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Regole del Diritto: Fonte e Procedura di Formazione - Principi Legislativi in Italia - Pro, Appunti di Diritto Pubblico

I concetti fondamentali del diritto, in particolare quelli riguardanti le fonti e la procedura di loro formazione. Viene esaminato il ruolo della costituzione, della legge ordinaria e del decreto legislativo, oltre che l'iniziativa legislativa e il procedimento legislativo in italia. Il testo illustra il ruolo del parlamento e del governo nella creazione di leggi, nonché la necessità di rispettare i principi di bicameralismo e di non delegare il potere legislativo senza determinati criteri.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 05/02/2024

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miriana-viel 🇮🇹

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Scarica Regole del Diritto: Fonte e Procedura di Formazione - Principi Legislativi in Italia - Pro e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Modalità di esame: 1^ parte:(12 ore) prova scritta: 10 domande chiuse e 1 aperta; (da 8 a 15 punti), 20 minuti 2^ parte: (marzo e aprile) prova scritta uguale alla prima (da 8 a 15 punti), 20 minuti 3^ parte: prova orale. (fino a 3 punti) Diritto pubblico DEFINIZIONE APPROSSIMATIVA: Il diritto pubblico disciplina i rapporti che riguardano alcuni organi del nostro sistema (Parlamento, governo…) e il rapporto tra questi organi e tra questi organi e i cittadini. Cos’è il diritto Tra le molteplici definizioni di diritto noi ci riferiamo a quella che stabilisce che il diritto è un insieme di regole, che devono seguire dei criteri. Sono regole di diritto SOLO quelle prodotte da soggetti specifici e accompagnate da determinate procedure. ↓Tali regole vengono identificate nel diritto con il termine di “fonti” ALCUNI CONCETTI ➔ Fonti del diritto: regole prodotte da soggetti specifici secondo certe procedure, di conseguenza il diritto è un insieme di fonti. All’interno di tale sistema le fonti sono disposte secondo un preciso ordine. Di conseguenza il diritto è un insieme ordinato di fonti. Le fonti seguono dei criteri ordinatori, per questo si usa il termine ORDINAMENTO. ➔ Il sistema: è un insieme di componenti che sono collegati tra loro e se si modifica uno di essi si modificano anche gli altri. Si parla dunque di sistema delle fonti . Nel nostro sistema le fonti sono principalmente ordinate secondo un CRITERIO GERARCHICO. Le fonti possono essere gerarchicamente sovraordinate o subordinate ad un’altra. Quando le fonti si trovano sullo stesso piano si dice che siano pariordinate o equiordinate. Esiste una fonte del diritto che gerarchicamente occupa una posizione sovraordinata a tutte le altre fonti e subordinata a nessuno: la Costituzione, fonte al vertice del sistema. La Costituzione ➢ Stile ricercato, la formulazione delle frasi non è casuale; ➢ Entra in vigore il 1 gennaio 1948; ➢ Scritta dall’Assemblea Costituente; organo fondato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nell’aprile del ‘45; Si tratta di un periodo drammatico a causa della guerra, caratterizzato da problematiche economiche, sociali e politiche. Occorre quindi un cambiamento radicale per cui viene affidato il potere al popolo, il quale è chiamato a votare. A riguardo si manifesta un problema culturale, nel timore che tali elezione dessero potere ai comunisti. Ciò porta alla primavera del ‘46 in cui si sperimenta quali partiti sarebbero potuti prevalere; A tal punto viene indetto il referendum costituzionale, che vide il trionfo della Repubblica, eleggendo l’Assemblea Costituente che ha il compito di scrivere la Costituzione. A questo referendum parteciparono per la PRIMA VOLTA anche le donne. Prima che la Costituzione venisse scritta, l’ordinamento italiano era regolato dallo STATUTO ALBERTINO, risalente al 4 marzo 1848, che riguardava il Regno di Sardegna (a quell’epoca l’Italia era ancora divisa) e tramite il quale veniva limitato il potere assoluto del sovrano. Nel momento in cui si realizza l’unità d’Italia, nel 1861, si estende lo Statuto Albertino in tutto il Regno. Tale testo risultava essere flessibile. ↓ Si dicono flessibili quelle costituzioni che possono essere modificati dalla maggioranza politica di quel momento con la stessa procedura con cui possono essere modificate tutte le altre fonti. Caratteristiche della Costituzione ★ Rigida: può essere modificata SOLO se vi è un analogo consenso riguardante a quando è stata fondata; Serve perciò a limitare il potere politico. L’assemblea politica era costituita dai rappresentanti di TUTTI i partiti, le ideologie e forze politiche. Il merito dell’Assemblea Costituente consiste nel fatto di aver raggiunto un accordo su ogni singola