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Dispensa di diritto costituzionale, Dispense di Diritto Costituzionale

Tale documento è una dispensa che riprende il libro Bin con integrazioni del libro "Crisafulli".

Tipologia: Dispense

2019/2020
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Caricato il 03/05/2020

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Scarica Dispensa di diritto costituzionale e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity!                                                                                                                                                                                                                            1    DIRITTO COSTITUZIONALE (COMPENDIO/DISPENSA) [AVVERTENZE: questo compendio è stato scritto dopo uno studio approfondito (circa di 2 mesi) del libro di “Diritto Costituzionale” di R. Bin e G. Pitruzzella, cercando di rielaborare in maniera del tutto personale (seppur con un adeguato e corretto linguaggio giuridico) la maggior parte dei concetti e facilitarli laddove risultassero di difficile comprensione. Vi è un’esposizione sommaria di tutto il contenuto ritenuto da me “potenzialmente” valutabile in sede di esame, e di conseguenza vi è un’esclusione di tutte quelle parti del testo che probabilmente non sono oggetto di valutazione (principalmente si tratta di ulteriori specificazioni di argomenti già trattati o di quella serie di “finestrelle” in grigio che principalmente raccontano la storia di alcuni istituti giuridici, riportano dati statistici o quadri sinottici che altresì farebbero perdere tempo prezioso a chi è interessato solo a conoscere la materia ai fini dell’esame). PERTANTO, NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ DI UN CATTIVO ESITO DELL’ESAME. L’UTILIZZO DI QUESTO MATERIALE PUÒ DARE UNA BUONA BASE DI STUDIO, (A MIO MODESTO PARERE COMPLETA) DELLA MATERIA, MA NON ASSICURA IN NESSUN CASO L’ESITO POSITIVO DELL’ESAME, DATO CHE COME BEN SAPETE OGNI ESAME DIPENDE DA TANTI FATTORI CHE NON SONO PREVIBILI IN NESSUN CASO, COME UN CATTIVO METODO DI STUDIO E DI PREPRAZIONE DELL’ESAME, ED ALTRI. Laddove riprende argomenti trattati specificamente durante le lezioni del corso tenuto dal prof. STAIANO, è integrato con gli appunti presi personalmente (non sempre sarà specificato quando vi è un’integrazione con gli appunti, al fine di rendere la dispensa più organica possibile) ed in aggiunta troverete integrazioni della parte speciale “Lezioni di diritto costituzionale - Le fonti normative” di V. Crisafulli, in base alle domande più frequenti della parte speciale]. CAPITOLO I 1) Potere politico Il potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. Abbiamo 3 tipi di potere sociale: - Economico, ideologico, politico. Il potere politico è quella specie di potere sociale che permette a chi lo detiene di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima. 2) Legittimazione È un principio di giustificazione dello stesso potere politico. (Max Weber individuava tre tipi di potere legittimo: potere tradizionale, potere carismatico, potere legale-razionale. Il potere legale-razionale  è emerso a seguito a seguito delle rivoluzioni liberali del XVIII sec ed è consacrato in due documenti costituzioni fondamentali: - Costituzione americana (1787); - Dichiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadini (1789). Tale potere politico era non libero da vincoli giuridici ma sottoposto anch’esso al diritto). 3) Lo Stato È una forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio di una forza legittima in un determinato territorio e che si avvale di un apparato amministrativo.                                                                                                                                                                                                                            2    4) Sovranità È il concetto giuridico che esprime il monopolio della forza legittima in un determinato territorio. La sovranità ha due aspetti fortemente collegati: - Sovranità interna  supremo potere di comando in un determinato territorio che non ha nessun altro potere al di sopra di sé. - Sovranità esterna  indipendenza dello stato rispetto agli altri stati. La sovranità si esercita in tre modi: - Teoria della sovranità della persona giuridica Stato  Stato come persona giuridica, titolare della sovranità. - Teoria delle sovranità della nazione  nata dopo la Rivoluzione francese del 1789, in cui si sanciva la fine della sovranità assoluta del re e la fine della divisione del Paese in ordini e ceti sociali a favore dei singoli cittadini eguali e unificati politicamente attraverso la Nazione. - Teoria della sovranità popolare  visione “iper-democraticistica” dell’organizzazione politica, in cui il popolo esercita direttamente la sovranità senza ricorrere a rappresentanti. ■ Articoli della Costituzione in cui è citata la sovranità: Art. 1 comma 2 - Art. 48 (esercizio della sovranità da parte del corpo elettorale) Art.49 (partiti politici) - Art.75 (referendum) Tuttavia, va detto che vi è una tendenza moderna a limitare la sovranità con l’affermazione di organizzazioni internazionali. 5) Cittadinanza E’ lo status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveri  condizione per l’esercizio di diritti connessi alla titolarità delle sovranità del popolo (in particolare i diritti politici, ma anche i doveri costituzionali). - Art.22  “nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici o privato della sua capacità giuridica”. L’Unione europea prevede la cittadinanza europea che va a completare la cittadinanza nazionale, ma non la sostituisce. I diritti di cittadinanza europea sono integrati ai nostri attraverso il riferimento a situazioni soggettive che sorgono in base al Trattato UE. ↓ (come ad esempio il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri). 6) Stato come apparato e come persona giuridica Per il funzionamento dello Stato vi è la presenza di un apparato organizzativo servito da una burocrazia professionale. La persona giuridica indica la capacità di agire in modo giuridicamente rilevante e di costituire centri di imputazione di effetti giuridici. Tale figura soggettiva include anche le entità immateriali (es: associazioni, società commerciali, ecc.…)  Sul piano internazionale lo Stato appare come un'unica persona giuridica.  Sul piano nazionale lo Stato agisce tramite i suoi enti e organi  in questo ambito lo Stato è definito: “associazione/organizzazione disaggregata cioè come un congiunto organizzato di amministrazioni diverse” (cit. di Massimo Severo Giannini).                                                                                                                                                                                                                            5    I partiti politici, erano presenti anche nello Stato liberale ma avevano caratteri profondamente diversi da quelli che hanno assunto, infatti questi erano ristretti a gruppi di persone, legati da grande omogeneità economica e culturale e agivano soprattutto dentro il Parlamento. L’affermazione di tali partiti di massa è stata condotta da due fenomeni:  Estensione del diritto di voto  partecipazione politica di milioni di elettori, portando alla conoscenza di questi ultimi sia i candidati che i loro programmi politici. Con l’introduzione del suffragio universale, sono nati e si sono affermati i moderni partiti di massa, caratterizzati da una solida struttura organizzativa, che ha consentito loro di essere radicati nella società e di diventare strumenti di mobilitazione popolare e di integrazione delle masse nelle istituzioni politiche.  Conflitto sociale nel 1900  i gruppi sociali più deboli, come la classe operaia, hanno trovato nell’aggregazione in strutture collettive il modo di tentare di bilanciare il potere basato sul controllo dei mezzi di produzione. I partiti, così come i sindacati sono diventati organizzazioni di lotta per il miglioramento delle condizioni di vita delle classi economicamente più deboli o addirittura per preparare l’avvento di una società nuova basata sull’eguaglianza sostanziale tra tutti gli uomini e tutte le donne. Le contrapposizioni presenti nella società sono poi emerse anche a livello istituzionale, nei Parlamenti, che sono diventati il luogo in cui si realizza il conflitto tra partiti: partiti con identità e programmi contrapposti. I partiti politici, dunque, diventano capaci di controllare e dirigere l’azione del Parlamento e del Governo. In altri paesi, come la Germania e l’Italia, vediamo che l’affermazione dei nuovi partiti di massa non si è accompagnata alla comune accettazione di una democrazia pluralista da parte dei principali partiti politici, a causa della prevalenza di forze contrarie ai valori democratici e per l’arroccamento delle forze economiche che temevano gli effetti del suffragio universale. Tutto ciò causò forte instabilità e la crisi sfociò nell’affermazione di forme di stato basate sulla negazione del pluralismo e sul partito unico. 5) Le alternative allo stato di democrazia pluralista nel 1900 In Italia e in Germania vi fu la soppressione del pluralismo pubblico e l’unificazione politica della società attraverso lo Stato totalitario. - In particolare in Italia, lo Stato fascista, operante dal 1922 al 1945, si organizzò in contrapposizione al modello liberale e di democrazia pluralista, accusati di non essere in grado di difendere “gli interessi nazionali” a causa della frammentazione del potere politico. Esso concentrava il potere in un unico organo che assumeva sia la funzione legislativa che quella esecutiva, cioè il Capo del Governo. Il partito unico (sistema monopartitico) si integrava con l’organizzazione costituzionale dello Stato, diventandone elemento costitutivo ed organico. Lo Stato diviene totalitario, si occupava di tutti gli aspetti della vita sociale ed individuale soprattutto grazie alla soppressione delle tradizionali libertà. - In Germania, prendendo spunto da quello fascista, nasce lo Stato nazionalsocialista (nazista), operante dal 1933 al 1945. Esso si basava sull’idea secondo cui lo Sato doveva essere uno degli strumenti dei quali si avvaleva, per la realizzazione dei suoi fini, l’unico movimento politico ammesso, cioè appunto il movimento nazionalsocialista. Il Capo del movimento, Adolf Hitler, era vertice dello Stato, del governo e delle forze armante, concentrando in sé il potere costituente,                                                                                                                                                                                                                            6    legislativo ed esecutivo. Il Capo poteva adottare e modificare qualsiasi precetto giuridico, senza incontrare alcun limite legale. - Un’altra alternativa allo Stato pluralista è rappresentata dallo Stato socialista. Il riferimento storico è costituito dall’URSS. Il modello è esteso ad altri Paesi dell’Est-Europa prima di entrare in crisi alla fine degli anni ‘80. Esso consisteva nella dittatura del proletariato con la quale si sarebbe dovuto eliminare la borghesia, dichiarando la propria adesione ai principi del marxismo-leninismo. Tale modello si basava sull’abolizione della proprietà privata e sull’attribuzione allo Stato di tutti i mezzi di produzione. Lo Stato socialista ha inoltre realizzato l’abolizione del mercato a favore di un’economia collettivistica. 6) Stato sociale e caratteri Con la fine della II guerra mondiale abbiamo la crisi dello Stato totalitario, e la nuova affermazione della democrazia pluralista, e dei suoi principi  (fase di sviluppo costituzionale, Italia 1948)  Riconoscimento dei “diritti sociali” (pretesa di prestazioni positivi ad opera dei poteri pubblici) - Viene superato l’individualismo liberale  c’è il ricorso nell’economia e nella società (sistema “ad economia mista”) - Si sviluppano forme di solidarietà tra individui e diversi gruppi sociali Nella Costituzione italiana si garantiscono i principi del pluralismo, si individuano le garanzie riconosciute e doveri di solidarietà sociale/politica/economica: - Art.49  ruolo pluralista dei partiti - Art.2  diritti inviolabili e principio di solidarietà - Art.47  tutela del risparmio - Art.3  principio di uguaglianza - Art.39  pluralismo sindacale - Art.4  diritto al lavoro - Art.33  pluralismo delle scuole - Art.41  libertà di iniziativa economica - Art.18  diritto di associazione libera - Art.42  proprietà privata Nel modello di stato di democrazia pluralista vi sono differenze tra i vari ordinamenti, per:  Ruolo e caratteri dei partiti politici  Omogeneità/eterogeneità della cultura politica  Modalità di intervento dello Stato nell’economia e nella società Tuttavia, alla fine del XX secolo, vi è una prevalenza del mercato concorrenziale e della privatizzazione delle imprese pubbliche (affermazione dei principi liberali tradizionali):  Globalizzazione, crisi fiscale, crisi delle ideologie e dei partiti politici tradizionali, integrazione europea sono tutti eventi rilevanti che segnano la trasformazione dello Stato di democrazia pluralista (a partire dagli anni ’70-’80 ad oggi) Lo Stato per adeguarsi alle esigenze della competitività internazionale e per razionalizzare la forma di stato sociale: - Deve superare il carattere universalistico (per tutti) di alcuni servizi erogati dallo Stato - Far valere il principio della responsabilità individuale (es: art.47 con la tutela del risparmio) - Attuare concretamente il principio di sussidiarietà (art.118) [N.B. la sussidiarietà può avere carattere orizzontale o verticale: 1) Orizzontale  attribuzioni di compiti e servizi ad un “terzo settore” che richiede un costo minore e garantisce una qualità migliore dei servizi erogati, principalmente nella realizzazione di finalità sociali. 2) Verticale  attribuzione di potere normativo in primo luogo agli enti locali più vicini ai cittadini, per un miglior controllo della qualità dei servizi e dei costi. Nel caso gli enti più decentrati non riescano a regolare nel modo più adeguato la materia cui sono preposti, tale potere si trasferisce a enti di livello superiore].                                                                                                                                                                                                                            7    I caratteri della democrazia pluralista: - “Suffragio universale”, segretezza e libertà del voto (art.48), elezioni periodiche. - Pluripartitismo e principio della tolleranza  (sono tutelate e garantite molteplicità di idee, valori, ecc..) - Pluralismo di formazioni sociali e politiche  sono vietate organizzazioni antidemocratiche (XII disp. fin. e trans.  divieto di riorganizzazione, sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista) - Pluralismo dei centri di potere (con la conseguente limitazione del potere dello Stato e la creazione di canali di partecipazione permanente dei cittadini all’attività dello Stato ↓ con i partiti politici di massa, gli interessi dei singoli sono raggruppati in un programma politico unico e organico) - Pluralismo di interessi ≠ interesse generale  conflitto da temperare con un bilanciamento degli interessi 7) Rappresentanza politica Può assumere due significati: a) Rappresentanza vista come rapporto tra rappresentante e rappresentato nel quale il primo agisce negli interessi del secondo (rapporto particolaristico  rappresentanza di interessi/rapporto di mandato imperativo) b) Rappresentanza come situazione di potere autonomo del rappresentante rispetto al rappresentante  “rappresentazione”  (non vi è mandato imperativo, come cita l’art.67 vi è una garanzia dell’indipendenza del rappresentante politico)  Con lo Stato liberale abbiamo una concezione diversa rispetto alla rappresentanza d’interessi; si agisce nell’interesse generale. Da ciò ne derivano due cose: - Elettorato attivo come funzione pubblica per l’elezione di soggetti idonei al raggiungimento dell’interesse generale  (restringimento dell’elettorato). - Rappresentabilità politica  i rappresentanti sono politicamente responsabili nei confronti della collettività, e di un altro soggetto che valuterà il loro operato  nello stato di democrazia pluralista prevale il principio della sovranità popolare: (suffragio universale + assetti pluralistici = interessi molteplici ed eterogenei)  Per garantire una governabilità stabile e sicura: - stato dei partiti (art.49)  garantisce la capacità di raccordo con gli elettori e la capacità di sintetizzare politicamente gli interessi particolari mediati con un programma e un’ideologia di partito. - Rappresentanza territoriale. - Rafforzamento del Governo  investitura diretta del suo capo  (legittimato a governare nell’interesse generale.                                                                                                                                                                                                                            10    la funzione giurisdizionale applica norme per le controversie; - criteri formali  potere soggettivo che esercita la funzione: il potere legislativo si sostanzia in una funzione formalmente legislativa; il potere esecutivo ha una funzione formalmente esecutiva; il potere giurisdizionale esercita una funzione formalmente giudiziaria.  quarta funzione  "indirizzo politico" (art.95)  (concentrazione di questa funzione al Governo), consiste nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento e della politica esterna/interna dello Stato.  Principio di separazione tra politica e amministrazione (art.97) Legge-provvedimento  contiene un comando singolare e concreto, cioè produce una misura (cioè non contiene alcuna norma), poiché non ci sono solo norme giuridiche generali e astratte, ma anche una legislazione con carattere concreto riferita a soggetti determinati. Caratteristiche legge-provvedimento: - nel giudizio di legittimità costituzionale di una legge-provvedimento  coincidenza di "petita"; - Ha un'intensità diversa di trattamento e lo scrutinio di ragionevolezza/incidentalità è particolarmente stretto - È una deroga sostanziale all'incidentalità (cit. Costantino Mortati) 11) Strumenti per la limitazione della maggioranza e garanzia della minoranza a) Rigidità della Costituzione  garantisce a tutti i cittadini diritti fondamentali e limita la funzione legislativa b) Corte costituzionale  compito di giudicare sulla legittimità delle leggi c) Maggioranza assoluta (metà + 1) / maggioranza qualificata (2/3)  sono quorum deliberativi elevati necessari per decidere in merito a: - elezione Presidente della Repubblica - elezione giudici costituzionali di nomina parlamentare - revisione costituzionale e approvazione leggi costituzionali - regolamento interno di ciascuna Camera d) Attribuzioni di poteri di condizionamento procedurale affidato alle minoranze  art. 62 prevede che le minoranze possano chiedere la convocazione straordinaria della Camera. Oppure, art. 72.3  prevede che un progetto di legge discusso in commissione deliberante può essere discusso e votato dall’intera assemblea (riserva di assemblea) e) sottrazione di certe decisioni al circuito dell’indirizzo politico  (ad esempio abbiamo l’attività di controllo di certi settori o determinati mercati che richiedono scelte tecniche complesse)  essi sono affidati ad autorità neutrali rispetto alla politica come le “Autorità amministrative indipendenti”. f) decentramento politico verso enti territoriali e locali  esistenza di possibili maggioranze diverse per ogni livello territoriale italiano a garanzia per eventuali minoranze a livello statale.                                                                                                                                                                                                                            