Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Dispensa Corso di formazione sicurezza in laboratorio, Dispense di Scienze Biologiche

Trascrizione del corso di formazione sicurezza in laboratorio con tabelle e grafici

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 31/01/2021

Taos
Taos 🇮🇹

4.8

(5)

5 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Dispensa Corso di formazione sicurezza in laboratorio e più Dispense in PDF di Scienze Biologiche solo su Docsity! Corso di formazione per la sicurezza in laboratorio Responsabile scientifico: Professoressa Maria Triassi Tutor scientifico: Dottoressa Daniela Schiavone Titolo: Corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 integrato dall’Accordo Stato- Regione del 21/12/2011 Target: Lavoratori ai sensi del regolamento di ateneo per l’applicazione delle norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro Tipo: FAD Struttura: quattro moduli formativi Durata: quattro ore Valutazione: test intermedi e verifica finale Hanno partecipato alla realizzazione: Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Sanità pubblica, Didattica digitale. Obiettivi formativi: la conoscenza del concetto di prevenzione riferita agli aspetti generali della salute e in particolare alla tutela della salute negli ambienti di lavoro, dei fattori di rischio, dell’inquadramento normativo e della conoscenza di chi sono i soggetti della prevenzione secondo quanto stabilito dagli artt. 36-37 del D. Lgs. 81/08 integrato dall’Accordo Stato-Religioni del 21/12/2011. Obiettivi specifici (argomenti trattati):  La legislazione generale e speciale in maniera di prevenzione e igiene del lavoro  Attori della sicurezza in azienda: Obblighi, funzioni e responsabilità delle figure preposte alle attività di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Il servizio di Prevenzione e Protezione  Concetto di Rischio, Percezione del Rischio, Danno, Prevenzione e Protezione. La valutazione dei Rischi e il Documento di Valutazione dei rischi (DVR)  Il sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 del D.Lgs 81/08). Organi di Vigilanza, Controllo ed Assistenza. La Prescrizione, la Disposizione, le modalità di verifica e le sanzioni. INTRODUZIONE In questo corso verranno spiegate le dinamiche per garantire la sicurezza sul lavoro investendo così sul futuro delle Persone e delle Imprese. Tale corso si basa, e reputa necessaria, la lettura del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 (testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n°106). NORMATIVA (la prevenzione nei luoghi di lavoro dal punto di vista giuridico-normativo) Il miglioramento della salute e della sicurezza degli individui è un presupposto fondamentale per elevare la qualità della vita e della convivenza sociale e civile e per misurare il progresso di una nazione. L’Italia dispone di un gran numero di leggi che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro. Esse descrivono diritti e doveri di chi lavora e di chi organizza o presiede le attività. È dovere di ogni titolare (datore di lavoro) organizzarsi in modo che il lavoro non rechi danno a nessuno dei propri lavoratori indipendentemente da sesso, religione, provenienza o politica. Ogni lavoratore deve pretendere che la sua incolumità venga rispettata, come definisce la legge. Il concetto moderno di “Sicurezza sul Lavoro” è nato con la Rivoluzione Industriale, e con i fenomeni sociali che ne derivarono. Ci si rese conto che la meccanicizzazione, la concentrazione delle attività lavorative in ambienti ristretti e l’uso di materiali e sostanze spesso nocive e pericolose, facevano aumentare enormemente il rischio degli infortuni e delle malattie professionali. Con la legge n° 80 del 1898 si rese obbligatoria, per i datori di lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Essa assumeva una rilevanza sociale per il fatto di estendere la tutela agli infortuni (determinati da caso fortuito, forza maggiore o colpa non grave del lavoratore) senza limitarla a quelli dovuti alla colpa del datore di lavoro. Leggi per la prevenzione infortuni:  Nelle industrie con un certo numero di dipendenti  Per i lavoratori in miniere e cave  Per attività con materie che possono esplodere Regi Decreti con regolamenti per:  Costruzioni  Strade ferrate  Tramvie  Impiego di gas tossici Queste norme escludono importanti settori lavorativi (es. agricoltura), non prevedono sanzioni penali e si caratterizzano più per la loro importanza assicurativa. Dal 1930 al 1950 il datore di lavoro diventa un vero e proprio “debitore di sicurezza” nei confronti dei suoi dipendenti. Furono approvate importanti disposizioni:  Codice penale (artt. 437-451 – 589-590)  Codice Civile (art. 2087)  Costituzione della Repubblica (artt. 1-4-32-35-41)  DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”  DPR 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro”  DPR 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” Con queste norme lo stato:  Detta obblighi che devono essere rispettati  Identifica precisi destinatari (Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori)  Prevede specifiche sanzioni  Garantisce la vigilanza sulla loro applicazione La prevenzione si innova e interviene su rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili, infatti secondo la legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori - nome sulla tutela e la dignità dei lavoratori, della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento): essa