo centrali e periferiche, in capo ai soggetti inadempienti. La proprietà privata e l’iniziativa economica: La proprietà è tutelata all’art. 42 Cost., che costituisce il fulcro della Costituzione economica, ossia un complesso di norme dedicate alla regolamentazione dei rapporti economici, tale norma è fondamentale in quanto caratteristica dello Stato liberale e le garanzie apprestate ne esprimono la funzione sociale, è garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, godimento, tutela e limiti; il suo contenuto minimo va individuato nell’art. 832 cod. civ. la Corte costituzionale, nell’attribuzione di tale diritto, ha inteso individuare una funzione sociale, legittimando: - le limitazioni alla proprietà privata nel caso in cui sia necessario garantire altri diritti e valori costituzionali; - a vincolare il legislatore il quale può limitarla solo al fine di “assicurarne la funzione sociale”; essa, nei casi previsti e salvo indennizzo, può essere espropriata per motivi di pubblica utilità, l’espropriazione è un provvedimento amministrativo mediante il quale un bene può essere sottratto al legittimo proprietario, l’indennizzo dovuto deve essere serio, congruo ed adeguato, non meramente simbolico, e deve costituire una “equa indennità” per il soggetto espropriato; l’art. 41 Cost. tutela e limita l’iniziativa economica, che è libera anche se la legge può indirizzarla e coordinarla a “fini sociali”, non può porsi in contrasto con l’utilità sociale e con altri valori costituzionalmente tutelati, per fini di utilità sociale, la legge può riservare allo Stato l’esercizio di determinate attività economiche, mediante il trasferimento o l’espropriazione d’imprese o categorie di esse; nazionalizzazioni e collettivizzazioni sono situazioni particolari, subordinate a previsioni di legge, in vista degli obbiettivi che essa stessa mira a raggiungere, e il settore di intervento deve concernere servizi pubblici essenziali, fonti energetiche, situazioni di monopolio di “preminente interesse generale”, considerando l’incidenza del diritto comunitario la cui disciplina si fonda sul principio di una economia di mercato aperta, in libera concorrenza, caratterizzata da regole comuni riguardanti la libera circolazione di beni, servizi, merci e capitali, principi garantiti anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. I diritti dello Stato sociale: Si caratterizzano per la necessità di assicurare a tutti pari condizioni, per riequilibrare la posizione dei singoli all’interno della società, il riconoscimento di diritti basilari ha caratterizzato storicamente il passaggio dallo Stato liberale allo Stato liberaldemocratico nella forma dello Stato sociale; il primo riconoscimento di tali diritti risale alla costituzione tedesca di Weimar del 1919, fra quelli presenti nella nostra Costituzione vi sono il diritto a: - lavoro, - assistenza sanitaria e tutela della salute, - assistenza sociale per gli inabili sprovvisti di mezzi, - previdenza in caso di infortunio sul lavoro, malattia, invalidità, disoccupazione involontaria, - tutela dei diritti delle donne e dei minori, - all’istruzione e allo studio. Il diritto al lavoro: È sancito all’ art. 4 della Cost. che lo riconosce e impone alla Repubblica di promuovere le condizioni che lo rendano effettivo, essa è norma di carattere precettivo, ma necessita, per la sua attuazione, dell’intervento di vari organi pubblici e a vari livelli, ha anche la caratteristica di norma promozionale, che vincola i pubblici poteri al perseguimento di una politica di piena occupazione; esso non si connota come diritto soggettivo ed oltre ad un’accezione come obbiettivo che la Repubblica persegue, vi sono altri contenuti di carattere precettivo, quali la libertà di: - scegliere l’attività lavorativa, non subendo limitazioni indiscriminate nell’accesso al lavoro e svolgendo un’attività adeguata alle proprie capacità e propensioni, - non essere licenziato in maniera arbitraria, ma solo se ricorra una giusta causa che non consenta la prosecuzione del rapporto; vi sono poi altri diritti legati allo status di lavoratore, come il diritto ad una giusta retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie. Il diritto alla salute: Tutelato all’art. 32 Cost. e considerato diritto fondamentale dell’individuo e di interesse della collettività, e poiché finalizzato a garantire l’integrità fisica e psichica dell’individuo, si connota come diritto soggettivo assoluto, tutelabile in via diretta ed immediata dinanzi ai giudici ed erga omnes; la Cassazione ha affermato la natura primaria di questo che importa il risarcimento di eventuali danni; il legislatore ha dato attuazione alla previsione Costituzionale, istituendo il Servizio sanitario nazionale per mantenere la salute psico-fisica della popolazione e la previsione del diritto ai trattamenti sanitari gratuiti per i meno abbienti e nel rispetto della persona umana; inoltre sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori, stando al singolo la scelta di ricevere o meno le cure sanitarie, ma possono essere imposti solo in casi eccezionali per a tutela della salute dell’individuo e della collettività tutta. Il diritto all’assistenza e alla previdenza: L’art. 38 Cost. prevede che ad ogni cittadino inabile al lavoro siano garantiti mezzi di sostentamento per vivere e a tutti i lavoratori l’erogazioni di pensioni, assicurazioni, o assegni in caso di infortunio, malattia, vecchiaia, disoccupazione involontaria, sulla base di valutazioni discrezionali operate dalla pubblica amministrazione in base a parametri oggettivi, tali diritti sono ritenuti dalla Corte costituzionale diritti soggettivi perfetti, azionabili giudizialmente in via diretta dai titolari; l’assistenza spetta al cittadino inabile al lavoro, quindi incapace di provvedere al proprio sostentamento, e la previdenza sociale è un diritto spettante al lavoratore in quanto tale, senza distinguere in base all’attività svolta e altre discriminazioni irragionevoli, il loro fine è garantire a ciascuno un livello minimo di tutela, rispondendo alle esigenze e bisogni della collettività in ossequio ai principi dello Stato sociale. Il diritto all’abitazione: Riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, quale pretesa di carattere giuridico avente ad oggetto il diritto ad ottenere in proprietà o locazione un’abitazione, e non costituisce un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, si connota come interesse di rilevanza costituzionale di carattere strumentale rispetto ad un’esigenza primaria che è quella che impegna i pubblici poteri; è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale come garanzia per un’esistenza dignitosa dei singoli. I diritti contro i diritti: I diritti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione possono entrare in conflitto, necessitando dell’individuazione di criteri per la loro risoluzione, determinando la prevalenza di uno rispetto all’altro, tali conflitti possono essere tra diritti: - fondamentali, - dei singoli ed esigenze collettive, il limiti alle libertà, sono limiti espressi e consentono una facile individuazione dei confini in cui la libertà è massima; ma esistono anche limiti impliciti, ricavabili dal contesto generale dei principi e valori costituzionali, dove per l’individuazione dei confini all’esercizio delle libertà è necessario un bilanciamento fra le opposte esigenze che deve avvenire nel rispetto di: - appartenenza dei diritti in conflitto al medesimo rango costituzionale, i beni tutelati devono avere rilevanza costituzionale; - proporzionalità, ossia il sacrificio di un interesse rispetto all’altro non deve essere eccessivo; - salvaguardia del contenuto essenziale del diritto sacrificato. Il principio dell’uguaglianza: L’art. 3 Cost. al comma 1 prevede l’eguaglianza formale ossia la pari dignità sociale di tutti i cittadini e la loro eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione alcuna e si connota come eguaglianza nei punti di partenza, assicurando a tutti pari opportunità, al comma 2, invece, l’eguaglianza sostanziale, che attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza di tutti i cittadini e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, imponendole di adoperarsi al fine di renderla effettiva, intervenendo nella vita economica della società per rimuovere le situazioni di ineguaglianza di fatto; il rapporto tra uguaglianza e libertà sembra caratterizzasi per un continuo contrasto, mentre tali concetti sono conciliabili al loro reciproco sostegno per consentire il pieno sviluppo della personalità umana. I significati di eguaglianza: Essi sono, quello di eguaglianza: - davanti alla legge, riferita all’efficacia della legge stessa, - senza discriminazioni, riferita al contenuto della legge; - divieto di parificazioni o differenziazioni irragionevoli, circa la ragionevolezza della legge; l’eguaglianza davanti alla legge implica che questa si applica a tutti senza distinzioni e si afferma il principio della generalità della legge, nel senso che la sua efficacia si spiega nei confronti di tutti, da ciò discende il principio dell’imparzialità della pubblica amministrazione e della terzietà del giudice; il divieto di discriminazioni concerne elementi che non possono giustificare un diverso trattamento tra i soggetti dell’ordinamento, e sono: - sesso, - razza, - lingua, salvo deroghe di cui all’art. 6 della Cost, - religione, - opinioni politiche, - condizioni personali e sociali; l’eguaglianza come divieto di parificazioni o differenziazioni irragionevoli, richiama il principio di ragionevolezza, alla cui stregua va valutata la legittimità costituzionale di trattamenti uguali in condizioni diverse e viceversa; il giudizio di costituzionalità sulla violazione di tale principio si articola si articola diversamente rispetto ad un normale giudizio, poiché fondato su 3 elementi: - norma oggetto, ossia quella impugnata per violazione di tale principio, - norma parametro, ossia quella di riferimento, - tertium comparationis la norma che fa da termine di paragone; se la Corte individua nell’ordinamento giuridico una ragione che giustifica il differente trattamento, la violazione del principio dell’art. 3 è esclusa, se invece ritiene che nessuna ragione sussista, la norma oggetto è dichiarata illegittima; il principio di eguaglianza ragionevole richiede che le ragioni di ogni parificazione o differenziazione di trattamento siano razionalmente giustificate, e possono essere tratte dalle caratteristiche di situazioni raffrontate, del rapporto tra due norme, dall’esistenza di un interesse o valore costituzionale che deve essere garantito; il principio di ragionevolezza vieta leggi ingiustificatamente discriminatorie e per converso leggi ingiustificatamente parificatorie. La promozione dell’uguaglianza: È posto per la Repubblica l’obbligo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il concreto godimento dei diritti da parte di tutti, ciò spetta concretamente al legislatore, ponendo misure volte al riequilibrio, ossia azioni positive dirette alla promozione di misure che realizzino le pari opportunità. L'organizzazione e l'esercizio del potere politico I soggetti delle decisioni politiche e la forma di governo: Le funzioni vengono attribuite ad organi diversi per evitare l’eccessiva concentrazione di potere in capo allo stesso soggetto, la separazione dei poteri si pone come connotato essenziale dei moderni stati democratici, la funzione giudiziaria è effettivamente separata dalle altre, per garantire la terzietà dei soggetti che la esercitano, tale separazione è minore rispetto alla funzione legislativa ed amministrativo-esecutiva; il perseguimento di determinati obbiettivi di carattere generale di una comunità, ossia l’indirizzo politico, comporta la necessità di incidere sulla produzione normativa e sulla sua successiva esecuzione da parte dei governi, cui compete la guida politica di uno Stato; il modo in cui un ordinamento è organizzato richiede l’individuazione della forma di governo, ossia il modo in cui una data comunità politica è organizzata e come viene distribuito il potere fra i vari organi che la compongono, per perseguire gli obbiettivi generali che essa si pone; la teoria delle forme di governo nasce dall’analisi del modo in cui operano gli organi fra i quali è ripartito il potere. La dinamica delle forme di governo: Le attuali forme di governo si possono classificare in a direzione: - monocratica : parlamentari o presidenziali, si caratterizzano per l’emergere di un organo di vertice monocratico che assume la direzione politica del governo dettandone le scelte, scegliendo i ministri e assumendo la responsabilità dinanzi parlamento, fatta valere attraverso la sfiducia o la censura, che obbligano alle dimissioni o alla revoca immediata, e al corpo elettorale, ed opera con le elezioni politiche ordinarie, la cui periodicità è fissata in costituzione, ma è spesso affidata ai capi di governo, quando hanno il potere di scioglimento anticipato, tali forme possono prevedere meccanismi di investitura diversi, in relazione al vertice dell’esecutivo, come l’elezione diretta, o l’elezione del primo ministro, come nel governo con premier elettivo, e l’elezione indiretta, la cui elementi sono: - elezione non diretta del premier, attribuita con nomina dal capo dello stato o parlamento, - possibilità del parlamento di sfiduciare il primo ministro e far cadere il governo, - possibilità di scioglimento del parlamento da parte del capo dello stato o del primo ministro; - duale : il tipico modello è quello semi-presidenziale, vi è un presidente con rilevanti poteri costituzionali e di indirizzo politico, ed un capo del governo al vertice dell’esecutivo, ciascuno può essere sorretto da maggioranze diverse e, se conformi, prevale la figura cui le forze di maggioranza riconoscano la leadership; - direzione collegiale : le scelte principali sono demandate all’organo collegiale di vertice, come nei governi parlamentari di coalizione, dove il presidente dell’organo collegiale è un primus intra pares, con il ruolo di mediatore fri i diversi interessi interni all’organo che presiede. Le forme di governo in Italia, profili storici: L’ordinamento giuridico nacque con i caratteri della monarchia costituzionale, ma si avvertì l’esigenza di coinvolgere il corpo elettorale; fino all’arrivo del fascismo l’Italia fu caratterizzata da un governo parlamentare dualista, che emerse in sede costituente; l’attribuzione di particolari poteri al Presidente della Repubblica è una tematica coinvolgente la distinzione tra poteri sostanzialmente o formalmente presidenziali. La forma di governo in Italia: la Costituzione e la prassi: Nel 1946 la Costituente scelse la forma di governo parlamentare e la Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio, senza dare indicazioni circa il procedimento da seguire, il Governo deve ottenere la fiducia da ambo i rami del Parlamento, ed entra in carica con il giuramento; non vi è alcuna gerarchizzazione nel rapporto tra presidente del Consiglio, singoli programma e un solo capo della coalizione, - è possibile essere candidati alternativamente alla Camera o al Senato; per la Camera: - dopo le votazioni si comincia a tenere conto delle soglie di sbarramento, - si comincia a tenere conto delle lista che hanno superato lo sbarramento si fa una prima ripartizione dei seggi su criterio rigorosamente proporzionale, appurando se sono stati conseguiti i 340 seggi dalla lista o coalizione, - in caso negativo alla lista o coalizione che ha avuto più voti si assegnano comunque i 340 seggi sottraendoli alle coalizioni perdenti , - si stabilisce in quale circoscrizione a ciascuna lista spettano i seggi conquistati, - vengono proclamati eletti, per ciascuna lista, tanti candidati quanti ad essa spettano, per il Senato: - si applica la stessa formula della Camera, ma in 17 regioni, vigono soglie di sbarramento del 20% per le coalizioni e per le liste, se coalizzate il 3%, viceversa l’8%, - se in ciascuna delle 17 regioni, una coalizione di liste ha ottenuto un numero di seggi pari al 55% di quelli da eleggere in tutta la regione, il riparto è fatto su base regionale puramente proporzionale, viceversa si assegnano alla Camera i 340 seggi a chi vince, e in ogni regione si assegnano alla lista o coalizione che vince il 55% dei seggi, mentre gli altri vengono ripartiti tra quelle perdenti; tali formule elettorali per l’elezione puntano a favorire una competizione bipolare, inducendo i molti partiti del nostro sistema politico a coalizzarsi per la conquista di seggi o collegi maggioritari. Le elezioni regionali: Secondo l’art. 122 Cost. “la competenza, in materia di sistema elettorale, spetta alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali, stabiliti dalla legge dello Stato”, sono state apportate varie modifiche con la Legge 43/1995, ed ancora con la Legge Cost. 1/1999, quella in vigore è una disciplina transitoria, che si basa sull’elezione diretta del presidente della regione con l’attribuzione della maggioranza in Consiglio regionale alle forze politiche che lo hanno sostenuto durante la candidatura, caratteristiche sono: - voto in un turno unico con unica scheda, - i candidati devono collegarsi ad una o più liste provinciali, - l’elettore può votare - il solo candidato, - insieme alla lista cui è collegato, - il candidato ed una lista provinciale cui non è collegato, - una lista provinciale soltanto con corrispondente voto per il candidato presidente cui essa è collegata, - il candidato presidente che ottiene più voti viene eletto e con lui non meno del 55% dei consiglieri delle liste collegate, se le liste collegate hanno ottenuto meno della metà dei seggi, viene eletta l’intera lista regionale, se hanno ottenuto la metà dei seggi o più, è eletto solo il 50% dei candidati della lista regionale; obbiettivo del meccanismo è la composizione del consiglio e la governabilità, ma anche la salvaguardia del pluralismo. Le elezioni comunali e provinciali: La loro legislazione compete allo Stato, ai sensi dell’art. 117 Cost. e la disciplina è raccolta nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali, risalente al 1993, caratterizzata dall’elezione diretta dell’organo di vertice monocratico, il sindaco e il presidente della provincia, vi sono tre formule in base alla distinzione tra: - comuni maggiori : con più di 15000 abitanti, i cui elementi sono: - scheda unica per l’elezione di sindaco e consiglio, divisa in due parti con a sinistra i canditati sindaco, a destra le liste cui ciascuno di essi è collegato, - facoltà per l’elettore di votare solo per un candidato sindaco, per il sindaco e una lista collegata, solo per la lista, per un candidato sindaco e per una lista non collegata ad esso, - al voto di lista può aggiungersi la preferenza per un candidato specifico, - per essere eletti occorre la maggioranza assoluta dei voti validi o si va al ballottaggio tra i 2 più votati, - il candidato eletto garantisce alle liste che lo sostengono il 60% dei seggi consiliari, mentre il resto va alle minoranze, il riparto è proporzionale ai voti ottenuti alle liste all’interno delle due quote di maggioranza e minoranza, - comuni minori : ciascun candidato sindaco è collegato ad una lista sola, ed è possibile esprimere una preferenza, si vota in un solo turno, il candidato che prende più voti è eletto insieme ai 2/3 fra i consiglieri della sua lista, gli altri seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste; - province: i candidati al consiglio si presentano in collegi uninominali, non è possibile il voto disgiunto, esprimendosi un solo voto per il candidato presidente o per uno dei consiglieri; - circoscrizion i: le modalità sono affidate allo statuto del comune, o in mancanza si opera con la formula dei comuni minori. Le elezioni europee: La formula è quella proporzionale, la quale prevede che: - i seggi sono ripartiti in 5 grandi circoscrizioni pluri-regionali, - si applica la formula del quoziente naturale e del più alti resti, non è richiesto che ciascuna