questione e poi tradurlo in un testo. ↓ la Costituzione è dunque frutto di un “compomesso”, ossia di una reciproca promessa ➔ La Costituzione attribuisce il potere al popolo, ciononostante, ne viene limitato il potere politico, pur essendo una Repubblica democratica. ★ Lunga: in quanto contiene 139 articoli ed è stata scritta nel corso di un anno. Risulta essere anche complessa, infatti riconosce, oltre ai diritti civili e politici, anche i diritti sociali ed economici. La Costituzione è divisa in tre parti: 1. Dall’art.1 all’art.54, dedicata ai diritti e i doveri dei cittadini; 2. La seconda parte riguarda l’ordinamento della Repubblica; 3. La prima fonte di cui ci occuperemo è la cosiddetta LEGGE ORDINARIA. Essa indica una SOLA fonte e non altri oggetti, è un termine tecnico. ATTENZIONE! Nel diritto vengono utilizzate alcune abbreviazioni, quali: in base ai presenti). Se si necessita la maggioranza assoluta viene comunicato, altrimenti si seguirà la maggioranza relativa. Nelle approvazioni delle leggi ordinarie vale la seconda. La votazione avviene tramite voto elettronico. ● Se la Camera respinge la proposta, il procedimento è terminato; ● Se la Camera approva il procedimento, tale legge dovrà essere analizzata anche dal Senato. Di conseguenza il Senato dovrà ripercorrere la stessa procedura. Di conseguenza: ● Se il Senato respinge la proposta, il procedimento è terminato; ● Se il Senato approva la proposta, vi è la necessità che il testo approvato dalla Camera sia IDENTICO a quello approvato dal Senato; ciò sottolinea il principio di bicameralismo introdotto dall’art.70. Dopodiché, una volta accertata tale uguaglianza, avvenuta tramite il passaggio del testo dal Presidente della Camera a quello del Senato, il testo verrà mandato al Presidente della Repubblica, il quale NON ha alcun ruolo politico decisionale, ma viene riconosciuto il ruolo di verifica, infatti egli deve garantire che tutte le regole della Costituzione siano rispettate; egli esercita dunque un controllo di tipo formale. Il Presidente della Repubblica può svolgere un controllo di contenuto solo qualora ci siano dei problemi evidenti. Per far sì, dunque, che tale disegno legge diventi definitivamente una legge, è necessaria la promulgazione (quarta fase) del Presidente della Repubblica. Se, come già anticipato, il Presidente della Repubblica rileva delle problematiche nel testo, egli dovrà reinviare tale testo, con delle osservazioni, al Presidente dell’ultima Camera che lo ha approvato. Successivamente al reinvio può succedere che: ★ Si potrà decidere di concludere il procedimento da parte delle Camere; (opzione molto improbabile) ★ Si potrà decidere di non apporre ulteriormente modifiche e viene confermato il testo; ★ Si potranno accogliere le osservazioni al testo, svolte dal Presidente della Repubblica; Sia nella seconda che nella terza alternativa il testo dovrà essere riapprovato, dovrà essere svolta, dunque, tutta la procedura precedente. A questo punto il Presidente della Repubblica dovrà PROMULGARLO. ➔ Quinta fase: la pubblicazione: che avviene sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Attenzione! Quando la legge viene pubblicata assume un’identità, indicata dal giorno della promulgazione della legge. Esiste anche la data di pubblicazione; Se non vi è scritto nulla di diverso all’interno della legge, essa produce effetti il 15esimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ogni fonte può stabilire una diversa data di entrata in vigore. Tabella riassuntiva ● la presentazione del progetto (iniziativa legislativa) ● l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima ● la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finchè non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (è la così detta navette) ● la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Due concetti importanti ● Validità →E’ la caratteristica tale per cui una fonte è stata approvata dal soggetto che aveva il potere di produrla e secondo la procedura corretta; ● Efficacia →Consiste nel fatto che una fonte produca EFFETTI; tale efficacia può essere anche espressa con il termine “vigenza” (una legge è in vigore). Infatti l’entrata in vigore di una norma coincide con il momento in cui essa inizia a produrre effetti. Essi sono termini che indicano le caratteristiche di ciascuna fonte. Riguardano aspetti diversi e possono sovrapporsi in modi diversi. Queste due caratteristiche possono vivere autonomamente, ossia possono esistere delle norme valide sia efficaci che inefficaci e viceversa. Solo con la pubblicazione la legge produce i suoi effetti; una legge promulgata ma non ancora promulgata è una legge valida ma non ancora efficace, in quanto ancora non è conosciuta dalla popolazione. Una fonte invalida, ossia prodotta in modo informe secondo le procedure richieste, può comunque produrre efficacia. Si chiude dunque il procedimento della formazione di una legge. IL DECRETO LEGISLATIVO (d.lg) Il d.lg è dunque un atto con forza di legge, ossia presenta la stessa capacità di una legge. Il decreto legislativo è una fonte immediatamente subordinata alla Costituzione e, dunque come la legge, è una fonte primaria alla Costituzione e pari-ordinata alla legge. L’organo che approva il d.lg è il governo. ➢ Il governo è un organo più piccolo rispetto al Parlamento, costituito dai ministri e dal Consiglio dei ministri, espressione della maggioranza politica di quel momento. Esso rappresenta dunque SOLO la maggioranza. ↓Tale principio viene spiegato dall’articolo 76 Art.76: L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L’art.76 afferma dunque che l’esercizio della funzione legislativa NON può essere delegata ad altri organi se non che al Parlamento; eccezionalemente può essere esercitata dal governo solo in alcuni casi; infatti il governo può approvare un d.lg SOLO SE il Parlamento lo ha prima delegato a farlo. ➔ Esaminiamo il concetto di “delega” La delega è un istituto tramite il quale si consente ad un altro soggetto di esercitare un compito che appartiene a chi compie l’azione di esercitare quel compito. Essa dunque NON trasferisce un potere in sè, ma la possibilità di esercitare quel compito. In altre parole la delega consente di esercitare un compito che in realtà è mio. La delega deve avere delle precise caratteristiche. L’art76 afferma che la delega DEVE: ● Determinare principi e criteri direttivi : il Parlamento predispone dei limiti, dei criteri a cui il Governo deve sottostare; ● Si può delegare il governo solo per un tempo limitato : solitamente un anno; ● La delega deve indicare un oggetto definito : es.codice stradale… Si è inoltre ricavato che Il parlamento delega la funzione legislativa al Governo tramite una legge ordinaria, che dunque dovrà essere approvata secondo la procedura vista precedentemente. La legge delega, dal punto di vista dei contenuti si limita all’oggetto, al tempo e ai principi, per cui, è più semplice da analizzare, richiedendo dunque anche un minor tempo per l’approvazione rispetto alle “normali leggi”. Il procedimento di formazione di un d.lg Esso ha inizo con la legge delega che deve essere approvata, promulgata e pubblicata. Sarà il Governo a redigere il d.lg, approvandolo successivamente. A questo punto il d.lg viene inviato al Presidente della Repubblica che lo emanerà, esso verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrando dunque in vigore. E’ successo una volta sola, nel 2006, che un d.lg tuttora in vigore che attuò l’atto di reinvio del d.lg da parte del Presidente della Repubblica al Governo. Di conseguenza è una procedura che può attuarsi. ★ Cosa succede se il d.lg non rispetta la legge delega, e dunque se non rispetta il tempo, l’oggetto o i principi e i criteri direttivi? Il DECRETO LEGGE (d.l) Il decreto legge è approvato dal Governo di sua iniziativa. Esso è un atto eccezionale e provvisorio che può essere prodotto dal governo solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. ❖ Casi straordinari: ciò che non si verifica comunemente (terremoti, epidemia sanitaria covid-19) ❖ Necessità di intervenire con un atto del Governo; ❖ Urgenza: non vi è la possibilità di attendere i tempi del Parlamento ❖ Provvisorio: il d.l è un atto provvisorio in quanto il Governo, se si presenta uno dei precedenti casi, approva il d.l, che verrà trasmesso al Presidente della Repubblica paesi. E questa situazione complicava il buon andamento del mercato. Per intenderci, i paesi erano diversificati tra di loro e tutto ciò non permetteva l’espansione commerciale. L’iniziativa che sta dietro l’UE è il voler creare una comunità comune nei diversi paesi, proprio per favorire le imprese, i consumatori e non solo (es. Automobili, che vendute nei diversi paesi venivano vendute a prezzo basso e con tanta scelta); nasce così l’UE. L’obiettivo era uniformare le norme, le regole nei diversi paesi. (per es. La formazione dei dentisti deve essere la medesima in tutta Europa, ma anche per quanto riguarda l’inquinamento in Europa per la tutela dell’ambiente). Nel 1992 diventa CE o COMUNITA’ EUROPEA, che non riguarda solo il mercato del lavoro, imprenditoriale, non solo per aspetti economici ma anche per il clima. E solo nel 1997 diventa Unione. Per realizzare l’unione comporta uniformare gli Stati e quindi si è trattato di un percorso molto lungo, dunque l’UE ha il diritto di approvare delle fonti e si stabilisce un sistema delle fonti dell’UE che è nato nel ‘57 ma ha subito molti cambiamenti nel corso del tempo. Ogni paese stabilisce le proprie regole e non può interfacciare nei paesi altrui, ma SOLO l’UE può approvare delle fonti che valgano nei diversi paesi anche in Italia, proprio per far sì che valgano in tutta Europa. Il sistema di fonti dell’UE è molto più semplice del nostro ed è ORDINATO. Le fonti dell’UE sono solo quattro: ● -I REGOLAMENTI; ● -DIRETTIVE; ● -DECISIONI; ● RACCOMANDAZIONI . Queste fonti sono ordinate su un criterio ovvero il grado di EFFICACIA, vanno dalla più efficace alla meno efficace, quella che produce più effetti e quella meno. Le raccomandazioni sono fonti non vincolanti, un modo che l’UE utilizza per far sì che gli Stati a rispettino le regole (es. Settore alimentare, gli allergeni). Dunque, nel momento in cui bisogna imporre nuove regole da rispettare nell’ottica di un mercato comune, tali regole devono essere comuni per tutti. Però convincere tutti i Paesi non è semplice ed è per questo che la UE approva una RACCOMANDAZIONE, ovvero raccomanda le persone all’utilizzo di queste nuove regole; MA essendo una raccomandazione, esse non diventano comunque obbligatorie. A tal punto, si fa riferimento alla fase della decisione, che è una fonte vincolata. Esse sono usate solo in alcuni casi, sono fonti che risolvono delle situazioni concrete. (Per es. Un cittadino che si lamenta per il fatto che l’aziende non usa la determinata etichette in quel caso viene obbligato il produttore ma non tutti i produttori sono obbligati). A tal punto si passa alla diretttiva, una fonte vincolata attraverso cui l’UE obbliga i Paesi a introdurre specifiche regole. Finché lo Stato non le intoduce, queste regole all’interno di esso non esistono. Attenzione! Con la direttiva l’UE obbliga gli stati membri ma non vincola i cittadini Tramite il RECEPIMENTO vi è la necessità che lo Stato recepisca tali regole, ovvero adotti al proprio interno le regole che la direttiva presenta. Se lo stato non le recepisce, l’Unione Europea applicherà delle sanzioni, in quanto lo Stato ha superato la data in cui doveva recepirla e quindi dovrà pagare. L’Italia tra tutti i paesi membri ha più direttive non recepite per tempo o perché non accettate nel Paese e ciò porta ad avere un debito che equivale a un milione al giorno. Tuttavia, nel momento in cui le non si verifichi il recepimento delle direttive da parte degli Stati, l’UE potrà ricorrere al REGOLAMENTO. Anche i regolamenti vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e iniziano a produrre effetti sullo stato in cui è stato approvato e di conseguenza tutti i cittadini devono rispettarlo. I REGOLAMENTI DELL’UE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE RISPETTATI! I regolamenti dell’UE sono alla pari delle fonti primarie, però l'Italia si impegna a far sì che quando essi entrano a far parti delle fonti, il Parlamento deve evitare di approvare fonti in contrasto ai regolamenti dell’UE. Il parlamento deve continuare ad astenersi fino a quando l'Italia rimarrà nell’UE. Se esce dall’ UE il parlamento sarebbe libero di legiferare anche in materia europea. Esistono, inoltre, dei rapporti delle diverse fonti: ● VERTICALI ● ORIZZONTALI Abbiamo parlato del CRITERIO GERARCHICO ma questo non è l’unico criterio, è importante sapere anche gli altri per comprendere il funzionamento del sistema delle fonti. I criteri sono tre. ➔ Ora esaminiamo il CRITERIO GERARCHICO: Da un punto di vista tecnico-giuridico nessuna fonte del sistema può contrastare con un’altra fonte che sia ad essa sovraordinata. Cosa significa essere in contrasto? Quando abbiamo una o più norme possiamo avere un ANTINOMIA, fenomeno che rappresenta il contrasto delle norme. Noi potremmo trovare due norme che sono in contrasto, ovvero che una dice l’opposto di quella che dice la prima, se io rispetto la prima non posso rispettare la seconda. È un fenomeno riscontrabile, in quanto viviamo in un ordinamento estremamente regolato (ci sono regole in ogni settore), c’è una stratificazione tra le norme, perché cambiano le esigenze, le opinioni, ovvero ci troviamo uno stoc di fonti. Avendo tante fonti si potrebbero avere dei contrasti, gli organi che approvano le leggi lo superficialmente, lavorando in maniera distratta possono capitare dei contrasti delle norme (l’ANITOMIA). ATTENZIONE! Cosa fare se si presenta un’antinomia nell’ambito del servizio sociale? Esistono dei criteri delle antinomie. Quando il contrasto avviene tra fonti che si trovano su piani gerarchici diversi si fa riferimento a quella gerarchicamente sovraordinata. ➢ La fonte subordinata però, a questo punto, che importanza ha? ➢ Ma se io ho un conflitto tra fonti pariordinate? E’ qui che capiamo che non basta il criterio gerarchico.
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