introduce il diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute. La Riforma Sanitaria trasferisce la maggior parte dei compiti relativi alla vigilanza e al controllo dall’ispettorato del lavoro alle strutture periferiche delle USL (Servizi territoriali di prevenzione). Le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio a cui deve corrispondere un pari sistema di prevenzione e sicurezza:  Nel 1978 il DPR 175 disciplina i rischi industriali rilevanti (Direttiva Seveso)  Nel 1979 vengono emanate circolari ministeriali sulle lavorazioni con ammine aromatiche  Nel 1982 nasce il DPR 962 sulle lavorazioni con cloruro di vinile monomero Nel 1991 viene emanato il D.Lgs 277 recante attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, che rappresenta l’ultimo esempio in ordine di tempo e di completezza generale, sulla predisposizione di normative per la limitazione di particolari quali: piombo, amianto, rumore. Per questi rischi il Decreto prevede: temporanei o mobili titolo IV - capo II - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota DPR 303/56 (salvo art. 64) titolo I - principi comuni titolo II - luoghi di lavoro titolo III - capo I - uso delle attrezzature di lavoro D.lgs 277/91 titolo I - principi comuni D.Lgs 626/94 titolo I - principi comuni titolo II - luoghi di lavoro titolo III - capo I - uso delle attrezzature di lavoro titolo III - capo II - uso dei dispositivi di protezione individuale titolo IV - capo I - misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili titolo IV - capo II - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in alta quota titolo VI - movimentazione manuale dei carichi titolo VII - attrezzature munite di videoterminali titolo VIII - capo I e II - protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a rumore durante il lavoro titolo VIII - capitolo I e IV - protezione dei Lavoratori dai rischi di esposizione a campi magnetici titolo IX - capo I - protezione da agenti chimici titolo IX - capo II - protezione degli agenti cancerogeni e mutageni titolo IX - capo III - protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto titolo X - esposizione ad agenti biologici titolo XI - protezione da atmosfere esplosive D. Lgs 493/96 titolo V – segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs 494/96 Titolo IV – capo I – misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Titolo IV – capo II – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota D. Lgs 187/05 Titolo VIII – capi I e III – protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni Art. 36 bis, commi 1 e 2 DL 223/06, convertito Titolo I – principi comuni Con L 248/06 Titolo IV- capo I – misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili L 123/07, artt. 2, 3, 5, 6, 7 Titolo IV – capo I – misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Riferimenti normativi specifici (Agenti chimici): Decreto legislativo 03/02/1997 n 52 (classificazione, imballaggio, etichettatura dei preparati pericolosi); Titolo VII del D. Lgs 626/94 (attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivati da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) Decreto legislativo 25/02/200 n 66; titolo VII del D. Lgs 626/94 (Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivati da agenti chimici durante il lavoro) Decreto Legislativo 02/02/2002 n 25; Decreto Ministero della Salute 14/06/2002 (Recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in maniera di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose) Decreto Ministeriale 07/09/2002 (Informazione su sostanze e preparati pericolosi. Scheda informativa in materia di sicurezza); Decreto Legislativo 14/03/2003 n 65 (attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi); Decreto Legislativo 25/07/2006 n 257 (attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivati dall’esposizione all’amianto durante il lavoro). Riferimenti normativi specifici (Agenti biologici): Decreto legislativo 12/04/2001 n 206 (impiego confinato MOGM); Titolo VIII del D. Lgs 626/94 – Protezione da agenti biologici Riferimenti normativi specifici (Videoterminali): Titolo VI del D. Lgs 626/94 – uso di attrezzature munite di videoterminali; Decreto Ministeriale 02/10/2000 – Titolo VI del D. Lgs 626/94 (linee giude d’uso dei videoterminali), legge 29/12/2001 n 422 – Modifiche al D. Lgs 626/94 (art. 21); Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/04/2001 n 5 – Uso delle attrezzature munite di videoterminali. Riferimenti normativi specifici (Rifiuti): Decreto Legislativo 5/02/1997 n 22 (Decreto Ronchi) – elenco nuovi codici CER; Decreto Legislatio 25/07/2005 n 151 – attuazioni delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Riferimenti normativi specifici (Segnaletica di sicurezza): Decreto Legislativo 14/08/1996 n 493 (attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro); Circolare del 08/01/2001 n 4 (D. L. vo n 493/96 – segni grafici per segnalare l’ubicazione degli idranti a muro. Riferimenti normativi specifici (Prevenzione incendi): Decreto Ministeriale 16/02/1982 (attività soggette alle visite di prevenzione incendi; Decreto Ministeriale 30/11/1983 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); Decreto Ministeriale 26/08/1992 (prevenzione incendi per l’edilizia scolastica); Lettera Circolare 30/10/1996 prot.n P42244/4122 sott. 32 (D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” – Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2); Lettera Circolare 17/05/1996 prot. n. 954/4122 sott. 32 (DM 26.08.1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” – Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2); Decreto Ministeriale 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro); Decreto Ministeriale 18/09/2002 (regola tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie); Decreto Ministeriale 22/02/2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. Riferimenti normativi specifici (Rumore e amianto – Vibrazioni): Decreto Legislativo 15/08/1991 n 277 (attuazione delle direttive n 80/1107/CEE n 82/605/CEE, n 83/477/CEE, n 86/188/CEE, n 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990 n 212); Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n 187 – attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche; Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n 195 – Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). Riferimenti normativi specifici (Radiazioni ionizzanti): Decreto Legislativo 17/03/1995 n 230 (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti come modificato ed integrato da successivi decreti quali D. Lgs 26/05/2000 n 241 e D. Lgs 09/05/2001 n 257); Decreto Legislativo 26/05/2000 n 187 (attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche); Decreto Ministeriale della Salute 11/06/2001 n 488 (regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità dei Lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 numero 230). Riferimenti normativi specifici (radiazioni non ionizzanti): legge 22/002/2001 n 36 (esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici); legge regionale emilia-romagna 31/10 2030 (norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico); legge regionale Emilia Romagna 31/10/2000 n 30 (norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico); delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n 197 (direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n 30); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la Protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hertz) generati dagli elettrodotti; Decreto Legislativo 19/11/2007 n 257 attuazione della direttiva 2004/48/CE e sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei Lavoratori ai rischi derivati dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Riferimenti normativi specifici (impianti apparecchiature): legge 503/1990 n 46 (norme per la sicurezza degli impianti); DPR 06/12/1991 n 447 regolamento di attuazione della legge 05/03/1990 n 46; DPR 24/07/1996 n 459 (direttiva macchine senza ultimi aggiornamenti) abrogato dall'entrata in vigore del D.Lgs 17/2010 fatto salvo i commi 1 e 3 dell'articolo 11; DPR 22 10 2001 n 462 (regolamento per la denuncia di installazione dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici di impianti elettrici pericolosi); DM 22/01/2008 n 37 regolamento concernente l'attuazione dell'art 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n 17 - attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Riferimenti normativa specifici (fumo): legge 11/11/1975 n 584 (divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico); Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 (divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici); Ministero della Salute circolare del 28/03/2001 n 4 (interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in maniera di divieto di fumo); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/12/2003 - attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16/01/2003, n 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21/10/2003 n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori. Riferimenti normativi specifici (dispositivi di protezione individuale): Decreto Legislativo 04/12/1992 n 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento della legislazione degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale); titolo IV del D.Lgs 626/94 - uso dei dispositivi di protezione individuale; Mobbing Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica 24 marzo 2004 - (in G.U. n 80 del 5 aprile 2004) - misure finalizzate al miglioramento del Benessere organizzativo delle pubbliche amministrazioni. Soccorso decreto 15 luglio 2003 numero 388: regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art 15 comma 3 del D lgs 19 settembre 1994 n 626 e successive modificazioni. ATTORI DELLA SICUREZZA Gli attori della sicurezza sono: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, servizio di prevenzione e protezione (SPP), medico competente, medico autorizzato, rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza (RLS). Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'Unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali di una spesa (Art.2 D.Lgs 81/08 comma 1 lett.b). Il datore di lavoro deve :  garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione a ogni aspetto collegato all'attività lavorativa: individuare e valutare i rischi, organizzare e gestire la prevenzione in azienda, adottare le La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri Infatti se non ci sono poteri non ci sono responsabilità. In materia di responsabilità, il primo principio è la centralità della figura del datore di lavoro ed è obbligatorio a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale punto i dirigenti e i preposti hanno l'obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza in base alle attribuzioni e competenze conseguenti all'incarico ricevuto di gestione organizzativa o operativa dell'azienda (non c'è spazio per la delega di responsabilità). Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2 DLgs 81/08). Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20 DLgs 81/08). Servizio di Prevenzione e Protezione. Secondo il decreto legislativo 81 08 comma 12 punti insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori in servizio di prevenzione e protezione utilizzato dal datore di lavoro Il datore di lavoro ricorre a persone o servizi esterni non è esonerato dalla sua responsabilità. il servizio interno è obbligatorio in una serie di casi specificamente elencati:  nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 numero 334 e successive modificazioni soggette all'obbligo di notifica o rapporto ai sensi dell'articolo 6 e 8 del medesimo decreto.  nelle centrali termoelettriche negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 numero 230 e successive modificazioni  nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi polveri e munizioni  nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori nelle Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori  nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. I lavoratori devono osservare le seguenti regole: 1. contribuire all'adempimento degli obiettivi previsti; 2. osservare le disposizioni e le istruzioni; 3. utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze cresce preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione; 4. segnalare immediatamente, a datore di lavoro, dirigente o preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, e qualsiasi eventuale situazione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone 5. Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza delle segnalazioni/controllo, non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria e altrui; 6. partecipare ai programmi di formazione e addestramento, sottoporsi ai controlli sanitari, i lavoratori in azienda in appalto subappalto e lavoratori autonomi devono esporre la tessera di riconoscimento, con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro (art. 20 DLgs 81/08). Le funzioni di questo sistema sono:  individuare e valutare i rischi  individuare le misure per la sicurezza e la salute  elaborare le misure preventive  proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi generali e specifici per la sicurezza e la salute  partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (art. 33 DLgs 81/08). Medico competente: medico in possesso di un titolo e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38. Egli deve valutare il rapporto tra stato di salute di un individuo e l'ambiente di lavoro nel quale egli lavora. Gli obblighi del medico competente sono stabiliti nell'articolo 25 D lgs 81 08 come segue:  collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi anche i fini di: programmare la sorveglianza sanitaria, predisporre l'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, elaborare attività di formazione e informazione, organizzare il servizio di primo soccorso (considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati)  istituire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoro sottoposto a sorveglianza sanitaria (nell'azienda è minore di 15 concorda col datore di lavoro il luogo di custodia)  alla cessazione dell'incarico consegnare al datore di lavoro la documentazione necessaria in suo possesso  la situazione del rapporto di lavoro consegnare al lavoratore la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli informazioni sulla necessità di conservazione  alla cessazione del rapporto di lavoro inviare all'ISPESL per via telematica le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 (lavoratore può chiedere copia all'ISPESL) anche attraverso il proprio medico di medicina generale  fornire informazione lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'esposizione fornendo, a richiesta, informazioni analoghe a rappresentanti dei Lavoratori sulla sicurezza  informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e su richiesta rilasciare copia della documentazione sanitaria in occasione della riunione periodica comunicando per iscritto al datore di lavoro, responsabile del servizio di protezione e prevenzione, e rappresentanti sulla sicurezza, risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato dei detti risultati  visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi (l'indicazione di una periodicità diversa dalla annuale deve essere comunicata al datore di lavoro è finito della sua notazione nel documento di valutazione dei rischi)  partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori, i cui risultati li sono forniti con tempestività è finita la valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria  comunicare, mediante autocertificazione, il possesso di titoli e requisiti amministro della Salute entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs 81/08. La sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione dell'idoneità specifica di lavoratore alla mansione lavorativa tramite l'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore in funzione a rischio che il suo lavoro comporta. la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competenze: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee e dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente qualora il lavoratore ne faccia richiesta è la stessa sia ritenuta dal medico competente collegate ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria deve:  effettuare una visita medica preventiva per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro quel lavoratore destinato per valutare la sua idoneità alla mansione specifica effettuare una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (di norma 1 volta all'anno Salvo diverse indicazioni normative o diversa valutazione del medico competente effettuare una visita medica su richiesta del lavoratore)  effettuare una visita medica in occasione del cambio di mansione  effettuare una visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa Le visite mediche non possono essere effettuati: in fase pre-assuntiva, per accertare stati di gravidanza, negli altri casi vietati dalla norma. Esse comprendono: esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche. Nei casi previsti dall'ordinamento le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di Rischio Secondo i requisiti minimi di cui all'allegato IIIa del D lgs 81/08, è predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D lgs 81/08. Alla visita medica viene attribuito uno dei seguenti giudizi di: idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Di tutti questi giudizi il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Avverso tutti questi giudizi è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, allora sono di vigilanza territorialmente competente, che può confermare, modificare o revocare. medici autorizzati: medici ai quali datori di lavoro affidano alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, il possesso delle condizioni dell'addestramento a ciò necessari, quali definiti dall'allegato B del decreto legislativo n 241 del 26 maggio 2000. Rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 DLgs 81/08 comma i). Egli non è nominato dal datore di lavoro, che ha il solo dovere di informare i lavoratori di questo loro diritto. Il rappresentante dei lavoratori deve:  essere consultato (per la valutazione dei rischi; per l'individuazione, programmazione verifica della prevenzione; sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla prevenzione incendi, al pronto soccorso e alla evacuazione dei lavoratori; in merito all'organizzazione dei programmi di formazione)  ricevere (informazioni documentazione aziendale; informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; adeguata formazione)  ha accesso (al documento di valutazione dei rischi; al registro sugli agenti cancerogeni o mutageni; alle informazioni sugli agenti biologici).  accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni  avvertire responsabile delle aziende dei rischi individuati nel corso della sua attività  essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine della valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione delle Alpi aziende e unità produttiva  essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente  formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, Dalle quali è, di norma, sentito  partecipare alla riunione periodica  promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attivazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori  fare proposte in merito all'attività di prevenzione  ricevere le informazioni la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ai preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e le malattie professionali  poter fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la valutazione durante il lavoro. Secondo l'articolo 47 D.Lgs 81 08 vi sono tre figure per il RLS: aziendale, territoriale e di comparto. Di solito le ultime due figure coincidono perché sono gli enti bilaterali e nominare gli RLS e quindi le suddividono per comparto in modo da massimizzare le competenze: L'obbligo della valutazione dei rischi e l'elaborazione del "Documento di Valutazione dei rischi" (DVR) deve essere in più tu dal datore di lavoro in collaborazione con l'RSPP e il Medico Competente (previa consultazione del rappresentante per la sicurezza). la valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche: del processo produttivo; delocalizzazione del lavoro punto e virgola in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della Protezione e, a seguito di infortuni significativi; quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. La sicurezza è un processo e non uno stato; la sola applicazione di tecnologie e poco efficace. ogni luogo di lavoro è diverso dall'altro e anche se si assomigliano come categoria generale ognuno ha le sue specificità (è un atto che non deve essere standardizzato). Come si valutano i rischi? I principi guida sicura considerare all'interno del processo di valutazione dei rischi possono essere suddivisi in cinque fasi:  individuare i pericoli e rischi. individuare i fattori sul luogo di lavoro che sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che possono essere esposti a rischi.  valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi. valutare i rischi esistenti classificarli in ordine di importanza. essenziale di ogni attività volta eliminare o prevenire i rischi sia fatta rientrare in ordine di proprietà. costituisce Un'operazione, che deve portare a definire se la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo, possa comportare me lo svolgimento della specifica attività un reale rischio Per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale addetto. potranno essere effettuate ai fini di una corretta valutazione e qualificazione del rischio di valutazione specifiche su particolari fattori di rischio, risultati da indagini strumentali.  valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi. spesso però non è possibile individuare in modo univoco un'unica fonte di rischio ma potrebbero intervenire più fattori concomitanti. Infatti prevalentemente si ricorre all'uso di formule matematiche per quantificare il rischio. A tal fine si è fatto ricorso al metodo della matrice del rischio mediante la determinazione del valore di rischio come prodotto tra la probabilità (P) accadimento di un fenomeno dannoso è relativo danno alla salute (D): I valori sono desumibili dalla scala della probabilità e della scala di entità del danno punto la probabilità il danno si valutano secondo l'esperienza ed eventuali banche dati è usualmente si attribuiscono quattro valori numerici: 1-2-3-4 a seconda di come si ritiene il fatto (improbabile-poco probabile-probabile-altamente probabile) e se si ritiene il danno derivabile (lieve-medio-grave- gravissimo). R = P x D Nella matrice i lavori di rischio che consentono la prosecuzione dell'attività lavorativa sono quelli non superiore a 8, anche se per quelli superiori a 1 occorre assumere provvedimenti più o meno immediati. La valutazione numerica del Livello di Rischio "R" conforta l'attuazione di misure di prevenzione e protezione in relazione alla valutazione dei rischi. Ciò permette di individuare una corrispondente SCALA DI PRIORITA' NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI degli interventi da attuare oppure essere al fine di ridurre in modo sensibile livello di rischio.  decidere l'azione preventiva. identificare le misure adeguate per eliminare o controllare i rischi.  intervenire con azioni concrete punto mettere in atto misure di prevenzione e di protezione attraverso un piano di definizione della priorità. Le misure di protezione possono essere di natura collettiva, ovvero intervengono direttamente sulla punta inquinante riducendo o eliminando il rischio di esposizione del lavoratore e la contaminazione dell'ambiente di lavoro, o individuale, intervenendo direttamente sul Lavoro allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro (esse rappresentano le misure di sicurezza estreme e devono essere impiegate quando tutte le altre, tecniche organizzative e procedurali e protezione collettiva hanno fallito sono impossibili da attuare).  gestione del rischio. L'adozione la conseguente applicazione di un sistema di controllo per valutare l'efficacia delle misure di prevenzione in atto prevede di monitorare con una frequenza stabilità e dal personale a tale scopo identificato, le sorgenti di pericolo identificate. Per organizzazione che prevede periodici controlli permette di verificare si è reale raggiungimento degli obiettivi di tutela che la possibilità di miglioramento degli stessi. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE (CONTROLLI) Il modello di organizzazione e di gestione definito come modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza (art. 2 comma 1 lettera dd del D.Lgs n 81/2008). Nell'articolo 30 del D.Lgs n 81/ 2008 vengono definite le caratteristiche del modello di organizzazione e di gestione: il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231):  il comma 1 dice che deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici e relative ai seguenti punti:  al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relative attrezzature, impianti, luoghi di lavoro agenti chimici fisici e biologici. Alle attività di valutazione dei rischi di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.  alle attività di natura organizzativa e, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni di dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  potere di sospensione dell'attività delle imprese relazione all'accertamento di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 81/2008. Ogni zona o locale destinati all’attività, comprese le aree e le pertinenze esterne, gli uffici, gli spogliatoi, i servizi igienici e gli altri locali accessibili al personale addetto, ed ogni spazio comunque utilizzabile in ragione dello svolgimento della specifica attività può essere oggetto di acceso ai fini dell’ispezione. I principi fondamentali delle ispezioni sono:  le ispezioni. Esse sono programmate ed eseguite periodicamente con frequenza appropriata nonché condotte secondo procedure documentate. Esse si concludono con l’elaborazione di un verbale di ispezione, una copia del quale è rilasciata al titolare/datore di lavoro interessato.  Il personale ispettivo. Egli deve essere adeguatamente formato e libero da qualsiasi conflitto di interesse. In sede deve adottare comportamenti improntati ad imparzialità, coerenza, trasparenza. La procedura sanzionatoria prevede una contravvenzione: i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena dell’arresto o dell’ammenda (art. 19 comma 1 lettera a D.Lgs 758/94). Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento. Esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. L’organo di vigilanza verifica, se la violazione è stata eliminata; se risulta l’adempimento della prescrizione, il contravventore deve pagare entro 30 giorni la somma pari a ¼ dell’ammenda stabilita. In questo modo il caso viene archiviato e il contravventore ha l’estinzione del reato. Se risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (in questo caso il procedimento penale riprende il suo corso.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved