Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Bicameralismo e Procedura Legislativa in Italia: Funzioni e Fasi, Dispense di Diritto Pubblico

Il bicameralismo perfetto in Italia, le funzioni delle due camere (Camera dei Deputati e Senato), i ruoli del Governo, del Popolo e del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro nella presentazione di disegni di legge, e i quattro stadi del procedimento legislativo ordinario (iniziativa, approvazione, promulgazione e pubblicazione). Viene inoltre descritto il ruolo del Presidente del Senato nella supplenza e la revisione del Parlamento. Inoltre, vengono trattati i poteri del Parlamento in relazione alla magistratura e il controllo costituzionale.

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 29/11/2021

francesca-porritiello
francesca-porritiello 🇮🇹

1 documento

1 / 21

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Bicameralismo e Procedura Legislativa in Italia: Funzioni e Fasi e più Dispense in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! *DIRITTO PUBBLICO MIO* PARLAMENTO Il Parlamento è l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa. La Costituzione italiana prevede un bicameralismo perfetto. Il Parlamento è, infatti, composto da due Camere dotate degli stessi poteri e preposte alle medesime funzioni: - La Camera dei Deputati - Il Senato della Repubblica Ambedue hanno la durata di 5 anni (c.d. legislatura), e sono entrambe direttamente rappresentative del popolo e da questo elette (a suffragio universale). Le due Camere si pongono, perciò, su un piano di assoluta parità. Non mancano, tuttavia, alcuni elementi di distinzione tra le due Camere: 1) Il numero dei componenti: 630 deputati alla Camera e 315 senatori al Senato. Con il nuovo referendum si passerà però a un totale di 400 e 200 Il Senato si caratterizza, inoltre, per la presenza di membri non elettivi (i senatori a vita). La Camera, invece, è interamente elettiva. 2) I Requisiti per l'elettorato attivo e passivo (vedi asterisco di seguito). Per il principio della coincidenza tra elettorato attivo e passivo, di regola, chiunque sia elettore è, a sua volta, anche eleggibile. La capacità di votare di definisce elettorato attivo. Quest'ultimo è riconosciuto in presenza di 2 requisiti: - La cittadinanza italiana. - La maggiore età fissata a 18 anni (per le votazioni per il Senato tale requisito è elevato a 25 anni). L'elettorato attivo può essere limitato solo per: * Effetto di sentenza irrevocabile. ® Incapacità civile ® Indegnità morale Per l'esercizio dell'elettorato passivo, ovvero la possibilità di proporsi per una carica istituzionale (fermo restando il requisito della cittadinanza) sono previste soglie di età diversificate: - Per la camera dei deputati è richiesto il compimento dei 25 anni. - Per il senato 40. - Per la candidatura a Presidente della Repubblica è necessario il compimento dei 50 anni. Anche per l'elettorato passivo sono previste delle cause ostative: * Cause di ineligibilità. Sono ineligibili coloro che svolgono determinate funzioni (es. consoli) e coloro che intrattengono rapporti di natura economica con lo Stato. Questo perché il soggetto in questione, per l’attività svolta, potrebbe trovarsi in posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati. * Cause di incompatibilità. Sono incompatibili coloro che ricoprono altre cariche istituzionali per cui il soggetto può candidarsi, ma - se viene eletto - deve scegliere per un solo incarico istituzionale. ® Cause di non candidabilità. Impedisce di partecipare alle elezioni coloro che sono stati ritenuti penalmente responsabili per alcuni delitti di particolare gravità (es. delitti di stampo mafioso). Le camere, che solitamente esercitano i loro poteri separatamente, in alcuni casi sono chiamate a svolgere le proprie funzioni in seduta comune. Le ipotesi in cui ciò avviene sono indicate dalla Costituzione: - Elezione del Presidente della Repubblica. - La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. - L'elezione di un terzo dei membri del CSM. - L'elezione di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale. - La compilazione dell'elenco di cittadini chiamati ad intervenire, se sorteggiati, nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica. Il Parlamento riunito in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati. ROBERTO FICO. «DURATA ORDINARIA E SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE Il pdr al termine della legislatura 5 anni nb. ha il compito di indire le elezioni delle nuove camere, fissarne la prima riunione e deliberare l'eventuale scioglimento anticipato. Riguardo lo scioglimento anticipato, la costituzione non contiene indicazioni precise sulle ragioni che determinano tale scelta, ma solitamente di verifica in caso di crisi insanabile tra parlamento e governo e impossibilità di trovare un accordo. L'atto di scioglimento del PDR va controfirmato dal Pd consiglio Le camere sciolte entrano in regime di prorogatio fino all'insediamento delle nuove camere, per quanto riguarda situazioni di ordinaria amministrazione e con scarsa incidenza politica, o per un atto parlamentare inderogabile. La proroga delle due camere invece è prevista in caso di guerra. La costituzione ha infatti stabilito che queste restino in carica con pieni poteri fino alla fine dell'eventuale conflitto. Organizzazione delle Camere. Ogni Camera ha un proprio regolamento. Quest'ultimo è l'atto cui l'art. 64 Cost. riserva la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento di ciascuna Camera, con particolare riferimento al procedimento legislativo. Sono espressione dell’autonomia e dell’indipendenza che caratterizza le Camere. Ciascuna camera elegge il proprio presidente, i quali hanno il compito di rappresentarle. Inoltre entrambi i presidenti hanno diversi compiti: il presidente del SENATO (Maria Elisabetta Alberti Casellati), sostituisce il pdr in caso di sua impossibilità, e il presidente della CAMERA (Roberto Fico) presiede il parlamento in seduta comune. Entrambe le elezioni si svolgono con scrutinio segreto, ma i quorum sono diversi: ® Alla camera dei deputati, nei primi due scrutini è prevista la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, il terzo scrutinio prevede la maggioranza dei presenti in aula. * Alsenato la procedura prevede un numero di scrutini definito, per velocizzare l'iter in quanto il presidente del senato è il supplente del capo dello stato. Quindi questa fase si svolge in parlamento, il progetto di legge o il disegno di legge arriva alle camere, il cui presidente lo affida alla commissione competente per materia, viene discusso e votato. Successivamente si nomina un relatore il quale ha il compito di presentare il progetto di legge approvato alle camere. Iniziano a questo punto le c.d. tre letture 1) La prima lettura consiste nella discussione generale 2) La seconda consiste nella discussione dei singoli articoli e emendamenti, e alla loro votazione finale. 3) La terza lettura consiste nell’approvazione finale del testo che consente ai componenti dell'Assemblea di esprimere il proprio voto definitivo su un testo complessivo. Questo procedimento prende il nome di PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE REFERENTE. Abbiamo anche il PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE DELIBERANTE, ovvero la commissione in questo caso si sostituisce all'assemblea, quindi tutto il procedimento inizia e termina con la commissione. E il PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE REDIGENTE, quando la commissione vota il testo e fa un'unica grande lettura e all'assemblea viene dato solo il compito di votare solo il testo definitivo, quindi di effettuare solo la terza lettura. Completato l'iter di una Camera, il testo viene inviato all'altra, dove il procedimento ricomincia daccapo. alla fine del procedimento è importante che entrambe le camere votino lo stesso testo, in caso di disaccordo di un testo della legge, con modifica, si ha il “PROCEDIMENTO NAVETTA”, ovvero il testo ritorna alla camera precedente che dovrà votare il testo modificato con emendamenti, fino all'accordo finale. si passa poi alla fase della Art. 73: PROMULGAZIONE: E' la fase che deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione parlamentare per mano del Presidente della Repubblica che ha il compito di controllare che non vi siano profili di incostituzionalità. Se la legge approvata dal Parlamento, è viziata a causa di alcune disposizioni in contrasto alla costituzione, il pdr invia un messaggio motivato alle camere e rimanda il testo alle Camere. A questo punto le Camere possono decidere di non modificare il testo, e quindi rinviare al pdr il testo così come approvato precedentemente, obbligando il pdr ad approvare la legge; oppure possono prestare attenzione alle indicazioni del pdr e modificare il testo. La legge approvata viene quindi pubblicata sulla Gazzetta ufficiale attuando l’ultima disposizione dell'iter disciplinata dall art 74 PUBBLICAZIONE: La Gazzetta Ufficiale consente la conoscenza della legge che entra in vigore dopo 15 giorni con la vacatio legis, quindi non produce i suoi effetti prima delle due settimane. Questo consente a tutti i cittadini di venire a conoscenza della legge, dopo di chè la legge non conosce ignoranza. Procedimento di revisione costituzionale. La Costituzione italiana è una Costituzione rigida; per la modifica delle disposizioni in essa contenute è, pertanto, necessario un procedimento speciale, detto procedimento di revisione costituzionale. L'iniziativa legislativa spetta agli stessi soggetti legittimati a presentare disegni di legge ordinaria ad eccezione del CNEL - ed anche la prima fase del procedimento si svolge secondo le modalità della procedura legislativa ordinaria. Il procedimento di revisione è affidato al Parlamento, nelle forma del procedura aggravata, con la necessità di una seconda approvazione del disegno di legge., che deve avvenire non prima dei tre mesi dalla prima approvazione. Nella votazione della seconda deliberazione non è ammessa la discussione e la votazione dei singoli articoli, ma solo la discussione delle linee generali e la votazione finale. Quanto alla fase di integrazione dell'efficacia, se la legge è stata approvata da ambedue le Camere con una maggioranza superiore ai 2/3 dei componenti, il Capo dello Stato provvede alla promulgazione e quindi la legge viene pubblicata della Gazzetta Ufficiale e diventa legge dello Stato a tutti gli effetti. Se, invece, la legge è stata approvata, anche da una sola Camera, con la sola maggioranza assoluta, il procedimento prosegue. In quest'ultimo caso, infatti, il progetto di legge costituzionale è soggetto a una sorta di pubblicazione anomala nella Gazzetta Ufficiale, al solo scopo di dare conoscenza del contenuto. Entro tre mesi da tale pubblicazione, un quinto dei componenti di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali possono chiedere che la legge sia sottoposta a referendum popolare. Qualora entro 3 mesi non sia stata presentata alcuna richiesta di referendum, il Presidente della Repubblica promulga la legge che viene poi ripubblicata, per l'effettiva entrata in vigore. Ove invece sia richiesto il referendum, la sorte della legge è legata all'esito di quest’ultimo. Funzioni indirizzo e controllo. Il principale strumento di indirizzo è rappresentato dalla mozione, ovvero un testo sottoposto a un voto mediante il quale le camere indirizzano la politica del governo. (vedi Cap. Governo). La costituzione prevede due tipi di mozioni: 1. fiducia, con cui le camere dichiarano di condividere il progetto del governo 2. sfiducia, che determinano una crisi di governo. Tuttavia, affianco alla mozione, ci sono altri istituti in indirizzo e controllo, quali - Interrogazioni: consiste in una domanda che un parlamenta rivolge per iscritto al Governo al fine di sapere se un determinato fatto sia vero o meno. - Interpellanza: consiste in una domanda scritta, presentata da un parlamentare, volta ad avere chiarimenti dal Governo su una determinata situazione, e sulla quale vuole essere informato circa gli intendimenti dell'Esecutivo. Il governo può anche decidere di non rispondere, ma deve motivare la decisione. consentono alle commissioni parlamentari di acquisire le informazioni necessarie in relazione a questioni specifiche o all'oggetto di un disegno di legge in corso di approvazione. - - Indagini conoscitive: consente alle commissioni parlamentari di condurre accertamenti e acquisire notizie su temi e materie di loro interesse. - Inchieste parlamentari: che consentono di accertare la responsabilità politica. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il presidente della Repubblica è un organo monocratico, con funzioni di garanzia e di controllo: non è titolare di nessuna delle tre funzioni fondamentali (legislativa, esecutiva, giudiziaria) ma partecipa a ciascuna di esse. A seconda delle forme di governo gli vengono conferiti ruoli politici differenti che oscillano tra l'organo di garanzia e l'organo governante, si può quindi dire che il PDR ha un un ruolo a “fisarmonica”, in quanto in caso di parlamentarismo MAGGIORITATIO, il PDR ha un ruolo limitato sulle attività di governo poiché, il governo e il parlamento sono sostenute da un'ampia maggioranza e quindi il PDR deve solamente dare attuazione alla maggioranza. In caso di parlamentarismo COMPROMISSORIO, quindi dotato di un sistema multipolare, caratterizzato da forze politiche distanti a livello ideologico, il PDR deve esercitare in modo discretamente attivo, e agire come figura arbitraria tra i partiti politici. L'elezione del Presidente della Repubblica è disciplinata dall'art 83, che dichiara che egli è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ciascuna Regione (tranne la Valle d'Aosta che ne ha uno). La Costituzione richiede una maggioranza qualificata (i 2/3 dei componenti dell'Assemblea) Qualora, però, i primi tre scrutini non siano sufficienti ad eleggere un nuovo Presidente, è sufficiente la maggioranza assoluta (metà +1 dei componenti dell'Assemblea), per impedire alle votazioni di prolungarsi per un tempo eccessivo. Il procedimento di votazione previsto è lo scrutino segreto, che garantisce l'assoluta segretezza (e, di conseguenza, l'assoluta libertà) della scelta dell’elettore, consentendogli di votare anche in maniera diversa dalla indicazioni ricevute dal partito. L'elezione prosegue con il giuramento dinanzi al Parlamento in seduta comune in questa occasione, egli rivolge alle Camere un messaggio, detto introduttivo o di insediamento, con cui espone il modo in cui intende esercitare le proprie funzioni nel corso del mandato. L'art 84 riguarda i requisiti per l'elezione: “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il PDR resta in carica 7 anni, e Secondo una convenzione costituzionale, non è ammissibile la rielezione del PDR, fatto eccezione per l’anno 2013, quando una crisi costituzionale portò alla rielezione del PDR Napolitano, in quanto unico soggetto in grado di accordare le diverse forze politiche. Il PDR cessa dalla sua carica alla scadenza del mandato, in caso di morte, di impedimento permanente, dimissioni, decadenza per effetto della perdita di uno dei requisii di eleggibilità (diritti civili e politici) e nei casi di destituzione disposta per effetto di sentenza di condanna pronunciata dalla corte costituzionale. Alla cessazione del mandato, il PDR diventa Senatore a vita, salvo rinuncia. (art 54) Ai sensi dell'art. 86 Cost., spetta al Presidente del Senato l'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui non possa adempiere per impedimenti temporanei o permanenti. È l'istituto della supplenza, che compete al Presidente del Senato per due ragioni: 1) Si tratta della seconda carica dello Stato. 