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Fonti normative in Italia: Legge, Decreto, Referendum e Diritto Internazionale - Prof. Raf, Appunti di Diritto Pubblico

Una panoramica del sistema delle fonti normative in italia, inclusi la legge, il decreto legge, il referendum e il diritto internazionale. Esplora la gerarchia delle fonti normative, il loro procedimento legislativo, i limiti e le riserve, nonché l'applicazione dei principi di legalità e irretroattività. Inoltre, il documento discute del diritto internazionale e dell'ue, inclusi i trattati e il diritto consuetudinario.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 19/02/2024

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daniele-rampinelli 🇮🇹

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Scarica Fonti normative in Italia: Legge, Decreto, Referendum e Diritto Internazionale - Prof. Raf e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! CAP 1 → FENOMENO GIURIDICO IL DIRITTO E LA SOCIETÀ DIRITTO Quando parliamo di diritto si intende come un'accezione di una pretesa nei confronti dell’ordinamento giuridico oppure nei confronti di un soggetto determinato; esso può essere soggettivo (pretesa) o oggettivo (regole giuridiche). ● “Dove c’è una società c’è un diritto” Le regole sono fondamentali per la pace La definizione di diritto fa riferimento a quel complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, vi è un nesso strettissimo tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale. Il fenomeno giuridico consiste nella nascita di un complesso di regole che si applicano all'interno di un aggregato sociale, entro una determinata sfera territoriale. L’esigenza di avere regole di comportamento obbligatorie per tutti porta alla nascita delle “città-Stato” che con l’emergere di finalità comuni e strutture sociali (regole, norme giuridiche) si evolve in Stato. ● Stato → entità che si colloca in una posizione di supremazia rispetto al popolo che vive nel territorio DIRITTO PUBBLICO → l’accezione in senso oggettivo, inteso come insieme di regole/norme ● Il diritto pubblico nasce con lo stato, con la collettività, con un potere che fissa delle regole alla comunità Studia il rapporto tra autorità e libertà, tra individuo e i suoi diritti (studia il potere e la sua organizzazione). REGOLE → Le regole devono essere effettive al fine di avere una pacifica convivenza, ordine sociale, limitazione del potere Non può esistere una società senza regole, tuttavia esse possono essere di diversa natura. Si può dunque operare una netta distinzione tra le regole del diritto statale e altre regole (religiose, morali) In un ordinamento giuridico le regole disciplinano con lo strumento della coattività i rapporti al fine di un interesse generale, mentre le regole religiose sono basate su un’adesione spontanea e disciplinano i comportamenti dei singoli. ● ordinamenti etici → sovrapposizioni tra ordinamento civile e religioso (peccato = reato) ● ordinamenti laici → equidistanza dello Stato dal fenomeno religioso (il nostro Stato è un ordinamento laico) DIRITTO COSTITUZIONALE → la scienza che studia il limite al potere I diritti nascono dalla consapevolezza che il potere può essere limitato solo con la forza; questo tuttavia porta alle rivoluzioni (Francese, Inglese, Americana) che segnano un limite al potere (il potere lo assumerà il popolo). ● Siamo noi che decidiamo le regole → democrazia [connessione tra democrazia, regole e ordinamento giuridico] ● Legge → fonte del diritto espressione del parlamento, che non va motivata, legittimato dal popolo Il Diritto Costituzionale nasce per assicurare la libertà e il consenso democratico, serve a prevenire le dittature attraverso la divisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giurisdizionale) e con la dichiarazione dei diritti (carta costituzionale) CARATTERISTICHE DEL FENOMENO GIURIDICO Le caratteristiche del diritto statale al fine di garantire una pacifica convivenza, un ordine sociale, una limitazione del potere ● Effettività → una regola viene riconosciuta obbligatoria e collegata ad una sanzione ○ Diritto come pratica di controllo sociale del potere politico attraverso l’impiego di meccanismi coercitivi ● Certezza del diritto → l’istituzione di particolari strutture (ordinamento giudiziario) e istituti (sanzioni) ● Relatività del diritto → le regole possono avere un contenuto mutevole a seconda della comunità sociale a cui si riferiscono, a seconda dei fini che si propongono di raggiungere e a seconda delle esigenze IL CONTENUTO DELLE NORME GIURIDICHE NORMA GIURIDICA → la regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una determinata società. Per imporre un determinato comportamento è necessario aver determinato quali fatti si intende regolare e quali sono gli effetti La prima operazione consiste in una selezione di fatti, che costituiscono la fattispecie astratta (atti giuridici, fatti giuridici); mentre la seconda operazione comporta la scelta degli effetti giuridici (doveri, obblighi, oneri) ● diritti assoluti (interesse individuale tutelato) e interesse legittimo (pretesa alla regolabilità) I SOGGETTI GIURIDICI SOGGETTI → sono coloro cui le norme intendono rivolgersi nell'attribuire diritti o nell'imporre obblighi ● Persone fisiche → individui dotati di capacità giuridica [art 1] e di agire ● Persone giuridiche → pluralità di persone in un’organizzazione (srl, spa, soggetti privati e pubblici) ORDINAMENTO GIURIDICO La natura di ordinamento giuridico non dipende dalla natura dei fini cui esso si ispira, bensì soltanto dal rapporto con il gruppo sociale che ad esso si richiama e si riconosce. ● Ordinamenti particolari → raggiungimento delle finalità più varie delimitate a un certo settore ● Ordinamenti generali → soddisfacimento di una finalità che tendenzialmente comprende gli interessi sociali Lo Stato è l'ordinamento giuridico che, attraverso una propria organizzazione assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di finalità generali, condivise da una determinata collettività sociale sia sul piano interno che esterno. COMMON LAW e CIVIL LAW ORDINAMENTI GIURIDICI Fino a qualche tempo fa si potevano individuare tre modelli diversi di ordinamento giuridico: common law, civil law e socialista. Common Law → matrice anglosassone (“giudice vincolato al precedente giudice”) ● giudici con legittimazione politica ● diritto che vive nella casistica (vincolo del precedente) Civil Law → matrice europea (“giudice bocca della legge, interpretazione”) ● giudici senza legittimazione politica, sono funzionari dello stato per applicare la legge ● leggi principalmente scritte e il giudice può basarsi sull’interpretazione INTERPRETAZIONE → bisogna leggere, comprendere e interpretare una legge/norma ● dottrina → interpretazione specifica come in un saggio scientifico ● giurisprudenza → interpretazione dei giudici, la cosiddetta sentenza ● autentica → legge che espone il precedente caso (interpretazione stabilita dal parlamento) con validità retroattiva LESSICO DEL DIRITTO Disposizione → l’enunciato linguistico della regola giuridica Norma → l’interpretazione giuridica della disposizione Fattispecie → l’oggetto della regola giuridica Disciplina → regola che regolamenta la fattispecie FONTI DEL DIRITTO LA FONTE DEL DIRITTO → La sorgente del diritto, da dove traiamo le regole giuridiche (costituzione, leggi, regolamenti) NORME → Le norme, ossia l’interpretazione delle disposizioni, nascono attraverso due distinti meccanismi: ● l'attribuzione a certi organi del potere di creare il diritto ● riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da certi fatti o comportamenti umani. Se viene utilizzato il primo meccanismo, avremo la produzione di norme contenute in atti, fonti-atti (la legge del Parlamento o il regolamento del Governo), invece se viene utilizzato il secondo meccanismo si producono le fonti-fatto (la consuetudine). FONTI ATTO → fonti scritte emanate secondo precise procedure da determinati organi, nascono da regole scritte in atti ● fonti di produzione (creazione delle regole giuridiche) ● fonti di cognizione (raccolgono le regole giuridiche) FONTI FATTO → fonti non scritte che corrispondono alla consuetudine dettata dalla convenienze e dalla prassi (emergenze) ● comportamenti umani spontanei di cui si determinano regole dotate di forza obbligatoria CRITERI APPLICAZIONE → Pluralità di fonti che in caso di contrasto bisogna scegliere quale regola applicare e quale prevale Ciascuna fonte risulta dotata di un grado di intensità che risulta diverso a seconda della disciplina dei rapporti che legano le diverse fonti normative. Perciò le fonti sono distribuite attraverso dei criteri ordinatori delle fonti (risolutori della antinomie): 1. Criterio gerarchico → prevale la fonte gerarchicamente sovraordinata e ha come effetto l’annullamento ○ Fonti primarie = costituzione (decreto legge/decreto legislativo) > legge ordinaria > legge regionale ○ Fonti secondarie = regolamenti (stato, regioni, province) e attuazione che dipendono dalla legge 2. Criterio competenza → prevale la fonte con maggiore competenza in quell’ambito e ha come effetto l’annullamento 3. Criterio cronologico → applico la fonte più recente e ha come effetto l’abrogazione ○ abrogata → circoscrivere l’efficacia delle fonti nel tempo 4. Criterio specialità → attuazione in un ambito speciale e ha come effetto la deroga ○ territorialità del diritto → efficacia con riferimento ad individui in una determinata area geografica Fonti interne → fonti normative che operano nell’ambito di un determinato sistema giuridico e ne assicurano la continuità Fonti esterne → fonti normative appartenenti a sistemi giuridici diversi ma dotate lo stesso di produrre effetti normativi INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COME METODO o FONTE Oltre alle fonti-atto e fonti-fatto, esiste un altro meccanismo per la produzione di norme giuridiche, ossia l'attività interpretativa del giudice, che prende il nome di diritto giudiziario. Il giudice per applicare la norma al caso utilizza dei criteri interpretativi: ● Letterale → significato, interpretazione condotta sul dettato testuale intende svolgere nel corso della carica. Grazie a questa fiducia iniziale, il Governo si salda alle forze politiche maggioritarie in Parlamento e ne diviene espressione, mentre Parlamento acquista il potere di revocare la fiducia (mozione di sfiducia). ● Si passa da una fase dualista ad una fase monista, in cui al centro del sistema si colloca il Parlamento e si associa una nuova concezione del capo dello Stato con un potere neutro. ● potere legislativo (parlamento), potere esecutivo (governo), potere giudiziario (tribunale) ○ Italia → elezioni con maggioranza → elezione del presidente del consiglio → scelta ministri GOVERNO PRESIDENZIALE La forma di Governo presidenziale è caratterizzata dalla scelta di porre al centro l'organo presidenziale, che riunisce i poteri e le funzioni proprie del capo dello Stato e del capo del Governo. Non esiste il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, bensì tra Presidente della Repubblica e Governo. ● es: Stati Uniti d'America → Presidente (potere esecutivo) eletto dal popolo e guida la maggioranza del Governo, contestualmente è eletto il Parlamento (potere legislativo) ○ approvazione del bilancio da parte del congresso e impeachment GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE Il regime semi-presidenziale ritrova alcune caratteristiche di fondo del regime presidenziale (elezione diretta del Presidente della Repubblica e rapporto fiduciario tra Presidente e Governo), che convivono tuttavia con alcuni istituti tipici della forma di Governo parlamentare, come l'istituto della fiducia parlamentare all'esecutivo. ● es: Francia → Presidente della Repubblica, il Capo del Governo e il Parlamento ○ presidente eletto dal popolo e nomina il ministro; parlamento eletto dal popolo e può sfiduciare il governo GOVERNO DIRETTORIALE La forma di Governo direttoriale ha come obiettivo primario la garanzia della stabilità dell'esecutivo prefissando la durata e facendola coincidere con la durata della legislatura (Governo a termine). ● es: Svizzera → assemblea nazionale (rappresentanti dei cantoni) e direttorio (7 rappresentanti con potere legislativo) GOVERNO DITTATORIALE Nasce la figura del capo del Governo, inteso come centro motore dell'intero sistema costituzionale (regime a partito unico). In esso si concentrano non solo le funzioni proprie dell'organo di vertice dell'esecutivo, ma anche il potere di nomina e revoca dei membri del Governo, il comando delle forze armate e condizionare e limitare la funzione legislativa di un Parlamento. GOVERNO STATI SOCIALISTI La costituzione sovietica prevedeva una struttura statuale fondata sul riconoscimento di ampie autonomie locali e su una fitta rete di assemblee elettive (i soviet) gerarchicamente ordinate, fino ad arrivare gli organi supremi dello Stato: il Soviet supremo (il Parlamento) e il Presidium (capo dello Stato e Governo), legati da un rapporto che ricorda l'istituto della fiducia. ● il principio informatore dei rapporti tra le varie assemblee è quello gerarchico STORIA e FONTI NORMATIVE La storia delle diverse forme di Stato e forme di Governo non è altro che la storia del modo in cui certi rivolgimenti sociali hanno determinato un certo assetto del potere statuale e del modo in cui un certo assetto di potere si è posto rispetto ai problemi presenti nella società, in un processo di continuo e reciproco condizionamento. ● Sistema di fonti normative → insieme di principi che valgono ad individuare da un lato le fonti produttrici di regole giuridiche e dall’altro a disciplinarne le reciproche interrelazioni. CAP 3 → LO STATO COSTITUZIONALE LA COSTITUZIONE COME LEGGE FONDANTE Tra le fonti-atto un posto di primo piano è occupato dalla Costituzione, l’oggetto della disciplina costituzionale è la distribuzione del potere tra gli organi dello Stato e inoltre la Costituzione si presenta come insieme di regole di una certa comunità. Una Costituzione è un documento fondamentale che stabilisce i principi, le norme e le istituzioni di uno Stato, essa definisce i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, le strutture del governo e le competenze dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. ● “Dove c’è una società c’è un diritto, ha una Costituzione” → le regole sono fondamentali LA COSTITUZIONE → L'atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la struttura, l'attività e le regole fondamentali di un'organizzazione, ciò che definisce l'ordinamento giuridico di uno Stato di diritto. ● Con le due esperienze americana e francese si ebbe la formalizzazione giuridica TIPOLOGIE DI COSTITUZIONE COSTITUZIONE VOTATA e CONCESSA Votata se è frutto della decisione di appositi organi rappresentativi; mentre concessa se è frutto di una decisione di un sovrano COSTITUZIONE SCRITTA e CONSUETUDINARIA (non scritta) La prima intesa come fonte atto, dunque riunisce in un testo scritto i principi e le regole fondamentali; mentre la seconda è composta da principi e regole consolidati grazie a prassi e consuetudine COSTITUZIONE BREVE e LUNGA La prima risulta più generale; mentre la seconda risulta più articolata ed analitica COSTITUZIONE FLESSIBILE e RIGIDA La prima può essere modificata da un’altra fonte normativa; mentre la seconda prevede procedimenti speciali e di revisione COSTITUZIONE PROCEDURALE e PROGRAMMATA La prima si limita a regolare i poteri pubblici e la produzione del diritto; mentre la seconda si arricchisce con disposizioni COSTITUZIONE FORMALE, VIGENTE e MATERIALE La prima è rappresentata dalle disposizioni contenute nel testo costituzionale; invece la seconda è individuata nella parte formale che risulta operante; infine la terza viene rappresentata dalla risultante delle concezioni sociali e istituzionali condivise FONTE NORMATIVA e SVILUPPO Il punto di partenza è rappresentato dalle due grandi esperienze costituzionali americana (1787) e francese (1791) Sono entrambe Costituzioni votate da assemblee rappresentative nell'esercizio del potere costituente, un potere che non incontra limiti e che affida la formalizzazione in termini giuridici del nuovo sistema alle disposizioni costituzionali, destinate a fungere da cornice, guida e limite per l'esercizio degli altri poteri pubblici. ● Una tappa del costituzionalismo moderno perché ribalta l'idea di un potere statuale legibus solutus, del sovrano Dunque potere costituente e Costituzione hanno rappresentato la via per arginare l'esercizio del potere nello Stato assoluto. ● funzione garantista delle Costituzioni, poste a salvaguardia dell'assetto che esse contribuiscono a disegnare ● nuova legalità costituzionale → legalità riferita al contenuto della Costituzione ESPERIENZA AMERICANA La Costituzione americana 1787 prevedeva un procedimento speciale e aggravato per procedere a modifiche e anche una disposizione che rappresentava l’indice sicuro dei costituenti di assicurare stabilità. ● collocare le norme costituzionali al vertice dell'ordinamento giuridico (supremazia gerarchica), dunque le norme costituzionali erano superiori alle norme di legge ordinaria ● judicial review of legislation → i giudici americani hanno la funzione di garanzia della rigidità della Costituzione ESPERIENZA FRANCESE La Costituzione francese 1791 nasce in ritardo a causa della limitata rappresentanza popolare negli organi legislativi e dalla difficoltà di staccarsi dalla sovranità della legge; dunque vi era il bisogno di assegnare supremazia alla Costituzione rispetto che alla legge. Proprio per questo le prime Costituzioni europee erano flessibili e assegnavano un ruolo centrale alla legge. SUCCESSIVE TRASFORMAZIONI XIX-XX secolo L’esperienza del vecchio Stato liberale ottocentesco, quella delle due guerre e quella tragica rappresentata dall'annullamento di ogni principio dei diritti umani e della dignità che i totalitarismi avevano determinato, spingono la maggioranza dei costituenti europei ad edificare le nuove Costituzioni democratiche su due pilastri fondamentali: l'affermazione della inviolabilità dei diritti dell'uomo (libertà civili e diritti sociali) e la scelta a favore di Costituzioni rigide, in grado di assicurare stabilità. ● legalità (impone il rispetto della legge ai pubblici poteri) e legalità costituzionale (imposta ai massimi organi politici) CARATTERI COMUNI Si tratta di Costituzioni votate da appositi