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Diritto romano pubblico e privato, Dispense di Istituzioni di Diritto Romano

Appunti lezioni della prof Cuneo

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 26/02/2023

giorgino87
giorgino87 🇮🇹

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Scarica Diritto romano pubblico e privato e più Dispense in PDF di Istituzioni di Diritto Romano solo su Docsity! 1 DISPENSA DI ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO (DISPENSA COMPLETAMENTE SOSTITUTIVA PER CORSO DI SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI, INTEGRATA CON LEZIONI DELLA PROF. CUNEO) 2 14/10/2020 Diritto Pubblico= riguarda principalmente lo Stato, la città, le comunità Diritto Privato= riguarda principalmente l’utilità del singolo Roma è stata fondata nell'8 secolo prima di Cristo. Ci sono diverse teorie sulla sua data di fondazione: • 814 a.C. TIMEO • 753 a.C VARRONE (data presa in riferimento) • 747 a.C. FABIO PITTORE • 728 a.C. CICCIO ALIMENTO L'epoca romana va dal 753 a.C. al 565 d.C., essendo un arco temporale molto esteso la possiamo dividere in quattro grandi periodi: - periodo MONARCHICO (arcaica): dal 753 a.C. con il primo re di Roma, Romolo alla cacciata dell'ultimo dei sette re Tarquinio il Superbo. La Monarchia si divise in due fasi differenti: 1) Monarchia latino-sabina, dura fino alla metà del 7 sec. e ha importanza la figura religiosa; 2) Monarchia etrusca, dura dalla metà del 7 sec al 6 sec e ha importanza la figura militare. - periodo REPUBBLICANO: vale a dire dal primo consolato di Marco Giunio Bruto e Quinto Tarquinio Collantino alla nomina del primo imperatore Augusto da parte di Ottaviano (rinunciò a tutti i poteri straordinari riconducendo così tutti gli organi della costituzione repubblicana ad una sorta di suo protettorato). - periodo dell’IMPERO, diviso in: .periodo del PRINCIPATO: dalla nomina di Augusto alla morte dell'imperatore Carino e l’imperatore Diocleziano è l’elemento che congiunge il principato al tardo impero. .età del TARDO IMPERO: con Costantino inizia il tardo impero che finisce con la morte di Giustiniano, di conseguenza, alla fine dell'intero periodo romanico. -Nel V secolo l’impero si divise in: Impero d’Occidente e Impero d’Oriente, uniti da una collegialità imperiale con sorti diverse. Giustiniano governa l’oriente dal 427 a.C. e nel 475 a.C. muore. Nel 476 a.C. viene deposto l’ultimo imperatore dell’impero d’Occidente (Romolo) e si sviluppano i popoli barbarici che formano singoli regni, grazie ai re di questi regni vengono raccolte fonti del diritto, essi non conoscevano il diritto come lo conosceva Roma, quindi, vennero realizzate delle raccolte che ci permettono di ricostruire parti di codici andati perduti (lex). Bisogna ricordare che i re barbari erano convinti di aver preso il posto ai re romani, a differenza di Teodorico che raccolse l’editto ovvero una raccolta di leggi romane valide sia per i cittadini romani che ostrogoti, egli si sentiva il magistrato d’Oriente e non il re, come segno di rispetto. -MONARCHIA - Roma all’inizio è un villaggio nel territorio italico, in una zona di colli e acquitrini. Questo villaggio è aperto e accogliente alle popolazioni che ha intorno, grazie a questa politica riesce a ingrandirsi, con una stratificazione di popolazioni diverse. Questo è l’inizio della storia italiana e del diritto: una storia che si protrasse anni. Roma era una monarchia, affidava un solo potere che durava tutta la vita ad una singola persona ovvero un re o “REX”, ad egli competevano i poteri politici, militari, giudiziari e anche religiosi, era capo politico, rappresentante di Roma e suo governatore, se si assenta veniva sostituito dal prefetto. All'inizio si trattava di una monarchia latino-Sabina che nell'ultima fase si definisce etrusca. 5 - REPUBBLICA - Ci fu un colpo di stato che porta la cacciata dell'ultimo dei sette re di Roma, Tarquinio il Superbo e venne istaurata la repubblica. Il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica non fu netto, il re “non fu cancellato” ma il suo potere venne ridotto a quello religioso, infatti il periodo repubblicano vede la figura del REX Sacrorum (= re sacerdote). Non si vuole infatti abolire la figura del re ma si vuole tornare ad un re più democratico e autonomi come era nella monarchia latino-Sabina. Un altro cambiamento è dato dalla figura del capo, in quanto non abbiamo più una figura unica, ma una presenza predominante di magistrati a capo di Roma. Precedentemente quando il re veniva eletto e si presentava davanti all’assemblea popolare gli veniva conferita l’ex legge curiata de imperium, che gli attribuiva il potere di origine militare con la quale si creava la sudditanza dei cittadini nei confronti del re, questa legge poi verrà attribuita anche ai magistrati maggiori. 15/10/2020 Ci furono molti conflitti tra patrizi e plebei, attualmente non sappiamo ancora con certezza chi fossero queste due categorie, ci sono diverse teorie. (ved. Pag. 60 libro) I plebei chiesero: la remissione dei debiti, l’abolizione della schiavitù, l’equiparazione politica per partecipare alle magistrature, la divisione delle terre, la capacità matrimoniale, nel frattempo si erano ritirati sul monte sacro Aventino e creano l’antistato, si erano dati una loro disciplina (magistratura) e minacciavano di non partecipare alla leva militare. -Avevano il tribuno della plebe che era intoccabile, chi chiunque andava contro esso veniva punito, era il loro rappresentante politico e aveva la possibilità di negare tutti gli atti dei magistrati che potevano danneggiare il popolo. -Avevano un’assemblea pubblica “concilia prebis tributa” divisa per tribù, poi darà origine ai comizi tributi. -Vi erano gli edili che si occupavano della conservazione del tesoro dei plebei, custoditi nel tempio. La loro lotta continua per molto fino a quando nel 367 A.c. con le leggi “licinie seste” sarà definitivo un pareggiamento delle classi, ora i plebei potevano accedere alle magistrature e aspirare al consolato che prima era solo di pertinenza patrizia. Con queste leggi si affermarono le magistrature e si comincia ad avere un assetto “definito” dell’ordinamento repubblicano. Le magistrature o in latino “magistratus”, rappresenta la persona che ricopre il ruolo di magistrato e la magistratura in sé. Le differenze tra la carica del re e quelle delle magistrature: -le magistrature erano una pluralità, mentre il re era solo; -le magistrature avevano un’importanza diversa, erano cariche temporanee, duravano circa un anno rispetto al re che rimaneva in carica tutta la vita; -la responsabilità: i magistrati risponderanno delle responsabilità degli atti contro la legge dopo la carica, mentre il re non rispondeva mai delle sue responsabilità, poiché la sua carica finiva al momento della sua morte; -le magistrature sono elette dai comizi tributi o centuriati, in base all’importanza; -la magistratura è una carica onoraria, è un onore e dunque non vengono retribuiti e hanno forti spese, prima durante le elezioni e poi durante, il magistrato spenderà di tasca sua. Successivamente, in epoca tardo imperiale, accanto ai magistrati ci saranno i funzionari che avranno un loro stipendio; Nel 180 A.c. attraverso una legge chiamata “Lex Vilia” vengono stabilite le tappe della carica del magistrato o ‘cursus honorum’: 6 -vi è un percorso ben definito; -dovevano aver effettuato 10 anni di carriera militare; -non potevano esercitare più di una carica magistrativa alla volta; -non duravano più di un anno in carica (eccezione il dittatore e il censore); -devono passare due anni tra una carica e l’altra, perché se ne fosse passato soltanto 1 si sarebbero occupati principalmente della propria campagna elettorale, più che del loro dovere; -ogni magistrato può paralizzare i poteri di un magistrato minore; -le cariche in ordine sono (dal più basso al più alto): questore, edile curule, pretore, console e fuori da questo “cursus onorum” e al di sopra di tutto vi era il censore. -Consolato e pretore: magistratura maggiore, hanno l’imperium ovvero il comando militare ereditato dal re; -Censore: magistratura maggiore, senza imperium; -Edile e questura: magistratura minore. Le caratteristiche dei magistrati sono: -Possono essere organi collegiali ovvero composti da più magistrati, perchè c’era la paura che si potesse tornare a un re, oppure organi non collegiali ovvero ne viene eletto solo uno (solo il dittatore e il pretore); -Possono essere magistrature ordinarie ovvero vengono elette sempre, non c’è un vuoto tra una magistratura e l’altra, sono continue, mentre le magistrature straordinarie vengono nominate in casi eccezionali della vita politica dello stato, (es. il dittatore che viene eletto dai consoli per risolvere problemi interni o esterni allo stato, dopo averli risolti viene mandato via e dura al massimo fino a 6 mesi); -In base all’elemento religioso possono essere, magistrature maggiori ovvero hanno auspici maggiori e hanno l’imperium (eccezione censore), magistrature minori hanno auspici minori e non hanno l’imperium (imperium: potere di origine militare ereditato dal re); -In base al trono possono essere, curuli ovvero hanno un origine patrizia e non curuli non hanno origine patrizia; -Possono essere magistrature permanenti ovvero rimangono in carica per tutto il periodo fino all’elezione del nuovo magistrato oppure magistrature non permanenti che non rimangono in carica tutto il periodo (es. il censore che viene eletto ogni 5 anni però rimane in carica 18 mesi). CURSUS HONORUM: • MAGISTRATURE MAGGIORI: elette dai comizi centuriati -Censore: magistratura collegiale erano due, una magistratura ordinaria, non permanente, magistratura maggiore e non aveva l’imperium, ma ha solo la “Potestas”, ossia un semplice potere che gli concede la facoltà di compiere semplici atti che possedevano tutti i magistrati. Si diventava censore dopo aver ricevuto il consolato (requisito). Veniva eletto ogni 5 anni e rimaneva in carica 18 mesi, a causa del censimento che avveniva ogni 5 anni, esso emanava un editto con il quale convocava tutta la popolazione del campo marzio e provvedeva al censimento, veniva valutato il censo di ogni famiglia, ovvero la loro ricchezza, esso procedeva tramite un analisi dei beni della famiglia, tra cui immobili, schiavi, animali e anche lo stato familiare. I censori avevano due registri: uno per fissare le tasse alle famiglie, l’altro per il servizio militare, in quanto l'esercito era suddiviso in base al censo. Faceva un indagine sulla moralità dei cittadini (verificare come si comportavano) tramite una bolla censoria, se si fossero comportati male gli veniva stata consegnata la bolla (nota negativa) e nel caso venivano declassati, ovvero abbassati di classe. 7 Nominavano i senatori, era il Princeps del senato ovvero il censore più anziano parlava per primo in senato e poteva parlare a lungo e influenzare gli interventi successivi. Quando usciva di carica vi era una festa di purificazione, chiamata “lustratio” e veniva accertato l'operato del censore. -Console: era la carica al vertice del “cursus honorum”, nella repubblica aveva il posto del re. Magistratura collegiale erano due consoli, 2 per evitare un ritorno alla monarchia, avevano l’imperium, una magistratura ordinaria poiché non vi erano vuoti tra una e l’altra, magistratura maggiore per gli auspici. Duravano un anno e davano il nome all’anno della loro carica. Esercitavano il potere civile e militare, per quanto riguarda il potere militare i due avevano il comando dell’esercito ma era complicato con una magistratura collegiale vincere una guerra perché alcune decisioni dovevano essere prese molto velocemente, in casi di emergenza come questo, si era deciso di utilizzare un metodo di sorteggio o turno, così in quel momento esercitava il potere uno solo, per non perdere tempo a mettersi d’accordo. Esercitavano il potere politico, governavano lo stato e lo rappresentavano, convocavano e presiedevano il senato, convocavano e presiedevano le assemblee popolari, effettuavano proposte di legge poi votate nei comizi, nominavano i magistrati e i successori, proclamavano gli eletti. Avevano la facoltà di emanare “Edicta”, provvedimenti propri dei magistrati. Avevano il “Coercitio” si intende il potere di controllare e garantire l'obbedienza dei cittadini ma anche dei magistrati a loro inferiori, dovevano quindi garantire l'ordine pubblico, attraverso l'aiuto di ausiliari che punivano i cittadini. I littori portavano dei fasci, scuri, ovvero simboli del potere e i consoli nelle loro uscite erano accompagnati da essi. -Il console poteva nominare un Dittatore in caso di stato di emergenza interna, es. insurrezioni, scontri sociali o in caso di aggressioni esterne, quando non era più possibile vivere la vita politica nel rispetto della democrazia, erano necessarie decisioni veloci per salvaguardare lo stato. Il dittatore non era una magistratura collegiale e straordinaria, doveva prendere le decisioni in modo libero, da solo e velocemente. Mentre era in carica lui venivano sospese tutte le altre magistrature e rimaneva momentaneamente in carica e aveva tempo fino ad un massimo di 6 mesi per risolvere i problemi, in modo da non abituarlo a imporre decisioni e poi tornava ad essere un cittadino privato. Poteva nominare un collaboratore, ovvero il magister equitum (comandate della cavalleria). -Pretore: era un magistrato maggiore con l’imperium, rimaneva in carica per un anno, non era una magistratura collegiale era da solo, nacque con le leggi “licinie seste”, per compensare i patrizi i quali avevano ceduto ai plebei delle cariche che prima erano unicamente di competenza patrizia. Ha gli stessi compiti del console anche se ridotti, può fare proposte di legge, può presiedere e convocare le assemblee e convocare il Senato, era una carica di origine militare e la mantiene, governa alcune provincie, il ruolo più importante è amministrare la giustizia. Ha un ruolo importante anche nel processo, nasce il Pretore Urbano, che gestisce le controversie tra i cittadini romani e il Pretore Peregrino che regolava i rapporti tra cittadini romani e stranieri per cause per lo più commerciali. Nasce dopo di quello urbano perché con il passare degli anni, l'impero si espande e quindi, anche i commerci diventano più intensi con i cittadini stranieri. Anche se erano due i pretori, non si tratta di una carica collegiale, in quanto svolgevano le loro funzioni in maniera distinta. Emanava un editto dove esprimeva il suo programma nei processi. 