2) Perché il Presidente della Camera già presiede il Parlamento in seduta comune che, come visto, elegge il Capo dello Stato. Ma il Presidente della Camera dei Deputati è tenuto ad indire nuove elezioni per eleggere il nuovo Presidente. Poteri nei confronti del Parlamento. L'art. 88 Cost., disciplina il potere di scioglimento anticipato delle Camere, che è il più significativo Governo in attesa di fiducia può però compiere solo atti di ordinaria amministrazione). > [Richiesta di fiducia. Per ottenere pieni poteri entro 10 giorni dal giuramento, il Governo deve presentarsi alle Camere per esporre il programma di governo al fine di ottenere la fiducia del Parlamento (attraverso la mozione di fiducia che deve essere motivata e votata per appello nominale). La maggioranza richiesta è quella semplice (cioè la metà +1 dei presenti al voto). 3. Crisi di Governo. La Costituzione regolamenta anche la mozione di sfiducia che comporta le automatiche dimissioni governative. Si distingue tra due tipologie di crisi: * Crisi extraparlamentare: Sono originate da dimissioni spontanee, dovute a situazioni di crisi politica manifestatesi all’interno della coalizione di maggioranza. In queste ipotesi il Parlamento resta estraneo al giudizio in merito alla permanenza del rapporto fiduciario con il Governo (nella storia italiana la crisi extraparlamentare rappresenta la tipologia di crisi più comune). * Crisi parlamentare, che può avvenire in due casi: - Mozione di sfiducia: il Parlamento revoca con mozione la fiducia precedentemente accordata al Governo. Anche questa mozione deve essere motivata e votata per appello nominale. In più, richiede che sia presentata da al meno 1/10 dei componenti di un'Assemblea (Camera o Senato), e che non possa essere discussa e posta in votazione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Tale tempo consente un momento di riflessione ai gruppi politici, che valuteranno in modo ponderato la decisione e gli effetti di essa. - Questione di fiducia: il Governo dichiara di far dipendere la propria permanenza in carica dall’approvazione parlamentare di un determinato testo di legge; se esso non viene approvato, si intende venuta meno la fiducia da parte del Parlamento e il Governo è obbligato a dimettersi. In ogni caso, il Governo non decade immediatamente, al momento della presentazione delle dimissioni al Capo dello Stato. Questo perché vige un principio della successione dei Governi, in virtù del quale, in attesa della formazione del nuovo Governo, il Governo dimissionario resta in carica “per l’ordinaria amministrazione”. Le dimissione saranno, poi, accolte formalmente con un dPR contemporaneo a quello della nomina del nuovo Governo (ambedue i decreti saranno controfirmati dal nuovo Presidente del Consiglio). 6. Altri organi eventuali. Accanto agli organi necessari (sopra indicati) sono previsti alcuni organi eventuali: - Il Vicepresidente del Consiglio, che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza (possono esserci anche più vicepresidenti). - | Sottosegretari di Stato, che collaborano con i singoli Ministri nell'esercizio delle funzioni esecutive e amministrative e che talvolta assumono la qualifica di vice Ministri. - IComitati Interministeriali, composti da più Ministri con lo scopo di realizzare tra questi un coordinamento per affrontare specifiche questioni o esercitare determinate funzioni. - Il Consiglio di gabinetto, composto dai Ministri designati dal Presidente del Consiglio e chiamati ad assisterlo con funzioni consultive. - I Commissari straordinari, che sono funzionari nominati per soddisfare esigenze specifiche di coordinamento tra vari enti e in relazione ad aventi straordinari. I reati ministeriali. Secondo la Costituzione, i Ministri sono soggetti a: - Responsabilità collegiale per le decisioni del Consiglio dei Ministri - Responsabilità individuale per le decisioni prese quale vertice di un Ministero - Responsabilità civile, amministrativa e contabile - Responsabilità penale per atti commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali e atti commessi come privato cittadino. Per poter procedere penalmente però, è necessaria l'autorizzazione a procedere della Camere cui appartengono. Se il Ministro non è membro del Parlamento, l'organo che deve concedere l'autorizzazione è il Senato. Ottenuta l'autorizzazione, i membri del Governo, rispondono davanti alla magistratura ordinaria. Il governo ha inoltre la possibilità di esercitare delle funzioni normative, in casi imprevedibili e improrogabili. Tali atti si dividono I DECRETI LEGISLATIVI prevedono un controllo preventivo da parte del Parlamento, in quanto questo avviene successivamente ad una legge delega. La costituzione ritiene che tali decreti debbano essenzialmente contenere L'OGGETTO, IL TEMPO, IL PRINCIPIO E | CRITERI DIRETTIVI, pena l'illegittimità del decreto. IL DECRETO LEGGE Il Decreto legge è un atto con forza di legge che il Governo può adottare in -Casi straordinari: legati a circostanze eccezionali ed imprevedibili; -Di necessità: ipotesi che non possono essere disciplinate con strumenti legislativi ordinari (es legge); -urgenza: cioè ipotesi che rendono indispensabile produrre immediatamente gli effetti giuridici. prevede un controllo successivo da parte del parlamento in quanto questo entra in vigore automaticamente con la pubblicazione sulla Gazzetta, senza l'attesa del periodo di vacatio legis di 15 giorni e vi è una sostituzione del Governo sul Parlamento. Questi devono essere presentati immediatamente alle camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni per la conversione in legge ufficiale entro 60 giorni dalla pubblicazione La conversione è effettuata dal Parlamento: 1. Si ha una NOZIONE quando una parte o tutto il decreto è convertito senza emendamenti, ovvero non viene a pportata nessuna modifica. 2. Una parte del decreto è soppressa dalla legge di conversione, ovvero il Parlamento non converte o cancella o sostituisce una disposizione. Quindi i 60 giorni scadono e gli effetti decadono. 3. Il parlamento aggiunge una disposizione al testo originale che avrà efficacia EX NUNC (FUTURO) 4. Una parte del decreto viene parzialmente modificata. Se il Decreto Legge non viene convertito si perdono gli effetti, come se quegli effetti non si fossero mai prodotti quindi avviene la cosiddetta decadenza, in quanto perdono efficacia sin dall'inizio. Per evitare la decadenza del decreto, l'articolo 77 comma 2 della costituzione, prevede una responsabilità PENALE, nel caso in cui i ministri non avessero espresso il proprio dissenso; una responsabilità civile, quindi extracontrattuale e una responsabilità AMMINISTRATIVA per rispondere del danno erariale provocato al Parlamento. In caso in cui però il decreto non fosse convertito, l'art 77 comma 3 prevede che le Camere possano tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei Decreti non convertiti, è la cosiddetta legge risanatoria. Il Parlamento interviene dopo e può però fare salvi gli effetti del Decreto Legge andando ad emanare una legge ordinaria, la quale ha lo stesso oggetto del Decreto legge e quindi producono gli stessi effetti 8. Gli organi di rilievo costituzionale. Agli organi costituzionali, si affiancano gli organi di rilievo costituzionale. Tali organi sono esplicitamente previsti ma non disciplinati dalla Costituzione e godono di particolari prerogative in virtù delle funzioni esercitate e dell’indipendenza assicurata ai loro membri. a) Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Il CNEL è un organo collegiale con funzioni ausiliarie delle Camere e del Governo: si tratta di funzioni consultive in materia di economia e lavoro. Ha il potere di iniziativa legislativa. Il Consiglio può proporre al Parlamento disegni di legge, approvati almeno dai 2/3 dei componenti del CNEL. Può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Può compiere indagini e dare pareri alle singoli Regioni nelle materie di sua competenza. b) La Corte dei Conti. La Corte dei Conti è il massimo organo di controllo dell’amministrazione dello Stato, nonché la suprema magistratura in materia di contabilità pubblica. Uno dei compiti più importanti della Corte consiste nel controllare che alcuni atti non siano inficiati da vizi di legittimità. La Corte deve anche controllare, ogni anno, il rendiconto generale dello Stato. A livello giurisdizionale, la Corte giudica in materia di pensioni, di contenzioso contabile e di responsabilità civile dei funzionari dello Stato e alle pubblica amministrazioni. c) Il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, è previsto dalla Costituzione fra gli “organi ausiliari”: è quindi, un soggetto dello Stato che svolge funzioni ausiliari dello Stato-amministrazione. Il Consiglio di Stato esercita funzioni consultive, poiché esprime pareri in materia giuridicoamministrativa, e giurisdizionali, in quanto organo di giurisdizione amministrativa di secondo grado, con il TAR (tribunali amministrativi regionali) LA MAGISTRATURA La magistratura ha funzione giurisdizionale e detiene il terzo potere, quello giudiziario. La costituzione ha esplicitamente stabilito che la magistratura deve essere: Autonoma: ovvero l'ordine giudiziario non deve subire, né nel suo complesso, né rispetto alla propria attività, condizionamenti provenienti da organi appartenenti ad altri poteri dello Stato. Indipendente: indipendenza esterna nel rapporto tra giudice e altri poteri dello Stato: istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM); indipendenza interna nel rapporto magistrato/struttura organizzativa: i magistrati sono inamovibili, salvi i provvedimenti del CSM. A rafforzare, quindi, la posizione di indipendenza, imparzialità e terzietà del magistrato, vi sono altri principi costituzionali: - Art. 101 Cost., i giudici sono soggetti soltanto alla legge e la giustizia è amministrata in nome del popolo. - Art. 107 Cost., tra i magistrati non esiste una gerarchia, ma solo diversità di funzioni. - Art. 106 Cost. i magistrati possono diventare tali solo con accesso per concorso pubblico, tranne che in eccezioni come la nomina per meriti insigni dei professori universitari ordinari in materie giuridiche e degli avvocati con almeno 15 anni di esperienza. - Art. 25 Cost, nessuno può essere ritolto dal proprio “giudice naturale precostituito per legge”. La norma impone al legislatore di organizzare il sistema giudiziario in modo tale che il giudice sia prestabilito e non venga deciso dopo che la questione è sorta. Questa è la garanzia che il giudice sia oggettivamente determinato dalla legge, che sia neutrale, imparziale e non arbitrario. - Art. 102 Cost., afferma che la funzione giurisdizionale è svolta dai giudici ordinari, vietando l'istituzione di giudici straordinari o speciali. Questo principio rappresenta una garanzia per il cittadino, ponendolo a riparo da eventuali scelte di giudici “su misura” per date controversie. La magistratura ordinaria si articola in due rami: >[JGiudicante: costituito da magistrati che decidono le controversie persona accusata sia informata, in modo riservato e tempestivo in modo che essa disponga del tempo necessario per preparare la propria difesa. Il procedimento penale si articola in due fasi: 1) Le indagini preliminari: dove il p.m. acquisisce gli elementi utili all'esercizio dell'azione penale. Nota: si ricordi il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell’azione penale, secondo il quale il p.m. non può non attuare il procedimento qualora abbia raggiunto il convincimento della colpevolezza del soggetto. 2) La sentenza. Contro la sentenza di primo grado, l'imputato o il p.m. possono ricorrere in appello. Qui vengono riesaminati sia i fatti oggetto di causa, sia le norme giuridiche. Nei confronti della sentenza di appello, sia l'imputato, sia il p.m. possono ulteriormente proporre ricorso alla cassazione, per i soli motivi di legittimità. La sentenza della cassazione è definitiva e irrevocabile, salvo alcune eccezioni, tipizzate dalla legge (es. emersione di nuove prove), che autorizzano il giudizio di revisione presso la Corte d'Appello. Corte costituzionale Si parla di Giustizia costituzionale, ovvero un sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della costituzione. C'è una prima differenziazione da effettuare tra SINDACATO PREVENTIVO O SUCCESSIVO e SINCADATO PREVENTIVO: controllo di costituzionalità di una legge prima della sua entrata in vigore e SINDACATO SUCCESSIVO: controllo di costituzionalità di una legge dopo la sua entrata in vigore, quindi è già produttiva dei suoi effetti. In questo caso c'è bisogno di un ulteriore classificazione tra SINDACATO DIFFUSO O ACCENTRATO: ® SINDACATO DIFFUSO: nel controllo di legittimità ogni giudice può esaminare la legittimità costituzionale della legge con la costituzione traendone sue conclusioni. e SINDACATO ACCENTRATO: modello in cui è previsto un unico organo deputato a dichiarare la non legittimità delle leggi, valutare o controllare, quindi, la costituzionalità delle leggi. All’interno del quale possiamo distinguere il GIUDIZIO IN VIA DIRETTA O INDIRETTA: ® GIUDIZIO IN VIA DIRETTA: il singolo cittadino o rogano può adire direttamente la corte costituzionale ® GIUDIZIO IN VIA INDIRETTA: il singolo cittadino non può adire direttamente la corte istituzionale, ma il processo deve essere indirizzato in un modello indiretto in cui la corte costituzionale viene adito all’interno di un singolo giudizio costituzionale. Il modello italiano di giustizia costituzionale è PREVALENTEMENTE ORIENTATO PRESSO UN SINDACATO SUCCESSIVO, ACCENTRATO E AD ACCESSO INDIRETTO. Prevalentemente perché si può evidenziare la presenza di un sindacato preventivo nei confronti delle leggi statutarie. L'unico organo che può effettuare il controllo della costituzionalità è la Corte Costituzionale. Esiste un modello prevalentemente ad accesso indiretto anche se si può parlare anche di giudizio in via diretta anche se vi possono essere accessi diretti. ART 135 COST DA QUANTI MEMBRI È FORMATA LA CORTE COSTITUZIONALE? È formata da 15 giudici nominati per un terzo dal PDR, per un terzo dal Palamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative (3 dalla corte di cassazione, 1 dal consiglio di stato e 1 dalla corte dei conti) ESISTONO DEI CRITERI SECONDO I QUALI VENGONO NOMINATI | MEMBRI DELLA CORTE? I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. QUANTO DURANO IN CARICA | GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE ? | giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. *è rieleggibile, non nella carica di giudice della corte costituzionale, ma nella carica di presidente della corte costituzionale, e può essere eletto per tre volte, perché all’interno della carca che dura nove anni, questo può essere eletto presidente. Se all’inizio del mandato di giudice, il soggetto viene eletto presidente la cui carica dura tre anni, alla fine del mandato, se viene rieletto, la carica dura ulteriori tre anni, se rieletto, la terza ed ultima volta, fino alla scadenza del mandato di giudice che porta alla decadenza del presidente. L'INCOMPATIBILITA' L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.*avvocato e professori ordinari, mettono in aspettativa la loro attività lavorativa. ECCEZIONI Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [e contro i Ministri] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. Può rilevare: ® VIZI FORMALI: quando non vengono attuate delle regole procedurali (utilizzare un procedimento deliberante per l'approvazione di leggi coperte d riserva di assemblee) ® VIZI SOSTANZIALI: derivanti dalla violazione dei limiti espliciti ricavabili in via di interpretazione della costituzione (es. camera e senato approvano una legge senza votare lo stesso testo) Il controllo di costituzionalità può essere attivato per due vie: a) Procedimento in via principale: avviene quando il Governo ritiene che una legge regionale non sia conforme alla Costituzione, oppure una Regione, quando ritiene che una legge dello Stato o di un’altra Regione abbia invaso il suo ambito di competenza. b) Procedimento in via incidentale: avviene quando