lista ottenga un quoziente pieno, potendo partecipare tutte al riparto dei seggi, - sono previste preferenze plurime, fino ad un massimo di tre. La legislazione elettorale di contorno: Vi è una ulteriore disciplina relativa alle: - candidature : è richiesta la sottoscrizione di esse da parte di un certo numero di elettori in relazione alla dimensione demografica del collegio; - contestazioni : avverso il procedimento elettorale vanno indirizzate agli organi responsabili del procedimento, Ministero degli Interni e Comune, fino al momento della proclamazione; - campagne elettorali : sono previste regole che disciplinano l’accesso e i mezzi di informazione, le altre forme di propaganda, i limiti alle spese elettorali, le varie forme di controllo e le sanzioni per ipotesi di violazione, con la formazione di un apposito organo, il collegio regionale di garanzia elettorale; - per l’accesso ai mezzi di informazione : è introdotta una disciplina dettagliata volta a regolarne l’accesso in condizioni di parità, a vietare la diffusione di sondaggi sulla intenzioni degli elettori nei 5 giorni che precedono il voto. Come si sono trasformate le leggi elettorali: Dagli anni ’90 la legislazione elettorale ha subito notevoli innovazioni, ciò che oggi accomuna le formule elettorali è che tutte: - favoriscono l’aggregarsi delle varie forze politiche per raggiungere il bipolarismo, - perseguono tale obbiettivo cercando di tutelare il pluralismo rappresentativo, - si traducono in sistemi misti, il modo di raggiungere obbiettivi identici è però differente, mentre a livello regionale, provinciale e comunale è stato possibile ottenere una netta bipolarizzazione, garantendo stabilità e pluralismo, a livello parlamentare si è proceduto alla bipolarizzazione collegio per collegio anche se il recupero di seggi attribuiti con metodo proporzionale e gli accordi fra partiti hanno condotto ad una “proporzionalizzazione” del maggioritario. Il popolo che delibera: È prevista, nel nostro ordinamento, una forma di partecipazione diretta del popolo rappresentata del referendum, che consiste in una votazione deliberativa sulla base di un testo sottoposto alla valutazione degli elettori con vari effetti; vi sono referendum consultivi e deliberativi, in grado di incidere sull’ordinamento e la volontà di coloro che prevalgono diviene volontà del popolo; la Costituzione prevede due tipi di referendum di rilievo nazionale ed che coinvolgono solo parte dell’elettorato, tali referendum possono essere richiesti su iniziativa popolare. Referendum costituzionale (art.138 Cost.): Può essere promosso entro 3 mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale, se non è stata approvata nella seconda votazione dai 2/3 di entrambe le Camere, può essere richiesto da: - 1/5 dei componenti di ciascuna delle Camere, - 5 consigli regionali, - 500.000 elettori, su di essi decide l’ufficio centrale per il referendum, presso la Corte di Cassazione, in seguito il Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei Ministri, lo indice tra il 50° e il 70° giorno del decreto di indizione, se la legge ottiene la maggioranza dei voti validi, viene attestato dalla Cassazione e il Presidente della Repubblica promulga la legge, viceversa la legge non viene promulgata, l’assenza di un quorum deliberativo è giustificata che in questa ipotesi si tratta di concorrere a prendere una decisione. Referendum abrogativo (art. 75 Cost.): Consiste nel sottoporre, al corpo elettorale, un quesito circa l’abrogazione di una legge o di parte di essa, possono richiederlo: - 5 consigli regionali, - 500.000 elettori, la disciplina di tale procedimento è prevista dalla Legge 352/1970, soggetta ad una serie di limiti costituzionali circa gli oggetti dello stesso, da ciò l’esigenza di un meccanismo di verifica dell’ammissibilità dei quesiti, affidato alla Corte costituzionale, con Legge Cost. 1/1953, per cui non sono ammessi quelli aventi ad oggetto leggi: - tributarie e di bilancio, - amnistia e indulto, - autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; oltre ai divieti dell’art. 75 Cost. la Corte costituzionale ha previsto limiti ulteriori circa: - Costituzione e leggi formalmente costituzionali, - leggi a contenuto costituzionale vincolato, la cui disciplina è dettata in Cost. - leggi a contenuto “comunitariamente” vincolato, - atti legislativi con forza passiva rinforzata, - leggi collegate strettamente a quelle previste all’art. 75 Cost. - leggi obbligatorie o necessarie, che devono necessariamente esistere poiché previste dalla Cost. rilevante è la questione del referendum su leggi elettorali, considerate necessarie per il funzionamento degli organi costituzionali, ma che non hanno contenuto vincolato, esse possono essere sottoposte a referendum quando hanno ad oggetto alcune disposizioni e solo se la normativa di risulta, sia sufficiente a consentire il funzionamento degli organi costituzionali. Il quesito referendario deve essere formulato in modo omogeneo, chiaro ed univoco, l’omogeneità richiede che la domanda sottoposta al voto consenta una scelta secca tra “si” e “no”, è quindi inammissibile un quesito che contenga una pluralità di domande eterogenee; affinché la consultazione referendaria abbia esito favorevole occorre un quorum strutturale, ossia che vi partecipi la metà più uno degli aventi diritto, in caso di prevalenza del: - “si” : il Presidente della Repubblica emana un decreto con cui dichiara abrogata la legge o parte di essa, ed ha effetto dal giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, - “no” : la legge non viene abrogata e non può essere riproposto lo stesso quesito sulle stesse questioni per almeno 5 anni, tale limite solo se non si raggiunge il quorum, al referendum non si dà seguito qualora venga emanata una legge abroghi quella oggetto del referendum, salva l’ipotesi in cui la nuova disciplina non modifichi i contenuti e principi ispiratori di quella sottoposta a referendum. Referendum relativi a modificazioni territoriali (art. 132 Cost.): È previsto per quelle aventi ad oggetto la fusione tra regioni o la creazione di nuove, quale presupposto della legge costituzionale, mentre per il distacco di comune o provincia è previsto quale presupposto per l’emanazione di una legge ordinaria che lo consenta. Referendum regionali e locali: Ai regolamenti regionali è rimessa anche la regolamentazione del referendum avente ad oggetto “leggi e provvedimenti amministrativi della regione”, per quanto concerne gli enti locali i referendum hanno ad oggetto “materie di esclusiva competenza locale”, è previsto un referendum confermativo eventuale per l’approvazione degli statuti regionali, e nelle regioni a statuto speciale è previsto referendum confermativo per l’approvazione delle “leggi statutarie”. Il referendum abrogativo nella prassi: Il primo si ebbe nel 1974, grazie all’emanazione della Legge 352/1970 circa la disciplina del referendum previsti in Costituzione, e da allora il ricorso a vengono redatti verbale e resoconti, - le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, ossia quorum funzionale, dato dalla metà più uno di coloro che votano purché sia presente la maggioranza dei componenti di ciascuna assemblea, ossia quorum strutturale o numero legale, dato dalla metà più uno dei componenti salvo congedi autorizzati, la Cost. può richiedere una maggioranza qualificata, la cui forma più semplice è la maggioranza assoluta, ossia la metà più uno di coloro che compongono il collegio; - i membri del Governo hanno diritti ad assistere alle sedute ed essere ascoltati su loro richiesta, mentre ne hanno l’obbligo se richiesti ai sensi dell’art. 64 Cost. la Costituzione disciplina lo status giuridico di parlamentari, stabilendo che: - non è possibile essere membri di entrambe le Camere, - i titoli per acquisire la qualifica di parlamentare e il sopraggiungere di cause di incompatibilità sono giudicati da ciascuna Camera in relazione all’appartenenza del soggetto da giudicare, - i parlamentari rappresentano la nazione ed esercitano le rispettive funzioni senza vincoli di mandato, di cui all’art. 67 Cost. - i parlamentari sono titolari di un’indennità prevista dalla legge cui vanno ad aggiungersi una serie di altri benefici volti ad agevolarne il lavoro, - i parlamentari godono di alcune immunità, evitando condizionamenti da parte del potere giudiziario: - insindacabilità: relativa a ciò che fanno o dicono per cui non possono essere chiamati a rispondere, salvo quanto previsto dalla Legge 140/2003, - inviolabilità: non possono essere soggetti a restrizioni della libertà personale, di cui all’art. 68 Cost. salvo che la Camera di appartenenza non lo autorizzi, o in casi di flagranza di reato; la Costituzione disciplina, sommariamente, il l’iter formativo di una legge ordinaria, dettando norme che vincolano l’esercizio del potere regolamentare per ciascuna delle Camere. L’organizzazione delle Camere: È sostanzialmente la stessa, al loro interno sono presenti: - presidente : assicura il buon andamento dei lavori, fa osservare il regolamento e dirige le sedute, ed è assistito da vicepresidenti, - ufficio della presidenza : con compiti amministrativi, attinenti alla disciplina interna e compiti di natura politico-organizzativa, - conferenza dei presidenti dei capigruppo : assiste il presidente per ciò che attiene l’organizzazione dei lavori dell’aula, composta dai presidenti dei gruppi parlamentari, decide sul programma dei lavori, al calendario e all’ordine del giorno delle sedute, - organi collegiali : la giunta per il referendum dà pareri al presidente sull’interpretazione del regolamento, la giunta delle elezioni con compiti istruttori per eventuali contestazioni in ordine alla regolarità, - commissioni permanenti : suddivise in base alla competenza e svolgono funzioni essenziali ai fini del procedimento di formazione delle leggi, - possibilità di istituire commissioni ad hoc con specifici compiti, o commissioni di inchiesta di cui all’art. 82 Cost. - formazione di commissioni bicamerali, istituite per legge con carattere temporaneo o definitivo, composte in parti uguali dai componenti delle Camere, - funzioni diverse hanno i gruppi parlamentari, che costituiscono lao strumento di organizzazione dei partiti politici nelle Camere, ma per entrare a farvi parte occorre un numero minimo di 20 deputati e di 10 senatori, altrimenti confluiscono nel gruppo misto. Cosa fa il Parlamento italiano: funzioni e procedimenti: La Costituzione affida la funzione legislativa, per soddisfare gli interessi e i bisogni della collettività, inoltre esso ha altri compiti derivanti dal rapporto fiduciario con il Governo, quindi esso ha funzione di indirizzo, controllo, informazione, ed in certi casi ha funzioni giurisdizionali e amministrative. Il procedimento legislativo: Si articola nella fase: - dell’iniziativa, - istruttoria, - deliberativa, - promulgazione, - pubblicazione, le prime 3 sono prettamente parlamentari, il potere di iniziativa spetta a: - Governo, previa approvazione del Consiglio dei ministri, - ciascun Consiglio regionale, - Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, - popolo, - singolo parlamentare, quest’ultimo a differenza degli altri, che hanno facoltà di scelta, può presentare il proprio disegno di legge solo alla Camera di appartenenza; l’istruttoria avviene in commissione, con l’assegnazione di un progetto di legge redatto per articoli, in base delle rispettiva competenze per materia e il ruolo della commissione varia a seconda del modello prescelto, vi sono vari tipi di procedimento legislativo, quello: - ordinario : attribuisce alla commissione un ruolo istruttorio, poiché l’effettivo procedimento si svolgerà in aula, il presidente della commissione riferisce sulla proposta, viene discussa in generale, analizzandone gli articoli, e inviando il testo risultante all’assemblea, dando mandato al relatore di riferire con una relazione, - in sede redigente : la commissione ha il compito di formulare un testo definitivo, che approvato in commissione, verrà sottoposto all’assemblea che dovrà approvarlo o respingerlo senza possibilità di modifiche, - in sede legislativa : il testo proposto alla commissione, non inerente questioni di rilevanza generale viene esaminato ed approvato commissione, se non vi si oppongono il Governo, 1/10 dei componenti della Camera o 1/5 della commissione; con il procedimento ordinario, in base al testo approvato in commissione si apre la discussione generale, nella quale i parlamentari discutono per: - l’opportunità di procedere all’adozione, - esame articolo per articolo, - dichiarazione di voto, circa la posizione di ciascun gruppo in relazione al voto, - votazione finale , che decreta l’approvazione o meno del progetto, e dovrà ottenere il 50%+1 dei voti espressi, purché sia presente il 50%+1 dei componenti dell’assemblea; le votazioni avvengono a scrutinio palese, obbligatorio in caso in cui la norma comporti conseguenze finanziarie, il voto segreto è previsto se la norma riguardi principi costituzionalmente tutelati; il testo approvato da un ramo deve viene inviato all’altra Camera e andrà approvato nella stessa formulazione, qualsiasi modifica comporta il ritorno del nuovo testo all’altra Camera per la sua approvazione, il testo approvato da entrambe le Camere va al Presidente della Repubblica per la promulgazione, sono previsti procedimenti speciali per la : - conversione dei decreti legge, - progetti di legge costituzionale, - legge finanziaria, - bilancio preventivo, - legge annuale comunitaria, - legge annuale di semplificazione, volta a snellire l’ordinamento con la redazione di testi unici. Le procedure di indirizzo: Esso svolge anche un ruolo di indirizzo politico, indicando alla pubblica amministrazione le linee da seguire per raggiungere gli obbiettivi predeterminati, la sua determinazione avviene con strumenti diversi, tra cui quelli inerenti il rapporto fiduciario, quelli di dibattito e votazione sulla mozione di fiducia al Governo, o la questione di fiducia posta dal Governo; le mozioni sono volte a provocare una deliberazione, secondo il procedimento previsto per i progetti di legge e l’inosservanza da parte del Governo, la di cui inosservanza consente di ricorrere a strumenti quali la mozione di sfiducia; le risoluzioni hanno gli stessi scopi delle mozioni, ma possono essere presentate al termine di un dibattito quali atti di indirizzo che possono ottenere il voto in commissione; gli ordini del giorno di istruzione al Governo, sono presentati in fasi d’esame di un progetto e sono atti di indirizzo poco incisivi, traducendosi in una sorta promessa a futura memoria; il campo di operatività circa l’indirizzo politico è costretto entro dei limiti determinati dal rapporto tra Governo e maggioranza: - essa è lasciata “libera” di esprimersi come crede, - le linee d’indirizzo vengono concordate, l’atto di indirizzo promosso dall’opposizione, per definizione incompatibile con quello di Governo, è messo da parte, sostituito o respinto, il ruolo dell’opposizione è quello di destare l’attenzione dell’opinione pubblica sul proprio indirizzo, nell’ottica di diventare maggioranza. Le procedure di controllo e informazione: Sono previsti strumenti di controllo e informazione di cui i parlamentari possono avvalersi, quali le: - interrogazioni : domande rivolte al Governo per tramite del ministro competente, - interpellanze : riguardano informazioni circa il comportamento tenuto dal Governo in determinate situazioni o cosa esso intende fare circa un determinato aspetto della politica e determina il sorgere di un dialogo che può divenire un dibattito; le commissioni dispongono di analoghi strumenti, le audizioni, con cui si chiede l’intervento dei singoli ministri in commissione allo scopo di ottenere chiarimenti e informazioni su questioni politiche e amministrative, e possono chiedere al Governo di riferire sull’esecuzione di leggi e sulle modalità di attuazione degli strumenti di indirizzo e possono disporre indagini conoscitive, ossia una serie coordinata di audizioni che si concludono con un documento con cui è possibile invitare qualsiasi persona a fornire informazioni in relazione a determinati argomenti, la Costituzione prevede la possibilità per ciascuna Camera, di istituire commissioni d’inchiesta aventi ad oggetto materie di pubblico interesse, composte in modo da riflettere proporzionalmente i diversi gruppi parlamentari, munite di poteri analoghi all’autorità giudiziaria per far luce sulle vicende mai chiarite o su fatti sociali di grande rilievo. La programmazione dei lavori e i sistemi di votazione: I lavori parlamentari seguono il metodo della programmazione, ossia la loro organizzazione è fissata in base a criteri concordati dalla conferenza dei capigruppo, per rendere operativo tale modello si è introdotto il contingentamento dei tempi, ossia la fissazione di un termine entro il quale i procedimenti in assemblea devono concludersi per consentire l’adozione della legge finale; circa le modalità di votazione, nel 1998 sono state ridotte le ipotesi in cui è possibile il voto segreto, ed oggi la maggior parte delle votazioni è a scrutinio palese per rendere meno agevoli colpi di mano della maggioranza e impone ai gruppi parlamentari un ‘assunzione di responsabilità per i voti espressi; l’opposizione ricorre spesso all’ostruzionismo, ossia l’utilizzo di tutti quegli strumenti consentiti per ritardare o impedire che l’assemblea deliberi. Altre procedure e funzioni: Per garantire il libero esercizio delle loro funzioni, le Camere svolgono funzioni: - giurisdizionale : circa le contestazioni circa il procedimento elettorale e giudica le eventuali impugnazioni di provvedimenti relative al personale della propria amministrazione, - amministrativa : oltre all’autonomia contabile e di bilancio svolgono funzioni amministrative come l’accesso al sevizio radiotelevisivo, ecc... Il Governo in Parlamento: Il suo ruolo è frutto in prevalenza della prassi parlamentare, essendo assenti altre norme che gli attribuiscano il potere di ottenere il sostegno parlamentare necessario per realizzare il proprio programma, l’esecutivo può intervenire in qualsiasi discussione, evitare che vengano approvate leggi in sede legislativa e gli sono attribuiti poteri diretti in caso di decretazione d’urgenza; il rapporto fiduciario è disciplinato dai regolamenti parlamentari, in assenza di una disciplina costituzionale inerente all’istituto della questione di fiducia, ossia la possibilità per il Governo di chiedere una verifica circa il sostegno della propria maggioranza, in relazione a provvedimenti ritenuti rilevanti ai fini del proprio indirizzo politico con l’impegno di rassegnare le proprie dimissioni in assenza di esso, in Italia la posizione di questo verso il Parlamento non è molto forte, infatti di recente si è proceduto a modifiche dei regolamenti parlamentari volte a rendere più incisivo il ruolo del Governo spingendo verso un sistema politico bipolare, e si è data a questo la possibilità di determinare gran parte dell’agenda parlamentare. Il Parlamento e gli altri soggetti parlamentari: Esso interagisce anche con altri organi e con istituzioni comunitarie, quali: - Presidente della Repubblica : in seduta comune lo elegge, presenzia al suo giuramento, gli invia le leggi approvate e ne riceve i rinvii, i capigruppo vengono consultati per la nomina del presidente del Consiglio, e i presidenti delle Camere vengono ascoltati in caso di scioglimento anticipato delle stesse; - Corte costituzionale : nomina 1/3 dei suoi componenti, essa sottopone a controllo di legittimità le leggi, e le rinvia in caso di illegittimità, affinché questi provveda, o indica a volte i requisiti che una legge deve possedere per non essere incostituzionale, e sostiene il giudizio di accusa del Presidente della Repubblica; - potere giudiziario : esso elegge 1/3 del CSM e vigila sulle modalità di organizzazione degli organi giurisdizionali da parte del ministro competente, per garantire il corretto esercizio e funzionamento della giurisdizione, - Regioni : la Cost. prevede la commissione per le questioni regionali, ascoltata in caso di scioglimento di un consiglio regionale a cui i regolamenti parlamentari hanno attribuito ulteriori compiti quali il parere su disegni di legge che interessano le regioni, ecc.. - Unione europea : è indotto, dall’incidenza del diritto comunitario nel nostro ordinamento,a prevedere strumenti di controllo sul Governo circa l’attuazione della normativa comunitaria e sulla partecipazione alla produzione normativa; - Organi ausiliari : esso si avvalgono della collaborazione di alcuni organi quali il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, titolare dell’iniziativa legislativa, della Corte dei conti, ecc… Il Presidente della Repubblica Alle origini della figura presidenziale: Il Capo dello Stato è una figura istituzionale al di sopra delle altre, rappresenta l’unità e interezza dello Stato, sia all’esterno, che all’interno, esso può essere un monarca, le cui attribuzioni di natura politica persero rilievo con l’avvento dello Stato liberaldemocratico, poiché carenti di - propone al Presidente della Repubblica la nomina dei singoli ministri, - è il solo che pone la questione di fiducia e rappresenta il Governo nei rapporti con gli altri organi costituzionali, - controfirma gli atti del Consiglio e presenta i disegni di legge governativi alle Camere, - può porre il segreto di Stato ed ha l’alta direzione dei servizi di sicurezza, - promuove e coordina i rapporti del Governo con le autonomie locali, - è responsabile dell’attuazione del diritto comunitario e dell’adattamento interno, la presidenza del Consiglio è una struttura organizzativa composita predisposta per coadiuvare il presidente nell’assolvimento delle proprie funzioni e migliora l’attività dei ministeri, gode di autonomia di bilancio e risponde solo al presidente; - Ministri : sono il vertice delle amministrazioni cui sono preposti e sono responsabili degli atti del proprio dicastero, vi sono anche ministri, ossia i ministri senza portafoglio, non titolari di alcun dicastero, ma delegati dal presidente del Consiglio a svolgere funzioni sue proprie delle quali resta titolare; essi rispondono collegialmente degli atti del Consiglio e ognuno è individualmente responsabile degli atti del proprio dicastero, è difficile individuare un confine tra gli atti espressione di politica generale e quali abbiano carattere settoriale per cui risponde il singolo ministro; - Consiglio dei ministri : delibera sull’indirizzo politico generale del Governo determinandone la politica, decide: - sulla proposta del presidente di porre la questione di fiducia, - sulla presentazione dei disegni di legge di iniziativa governativa e sugli atti normativi del Governo, - le linee di politica comunitaria ed internazionale, - nomina i vertici di enti ed istituti nazionali amministrativi dello Stato, - l’annullamento di atti amministrativi illegittimi, - l’eventualità di adire la Corte costituzionale in caso di conflitto con altro potere statale; vi sono organi costituzionalmente non necessari che possono essere chiamati ad integrare la compagine governativa: - comitati di ministri, - vicepresidenti del Consiglio: a cui sono attribuite funzioni di supplenza in caso di assenza o impossibilità, - sottosegretari di Stato: coadiuvare i singoli ministri, - commissari straordinari di governo, cui sono affidate specifiche attività di coordinamento tra le varie amministrazioni statali, - comitati interministeriali: composti da ministri che assolvono compiti settoriali e sono istituiti per legge. Come il Governo si forma: La formazione del Governo consegue alle elezioni parlamentari e non ha durata fissa, si costituisce per nomina del Capo dello Stato, che nomina il presidente del Consiglio e su sua proposta i ministri, la disciplina costituzionale è ridotta all’essenziale, stabilendo ai sensi degli art. 92 e 94 Cost. che esso deve: - ottenere la fiducia di entrambe le Camere, - presentarsi ad esse entro 10 giorni dal giuramento; è prassi che il Presidente della Repubblica avvii le consultazioni con i presidenti dei vari gruppi parlamentari e con i leader dei partiti per sondare i vari orientamenti, queste hanno avuto nella storia fasi alterne e questa si è modificata, ma non è ancora consolidata; concluse le consultazioni il Capo dello Stato affida l’incarico di formare il Governo alla personalità prescelta, la quale accetta con riserva, avviando proprie consultazioni per la formazione della maggioranza che dovrà sostenerlo, sciolta la riserva, presenta la lista dei ministri che lo comporranno; il Parlamento è chiamato ad esprimere la fiducia unitamente su presidente del Consiglio, ministri e programma governativo, la loro scelta è fondamentalmente a discrezione del presidente, essendo improbabile un dissenso del Presidente della Repubblica; nominato il Governo la Legge 400/1988 prevede il giuramento con il quale il Governo entra in carica, assumendo le responsabilità attribuite dalla Costituzione e Legge; vengono poi nominanti i sottosegretari, dei viceministri e si procede alla stesura del programma di Governo, da presentarsi alle Camere entro 10 giorni dal presidente del Consiglio, procedendo al dibattito parlamentare che si conclude con l’approvazione di una mozione di fiducia presentata dai capigruppo della maggioranza, esso ottiene la fiducia con la maggioranza semplice, fermo restando il quorum strutturale del 50%+1 dei componenti dell’assemblea e la votazione è fatta con scrutinio palese e con appello nominale. Cosa fa il Governo: Esso realizza le politiche pubbliche, ossia quei programmi d’azione che progetta e cerca di realizzare per conseguire gli obbiettivi indicati nel programma di governo, che si concretizzano in opere pubbliche, e altri servizi per i cittadini, oltre che al mantenimento dell’ordine interno e la difesa dello Stato dall’esterno; le modalità di realizzazione sono varie, con il concorso di varie attività, quali progettazione e programmazione in linee generali, individuazione degli strumenti, dei soggetti ai quali affidare la specificazione dei programmi, il reperimento di risorse organizzative e finanziarie, ecc… esso può operare direttamente per realizzare le proprie politiche, o non direttamente in quanto non si tratta di funzioni amministrative in senso stretto. Le responsabilità del Governo: Essa si articola in responsabilità: - politica : in senso tecnico verso il Parlamento, in quanto le Camere possono sfiduciarlo o negargliela quando ponga la questione di fiducia - politica diffusa : sia come organo collegiale che nella componente individuale, al giudizio dell’opinione pubblica, ma senza conseguenze giuridiche, - civile e amministrativa : ciascun membro risponde alla stregua di chi è preposto a pubblici uffici, ai sensi dell’art. 28 Cost. - penale : occorre distinguere tra atti compiuti: - nell’esercizio delle proprie funzioni: avvalendosi del proprio ruolo istituzionale, ed è prevista una disciplina ad hoc all’art. 96 Cost. - reati diversi: il ministro è giudica come qualsiasi altro cittadino; le indagini preliminari sono affidate ad un collegio di tre magistrati e, ove non disposta l’archiviazione, gli atti sono trasmessi alla Camera competente per l’autorizzazione, che può essere negata solo se a maggioranza questa delibera che si sia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Come il Governo cessa dalle sue funzioni: L’ipotesi fisiologica si ha con il giuramento di un nuovo Governo innanzi al Capo dello Stato a fine legislatura, oppure vi sono le ipotesi di crisi di Governo, ossia quando esso si dimette o quando lo fa il presidente del Consiglio, è correttezza costituzionale che in caso di crisi il Governo si limiti solo alla ordinaria amministrazione e agli affari correnti, ossia quelle attività che devono essere compiute onde evitare che devono necessariamente compiersi per evitare una paralisi del sistema; all’atto delle dimissione il presidente del Consiglio, per prassi, lo convoca per darne l’annuncio, anche se questa è una scelta individuale insindacabile, nel caso di approvazione da parte di una Camera di una mozione di sfiducia, il Governo è costretto a dimettersi, per i singoli ministri, la Costituzione non prevede la loro revoca, ma i regolamenti parlamentari ammettono la mozione di sfiducia individuale al singolo ministro. Il Governo e gli altri organi e soggetti costituzionali: I rapporti con: - Parlamento : caratterizzati dalla fiducia, esso si pone come soggetti promotore e co-protagonista della produzione legislativa, e come soggetto passivo di controllo operato dal Parlamento e destinatario degli indirizzi politici parlamentari; - Presidente delle Repubblica : nomina il presidente del Consiglio, e con esso intrattiene rilevanti rapporti di tipo politico-istituzionale, le deliberazioni di maggior rilievo del Consiglio sono assunte su decreto del Presidente, elezioni e referendum sono indetti e fissati con il medesimo atto, iniziative del Governo vanno autorizzate dal Presidente; - Corte costituzionale : il presidente solleva innanzi alla Corte eventuali conflitti di attribuzione, solleva la questione di legittimità, diretta nei confronti di una legge regionale e resiste avverso le questioni sollevate dalle regioni; - Potere giudiziario : non ha potere sulla carriera dei magistrati, salva la facoltà, prevista in Costituzione, del Ministro di Grazia e Giustizia di proporre un procedimento disciplinare nei confronti di un singolo magistrato innanzi al CSM; - Regioni, province autonome ed enti locali : la loro voce è affidata alla recente introduzione di istituti quali la conferenza permanente Stato-regioni e province e la conferenza Stato-città e autonomie locali. Gli ordinamenti regionali e locali Le origini accentrate dello Stato: Alle origini fu organizzato sulla base del modello napoleonico, che prevedeva la concentrazione di tutto il potere nelle mani dell’autorità centrale; i prefetti, funzionari nominati dal Governo furono rappresentanti provinciali, ma le autorità principali sul territorio, con funzioni di garanzia dell’ordine, nomina dei sindaci, preparazione delle elezioni, garantendo la vittoria dei candidati vicino al Governo; con la Costituente si discusse l’idea di un ordinamento regionale, ma le forze politiche erano divise, ritenendo che un eccessivo pluralismo avrebbe potuto ostacolare la creazione di enti territoriali di ampia dimensione, prevalsero coloro i quali erano a favore della istituzione delle regioni con esclusione di qualsiasi impostazione federalista e ci si indirizzò verso il modello di Stato regionale non federalista, con la precisione di Statuti speciali per alcune regione, in Costituzione fu prevista la creazione di 15 regioni ordinarie sul presupposto dell’unità e indivisibilità della Repubblica. La scelta del Costituente nel 1948 e la lenta attuazione dell’ordinamento regionale: Nel 1948 si optò per lo Stato regionale, ripartendo la Repubblica in: - Regioni : “enti autonomi con propri poteri e funzioni attribuiti secondo principi fissati dalla Costitutzione”, la cui disciplina prevista direttamente da norme costituzionali - Provincie e Comuni : “enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”, la cui disciplina è demandata alla legge statale ordinaria; tale assetto fino al 2001, prevedeva una potestà legislativa delle regioni ordinarie corrente o ripartita, in base all’art. 117 le materie elencate erano attribuite alle regioni, sulla base dei principi fondamentali di competenza dello Stato fissati con le leggi cornice, la potestà legislativa regionale incontra altri limiti come l’interesse nazionale e quello delle altre regioni, limite territoriale, obblighi internazionali dello Stato, il diritto privato, la materia penale; per garantire l’osservanza era previsto il controllo governativo preventivo sulla legge regionale, con facoltà di rinvio, il consiglio regionale poteva riapprovare la legge senza modifiche, ma a maggioranza assoluta, con la possibilità che il Governo potesse promuovere la questione di legittimità costituzionale alla Corte, o la questione di merito alle Camere, la Costituzione prevedeva inoltre: - attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative su materie in cui avevano potestà, sulla base del parallelismo delle funzioni, - delega delle funzioni della regione a province e comuni, - autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato, - riconoscimento dell’autonomia statutaria per la propria organizzazione, - istituzione di un commissario del Governo che si occupava del coordinamento stato-regioni e della trasmissione delle leggi regionali approvate, - controllo di legittimità da parte di un organo dello Stato sugli atti amministrativi regionali; l’attuazione dello Stato ragionale fu molto lunga, e negli anni ’90 si ebbe l’esigenza di profonde riforme di rango costituzionale, così si verificarono trasformazioni che hanno inciso profondamente sull’intero assetto delle autonomie locali e regionali, si ebbe la Legge: - 142/1990 : primo ordinamento delle autonomie locali, per la quale province e comuni poterono dotarsi di propri statuti; - 81/1993 : introdusse l’elezione diretta dei sindaci presidenti delle province; - 43/1995 : modificò la legge elettorale regionale, introducendo l’elezione diretta della maggioranza, - Bassanini : sul conferimento di funzioni statali a regioni, province e comuni improntate all’attribuzione di tutte le funzioni amministrative; - D.Lgs. 77/1995 : nuovo ordinamento della finanza e della contabilità degli enti locali; - Legge Cost. 1/1999 : introdusse l’elezione diretta del presidente della regione e aumentò l’autonomia statutaria; - D.Lgs. 267/2000 : unificò nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali la normativa a loro relativa; - Legge Cost. 3/2001 : di modifica al titolo V della Cost. che ha realizzato, a Cost. inverata, il federalismo amministrativo e fiscale. L’ordinamento regionale dopo la riforma del 2001 Lo statuto e la forma di governo regionale: È fonte normativa primaria dell’ordinamento regionale, il suo contenuto ha ad oggetto la disciplina della forma di Governo e i principi fondamentali, organizzazione e funzionamento della regione; per il procedimento di approvazione dello statuto l’art. 123 Cost. stabilisce che questa avviene a maggioranza assoluta in due deliberazioni da tenersi a distanza di almeno 2 mesi, successivamente vi è la pubblicazione ai fini di notizia, per consentire l’eventuale impugnazione del Governo innanzi alla Corte costituzionale, o la richiesta di referendum, i vincoli che lo statuto deve rispettare, oltre gli specifici contenuti, attengono il rispetto dei principi costituzionali che obbligano la regione a muoversi lungo un percorso di fondo già tracciato, esso contiene organizzazione e funzionamento della regione, i cui organi necessari sono: - Consiglio , - Giunta , - Presidente della Giunta , - Consiglio delle autonomie , le cui funzioni essenziali attengono l’attribuzione del: - potere legislativo al Consiglio, - potere esecutivo alla Giunta, - unioni di comuni : costituite dall’unione di più comuni che esercitano congiuntamente una pluralità di funzione potenziando la fornitura di servizi ed utilità che non potrebbero fornire da soli, - comunità montane e isolane : unioni di comuni montani e delle isole, che unificano l’esercizio di alcune funzioni per la sussistenza dei medesimi problemi. Organizzazione degli enti locali: La struttura di province e comuni è quasi la stessa, i loro elementi sono: - sindaco o presidente : eletti direttamente con suffragio universale a maggioranza assoluta dei voti validi, durano in carica 5 anni, il sindaco nomina e revoca gli assessori che con lui compongono la giunta, ha la rappresentanza dell’ente e la responsabilità dell’amministrazione con l’attribuzione di funzioni: - convoca e presiede la giunta, - adotta ordinanze contigibili ed urgenti; - nomina i responsabili di uffici e servizi, - regola l’attività di negozi e uffici pubblici, - riveste la qualifica di ufficiale del Governo e svolge compiti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, gode di prerogative come permessi, aspettative, indennità e rimborsi, ma è tenuto al compimento dei doveri propri del suo ufficio, può essere sfiduciato con un’apposita mozione, approvata a maggioranza assoluta per appello nominale, con lo scioglimento del consiglio e nuove elezioni - consiglio : secondo il TUEL è “l’organo di indirizzo e di controllo polito-amministrativo”, in quanto ha la competenza ad approvare gli atti fondamentali dell’ente e di dettare le linee di indirizzo politico generale dell’ente, in base ai quali sindaco e giunta dovranno agire, - giunta : collabora con il sindaco all’attuazione delle sue funzioni agendo in qualità di organo collegiale con competenza generale; il segretario comunale è una figura di funzionario, resa autonoma dal governo, dipendendo da un’agenzia autonoma per l’albo dei segretari comunali e provinciali ed ha assunto funzioni di assistenza giuridicoamministrativa, i dirigenti hanno compiti di attuazione dei programmi. I controlli sugli enti locali: Si configura come controllo su: - atti : di natura preventiva, concernevano la loro legittimità ed erano di competenza del comitato regionale di controllo sugli atti di comuni e province, con la riforma si è disposto un controllo sostitutivo dello Stato sugli atti; - organi : possono riguardare sia organi collegiali che individuali e consistono nello scioglimento dei collegiali e nella rimozione o sospensione degli individuali, le cause rguardano: - compimento di atti contrari alla Costituzione, - mancata approvazione del bilancio nei termini, - infiltrazione e/o condizionamento di tipo mafioso. Le pubbliche amministrazioni Le amministrazioni tra diritto comune e diritto amministrativo: Costituite da personale con specifiche competenze professionali, agiscono sotto la direzione di governo locale, per collaborare all’azione di Governo, l’attività amministrativa si caratterizza per la cura concreta di interessi pubblici attraverso la produzione di specifici atti e si distingue dall’attività giurisdizionale, intervenendo con imparzialità, ma non come terzo soggetto; esse operano come: - autorità amministrative : in una posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti, utilizzando poteri e strumenti propri del diritto amministrativo al fine di garantire il soddisfacimento immediato di un interesse pubblico; - soggetti che forniscono servizi pubblici : agiscono come soggetti privati, utilizzando gli strumenti del diritto comune, assumendo posizione di parità rispetto ai soggetti con i quali entra in rapporto; si opera una distinzione tra attività discrezionale e vincolata, a seconda che la legge lasci un margine, più o meno ampio, di scelta circa le modalità di esercizio del proprio potere, o in presenza di certi presupposti deve decidere secondo specifiche modalità; il soddisfacimento dei bisogni della collettività avviene con la produzione e l’erogazione di beni e servizi, la quale può essere svolta attraverso l’amministrazione: - diretta , - per ent i con istituzione di enti appositi, - per regole ; dagli anni ’90 si è proceduto alla parificazione di disciplina tra lavoro nella pubbliche amministrazioni e lavoro nel settore privato, tale equiparazione ha portato all’estensione della disciplina anche i dipendenti di quest’ultime; a loro è esteso lo svolgimento dell’attività normativa nei modi e forme previste dalla legge, destinati a regolare l’accesso a determinati servizi e all’uso di determinati beni. L’organizzazione per ministeri e per enti: L’amministrazione è strutturata in ministeri, per ciascuno preposto un ministro, il quale dirige e gestisce il dicastero, facendo da raccordo tra questa e il Governo, i ministeri sono quello di: - degli affari ester i: si occupa della politica estera e dei rapporti internazionali, - dell’interno : con funzione di amministrazione delle forze polizia e di vigilanza e garanzia della sicurezza pubblica, - giustizia : si occupa dei servizi relativi alla giustizia, - della difesa : si occupa della difesa e sicurezza dello Stato, attraverso le forze armate, - delle economie e delle finanze : si occupa del controllo sui conti pubblici dello Stato, - delle attività produttive : ha funzioni in materia di artigianato, industria ed energia, - delle comunicazioni : ha funzioni relative ai mezzi di comunicazione, - infrastrutture e dei trasporti : si occupa della realizzazione delle reti infrastrutturali e delle opere pubbliche, - per le politiche agricole e forestali : si occupa della tutela e mantenimento dell’equilibrio ecologico del territorio, - del lavoro e delle politiche sociali : ha funzioni in materia di politiche sociali, - della salute : coordina il sistema sanitario nazionale e tutela la salute, - dell’istruzione, dell’università e della ricerca : si occupa di funzioni relative all’istruzione a tutti i livelli, - beni e attività culturali : spettano compiti di tutela e gestione del patrimonio artistico; essi sono, organizzati intorno al ministro, si compongono direzioni generali o dipartimenti e si basa sul concetto di immedesimazione organica tra il soggetto agente e l’amministrazione stessa, ogni attività viene imputata all’amministrazione che il ministro rappresenta ed in tal senso il soggetto agente è definito l’organo dell’ amministrazione, che è portatore della volontà dell’amministrazione cui è preposto, a sostegno dell’esercizio delle sue funzioni il ministero si avvale dell’ufficio, ossia un apparato amministrativo, l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni si fonda su: - decentramento delle funzioni a livello regionale, - costituzione di enti pubblici: - economici, attività produttiva in forma d’impresa, - non economici; - privatizzazion i che hanno investito il settore delle partecipazioni statali, - costituzione di agenzie con compiti di organizzazione sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza dei ministeri, - diffondersi delle autorità amministrative indipendenti; nella struttura ministeriale sono previsti organi a carattere consultivo e di controllo che la Costituzione definisce organi ausiliari di Governo: - Consiglio di Stato: consulenza giuridico-amministrativa con funzioni giurisdizionali, - Corte dei Conti: svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. L’organizzazione per autorità indipendenti: Esse, indipendenti dagli organi politici, operano per garantire l’imparzialità nella gestione di settori delicati in relazione agli interessi coinvolti, specie circa l’informazione e le libertà economiche, e sono: - Commissione nazionale per le società e la borsa : istituita per vigilare sui mercati finanziari e di borsa, - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo : regolamentazione e controllo dell’attività di tali imprese, - Autorità garante della concorrenza e del mercato : a tutela della libera concorrenza, - Commissione di garanzia dell’attuazione della Legge 146/1990 : per regolare l’esercizio del diritto di sciopero, - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici : per garantire la regolarità degli appalti, - Garante per la protezione dei dati personali : a garanzia del trattamento dei dati personali, - Autorità per l’energia elettrica e il gas : per gestire i servizi di erogazione di energia elettrica e gas; esse agiscono su modelli propri e funzionali al tipo di attività svolta (controllo di atti su soggetti, alla cui vigilanza sono preposti, poteri d’indagine e d’inchiesta, etc...), il problema riguarda eventuali responsabilità di queste e del soggetto al quale devono rispondere; i loro regolamenti interni rientrano nella loro autonomia organizzativa; tuttavia si pongono problemi circa se nel caso di atti rivolti a soggetti esterni, questi abbiano natura amministrativa o normativa. I principi costituzionali relativi alle pubbliche amministrazioni: La loro organizzazione ed azione deve improntarsi a: - principio dell’autonomia : l’amministrazione è affidata alle regioni ed enti locali, rappresentativi della comunità ed ispirata al principio della sussidiarietà, - principio del decentramento : le funzioni che restano allo Stato, vanno decentrate sul territorio nazionale a livello burocratico o istituzionale, con apparati che fanno capo a quelli centrali, - riserva di legge : ha carattere relativo, fissa principi e criteri generalizi quali esse dovranno attenersi nella propria attività, - principio della legalità : la loro attività deve muoversi all’interno di quanto stabilito da leggi e altre fonti normative, con il limite dei principi generali del diritto, quindi gli atti contrari andranno disapplicati per il principio della preferenza della legge ed annullati dal giudice amministrativo, - principio del giusto procedimento : garantisce la corretta formazione della volontà dell’amministrazione, di cui alla Legge 241/1990 che prevede: - l’obbligo di motivazione degli atti, - trasparenza amministrativa, - individuazione del responsabile del procedimento, - contraddittorio tra i soggetti portatori di interessi contrapposti, - obbligo della fissazione di un termine per ogni atti, ossia l’obbligo di concluderlo in 30 giorni, - principio del buon andamento : improntato all’efficacia, efficienza ed economicità dell’attività delle amministrazioni, - principio di imparzialità : richiede il necessario contemperamento fra interessi contrapposti ed equilibri fra interessi pubblici da tutelare ed interessi privati da sacrificare, - principio di responsabilità di pubbliche amministrazioni e funzionari : che prevede forme di responsabilità diretta degli enti pubblici per le violazioni di leggi penali e civili, - principio dell’accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazion i. Gli atti amministrativi: Sono prodotti dalle pubbliche amministrazioni, emanati a seguito di un procedimento, perfetti nel momento dell’emanazione e sono efficaci salva l’ipotesi in cui vadano notificati agli interessati o sottoposti a particolari controlli, essi possono essere invalidi, sebbene perfetti ed efficaci, essi sono: - nulli : per mancanza di un elemento essenziale (impossibilità, inesistenza dell’oggetto), - illegittimo : se emanati in violazione delle norme previste in materia di attività delle pubbliche amministrazioni, in tale ipotesi può essere annullato per vizi di incompetenza dell’autorità, per violazione di legge rispetto ai contenuti o eccesso di potere, se emanato per fini diversi da quelli previsti; possono essere imperativi, informati al principio dell’autotutela, in quanto ritenuti legittimi in via presuntiva; l’imperatività è indice della particolare forza di cui è dotato il provvedimento, mentre l’autotutela consente di “imporre” al destinatario anche con la forza, di realizzare l’obbiettivo prefissato con un provvedimento, è invocata anche nei provvedimenti di secondo grado, quanto riferiti ad un precedente atto che l’amministrazione può annullare, revocare o convalidare; infine sono atti giustiziabili, quelli passabili in giudizio nelle forme e nei modi previsti. La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi: L’art. 113 Cost. prevede che “è sempre ammessa tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi”, è previsto un sistema dualistico di giustizia amministrativa, ossia la competenza a giudicare sugli atti della pubblica amministrazione è ripartita tra giudice: - ordinario : per lesione di un diritto soggettivo, ma non può annullare l’atto, e si limita a disapplicarlo e stabilire il risarcimento del danno, - amministrativo : per lesione di un interesse legittimo, che può annullare l’atto; contro gli atti amministrativi lesivi è prevista una forma di tutela paragiurisdizionale, ossia ricorsi: - in opposizione : di carattere amministrativo, rivolti dal soggetto direttamente alla pubblica amministrazione, - gerarchico : rivolti dal soggetto dinnanzi all’autorità amministrativa gerarchicamente superiore; è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che adotta una decisione assunta dal Consiglio di Stato e rappresenta uno strumento di tutela alternativo a quella giurisdizionale. Le garanzie giurisdizionali La funzione giurisdizionale: Essa è quella funzione statale diretta all’applicazione della legge sulla base di un impulso di parte, per risolvere una controversia o un conflitto, esercitata da un soggetto terzo, vincolato solo dalla legge, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione delle decisioni, ed ha un profilo: - soggettivo : viene esercitata ogni volta che certe attività sono attribuite a soggetti appartenenti al essa si articola in un controllo giurisdizionale di costituzionalità: - diffuso : affidato a tutti gli operatori del sistema giudiziario che, in caso di contrasto con la Cost. devono disapplicare la norma in relazione al caso concreto, - accentrato : è affidato ad uno specifico organo giurisdizionale che decide espungendo dal’ordinamento le norme giudicate incompatibili con la Cost. l’attivazione della giurisdizione costituzionale può avvenire con controllo: - preventivo e successivo : se la pronuncia intervenga prima o dopo l’entrata in vigore dell’atto, - in via d’azione o incidentale : se i soggetti legittimati possono impugnare direttamente o indirettamente gli atti che si assumo in contrasto con la Cost. Il sistema accolto nell’ordinamento italiano: Si tratta di un sistema misto, tra accentrato per la presenza della Corte costituzionale e diffuso poiché ogni giudice può sollevare il giudizio di costituzionalità, la Corte è composta da 15 membri, eletti per 1/3 dal: - Capo dello Stato, - Parlamento, - Supremi giudici ordinari e amministrativi, essa dura in carica 9 anni ed il suo presidente è eletto per 3 anni dai componenti, ed compente a giudicare su: - legittimità di leggi e atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni, - conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato e delle regioni e fra regioni, - accuse promosse al Presidente della Repubblica, - ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo. L’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale: Possono essere: - Leggi costituzionali e di revisione costituzionale : sindacabili in quanto subordinate alla Cost. perciç tenute a rispettare il particolare procedimento di formazione, e non essere in contrasto con i “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”; - Leggi ordinarie dello Stato, leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano : impugnabili per ragioni di forma e di procedimento e per ragioni di contenuto; - Atti dello Stato aventi forza di legge : previsti agli art. 76 e 77 Cost. equiparati alla legge formale e di competenza del Governo, ossia decreti: - legge: sindacabili prima se la pronuncia interviene prima della conversione altrimenti la questione decade a causa della novazione della fonte, - legislativi: occorre distinguere fra: - legge delega: sindacabile sotto il profilo formale e sostanziale, essa è la norma interposta tra Cost. e l’atto legislativo oggetto di controllo, - decreto: sindacabile per violazione della legge di delegazione di cui all’art. 76 Cost. sono sindacabili anche quelli di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale; - Altri atti normativi : i regolamenti parlamentari sono insindacabili in quanto espressione dell’autonomia costituzionalmente garantita al Parlamento, rientrando nella categoria interna corporis acta, considerati di competenza esclusiva di ciascuna Camera, e si è ritenuta ammissibile la sindacabilità di leggi approvate in violazione di essi ed immediatamente attuative; esclusi dal giudizio sono anche i regolamenti comunitari, in quanto fonte non appartenente allo Stato. Vizi sindacabili: Essi sono vizi: - formali : connessi al mancato rispetto delle regole che ne disciplinano il procedimento e la forma di pubblicazione, - sostanziali : attengono al contenuto dell’atto e si hanno quando il contenuto: - lede la disciplina di una o più disposizione costituzionali, - non rispetta l’ambito di competenza materiale assegnato all’atto dalla Costituzione. Il giudizio in via incidentale: In pendenza di un giudizio è il giudice a quo che rimette la questione di legittimità innanzi alla Corte, ma occorre la presenza di un requisito: - soggettivo : l’esistenza di un giudice interno all’organizzazione giudiziaria, - oggettivo : l’esistenza di un giudizio in senso tecnico, questa può essere rilevata su istanza di parte o d’ufficio, ed occorre che siano individuati i termini della questione, ossia: - l’oggetto: con l’indicazione delle norme che si assumo viziate, - le norme costituzionali che si assumo violate; inoltre il giudice deve verificare la: - rilevanza : che la disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità sia da applicarsi necessariamente ai fini delle risoluzione del giudizio, - non manifestata infondatezza : postula che la questione sia fondata e seria; il giudice in caso di accertamento: - positivo : sospende il giudizio, rimettendo la questione alla Corte costituzionale, con ordinanza motivata, inviandone notifica alle parti e al: - presidente della Regione: se si tratta di legge regionale, - presidente del Consiglio: se si tratta di legge statale o atto equiparato, l’ordinanza viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale, possono costituirsi innanzi alla Corte i soggetti destinatari dell’ordinanza; - negativo : respinge l’eccezione di illegittimità con ordinanza motivata. Il giudizio in via d’azione: È riservato a: - Stato contro leggi regional i che eccedano la propria competenza, - regione contro leggi statali o di altre region i che ledano la sua sfera di competenza, si caratterizza per essere un procedimento astratto, che prescinde dalla concreta applicazione delle norme sottoposte al giudizio, la titolarità del ricorso spetta a: - Stato : tramite il presidente del Consiglio, per qualsiasi vizio di legittimità - Regioni : con delibera della giunta solo in ipotesi di invasione della competenza ad esse attribuita. Il giudizi sulle leggi: tipologie delle sentenze La classificazione delle sentenze in generale: Le decisioni hanno forma tipica: - Sentenza: quando la Corte giudica in via definitiva, - Ordinanza: in tutti gli altri casi, le decisioni hanno una struttura tipica: - motivazioni di fatto : esposizione dei fatti di causa, - motivazioni in diritto : ragioni che giustificano la decisione, - dispositivo : soluzione della controversia, esse circa il contenuto possono distinguersi in decisioni: - processuali : lasciando impregiudicata la questione di costituzionalità, - di merito : la Corte entra nel merito della questione risolvendola, le sentenze di merito possono classificarsi per esito, che può essere di accoglimento, classificabili in base alla tecnica di incisione adottata dalla Corte, o rigetto, raggiunto mediante diversi percorsi interpretativi, distinguendo tra disposizione e norma, potendo trarre da una disposizione più di una norma. Le sentenze di accoglimento e di rigetto: In caso di: - accoglimento : la questione è giudicata fondata proclamandone l’illegittimità con conseguente eliminazione della disposizione, - rigetto : la questione è dichiarata infondata senza alcuna conseguenza, il giudizio avviene confrontando le norme che si assumono viziate, con quelle che si assumono violate, che fanno da parametro. Le sentenze interpretative: Può essere di: - accoglimento : la questione è giudicata fondata, dichiarandone l’illegittimità della disposizione, poiché tra le norme da questa tratte, è dato rilievo ad una ritenuta contrastante con il parametro costituzionale di riferimento, - rigetto : la questione è giudicata infondata, poiché desume dalla disposizione una certa norma coerente con i principi costituzionali; l’esito del giudizio dipenderà dalla norma cui la Corte darà prevalenza. Le “ sentenze monito ”: La Corte ha a volte utilizzato la motivazione di alcune sentenze per instaurare un “dialogo” con il legislatore, fornendo suggerimenti, auspici e indicazioni delle linee guida da seguire. Gli effetti della dichiarazione di illegittimità: Le sentenze di accoglimento hanno efficacia erga omnes, infatti la norma cessa di far parte del diritto dal giorno successivo alla pubblicazione, è fatto divieto, in particolare ai giudici, di applicare la norma, esse non hanno effetto rispetto a rapporti giuridici esauriti, ossia: - sentenza passata in giudicato, - decadenza dall’esercizio di un potere, - prescrizione dei diritti; ciò al fine di garantire la certezza del diritto, tale principio trova una deroga in caso di sentenza penale di condanna, per effetto del principio del favor libertatis. I conflitti di attribuzione, tipologia: Vi sono, sotto un profilo soggettivo, conflitti tra: - poteri dello Stato : appartenenti al medesimo soggetto, detti conflitti interorganici, - Stato e regioni o fra regioni : soggetti costituzionali distinti, detti conflitti intersoggettivi, sotto il profilo oggettivo il giudizio concerne la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita e attribuita ai vari organi e soggetti e ha ad oggetto le controversie sulla competenza in caso di: - rivendicazione della stessa come propria rispetto a quella di un altro soggetto o organo, vendicatio potestatis, - illegittimo esercizio di una competenza rispetto a quella di organo o soggetto, cui consegue la menomazione di una competenza altrui; la corte stabilisce a quale organo spetti la titolarità della competenza, e affinché vi si ricorra necessita la sussistenza di: - lesione in concreto, - intere serre a ricorrere, ossia l’interessa ad ottenere una pronuncia circa un conflitto attuale. Conflitti tra poteri dello Stato: La determinazione delle parti è affidata alla Corte, che stabilisce se esiste un conflitto, quali poteri sono coinvolti, quali sono le attribuzioni spettanti a ciascuno di essi, il profilo soggettivo, fa riferimento al conflitto tra potere: - legislativo : si ha riguardo alle decisioni prese dalle due Camere e dalle commissioni circa l’approvazione delle leggi, - esecutivo : stante il ruolo di vertice del presidente del Consiglio cui spetta manifestare all’esterno la volontà dell’esecutivo, il potere è quello di indirizzo politico di cui presidente e ministri sono responsabili, specie quando tale responsabilità è fatta valere dalle Camere con la mozione di sfiducia - giudiziario : al suo interno non vi è una gerarchia, ma la Corte ha stabilito che vi rientrano anche l’esercizio delle funzioni quali quella della Corte dei conti e il CSM; sotto il profilo oggettivo il conflitto riguarda le attribuzioni determinate da norme costituzionali, può sorgere in riferimento a qualsiasi atto, ammettendo un conflitto tra poteri circa l’adozione di un atto legislativo, sotto il profilo della competenza; il giudizio si divide in 2 fasi: - preliminare sull’ammissibilità del conflitto : volto ad accertare l’effettiva sussistenza di esso sotto il profilo soggettivo e oggettivo, concludendosi con un’ordinanza che non incide sul merito del giudizio, - di merito : la Corte valuta l’ammissibilità, risolvendo il conflitto con la dichiarazione del potere cui spettano le attribuzione in contestazione e nel caso in cui si stato emanato un atto , lo annulla con sentenza. I conflitti tra Stato e regioni e tra regioni: È un giudizio tra parti determinate ed ha ad oggetto la definizione di rispettive sfere di attribuzione lese da un atto invasivo, non può insorgere in base ad un atto legislativo, essendovi il ricorso di legittimità, può avere ad oggetto qualsiasi atto, purché il conflitto leda attribuzioni costituzionalmente rilevanti, non è previsto un previo giudizio di ammissibilità, ma si propone ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, indicando l’ambito di competenza invasa e le disposizioni costituzionali e delle leggi costituzionali che si assumo violate, si può richiedere la sospensione su cui la Corte decide con ordinanza, mentre con sentenza decide nel merito e sull’annullamento.
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