11    12) La regola di maggioranza La regola della maggioranza, che caratterizza il funzionamento dello Stato liberale e della democrazia pluralistica, assume significati e funzioni diverse: a) “principio funzionale”  ossia la tecnica attraverso cui un collegio può decidere. In questa accezione, la regola di maggioranza è lo strumento attraverso cui ampie collettività ed organi collegiali (ex: il Parlamento o un’assemblea) possono adottare una decisione: è adotta tata la decisione che ottiene il numero più elevato di consensi o di voti. La regola opposta è quella della unanimità, che richiede il consenso di tutti i membri del collegio. Essa è intrinsecamente ambigua: infatti, da una parte è lo strumento attraverso cui i più sono sottratti alla tirannia dei pochi, dall’altro lato però può essere il mezzo attraverso cui i più eliminano i meno. Chi ottiene la maggioranza, infatti, può utilizzarla per adottare provvedimenti che eliminano i soggetti rimasti in minoranza, così esiste il rischio della tirannia della maggioranza. Ciò e tanto più probabile nei sistemi pluralistici dove i gruppi politici non sono occasionali, bensì stabili ed organizzati. Così è che si viene a creare una distinzione fondamentale tra le maggioranze politiche e le minoranze politiche, dotate anch’esse di un certo grado di stabilità e persistenza nel tempo. Per contrastare il pericolo della tirannia della maggioranza, le Costituzioni predispongono vari strumenti di tutela delle minoranze: ‐ La rigidità della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini certi diritti e limita i contenuti della funzione legislativa. ‐ L’attribuzione alla Corte costituzionale del compito di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi completa il sistema di garanzie delle minoranze. ‐ La previsione che, per decidere su certi oggetti, non è sufficiente la maggioranza relativa o semplice (cioè ottenere il numero più elevato di voti espressi) ma occorrono quorum deliberativi più elevati come la maggioranza assoluta (pari alla metà più uno dei membri del collegio), oppure una maggioranza qualificata (corrispondente ad una porzione assai consistente dei membri del collegio, ad esempio 2/3) senza i quali la stessa regola della maggioranza non potrebbe più operare).  La Costituzione italiana, perciò, stabilisce maggioranze speciali: 1) per l’elezione del Presidente della Repubblica, che è organo di garanzie costituzionali, 2) per l’elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare 3) per la funzione di revisione costituzionale e per l’approvazione di leggi costituzionali occorrono quorum aggravati 4) per l’approvazione del regolamento interno con cui ciascuna Camera disciplina la sua organizzazione ed il suo funzionamento. Perciò, le scelte collettive possono essere assunte con la regola di maggioranza, purché sia garantita l’esistenza delle minoranze. La regola di maggioranza, come tecnica per deliberare, ed i limiti che essa incontra presuppongono comunque che una maggioranza e delle minoranze politiche si siano già formate ed esistano all’interno delle aule parlamentari b) “principio di rappresentanza”  ossia il mezzo attraverso cui si eleggono il Parlamento e le altre assemblee rappresentative (Consigli regionali, comunali, ecc.…)                                                                                                                                                                                                                            12    In questa accezione, la regola di maggioranza diventa lo strumento utilizzato per eleggere il Parlamento: in ciascun collegio elettorale è eletto il candidato che ottiene più voti (maggioranza semplice, o più raramente assoluta). Con la conseguenza che solamente i gruppi politici più forti sono in grado di avere accesso alle aule parlamentari. c) “principio di organizzazione politica”  ossia il criterio attraverso cui si svolgono i rapporti tra i partiti politici nel Parlamento Pertanto, la regola di maggioranza come regola elettorale è particolarmente coerente con una determinata concezione delle elezioni e del funzionamento della democrazia. Secondo questa concezione le elezioni hanno il compito principale di assicurare la formazione di una maggioranza parlamentare stabile e coesa e di un Governo autorevole, in grado di realizzare in modo organico e coerente un determinato indirizzo politico. Al corpo elettorale, perciò spetterebbe prima il compito di scegliere la maggioranza politica (e il “suo” Governo) e, alla successiva scadenza elettorale, quello di sottoporla ad un giudizio di responsabilità politica (confermando la maggioranza se il giudizio è positivo, sostituendola con un’altra se esso è negativo). 13) Democrazie maggioritarie e democrazie consociative/compromissorie 1. Democrazie maggioritarie  contrapposizione tra due partiti (o coalizioni) e tra due leader politici. Tale contrapposizione si verifica durante la “competizione elettorale” e continua anche dopo le lezioni. ↓ Distinzione funzionale tra: - maggioranza politica e Governo - minoranza politica (funzione di opposizione)  La funzione di opposizione si attua in un controllo politico col fine di creare presupposti per vincere le successive elezioni (si garantisce, quindi, alternanza ciclica). Essa trova una base normativa (ex: regolamenti parlamentari, i quali sono una fonte primaria a competenza specializzata) che rendono efficace l’opposizione si ostacola la creazione di “tirannie”.  Le democrazie maggioritarie si rifanno al “principio di organizzazione” dei rapporti tra i soggetti politici. 2. Democrazie consociative  dopo la competizione elettorale (compromessi politici tra partiti, per la formazione del Governo e della maggioranza per l’approvazione delle leggi)  Le democrazie consociative incentivano maggiormente gli accordi tra i partiti.  Ideologie nelle democrazie: - Nella democrazia maggioritaria vi è una minore frammentazione delle ideologie - Nella democrazia compromissoria vi sono profonde fratture ideologiche risolvibili con continui accordi politici.                                                                                                                                                                                                                            15    - Comitato delle Regioni  organo consultivo delle istituzioni europee, composto dai rappresentanti delle collettività regionali e locali.  Le attribuzioni dell’UE sono espressamente previste dai Trattati secondo il principio di attribuzione. Esse riguardano obiettivi espressamente stabiliti (libera circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi, dei capitali, ecc.…) Tale principio può essere temperato in due casi: 1) La UE può esercitare i poteri necessari per realizzare gli scopi del Trattato, pur se questo non lo prevede espressamente  principio di auto integrazione. 2) L’attribuzione di una certa competenza comporta anche quella del potere di adottare tutte le misure necessarie per il suo esercizio efficace ed adeguato  principio dei poteri impliciti. Anche in ambito comunitario sono vigenti: - Principio di sussidiarietà  in caso di competenze concorrenti tra UE e Stati membri, esse sono affidati dall’UE se l’obiettivo dell’azione comunitaria non possa essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri - Principio di leale collaborazione  gli Stati membri coadiuvano le istituzioni comunitarie nello svolgimento dei suoi compiti, adempiendo agli obblighi previsti ed evitando comportamenti che possono compromettere la realizzazione degli scopi comunitari. 17) Mercato ed unione monetaria Obiettivo principale dei Trattati istitutivi della CE e ribaditi dal Trattato dell’Unione Europea, è l’istaurazione di un mercato unico europeo.  Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso strumenti: a) Libertà di circolazione di merci, lavoratori, servizi e capitali (le c.d. “quattro libertà) b) Divieto di aiuti finanziari  (si intenda aiuti alle imprese interne, per evitare di ostacolare le imprese straniere nel mercato nazionale) c) Disciplina della concorrenza libera d) Creazione di una moneta unica  (l’EURO, Trattato di Maastricht 1993) e) Introduzione di una “politica monetaria” e una “politica del cambio” uniche, gestite da istituzioni comunitarie  (obiettivo di queste due politiche è mantenere la stabilità dei prezzi e quindi la lotta all’inflazione (innalzamento del livello dei prezzi).  La politica monetaria è gestita dal “Sistema europeo di banche centrali” SEBC, organismo di tipo federale composto dalle banche centrali nazionali con al vertice la BCE, Banca Centrale Europea).  I parametri di Maastricht L’Unione monetaria europea stabilisce una serie di vincoli alle politiche di bilancio dei Paesi membri  rispetto di “finanze pubbliche sane”. Il Trattato prevede che due volte l’anno gli Stati membri sottopongono i loro bilanci (quello in corso e quello previsto) ad una procedura di esame.  L’obiettivo  evitare i disavanzi eccessivi Disciplina completata dal Patto di stabilità e crescita  (i paesi aderenti devono impegnarsi a porsi un obiettivo di bilancio pubblico in pareggio nel medio termine).                                                                                                                                                                                                                            16    18) Crisi finanziaria in Europa e governance economica” Secondo il Trattato di Maastricht e il Trattato sul funzionamento dell’UE: - la politica monetaria doveva essere condotta a livello sovranazionale dalla BCE - le politiche di bilancio spettavano ai singoli Stati Il problema è che gli Stati membri non hanno previsto alcun meccanismo che in caso di crisi assicurasse il pagamento del debito pubblico  di conseguenza nel 2010 il debito pubblico di alcuni Stati membri è salito (Grecia, Spagna, Portogallo e anche Italia), con il rischio che alcuni Stati non riuscissero a pagare il debito (“insolvenza dello Stato”). Di conseguenza, c’è stato un aumento notevole degli interessi che questi Stati hanno dovuto pagare agli acquirenti dei titoli del debito pubblico, e ciò ha provocato l’aumento della spesa finanziaria con altro debito pubblico, innescando un pericolosissimo circolo vizioso.  Per affrontare la grave crisi delle finanze degli Stati dell’Eurozona  nel 2010 è stata introdotta la nuova “governance economica europea” che ha limitato l’autonomia decisionale degli Stati.  Tra le principali innovazioni tra il 2010 e il 2014: a) Semestre europeo  ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio nell’ambito UE. b) Meccanismo di sorveglianza sui dati macroeconomici di ciascun Paese  lo Stato che presenta squilibri adotta misure di politica economica dirette alla loro eliminazione. c) Trattato sulla stabilità, sul coordinamento, e sulla governance europea dell’UE  ha introdotto il pareggio di bilancio (divieto per il deficit strutturale di superare lo 0,5% del PIL e l’individuazione di un percorso di riduzione del debito pubblico). d) Meccanismo di solidarietà per aiutare gli Stati in difficoltà finanziarie  “European Financial Stability Facility”  (risorse finanziarie messe a disposizione dagli Stati membri). e) creazione della “Unione Bancaria”  per evitare rischi di contagio tra sistema finanziario privato e finanzia pubblica degli Stati.  Con il rafforzamento della governance economica europea, si è verificato l’aumento del deficit democratico dell’UE  (le decisioni a livello europeo sono adottate dagli organi non eletti dai cittadini ma scelti da tecnici di Bruxelles). Il deficit democratico si è aggravato con le innovazioni introdotte per rispondere alla crisi finanziaria Gli Stati debitori (Grecia, Spagna, Portogallo) hanno dovuto seguire politiche di austerità decise dalle istituzioni europee  (al di fuori del circuito democratico).                                                                                                                                                                                                                            17     [Approfondimento]: Crisi greca e referendum sul programma austerity del 2015 – Brexit 2016 1. Nel 2015 in Grecia ha vinto alle elezioni il partito di sinistra radicale che contestava le politiche di austerità imposte dall’Europa (Syriza). È stato formato un Governo, guidato dal Premier Tsipras, con l’appoggio parlamentare anche delle forze contrarie alle politiche di austerità. Il Governo ha iniziato un duro negoziato con le istituzioni europee per accedere ad un terzo programma di aiuti finanziari (per evitare l’insolvenza dello Stato). Il programma prevedeva importanti riforme strutturali e rigore finanziario  ciò in contrasto a quanto era stato promesso dal partito Syriza. Per questo, il programma delle istituzioni europee viene sottoposto a referendum (in cui sono prevalsi voti contrari). Ciò avrebbe provocato l’uscita della Grecia dall’Eurozona (Grexit) e il ritorno alla moneta nazionale dracma, con conseguenze a dir poco devastanti per l’economia greca.  Per evitare ciò, il Premier Tsipras ha deciso di restaurare il rapporto di fiducia con gli altri Stati dell’Eurozona (non rispettando, però, la decisione del corpo elettorale greco). 2. Il 23 giugno 2016 si è tenuto in Gran Bretagna un referendum sulla permanenza della stessa nell’Unione Europea. L’esito del referendum ha sancito l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, portando il Governo inglese ad azionare l’art.50 del Trattato UE per la recessione, e poi verrà notificata tale decisione al Consiglio europeo. Il procedimento prevede che l’Unione tratterà con lo Stato che vuole uscire le modalità per il recesso, sancendo un accordo, che terrà quindi conto anche delle future relazioni tra l’Unione e lo Stato uscente. Infine, il Consiglio concluderà tale accordo, con deliberazione a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo. _____________________________________________________________ CAPITOLO III 1) Significato di Costituzione Testo normativo fondamentale è una fonte del diritto da cui derivano diritti e doveri, obblighi e doveri giuridici, attribuzioni di poteri agli organi dello Stato e le regole per il loro esercizio. È una legislazione in regole giuridiche di precisi valori/progetti con cui il potere politico tende a consolidarsi e a strutturarsi e a datarsi di un insieme di regole fondamentali.                                                                                                                                                                                                                            20    Nella sent.1/1956 la Corte costituzionale ha contestato la distinzione tra, norme precettive e programmatiche, trattando tutte le disposizioni costituzionali come fonti di regole direttamente applicabili ai fini del giudizio di legittimità costituzionale. Durante la sentenza viene affrontato anche il problema del rapporto tra la disciplina costituzionale e la legislazione anteriore in quanto una norma del Testo unico di pubblica sicurezza prevedeva che (art. 113) fosse necessaria l’autorizzazione di un’autorità di pubblica sicurezza per svolgere attività di propaganda politica. Trenta giudici sollevarono la questione di illegittimità costituzionale di questa disposizione in contrasto con l’art. 21 (principio di libertà di parole e pensiero). Vi era anche l’art. 663 del codice penale che puniva i testi affissi senza autorizzazione della pubblica sicurezza. Nonostante la tesi dell’Avvocatura dello Stato, eccependo una questione di competenza, affermò che la Corte non era competente nel sindacato di leggi anteriori alla Costituzione, la Corte estende il campo proprio di competenza e codificando alcune regole di interpretazione crea una netta distinzione tra il criterio di abrogazione e quello di annullamento, essendo il primo troppo ristretto per affermare il principio di illegittimità costituzionale. La Corte ha ritenuto di applicare un criterio diverso per risolvere questa controversia  criterio gerarchico e quindi annullamento della disposizione illegittima  dichiarazione di illegittimità costituzionale. NB: l’abrogazione non sarebbe stata possibile perché essendo le norme costituzionali di principio non potevano entrare in contatto con norme di rango inferiore gerarchico. 6) Leggi costituzionali Oltre ai 139 articoli che compongono la nostra Costituzione, abbiamo altre componenti che formano il “diritto costituzionale”. Leggi costituzionali  alcune per modificare le disposizioni della Costituzione. Altre riguardano specifiche questioni. Sapendo che fino ad oggi sono state approvate 38 leggi costituzionali ricordiamo:  Legge Cost. 1/1948  funzionamento e giudizi di legittimità della Corte  Legge Cost. 1/1953  riguarda i giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie della Corte costituzionale, in attuazione della previsione contenuta nell’art.137 Cost.  Legge Cost. 1/1958  ha prorogato il termine di operatività di una disposizione transitoria  Legge Cost. 2/1963  modifica gli artt.56-57-60, parificando la durate del Senato a quella della Camera e fissa il numero dei membri delle due Camere.  Legge Cost. 3/1963  istituisce la Regione Molise, modificando di conseguenza l’elenco delle Regioni contenuto nell’art.131 e la composizione del Senato  Legge Cost. 1/1967  esclude che l’estradizione possa essere negata per reati di genocidio (integra gli artt.10.4 e 26 Cost.)  Legge Cost. 2/1967  modifica l’art.135 Cost. e le leggi costituzionali che disciplinano la Corte costituzionale, per quanto riguarda la durata in carica e l’elezione dei giudici  Legge Cost. 1/1989  modifica gli artt.96-134-135, togliendo alla Corte costituzionale il giudizio penale sui “reati ministeriali”  Legge Cost. 2/1989  ha disposto l’indizione di un referendum consultivo  Legge Cost. 1/1991  modifica l’art.88 consentendo al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere nel c.d. “semestre bianco”                                                                                                                                                                                                                            21     Legge Cost. 1/1992  modifica l’art.79 rendendo estremamente gravosa l’approvazione di una legge di amnistia e indulto  Legge Cost. 1/1993 e 1/1997  derogando l’art.138 hanno dato vita a “Concessioni bicamerali” per la revisione costituzionale  Legge Cost. 3/1993  modifica l’art. 68 riducendo l’immunità dei parlamentari  Legge Cost. 1/1999  modifica gli artt. 122-123 in merito all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale  Legge Cost. 2/1999  modifica l’art.111 introducendo principi di materia di “giusto processo”  Legge Cost. 1/2000  modifica l’art.48 istituendo la circoscrizione estera per il voto dei cittadini italiani residenti all’estero.  Legge Cost. 1/2001  modifica gli artt.56-57 concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero  Legge Cost. 2/2001  disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano  Legge Cost. 3/2001  modifica il Titolo V della parte II della Costituzione.  Legge Cost. 1/2002  fa cessare gli effetti della XIII disposizione transitoria  Legge Cost. 1/2003  modifica l’art.51 per rafforzare il principio di parità nella rappresentanza politica delle donne  Legge Cost. 1/2007  modifica l’art.27 per l’abolizione della pena di morte anche dalle leggi militari di guerra  Legge Cost. 1/2012  modifica gli art. 81-97-117-119 per rafforzare l’obbligo di “pareggio del bilancio”. 7) Tradizioni costituzionali Regole basilari sul funzionamento delle istituzioni rappresentative e delle garanzie individuali sedimentate nella storia costituzionale moderna. (Esempi: stato di diritto, principio di legalità, sistema parlamentare, sistema elettorale maggioritario, ecc.).  sistemi di regole sufficientemente precise, sviluppati allo scopo di garantire un determinato equilibrio degli interessi. 8) Legislazione ordinaria di completamento È la legislazione che completa le materie costituzionali che dettano essenzialmente principi generali che necessitano dell’attuazione di una legislazione ordinaria, per disciplinare e completare contenuti. (es: riserva di legge  strumento con cui la costituzione impone alla legge ordinaria di disciplinare materie particolari  ovviamente la legge è vincolata al rispetto dei principi posti dalle disposizioni costituzionali). Inoltre, la Costituzione, nella parte dedicata alle libertà e diritti fondamentali, richiama nozioni elaborate dalla “legislazione settoriale”, che ne specificano maggiormente la disciplina. 9) Costituzione italiana È lunga  perché formata e approvata sommando tutti gli interessi e i valori delle diverse componenti dell’Assemblea costituente.                                                                                                                                                                                                                            22    Aperta  non pretende di individuare il punto di equilibrio tra i vari interessi  ma si limita ad elencarli  lasciando alla legislazione successiva di individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi. Per un lungo periodo iniziale si è avuta  “inattuazione” della Costituzione per quel che concerne una disciplina completa dei “contropoteri”  funzionamento rinviato alle leggi di attuazione. Effetti: -1956  inizia funzionamento corte costituzionale. -1958  inizia funzionamento CSM. -1970  viene istituito il funzionamento delle Regioni e dei referendum abrogativi. -1988 è approvata la legge sull’organizzazione della Presidenza del Consiglio. ______________________________________________________________________________ CAPITOLO IV 1) Forma di Governo Relazione organizzativa fondamentale tra organi costituzionali caratterizzati dalla necessarietà, indefettibili e pari ordinati, che influiscono nelle caratteristiche della forma di Stato  (concetto relazionale). Due elementi caratterizzano la forma di governo e la razionalizzano:  Sistema partitico o (variabile partitica)  parte strutturale della forma di governo che incide sul funzionamento e sulla struttura della forma di governo. Tale sistema partitico produce comportamenti costanti dei soggetti politici che danno vita a regole convenzionali che integrano la disciplina costituzionale.  Formula elettorale  indica la forma strutturale del Governo 2) Differenze di: forme di governo parlamentare, presidenziale, semipresidenziale  Forma di governo parlamentare  caratterizzato dall’esistenza di un rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo (“emanazione permanente”). • Due tipologie di parlamentarismo: 1) Parlamentarismo maggioritario (a prevalenza del Governo)  caratterizzato da: - Ideologia partitica omogenea - Sistema partitico bipolare - Primo ministro gode di una forte legittimazione politica - È un governo di legislatura  (sostegno di una maggioranza politica forte) l’elettore vota formalmente per i candidati al Parlamento ma consapevolmente vota per il leader di quel partito/coalizione come candidato a Primo Ministro - Opposizione parlamentare “istituzionalizzata” (dialettica maggioranza VS opposizione) Esercita un controllo politico sulla maggioranza e sul Governo, creando un Governo “ombra” (Shadow Cabinet) che fa delle proposte in modo analogo alla maggioranza, preparandosi alla prospettiva dell’alternanza.                                                                                                                                                                                                                            25    Art.48  Elettorato passivo  capacità di essere eletti  se si perde l’elettorato attivo, si perde anche quello passivo (ineleggibilità).  Restrizioni per l’età: - 25 anni alla Camera (art. 56.3) - 40 anni al Senato (art. 58.2) 5) Ineleggibilità e incompatibilità  Ineleggibilità parlamentare  impedimento giuridico precedente alle elezioni che rende non valida l’elezione del soggetto (pena nullità dell’elezione). Quattro cause di ineleggibilità: - Titolari di cariche di Governo, di enti locali, funzionari pubblici e altri ufficiali - Soggetti aventi rapporti di impiego con governi esteri - Soggetti aventi rapporti economici con lo Stato - Anche i magistrati sono ineleggibili nelle circoscrizioni sottoposte alla giurisdizione dei loro uffici  Incompatibilità  un soggetto eletto contrasta con la funzione parlamentare in merito ad altre cariche a lui attribuite. Garantisce imparzialità delle funzioni elettive ed evita il conflitto di interessi. ► Incompatibilità parlamentari: - Parlamentare – Consiglio regionale  art.122.2 - Deputato – Senatore  art.65.2 - Presidente della Repubblica – altra carica  art.84.2 - Parlamentare – C.S.M  art.104.7 - Parlamentare – Giudice Costituzionale  art.135.6  Ineleggibilità ≠ incapacità elettorale passiva  (rilevabile dagli uffici elettorali) Poiché vengono meno l’elettorato attivo e passivo in questo caso viene meno anche la stessa iscrizione nella lista elettorale.  Comma 1  sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.  Comma 2  voto personale, uguale, libero, segreto, dovere civico. Non vi è l’obbligo di voto, quindi l’astensionismo è ammissibile.  Comma 3  introdotto dalla legge costituzionale 1/2000 riconosce il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all’estero.  Comma 4  l’elettorato attivo si può perdere per: - Cause di incapacità civile (minori/interdetti) - Effetto di sentenze penali irrevocabili - Cause di indennità morali                                                                                                                                                                                                                            26     Art. 65.1  rimanda alla legge ordinaria la determinazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.  Art. 66  è la Camera di appartenenza del parlamentare che valuta la condizione di ineleggibilità/incompatibilità ► Sent.4/1961  ineleggibilità solo per motivi validi e ragionevoli  dato che l’elettorato passivo è un diritto fondamentale, vi è una stretta interpretazione e limitazione della rilevazione di questi motivi. ‐ Ineleggibilità sopravvenuta  cause di ineleggibilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo che determinano una causa di incompatibilità che costringe ad optare alla scelta di una delle due cariche  (pena decadenza dall’ufficio parlamentare).  Legge 16/1992  introduce l’istituto della “incandidabilità”, applicata con la legge 190/2012 e attuata con d.lgs. 235/2012 (c.d. “Severino”)  punisce soggetti colpiti da sentenze definitive di condanna alla pena della reclusione superiore a due anni per reati gravi  con la conseguenza della nullità dell’elezione o decadenza della carica o sospensione. 6) Disciplina campagne elettorali e finanziamento della politica La libertà di scelta e la parità di chances sono previste come principi fondamentali nella Costituzione agli artt.48 e 51 e sono disciplinate dalla legislazione di contorno (legge 115/93 che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione; le forme di propaganda e la ripartizione delle spese elettorali  l’obiettivo è assicurare la “par condicio”, cioè la parità di trattamento e pari condizioni di visibilità dei partiti).  Spese elettorali: - se riferibili al candidato singolo: obbligo di nominare un “mandatario elettorale” che si occupa della gestione dei fondi rispettando un tetto massimo di spesa - se riferibili al partito: obbligo di un rendiconto consultivo presentato ai Presidenti delle Camere e controllato dall’apposito Collegio della Corte dei conti.  Legge 28/2000  modificando in parte la legge precedente, detta disposizioni per disciplinare l’accesso ai mezzi di informazione sia durante la campagna elettorale, sia fuori da questo periodo. Disciplina la diffusione di sondaggi politici, vietando la pubblicazione dei risultati nei 15 giorni precedenti la data delle votazioni. Prevede l’utilizzo di messaggi politici autogestiti trasmessi in appositi “contenitori”.  Finanziamento della politica: dato che i costi della politica sono sempre ingenti, si è voluto evitare che la politica diventasse esclusivo appannaggio di chi ha il controllo della ricchezza. Si è infatti promosso il finanziamento pubblico della politica, legato a scelte volontarie dei cittadini. In Italia vi sono state numerose leggi che disciplinavano tale materia  ma sull’onda di una compagna contraria al finanziamento pubblico dei partiti e i costi della politica, si è arrivati al decreto legge 149/2013 poi convertito in legge 13/2014  ha abolito il finanziamento pubblico                                                                                                                                                                                                                            27    sostituendolo con un finanziamento privato volontario, devolvendo ad un partito il 2 per 1000 alla della propria imposta IRPEF, ed è previsto l’obbligo di registrazione dei partiti per la prima volta. ‐ Per quanto riguarda il finanziamento dei gruppi parlamentari  ricevono annualmente dal Parlamento una contribuzione per il loro funzionamento. Tali gruppi si devono dotare di un proprio Statuto su cui approvare bilanci e rendiconto sull’esercizio annuale (controllati da una società di revisione contabile). 7) Sistema elettorale È il meccanismo attraverso il quale i voti espressi dagli elettori diventano seggi. Si compone di 3 parti: 1. Tipo di scelta che può essere: - “scelta secca” (collegio uninominale) - “ordine di preferenze” (è possibile anche il voto trasferibile) 2. Dimensione del collegio (circoscrizione elettorale) - collegio unico (vi è un unico collegio per ripartire i seggi) - più collegi uninominale (viene scelto un solo candidato) plurinominale (vengono eletti più candidati  Se sono “collegi di grandi dimensioni”  carattere proiettivo  Se sono “collegi di piccole dimensioni”  carattere selettivo 3. Formula elettorale  meccanismo con il quale si procede alla ripartizione dei seggi (influenza il numero dei partiti che compongono il sistema politico) a) Sistema elettorale maggioritario  (seggio attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti) - se è richiesta maggioranza relativa, è eletto chi ottiene più voti - se è richiesta maggioranza assoluta occorre almeno la metà + 1 dei voti altrimenti si accede al secondo turno di votazione in cui è eletto chi ottiene più voti (ballottaggio) ‐ carattere selettivo  garantisce maggiore stabilità Il sistema maggioritario, per il suo effetto selettivo riduce il numero dei partiti, costringendoli a coalizzarsi creando un sistema bipolare in cui avremo due forze politiche maggiori. (Ex: “Modello Westminster”  esempio tipico di sistema maggioritario nel Regno Unito, in cui operano due partiti forti che concorrono alla guida del Governo creando la prospettiva dell’alternanza). Questo è un sistema caratterizzato da esecutivi monocolore in cui il Primo Ministro è anche leader del partito che ha avuto la maggioranza assoluta in Parlamento e può anche sciogliere anticipatamente le Camere anche se questo potere appartiene formalmente alla Camera.  Centralità del programma di Governo  (gli elettori controllano se sono stati effettuati realmente i punti programmati)                                                                                                                                                                                                                            30    - Clausola di sbarramento (4% Camera lista singola, 8% Senato lista singola) (10% Camera coalizione, 20% Senato coalizione) - Possibilità che i partiti si coalizzino in un unico cartello elettorale dichiarando il collegamento di più liste (con un unico programma elettorale) - Premio di maggioranza  (assegnato senza la necessità di superare nessuna soglia) ↓ (corrisponde al 55% del totale dei seggi da attribuire alla Camera). - Scheda unica  Sent. 1/2014  esempio di accesso diretto formalmente intermediato dal giudice ordinario in cui la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, che ha accolto 3 questioni (caso sorto da un giudizio di accertamento): 1) Eccessivo premio di maggioranza per la Camera 2) Premio di maggioranza per il Senato nella circoscrizione regionale 3) Mancanza di previsione del voto di preferenza  1 e 2  pronunce di mero accoglimento  3  pronuncia additiva Premesso che la Corte costituzionale invita ad un “bilanciamento” tra l’esigenza della rappresentatività e della governabilità, tale bilanciamento deve rispettare dei parametri di ragionevolezza e 1) l’eccessivo premio di maggioranza alla Camera e 2) il premio di maggioranza per il Senato nella circoscrizione regionale, rischiano di alterare la “ratio” della formula elettorale, producendo una notevole distanza tra la formazione del Parlamento e la volontà espressa in voto dai cittadini. In merito al 2) cioè il premio di maggioranza per il Senato nella circoscrizione regionale, l’obiettivo della governabilità non può essere perseguito se si formano due maggioranze diverse tra Camera e Senato. In ordine al 3), cioè la mancanza di previsione del voto di preferenza, vi è una violazione del principio democratico e del diritto di voto. ‐ La Corte costituzionale ha ripristinato un sistema proporzionale puro, con voto di preferenza unica  (così come il popolo decise sul referendum del 1991) (c.d. “consultellum”) 10) Legge 52/2015 (“Italicum”) e sentenza 35/2017 Formula proporzionale con ridotti dimensioni del collegio e con correttivi selettivi: - 20 circoscrizioni elettorali e 100 collegi plurinominali - Prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza che attribuisce 340 seggi alla lista che ottiene almeno il 40% dei voti validi (e non alle coalizioni) 340 seggi = 55% seggi Se non ottiene tale quorum, si procede al ballottaggio che richiede maggioranza relativa e che attribuisce al vincitore il medesimo premio di maggioranza.                                                                                                                                                                                                                            31    - si possono esprimere due preferenze per candidati di genere diverso - il capolista è bloccato (i capilista si possono candidare in massimo 10 collegi diversi) - clausola di sbarramento al 3% per le liste - oltre al premio di maggioranza, il numero dei seggi che spettano a ciascuna lista è assegnato con formula proporzionale. - i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sono assegnati in collegi plurinominali con un numero non inferiore a 3 e non superiore a 9  Sent. 35/2017  la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale di questa legge, sollevate da 5 diversi tribunali ordinari. - Ha “rigettato” la questione di legittimità costituzionale relativa al premio di maggioranza al primo turno. - Ha invece “accolto” le questioni relativa: al turno di ballottaggio che determina, per come è stato posto, una lesione alla rappresentatività degli elettori al capolista eletto in più collegi che può scegliere il proprio collegio di elezione a sua discrezionalità (i capilista plurieletti vedranno il proprio collegio d’elezione sorteggiato). ‐ La Corte ha inoltre enunciato criteri utili per evitare nuove norme elettorali incostituzionali, invitando il legislatore, in particolare, a garantire maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento, nel caso di una scelta di due sistemi elettorali non identici per i due. 11) Legge elettorale 165/2017 (“Rosatellum”) È stata approvata il 26 ottobre 2017 in via definitiva al Senato e diventata legge il 3 novembre 2017, nota comunemente come “Rosatellum”, disciplina l’elezione della Camera dei deputati e del Senato, sostituendo la vecchia “Italicum”.  L'impianto della legge, identico a meno di dettagli alla Camera e al Senato, si configura come un sistema elettorale misto a separazione completa. Per entrambe le Camere: - il 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto come uninominale secco; ‐ il 61% dei seggi (rispettivamente 386 e 193) è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato; a tale scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali le liste si presentano sotto forma di listini bloccati di candidati; - il 2% dei seggi (12 deputati e 6 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all'estero e viene assegnato con un sistema proporzionale.  Sono previste diverse soglie di sbarramento, al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali: - 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole; - 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole; - 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute                                                                                                                                                                                                                            32    presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze; - 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste.  Alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all'eventuale raggiungimento del 10%) non concorrono i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l'1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale. Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre soglie previste.  Non è prevista l'espressione di voti di preferenza, cosicché nei collegi plurinominali, determinato il numero degli eletti che spettano a ciascuna lista, i candidati vengono eletti secondo l'ordine fissato al momento della presentazione della lista stessa.  Non sono ammessi voti disgiunti: chi vota per una lista al proporzionale “trasmette” il voto al candidato correlato all’uninominale, mentre il voto al solo candidato uninominale (in caso di più liste in coalizione) viene trasmesso alle liste in proporzione ai voti ottenuti dalle stesse nel collegio uninominale (c.d. “effetto a strascico”). ► 20 circoscrizioni al Senato (come le leggi precedenti) ► 28 circoscrizioni alla Camera (una in più in Lombardia) ► 4 ripartizioni nella “circoscrizione Estero”  Novità: a) Nei collegi uninominali i partiti in coalizione presentano candidati unitari (specifica previsione è posta per i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche). b) Nei collegi plurinominali ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico: il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non inferiore a 2), né può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non superiore a 4). In tal modo, con l'intento di superare le censure della Corte costituzionale alla legge Calderoli, si prevede che i candidati nei collegi plurinominali proporzionali siano di fatto indicati in “liste corte” (appunto tra i 2 e i 4 nominativi) in modo da essere singolarmente riconoscibili dall'elettore. _____________________________________________________________ CAPITOLO V 1) Razionalizzazione del parlamentarismo italiano e “ordine del giorno Perassi” La forma di governo italiana è una forma parlamentare a debole razionalizzazione poiché sono previsti solo limitati interventi delle norme costituzionali che servono a garantire una maggiore stabilità del rapporto di fiducia del Governo, a causa di un contesto partitico disomogeneo e frammentato, poiché vi erano idee contrastanti nel blocco dell’Assemblea costituente (soprattutto le prime vollero un sistema parlamentare aperto e flessibile a differenza di una forte razionalizzazione prevista nella futura Costituzione).                                                                                                                                                                                                                            35    [Approfondimento]: La competizione “bipolare” elettorale in Italia dal 1994 al 2013 Venendo meno la contrapposizione ideologica che aveva caratterizzato il “pluripartitismo esasperato”  si creano i presupposti per un funzionamento bipolare del nostro sistema politico, favorendone la “pratica dell’alternanza”:  Durante le lezioni politiche del 1994,1996,2001,2006,2008  abbiamo avuto una contrapposizione di due coalizioni di partiti tra loro alternative. 1) XII legislatura (1994)  si è aperta con una maggioranza di centro-destra (Berlusconi I, Dini)* 2) XIII legislatura (1996)  si è aperta con una maggioranza di centro-sinistra (Prodi I, D’Alema I e II, Amato II) 3) XIV legislatura (2001)  ha governato interamente il centro-destra (Berlusconi II e III) 4) XV legislatura (2006)  il centro-sinistra ha vinto le elezioni con il nuovo sistema proporzionale (legge 270/2005 “Porcellum”) governo durato solo due anni (Prodi II) 5) XVI legislatura (2008)  di nuovo governo di centro-destra (Berlusconi IV) [*tra parentesi i nomi dei Presidenti del Consiglio che hanno governato durante quella legislatura].  Nel periodo 2008/2009  si manifesta fortemente la tendenza alla semplificazione e alla bipolarizzazione del sistema politico: Si formano due principali partiti in alternanza  “PD” e “PDL” nei quali sono confluiti alcuni partiti minori, ottenendo quindi la maggior parte dei voti (78% in due nelle elezioni 2008) e determinando l’eliminazione dal Parlamento dei tradizionali partiti legati ad ideologie ormai passate (la sinistra post-comunista, i Verdi, che seguono l’eliminazione nelle elezioni precedenti di altri partiti come  socialisti, liberali, democristiani, ecc.)  Tuttavia, nel corso della XVI legislatura  è nato un conflitto interno alle due maggioranze: le forti tensioni tra i “cofondatori” del PDL (Berlusconi e Fini) hanno causato l’uscita dal partito da parte dei membri dell’ex partito di Fini (“Alleanza Nazionale”) e hanno portato alla creazione in Parlamento di un nuovo gruppo parlamentare che ha realizzato una forma di “coordinamento politico” (definito anche come “terzo polo”) con altri partiti che non appartenevano a coalizioni (tra cui vi erano “UDC” con Casini e “Alleanza per l’Italia” nata con l’uscita di Rutelli, ex leader “Margherita”, dall’altro partito principale, ossia il PD.  Nel 2011  con l’aggravarsi della crisi economica, il Governo Berlusconi (IV) si è dovuto dimettere e si è proceduto alla formazione di un “governo tecnico” guidato dall’economista Mario Monti  (sostenuto con un’ampia maggioranza in cui confluivano forze politiche dei “poli opposti”). ► Questa situazione creatasi sembra presupporre già una fine del bipolarismo. 6) XVII legislatura (2013)  si è accentuata notevolmente la frammentazione (anche a causa del forte consenso ottenuto da una formazione politica, un partito “anti-sistema” connotato per la sua spiccata critica radicale al modello dei partiti politici e della democrazia rappresentativa  “M5S”). La coalizione di centro-sinistra, anche a causa del “particolare” sistema elettorale, non è riuscita a conquistare la maggiorana in entrambi i rami del Parlamento  (si sono verificate maggioranze diverse tra la Camera e il Senato).                                                                                                                                                                                                                            36    Il processo di formazione del Governo si è concluso con la formazione di una “grande coalizione” in cui confluivano i due partiti maggiori delle coalizioni alternative  “PD-PDL” e altri. La situazione però non si stabilizza  altre fratture interne provocano la scissione del PDL, con l’uscita dal partito di ben tre ministri e numerosi sottosegretari e parlamentari, che hanno dato vita ad un partito nuovo (“Nuovo Centrodestra”) e che hanno rinnovato la fiducia al Governo.  Nel frattempo, nelle sponde del “PD” si svolgono le “primarie” per l’elezione del segretario politico, che visto una forte investitura democratica del nuovo segretario Matteo Renzi, che nel 2014 ha proposto un documenti sul quale si chiedeva l’apertura di una “fase nuova con un esecutivo nuovo”  costringendo il Presidente del Consiglio Enrico Letta alle dimissioni. Si procederà poi alla formazione del Governo Renzi, che durerà fino al 12 dicembre 2016, all’indomani dell’esito negativo sul Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. [Conclusioni:  Dagli ultimi avvenimenti si evince che: a) sulla dissoluzione dei partiti di massa avvenuta alla fine del secondo scorso si è innescato un sistema politico in cui la logica bipolare è ancora messa in discussione  mentre cresce la personalizzazione della politica (con partiti personali al servizio di un leader), determinando il tramonto definitivo del “partito di apparato” (formato da politici di professione)  a favore del “partito degli elettori” che, attraverso le primarie, sceglie il leader del partito e gli conferisce forte legittimazione, rafforzandogli il ruolo al partito e al Governo. b) vi è una fine/crisi del bipolarismo  a vantaggio, invece, di un sistema nuovamente multipolare, caratterizzato dalla formazione di coalizioni nate dopo le elezioni diverse da quelle annunciate al corpo elettorale prima delle elezioni. Inoltre, è caratterizzato dall’ingresso di nuovi partiti o movimenti “anti-sistema” che hanno aumentato la frammentazione del sistema politico ed hanno assunto atteggiamenti critici nei confronti del sistema politico-istituzionale e nei confronti dell’Unione europea con l’euro]. 6) Formazione delle coalizioni e storia delle coalizioni Esistono due modalità di formazione delle coalizioni: 1) Coalizioni annunciate davanti al corpo elettorale (coalizioni alternative  sistema bipolare). - Elevata stabilità della maggioranza - Leader della coalizione candidato a Primo Ministro - Parlamentarismo maggioritario 2) Coalizioni formate in sede parlamentare (post-elezioni – coalizioni alternative) - Pluripartitismo  negoziazioni per la maggioranza al Governo dopo le elezioni, con eventuali crisi di maggioranza che vedevano risolte con formazioni di nuove maggioranze in Parlamento durante la stessa legislatura. - Crisi maggioranza  non obbliga necessariamente nuove elezioni politiche - Parlamentarismo compromissorio  forte legittimazione ai partiti e al Parlamento dai quali deriva la formazione post-elettorale del Governo [Vedi sul libro storia delle coalizioni]                                                                                                                                                                                                                            37    7) Crisi parlamentare ed extra-parlamentare (instabilità/inefficienza) Abbiamo due tipi di crisi di governo:  Crisi parlamentari: - Approvazione mancata della mozione di fiducia - Approvazione si una mozione di sfiducia - Voto contrario sulla questione di fiducia  Crisi extraparlamentari: - Dimissioni volontarie del Governo a causa di una crisi politica interna alla maggioranza  le dimissioni del Presidente del Consiglio provocano la cessazione dell’intero Governo ai sensi dell’art.95  responsabilità del capo del Governo della nomina ministeriale (rimpasto ministeriale). Attraverso la “parlamentarizzazione” delle crisi il Presidente della Repubblica invita il Governo dimissionario a spiegare i motivi della crisi al Parlamento  trasparenza davanti ai cittadini.  L’assenza di regole convenzionali di stabilizzazione della coalizione provoca l’instabilità del Governo, che è diversa dalla “inefficienza decisionale” (grado di produttività di decisioni efficaci molto basso in Parlamento  circuito della responsabilità e programmi politici erano opachi). È pur vero che senza stabilità non ci può essere un indirizzo politico che affronti i problemi del Paese e quindi dell’inefficienza. IL GOVERNO 8) Regole giuridiche del Governo Il Governo è un organo costituzionale che svolge attività di indirizzo politico con la sua funzione esecutiva e dotato di poteri normativi. È formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri che insieme formano l’organo collegiale del Consiglio dei Ministri. Struttura del Governo  art. 92.1  individua gli organi governativi necessari Funzionamento del Governo  art. 95.3  rinvia alla legge 400/1988 la disciplina sul funzionamento, sull’organizzazione e attribuzione dei ministeri Formazione del Governo  art. 92.2  il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e ministri. Art. 93  giuramento dei ministri del Governo nelle mani del Presidente della Repubblica prima di assumere le funzioni. Art. 94.2 e 3  mozione di fiducia. Artt. 95, 97, 98 Cost  disciplinano i rapporti con la pubblica amministrazione (P.A)                                                                                                                                                                                                                            40    Legge 400/1988 ha razionalizzato organi governativi non necessari tra cui si annoverano: a) Vicepresidente del Consiglio dei ministri  (funzioni di supplenza del Presidente del Consiglio. Ha inoltre un ruolo ricoperto da un soggetto appartenente ad un partito diverso dalla coalizione vincente). b) Consiglio di Gabinetto  (istituito dal Presidente del Consiglio per riunire le varie composizioni politiche della coalizione). c) Comitati interministeriali  (ne abbiamo due tipi: ‐ istituiti per legge ‐ istituiti per decreto del Presidente del Consiglio servono a “decongestionare” l’attività del Consiglio dei Ministri, ed assumono compiti provvisori per affrontare questioni poco rilevanti). d) Ministri senza portafoglio  (non preposti ad un ministero, hanno varie funzioni delegate del Presidente del Consiglio). e) Sottosegretario di Stato  (collaboratori del Presidente del Consiglio, non fanno parte del Consiglio dei Ministri, sono rappresentanti del Governo in Parlamento e dipendono dalle loro direttive). (e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio)  (svolge funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri e dirige l’ufficio della Presidenza). f) Commissari straordinari del Governo  (sottosegretari delegati ad una o più aree di competenza di dipartimenti o direzioni generali). g) Viceministri  (nominati per specifici compiti e obiettivi da raggiungere riguardanti deliberazioni del Governo/Parlamento o per particolari esigenze di coordinamento operativo-amministrativo). Strumenti per l’attuazione dell’indirizzo politico: il programma di Governo indica solo le linee generali dell’indirizzo politico-amministrativo. Per l’attuazione, invece, il Governo dispone di questi strumenti: - Direzione dell’amministrazione statale - Potere di condizionamento della funzione legislativa - Poteri normativi (decreti legislativi delegati, decreti legge, regolamenti) Settori della politica governativa: - Politica di bilancio e finanziaria (compito di elaborare documenti in materia finanziaria dell’attività statale - Politica estera  stipulazione di trattati internazionali  art. 80 Cost.  il Parlamento esercita il controllo attraverso la legge di autorizzazione alla ratifica, tuttavia vi sono dei Trattati non sotto il controllo parlamentare. - Politica europea  rapporto con le istituzioni dell’UE in cui il Governo partecipa alle decisioni comunitarie - Politica militare  competenza governativa decisive con direzione politica e tecno-militare (limitato e tardivo intervento del Parlamento).  Il regime di emergenza bellica disciplinata dagli artt 78 e 87.                                                                                                                                                                                                                            41    - Politica informativa e di sicurezza  è responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri la direzione dei servizi segreti con potestà legislativa in materia di “segreto di Stato”, su espressa disposizione del P.C.M su atti, documenti che ne sono oggetto del “segreto di Stato”. Ed ha come finalità l’integrità della Repubblica. 13) Governo e Pubblica amministrazione Ministro  organo abilitato a manifestare giuridicamente la volontà del ministero. Ha una doppia funzione: - Partecipa alla formazione dell’indirizzo politico del Governo - È il vertice amministrativo di un ministero per realizzare un determinato indirizzo politico. Attualmente l’organizzazione dei ministeri segue un principio di separazione tra politica e amministrazione  è affidata ai dirigenti amministrativi i quali adottano atti e provvedimenti amministrativi. I dirigenti detengono la “responsabilità dirigenziale” che per una negativa gestione provoca la revoca del loro ruolo. Direttive generali. Consiste nell’esercizio della funzione dell’indirizzo politico come obiettivi da attuare e la verifica dei risultati raggiuti. Il ministro distribuisce risorse di ogni tipo per la realizzazione degli obiettivi da perseguire. [A causa di un elevato numero di ministri che frammentavano la competenza sulla stesa materia e limitavano la funzionalità dell’organo ministeriale  d.lgs. 300/1999 (poi, successivamente modificato)  ha ridotto il numero dei ministri, che poi è nuovamente aumentato]. L’amministrazione pubblica segue dei principi costituzionali quali: a) Legalità della pubblica amministrazione  sottoposta alle leggi. Questo principio non si ricava direttamente dalla Costituzione ma indirettamente appartiene al “principio di tutela dei cittadini” nei confronti della pubblica amministrazione (art 113). Art. 97.2  riserva di legge relativa per l’organizzazione dei pubblici uffici, per garantire maggiore flessibilità delle strutture e quindi riducendo l’intervento legislativo nell’organizzazione amministrativa. b) Imparzialità della pubblica amministrazione e buon andamento. Art .97.2 Vieta favoritismi o discriminazioni nelle funzioni di pubblica amministrazione. Espressione del principio di uguaglianza nell’ambito dell’attività amministrativa. Richiede attività amministrativa efficiente (miglior rapporto tra mezzi impiegati e risultati conseguiti) e efficace (capace di raggiungere gli obiettivi prefissati).                                                                                                                                                                                                                            42    c) Art. 97.1  le pubbliche amministrazioni assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del deposito pubblico. d) Principio del concorso pubblico per l’accesso alla pubblica amministrazione  art.97.4 e) Dovere di fedeltà  sancito in termini generali per tutti i cittadini dall’art.54 Cost. Si vuole assicurare un’amministrazione non influenzata da legami con gruppi, associazioni partiti, ecc.  art.98.3 Cost  limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per alcuni ruoli della Pubblica Amministrazione. f) Principio di separazione tra politica e amministrazione (per evitare l’interferenza politica nelle scelte amministrative)  art. 97.3  non formula espressamente tale principio di separazione ma prevede che l’ordinamento degli uffici sia organizzato seconde sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei finanziamenti. g) Responsabilità penale dei pubblici dipendenti  art. 28  non vi sono immunità per atti compiuti in violazione dei diritti. h) Principio di sussidiarietà  art. 118  impone l’amministrazione pubblica sia un’amministrazione statale.  “Spoils system”  a seguito delle elezioni con il cambiare della maggioranza il nuovo Governo potrà conferire nuovi incarichi dirigenziali a soggetti con cui si ha rapporto di fiducia. La Corte ha parzialmente legittimato questa tendenza benché è in dubbio compatibilità con il principio dell’imparzialità dell’amministrazione (art.97) che ha come corollario il principio del funzionamento della Pubblica Amministrazione “a servizio espansivo della nazione” e non di un solo partito. 14) Organi ausiliari e CNEL, Consiglio di Stato e Corte dei Conti - CNEL  art. 99 Cost + legge 936/1986 per l’attuazione. È un organo consultivo in legislazione economica e sociale (promuove iniziative legislative). - Consiglio di Stato  art. 100 Cost. Organo giurisdizionale di appello della giustizia amministrativa, ha anche funzione consultiva in materia amministrativa. - Corte dei Conti  art. 100.2 Cost. Esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, effettua controllo successivo sulla gestione del bilancio statale inviando un rendiconto generale annuale al Parlamento, esercita anche funzioni giurisdizionali sulla responsabilità dei pubblici dipendenti che hanno provocato danno al bilancio statale  “responsabilità contabile”.                                                                                                                                                                                                                            45     Obiettivo dei gruppi parlamentari è: - rafforzare il collegamento tra Parlamento e società organizzata politicamente; - rafforzare l’efficienza decisionale del Parlamento. I Presidenti dei gruppi parlamentari formano la “Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari” e svolgono importanti ruoli in quanto hanno poteri procedurali alla Camera (come ad esempio la presentazione di emendamenti e mozioni) e sono consultati dal Capo dello Stato per la risoluzione della crisi di Governo. Inoltre, il gruppo parlamentare disegna i membri delle Commissioni Parlamentari. 17) Commissioni parlamentari e giunte  Le Commissioni parlamentari sono organi collegiali  (formati in modo proporzionale ai gruppi parlamentari) - Abbiamo: a) Commissioni temporanee  assolvono compiti specifici, durano in carica il tempo stabilito per l’adempimento delle loro funzioni b) Commissioni permanenti  organi stabili e necessari di ciascuna Camera con importanti poteri legislativi; hanno anche funzioni di indirizzo, controllo e comunicazione col Governo; si riuniscono in sede consultiva per dare pareri (ciascuna Commissione ha una competenza in una determinata materia) Tuttavia, vi sono Commissioni permanenti che svolgono particolari funzioni non riconducibili ad una specifica materia (assolvono una funzione di “filtro” nel procedimento legislativo; il loro parere vincola la Commissione di merito nella materia in sede deliberante). c) Commissioni bicamerali  formate in parte eguale dai rappresentati delle due Camere Art.126  prevede un sola Commissione bicamerale per questioni regionali. - Vi sono inoltre Commissioni con poteri di controllo, indirizzo e vigilanza istituita con legge “Comitato per i servizi di sicurezza” e “Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.  Le Giunte sono organi collegiali previsti dai regolamenti parlamentari Funzioni: - garanzia dell’osservanza del regolamento e di eventuali elaborazioni di proposte di modifica di esso  “Giunta per il regolamento” - verifica dei poteri, cioè la verifica l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e sono, quindi, strumenti di garanzia per le “prerogative parlamentari”  “Giunta per le elezioni”  decide se convalidare o meno l’elezione.                                                                                                                                                                                                                            46    Tale Giunta fa la sua proposta all’Assemblea che decide in maniera definitiva senza possibilità di ricorso. L’inesistenza di qualsiasi rimedio giurisdizionale contro la decisione della Camera può però provocare abuso. [argomento presente nella fine del Cap IV e aggiunto qui]. 18) Durata in carica del Parlamento e “prorogatio” Il Parlamento dura in carica 5 anni (art.60.1). Ci sono però delle eccezioni: - proroga con legge (art.60.2)  solo in caso di guerra - “prorogatio” (art.61.2)  non cessano le funzioni delle Camere fino al loro rinnovo. (le funzioni cessano con la prima riunione delle nuove Camere) L’unico limite esplicito che hanno le Camere in “prorogatio” è quello di non poter eleggere il Capo dello Stato (art.85.3) Esse svolgono funzioni di “ordinaria amministrazione”  (emanando atti privi di rilievo politico e atti indefettibili costituzionalmente). 19) Regole decisionali del Parlamento Per la validità delle sedute parlamentari è richiesta dalla Costituzione  la maggioranza dei componenti (quorum strutturale = 50% + 1 dei parlamentari). Altrimenti la seduta è rinviata o tolta direttamente.  Per la validità della deliberazione è richiesta la maggioranza dei presenti (quorum funzionale) - I regolamenti della Camera e del Senato dettano disposizioni diverse circa il compito delle astensioni: a) alla Camera nel caso di deliberazione, gli astenuti sono considerati come assenti b) al Senato gli astenuti si allontanano fisicamente dall’aula.  In ordine alla modalità di voto, secondo la regola generale, il voto è palese, ed è espresso per alzata di mano; appello nominale; procedimento elettronico; per schede. (si fa ricorso al “voto segreto” nelle deliberazioni che riguardano i principi e diritti di libertà, famiglia, persona umana, ecc.) Le sedute delle Camere devono essere pubbliche  (principio della pubblicità dei lavori parlamentari).  L’obiettivo dei regolamenti parlamentari del 1971 è la creazione di una lunga intesa tra maggioranza e opposizione (“principio di unanimità”). Le modifiche apportate ai regolamenti tra il 1997 e 1999 prevedono che il Governo disponga di tempi predeterminati per l’esame di disegni-legge con i quali intende attuare il suo indirizzo.                                                                                                                                                                                                                            47    Il Governo deve avere uno “spazio procedurale” determinato per attuare il suo programma, sul quale le Camere accordano la fiducia (art.94 Cost) Vi è una “corsia preferenziale” per leggi quali manovre di bilancio, leggi comunitarie, ecc.  Il “metodo di programmazione” ha l’obiettivo di bilanciare le esigenze della maggioranza con la garanzia del ruolo delle opposizioni - L’ordine dei lavori si basa su: a) programma  (contiene l’elenco degli argomenti da esaminare per un periodo di 2 mesi) b) calendario  (indica le materie trattate nelle singole sedute) c) ordine del giorno  (organizza i lavori di ogni singola seduta  “funzione esecutiva”) Programma e calendario sono approvati alla Camera con il consenso dei Presidenti dei gruppi che rappresentano i ¾ dei componenti della Camera stessa, e riservano una parte del tempo agli argomenti indicati dall’opposizione. La Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari decide il tempo a disposizione dei gruppi per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario. Solitamente, alla Camera il regolamento stabilisce una quota uguale di tempo a tutti i gruppi per la discussione degli argomenti. Tuttavia, quando la Camera è chiamata a discutere disegni di legge d’iniziativa popolare, la Conferenza attribuisce ai gruppi delle opposizioni una quota più ampia di quella riservata ai gruppi di maggioranza (art. 24.7 reg. Camera). 20) Prerogative e immunità parlamentari (art.68 / legge cost.3/1993 / sent.265/1997) Per garantire l’indipendenza del Parlamento rispetto agli altri poteri dello Stato  Art.68  prevede due istituti  “prerogative parlamentari”: - Insindacabilità  per le opinioni espresso i voti dati (dura anche dopo la fine del mandato) - Immunità penale  il parlamentare non può essere sottoposto a misure restrittive della liberà personale, o domiciliare, né a limitazioni delle libertà di corrispondenza e comunicazioni, senza previa autorizzazione della Camera di appartenenza  (dura fino alla fine del mandato). [prima della riforma con legge Cost. 3/1993  l’art.68.1 prevedeva che i parlamentari non potevano essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle funzioni]. Con la riforma (legge Cost. 3/1993)  l’art.68 è stato modificato solo nella parte in cui prevede che “non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni…” Ciò chiarisce che l’insindacabilità ha carattere sostanziale e non processuale finalizzata a limitare eventuali responsabilità penali, civili, nell’esercizio delle funzioni parlamentari (non c’è più “l’autorizzazione a procedere”, soppressa dalla legge Cost. 3/1993).  La Corte costituzionale, con la sent.265/1997 ha dichiarato che  l’autorità giudiziaria dinnanzi ad una questione di sindacabilità non è “carente di giurisdizione” (cioè sta al giudice stabilire se l’imputato sia o meno sindacabile).                                                                                                                                                                                                                            50    Se le inchieste parlamentari si svolgono parallelamente a indagini giudiziarie sugli stessi fatti storici, anche se con finalità diverse: - Solo il procedimento penale mira all’accertamento di responsabilità giuridiche individuali - l’inchiesta parlamentare può far valere solo la responsabilità politica - i dati acquisiti dalle Commissioni non possono essere utilizzati come prova del processo penale - l’attività si conclude non con una sentenza ma con una relazione  Tuttavia, nel concreto, la prassi dimostra che possono crearsi intrecci tra i due livelli di indagine: da un lato i PM (pubblici ministeri) che trasmettono alle Commissioni d’inchiesta documenti, verbali di interrogatori, copia di atti sequestrati, dall’altro le Commissioni inviano stenografici di audizioni e documenti acquisiti alla Magistratura.  Sent.231/1975  la Corte costituzionale decide il “conflitto di attribuzione” tra: Commissione Antimafia VS Tribunali di Torino e Milano Decide se i documenti raccolti debbano pubblici o segreti e trasmette ai Tribunali gli atti non coperti da segreto. Tuttavia  la Corte costituzionale afferma lo “spirito di doverosa collaborazione per fini di giustizia”: a) potere d’inchiesta non deve interferire nell’azione di altri organi giudiziari; b) non è possibile nel processo penale  utilizzare accertamenti in sede di Commissione parlamentare effettuati senza garanzie del contraddittorio. c) l’autonomia costituzionale degli organi di garanzia condiziona l’esercizio del potere d’inchiesta che non deve pregiudicare la sfera essenziale di autonomia della Costituzione. - La Commissione ha il potere di approvare il “segreto funzionale”  segreto sulle risultanze acquisite nel corso delle indagini (espressione dell’autonomia costituzionale delle Camere) - È esclusa la sindacabilità degli atti della Commissione anche con rilevanze esterna - Essa è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. 23) Legge 86/1989 “La Pergola” L’Italia appartenendo all’UE, pone al Parlamento due esigenze: 1. recepire le direttive comunitarie in tempi ragionevoli (per non determinare la responsabilità dello Stato per la loro mancata immissione nell’ordinamento interno) 2. conoscere i progetti comunitari di atto normativo, prima che siano approvati dagli organi competenti della Comunità, così che il Parlamento italiano può pronunciarsi, incidendo sulla posizione italiana in Europa.                                                                                                                                                                                                                            51     Con la legge 86/1989 “La Pergola” (dal ministro che l’ha ideata)  è stato introdotto uno strumento annuale, la legge comunitaria, recentemente sostituita dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea. Vengono disciplinate: a) La “fase ascendente” di formazione degli atti normativi UE b) La “fase discendente” di attuazione di tali atti da parte dell’ordinamento italiano. Il Governo ha l’obbligo di informare le Camere sui progetti degli atti UE, che altrimenti sarebbero determinati solo dagli organi europei e dai negoziati cui partecipa il Governo italiano, insieme agli esecutivi europei.  In caso di particolare importanza, il Governo può approvare, in sede di Consiglio UE, una riserva di esame parlamentare (per far esprimere organi parlamentari competenti). - L’obiettivo è consentire la partecipazione del Parlamento italiano e delle Regioni (riforma 2001) alla definizione degli atti UE Alla “fase ascendente” non partecipa solo il Parlamento, ma anche le Regioni e gli enti locali. Le Regioni, nelle materie di loro competenza, partecipano alla formazione degli atti normativi dell’UE e sono competenti alla loro attuazione.  Viene affidata alla potestà legislativa concorrente la materia dei “rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni” 24) La finanziaria: varie modifiche nel tempo e legge di bilancio  Premessa: poiché l’esercizio di compiti, servizi, prestazioni, al fine di garantire il funzionamento degli apparati burocratici  comportano elevati costi per lo Stato, che impone tributi per ottenere risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento. La disciplina delle entrate tributarie è posta da due principi fondamentali: a) L’art. 53 Cost.  “tutti devono pagare tributi secondo il principio della progressività”  capacità di contributiva del cittadino, dell’estraneo, ecc.). b) Non può essere imposta nessuna prestazione personale o patrimoniale se non in base alla legge (riserva di legge relativa). Secondo l’art. 3.2 vi è la finalità di realizzare una maggiore equità sostanziale  “criterio progressivo”, permette di chiedere imposte maggiori e percentuali più alte ai ricchi, alleggerendo la pressione fiscale sui soggetti più poveri. Art.81  disciplina costituzionale in materia di entrate e spese. Prima della riforma Cost. 1/2012  il comma 4 dell’art.81  imponeva obbligo di copertura delle leggi di spesa, dato che ogni legge che importa nuove spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte, ed è l’espressione della tendenza al pareggio di bilancio.                                                                                                                                                                                                                            52    Il comma 3 dell’art.81  stabilendo che con la “legge di approvazione del bilancio” non si potevano stabilire nuovi tributi e nuove spese, questa viene a essere una legge “meramente” formale perché si dovrebbe limitare a fotografare la legislazione di spesa già adottata senza poter innovare (anni ’60  diminuì sensibilmente il debito pubblico). Con l’affermazione di: - Politiche keynesiane  bilancio in disavanzo, per creare nuovi posti di lavoro stimolando l’economia - Pressione degli interessi settoriali e richiesta di benefici particolari - Affermazione di teorie favorevoli alla programmazione economica  operando un riesame delle decisioni di spesa, per poi ricorrere anche all’indebitamento finalizzato a determinati obiettivi. Nuova interpretazione dell’art. 81  tesi sostenuta da V. Onida che prevedeva nel disegno di legge del bilancio la possibilità di predisporre un bilancio con disavanzo stabilendo “fondi speciali” in previsione di spese future non attuali, ma non ancora coperte, con la conseguenza che la leggi di spesa approvate troverebbero copertura nei fondi speciali istituiti in bilancio. Solo per le leggi di spesa che non corrispondono ad un fondo speciale di copertura  si sarebbero dovute indicare le nuove entrate con cui effettuare la copertura. (nuova interpretazione come se fosse in “deroga” all’art.81).  Anni ’70  crescita della spesa pubblica con disavanzo del bilancio, debito pubblico (alto tasso di inflazione implica perdita del potere di acquisto della moneta e penalizzazione dei risparmi). “riforma della contabilità pubblica”  legge finanziaria (legge 468/1978  legge 362/1988)  il “contrasto” con l’art.81.3 (che poneva il divieto per la legge di bilancio di stabilire nuove entrate/spese)  si fissa il tetto del ricorso al mercato, per finanziarie il debito pubblico  al fine di evitare gestione disordinate della finanza pubblica e ingigantimento del debito.  La legge finanziaria (dal 2009  “legge di stabilità”). Fissa il disavanzo voluto e il tetto del ricorso all’indebitamento e riordina la legislazione tributaria e di spesa preesistente  fissa l’aumentare dei fondi speciali da utilizzare per la copertura di successive leggi di spesa. Doveva essere votata prima del bilancio ma elaborata in parallelo  che avrebbe trascritto su un documento contabile tutti gli effetti della legge finanziaria. A causa dei numerosi emendamenti parlamentari inseriti nelle varie disposizioni diverse di spesa  il processo di approvazione della legge finanziaria risultava molto lungo.  Cambiamento di tendenza  creazione dell’unione economica e monetaria, sistema della moneta unica europea. Sono stati introdotti: - Trattato UE  obbligo di non creare eccessivi disavanzi di bilancio - Patto di stabilità e crescita  procedure di sorveglianze su rispetto dei parametri imposti rapporto debito pubblico/PIL = contenuto - Riforma: “patto di stabilità e crescita” e “semestre europeo”                                                                                                                                                                                                                            55    È dotato di ampia rappresentatività, derivante dalla modalità di elezione che lo sgancia dalla maggioranza. ► Il Presidente della Repubblica ha “poteri a fisarmonica” (si estendono in certe fasi politiche e si contraggono in altre). - Se la coalizione si forma dopo le elezioni e i rapporti tra i partiti sono instabili (con rischio di crisi)  al Presidente della Repubblica spettano decisioni politiche importanti (come scegliere il Presidente del Consiglio, sciogliere eventualmente le Camere) - Se i rapporti tra i partiti sono stabili e decisi già prima  il Presidente della Repubblica ha un ruolo di garanzia costituzionale (attraverso il rinvio delle leggi contrarie ai principi costituzionali).  Il Presidente ha alle sue dipendenze una struttura amministrativa, il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune e dai delegati regionali, eletti dai rispettivi Consigli regionali (art.83 comma 1 e 2)  3 delegati per ogni Regioni, tranne la Valle D’Aosta. Per essere eletti bisogna avere (art.84.1): - Cittadinanza italiana - 50 anni di età minimo - Godimento di diritti civili e politici L’elezione parte dall’iniziativa del Presidente della Camera che 30 giorni prima della scadenza del “mandato presidenziale” convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per eleggere il nuovo presidente  art.85.2 Il mandato presidenziale decorre dal momento del giuramento e dura 7 anni  art.85.1  Il voto è segreto: - i primi 3 scrutini richiedono la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea - dopo il 3° scrutinio è richiesta solo maggioranza assoluta Il “quorum elevato”  dovrebbe servire ad evitare che il Presidente sia espressione della sola maggioranza politica e, per tanto, costituisce la premessa per un ruolo presidenziale che comunque non sia riconducibile all’indirizzo di maggioranza Dopo le elezioni, il Presidente, prima di essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinnanzi al Parlamento in seduta comune (art.91)  Secondo l’art.59.1  nei casi di dimissione, scadenza del mandato, impedimento permanete il Presidente della Repubblica diventa senatore a vita Art.83.3                                                                                                                                                                                                                            56     La cessazione della carica presidenziale avviene per: - conclusione del mandato - morte - impedimento permanente - dimissioni - decadenza per effetto della perdita di uno dei requisiti di eleggibilità - destituzione (disposta per effetto alla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte costituzionale per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione). [Approfondimento: lista presidenti della Repubblica  De Nicola (1946-1947), Einaudi (1948- 1955), Gronchi (1955-1962), Segni (1962-1964), Saragat (1964-1971), Leone (1971-1978), Pertini (1978-1985), Cossiga (1985-1992), Scalfaro (1992-1999), Ciampi (1999-2006), Napolitano (2006- 2013 poi 2013-2015  unico caso di rielezione), Mattarella (2015-)] 26) Controfirma ministeriale Il Presidente della Repubblica ha poteri ma non responsabilità. Per questo, tutti i suoi atti necessitano della “controfirma” (art.89.1)  gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità Requisito di validità dell’atto adottato dal Presidente della Repubblica che fa sì che egli non sia responsabilità di questi atti, trasferendo la responsabilità al Governo Art.89.2  atti con valore legislativo ed altri sono controfirmati dal Presidenti del Consiglio.  Tra gli atti formalmente emanati dal Presidente della Repubblica distinguiamo tre gruppi: 1. Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi: (il loro contenuto è deciso dal Governo) a) Emanazione degli atti governativi con forza di legge (art.87.5) (decreti legge, decreti legislativi, regolamenti del Governo che assumono la forma di regolamenti presidenziali) b) Adozione dei più importanti atti del governo con la forma del “decreto presidenziale” “d.P.R.” (in particolare nomina dei funzionari dello Stato nei casi previsti dalla legge vedi art. 87.7) c) La promulgazione della legge (entro un mese dall’avvenuta approvazione parlamentare). Il Presidente della Repubblica deve: ‐ accertare che la legge sia stata approvata da entrambe le Camere ‐ ordinare la pubblicazione ‐ obbliga chiunque ad osservarla d) Ratifica dei trattati internazionali  (predisposti dal Governo) - l’accreditamento e ricevimento dei rappresentanti diplomatici esteri (art.87.8)                                                                                                                                                                                                                            57    - dichiarazione dello stato di guerra.  Le decisioni sostanziali relative alla conduzione della politica estera, formazione dei Trattati, dichiarazione dello stato di guerra, comando delle forze armate  sono rimesse al circuito Parlamento-Governo (art.87.9)  Il Presidente della Repubblica ha il solo potere di essere informato dal Governo sui contenuti della politica estera e della difesa, ed esercita i poteri concessi alla Presidenza del Consiglio Supremo di difesa. e) La concessione della grazia e commutazione delle pene (art.87.11) - Con la sent.200/2006 la Corte costituzionale ha configurato la grazia come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale (il Presidente della Repubblica è titolare del potere di grazia) Si differenziano dall’amnistia e dall’indulto perché: - si riferiscono a singole persone - consistono nel condono totale o nella commutazione della pena irrogata.  Inoltre la Costituzione, all’art.87 affida al Capo dello Stato altri poteri come: f) Autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge governativi (art.87.4) g) Indire le elezioni delle nuove Camere, fissando la prima riunione (art.87.3) h) Indire “referendum popolare” (art.87.6) i) Conferire le onorificenze della Repubblica (art.87.12)  Mentre, all’art.126 il Presidente della Repubblica è abilitato ad emanare il decreto di scioglimento dei Consigli Regionali e la rimozione del Presidente della Giunta. 2. Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (contenuto deciso dal Presidente della Repubblica) a) Atti di nomina di: - 5 senatori a vita (art.59.2) - 1/3 dei giudici costituzionali (art.135.1) b) Rinvio delle leggi con messaggio motivato  (art.87.5) c) Messaggi presidenziali (art.87.2)  il Presidente può inviare messaggi liberi alle Camere, ovvero atti con cui vuole stimolare od orientare l’attività parlamentare sui problemi cruciali del Paese d) Esternazioni “atipiche”  manifestazioni del pensiero presidenziale destinate all’opinione pubblica o al popolo                                                                                                                                                                                                                            60     [Approfondimento]: immunità penale delle quattro cariche maggiori La legge 124/2008 prevede che  i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Presidenti delle Camere sono sospesi dalla data di assunzione fino alla cessazione della carica. Tutto ciò serve a garantire l’autonomia degli organi costituzionali e per evitare che l’esercizio delle loro funzioni possa essere bloccato da iniziative giudiziarie strumentali La Corte costituzionale, con sent.262/2009  ha dichiarato illegittima la legge 124/2008 (“Lodo Alfano”). Questo perché il principio di eguaglianza impedisce che la sottrazione di un soggetto alla giurisdizione possa essere disposta con legge ordinaria. Le immunità sono infatti previste direttamente dalla Costituzione (art.68) _____________________________________________________________ CAPITOLO VI 1) Autonomia regionale: politica (art.114 Cost.), legislatura (art.117 Cost.), amministrativa (art.118 Cost.) Sapendo che il tipo di Stato stabilisce a seconda del grado di decentramento dei poteri, il sistema italiano promuove il principio di autonomia (Art.5 Cost) con strumentazione applicativa di questo principio: Titolo V parte II. Ma anche: IX disposizioni transitorie e finali  adegua le competenze alle autonomie locali. VII disposizioni transitorie e finali (comma 1)  prevedeva l’elezione dei consigli regionali entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione. Comma 2  le funzioni si trasferiscono per ogni ramo della pubblica amministrazione, per settori organici Comma 3  le Regioni per la formazione dei loro uffici dovranno trarre il proprio personale dallo Stato e dagli enti locali. Le leggi statali regoleranno il passaggio delle risorse e delle funzioni alle Regioni. Regioni  enti nuovi dotati di:  Autonomia politica  capacità di attuare un proprio indirizzo politico, con poteri autonomi e funzioni (art.114 Cost) secondo i principi fissati dalla Costituzione.  Autonomia legislativa  nelle materie indicate dalla Costituzione (art.117 Cost).  Autonomia amministrativa  nelle materie indicate dalla Costituzione (art.118 Cost).                                                                                                                                                                                                                            61     Autonomia finanziaria  attribuzione di risorse finanziarie per esercitare le proprie competenze, autonoma gestione delle risorse da investire in determinati settori (art.119 Cost.) Tuttavia il concreto trasferimento delle funzioni legislative diviene con la loro istituzione solo nel 1970, mentre il concreto trasferimento delle funzioni amministrative è avvenuto prima nel 1972 (i c.d. “decreti di trasferimento”) e poi nel 1977 con il decreto legislativo 66/1977  si è trattato di un trasferimento parziale perché i ministeri hanno conservato numerose competenze nell’ambito delle materie che la Costituzione affidava alle Regioni.  Primo scostamento dalla previsione costituzionale: le Regioni costituiscono con nuove assunzioni propri “apparati pesanti” le Regioni diventano enti amministrativi (accentramento regionale)  nonostante la loro funzione doveva essere semplicemente legislativa.  Secondo scostamento: il trasferimento delle unzioni doveva avvenire per ogni ramo della pubblica amministrazione, per settori organici  ma attraverso la delega legislativa 281/1970 vi è il trasferimento solo delle funzioni di minore rilievo, trasferite inoltre per frammenti di competenze, generando settori disorganici  “tecnica del ritaglio delle competenze”.  Si arriva alla legge di delega 384/1975  si determina un trasferimento organico delle funzioni grazie a una cultura politica filoregionalista  “Commissione Giannini”  effettua una analisi delle funzioni e dei procedimenti di individuazione dei settori organici  per sottrare ai ministeri il monopolio delle decisioni  con il meccanismo del “doppio parere” vengono adottati i decreti di trasferimento: decreto 616/1977  trasferimento delle funzioni per settori organici decreto 617/1977  trasferimento degli apparati Assistiamo negli anni successivi ad un fenomeno di rivendicazione delle funzioni da parte dei ministeri attraverso la micro-legislazione di Commissione  nuova frammentazione delle competenze. 2) Riforma Bassanini Legge 59/1997  svolta nella ripartizione delle funzioni amministrative  attribuzione di funzioni e compiti amministrativi per lo sviluppo delle comunità territoriali, nonché l’attribuzione di compiti amministrativi localizzabili nel territorio rispettivo  vengono affermati principi previsti dalla costituzione come il principio di sussidiarietà verticale (art.118 Cost)  (interpretazione evolutiva di quest’articolo). (funzioni amministrative attribuite in linea di principio a Regioni ed enti locali anche nelle materie di titolarità legislativa dello Stato).                                                                                                                                                                                                                            62    Legge costituzionale 3/2001  Riforma del Titolo V parte II  ha creato una Repubblica delle autonomie  autonomia garantita costituzionalmente ai vari livelli territoriali di governo. (Spinte politiche favorevoli ad una riforma costituzionale in senso fortemente regionalista autonomista e decentrate politicamente. Lo Stato ha perso la “potestà legislativa generale”). 3) Principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza In origine vi era il “principio del parallelismo delle funzioni” (nelle materie di competenza legislativa le Regioni avevano anche potestà amministrativa, mentre nelle altre era competenza esclusiva dello Stato)  con la legge Bassanini e riforma del Titolo V  attribuzione ai Comuni della generalità delle funzioni amministrative tranne per quelle conferite esclusivamente a Province, Regioni e Stato per un esercizio unitario. Secondo principi di:  Sussidiarietà  il livello statale interviene quando a livello decentrato non si può assolvere il compito e l’obiettivo da raggiungere.  Differenziazione  enti dello stesso livello possono avere competenze diverse  Adeguatezza  funzioni affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di efficienza. Di regola, tutte le funzioni amministrative fatte salvo le eccezioni viste prima, sono affidate all’amministrazione locale. 4) Commissione bicamerale integrata e Conferenze Problema di raccordo tra i diversi enti territoriali  a causa di materie interconnesse che richiedono un coordinamento dei vari centri di potere (competenza trasversale dello Stato). Strumenti di risoluzione:  Commissione bicamerale integrata  commissione parlamentare per questioni regionali, prevista costituzionalmente, svolge compiti consultivi all’ipotesi di scioglimento anticipato dei Consigli regionali. Art. 126 Cost.  per gravi atti o violazioni di legge costituzionale, con decreto del Presidente della Repubblica più parere della Commissione bicamerale: Art. 11 legge costituzionale 3/2001 – scioglimento del consiglio regionale più rimozione del Presidente della Giunta. Le Commissioni possono essere rappresentate da rappresentanti di enti locali e autonomi. La Commissione partecipa ai progetti di legge di materie concorrenti di competenza legislativa.  Conferenze Stato – Regioni  principale strumento di collaborazione tra Stato, Regioni e enti locali.                                                                                                                                                                                                                            65    Art.119.5  lo Stato può destituire risorse aggiuntive a favore di enti locali che soffrono di squilibri economici e sociali, promuovendo il loro sviluppo. 8) Forma di Governo regionale La legge cost.1/1999 ha modificato gli articoli della Costituzione dal 122 al 126 affidando a ciascuna Regione il potere di scegliere la propria forma di governo. Ha previsto una forma di governo “transitoria” prevedendo anche l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, affidando allo Statuto di ogni Regione la possibilità di determinare la propria forma di Governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento  art.123.1. La legge 165/2004 ha fissato alcune disposizioni generali di principio che le Regioni dovranno rispettare, dotandosi di una propria legge elettorale  volendo l’elezione diretta del Presidente può essere anche scartata dallo Statuto regionale. Se la Regione volesse confermare l’elezione a suffragio diretto del Presidente deve rispettare la disciplina dell’art.126  il Consiglio regionale può esprimere la mozione di sfiducia motivata del Presidente della Giunta e non è possibile derogarla  questa mozione votata per appello nominale e non discutibile prima di tre giorni, se approvata causa lo scioglimento del Consiglio insieme alle dimissioni della Giunta. L’utilità del principio “simul stabunt simul cadent” è finalizzata ad evitare fenomeni di coabitazione e ad assicurare stabilità di governi regionali legittimati direttamente dal corpo elettorale. La forma di governo transitoria prevista per le Regioni, prevede:  L’elezione del Consiglio regionale  funzione legislativa più fare proposte alle Camere. Gode delle classiche prerogative delle assemblee elettive art.112.4.  Il Presidente della Regione, eletto a suffragio diretto, nomina i componenti della Giunta, che hanno una funzione esecutiva. Egli dirige la politica della Giunta, le funzioni amministrative, promulga leggi ed emana regolamenti regionali  La forma di governo regionale è ibrida in quanto:  Elezione Consiglio regionale  tratto parlamentare  Elezione diretta del Presidente della Giunta  tratto presidenziale 9) Forma di governo degli enti locali Legge 81/1993  modificato dalla legge 265/1999 dispone che: la forma di governo degli enti locali si basa sull’elezione popolare diretta del sindaco (prima della legge Delrio). La formula elettorale per l’elezione del Consiglio comunale è un misto tra elementi proporzionali e maggioritari  con modalità diverse a seconda: 1) Comuni con meno di 15000 abitanti  è eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza relativa e l’unica lista a lui collegata ottiene 2/3 dei seggi del Consiglio, mentre i rimanenti sono ripartiti con formula proporzionale, tra le altre liste. 2) Comuni con più di 15000 abitanti  è eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta e può collegarsi ad una o più liste di candidati a consiglieri comunali. È previsto il voto disgiunto. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta, al 2° turno servirà                                                                                                                                                                                                                            66    ottenere maggior numero di voti. La ripartizione dei seggi con formula proporzionale più premio di maggioranza alla lista/liste collegata/e al sindaco eletto. È prevista una clausola di sbarramento del 3%.  [Approfondimento  Attuazione art.119 e federalismo fiscale] Indica un sistema di finanza pubblica che riconosce autonomia degli enti territoriali e interventi centrali finanziari per garantire obiettivi di unità economia e sociale Poiché l’art.119 è stato definito  “a maglie larghe”  creando notevoli dubbi interpretativi nella realizzazione concreta del “Federalismo fiscale”. La Corte, nelle varie sentenze ha risolto tali dubbi interpretativi, offrendo dei principi da seguire in materia di “coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario”  art.117.3 In attuazione dell’art.119  legge 42/2009  ha delegato il Governo ad adottare alcuni decreti legislativi per attuare l’art.119 e quindi garantire autonomia finanziaria regionale.  Obiettivo  istituire una correlazione tra responsabilità finanziaria e amministrativa  è necessario un legame tra prelievo tributario e beneficio portato ai cittadini  i quali dovrebbero essere messi in condizione di valutare il modo in cui sono utilizzare le risorse alimentate con l’imposizione tributaria  favorisce la responsabilità politica degli eletti nei confronti degli elettori. Altro principio della legge delega  “territorialità dei tributi regionali e locali”  riferibilità al territorio del gettito tributario, di conseguenza  territori più ricchi produrranno un gettito tributario più elevato che alimenta l’efficienza delle funzioni amministrative che garantisce un beneficio maggiore per tali territori. 1) Problema  Come garantire una copertura finanziaria integrale delle funzioni che le Regioni devono esercitare? Il metodo della c.d. “spesa storica” appare inadeguato e non efficiente, e si vogliono individuare “costi standard” di ogni singola prestazione per confrontare l’efficienza delle Regioni nell’erogazione dei servizi. Oppure ancora un’operazione assai complicata da effettuare, dato che vi sono esigenze diverse delle popolazioni in ogni singola Regione che richiedono costi diversi  (tuttavia, si vuole agire soprattutto in “spesa sanitaria”). 2) Altro problema  Come garantire un certo livello di solidarietà tra le diverse aree territoriali evitando differenze di gettito così elevate da pregiudicare l’uguaglianza dei cittadini e l’unità nazionale?  a causa della crisi economica l’altro fattore quest’operazione appare molto complicata.                                                                                                                                                                                                                            67    CAPITOLO VII 1) Vari tipi di giurisdizione Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per la contestuale presenza di più giurisdizioni:  Giudici ordinari  amministrano la giustizia penale e civile attraverso organi: (controversie in materia di “diritti soggettivi”)  Giudicanti: 1. Civili di primo grado  giudice di pace, tribunale dinanzi al quale si possono impugnare anche le sentenze del giudice di pace; 2. Civili di secondo grado  corte d’appello, dinanzi alla quale si possono impugnare le sentenze del tribunale. 3. Penali di primo grado  giudice di pace, tribunale, Corte d’Assise. 4. Penali di secondo grado  Corte d’appello, Corte d’Assise d’appello e tribunale della libertà.  Requirenti  sono i Pubblici Ministeri che esercitano obbligatoriamente l’azione penale in presenza di una notitia criminis.  Art. 112 Cost.  per garantire l’imparzialità dell’azione penale.  Art. 108.2 Cost.  garantisce l’indipendenza del Pubblico Ministero.  Art. 107.4 Cost.  il PM gode di tutte le garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell’ordinamento giudiziario. 1) Il PM è titolare esclusivo dell’azione penale. 2) Può essere parte del conflitto di attribuzioni ha poteri di uno Stato. 3) Non può sollevare la questione di illegittimità in via incidentale in quanto non è classificabile tra le autorità giurisdizionali. Gli Uffici del PM  (c.d. “Procura della Repubblica”)  si rinvengono presso i tribunali, presso la corte d’appello e presso la “Corte di Cassazione”. Qui è istituita anche la Direzione Nazionale Antimafia composta da:  Procuratore Nazionale Antimafia  (con compiti di coordinamento delle indagini della criminalità organizzata). La funzione giurisdizionale di primo grado nelle controversie in cui sono coinvolti i soggetti con età inferiore ai 18 anni, è esercitata da: 1) Tribunale per minorenni:  Organo collegiale: formato da due magistrati professionali  ha giurisdizione sia penale che civile. 2) Giudici amministrativi  sono i Tribunali Amministrativi regionali (istituiti in ciascuna regione ed eventualmente articolati in sezioni) e il Consiglio di Stato.  Alla giurisdizione amministrativa è affidata  la tutela degli interessi legittimi.  Distinzione tra la giurisdizione del giudice ordinario e dei giudizi amministrativi.                                                                                                                                                                                                                            70    La sequenza logica interpretativa difronte a norme di principio si complica  (perché non c’è raffronto diretto tra norme di principio e regola  la “ratio legis” tra le due è distante (cioè non sono logicamente paragonabili), di conseguenza bisogna seguire un processo logico di avvicinamento delle “rationes”.  attraverso un percorso deduttivo e induttivo che forma dei principi intermedi sempre più vicini alla “ratio” particolare della norma in esame. 4) Status giuridico dei magistrati ordinari Art. 106.1 Cost  la nomina a magistrato deve avvenire per concorso. È requisito per l’accesso al concorso sono indicati dall’art. 1.3 legge 111/2007. La c.d. “legge Mastella”  ha modificato la composizione giudicatrice, che è presieduta da: 1) Un magistrato che abbia conseguito la 6° valutazione di professionalità 2) Deve essere firmata da 20 magistrati che abbiano conseguito almeno la 3° valutazione di professionalità 3) 5 professori universitari di ruolo che insegnano materie oggetto di esame 4) 3 avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori. Vinto il concorso si è nominati uditore giudiziario e inizia un tirocinio. Art.104.1 Cost.  afferma che “la magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere”.  L’autonomia dell’ordine giudiziario fa sì che ogni magistrato possa determinarsi autonomamente senza ricevere alcun condizionamento da altri magistrati appartenenti all’ordine giudiziario. L’indipendenza dell’ordine giudiziario tutela ogni singolo magistrato da quei condizionamenti che possono provenire da poteri diversi da quello giudiziario. Art.107.1 Cost.  afferma che i magistrati sono “inamovibili”  non possono essere trasferiti ad una sede diversa da quella che occupano  (un magistrato può essere trasferito solo con un provvedimento del CSM in caso di incompatibilità previsto dall’ordinamento giudiziario). 5) Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Per garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura  la Costituzione ha previsto che tutti i provvedimenti sulla carriera e lo status dei magistrati ordinari debbano essere adottati da un organo sganciato dal Governo  il “Consiglio Superiore della Magistratura”. Art.104.2 Cost  il CSM è composto da:  3 membri di diritto  Presidente della Repubblica (che lo presiede), il primo presidente della Cassazione, il Procuratore generale della Corte di Cassazione.  Membri eletti dai magistrati ordinari (chiamati “membri togati”) che devono rappresentare i 2/3 del collegio.  “membri laici” che costituiscono il restante terzo e sono eletti dal Parlamento in seduta comune, tre professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno 15 anni. Il CSM è competente nell’adozione di tutti i provvedimenti che riguardano la carriera e lo status dei magistrati ordinari  assegnazioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, assunzioni  (art.105 Cost.).                                                                                                                                                                                                                            71    Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari  la titolarità dell’azione disciplinare spetta al ministro della giustizia (art. 107.2 Cost.) per evitare l’eccessiva separatezza della magistratura e la sua trasformazione in una casta chiusa. I magistrati ordinari possono incorrere nella: 1) Responsabilità disciplinare  qualora abbiano assunto comportamenti in violazione dei propri doveri, in modo da compromettere il prestigio dell’ordine giuridico 2) Responsabilità penale  reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni 3) Responsabilità civile  danni subiti dal cittadino per effetto di privazione della libertà personale, conseguentemente al diniego di giustizia, comportamenti assunti con dolo o con colpa grave. Gli atti del CSM  assumono la veste di decreti del Presidente della Repubblica e sono sottoposti al sindacato del giudice amministrativo  il giudice competente è il TAR del Lazio. 6) Funzioni del ministro della giustizia Per assicurare all’ordine giudiziario autonomia e indipendenza la Costituzione sancisce che il ministro della giustizia si limita a: 1) Curare l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia  (art. 110 Cost.) 2) Promuovere l’azione disciplinare davanti all’apposta sezione del CSM 3) Partecipare al procedimento di conferimento degli uffici direttivi 4) Esercitare poteri di sorveglianza ed eventuali attività ispettiva nei confronti degli uffici giudiziari. ____________________________________________________________ CAPITOLO VIII (con integrazione del Crisafulli) 1) Fonti di produzione e fonti di cognizione La più importante fonte di cognizione è la Gazzetta Ufficiale (G.U.) Fatti e atti abitati dall’ordinamento a creare diritto oggettivo, producendo norme giuridiche e ad innovare l’ordinamento giuridico stesso. Strumenti privi di contenuto normativo finalizzati ad agevolare la conoscenza delle fonti di produzione. Secondo il Crisafulli, sono anch’esse fonte di produzione, in quanto costituiscono l’ultima fase di produzione delle leggi (pubblicazione)                                                                                                                                                                                                                            72    2) Norme di riconoscimento Indicano le fonti abilitate a innovare l’ordinamento stesso e attribuiscono ad un determinato soggetto il potere di emanare un atto normativo (es: artt.70,76,77,117,138) 3) Deliberazione, promulgazione, pubblicazione (entrata in vigore)  Deliberazione  costituisce il risultato di una sequenza giuridica di atti tendenti in modo unitario al risultato finale della creazione dell’atto  modalità di manifestazione esteriore della fonte-atto  Promulgazione  è l’atto conclusivo solenne del procedimento legislativo.  Entrata in vigore  l’atto emanato con il relativo contenuto diventa obbligatorio per tutti (“ignorantia legis non excusat”). Al fine di consentire la conoscenza degli atti emanati vi è un periodo di “vacatio legis” che dura 15 giorni dalla pubblicazione dell’atto, in cui gli effetti giuridici sono sospesi (art.73.3)  La pubblicazione  condiziona l’efficacia dell’atto-fonte e richiede determinati requisiti: - la pubblicazione deve essere obbligatoriamente prescritta dall’ordinamento - la pubblicazione è necessaria per far esplicare l’efficacia della fonte - la pubblicazione è effettuato da parte di pubblica autorità - la pubblicazione è effettuata attraverso strumenti ai quali è riconosciuto un valore legale privilegiato - la pubblicazione ha ad oggetto atti formali consistenti in appositi documenti, prodotti al fine di essere conservati e di costituire la prova della medesima fonte-atto  I regolamenti parlamentari  sono pubblicati in Gazzetta pur non essendo prevista in Costituzione la loro pubblicazione, ma da quest’ultima dipende la loro entrata in vigore. 4) Distinzione tra fonte-atto e fonte-fatto  La fonte atto è un atto/fatto normativo ascrivibile ad un soggetto idoneo a manifestare volontà nel produrre norme giuridiche. Sono di solito formulate per iscritto.  La fonte fatto consiste in una serie di comportamenti assunti dall’ordinamento nella loro oggettività senza fare riferimento a circostanze soggettive e volontaristiche. Tutte le fonti del diritto sono “fatti giuridici” perché da esse si originano le norme del diritto oggettivo.  Ogni fonte ha una forma essenziale data da una serie di elementi: - intestazione dell’autorità emanante - il “nomen juris” - il procedimento di formazione  (gli atti normativi che non rispettano tale procedimento avranno un vizio formale e saranno illegittimi).                                                                                                                                                                                                                            75    11) Criterio cronologico e abrogazione In caso di contrasto tra due norme si preferisce quella più recente rispetto a quella più antica (“lex posterior derogat priori”): abrogazione: meccanismo di cessazione della vigenza di una norma quando vi è fonte successiva con ugual competenza e pari ordinata gerarchicamente a quella anteriore. Consiste quindi in una perdita di efficacia della norma giuridica precedente.  Vale il principio della irretroattività  l’abrogazione dispone solo per il futuro e non ha effetti per il passato  ha effetti “ex nunc” (le norme abrogate conservato i loro effetti passati). - Art.11 “Preleggi”  esclusione dell’effetto retroattivo della legge - Art.15 “Preleggi”  prevede tre tipologie di abrogazione: a) abrogazione espressa  esplicita previsione contenuta nell’atto sopravvenuto (effetti “erga omnes”) b) abrogazione tacita  vera incompatibilità/contrasto tra norme nuove e quelle preesistenti (effetti “inter partes”) c) abrogazione implicita  la nuova legge disciplina “ex novo” l'intera materia regolata dalla legge precedente.  Ultrattività delle norme: alcune norme abrogate oltre ad essere applicabili a rapporti sorti durante la vigenza loro, se espresso dalla legge, possono essere applicabili anche a situazioni e rapporti successivi Si parla, quindi, di abrogazione retroattiva  gli effetti già prodotti dalle norme abrogate permangono. Tuttavia, questo è un caso del tutto eccezionale, che può capitare: - in conformità con il principio del favor rei, che porta a ritenere retroattiva l'abrogazione di una norma penale: nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 cod. pen.) - la legge di interpretazione autentica [N.B. La consuetudine di inosservanza di una certa norma (desuetudine) non produce, nell'ordinamento italiano, alcun effetto abrogativo, né sulle leggi, né sui regolamenti. L'art. 1 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile, pone una gerarchia fra le fonti e colloca leggi e regolamenti (fonti-atto) in posizione privilegiata rispetto agli usi (consuetudini, fonti-fatto). Il criterio gerarchico prevale qui su quello cronologico e la norma inferiore non può abrogare quella superiore].                                                                                                                                                                                                                            76    12) Deroga e criterio della specialità (si ricollega al criterio cronologico) Quando una norma interviene disponendo un’eccezione rispetto ad una norma generale, sottraendo alla disciplina da quest’ultima dettata particolari ipotesi per disciplinarla in modo diverso  deroga ≠ abrogazione (la norma derogata non viene eliminata dall'ordinamento giuridico ma vede ridotto il suo ambito di applicazione; questo distingue la deroga dall'abrogazione che comporta, invece, la totale cessazione di vigenza della norma) Analizziamo 3 ipotesi differenti:  deroga contestuale  è disposta simultaneamente all’entrata in vigore di una norma generale, norma derogante e derogata sono poste nello stesso atto (non sorge il problema dell’abrogazione)  deroga disposta da una norma successiva subordinata  di solito, la norma speciale non deroga la norma generale di fonte superiore. (Eccezione: le c.d. “norme dispositive”  sono derogabili da un fonte di grado inferiore.  In questo caso, le norme derogate non perdono vigore, ma tornano ad avere applicazione, cessando la deroga).  deroga equiparata gerarchicamente  si possono verificare due casi: - abrogazione parziale  quando la deroga abbia carattere permanente e definitivo - sospensione  quando la deroga abbia carattere temporaneo 13) Criterio gerarchico e annullamento Se vi è contrasto tra due norme eterogenee  prevale quella superiore dal punto di vista “gerarchico”. • Annullamento (“lex superior derogat legi inferiori”) Con questo meccanismo si risolvono le antinomie scaturenti da fonti eterogenee:  l’annullamento opera in maniera retroattiva (“ex tunc”) e presuppone un vizio delle norme, in contrasto con norme di rango superiore.  (Fenomeno “patologico” del sistema che differisce dal fenomeno “fisiologico” del sistema che si verifica con contrasto tra norme composte da fonti omogenee e che si risolve con l’applicazione dell’abrogazione). Quando la fonte successiva sia superiore rispetto a quella che aveva prodotto la disciplina precedente  il criterio cronologico assorbe in sé quello gerarchico. Tutto ciò però differisce se siamo davanti ad un giudizio di legittimità costituzionale, in quanto la Corte costituzionale si orienta per l’assorbimento del criterio cronologico in quello gerarchico, cioè praticamente l’opposto di quanto accennato prima.                                                                                                                                                                                                                            77    14) Norme di principio e norme di dettaglio 15) Analogia e interpretazione estensiva L’analogia è utilizzata per risolvere un caso non specificamente disciplinato da una precisa disposizione, applicando una norma regolatrice la cui disposizione disciplina casi o materie analoghe. L’interpretazione estensiva attribuisce ad un termine della disposizione un significato più ampio del suo significato letterale.  Entrambe le interpretazioni partono dalla ricostruzione della loro “ratio legis”, e si chiudono con esiti simili  l’applicazione di una norma a un fatto non incluso tra quelli indicati dalla disposizione interpretata. 16) Criterio della competenza Con l’introduzione della Costituzione rigida, accanto alla legge formale si sono aggiunte altre leggi o atti equiparati alla legge formale, a cui la Costituzione assegna competenze particolari. Al criterio gerarchico si accompagna e talvolta lo sostituisce o ne limita la portata  il criterio di competenza  Tale criterio indica che all’interno dello stesso grado gerarchico due atti possono avere lo stesso rango gerarchico ma non la stessa competenza nella disciplina di una materia.  Inoltre, il criterio della competenza, è assunto dalla Corte costituzionale per risolvere: - rapporti tra atti normativi statali VS regionali - contrasto tra norme dell’ordinamento italiano VS europeo. Esempi di leggi che godono di una particolare competenza: a) riserve di legge assolute b) regolamenti parlamentari  escludono dall’ambito di competenza ad essi riservato dalla Costituzione (art.64) la disciplina di qualunque altra fonte non-costituzionale. c) legislazione regionale concorrente o bipartita Norma generalissima che non può essere applicata da un operatore giuridico senza una disciplina di attuazione perché non è costruita attorno ad una fattispecie precisa Norma che crea una disciplina di attuazione dei principi posti in essere dalla norma di principio                                                                                                                                                                                                                            80    Approfondimento Crisafulli: 1) amnistia e indulto 2) vigenza, effettività ed efficacia 1) A seguito della legge Cost. 1/1992  è stato modificato l’art. 79  che ha reso estremamente gravosa l’approvazione di una legge di amnistia e indulto. Con questa legge sono stati sostituiti, quindi, i “decreti di amnistia e d’indulto”. Queste leggi appartengono all’elencazione delle fonti atipiche “rinforzate”  il carattere rinforzato di tali leggi è da ravvisare nel particolare procedimento di approvazione di queste  sia per la deliberazione di articolo per articolo, che nella votazione finale  è richiesta una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti per ogni Camera.  Si può notare come questa particolare maggioranza richiesta è addirittura superiore alla maggioranza richiesta nella seconda votazione per l’approvazione di una legge costituzionale  (l’unica differenza è visibile solo per la mancanza di una doppia deliberazione per le leggi di amnistia e di indulto  ma il mancato raggiungimento dei 2/3 comporterà il rigetto della proposta di legge, senza alternativa del referendum confermativo, previsto invece per l’approvazione delle leggi costituzionali).  In realtà, questa strettissima inerenza dell’aggravamento procedimentale alla fase di approvazione  mette radicalmente in discussione la loro qualifica come leggi “ordinarie” e quindi anche la loro stessa “atipicità”. Cioè, per avere una “fonte atipica” occorre che esista e sia riconoscibile un “tipo”  da quale poi la fonte si discosta per qualche aspetto marginale. Occorre, quindi, che accanto agli elementi di diversificazione esistano indizi che consentono di individuare il “tipo” al quale la fonte “atipica” può essere raffrontata. Nel casto di queste leggi, le divergenze risultano essere tutt’altro che marginali  dato che è variato tutto il procedimento di formazione dell’atto-fonte (la fase di approvazione della legge).  Si potrebbe dunque dire che si è creato un nuovo e “terzo tipo di fonti” ( che si discosta, quindi, sia da quelle costituzionali che da quelle ordinarie).  - A questo tipo di fonti farebbero parte, fino a questo momento, solo le leggi di amnistia e d’indulto. [N.B. Per quanto concerne il contenuto  le leggi di amnistia e indulto, ai sensi dell’art 79 comma 2 e 3, hanno un “contenuto parzialmente vincolato”, essendo prescritto che esse fissino il termine per la loro applicazione e che tale termine non sia comunque anteriore alla presentazione del disegno legge]. 2) Va tenuta chiara la distinzione tra vigenza ed effettività - Questa distinzione però non vale per le fonti-fatto  Effettività e vigenza indicano l’efficacia della norma  idoneità di una fonte a produrre effetti giuridici e innovare il diritto oggettivo. Indica che per l’ordinamento la norma deve essere applicata e quindi  indica “obbligatorietà” Indica il normale conformarsi dell’esperienza reale della norma                                                                                                                                                                                                                            81    CAPITOLO IX 1) Art. 138 con revisione costituzionale e limiti (art.139) Poiché abbiamo una Costituzione rigida, per una sua eventuale revisione necessita un “procedimento particolare”  Art. 138  procedimento per le leggi costituzionali prevede: 1° deliberazione  richiede una maggioranza relativa, in cui possono essere proposti eventuali emendamenti 2° deliberazione  non possono essere proposti emendamenti  Si aprono due strade alternative: 1) se è espressa maggioranza qualificata di 2/3 di ogni Camera  legge direttamente promulgata dal Presidente della Repubblica 2) se si ottiene solo maggioranza assoluta  l’approvazione non è definitiva ed entro 3 mesi può essere chiesto un referendum approvativo (che non richiede un quorum preciso) da: ‐ 500.000 firme ‐ 5 Consigli regionali ‐ 1/5 membri di una A causa di questo meccanismo di revisione complesso  sono state varate leggi costituzioni di deroga (“rottura della Costituzione”) alle procedure previste dall’art.138, coinvolgendo una Commissione bicamerale. Tentativi tuttavia falliti, a causa delle divisioni politiche che rendono impossibile l’approvazione di una riforma costituzionale.  Art. 139  la forma repubblica non è oggetto di revisione costituzionale  la forma repubblicana è inscindibile dal principio democratico di sovranità popolare posto dall’art.1 In questo modo si mettono a riparo anche quei principi che rendono democratico il nostro ordinamento: - art. 2  diritti inviolabili dell’uomo - art. 5  esclude l’ipotesi di secessione o divisione del Paese - art. 13 e seguenti  diritti e libertà (non soggetti a revisione) 2) Principi supremi della Costituzione Le norme degli altri ordinamenti immesse nel nostro attraverso rinvii non possono violare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale  (art.7,10,11). I principi supremi prevalgono sulle norme UE e comportano la non applicabilità di esse. Inoltre non sono derogabili e non sono abrogabili nemmeno da legge costituzionale.  Tuttavia, le norme costituzionali “di dettaglio” sono derogabili e cedevoli rispetto alle norme europee, dato che da un punto di vista “materiale” sono subordinate ai principi supremi Non vi è un’elencazione fissa e precisa di principi supremi. l’appello al popolo limita le scelte della maggioranza non qualificata ma esso non può differenziare il voto partecipando alla formazione del nuovo testo                                                                                                                                                                                                                            82    3) Legge formale ordinaria e atti con forza di legge La legge formale è un atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. La forma è data dal procedimento prescritto dalla Costituzione per la sua formazione che vale sia per le leggi ordinarie che per quelle costituzionali  (per cui è previsto un procedimento “aggravato” rispetto al procedimento legislativo ordinario) 4) Atti con forza di legge Sono atti normativi che non hanno la stessa forma della legge ma che sono equiparate ad essa, cioè da un punto di vista gerarchico: ‐ Possono abrogarla  forza attiva ‐ Possono essere abrogate da essa  forza passiva  Leggi formali + atti con forza di legge = fonti primarie/ordinarie Gli atti con forza di legge rappresentato casi in cui la funzione legislativa non è svolta in forma legislativa: Artt. 75 a 78 (e decreto d’attuazione dello Statuto) 5) Procedimento legislativo e iniziativa legislativa Consiste in una serie coordinata di tre atti Consiste nella presentazione di finalizzata alla formazione della legge formale un progetto di legge ad una Camera I soggetti a cui spetta l’iniziativa legislativa sono: ‐ Il Governo (unico soggetto che ha potere di iniziativa su tutte le materie) ‐ Parlamento (tranne per le materie riservate al Governo  artt.81 e 77.2 (materie coperte da riserva di legge formale). Questi due articoli indicano i casi in cui l’iniziativa legislativa spetta obbligatoriamente al Governo (“doverosa” o “vincolata”) ‐ Popolo (50.000 elettori) ‐ Regioni  art.121.2 (riconosce ai Consigli regionali il potere di presentare progetti alle Camere) ‐ CNEL L’iniziativa legislativa non crea l’obbligo per la Camera di deliberare  (la Conferenza dei capigruppo seleziona gli argomenti da trattare o meno  c.d. “insabbiamento”). [Approfondimento tenuto a lezione]: ► Tipicità e tassatività delle fonti primarie: Indica nuove tipologie di atti con forza di legge che possono essere introdotti solo con legge costituzionale. È un principio che consiste nel divieto alla legge ordinaria di creare fonti con essa concorrenziali. (Ex: una legge ordinaria non può autorizzare una fonte subordinata a produrre l’abrogazione di un’altra legge.                                                                                                                                                                                                                            85    Art.14.4 della legge 400/1988  se la delega eccede di due anni, il Governo è tenuto a richiedere alle Commissioni permanenti un parere sugli schemi dei decreti.  Lo schema del decreto legislativo delegato, per prassi, è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti, Commissioni bicamerali e altri soggetti esterni al Parlamento (esempio: le Regioni).  Se la legge di delega è priva dei principi e dei criteri direttivi necessari è illegittima.  Se è carente, il potere normativo del Governo sarà limitato. Una ridotta e scarsa indicazione di tali contenuti necessari, riduce la capacità del decreto delegato di innovare ai principi della legislazione vigente.  I decreti legislativi delegati seguono questo procedimento di formazione: 1) Proposta del ministro/i competente/i 2) Delibera del Consiglio dei ministri 3) Eventuali adempimenti ulteriori 4) Eventuale deliberazione definitiva, dopo i pareri espressi dai soggetti consultati. 5) Emanazione da parte del Presidente della Repubblica (art.87.5)  Art. 14 della legge 400/1988  i decreti legislativi delegati sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale con il nomen juris di “decreti legislativi” (d.lgs.)1 Il decreto deve essere presentato alla firma del Capo dello Stato almeno 20 giorni prima della scadenza. Il Presidente della Repubblica deve esercitare un controllo in termini almeno pari a quello che si svolge in sede di promulgazione della legge (Corte costituzionale, sent.406/1989). L’esercizio della delega è caratterizzato da: - obbligatorietà  il Governo ha il dovere (soltanto politico) di dare concreta e piena attuazione alla delega ricevuta - istantaneità  in caso di numero elevato di oggetti da disciplinare, nella legge è prevista una doppia delega. Ciò consente al Governo di far seguire al decreto emanato in un primo tempo, altri decreti “correttivi” o “integrativi”. Attraverso la legge di delega, il Parlamento conferisce al Governo anche l’autorizzazione ad emanare una serie di norme a completamento di un decreto legislativo non introducendo innovazioni rilevanti rispetto ad una precedente disciplina, poiché manca espressa dichiarazione dei principi e criteri direttivi, ed è un potere normativo molto ridotto. Tali norme sono: 1) Norme di attuazione 2) Norme di coordinamento 3) Norme transitorie   1 Prima erano pubblicati con il nome di “decreto del Presidente della Repubblica” (d.P.R.) avendo la stessa  denominazione degli atti amministrativi emanati dal Presidente della Repubblica, creava il rischio di confondere gli atti  di diversa posizione gerarchica.                                                                                                                                                                                                                              86    Particolare caso di delega autorizza il Governo a coordinare tutte le leggi esistenti in una certa materia, raccogliendole in un “Testo Unico”. È un lavoro di semplificazione legislativa, in cui si selezionano le norme vigenti, abrogando quelle superflue. Il Testo Unico non è un tipo di fonte ma è una tecnica legislativa. Abbiamo due tipi di Testi Unici (T.U): - Innovativi  sono fonti del diritto (innovano il diritto oggettivo)  sono i decreti detti prima. - Di mera compilazione (si inseriscono nel rapporto di direzione dell’apparato burocratico)  non sono fonti di produzione ma di cognizione. Sono raccolte della normativa vigente con la peculiarità di avere una funzione simile alle circolari. - Testi Unici misti  testo che raccoglie tutte le disposizioni, sia legislative e sia regolamentari, che disciplinano una certa materia. Decreto legge (decadenza, reiterazione, varie sentenze Corte e sent.360/1996) Il decreto legge è un atto con forza di legge che il Governo adotta “in casi straordinari di necessità e urgenza”  (è disciplinato dall’art.77 Cost e dall’art 15 della legge 400/1988) questa legge precisa che: ‐ il decreto legge non può essere emanato nelle materie coperte da “riserva di assemblea”  (elencate nell’art 72.4 Cost ) ‐ Il decreto legge non può conferire deleghe legislative ‐ Nel preambolo si indica la circostanza di necessità e urgenza che ne giustificano l’adozione ‐ Contiene clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge (art 15.4 legge 400/88)  Deliberato dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Rep  Entra in vigore dopo la pubblicazione in G.U.  Gli effetti prodotti sono provvisori perché i decreti legge perdono efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge  (entro 60 giorni dalla pubblicazione) Il giorno della sua pubblicazione il decreto legge viene presentato alla Camera per la sua conversione in legge  il procedimento legislativo di conversione deve concludersi, con promulgazione compresa, entro 60 giorni e presenta, rispetto al procedimento legislativo normale, delle variazioni introdotte nei regolamenti parlamentari: ↓ ‐ assicurare in tempi rapidi l’approvazione del decreto legge ‐ consentire alla Camera di svolgere un controllo attento nella sussistenza dei presupposti Un decreto legge si può adottare solo per 3 presupposti: a) Casi straordinari b) Casi di necessità (quando non è possibile provvedere con legislazione ordinaria) c) Casi di urgenza  questi presupposti sono verificati in via preventiva dal Presidente della Repubblica e in via successiva dalla Corte costituzionale (nell’eventuale giudizio di costituzionalità)  (sent.29/1995  questi requisiti hanno validità costituzionale e un eventuale mancanza di essi comporta un vizio di legittimità costituzionale del decreto e un “vizio in procedendo” della legge di conversione) -I meccanismi di approvazione adottati dalla Camera e dal Senato sono differenti                                                                                                                                                                                                                            87     Al Senato è previsto il parere obbligatorio espresso preliminarmente dalla “Commissione Affari costituzionali” sulla sussistenza dei requisiti  Alla Camera non è previsto il parere preventivo della “Commissione.” Ma vi è un procedimento più complesso che prevede un controllo della Commissione referente competente e del Comitato per la legislazione.  La decadenza è la predita di efficacia del decreto legge dopo la scadenza dei 60 giorni (perde efficacia “ex tunc” e tutti gli effetti prodotti durante la vigenza temporanea sono eliminati) Art.77 prevede due strumenti di risoluzione: a) “legge di sanatoria” degli effetti del decreto-legge decaduto  con cui si regolano i rapporti giuridici sorti con decreti non convertiti (è il Parlamento a risolvere il problema), ma deve regolarli rispettando i principi costituzionali ‐ Se il parlamento decide di non convertire il decreto legge non è tenuto ad approvare la legge di sanatoria b) (l’art 77.2 ci dice che  il governo si assume la responsabilità giuridica: ‐ penale, fatta valere davanti alla giurisdizione ordinaria, ‐ civile ‐ amministrativo-giuridica (i ministri favorevoli al decreto legge rispondono solidalmente del danno erariale risarcendo danno prodotto al terzo. È la Corte dei conti che promuove l’azione di responsabilità.  A causa della scarsa “tenuta” della disciplina costituzionale e a causa della difficoltà ad approvare leggi per una notevole inefficienza nella produttività delle decisioni,  si è fatto ricorso al decreto legge anche per decisioni legislative e riforme “importanti”. ‐ Tutto ciò ha causato uno stravolgimento dei presupposti dei casi straordinari, che hanno perso la loro connotazione originale, ed a causa della complessità della disciplina di molti decreti legge in contrapposizione ai 60 giorni massimi per la conversione  si è creato un circolo vizioso che ha portato a  abuso della “reiterazione del decreto legge” (se un ramo del Parlamento non ha votato contro la conversione)  alla scadenza dei 60 giorni, si produce un decreto legge nuovo, con lievi variazioni formali e si inserisce una clausola che salva gli effetti normativi di quello vecchio.  (Caso eclatante: reiterazione di un decreto per ben 29 volte  “decreto mille proroghe”) Tutto ciò ha generato un “Profluvio dei decreti legge” (produzione ampia di decreti legge, che diventano quasi uno strumento ordinario)  situazione divenuta insostenibile, rischiando di produrre effetti irreversibili.  La Corte inizialmente non sanziona questa prassi, affermando che sarà la legge di conversione a valutare che esistano i presupposti  (avrebbe forse messo il sistema nel problema di legiferare, non permettendo la produzione legislativa) ‐ Ma successivamente con la sent.360/1996 ha dichiarato che la reiterazione è ammissibile solo quando il nuovo decreto risulti fondato su “autonomi e straordinari motivi di necessità e urgenza” e non può pori in rapporto di continuità sostanziale con il decreto precedente non convertito  (deve avere contenuti normativi diversi o nuovi presupposti giustificativi straordinari)                                                                                                                                                                                                                            90     La Costituzione prevede soltanto 4 tipi di referendum  ma sono fonti statali solo :  ‐ Referendum costituzionale (e quello previsto per le fonti rinforzate) ‐ Referendum abrogativo  (strumento con cui il corpo elettorale incide sull’ordinamento attraverso l’abrogazione di leggi o atti con forza di legge o singole disposizioni) ● Con la sent.29/1987  la Corte costituzionale dichiara questa tipologia di referendum come atto fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria (strumento di creazione di nuove norme)  rimuovendo alcune disposizioni avviene un effetto di manipolazione del testo normativo, producendo significati diversi da quelli originali  “referendum manipolativo”  (esempio eclatante: “Referendum elettorale 1991”)  Procedimento: disciplinato dalla legge 352/1970  può essere proposta da: ‐ 500.000 elettori ‐ 5 consigli regionali  (Art.75 Cost)  Richiesta popolare: entro 3 mesi dalla richiesta da parte di 10 promotori, pubblicata in G.U.  devono essere raccolte 500.000 firme.  Richiesta regionale: i consigli di almeno 5 Regioni devono approvare la richiesta a maggioranza assoluta.  Dopo di ciò, il procedimento sarà il medesimo per entrambi: a) Presso la Corte di Cassazione, “l’Ufficio centrale per il Referendum”  esamina le richieste per giudicarne la conformità alla legge  la decisione definitiva dell’ufficio sulla legittimità di queste è assunta con ordinanza. b) I questi dichiarati illegittimi  sottoposti al giudizio di ammissibilità della Corte Cost ( art 75.2  esclude alcune materie dal referendum). c) se il referendum è ammissibile  gli elettori si esprimeranno : ‐ se il risultato è contro l’abrogazione, il quesito può essere riproposto dopo 5 anni. ‐ se invece il risultato è favorevole all’abrogazione  abrogazione dichiarata con “decreto del Presidente della Repubblica” e pubblicato sulla G.U.  (l’abrogazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione)  Il Parlamento può bloccare il referendum  cambiando la legge in questione solo marginalmente. Però la Corte costituzionale  con la sent.69/1978 ha dichiarato che i promotori del referendum possono sollevare il conflitto di attribuzione contro l’ufficio centrale della Cassazione, quando questi blocca il procedimento in seguito all’emanazione della nuova legge. - La Corte costituzionale ha inoltre dichiarato che attraverso un “trasferimento d’ufficio”  il referendum abrogativo passa dalla vecchia legge alla nuova.                                                                                                                                                                                                                            91    15) Regolamenti dell’esecutivo e tipologie I regolamenti dell’esecutivo sono regolamenti amministrativi (atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi)  emanati dagli organi dell’esecutivo  Hanno la “forma” del decreto (fonte secondaria)  Il procedimento di formazione non ha le garanzie di controllo parlamentare come le leggi  I regolamenti dell’esecutivo sono disciplinati dall’art. 17 della legge 400/1988  Con la Riforma costituzionale del 2001  è stato imposto il principio di parallelismo tra funzioni legislative e funzioni regolamentari:  Il Governo può emanare regolamenti alle materie sulle quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva  Alle Regioni è riservato il potere regolamentare in tutte le altre materie ‐ Le fonti secondarie sono modellabili dalla legislazione ordinaria (la Costituzione non prevede alcuna tipologia) ‐ I regolamenti dell’esecutivo non sono garantiti dalla Costituzione ( anzi, le riserve di legge nella Costituzione limitano i regolamenti amministrativi) ‐ I regolamenti non possono disporre retroattivamente  Art. 17 della legge 400/1988 inoltre distingue i regolamenti del Governo vs regolamenti di altre autorità dell’esecutivo: ‐ per i regolamenti governativi il fondamento del potere è l’art. 17 (norma attributiva del potere) ‐ per i regolamenti ministeriali il potere di emanare l’atto è conferito dalle singole leggi ordinarie, e tali regolamenti sono sottoposti al principio di legalità sostanziale.  Art.17.3 legge 400/1988 descrive la graduazione gerarchica interna ai regolamenti dell’esecutivo ( i regolamenti ministeriali subordinati ai regolamenti governativi, cioè non possono dettare norme in contrasto ai regolamenti governativi)  Procedimento di emanazione dei regolamenti governativi ≠ procedimento dei regolamenti ministeriali  (entrambi disciplinati dall’ art. 17 della legge 400/1988) 1) Regolamenti governativi: deliberati, su proposta di uno o più ministri, dal consiglio dei ministri (previa parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Stato). ‐ Emanazione del regolamento con “decreto del Presidente della Repubblica (acquista efficacia solo dopo il controllo di legittimità della Corte dei Conti ed in seguito pubblicato nella G.U.) 2) Regolamenti ministeriali: emanati dal ministro (“decreto ministeriale”) previa parere del Consiglio di Stato. ‐ Art 5.2 lett c della legge 400/1988  prima dell’emanazione il Presidente del Consiglio può sospendere l’adozione dell’atto e provocare una deliberazione del Consiglio dei ministri  Sono soggetti anch’essi al controllo di legittimità della Corte di conti e in seguito pubblicati nella G.U.                                                                                                                                                                                                                            92     Tipologie di regolamenti dell’esecutivo: art. 17.1 legge 400/1988  classifica le diverse tipologie del regolamento governativo (che si basano sul rapporto che il regolamento ha con la legge, con la riserva di legge e con le competenze legislative delle regioni ) 1) Regolamenti d’esecuzione delle leggi: adottati dal governo, senza una specifica autorizzazione legislativa, per assicurare l’operatività della legge e dei decreti con forza di legge ( incontrano un limite costituzionale laddove sia prevista riserva assoluta di legge). Hanno funzione interpretativa, applicativa oppure disciplinano le modalità procedurali per l’applicazione della legge. ‐ I regolamenti di “stretta esecuzione” sono emanati anche in materia coperta da riserva assoluta, a patto che non integrino la fattispecie legislativa ma si limitino a predisporre gli strumenti amministrativi procedurali ai fini dell’operatività della legge. 2) Regolamenti d’attuazione: emanati per l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio  (esclusi quelli con materie riservate alla competenza regionale).  In caso di riserva di legge relativa: la legge detta i principi della materia, il regolamento detta la disciplina di dettaglio. 3) I regolamenti indipendenti: emanati nelle materie in cui manca la disciplina da parte della legge o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie coperte da riserva assoluta di legge.  I regolamenti ministeriali e interministeriali non vengono classificati ma possono essere emanati esclusivamente se una legge conferisce tale potere. ‐ Tuttavia, nella prassi, spesso accade che non sia la legge ma un regolamento governativo a prevederli (abuso dei poteri normativi da parte del Governo).  Per ripristinare la legalità: controllo preventivo della legittimità da parte della Corte dei conti ‐ Impugnazione successiva dei regolamenti davanti al giudice amministrativo. 16) Delegificazione  Prevista dall’art 17.2 della legge 400/1988  consiste nella sostituzione della precedente disciplina di livello legislativo con una nuova disciplina di livello regolamentare:  una legge (detta “di autorizzazione”) interviene in una materia disciplinata dalla legge disponendo l’abrogazione della legislazione precedente, facendo scattare la “clausola di abrogazione differita” (contenuta dalla legge di autorizzazione) e contestualmente entrerà in vigore il “regolamento autorizzato” (o delegato) che introdurrà una disciplina di rango regolamentare, laddove vi è stata l’abrogazione delle norme legislative precedenti, sviluppando la disciplina e principi contenuti nella legge stessa (legge di autorizzazione deve inoltre determinare “le norme generali della materia”). La legge di autorizzazione deve individuare le norme che risultano abrogate dopo l’entrata in vigore del regolamento.                                                                                                                                                                                                                            95    3) Art.117 e riforma del titolo V  Riforma del Titolo V parte II  ha completamente mutato l’autonomia legislativa delle Regioni - prima le Regioni avevano:  limiti di legittimità  (fatti dal Governo davanti alla Corte Cost) limiti di merito  (fatti valere di fronte alle Camere) - dopo:  rovesciamento delle competenze legislative (soprattutto con l’art. 117) ● Nel testo precedente  elenco delle materie di potestà legislativa concorrente delle Regioni alle quali le leggi statali potevano delegare ulteriori competenze  (“potestà attuativa”) ● “Nuovo” art 117 stabilisce: a) elenco di materie sui cui c’è potestà legislativa dello Stato  (art 117.2) b) elenco di materie su cui c’è potestà legislativa concorrente  (art 117.3) [N.B. per potestà legislativa concorrente si intende che: 1) Lo Stato determina i “principi fondamentali della materia” 2) Le Regioni determinano la “disciplina di dettaglio” che deve rispettare i principi fissati dallo Stato (tuttavia la Regione può legiferare anche in assenza di apposite leggi statali, ricavando principi dalla legislazione vigente)]. c) vi è una “clausola residuale” per cui tutte le materie non comprese dai due elenchi precedenti  spettano alla potestà legislativa regionale  (art 117.4) ● Inoltre: - “nuovo” art 117  vincola sia il legislatore statale che quello regionale al rispetto degli obblighi internazionali.  (anche la legge statale è illegittima se in contrasto con i trattati internazionali) - Alle regioni viene consentito di stipulare “accordi” con Stati e intese con enti territoriali di un altro Stato  (art 117.9) ● Tra le competenze “esclusive” dello Stato, poiché alcune non hanno un ambito circoscrivibile vi sono materie che tagliano le materie di competenza regionale  (sono chiamate “materie trasversali”) nel senso che al fine di perseguire obiettivi posti dalle leggi statali, queste ultime incidono in materie riservate alle Regione. - Anche tra le materie “concorrenti” vi possono essere competenze trasversali che vincolano le Regioni imponendo scelte uniformi sul piano nazionale, ma costituiscono aree di forte conflittualità tra Stato e Regioni ● L’art 118  introduce la “sussidiarietà verticale” come criterio di distribuzioni delle funzioni amministrative:  ( alcune funzioni amministrative vengono attratte verso l’alto perché non possono essere svolte convenientemente dagli enti decentrati o perché è richiesto un coordinamento centrale) - sent.303/2003  lo Stato può avocare a sé “in sussidiarietà” una funzione amministrativa di programmazione o coordinamento, anche emanando norme legislative per definire meglio come svolgere quella determinata funzione amministrativa  (tale “sconfinamento” da parte dello Stato dalle sue materie è plausibile sempre a patto che sia rispettato il “principio di leale collaborazione”  coinvolgendo le Regioni nelle decisioni). ● La legge 11/2005, regolando le metodologie di attuazione degli obblighi europei  ha restaurato la “clausola di cedevolezza”  (in cui si afferma che “le norme legislative di dettaglio emanate                                                                                                                                                                                                                            96    dallo Stato nelle materie di competenza regionale sostituiscono quelle regionali e cedono, poi, di fronte alle nuove leggi regionali”.) Per quanto concerne la potestà legislativa delle Regioni speciali: i “vecchi” Statuti restano formalmente in vigore  (le modifiche attuate con la legge Cost. 2/2001 riguardavano la forma di governo ma non le competenze). Per cui in essi si elencano le materie che spettano alle Regioni, divise secondo il “livello” di potestà regionale: a) potestà esclusiva (di cui le Regioni ordinarie sono prive): potestà ampia e caratteristica, tuttavia limitata da: ‐ limite dei principi generali dell’ordinamento giuridico  (sono norme non scritte, principi generalissimi non posti dalle singole leggi ma ricavabili dalla legislazione) ‐ norme fondamentali delle riforme economico-sociali  (strumento attraverso cui lo Stato impone in tutte le regioni i principi di tutte le leggi di Riforma) b) potestà concorrente  (stessi limiti delle Regioni ordinarie) c) potestà integrativa o attuativa  (consente alla Regione speciale di emanare norme, in alcune specifiche materie, per adeguare la legislazione dello Stato alle particolari esigenze regionali). Al crearsi del problema dei vincoli che limitano la “potestà esclusiva” delle Regioni speciali, la Riforma del Titolo V ha introdotto la c.d. “clausola di maggior favore”  (prevista dall’art.10 legge Cost. 3/2001  attribuisce alle Regioni tutto ciò che di nuovo viene dalla Riforma costituzionale, lasciando alle Regioni la possibilità di “differenziarsi” ampliando però i propri spazi di autonomia con una modifica dello Statuto).  Art 116.3  consente con legge ordinaria rinforzata, di concedere a singole Regioni ordinarie “forme e condizioni particolari di autonomia” per l’organizzazione della giustizia di pace, istruzione, tutela dell’ambiente, beni culturali (in tutte le materie concorrenti) Al fine di garantire una più concreta e puntuale definizione delle funzioni trasferite  sono stati introdotti “atti di trasferimento delle funzioni” (emanati con decreti legislativi delegati), col compito di trasferire le strutture amministrative, personale e risorse finanziarie  (tuttavia, dopo la Riforma costituzionale del 2001  non vi è stato alcun trasferimento delle funzioni, necessario per le “materie residuali”, su cui in precedenza vi era lo Stato competente). 4) Regolamenti regionali Anch’essi condizionali delle riforme costituzionali  [Prima della riforma della legge Cost. 1/1999 → potere regolamentare era affidato al Consiglio regionale (che era anche organo legislativo). Si ricorreva pochissimo al regolamento al fine di favorire la produzione di leggi dato che i termini di procedimento erano molto simili ‐ Ma in termini di controllo, il regolamento poteva essere impugnato dal Governo in sede di “conflitto di attribuzione” → (mentre la legge regionale sarebbe stata soggetta all’impugnazione solo davanti alla Corte costituzionale).                                                                                                                                                                                                                            97     Con la Riforma del Titolo V  introduzione del “principio di parallelismo” tra funzioni legislative e funzioni regolamentari (riservando la potestà regolamentare dello Stato solo alle materie in cui ha potestà legislativa esclusiva). ‐ Inoltre, lo Stato può delegare la Regione nelle materie di propria competenza esclusiva (probabilmente, si dica, per la disciplina di funzioni amministrative)  art.117.6  Nelle materie di competenza concorrente e residuale il potere regolamentare è affidato agli enti regionali. ‐ Nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento regionale  i regolamenti sono sottoposti alla legge e queste sono sottoposte agli Statuti  (è lo Statuto a decidere se le leggi possono liberamente disporre della funzione regolamentare oppure se vi siano materie che sono di competenza riservata ai regolamenti). ↓ Alla fine la disciplina delle potestà regolamentari dipende dallo Statuto differente di ogni Regione 5) Fonti degli enti locali e Statuti locali e regolamenti La Riforma del Titolo V  ha modificato la posizione costituzionale degli enti locali e fonti normative + l’introduzione della “pari ordinazione” degli enti locali  art 114.1  Art 114.2  rilevanza costituzionale degli Statuti degli enti locali  Art 117.6  riconosce agli enti locali la potestà regolamentare per la disciplina dell’organizzazione e svolgimento delle funzioni loro attribuite. È però la legge che determina le competenze e le modalità di esercizio degli enti locali (come legislazione elettorale, e il conferimento di altre funzioni basate su principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza).  Legge 142/1990 (assorbita nel T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)  prevede che i Comuni devono dotarsi di uno Statuto approvato con maggioranze particolari e che deve dettare le norme fondamentali sull’organizzazione dell’ente.  Legge “Delrio” 56/2014  regola i contenuti degli Statuti provinciali e della Città metropolitana. I regolamenti sono uno strumento tipico degli enti locali (funzionale per l’organizzazione dell’ente e per disciplinare le materie di sua competenza  in attuazione allo Statuto).  Art 117.6  riconoscimento costituzionale all’autonomia regolamentare degli enti locali ↓ (il problema che si pone è che i regolamenti amministrativi di cui si avvalgono gli enti locali sono fonti subordinate alle leggi, sia statale che regionale).  La Corte costituzionale, con la sent.246/2006  ha affermato che il legislatore regionale non può limitare la potestà regolamentare di Comuni e Provincie (per quanto riguarda l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni loro affidate dalle Regioni).
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