organi costituenti, di Costituzioni scritte che riuniscono in un unico testo normativo tutte le disposizioni costituzionali, di Costituzioni lunghe, che contengono norme di principio e di diretta applicazione, di Costituzioni rigide, leggi fondamentali stabili garantite da appositi procedimenti aggravati di revisione costituzionale e da sistemi di controllo di costituzionalità delle leggi, di Costituzioni programmatiche, guidano all'esercizio dei poteri costituiti. ● Le Costituzioni disciplinano i modi di produzione delle norme giuridiche: individuazione fonti normative (fonti-atto), imputazione agli organi, definizione delle regole procedurali, nonché dei criteri della gerarchia e competenza. ● Le Costituzioni contengono disposizioni di principio e disposizioni direttamente precettive (ossia principi e regole) ○ A tutte le disposizioni costituzionali va riconosciuta la stessa valenza giuridica → le regole trovano diretta applicazione, mentre i principi impongono un obbligo di implementazione del loro contenuto. PRINCIPI COSTITUZIONALI e DIRITTI La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, tuttavia inizia ad assumere una dimensione che supera i confini statuali, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali (es: ONU, CEDU, Unione Europea). CAP 4 → dallo STATUTO ALBERTINO alla COSTITUZIONE ITALIANA CARATTERISTICHE STATUTO ALBERTINO Lo statuto Albertino, concesso il 4 marzo 1848 da Re Carlo Alberto, divenuto poi costituzione del regno d'Italia nel 1861 e rimasto in vigore fino all'avvento della Repubblica e della costituzione Repubblicana del 1948. ● Si trattava di una costituzione "ottriata", concessa dal sovrano ai sudditi → democratizzazione dello Stato Una monarchia costituzionale pura, basata sul Sovrano e sul Parlamento. Al re spettava il potere esecutivo, nominare i ministri e il Senato, sciogliere la Camera elettiva, Re come capo supremo; tuttavia condivideva il potere legislativo col Parlamento. ● Il Parlamento era formato da una Camera elettiva e dal Senato nominato dal re, cui spetta la funzione legislativa condivisa col sovrano e la funzione di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato. Lo statuto era caratterizzato da un esiguo numero di libertà garantite (diritto di proprietà) e inoltre era una Costituzione flessibile SVILUPPI FORMA DI GOVERNO Progressiva perdita dei poteri del re a favore del binomio Governo-Parlamento; prese avvio l’estensione dei poteri del Governo, con il ruolo del re in secondo piano. A questo cambiamento si accompagna l’accentuazione della rilevanza politica del Presidente del consiglio e dello stesso Governo. Durante il Governo Zanardelli il Presidente del consiglio era superiore agli altri ministri e inoltre maggiore valorizzazione della collegialità nell'esercizio delle funzioni del Governo. ● Governo maggiori poteri normativi attraverso i decreti legge e i decreti legislativi LEGISLAZIONE ELETTORALE La funzione elettorale del periodo aveva carattere censitario, consentiva l'esercizio di voto al 2% della popolazione. In seguito il diritto di voto venne esteso ai cittadini di sesso maschile (maggiore età e obbligo scolastico), l'elettorato passò al 7%; nel 1919 si arrivò all'introduzione del suffragio universale maschile e al sistema elettorale di tipo proporzionale, che rompeva con la tradizione di tipo maggioritario. Infine nel 1945 si arriva al suffragio universale (diritto di voto anche alle donne). SVILUPPI ASSETTO STATO Accentramento politico-amministrativo fu confermata negli anni successivi all'Unità del paese. In questo contesto, subiscono un significativo riordinamento gli organi ausiliari del Governo e quelli giurisdizionali. Si assiste alla nascita del sistema di giustizia nell'amministrazione, un sistema che consente al singolo di chiamare l'amministrazione a rispondere di eventuali illegittimità commesse davanti a un giudice ordinario. Inoltre si assiste ad un allargamento dell'autonomia degli enti locali territoriali. Cominciano a nascere, accanto alle tradizionali strutture ministeriali, le prime aziende pubbliche e i primi enti pubblici nazionali. LEGISLAZIONE ORDINARIA La legislazione di pubblica sicurezza e la legislazione penale si caratterizzano come estremamente severe nella prevenzione e repressione non solo dei reati, ma anche dei comportamenti ritenuti pericolosi per il sistema politico dominante. Per quanto riguarda la tutela della libertà religiosa, lo Stato si riferiva alla religione cattolica come alla sola religione dello Stato e agli altri culti come "tollerati", con la legge delle guarentigie intendeva garantire il libero esercizio delle funzioni del pontefice e della Santa sede (rapporti controversi tra Chiesa cattolica e Stato, prolungare un conflitto). FASCISMO (nuovo regime) Nel 1919, immediatamente dopo la fine del conflitto mondiale, nasce il Partito Fascista e il Partito Comunista. In questi anni si assiste al progressivo affermarsi del regime fascista, che caratterizza la seconda fase della nostra storia costituzionale. L'inizio del regime si fa corrispondere alla "marcia su Roma" e all’incarico a Mussolini di formare un nuovo Governo. ● Con la nuova legge elettorale (sistema maggioritario) il fascismo mostra la volontà di imporsi in Parlamento, tuttavia dopo lo scandalo di Matteotti ci fu l’abbandono del Parlamento fino a che Mussolini pronunciò un famoso discorso alla Camera nel 1925 con il quale si assume la responsabilità e edificò uno Stato totalitario. Unico partito politico (PNF) con a capo il duce, obbligatoria la fedeltà e l'adesione e controllo pubblico su aziende e banche ● leggi razziali del 1938 e i Patti Lateranensi ("questione romana"). CADUTA FASCISMO Il crescente distacco di parte dell'opinione pubblica dal regime fascista contribuì all'arresto di Mussolini e di esponenti fascisti, si procedette alla soppressione del PNF e della Camera dei fasci. Venne stipulato l'armistizio di Cassibile nel 1943 e inoltre il sovrano V. Emanuele abdicò. Dunque si vide la necessità di rafforzare e rendere più rappresentativo il governo italiano. ● Mentre si lavorava alla nuova Costituzione ci fu il referendum (monarchia o repubblica) del 2 giugno 1946 a favore della Repubblica, esso determinò la prima grande caratteristica del nuovo assetto costituzionale e l'Assemblea costituente procedette pertanto all'elezione del Presidente della Repubblica. Venne nominata un'apposita commissione per la costituzione e si giunse all'approvazione finale il 22 dicembre 1947. LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA CARATTERISTICHE FONDAMENTALI Si configura un sistema costituzionale differente dallo Statuto Albertino e che risente di altre costituzioni già vigenti. Innanzitutto muta il fondamento di legittimazione dello stato secondo l’Art 1, con cui si afferma il principio della sovranità popolare ● la legittimazione degli organi di governo non è autonoma ma anzi proviene dal popolo ● sul piano della forma di Governo, un progressivo rafforzamento del ruolo di quest'organo limitando il Parlamento ● sul piano delle grandi scelte di indirizzo politico, ogni scelta risulta vincolata a decisioni assunte in sede comunitaria ● sul piano della legislazione, ormai intere materie non sono più nella disponibilità del legislatore nazionale ● sul piano dell'amministrazione, gli organi amministrativi operano in ossequio a una direttiva comunitaria ● sul piano della giurisdizione, la legge della comunità prevale su una legge nazionale. CAP 6 → CORPO ELETTORALE POPOLO e CORPO ELETTORALE POPOLO: Art 1 → "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione" Rappresenta il corpo collettivo di individui dotati di cittadinanza che compongono uno Stato ● costituisce la base della legittimità del potere governativo Popolazione → l’insieme degli individui che risiedono in uno specifico territorio e che non sono dotati di cittadinanza ● dunque la popolazione è un concetto demografico (soggetti che risiedono e sono tenuti a rispettare le leggi) Corpo elettorale → gruppo di individui che partecipa al processo democratico (in possesso dei requisiti per l’esercizio), scegliendo i rappresentanti o prendendo decisioni su questioni specifiche attraverso referendum o votazioni. CITTADINANZA → uno status giuridico che comporta dei diritti e dei doveri L’elemento fondamentale per l’esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità è il possesso della cittadinanza, che può essere acquisita in diversi modi: ● ius sanguinis → acquista la cittadinanza il figlio, anche adottivo, di genitori in possesso della cittadinanza ● ius soli → colui che è nato nel territorio nazionale da genitori ignoti o apolidi ● residenza nel territorio; dopo il matrimonio; servizio allo Stato; naturalizzazione La cittadinanza è legata ai valori di una comunità e alla condivisione della costituzione, per questo in alcuni casi gravi o burocratici è possibile subire la perdita o la revoca della cittadinanza che può avvenire per rinuncia o automaticamente; la cittadinanza perduta può essere riacquistata su richiesta dell’interessato qualora vi siano i presupposti. Cittadinanza europea → si acquista in virtù del possesso della cittadinanza di uno degli stati membri e comporta il riconoscimento di una serie di diritti che riguardano il diritto alla tutela da parte dell'autorità diplomatiche degli stati membri. ● I cittadini dell'Unione devono chiedere l'iscrizione in lista elettorale per acquisire l'elettorato attivo e passivo FUNZIONI CORPO ELETTORALE Le funzioni che spettano al corpo elettorale consistono nell'elezione dei propri rappresentanti del Parlamento nazionale e in quello europeo, nei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. La costituzione prevede inoltre alcune forme di esercizio diretto della sovranità da parte del corpo elettorale (petizione, iniziativa popolare e referendum). FUNZIONE ELETTORALE Art 48 → fissa i principi fondamentali della funzione elettorale ● determina le caratteristiche del voto (personalità, uguaglianza, libertà e segretezza), l’esercizio del dovere civico e i requisiti positivi (cittadinanza e maggiore età) e negativi (incapacità o indegnità) della capacità elettorale. IL VOTO ● personalità → divieto di introdurre regole che consentano all'elettore di esercitare la funzione elettorale attraverso un altro soggetto (voto per delega). ● uguaglianza → divieto di introdurre regole elettorali che abbiano come conseguenza l'attribuzione ad alcuni soggetti di un peso elettorale maggiore rispetto ad altri. ● libertà e segretezza → modalità di voto che garantiscano la possibilità di esprimere la propria volontà elettorale. L'articolo 48 definisce, inoltre, l'esercizio del diritto di voto come dovere civico (non giuridico) ● l’esercizio del voto è sia un diritto che un dovere CAPACITÀ ELETTORALE La capacità elettorale riassume i requisiti necessari per l'acquisto del diritto di elettorato attivo e passivo. I requisiti positivi sono la cittadinanza e la maggiore età. I requisiti negativi della capacità elettorale sono cause di incapacità civile, provvedimenti del giudice e indegnità morale. Per quanto riguarda l'elettorato passivo, i requisiti negativi sono incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. ● L'età richiesta per l'elettorato passivo (25 per Camera dei deputati, 40 per Senatori e 50 per Presidente Repubblica) Art 67 → Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione Voto all’estero → diritto di voto degli italiani all’estero (art 48) ● circoscrizione estero: raggruppamenti diversi, interessi diversi e per ogni circoscrizione solo uno può candidarsi ○ iscrizione all’AIRE e comunicazione al consolato ○ trasmissione per posta (procedura stabilita dal consolato) SISTEMI ELETTORALI Meccanismi disciplinati dalla legge che stabiliscono le regole con le quali il voto si trasforma in seggi, dunque Il modo in cui i voti espressi dal corpo elettorale vengono utilizzati per l'assegnazione dei seggi. Si distinguono due sistemi elettorali: maggioritari e proporzionali con premio di maggioranza o soglia di sbarramento ● sistemi maggioritari → principio per cui tutti seggi in palio in una determinata circoscrizione vengono assegnati al partito, o alla coalizione, che ottiene la maggioranza semplice dei voti espressi o la maggioranza assoluta. ○ basato sulla plurality (maggioranza