20/10/2020 10 Erano presieduti dai tribuni della plebe che erano 10 ed erano eletti tramite i ‘concilia plebis’, garantivano la sicurezza dalla plebe, potevano bloccare l’operato dei collegi tribuni e le iniziative dei magistrati di Roma, bloccare le attività che potevano danneggiare il popolo e dare multe per atti contro la legge. Successivamente rappresenteranno tutto il popolo e verranno considerati, in un secondo tempo, come magistrati. La vita dei tribuni era a rischio perché i magistrati non accettavano di essere bloccati, allora venne deciso che chiunque toccasse un tribuno della plebe veniva considerato un ‘uomo sacer’, poteva essere sacrificato agli dei perché si era comportato male. Il loro potere col tempo va pian piano scomparendo. • SENATO O CONSIGLIO DEGLI ANZIANI: In epoca arcaica veniva chiamato consiglio degli anziani e in epoca repubblica prende il nome di Senato, era composto dai capi delle famiglie più importanti della città, uomini anziani con esperienza che potevano dare un contributo alla città. Il suo numero col tempo varia da 100 con Romolo a 300 in epoca etrusca e rimase così anche in epoca repubblicana. Con Silla arrivano a 600 e con Giulio Cesare arriveranno a 900, con il principato ritornò ad un numero di 600. Occorreva integrare il numero dei senatori, che potevano morire e questo compito toccava al censore che provvedeva alla scelta dei nuovi senatori. Il censore più anziano nel senato sarà anche il ‘princes senatus’, colui che può parlare per primo ed influenzare le idee altrui. Il senato emette dei pareri ‘senato consulti’ diretti ai magistrati. Ratificavano le decisioni del re, emettevano consigli e procedevano per l’elezione del nuovo re in epoca monarchica. In epoca repubblicana avevano poteri di diritto amministrativo, quindi, controllavano entrate e uscite dello stato (i questori non potevano ordinare spese per le varie necessità senza un decreto del senato a meno che sia il console a richiederlo), se bisognava mandare ambascerie occorreva il consenso del senato, nominavano i magistrati, giudicano i reati contro Roma e la repubblica (tradimenti, assassini), rettificavano le leggi approvate in precedenza dai comizi. Il Senato, inoltre, poteva intervenire sul disegno di legge. 22/10/2020 • LA CRISI DELLA REPUBBLICA: Nell’ultimo periodo della repubblica, Roma si era estesa nel mediterraneo ed era diventata una grande città, ma a un certo punto la situazione declina. -Crisi agraria: le tante guerre avevano portato ad una grande Roma ma nel frattempo per i soldati, stando lontani molto tempo dalla città, i loro campi si rovinano e quando tornavano erano costretti a venderle e solitamente l’acquirente era colui che deteneva già la maggioranza dei terreni, così l’equilibrio si spezza e anche i piccoli proprietari terrieri, come i militari, sono costretti a vendere le loro terre e presto rimangono senza lavoro. -Crisi politica: gli alleati italici aiutavano Roma e portavano molti privilegi, come in guerra inviavano uomini ma non gli veniva riconosciuto nessun privilegio, nemmeno la cittadinanza romana, allora decisero di rivendicare privilegi e cittadinanza. Nel 133 Ac viene eletto tribuno della plebe Tiberio Gracco della famiglia Sempronio che aveva a cuore la situazione del popolo. Tiberio propone una riforma agraria ‘Lex Sempronia agraria’ per avvantaggiare i contadini, ma non fu facile proporla e farla approvare perché vi era sia l’opposizione del Senato e sia l’opposizione di alcuni tribuni, ma alla fine ci riuscì. 11 La riforma riprendeva le leggi ‘licinie seste’ rendendo però più facile l’attuazione: affidava 550 iugeri (unità di terreno arabile) per ogni padre di famiglia fino ad un massimo di 1000 iugeri, in base al numero di figli, 250 per il primo e un ulteriore aggiunta di 250 se avesse avuto più di un figlio maschio. Inoltre, i terreni in eccedenza erano suddivisi in lotti da 30 iugeri da affidare ai contadini più poveri. Per essere sicuro che venisse applicata la legge, crea un triumvirato, un gruppo composto da 3 uomini elette dai concilia plebis, che provvedevano alla distribuzione delle terre e all’attuazione della riforma. Ma non bastò un anno per riuscire a concludere questo progetto, allora si ricandida l’anno successivo nel 132 Ac, per paura che la riforma rimanesse inattuata (ma la carica di tributo prevedeva un mandato di 1 anno). Il Senato si oppone perché pensa che Tiberio aspiri al potere invece che al bene del popolo, inoltre, il Senato non accettava tale riforma. Secondo il Senato bisognava fermarlo, allora emana un ‘Senato consulto ultinum’, un Senatore chiama alle armi tutto il popolo contro Tiberio, dichiarato nemico pubblico, inizia una guerra civile interna e Tiberio muore in questo scontro e con esso anche la riforma. Dopo l’uccisione di Tiberio, vi furono altri casi simili e aumentarono rivolte e spedizioni militari. 10 anni dopo, nel 123 Ac, si candida come tribuno della plebe il fratello di Tiberio, Caio Gracco, interviene con molte riforme: -Ripropone la riforma agraria del fratello; -Stabilì la distribuzione gratis del grano a tutta la popolazione e questo rese felice il popolo; -Per i comizi centuriati impone che non votino più in ordine di classe ma stabilisce un sorteggio. La situazione di stabilità viene meno quando Caio Gracco comincia a pensare agli alleati italici. Allora Caio Gracco presenta un progetto, vorrebbe che anche gli italici avessero la cittadinanza, ma poi ha un idea migliore, propone che i latini (cugini dei romani), abbiano tale cittadinanza e gli italici lo status di latini. Così i latini potevano partecipare alle votazioni romane, commerciare con essi, portare il loro domicilio a Roma e sposare un romano/a. Ma il Senato divide il popolo e i seguici di Gracco, perché non vuole che questo venga approvato. Caio viene rieletto nel 122 Ac, poiché esce la legge che permette la rielezione, ma nel 121 quando chiede la rielezione nuovamente, non riesce e anche Caio Gracco esce di scena e un anno dopo viene ucciso in uno scontro. Tutte le volte che una fazione politica proponeva la cittadinanza per gli italici, il loro rappresentante veniva eliminato. Gli italici negli anni 90 Ac si ritirano e creano un antistato nel territorio che oggi è l’Abruzzo con capitale Corfinio, dando vita ad una confederazione Italica. Essi creano un vero e proprio stato: avevano un loro ordinamento costituzionale, hanno la loro assemblea popolare, il loro senato, i loro magistrati e il loro esercito e cominciano a coniare monete, per la prima vota si vede sulle monete la dicitura ‘Italia’. Roma ora ha un problema perché ha bisogno dell’aiuto degli italici durante le guerre, allora da una parte cercano di sedare la rivolta con le armi e dall’altra concedono degli accordi, con la legge ‘Giulia’, proposta da Lucio Cesare, viene concessa la cittadinanza ai latini e successivamente ai popoli che non si erano ribellati e nel 89 Ac, con ‘Lex laura papiria’ viene concessa la cittadinanza a quelli che si arrendevano entro due mesi. 12 23/10/2020 • IL PERIODO DI SILLA: Gaio Mario (zio di Cesare) diventa console e viene rieletto più volte, è capo dell’esercito e lo riforma dal punto di vista tecnico, decide di arruolare volontari e prende uomini fra nullatenenti, in modo che anche essi avessero uno stipendio, dato che prima non venivano inclusi perché non potevano pagarsi le armi. Questi nuovi soldati potranno partecipare alla divisione del bottino di guerra e ottenevano come liquidazione un lotto di terra. Creò un esercito professionale, numeroso e molto fedele a lui. Iniziò a concedere la cittadinanza ai militari, indipendentemente dall’origine, la possibilità di fare testamento e sposare qualche straniera. Nella lotta contro gli italici si contraddistingue un generale, Lucio Cornelius Silla, un console avversario di Mario, che diventerà dittatore e segnerà molto la storia di Roma. Silla prese il comando dell’esercito e decise di dirigersi in Oriente, ma Gaio Mario non apprezza tale decisione e gli ruba il posto, a Silla non piace tale cosa e supera il Pomerio con le armi e la popolazione viene dimezzata perché vi è una sorta di guerra civile. I consoli erano entrambi morti e interveniva l’Interregnum per non creare un vuoto istituzionale, quando fu il turno di Valerio invece di convocare i comizi, propone una Legge ‘Lex valeria’ che attribuiva a Silla poteri illimitati da ogni punto di vista, aveva un pieno imperium e diventa dittatore con il compito di ristabilire un ordine e riscrivere l’ordinamento costituzionale. Ogni legge emanata da Silla viene nominata ‘Lex Cornelia’ perché prende il nome di chi la compone. • LE RIFORME DI SILLA: -Silla cominciò ad autorizzare esecuzioni, fece liste di proscrizione (liste di coloro che dovevano essere eliminati), confiscò i beni dei suoi avversari, dimostrò di possedere un potere forte senza rispettare la democrazia, così gli istituti della repubblica sono messi in discussione. -Silla cercò di portare avanti una politica favorevole al senato “filo aristocratica”, limitando i poteri delle magistrature e favorendo soltanto il senato, qui non vi erano più 300 senatori ma solo 150, quindi ristabilisce il numero dei senatori, porta il numero a 300 poi lo raddoppia e diventeranno 600 e inserisce senatori a lui fedeli. -Silla cerca di limitare i poteri dei tribuni della plebe, che avrebbero potuto fermare il suo operato, inoltre abolisce il loro diritto di veto e limitò il loro potere anche alle assemblee popolari. -Riforma in ambito giudiziario: introduce delle corti di giustizia permanenti ‘questiones perpetue’, ciascuna delle quali si occupava di giudizi di diversi crimini. Così facendo vengono aggiunti nuovi crimini, creando 6 nuovi tribunali permanenti, diretti da una giuria di senatori e presidiati da un pretore. Ogni corte si esprimeva su un singolo crimine per cui vi erano delle pene prefissate e vigeva il principio accusatorio, dove le parti dovevano portare le prove. Il numero dei pretori passava da 2 a 8, uno a capo di ogni tribunale, 2 di questi dovevano giudicare le cause di diritto civile. -Riforma sulle magistrature: irrigidisce la sequenza delle magistrature e prevede un età minima per ogni tappa (40 pretura, 43 consolato), inoltre stabilì un intervallo biennale tra una magistratura e l’altra. -Riforma delle provincie: prima il console e il pretore avevano l’imperium ed esercitavano poteri civili e militari, ora questi due poteri sono divisi, durante la loro carica esercitavano solo i poteri civili e quando finiranno la loro carica, dopo un anno, eserciteranno il potere militare nelle provincie e quest’ultimi si chiamavano ‘proconsole e propretore’. -Silla abolisce la distribuzione del grano promossa da Caio Gracco e fissa un calmiere dei prezzi ed è l’unica cosa che effettua a favore del popolo perché la sua politica era una politica filo senatoria. 