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Il creditore cambiario e l'assegno bancario: titoli esecutivi e obbligazioni, Dispense di Diritto Commerciale

Come il creditore cambiario può utilizzare una cambiale o un assegno bancario come titolo esecutivo per iniziare le procedure esecutive contro i beni del debitore inadempiente. Viene inoltre discusso sulla validità e la regolarità di questi titoli, nonché sulla loro funzione e utilizzo in termini di obbligazioni cartolari. Il documento include anche informazioni sui termini di scadenza, la girata, l'accettazione, l'alterazione, il rifiuto di pagamento e la prescrizione.

Tipologia: Dispense

2011/2012

Caricato il 19/01/2012

Anna8888
Anna8888 🇮🇹

4.1

(61)

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Scarica Il creditore cambiario e l'assegno bancario: titoli esecutivi e obbligazioni e più Dispense in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! TITOLI DI CREDITO, FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI TITOLI DI CREDITO Prima di esporre la disciplina dei titoli di credito occorre inquadrare quella della cessione del credito, rispetto alla quale il legislatore, appunto con i titoli di credito, ha voluto nella pratica mettere in secondo piano, per i diversi inconvenienti che l’adozione della cessione comportava, soprattutto a carico del cessionario. CESSIONE ORDINARIA DEI TITOLI DI CREDITO (artt. 1260 ss cod. civ.). .1 parti del contratto di trasferimento del credito sono il CEDENTE (colui che, in quanto creditore, trasferisce il credito), il CESSONARIO (colui che acquista il credito) e il CEDUTO (il debitore). Per perfezionare il negozio non è necessario il consenso del Ceduto ma, affinché la cessione abbia efficacia nei suoi confronti (e dei terzi) occorre che il Cedente o il Cessionario gli notifichino la cessione o che il Ceduto l’abbia accettata. .2 inconvenienti: con la cessione, la circolazione dei crediti non è rapida, per l’obbligo di conformarsi alle prescrizione della legge; inoltre, tale circolazione non è sicura, perché la maggioranza dei crediti trasferiti hanno origine da un contratto dalle cui clausole dipende il contenuto del diritto di credito. CIRCOLAZIONE DEI BENI MOBILI (artt. 1153 ss cod. civ.). Il legislatore tutela le alienazioni compiute a non domino solo se ricorrono le seguenti condizioni: a) che l’acquirente abbia stipulato, anche con chi non fosse il vero proprietario della cosa, un valido atto di acquisto; b) che l’acquirente sia in buona fede; c) che l’acquirente abbia già acquistato il possesso sella cosa (possesso di buona fede vale titolo). In tal modo, l’acquisto si considera a titolo originario, in quanto il diritto dell’acquirente in buona fede è autonomo, poiché non può ricondursi ad una preesistente situazione di proprietà in capo all’alienante, garantendo così una circolazione dei beni (mobili) rapida e sicura. Sulla disciplina della circolazione dei beni mobili è stata modellata quella dei titoli di credito. TITOLI DI CREDITO: NOZIONE. Trattasi di un documento sottoscritto dal debitore nel quale lo stesso dichiara di obbligarsi a compiere una determinata prestazione nei confronti di colui (chiunque) si trovi nella materiale disponibilità (possesso) del documento. FUNZIONE. Facilitare la circolazione del credito, renderla più rapida e più sicura. È una disciplina ispirata alla circolazione dei beni mobili, in quanto il credito è incorporato (materializzato) nel documento in cui si identifica. LEGITTIMAZIONE. Col trasferimento del possesso, al portatore del titolo si trasferisce pure la legittimazione a pretendere dal debitore la prestazione, a seguito della presentazione del titolo e senza dover dimostrare di aver acquistato anche la titolarità del diritto cartolare (il diritto che risulta dal titolo di credito) tramite il contratto di trasferimento. AUTONOMIA. Va intesa in un duplice senso: a) il debitore cartolare non può opporre al terzo, divenuto portatore legittimo del titolo di credito, le eccezioni derivanti dal rapporto sottostante (o rapporto fondamentale, si intende il rapporto giuridicocce ha dato origine all’emissione del titolo di credito) o dai suoi rapporti personali intercorsi coi precedenti titolari del credito cartolare; b) chi in buona fede acquista un credito cartolare, divenendo portatore legittimo del titolo, lo acquista anche se chi glielo ha trasferito non era il vero titolare. LETTERALITA’. Il contenuto della prestazione risulta solo dal titolo, cioè secondo la portata letterale del documento. Quindi, il titolare non può pretendere una prestazione diversa da quella che risulta dal titolo, né il debitore può eseguire una prestazione non conforme al titolo stesso; il debitore non può disconoscere le obbligazioni contenute