semplice) o majority (maggioranza assoluta 50% + 1) ○ istituto del ballottaggio ○ multipartitismo esasperato ● sistemi proporzionali → principio per cui i seggi vengono assegnati tra tutti i partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale, seggi in proporzione al numero dei voti ottenuti. ○ metodo d'Hondt, metodo Sainte Lague, metodo del quoziente corretto Un elemento da tenere presente sono le dimensioni delle circoscrizioni elettorali (collegi elettorali) in cui è suddiviso il territorio. ● la dimensione del collegio elettorale modifica l’effetto proporzionale SISTEMI ELETTORALI CAMERA e SENATO Il Parlamento vara la nuova legislazione elettorale, valida per Senato e Camera, definibile come sistema misto. Infatti, per una parte sistema può definirsi maggioritario per ¾ dei deputati e dei Senatori, eletti in collegi uninominali secondo la regola che assegna il seggio al candidato che ottiene più voti, allo stesso tempo è proporzionale per ¼ dei Deputati e Senatori. NUOVA LEGISLAZIONE ELETTORALE modifiche sistema elettorale → Legge Mattarellum, Porcellum, Consultellum, Italicum, Rosatellum ● Rosatellum → sistema misto basato su collegi uninominali e plurinominali, e con soglie di sbarramento SENATO → CAMERA DEPUTATI → CONSIGLI REGIONALI → CONSIGLI COMUNALI → ISTITUTI DEMOCRAZIA DIRETTA Il corpo elettorale, anziché delegare ad altri organi l'esercizio della sovranità, la esercita direttamente saltando le mediazioni. Petizione Art 50 → diritto di ciascun cittadino di rivolgersi alle camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Iniziativa legislativa 50.000 cittadini con capacità elettorale per l'approvazione di un provvedimento legislativo (funzione stimolo) Referendum L'istituto referendario (istituto diretto di democrazia) previsto come istituto a livello nazionale, regionale e locale. referendum abrogativo di leggi → il popolo può esprimersi cancellando la legge approvata dal Parlamento ● inizia nel 1970 con il referendum sulla legge sul divorzio ● Art 75 → 500.000 cittadini o 5 Consigli possono proporre “l'abrogazione di una legge", tuttavia pone dei limiti espliciti (leggi tributarie, bilancio, amnistia, indulto, autorizzazione a trattati internazionali) ● controllo: firme → ufficio centrale referendum (corte cassazione) [legittimo] → corte costituzionale [ammissibile] ● votazione: referendum indetto dal Presidente della Repubblica → votazione referendaria (doppio quorum) ○ se la legge viene mantenuta, per 5 anni non può essere proposto il referendum ● limiti impliciti → testo omogeneo e comprensibile, la legge abrogata non deve essere necessaria per un organo referendum costituzionali → procedimento di revisione costituzionale referendum consultivi e altri → referendum a livello regionale o comunale CAP 16 → IL SISTEMA DELLE FONTI NORMATIVE LE FONTI NORMATIVE FONTI ATTO e FATTO → Se la convivenza tra individui e gruppi sociali determina la continua produzione di norme di comportamento, lo Stato moderno ha preteso di disciplinare ogni fenomeno che ritenesse socialmente rilevante. ● le fonti prodotte dal nostro ordinamento giuridico statale sono in forma scritta, dunque l'usuale distinzione fra fonti atto e fonti fatto registra una prevalenza delle prime sulle seconde. PRODUZIONE e COGNIZIONE Una distinzione preliminare tra fonti di produzione (creazione) e fonti di cognizione (raccolta), con la prima ci si riferisce agli atti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità di creare una norma; con la seconda ci si riferisce agli atti nei quali consistono le norme. ● fonti sulla produzione → fonti che hanno come contenuto specifico la disciplina della produzione di norme giuridiche e della loro efficacia (es: Costituzione). CRITERI IDENTIFICAZIONE → criteri per l'identificazione delle fonti: generalità (norma destinata ad una pluralità), astrattezza (valore nel tempo) e innovatività (requisiti minimi di contenuto di una norma). ● in un regime giuridico a Costituzione rigida i requisiti di generalità e di astrattezza costituiscono soltanto requisiti normali, ma derogabili, più attuale il requisito dell’innovatività (l’efficacia delle fonti normative non può sussistere) ● ormai i criteri sostanziali svolgono solo una funzione limitativa nell’individuazione delle fonti normative, perché decisamente prevalente appare il criterio della loro individuazione in termini formali (determinazione esaustiva) PROCEDIMENTO LEGISLATIVO GERARCHIA → costituzione > legge e atti aventi forza di legge (stato e regioni) > fonti secondarie > usi e consuetudini CAMERE → La legge è approvata da entrambe le camere (dei deputati e il senato della repubblica) perché il nostro sistema costituzionale si articola sul bicameralismo perfetto (entrambe le camere concorrono al procedimento legislativo ed entrambe sono camere politiche e con un rapporto di fiducia) inoltre entrambe le camere sono divise in determinate commissioni. ● Cnel → consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organo concertativo per fare consulenza alle camere ● Parlamento → ha una funziona legislativa, di controllo, di bilancio Come la legge viene approvata? Art 72 → Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa Le norme che regolano questo processo le troviamo nella costituzione (art 72) e nel regolamento parlamentare ● i disegni di legge → governo propone una legge ● procedimento legislativo → insieme consequenziale di fasi 1. iniziativa di legge popolare 2. discussione, deliberazione (votazione) 3. promulgazione (approvazione in conformità con la costituzione) e pubblicazione La pubblicazione costituisce l'ultima fase del procedimento di produzione; svolge una funzione essenziale per la conoscibilità del testo legale e dalla data della pubblicazione dipende il momento dell'efficacia della fonte, dopo un periodo di "vacatio". ● pubblicità legale → conoscenza del testo da parte di diversi soggetti che ne possono essere i destinatari. ○ Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Bollettino Ufficiale e Raccolta ufficiale degli atti normativi SISTEMA FONTI e RILEVANZA L'individuazione delle norme non deriva da una lettura del testo, ma è frutto di complessi procedimenti interpretativi. ● disposizioni (elementi testuali) e norme (regole giuridiche tratte da questi testi tramite l'interpretazione) CRITERI FONTI Le disposizioni sull'interpretazione e l'elencazione dei criteri interpretativi (intenzione legislatore) non appaiono compatibili con il nuovo sistema costituzionale. Viene utilizzato il criterio dell'interpretazione logico-sistematica, che individua il contenuto di una disposizione dal significato che assume nel settore normativo (ratio legis) o in relazione ai principi costituzionali o generali dell'ordinamento giuridico (ratio iuris). Si ricorre al criterio dell'analogia oppure esistono leggi di interpretazione autentica. SUCCESSIONI FONTI NEL TEMPO Il conflitto tra più fonti viene risolto tramite lo strumento dell'abrogazione della norma precedente da parte di quella successiva; l'abrogazione, consistente nella capacità del nuovo atto-fonte di sostituirsi alla disciplina precedente. ● L'abrogazione comporta la non applicabilità della norma rispetto a nuovi fatti, mentre continua la sua eventuale efficacia rispetto a fatti che si siano verificati prima dell'abrogazione ● Art 15 → tre tipi di abrogazione: espressa (indicazione), tacita (incompatibilità), implicita (superamento) d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni della legge; e) il D.LGS n.165 conferma l’abrogazione della presente lettera Il regolamento integra, attua e dà esecuzione alla legge, tuttavia deve rispettare il principio di legalità formale (fondamento in un espresso atto legislativo) e il principio di legalità sostanziale (rispettare i criteri dettati dal legislatore nell'attribuzione del potere). ● esistono dei regolamenti indipendenti nel caso di materie in cui manca la disciplina legislativa (principio di legalità) ● la potestà regolamentare spetta al governo e si trova all’interno dell’Art 17 ● le fonti secondarie sono atti normativi (fonti del diritto) dunque prevedono una regola invece il regolamento attua la disciplina primaria (provvedimento amministrativo da esecuzione, mentre le fonti normative prevedono una regola) DELEGIFICARE → Il comma 2 Art 17 prevede regolamenti di delegificazione, semplificare le leggi rendendo alcune materie regolate dai regolamenti, al fine di modificare facilmente questa disciplina attraverso una delibera del consiglio dei ministri. ● procedimento → una legge autorizza il governo a regolare una determinata materia, la c.d legge di autorizzazione, una legge semplice che fissa principi e criteri direttivi e prevede l’abrogazione della materia che verrà abrogata nel momento in cui il governo emanerà il regolamento che sostituirà la vecchia legge, tale forza abrogativa non sta nel regolamento ma nella legge che autorizza il governo ad intervenire. ○ decreto legislativo ha forza di legge mentre il regolamento è subordinato alla legge (meccanismo analogo) GOVERNO → La fonte normativa secondaria dello Stato spetta al governo ogni volta che ha una competenza legislativa; mentre in tutte le competenze esclusive (es: rapporto territoriale) lo stato ha competenza regolamentare. ● Lo stato e le regioni titolari di una competenza legislativa e regolamentare, possono delegare la potestà a comuni POTESTÀ → La potestà normativa secondaria regolamentare degli enti locali, ossia la capacità di emettere norme giuridiche Art 117 comma 6 (distribuisce le competenze normativa) → la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. In ogni altra materia non elencata la potestà spetta invece alle Regioni. ● La potestà legislativa esclusiva spetta allo stato nelle materie di interesse nazionale (materia penale, difesa, moneta, professioni, ordinamento civile) che non possono essere frazionati (potestà regolamentare del governo) ● A livello regionale abbiamo principi direttivi fissati dallo Stato (istruzione, trasporti, …) [potestà regolamentare regioni] al fine di sviluppare le funzioni degli enti locali (comuni, province e città metropolitane) [testo unico enti locali] ● Lo stato e le regioni affidano agli enti locali potestà regolamentari attraverso una legge dello stato o delle regioni A livello regionale, le fonti secondarie sono rappresentate dai regolamenti regionali e da alcune forme di potestà statutarie e regolamentare previste da leggi regionali a favore di enti pubblici regionali. A livello di enti locali esistono due fonti secondarie (gli statuti e i regolamenti), con un esplicito vincolo per i regolamenti di rispetto dalle disposizioni statutarie. ● Qual è il rapporto che sussiste tra le fonti secondarie (regolamenti enti locali, stato e regioni)? bisogna applicare il criterio competenza (non quello gerarchico perché sono fonti pariordinate) in una fonte sovraordinata, ossia la legge. ORGANI → Organi competenti ad adottare queste fonti secondarie (i regolamenti): ● nello stato abbiamo il governo ● nelle regioni (consiglio con potere legislativo, giunta con potere esecutivo e presidente) abbiamo la giunta regionale ● nel comune (consiglio con potere regolamentare, giunta e sindaco) abbiamo il consiglio comunale LEGGE → Le fonti secondarie sono a numero aperto, per questo esistono, ad esempio, le autorità amministrative indipendenti (garante privacy, …) autorità indipendenti che svolgono funzioni di interesse costituzionale ● Quali misure ho contro il regolamento se è in contrasto (per gerarchia) con la legge? Mi rivolgo al giudice amministrativo che possiede il potere di dichiarare l’invalidità delle fonti secondarie FONTI e NECESSITÀ Il sistema delle fonti risente in varia misura di situazioni di necessità sia perché alcune fonti trovano legittimazione, sia perché situazioni di necessità legittimano che alcuni atti deroghino alle prescrizioni contenute in vari tipi di fonti normative. ● L’ordinamento giuridico si fa carico di possibili situazioni di assoluta necessità che possono alterare il normale funzionamento degli strumenti di disciplina dei rapporti interpersonali e collettivi Per le fonti si trova riscontro nella disciplina della decretazione di urgenza e dei poteri normativi in caso di guerra. ● bandi militari come fonti normative di grado primario a ciò