15 27/10/2020 -PRINCIPATO - • L’ASCESSA AL POTERE DI AUGUSTO: Nel 44 Ac Giulio Cesare muore e si apre il problema della successione, i possibili successori sono 2: -il suo ‘magister equitum’ (comandante della cavalleria) Marco Antonio, collaboratore durante la dittatura; -un pronipote di Cesare, Ottaviano (futuro Augusto). Nel 43 Ac vi è una marcia su Roma, iniziata da Ottaviano e una volta arrivato a Roma, contro il parere del senato, diventa console. Nel 42 Ac vi è il secondo triumvirato, Ottaviano non si fida di Marco Antonio ma con diplomazia accetta di far parte del triumvirato, composto da: Marco Antonio, Lepido e Ottaviano. Tale viene nominata tramite una legge. Si tratta di una magistratura straordinaria che deve durare 5 anni, qualcosa di diverso dalle magistrature dell’epoca repubblicana ma che non va contro la costituzione, il suo compito è quello di ristabilire l’ordinamento repubblicano a seguito delle guerre civili. Nel frattempo, vengono eliminati tutti i loro avversari politici nella battaglia di Filippi, dove perderanno la vita i 2 uccisori di Cesare, Cassio e Bruto e i triumviri si spartiscono le zone d’influenza. Nel 37 A.c. a Taranto rinnovano questa magistratura per altri 5 anni, ma non dura molto, perché nel 36 Lepido è costretto a lasciare e rimangono solo Ottaviano e Marco Antonio. Nel 31 vi è la battaglia di Azio che vede la sconfitta di Marco Antonio e Cleopatra (regina d’Egitto). Ottaviano riuscì a portare dalla sua parte il senato che mal vedeva la politica di Marco Antonio, sempre più favorevole alla regina d’Egitto, a cui aveva anche concesso dei territori. Con la morte dei due Ottaviano rimane da solo a comandare questo immenso territorio e utilizza ancora i poteri straordinari concessi al triumvirato, anche se quest’ultimo non esisteva più. Torna a Roma e chiude le porte del tempio di Giano, ciò significa che inizierà un lungo periodo di pace. A questo punto pensa a come gestire gli immensi poteri che possiede e nel biennio successivo Ottaviano pensa a come trasformare questi poteri straordinari in una forma apparentemente costituzionale, in modo da non creare scontri con il senato e da essere accettato da questi. Ottiene dei singoli diritti che presi singolarmente non hanno grande importanza , ma tutti insieme saranno la base del potere del futuro Augusto. Il 13 gennaio del 27 ci fu una storica seduta del senato, nel frattempo Ottaviano aveva ottenuto l’elezione continua al consolato, per 6 volte, e tale giorno Ottaviano finge di non essere interessato al potere e di voler ricostruire la repubblica riconsegnandola al senato. Il senato è commosso, quasi cercava di convincerlo a cambiare idea, allora gli cedono per la 7 volta il consolato e un imperium per 10 anni sulle provincie non pacificate e ritornano a funzionare le magistrature del epoca repubblicana, una sorta di ritorno al passato. 3 giorni dopo il senato si riunisce di nuovo e si pensa di conferire altri onori a Ottaviano, come una corona d’alloro e su uno scudo aureo (una moneta) vengono scritte le sue virtù ‘giustizia, valore, clemenza’ e gli viene conferito il titolo di Augusto, dal verbo latino che significa accrescere ed è come se Augusto tornasse a fondare Roma, perché questo era un termine usato a quei tempi. ‘superai il potere di tutti per autoritas ma non superai gli altri che mi furono colleghi nella magistratura’ Nel 27 inizia un nuovo ordinamento costituzionale ovvero il principato, ma non è concluso l’iter che segue Ottaviano per arrivare al suo potere. Nel 23 ottiene l’imperium ‘proconsolare maius et infinitum’, che non cancella l’imperium che aveva avuto per 10 anni sulle provincie non pacificate, è qualcosa di più: 16 -l’imperium ‘proconsolare’ è il comando che avevano i magistrati quando uscivano di carica e andavano a governare le provincie; -‘maius’ rappresenta un potere maggiore degli altri proconsoli; -‘infinitum’ inteso in senso temporale per sempre e in senso spaziale su tutte le provincie quindi anche quelle lasciate all’amministrazione del senato, questo è la base del potere militare di Augusto. (anche Pompeo aveva ottenuto un imperium proconsolare però non era infinitum) Ottaviano viene chiamato ‘Princeps’ avendo in mano tutto l’esercito mediante l’imperium e tutto il popolo mediante la ‘Tribunitia Potestas’. Mentre la base popolare la ottiene contemporaneamente, con la ‘tribunitia potestas’ cioè il potere dei tribuni della plebe, ma senza essere tribuno, in questo modo, ottiene la ‘sacro santitas’, ovvero diventa intoccabile e chi lo fa è considerato ‘sacer’. Ha il diritto di veto sugli atti degli altri magistrati, ha il potere di dare multe e di fermare atti contro la legge. Ha il pieno potere sull’esercito e sul popolo e questi poteri diventeranno la base del Principato e del potere dei futuri imperatori. • IL NUOVO ORDINAMENTO: IL PRINCIPATO. Il principato nacque nel 27 Ac ma si concretizza nel 23 Ac. Non ci si spiega come si è passati dalla libertà repubblicana al principato, infatti ci sono diverse teorie su che tipo di forma di stato sia il principato, sicuramente siamo davanti ad un ordinamento diverso dai precedenti. Teorie: -una diarchia: il potere affidato a due, principe e senato (questo magari lo fu solo all’inizio); -una monarchia: il governo affidato ad uno solo; -formalmente è rimasta una repubblica, perché rimangono le magistrature; -un’ordinamento sovranazionale: un legame di diritto internazionale (non si può parlare di questo); -un’ordinamento misto (non si può parlare di questo perché non c’era una parità di poteri tra principe e senato). Si parla più della terza opzione, ma con dei cambiamenti a secondo del periodo, perché cambia il ruolo dell’imperatore col tempo che aumenta sempre di più: -Principato di Augusto: dura fino al 117 e si vive un periodo di equilibrio tra il potere del Princeps e gli organi costituzionali; -dal 117, finisce il potere di Augusto e inizia il Principato di Adriano: ora prevale la posizione dell’imperatore rispetto a prima; -dal 235, si ha un periodo di Anarchia militare: ci sono lotte civili, è un continuo cambio di imperatori, soprattutto usurpatori, si verificano prese di potere con forza e questo indica una crisi politica che porta anche ad una crisi economica; -nel 284, prenderà il potere Diocleziano, per molti fa parte del principato, per altri no, fa parte del tardo impero, ma probabilmente è un anello di congiunzione fra tardo impero e principato. • LE VECCHIE MAGISTRATURE E I NUOVI FUNZIONARI: ➢ Rimangono le assemblee popolari: Concilia Plebis e Comitia Tributa, che hanno solo il potere di approvare le leggi, di nominare i magistrati, ma non giudicano i crimini, perché lo farà l’imperatore e poi affiderà questo potere ai suoi funzionari. ➢ Le magistrature repubblicane resistono ma alcune vengono svuotate del loro potere. 17 -I consoli: continuano ad esistere ma il loro potere è ridotto al minimo, daranno il nome all’anno consolare e potranno presiedere le assemblee, potranno giudicare, ma hanno perso il loro potere pulito perché è stato assorbito dal principe, lasciano i consoli per ricordare il periodo repubblicano. -I pretori: mantengono il loro potere inalterato perché il loro era un potere più tecnico che politico, a loro toccava l’amministrazione della giustizia che non infastidiva il principe, anche se contemporaneamente l’imperatore aveva cominciato ad avere alcuni poteri giurisdizionali. -Il censore: era ormai sparito, le sue funzioni furono assorbite dai poteri del principe, il censimento veniva fatto dai delegati del principe. -Il potere degli edili viene assorbito da funzionari. -Il questore rimane perché ha funzioni tecniche. ➢ Il senato viene portato a un numero di 600, ma viene cambiato il sistema di scelta dei suoi componenti. Il senato assume nuove funzioni ma ne perde altre. Quando l’imperatore muore devono decidere se attribuire onori all’imperatore che viene equiparato ad un dio, oppure decidono se l’imperatore morto debba subire la ‘Damnatio Memoriae’ ovvero dannare la sua memoria, in questo caso il suo nome viene cancellato dai testi delle leggi e delle trascrizioni, come se non fosse mai esistito e viene considerato nemico dello stato e soprannominato usurpatore. ➢ Nel principato si parla di funzionari imperiali che si accostano ai magistrati e prendono il loro posto: -sono diversi dai magistrati, sono stipendiati mentre i magistrati ricoprivano con onore questo incarico; -vi era un rapporto gerarchico: vi era un funzionario che comandava sul funzionario di grado inferiore, si crea un apparato amministrativo sempre più a forma piramidale; -i funzionari non vengono eletti come i magistrati, ma sono nominati per sempre, possono compiere funzioni diverse ed essere spostati da una parte all’altra con ruoli diversi, non si dimettono dopo un anno. I funzionari più importanti sono i prefetti: -I prefetti del pretorio: nel tardo imperio saranno più importanti, hanno un ruolo soprattutto militare, sono a capo delle guardie dell’imperatore, sono due a capo di 7 corti di guardie imperiali e ogni corte aveva 1000 uomini; -Il prefetto della città: era presente solo a Roma, garantiva la sicurezza e l’ordine pubblico dell’impero, aveva poteri di polizia e sotto di lui c’erano dei reggimenti di polizia, rappresenta il governo nella città; -Il prefetto d’Egitto: governava in nome dell’imperatore in Egitto, perché dopo la vittoria ad Azio, la provincia d’Egitto era diventata di proprietà dell’imperatore. -Il prefetto vigile: aveva assorbito poteri e funzioni degli edili, era il prefetto che aveva la cura della città, limitatamente, rispetto al prefetto della città, aveva poteri di polizia. Aveva ai suoi ordini 4 corti di vigili. Aveva competenze per quanto riguarda gli incendi, ricorda i vigili del fuoco e anche su furti notturni, scassi e rapine; -Il prefetto annone: svolgevano le altre funzioni degli edili cioè l’approvvigionamento del grano e degli alimenti di prima necessità, il controllo del mercato e dei prezzi. ➢ Durante il principato troviamo funzionari, impiegati e uffici, perché il principe si ritrova a gestire da solo questo grande potere e per le singole funzioni comincia a farsi affiancare da qualcuno. Nel periodo di Augusto l’imperatore preferisce ricevere l’aiuto dai familiari e amici, si creano degli uffici che non hanno ancora una struttura pubblica, ma hanno una struttura privata. Un passo avanti si ha con l’imperatore Claudio perché si evidenziano di più questi uffici che faranno parte della cancelleria imperiale (perché il cancello divideva il pubblico da questi uffici), ma non sono ancora uffici pubblici e sono diretti da Liberti dell’imperatore (schiavi liberati che rimangono fedeli). 20 territori fuori da Roma, deve giudicare al posto dell’imperatore (giudica vice sacra) e le sue sentenze sono inappellabili e definitive. -Prefetto della città: si occupa dell’ordine pubblico e amministra la città. I prefetti dei vigili e i prefetti dell’annona erano i suoi aiutanti, si occupano ancora della città, tranne della cura dei giochi che viene attribuita ai pretori. Il vicario lo sostituisce quando si assenta. Ha diritto di giudicare cause civili e penali, per i crimini avvenuti nel territorio di Roma può applicare la pena di morte, cosa che non posso fare gli altri funzionari imperiali. Nascono nuovi funzionari centrali, l’amministrazione è sempre più piramidale, con una distinzione gerarchica dettagliata. -Magister officiorum: capo della cancelleria imperiale. -coordina tutti gli uffici/Scrigna, che rimangono nel tardo impero anche se sono fortemente gerarchizzati, abbiamo ancora ab epistulis, a libellis, a memoria, non c’è più a razionibus; -si occupava delle scuola palatine, ovvero le guardie imperiali a cavallo, con 5 reggimenti in occidente e 7 reggimenti in oriente; -coordina il corpo dell’agentes in rebus ovvero il corpo militare con funzioni di corrieri imperiali, si occupavano di portare gli spacci imperiali da un impero all’altro, anche via marittima (un ruolo sul controllo della posta pubblica) e svolgevano, mentre si spostava, un ruolo di controspionaggio ovvero tenevano d’occhio quello che succedeva in modo che non ci fossero attacchi contro l’imperatore e i sui funzionari; -era anche maestro delle cerimonie, quindi, organizza gli eventi pubblici all’imperatore; -regola le udienze davanti all’imperatore; -riceveva delegazioni diplomatiche dagli altri paesi; -aveva il controllo sulle fabbriche d’armi, che non dovevano andare in mano ai privati. -Quaestor sacri palati: (Triboniano) ministro della giustizia, predisponeva i disegni di leggi ovvero i testi dei vari provvedimenti dell’imperatore e li controfirmava dopo che venivano accettati dall’imperatore. -Comes sacrarum largitionum: compiti dei ministri delle finanze, si occupava delle finanze dello stato e di tutte le entrate dello stato, riscuote i tributi delle tenute imperiali, si occupa delle imposte indirette, sovrintendeva le fabbriche imperiali tranne quelle delle armi, sovraintende le miniere e anche le zecche imperiali, che siglavano le monete e si trovavano in varie città dell’impero. -Comes rerum privatarum: ministro della Real casa, si occupava dei possedimenti personali e del patrimonio privato dell’imperatore, sotto di lui aveva impiegati che amministravano tutti i beni dell’imperatore, tra cui le aziende agricole di sua proprietà. -Praepositus sacri cubiculi: gran ciambellano, doveva provvedere alle spese e all’organizzazione della corte, l’imperatore assume un ruolo di monarca assoluto, perché terrà maggiormente le distanze dal popolo, perché questo faceva da tramite tra la popolazione e l’imperatore. L’imperatore quindi si vede di meno ed era il funzionario più vicino al re e questo è un pericolo perché può avere la possibilità di uccidere l’imperatore e prendere il suo posto, per questo erano stati castrati, in modo da non avere figli e discendenti, così non avevano un a dinastia. -Constistorium: organo consultivo, è l’organo dove l’imperatore si riunisce con i ministri tra cui ministri finanziari, questor sacri palati, magister officiorum, prefetto della città, essi davanti all’imperatore dovevano rimanere in piedi, sede dove si decide e gestisce la politica dell’impero. La società in cui vive Costantino è ancora pagana, si capisce dai riti (pagani) praticati da certe famiglie ma anche dal fatto che quando muore qualcuno viene chiamato ‘Divus’ che sarebbe una terminologia pagana ed anche le monete coniate in questo periodo avevano rappresentazioni pagane. Il mondo cristiano delle origini non era così diverso dal paganesimo, perché molti simboli del cristianesimo originario riprendono il paganesimo. 