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DISPENSA DI DIRITTO CANONICO (con riferimenti storici), Dispense di Diritto Canonico

DISPENSA COMPLETA DI DIRITTO CANONICO CON ESEMPLIFICAZIONI E COMPENSAZIONI

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 18/03/2021

pasquale2000
pasquale2000 🇮🇹

4 documenti

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Scarica DISPENSA DI DIRITTO CANONICO (con riferimenti storici) e più Dispense in PDF di Diritto Canonico solo su Docsity! DIRITTO E RELIGIONI Sommario DEBELLATIO PAPA PIO IX..................................................................................................................................3 RITORNO DEL CONFESSIONISMO.....................................................................................................................3 PATTI LATERANENSI (1929)..............................................................................................................................3 LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI (1929).......................................................................................................3 LEGISLAZIONE SULLE COMUNITA’ ISRAELITICHE (1930/1931)..........................................................................3 ARTICOLO 2......................................................................................................................................................3 ARTICOLO 3......................................................................................................................................................4 ARTICOLO 7......................................................................................................................................................4 ARTICOLO 8......................................................................................................................................................4 ARTICOLO 19....................................................................................................................................................4 ARTICOLO 20....................................................................................................................................................4 LAICITA’............................................................................................................................................................4 TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA - ART. 2...........................................................................................4 TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA - ART. 4...........................................................................................5 TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA - ART. 24.........................................................................................5 TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA - ART. 26.........................................................................................5 COMMISSIONE PARITETICA (Accordo 1984).....................................................................................................5 ENTI ECCLESIASTICI...........................................................................................................................................5 CARATTERISTICHE ENTI ECCLESIASTICI.........................................................................................................5 FORME DI RICONOSCIMENTO.......................................................................................................................5 SISTEMA BENEFICIALE (prima del Concilio Vaticano II).....................................................................................5 SISTEMA BENEFICIALE (dopo il Concilio Vaticano II).........................................................................................5 8x1000..............................................................................................................................................................6 SCELTE NON ESPRESSE..................................................................................................................................6 FINANZIAMENTO AGEVOLATO.........................................................................................................................6 5x1000..............................................................................................................................................................6 MINISTRO DI CULTO.........................................................................................................................................7 CHI SONO?....................................................................................................................................................7 NORMATIVA SUI MINISTRI DI CULTO................................................................................................................7 REMUNERAZIONE PER IL CLERO e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.......................................................................7 ABUSO DELLA QUALIFICA.................................................................................................................................7 VILIPENDIO DI UN MINISTRO DI CULTO............................................................................................................7 RISERBO PROFESSIONALE.................................................................................................................................7 ASSISTENZA SPIRITUALE...................................................................................................................................7 TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA - ART. 4 Lo Stato italiano, riconoscendo la sovranità della Santa sede sullo Stato Vaticano, si estranea da ogni ingerenza governativa. TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA - ART. 24 La città del Vaticano è territorio neutrale ed inviolabile, nel campo internazionale il Vaticano partecipa a talune riunioni ma esclusivamente da spettatore, proprio per mantenere il principio di neutralità. Tuttavia, può essere richiesto il suo intervento per scopi esclusivamente pacifici. TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA - ART. 26 Questione romana definitivamente conclusa, lo Stato italiano riconosce la sovranità dello Stato della Chiesa e viceversa. Inoltre, vengono abrogate le leggi delle Guarentigie. COMMISSIONE PARITETICA (Accordo 1984) Istituzione di una “commissione paritetica” finalizzata alla regolazione degli accordi riguardanti la gestione finanziaria e delle sedi ecclesiastiche. Gli enti ecclesiastici vengono comparati da un punto di vista finanziario agli istituti d’istruzione. Le attività differenti da quelle religiose o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette alle leggi tributarie dello Stato. Al tempo, l’amministrazione dei bene appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta a vigilanza dello stato italiano. ENTI ECCLESIASTICI CARATTERISTICHE ENTI ECCLESIASTICI  Personalità giuridica  Sede in Italia  Finalità religiose  Equiparazione fiscale come istituti di beneficenza o istruzione  Possibilità di svolgere attività differenti da quelle religiose (con imposizioni fiscali differenti)  Autonomia nella gestione, previo controllo dello Stato italiano. FORME DI RICONOSCIMENTO  Antico possesso di Stato  Decreto Ministeriale  Decreto Ministeriale (in forma abbreviata)  Legge (previa intesa) SISTEMA BENEFICIALE (prima del Concilio Vaticano II) I titolari di uffici ecclesiastici traevano il loro beneficio di congrua dai beni ecclesiastici. Tuttavia, non tutti avevano pari disponibilità beneficiale e pertanto insorgevano enormi disparità che dividevano tali benefici in “ricchi” e “poveri”). SISTEMA BENEFICIALE (dopo il Concilio Vaticano II) Nel 1984 oltre a porre fine al Confessionismo religioso, il nuovo concordato portò ad un rinnovamento del sistema beneficiale. Difatti, a partire dal 1985 viene attuato l’8x1000. Tale provvedimento economico abrogava il vecchio sistema di congrua, abolendo di conseguenza le disparità. 8x1000 A decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’8x1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata a scopi di interesse sociale o religioso. SCELTE NON ESPRESSE Le quote delle scelte non espresse vengono distribuite sulla base delle percentuali delle scelte espresse. DESTINAZIONI 8X1000  STATALE o Interventi per la fame nel mondo o Calamità naturali o Assistenza ai rifugiati o Conservazione dei beni culturali  CATTOLICO o Sostentamento clericale o Interventi caritativi o Esigenze di culto FINANZIAMENTO AGEVOLATO Le persone fisiche a partire dall’anno finanziario 1989 possono decurtare dal proprio reddito complessivo ed erogarle a favore dell’istituto centrale per il sostentamento del clero. In particolar modo vengono:  retribuiti i cappellani cattolici militari  retribuiti i docenti di religione cattolica  finanziati gli edifici di culto  finanziate le attività oratoriali  versati i fondi di previdenza ai ministri di culto delle confessioni cattoliche e non  manutenzione degli edifici di culto  agevolazioni fiscali per le strutture ecclesiastiche  interventi finanziari per eventi religiosi (es. Giubileo) 5x1000 E’ una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche introdotta nel 2006 che può essere destinata alla Chiesa, in alternativa se non si esprime una preferenza tale imposta viene trasferita direttamente allo Stato. Viene destinato agli enti “ONLUS” o di ricerca. MINISTRO DI CULTO E’ quella figura religiosa che si differenzia dal semplice fedele perché all’interno dell’ente svolge una determinata funzione. CHI SONO? SACERDOTI Cattolici, Ortodossi PASTORI Protestanti VESCOVI Cattolici, Ortodossi, Protestanti DIACONI Cattolici, Ortodossi, Protestanti RABBINI Ebrei IMAM Musulmani NORMATIVA SUI MINISTRI DI CULTO  NORME CHE AGEVOLANO L’ESECUZIONE DELLE FUNZIONI CONFESSIONALI  NORME UNILATERALI DELLO STATO (incompatibilità della funzione di ministro di culto con alcuni uffici pubblici o altre qualifiche o in seguito a determinati reati) REMUNERAZIONE PER IL CLERO e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI La retribuzione dei ministri di culto non va intesa come il senso laburistico del termine, ma esclusivamente come una fonte di sostentamento finalizzato ad una vita dignitosa ma in ogni caso all’insegna dell’umiltà e del sacrificio divino. Ai soli fini fiscali è equiparata alla prestazione lavorativa di un dipendente. L’istituto centrale per il sostentamento del clero, difatti, provvede ad erogare i contributi previdenziali e assistenziale previsti dalle leggi vigenti. ABUSO DELLA QUALIFICA Chiunque abusi della propria funziona/qualifica è punito con una sanzione di carattere detentivo e pecuniario, va considerata ovviamente l’aggravante. VILIPENDIO DI UN MINISTRO DI CULTO Chiunque offenda un ministro di culto o una confessione religiosa mediante vilipendio è punito con una sanzione amministrativa. RISERBO PROFESSIONALE I ministri di culto non possono essere obbligati a deporre quanto hanno conosciuto per ragione della propria funzione, eccetto i casi di:  pericolo della persona stessa o di altre persone  reati penali P.s.: il delitto è punibile a querela della persona offesa. ASSISTENZA SPIRITUALE Attività finalizzata a soddisfare le esigenze religiose di quei soggetti che si trovino, temporaneamente o stabilmente, all’interno di strutture obbliganti.
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