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Riassunto Diritto Unione europea - Daniele, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

Riassunto Diritto dell'Unione Europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale, competenze di L.Daniele con integrazione degli appunti presi a lezione

Tipologia: Appunti

2014/2015

In vendita dal 24/02/2015

bibi451
bibi451 🇮🇹

3 documenti

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Scarica Riassunto Diritto Unione europea - Daniele e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA PARTE ISTITUZIONALE 1.FASI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE 1.A.PROCESSO DI APPROFONDIMENTO Fasi: 1. 1951-1954 da CECA a fallimento CED 2. 1957-1992 da Trattati di Roma a Maastricht 3. 1992-2009 da Trattati Amsterdam e Nizza a Trattato di Lisbona 4. 2009- in corso da Trattato di Lisbona PRIMA FASE La prima fase si apre dopo la fine della II GM in un periodo in cui i paesi europei erano prostrati economicamente. La paura che la Germania dimostri ancora una volta la sua superiorità economica, nonostante le sanzioni di guerra, fa capire ai paesi europei che sanzionarla non era la soluzione migliore per prevenire altri eventi come quelli appena trascorsi. Allora, il vicepresidente della Società delle Nazioni, Jean Monnet propone di creare un OI (=ente creato mediante un trattato) che controlli le risorse carbosiderurgiche (grande ricchezza della Germania). Viene così creata la CECA nel 1951 a Parigi da 6 stati (Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Lusseburgo). Fu la prima forma di integrazione europea. La struttura era composta da 4 istituzioni: • Alta autorità organo composto da 9 membri, indipendente dagli Stati, corrispondente all’attuale Commissione, poteva emanare atti vincolanti e istituire prelievi fiscali. • Assemblea organo composto da rappresentanti parlamentari degli Stati membri, corrisponde al PE e rappresenta interessi dei cittadini. • Consiglio dei Ministri organo composto da un rappresentante di ogni Stato membro, corrisponde al Cosniglio. • Corte di Giustizia organo giurisdizionale che controlla attività della CECA. La CECA era molto avanzata perché, a differenza di altre OI, si autofinanziava e questo la rendeva indipendente dagli Stati membri. Inoltre introduce il metodo comunitario (perfezionamento del metodo intergovernativo). Metodo comunitario Metodo intergovernativo • Organi di individui + Organi di Stati • Organi di Stati • Istituzioni possono emanare atti vincolanti • Non possono emanare atti vincoloanti • Organo giurisdizionale • No organo giurisdizionale • Decisioni prese a maggioranza • Decisioni prese a unanimità Viene anche creata l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea (OECE), un' organizzazione internazionale attiva dal 1948 al 1961. Fu istituita il 16 aprile 1948 per controllare la distribuzione degli aiuti americani del Piano Marshall per la ricostruzione dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale e favorire la cooperazione e la collaborazione fra i Paesi membri. Fu la prima organizzazione sovranazionale a svilupparsi in Europa nel dopoguerra. Questo fa capire che gli USA avevano interesse nell’integrazione europea. Nel 1961 fu riorganizzata e si trasformò nell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD o OCSE in Italiano). Nel 1950 era scoppiata la Guerra di Corea e gli USA volevano riarmare la Germania per avere un alleato e farla entrare nella NATO. La Francia era fortemente contraria e propone di creare un esercito europeo. Un esercito, però, necessità di un potere democratico che lo controlli. Così si propone di creare la CED e si chiede all’Assemblea della CECA di creare una comunità politica europea. Si sarebbe creata una struttura quai federale, ma mentre si progetta, muore Stalin e gli Stati europei sentono meno incombente la minaccia sovietica e la Francia non ratifica il trattato facendo fallire questo progetto. SECONDA FASE È la fase del gradualismo o dei piccoli passi perché gli Stati si rendono conto che per arrivare ad un’ unione politica si deve passare per un’ unione economica. Così si inizia a pensare all’intergrazione economica con i Trattati di Roma. Per Trattati di Roma si intendono due trattati firmati a Roma il 25 marzo 1957: il trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM). Insieme al trattato che istituisce la CECA, firmato a Parigi il 18 aprile del 1951, rappresentano il momento costitutivo delle Comunità europee. Il loro obiettivo era quello di eliminare le barriere alla circolazione (no dazi). Tuttavia nel 1984 Altiero Spinelli redige un progetto di trattato che sfocia nell’Atto Unico Europeo. Per Atto Unico Europeo si intende il trattato consolidato che ha emendato i Trattati di Roma del 1957. L'Atto è entrato in vigore il 1º luglio 1987 e fu elaborato per andare incontro a due necessità improrogabili: • Completare la costruzione del mercato interno, ormai al palo dopo le crisi economiche degli anni Settanta. • Avviare un primo embrione di Unione politica. Fu abbastanza deludente. Il Trattato di Maastricht, o Trattato sull'Unione Europea, è un trattato che è stato firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht entrato in vigore il 1º novembre 1993. Modifica i due precedenti. Ci si era resi conto che l’ostacolo alla creazione di un mercato unico era l’esistenza di monete nazionali differenti. Nel 1989 si convocano due conferenze di Stati (una per unione economica e una per unione politica) e ne esce una soluzione di compromesso. Le innovazioni del Trattato di Maastricht furono: • Ha creato una struttura a tre pilastri sovrastati dall’UE: CEE, PESC, Giustizia e Affari interni. • Ha fissato le tappe per l’integrazione monetaria con l’ingresso nell’euro (molto sofferta da Stati). • Potenzia ruolo del PE che diventa co-legislatore. CEE = era il primo pilastro. Regolato da trattato istitutivo della CEE. Funziona con metodo comunitario. PESC = La politica estera e di sicurezza comune (acronimo PESC) è la politica estera dell'Unione Europea. Viene gestita e promossa dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dal Servizio europeo per l'azione esterna. Era il secondo pilastro ed era regolato da trattato sull’ UE. Funzionava con metodo intergovernativo. Giustizia e affari interni = Era il terzo pilastro ed era regolato da trattato sull’ UE. Funzionava con metodo intergovernativo. Quindi da Maastricht si hanno due trattati: TUE (norme comuni ai tre pilastri + norme 2° e 3°) e TCEE (solo norme sul primo pilastro). Il processo di ratifica è stato faticoso per la Francia (referendum passato per un • stato europeo e sovrano secondo DI (requisito implicito). • rispetto dei diritti della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (requisito esplicito). • requisito politico (istituzioni stabili, democratiche che rispettano diritti dell’uomo e delle minoranze) • requisito economico (economia stabile in grado di competere nel mkt UE) • requisito dell’acquis (seguire tutta la lgs adottata precedentemente all’adesione e poter far fronte agli obblighi imposti da adesione a UE). Procedura: Domanda Stato al Consiglio Consultazione Commissione/approvazione PE Unanimità Consiglio. Recesso di uno Stato (Art. 50 TUE) Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. Il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49. 2.IL SISTEMA ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA L’UE è diversa dalla altre organizzazioni internazionali perché anche gli individui sono soggetti di diritto internazionale. Le altre organizzazioni si rivolgono agli Stati membri, mentre l’UE si può rivolgere anche ai cittadini degli Stati membri. I cittadini possono anche rivolgersi direttamente alla CG. Tuttavia gli Stati sono ancora in possesso di un ruolo importante. L’UE, inoltre, non ha un apparato amministrativo, ma si serve di quelli degli Stati membri. Infine, non vi è una rigida divisione dei poteri nella struttura dell’UE ed è una struttura essenzialmente acefala perché non vi è una istituzione di vertice, ma funziona per compromesso e negoziazione. Art. 13 TUE: L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Le istituzioni dell'Unione sono: — il Parlamento europeo (P), — il Consiglio europeo (P), — il Consiglio (P), — la Commissione europea (P), — la Corte di giustizia dell'Unione europea (C), — la Banca centrale europea, — la Corte dei conti (C). Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive. Le istituzioni si dividono in politiche e di controllo, mentre la BCE ha una funzione a sé. Si dicono politiche perché hanno composizioni e funzioni particolari: decidono e legiferano per attuare le politiche dell’UE, determinano gli indirizzi dell’UE. Premesso che solo gli atti delle istituzioni si posono sottoporre a controllo giurisdizionale, ci si poneva il problema di cosa fare con gli atti di quegli organismi (come le agenzie) non citati nell’art. 13. Questi organismi si considerano comunque istituzioni dell’UE? Il rischio era che per sottrarsi al controllo giurisdizionale, le istituzioni creassero queste agenzie. Il trattato di Lisbona risolve il problema perché prevede che il controllo della Corte di Giustizia si estenda non solo agli atti delle istituzioni, ma anche a quelli di altri organi e organismi dell’UE. CONSIGLIO EUROPEO (Art. 15 TUE) È un organo nato da una prassi di riunioni periodiche di capi di Stato e di Governo dopo l’avvio della CEE per decidere l’orientamento dell’ integrazione europea. A Parigi, nel 1974, si decide di istituzionalizzare queste riunioni e vengono previste tre volte l’anno. Viene menzionato per la prima volta il Consiglio Europeo nel 1986 con l’Atto unico, ma non era ancora un’ istituzione. Prima di Lisbona Dopo Lisbona Non istituzione. Istituzione. Compiti indefiniti. Compito definito. Capi di Stato e di Governo Capi di Stato e di Governo Ministri degli esteri // Presidente Commissione Presidente Commissione Membro della Commissione // Presidente del Consiglio europeo. AR Affari Esteri e PS. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'AR dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso (cioè non si ha una vera e propria votazione, ma una discussione e se non vi sono opposizioni l’atto si ritiene approvato), salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura. Il presidente del Consiglio europeo: a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. In realtà Presidente del Consiglio Europeo e AR non sono veri e propri membri perché non partecipano alle votazioni. COREPER Il Comitato dei rappresentanti permanenti o Coreper (art. 240 TFUE) è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unione europea. È composto da rappresentanti degli Stati membri aventi il rango di ambasciatori degli Stati membri presso l’Unione europea ed è presieduto dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. Detiene un ruolo centrale nel sistema decisionale comunitario in quanto è al tempo stesso organo di dialogo (dialogo tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi con la rispettiva capitale), e un'istanza di controllo politico (orientamento e supervisione dei lavori dei gruppi di esperti). Esso è responsabile dell’esame preliminare dei dossier iscritti all’ordine del giorno del Consiglio (proposte e progetti di atti presentati dalla Commissione). Il Coreper cerca di trovare un accordo su ciascun dossier al proprio livello; in mancanza di un accordo, esso può sottoporre orientamenti al Consiglio. Inoltre, l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è elaborato in funzione dell’avanzamento dei lavori del Coreper. L’ordine del giorno è suddiviso in una parte A, in cui sono iscritti i punti che possono essere approvati senza dibattito grazie a un accordo raggiunto in seno al Coreper, e in una parte B, dove sono iscritti i punti da sottoporre a dibattito. È articolato in due formazioni al fine di far fronte all'insieme dei compiti ad esso affidati: il Coreper I, composto dai rappresentanti permanenti aggiunti, copre i dossier a carattere specificamente tecnico; il Coreper II, composto dagli ambasciatori, tratta soggetti a carattere politico, commerciale, economico o istituzionale. Il compromesso stabilisce che, nel caso in cui una minoranza non costituisca ostacolo ad una maggioranza qualificata, ma sia comunque importante in termini numerici (23-25 voti), il Consiglio debba dibattere ulteriormente l'argomento, procrastinando per un tempo ragionevole il voto al fine di raccogliere un consenso più ampio di quello che, pur sufficiente, risulterebbe tuttavia esiguo. Come per il compromesso di Lussemburgo si tratta di un accordo esclusivamente politico in quanto non approvato con la procedura di revisione di cui all'art 48 TCE. Oltre alla maggioranza qualificata, ci sono anche la maggioranza semplice e l’unanimità. La maggioranza semplice approva le decisioni sulla base del 50%+1 dando ad ogni Stato 1 voto. Si decide all’unanimità in più di 70 casi che riguardano settori sensibili. Prima degli anni 60’ era previsto che alla scadenza di un certo termine, dalla decisione all’unanimità (che non dava esiti) si passava alla maggioranza. A metà degli anni 60’ si verifica una crisi perché De Gaulle boicottava le riunioni bloccando l’attività, quando la Commissione aveva proposto modifiche sulla politica agricola comune. Allora, nel 1966, era stato concluso il Compromesso di Lussemburgo con cui uno Stato può bloccare le votazioni del Consiglio quando sono in gioco dei suoi interessi vitali e si procede con una discussione, fino ad una decisione unanime. Questo meccanismo veniva usato in modo pretestuoso e quindi è stato abolito con l’atto unico (sono rimasti solo alcuni casi specifici). In particolare. L’art. 31 TUE prevede l’astensione costruttiva: nel quadro della PESC l’astensione di uno Stato non ostacola l’unanimità. Lo Stato deve fare una dichiarazione formale e questo fa si che esso non sia obbligato ad applicare la decisione dell’UE, sebbene non possa impedire agli altri Stati di impegnarsi. Tuttavia se gli Stati che rappresentano almeno 1/3 della popolazione si astengono, la decisione non può essere adottata. COMMISSIONE (Art. 17) La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell'Unione europea. Ha un ruolo ibrido: rappresenta e tutela l’UE nel suo complesso e ha anche legame con gli Stati membri perché fa da mediatore tra essi. Il fatto che abbia natura ibrida traspare da elementi come la procedura di nomina dei commissari. È inoltre suo organo esecutivo e promotrice del processo legislativo avendo il monopolio del potere di iniziativa legislativa, propone l'adozione degli atti normativi comunitari, la cui approvazione ultima spetta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione Europea; è responsabile inoltre dell'attuazione delle decisioni politiche da parte degli organi legislativi, gestisce i programmi UE e la spesa dei suoi fondi. Il nucleo originario da cui deriva l'attuale Commissione europea fu l' Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. La Commissione è composta da 28 commissari (uno per stato membro compreso il presidente), scelti tra le personalità di spicco dello stato membro di appartenenza. Ogni membro si occupa di una materia. Tra i membri sono compresi il presidente e l'AR (PESC) in veste di vicepresidente. Il presidente può nominare altri vicepresidenti. Il mandato della Commissione è di cinque anni . A ciascun delegato è tuttavia richiesta la massima indipendenza dal governo nazionale che lo ha indicato. Infatti i commissari non sono legati da alcun titolo di rappresentanza con lo stato da cui provengono, in quanto i commissari devono agire nell'interesse generale dell'Unione; per tale motivo la Commissione viene definita come "organo di individui" a differenza del Consiglio qualificato come "organo di Stati". Infatti, i membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di imparzialità e indipendenza. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza, anche se ha la tendenza a politicizzarsi. Se l’indipendenza viene a meno o per colpa grave, il commissario può essere dichiarato dimissionario dalla CG su istanza del Consiglio o della Commissione. Il numero dei commissari si è evoluto nel corso degli anni: • fino al 2004, gli Stati grandi avevano 2 commissari e quelli piccoli 1. • dal 2004 si cambia meccanismo perhè quello precedente avrebbe portato ad un numero esagerato di commissari, quindi oggi ogni Stato ha un commissario. Dato l'alto numero di commissari venutosi a creare a seguito degli allargamenti, il trattato di Lisbona prevedeva che "a decorrere dal 1º novembre 2014, la Commissione [sarebbe stata] composta da un numero di membri, compresi il Presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero." Il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 ha deciso che il sistema di rotazione non entrerà in funzione. Il presidente ha un ruolo molto importante e sempre più incisivo: definisce gli orientamenti, può obbligare un commissario a dimettersi , nomina i vicepresidenti e definisce l’organizzazione interna. La procedura di nomina dei commissari: Prima di Lisbona ogni Stato sceglieva il suo commissario, ma il PE rivendica un ruolo più inicisivo nella nomina della Commissione. Quindi crea una prassi per cui il PE deve approvare la Commissione ogni volta che viene nominata e i governi hanno concesso al PE di esprimere un parere sul presidente. Nominata Commissione approvazione PE Dopo Maastricht si creano due fasi nella nomina dei commissari: la prima fase consiste nella nomina del Presidente della Commissione (designato da PE, nominato dal Consiglio, approvato da PE), la seconda fase consisteva nella nomina dei commissari (PE e Consiglio fanno lista e poi approvata da PE). Prima fase = nomina Presidente Seconda fase = nomina commissari da PE e Consiglio Dopo Lisbona viene attribuito ruolo maggiore al PE e cambia la fase di nomina del Presidente. Il Consiglio Europeo a maggioranza qualificata e tenuto conto dell’elezione del PE propone un candidato al PE che procede con l’elezione (quindi non più approvazione). Il Consiglio e il Presidente adottano su proposta degli Stati membri l’elenco dei commissari che insieme al Presidente e all’AR sono approvati da PE. Consiglio Europeo propone presidente PE elegge presidente Adozione lista commissari Consiglio Europeo nomina Commissione. ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza «guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea» e l'attua «in qualità di mandatario del Consiglio dell'Unione europea». È membro ed ex officio vicepresidente della Commissione europea. È una figura nuova e introdotta dal Trattato di Lisbona, ma già prevista come Ministro degli affari esteri dalla Costituzione europea. È nominato dal Consiglio europeo con l'accordo del presidente della Commissione europea. Solo il Consiglio europeo può mettere fine al suo mandato (nenache se la Commissione viene obbligata a dimettersi dal PE con una mozione di censura). Si può avvalere del Servizio europeo per l’Azione esterna, creato nel 2010 dal Consiglio. È un insieme di alti funzionari nazionali che aiutano l’Alto rappresentante nella rappresentanza esterna. PARLAMENTO EUROPEO Il Parlamento europeo è l'assemblea legislativa dell'Unione europea. Essa svolge una funzione di controllo ed è l'unica istituzione europea a essere eletta direttamente dai suoi cittadini. Insieme al Consiglio dell'Unione europea, costituisce una delle due camere che esercitano il potere legislativo nell'Unione. È composto, infatti dai rappresentanti dei cittadini UE e ne rappresenta gli interessi. Esiste fino dal 1957 e con la CECA in cui si chiamava Assemblea e solo nel 1962 viene chiamato PE. Inizialmente era di secondo grado perché i cittadini degli Stati eleggevano i loro parlamentari interni e lo Stato sceglieva chi tra essi mandare al PE. Questo creava due problemi: deficit di democraticità e scarsa qualità del lavoro perchè il parlamentare era impegnato sia nelle questioni interne sia al PE. Nel 1979 il Consiglio decide che l’elezione avverrà a suffragio universale diretto ogni 5 anni. Non ha avuto successo la proposta di eleaborare una procedura elettiva uniforme in tutti gli Stati (ci sono solo criteri uniformi sul metodo di votazione che deve essere proporzionale e sul divieto di doppio mandato cioè una persona non può essere contemporaneamente parlamentare nazionale ed europeo). Un parlamentare europeo non può fare parte di altre istituzioni. Oggi il PE è composto da 750 membri + presidente. Ogni Stato ha un certo n° di rappresentanti che lo rappresenta in modo degressivamente proporzionale (Stati piccoli avvantaggiati perché hanno + rappresentanti degli Stati grandi). Ogni Stato ha almeno 6 seggi e non più di 96. La proporzionalità degressiva è stata criticata perché non rappresenterebbe i cittadini allo stesso modo. I lavori interni al PE sono organizzati in commissioni permanenti per materia e in commissioni d’inchiesta che sono temporanee. Oltre alle commissioni, c’è una divisione interna in gruppi politici: si vogliono creare partiti sovranazionali e quindi è vietato creare gruppi politici formati da parlamentari di un solo Stato membro. Un altro divieto è quello dei gruppi misti: non si possono creare gruppi politici in cui conflusicono parlamentari di orientamenti politici diversi (evita la frammentazione). Se un parlamentare non si riconosce in nessun gruppo è un parlamentare non iscritto. Questo è a suo discapito perché l’UE dà finanziamenti solo ai partiti. Il presidente presiede i dibattiti e le attività del Parlamento europeo e lo rappresenta all'interno dell' Unione europea e a livello internazionale. La firma del presidente è necessaria per rendere operativa la maggior parte degli atti legislativi europei e per l'approvazione del bilancio dell'Unione europea. È eletto in base a circoscrizioni nazionali: cioè sulla base di liste dei partiti nazionali e al termine di campagne politiche nazionali. Questo ha come conseguenza che i deputati europei hanno poco stimolo ad agire in ottica europea perché devono pensare a fare bella impressione sui cittadini nazionali. Il presidente viene eletto per un mandato di due anni e mezzo, per cui in ogni legislatura del Parlamento europeo si alternano due presidenti. Funzioni del PE: • Controllo sulla Commissione, limitato e politico. Interviene nella nomina della Commissione e controlla i suoi lavori. Può adottare sanzioni nei confronti della speciale, se entro 8 settimane arriva obiezione di 1/3 dei voti, allora atto viene riesaminato (non vincolante, ma forte pressione politica). Se si è in procedura legislativa ordinaria, le obiezioni di ½ dei voti, la Commissione deve spiegare perché secondo lei sia rispettato il principio e trasmettere la questione a PE e Consiglio. La parola spetta a queste istituzioni. Principio di proporzionalità = l’azione dell’UE si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dai trattati. L’UE non deve incidere troppo sulla sfera di competenza degli Stati membri. Classificazione competenze UE: • Esclusive (in questi settori può legiferare solo UE) politica monetaria, politica commerciale comune. Stati possono intervenire solo se UE li autorizza. • Condivise (in questi settori possono legiferare sia Stati che UE) In un settore di competenza esclusiva, lo Stato può espandere la sua competenza solo con modifica del trattato ex art. 48. Nelle competenze condivise (concorrenti) dipende da intervento dell’UE o dal suo non intervento. Sono parallele o concorrenti. In quelle parallele sono competenti entrambi e non si intersecano. Es. ricerca e sviluppo tecnologico. In quelle concorrenti gli Stati possono legiferare finchè interviene UE (pre- emption), dopo, la competenza diventa UE. Le competenze concorrenti si intersecano e si escludono. • Coordinamento (l’UE si limita a coordinare le competenze degli Stati membri per uniformarle). Ci sono delle disposizioni di trattati che impediscono all’UE di intervenire in certi settori (retribuzione, armi, serrata, sciopero). Tuttavia ci sono delle materie che rimangono di competenza degli Stati, ma per le quali non ci sono delle norme che vietino l’intervento dell’UE. Così la CG ha emesso delle sentenze a riguardo: - Sentenza Cowan Anche nelle materie di competenza esclusiva statale come il diritto processuale penale, lo Stato deve rispettare alcuni principi generali dell’UE come il principio di non discriminazione. Vicenda: cittadino britannico che viene aggredito a Parigi in metropolitana e chiede risarcimento (stabilito da norma francese per chi venga aggredito in Francia), che gli viene negato perché cittadino britannico. La CG dà ragione a Cowan. - Sentenza Micheletti gli Stati devono rispettare il diritto UE anche quando l’UE non ha competenza in quella materia come la cittadinanza. Vicenda: Micheletti cittadino italiano e argentino. Cittadinanza effettiva in Argentina. Vuole esercitare attività professionale in Spagna, ma gli viene negato perché in spagna prevale la cittadinaza effettiva. Lui dice che essendo cittadino Italiano è anche cittadino UE e quindi avrebbe diritto. La CG dice che ha ragione Micheletti. 5.FONTI DEL DIRITTO EUROPEO GERARCHIA E FONTI PRIMARIE Vedi pagg. 30-31 ATTI DI DIRITTO DERIVATO Sono gli atti emanati dalle Istituzioni dell’UE per esercitare le competenze dell’UE. L’art. 288 TFUE ne fa un elenco: regolamenti (vincolante), direttive (vincolante), decisioni (vincolante), raccomandazioni e pareri. Ci sono poi gli atti atipici. In generale solo gli atti di diritto derivato vincolanti possono essere impugnati davanti alla Corte di Giustizia. Tuttavia, la Corte ha sempre guardato gli atti dal punto di vista sostanziale. Se un atto che si chiama “raccomandazione” potrebbe avere effetti vincolanti, la Corte lo prende in esame comunque. Si parla di teoria dello smascheramento. La motivazione degli atti di diritto derivato è obbligatoria perché indica la base giuridica (in base a quale disposizione l’atto è stato adottato) e, se riguarda materie di competenza concorrente, specifica che è stato rispettato il principio di sussidiarietà. La motivazione viene redatta dopo i considerando. Data l’obbligatorietà della motivazione, un atto che ne sia privo può essere impugnato. Gli atti di diritto derivato vanno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (obbligatoriamente per atti legislativi adottati con procedura legislativa ordinaria o speciale e per alcuni atti non legislativi come regolamenti, direttive per tutti gli stati). Non c’è una gerarchia tra gli atti di diritto derivato: sono tutti equivalenti. Unica ipotesi di gerarchia è quella in cui ci sia un atto che definisca le linee generali di una materia e deleghi un altro atto a disciplinare la materia nel dettaglio. Regolamenti Vincolanti Portata generale Obbligatorio in tutti gli elementi Direttamente applicabile Atti completi Direttive Vincolanti Portata individuale Obbligatorio in tutti gli elementi Non direttamente applicabile Atti incompleti Decisioni Vincolanti Portata individuale Obbligatorio in tutti gli elementi Tendenzialmente direttamente applicabili Raccomandazioni Non vincolanti Portata individuale Pareri Non vincolanti Vedi dispensa per approfondimento pagg. 42-43-44 Atti atipici: Gli atti atipici costituiscono una categoria di atti adottati dalle istituzioni europee. Essi possono riguardare l'organizzazione interna all'Unione europea o avere una portata più generale relativa a settori politici precisi. Gli atti atipici sono atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea (UE). Tali atti sono detti «atipici» perché non fanno parte della nomenclatura degli atti giuridici prevista dal trattato sul funzionamento dell'UE (artt. da 288 a 292). Esiste pertanto una grande varietà di atti atipici. Alcuni sono previsti da altre disposizioni dei trattati istitutivi dell'UE, altri sono stati sviluppati dalla pratica istituzionale. Gli atti atipici si distinguono per la loro portata che è generalmente politica . Taluni possono tuttavia avere effetti vincolanti, i quali restano comunque limitati all'ambito istituzionale dell'UE. Gli atti atipici previsti dal trattato sono i regolamenti interni delle istituzioni dell'UE. Infatti, i trattati istitutivi prevedono che le istituzioni dell'UE adottino il loro proprio regolamento interno. Essi hanno un effetto vincolante solo per l'istituzione interessata. I trattati istitutivi prevedono altri tipi di atti adottati nel dialogo politico tra le istituzioni dell'UE. Tali atti hanno essenzialmente l'obiettivo di agevolare il lavoro e la cooperazione tra le istituzioni. Ad esempio, nell'ambito della procedura di adozione degli accordi internazionali, il Consiglio deve inviare delle direttive di negoziazione alla Commissione per la negoziazione degli accordi. Le istituzioni possono anche andare oltre organizzando la loro cooperazione tramite accordi interistituzionali. Essi possono avere un effetto vincolante ma soltanto per le istituzioni firmatarie dell'accordo. Ci sono anche atti atipici non previsti dai trattati. Ciascuna istituzione dell'UE ha sviluppato una serie di strumenti nell'ambito della propria attività. Ad esempio, il Parlamento europeo esprime talune delle sue posizioni politiche a livello internazionale attraverso delle risoluzioni o dichiarazioni. Il Consiglio adotta regolarmente delle conclusioni, risoluzioni o orientamenti alla conclusione delle sue riunioni. Tali atti contengono essenzialmente l'opinione delle istituzioni riguardo a certe problematiche europee o internazionali. Essi hanno una portata generale ma non un effetto vincolante. La Commissione adotta inoltre diversi atti atipici propri. Si tratta di comunicazioni che presentano di solito nuovi programmi politici. Inoltre, la Commissione adotta dei libri verdi che hanno lo scopo di lanciare consultazioni pubbliche su determinate problematiche europee. Essa raccoglie così le informazioni necessarie per poter elaborare una proposta legislativa. In seguito ai risultati dei libri verdi, la Commissione adotta a volte dei libri bianchi che presentano delle proposte di azioni europee dettagliate. 6.DIRITTI FONDAMENTALI: EVOLUZIONE E TUTELA Quando è stata creata la CEE non c’erano disposizioni sulla tutela dei diritti fondamentali perché si occupava solo di questioni economiche. Nel 1964 la CG inizia a enunciare il principio della prevalenza del diritto UE su quello interno. Inizia a presentarsi il problema: cosa fare quando una norma CEE vìola i diritti fondamentali ? La CG con una serie di decisioni afferma di essere garante dei principi fondamentali. Sentenza Stauder è la prima volta che la CG (1969) si occupa di diritti fondamentali dicendo che quando ci sono più versioni linguistiche di un atto, prevale quella che maggiormente rispetta i diritti fondamentali. Si trattava di una decisione della Commissione sul prezzo del burro per persone in condizioni economiche disagiate. Nella versione tedesca e olandese si doveva indicare nome e cognome del richiedente nella richiesta, mentre nella versione italiana e francese no. Stauder si rivolge alla CG. Sentenza Handelsgesellschaft la CG nel 1970 dice che lei garantisce il rispetto dei diritti fondamentali ispirandosi alle costituzioni statali. La Corte Costituzionale tedesca fa notare che a livello UE non c’è catalogo dei diritti fondamentali e c’è il rischio che una norma comunitaria violi i diritti fondamentali. Quindi la CC tedesca dichiara che fin a quando non verrà creata una tutela, si riserverà di controllare la costituzionalità dell’atto UE. La vicenda era quella di un provvedimento sul prezzo del mais che contrastava con la libertà di commercio. Sentenza Frontini nel 1963 la CC italiana accetta la prevalenza del diritto UE su quello interno, ma dato che non esiste catalogo europeo dei diritti fondamentali, pronuncia la teoria dei controlimiti: se un atto UE Repubblica Ceca era preoccupata che la Germania rivendicasse, in nome del diritto di proprietà garantito dalla Carta, beni confiscati durante la II guerra mondiale dalla Repubblica Ceca (attuale). In realtà la Carta non si applica a siuazioni anteriori all’entrata della Repubblica Ceca nell’UE e il diritto di proprietà non è mai stato applicato a queste vicende. La richiesta di entrare in questo protocollo da parte della Repubblica Ceca era stata più che altro politica (aveva avuto difficoltà a entrare in Lisbona). Diritti dell’uomo e concorrenza: La libertà di concorrenza è uno degli obiettivi dell’UE. La Commissione deve assicurarsi che le imprese rispettino le norme sulla concorrenza e ha quindi poteri di indagine molto estesi (ispezioni, interrogazioni). La CG deve conciliare libertà di concorrenza e diritti dell’uomo. Due questioni su questo punto: - la Commissione può spingere il suo potere di interrogare per procurarsi informazioni fino a costringere il soggetto ad auto- accusarsi? Sentenza Orkem Nonostante nel regolamento n° 17 del 1962 non fosse esplicitato che il soggetto ha il diritto di non accusarsi, il diritto può essere dedotto implicitamente dalla necessità di garantire i diritti di difesa delle imprese. Questo diritto fondamentale costituisce un limite all’azione del’UE. Il Considerando n° 23 del regolamento 1/2003 si dice solo che le imprese non possono essere costrette ad autoaccusarsi, ma nel regolamento non c’è una norma apposita. - il potere di ispezione contrasta con la tutela del domicilio? Sentenza Hoechst il diritto all’inviolabilità del domicilio è principio comune agli Stati membri per qunato riguarda il domicilio privato delle persone fisiche, ma lo stesso non può dirsi delle imprese perché gli Stati hanno discipline molto diverse tra loro per quanto riguarda la tutela dei locali commerciali nei confronti dell’intervento della pubblica autorità. Quindi la Commissione può liberamente svolgere ispezioni nelle sedi delle imprese perché il principio di involabilità del domicilio riguarda solo il domicilio privato. Tuttavia nella Sentenza Roquette-Freres la CG muta opinione perche la Corte Europea ha detto che il domicilio è anche la sede delle imprese e quindi potrebbe dedursi un limite al potere della Commissione. L’art. 23 del regolamento 1/2003 dice che la Commissione può effettuare ispezioni non solo nel domicilio delle imprese, ma anche nel domicilio privato di direttori, amministratori e membri del personale. 7.ADESIONE DELL’UE ALLA CEDU Gli stati membri dell’UE sono sottoposti al controllo della CEDU e alla Corte di Giustizia dell’UE. Questi due sistemi sono paralleli, perché l’UE non fa parte come istituzione della CEDU. Ne fanno parte, invece, gli Stati membri dell’UE che hanno ratificato la CEDU (tutti). Quindi il problema è il seguente: se uno Stato membro viola i diritti dell’uomo deve rispinderne davanti alla CEDU, ma se un’ istituzione li viola, non può essere convenuta davanti alla CEDU. Si crea, quindi, una distorsione che si potrebbe eliminare solo con l’adesione dell’UE alla CEDU. Prime proposte di adesione 1979 periodo in cui nel trattato nulla si dice circa i diritti fondamentali, ma c’è solo opera interpretativa della Corte di Giustizia e nel quale si concludono accordi con i paesi in via di sviluppo che valgono solo se essi rispettino i diritti umani. Il primo tentativo fatto dalla Commissione fallisce per via dell’opposizione della House of Lords inglese. Si pongono due problemi: 1. Nel trattato non c’è una base giuridica vera e propria che permetta l’adesione dell’UE alla CEDU. Nel 1990 si propone di usare l’art. 352 del TFUE (che prevede che quando l’UE deve compiere un’azione necessaria per reggiungere i suoi fini, ma non ha poteri necessari per compierla, allora questi poteri le possono essere attribuiti dal Consiglio all’unanimità), ma la Corte di Giustizia dice che non si può perché esso non può essere usato per fare salti qualitativi nell’integrazione, cioè non può essere usato per apportare modifiche sostanziali al trattato che altererebbero la natura dell’UE. Infatti se l’UE aderisse alla CEDU perderebbe il suo carattere economico e si assoggetterebbe al controllo di un organo esterno come la CEDU. Oltretutto la Corte avrebbe anche potuto obiettare che la tutela dei diritti dell’uomo non compariva trai fini dell’UE (è un limite, non un fine). Problema risolto dall’ art. 6.2 del TUE (2009) che prevede che l’UE abbia la competenza per stipulare l’adesione alla CEDU. 2. Nella CEDU si prevedevano come membri solo Stati e non organizzazioni internazionali. Problema risolto da Protocollo n° 14 che prevede che anche l’UE possa aderire alla CEDU. Sono quindi iniziati i negoziati per l’adesione dell’UE alla CEDU, ma sono molto difficili perché essa pone dei limiti all’autonomia della UE. Oltretutto l’adesione deve essare adottata dal Consiglio all’unanimità, previa approvazione del PE e poi deve esserci l’approvazione dell’accordo da parte di ogni Stato membro secondo le proprie procedure. Gli Stati membri della CEDU dovranno poi ratificare questo accordo. I problemi che sorgono adesso sono i seguenti: • Ripartizione di competenze tra UE e Stati membri . Nel protocollo n° 8 al trattato di Lisbona si dice che l’adesione non deve incidere sulla ripartizione di competenze tra Stati membri e UE e non deve avere effetti sull’art. 344 TFUE (cioè gli Stati membri UE si impegnano a non sottoporre le controversie relative ai trattati a organi diversi dalla Corte di Giustizia). Si adotta il meccanismo del co-respondent: se viene presentato un ricorso contro uno o più Stati membri alla CEDU per violazione della CEDU e questo ricorso mette in discussione la compatibilità di un atto dell’UE con la CEDU (perché la violazione della CEDU è avvenuta perché lo Stato voleva rispettare un atto dell’UE), allora l’UE può entrare come co-respondent del procedimento e sarà vincolata alla sentenza della CEDU (vedi similitudine con Sentenza Bosphorus). Sia Stato che UE saranno condannati e poi si vedrà hi aveva la competenza e dovrà rimediare. Se il ricorso è presentato contro l’UE, gli Stati membri possono diventare co-respondent se la violazione riguarda la compatibilità dei trattati con la CEDU perché per rimediare alla violazione bisogna modificare i trattati istitutivi. • Principio del previo esaurimento dei ricorsi interni. La questione della violazione di un diritto fondamentale può essere sottoposta alla CEDU solo quando la vittima ha esaurito tutti i ricorsi che aveva sul piano interno. Il problema che si pone è che in realtà nell’UE esiste un organo di giustizia che è la Corte di Giustizia e che dovrebbe pronunciarsi prima della CEDU, ma la CGUE ha solo la possibilità che il giudice le sottoponga un rinvio pregiudiziale. Tuttavia il giudice non è obbligato a farlo e quindi si auspica che venga introdotto uno strumento che consenta alla Corte di Giustizia di pronunciarsi prima della CEDU. • Rappresentanza dell’UE negli organi della CEDU. Nella CEDU verrà nominato un giudice che rappresenti l’UE. Sarà un giudice a tutti gli effetti della CEDU e quindi si occuperà anche di problemi estranei al diritto dell’UE. Questo suscita perplessità. • Problema se far aderire l’UE alla CEDU o anche ai protocolli aggiuntivi. L’UE aderisce alla CEDU e a tutti i protocolli che sono stati ratificati da tuttui gli Stati membri dell’UE (per il momento sono solo due protocolli). 8.DISTINZIONE TRA DIRITTI E PRINCIPI Diritti Principi Disposizioni che possono essere direttamente invocate dai singoli. Non sono considerati una finalità dell’UE. Le norme della Carta non possono essere usate a fini Disposizioni più vaghe che hanno bisogno di essere attuate attraverso atti dell’UE e degli Stati perché non sono direttamente efficaci. I principi possono essere positivi (cioè l’UE non può adottare norme relative ad es. alla tutela del domicilio) e costituiscono solo un limite all’azione dell’UE (le istituzioni devono rispettare tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Carta). invocati davanti ad un giudice solo ai fini dell’interpretazione e del controllo dlla legalità di atti legislativi ed esecutivi adottati da UE o Stati membri. Quindi le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali che contengono principi possono essere invocate dai singoli solo se sono stati trasposti in una norma di diritto dell’UE o in una norma interna. Art. 42.5 Carta di Nizza. 9.EFFETTI DELLE NORME DI DIRITTO UE Vedi pagg. 44-51 10.PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE E RELAZIONI ESTERNE Art. 216 TFUE: “L’UE può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o con organizzazioni internazionali, qualora i trattati lo prevedano (è il principio di attribuzione) o qualora la conclusione dell’accordo sia necessaria per realizzare, nell’ambito delle politiche dell’UE, uno degli obiettivi fissati dai trattati (vedi teoria dei poteri impliciti), o sia prevista da un atto giuridico vincolante dell’UE, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata”. Materie in cui ha competenza espressa UE prevista dal trattato: • Tariffaria e commerciale • Accordi di associazione • Ambiente • Politica monetaria • Cooperazione e sviluppo • Economica e finanziaria • Ricerca. Quando era stata creata la CEE, l’UE aveva solo competenza espressa nelle prime due materie e quindi ha subito iniziato ad usare la teoria dei poteri impliciti e la teoria del parallelismo. Questa seconda teoria è stata creata dalla Corte nella sentenza Aets del 1971. La questione era sorta dalla necessità di concludere un accordo internazionale con Stati terzi in materia di trasporto e il trattato non diceva niente sulla possibilità che l’UE concludesse accordi in questa materia. La Corte di Giustizia ha così affermato che l’UE può concludere un trattato non solo quando la competenza di quella materia è espressamente prevista nel trattato, ma anche quando l’accordo verte su una materia in cui l’UE ha competenza sul piano interno. Quindi, dato che l’UE ha competenza sul piano interno per quanto riguarda i trasporti, allora ha competenza anche sul piano esterno (parallelismo tra competenze interne ed esterne). Quindi ci sono tre casi in cui UE può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o con organizzazioni internazionali: • Quando competenza prevista dai trattati; • Quando conclusione dell’accordo necessaria per realizzare, nell’ambito delle politiche UE, uno degli obiettivi fissati dal trattato; Quindi l’accordo sulla concorrenza voleva essere approvato dalla Commissione e non dal Consiglio, ma la proposta fu bloccata per non violare l’art. 218. 12.ACCORDI DI ASSOCIAZIONE Sono accordi con paesi in via di sviluppo o con paesi che avrebbero aderito all’UE e che prevedono la creazione di istituzioni comuni. I più importanti sono gli accordi con i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico). L’art. 217 TFUE prevede che l'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. 13.RICORSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA 13.a.QUESTIONI CONTENZIOSE A)RICORSO PER ANNULLAMENTO O RICORSO DI LEGITTIMITA’ Fonti: artt. 263-264 TFUE La CG esercita un controllo di legittimità: • sugli atti legislativi adottati con procedura ordinaria o speciale (intervengono PE e Consiglio), • sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, • sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. • sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Quindi sono impugnabili solo gli atti imputabili a una istituzione o organo UE e non quelli che promanano dagli Stati membri. Alcune volte è difficile determinare la provenienza dell’atto. Si deve vedere di chi è la competenza per quell’atto. Non sono impugnabili gli accordi internazionali conclusi da UE perché non sono atti dell’UE, ma il risultato di un accordo tra UE e Stato terzo. Al massimo impugnabile l’atto con cui UE ha concluso accordo. Atti del PE prima dell’Atto Unico non impugnabili perché dava solo pareri non vincolanti. Dopo il PE ha assunto poteri più forti e quindi la CG ha detto che i suoi atti sono impugnabili (sentenza i Verdi) perché ha interpretato l’art. 263 nel senso che si possono produrre ricorsi contro TUTTE le istituzioni che portano effetti giuridici nei confronti di terzi. Il trattato di Lisbona ha previsto che siano impugnabili anche gli atti del Consiglio. Inoltre, dal punto di vista oggettivo (prima abbiamo analizzato quello soggettivo) sono impugnabili solo atti vincolanti e definitivi (dal punto di vista sostanziale! Quindi anche raccomandazioni o pareri se è il caso!). Non impugnabili: • atti programmatici (es. proposte di regolamento amichevoli tra istituzioni) • misure puramente interne all’istituzione • atti preparatori (se sono veramente solo preparatori!) • atti confermativi o puramente esecutivi La Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per: • incompetenza Assoluta l’atto doveva essere adottato da Stati, non da istituzione UE. Relativa l’atto è stato adottato da un’istituzione sbagliata. • violazione delle forme sostanziali (carenza di motivazione, vizi di procedura come il non aver consultato un’istituzione), • violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione (vizio sussidiario quando non rientra in nessuno dei casi precedenti), • sviamento di potere (quando un atto è adottato per finalità diverse da quelle per cui era prevista la sua adozione). Incompetenza Ex officio Legalità esterna Violazione forme sostanziali Ex officio Legalità esterna Sviamento di potere Ricorrente Legalità interna Violazione del trattato Ricorrente Legalità interna Legittimati: Ricorrenti privilegiati = possono impugnare qualsiasi atto senza dover dimostare di aver un particolare interesse. Sono Stato membro, Parlamento europeo, Consiglio o Commissione. Ricorrenti semi –privilegiati = possono impugnare solo gli atti che ledono loro prerogative. Sono BCE, Comitato delle Regioni e Corte dei Conti. Ricorrenti non privilegiati = possono riguardare solo atti adottati nei loro confronti o che le riguardano direttamente (sono direttamente applicabili senza intervento dello Stato) e individualmente (vedi sentenze sotto). Sono le persone fisiche e giuridiche (anche enti territoriali). Sentenza Plaumann CG atteggiamento restrittivo. Vicenda: La società Plaumann (importa clementine) impugna una decisione della Commissione che rifiutava alla Germania la sospensione della tariffa comune sull’importazione di clementine. La società riteneva che la decisione la riguardasse individualmente, ma la CG dice che “gli importatori di frutta” sono una categoria aperta e quindi non la riguardava individualmente. Si possono impugnare solo gli atti che si riferiscono a categorie chiuse e che siano state prese in considerazione quando l’atto è stato adottato. Praticamente è impossibile per una persona impugnare un atto. Sentenza Extramet CG allarga maglie. Vicenda: Extramet importa calcio metallico. Un regolamento mette un dazio anti-dumping sull’importazione di calcio metallico per tutelare produttori UE. La Commissione aveva interpellato tale società prima di emettere il regolamento. La società può impugnare il regoalmento perché l’attività riguarda solo importazione di calcio metallico (quindi molto danneggiata dal regolamento) e perché è stata interpellata da Commissione. Sentenza Codorniu CG allarga maglie. Una persona per impugnare l’atto deve dimostrare che è pregiudicata economicamente e in modo notevole da quell’atto. Sentenza Jego-Querè Tribunale primo grado allarga ancora di più le maglie. Una persona può impugnare se l’atto incide in modo attuale sulla sua sfera giuridica. Praticamente si può impugnare tutto. Sentenza Union de Pequenos agricoltores CG torna a restringere atteggiamento. . Si possono impugnare solo gli atti che si riferiscono a categorie chiuse e che siano state prese in considerazione quando l’atto è stato adottato. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Effetti sentenza di annullamento: effetti retroattivi. Come se atto non fosse mai stato emanato. La CG può fare salvi alcuni effetti dell’atto per tutelare legittimo affidamento dei terzi. La sentenza NON annulla automaticamente l’atto, ma impone all’istituzione di annullarlo. B)PROCEDURA DI INFRAZIONE: La procedura di infrazione è un procedimento a carattere giurisdizionale eventuale, disciplinato dagli artt. 258 e 259 TFUE, volto a sanzionare gli Stati membri dell'Unione europea responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Permette di risolvere in via amichevole le controversie tra Stati, si possono rivolgere segnalazioni alla Commissione (guardiano dei trattati) per violazione del diritto UE, garantisce il controllo della corretta applicazione del diritto UE. Oggetto di tale procedura è la violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo derivante dal diritto dell'Unione europea, intendendosi per Stato membro lo Stato-organizzazione, comprensivo quindi di ogni sua articolazione anche non facente parte dell'esecutivo. Si ha violazione quando sono stati violati: atti di diritto primario, atti di diritto derivato, accordi internazionali conclusi dall’UE, principi generali del diritto, sentenze della CG. La violazione può avvenire attraverso un comportamento commissivo od omissivo e la CG ha avuto un atteggiamento molto restrittivo perché ha considerato violazione i casi di attuazione tardiva di un obbligo dell’UE. Inoltre, rilevano non solo le violazioni reali, ma anche quelle potenziali (ad esempio se nell’ordinamento di uno Stato esiste una norma contraria al diritto dell’UE anche se non sia mai stata applicata, perché può potenzialmente essere applicata in qualsiasi momento). Il requisito essenziale per proporre il ricorso per infrazione è che l’infrazione sia imputabile allo Stato. Quando l’UE parla di Stati si riferisce allo Stato nel suo complesso, come insieme di tutti i suoi organi e di tutte le sue articolazioni territoriali. Cosa succede quando la violazione viene commessa da individui? Lo Stato è considerato responsabile anche quando non ha adottato tutte le misure preventive o repressive necessarie per evitare che gli individui violassero il diritto dell’UE o per rimediare alla violazione. Un esempio è la sentenza sulla guerra delle fragole (gruppo di agricoltori francesi che pone in essere dei blocchi stradali per ostacolare il trasporto delle fragole dalla Spagna alla Francia) in cui la CG esprime proprio questo principio. Vedi anche sentenza Schmidberger. Esistono due procedure per infrazione: una introdotta dalla Commissione (>) e l’altra introdotta da uno Stato membro (<). giudici nazionali. La CG ha elaborato in questo modo dei principi che non sono scritti nei trattati : effetti diretti, risarcimento del danno, prevalenza del diritto UE. Il diritto dell’UE sta quindi a metà tra oridnamento di common law e civil law. Inizialmente c’era molta diffidenza da parte dei GN rispetto all’idea di sottoporsi ad un organo superiore come la CG, ma oggi non è più così. Il rinvio pregiudiziale è una competenza esclusiva della CG, ma si pensa in futuro di attribuire il rinvio su materie specifiche anche al Tribunale di primo grado. Ci sono due tipologie di rinvio pregiudiziale: • Rinvio di interpretazione GN chiedono interpretazione di una norma UE. Le pronunce hanno efficacia erga omnes (tutti gli Stati membri). • Rinvio di validità GN chiedono se un atto UE da applicare nel processo sia valido oppure no. Le pronunce hanno validità erga omnes se dicono che la norma è invalida, altrimenti gli effetti sono solo nel giudizio a quo. Le pronunce pregiudiziali hanno effetto retroattivo, ma la Corte può limitarlo per tutelare il legittimo affidamento dei terzi. L’oggetto è sempre una norma UE, non una norma nazionale. Spesso i rinvii sono formulati male, in questo caso CG riformula il quesito. Quindi se si vuole mettere in discussione una norma UE posso: instaurare giudizio di annullamento, sollecitare GN a operare un rinvio pregiudiziale. Legittimati attivi: L’art. 277 TFUE parla di “organi giurisdizionali degli stati membri”. Cosa si intende? La CG aveva due possibilità: • Tutti gli organi che a livello nazionale sono considerati “giurisdizionali” (non uniforme come criterio); • Definire lei stessa cosa si intenda per “organo giurisdizionale” (scelta seguita dalla CG). Quindi ipoteticamente un organo potrebbe essere considerato giurisdizionale dalla CG e non dallo Stato o viceversa. Caratteristiche organo giurisdizionale (enunciate nella Sentenza Denuit): • Origine legale, • Permanente, • Giuridizione obbligatoria, • Procedimento con contraddittorio, • Applica norme giuridiche, • Indipendente. Ipotesi: • Arbitri non considerati OG perché giuridizione non obbligatoria (sono le parti che accettano di sottoporvisi) quindi non possono promuovere rinvio. Il problema è che arbitri possono applicare diritto UE e questo potrebbe causare non omogeneità o errata applicazione che si può correggere solo eventualmente davanti ad un successivo GN. • Comitato di appello dell’ordine dei medici (olandese) Nella sentenza Borekmeulen del 1981 la CG dice che è un organo giurisdizionale, nonostante per l’ Olanda non lo fosse. • Corte Costituzionale (Italiana) fino al 2008 la CG dice che non può operare rinvio, ma dopo il 2008 viene accolto un rinvio e la CG dice che la CC può operare rinvio alla CG solo quando agisce come un vero e proprio giudice in una controversia (es. conflitto tra Stato e regioni), ma non quando opera come giudice della legittimità. Inoltre, la CG dice che un rinvio pregiudiziale può essere ricevibile solo se fatto tramite un procedimento giuridizionale, cioè un procediemnto in cui si deve risolvere una vera e propria controversia. Non sono accettati i rinvii fatti durante un procedimento di carattere amministrativo (come nella sentenza Job Center del 1995). Nella sentenza Job Center il rinvio era stato fatto durante un procedimento di volontaria giurisdizione che ha carattere amministrativo e non giurisdizionale. L’art. 277 TFUE inoltre distingue tra: • GN di ultima istanza, che devono operare il rinvio pregiudiziale (perchè le loro sentenze non più impugnabili); • GN non di ultima istanza, che possono operare il rinvio pregiudiziale (perché le loro sentenze sono ancora impugnabili). Ci sono ipotesi (Sentenza Cilfit) in cui i GN di ultima istanza non sono obbligati al rinvio: • Teoria dell’atto chiaro = quando l’atto è così chiaro da non sollevare dubbi sulla validità o interpretazione, GN non è obbligato al rinvio. • La CG si è già occupata di una sentenza identica = GN si rifà a quella sentenza. • C’è giurisprudenza costante sul punto litigioso Ci sono ipotesi (Sentenza Foto-Frost) in cui i GN non di ultima istanza devono operare il rinvio: rinvvi pregiudiziali di validità. Il GN qui può fare due cose: • Farsi passare il dubbio e applicare la norma • Rivolgersi alla CG se ha dubbi seri. GN non può decidere autonomamente di non applicare una norma UE perché la ritiene invalida. Solo la CG può dire se una norma è valida o meno. Sentenza ZuckerFabrick se un GN non di ultima istanza ha dubbi sulla validità di un atto UE e nel suo ordinamento esiste una norma nazionale che il giudice dovrebbe applicare e che è adotatta sulla base di quell’atto UE, il GN si rivolge alla CG, ma mentre la CG decide può sospendere l’applicazione dell’atto nazionale in questione. Cosa controlla la CG nel controllo di ricevibilità? • Da chi proviene rinvio, • Se GN ha fornito tutti gli elementi per decidere, • Se controversia non sia fittizia per avere una certa pronuncia dalla CG (Sentenza Foglia/Novello) • Se la questione non sia generale o ipotetica, • Se questione abbia rapporto con oggetto del giudizio. 14.CITTADINANZA La cittadinanza è una materia che rientra nelle competenze di ciascuno Stato e non del diritto internazionale: ogni Stato decide a che condizioni i suoi cittadini acquisiscono o perdono la cittadinanza. Il diritto internazionale pone una serie di limiti entro i quali gli Stati devono muoversi. SENTENZE CIG SULLA PROTEZIONE DIPLOMATICA DEI CITTADINI: • Il caso Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala) è stato un contenzioso sottoposto alla Corte Internazionale di Giustizia nel 1955 relativo alla protezione diplomatica. Nottebohm nasce cittadino tedesco il 16 settembre 1881 ad Amburgo. Vive in Guatemala dal 1905 al 1943 ma non ne assume mai la cittadinanza. Il 9 ottobre 1939, Nottebohm diventa cittadino del Liechtenstein (non aveva alcun legame concreto con il Paese in questione ma si era limitato a pagare la relativa tassa). Quindi ritorna in Guatemala con il passaporto del Liechtenstein e informa il governo locale del suo cambio di cittadinanza. Quando cerca di entrare in Guatemala nel 1943, tuttavia, gli viene rifiutato l’accesso in quanto nemico, poiché considerato ancora tedesco (nel frattempo il Guatemala si era schierato al fianco degli Stati Uniti d'America nella Seconda guerra mondiale). Estradato negli USA, è imprigionato fino alla fine della guerra, mentre i suoi beni sono confiscati. Dopo il rilascio, vive il resto della sua vita in Liechtenstein. Quale dei due Stati (Guatemala, Liechtenstein) è legittimato ad intervenire in protezione diplomatica? La CIG non interviene sulla questione dell’attribuzione della cittadinanza, che è questione riservata agli Stati, ma interviene sugli effetti della cittadinanza e uno di questi è la protezione diplomatica. Dice che quando una persona ha più cittadinanze, interviene l’autorità diplomatica dello Stato della cittadinanza effettiva (cioè lo Stato del quale il soggetto usufruisce oggettivamente). • Sentenza LaGrand: La sentenza LaGrand emanata dalla Corte Internazionale di Giustizia il 27 giugno 2001, ha risolto la controversia sorta tra la Germania e gli Stati Uniti d’America per la tutela dei diritti individuali alla luce della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari. I fatti all’origine di tale controversia riguardano la condanna a morte per omicidio comminata, nel 1982, dalle autorità dello Stato dell'Arizona contro due fratelli di cittadinanza tedesca (che avevano vissuto fin da quando erano picoli negli USA), Karl e Walter LaGrand, al termine di un processo interamente condotto senza che i detenuti fossero informati del loro diritto all’assistenza consolare. Quando nel 1992, le autorità consolari tedesche vennero a conoscenza della detenzione dei due connazionali, la sentenza di condanna a morte non poteva più essere oggetto di impugnazione davanti ai tribunali federali. Nonostante il ricorso alle vie diplomatiche, la condanna di Karl LaGrand venne eseguita il 24 febbraio 1999, mentre quella di Walter LaGrand fu fissata per il 3 marzo 1999. Alla vigilia dell'esecuzione, la Germania presentò ricorso alla Corte internazionale di giustizia, sulla base del Protocollo I opzionale alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, denunciando la violazione della Convenzione da parte dei giudici dell’Arizona, chiedendo l’emanazione urgente di misure provvisorie volte alla protezione della vita di Walter LaGrand. Sebbene la Corte Internazionale, procedendo inaudita altera parte, ordinava agli Stati Uniti d’America di adottare tutte le misure necessarie per evitare l’esecuzione di Walter LaGrand, in pendenza proprio della decisione finale della Corte, le autorità dell’Arizona, incuranti dell’ordinanza, diedero esecuzione alla pena nei tempi previsti. In conseguenza di tale esecuzione, la Germania modificò la domanda inizialmente formulata alla Corte, limitandosi a chiedere garanzie di non ripetizione dell’accaduto per il futuro e l'accertamento dell’inadempimento degli obblighi, da parte dei giudici dell’Arizona, derivanti dall'ordinanza della avessero lo stesso cognome in Belgio e in Spagna. Tale cambiamento, invece, veniva loro rifiutato. Pronunciandosi sul caso in esame, la Corte ha ritenuto che il diritto comunitario venisse in rilievo poiché i due minori possedevano la cittadinanza dell’UE. Pur constatando che l’attribuzione del cognome rientrava tra le competenze degli Stati membri, ha sottolineato che l’esercizio di tali competenze deve avvenire nel rispetto del diritto comunitario, e, più in particolare, del diritto a non subire alcuna discriminazione sulla base della nazionalità. Quindi: • In base alla CIG si utilizza il principio della cittadinanza effettiva. • In base alla CG si utilizza il principio della prevalenza della cittadinanza che garantisce meglio la libertà di circolazione (nel caso quella spagnola). Anche nel caso Grunkin Paul, la Corte ha infatti fondato la propria analisi sulla cittadinanza dell’UE e sulla libertà di circolazione e soggiorno. Il Sig. Grunkin e la Sig.ra Paul, entrambi cittadini tedeschi, avevano registrato il figlio, nato in Danimarca, con il doppio cognome “Grunkin-Paul”, secondo il diritto danese. Essi avevano fatto richiesta di registrarlo con il medesimo cognome in Germania, ma era stato loro risposto che non era possibile poiché per il diritto internazionale privato tedesco il cognome di una persona è disciplinato dalla legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza, ed il diritto tedesco non consente ad un figlio di portare un cognome composto da quello del padre e da quello della madre. I giudici di Lussemburgo, a differenza del caso Garcia Avello, hanno ritenuto che non fosse configurabile una violazione del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, dal momento che il bambino e i suoi genitori possedevano unicamente la cittadinanza tedesca e che tutte le persone in possesso della sola cittadinanza tedesca ricevono un identico trattamento. Il ragionamento dei giudici si è invece concentrato sul rapporto cittadinanza dell’UE-diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Essi hanno affermato che l’essere obbligato a portare nello Stato di cui si è cittadini un cognome diverso da quello già attribuito e registrato in un altro Stato membro è idoneo ad ostacolare l’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno, sancita dall’art. 18 TCE. Il rischio in cui incorre l’interessato è infatti quello di essere obbligato, ogni volta che è chiamato a presentare documenti inerenti la sua persona, a dissipare dubbi sulla sua identità e allontanare sospetti di falsa dichiarazione suscitati dalla divergenza tra i due cognomi. La Corte ha ricordato che le limitazioni alla libera circolazione delle persone possono essere giustificate solo se basate su considerazioni oggettive e se adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito. I motivi addotti dal governo tedesco non sono apparsi alla Corte idonei ad impedire il riconoscimento del cognome attribuito e registrato in un altro Stato membro. In entrambe le pronunce analizzate, i giudici di Lussemburgo, prendendo atto dei cambiamenti intervenuti a livello europeo, hanno messo in evidenza la necessità che uno Stato riconosca i modelli giuridici di altri Stati membri quando il non riconoscimento potrebbe creare, anche solo in via ipotetica, effetti negativi sull’integrazione dei cittadini e la loro vita familiare, con conseguente limitazione della libera circolazione delle persone. La cittadinanza in generale si può intendere in tre sensi (Marshall): • Cittadinanza civile (18° secolo) = insieme dei diritti necessari all’espressione della libertà personale. • Cittadinanza politica (19° secolo) = poter partecipare alla vita politica dello Stato in cui si vive. • Cittadinanza sociale = avere diritto ad un minimo di benessere e sicurezza economica. Oggi “cittadinanza” = insieme delle tre nozioni. Domanda: Anche dalla cittadinanza europea discendono diritti di questo tipo? In realtà manca quasi totalmente della dimensione sociale (l’UE non ha le risorse per intraprenderla) e quella politica è ridotta (vedi elettorato passivo e attivo). Art. 20: La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro: a) Entro l'ordinamento di altri Stati membri UE: • Libertà di circolazione e di soggiorno di ogni cittadino europeo nel territorio di uno Stato membro (art. 21 TFUE). È un diritto civile. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. • Diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alla pari dei cittadini di tale Stato (art. 22 TFUE), e nelle elezioni europee. In base all’art. 22 è stata adottata la direttiva 94/80 recepita in Italia con d.lgs. 97/96 e stabilisce che i cittadini di uno Stato membro UE che vogliano votare in Italia perché residenti in Italia, devono iscriversi in una lista aggiuntiva. Vi sono limiti all’elettorato passivo perché un cittadino di un altro Stato membro non può diventare Sindaco o vice Sindaco, ma può far parte della giunta o del consiglio comunale. La direttiva recepita con l. 483/94 ha riguardato le elezioni europee. Sentenza Spagna Vs Regno Unito = Dopo la sentenza Matthews il Regno Unito aveva adottato una legge che prevedeva che anche a Gibilterra si potessero organizzare le elezioni europee prevedendo che una persona poteva partecipare alle elezioni europee se era cittadino del Commonwealth, cittadino UE, residente a Gibilterra. Qui si estendeva il diritto di elettorato anche a coloro che non sono cittadini europei. Questo è legittimo secondo la CG perché il diritto di elettorato non è conseguenza della cittadinanza europea e quindi può essere esteso anche a cittadini non UE. Quindi alcuni diritti spettano anche ai residenti nel territorio UE, non solo ai cittadini UE. Sentenza Eman- Sevinger = si ha i problema opposto. L’Olanda aveva stabilito che i cittadini olandesi residenti ad Aruba non avevano diritto di elettorato al PE. La CG dice che uno Stato potenzialmente può limitare il diritto di elettorato, ma non si deve discriminare tra i soggetti. L’Olanda deve trattare tutti i cittadini Olandesi allo stesso modo. • Diritto di petizione davanti al Parlamento Europeo, cioè qualsiasi cittadino o residente di uno Stato membro può esercitare in qualsiasi momento il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, individualmente o in associazione con altri, ai sensi dell'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una petizione può assumere la forma di una denuncia o di una richiesta e può fare riferimento a questioni d'interesse pubblico o privato. La petizione può contenere una richiesta personale, un reclamo o un'osservazione riguardo all'applicazione della normativa comunitaria o invitare il Parlamento europeo a pronunciarsi su una determinata questione. Queste petizioni offrono al Parlamento europeo la possibilità di richiamare l'attenzione su eventuali violazioni dei diritti dei cittadini europei da parte di uno Stato membro, di autorità locali o di un'istituzione. Entro l'ordinamento internazionale: • Tutela diplomatica e consolare nei paesi extra-europei nei quali il suo Stato non è rappresentato da parte delle autorità degli altri Stati membri (art. 23 TFUE). Protezione diplomatica classica Protezione diplomatica europea • Deve esserci stata violazione dei diritti dell’individuo. • Deve esserci l’esaurimento dei ricorsi interni. • Il soggetto non ha diritto ad essere difeso dal suo Stato perché questo per motivi politici potrebbe decidere di non intevenire. • Non necessaria violazione dei diritti dell’individuo. È sufficiente anche morte, detenzione, arresto, malattia. • Non necessario previ esaurimento dei ricorsi interni proprio perché non c‘è violazione. • È un vero e proprio diritto soggettivo. Entro la sfera dell'ordinamento comunitario: • Diritto di petizione al Parlamento europeo (art. 24 c. 2 TFUE). • Diritto di rivolgersi al mediatore europeo (art. 24 c. 3 TFUE). La figura del mediatore europeo è stata istituita dal Trattato sull’Unione europea (Maastricht, 1992) e ha sede a Strasburgo. Secondo l'art.228 T.F.U.E (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) il mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo per la durata della legislatura con mandato rinnovabile, è una carica istituzionale europea abilitata a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione Europea. Il Mediatore europeo agisce in completa indipendenza da ogni potere, ivi compreso dal Parlamento Europeo. Non può infatti essere rimosso dall'incarico da parte del Parlamento: sempre secondo l'art.228, par. 2, 2 comma, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il Parlamento può solo presentare un ricorso alla Corte di giustizia con cui chiede di rendere dimissionario il mediatore, ma spetta appunto alla sola Corte decidere. • Diritto di scrivere alle istituzioni e ad alcuni organi comunitari in una delle lingue ufficiali della stessa e di ricevere risposta nella stessa lingua (art. 24 c. 4 TFUE). • Diritto di iniziativa dei cittadini europei è una nuova forma di partecipazione diretta alla politica dell'Unione Europea, prevista dal Trattato sull'Unione Europea a seguito delle modifiche apportatevi dal Trattato di Lisbona. L'art. 11 comma 4 della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea stabilisce che: Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito Il Trattato prevede che prima che i cittadini possano iniziare a esercitare tale diritto occorra fissare norme e procedure fondamentali. cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. L’ art. 329 distingue due tipi di CR: 1° TIPO Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, ECCETTO I SETTORI DI COMPETENZA ESCLUSIVA E LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE , trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal Consiglio con deliberazione a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. Stati membri (richiesta) Commissione (proposta) Consiglio PE (approv) Consiglio (delibera a maggioranza qualificata) 2° TIPO (novità, ma non è mai successo) La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata NEL QUADRO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità. È un settore ancora molto intergovenativo. Stato membro Consiglio (trasmette) AR (parere) e Commissione (parere) e PE (per conoscenza) Consiglio (delibera unanimità) Art. 332: Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti. Riguardo alla cooperazione rafforzata si pone anche il problema del funzionamento delle istituzioni UE per le CR già istituite, nel senso che il Consiglio funziona a composizione variabile quando si prendono decisioni relative ad esse (deliberano solo gli Stati membri che fanno parte della CR). Commissione e PE funzionano invece a composizione piena anche sulle decisioni relative alla cooperazione. B.Flessibilità caso per caso: astensione costruttiva L’art. 31 TUE prevede il meccanismo dell’astensione costruttiva che si utilizza nel caso in cui uno Stato decida di astenersi da votare una decisione all’unanimità in Consiglio in materia PESC. Quando lo Stato in questione fa una dichiarazione formale con la quale si astiene, non blocca il processo decisionale, ma semplicemente fa in modo di non essere vincolato a quella decisione. Se l’astensione costruttiva viene usata da 1/3 degli Stati membri che rappresentino almeno 1/3 della popolazione UE, la decisione non può essere adottata. D.Flessibilità esterna ai trattati: Schengen È una forma di integrazione differenziata diversa perché non è contenuta nei trattati, né in protocolli. Alcuni Stati hanno concluso un accordo esterno (infatti creano istituzioni a parte come il Comitato Esecutivo Schengen) in materia di immigrazione. L'accordo fu firmato a Schengen il 14 giugno 1985 fra il Benelux, Francia e Germania con il quale si intendeva eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni e introdurre un regime di libera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari, degli altri Stati membri della Comunità o di Paesi terzi. Infatti veniva ancora chiesta la CI all’ingresso dei vari paesi, ma questi Stati pensano che per realizzare davveri una libertà di circolazione, vanno eliminati questi controlli. La convenzione di Schengen completa l'accordo e definisce le condizioni di applicazione e le garanzie inerenti all'attuazione della libera circolazione, firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque Stati membri e successivamente entrata in vigore solo nel 1995. Sia l'accordo e sia la convenzione di Schengen con tutte le regole adottate sulla base dei due testi e gli accordi connessi formano "l'acquis di Schengen". Dal 1999, l'acquis di Schengen è integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea in virtù di un protocollo allegato al trattato di Amsterdam e vennero integrati nel Trattato di Maastricht. • Gli Stati membri che non fanno parte dell'area "Schengen" (nome con cui i Paesi membri del trattato in questione indicano l'insieme dei territori su cui il trattato stesso è applicato) sono il Regno Unito e l'Irlanda, in base a una clausola di opt-out. Inoltre Bulgaria, Cipro e Romania. La Danimarca è vincolata dalle norme Schengen adottate fino a Amsterdam, non a quelle successive. • Gli stati terzi che partecipano a Schengen sono Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein: fra questi stati e gli stati dell'Unione europea sono ancora possibili controlli doganali per le merci e IVA. • Complessivamente, 26 stati europei aderiscono quindi allo Spazio Schengen (o Zona Schengen). Gli accordi di Schengen sono stati estesi nel tempo agli altri Stati membri: l' Italia ha firmato gli accordi nel 1990. I nuovi paesi membri UE dal 2004 e dal 2007 sono obbligati a entrare nello spazio Schengen. Inoltre i nuovi paesi membri devono dotarsi di tutte le infrastrutture adeguate a implementare il sistema di informazione Schengen. Obiettivi di Schengen: • Abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello spazio Schengen. • Rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen. • Collaborazione delle forze di polizia e possibilità per esse di intervenire in alcuni casi anche oltre i propri confini (per esempio durante gli inseguimenti di malavitosi). • Coordinamento degli stati nella lotta alla criminalità organizzata di rilevanza internazionale (per esempio mafia, traffico d'armi, droga, immigrazione clandestina). • Integrazione delle banche dati delle forze di polizia (il Sistema di informazione Schengen, detto anche SIS). C.Flessibilità predefinita: protocolli Regno Unito, Irlanda e DK. Regno Unito e Irlanda (Protocolli 20-21): Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione delle misure in tema di sicurezza, libertà e giustizia e non ne sono vincolati. Non prendono quindi parte alle votazioni nelle materie riguardanti lo spazio di sicurezza, di libertà e di giustizia. Tuttavia, se desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione di una misura proposta, il Regno Unito e l'Irlanda dovranno informarne il Presidente del Consiglio entro tre mesi dalla presentazione della proposta o dell'iniziativa al Consiglio. Potranno anche accettare la misura in qualsiasi momento dopo la sua adozione da parte del Consiglio. Il Regno Unito e l'Irlanda si riservano il diritto di esercitare alle loro frontiere, controlli sulle persone che intendono entrare nel loro territorio, in particolare sui cittadini di Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo o di qualsiasi altro accordo che vincoli il Regno Unito o l'Irlanda e di autorizzarli ad entrare nel loro territorio. Parallelamente, gli altri Stati membri potranno esercitare controlli sulle persone che provengono dal Regno Unito o dall'Irlanda. Danimarca (protocollo 22): La Danimarca non partecipa all'adozione delle misure proposte a norma del Titolo IV ("Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale"); fanno eccezione quelle che determinano i paesi terzi i cui cittadini devono essere muniti di un visto all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e quelle relative all'instaurazione di un modello uniforme di visto. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'acquis di Schengen, la Danimarca decide, entro sei mesi da ogni decisione adottata dal Consiglio, se intende recepire tale provvedimento nel proprio diritto interno. L’integrazione differenziata pone sempre un problema rispetto alla struttura istituzionale dell’UE. La CG ha pronunciato dei pareri importanti nel 1976 e nel 2009: • Un accordo internazionale non può alterare la struttura istituzionale dell’UE. • Ha bloccato il progetto di un accordo per istituire il Tribunale dei brevetti sostituto dei giudici interni che avrebbe però potuto operare un rinvio pregiudiziale alla CG perché questo avrebbe attribuito la competenza giurisdizionale ad un organo esterno. 2.MONETA UNICA L’art. 119 TFUE fa emergere il grande problema dell’UE e cioè la divergenza tra politiche monetarie e politiche economiche rispettivamente nelle mani dell’UE e degli Stati membri. Questo ha provocato la crisi dell’eurozona. Nel 1969 a L’Aja si tiene un vertice di capi di Stato e di governo che iniziano a parlare di un’unione economica e monetaria. Quello che ne emerge è il rapporto Werner in cui, nel 1970, si dice che l’unione monetaria non ha senso se non accopagnata da un’unione economica e di bilancio. Tuttavia la questione si ferma e riemerge nel 1979 con la creazione del Sistema Monetario Europeo SME e dell’ Unità di Conto Europea (ECU). L’ECU è l’unità di scambio stabilita e serviva per tenere nei binari stabiliti i tassi di cambio delle monete europee. Lo SME non ebbe grande forza perché si trattava solamente di impegni politici e non esistevano sanzioni per gli Stati. Nel 1989 con il rapporto Delors si richiama la necessità di un’unione economica monetaria, ma rispetto a Warner si fa un passo indietro perché non si parla di unione della politica monetaria. Nel 1990 il Consiglio Europeo, a Madrid, decide di iniziare la prima fase del processo di unione economica: la liberalizzazione dei capitali. A Maastricht nel 1992 si definiscono le tre fasi: I. Liberalizzazione dei capitali; II. Cooperazione tra banche centrali nazionali e coordinamento delle politiche monetarie nell’Istituto monetario europeo; Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni (sanzione politica). Il six pack ha previsto che insieme alla raccomandazione, il Consiglio chiede il versamento di una somma di denaro corrispondente allo 0,2% del PIL a garanzia del rispetto dei termini. In caso di mancato rispetto, la somma si convertirà automaticamente in sanzione. Il Consiglio, per gli Stati euro, può fissare misure e calendario e infliggere misure sanzionatorie (a composizione variabile). Altre norme importanti: Art. 122.2 Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa. Questa disposizione è stata forzata per aiutare la Grecia. Art. 123 Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali. Alle BN e alla BCE è vietato acquistare presso gli stati direttamente titoli di debito. Questo vuol dire che possono farlo sul mercato secondario. Art. 125 L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Clausola no-bail out. L’UE non è obbligata a intervenire, ma non ha il divieto di farlo. La ratio è quella di evitare il moral hazard. 6.FINANZIAMENTO DELL’UE La CECA era un’istituzione avanzata rispetto alle altre OI perché si autofinanziava e questo la rendeva indipendente dagli Stati membri. La CEE al momento della sua istituzione sceglie di adottare un sistema provvisiorio di finanziamento da parte degli Stati nell’attesa che la Commissione cercasse un meccanismo di autofinanziamento (la CECA aveva scopi più limitati). Così l’art. 201 TUE prevedeva che gli Stati finanziassero l’UE attraverso contributi. Il primo tentativo di introdurre risorse proprie fu negli anni ’60, ma fallì per la opposizione della Francia. Nel 1970, però, con il trattato di Lussemburgo vengono inserite tre risorse proprie: • Dazi doganali, • Prelievi agricoli, • Iva comunitaria. I dazi doganali consistevano nel versamento di una tassa sulle importazioni da paesi terzi e vengono assimilati ai prelievi agricoli nati per compensare i pressi agricoli comunitari. L’iva comunitaria è una percentuale (1%) di IVA che deve versare lo Stato prendendola dal gettito di IVA statale. Ben presto queste entrate non furono più sufficienti perché con la liberalizzazione del commercio mondiale le prime due risorse diminuivano e perché l’UE acquista sempre più competenze. Quindi ci si trova nella situazione in cui non si riesce ad approvare il bilancio e si usa il meccanismo dei dodicesimi (ogni mese in cui non viene approvato il bilancio, l’UE non può spendere più di 1/12 di quanto abbia riscosso l’anno precedente). Inoltre vige il principio del pareggio di bilancio che impedisce all’UE di spendere più di quanto abbia introitato. Quindi se non ha entrate sufficienti, non potendo indebitarsi, non può svolgere in mdo proficuo la sua attività. Nel 1988 Delors interviene proponendo: • Introduzione della quarta risorsa, • Programmazione finanziaria pluriennale. Quarta risorsa = ogni Stato membro deve versare una parte del PIL ogni anno per finanziare l’UE. Questo è un passo indietro perché pone di nuovo l’UE sotto “possibile ricatto” da parte degli Stati membri che, finanziandola, hanno più voce in capitolo. Questa risorsa era stata concepita come residuale nel senso che avrebbe dovuto finanziare le spese non coperte dalle altre risorse, ma al momento copre il 75% delle spese UE. Si sono create tensioni a causa degli Stati che ritengono di versare più di quanto ricevano in cambio e questo aveva creato la prassi per la GB di vedersi restituire una percentuale della differenza tra quanto versato e ricevuto. Questa prassi cessa nel momento in cui entrano gli Stati dell’est e c’è bisogno di liquidità per farvi fronte. Programmazione pluriennale finanziaria = oggi si chiama quadro finanziario pluriennale. Il Quadro finanziario pluriennale (QFP) traduce in termini finanziari le priorità politiche dell'Unione europea per una durata compresa fra i 5 e i 7 anni. L’articolo 312 del TFUE stabilisce che il QFP, sotto forma di regolamento, deve essere adottato all’unanimità dal Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo (PE) (che può adottare o respingere l’intero pacchetto, ma non può presentare emendamenti). Il QFP fissa gli importi massimi annui (massimali) della spesa della UE, complessivamente e per le principali categorie di spesa (rubriche) . Il Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 ha raggiunto un accordo sul prossimo Quadro finanziario pluriennale che definisce il bilancio della UE per gli anni dal 2014 al 2020. Caratteristiche bilancio UE: • Unità = tutte le operazioni in un unico documento. • Universalità = tutte le spese nel bilancio. • Specificazione = devono essere specificate tutte spese e entrate. • Annualità = ogni anno un bilancio. • Pareggio = l’UE non si può indebitare. Procedura di approvazione bilancio: Istituzioni fanno documento in cui ci sono previsioni delle spese (entro 1° luglio) 1° FASE Commissione riceve il documento e fa progetto di bilancio. Trasmesso a Consiglio e PE (entro 1° settembre) Consiglio adotta posizione redigendo progetto e comunica a PE (entro 1° ottobre) PE approva BA Entro 42 gg 2° FASE PE non delibera BA PE adotta emendamenti Consiglio d’accordo BA PE adotta emendamenti Consiglio NON d’accordo Comitato di conciliazione. Comitato di conciliazione raggiunge accordo 4° FASE Entro 21 gg 3° FASEComitato di conciliazione NON raggiunge accordo Commissione deve ripresentare progetto di bilancio a Consiglio. Consiglio + PE approvano proposta del CC BA Entro 14 gg 4° FASE Consiglio + PE uno approva e l’altro non riesce a deliberare BA Consiglio + PE respingono B non Approvato Consiglio + PE uno non approva e l’altro non riesce a deliberare B non Approvato PE respinge + Consiglio approva Commissione deve ripresentare progetto di bilancio a Consiglio. PE approva + Consiglio respinge BA Oltre a tutte queste misure, la BCE nel 2011 ha anche concesso due prestiti molto consistenti a tasso agevolato a due banche dell’eurozona e nel 2012 ha messo in opera lo scudo anti-spread (differenza percentuale tra bund e BDT) adottando misure e accordi con MES e FESF per avere i fondi per acquistare titoli di debito pubblico da determinati Stati. PATTO EUROPLUS = è stato concluso da Stati eurozona + Bulgaria, Romania, Danimarca, Lettonia, Lituania e Polonia. Vuole rafforzare la governance dell’Eurozona. FISCAL COMPACT = In realtà è il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla goverance dell’ UEM. Inizia tutto nel 2011 quando a ottobre i capi di Stato e di Governo si riuniscono e decidono che è necessario rafforzare le politiche economiche degli Stati. Si affida al presidente del Consiglio Europeo e al presidente della Commissione (Barroso) il compito di elaborare un progetto di modifica del trattato per andare in questa direzione. Con il rapporto intermedio del dicembre 2011 si fanno due proposte: • Modificare il protocollo n° 12 sui disavanzi eccessivi (più facile che modificare il trattato) inserendo l’obbligo del pareggio di bilancio, un meccanismo di correzione automatica e la comunicazione preventiva all’UE per emettere titoli di debito pubblico. • Modificare il TFUE (molto complicato) Francia e Germania erano propense a modificare il TFUE, il Regno Unito si oppone perché dice che le modifiche avrebbero influenzato il mercato unico. Così nel Consiglio Europeo si decide di seguire una strada diversa: stipulare un trattato internazionale non collegato all’UE dal punto di vista formale (novità n°3). La situazione era più complicata rispetto a Schengen perché qui la materia era già stata affrontata dall’UE e la Repubblica Ceca non voleva partecipare al trattato perché sosteneva che non ne avrebbe ricavato benefici (in realtà non voleva partecipare perché non essendo uno Stato euro non avrebbe avuto diritto di voto). Nel marzo 2012 si firma il trattato tra 25 stati UE (no Regno Unito e Repubblica Ceca). Entra in vigore il 1 gennaio 2013. Questo ha segnato una rottura con la GB (novità n° 2). Quindi è stato innovativo dal punto di vista politico, ma non dal punto di vista dei contenuti. Molti sostengono che il FC poteva essere adottato con un atto di diritto derivato e non necessariamente con un trattato internazionale, ma in reatà si è scelto di fare ciò per permettere di ricomprendere Stati che non avevano ancora l’euro e avvicinarli alla moneta unica. Preambolo solo gli Stati eurozona che hanno ratificato il FC possono far parte del MES. La disposizione è contenuta nel preambolo per non renderla troppo vincolante, ma lasciarla come principio di massima. Entrerà in vigore solo quando sarà ratificato da almeno 12 Stati eurozona (novità n° 1). Quando interviene la Commissione, essa agisce nell’esercizio delle sue competenze, senza compiti ulteriori (così non si incide sulle competenze attribuite dai trattati!). Oggetto rafforzare l’economia dell’UE, approvare il Patto di bilancio, coordinare le politiche economiche, migliorare la governance dell’eurozona (occupazione, competitività, crescita sostenibile). Art. 2 il FC va interpretato in modo conforme ai trattati dell’UE (quindi in realtà FC è collegato a diritto UE). Se una disposizione FC contrasta con diritto UE, essa non si applica. Art. 3 Stabilisce una serie di criteri che devono essere rispettati dagli Stati che ratificano il FC. Si parla di “Patto di Bilancio”. Queste regole sono: • Pareggio di bilancio (lettera a precisata da lettera b), che va interpretato con flessibilità. Questa regola non è innovativa, c’era già nell’europlus e nel sixpack e twopack. • Clausola di salvaguardia (lettera c), precisa che in caso di circostanze eccezionali si possa deviare temporaneamente dall’obiettivo. • Se Debito/Pil < 60% lo Stato (che quindi è messo bene) può arrivare ad un disavanzo dell’1% (mentre normalmente la lettera b prevede un massimo di 0,5%). • Meccanismo di correzione automatica qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo. • Le regole enunciate ai punti precedenti vanno introdotte negli ordinamenti nazionali mediante norme vincolanti preferibilmente di natura costituzionale . L’avverbio preferibilmente è stato inserito per andare incontro alla DK e Irlanda che per fare ciò avrebbero dovuto indire dei referendum costituzionali. Art. 4 Stabilisce il criterio del debito, cioè se Debito/PIL > 60% lo Stato deve ridurre il debito con un ritmo predefinito dal FC. L’Italia ha fatto inserire un riferimento al sixpack per alleggerire la responsabilità. Art. 8 La CG ha ruolo particolare perché può intervenire su richiesta della Commissione (che redige relazioni sul rispetto del FC da parte degli Stati contraenti e se accerta una violazione, uno o più Stati devono adire la CG) o di uno Stato membro del FC (che ravvisi una violazione dei criteri del FC da parte di un altro Stato). Quindi è un meccanismo obbligatorio e volontario. Quando la CG emette una sentenza, se lo Stato non la rispetta, un altro Stato può adire la CG per imporgli sanzioni pecuniarie. È stato possibile attribuire alla CG giurisdizione attraverso un trattato perché l’ art. 8 prevede che esso sia appendice dell’art. 273 TFUE che dice che gli Stati possano accordarsi tra loro per attribuire una controversia alla CG su un compromesso (e il FC è un compromesso). Alcuni vedono questo articolo come illegittimo perché obbligherebbe gli Stati ad adire la CG quando si ha una relazione della Commissione che accerti la violazione del FC. In realtà, non essendoci una sanzione in caso di mancato ricorso, l’articolo 8 è legittimo. Art. 13 Intervento limitatissimo del PE perché c’è solo una norma molto generica e discussa. Si dice che il PE organizzi una conferenza in cui si discutono questioni nell’ambito di applicazione del FC. Oltre ai membri del PE (commissioni pertinenti) saranno convocati i parlamentari nazionali degli Stati che hanno ratificato FC e che fanno parte delle commissioni di bilancio. Si pongono due questioni: • Questo articolo inizialmente cita il protocollo n° 1 che si occupa del ruolo dei Parlamenti di tutti gli Stati membri, ma poi nella seconda parte si riferisce solo ai Parlamenti degli Stati che hanno ratificato il FC. • Questo articolo non configura una composizione variabile del Parlamento. Quindi il PE interviene sempre in composizione piena e solo il Consiglio ha la composizione variabile. L’art. 13 ha perso un’occasione. Problema dell’utilizzo delle istituzioni UE da parte del FC: è legittimo l’utilizzo delle istituzioni UE da parte del FC solo se vengono usate per le funzioni a loro attribuite dai trattati. Il FC, infatti, non attribuisce nuove funzioni alle istituzioni UE. Artt. 3.2, 5, 6 Commissione e Consiglio devono monitorare gli Stati membri. La Commissione elabora principi comuni e li comunica agli Stati membri. Commissione e Consiglio approvano i programmi che gli Stati membri gli presentano. Gli Stati devono comunicare ex ante i piani di emissione dei titoli di debito a Consiglio e Commissione. È un potere di sorveglianza analogo al PSC e all’art. 121 TFUE. Art. 7 Stabilisce la maggioranza qualificata inversa per le decisioni del Consiglio per ipotesi ulteriori a quelle stabilite nel six pack. Ad esempio: quando la Commissione ritiene che uno Stato abbia violato il FC, il Consiglio approva a maggioranza qualificata inversa la raccomandazione. Differenze tra FC e altri trattati esterni: • FC usa le istituzioni UE, • Schengen crea organi propri e non usa istituzioni UE, • Prum informa le istituzioni UE e non usa istituzioni UE, • MES crea organi propri e cita in alcune norme le istituzioni UE. 10.SENTENZA PRINGLE Un giudice irlandese propone una questione pregiudiziale alla CG chiedendo: • Se fosse legittimo che l’art. 136 TFUE fosse stato modificato con procedura semplificata, • Se il MES attribuisca nuove competenze all’UE oppure no. La Corte di Giustizia fa un quadro completo: I. L’art. 136 TFUE era stato modificato mediante procedura semplificata ex art. 48.6 TFUE (Consiglio Europeo all’unanimità) perché appartenente alla parte III del trattato. Il MES non ha toccato le competenze esclusive dell’UE e in particolare la politica monetaria, ma ha solo previsto la possibilità di creare un fondo per aiutare gli Stati euro in difficoltà (che è ambito di politica economica). Il MES quindi non attribuisce nuove competenze all’UE neanche in materia di coordinamento delle politiche economiche quindi la modifica era legittima. Infatti la modifica riguarda le competenze degli Stati membri, non dell’UE. II. Sul versante del coordinamento del MES con gli artt. 122.2 e 125 TFUE ci si è chiesti se il MES incidesse su queste disposizioni. No, il MES non c’entra nulla con la politica monetaria. Inoltre per il MES non si sarebbe potuto usare il 122.2 quindi non ci sono problemi. Infine, l’art. 125 (clausola no bail out) è stato interpretato in due modi, ma facendo prevalere il secondo (l’UE non ha il divieto, ma non ha l’obbligo di intervenire) il MES è legittimo. III. Sul piano dell'utilizzo delle istituzioni dell’UE da parte del MES, la Corte ha stabilito che nulla vieta agli Stati di utilizzare le istituzioni anche al di fuori dell’UE, se non ne snaturano le competenze e attribuzioni. Il MES non snatura i compiti delle Istituzioni quindi può usarle legittimamente. Inoltre ne fa un uso minore rispetto al FC. IV. Differenza tra MES e FC = l’art. 136 detta un meccanismo più autosufficiente e autonomo rispetto al FC. In caso di controversia tra Stati mmbri del MES se ne occupa il Consiglio dei governatori. Solo se uno Stato membro del MES contrasta con la decisione dei governatori, si deferisce la controversia alla CG. Quindi MES più proficuo di FC. CONVENTION pagg. 20-21-22
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