21 30/10/2020 • LE FONTI DEL DIRITTO: -Durante l’epoca arcaica i giuristi, ovvero coloro che interpretano il diritto erano i pontefici e l’interpretazione del singolo era segreta, non è pubblica per mantenere il carattere sacrale. -Durante il 4 e il 5 secolo vi è una trasformazione laica del diritto e si creano delle figure laiche ovvero i giuristi, che possono interpretare il diritto e parlarne davanti a un pubblico, da ora la loro risposta può essere messa per iscritto e utilizzata nelle controversie giudiziali. Il giurista non era un avvocato, si limitava a dare le sue opinioni. Il giurista riceveva in casa il privato che chiedeva un’interpretazione, essi non volevano essere pagati ma facevano questo per raggiungere una fama, al fine di accedere a cariche politiche. Le loro funzioni erano: -‘respondere’: potevano dare responsi, il giurista veniva interrogato su questioni giuridiche e rispondeva oralmente ai quesiti risolvendo casi concreti. Era il giurista a scrivere il suo responso su tavolette cerate affinché il privato che aveva fatto richiesta, potesse avvalersi del responso in processo. -‘cavere’: predisponeva schemi negoziali facendo gli interessi del cliente (testamento, contratto). -‘agere’: da cui deriva l’azione, predisponeva schemi processuali dando le proprie opinioni. -Durante il periodo repubblicano i giuristi pubblicarono i loro lavori aggiungendo commenti per ricordare i successi ottenuti. -I giuristi perdono potere durante il principato perché nacquero diverse figure come il notaio e dunque nei processi non c’era più bisogno di rivolgersi al giurista. Durante l’epoca di Augusto, vi è una contrapposizione tra due scuole di pensiero di giuristi con idee opposte, erano chiamate ‘Sette’ e assomigliavano a dei circoli culturali. Hanno inizio con: - Capitone più tradizionalista ed è più legato al potere, molto ligio nei confronti dell’imperatore che gli diede molto privilegi, il primo allievo fu Sabino; -Labeone aveva una mente aperta e non aspirava al potere, infatti preferisce studiare e non assecondare l’imperatore, il primo allievo fu Proculo. Con i loro primi allievi nasce una dinastia: da Sabino nasce la scuola dei Savignani (tradizionalisti) e da Proculo nasce quella dei Pecuniani (innovatori). A partire da Augusto nasce il potere legislativo dell’imperatore, che fa concorrenza con l’attività dei giuristi, l’imperatore emana rescritti (costituzioni a titolo particolare che risolvono casi concreti) e il giurista emana responsi, ovviamente rimane più forte il potere dell’imperatore. Alla fine, l’imperatore concesse il diritto di dare responsi solo ad un élite di giuristi a lui fedeli. Da Adriano vi sono giuristi che diventeranno funzionari di alto livello e faranno parte del Constistorium. • IL TARDO IMPERO E IL DIRITTO: -Nel tardo impero la giurisprudenza perde il valore e nessun giurista può creare il diritto perché andrebbe in contrapposizione con il potere dell’imperatore che è diventato l’unica fonte del diritto e i giuristi vengono utilizzati solo per l’insegnamento del diritto, nascono anche scuole dove insegnano il diritto. -Al epoca di Diocleziano ci sono principalmente i rescritti che sono leggi a carattere particolare che non valevano per tutti, l’uso degli editti era invece scarso. Con Costantino abbiamo un maggior uso delle leggi generali, destinate ai prefetti del pretorio o al popolo. C’è una costituzione di Costantino che condannava l’uso dei rescritti perché vanno contro il diritto e potevano diffondersi dei rescritti falsi, affermando al processo che sono stati scritti dall’imperatore. Le leggi generali valevano sia per l’impero d’occidente che per l’impero d’oriente, perché l’impero è unito. 22 In epoca tardo imperiale esiste un binomio su cui si basa il diritto: -‘leges’/leggi: le costituzioni imperiali ovvero le leggi emanate direttamente dall’imperatore e sono l’unica fonte di diritto, sono un elemento dinamico, tra questi abbiamo gli editti, i rescritti, le epistole, i decreti e i mandati ma che sono in decadenza; -‘iura’: sono i passi dei giuristi ormai cristallizzati del periodo precedente al tardo impero, sono un elemento statico. Anche in questo caso l’imperatore rimane al centro perché emana direttamente le leges e indirettamente gli iura. -raccolte di sole leggi: codice gregoriano, codice ermogeniano, codice teodosiano e le leggi sirmundiane; -raccolte di sole iura: tituli ex corpo ulpiani, pauli sententiae, epitome gai, sono testi rimaneggiati; -raccolte miste tra iura e leggi: fragmenta vaticana, collatio o lex dei, consultatio, ci trasmettono parti di testi che a noi non sono pervenuti. • RACCOLTE DI SOLE LEGGI: Nasce l’esigenza di raccogliere tutte le fonti per fare ordine, altrimenti era complesso trovare le leggi al momento del bisogno. In epoca dioclezianea vengono pubblicati due codici privati, ma era cambiato il materiale scrittoio, un tempo venivano utilizzati i rotoli di papiro, ora si utilizzano i fogli di pergamena che venivano cuciti e piegati fino a formare un libro. 1. CODICE GREGORIANO: prende il nome dal giurista Gregorio, che ha avuto l’idea di raccogliere le leggi, raccoglie i rescritti di Diocleziano dal 291 al 293 Dc, venne pubblicato nella parte orientale dell’impero, suddiviso in 14 libri; 2. CODICE ERMOGENIANO: si ispira a Gregorio, prende il nome dal giurista Ermogeniano, è formato da un solo libro, è suddiviso in titoli, nasce ad integrazione del precedente codice Gregoriano e contiene rescritti di Diocleziano degli anni successivi, fino al 294 Dc. Questi due codici anche se non hanno molto successo, iniziano a fare chiarezza sulla giurisprudenza, ma non si possono considerare ancora dei Codici Ufficiali. 3. LEGGI SIRMUNDIANE: raccolte di 16 costituzioni che riguardano i rapporti stato/chiesa e altri problemi religiosi. 4. CODICE TEODOSIANO: Nel 429 Ac in oriente nasce il primo codice ufficiale che prende il nome dall’imperatore che l’ha voluto, Teodosio II, infatti codice teodosiano. Il codice non viene realizzato subito, prima viene emanata una legge in cui viene indicato il programma. Per la creazione della prima costituzione Teodosio crea una commissione di 9 membri ovvero 8 funzionari e un docente di Diritto, che dovranno provvedere a raccogliere e pubblicare due codici, composti da tutte le costituzioni imperiali a partire da Costantino: -codice destinato alla scienza: deve raccogliere costituzioni imperiali vigenti e non vigenti a partire da Costantino, si tratta di una continuazione dei primi codici privati (codice gregoriano ed ermogeniano); -codice destinato alla pratica: deve raccogliere tutte le leggi vigenti a partire da Costantino, anche quelle dei codici privati precedenti (codice gregoriano e codice ermogeniano), il codice destinato alla scienza e a questi vanno aggiunti passi dei giuristi che siano di commento alle costituzioni imperiali, questo codice diventa un esempio di vita. Teodosio II si rende conto che questi compilatori hanno fallito nella loro impresa, poiché era un lavoro molto ambizioso per una commissioni di soli 9 componenti, il progetto naufragò ma Teodosio non si arrese. 25 2. ‘COLLATIO’: dell’epoca di Diocleziano, vengono messe a confronto le leggi romane con le leggi di Mosè, probabilmente scritta da un privato, è molto utile perché l’autore scrisse in modo chiaro commentando con passi di giuristi o con costituzioni imperiali, al fine di trovare analogie e si ritrovano testi che si erano persi. Troviamo testi di paolo, papiniano, Urpiano, Modestino e gaio e costituzioni tratte dai codici gregoriano ed ermogeniano. 3. ‘CONSULTATIO’: opera ritrovata in Gallia scritta da un giurista locale. Si tratta di un opera che riporta casi concreti, era infatti destinata ad un uso pratico. Venivano esaminati e giudicati con i suoi pareri giuridici, rafforzati attraverso pezzi di costituzioni imperiali e passi dei giuristi. È stata utile perché ci ha trasmesso dei testi che non si conoscevano. Troviamo testi tratti delle paolo sententiae e dai codici gregoriano, ermogeniano e teodosiano. 03/10/2020 • RACCOLTE ROMANO-BARBARICHE: Raccolte romano-barbariche (non sono considerate raccolte miste) contengono leggi e iura. Nel 476 d.C. crolla l’Impero romano d’occidente e nel territorio si creano i regni dei sovrani barbarici, soprattutto visigoti ed ostrogoti. I barbari non avevano un diritto raffinato come i romani, ma si basavano più sulle consuetudini, ma nel momento in cui occupano un territorio dove vivano cittadini romani, occorreva utilizzare un diritto che fosse conosciuto dalla popolazione. Spesso si facevano aiutare da funzionari romani per la stesura delle loro leggi. Fanno parte delle raccolte romano-barbariche: 1. CODICE DI EURICO: risale al 475 d.C., un anno prima della caduta dell’Impero Romano d’occidente, voluto dal re visigoto Eurico. I visigoti avevano occupato parte della Spagna e della Francia occidentale. Contiene passi del codice teodosiano, gregoriano ed ermogeniano, anche passi del corpo Urpiano, pauli sententiae ed epitome gai. 2. ‘LEX ROMANA VISIGOTORUM’: legge emanata nel 506 dal re Alaricco II, figlio di Eurico, ormai re perché si sente di aver preso il posto del re romano. Questa è molto importante in quanto riporta in modo attendibile passi importanti dei codici ermogeniano, gregoriano, teodosiano e le novelle teodosiane e per quanto riguarda gli iura troviamo le Pauli Sententiae, l’intera Epitome Gai e un solo responso del giurista Papiniano. Grazie a queste è stato ricostruito il codice teodosiano e riconosciamo molte costituzioni che provengono della Lex romana in quanto alla fine del testo troviamo un interpretazione, un sunto che serve per chiarire il significato dei testi e la ritroviamo sia nei testi di legge sia testi dei passi dei giuristi tranne nelle Epitome Gai perché era talmente semplice che non aveva bisogno di interpretazione. Per la prima volta viene applicato il principio della personalità del diritto, perché questa legge era stata creata esclusivamente per i cittadini romani presenti nel territorio visigotico, non viene applicata ai cittadini visigoti che avevano le loro leggi basate prima sulla tradizione poi sul codice di Eurico, che attingeva alla sapienza romana, in base a questo principio ciascuna popolazione doveva regolare i propri rapporti interni secondo il proprio diritto, ed è diverso dal principio della territorialità, che invece veniva utilizzato dai romani, secondo cui tutti coloro che si trovavano sul territorio romano erano soggetti al diritto romano, anche le persone straniere. 3. ‘LEX ROMANA BURGUNDIONUM’: i Burgundi erano un altro popolo barbarico, che occupava la Francia centrale. Era stata emanata più meno nello stesso periodo della Lex Romana, dal re Gundubado. 26 È una legga meno importante della Lex Romana perché in parte rimaneggiava il diritto romano, conservava parti dei codici ermogeniano, teodosiano e gregoriano, delle novelle post teodosiane e parti dei passi dei giuristi come parte delle Pauli Sententiae ed Epitome Gaio, qui non troviamo il testo originale. 4. EDITTO DI TEODORICO: editto suddiviso in 154 articoli. Teodorico era re degli ostrogoti, stabilito nelle zone dell’Italia del nord e aveva rispetto per i romani, infatti non si sentiva di aver preso il posto dei re romani ma piuttosto un magistrato dell’imperatore romano d’oriente. Quindi sentendosi un magistrato non emana una legge ma un editto. L’editto conserva parti dei codici gregoriano, ermogeniano, teodosiano e le novelle, parti delle Pauli sententiae ed epitome gaio. Questo editto era applicato sia ai romani sia agli ostrogoti, quindi si applicava il principio della territorialità, perché Teodorico volle trasmettere la civiltà Romana anche alla sua popolazione. I barbari imparano dai romani, infatti, un re barbaro si serviva di un questor sacri palati romano (ministro della giustizia), incarica questo di preparare un disegno di legge e poi la sottoponeva al re che apportava modifiche o l’accettava. • IL PERIODO DI GIUSTINIANO: L’impero d’oriente continua ad esistere, mentre l’impero d’occidente cade. Giustiniano apparteneva ad una famiglia povera e la sua fortuna fu che suo zio era diventato imperatore, Giustino, esso associa al potere il nipote Giustiniano, ma subito dopo muore e sale al potere Giustiniano, che governa dal 527 al 564. Giustiniano volve ricostruire il grande Impero Romano, vuole recuperare la romanità, voleva riprendere i territori occidentali che erano sotto i barbari, vuole creare un impero cristiano. Vuole riunire il diritto sotto un imperatore, per esaltare le grandezze di Roma applicando un diritto romano che sia più chiaro rispetto a quello stilato con le compilazioni precedenti. Voleva ritrovare la classicità del diritto, infatti, progetta di far ordine nel diritto e prendere testi dei periodi precedenti. • I CODICI DI GIUSTINIANO: Nel 528 incarica una commissione di 10 membri per creare un nuovo codice, una raccolta di sole leggi che porti il suo nome, codice Giustiniano. Il codice sarebbe dovuto essere più snello rispetto a quello Teodosiano. A capo vi è Giovanni Cappadocia, era un questor sacri palati, ed inserisce nella commissione soprattutto funzionari. Avevano grandi poteri in quanto avevano la facoltà di modificare le costituzioni precedenti e devono raccogliere tutti i codici e costituzioni a partire dall’imperatore Adriano fino a Giustiniano. Un anno dopo viene pubblicato il ‘nuovo codice Giustiniano’. A noi questo codice non arriva perché presto è stato sostituito da un secondo codice, ma ci sono arrivati degli indici, probabilmente era composto da 12 libri e conservava la legge delle citazioni, perché Giustiniano non aveva messo ancora le mani nei passi dei giuristi. Nel 530 Giustiniano decide di fare redigere un nuovo codice, in quanto quello precedente non aveva intuito a pieno l’esigenza dello stesso imperatore. Abbiamo una nuova commissione più vasta, a capo troviamo Triboniano che diventerà il ministro della giustizia, era più vicino alle idee di Giustiniano rispetto a Cappadocia che aveva idee più orientali. Inoltre Triboniano si serviva della sua biblioteca privata per redigere il nuovo codice, non utilizzava copie o testi scolastici. Triboniano diventerà magister officiorum. 27 La commissione era composta da 4 professori di diritto, 1 ministro delle finanze ed 11 avvocati. Triboniano si circonda principalmente di avvocati perché questo testo sarà utilizzato nella pratica, ovvero nei processi. Il fine era quello di creare una compilazione di solo Iura, ovvero passi di giuristi sullo stesso piano, per porre ordine nella giurisprudenza. Nel 533 viene pubblicato il Digesto, è suddiviso in 50 libri, ogni libro è suddiviso in titoli, nei titoli è espressa la materia trattata, ogni titolo è suddiviso in frammenti, ogni frammento è un passo del giurista, se il passo è troppo lungo è suddiviso in paragrafi. Ogni frammento prevedeva un inscriptio dove era indicato il nome del giurista e l’opera da cui è stato tratto il passo, poi c’era il testo ma mancava la Subscription perché non importava sapere la data. Contiene più di 9000 frammenti, abbiamo frammenti di giuristi diversi ma soprattutto quelli di Urpiano, che fu il giurista più utilizzato. Ci sono diverse teorie su come in poco tempo hanno raccolto così tanti frammenti e realizzato tanti libri: -1 teoria: studioso tedesco Bluhme, aveva individuato nel digesto 3 masse ovvero 3 parti distinte, ognuna delle quali si occupa di un insieme di argomenti diversi. -1 massa: si chiamava Sabiniana, in questa rientravano i commenti al diritto civile; -2 massa: si chiamava Edittale perché sono passi che commentano l’editto del pretore, si parla di diritto pretorio; -3 massa: si chiama Papiniana e riguarda soprattutto i responsi del giurista papiniano. Si ipotizza che la commissione aveva delle sottocommissioni che si occupavano di una massa ciascuna per questo motivo hanno fatto veloce. Quindi la commissione non ha lavorato insieme ma si sono suddivisi i compiti -2 teoria: I compilatori hanno trovato degli appunti dei commenti di scuole del diritto e quindi non sono partiti da zero. -3 teoria: i commissari hanno trovato predigesti, ovvero digesti realizzati da privati in tempi anteriori e quindi i commissari si sono limitati a levigare questi digesti e aggiungere altri testi, questo gli ha permesso di limitare i tempi. Il Digesto era perfetto ed intoccabile, nessuno poteva riassumere un testo voluto dall’imperatore, chi lo fa deve rispondeva del crimine di fausto. 04/11/2020 • IL MANUALE: Insieme al Digesto, Giustiniano volle creare un manuale chiamato ‘institutiones’ (stesso nome e stessa struttura del Giurista Gaio) per gli studenti al fine di effettuare una riforma delle scuole del diritto. Quando pubblica questo manuale lo dedica alla gioventù desiderosa di studiare il diritto, in quanto anche i professori non erano all’altezza di insegnare il diritto romano. Con la riforma di Giustiniano lo studio del diritto viene portato a 5 anni e gli studenti si chiamano nuovi Giustiniani e ad ogni anno gli studenti vengono chiamati in modo diverso: 1 anno: novi Giustiniani; 2 anno: edittali, 3 anno: papinianisti, 4 anno: lytai, dovevo risolvere casi concreti da soli, 5 anno: prolytai, erano dei risolutori in fase progredita, inoltre 4 e 5 anno non seguivano la guida di un maestro, ma studiavano autonomamente, in modo da imparare ad affrontare da soli i casi giuridici. Il 1 anno devono studiare le istituzioni e il manuale, 2 anno studiavano la prima parte Digesto, 3 anno studiavano la seconda parte Digesto, 4 anno studiavano la terza parte Digesto e 5 anno studiano il codice. In pratica studiavano 36 libri su 50 del Digesto. La loro preparazione era completa e migliore. Anche il manuale diventa legge, quindi viene utilizzato non solo nelle scuole ma anche durante i processi. 30 05/11/2020 • DIRITTO PRIVATO: La capacità giuridica era un privilegio rivolto solo ad una élite di persone, diverso da oggi che si acquisisce al momento della nascita, bisognava possedere 3 requisiti: essere indipendenti, liberi e cittadini romani. 1. LIBERI O SCHIAVI: l’uomo nasce libero se nasce da genitori liberi ovvero da un matrimonio legittimo, mentre se il padre è libero e la madre è schiava il figlio sarà schiavo, perché non era ammesso il matrimonio fra schiavi, essi convivevano, dunque, al di fuori del matrimonio si segue sempre lo status della madre. Gli schiavi sono: -prigionieri di guerra, ma se un prigioniero riesce a scappare e ritornare nel territorio di patria, ritorna ad essere libero e recupera tutti i suoi rapporti antecedenti alla sua cattura, ad eccezione del possesso delle cose e il matrimonio; -coloro che sono stati venduti dall’altra parte del Tevere, nel territorio etrusco, perché non erano riusciti a pagare i loro debiti; -si diventava schiavo per il fitto commercio degli schiavi; -per consegna al nemico. Si nasce schiavi o lo si può diventare, mediate atti previsti dal diritto civile. Distinzione: -liberi: coloro che sono nati liberi, chiamati anche ‘Ingenui’; -liberti: coloro che nascono schiavi e diventano liberi attraverso le manomissioni. ➢ MANOMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE: Il diritto romano prevedeva 3 atti chiamati manomissioni, giuste e legittime, che portavano uno schiavo ad essere libero e permettevano al soggetto di acquistare la libertà e la cittadinanza romana: -testamentaria: il padrone esprime la volontà di rendere libero il suo schiavo nel suo testamento, questo produceva i suoi effetti alla morte del testatore; -vindicta: si effettuava un finto processo, per far nascere un diritto e liberare lo schiavo. I protagonisti del processo erano: il padrone detto ‘Dominus’, lo schiavo e una terza persona chiamata ‘Adsertor Libertatis’, che era un amico del padrone. Esso con una bacchetta indica lo schiavo e alla sua affermazione, che rivendicava la liberà dello schiavo, il padrone aveva due scelte: nel primo caso poteva rimanere in silenzio per confermare l’affermazione e si procedeva posando la bacchetta sullo schiavo che gli conferiva la libertà (se fosse stato un vero processo il padrone avrebbe dovuto controbattere l’affermazione dell’Adsertor e non rimanere zitto), nel secondo caso poteva rivendicare il suo schiavo, non stando zitto; -censu: il proprietario si recava per il censimento, accompagnava il suo schiavo davanti al censore e lo scriveva nella lista come uomo libero. Decade durante il principato perché la figura del censore è eliminata. Poi saranno troppe le manomissioni, perché si crea una tendenza a liberare gli schiavi causando un danno all’economia, per questo nel periodo di Augusto, tramite una legge, vengono limitate le manomissioni: -Lex fufia caninia: 2 ac, limita le manomissioni mediante testamento, non più di 100 schiavi alla volta; -Lex aelia sentia: 4 dc, non si potevano liberare gli schiavi per far credere che la proprietà fosse ridotta; -Lex iunia: dava agli schiavi liberi lo status di Latini. ➢ MANOMISSIONI PREVISTE NELLA PRASSI: C’erano delle forme non previste dal sistema civile, non avevano la tutela giuridica, ma che vengono utilizzate nella prassi, per il diritto coloro sottoposti a queste forme rimangono schiavi e diventano liberi solo di fatto. 31 Interveniva il pretore per tutelare queste forme, si chiamavano ‘Manomissioni Pretorie’, dava degli strumenti giuridici in modo tale che queste forme ricevessero una tutela giuridica, ma visto che non sono previste nel diritto civile, lo schiavo diventerà solo libero e non cittadino romano. -inter amigos: fra amici, il padrone davanti agli amici, che erano i testimoni, dichiarava lo schiavo uomo libero; -per mensan: al banchetto, il padrone si presentava davanti al banchetto degli amici e dichiarava la libertà dello schiavo; -per epistulam: il padrone scriveva allo schiavo una lettera dichiarando la sua intenzione di renderlo libero. 2. ROMANI O STRANIERI: Roma era una città molto aperta, infatti, xeno significava straniero e ospite. In epoca arcaica non c’era differenza per la cittadinanza, ma poi si volle differenziare romani e pellegrini. Gli stranieri veri e propri non potevano avere la capacità giuridica. Fra gli stranieri bisogna distinguere i latini, avevano uno statuto diverso, i cugini dei romani, gli concessero il ‘ius conubi’: un latino poteva sposare un cittadino romano e i figli diventavano cittadini romani, avevano il diritto al commercio, diritto di migrare e trasferirsi a Roma e il diritto di voto. Poi il diritto del Lazio verrà dato ad altre popolazioni come premio, per poi concedere la cittadinanza. 3. INDIPENDENTI O DIPENDENTI: -Su iuris: soggetto indipendente dalla propria famiglia, per essere indipendenti non bisognava avere, all’interno della famiglia, antenati di sesso maschile più grandi viventi, quindi non essere sottoposti alla potestas di un padre o di un nonno, bisogna essere pater familias. -Aliei iuris: soggetto sottoposto alla potestà altrui, quindi dipendente. Quest’ultima si divideva in: -Potestate: rapporto padre-figli; -In manu: riguardava le donne sotto la potestas del marito o del suocero, ma non tutte le donne entravano nella famiglia del marito perché occorrevano determinati riti, sin manus invece la donna rimane legata, anche per l’eredità, alla vecchia famiglia. I 3 status si possono trasformare o si possono perdere, attraverso la Capitis Deminutio, come se l’uomo morisse perché usciva dalla comunità, veniva declassato. Poteva essere di 3 tipi: -Massima: il soggetto perdeva tutti e 3 gli status; -Media: si conservava solo la libertà ma si perdevano gli altri 2 status, come l’esilio; -Minima: si perdeva solo lo status familie, come essere adottati. 32 10/11/2020 • LA TUTELA: Avere la capacità d’agire significava operare direttamente nel mondo del diritto e compiere personalmente atti giuridici. A volte chi aveva la capacità giuridica non aveva quella di agire o al contrario. Non avevano la capacità d’agire: -impuberi e donne, a cui veniva affidato un tutore; -persone non sane di mente o sperperavano il denaro, a cui veniva affidato un curatore. Vi era una distinzione tra: -puberi: avevano l’idoneità per procreare e potevano avere la capacità d’agire; -impuberi: non avevano raggiunto la pubertà e non potevano procreare e non avevano la capacità d’agire. Secondo i Sabiniani per capire se un soggetto aveva raggiunto o meno la pubertà occorreva un ispezione corporale, ma secondo i proculiani bastava raggiungere l’età di 12 anni per le donne e 14 per gli uomini. ➢ La tutela per l’impubere in caso di morte del pater familias: Nel caso in cui un impubere diventava sui iuris ovvero indipendente a causa della morte del pater familias, si ricorreva all’istituto della tutela, che procede per sostituzione del potere del padre. Nasce la tutela degli impuberi al quale si ricorre in 3 modi: -tutela testamentaria: il padre di famiglia nomina nel suo testamento un tutore per il figlio; -tutela legittima: tutela per legge o agnatizia, diventava tutore il parente più prossimo al soggetto, per linea maschile, solitamente era un fratello. La nomina avveniva in maniera automatica per legge e non si poteva rifiutare l’incarico. -tutela atiliana: tutela successiva, una madre o dei parenti chiedevano al magistrato la nomina di un tutore per il fanciullo, che emette un decreto di nomina del tutore. Inizialmente erano i pretori ad avere questa funzione di nomina del tutore, successivamente, Claudio affidò il compito ai consoli ed con Marco Aurelio erano nominati da un pretore apposito, il pretore tutelare. La tutela aveva carattere potestativo non protettivo, il tutore non era nominato per proteggere la persona ma per proteggere il patrimonio della famiglia, perché il fanciullo per l’età giovane poteva fare danni al patrimonio. I compiti del tutore erano: amministrare il patrimonio dell’impubere, provvedere alla persona e alla sua educazione, dare la sua autoritas agli atti (atti commerciali, testamenti, negozi giuridici) compiuti dal fanciullo, ovvero doveva integrare la volontà del minore, garantendo che l’atto venisse effettuato nel rispetto della legge. Alla fine del mandato veniva fatto un rendiconto per vedere se il tutore aveva gestito bene il patrimonio del minore o se lo aveva sperperato, in caso di cattiva gestione poteva essere eseguita un’azione penale contro di lui con condanna. Il tutore poteva rinunciare all’incarico e sempre più tutori cercavano di scampare dalla nomina, allora decisero che si poteva rinunciare solo per cause legittime e queste vennero elencate in modo chiaro: -scuse per riguardi personali: aver compiuto 70 anni, povertà estrema, cattive condizioni di salute, mancanza di cultura e analfabetismo, nomina per ragioni di inimicizia e vessazioni, aver subito dal padre del pupillo una controversia, avere una dimora lontana, aver avuto una lite col fanciullo; -ragioni di ordine privato: avere 3 figli a Roma, 4 in Italia, 5 nelle provincie, avere già tre tutele; -ragioni di ordine pubblico: assenza per causa pubblica fino a 1 anno dalla cessazione, ricoprire una magistratura anche municipale, far parte del ‘concilium principis’ dell’imperatore; -scuse per privilegio: essere veterani, atleti coronati, grammatici, retori, filosofi, medici. 35 La procedura prevedeva che entro 60 gg il padre o il marito dovevano fare la denuncia, altrimenti erano accusati del crimine di Lenoncino ovvero reputati consenzienti allo sfruttamento della prostituzione e condannati. Passati i 2 mesi qualsiasi persona estranea alla famiglia poteva fare la denuncia entro 4 mesi. A questo punto inizia il processo e la condanna dei 2 adulteri era quella di essere reclusi su 2 isole differenti ed era prevista la confisca dei beni e del patrimonio. Per quanto riguarda la vendetta privata, il padre poteva uccidere la donna e l’amante insieme, invece il marito non poteva uccidere la donna, ma l’amante. Le leggi di Augusto non hanno molto successo, ma ad un certo punto c’è un cambiamento nella società e la situazione si risolve da sola, all’interno della coppia c’è una sorta di nuova moralizzazione, il matrimonio diventa un consorzio per tutta la vita, nel quale vi è la condivisione del diritto umano e divino. In epoca tardo imperiale venivano compilate per la celebrazione del matrimonio delle tavolette, che rappresentavano lo scambio di volontà dei coniugi, veniva menzionato lo scambio dei consensi, la dote della donna e il fine del matrimonio ovvero la procreazione dei figli. Le tavolette erano lette pubblicamente davanti i testimoni. • LE SUCCESSIONI: La successione poteva essere legittima o testamentaria. ➢ La successione legittima: Secondo la legge delle 12 tavolette, se qualcuno muore senza avere fatto testamento, si procede seguendo un ordine, se non è presente una delle categorie si passa a quella dopo. -heredes sui ovvero i figli, figlie, mogli, quindi coloro che sottostavano al potere del pater familias; -Agnati ovvero il parente prossimo per linea maschile; -Gentiles ovvero gli appartenenti allo stesso gruppo di famiglia che sparisce alla fine dell’epoca arcaica. Esiste una successione prevista dal pretore, in assenza di testamento, per integrare e correggere il diritto civile. Si segue un ordine chiamato ‘honorum possesso’, prevede 4 categorie e si effettua un indagine: -Unde liberi: gli heredes sui, le donne sotto la manus ereditano come i figli, coloro sotto potestà; -Unde legitimi: categorie indicate nel diritto civile, compresi gli agnati, ovvero i parenti prossimi per linea maschile, se non ci sono figli e se i possibili ereditari hanno lo stesso grado di parentela si dividono equamente l’eredità, se possiedono grado diverso l’eredità va a colui con il grado più vicino al soggetto morto, ricordiamo che i Gentiles vengono esclusi perché scompaiono e qui non sono più considerati; -Unde cognati: parenti per linea di sangue, anche per linea femminile; -Unde Vir et uxor: coniuge superstite, è il caso in cui la donna non è entrata nella famiglia del marito, con il matrimonio sin manus. ➢ La successione testamentaria: Nel diritto odierno è ammessa la situazione in cui, dopo aver fatto testamento, nel corso degli anni, le situazioni economiche e le proprietà menzionate variano. Quindi spesso capita che ci siano beni non menzionati nel testamento e gli eredi avranno diritto anche a ciò che non è stato menzionato. Nel diritto romano non c’era una situazione simile, o era tutto inserito nel testamento o tutto veniva ereditato per successione legittima. Diverse definizioni: Il testamento è quell’atto di ultima volontà, fatto solennemente in vita e diretto ad avere effetti dopo la morte. 36 -Titoli ex corpo recupiani diceva: il testamento è l’enunciazione legittima dei nostri intendimenti fatta dinnanzi a testimoni in forma solenne allo scopo che produca effetto dopo la nostra morte. -Modestino diceva: il testamento è la manifestazione legittima della nostra volontà relativamente a ciò che vogliamo sia fatto dopo la nostra morte. Diverse forme di testamento: -Testamento calatis comitis: avveniva quando si convocavano i comizi, che venivano presieduti dal pontefice massimo, il pater familias redigeva il suo testamento e oralmente, davanti a tutti, indicava il suo erede. Vi era un limite, perché quest’assemblea si riuniva solo due volte all’anno. -Testamento in procinctu: testamento dichiarato davanti all’esercito schierato, questo era il caso in cui una persona veniva convocata in guerra e prima della battaglia, redigeva il suo testamento, perché vi era sempre la possibilità di morire in battaglia. Anche questo aveva un limite, perché non tutti erano militari. -Mancipatio Familiae: non era un vero e proprio testamento, è un sistema escogitato per permettere a chiunque di decidere sulle proprie volontà in qualsiasi momento dell’anno. Il testatore vendeva il proprio patrimonio, in modo fiduciario, ad un amico fidato, al quale veniva dichiarato a chi erano destinati i beni. Si seguiva una formalità e le persone presenti erano: -l’uomo di fiducia o acquirente; -un uomo con la bilancia; -5 testimoni che dovevano essere cittadini romani puberi; -il soggetto che pronunciava le sue ultime volontà. La procedura prevedeva che l’acquirente prendeva un pezzo di bronzo, che aveva un valore simbolico e con esso toccava la bilancia, affermando che avrebbe acquisito la proprietà del patrimonio. Poi il soggetto pronunciava le sue ultime volontà tramite una dichiarazione orale, questa era chiamata ‘Nuncipatio’. -Testamento per aes et libram: aes: bronzo – libram: bilancia, riprende il testamento precedente e viene utilizzato per tutta l’epoca classica. Qui cambia il peso dei testimoni: l’acquirente è solo un figurante che rimane per completare il rito, non acquista nulla, c’erano 7 testimoni, composti dai 5 che erano presenti prima, gli altri 2 erano colui che teneva in mano la bilancia e colui che teneva in mano il pezzo di bronzo. Il testatore attraverso la Nuncipatio dichiarava le sue volontà, istituendo direttamente i suoi eredi e facendo le sue dichiarazioni. Questo atto poi diventerà scritto sulle tavolette cerate e la Nuncipatio rinvierà a quanto dichiarato su di esse, erano sempre presenti i 7 testimoni, che dovranno porre le loro firme nella tavoletta a pena di nullità. Questa diventerà la forma più diffusa. -Testamento pretorio: ci devono essere tutte le formalità, perché il testamento fosse considerato valido. Nel caso in cui ci fossero delle complicazioni o incomprensioni o se si fossero dimenticati delle formalità, interveniva il pretore che con il suo diritto correggeva i difetti, si tratta di un’integrazione di quello precedente, per salvare la volontà del testatore. Dopo di che i testamenti dovevano essere consegnati ad Archivi o ai Templi. Le formalità per l’apertura del testamento: Queste nascono con una legge di Augusto del 6 dc che introduce un’imposta di successione da consegnare all’imperatore, equivaleva a circa il 5% del valore del patrimonio, con l’imperatore Caracalla l’imposta arriverà al 6%. Il testamento era aperto e letto entro 3/5 giorni dalla morte, per permettere all’imperatore di incassare immediatamente l’imposta, doveva essere aperto in luogo pubblico e dovevano essere convocati i testimoni. Per l’apertura si procedeva strappando i sigilli e il filo che legava le tavolette, poi i testimoni 37 dovevano riconoscere le loro firme e doveva essere presente almeno la maggioranza, ma poteva succedere che venissero convocati uomini di provata onestà al posto dei testimoni. Poi si procedeva alla lettura pubblica del testamento, in caso della presenza di legatari, gli veniva chiesto il pagamento di una quota di imposta, i legatari erano coloro che ricevevano disposizioni a titolo particolare. In epoca tardo imperiale il testamento è simile a quello pretorio, Teodosio II emana una legge che stabilisce 2 possibilità: -Testamento scritto: è il più frequente, il testatore dichiara davanti ai testimoni il suo testamento e viene scritto su tavolette; -Testamento orale: il testatore dichiara le sue volontà di fronte ai testimoni, si tratta di una dichiarazione verbalizzata e firmata anche in copie di lingua diversa, poichè Teodosio concede la possibilità di fare testamento anche in greco, prima era concesso solo in lingua latina. Testamento militare: Un passo Ulpiano parla di questo tipo di testamento, probabilmente venne introdotto da Giulio Cesare. Si concesse questo privilegio a tutti i militari in terra o in mare, al fronte o meno. Siccome stavano lontano per molti anni dalle loro case e dalla vita pubblica, conoscono poco il diritto pubblico, infatti in questa situazione è difficile rispettare la formalità richieste, per esempio non era possibile la presenza di testimoni e di formalità particolari, dunque gli era concesso un testamento libero nelle forme. Si trattava sia di libertà di forma, sia di designazione libera di un erede. I militari avevano delle concubine straniere e potevano designarle eredi, nella normalità non era possibile. Il testamento aveva un limite, perché diventava efficace solo se il militare fosse morto in guerra. Se fosse riuscito a tornare a casa, il testamento era da riconfermare entro un anno dal rientro in patria, nelle forme normali previste dal diritto, se era congedato con disonore doveva fare un nuovo testamento. 13/11/2020 Altri tipi di testamento: Durante la peste, i testimoni avendo paura del contagio, non gli veniva chiesto di stare a diretto contatto con il testatore e con gli altri testimoni, quindi si presentavano una alla volta. Esistevano due tipi di testamento pubblico: -veniva fatto e depositato negli uffici del tribunale; -presentato per iscritto all’imperatore e conservato negli archivi imperiali. Il testamento olografo era un tipo di testamento privato che viene scritto dal testatore di sua volontà, senza testimoni. Verrà poi abolita da Diocleziano, che terrà il resto dei testamenti. Il contenuto del testamento: Il testamento inizia con la data, viene indicato l’imperatore di quel periodo, poi il testatore indica il suo nome, dichiara la sua piena capacità di intendere e di volere e i motivi che lo spingono a fare testamento. Indica l’erede e alla fine vengono poste le firme del testatore, dei testimoni e la sottoscrizione del notaio, che in epoca giustinianea era obbligatoria. 1. L’istituzione d’erede: permette il subentrare della persona scelta, come erede del complesso giuridico e patrimoniale del defunto, da questa dipendevano la validità di tutte le altre disposizioni e senza questa il testamento era nullo. Gaio diceva che questa era il fondamento del testamento e veniva inserito all’inizio di tutto, fatta in lingua latina e in forma imperativa ‘sia tizio mio erede’, nel tempo questo rigore si attenua, nel tardo impero con un figlio di costatino si dice che questa era valida in qualunque forma e con qualunque espressione, l’importante che non ci fossero dubbi sulla volontà del testatore. 40 17/11/2020 • DIRITTI REALI: I diritti reali sono un complesso di diritti patrimoniali, caratterizzati dal potere immediato del titolare sulla cosa, che implica un diritto negativo da parte degli altri consociati. LA PROPRIETÀ: La proprietà è il diritto reale per eccellenza, è il modello dei diritti reali e si fa valere nei confronti di tutti. Nelle fonti giuridiche non è presente una definizione. I modi di acquisto della proprietà sono 2: ➢ MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TITOLO ORIGINARIO: riguardava cose senza un proprietario. 1. L’occupazione: occorre che la cosa non appartenga a nessuno o che sia abbandonata, come: oggetti trovati sulla spiaggia dai nemici, bottino di guerra, cose prese tramite la pesca o la caccia, inclusi animali domestici ma che abbiano perso l’istinto di tornare a casa, oppure un’isola nata nel mare. Un caso particolare è il ritrovamento di un tesoro, ovvero il deposito di una cosa mobile, pregiata e antica, nascosta da tanto tempo, la cui proprietà non può essere reclamata da nessuno. In epoca repubblicana non vi era una disciplina che regolasse questo ritrovamento, nasce con Adriano. -Con Andriano: se io trovo il tesoro in un luogo privato, come nel terreno di qualcuno, la metà del valore del tesoro andava allo scopritore e metà andava al proprietario del terreno, ma se il tesoro si ritrovava in un luogo pubblico, come in mare, il valore era tutto allo scopritore. -Con Costantino cambia: metà del valore del tesoro era dello scopritore e metà del fisco, solo se fosse stato denunciato il ritrovamento, altrimenti sarebbe stato interamente destinato al fisco. -Nel tardo impero: ¼ era destinato al proprietario del terreno e i restanti ¾ allo scopritore. -Nel 390 si decise che doveva essere interamente dello scopritore, poi si torna al regime di Adriano. 2. L’accessione: è il caso in cui il proprietario del bene principale diventa proprietario anche del bene secondario, dunque il bene accessorio segue la sorte giuridica del bene principale. Viene fatta una divisione dagli studiosi: -Accessione da cosa immobile a cosa immobile: è il caso degli incrementi fluviali. .Alluvione: è un incremento insensibile, la corrente del fiume trasporta detriti dal terreno A al terreno B, essendo uno spostamento insensibile perché si tratta di detriti, il proprietario A non può rivendicarli, perché non può dire quale parte sia sua. .Avvulsione: è un incremento sensibile, la corrente del fiume trasposta un intera zolla di terra che si unisce al terreno del proprietario B, in questo caso il proprietario A può rivendicare la zolla, ma se passa del tempo e la zolla si unisce al terreno, tramite le radici dell’albero che si sono allungate, creando un terreno unico, allora il proprietario A non può rivendicare la zolla, che diventa proprietà del proprietario B. .Isola nata nel fiume: compare un isolotto nel fiume pubblico, si traccia idealmente al centro del fiume una mediana, se l’isola è perfettamente al centro, si divide tra i due proprietari che hanno terreni che si affacciano sul fiume, ma se è l’isola è spostata da una sola parte, è interamente di uno dei due proprietari. Lo stesso avviene per il letto di un fiume, il fiume cambia percorso e lascia il suo letto, viene tracciata una mediana e si divide il terreno. -Accessione da cosa mobile a cosa immobile: .Semina: tutto ciò che cresce sul terreno, anche se seminato da un altro, diventa proprietà del proprietario del terreno, stessa cosa se qualcuno pianta alberi da frutta sul terreno di un altro. .Costruzioni: qualcuno costruisce un capanno di legno sul terreno di un'altra persona, tale diventerà proprietà del proprietario del terreno fino a quando esiste il capanno. Se demolito il proprietario del materiale può richiedere la restituzione degli assi di legno. 41 -Accessione da cosa mobile a cosa mobile: .Saldatura: a fuoco si saldano due parti di una statua di bronzo, il braccio è proprietà di B, quando tale viene saldato alla statua, creando una cosa unica, il proprietario della statua diventerà proprietario anche del braccio. Se la saldatura viene realizzata con piombo, non vale questa regola, perché vengono usati materiali differenti e quindi rimangono due cose separabili. .Tessitura: io ho una tela e qualcuno ricama sulla mia tela con fili d’oro, nonostante il filo sia prezioso, il proprietario della tela diventa proprietario anche dei fili usati. .Tintura: coloro una stoffa non mia, il proprietario della stoffa rimane il proprietario, anche se è stata tinta e ha cambiato la sua natura. .Scrittura: se scrivo su una tavoletta cerata non mia una poesia, il proprietario della tavoletta diventa proprietario anche di ciò che è stato scritto, quindi della poesia; .Pittura: un artista dipinge un quadro su una tavola, secondo i Savignani si doveva utilizzare lo stesso principio della scrittura, ma poi prevale l’idea dei Proculiani, ovvero prevale la pittura sulla tavoletta in modo da dare valore all’arte, così l’artista diventava proprietario anche della tavoletta e il proprietario della tavoletta poteva farsi rimborsare il valore del suo bene. 3. Specificazione: Il proprietario della materia incarica un’altra persona di lavorarla, tale viene chiamato specificatore, questo crea una nuova specie diversa dall’originale, quindi, un nuovo oggetto. Per esempio, tizio mi dà dell’oro e lo trasformo in anello. Secondo i Savignani il proprietario della nuova specie rimane il proprietario della materia, mentre per i Proculiani il proprietario è chi crea la nuova specie, perché è stato capace di creare una nuova materia. Nella tarda giurisprudenza classica si afferma il principio della reversibilità, che consiste nel verificare se l’oggetto creato può ritornare alla stato di materia, allora il lavoro non è stato così importante, quindi rimane proprietà del vecchio proprietario, ma se non può più tornare allo stato di materia, l’artista diventerà proprietario del nuovo oggetto, in modo tale da risaltare il lavoro effettuato. Il vino non può tornare ad essere uva, l’olio non può tornare a olive, l’anello può tornare ad essere oro, fondendolo. 4. Confusione: quando c’è confusione tra più elementi, per esempio, si mischiano più miscele, secondo i Savignani diventa proprietario colui che detiene la parte maggiore, mentre i Proculiani affermano che ognuno ha diritto a una quota sull’intero. 19/11/2020 ➢ MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ A TITOLO DERIVATIVO: prima esisteva un altro proprietario. 1. Mancipatio: utilizzata per il testamento o per la Mancipatio Familiae. Era riservata ai cittadini romani. I beni trasferiti erano le ‘res mancipi’, includevano: terreni, case, schiavi, servitù prediali rustiche (antiche). I ‘res nec mancipi’ non si trasferivano con la Mancipatio. In epoca arcaica la Mancipatio rappresentava una vera e propria pratica di vendita e di acquisto della proprietà. Un uomo teneva la bilancia, dove veniva posto il bronzo che era il mezzo di pagamento del bene. Poi questa pratica diventa solo una vendita immaginaria, ma si trattava di un atto solenne, dunque doveva essere realizzato con tutte le formalità e se venivano a mancare, la vendita non aveva valore. Serviva per acquisire la proprietà, ma la compravendita era già avvenuta, era una ‘finta vendita’. Il pezzo di bronzo simboleggiava solo il pagamento, ma questo avveniva con le monete ormai coniate. I soggetti coinvolti erano: -l’acquirente ovvero colui che diventerà proprietario; -il venditore ovvero il vecchio proprietario; -l’uomo con la bilancia e 5 testimoni, che devono essere cittadini romani puberi. Si usava con Diocleziano, ma non è menzionata nel codice teodosiano. 42 2. In iure cessio: si tratta della cessione avventa in tribunale davanti al pretore, non è una vera compravendita, serve per rendere il bene disponibile all’acquirente. Il futuro proprietario toccava ciò che doveva acquistare secondo il diritto dei Quiriti/romani. Il vero proprietario ha 2 scelte: ritirarsi e il magistrato aggiudicava l’oggetto al nuovo proprietario oppure affermare che il bene era suo e iniziava il processo, ma non era questa la finalità, quindi non dovevano esserci rivendicazioni. In epoca tardo imperiale non era più utilizzata. 3. Traditio: inizialmente veniva utilizzata solo per consegnare materialmente dei beni immobili. Quando in epoca tardo imperiale gli altri 2 modi scompaiono, questa pratica viene utilizzata per tutti i beni. Potevano verificarsi 2 tipi di consegna: -a distanza: il venditore saliva su una torre, indicava i suoi poderi e li trasferiva all’acquirente; -brevi mano: il bene era già disponibile all’acquirente, ma il venditore e l’acquirente dovevano essere d’accordo. • DIRITTI REALI SU COSE ALTRI: La proprietà può essere limitata da altri diritti, ma quando questi cessano di esistere, la proprietà si espande nuovamente tornando all’assolutezza, si tratta del principio dell’elasticità. I diritti reali su cose altrui limitano il diritto di proprietà di un altro soggetto e si dividono in: diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia. I diritti reali di godimento su cose altrui: 1. LA SERVITU’: ➢ LE ANTICHE FORME DI SERVITÙ PREDIALI RUSTICHE: -L’iter: era un sentiero che si percorreva a piedi, con larghezza di 2 piedi; -L’actus: era un passaggio utilizzato per la conduzione del bestiame, con larghezza di 4 piedi; -La via: era un passaggio destinato a persone, animali e carri, con la larghezza di 8 piedi nei tratti rettilinei e 16 piedi nei tratti curvilinei; -L’acquedotto: serviva per condurre l’acqua da un fondo all’altro. ➢ LE NUOVE FORME DI SERVITU’ PREDIALI RUSTICHE: Le vecchie forme prediali rustiche erano beni materiali e non diritti. Le nuove forme di servitù prediali rustiche fanno parte dei diritti reali su cose altrui, dunque il proprietario del fondo servente permette che il proprietario del fondo dominante attinga dai suoi fondi. -Servitù di pascolo (diretto passaggio delle pecore); -Servitù per attingere all’acqua; -Servitù per abbeverare il gregge; -Servitù per l’estrazione di minerali; -Servitù per cuocere la calce; -Servitù per ricavare sabbia o creta dal fondo servente, per costruire o riparare la propria casa. ➢ LE SERVITÙ PREDIALI URBANE: Alle precedenti servitù si aggiungono le servitù urbane, queste nascono a causa di un incremento demografico, che porta i piccoli proprietari terrieri ad abbandonare le campagne per spostarsi in città, questo porta ad un urbanizzazione di Roma, la quale non era pronta ad accogliere così tante persone. Inizialmente le case si chiamavano domus, avevano il tetto scoperto per permettere all’acqua piovana di cadere nel l’impluvium, dove veniva raccolta, erano case singole ad 1 piano, le finestre erano interne, era previsto un ambitus ovvero c’era il distanziamento tra una casa e l’altra, così da non creare problemi di vicinanza e non chiedere l’intervento del diritto. 45 dell’usufruttuario (esempio: ricevo 100 pecore ma ne muoiono 10, nel frattempo nascono 30 agnelli, do 10 agnelli per sostituire quelli morti e i 20 restanti sono i frutti del mio usufrutto). I beni che derivano dell’usufrutto non vanno restituiti, mentre il bene soggetto all’usufrutto va restituito. C’era paura che l’usufruttuario danneggiasse la proprietà, allora venne introdotta una cauzione di garanzia chiamata fruttuaria, effettuata davanti a testimoni. 24/11/2020 ISTITUTI AFFINI ALL’USUFRUTTO: ➢ IL DIRITTO D’USO: Inizialmente consiste nel diritto di usare la cosa senza percepirne i frutti, questo valeva per beni che non davano frutti, solo successivamente si evolve anche all’uso del terreno e degli animali, poi il diritto d’uso ammette che si possano percepire i frutti in quantità limitata, quella necessaria per il fabbisogno giornaliero. Chi gode del diritto di uso si chiama usuario. Può riguardare anche una casa, questa si può abitare con la propria famiglia ma non si può affittare, ma si può affittare una stanza ma solo con l’usurario che vive nella stessa casa. ➢ L’ISTITUTO DELL’ABITAZIONE: Nel 530 con Giustiniano nasce l’istituto dell’abitazione. In precedenza, poteva esserci una casa data in usufrutto o in diritto d’uso, seguendo le diverse discipline. Poi l’abitazione diventa un istituto a sé e la casa può essere data anche in locazione. ➢ QUASI USUFRUTTO: Inizialmente l’usufrutto poteva essere solo su cose inconsumabili, altrimenti l’usufruttuario non poteva restituire la cosa come l’aveva ricevuta. Con Cicerone si inizia a parlare di usufrutto sul patrimonio, tale però è formato da beni consumabili e non consumabili. All’epoca di Augusto tramite un senato consulto viene ammesso per oggetto dell’usufrutto qualsiasi cosa, ma nel caso di beni consumabili doveva essere prestata una cauzione fruttuaria, con la quale l’usufruttuario prometteva di restituire, non la stessa cosa, ma il corrispondente “tantundem”, in uguale quantità e qualità. Nel caso di beni inconsumabili tramite la cauzione l’usufruttuario prometteva di restituire la cosa stessa. Quindi prima si seguiva il senato consulto, poi con Giustiniano nasce un istituto a sé ovvero il quasi usufrutto. ALTRI DIRITTI REALI: ➢ IL DIRITTO DI SUPERFICIE: Inizialmente i romani intendevano il diritto di proprietà in senso verticale, ovvero tutto quello che c’era sotto e sopra il terreno era di possesso del proprietario del terreno stesso. Quindi tutto ciò che si trovava sulla superficie cedeva al suolo. Ma col tempo le cose cambiano, inizialmente vi era l’uso di concedere in affetto il terreno pubblico ai bancari, infatti, nelle vie principali si trovavano botteghe tipo banche. Poi si comincia a dare in concessione il terreno privato e si pensa ad un diritto di superficie , come il caso delle case ad insule, si poteva soprelevare sopra le case, si trattava di un diritto su qualcosa che non è presente sul terreno ma sulla superficie. Il titolare di tale diritto doveva pagare un canone ‘solarium’. 46 ➢ IL DIRITTO DI ENFITEUSI: Si tratta di un istituto di origine orientale o greca e diventerà un diritto reale in epoca tardo imperiale. I terreni di proprietà imperiale potevano essere dati in concessione in modo che non rimanessero sterili e fossero coltivati, il soggetto a cui veniva affidato il compito, coltivava dietro pagamento di un canone. Questa concessione poteva durare per un certo periodo o per sempre. Questo diritto poi verrà concesso anche sui terrei privati. Il proprietario di un terreno non produceva più personalmente, allora lo dava in concessione a qualcuno che potesse coltivare al suo posto. Inizialmente questo diritto non era considerato né un diritto di conduzione, né di alienazione, non rappresentava né un affitto né compravendita, ma un terzo diritto. Successivamente si inizierà a parlare dell’istituto dell’enfiteusi, ovvero l’enfiteuta poteva coltivare i terreni, apportare migliorie e pagare un canone annuo, se per 3 anni non avesse pagato il canone cadeva il diritto, poteva anche vendere il suo diritto a un terzo, nel momento di accordo con un altro, doveva notificare al proprietario della concessione la sua intenzione, perché il proprietario del terreno ha il diritto di prelazione, ovvero ha la prevalenza rispetto agli altri possibili acquirenti. Dunque se il diritto viene riacquistato dal proprietario del fondo, tale si estingue per confusione, perché tutto si riunisce sotto una sola persona, se invece il proprietario decide di non volere l’enfiteusi, al momento della vendita ha diritto al 2% sul ricavato del terreno. 47 25/11/2020 • LE OBBLIGAZIONI: Le obbligazioni riguardano il rapporto tra due soggetti: un debitore e un creditore. In origine il termine ‘obbligazione’ significava legare mentalmente il debitore, costringendolo a compire un atto, consisteva in un idea materiale e tramite la Solutio avveniva il pagamento del debito, a quel punto il legame si scioglieva. A supporto di questo c’era un istituto chiamato Nextum: in epoca arcaica prima si eseguiva l’atto solenne mediate l’uso dell’Eas et libram, con il bronzo e la bilancia, con questo rito il pater familias debitore sottoponeva sé stesso, o qualcuno che stava sotto la sua potestà come un figlio, al pater familias creditore, questo garantiva che il debito venisse pagato. Colui nella posizione di Nextus era nella stessa posizione di uno schiavo, era legato e sfamato, in attesa del riscatto del debito, che poteva essere riscattato da un terzo o dal Nexus tramite la sua attività lavorativa, ma se non avesse pagato, sarebbe stato venduto oltre il Tevere come schiavo, perché nessun romano poteva essere schiavo nel territorio romano. Con questa forma si passa ad un vincolo non più materiale ma ideale. Nel 326 verrà abolito il Nexum. Successivamente, l’obbligazione verrà vista come un vincolo giuridico e non una costrizione. Nel manuale di gaio non c’è una definizione di obbligazione, ma è stata trovata nel manuale di Giustiniano: “L’obbligazione è un vincolo giuridico, per il quale siamo costretti, nella necessità di liberarci tenendo il comportamento prescritto dal Diritto Romano”. Le fonti delle obbligazioni: -Gaio propone una bipartizione delle fonti delle obbligazioni, dice: “le obbligazioni nascono da contratto o da delitto”, poi nelle ‘Res cottidianae’ propone una tripartizione, dice: “le obbligazioni nascono o da contratto o da delitto o da varie figure di cause”, l’ultima riguarda le figure che non rientrano nelle altre 2. -Modestino dice: “noi siamo obbligati o attraverso la cosa o attraverso le parole o in entrambi questi modi, o attraverso il consenso o per legge o per diritto onorario (diritto dei pretori) o per necessità o per delitto”. -Giustiniano nel manuale pensa ad una quadripartizione: “contratto, quasi contratto, delitto, quasi delitto”. -Gaio dice che dalle obbligazioni da contratto NASCONO 4 CATEGORIE: 1. PER MEZZO DI COSA: le obbligazioni nascono da un contratto che si perfeziona con la consegna della cosa. -comodato, pegno, fiducia; -mutuo: consiste nel consegnare un bene consumabile ad un'altra persona che ne diventa il proprietario, che è tenuto a restituirmi, secondo il termine concordato o quando lo richiedo, il tantundem, ovvero il corrispondente, infatti il mutuo è un contratto gratuito, non sono previsti interessi, ma se nascono usure tra i due contraenti, allora si chiedono degli interessi; -deposito: consiste nel consegnare una cosa a un'altra persona, che dovrà custodirla e restituirla alla scadenza del termine o quando il proprietario la richiede, si tratta di cose inconsumabili. Ci sono varie forme: .deposito irregolare: si consegnavano cose consumabili, anche denaro, chi riceve i soldi ne diventa proprietario, questo è irregolare in base alla definizione di deposito, comunque il nuovo proprietario dovrà restituire il corrispondente quando verrà richiesto; .deposto per necessità: in caso di calamità si consegna ad una persona un bene da mettere in salvo e da custodire, non deve esserci l’uso, chi conserva è impegnato moralmente, non può sfruttare la disgrazia di un altro, il proprietario può richiedere la restituzione o al termine o alla necessità, se vengono trattenute, il soggetto è punito e deve risarcire il doppio del valore della cose che non ha restituito. 50 Il furto può essere di due tipi: -manifesto: il derubato blocca il ladro sul fatto o il ladro è visto rubare da qualcun altro; -non manifesto: il ladro non viene colto in flagranza, nessuno l’ha visto. Altri tipi di furto: -furto conceptum: la refurtiva viene trovata presso una terza persona; -furto oblatum: il ladro nascondeva la refurtiva in casa altrui; -furto proibitum: il ladro impedisce la ricerca presso di sé della cosa rubata; -furto non exhibitum: il ladro si rifiuta di restituire la refurtiva trovata presso di sé. ➢ QUADRIPARTIZIONE GIUSTINIANO: contratto, delitto, quasi contratto, quasi delitto. Quest’ultimi non rientrano né nel contratto né nel delitto, hanno un peso inferiore, rientrano anche nella tripartizione di Gaio. QUASI DELITTI: sono degli illeciti pretori -il giudice ha fatto sua una lite, perché non è stato imparziale nella causa e ha danneggiato una parte, favorendo l’altra, la parte danneggiata poteva avvalersi di un azione contro il giudice; -da un piano rialzato, come un balcone, cadono degli oggetti su una via pubblica con conseguenze dannose per i passanti; -su dei cornicioni di una casa vengono posti degli oggetti che possono cadere e far male a qualcuno; -casi di furti ai propri clienti, realizzati da proprietari di barche, alberghi o stalle. 51 12/11/2020 LEZIONE APPROFONDIMENTO TUTOR. • LE LEGGI DELLE 12 TAVOLE: La plebe ottiene delle conquiste: -l’ordinamento centuriato, non si parla solo di ricchezze dei patrizi; -il tribunato della plebe; -la codificazione scritta della leggi, non viene più lasciata alla volontà del magistrato. Ne 462 ac un tribuno di nome Terenzio Arsa con un plebiscito, nomina 5 magistrati. Devono creare una redazione scritta del diritto vigente e vanno contro gli interessi dei patrizi. Questi si oppongono fino a farla morire tale idea. Qui si ha la fase di conclusione della lotta fra patrizi e plebei. Nel 454 ac un altro patrizio di nome Appio Claudio, sospende la magistrature ordinarie e nomina 10 patrizi chiamati Decemviri. Dovevano redigere un codice di leggi, li spedisce in Grecia a studiare le leggi da poco redatte da Solone, per prenderne spunto. Dopo soli 3 anni presentano all’assemblea dei comizi curiati 10 tavole di leggi, vengono votate ed entrano in vigore. Nel 450 ac Appio Claudio, non ancora soddisfatto, nomina un nuovo Decemvirato con una novità, perché nel gruppo, include 3 plebei, è la prima volta che partecipano ad una magistratura. Questi redigono altre 2 tavole che vennero chiamate ‘Inique’ ovvero scorrente, perché sancivano l’inferiorità della plebe, ribadivano il divieto di matrimonio tra patrizi e plebei e la prigionia per debiti. La tradizione vuole che questo Decemvirato mostrasse tendenze troppo autoritarie, inoltre Appio Claudio voleva oltraggiare una plebea di nome Virginia che addirittura si uccise, questo fu di spunto per l’inizio di una rivolta popolare, diretta da Valerio e Orazio. Sconfiggono Appio Claudio, diventano consoli e fanno pubblicare anche le tavole inique. Motivi per cui tale storia non debba essere degna di fede: 1. Si parla di rivolta popolare, ma i protagonisti erano due patrizi e non plebei, dunque si presuppone fosse una rivolta personale tra famiglie patrizie, questa e quella dei sabini; 2. Le 12 tavole non risalgono alla metà del V secolo, anzi alcuni credono non siano mai esistite. Motivi per cui non sono mai esistite: 1. Non codificano un intero gruppo di legge, ovvero non parlano di tutti gli argomenti, tralasciano quasi tutto il diritto di famiglia, diritto processuale civile, manca parte delle obbligazioni, non è una raccolta esauriente. 2. Sicuramente una parte delle 12 tavole è molto antico, c’erano argomenti più vecchi del ipotetica tavola, c’è la legge del taglione, invece una parte è più recente, come l’Intercalazione: i sacerdoti aumentavano il numero dei giorni per far combaciare il calendario lunare con il calendario solare, questa venne inventata nel 191 ac, ma è inserita nelle 12 tavole. 3. L’ambasciata greca è un invenzione, Polibio dice che la prima ambasceria greca dei romani risale al 229 ac. Le leggi delle 12 tavole non ci sono mai pervenute, si dice che sono andate distrutte nell’incendio gallico del 390 ac., ma Livio afferma che i magistrati recuperarono i documenti più importanti e dunque è impossibile che questo documento così importante non sia stato recuperato, ma soprattutto è impossibile che esista una sola copia. Inoltre Cicerone ci dice che tutti i magistrati conoscevano a memoria le 12 tavole ed è impossibile che nessuna le abbia riscritte dopo l’incendio. 52 IL CONTENUTO DELLE 12 TAVOLE: -L’aspetto privatistico è poco presente, è messa in luce la funzione della potestà del padre per quanto riguarda le successioni (pater familias muore senza testamento e senza figlio legittimo, l’eredità passa agli agnati, se non ci sono questi, l’eredità passa alla gens). -Il diritto processuale civile è appena accennato, si passa da un elemento religioso di offesa agli dei in caso di lesione soprattutto al bene pubblico, ad elementi laici, non c’è più un re che parla degli dei ma si ha un giudice privato che decide in base alla gravità della lesione. -La parte più importante è quella del diritto criminale, i crimini vengono repressi in modo severo senza vendetta privata. Il diritto criminale viene diviso in crimina pubblica e delicta. CRIMINA PUBBLICA: riguardano l’interesse dello stato 1. Parricidio: l’omicidio, se ne parla la prima volta con Numa Pompilio. -volontario: prevede la pena di morte inflitta con modalità strazianti, il colpevole era chiuso in un sacco con un gallo, un pollo, un serpente, una scimmia e un lupo e veniva buttato giù da una rupe; -involontario: il colpevole, davanti al popolo, offriva un ariete agli agnati, per espiare la sua colpa. 2. Perduellio: alto tradimento e attentato all’ordine costituito dello stato. Comprendeva: -diserzione, passaggio al nemico in tempo di guerra, remittenza alla leva; -attentato al re, ai magistrati,… 2 duoviri decidevano in queste situazioni, si procedeva con la decapitazione o l’uccisione a bastonate. 3. Collusione: il giudice che si lascia corrompere, la pena inflitta è la pena di morte. 4. Falsa testimonianza: lesione verso le divinità, il colpevole viene buttato giù dalla rupe tarpea, una rupe sacra, si diceva che se il dio avesse voluto salvarlo lo avrebbe fermato. Più tardi la pena capitale sarà sostituita dall’esilio. 5. Attentano all’agricoltura: a Roma nel V secolo si vive in un momento di carestia e povertà, per cui chi incendiava i fienili, a sua volta veniva bruciato sul rogo. 6. Pascolo abusivo notturno: si lede la buona fede della persona che sta dormendo, è prevista la condanna di morte, come chi ruba i raccolti di notte. 7. Malum carmen, il malocchio: coloro che erano ingaggiati di gettare il malocchio sui raccolti erano uccisi. I DELICTA: atti illeciti che ledono l’interesse privato 1. Violenza fisica: erano previsti due casi: -os fractum: rompere un osso a un cittadino libero comporta un risarcimento di 300 assi, mentre rompere l’osso ad uno schiavo comportava un risarcimento al suo dominus di 150 assi; -membrum ruptum: danneggiare un organo in modo permanente, se non ti metti d’accordo con colui che ti ha offeso, vale la legge del taglione. 2. Furto: -manifesto: se avviene di notte o il ladro armato viene colto in flagranza, il derubato può uccidere il ladro; -non manifesto: furto non colto in fragranza, se il danneggiato scopre chi è il ladro, il derubato ha diritto a ricevere il doppio o il triplo del valore della cosa o la restituzione della cosa stessa. 3. Usura: colui che fa l’usurario, deve restituire il quadruplo dell’usura praticata.
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