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Dispensa Corso sicurezza , Appunti di Diritto Processuale Tributario

test sicurezza

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 20/08/2015

Silvia.pojer
Silvia.pojer 🇮🇹

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Scarica Dispensa Corso sicurezza e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Tributario solo su Docsity! SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO PARTE GENERALE A cura di: Servizio Prevenzione e Protezione Ufficio Didattica OnLine Ufficio Formazione e Aggiornamento Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 5 1. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro - Parte Generale - I 1.1 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e pertanto non consiste solo in un’assenza di malattia o d’infermità. Questa definizione corrisponde a quella indicata nel Decreto Legislativo 81 del 2008, il cosiddetto “Testo Unico” in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il concetto di salute è quindi molto ampio e non riguarda solo l’ambito fisico della persona ma va molto oltre, coinvolgendo la sfera psicologica e l’ambiente sociale. Una definizione condivisibile e sufficientemente completa di sicurezza può essere l’oggettiva condizione di assenza di pericolo. Nella realtà però non esiste una condizione assolutamente priva di pericolo. Nel campo della sicurezza sul lavoro si definisce “sicurezza” quell’insieme di misure tecniche, organizzative e procedurali, che devono essere adottate dai diversi soggetti aziendali e non aziendali per ottenere la riduzione degli infortuni in ambiente di lavoro. Una definizione complessiva di salute e sicurezza sul lavoro è quella riportata nella norma “British Standard” OHSAS 1 18001 del 2007. Per salute e sicurezza sul lavoro (S&SL) si intendono le condizioni e i fattori che influiscono, o potrebbero influire, sulla salute e sicurezza dei dipendenti o di altri lavoratori (inclusi lavoratori temporanei e personale di aziende appaltatrici), visitatori o di qualsiasi altra persona potenzialmente presente sul luogo di lavoro. 1.2 Che cos'è un pericolo Il pericolo, secondo il D.Lgs. 81/2008, è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Secondo la citata norma 18001/07 il pericolo (hazard) è una sorgente, una situazione o un atto avente il potenziale di causare un danno in termini di infortunio o malattia o di una loro combinazione. Il concetto di pericolo ha quindi in sé il concetto di danno sul lavoratore, o meglio del danno potenziale. Il danno, nell’ambito della sicurezza del lavoro, è una conseguenza sul lavoratore di un’azione o di un evento. Questa conseguenza può essere un infortunio o una malattia professionale. L’identificazione dei pericoli è quel processo che ci permette di riconoscerli e di definirne le caratteristiche. (BS OHSAS 18001:2007) I pericoli li troviamo nella vita di tutti i giorni, nell’ambiente di lavoro, nell’ambiente naturale. Pensiamo alle scale, ai pericoli a cui siamo esposti utilizzando l’automobile o la bicicletta. Non esiste un mondo senza pericoli. Nell’ambiente di lavoro i pericoli sono legati alle macchine, alle attrezzature e agli impianti utilizzati, alle sostanze chimiche, ecc. Nell’ambiente naturale possiamo pensare ad eventi come terremoti, alluvioni, frane, ecc. Abbiamo visto che i pericoli hanno il potenziale di causare danni che, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, si traducono in infortuni e malattie professionali. 1 Occupational Health and Safety Sereis: è uno standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 6 E’ necessario quindi identificare i pericoli per poter stimare (e quindi valutare) i rischi e identificare/ attuare le misure di controllo necessarie per ridurre il rischio di accadimenti pericolosi. Identificare i pericoli è quindi il punto di partenza per eliminare i rischi o, se questo non è possibile, per ridurli. Per identificare i pericoli si devono prendere in considerazione tutte le possibili fonti (es. parti di macchine in movimento, fonti di radiazione e di energia), le situazioni (es. il lavoro in quota) e le azioni che potrebbero racchiudere dei pericoli (es. sollevamento manuale di carichi). Secondo una suddivisione presa dalla norma BS OHSAS 18001/07 esistono quattro tipologie di pericoli: - pericoli fisici – ad esempio un pavimento scivoloso, un lavoro in quota, la caduta di oggetti dall’alto, uno spazio inadeguato al lavoro, un incendio o un’esplosione; - pericoli chimici – ad esempio l’inalazione di vapori, gas o polveri, il contatto cutaneo con sostanze pericolose, l’ingestione di sostanze nocive, lo stoccaggio di prodotti pericolosi, l’incompatibilità di diversi prodotti chimici; - pericoli biologici – ad esempio l’utilizzo di allergeni, di virus o di batteri patogeni; - pericoli psicosociali – ad esempio il carico di lavoro eccessivo, la mancanza di comunicazione, il lavoro notturno, gli atti di violenza. 1.3 Che cos'è un rischio Il rischio, secondo quanto riporta il D.Lgs. 81/08, è la probabilità di raggiungimento di un determinato livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente (oppure alla loro combinazione). Secondo la norma 18001 il rischio è la combinazione della probabilità di accadimento di un evento o esposizione pericolosi e della gravità dell’infortunio o della malattia che possono essere causati da tale evento o esposizione. Per entrambe le definizioni quindi il rischio ha in sé il concetto di probabilità e di danno o meglio di gravità del danno. Il rischio può essere visto come la combinazione di questi due parametri: la probabilità di accadimento dell’evento e la gravità del danno provocato. Esempio In un laboratorio chimico in cui vi è la presenza di una sostanza altamente corrosiva, ad esempio l’acido solforico che, con la sua caratteristica di corrosività, costituisce il pericolo. Il danno è costituito dalle gravi lesioni ovvero dall’ustione chimica causate dal contatto con la sostanza. Qual è il rischio effettivo? Per capire quale sia il rischio dobbiamo valutare quale sia la probabilità di accadimento del danno e la gravità del danno stesso. Se la bottiglia di acido è ben chiusa e custodita in un armadio e non viene mai utilizzata il rischio non esiste, la probabilità è nulla. Se l’acido viene utilizzato frequentemente o in grande quantità il livello di rischio dipenderà dalle modalità di utilizzo e dalle precauzioni adottate nel laboratorio, ad esempio formazione specifica ai lavoratori, procedure di lavoro, dispositivi di protezione individuale, ecc. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 7 1.4 Il rischio dipende dalle circostanze Individuare il livello di rischio, quindi stimare il rischio, non è sempre facile perché il medesimo pericolo può dare origini a rischi diversi a seconda delle circostanze. Spesso siamo portati al rifiuto di una situazione di rischio anche se si tratta di un elemento con cui, in maniera consapevole o inconsapevole, ci confrontiamo quotidianamente. L’accettazione o meno di una condizione di rischio dipende dall’indole delle persone, dalla loro cultura e dalle loro esperienze pregresse. Ognuno di noi ha quindi una propria percezione del rischio, ma soprattutto ha una propria soglia di accettabilità. 1.5 Valutazione oggettiva del rischio Il rischio quindi, dipende dalla probabilità di accadimento di un danno e dalla sua gravità: possiamo pertanto semplificare questo concetto identificandolo come un prodotto tra la probabilità di accadimento dell’evento P e la gravità del danno D. R = P x D Se siamo in grado di verificare, ad esempio con statistiche, la frequenza di accadimento di un evento, possiamo utilizzare quest’ultima al posto della probabilità. Per il nostro calcolo possiamo utilizzare questi valori associati alla probabilità/frequenza di accadimento e all’entità dei danni previsti. Esempio Prendiamo in considerazione un automobile che viaggia su una strada a 150 km/h, ciò costituisce senza dubbio un pericolo ma il rischio non è definibile a priori. - se la strada è stretta, trafficata ed il viaggio si svolge in condizioni meteo avverse, il rischio è elevatissimo; - se il viaggio si svolge su una autostrada deserta, rettilinea, in condizioni di visibilità e fondo stradale ottimali, il rischio diminuisce notevolmente. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 10 1.7 Misure prevenzione Per misure di prevenzione si intendono tutte le disposizioni o misure attuate per ridurre il rischio prevenendo gli effetti dannosi. La prevenzione agisce, come abbiamo nel grafico, sulla probabilità di accadimento del danno. Le misure di prevenzione si possono suddividere in misure di prevenzione primaria e misure di prevenzione secondaria. La prevenzione primaria comprende interventi tecnici, organizzativi, procedurali, di formazione ai lavoratori volti ad eliminare o ridurre il rischio. La prevenzione secondaria invece è rappresentata dall’attivazione della sorveglianza sanitaria. La prevenzione secondaria è un termine che proviene dall’ambito sanitario e si riferisce alla diagnosi di una patologia, permettendo di intervenire precocemente. La sorveglianza sanitaria però non è la prima misura da attuare, per prima cosa bisogna intervenire per ridurre efficacemente il rischio, poi si possono attuare i controlli medici per controllare la salute dei lavoratori. Esempio Un esempio per capire facilmente la differenza tra prevenzione primaria e prevenzione secondaria prendendo in considerazione una situazione nota, un lavoratore che utilizza il videoterminale. I rischi a cui è esposto possono condurre ad un affaticamento visivo e a disturbi muscolo-scheletrici. Gli interventi di prevenzione primaria possono consistere: - nella sistemazione della postazione di lavoro portando attenzione alla sedia, alla corretta collocazione del monitor rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale, alle dimensioni e alla collocazione del piano di lavoro; - nella modifica dell’organizzazione del lavoro, intervallando il lavoro al computer con attività di altro tipo; - in attività di autocorrezione effettuate dal lavoratore stesso che cercherà di mantenere una corretta postura alla scrivania, svolgendo anche i necessari esercizi di stretching e rilassamento oculare; - in interventi di formazione sui rischi correlati alla propria attività lavorativa. L’eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti, avverrà solo dopo l’attuazione di quanto esplicitato. Le visite mediche infatti non devono sostituire gli interventi di prevenzione primaria, sicuramente più efficaci per ridurre il rischio all’origine. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 11 1.8 Misure di protezione Per misure di protezione si intendono tutte le disposizioni attuate per ridurre il rischio riducendo il danno. La protezione agisce sull’entità del danno fisico alla salute. Volendo ridurre un determinato rischio esiste una specifica gerarchia nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione: a) eliminazione del pericolo; b) sostituzione dell’agente pericoloso con agenti meno pericolosi; c) misure di controllo tecniche; d) segnaletica e istruzioni e/o misure di controllo gestionale; e) dispositivi di protezione collettiva; f) dispositivi di protezione individuale. Nell’attuazione delle misure di prevenzione devono in anzitutto essere privilegiati gli interventi preventivi, che tendono all’eliminazione o alla riduzione del pericolo, limitando se possibile il numero di lavoratori esposti. Successivamente si darà attuazione a misure di prevenzione tecniche ed organizzative. Infine si metteranno in atto le misure di protezione per la tutela collettiva dei lavoratori. Se queste non daranno sufficienti garanzie, l’ultima soluzione saranno i dispositivi di protezione individuale. Esempio Consideriamo un laboratorio chimico in cui si fa uso di un prodotto cancerogeno. Il corretto approccio consiste nell’eliminazione dello specifico processo che prevede l’utilizzo del prodotto cancerogeno. Ove ciò non sia attuabile si cercherà di sostituire il prodotto in questione con uno meno pericoloso. Se anche questa soluzione non è attuabile si dovrà limitare l’esposizione dei lavoratori adottando una lavorazione cosiddetta “a ciclo chiuso”, che impedisca totalmente la fuoriuscita della sostanza nell’ambiente di lavoro, mettendo in atto dei sistemi di controllo e di allarme. Se l’esposizione è comunque possibile perché non siamo riusciti a progettare un ciclo chiuso, dovrà essere limitato il numero di lavoratori esposti al rischio, che dovranno essere formati in maniera specifica. Si dovranno inoltre identificare e seguire specifiche procedure di lavoro. Dovranno essere effettuati controlli periodici sui dispositivi di allarme e dovrà essere collocata la specifica segnaletica di avvertimento del rischio. Dovranno essere messe in atto misure tecniche a garanzia della protezione collettiva e, solo come ultima soluzione, si adotteranno misure di protezione individuale come guanti e dispositivi personali di protezione delle vie respiratorie. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 12 1.9 Quali misure di prevenzione e protezione? In base al rischio, alla situazione e alle priorità si dovranno scegliere le più idonee misure di prevenzione e protezione che possiamo schematizzare in: - misure tecniche, quali migliorie al ciclo tecnologico e agli impianti, migliorie all’ambiente e al posto di lavoro, sostituzione degli agenti chimici pericolosi e sistemi di monitoraggio e contenimento; - misure organizzative, quali organizzazione interna per la gestione della sicurezza e della salute, informazione, formazione e addestramento, interventi sui livelli e sui tempi di esposizione e controllo ambientale e sanitario; - misure procedurali, quali i piani di emergenza, evacuazione e primo soccorso, procedure di controllo e prevenzione e manuali operativi di sicurezza. - misure di protezione individuali e collettive. 1.10 Valutazione dei rischi Dopo aver individuato le misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre il rischio possiamo affermare che: la valutazione dei rischi è il processo di stima dei rischi generati dai pericoli, tenuto conto dell’adeguatezza di tutte le misure di controllo già esistenti. La stima del rischio permette di decidere se il rischio è accettabile o meno. Poiché bisogna tenere conto delle misure di prevenzione e protezione già esistenti, quello che si va a valutare è il cosiddetto “rischio residuo”. Un rischio residuo accettabile è un rischio che è stato ridotto ad un livello che l’organizzazione è disposta ad accettare in relazione agli obblighi di legge e ai suoi obiettivi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il D.Lgs. 81/08 pone il processo di Valutazione del Rischio al centro di tutto il suo sistema di obblighi e responsabilità delle diverse figure coinvolte e lo definisce come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione, in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare un programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. In questo caso viene introdotto anche il concetto di programma delle misure finalizzato al miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dell’organizzazione. 1.11 Infortunio Secondo la definizione data dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) l’infortunio sul lavoro è un evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore ed è cagionato da una causa violenta in occasione di lavoro. (D.P.R. 1127 del 30 giugno 1965). La norma BS 18001 indica come accadimento pericoloso un evento legato allo svolgimento del lavoro, nel quale si sono verificati o si sarebbero potuti verificare un infortunio o una malattia senza riguardo alla loro gravità. Un incidente è quell’accadimento pericoloso che ha dato origine ad un infortunio o malattia o ad una morte. Un accadimento pericoloso può pertanto non dare origine ad un infortunio o ad una malattia professionale, questa situazione rappresenta un “quasi incidente”, detto anche “near miss” o “near hit”. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 15 2. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro - Parte Generale - II In questo secondo capitolo sarà brevemente presentata la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’attuale legge di riferimento è il D.Lgs. 81/08 detto anche “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Verranno successivamente introdotti i soggetti del sistema sicurezza, con particolare riferimento alle figure dell’organigramma aziendale e alle altre figure di supporto. 2.1 Nella Costituzione Nella Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 troviamo i principi fondamentali che regolano l’intero impianto normativo sulla tutela del lavoro e in particolare i principi che disciplinano il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Questi principi fondamentali sono esposti in particolare negli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione e rappresentano i pilastri della normativa italiana in materia di tutela della salute e della sicurezza, anche nella specificità dell’ambiente di lavoro. L’ art. 32 afferma che la salute è fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Nell’art. 35 e poi nell’art. 41 si stabilisce che la Repubblica Italiana tutela il lavoro in tutte le sue forme e che l’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza e alla libertà umana. La tutela della salute è quindi un diritto primario anche rispetto all’interesse economico. 2.2 Nel Codice Civile Nel Codice Civile del 1942 troviamo gli stessi fondamentali concetti espressi nella Costituzione. Nell’art. 2087 del Codice Civile, in particolare, è sancito che l’imprenditore ha l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L’imprenditore deve intendersi come il datore di lavoro, sia pubblico che privato; egli è tenuto ad adottare non solo le misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente in materia, ma tutte quelle necessarie alla luce della “migliore tecnologia”, tenendo conto dell’ esperienza e della tecnica che il progresso rende disponibile. Sono quindi espressi due principi fondamentali: - l’obbligo dell’imprenditore di garantire la massima sicurezza tecnicamente possibile; - l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro quali oggetti della tutela. Ritroviamo quindi il concetto di salute già visto nella prima parte del corso, intesa come stato di completo benessere fisico, morale e sociale. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 16 2.3 Nel Codice Penale Nel Codice Penale del 1930, precedente alla carta costituzionale, è preso esplicitamente in considerazione il reato di rimozione od omissione (che possono essere di natura dolosa o colposa) di cautele contro gli infortuni sul lavoro, indipendentemente dal verificarsi di un incidente o di un infortunio sul lavoro. L’art. 437 prevede la reclusione per chi rimuova od ometta cautele contro gli infortuni sul lavoro con dolo, quindi con coscienza e volontà. Ai sensi dell’art. 451 l’omissione colposa, quindi per negligenza, imprudenza o imperizia, di queste cautele è punita con reclusione o multa. Gli artt. 589 e 590 trattano i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, quindi considerano l’eventuale danno avvenuto. Essi prevedono un aumento delle pene qualora tali reati siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 2.4 La normativa specifica Prima di affrontare quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 che, come già anticipato, rappresenta l’attuale normativa di riferimento, è utile vedere brevemente come questa si sia evoluta nel panorama normativo italiano. I Decreti del Presidente della Repubblica 547 del 1955 e 303 del 1956 hanno rappresentato la normativa di riferimento per moltissimi anni, rivestendo un ruolo di estrema importanza per la tutela della sicurezza ed igiene del lavoro fino a tempi recenti. Sono stati abrogati solamente con l’emanazione del D.Lgs 81/08. Il DPR 547 del 1955, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, conteneva un dettagliato elenco di requisiti a cui dovevano uniformarsi luoghi di lavoro, macchinari, utensili. Il DPR 303 del 1956, “Norme generali per l’igiene del lavoro”, riportava invece le prescrizioni sulle caratteristiche degli ambienti di lavoro per quanto riguarda illuminazione, ventilazione, temperatura, pulizia, eccetera. Lo stesso decreto dava anche indicazioni relative alla protezione dei lavoratori per l’utilizzo di sostanze chimiche ed introduceva la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Oltre a queste normative erano presenti altre normative specifiche, ad esempio per il settore delle costruzioni. E’ da sottolineare il carattere essenzialmente prescrittivo di queste normative, superato, come vedremo nei prossimi capitoli, dalla più moderna filosofia espressa dalle direttive comunitarie. 2.5 Recepimento delle direttive europee Dagli anni ‘80 una considerevole mole di Direttive Comunitarie, rispetto alla quale vigeva l’obbligo di recepimento da parte di ciascuno stato membro, ha portato alla nascita di provvedimenti improntati ad una filosofia completamente nuova. Tra tutte ricordiamo alcune tra le più importanti Direttive che hanno dato origine alle seguenti disposizioni: - il D.Lgs. 277/91 (abrogato) in materia di protezione da rumore, piombo e amianto; - il D.Lgs. 626/94 (abrogato) riguardante la salute e sicurezza dei lavoratori sul lavoro (di cui si tratterà nei capitoli successivi); - il D.Lgs. 493/96 (abrogato) relativo alla segnaletica sui luoghi di lavoro; Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 17 - il D.Lgs. 494/96 (abrogato) relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; - le direttive Euratom che hanno dato origine al D.Lgs. 230/95 in materia di protezione da radiazioni ionizzanti. 2.6 Cambiamento di rotta Rispetto ai decreti del dopoguerra, si può osservare come l’avvento delle Direttive Comunitarie abbia portato ad un sostanziale cambiamento di rotta in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro: si è passati da normative puramente prescrittive, al più ampio concetto di “valutazione dei rischi” e alla necessità di individuare e attuare di conseguenza delle misure preventive e protettive coerenti con la specificità dei rischi presenti nell’attività lavorativa. I decreti degli anni ’50 infatti miravano prevalentemente all’eliminazione del pericolo; i decreti a recepimento delle Direttive Comunitarie invece pongono come obiettivo quello del controllo del rischio. La differenza tra i due concetti è stata affrontata nella prima parte di questo corso. Si è quindi passati da una protezione oggettiva, legata cioè a precisi requisiti dei luoghi di lavoro e delle attrezzature sicure, ad una protezione di tipo soggettivo, in cui si da una grande importanza al fattore umano, ovvero al comportamento del lavoratore sul luogo di lavoro. Ponendo questa attenzione sul comportamento e sull’organizzazione del lavoro, si introducono obblighi specifici a carico del datore di lavoro in materia di formazione dei lavoratori e dei soggetti dell’organizzazione aziendale. Il coinvolgimento dei lavoratori stessi, nella gestione della salute e sicurezza sul posto di lavoro, è un elemento innovativo. 2.7 Il D.Lgs. 626/94 Nel 1994 viene pubblicato in Italia il D.Lgs. 626 senza dubbio il più importante tra le normative che il legislatore italiano ha adottato in attuazione delle direttive comunitarie; esso ha costituito il modello con cui sono stati poi emanati i provvedimenti successivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il D.lgs. 626/1994 ha dato attuazione, nell’ordinamento giuridico italiano, alla Direttiva Europea 391 del 1989 e ad altre sette direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il decreto introduce definitivamente la nuova filosofia della prevenzione e individua, rispetto al passato, nuovi soggetti del sistema di prevenzione aziendale, definendone ruolo, compiti e responsabilità. Cardine del sistema di prevenzione aziendale, per tutte le attività lavorative, diventa la valutazione del rischio. 2.8 Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) La continua emanazione di normative specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha reso la materia sempre più complessa e spesso non coordinata. Nell’agosto del 2007 venne promulgata la Legge 123, con la quale si delegava al Governo l’emanazione di uno o più decreti per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 20 2.13 Obblighi dei lavoratori L’art 20 del Testo Unico elenca gli obblighi per i lavoratori; la maggior parte di questi sono sanzionabili penalmente. Il primo e fondamentale obbligo, stabilito al primo comma dell’articolo 20 del Testo Unico, è che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Ogni lavoratore è quindi tenuto ad agire con prudenza ed attenzione, curando di non nuocere a sé e agli altri. Di seguito si riporta nel dettaglio cosa viene richiesto dal Testo Unico ai lavoratori: in che modo e attraverso quali azioni devono curare la propria e altrui salute e sicurezza. I lavoratori: - devono sentirsi e sono considerati soggetti attivi. Essi infatti sono tenuti a contribuire, insieme al datore di lavoro, al dirigente e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro; - devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale; - devono utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasposto e dispositivi di sicurezza. I lavoratori devono utilizzare correttamente anche i dispositivi di protezione individuale (caschi, guanti, camici, ecc.) e dispositivi di protezione collettiva. I dispositivi di protezione individuale, detti anche DPI, sono identificati dal datore di lavoro a fronte della valutazione dei rischi e consegnati ai singoli lavoratori (vedremo che questo rientra tra gli obblighi del datore di lavoro). La loro corretta modalità di utilizzo viene definita sempre dal datore di lavoro e trasmessa al lavoratore anche attraverso iniziative di formazione; - devono segnalare immediatamente ai superiori qualsiasi deficienza o condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per ridurre le situazioni di pericolo; - devono partecipare ai corsi di formazione organizzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sottoporsi ai controlli sanitari, se previsti in seguito alla valutazione dei rischi; - non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo; - non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o altrui. 2.14 I lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza Il sistema di sicurezza definito dal Testo Unico prevede che i lavoratori stessi assumano particolari incarichi, tra i quali, molto importante, è quello di attuare le misure di emergenza. I “lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza” sono persone designate dal datore di lavoro e incaricate dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e imminente, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza. La designazione di questi incaricati è un obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti, come vedremo nei capitoli a loro dedicati. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 21 Per dare attuazione a quanto previsto dalla normativa si distinguono due tipi di incaricati: - gli addetti antincendio, che devono essere in grado di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro; - gli addetti al primo soccorso, che devono saper mettere in pratica atti semplici e tempestive azioni di aiuto in caso di incidenti o malori. Le misure di emergenza, che siano di lotta antincendi, di evacuazione o di primo soccorso, sono riportate nei piani di emergenza predisposti dal datore di lavoro. Il Testo Unico prevede che i lavoratori addetti all’emergenza siano formati, siano in numero sufficiente e dispongano di attrezzature adeguate. La normativa non dà indicazioni precise sul numero di addetti all’emergenza necessari per ogni luogo di lavoro, che però dovrà essere sufficiente e congrua con le dimensioni e con i rischi specifici presenti, considerando anche gli eventuali turni lavorativi e le possibili assenze. Il datore di lavoro ha obblighi di tipo organizzativo nella gestione dell’emergenza: deve individuare le procedure operative e le misure di prevenzione in caso di necessità. I lavoratori incaricati rappresentano uno degli strumenti con cui mettere in atto queste misure ed è per questo che la legge richiede un giustificato motivo per rifiutare la designazione. Presso l’Università degli Studi di Trento sono presenti, presso ogni sede di lavoro, un numero adeguato di addetti alla gestione dell’emergenza, sia di primo soccorso che di antincendio. 2 Questo personale ha ricevuto, prima della formalizzazione dell’incarico, una formazione specifica e svolge periodicamente attività di aggiornamento. Presso le strutture dove è prevista attività didattica, e quindi con i maggiori affollamenti, è prevista anche la presenza di personale addetto esclusivamente alla gestione dell’evacuazione dei presenti. 2.15 Il datore di lavoro Secondo la definizione del Testo Unico, il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro è il primo destinatario degli obblighi di salute e sicurezza. Al datore di lavoro sono attribuiti obblighi “non delegabili”, per i quali risponde personalmente ed esclusivamente, e obblighi “delegabili”, che può conferire ad altri soggetti del sistema. Nelle pubbliche amministrazioni l’individuazione del datore di lavoro è solitamente tutt’altro che immediata. Il Testo Unico specifica che nelle pubbliche amministrazioni si intende per datore di lavoro “il funzionario al quale spettano i poteri di gestione, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa ed individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni. Nel caso di omessa individuazione, il datore di lavoro corrisponde con l’organo di vertice stesso”. Per il Decreto Ministeriale 363 del 1998, che riporta le modalità applicative della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nelle Università, il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'Università stessa, viene individuato “nel Rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva dotata di poteri di spesa e di gestione”. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri il datore di lavoro è il Rettore. 2 http://www.unitn.it/ateneo/1782/addetti-gestione-emergenze Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 22 Presso l’Università degli Studi di Trento il datore di lavoro è individuato nella persona del Rettore. Gli obblighi non delegabili del datore di lavoro indicati all’art. 17 del testo unico sono i seguenti: - la valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività produttiva, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi; - la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP). 2.16 La valutazione dei rischi La valutazione dei rischi rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda tutto il sistema prevenzionistico e deve essere ripetuta in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione. La valutazione dei rischi è un concetto introdotto nelle nostre normative dalle direttive comunitarie. Alla valutazione dei rischi deve seguire la relazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La valutazione dei rischi è effettuata dal datore di lavoro (obbligo non delegabile) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, ove previsto, consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Secondo l’art. 28, comma 2 del Testo Unico, il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere: - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, nella quale siano specificati i criteri adottati; - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; - l'indicazione dei nominativi: del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente; - l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il Testo Unico identifica in modo preciso l’oggetto della valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi. Ciò significa che non devono essere affrontati e valutati solamente i rischi codificati dalle normative. Si effettua la valutazione dei rischi per la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e preparati chimici, per la sistemazione dei luoghi di lavoro. Il processo di valutazione dei rischi non è statico, ma dinamico: al cambiamento di condizioni di pericolo e di conseguenza dei rischi per i lavoratori deve corrispondere una rielaborazione della valutazione dei rischi. Il Testo Unico specifica che la valutazione dei rischi deve essere aggiornata: - in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro; - in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; - a seguito in un infortunio significativo; - quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 25 sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Al preposto non spetta quindi stabilire quali siano le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, compito del datore di lavoro e dei dirigenti, egli ha un ruolo principalmente di controllo. Il preposto deve: - sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - vigilare sull’uso dei dispositivi di protezione; - informare i diretti superiori in caso di persistenza dell’ inosservanza; - verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - in situazioni di emergenza, informare tempestivamente i lavoratori di eventuali pericoli gravi ed immediati astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro nella quale persista un pericolo grave ed immediato ; - segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altra condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; - frequentare i corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro. Rispetto agli altri lavoratori, per il preposto, come vedremo nei successivi capitoli, è prevista una formazione aggiuntiva. L’individuazione dei preposti è immediata in molte attività lavorative, dove il ruolo coincide con quello di chi ha una funzione istituzionalmente riconosciuta di controllo, ma non dirigenziale (esempio: un responsabile di un reparto produttivo, di una divisione amministrativa, un coordinatore). In qualsiasi organizzazione questa figura è caratterizzata dall’esercizio di fatto del potere di iniziativa necessario a sovrintendere alle attività lavorative e controllarne la corretta esecuzione, anche senza un’esplicita investitura; si tratta infatti di un ruolo naturale presente in ogni gruppo organizzato e dotato di gerarchie spontanee, basate anche sull’esperienza e la capacità. Questo principio di effettività, è espresso all’art. 299 del Testo Unico. + 2.20 Le figure di supporto al sistema Le figure di supporto al sistema sono: Esempio Riprendiamo ora, con un esempio, le diverse responsabilità previste dalla normativa per le figure appena descritte: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Prendiamo in considerazione un’attività di laboratorio che preveda l’utilizzo di un prodotto chimico corrosivo. Figure aziendali Obbligo Datore di Lavoro Individua le necessarie misure di protezione tra cui i DPI a seguito della valutazione dei rischi Dirigente si preoccupa di acquistare i DPI e di consegnarli al lavoratore, garantendo che effettui la formazione sul loro corretto utilizzo Preposto vigila sul corretto utilizzo dei guanti Lavoratore indossa i guanti secondo le disposizioni ricevute Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 26 - Il Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione; - Il Medico Competente; - I Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza. 2.21 Il Servizio Prevenzione e Protezione Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è costituito dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e da eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). E’ stato introdotto per la prima volta dal D. Lgs. 626 del 1994 e poi confermato dal Testo Unico. Il Servizio di Prevenzione e Protezione non deve essere però considerato solamente una struttura dell’organizzazione, esterna o interna, ma, come è definito dal Testo Unico, è “l’insieme di persone, sistemi e mezzi interni o esterni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è definito come persona in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati, e coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione. Il RSPP è: - nominato direttamente dal datore di lavoro ( obbligo non delegabile); - è un “consulente” del datore di lavoro; - con il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e gli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione , concorre al conseguimento degli obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale e alla definizione di piani di miglioramento, programmi e procedure; - partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui tratteremo nei successivi capitoli. Presso l’Università degli Studi di Trento è istituito un Servizio di Prevenzione e Protezione interno; composizione, afferenza, informazioni sull’attività e documentazione di approfondimento sono disponibili sul portale d’Ateneo 4 . Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha il compito di: - individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; - elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; - elaborare le procedure gestionali di sicurezza; - proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; - fornire ai lavoratori le informazioni di base relative ai rischi, alle misure di prevenzione e protezione e alla gestione dell’emergenza. Per permettere al Servizio di Prevenzione e Protezione di svolgere quanto richiesto, il Testo Unico prevede degli obblighi specifici a carico del datore di lavoro e dei dirigenti nei confronti dello stesso SPP che si riassumono principalmente nel fornire le seguenti informazioni: - natura dei rischi; - organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive; - descrizione di impianti e processi produttivi; - dati relativi a infortuni e malattie professionali; 4 http://www.unitn.it/ateneo/1660/organizzazione-della-sicurezza Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 27 - provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 2.22 Il Medico Competente Secondo la definizione del Testo Unico il Medico Competente è un medico in possesso di adeguati titoli professionali, che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ove obbligatoria per legge. Si tratta spesso di un professionista esterno all’azienda, autonomo o dipendente da strutture pubbliche o private, ma può essere anche un dipendente del datore di lavoro. 2.23 La sorveglianza sanitaria Attraverso il Medico Competente viene attivata dal datore di lavoro la sorveglianza sanitaria. Essa consiste nell’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. La sorveglianza sanitaria è effettuata: - nei casi previsti dalla normativa vigente, quando il lavoratore sia esposto ad un rischio (ad esempio: per i lavoratori che utilizzano il computer per più di 20 ore settimanali in maniera sistematica e abituale, o per i lavoratori esposti a livelli di rumore oltre una specifica soglia); - quando il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi; e si articola nelle tre fasi seguenti: 1. visita medica da parte del Medico Competente con eventuali specifici accertamenti previsti per ogni singolo lavoratore; 2. predisposizione della cartella sanitaria e di rischio, sempre ad opera del Medico Competente. La cartella è riservata e nota solo al medico e al lavoratore. Il datore di lavoro non ne ha accesso; 3. giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte del Medico Competente che ne comunica gli esiti al lavoratore e al datore di lavoro. Il datore di lavoro e i dirigenti devono tenerne conto nell’attribuzione dei compiti ai lavoratori. Il lavoratore può risultare: - idoneo; - parzialmente idoneo; - non idoneo. La parziale idoneità può essere temporanea o permanente. In caso di idoneità parziale temporanea, il medico dovrà stabilirne i limiti temporali. Quando il lavoratore viene definito parzialmente idoneo, sono identificate anche le prescrizioni (es. uso di DPI) o le limitazioni (esclusione di determinati compiti e o mansioni). Anche la non idoneità può essere temporanea o permanente a causa di condizione patologiche. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 30 Infine nel caso in cui una lavoratrice, per cui è già in atto la sorveglianza sanitaria per rischi specifici, intenda avvalersi della possibile flessibilità dell’astensione obbligatoria di maternità, si ricorda che è necessario avere il consenso esplicito del Medico Competente. 2.27 I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) La presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, internamente alla propria realtà lavorativa rappresenta un diritto dei lavoratori e non un obbligo. In assenza del rappresentante internamente all’azienda o all’ente, la normativa prevede che svolga tale funzione un rappresentante territoriale. Secondo la definizione del Testo Unico, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una persona eletta o designata, che rappresenta i lavoratori sugli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Il numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, come definito dall’art. 50 del Testo Unico, ogni Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha le seguenti attribuzioni: - accede ai luoghi di lavoro; - viene consultato dal datore di lavoro e dai dirigenti in merito alla valutazione dei rischi, all’individuazione, alla programmazione, alla realizzazione e verifica della misure di prevenzione e protezione; - riceve tutte le informazione e la documentazione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio ha accesso al Documento di Valutazione dei Rischi; - riceve una formazione adeguata; - ha un ruolo fortemente propositivo in quanto formula osservazione e fa proposte; - individua e attua delle misure di prevenzione e protezione; - partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione; - è tenuto ad avvertire i responsabili nel caso in cui, nel corso della sua attività, rilevi dei rischi e, nel caso abbia ragione di credere che non vi siano garanzie di sicurezza adeguate per i lavoratori, è tenuto a segnalarlo alle autorità competenti. 2.28 La riunione di prevenzione e protezione La riunione periodica di prevenzione e protezione, prevista dall’art. 35 del Testo Unico, è il più importante e ufficiale momento di incontro e confronto tra i soggetti della prevenzione fin qui descritti. La riunione deve tenersi almeno una volta all’anno nelle aziende con più di 15 lavoratori, ma è facoltà del rappresentante dei lavoratori chiedere la convocazione di ulteriori riunioni in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione a rischi, che abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Alla riunione partecipano: - il datore di lavoro o un suo rappresentante; - il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; - il Medico Competente (ove nominato); - e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 31 Nel caso dell’Università degli Studi di Trento, per la presenza di rischi particolari, alla riunione partecipano anche: - il Medico Autorizzato, che cura la sorveglianza sanitaria del personale esposto a radiazioni ionizzanti; - l’Esperto Qualificato, che si occupa della valutazione dei rischi e della sorveglianza dosimetrica del personale esposto a radiazioni ionizzanti; - l’Esperto Responsabile della sicurezza delle apparecchiature a risonanza magnetica, anch’esso previsto da specifica normativa 7 Alla riunione di prevenzione e protezione possono essere invitati anche altri soggetti che svolgono un ruolo di consulenza o operativo nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza. Nel corso della riunione devono essere obbligatoriamente trattati i seguenti argomenti: - la valutazione dei rischi ed i relativi documenti; - l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali ed esiti della sorveglianza sanitaria; - i criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale; - i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti e lavoratori. Nel corso della riunione possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali e gli obiettivi di miglioramento della sicurezza. 2.29 Informazione e formazione L’ informazione e la formazione rappresentano un tema molto importante, in relazione agli obblighi dei diversi soggetti del sistema di prevenzione e protezione e sono uno strumento fondamentale per il miglioramento continuo della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. E’ necessario innanzitutto fare una distinzione tra i diversi significati di informazione, formazione e anche addestramento: - con l’informazione si trasmettono notizie e conoscenze; - la formazione è invece un processo più complesso, finalizzato all’acquisizione, promozione, diffusione e aggiornamento del sapere e delle competenze; - l’addestramento, previsto dalla normativa in specifiche circostanze, è l’insieme di modalità o istruzioni pratiche trasmesse al lavoratore per svolgere in modo adeguato determinate attività lavorative. Secondo quanto previsto dal Testo Unico, l’informazione per il lavoratore deve riguardare: - i rischi a cui è esposto, compresi quelli riguardanti l’utilizzo di macchine, attrezzature di lavoro e prodotti chimici; 7 Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica - DM 2/8/91 allegato 3 punto 4.10 Un esempio di addestramento è rappresentato dalla dimostrazione guidata di utilizzo di un’attrezzatura di lavoro. E’ un’attività di addestramento anche una prova antincendio, durante la quale si eseguono le procedure di gestione dell’emergenza e di evacuazione in un edificio, sia per il personale addetto alla gestione dell’emergenza sia per gli utenti della struttura. In questo modo si mettono in atto, simulandole, le istruzioni pratiche presenti nei piani di emergenza Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 32 - le misure di prevenzione e protezione da attuare per ridurre i rischi; - le misure da attuare in caso di emergenza; - i nominativi delle figure aziendali che si occupano di sicurezza, tra cui il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione, del Medico Competente, degli incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L’obiettivo degli interventi formativi e di addestramento è: - rendere partecipi i responsabili e i lavoratori della propria e altrui sicurezza; - modificare i comportamenti errati in tema di sicurezza sul lavoro; - ottenere il consolidamento di comportamenti corretti; - rispondere ad un obbligo di legge. La formazione, che deve essere rivolata a tutti i lavoratori, deve avvenire: - all’assunzione; - al trasferimento o al cambiamento di mansioni (qualora ciò comportati una modifica alle condizioni di rischio a cui è esposto il lavoratore); - all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie e nuove sostanze pericolose. La formazione deve essere periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione dei rischi ma anche come rinforzo o richiamo dei concetti. La definizione dei contenuti minimi, della durata della formazione per i lavoratori, i dirigenti e i preposti, ma anche per gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, sono riportati in specifici accordi presi in sede di Conferenza Stato-Regioni o in decreti, come ad esempio per la formazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. La normativa e gli specifici Accordi Stato-Regioni prevedono nel dettaglio i tempi e i contenuti della formazione per i diversi soggetti aziendali: Figura professionale Formazione Lavoratori Formazione sufficiente e adeguata in merito a: - concetti generali di rischio, danno, prevenzione e protezione; - organizzazione della prevenzione aziendale; - diritti e doveri dei vari soggetti aziendali; - organi di vigilanza, controllo e assistenza; - rischi specifici delle mansioni svolte, misure per la loro prevenzione e protezione, DPI. Formazione iniziale: - 4 ore (formazione generale) + da 4 a 12 ore (formazione specifica) secondo la classe di rischio del settore economico Aggiornamento:: - 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli di rischio Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Formazione particolare, che deve riguardare almeno: - Principi giuridici comunitari - Legislazione generale e speciale in materia di Sicurezza sul lavoro - Definizione e individuazione dei fattori di rischio - Valutazione dei rischi - Individuazione delle misure di prevenzione e protezione - Aspetti normativi del ruolo di RLS - Tecnica di comunicazione
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