nel titolo. Sono CLAUSOLE NON INDISPENSABILI (in mancanza delle quali supplisce la legge): 1. L’INDICAZIONE DELLA SCADENZA: le forme di scadenza: a) A VISTA, quando la cambiale scade nel momento in cui il portatore si presenta al debitore per il pagamento e, comunque, la richiesta di pagamento deve avvenire entro il termine di 1 anno dalla data di emissione; b) A CERTO TEMPO VISTA, quando la cambiale scade dopo il decorso del tempo stabilito a cominciare del giorno in cui essa è presentata al trattario per l’accettazione o all’emittente per il visto; c) A CERTO TEMPO DATA, la cambiale scade dopo il decorso del tempo stabilito a cominciare dalla data di emissione; d) A GIORNO FISSO, quando è indicato un giorno determinato. Se non viene indicata nessuna forma di scadenza, la cambiale è valida e la scadenza si considera a vista. 2. L’INDICAZIONE DEL LUOGO DI PAGAMENTO: si intende per esso sia il territorio del comune in cui la cambiale è pagabile, sia il domicilio in cui la cambiale deve essere presentata per il pagamento: a) CAMBIALE DOMICILIATA, è la cambiale pagabile non al domicilio dell’obbligato principale, ma al domicilio di un terzo; la domiciliazione è PROPRIA o COMPLETA se il pagamento deve essere fatto direttamente dal terzo; b) è invece IMPROPRIA o INCOMPLETA se il pagamento deve essere fatto dall’obbligato principale ma presso il domicilio del terzo; 3. L’INDICAZIONE DEL LUOGO DI EMISSIONE DELLA CAMBIALE: in mancanza di tale indicazione, è considerato luogo di emissione nella Tratta il luogo indicato accanto al nome del traente, nella Propria il luogo indicato accanto al nome dell’emittente; • CLAUSOLE EVENTUALI: possono essere inserite se rivogliono conseguire determinati effetti; se sono apposte dal traente o dall’emittente, valgono per tutti gli obbligati cambiari; se, invece, sono apposte da un girante valgono solo per il girante che le ha apposte. •..1 CLAUSOLA NON ALL’ORDINE: il credito cambiario si può trasferire solo secondo la cessione ordinaria del credito, ma tale clausola incide pure sulla funzione di garanzia (che è propria) della girata, infatti il girante che l’ha apposta rimane responsabile in via di regresso solo verso il suo immediato giratario e non verso i giratari successivi; •..2 CLAUSOLA SENZA SPESE: cioè “senza spese” di protesto, ad es., sta ad indicare che non è necessario elevare il protesto; •..3 CLAUSOLA DI INTERESSI: si può apporre solo alla cambiale con scadenza “a vista” e “a certo tempo vista”, indicando il tasso di interessi. Nelle cambiali con scadenza “a certo tempo data” e “a giorno fisso”, potendosi calcolare il periodo del credito cambiario, può calcolarsi anche l’ammontare degli interessi dovuti. • La cambiale deve essere completa nelle sue clausole essenziali nel momento in cui viene presentata per il pagamento; al momento dell’emissione può essere incompleta, ma devono comunque, sin dall’inizio, essere apposte a) la sottoscrizione del traente o dell’emittente e b) la denominazione di cambiale. 1. ACCORDO DI RIEMPIMENTO: è il negozio con cui si conviene, fra autore della cambiale e prenditore della stessa, con quali regole dovrà essere riempita la cambiale incompleta (la clausola in bianco); se il prenditore viola il patto, il debitore può opporgli l’ECCEZIONE DI INOSSERVANZA DELL’ACCORDO e soddisferà l’obbligazione secondo quanto, appunto, risulta dall’accordo. Tale eccezione può essere opposta dal debitore anche ai successivi portatori della cambiale, ma non a chi ha avuto la stessa già completa, ignorando senza sua colpa che essa è difforme rispetto a quanto è previsto nell’accordo di riempimento. La prova dell’abusivo riempimento è a carico del debitore che ha proposto l’eccezione. Il titolare della cambiale con clausole in bianco, decade dal diritto di riempirla dopo 3 anni dal giorno dell’emissione. NON SI HA CAMBIALE IN BIANCO QUANDO MANCA UN ELEMENTO CUI SUPPLISCE UNA NORMA DI LEGGE (ad es. l’indicazione della scadenza). • La cambiale nasce con la dichiarazione cambiaria del traente o dell’emittente; dopo l’emissione e sino alla scadenza, altre dichiarazioni si possono aggiungere e da ognuna di esse nasce un OBBLIGO CAMBIARIO del SOTTOSCRITTORE verso il creditore cambiario (pluralità delle obbligazioni cambiarie). Obbligati cambiari sono: •..1 il TRATTARIO (nella Tratta) al quale il portatore della cambiale può chiedere l’accettazione; •..2 il GIRANTE che diventa obbligato cambiario nei confronti del proprio giratario come pure dei giratari successivi (FUNZIONE DI GARANZIA della cambiale); •..3 gli AVALLANTI, cioè coloro che garantiscono, mediante DICHIARAZIONE DI AVALLO, il pagamento del debito cambiario assunto da un altro soggetto detto AVALLATO. Quindi, gli obbligati cambiari si distinguono in: a) DIRETTI o PRINCIPALI (emittente, accettante o trattario e loro avallanti) e b) DI REGRESSO (traente, giranti e loro avallanti). Qualora l’obbligato principale rifiuti, alla scadenza, il pagamento della somma, l’ultimo giratario (cioè colui che può pretendere legittimamente la prestazione cambiaria) può rivolgersi ad uno qualunque, a sua scelta, degli altri obbligati cambiari; se il pagamento è effettuato dall’obbligato principale, la sua prestazione estingue tutti i rapporti cambiari; se è effettuato da un altro obbligato cambiario, ad es. un girante, questi può pretendere il rimborso dai giranti che lo precedono, dal traente e dai loro avallanti. • PRINCIPIO DI INDIPENDENZA: le varie obbligazioni sono tra loro indipendenti, nel senso che l’invalidità di una di esse NON influisce sulla validità delle altre; un’eccezione a questo principio è posta dall’art 37 l.camb.: l’invalidità per VIZIO DI FORMA dell’obbligazione dell’avallato produce l’invalidità dell’obbligazione dell’avallante. L’avallato non deve, tuttavia, essere l’autore del titolo (traente o emittente), poiché in questo caso saranno non valide le dichiarazioni degli altri soggetti, essendo NULLO il titolo stesso, cioè la cambiale, per vizio di forma o anche di contenuto (eccezione apparente). • In caso di alterazione del testo della cambiale, diventa rilevante, ai sensi dell’art 88 l.camb., il momento in cui viene apposta la sottoscrizione: a) se viene apposta prima dell’alterazione, si risponde nei termini del testo originario; se viene apposta dopo l’alterazione, si risponde nei termini del testo alterato. L’art 88 pone una presunzione: qualora non vi sia prova contraria, si presume che le sottoscrizioni siano state apposte prima. • SOTTOSCRIZIONE: la dichiarazione cambiaria deve essere apposta sulla cambiale; alcune dichiarazioni -girata, avallo- possono essere apposte su un foglio attaccato alla cambiale (c.d. ALLUNGAMENTO). Sono previste delle clausole (“accetto”, “visto”) cui segue la sottoscrizione autografa (nome, cognome/ditta); se non vengono utilizzate formule, rileva il luogo in cui viene apposta la sottoscrizione secondo i seguenti principi: a) la sottoscrizione apposta sul RETTO o FACCIA ANTERIORE vale o come AVALLO, se è quella di una persona diversa dal trattario, o come ACCETTAZIONE, se è quella del trattario; b) la sottoscrizione apposta sul RETRO o FACCIA POSTERIORE vale come GIRATA. • CAPACITA’ DI AGIRE: tutte le persone capaci possono assumere obbligazioni cambiarie, compresi i minori emancipati autorizzati all’esercizio dell’impresa commerciale (argomentando a contrario dall’art 9 l.camb.). per le varie ipotesi di incapacità occorre distinguere: •..1 INCAPACI RELATIVI (minori emancipati non autorizzati all’esercizio del commercio): la dichiarazione deve essere sottoscritta dal curatore con la clausola “per assistenza”; in caso contrario il curatore si obbliga personalmente. •..2 INCAPACI ASSOLUTI (minori non emancipati, interdetti): i loro rappresentanti legali (genitori, tutori) possono obbligarsi se autorizzati all’esercizio del commercio. In caso contrario, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare per il genitore esercente la patria potestà; l’autorizzazione del Tribunale , previo parere del Giudice Tutelare, per il tutore. •..3 INCAPACI NATURALI: la dichiarazione cambiaria dell’incapace di intendere e di volere è ANNULLABILE; si tratta di un’eccezione reale. • RAPPRESENTANZA VOLONTARIA: è possibile compiere la dichiarazione per mezzo di rappresentati, con la formula <<per procura>> o <<per rappresentanza>>. In caso di mancanza di potere, il falsus procurator rimane obbligato cambiariamente. • La cambiale è INCONDIZIONATA; se viene apposta una condizione si avrà la nullità del titolo, sempre se è apposta dal suo autore; se viene apposta dall’accettante (o trattario) o dall’avallante, saranno nulle le obbligazioni di costoro; se apposta dal girante la condizione si considera non apposta. • ACCETTAZIONE: •..1 è propria della cambiale Tratta; •..2 EFFETTI: fa diventare il TRATTARIO obbligato cambiario diretto o principale nei confronti del portatore legittimo del titolo, che così acquista nei suoi confronti la possibilità di esercitare le azioni cambiarie e quelle ordinarie; •..3 l’accettazione va chiesta dal portatore legittimo o da un semplice detentore della cambiale, alla residenza del trattario, fino al giorno della scadenza; •..4 TERMINE: nella cambiale A CERTO TEMPO VISTA va chiesta entro 1 anno dalla data di emissione. Il traente e i giranti, nelle cambiali con diversa scadenza, possono prevedere un termine che, se non viene rispettato, comporta diverse conseguenze a seconda di chi ha apposto la clausola: a) se l’ha posta il traente, nessuno degli obbligati di regresso è più responsabile per la mancata accettazione o per il mancato pagamento; b) se l’ha posta un girante, è libero da questa responsabilità solo il girante che l’ha posta. Non deve però trattarsi di una cambiale emessa con clausola <<non accettabile>>; •..5 CLAUSOLA NON ACCETTABILE: viene apposta dal traente per vietare che la cambiale venga presentata per l’accettazione. Non è opponibile a) quando la scadenza è “a certo tempo vista”, b) quando la cambiale p pagabile da un terzo (domiciliazione completa) e c) quando la cambiale è pagabile dal trattario ma in un luogo diverso dalla sua residenza (domiciliazione incompleta); •..6 il traente può anche prevedere un termine dilatorio, decorso il quale l’accettazione può essere chiesta; se nonostante la clausola o il termine il trattario, al quale viene presentata la cambiale, accetta, l’accettazione è valida; •..7 FORMA: avviene con la clausola <<accetto>> o <<visto>>, seguito dalla sottoscrizione, o anche con la sottoscrizione nella faccia anteriore della cambiale; l’accettazione deve essere incondizionata, fatta per tutta la somma e senza modifiche; •..8 REVOCA: l’accettazione si ha per non avvenuta se il trattario, prima di restituire il titolo, cancella la sottoscrizione; •..9 RIFIUTO: se il trattario la rifiuta, non diviene obbligato cambiario; il portatore legittimo, fatto rilevare la mancata accettazione per mezzo del PROTESTO, può esercitare subito il suo credito di regresso contro il traente, i giranti e loro avallanti, pretendendo dagli stessi il pagamento della somma detratto lo sconto (interessi); è questa l’azione di regresso per mancata accettazione. • AVALLO: •..1 NOZIONE: è una dichiarazione cambiaria con la quale il dichiarante (AVALLANTE) assume una garanzia letterale ed astratta, per il pagamento, totale o parziale, della somma indicata, collocandosi nella stessa posizione formale del soggetto garantito nonché obbligato cambiario (AVALLATO); •..2 se viene indicato il nome dell’avallato, si presume che nella Tratta sia il traente e nel Pagherò Cambiario l’emittente; •..3 CLAUSOLA: <<per avallo di…(nome dell’avallato)>> o sottoscrizione sulla faccia anteriore della cambiale; •..4 l’avallante e l’avallato sono DEBITORI CAMBIARI SOLIDALI. •..2 RIFIUTO PARZIALE DELL’ACCETTAZIONE o se questa contiene condizioni o modifiche; •..3 FALLIMENTO DEL TRATTARIO, a prescindere dalla sua accettazione o mancata accettazione, o dell’emittente (non occorre levare il protesto ma basta la sentenza di fallimento; •..4 FALLIMENTO DEL TRAENTE di una cambiale con clausola <<non accettabile>>; •..5 CESSAZIONE DEI PAGAMENTI da parte del trattario o dell’emittente ovvero esecuzione infruttuoso sui loro beni (decadenza dal termine di pagamento). • OBBLIGO D’AVVISO: il portatore legittimo deve dare avviso al traente e all’ultimo girante del rifiuto di pagamento o del rifiuto dell’accettazione entro 4 giorni feriali successivi ai predetti rifiuti; a sua volta, ogni girante, nei 2 giorni feriali successivi, deve avvisare il precedente girante e così via. L’avviso serve ad informare gli interessati che essi possono essere esposti all’azione di regresso. Chi non dà l’avviso NON decade dall’azione di regresso MA è tenuto a risarcire il danno nei limiti dell’ammontare della cambiale. per l’esercizio dell’azione cambiaria, diretta o di regresso, il creditore cambiario può scegliere tra: a) procedimento ordinario di cognizione, in contraddittorio col debitore (la sentenza di condanna consente di iniziare l’esecuzione forzata sui beni solo quando diventa esecutiva); b) procedimento d’ingiunzione, tramite decreto ingiuntivo contro il quale il debitore può fare opposizione ma se diviene esecutivo ciò consente al creditore di iscrivere ipoteca e di iniziare il procedimento esecutivo; c) procedura esecutiva, tramite precetto da notificare al debitore e, trascorso il termine per il pagamento, si può procedere al pignoramento ed alla vendita forzata dei beni. Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale e, se si agisce contro un obbligato di regresso, del protesto. • L’AZIONE CAUSALE: è l’azione derivante dal rapporto fondamentale (cioè dal rapporto sottostante all’emissione o alla girata della cambiale). Le condizioni: •..1 che sia stato levato il protesto per mancato pagamento o mancata accettazione; •..2 che il creditore restituisca al debitore la cambiale, depositandola in cancelleria; •..3 che il creditore abbia compiuto degli atti necessari per conservare al debitore le azioni di regresso contro gli altri debitori cambiari (non lasciandole, ad es., prescrivere); •..4 la prescrizione dell’azione in oggetto decorre dal giorno del rifiuto dell’accettazione ovvero della scadenza della cambiale; •..5 Novazione: se le parti, con l’emissione o la girata della cambiale, stabiliscono espressamente che così si ha la NOVAZIONE del rapporto fondamentale (cioè estinguerlo con permanenza del solo rapporto cambiario) l’azione causale non può essere esercitata. • L’AZIONE DI ARRICCHIMENTO: •..1 questa azione è esercitatile quando il portatore della cambiale ha perduto l’azione cambiaria (perché, ad es., vi è stata novazione); •..2 essa consente al portatore di ottenere dall’arricchito la somma di cui si è ingiustamente arricchito a suo danno; •..3 tale azione si prescrive in un anno dal giorno della perdita dell’azione cambiaria. • PRESCRIZIONE DELLE AZIONI CAMBIARIE: gli atti interrottivi della prescrizione, compiuti nei confronti di uno degli obbligati cambiari, NON interrompono la prescrizione nei confronti degli altri. •..1 AZIONE DIRETTA: 3 anni dal giorno della scadenza della cambiale; •..2 AZIONE DI REGRESSO: 1 anno dal giorno del protesto levato in tempo utile ovvero dal giorno della scadenza, se vi è la clausola <<senza spese>>; •..3 AZIONE DEI GIRANTI (gli uni contro gli altri): sei mesi dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui. L’ASSEGNO Concetto e funzione dell’assegno bancario. – Molti pagamenti si fanno per mezzo delle banche perché così si evitano i rischi e gli inconvenienti relativi alla custodia e al trasporto della moneta. È anche vietato il pagamento per contanti di somme superiori a dodicimilacinquecento euro. Uno dei più comuni mezzi di pagamento è l'assegno bancario, del quale si serve chi stipula con una banca un contratto di conto corrente in virtù del quale, sulla base di una c.d. convenzione di assegno, viene autorizzato dalla banca a trarre su di essa dei titoli di credito. Con l'assegno il cliente ordina alla banca trattaria di pagare una somma determinata al legittimo portatore del titolo, il cliente è autorizzato a trarre assegni fino ad un ammontare determinato, che costituisce la somma che il cliente ha disponibile presso la banca (provvista): detta disponibilità può derivare da un contratto di deposito in conto corrente o da una apertura di credito in conto corrente o da altro operazione bancaria anche atipica. Gli assegni bancari sono di solito redatti su moduli stampati che la stessa banca fornisce al momento della stipula della convenzione di assegno. L'assegno bancario è un titolo di credito mediante il quale il traente ordina ad un banchiere di pagare a vista una somma determinata al portatore legittimo del documento. L'assegno assomiglia a una cambiale tratta; da questa però si distingue sul piano funzionale: a) perché l'assegno costituisce uno strumento di pagamento, e quindi la sua scadenza è sempre a vista; b) perché nell'assegno il trattario deve essere necessariamente un banchiere; c) perché mentre nella cambiale il trattario diventa obbligato cambiario, invece nell'assegno, in base alla convenzione di assegno, il banchiere non diventa obbligato cartolare nei confronti del portatore legittimo dell’assegno: il banchiere è obbligato extra cartolare a pagare la somma indicata nell'assegno soltanto nei confronti del traente e fino al limite della provvista. L'assegno bancario adempie ad una funzione di pagamento mentre la cambiale adempie ad una funzione di credito. La disciplina dell'assegno bancario. – La maggior parte della disciplina applicabile all'assegno bancario coincide con la disciplina propria della cambiale: A. Requisiti: A.)a invece della denominazione cambiale l'assegno deve contenere la denominazione di assegno bancario o quella francese di chèque; se l'assegno è redatto in lingua diversa, detta denominazione dev'essere espressa nella lingua stessa; A.)b non è necessaria l'indicazione della scadenza, perché la scadenza è sempre a vista; A.)c per la validità dell'assegno, il trattario deve essere sempre un banchiere; per la regolarità dell'assegno, è poi necessario che la banca ne abbia autorizzato l'emissione e che il traente abbia dei fondi disponibili presso la banca trattaria sufficienti al pagamento: se manca l'autorizzazione all'emissione o se mancano detti fondi l'assegno è ugualmente valido e il traente assume un'obbligazione cartolare; A.)d l'assegno può essere emesso per mezzo di rappresentante: a differenza della cambiale, però il rappresentante generale ha il potere di emettere e girare assegni bancari in nome del traente, anche se questi non è un imprenditore commerciale. L'assegno può essere tratto anche per conto di un terzo, titolare della provvista presso la banca; A.)e se manca il luogo di pagamento, si considera tale il luogo indicato accanto al nome del banchiere trattario; in mancanza di tali indicazioni si considera luogo di pagamento il luogo di emissione dell’assegno il luogo dove il trattario ha il suo stabilimento principale; A.)f traente e trattario devono essere due persone diverse, perché l'assegno non può essere tratto sullo stesso traente, salvo che sia tratto tra diversi stabilimenti dello stesso traente; A.)g in conseguenza della funzione di mezzo di pagamento dell'assegno, la data di emissione deve essere apposta sul titolo ed essere vera. Mentre se l'assegno è privo della data di immissione, la giurisprudenza lo considera invalido. Se l'assegno è stato postdatato il portatore può sempre chiederne il pagamento a vista anche prima che giunga il giorno apposto come data; A.)h qualsiasi promessa di interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta; A.)i in mancanza di una previsione e in considerazione la funzione di pagamento propria del titolo, l'opinione prevalente reputa inammissibile, e quindi invalido, l’assegno emesso in bianco, privo cioè, di qualcuno dei suoi elementi essenziali: denominazione di assegno, nome del trattario, data di immissione, luoghi di emissione e di pagamento. Non è in bianco l’assegno emesso senza indicare il nome del prenditore: tale mancanza incide soltanto sulla legge di circolazione del titolo, nel senso che esso vale come assegno bancario al portatore. B. Legge di circolazione: l'assegno può essere all'ordine oppure al portatore; se non è detto niente, l’assegno è all'ordine; perché sia al portatore è necessario inserire la dizione o al portatore, o altra equivalente, al momento dell'emissione. L'assegno non può esser al portatore quando è tratto tra diversi stabilimenti dello stesso traente. Per ostacolare il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite il legislatore ha voluto impedire la circolazione di assegni al portatore di importo superiore a dodicimilacinquecento euro: in tale ipotesi l'assegno dev'essere emesso con l'indicazione del nome del prenditore con la clausola non trasferibile. a) Girate: negli assegni all'ordine la girata ha la duplice funzione di trasferimento del diritto cartolare e di garanzia del pagamento; la girata può essere apposta anche in un assegno emesso al portatore, ma in questo caso essa non lo trasforma in un titolo all'ordine, per cui il girante diventa responsabile secondo le norme sul regresso. Nell'assegno bancario non é prevista una girata per valuta in garanzia e perciò non si può costituire validamente un diritto di pegno sul credito cartolare. C.1Accettazione: l'assegno non può essere accettato; ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno si ha per non scritta, e quindi il banchiere trattario non diventa mai obbligato cartolare nei confronti del portatore legittimo dell'assegno bancario. A ogni menzione di certificazione è firmata dal trattario e ha solo l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi e di impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione dell'assegno: secondo la giurisprudenza, con il visto il trattario assume soltanto l'obbligo di bloccare i fondi della provvista garantendo la copertura dell'assegno. La funzione pratica del visto è quindi quella di consentire un’agevole negoziazione dell'assegno di cui è stata assicurata dalla banca trattaria la copertura. D. Presentazione e pagamento: la sola forma di scadenza dell'assegno è quella a vista; ogni contraria clausola non ha valore, la scadenza resta a vista. Pertanto l'assegno può essere presentato al banchiere per il pagamento subito dopo l'emissione. D.)a Termine di presentazione: è prescritto che l'assegno dev'essere presentato al pagamento entro un termine finale che naturalmente inizia a decorre dalla data di emissione, e che è di otto giorni se il comune di emissione e quello di pagamento coincidono e di 15 giorni se si tratta di due comuni diversi. Se si lascia trascorrere detto termine senza chiedere il pagamento si hanno varie conseguenze: • Si estingue l'obbligazione di regresso dei giranti; • Se il traente dà al trattario l'ordine di non pagare l'assegno, il trattario deve eseguirlo; • Il traente può ritirare i fondi quand'anche l'assegno sia stato vistato dal trattario; • Anche se l'assegno è privo di copertura, il traente non è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie. •.)bPagamento: si è già detto che il banchiere trattario non è tenuto al pagamento nei confronti del portatore legittimo dell'assegno, ma solo verso il traente, in forza e secondo il contenuto della convenzione di assegno. Se avviene il pagamento, estingue ogni obbligo di regresso del traente e dei giranti; si estingue altresì anche l'obbligazione extracartolare del trattario verso il traente, a condizione che il pagamento sia fatto al portatore legittimo dell'assegno senza dolo o colpa grave da parte del trattario. Il in caso di furto, smarrimento o distruzione il prenditore non deve ricorrere alla procedura di ammortamento, ma ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato dal traente, denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente. L'assegno vade mecum (a copertura garantita). La carta-assegni. – Un altro grave pericolo che incombe sul portatore è che il traente non abbia presso il trattario i fondi disponibili. 1. Assegni a copertura garantita. Per garantire il prenditore dall'esistenza dei fondi, vengono usati nella pratica assegni a copertura garantita, in cui, sulla carta filigranata dell'assegno, è impressa la cifra massima per cui l'assegno può essere emesso. Il banchiere rilascia al cliente moduli per un importo complessivo non superiore ai fondi che il cliente ha disponibili presso di lui; il cliente può disporre di detti fondi solo dopo che il banchiere ha pagato tutti gli assegni o dopo aver restituito al banchiere i moduli degli assegni residui non emessi. Gli assegni a copertura garantita hanno un valore analogo a quello che viene acquisito dagli assegni bancari quando sono stati sottoposti al visto o alla certificazione del banchiere trattario; ma non manca chi ritiene che con il rilascio dei moduli di assegni vade mecum il banchiere trattario assuma l'obbligo di diritto comune di pagare l'assegno. 2. Carta-assegni. Nella pratica bancaria, si è ricorso anche in Italia alla cosiddetta carta assegni. Si tratta di un documento rilasciato dal banchiere trattario al cliente che lo sottoscrive nella faccia anteriore, in cui di solito sono indicati: il numero della carta, il numero del conto corrente, il nome del titolare del conto e della carta, la data di scadenza della carta e l'indicazione dell'importo massimo per cui ciascun assegno può essere emesso; nella faccia posteriore della carta vi è una dichiarazione a stampa in cui il banchiere assicura il buon fine di ogni assegno emesso sulla base di essa, a condizione che il prenditore faccia firmare l'assegno dal traente in sua presenza, accerti la corrispondenza della firma e del numero del conto apposti sull'assegno con quelli risultanti dalla carta, trascriva il numero della carta sul retro dell’assegno e lo presenti per il pagamento al banchiere trattario, anche a mezzo di un altro banchiere a cui l'assegno può essere girato, entro il termine indicato sulla stessa carta assegni. L'assegno turistico (traveller’s check). – Il c.d. assegno turistico è uno strumento di pagamento particolarmente idoneo a surrogare la moneta e ad agevolare il trasporto del denaro. L’assegno turistico è regolato dall'art. 44 l. ass. a tenore del quale il traente può subordinare il pagamento all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una doppia firma conforme del prenditore. Poiché il pagamento dell'assegno è però subordinato all'esistenza della doppia firma conforme del prenditore, sono ridotti anche i pericoli conseguenti al furto o allo smarrimento se il prenditore ha cura di apporre sugli stessi una delle due firme, perché i ladro o il ritrovatore dovrebbe riuscire ad apporre una seconda firma identica alla prima per poter incassare la somma o trasferire il credito ad altri: così sia il debitore cartolare che i successivi acquirenti del titolo possono constatare se la girata del prenditore dell'assegno è autentica. Se manca l'autenticità della girata sia chi abbia acquistato il credito sia il trattario che lo abbia soddisfatto senza controllare l'autenticità apparente della girata sono in colpa grave: perciò l'acquirente non diventa titolare del credito e nella procedura d'ammortamento soccombe di fronte al ricorrente, e il debitore non è liberato dalla sua obbligazione ed è tenuto a pagare una seconda volta l'importo dell'assegno. L'assegno turistico ha assunto anche una forma diversa in quanto il viaggiatore che richiede al banchiere gli speciali moduli filigranati degli assegni turistici gliene versa contestualmente l'importo e sottoscrive in un apposito spazio detti moduli, nei quali di solito il nome del prenditore non viene indicato e quindi l'assegno si considera al portatore e può essere riscosso dopo che è stata apposta su di esso una seconda firma conforme. L'assegno circolare. – Gli assegni bancari presentano tutti la caratteristica di essere tratti dal cliente su un banchiere, e quindi per lo più non offrono al portatore legittimo neppure la sicurezza dell'esistenza della provvista. Ad un principio diverso è ispirato l'assegno circolare: anch’esso è uno strumento di pagamento, ma la sua struttura formale non ricalca quella della cambiale tratta, bensì si modella su quella del pagherò cambiario, perché viene emesso direttamente da una banca che perciò assume la veste di debitore principale, obbligandosi a pagarlo a vista al portatore presso tutti recati indicati sul titolo. L'assegno circolare deve essere emesso necessariamente all'ordine, e può essere emesso sbarrato, non trasferibile e turistico. Per potere emettere assegni circolari la banca deve ottenere l'autorizzazione della Banca d'Italia, ed è tenuta a costituire presso la stessa Banca d'Italia a garanzia dei medesimi una cauzione commisurata all'entità dei titoli in circolazione; cauzione sulla quale i portatori degli assegni hanno un privilegio speciale. Detta cauzione tende anche a frenare l'eccessiva circolazione degli assegni circolari, suscettibile di effetti inflazionistici, data la possibilità di surrogare la moneta. Poiché gli assegni circolari sono emessi solo da banche si può ammettere che la loro trasmissione abbia tra le parti effetti solutori, ravvisandovi una cessione pro soluto e non pro solvendo. L'assegno circolare deve contenere la denominazione di assegno circolare nel contesto del titolo, la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, l'indicazione del prenditore, l'indicazione della data e del luogo in cui l'assegno è emesso, la sottoscrizione dell'istituto emittente. Il titolo che manchi di qualcuno dei suddetti requisiti non vale come assegno circolare. Quando è di importo superiore a dodicimilacinquecento euro dev'essere emesso con la clausola non trasferibile. Il possessore decade dall'azione di regresso contro i giganti se non presenta il titolo per il pagamento entro 30 giorni dall'emissione. Il vaglia cambiario. L'assegno bancario libero e piazzato. – Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia è un titolo di credito all'ordine, con cui le banche emittenti si impegnano a pagare a vista una determinata somma di denaro al portatore legittimo del titolo. Detti vaglia corrispondono agli assegni circolari emessi dalle altre banche. Il rapporto sottostante deriva dal fatto che colui che richiede alla banca l'emissione dei titoli gli versa una somma uguale a quella, indicata nei vaglia, che la stessa banca si obbliga a pagare al portatore legittimo. Al vaglia cambiario sono più applicabili le norme sulla cambiale propria, tranne quelle concernenti l'avallo, la domiciliazione, la promessa di interessi, la cambiale in bianco. Anche il vaglia cambiario può essere emesso o girato apponendovi la clausola non trasferibile. Il debitore cartolare è un banchiere di sicura solvibilità: perciò di solito il titolo viene accettato in sostituzione della moneta e viene largamente adoperato per trasferire con maggiore comodità e facilità somme da un luogo ad un altro. Assegno bancario libero e piazzato . Titoli all'ordine per conto della Banca d'Italia possono essere emessi da corrispondenti all'uopo autorizzati e possono essere pagati a vista presso qualsiasi filiale ovvero presso una sola filiale e la stessa Banca d'Italia. Anche se detti titoli sono modellati sullo schema della tratta, tuttavia la loro funzione economica è quella del vaglia e degli assegni circolari, consentendo un’agevole trasmissione del denaro da luogo a luogo. Assegni bancari liberi possono essere emessi anche dai corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. L'assegno circolare dell'istituto centrale delle banche popolari. – Quando le banche che appartengono ad una medesima categoria costituiscono un istituto centrale di categoria, l’istituto può essere autorizzato dalla Banca d'Italia ad emettere assegni circolari. L'emissione degli assegni è affidata alle banche aderenti, che assumono la posizione di banche corrispondenti ed emettono i titoli quali rappresentanti dell'istituto. L’estinzione degli assegni si verifica con il pagamento da parte o dello stesso istituto o di una qualsiasi banca popolare aderente. La fede di credito. – Un titolo particolare può essere emesso dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia ed è detto fede di credito (o polizzino). Si tratta di un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale del Banco, e che contiene la denominazione di fede di credito inserita nel contesto del titolo, la promessa di pagare una somma determinata, l'indicazione del prenditore, l'indicazione della data e del luogo di emissione, la sottoscrizione del Banco come emittente. La particolarità essenziale di detto titolo è che la girata può contenere l'indicazione della causale per cui il girante trasferisce al giratario il credito cartolare. Nella girata si può inserire anche una condizione in modo che il Banco non paghi la somma al giratario se questi non dimostra di si è verificata la condizione. Quando nella girata è contenuta la causale o una condizione, l'intera girata deve essere scritta a mano e sottoscritta dal girante; in caso di apposizione di una condizione, la firma del girante deve essere inoltre autenticata da un notaio.
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