un giudice (giudice a quo), nel corso di un processo, solleva una questione di costituzionalità davanti alla Corte sospettando l’incostituzionalità di una disposizione che dovrà applicare. (probabile domanda di esame) La questione di costituzionalità deve essere sollevata dal giudice a quo, ma se all’interno del giudizio, è l'avvocato (la parte) a rendersi conto dell’incostituzionalità, la si può far presente? Le parti non possono sollevare le questioni di incostituzionalità, ma possono presentare al giudice a quo un'istanza, affiche il giudice valuti se ci sono i presupposti per attivare il giudizio di costituzionalità. Per decidere di sollevare la questione il giudice deve valutare la sussistenza di due condizioni imprescindibili per la proponibilità della questione di costituzionalità, ovvero LA RILEVANZA (per la risoluzione del criterio di giudizio) E LA MANIFESTAZIONE DI INFONDATEZZA (verifica che la questione di legittimità abbia un fondamento giuridico, è sufficiente anche un minimo dubbio che impedisce al giudice di continuare il processo principale) (probabile domanda di esame) il giudice quando deve sollevare la questione di costituzionalità sospende il giudizio, qual è il provvedimento che materialmente sospende il giudizio? È l'ordinanza di rimessione che introduce l’effetto di sospendere il giudizio principale e di introdurre il giudizio di costituzionalità. La corte ha il compito di 1) Giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie dello Stato, delle leggi regionali e degli atti adottati dal Governo 2) Giudicare sui conflitti di attribuzione tra gli organi costituzionali dello Stato, fra organi dello Stato e Regioni e quelli fra Regioni. 3) Giudicare sui reati presidenziali 4) Giudicare l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo. Svoltasi la trattazione della causa davanti alla Corte costituzionale, la decisione può assumere la forma di un ordinanza o di una sentenza. Per quanto l’ordinanza deve essere chiaro il c.d. PETITUM (ciò che viene chiesto) e il TEMA DECIDENDUM che decidono il limite entro il quale la corte costituzionale deve pronunciarsi. Le sentenze invece si distinguono in: a) Di rigetto: la disposizione non è costituzionalmente illegittima e resta in vigore; la questione potrà eventualmente essere ripresentata in futuro da un altro giudice b) Di accoglimento: la disposizione è costituzionalmente illegittima e viene cancellata dall'ordinamento con effetti ex tunc e hanno un'efficacia erga omnes (perché nessun giudice potrà applicare quella norma c) Monitoria: la Corte respinge il ricorso, ma esprime qualche perplessità sulla legittimità della disposizione d) Interpretativa: la Corte cerca di trovare un interpretazione che salvi il testo della disposizione e) Manipolativa: la Corte aggiunge/elimina/sostituisce alla disposizione una parte che il legislatore non ha scritto. f)DI LEGITTIMITA’ PROVVISORIA il monito è particolarmente forte e legato alla dichiarazione che la norma è sicuramente incompatibile con la costituzione, quindi la corte rigetta la questione anche se è sicura dell’incompatibilità, perché essa è transitoria ed è destinata ad essere superata da una successiva riforma legislativa, che se tardasse imporrebbe da parte della corte la dichiarazione di illegittimità della stessa. POSSIBILE DOMANDA D’ESAME PALERMO Sentenza 1/2013 conflitto di attribuzione tra il PDR e la procura di Palermo perché la procura di Palermo, svolgendo delle indagini aveva intercettato delle telefonate del PDR, che aveva chiesto che le intercettazioni venissero distrutte perché non erano penalmente rilevanti per il giudizio, la procura di Palermo si rifiutò di distruggerle, allora il PDR sollevò il giudizio di attribuzione; la corte intervenne obbligando la procura di Palermo a distruggere le intercettazioni. La corte dichiara che non spettava alla procura della repubblica di omettere o di chiedere al giudice l'immediata distruzione delle intercettazioni. La Corte di giustizia, fu chiamata a pronunciarsi sulla questione, sollevata dal Tar del Lazio, in merito alla decisione mettere in atto misure per combattere l'introduzione e la diffusione, sull'intero territorio europeo, del batterio della c.d. Xylella fastidiosa. La Decisione imponeva delle misure allo scopo di eradicare l'organismo specificato e impedirne l'ulteriore diffusione nel resto dell’Unione, attraverso l’ eradicazione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute. I Giudici nazionali lamentavano, nello specifico, la decisione di procedere con l’eradicazione senza adeguato supporto scientifico che attestasse con certezza il rapporto la presenza dell'organismo e il disseccamento delle piante ritenute infette. La Corte di giustizia, ricordando che il legislatore europeo è obbligato a tener conto del principio di precauzione, ha tuttavia evidenziato come lo stesso debba essere applicato“tenendo conto del principio di proporzionalità”, secondo il quale l'atto adottato non deve superare i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli obiettivi. Sulla base di tali premesse, quindi, secondo i Giudici europei, l'adozione delle misure di eradicazione previste erano da considerarsi necessarie, appropriate al caso concreto e proporzionali rispetto al fine da raggiungere. Oltre a lamentare la violazione del principio di precauzione e la sproporzione tra lo strumento utilizzato (totale eradicazione delle piante a prescindere dal loro stato) e l’obiettivo (impedire la diffusione del batterio), i destinatari delle misure afflittive avevano altresì lamentato la mancata previsione di una indennità in conseguenza della perdita che avrebbero sofferto con l'estirpazione delle piante. la Corte ha, nel caso specifico, affermato un diritto ad un indennizzo quale diretta conseguenza di quanto previsto dall'articolo 17 della stessa Carta dei diritti fondamentali. Le cronache di questi ultimi tempi, in modo particolare le questioni inerenti la diffusione del batterio della c.d. Xylella, (batteri proliferati in puglia che fecero seccare le piante) hanno imposto delle riflessioni sul ruolo che è stato attribuito al principio di precauzione e quindi sui provvedimenti amministrativi, che obbligano le Pubbliche amministrazioni ad assumere le proprie decisioni sulla base di un puntuale percorso istruttorio e valutativo i cui effetti si ripercuotono, in maniera determinante, ed a volte irreversibile, sulla vita di alcune comunità. In merito a questo si pronuncia |’ 97 Cost. determina che l'assunzione di decisioni, o l'avvio di attività ed iniziative da parte di soggetti pubblici, debbano essere fondate su una preliminare e sulla valutazione dei dati scientifici di conoscenza. in questo caso quindi vi è un forte legame tra il principio di precauzione e quello di legalità, il quale non è esplicitamente affermato nella Costituzione, ma ritrova il proprio fondamento costituzionale nello stesso articolo 97 della Costituzione che estende l'ambito applicativo del rispetto della legge nell’organizzazione dei pubblici uffici anche all'intera azione amministrativa. Inoltre si definisce un forte legame anche tra gli articoli 9 e 32 L'art 9 che promuovere la Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, e l'articolo 32 disciplina il diritto alla salute, quindi all'ambiente salubre. La tutela dell'ambiente e, di conseguenza, il principio di precauzione risultano strettamente collegati, inoltre, ai c.d. diritti delle generazioni future. Questo riguarda delle possibili forme di tutela politica in favore degli interessi degli uomini non ancora esistenti, e si impongono anche dei doveri nei confronti dei soggetti viventi in favore delle generazioni future.*Esempio ilva di Taranto, è stato un problema bilanciare il diritto all'ambiente con il diritto alla salute, in quanto la chiusura dello stabile cozzava con il diritto al lavoro.* Principio di precauzione in ambito internazionale nasce in ambito internazionale ed è stato considerato il prodotto più originale del nuovo diritto internazionale dell'ambiente, nasce dalla convenzione sulla protezione del Mar Baltico (1974) per poi essere ripreso dalla Carta mondiale della Natura adottata dall'assemblea generale delle nazioni unite del 1982 e e ha avuto una definitiva consacrazione nella Dichiarazione di Rio de janeiro sull'ambiente e sullo sviluppo del 1992. L'impostazione precauzionale è giustificata dalla necessità di prevenire dei danni gravi, difficilmente reparabili, quale diretta conseguenza dell'omessa valutazione dei rischi. In modo particolare il Principio 15. Per mezzo del principio di precauzione, si obbligano gli Stati a svolgere un'attività preventiva e di precauzione (previene dei possibili danni, e impone una valutazione preliminare dei rischi connessi allo svolgimento di alcune attività. IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN AMBITO EUROPEO È stato introdotto con il Trattato di Maastricht insieme al principio del cd “chi inquina paga”, successivamente attraverso una comunicazione della commissione europea questo principio è stato inserito all’interno dei principi generali dell'ordinamento europeo e prevede un obbligo di adottare dei provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi per l'ambiente e la sua sicurezza e per la sanità pubblica. Questo prevede che sia della PA l'obbligo di informare i soggetti esposti a possibili rischi scientificamente accertati. La corte ha fatto riferimento all'art 8 CEDU Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,che prevede il diritto al rispetto della vita privata e in base a questo lo stato è obbligato ad assicurare informazioni dettagliate ad ogni individuo per la corretta valutazione dei rischi per la propria vita e a predisporre un efficiente assetto legislativo idoneo a scongiurare ogni minaccia a tale diritto. Sulla base di questa impostazione si possono evincere la tratta di un nuovo paradigma in cui lo stato diviene ROTETTORE, INFORMATORE E FORMATORE, ovvero è incaricato alla protezione e prevenzione della collettività. In conclusione si può dire che il principio di precauzione deve rappresentare un valore capace di orientare, parametrare e indirizzare le attività delle PA risulta necessario prevedere una tutela preventiva attraverso una integrazione tra il giudizio giuridico-politico per la tutela dei cittadini prevedendo procedure aperte al contraddittorio, partecipate ed inclusive di tutti gli interessi convolti. È importante evidenziare che il principio di precauzione deve garantire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e al rispetto degli interessi coinvolti.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved