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DIRITTO PUBBLICO: ORGANI REPUBBLICA, GARANZIE COSTITUZIONALI, FONTI DEL DIRITTO, Appunti di Diritto Pubblico

Organi della Repubblica, Parlamento, procedimento legislativo, Governo, formazione e crisi Governo, Presidente della Repubblica, Enti locali, fonti diritto, Magistratura, Corte Costituzionale, articoli principali Costituzione

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 16/10/2022

irenesanvito
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Scarica DIRITTO PUBBLICO: ORGANI REPUBBLICA, GARANZIE COSTITUZIONALI, FONTI DEL DIRITTO e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! PARLAMENTO Adesso il Presidente della Repubblica può nominare solo 5 senatori a vita, in passato è sorto il dubbio sul se si potessero nominare 5 senatori per presidente o ci potessero essere max 5 senatori, l’opzione corretta è la seconda, quindi si può nominare un altro senatore solo quando ne muore uno. Questa è sempre stata l’interpretazione prevalente ma ci sono stati casi in cui i presidenti hanno interpretato la Cost nominando più senatori a testa. APPROVAZIONE DELLE LEGGI è il potere più importante ma non l’unico (ACCORDARE LA FIDUCIA AL GOVERNO è un’altra funzione importante) -Ogni ramo del Parlamento deve avere un presidente; P della Camera e P del Senato eletti con maggioranze qualificate (alte) tra i membri, sono presidenti di un organo collegiale col compito di dirigere i lavori (non votano quasi mai perché non dovrebbero tenere in considerazione i partiti), inoltre il presidente del Senato sostituisce il pres della repubblica in caso di impedimenti. -La Costituzione afferma che Camera e Senato adottano il proprio regolamento, atto che si colloca tra la Cost e la legge. Non può derogare ai principi presenti nella Costituzione ma ha più valore della legge perché disciplina la vita del Parlamento contenendo precisazioni della costituzione non presenti in nessuna legge (es procedimento formazione legge ecc). -Le sedute del Parlamento sono pubbliche, le camere non possono tenere sedute segrete. (Il resoconto è messo a disposizione di tutti da sempre grazie agli stenografi). -La Costituzione prevede i quorum di validità e funzionale delle sedute: Q STRUTTURALE (o di validità della seduta) prevede che a una seduta per essere valida devono essere presenti il 50%+1 dei componenti. Q FUNZIONALE: è il numero di voti necessario per le decisioni che il parlamento deve prendere (dipende dalle decisioni es. 2/3, maggioranza assoluta, maggioranza relativa). Vi è una verifica del numero legale. -La Costituzione perimetra lo status di parlamentare con principi e garanzie. Incompatibilità: si può essere membri o della camera o del senato, vi è incompatibilità tra deputato/senatore e presidente della repubblica, così come un consigliere regionale non può essere anche un parlamentare (anche parlamentare italiano e parlamento europeo) Inoltre la legge stabilisce casi di ineleggibilità: es capo della polizia ecc… Immunità: INSINDACABILITA’ (è una garanzia) dei parlamentari per le opinioni espresse durante l’esercizio delle sue funzioni (per svolgere le funzioni senza limitazioni) -INDENNITA’ stabilita per legge: ai parlamentari spetta una remunerazione perché possano diventare parlamentari anche i meno abbienti -Oltre al presidente il parlamento è composto da COMMISSIONI (piccoli gruppi/parlamenti), (di 40 e 20 persone) oggi sono 14 ciascuna delle quali tratta una materia specifica. Le Comm aiutano l’aula a preparare le leggi e discutere i vari argomenti in modo specifico. La composizione delle commissioni è in proporzione alla forza dei partiti politici quindi rispetta le proporzioni dell’aula. Il Parlamento non è composto da partiti ma da GRUPPI PARLAMENTARI espressione del partito (della Lega, del Pd ecc). Ciascun gruppo elegge un capogruppo che spesso non corrisponde al leader del partito. C’è un numero minimo di parlamentari perché esista un gruppo, esiste inoltre il gruppo misto, formato da persone di vari partiti che non sono in numero abbastanza grande da poter creare un proprio gruppo così come i senatori a vita. (il gruppo misto spesso è stato molto grande) PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: 4 fasi disciplinate dalla costituzione e dai regolamenti parlamentari 1)INIZIATIVA, chi può proporre leggi: la Costituzione specifica chi può presentare una proposta di legge: -tutti i parlamentari singolarmente o in gruppo -ciascun membro del governo (uno o più ministri, il pres del consiglio ma no consiglio dei ministri)→ iniziativa governativa → la maggior parte delle leggi approvate sono state proposte dal governo, più del parlamento -i cittadini → iniziativa legislativa popolare, si può presentare un progetto di legge (steso per articoli e con un titolo in modo che sia discutibile dal parlamento) firmato da almeno 500mila elettori (no lamentele) →quasi nessuna legge è mai stata approvata -i consigli regionali 2)DECISIONE, approvazione legge: la legge arriva al presidente della camera o del senato che la affida a una commissione competente per materia. Le Commissioni possono riunirsi in 3 sedi: comm deliberante, comm referente e comm redigente. La Cost esclude la possibilità di usare la commissione deliberante in alcuni ambiti come riforma costituzionale, trattati internazionali, bilancio… perché le leggi approvate da questa arrivano direttamente all’altra camera senza passare dall’aula → quindi limite sulle materie più importanti. Per i progetti di legge si usa quindi di solito la commissione referente che dopo aver discusso invia la proposta all’aula che poi dovrà discutere e approvare singolarmente i singoli articoli e poi tutto il testo nel suo complesso. La via intermedia è la commissione redigente che, oltre a discutere il progetto di legge, approva un testo che viene inviato all’aula la quale può solo approvarlo o meno. La commissione più democratica è la referente. Quella meno compatibile è quella in sede deliberante. Inoltre