delegati dal Comandante supremo ● ordinanze di necessità conseguono al conferimento ad alcuni organi amministrativi del potere di adottare “ordinanze con tingibili ed urgenti” in caso di emergenze sanitarie o di grave pericolo per l’incolumità ai cittadini ○ atti ad efficacia temporanea con la caratteristica di poter derogare anche alle prescrizioni legislative vigenti, con l’unico limite rappresentato dai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. FONTI CONSUETUDINARIE FONTI FATTO → Per consuetudine si intende una norma di comportamento non scritta, di rilevanza collettiva, regolarmente seguita nel gruppo sociale o nell’ambito territoriale interessato dalla norma (“longa repetitio”), in quanto ritenuta giusta. Il nostro ordinamento giuridico (Art 8) riserva uno spazio marginale alle fonti consuetudinarie, esse sono le fonti al livello più basso della gerarchia e la loro esistenza viene documentata mediante raccolte ufficiali tenute dal Ministero e dalle Camere. CONSUETUDINE La consuetudine si afferma come fatto normativo, sulla base dell'effettività dell’adesione sociale alle sue prescrizioni. ● elemento soggettivo (ripetere comportamento per vincolo) e oggettivo (ripetere comportamento) Consuetudini costituzionali → norme di correttezza costituzionale (regole di corretto espletamento delle funzioni) ● alquanto diffuse sono le convenzioni costituzionali, ossia regole di comportamento che gli organi fondamentali dell’ordinamento costituzionale si danno per l’esercizio delle funzioni (consuetudini vincolanti). DIRITTO INTERNAZIONALE e dell’UE IL DIRITTO INTERNAZIONALE Un diritto (sistema di norme) che opera nell’ordinamento internazionale e viene applicato principalmente a soggetti statali ● questo diritto non ha una base democratica ma deriva da accordi e trattati stipulati tra gli Stati ● un diritto che non produce effetti diretti poiché necessita di un intermediazione Diritto consuetudinario → deriva dalla ripetizione della pratica nel tempo ed è generalmente riconosciuto (diritto supremo) ● Art 10 → L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ○ in particolare deve conformarsi rispetto al diritto consuetudinario Diritto pattizio → diritto derivante dai trattati che produce effetti con le leggi di esecuzione ● Art 80 → Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica ● Art 87 → Il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali ○ il trattato viene siglato dai rappresentanti degli stati, un’accordo che non produce effetti nell’ordinamento I trattati sono di natura politica (impongono una scelta politica), siglato dal Presidente ma verificato dal Ministro degli Esteri. Diritto fisso o mobile → si stabilisce la possibilità di rinvio dei trattati per evitare di ratificare continuamente un trattato ● rinvio fisso (modifico l’accordo e devo cambiare la ratifica) e mobile (produzione di effetti senza bisogno di ratifica) IL DIRITTO DELL’UE Diritto che nasce dal diritto internazionale attraverso diversi trattati: CECA (Parigi) , EURATOM (Roma), CEE (Roma) Rispetto all'origine oggi quei trattati si sono trasformati e hanno portato alla creazione di istituzioni proprie come il Parlamento Europeo, Consiglio Europeo, Commissione Europea, Consiglio dei Ministri; tutte queste istituzioni hanno dato vita a un diritto proprio che produce effetti diretti nei confronti di tutti i cittadini europei. ● Il diritto dell’UE ha una sua identità differente rispetto al diritto internazionale ● Art 11 → L'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo…consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ○ limitazione della propria sovranità al fine di favorire l’UE per garantire pace e giustizia tra le nazioni Fonti UE e Fonti del diritto nazionale → il diritto dell’UE prevale sul diritto nazionale finché rispetta l’ordinamento nazionale, dunque abbiamo un rapporto di competenza e un criterio gerarchico anche se la legge nazionale continua a rimanere nell’ordinamento (il giudice nel caso disapplica la legge nel caso di contrasto tra la legge e la fonte UE) ● Art 117 → La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. ○ tutela delle fonti comunitarie dell’UE concedendo legislazione esclusiva allo Stato ○ articolo che subordina le leggi regionali e statali al rispetto degli obblighi internazionali FONTI E ALTRI ORDINAMENTI L’antica e rigida concezione di una netta separazione tra ordinamento statale ed altri ordinamenti appare ormai superata. ● adattamento automatico alle norme internazionali riconosciute appare di grande importanza, poiché inserisce stabilmente nel nostro ordinamento un tipo di fonte appartenente all’ordinamento internazionale (rinvio formale). ● le fonti dell’UE producono in settori materiali numerose fonti primarie, che entrano in vigore nel nostro ordinamento oppure devono essere recepite mediante appositi atti normativi o attuate in via amministrativa. Sono espressione del sistema di rapporti fra l’ordinamento interno e quello internazionale, le leggi di esecuzione dei trattati internazionali, sia che l’esecuzione intervenga in via ordinaria mediante l’adozione di un ordine di esecuzione. ● Nel caso che nella fonte statale ci si riferisca alla fonte del diritto internazionale, questo rinvio sarà un rinvio recettizio, ossia un rinvio alle disposizioni di quella fonte e non a quella fonte di produzione. ● Se la fonte statale si riferisce a fonti di produzione di altri ordinamenti, si parla di rinvio formale o mobile, ciò determina l’ingresso nel nostro ordinamento delle disposizioni prodotte da quelle fonti esterne. SISTEMA DELLE FONTI RECENTE Profonde trasformazioni e la crescente frammentazione delle alleanze parlamentari ha aumentato progressivamente l’utilizzazione da parte del Governo degli atti aventi forza di legge, in particolare i decreti legislativi. ● tendenza dei Governi ad espandere i propri poteri normativi, con contrazione di quelli del Parlamento Gli sviluppi recenti del nostro sistema di produzione delle fonti mettono in evidenza anomalie sul funzionamento del governo- parlamentare e sull’effettivo controllo della pubblica opinione
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