vi è la possibilità di ogni membro del governo, a una minoranza della commissione o dell’aula di interrompere la commissione deliberante e che il testo torni all’aula. Il processo decisionale (decisorio) termina quando si esprime il secondo ramo del Parlamento approvando prima i singoli articoli poi tutto il testo; se il secondo ramo modifica qualcosa la legge non può essere approvata e viene rimandata al primo ramo: la legge deve avere la doppia approvazione, da entrambi i rami (bicameralismo perfetto→ medesima espressione positiva sullo stesso testo)→ legge perfetta ma non ancora efficace Il procedimento in questo modo è più lento ma il testo della legge è più ragionato ed entrambe le camere hanno potuto esprimersi senza limitare nessun parlamentare e quindi i cittadini 3)PROMULGAZIONE della legge: disciplinata dal testo costituzionale: al Presidente della Repubblica spetta promulgare la legge entro 30 giorni durante i quali può esercitare il potere di rinviare la legge al Parlamento (non può mettere un veto sulla legge perché il sistema non sarebbe non esiste un presidente dalla stessa parte del governo, con la stessa maggioranza→ interesse nazionale Qualunque cittadino italiano (anche non per nascita) che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici può essere eletto presidente della repubblica. La carica dura 7 anni, importante che duri più del parlamento che lo ha eletto (che dura 5 anni). I giudici della corte costituzionale restano in carica di più, 9 anni, ma non sono rieleggibili, al contrario del capo dello stato che può essere rieletto senza limitazioni poiché non è specificato nulla nella costituzione. (unico caso Napolitano) Carica incompatibile con qualsiasi altra carica All’inizio presidenti scelti tra i costituenti quando erano in vita Una convenzione (prassi) costituzionale per quanto riguarda le elezioni del capo dello stato sancisce che non esistono candidature poiché non è un’elezione diretta ma da parte del Parlamento che vota (in modo segreto come tutti i voti sulle persone) e basta senza discutere, non ci si propone in modo esplicito per la candidatura in modo da spoliticizzare la figura del presidente della repubblica. L’unico caso in 60 anni nel quale la prassi è stata violata è stato il caso di Emma Bonino (partito radicale) che nel momento in cui il suo partito ha ottenuto molto sostegno ha fatto campagna elettorale per la propria elezione con manifesti ecc… (E’ bene che l’esposizione sia limitata sotto questo punto di vista per evitare che si sfoci nell’elezione simildiretta). (Mattarella era un giudice costituzionale che ha fatto capire di non voler fare un altro mandato come Ciampi) In alcuni casi l’elezione è andata in un modo inatteso come quella di Scalfaro (quando c’è stata la strage di Capaci), le circostanze avevano messo fretta al Parlamento ISTITUTO CONTROFIRMA MINISTERIALE: nessun atto del presidente della repubblica è valido se non è controfirmato da un ministro o dal presidente del consiglio. Questo istituto arriva dallo statuto albertino dove aveva senso perché gli atti erano affidati al re il quale era estraneo al sistema democratico ed era irresponsabile politicamente (non era neanche possibile cambiare o sfiduciare il re che restava in carica fino alla morte, a differenza del presidente della rep che ha una durata stabilita), era importante quindi che ci fosse la controfirma di un ministro e quindi del Parlamento. Adesso (in un sistema repubblicano) l’istituto ha meno senso perché il presidente è nel sistema democratico e può essere messo in stato d’accusa dal parlamento, quindi esiste una responsabilità presidenziale, inoltre ha una durata limitata. ATTRIBUZIONI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 1) Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali 2) Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi: il contenuto è deciso dal governo 3) Atti complessi: formalmente del presidente ma sostanzialmente generati da accordo tra presidente e governo Esistono atti che sono validi anche senza essere controfirmati come -le dimissioni, perché altrimenti il presidente potrebbe essere obbligato a restare in carica -gli atti quando agisce come Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura -il ricorso alla Corte Costituzionale (può promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri costituzionali alla Corte Costituzionale) Nella categoria 1 la controfirma ministeriale è un atto dovuto (es nomina senatori a vita) perché è il presidente a prendere le scelte, non può essere usata la controfirma come ricatto ma il governo deve metterla, tranne in un caso (es manca cittadinanza, l’ipotetico senatore non ha ancora compiuto 40 anni, requisito per le elezioni passive, caso poco probabile ma dove la controfirma potrebbe essere negata o difficile anche se sarebbe grave andare contro il presidente). Anche il messaggio di rinvio fa parte di questa categoria e viene sempre controfirmato, così come la nomina di 5 giudici costituzionali che rispettino i requisiti Nella categoria 2 sono contenuti i decreti del presidente della repubblica, decisi però dal governo, per esempio l’indizione delle elezioni (stabilire la data elezioni/referendum) che viene scelta dal Governo Nella categoria 3 in passato rientrava anche il potere di grazia che veniva usato però per migliorare le condizioni e la sovrappopolazione delle carceri su decisione del governo. Nel tempo il ruolo di capo dello stato è diventato più attivo e ha iniziato ad utilizzare la grazia, che a questo punto diventa un potere esercitato da entrambi, quando ci sono state divergenze si è sempre trovato un accordo con la politica degli scontri, discutendone. Questa situazione è esplosa con il caso di Ovidio Bompressi dove Ciampi e il governo non si sono messi d’accordo. In caso di non accordo la controfirma è un atto dovuto. L’atto più importante della categoria è lo scioglimento delle camere, una persona ha il potere di mandare a casa molte persone elette, questo è uno sconvolgimento del sistema che crea problemi. Negli Stati Uniti invece il presidente non ha il potere di sciogliere il congresso, mentre in Inghilterra la regina scioglie la camera dei comuni ma decide il premier. La Costituzione pone dei limiti: • il presidente deve consultare i presidenti delle camere prima di scioglierle ma il loro potere non è vincolante • Il presidente non può sciogliere le camere durante gli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco) perché potrebbe sciogliere un parlamento che non vuole rieleggerlo tranne nel caso in cui gli ultimi 6 mesi del presidente corrispondono con gli ultimi 6 mesi del parlamento Nella prassi tutti gli scioglimenti anticipati sono stati scelti con accordo del governo quando ci si rende conto che nel parlamento non ci sono le forze per dare fiducia a nessun governo IL GOVERNO I costituenti adottarono un atteggiamento cauto riguardo al governo, non disciplinarono in modo dettagliato il governo (solo 5 articoli in costituzione perché era appena finito il 20ennio fascista dove il potere era tutto in mano al governo) Il Governo è un organo indispensabile per l’esistenza dello stato, non è mai esistito uno stato senza Governo (anche se può esistere senza parlamento che garantisce solo la democrazia o capo dello stato) perché rappresenta il potere esecutivo, in particolare il monopolio della forza cioè la responsabilità degli organi che hanno il diritto e il dovere di usare la forza (es polizia, carabinieri che dipendono dal governo) I costituenti scrissero riguardo la composizione del governo, importante è la collegialità dell’organo composto dal presidente del consiglio dei ministri e dai ministri che insieme formano il consiglio dei ministri, che è l’organo più importante rispetto ai singoli ministri e al presidente il quale ha un solo vero potere (non nomina e revoca ministri) che sono le sue dimissioni (le quali giuridicamente sono le dimissioni del consiglio). Ha quindi un potere dimezzato, non esiste una gerarchia, il presidente è il primus inter pares giuridicamente. Secondo la costituzione il presidente del consiglio può proporre una lista dei ministri al presidente della repubblica, un potere importante ma non giuridicamente decisivo. Inoltre coordina la politica governativa cercando di mantenerla unita, quindi di fronte ad affermazioni che potrebbero far intendere un comportamento non unitivo (opinioni diverse nel governo) esprime la visione unitaria, questo potere è difficile da definire poiché poi in governo si vota e nessun voto vale più di un altro, l’unica cosa che può fare il presidente nel caso in cui aumentano opinioni diverse dall’indirizzo da seguire è minacciare le dimissioni. Il consiglio dei ministri è l’organo più importante, può porre la questione di fiducia. I ministri hanno un ruolo importante dal punto di vista politico poiché sono a capo dei ministeri, sono i superiori gerarchici della struttura ministeriale, ogni ministero dipende dal ministro che ne è il capo. Giuridicamente e politicamente nel consiglio dei ministri però non sono più importanti, sono al pari del presidente del consiglio, E’ la legge che decide il numero di ministri, non esiste un numero minimo o massimo, è un numero variabile ma deciso da una legge. Ministri CON PORTAFOGLIO→ sono a capo di un’amministrazione (ministero) alcuni con un numero di dipendenti molto elevato (per esempio ministero dell’economia, degli esteri). Ad oggi sono 14 da un po’ di anni Ministri SENZA PORTAFOGLIO→ non hanno sotto di sé un ministero, hanno funzioni più specifiche che si possono svolgere anche solo con una direzione (es ministro dello sport, della gioventù, dei rapporti col parlamento) ma non sono meno importanti Alcuni ministeri non possono essere modificati (es dell’economia, degli interni…) mentre altri possono essere eliminati e le funzioni affidate a un altro ministero. La scelta sui ministeri è politica, non c’è mai stato in Italia un ministro dell’immigrazione (ma se ne occupa il ministro degli interni) La legge può prevedere organi non indispensabili, non imposti dalla Costituzione, come ad esempio il comitato dei ministri che coinvolge in modo fisso 2/3 ministri. Altri organi sono i vicepresidenti del consiglio e i viceministri. La differenza tra i vice e non è il voto, i vice non hanno diritto di voto a meno che non siano ministri, prevedere o meno vicepresidente e viceministri è una scelta puramente politica. ( es Salvini e Di Maio erano vicepresidenti del governo Conte 1). A volte i vice si mandano in sostituzione del ministro ad incontri al quale il ministro non può partecipare, sono però indispensabili solo in alcuni ambiti, nonostante ciò esistono viceministri per 3)QUESTIONE DI FIDUCIA, non presente in Costituzione→ il governo (spesso il ministro per i rapporti col parlamento espone) pone la questione di fiducia su una legge, articolo, mozione, decreto ma anche solo dichiarazione ecc… se le opinioni presenti nel parlamento sono diverse. Si va quindi ai voti e se il governo perde è giuridicamente obbligato a dimettersi. Per esempio dopo il dibattito su una legge il governo può decidere di porre la questione di fiducia (che ha la priorità su tutto, tutto il resto si blocca) e si mette ai voti perché il governo ritiene indispensabile l’approvazione di quella legge per la sua esistenza. I voti sono a scrutinio palese, appello nominale e maggioranza relativa. La questione di fiducia si usa per -ricompattare la maggioranza date le opinioni differenti/contrastanti, - accelerare l’approvazione di una legge. La questione di fiducia viene utilizzata tantissimo e l’opposizione grida all’antidemocrazia sempre. Il governo Prodi è caduto 2 volte per una questione di fiducia, una volta sul bilancio di previsione che perse per 2 voti ENTI LOCALI: REGIONI, PROVINCIE E COMUNI Tradizione italiana prima della costituzione: stato unitario→ sia nel periodo liberale che nel fascismo dove lo Stato diventa ancora più unito, in una dittatura infatti non ci si apre a realtà diverse rispetto allo Stato, con la soppressione dei comuni dovuta all’introduzione dei podestà. L’Italia non nasce federale come ad esempio la Svizzera, gli Stati Uniti e la Germania dove ogni stato/cantone ha autonomia, sono molte le autonomie riconosciute. Negli Stati Uniti ogni stato ha una propria costituzione, parlamento, codice civile, codice penale… Con l’assemblea costituente viene affrontato l’argomento delle autonomie iniziando a pensare alle regioni, e quindi a uno stato regionale. Il 01/05/1947 a Portella della Ginestra succede l’eccidio da parte dei manifestanti che ogni anno si riunivano per il primo maggio, una delle prime stragi in Italia. Gli esecutori/mandanti di questa strage appartenevano anche al movimento separatista siciliano. Dopo questo evento i costituenti pensano che è bene garantire alla Sicilia particolari condizioni e autonomia per placare i movimenti indipendentisti che dopo la Sicilia scoppiano anche in Sardegna, anche la Valle D’Aosta per lingua e tradizione francese, così come l’Alto Adige per lingua, clima ecc avevano bisogno di una speciale autonomia. Di conseguenza i costituenti decidono di creare le regioni e di attribuirvi alcuni compiti tra cui alcuni legislativi in modo che potessero intervenire più efficientemente sul proprio territorio rispetto allo stato su tutto il territorio. Lo stato regionale italiano è formato da 20 regioni, 5 a statuto speciale (con particolari bisogni e autonomia dovute alle particolari condizioni) (sicilia, sardegna, valle d’aosta, trentino, friuli) e 15 a statuto ordinario. 4 regioni speciali nascono il 1/1/1948 , il Friuli Venezia Giulia è nata come ultima regione speciale dopo la soluzione della divisione di Trieste. Le altre regioni diventano realtà effettiva e non solo sulla carta solo nel 1971. L’Italia con la costituzione diventa quindi stato regionale con regioni dotate di autonomia legislativa; rinascono anche i comuni senza però competenza legislativa ma solo funzioni amministrative. I costituenti per le 15 regioni ordinarie fecero un elenco di materie per le quali avessero competenza legislativa, per tutte le altre materie la competenza legislativa era dello stato. Per le materie comprese nell’elenco spettava comunque allo stato dettarne i principi fondamentali→ LEGISLAZIONE CONCORRENTE. Il vecchio art.117 prevedeva che lo stato potesse intervenire in qualunque materia (anche quelle dell’elenco) per soddisfare esigenze riguardanti un interesse nazionale. I comuni nella disciplina costituzionale originari avevano competenza amministrativa nelle stesse materie in cui le regioni avevano competenze legislative→ Principio del parallelismo Lo Stato regionale viene definito come sottospecie dello stato unitario, assolutamente diverso dallo Stato federale. I costituenti decisero per uno stato regionale ma con molti limiti perché avevano paura che creare uno stato federale avrebbe disintegrato l’Italia creata da poco e con troppa poca storia e tradizione → motivazione politica Per far nascere le regioni serve il personale, i soldi, una legge finanziaria, una legge elettorale per le elezioni dei consigli regionali. In assemblea costituente si evidenziarono la concezione della democrazia cristiana che vedeva di buon occhio il decentramento, le autonomie e la concezione delle sinistre che erano più favorevoli a uno stato unitario→ il compromesso è stato creare uno stato regionale. La democrazia cristiana smette poi di spingere per le autonomie perché capisce che la nascita delle regioni avrebbe portato in alcune di esse la maggioranza delle sinistre e quindi avrebbe perso il proprio dominio, cambia quindi il suo approccio e fa di tutto per ostacolare la nascita delle regioni; le sinistre invece, escluse dal governo nazionale, iniziano a pressare per la nascita delle regioni poiché avrebbe avuto sostegno in alcune regioni. Per questo motivo/disaccordo ci sono voluti 15 anni per far nascere tutte le regioni, negli anni ’70 si riesce a risolvere la questione poiché sono gli anni in cui per la prima volta nascono governi di centro-sinistra (nascono infatti anche molti diritti e riforme come quella universitaria). Iniziano ad eleggersi i primi consigli regionali e a formarsi le prime leggi ma fino agli anni 90 il regionalismo italiano è deludente per vari motivi: -le materie attribuite alle regioni erano parecchio strette(patrimonio faunistico, caccia, biblioteche regionali…) -le leggi statali hanno lasciato pochissimo spazio alle decisioni regionali negli ambiti previsti dall’elenco, non si sono mai fermate a principi fondamentali ma sono arrivate ai dettagli -le regioni hanno quindi contestato molto alla corte costituzionale che però ha quasi sempre dato ragione allo stato poiché vi vedeva un’esigenza di interesse nazionale -i partiti politici non sono mai stati partiti decentrati Negli anni 90 (Tangentopoli che è una crisi di legislazione) malcontento della gente per il malgoverno soprattutto regionale. Nasce la protesta e si decide di riformare molto forte le competenze regionali e comunali (nel 2001 approvata riforma che riscrive titolo quinto?) Cambiamenti: -vengono mantenute materie di competenza concorrente ma si aggiunge un elenco di competenze legislative esclusive dello stato (tra cui tutele). Tutte le materie non comprese negli elenchi sono di competenza regionale, stesso criterio degli stati federali. -si è cambiato il principio del parallelismo introducendo quello di sussidiarietà cioè tutte le funzioni amministrative sono di competenza comunale poiché il comune è l’organo più vicino al cittadino anche se per alcune funzioni intervengono altri enti Fino al 1993 le regioni, comuni e province avevano una forma di governo parlamentare (sindaco e presidente della giunta regionale eletti dai consigli. Nel ’93 si introduce per i comuni e nel ’95 per le regioni una nuova forma di governo (che nel ’99 per le regioni entra in costituzione). Con questa forma per la prima volta si introduce l’elezione diretta del vertice esecutivo (presidente della giunta regionale e sindaco eletti direttamente dai cittadini), si è introdotta perché la forma parlamentare precedente non aveva funzionato, a livello regionale e comunale i governi duravano anche meno di un anno (vi è quindi una sorta di presidenzialismo ma manca la seconda caratteristica delle forme di governo presidenziale, cioè la separazione tra potere legislativo ed esecutivo poiché il consiglio può sfiduciare il sindaco o il presidente della giunta regionale). Caratteristica particolare è che nel momento in cui il consiglio regionale o il consiglio comunale decidono di sfiduciare il presidente della giunta regionale o il sindaco si scioglie anche il consiglio stesso, si procede dunque a nuove elezioni sia del sindaco/presidente giunta sia del consiglio. A causa di questa caratteristica praticamente nessun consiglio ha sfiduciato il proprio sindaco/presidente altrimenti avrebbero dovuto sciogliersi anche loro. Questa norma è stata introdotta per evitare di cambiare di continuo sindaci e presidenti. La forma di governo prevede nella costituzione che se il presidente della giunta si dimette (o muore o ha un impedimento permanente) si scioglie anche il consiglio perché la maggioranza deve corrispondere al presidente e quindi si va a nuove elezioni. Un consigliere regionale o comunale quindi conta pochissimo in termini politici poiché le vere decisioni le prendono i presidenti o i sindaci. (Questa forma di governo era stata introdotta da Israele che però l’ha tolta dopo 6 mesi). Il meccanismo è quindi assurdo soprattutto in un percorso di ampliamento delle competenze regionali e comunali. (Possono diventare sindaci cittadini anche non italiani ma dell’unione europea) LE FONTI DEL DIRITTO→ gli atti che gli organi del diritto approvano Sono gli atti (e i fatti) ai quali l’ordinamento attribuisce il potere di creare diritto, dai quali nasce il diritto. A volte il diritto è prodotto anche da atti o fatti che non sono abilitati dall’ordinamento. Oggi sono più gli atti che i fatti a creare diritto, dall’illuminismo dove sono nate le prime costituzioni scritte e i primi codici, ma ci sono anche le fonti fatto (es. fonte fatto fuori dall’ordinamento è la rivoluzione) Esistono almeno 3 categorie di fonti: -sulla produzione del diritto→ Costituzione -di produzione del diritto→ Costituzione con tutti gli atti che per la C sono in grado di produrre diritti: leggi ordinarie e costituzionali, decreti leggi, decreti legislativi→ fonti primarie + fonti secondarie che sono le fonti che possono essere approvate solo con esplicita previsione (approvazione) delle fonti primarie -di cognizione del diritto→ gazzetta della repubblica italiana Come risolvere i contrasti tra le fonti di diritto? • CRITERIO GERARCHICO: le fonti dipendono da quelle sopra di esse (capacità di resistere alle modifiche) → questo criterio non risolve tutte le dispute perché a volte queste sono sullo Parlamento deve dare delle direttive che cambiano in base al contenuto della legge delega, (più la maggioranza approva una legge delega con chiare e specifiche direttive più ha a cuore la comunità). (La legge delega deve essere approvata dall’aula, non dalla commissione che la delega solo al Governo, non a un ministro o al presidente del consiglio per via della collegialità dell’organo.) ② deve riguardare un oggetto definito per evitare che il Governo abbia pieni poteri potendo esercitare la funzione legislativa (come Mussolini aveva chiesto al parlamento una volta salito al governo). Più definito è l’oggetto più il Parlamento ha fatto bene il suo lavoro. Quando l’oggetto è ampio e i principi scarsi il governo ha ampia funzione legislativa→ problema ③ tempo limitato, il governo è obbligato ad emanare il decreto in un tempo variabile ma comunque entro 5 anni che è il limite massimo (che coincide con la fine della legislatura), questo perché cambia il parlamento e quindi spariscono tutti i disegni di legge. La corte costituzionale decide se la legge delega è costituzionale anche se interviene poco in questi casi poiché altrimenti farebbe politica Una legge ordinaria prevede ulteriori limiti alla delega legislativa: quando la delega supera i 2 anni è obbligatorio fare una sorta di collaborazione tra il governo e le commissioni parlamentari competenti per materia Il decreto legislativo è approvato dal consiglio di ministri, Il presidente della repubblica emana atti aventi forza di legge, il governo deve mandare al presidente della repubblica 20 giorni prima della scadenza della delega il decreto e il presidente può decidere se approvarlo o rimandarlo al governo. Se il governo lo manda più tardi c’è il rischio che il presidente non emani il decreto se ha chiesto al governo di modificarlo in un certo modo ma non c’è tempo di riguardarlo tutto. Se il governo non fa in tempo entro la scadenza della delega, la scadenza viene prolungata (in teoria bisognerebbe approvare una nuova legge delega anche se non si fa) o Art.77: Decretazione d’urgenza→ il governo interviene con un atto a forza di legge (DECRETO LEGGE) e poi interviene il Parlamento con una legge di conversione del decreto legge. Questo caso è più complicato del primo poiché il governo non è eletto direttamente dai cittadini (usata dai regimi dittatoriali per rubare potere al parlamento). La decretazione d’urgenza viene utilizzata in caso di terremoti, catastrofi naturali ecc→ in casi straordinari di necessità ed urgenza… serve modificare la legge di bilancio per rispondere a questi eventi ed interviene subito il governo adottando i provvedimenti provvisori aventi forza di legge, cioè i decreti legge (non il parlamento poiché non ce la farebbe a livello temporale). Il giorno stesso in cui viene approvato il testo del DL deve essere presentato al parlamento che ha 60 giorni per convertire in legge il decreto legge, se il P no lo converte il DL decade sin dall’inizio cioè sin dal giorno in cui è stato approvato ed emanato dal presidente della repubblica. Il problema si pone quando il parlamento non converte e il DL ha prodotto effetti che decadono ma non facilmente rimediabili→ il P può approvare una legge per sanare gli effetti di un DL non convertito (caso molto difficile). Fino a metà anni 90 abuso del governo perché vi erano DL in ogni ambito della vita, anche dove non c’è urgenza, fino ad oggi (fino ad arrivare a 28 dl al mese), il P si ritrova intasato dal lavoro per convertire i DL che quindi non approva più leggi. Si reiteravano le scadenze dei dl precedenti per consentire più tempo al governo (500su700), ma la reiterazione è stata poi dichiarata incostituzionale perché reiterando viene meno la necessità e l’urgenza. Il governo propone emendamenti sostitutivi nel decreto legge e pone la questione di fiducia sulla legge di conversione→ in Italia il Governo fa più leggi che il Parlamento Le fonti primarie si possono abrogare tra di loro GARANZIE COSTITUZIONALI Magistratura e corte costituzionale Potere giudiziario, giudici e giudici costituzionali: -giudici ordinari: esistono da sempre ma nel tempo la funzione è cambiata. I giudici moderni esistono solo dalla rivoluzione francese→ magistratura moderna vuol dire potere autonomo ed indipendente dagli altri poteri. Anche prima i giudici avevano un po’di indipendenza ma molto limitata, per esempio erano tutti di nomina del sovrano e quindi del detentore del potere esecutivo ma anche legislativo e giudiziario. Nello statuto albertino infatti la giustizia è rappresentata dai giudici in nome del re, non del popolo come nella Costituzione. Devono quindi nascere principi che sanciscono l’autonomia come INAMOVIBILITA’ cioè non possono essere sottratti dal loro potere dall’esecutivo. (Negli Stati Uniti, stato ancora abbastanza liberale, si diventa giudici perché eletti dal popolo o perché nominati dal potere esecutivo e quindi dal Presidente che nomina anche tutti i giudici delle corti federali e che quindi si occupano della giustizia federale, diversa da quella dei singoli stati. Nonostante ciò anche i giudici americani sono indipendenti dall’esecutivo perché esiste la regola sull’inamovibilità e perché restano in carica fino a quando la buona salute glielo permette, e quindi per sempre). In Italia i giudici della corte costituzionale durano in carica 9 anni (prima 12), è la più lunga carica prevista dall’ordinamento, durano di più di chi ha il diritto di eleggerli (5 eletti dal presidente della repubblica→7 anni, 5 eletti dal parlamento in seduta comune→5 anni, 5 eletti dalle supreme magistrature) La Costituzione per entrare in magistratura prevede il concorso pubblico, quindi il potere politico non fa la nomina, in teoria diventa magistrato il migliore. La legge prevede dei requisiti per accedere a l concorso in magistratura tra cui la laurea in giurisprudenza. Prima della costituzione esisteva il potere di ministro di grazia e giustizia (poteva intervenire in alcuni ambiti della carriera dei giudici, per esempio dove mandare i giudici), con la costituzione nasce il consiglio superiore della magistratura che ha tra i suoi compiti quello di decidere tutto ciò che riguarda la vita di un magistrato una volta entrato in servizio (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari). CSM (CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA) E’ l’organo di autogoverno della magistratura, presieduto dal presidente della repubblica, ne fanno parte di diritto il primo presidente della corte di cassazione e il procuratore generale presso la corte di cassazione. Magistratura requirente e magistratura inquirente ????? La composizione del CSM non è stabilita in termini numerici dalla Costituzione (ma da una legge) ma sancisce chi nomina i membri → 2/3 dai magistrati eletti tra i magistrati, 1/3 dal Parlamento eletti tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati dopo 15 anni di servizio. Siccome il presidente è il presidente della repubblica a volte può essere difficile dato l’impegno nell’essere pres della rep, la costituzione pone un vicepresidente del CSM che sostituisce il presidente quando non può presiedere con la precisazione che il vicepresidente deve essere scelto tra i membri eletti dal Parlamento (i magistrati sono i membri “togati”; gli altri sono i membri “laici”). I membri del CSM non possono avere altre occupazioni, e quindi non possono fare per 4 anni il magistrato, il professore, l’avvocato (la carica che è più incompatibile è il parlamentare) Nel corso degli anni è cambiato il numero dei membri (24/26/30 di solito) e il modo di eleggere i magistrati Il CSM dura in carica 4 anni e i membri non possono essere immediatamente rieleggibili, le sue scelte sono fatte secondo criterio di meritevolezza. (POTERE GIUDIZIARIO SU MANUALE) -giudici costituzionali: esistono dall’approvazione della Costituzione nel 1948 e con la nascita della corte costituzionale nel 1956 (ritardo nella costituzione della Corte che doveva operare fin da subito) CORTE COSTITUZIONALE Come istituzione nasce nelle costituzioni in Europa, la prima volta in quella austriaca del 1920 per volontà di Hans Kelsen ma già da tempo si parlava dei poteri che avrebbe dovuto avere la corte e vi era come esempio la Corte Suprema degli Stati Uniti che però, essendo costituita da una costituzione liberale, non è una Corte Costituzionale ma è immaginata come l’ultimo grado della giustizia ordinaria (tipo la Cassazione in Italia). Però in uno dei primissimi casi trattati dalla corte suprema (1803) la stessa corte disse che spettava a lei anche il compito di valutare la costituzionalità delle leggi, si appropriò quindi di un compito che non le era dato dalla costituzione poiché questo compito era di competenza di ogni giudice così come ora che il sindacato di costituzionalità è diffuso, ogni giudice può decidere di non applicare una legge se la ritiene contrastante con la Costituzione. La Corte Suprema si è aggiunta quindi a questo sindacato diffuso e se dichiara una legge incostituzionale ogni giudice è vincolato da questa scelta, sistema completamente diverso dal sistema immaginato dalla costituzione austrica che sarà poi il sistema prevalentemente diffuso in Europa. In Europa esiste una corte creata apposta per giudicare la compatibilità costituzionale delle leggi. Le motivazioni che spinsero Kelsen e poi tutti i costituenti furono che -l’Austria era già divisa in più stati e uno dei principali problemi era dirimere le controversie e decidere chi ha la competenza, la corte doveva quindi chiarire l’attribuzione della competenza prevista dalla costituzione tra stati membri o regioni -organi di garanzia e rigidità della Costituzione, con funzione antimaggioritaria per garantire la Costituzione nei confronti della maggioranza di turno, e quindi evitare che la maggioranza (che fa le leggi) violi la Costituzione→custode del pluralismo, organi di pacificazione per evitare la guerra civile→ Kelsen già prevedeva il pericolo che il capo di turno non avesse limiti e potesse fare quello che voleva In Italia quasi tutti erano d’accordo con la creazione di una corte costituzionale, la tesi di utilizzare il modello americano del sindacato diffuso dove ogni giudice decide sulla volontaria della gravidanza). Il difetto dell’interpretazione chiusa è che ferma la garanzia dei diritti al 1948 ma il suo pregio è che se vengono introdotti nuovi diritti in costituzione nasce il problema del bilanciamento poiché i diritti già inseriti hanno anche già i propri limiti, questo è il difetto dell’interpretazione aperta poiché nascono difficoltà nei limiti che vanno ricostruiti guardando ai vecchi diritti. Ad oggi giudici ordinari, magistratura e corte costituzionale utilizzano l’interpretazione aperta. Esiste un principio che nasce dall’art.2 ma non è scritto esplicitamente in Costituzione (a differenza della Germania) ovvero quello della dignità umana. Anche nella Convenzione europea non si parla di dignità ma si ricava dall’art.3 che vieta la tortura. Art che riguardano inizio e fine vita→ interruzione volontaria della gravidanza→ una donna a Milano abortisce per non trasmettere una patologia e viene potata a processo col ginecologo, il giudice pone questione di costituzionalità, la corte costituzionale pensa che la tutela del bambino non ancora nato (concepito) è prevista dalla costituzione che protegge la maternità, agevola formazione famiglia, il codice penale prevede un aggravante per omicidio donna in gravidanza ecc… però la corte pensa anche che la tutela del concepito non può avere prevalenza totale ed assoluta senza essere bilanciata e non esiste equivalenza tra il diritto alla vita di chi è già persona, compreso il diritto alla salute, (come la madre) e la salvaguardia dell’embrione che deve ancora diventare persona→ quindi la corte pone il principio che quando vi è un problema di salute della madre è concesso l’aborto (vedi legge). Si è andati a referendum e per l’80% la legge passa. Per i primi 3 mesi dal concepimento ora è sempre ammesso l’aborto (legge 194 che è a tutela solo della donna) e dopo i 3 mesi quando è a rischio la salute e la vita della donna. La legge prevede i consultori che hanno lo scopo di informare la donna delle diverse possibilità. La 194 riconosce il diritto all’obiezione di coscienza che non esiste in Costituzione, si può quindi obiettare la questione in sé riguardo all’aborto ma non si può obiettare sulle cure da dare prima e dopo, in questo modo vi è bilanciamento. Legge 40 del 2004 introduce per la prima volta in Italia la possibilità di accedere alle tecniche di fecondazione assistita per intraprendere una gravidanza (per il prof una delle peggiori leggi). Ha alcune complicazioni, prevede che si dovessero impiantare contemporaneamente 3 embrioni. Tematiche fine vita→ eutanasia Art.32 diritto alla salute ATTIVA PASSIVA CONSENSUALE Omicidio del Aiuto al suicidio consenziente NON CONSENSUALE Omicidio Testamento biologico Comportamento attivo vuol dire uccidere, comportamento passivo vuol dire staccare le macchine che tengono in vita una persona ma la vera morte deriva dalla patologia della persona stessa. La Corte Costituzionale dopo raccolta firme e deposito in cassazione è chiamata a valutare un referendum abrogativo sulla depenalizzazione dell’omicidio del consenziente tranne in 3 casi già previsti dalla norma: 1) omicidio di minorenni 2) omicidio di persona con un deficit psichico, con una patologia psichica o ubriaca ecc… tutto ciò che diminuisce capacità di una persona 3)consenso estorto Testamento biologico è l’espressione di cosa vorrebbe una persona nel momento in cui non sarà più in grado di esprimersi, è il consenso a ogni trattamento sanitario che può essere dato o meno. Ognuno sceglie sulla propria salute e su una vita che può essere degna di essere vissuta in determinate condizioni. Diverso è l’obbligo di trattamento quando vi è anche interesse della collettività per esempio per evitare un numero elevato di contagi ecc… Se la persona non è capace o in grado di intendere e di volere (es in coma) si guarda al testamento biologico che deve essere rinnovato ogni tot →nato dal caso in cui il padre diceva che la figlia aveva espresso la volontà di morire se attaccata a una macchina (cerca caso) Nell art.32 e 2 →in uno stato democratico non si può punire il suicidio, il suicidio è un diritto anche se ogni suicidio è fallimento della società dati gli obblighi di solidarietà. Per dare un’alternativa si può introdurre una norma sul suicidio assistito ora previsto da pochissimi stati. Marco Cappato ha portato dj Fabo in svizzera per il suicidio assistito dopo aver presentato tutte le alternative (es cure pagliative) e il consenso nonostante disobbedisse in questo modo alla legge italiana. Al ritorno dalla svizzera va in procura a dire ciò che aveva fatto, il giudice di Milano pone questione di costituzionalità sull’aiuto al suicidio che è posto sullo stesso piano dell’istigazione al suicidio nonostante le questioni siano differenti poiché nell’istigazione ancora non c’è la volontà di chi si suicida. Non si può trattare allo stesso modo chi aiuta materialmente e chi istiga al suicidio, la corte dà quindi un anno al legislatore per valutare se ci possono esseri fatti non reato, il Parlamento non ha fatto nulla e allora la corte ha dichiarato incostituzionale l’aiuto al suicidio anche se andrebbe valutato bene per quali patologie, motivo per cui serviva il legislatore. Ci sono quattro condizioni poste dalla corte: -la capacità di intendere e di volere della persona -malattia irreversibile (ma con morte certa a breve o no?) -lo stato della persona deve comportare un dolore insopportabile -la vita è possibile solo grazie alla dipendenza dalle macchine C’è il divieto di accanimento terapeutico quando non c’è più niente da fare per una persona perché le alternative porterebbero alla sua morte (per esempio se un anziano ha bisogno di un trapianto ma l’anestesia prima dell’intervento lo ucciderebbe). Inoltre di recente si è dato seguito per la prima volta alla sentenza della CC poiché una persona ad Ancona ha ottenuto l’approvazione per il suicidio assistito, manca solo da decidere quale farmaco usare. Art. 3→ PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA (formale e sostanziale)→tutti sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale) ed è compito della repubblica togliere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della personalità (uguaglianza sostanziale)→ lo Stato è interventista per portare tutti nelle stesse condizioni di partenza (borse di studio; cure gratuite per indigenti, quando è nato il servizio sanitario nazionale nel 1978 le cure erano gratuite per tutti ma poi si è capito che il debito pubblico sarebbe stato troppo grande e si è introdotto il ticket come compartecipazione; la difesa d’ufficio per i non abbienti che guadagnano meno di 10mila all’anno, anni fa era più alto il guadagno quindi siamo diventati meno democratici; le tasse sono progressive cioè più si guadagna più si paga, non proporzionalmente ma in termini progressivi→oggi c’è la flat tax→ es. con 50mila paghi 10%, con 80mila paghi 20% così come guadagnando 8millioni paghi il 20%, è anticostituzionale perché non è possibile che guadagni altissimi paghino come guadagni molto più bassi, è il sistema che c’è negli stati uniti dove il 50% del reddito totale è detenuto da 3 persone) Si calcola che più del 30% del patrimonio detenuto dalle persone che stanno nella casta altissima è dovuto a una questione ereditaria, quindi la ricchezza è sempre meno prodotta e sempre più ereditata→ Italia ha approvato una riforma sulla tassa di successione escludendola L’eguaglianza formale è più facile perché stabilisce che casi uguali abbiano trattamenti uguali e casi diversi trattamenti differenti 3 persone in Italia tengono il reddito uguale a 6milioni di italiani Parte prima Costituzione→ da art.13 con libertà personale: primo diritto anche per natura storica, libertà personale prevista già dalla magna carta, sempre stata presente→ libertà dagli arresti anche se non è un diritto assoluto come ogni diritto, non esiste diritto assoluto. Le limitazioni a questa libertà non possono essere però arbitrarie. Si sancisce la inviolabilità e poi si specificano negli articoli le possibili limitazioni (principio e poi limitazioni). Gli art. successivi rimandano all’art.13 quanto alle garanzie da rispettare. Si parte dalla libertà personale (tutela della persona in quanto tale) che riguarda il fisico (es. manette, imposizione di costrizione fisica…) ma anche il morale (persona intesa in senso psichico). Al primo comma si dice che “la libertà personale è inviolabile”, relativizzata già al secondo comma “tranne nei casi previsti dalla legge con un atto motivato dell’autorità giudiziaria”, la tua libertà è limitata nel momento in cui inizia la libertà altrui. La Costituzione fa esempi: non è ammessa alcuna forma di ispezione, perquisizione ecc personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. I principi all’interno del secondo comma sono RISERVA DI LEGGE e RISERVA DI GIURISDIZIONE (istituti garantistici)→ in passato contro arresti arbitrali. E’ meglio che sia la legge (riserva di legge), che è approvata dal parlamento democraticamente eletto dove hanno spazio anche le minoranze, frutto del dialogo, a limitare soprattutto l’arresto ordinato dal capo del governo, dal ministro degli interni (che nel fascismo era mussolini) che ha a disposizione la polizia. Meglio la legge piuttosto che un decreto o dall’esecutivo perché nell’esecutivo ha spazio solo la maggioranza data la fiducia parlamentare e quindi non vi è rappresentatività garantita dal parlamento. riserva di giurisdizione: il giudice decide se la libertà può essere limitata perché il giudice è soggetto solo alla legge, e può farlo solo con un atto motivato, ciò aumenta le garanzie. (caso Englaro non c’entra ma vai a vederlo perché i giudici senza una legge hanno applicato art.32 della C). L’attività creativa del giudice oggi è molto importante e può essere quasi definito come un legislatore, così come la CC opera come legislatore negativo togliendo delle leggi, la differenza quindi da i giudici e i legislatori è l’obbligo di motivazione, i giudici sono obbligati a motivare le proprie decisioni, i legislatori no. (Se i giudici motivano in moto frettoloso o poco persuasivo si può causare tanta violenza e vendetta poiché non si è compresa la motivazione dei provvedimenti, così come è successo con la rivoluzione francese). E’ importante la motivazione delle sentenze (dalla rivoluzione francese) ●per poter fare ricorso ●perché la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano e quindi deve essere scritta in un italiano comprensibile da tutti e leggibile e gli argomenti del giudice circolano nella popolazione che è la cosa che più colpisce le persone (quindi per far circolare la legalità, il giusto, il rispetto delle leggi) ●se il giudice non motivasse non sarebbe più un giudice, ha davanti persone che ritiene meritevoli di spiegazione, tutti hanno il
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