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Dispensa di diritto costituzionale, Dispense di Diritto Costituzionale

Appunti e slide del professore Federico Furlan università degli studi Milano Bicocca

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 22/02/2022

giulia-cirasia-1
giulia-cirasia-1 🇮🇹

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Anteprima parziale del testo

Scarica Dispensa di diritto costituzionale e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Diritto costituzionale Prof. Federico Furlan Riassunto compreso di appunti del libro Groppi-Simoncini per il primo anno “INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBBLICO E DELLE SUE FONTI” 1/10/2018 Pag. 1 di 113 DI COSA SI OCCUPA IL DIRITTO COSTITUZIONALE? Il diritto costituzionale studia l’ordinamento dello Stato che si trova all’interno della propria Costituzione. Pochi sono gli stati non aventi la costituzione, come il Regno Unito, in questi sono presenti leggi non scritte dette consuetudinarie che risultano più difficili da cambiare in quanto non ci sono modi verificati per farlo. Ci sono anche altri esempi di Costituzioni non modificabili nel proprio testo come quella degli Stati Uniti (1787) in cui è possibile unicamente aggiungere emendamenti. L’ORDINAMENTO GIURIDICO Lo Stato è l’ordinamento giuridico più importante. Per ordinamento giuridico si intende quando un gruppo sociale decide di aggregarsi attorno ad un principio ordinatore si fornisce di regole di organizzazione e condotta vincolanti per tutti i membri per la volontà di superare l’anarchia, e quindi il caos (l’esempio più comune è la famiglia). Dà regole che sostituiscono il diritto oggettivo. ➢ Diritto oggettivo: l'insieme delle norme giuridiche; ➢ Diritto soggettivo: il potere attribuito a un soggetto di far valere davanti al giudice una propria pretesa, garantita e disciplinata dal diritto oggettivo. Sono diritti soggettivi per esempio: diritto di riunione, associazione e manifestazione del pensiero; diritto all’integrità fisica e al nome, il diritto di proprietà etc. . LO STATO MODERNO COME ORDINAMENTO GIURIDICO Lo Stato: due definizioni. La prima come ordinamento giuridico “Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, esercitante il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti.” La seconda vede lo Stato come una forma storica di organizzazione del potere politico nata in Europa tra il XV e XVII secolo, caratterizzata dall’utilizzo del monopolio della forza legittima su un territorio su cui vive una popolazione e che si avvale di propri apparati amministrativi. Nelle due definizioni ci sono elementi comuni e discordanti, gli elementi comuni sono: il territorio, il popolo e il potere sovrano (o monopolio della forza legittima). Mentre gli elementi discordanti sono: nella prima definizione si parla di ordinamento giuridico a fini generali, quindi può perseguire qualsiasi finalità, mentre nella seconda definizione si parla di una forma di organizzazione del potere politico, cioè potere che si basa sull’uso della forza per convincere i soggetti a tenere certi comportamenti. Quindi lo Stato è un’entità politica con una sovranità interna ed esterna, dotato di un proprio territorio sul quale è presente una popolazione e delineato (connotato) da un proprio e caratteristico/distintivo (peculiare) ordinamento giuridico formato da istituzioni e leggi. Per definire la sovranità bisogna distinguere l’aspetto “esterno” e quello “interno”. La sovranità esterna è ricondotta all’originarietà e indipendenza, sovrano Lo Stato è un’associazione politica che supera l’individualismo. Rousseau nel contratto sociale (1762) cap. I, libro VI. «Trovare una forma di associazione che difenda e protegga, mediante tutta la forza comune, la persona e i beni di ciascun associato e per mezzo della quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso e rimanga libero come prima.» UBI HOMO, HIC SOCIETAS. Dove c’è l’uomo c’è società. UBI SOCIETAS, HIC IUS. Dove c’è società c’è l’uomo. UBI HOMO, HIC IUS. Quindi dove c’è l’uomo c’è diritto Pag. 4 di 113 essere creato (per il pagamento dei tributi). La trasformazione economico-sociale portò la concentrazione del potere in apparati subordinati al re, il quale si trasformo in sovrano assoluto (ab-solutus, cioè sciolto da qualsiasi vincolo). Le fasi della creazione dello Stato moderno possono esser divise in 3. 1. Fase iniziale (1400-1500): crisi degli ordinamenti medievali e distacco da vecchie basi feudali e territoriali 2. Fase intermedia (1500-1648) caratterizzata da: ➢ Concentrazione del potere nelle mani del Sovrano che acquisisce il monopolio della forza (Luigi XI di Francia, Enrico VIII d’Inghilterra, Re cattolici di Spagna) ➢ Ruolo della burocrazia ➢ Ascesa economica della borghesia (fondamentale in Francia) ➢ Unificazione del territorio nazionale ➢ Protezione del territorio (interno e esterno) da parte del sovrano con eserciti (di mercenari o di leva) ➢ Tentativi di unificazione amministrativa, giudiziaria e fiscale ➢ Guerre di religione È un processo che passa attraverso numerose guerre e l’autorità del Re è imposta soprattutto verso l’esterno. In questa face la borghesia cerca di agevolare il processo, mentre la nobiltà cerca di bloccarlo per non perdere i propri privilegi. 3. Fase matura (1648-1787): dopo la Guerra dei 30 anni inizia l’età dell’assolutismo regio (stato assoluto). Elementi di continuità con il passato: ➢ Il Re rimane il capo di una gerarchia di vassalli e conserva l’idea di un legame personale e contrattuale con i sudditi ➢ La nobiltà conserva privilegi e permangono sistemi di rappresentanza per ordini/ceti ➢ Il funzionario non è il burocrate dei nostri giorni: non esistono ufficiali a tempo pieno; i “servitori del re” sono legati da un vincolo personale con il sovrano; le cariche si comprano e si trasmettono in via ereditaria ➢ La Francia dell’Ancien Régime rimane un paese ricco di disuguaglianze: divisioni amministrative (compresa la tassazione), legali, giudiziarie, ecclesiastiche e prerogative si sovrapposero frequentemente LE ASSEMBLEE DEI CETI ➢ Le assemblee in cui si riuniscono i rappresentanti dei vari ordini sociali/ceti hanno una funzione consultiva nei confronti del potere regio ➢ Origine contrattuale: il re per ottenere il riconoscimento della supremazia politica deve riconoscere privilegi e consuetudini che finiscono per essere limiti alla sua supremazia (collegato all’ultimo punto) ➢ Nei singoli paesi hanno denominazioni e caratteri diversi (Commons, Etats, Cortes, Parlamenti o Senati) ➢ Assemblee generalmente controllate da ceti esenti dal pagamento dei tributi ➢ In Francia Stati Generali non più convocati dal 1614 al 1789 ➢ Evoluzione diversa (in senso rappresentativo) del Parlamento inglese (collegato al secondo punto) Pag. 5 di 113 GIUSTIZIA ➢ La giurisdizione del sovrano è riservata alla giustizia di appello, il Re non controlla la giustizia di primo grado, esercitata in sedi autonome (signorie rurali, magistrature ecclesiastiche, magistrature urbane) ➢ Ne discende scarsa efficacia periferica del potere del Re ➢ Es. Francia: la giustizia era esercitata dal Consiglio del Re, da 7 Parlamenti (Parigi, Tolosa, Besançon, Grenoble, Digione, Bordeaux, Aix) e da tribunali provinciali I Parlamenti erano corti giudiziarie con compiti amministrativi (non di rappresentanza politica); quello di Parigi registrava le ordinanze reali, potendo esercitare il diritto di rimostranza. Quale diritto viene applicato nelle Corti giudiziarie? Diritto romano al Sud e diritto comune al Nord FISCO ➢ Ingenti risorse necessarie per assicurare difesa del territorio e amministrare la giustizia ➢ La fiscalità molto diversificata diventa così terreno di scontro tra il potere centrale e le richieste delle assemblee dei ceti: in Inghilterra non si possono imporre tasse senza accordo del Parlamento (no taxation without representation) ➢ Mancanza di uniformità: diversità di regimi fiscali, città privilegiate a danno delle campagne, convivenza di imposte dirette ed indirette. In Francia: taille (imposta diretta che gravante solo sui contadini); gabella del sale; tariffe nazionali (aides) su vino, birra, olio e altre merci; tariffe locali su altri prodotti speciali (douanes); imposte sui prodotti che entravano nelle città (octroi) o venivano venduti nei mercati ➢ Chi riscuote? L’esazione è affidata alle autorità periferiche che ne sono esenti LO STATO ASSOLUTO NELL’ANCIEN REGIME (600-700) Lo Stato assoluto si può ritenere la prima forma moderna di Stato e nacque tra il XV e XVII secolo ma tramontò solo alla del XVIII secolo con la Rivoluzione francese. Nasce nel 1648 con la pace di Westfalia dopo la guerra dei 30 anni, fino alla Rivoluzione Francese nel 1789. Caratteristiche fondamentali: ➢ Concentrazione (formale) del potere politico in un unico soggetto: i poteri di imperio stanno in capo al monarca (legittimato dal diritto divino) ➢ Il monarca gestisce il potere attraverso personale burocratico che da lui dipende ed è a lui legato => il monarca crea norme giuridiche con proprie ordinanze, anche se molti settori dell’ordinamento giuridico sono regolati da consuetudini ➢ Il Re si serve della tassazione per armare l’esercito, per l’ordine pubblico interno e per amministrare la giustizia; pochissime le funzioni svolte dallo Stato ➢ Finalità di perseguire l’affermazione della propria potenza, ovvero la propria sovranità esterna ed interna => il re può decidere della vita o della morte dei suoi sudditi: egli emana la giustizia e in egli i giudici trovano la propria legittimazione ➢ Superamento del particolarismo politico-giuridico medioevale ➢ Non c’è una Costituzione ma ci sono delle regole consuetudinarie che anche il Re (legibus solutus) deve rispettare ➢ Assemblee dei ceti: solo consultive e rappresentanza privatistica (mandati imperativi) Pag. 6 di 113 Lo Stato assoluto è definito anche Stato per ceti poiché continuavano ad esistere le strutture sociali dell’ordinamento feudale. Inoltre nacque lo Stato di polizia fondato sull’Assolutismo illuminato in base al quale si diede fondamentale importanza al benessere e alla felicità dei sudditi pur mantenendo un regime assolutistico. Il cambiamento non fu sufficiente a soddisfare le esigente dovuto dalla rivoluzione industriale provocando così malcontenti, e la fine (a volte anche violenta) dello Stato assoluto e l’avvento dello Stato liberale di diritto. In realtà il potere assoluto del Re esiste solo per quanto riguarda il potere esecutivo, in quanto non poteva decidere le regole sociali o intervenire nella società. I poteri erano divisi in: ➢ Legislativo: il monarca crea le norme giuridiche con le proprie ordinanze, anche se molti settori dell’ordinamento giuridico sono regolati da consuetudini (coutumes) ➢ Esecutivo: il Re governa servendosi di consiglieri (i ministri che formano il Consiglio del Re, nobili o ecclesiastici) che devono godere della sua fiducia e che può revocare a suo piacimento ➢ Giudiziario: il Re può decidere della vita e della morte dei suoi sudditi; da Lui emana la giustizia ed in Lui i giudici trovano la propria legittimazione; ma la giurisdizione di prima resta fuori dal suo controllo Tutto ciò venne cambiato con Napoleone che unifica la Francia e istituisce il Codice Civile, ma ciò non avvenne nel periodo dell’assolutismo. LA NASCITA DEL COSTITUZIONALISMO MODERNO (1776-1803) ➢ 29.6.1776: su invito del Congresso delle Colonie viene approvata la Costituzione della Virginia, con allegata una Dichiarazione dei diritti (Bill of rights) ➢ 4 luglio 1776: dichiarazione di Indipendenza ➢ 1777: sono approvati gli Articles of Confederation ➢ 1787: la Convenzione di Philadelphia redige la Costituzione degli Stati Uniti d’America, ratificata da apposite convenzioni negli stati membri. Tale Costituzione disciplina l’aspetto federale e il governo nazionale degli USA, è lo stesso documento valido oggi ed è la prima volta che un documento assume un valore superiore alle leggi e quindi può essere definita la prima Costituzione in senso moderno ➢ 1803: la Corte suprema adotta la sentenza Marbury vs. Madison LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI DEL 1787 ➢ E’ la prima costituzione in senso moderno in quanto non fu semplicemente concessa, ma fu di autoregolazione. Venne approvata da una Convenzione di delegati degli Stati e ratificata dai parlamenti delle ex-colonie (che sono 13): è quindi espressione del potere costituente ➢ E’ una costituzione stabile nel tempo ➢ E’ una costituzione rigida, ciò significa che prevede un procedimento per la sua revisione (art. V) ➢ Contiene un modello organizzativo per la distribuzione del potere tra gli organi supremi dello stato (Presidente e Congresso, Federazione e Stati membri) ➢ Con i primi 10 emendamenti (approvati 1787, in vigore 1791) sono garantite le libertà individuali (di religione ed espressione, etc.), e il ruolo dell’individuo. ➢ 1803: la Corte suprema adotta la sentenza Marbury vs. Madison per la superiorità della Costituzione sulle leggi emanate dal Congresso La Costituzione americana non viene modificata ma vengono inseriti al suo interno degli emendamenti. Più una Costituzione è specifica più questa tende a essere modificata. Pag. 9 di 113 ➢ È una Monarchia costituzionale: post 1815 i sovrani tornati sul trono sono costretti a limitare il proprio potere assoluto concedendo delle Costituzioni che prevedono un parlamento con funzioni legislative. Solitamene il Re concedeva il potere legislativo, ma manteneva quello esecutivo. Un esempio lo si può trovare nello Statuto Albertino che il Re concede e si autolimita, in quanto è una legge di limitazione dei poteri del sovrano, ma non essendo data dal popolo non si pone al di sopra di tutte le altre leggi. Di fatto non verrà mai considerato e utilizzato come atto giuridico superiori a tutte le altre leggi, infatti il suo superamento si ha con le leggi fascistissime in via legislativa. Inoltre lo Statuto non prevedeva norme per la sua modifica e quindi non si è ancora certi se in realtà fosse elastica o immodificabile. NB: sono concesse dal Re, non esprimono potere costituente e il potere non deriva dalla Costituzione ma preesiste nel Re. In particolare dal 1830 i Re sono costretti a concedere Costituzioni. ➢ Stato monoclasse? Lo Stato liberale era funzionale alle esigenze della borghesia, al punto di essere definito Stato monoclasse. Solo la nobiltà e la borghesia sono coinvolte nella gestione politica. Il diritto di voto è limitato per censo e cultura (es. Regno d’Italia 350.000 elettori = 1,98 % della popolazione nel 1871; saliti al 9,8 % nel 1886) ➢ Economia e Stato: lo Stato deve limitarsi a proteggere le frontiere e l’ordine pubblico, non dirige la vita economica e sociale del paese. Lo Stato liberale lascia le forze economiche libere di agire, per cui è il mercato che fa le regole, di conseguenza sono la domanda e l’offerta che fanno le regole. Lo Stato si astiene dal compiere atti di politica economica come l’investimento in infrastrutture. Alla fine dell’800 arrivano le prime leggi a tutela dei lavoratori dalla Germania e dall’Inghilterra. ➢ Amministrazione statale: i bilanci statali sono sempre molto contenuti ed esigua è la dimensione dell’amministrazione statale (pochi i ministeri: interno, esercito, guerra, estero, bilancio, giustizia, commercio). La nostra amministrazione è basata sull’amministrazione Francese. La giustizia è interamente controllata dallo Stato (ministro addetto alla giustizia) e il diritto è uguale per tutta l’Italia, queste cose sono ciò che uniformano l’Italia. Nella Costituzione della Confederazione Svizzera del 2000, il principio dello Stato di diritto è così sancito all’Art. 5 “Stato di diritto. Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato”. LE COSTITUZIONI DELLO STATO LIBERALE Lo Stato liberale di diritto si basava su: 1) Principio di legalità => L’agire degli organi dello Stato è sempre vincolato e conforme alle leggi vigenti; lo Stato sottopone se stesso al rispetto delle norme di diritto, quindi ogni atto dei pubblici poteri dove trovare fondamento e limiti in una norma giuridica previamente adottata. La legge dello Stato liberale di diritto è caratterizzata dalla generalità (applicata a tutti i soggetti) e dall’astrattezza (duratura nel tempo), le quali portano al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e ognuno possiede dei diritti fondamentali. Venne applicata una democrazia rappresentativa nella quale la volontà dei cittadini viene espressa in maniera indiretta, ossia attraverso rappresentanti. 2) Costituzione in senso moderno => atto giuridico vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento, che serve a garantire i diritti e costituisce il fondamento di tutti i poteri. Le caratteristiche di queste Costituzione è che sono concesse dalle monarchie costituzionali (quindi non sono espressione di un potere costituente), non sono superiori alle altre leggi e sono flessibili. Di fatto le Costituzioni concesse e quindi flessibili sono dette COSTITUZIONI OTTRIATE. Pag. 10 di 113 3) Il principio della separazione dei poteri => le diverse funzioni dello Stato, legislativa (Parlamento possiede un ruolo centrale), esecutiva (re e Governo) e giurisdizionale (Magistrati provenienti dalla borghesia), devono essere conferite a organi o gruppi di organi diversi. CARATTERI ➢ Le Costituzioni europee ottocentesche (Francia 1830, Belgio 1831, Piemonte 1848) sono concesse dalle monarchie nazionali, derivano dal potere del Sovrano e quindi non sono espressione di potere costituente (come invece avvenuto in Usa) ➢ Sono definibili Costituzioni dualiste poiché frutto dell’accordo tra due forze opposte, Re e borghesia ➢ La Costituzione non è superiore alle leggi e quindi non è possibile un sistema di giustizia costituzionale ➢ Si tratta di Costituzioni flessibili: non prevedono modalità per la loro revisione A partire dall’800 il Re in Inghilterra aveva più poteri rappresentativi che politici, e oggi i suoi poteri sono sempre più rappresentativi che altro ❖ Forma di governo: parlamentare dualista - da un lato la Corona, dall’altro il parlamento rappresentativo. Il Governo risponde sia al Re sia al Parlamento ma piano piano solo al secondo, seguendo il modello inglese ❖ Diritti: ✓ riconoscimento dell’eguaglianza formale tra i cittadini (art. 24 Statuto Albertino) ✓ si proclama l’inviolabilità di alcuni diritti fondamentali (libertà personale, di domicilio, di stampa, di proprietà, di riunione) ma con riserva di legge….. LA DIVISIONE DEI POTERI ➢ Funzione legislativa spetta ad un organo elettivo (il Parlamento) che possiede un ruolo cardinale all’interno di questa forma di stato (centralità del parlamento e della legge) ➢ Funzione esecutiva (di eseguire le leggi ma non solo) resta, almeno formalmente, al Sovrano il quale peraltro la condivide con un Gabinetto, il quale deve godere della fiducia del parlamento ➢ Funzione giudiziaria (di applicazione delle leggi al caso concreto) è affidata ad un corpo di magistrati (provenienti dalla stessa borghesia) la cui indipendenza è garantita dalla inamovibilità STATUTO ALBERTINO 1848 ➢ Carta costituzionale flessibile e concessa, frutto di accordi tra re e borghesia ➢ Carlo Alberto pensava di dover rinunciare solo parzialmente al potere legislativo (da condividere con il Parlamento) ma di controllare l’esecutivo. Dopo la sconfitta contro l’Austria è costretto ad abdicare a favore del figlio Vittorio Emanuele ➢ Precoce trasformazione in senso parlamentare (= fiducia parlamentare) ➢ Instabilità governativa (trasformismo) ➢ Ruolo del Re (Vittorio Emanuele II e III) => esso diviene emarginato e si crea così un governo Parlamentare, quindi un governo di fiducia del Parlamento e non più del Re ➢ Limitazioni in concreto dei diritti civili, in particolare di associazione e di riunione ➢ Rimane in vigore così come è fino al 1925 ossia fino all’avvento del Fascismo, dopo di che rimarrà in vigore fino al 1944 ma totalmente stravolto rispetto all’originale Pag. 11 di 113 Motivazioni per cui il sistema fallì: ➢ Comprendeva solo le libertà negative, ossia la possibilità di escludere le ingerenze nella sfera personale dell’individuo ➢ Il principio dell’uguaglianza non era rispettato, di fatto veniva solennemente proclamato ma si mantenevano e si preservavano le disuguaglianze ➢ La legge era l’espressione dei pochi che potevano votare, di fatto veniva chiamato Stato monoclasse ➢ La Costituzione rappresentava da una parte un limite per il Parlamento, il quale si auto riteneva il solo titolare della sovranità, e dall’altro non vi era la superiorità della Costituzione su tutte le altre leggi La crisi dello Stato liberale avvenne con la I Guerra Mondiale che portò a enormi cambiamenti, poiché venne richiesto anche un esercito non professionale, coinvolgendo così altre classi oltre alla borghesia. Il fattore che portò maggiormente alla crisi fu il fatto che non tutti fossero coinvolti nella vita politica e che lo Stato aveva un approccio conservatore, soprattutto riguardo ai nascenti sindacati e associazioni. Tra la fine del 1800 e il primo dopoguerra, venne esteso il suffragio a tutte le classi sociali, indipendentemente dal censo. Solo nel 1946 le donne furono ammesse alle votazioni, e nel 1975 la maggiore età per poter votare venne abbassata a 18 anni. Tramite la creazione di associazioni, sindacati e partiti politici, anche i lavoratori, che fino ad ora erano rimasti esclusi dalle decisioni dello Stato riuscirono ad ottenere un potere politico, così lo Stato da monoclasse divenne pluriclasse, poiché all’interno di esso agivano soggetti portatori di interessi differenti. La legge cessò di configurarsi come espressione della volontà generale poiché comprese che non vi potesse essere una volontà generale, ma solo interessi contrapposti tra lavoratori e borghesi, i quali spesso si fronteggiavano nelle piazze. Con la Costituzione di Weimar in Germania dopo la I Guerra Mondiale si cercò di dare una risposta in termini giuridici alle esigenze delle classi lavoratrici, provando ad integrarle nello Stato per mezzo del riconoscimento dei diritti sociali. Lo Statuto Albertino riconosceva una serie di diritti ai cittadini che oggi vengono chiamati diritti civili. Oggi c’è un ripartizione tra diritti: - Civili => riconosciuti dal governo liberale per la prima volta, oggi sono riconosciuti a ogni individuo compresi i migranti LIMITATI - Politici => riconosciuti per la prima volta dallo stato liberale e si riferiscono principalmente al diritto di elettorato (solo per i cittadini) ANCOR PIU’ LIMITATI - Sociali => sono riconosciuti per la prima volta dal governo democratico-sociale NON RICONOSCIUTI DALLO STATUTO Diritti civili erano riconosciuti, ma la legge aveva il potere di limitarli (articoli dal 24 al 32), ad esempio il diritto politico di elettorato aveva limitazioni riguardanti il corpo elettorale (potevano votare solo gli Pag. 14 di 113 Stato pluralista Con l’espressione Stato pluralista di fa riferimento alla plurisoggettività dell’ordinamento giuridico statale, per evidenziare esistono, e sono politicamente attivi, soggetti o gruppi di soggetti profondamene diversi tra loro, e che questa diversa soggettività è riconosciuta dall’ordinamento. Vi è l’allargamento del suffragio dove quindi si dà voce alle diversità presenti nell’assetto economico-sociale Per esempio art. 2 – 6 – 8 – 29 – 39 – 49 L’AFFERMAZIONE DELLO STATO DEMOCRATICO-SOCIALE ❖ 1929: New Deal roosveltiano ❖ 1942: nel Regno Unito viene redatto dall’economista William Beveridge il cosiddetto Rapporto Beveridge, che introdusse e definì i concetti di sanità pubblica e pensione sociale per i cittadini ipotizzandone l’estensione ai cittadini. Tali proposte sarebbero state attuate dal laburista Clement Attlee, divenuto Prime Minister nel 1945. ❖ 1948: in Svezia viene introdotta la pensione popolare fondata sul diritto di nascita ➢ Nuova visione della società e nuova finalità dello Stato che deve intervenire per ridurre le disuguaglianze e non limitarsi a garantire l’uguaglianza (art. 3, comma 1 e 2 Cost.) ➢ Allargamento diritti politici (suffragio universale) ➢ Dall’assicurazione sociale (stato liberale) alla sicurezza sociale: i diritti derivano dalla cittadinanza e lo Stato assicura alcuni servizi (sanità, istruzione, assistenza e previdenza) a tutti i cittadini dello Stato (modello universalistico) ➢ Tutela nuova tipologia di diritti (diritti sociali) ➢ Interventismo economico dello Stato: Stato non più solo regolatore ma anche dispensatore di servizi e imprenditore esso stesso ➢ Lo Stato si indebita per assicurare servizi pubblici: incrementa la spesa pubblica e quindi il prelievo fiscale (imposte progressive) ➢ Imponente macchina amministrativa ATTRAVERSO STATO DEMOCRATICO Lo Stato democratico è quella forma di Stato nella quale esiste una tendenziale corrispondenza tra governanti e governati. Non basta che ci siano libere elezioni per poter sostenere che uno Stato è democratico, ma occorre che sia presente un complesso di caratteristiche, che consentono effettivamente al popolo di esprimere la sovranità: 1) Principio di maggioranza => si adottano soltanto le decisioni che dispongono di un verificato consenso della maggioranza dei soggetti politicamente attivi 2) È garantito il rispetto delle minoranze 3) Deve sussistere una possibilità per i gruppi politici diversi di concorrere liberamente per il governo del paese. Deve essere assicurata alle minoranze di poter diventare maggioranze. Questa libera competizione politica implica delle libere elezioni, che a loro volta implicano una serie di garanzie. Pag. 15 di 113 Quindi deve sussistere il par condicio, cioè deve essere assicurata una parità di condizioni per concorrere liberamente per il governo dello Stato. 4) Le decisioni della maggioranza vanno adottate ed eseguite sotto il controllo delle minoranze Da tutto ciò deriva una nuova separazione dei poteri, il tipo di separazione che interessa maggiormente allo Stato democratico è la bipartizione tra: ➢ Il circuito della decisione politica => dove le maggioranze decidono, si parte dalle elezioni fino all’attività di governo rientra il potere legislativo ed esecutivo ➢ Il circuito delle garanzie => insieme di organi indipendenti dal potere politico che agiscono su una base tecnico-giuridica rientra il potere giudiziario STATO COSTITUZIONALE Con Stato costituzionale intendiamo la forma di Stato caratterizzata da una Costituzione rigida, ovvero quella Costituzione che si pone al vertice del sistema delle fonti. Anche la legge, cioè l’atto prodotto dal Parlamento (quindi espressione del principio rappresentativo), deve rispettare la Costituzione. La Costituzione riesce a prevalere sulla legge grazie a 2 garanzie: a) La giustizia costituzionale, cioè un istituto che consente di eliminare le leggi contrarie alla Costituzione b) Un procedimento “aggravato” di revisione costituzionale, diverso da quello legislativo in quanto sono richieste maggioranze più ampie, di quelle che possono approvare una legge, per la modifica della Costituzione La Costituzione rigida è una Costituzione garantita, in cui la supremazia è garantita per mezzo di appositi strumenti giuridici. La Costituzione è il frutto di un compromesso costituzionale tra le diverse componenti della società pluralista che, nel momento fondante dello Stato, si accordano sulle regole del vivere insieme, su principi e valori condivisi, e li scrivono in una Costituzione rigida, proteggendoli dalle maggioranze politiche che di volta in volta vincono le libere elezioni. Le garanzie della rigidità delle Costituzione sono due: ❖ Controllo della costituzionalità delle leggi la legge è sottoposta al controllo dei giudici, in questo modo la Costituzione riesce al imporsi sulla legge, quindi il principio di legalità si estende anche al legislatore. Nello Stato costituzionale la legge trova fondamento e limiti nella Costituzione. Lo Stato costituzionale si basa sulla separazione tra il piano Costituzionale, che è di tutti, e il piano della legge, che è quello dove le maggioranze politiche governano e decidono. Il garante di questa separazione è la giustizia costituzionale. ❖ La revisione costituzionale è diversa dalle normali maggioranze politiche, ha una procedura specifica. La Costituzione non può essere modificata o derogata dalla legge, ma è prevista una procedura specifica, che richiede il consenso di maggioranze più ampie. Ciò si collega al carattere pluralista dello Stato costituzionale, essendo la Costituzione rigida frutto di un compromesso tra i soggetti della società pluralista, anche per modificarla è necessario che si ripeta quel comportamento. Pag. 16 di 113 Lo Stato costituzionale cerca di consentire la convivenza pacifica attraverso: a) Costituzione rigida, dove si trovano i principi comuni b) Le maggioranze politiche che vincono le elezioni devono rispettare questo nucleo di principi c) Se le maggioranze non lo rispettano c’è un giudice d) Per modificare questi principi serve un vasto accordo, simile a quello iniziale STATO SOCIALE Per mantenere unita la società pluralista lo Stato contemporaneo si avvale, accanto alla Costituzione rigida, anche di altri strumenti, e in primo luogo della promozione di politiche pubbliche volte a rimuovere le disuguaglianze economico-sociali più evidenti. Per questo assume il nome di Stato sociale, che è quella forma di Stato che ha come fine comune l’uguaglianza sostanziale Articolo 3 della Costituzione, uniti e uguali nella diversità Con uguaglianza formale si intende che tutti i soggetti sono uguali davanti alla legge e devono essere trattati allo stesso modo, mentre con uguaglianza sostanziale si intende la rimozione delle differenze che ostacolano il raggiungimento dell’uguaglianza formale. L’uguaglianza formale parte dal presupposto che tutti sono uguali e di conseguenza devono essere trattati allo stesso modo, mentre l’uguaglianza sostanziale parte dal presupposto opposto, ovvero che tutti sono diversi, e quindi devono essere trattati in modo ragionevolmente diverso: nel senso che occorre rimuovere, se necessario con misure diseguali, le disuguaglianze che limitano il pieno sviluppo della persona. Nello Stato sociale è previsto: ➢ Intervento dello Stato nell’economia: incentivi, aiuti all’economia ➢ Lo Stato assume in sé imprese che producono beni di cui i privati non avrebbero alcun interesse economico ➢ Tutte le classi sociali vengono coinvolte nella vita politica ➢ Inizia ad esserci una tutela costituzionale dei diritti civili, politici e sociali ➢ Una nuova divisione dei poteri: 1) Funzione legislativa: è esercitata dal Parlamento che però in molti casi si limita a ratificare le decisioni prese dal Governo, senza la capacità di modificare minimamente tali decisioni. Importante il decreto legislativo del Governo che entra in vigore subito ed ha la durata di 60 giorni, al termine dei quali decade se non viene approvato, e si usa nei casi di emergenze. Questo decreto limita ancor di più le decisioni del Parlamento in quanto non può essere modificato. Un altro elemento di limitazione si ha con la mozione di fiducia del Governo in quanto nel caso il Parlamento non approvi la legge proposta il Governo si dimetterà, facendo così finire la legislatura. 2) Funzione governativa: è esercitata dal Governo, che è il centro della vita politica, ed in particolare da ciascun ministro. Si occupa di questioni di massima sicurezza. inoltre il Governo: I. Tiene rapporti con NATO e UE II. Le sue decisioni vengono sempre portate in Parlamento prima di diventare atti obbligatori per la società (leggi) III. Se gli atti non vengono accettai dal Parlamento il Governo può promuovere la mozione di fiducia e dimettersi Pag. 19 di 113 Inoltre: I. Limita il potere politico e, al contempo pone le regole organizzative del medesimo II. Esprime il potere costituente del popolo, straordinario e irripetibile che legittima i poteri costituiti (Sieyes) da essa derivati (es. potere legislativo) III. Contiene la tavola dei “valori” condivisi in un dato momento da un popolo. Non deve necessariamente essere scritta. Si veda il caso inglese. IL PERIODO TRANSITORIO ➢ 1940 Mussolini fa entrare l’Italia in guerra come alleata della Germania di Hitler ➢ 9 luglio 1943 con lo sbarco in Sicilia degli americani inizia la liberazione ➢ 24 luglio 1943 si riunisce il Gran consiglio del fascismo e vota la sfiducia di Mussolini ➢ 25 luglio 1943 il re fa arrestare Mussolini e affida la guida del Governo al maresciallo Badoglio ➢ 3 Settembre 1943: firma armistizio di Cassibile, annunciato l’8 settembre all’EIAR da Badoglio; il Re fugge a Brindisi; SS e Wehrmacht occupano Roma e tutto il nord Italia. ➢ 8 settembre 1943 il re scappa insieme al maresciallo Badoglio e si rifugiano a Brindisi. L’Italia rimane senza una guida e l’esercito si disperde, inoltre l’Italia rimase divisa in due. Da una parte il meridione liberato dagli americani che non riescono ad avanzare e dall’altra l’occupazione nazista fino la Campania e che nel frattempo avevano liberto Mussolini, nel frattempo dal 1942 si erano formati gruppi di partigiani che combattevano i tedeschi chiamati Comitati di liberazione nazionale (Cln) ➢ 9 settembre 1943: si costituisce a Roma il CLN formato da 6 partiti che erano rimasti all’opposizione nel periodo fascista e che lotta per la liberazione dell’Italia dai Tedeschi e dai Fascisti (Resistenza). Difficili rapporti con la Monarchia. ➢ Il Regno d’Italia continua formalmente ma controlla solo alcune parti del Sud (Regno del Sud) ➢ 18.9.1943: Mussolini annuncia la RSI (escluse Alto Adige e FVG annesse alla Germania) LA SOVRANITA’ DELLO STATO La sovranità degli Stati (art. 1, II comma, Cost. Ita) incontra oggi numerosi limiti: a) Derivanti dal far parte di un ordinamento più grande, l’ordinamento internazionale, che ha delle sue regole (dir. internazionale consuetudinario e pattizio) - ONU dovrebbe far rispettare le regole per la pace internazionale - è la CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA che si occupa di decidere a chi spetta la giurisdizione del caso e risolvere le controversie dello Stato b) Derivanti dalla partecipazione ad organizzazioni internazionali cui gli Stati cedono parte della sovranità (art. 11 Cost.; es. UE, Nato) L’Italia partecipa alla NATO (dagli anni 50) e all’UE per cui ha dei limiti di tipo militare [art. 11 Costituzione] La partecipazione all’UE è ancora più importante, in quanto abbiamo ceduto gran parte della nostra sovranità. L’Italia riconosce come vincolanti gli atti e le normative disposte dall’Unione Europea. c) Di fatto (globalizzazione) Pag. 20 di 113 ➢ Patto di Salerno (aprile 1944): luogotenenza generale del Regno e rinvio al termine della guerra della questione istituzionale. II° Governo Badoglio di unità nazionale (22.4) ➢ 5.6.1944 – Roma è liberata; Vittorio Emanuele III si ritira a vita privata e nomina il figlio Umberto luogotenente; ➢ 18.6.1944 – formazione Governo Bonomi con i partiti del CLN (De Gasperi e Togliatti senza portafoglio) ➢ Giugno 1944: I costituzione provvisoria; funzione legislativa attribuita al Governo e sanzionata dal luogotenente; sarà l’Assemblea Costituente a decidere tra Monarchia e Repubblica ➢ 25.7.1944 il Governo Bonomi nomina i Presidenti delle Camere (che non esistevano…). ➢ Aprile 1945: il Governo Bonomi convoca la Consulta nazionale con compiti consultivi verso il Governo ➢ 25 Aprile 1945: liberazione con attuazione del patto di Salerno ➢ 10.12.1945: I governo De Gasperi ➢ Marzo 1946 - II costituzione provvisoria: a) scelta della forma di stato (Monarchia/repubblica) è attribuita al popolo; b) durante i lavori della Costituente il potere legislativo sarà attribuito al Governo (salvo legge elettorale e approvazione trattati internazionali); c) il governo sarà responsabile vs. la Costituente LA COSTITUENTE ➢ 6 maggio 1946: Vittorio Emanuele III abdica e Umberto diventa Re. Umberto III chiamato anche Re di maggio perché governò unicamente dal 6 maggio al 2 giugno ➢ 2 giugno 1946: si tiene il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea costituente (12,7 mln per Repubblica e 10,7 mln per Monarchia; 1,5 nulle) ➢ I partiti alla Costituente ✓ Democrazia cristiana 35,2 % - 207 seggi su 556 ✓ P. socialista di unità proletaria 20,7 % - 115 seggi ✓ Partito comunista 18,9 % - 104 seggi ✓ Unione democratica nazionale (lib.) 6,8 % - 41 seggi ✓ Fronte dell’Uomo qualunque 5,3 % - 30 seggi ✓ Partito repubblicano 4,4 % – 23 seggi ✓ Blocco nazionale delle libertà (monarchici) 2,8 % – 16 seggi ✓ Partito d’Azione 1,5 % – 7 seggi ✓ Altre liste 13 seggi Nonostante l’uscita del partito socialista e comunista la Costituente continua a lavorare per dare vita alla Costituzione. ➢ Elegge il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola a cui vengono formalmente affidati pochi poteri poiché la maggior parte risiedevano nel Governo ➢ Il cosiddetto compromesso costituzionale e il modello della socialità progressiva (si parte dai diritti individuali e da quelli associativi; poi la forma di governo), per la volontà di evitare ciò che è successo negli anni 20 (fascismo) ➢ La Commissione dei 75 e le 3 sottocommissioni che dovevano trovare un compromesso- costituzionale ➢ La forma di governo parlamentare e l’ordine del giorno Perassi (3 settembre 1946) ➢ 13 maggio 1947 dimissione III governo De Gaspari (con socialisti e comunisti) ➢ Il decentramento politico e amministrativo (creazione regioni). La creazione delle regioni partì solo nel 1970, visto come contrappeso al potere statale (prima esistevano solo Province e Comuni) Rimangono fino al 1947, poi scompaiono. Solo il partito socialista torna nel 1963 come centro-sinistra. Pag. 21 di 113 ➢ Il sistema di giustizia costituzionale (sino al 1956 ai giudici ordinari – Cassazione distingue tra norme programmatiche e precettive) ➢ 1956 inizia la Corte costituzionale, prima era la Cassazione a svolgere i suoi compiti ➢ La costituente si scioglie il 31 dicembre del 1948 Per molti anni in Italia non è presente alternanza di governo, è rimasto il partito cristiano. È presente un’instabilità governativa dal 1948 ad oggi. In Italia sono stati presenti 50 presidenti e i governi hanno avuto una durata media di poco più di 1 anno, mentre in Germania ci sono stati solo un decina di presidenti. Tra il 1948 e il 1993/94 non è stato possibile il confronto tra maggioranza (cristiana) e opposizione (comunista), quindi la democrazia era bloccata, erano presenti sempre gli stessi governi, con l’incapacità di durare un’intera legislatura (5 anni). Uno dei motivi è il trasformismo parlamentare che indica il comportamento dei deputati che abbandonano il proprio leader per l’opposizione, facendo così cadere il governo in quanto non si ha più la maggioranza. Il Governo è l’emanazione del Parlamento, è un organo molto autonomo. Il governo dovrebbe essere un organo autonomo e quindi la rappresentazione di un unico partito e non di più, ma questo non accade, di fatto tutti i governi, dopo quello cristiano, fino ad oggi sono stati di coalizione. La Camera e il Senato decidono il loro calendario senza tener conto del Governo. La nostra Costituzione viene definita non protetta, in quanto non nega a nessun partito di salire al governo, purché lo faccia con democrazia e pacificamente. La Costituzione venne fatta in modo che il potere di un partito non abbia il sopravvento su un altro partito, questo però non è sufficiente e quindi viene unito ai regolamenti parlamenti per rendere la norma completa. Nella Costituzione ci sono una serie di organi/strumenti per fare da contrappeso, in modo tale che possano bloccare un ipotetico autoritarismo, per evitare un nuovo periodo uguale al fascismo. Di fatto tutti gli organi costituzionali hanno pochi poteri singoli, per cui sono obbligati a coesistere e unire i poteri, ciò per evitare di avere una supremazia di un organo nei confronti di un altro. Non esiste un’abrogazione implicita degli articoli della Costituzione, ma possono non essere applicati, come nel caso dell’art. 39 di cui viene applicato solo il primo comma. IL RITARDO NELL’ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE ➢ Il congelamento della Costituzione nel post guerra (1948-1955) ➢ L’elezione di Gronchi e l’avvio del disgelo ➢ 1956: l’avvio dell’attività della Corte costituzionale ➢ 1970: partono Regioni e referendum abrogativi Prima non era possibile attuare referendum perché non era presente un testo per la sua attuazione, tutto parte con il referendum chiesto per la legge riguardante il divorzio che però fallisce e quindi la legge non cambia. ➢ 1975: riforma del diritto di famiglia (periodo di terrorismo) ➢ 1978: SSN e aborto ➢ 1988: riforma della Presidenza del Consiglio (legg. n. 400) e del voto segreto La riforma riguardante il Presidente del Consiglio è contenuta nel II comma dell’art. 95 della Cost., fino al momento della riforma si applicava una legge del 1901 Pag. 24 di 113 Fonti di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale e «altre» leggi costituzionali (art. 138 Cost.); statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.) Fonti di rango primario: leggi ordinarie dello Stato (artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge (artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.); statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi regionali (artt. 117 e 121 Cost.). Le fonti primarie sono un sistema chiuso: Non sono configurabili atti fonte primari oltre a quelli espressamente previsti dalla Costituzione Nessun atto normativo può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77 e art. 134 Cost.) LA LEGGE ORDINARIA: NATURA, CONTENUTO E PROCEDIMENTO Per legge si intende l’atto normativo, deliberato dalle due Camere del Parlamento in un identico testo, promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che trova le sue norme sulla produzione negli art. 70 e seguenti della Costituzione. Tale atto viene definito anche legge formale ordinaria. Nel momento in cui attribuisce il potere legislativo alle Camere l’art. 70 Cost. impedisce di istituire altri tipo di fonti aventi forza di legge se non fatta eccezione per gli atti aventi forza di legge del Governo e il referendum abrogativo. Da ciò derivano 2 principi importanti per comprendere la natura della legge: a) Principio del numero “chiuso” delle fonti primarie esse sono stabilite dalla Costituzione (e dalle leggi costituzionali), e da tale principio deriva il fatto che per creare nuove fonti che abbiamo forza attiva e/o passiva primaria è necessaria una fonte della Costituzione. Una legge non potrebbe creare nuove tipologie di leggi (atti aventi forza di legge), ma potrebbe creare nuove fonti secondarie. b) Secondo principio si riferisce al fatto che gli unici limiti che valgono per il legislatore sono quelli stabiliti direttamente dalla Costituzione o a fonti pari ordinate, o da queste richiamate. art. 117, comma 1, Cost. contiene i limiti che valgono per le leggi dello Stato e delle regioni << rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali >> Nulla dice la Costituzione sul contenuto della legge, salvo sottostare al alcuni limiti, le cosiddette riserve: ➢ Riserva di legge: quando una norma della Costituzione riserva alla legge la disciplina di una determinata materia escludendo, o ammettendo solo in parte, che essa possa essere oggetto di altre fonti normative. ➢ Riserva rinforzata: quando il Parlamento, nella sua attività di legislatore, deve attenersi alle disposizioni costituzionali che ne stabiliscono i limiti. Tale riserva può essere distinta in due sottotipi: ✓ La discrezionalità del legislatore è limitata sotto il profilo del procedimento ✓ La discrezionalità del legislatore è limitata sotto il profilo del contenuto della legge ➢ Riserva relativa: quando la legge deve definire solamente i contorni della disciplina, quindi solo gli aspetti generali e qualificanti della disciplina ➢ Riserva assoluta: quando ogni parte della disciplina è stabilita dalle norma di rango primario Pag. 25 di 113 Nel nostro sistema costituzionale non vi è un obbligo per cui la legge deve essere generale ed astratta, tuttavia il legislatore deve rispettare il canone della ragionevolezza per cui le scelte legislative devono essere coerenti, in modo tale da non opporsi al principio di uguaglianza sia formale che sostanziale. Centralità della legge come espressione del Parlamento nella nostra Costituzione da cui derivano: ✓ il principio di preferenza della legge ovvero la competenza generale della legge rispetto alle altre fonti ✓ il principio di legalità (ogni atto della Pubblica Amministrazione non deve contrastare con la legge e deve trovare il suo fondamento in una norma di legge) sia in senso formale che in senso sostanziale Poche volte la Costituzione affronta il tema dell’oggetto della legge, per imporre un certo procedimento di approvazione (cosiddetta riserva di assemblea dell’art. 72, ultimo comma, o della legge di amnistia o indulto ex art. 79 Cost.) o per escluderla dalla possibilità di essere sottoposta a referendum abrogativo (art. 75, comma 2, Cost.). Inoltre la Costituzione si occupa del contenuto della legge nell’art. 117, nel testo modificato con la revisione costituzionale del 2001, in cui individua un elenco di materie di competenza del legislatore statale e uno concorrente tra legislatore statale e regionale. Sono sempre più numerose le leggi a cadenza annuale con contenuto specializzato, in particolare: 1. Legge di bilancio l’unica prevista dalla Costituzione, che impone alle Camere di approvare ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo 2. Legge di stabilità con lo scopo di attuare il programma di politica economica del Governo e di fissare il limite complessivo di entrare e spese per l’attuazione del patto di stabilità europeo 3. Legge di delegazione europea in sostituzione della legge comunitaria annuale 4. La legge europea con cui il Parlamento realizza direttamente gli interventi normativi necessari all’adempimento degli obblighi europei 5. La legge annuale di semplificazione allo scopo di realizzare misure di semplificazione normativa e amministrativa a livello nazionale 6. La legge annuale per il mercato e la concorrenza scopo di rimuovere gli ostacoli all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori 7. La legge annuale per le micro, piccole e medie imprese definire gli interventi da adottare nell’anno successivo per la tutela e lo sviluppo delle medesime IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO L’art. 70 Cost. prevede che la funziona legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. L’iter formativo di una legge è molto articolato ed in esso si possono distinguere almeno tre fasi: ➢ Iniziativa ➢ Costitutiva, che si divide in istruttoria e approvazione ➢ Integrativa dell’efficaci ed entrata in vigore La prima fase, iniziativa L’art. 71 prevede che un progetto di legge può essere presentato, quindi l’iniziativa legislativa può essere assunta: Dal Governo Da ciascun parlamentare Pag. 26 di 113 Da 50 000 elettori (proposta di legge di iniziativa popolare) Da ciascun Consiglio regionale Dal Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) L’iniziativa legislativa viene presa nella maggior parte dei casi dai singoli parlamentari, ma l’iniziativa governativa è quella che ha maggiori possibilità di successo, poiché i disegni di legge governativi sono spesso attuazione del programma politico della maggioranza, quel programma sul quale si fonda il rapporto fiduciario. Inoltre alcune tipologie di leggi possono essere presentate solo dal Governo come i disegni di legge riguardanti la legge di stabilità o aventi per oggetto il bilancio e il rendiconto consuntivo. La seconda fase, costitutiva Ogni disegno di legge è affidato alla commissione competente per materia. Nell’art. 72 si distinguono almeno 3 subprocedimenti: ➢ Normale ➢ Abbreviata ➢ Decentrata Il procedimento normale La prima fase si svolge in commissione, il Presidente della Camera o del Senato, che riceve un progetto di legge lo inoltra alla commissione competente per materia. La funzione delle commissioni è di esaminare i progetti loro assegnati per vedere se hanno concrete possibilità di essere approvati e quando la commissione svolge questo lavoro si dice che è riunita in sede referente poiché i risultati devono essere riferiti all’Assemblea. Durante l’esame in commissione i rappresentati dei vari gruppi confrontano le loro posizioni e presentano i propri emendamenti, cioè le proprie proposte di cambiamento e può accadere che il progetto venga fuso con altri presentati da altri parlamentari sullo stesso argomento e può anche accadere che venga stravolto a tal punto che colui che lo ha presentato ritiri la firma. L’esame termina quando le posizioni dei rappresentanti dei diversi gruppi appaiono ormai definite e immodificabili, a questo punto viene preparata: ֍ Una relazione di maggioranza => maggioranza delle commissioni esprime il proprio parere sull’opportunità o meno di approvare il progetto ֍ Una o più relazioni di minoranza => le opposizioni espongono il proprio punto di vista ֍ Viene nominato un relatore => deve illustrare all’Assemblea le conclusioni della commissione ֍ Vengono nominati 9 membri che prendono il nome di comitato dei nove alla Camera e di sottocommissione al Senato, i quali dovranno pronunciarsi su ulteriori eventuali emendamenti La seconda fase si svolge in aula dove il progetto di legge viene illustrato dai relatori di maggioranza e minoranza e si procede all’esame e all’approvazione di ogni singolo articolo. In questa occasione i parlamentari possono ancora proporre emendamenti, cioè modifiche parziali al progetto di discussione, integrazioni o soppressione di parti. Approvati i singoli articoli e votati gli eventuali emendamenti si passa alla votazione finale e a questo punto le ipotesi sono due: la votazione finale dà esito negativo e il progetto viene respinto o dà esito positivo e viene inviato all’altra Camera affinché lo ridiscuta e lo voti, prima in commissione e poi in aula. Pag. 29 di 113 Una delle più frequenti applicazioni dell’istituto della delegazione legislativa trova luogo nel caso dei codici, che contengono la disciplina organica di un settore, e dei testi unici. Per codici e testi si intendono i testi che raccolgono una serie di fonti di produzione in vigore con lo scopo di riunirle, razionalizzandole, in un unico documento. I testi unici possono essere semplici mezzi di conoscenza delle norme in vigore oppure possono introdurre innovazioni. Nel caso siano semplici mezzi di conoscenza, per i quali non è necessaria la delega legislativa, si parla di testi unici meramente compilativi, perché si limitano a raccoglie il complesso delle disposizioni vigenti senza innovazioni. Nel caso introducano innovazioni si parla di testi unici normativi. Il decreto-legge art. 77 Il decreto-legge è un atto del Governo con forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza. In questi casi straordinari la Costituzione consente al Governo di alterare l’ordine normale dei poteri, adottando provvedimenti provvisori con forza di legge. Il Governo lo stesso giorno in cui il decreto-legge è emanato ha l’obbligo di trasmetterlo alle Camere chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono convocate e si riuniscono entro 5 giorni. La conversione in legge deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, se ciò non avviene il decreto perde efficacia fin dal momento in cui è stato adottato. I REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO o REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO Il termine “regolamento” è polisenso; con esso ci si può riferire a: → Regolamento amministrativo → Regolamento parlamentare → Regolamento interno degli Organi costituzionali (es. della Corte Cost.) → Regolamento europeo => Fonte UE → Regolamento privato (per es. regolamento di condominio) I regolamenti adottati dai Governi sono fonti secondarie rispetto alla legge ordinaria e alla Costituzione. Si possono definire come regole di carattere sostanziale, organizzativo, procedurale oppure provvedimenti per dare attuazione ed esecuzione alla legge. Tra i regolamenti dell’esecutivo ricordiamo: 1) Regolamenti governativi, emanati dal Consiglio dei Ministri. Possono essere: a) di esecuzione, per disciplinare l’esecuzione di una legge b) di attuazione, per attuare o integrare una legge c) di organizzazione, per organizzare il funzionale delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni trattate 2) Regolamenti ministeriali, emanati da un singolo Ministro 3) I regolamenti interministeriali, emanati da più ministri (ma devono rispettare i regolamenti ministeriali) Per delegificazione si intende l’istituto mediante il quale una legge da un lato attribuisce al potere regolamentare del Governo il compito di regolare una certa materia già oggetto di disciplina da parte di una precedente legge e, dall’altro, dispone l’abrogazione di tale disciplina precedente a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione. Pag. 30 di 113 La differenza fra legge e regolamento sta principalmente nell’efficacia formale: la legge, atto dell'organo legislativo, ha valore giuridico assoluto (ma non deve contraddire la Cost.); il regolamento, atto dell’autorità amministrativa, ha l'efficacia formale di atto amministrativo e possiede valore giuridico relativo, perché è valido solo in quanto sia legittimo, cioè non contraddica a una legge formale (principio di legalità). Il regolamento può essere quindi, sindacato dal giudice quanto alla legittimità: in base all’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, i giudici devono applicare i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi. L. 400 del 1988 – art. 17 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi (esecutivi); b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale (attuativi); c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge (autonomi); d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Pag. 31 di 113 IL REFERENDUM ABROGATIVO – IL POPOLO CHE DELIBERA Il referendum è un istituto di democrazia diretta grazie al quale il popolo ha la possibilità di pronunciarsi direttamente in merito a una determinata questione. Tra i possibili referendum consentiti il più praticato è il referendum abrogativo. Il referendum abrogativo previsto dall’art. 75 cost. è un istituto attraverso il quale il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi direttamente circa l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge dello Stato. Perché la norma sia abrogata devono recarsi a votare più della metà degli elettori ed è necessario che la maggioranza si pronunci a favore. Fu l’unico tipo di referendum legislativo accolto in Assemblea Costituente, ma il primo lo si ebbe nel 1974 in materia di divorzio, in cui prevalsero i NO e quindi la legge venne mantenuta. Ma non tutte le leggi possono essere abrogate, di fatto non possono essere abrogati: ❖ Trattati internazionali ❖ Materia tributaria ❖ Amnistia ❖ Indulto LA DEMOCRAZIA IN ITALIA L’idea che un intero popolo possa prendere decisioni (democrazia diretta) è impossibile da attuare in un paese con così tanta popolazione al suo interno, quindi la democrazia indiretta è il miglior modo per governare trovato fin ora, anche se non si può definire una vera democrazia in quanto le decisioni sono prese da pochi che guardano ai lori interessi e non all’interesse collettivo. Art. 1 Cost. Italia 1948 Democrazia diretta – strumenti: ➢ Referendum (abrogativo, costituzionale, altri..) ➢ Iniziativa legislativa popolare ➢ Petizione Democrazia indiretta (rappresentativa): ➢ Elezioni politiche ➢ Elezioni europee ➢ Elezioni regionali ➢ Elezioni comunali e provinciali Pag. 34 di 113 Articolo 21 della Costituzione tedesca è molto più delineato e preciso rispetto all’art. 49 della nostra Costituzione. Per quanto riguarda l'associazionismo a fini politici generali, quindi i partiti politici, la Costituzione dedica l'articolo 49. Il partito moderno sorse nell'ultima parte dell’800 e si affermò nelle forme del partito di massa all'inizio del 900. In Italia ci furono 2 fasi: ➢ Una prima fase in cui i partiti furono controllati o semplicemente tollerati ➢ Una seconda fase in cui divennero uno strumento per impadronirsi dello stato e imporre la propria ideologia a tutto l'ordinamento. In particolare l'organizzazione totalitaria del potere fascista e comunista che si bastavano sul partito unico La fine del fascismo comportò l'immediato ritorno al pluralismo partitico e su tali partiti politici si fondò il nuovo ordinamento costituzionale. La natura giuridica dei partiti è espressione della società, pur essendo associazioni di fatto, in quanto ricoprono un ruolo rilevante ai fini della funzionalità stessa dell'ordinamento costituzionale. Di fatto le difficoltà del sistema partitico si riflettono sul funzionamento della forma di governo. L'art 49 Cost. ha come destinatari i cittadini, ai quali riconosce il diritto ad “associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Vanno evidenziati 2 aspetti: ❖ Non sono i partiti che concorrono a determinare la politica nazionale, ma sono i cittadini che partecipano a questa funzione avvalendosi del diritto della libera associazione ❖ Il concorso alla determinazione della politica nazionale deve avvenire con metodo democratico La norma costituzionale dei partiti è collocata nel titolo IV della parte prima (rapporti politici), subito solo l'articolo relativo al diritto di voto. L'intenzione dei costituenti, per quanto riguarda il secondo aspetto evidenziato, era il carattere di leale competizione per il consenso degli elettori e non si riferiva invece all'organizzazione interna di ciascun partito. Nell'ordinamento italiano c'è un solo vincolo per quanto riguarda i partiti ed è rappresentato dalla XII disposizione transitoria e finale che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista. Un aspetto cruciale è stato il rapporto fra partito e gruppo parlamentare. I partiti si sono affermati prima nella società e poi nelle istituzioni, nel Secondo dopoguerra in modo invasivo per quanto riguarda tutti gli ambiti decisionali a ogni livello di governo. I GRUPPI PARLAMENTARI I gruppi parlamentari sono raggruppamenti di deputati o di senatori eletti nelle liste del medesimo partito e la loro istituzione risponde all’esigenza di semplificare la vita parlamentare in quanto questa uniformità presenta il vantaggio nella semplificazione del confronto politico visto che le uniche posizioni da considerare sono quelle dei gruppi e non dei singoli. Un gruppo parlamentare deve essere composto da 20 deputati o 10 senatori, che non sempre fanno parte di un partito. I parlamentari devono necessariamente aderire ad un gruppo, e se non sono abbastanza da formare un gruppo si crea un gruppo misto, che accoglie tutte le formazioni politiche che non hanno ottenuto un numero di parlamentari sufficiente a costituire un gruppo proprio e i singoli parlamentari che scelgono di non aderire ad alcun gruppo. Pag. 35 di 113 La capacità di rappresentare la società era stata la prima funzione del Parlamento che successivamente è diventata la colonna portante del potere esecutivo. Con il suffragio universale, la democratizzazione delle istituzioni e il ruolo dei partiti politici si ridimensionò il ruolo delle assemblee e la loro capacità di essere la sede del governo, così il potere del Parlamento passò in parte nelle mani dei partiti e in parte in quelle dei cittadini. Per questo si è parlato di partitocrazia cioè la denuncia dell'eccessivo potere dei partiti e la loro tendenza a impadronirsi delle istituzioni rappresentative sostituendosi ad esse. Anche per reazione a questo fenomeno i partiti su cui si era costituita è consolidata la democrazia italiana dal 1943 si sono distrutti e trasformati. Ne è nato un sistema molto frammentato e dall'incerto consolidamento, introducendo così le coalizioni. I partiti della costituente erano partiti di massa con un alta partecipazione da parte dei cittadini, nei quali si riponeva molta fiducia, e tali partiti erano molto ideologizzati (cercavano consensi da parte di tutti). I partiti oggi non sono più ideologizzati e hanno perso la capacità di essere il rispecchiamento della vita politica, hanno perso i propri finanziamenti, che gli permettono di sopravvivere. I finanziamenti dal 1999 al 2013 sono stati dati dallo Stato. I finanziamenti pubblici dei partiti, come sono cambiati? ֍ Finanziamento pubblico diretto (91 mln nel 2012) come rimborso delle spese elettorali in proporzione ai voti ottenuti (l. 157 del 1999) ֍ Nel 2013 (dl 149/2013 conversione in legge 13/2014) abolizione del sistema precedente (a regime dal 2017) e sostituzione con contributi indiretti (2 per mille IRPEF) e contributi volontari dei privati (detraibili). ֍ Ai benefici accedono solo i partiti che abbiano degli Statuti connotati da democrazia interna (art. 3). ֍ Gli Statuti sono esaminati da una Commissione (di garanzia degli Statuti) e se il controllo è positivo il partito è iscritto in un Registro nazionale e lo Statuto pubblicato sulla GU. Alcuni controlli di natura finanziaria sono stati introdotti come corrispettivo delle diverse forme di finanziamento pubblico dell'attività dei partiti, che si sono susseguite a partire dagli anni 70. Nonostante la volontà popolare espressa con il referendum abrogativo del 1993 contro il finanziamento pubblico dei partiti, varie leggi hanno successivamente aumentato i contributi pubblici sono forma di rimborsi. Rimborsi che in realtà di tale hanno solo la denominazione in quanto i contributi non erano commisurati alle spese elettorali sostenute, ma erano di notevole consistenza e venivano corrisposti anno per anno in modo tale da costituire un finanziamento simile a quello abrogato. Alcune inchieste giudiziarie per hanno portato a una complessiva riforma nel senso del superamento del finanziamento pubblico diretto e ciò ha portato al decreto legislativo 149/2013 in base al quale i partiti si finanziano: ➢ Attraverso contribuzioni volontarie fiscalmente agevolate, cioè erogazioni liberali di privati che danno diritto a detrazioni fiscali, esiste però un limite per cui un privato non può corrispondere più di 100 mila euro l'anno ➢ Attraverso contribuzioni indirette sulla base delle scelte espresse dai cittadini che possono destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito a favore di un partito Pag. 36 di 113 SISTEMI ELETTORALI I sistemi politici sono profondamente influenzati dalle diverse legislazioni elettorali che costituiscono un elemento essenziale della democrazia rappresentativa, regolando le modalità mediante le quali il popolo esprime la sovranità attraverso l’elezione dei propri rappresentanti. La parte centrale della legislazione elettorale è il sistema elettorale, ossia il meccanismo volto a trasformare i voti in seggi. I sistemi elettorali si dividono in due grandi famiglie: ❖ Sistema maggioritario chi ottiene più voti all’interno di una circoscrizione (spesso definita “collegio elettorale”) conquista tutti i seggi assegnati alla circoscrizione stessa. (the winner catches all): tanti collegi uninominali quanti i seggi da attribuire. Di solito si tratta di piccoli collegi, ai quali aspetta un solo seggio. Ogni partito (o coalizione di partiti) presenta un candidato e viene eletto quello che ottiene più voti. Nei sistemi maggioritari si collocano, oltre ai sistemi a turno unico quelli a doppio turno. Il candidato più votato viene eletto al primo turno solo se conquista almeno una certa percentuale di voti, solitamente pari al 50%. Se tale percentuale non viene raggiunta ci sarà una seconda votazione a breve distanza, detta ballottaggio, alla quale partecipano quei candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene eletto colui che al secondo turno ha ottenuto più voti. Il sistema maggioritario consente di individuare una chiara maggioranza politica, ma comporta una perdita di rappresentatività degli organi elettivi, dai quali vengono esclusi i partiti più piccoli. Due i modelli più noti: ✓ plurality (GB), per vincere il seggio basta la maggioranza relativa ✓ majority (Francia), per vincere il seggio magg. assoluta altrimenti doppio turno. Difetto: sovra-rappresentazione partiti maggiori e forti in determinate aree geografiche Pregi: in contesti bipartitici o bipolari favorisce (ma non assicura) la formazione di maggioranza; scoraggia la frammentazione partitica ❖ Sistema proporzionale prevede circoscrizioni plurinominali (in esse sono eletti molteplici rappresentanti), nelle quali la competizione si svolge non tra candidati ma tra liste concorrenti: i seggi sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti che ottengono. Prevede la suddivisione del territorio nazionale in zone ampie dette circoscrizioni ed agli elettori residenti in ciascuna circoscrizione compete di eleggere un certo numero di candidati che andranno a ricoprire altrettanti seggi in Parlamento. Ogni partito presenta una lista di candidati contrassegnata da un simbolo e l’elettore vota il simbolo del partito scelto e se lo desidera esprime la propria preferenza indicando il nome di uno o più candidati presenti nella lista. Le elezioni si hanno in un unico turno. I seggi sono ripartiti in percentuale rispetto ai voti dati dagli elettori, che votano una lista partitica composta da più candidati (con eventuale preferenza). Si divide il numero dei voti validi per il numero dei seggi a disposizione e si ottiene un “quoziente elettorale” che corrisponde a un seggio. In base al quoziente si assegna il numero dei parlamentari. Tale sistema garantisce una tendenziale corrispondenza tra l’organo elettivo e la volontà popolare espressa dai voti. In assenza di una chiara maggioranza durante le elezioni, è necessario formare i cosiddetti governi di coalizione, solitamente instabili. Difetto: incentivano multipartitismo Pregio: assicurano che i partiti abbiano un numero di seggi pari al loro effettivo consenso Pag. 39 di 113 I costituenti decisero di non costituzionalizzare il sistema elettorale, pur inserendo diverse disposizioni che implicitamente mostrano la preferenza per un sistema proporzionale. Nella legge elettorale per la Camera dei deputati si dette vita a un sistema proporzionale e a liste concorrenti, mentre il Senato si prevedeva il sistema proporzionale solo se nessun candidato avesse raggiunto il 65% dei voti, questa soglia era troppo alta e così il Senato veniva eletto sempre con il metodo proporzionale. ➢ Legge «truffa» del 1953 con cui veniva assegnato un premio di maggioranza (64% dei seggi) ai partiti che avessero ottenuto il 50% + 1 dei voti validi. Questo serviva per avere una piena governabilità e la legge fu approvata con la questione di fiducia (usata per la prima volta nella nostra legislazione) Elezioni: le forze apparentate alla DC ottennero il 49,8% dei voti: per circa 54.000 voti il premio non scattò) e abolizione della legge truffa (1954) Dal 53 al 53 le elezioni si tennero con il metodo di Hondt (proporzionale) che permetteva la presenza di molti partiti, anche piccoli. ➢ Ci fu un periodo di forte instabilità generata da problemi interni alla coalizione e a volte agli stessi partiti, la frammentazione del sistema partitico si proiettava infatti attraverso il sistema proporzionale sulla composizione delle Camere. ➢ Referendum del 1991 sulla preferenza unica ➢ Referendum del 1993 sulla legge elettorale del Senato, il successo dei SI porta alla riforma elettorale (Mattarellum) ➢ Legge Mattarella (“Mattarellum”) del 1993 (3/4 seggi con maggioritario, il restante con proporzionale, scorporo, liste bloccate, sbarramento 4% base nazionale) Prevedeva un sistema maggioritario misto a un sistema proporzionale, con una maggiore forza del sistema maggioritario. La parte proporzionale era volta a favore dei partiti più piccoli o non eletti in collegi uninominali, chi veniva eletto nel collegio uninominale non poteva essere eletto nei collegi proporzionali (ciò avveniva attraverso lo scorporo), questo per evitare che i partiti più grandi avessero un netto vantaggio. “lista bloccata” è l’elenco dei candidati di un partito il cui ordine non può essere modificato e in sede di elezione, l’elettore non può di fatto effettuare una preferenza. Sbarramento 4% si riferisce al fatto che i partiti che non hanno raggiunto almeno il 4% non possono partecipare al riparto dei seggi proporzionali, con delle deroghe per quanto riguarda i partiti nelle zone con statuto speciale. Tale legge obbliga i partiti a coalizzarsi per poter vincere, cosa mai successa prima della legge truffa, e per questo è presente una bipolarizzazione, cioè un sistema con 2 poli fatti da coalizioni e questo rappresenta una finta stabilità in quanto dopo le elezioni i partiti tornano ognuno a sé ➢ Riforma del 2005 (“Porcellum”): ritorno al proporzionale con premio maggioranza su base nazionale per la Camera, per cui chi ottiene la maggioranza (anche relativa) prende il 55% dei seggi, mentre per quanto riguarda il Senato esso viene eletto su base regionale, quindi i premi di maggioranza sono tanti quanto sono le regioni (non è previsto un unico premio come alla Camera) Presenti: liste bloccate; sbarramenti differenziati (per liste e coalizioni); leader della coalizione indicato (non giuridicamente vincolante). Si vota con questo sistema nel 2006, 2008, 2013. ➢ Sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014: dichiara incostituzionale la mancanza delle preferenze e quindi le liste bloccate, e il premio di maggioranza senza una soglia minima ragionevole perché se no si distorcerebbe la proporzionalità della Camera e quindi si falserebbe la rappresentatività. ➢ Dalla sentenza della Corte deriva implicitamente il cosiddetto Consultellum: proporzionale puro con soglie di sbarramento. Pag. 40 di 113 ➢ Riforma Renzi («Italicum»): varata con la legge n. 52 del 2015 (solo per la Camera; legge per Senato sarebbe cambiata con riforma costituzionale del 2016…); proporzionale con premio di maggioranza con l’assegnazione di 340 seggi, circa il 54% del totale (alla lista che ottiene +40 % dei voti; eventuale ballottaggio se minore percentuale) sbarramento liste al 3%. ➢ Corte costituzionale sentenza n. 35 del 2017: dichiara incostituzionale il ballottaggio perché non in grado di assicurare il valore della rappresentatività e il principio di eguaglianza del voto. «Rosatellum» l. 165 del 2017 per entrambi i rami: ❖ 1/3 seggi (232 alla Camera; 116 Senato) in collegi uninominali ❖ 2/3 (386 alla Camera; 193 Senato) con proporzionale ❖ Collegi piccoli e liste bloccate corte nel proporzionale ❖ Unica scheda ❖ Non è possibile voto disgiunto tra maggioritario e proporzionale ❖ Sbarramento al 3% su base nazionale ❖ Resta il voto italiani all’estero (12 deputati e 6 senatori) La differenza con Mattarellum è che sono collegi piccoli con possibilità di scelta e quindi non ci sono liste bloccate. CAMERA: CIRCOSCRIZIONE LOMBARDIA 1 (CITTA’ METROPOLITANA + MB) ✓ Alla circoscrizione Lombardia 1 sono assegnati 40 seggi, di cui 15 uninominali e 25 plurinominali. ✓ La circoscrizione comprende l’intero territorio della provincia di Monza e Brianza e quasi tutto il territorio della CM di Milano (eccetto 10 comuni al confine con la provincia di Lodi e San Colombano al Lambro) ✓ Oltre ai 15 collegi uninominali sono costituiti 4 collegi plurinominali ognuno dei quali elegge almeno 6 deputati per un totale di 25 deputati ✓ Milano: il collegio plurinominale Lombardia 1/03 comprende il territorio della città di Milano ed elegge 7 deputati ✓ La città di Milano elegge 6 deputati nei collegi uninominali. La popolazione media dei 15 collegi uninominali è di 235.726 (max 298 min 210) OLTRE LO STATO: ORDINAMENTI INTERNAZIONALI E SOVRANAZIONALI LA SOVRANITÀ DELLO STATO CONTEMPORANEO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Nel XX secolo, a partire dal Secondo dopoguerra, si è assistito a una messa in discussione della sovranità esterna, nel senso di una sua progressiva limitazione, sia spontaneamente accettata dagli Stati, sia imposta loro dall’ordinamento internazionale o da ordinamenti sovranazionali. A questo ha contribuito il progresso tecnico che da un lato ha consentito più rapide comunicazioni, con importanti riflessi sugli scambi economici oltre che sulla facilità di movimento delle persone, e dall’altro il deflagrare (divampare, esplodere, scoppiare) di guerre devastanti di portata mondiale. Alla fine della Seconda guerra mondiale le interazioni sempre più facili tra cittadini di Stati diversi e tra Stati dovevano essere orientate nel senso di un rafforzamento della pace e del benessere, se si voleva evitare di ripetere le esperienze devastanti delle guerre. Quindi il principio di sovranità interpretato in modo assoluto costituiva un ostacolo per il raggiungimento di tale obbiettivo. Pag. 41 di 113 I governi, specie sul continente europeo, compresero che il miglior modo di garantire la pace tra i popoli era quello di stringere accordi e di creare istituzioni che li sottoponessero a una sorta di controllo reciproco e che consentissero più facili scambi economici. Se l’ordine internazionale inteso come insieme di attività, strumenti e comportamenti che regolano i rapporti tra Stati, esisteva fin da quando sono nati gli Stati, dopo la Seconda guerra mondiale questo concetto si è sviluppato in tal modo che oggi l’ordinamento internazionale è inteso come ordinamento giuridico il cui elemento plurisoggettività è rappresentato dagli Stati. Tale esperimento non era nuovo poiché alla fine della Prima guerra mondiale, in occasione della Conferenza di Pace di Parigi, per volontà degli Stati Uniti, alcuni paesi (compresa l’Italia) costituirono la Società delle Nazioni con lo scopo di prevenire i conflitti armati e garantire e promuovere il benessere dei popoli. Screditata dal fatto che il promotore non ne divenne mai membro, indebolita dalle defezioni (atto di venir meno al proprio impegno di lealtà) della Germania, dell’Italia e del Giappone e incapace di prevenire la Seconda guerra mondiale, la Società delle Nazioni ha rappresentato il prototipo su quale è stata modellata l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). L’ONU è un nuovo ordine internazionale garantito da un ordinamento internazionale basato sull’individuazione di stabili rapporti tra Stati, fondati sul diritto internazionale pattizio. Ovvero su trattati internazionali che, creando istituzioni di natura politica o economica, vincolano gli Stati verso interessi e obbiettivi comuni. Oggi si collocano strumenti di diritto internazionale che da un lato comprimono la sovranità degli Stati, e dall’altro la presuppongono. Gli Stati, infatti, sono sovrani nella scelta di aderire o meno a questi strumenti internazionali: essi limitano volontariamente la loro sovranità al momento di condizionare i propri ordinamenti ai trattati, alle decisioni, alle regole delle istituzioni internazionali e sovranazionali. LE FONTI INTERNAZIONALI ED EUROPEE – PER QUANTO CONCERNE L’ITALIA I principi costituzionali sulle fonti internazionali ed europee Il sistema delle fonti italiano non è chiuso rispetto all’esterno: al contrario, si apre alle fonti provenienti da altri ordinamenti, che lo integrano in coerenza con la visione evolutiva della sovranità esterna che caratterizza lo Stato contemporaneo. Alle condizioni che la Costituzione stabilisce, in particolare, negli articoli 10, 11, 117 comma 1, possono entrare a far parte dell’ordinamento italiano le fonti del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea. L’art. 10 Cost. si riferisce alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, stabilendo che l’ordinamento italiano si conforma ad esse. Si tratta di norme che esprimono le tendenze di fondo del diritto internazionale, tra le quali si collocano le consuetudini universali e i principi generali del diritto internazionale, come: l’immunità, la tutela dei diritti umani, la protezione dello straniero. Sulla base di tale articolo le norme internazionali generalmente riconosciute operano direttamente nell’ordinamento italiano, senza bisogno di un atto interno di recepimento, e assumono rango costituzionale. Un eventuale contrasto tra fonti primarie italiane e tali norme si traduce in un vizio di illegittimità costituzionale che deve essere accertato dalla Corte costituzionale, sulla base dell’art. 134 Cost. La Corte ha espressamente affermato che anche le norme internazionali consuetudinarie possono essere oggetto del controllo di costituzionalità, quanto al rispetto dei principi supremi. Pag. 44 di 113 contro l’umanità, compreso il reato di genocidio. 7 novembre 2016, 124 paesi hanno aderito alle Corte pena internazionale, che dal 2002 accoglie dall’Aja i giudizi ad essa sottoposti dai governi firmatari e dal Coniglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La fine della Seconda guerra mondiale ebbe effetti anche sui rapporti di natura economica tra gli Stati, nel 1944 a Bretton Woods si previde la creazione di: ➢ Fondo Monetario Internazionale (FMI) con lo scopo di promuovere la cooperazione monetaria internazionale e la stabilizzazione dei cambi ➢ Banca mondiale nata con lo scopo di aiutare i paesi nella ripresa dopo la Seconda guerra mondiale, ma oggi ha lo scopo di aiutare i paesi mergenti L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del nord (NATO) Nacque come alleanza militare difensiva per la collaborazione nella difesa dei territori degli Stati appartenenti. Venne firmato a Washington il 4 aprile 1949 ed entrò in vigore il 24 agosto dello stesso anno. Attualmente vi partecipano 28 Stati (inizialmente solo 12). Art. 5 Trattato Nord Atlantico (1949 - l. esecuzione n. 465 del 1949) : “Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art.51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale”. L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC o in inglese WTO) Istituita nel 1995 sulla base del preesistente Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio che, a partire dal 1947, aveva gettato le basi per la liberalizzazione degli scambi commerciali internazionali, rappresenta l’ordinamento giuridico del commercio internazionale. L’OMC o WTO è quindi il luogo all’interno del quale si discutono gli aspetti giuridici del commercio internazionale, con lo scopo di agevolare i commerci risolvendo eventuali controversie internazionali sul commercio. Quasi tutti gli Stati ne fanno parte e tutti partecipano ai suoi organi interni: ➢ La Conferenza dei ministri che si riunisce ogni 2 anni per discutere le linee guida ➢ Il Consiglio generale che assicura il funzionamento tra una Conferenza dei ministri e l’altra, e che funge da organo di vigilanza delle politiche commerciali e di risoluzione delle controversie ➢ Il Segretariato generale al cui vertice sta il direttore generale, che svolge i compiti amministrativi necessari al funzionamento dell’organizzazione Altre organizzazioni Accanto a queste organizzazioni troviamo anche: ֍ INTERPOOL un rete collaborativa di forza di polizia nazionali ֍ FIFA organizzazione delle manifestazioni sportive Pag. 45 di 113 ֍ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nata su base regionale (Europa e America del Nord) ma poi diventata su base mondiale. Sostituì l’OECE creata nel 1948 per amministrare il Piano Marshall per la ricostruzione postbellica dell’Europa. Il suo obbiettivo è quello di promuovere i livelli di crescita in ogni campo, come occupazione, benessere e tenore di vita. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIOALI A CARATTERE REGIONALE Le organizzazioni internazionali su base regionale riuniscono sotto obbiettivi comuni Stati che appartengono alla stessa area geografica. Sul modello della Comunità economica europea negli anni sono nate molte organizzazioni: ➢ Mercosur istituita nel 1991 è l’organizzazione del mercato comune del Sud America, e ha raggiunto l’eliminazione dei dazi doganali interni e una tariffa doganale comune verso i paesi terzi ➢ Caribbean Community (CARICOM) dal 1973 consente l’integrazione dei mercati dei paesi caraibici ➢ Comunità Andina nata nel 1969 con lo scopo di una progressiva integrazione economica e politica dei paesi ➢ Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) nata nel 1967 con lo scopo di una maggiore integrazione politica e economica tra i paesi aderenti ➢ NAFTA trattato di libero scambio commerciale vigente tra Canada, Stati Uniti e Messico, ispirato al modello del mercato uni europeo per quanto riguarda l’eliminazione delle barriere doganali Volto invece alla tutela dei diritti fondamentali è stato istituito il Consiglio d’Europa nel cui ambito è stata adottata la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, seguendo questo modello: ➢ 1969 siglata Convenzione americana sui diritti umani sulla quale ha giurisdizione la Corte interamericana dei diritti umani ➢ 1986 entrata in vigore Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, garantita dal 2004 dalla Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli L’UNIONE EUROPEA Il panorama europeo può essere qualificato come un ordinamento sovranazionale, in quanto la cooperazione tra gli Stati membri avviene ad un livello più stretto e meno occasionale di quanto accada in tutte le altre organizzazioni di diritto internazionale. L’Unione europea ebbe origine nel 1951 quando Italia, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo stipularono il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) che aveva come scopo il controllo della produzione di carbone e acciaio sotto un’unica autorità. Hanno fatto seguito nel 1957 il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) anche noto come Trattato di Roma (dal luogo dove fu stipulato) e il Trattato istitutivo della Comunità europea per l’energia atomica (EUROTAM). Anche se le motivazioni che guidarono gli Stati fondatori erano essenzialmente politiche l’avvio del processo di integrazione si è svolto soprattutto nella sfera economica. Gli obbiettivi della CEE erano alquanto limitati: ❖ Creare un’unione doganale, un mercato comune europeo ❖ Abolire gli ostacoli alla libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi ❖ Armonizzare le politiche economiche, sociali e fiscali Pag. 46 di 113 Gli Organi della CEE previsti dal Trattato erano: ❖ Consiglio dei ministri dove sedevano i rappresentanti dei governi e che decideva all’unanimità ❖ Corte di giustizia composta in modo paritetico (ugual numero di membri) dai rappresentanti degli Stati membri con il compito di assicurare il controllo del rispetto dei trattati e di interpretare il diritto europeo. L’ordinamento comunitario ha però subito importanti trasformazioni attraverso: ➢ Corte di giustizia ha affermato la superiorità del diritto europeo nelle materie trasmesse alla Comunità sul diritto degli Stati membri e ha affermato la propria competenza a sindacare il rispetto del diritto europeo da parte degli Stati membri, acquisendo così funzioni ben più ampie di quelle affidate dai trattati, operando come una vera e propria corte costituzionale ➢ Modifiche apportate ai trattati dapprima con l’Atto unico europeo del 1986 e poi con il Trattato di Maastricht del 1992 il quale ha istituito l’Unione Europea con il tempio e la struttura a 3 pilastri 1. Il primo riguardava le Comunità europee, ovvero un mercato comune europeo, l'unione economica e monetaria, una serie di altre competenze aggiunte nel tempo, oltre alla politica del carbone e dell'acciaio e quella atomica. 2. Il secondo affrontava la Politica estera e di sicurezza comune, ossia la costruzione di una politica unica verso l'esterno. 3. Il terzo, ovvero la Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale era rivolta alla costruzione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in cui vi fosse collaborazione contro la criminalità a livello sovranazionale. ֍ Si sono modificate le competenze rispetto a quelle originarie: si è aggiunto un interesse per la politica estera, la creazione di una moneta unica e l’istituzione di una cittadinanza europea. ֍ Trattato di Amsterdam (1997) – Il Parlamento co-legislatore e nuove materie nel I pilastro (immigrazione, cooperazione giudiziaria); missioni militari. ֍ Nizza (2000) e il fallimento della Costituzione europea (2004). ֍ Nel 1999 è stata approvata anche una Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che ha assunto valore vincolante solo dieci anni dopo con il Trattato di Lisbona firmato nel 2007 e entrato in vigore nel 2009 che prevedeva: ✓ L’elezione a suffragio universale del Parlamento europeo da parte dei cittadini ✓ Una votazione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio europeo. Per effetto del Trattato di Lisbona le norme sull’Unione europea sono distribuite in due diversi atti: ✓ Trattato sull’Unione europea (TUE) che stabilisce i principi e le norme fondamentali ✓ Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che istituisce la Comunità europea Ad oggi l’Unione europea è formata da 28 Stati membri (ultima nazione Croazia 2013) con l’uscita della Gran Bretagna avvenuto con la Brexit. L’Unione europea agisce, nella maggior parte degli ambiti di competenza dell’Unione, secondo il metodo comunitario: vale a dire che le decisioni vengono assunte non all’unanimità degli Stati membri, come è tipico del diritto internazionale, ma a maggioranza variamente modulate. Il metodo definito intergovernativo, ossia quello che richiede un consenso unanime, viene mantenuto per pochi settori, come politica estera e sicurezza comune. Pag. 49 di 113 Competente a giudicare è la Corte europea dei diritti dell’uomo che potrà condannare lo Stato responsabile al ripristino della situazione anteriore alla violazione o all’equa soddisfazione (ovvero risarcimento monetario) se non è possibile il ripristino ❖ Consiglio dei poteri locali e regionali che ha il compito di garantire una sede privilegiata di confronto tra le regioni e i comuni d’Europa ❖ Commissario per i diritti umani ❖ Segretario generale che è responsabile dell’attività del Consiglio d’Europa LE FONTI EUROPEE Le fonti del diritto europeo si distinguono in fonti di diritto originario e fonti di diritto derivate. Le fonti di diritto originario sono i trattati istitutivi della Comunità europea e quelli che, successivamente, li hanno modificati. Possono essere considerate le basi costituzionali dell’UE poiché ne disciplinano i principi ispiratori, le fonti, gli organi, le competenze e sono generalmente superiori alle fonti di diritto derivato. Le fonti di diritto derivato adottate secondo i procedimenti stabiliti nei trattati, dagli organi dell’UE, sono: 1) Regolamento: “ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”. VINCOLANTI Insieme alle direttive costituiscono le fonti più rilevanti dell’ordinamento, e sono dotati dei caratteri della generalità e astrattezza. La principale caratteristica che li distingue è la diretta applicabilità, per cui una volta approvati entrano in vigore automaticamente e impongono obblighi di comportamento senza che sia necessaria la loro adozione. 2) Direttiva: “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”. VINCOLANTI Impongono un obbligo di risultato ed un termine entro il quale adempiere: stabiliscono regole generali e principi, ai quali essi sono tenuti ad aderire attraverso atti interni di attuazione. Necessitano di un recepimento negli Stati membri, che nel caso in cui non si conformino al contenuto, delle direttive, incorrono nelle procedure di infrazione stabilite nei trattati. Sono vincolanti in via indiretta al rispetto, attraverso gli atti normativi di attuazione adottati dai rispettivi Stato. DIRITTO INTERNAZIONALE E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI ❖ Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006) ❖ I Tribunali penali internazionali come giudici straordinari: dal processo di Norimberga (1945) al Tribunale per la ex Yugoslavia (1993: Milosevic e Karadzic) ❖ La Corte penale internazionale (1998): giudice permanente e giurisdizione complementare per genocidio e crimini contro l’umanità ma limitata a pochi delitti; 123 ratifiche ma Usa, Russia, Cina e India non aderenti ❖ La grande novità della CEDU (1950): un giudice per i diritti sanciti dal testo della Convenzione. Un quarto grado di giurisdizione? Pag. 50 di 113 Se scaduto il termine di recepimento possiedono efficacia diretta (al pari dei Regolamenti) e vengono dette self-executing: a) Se chiare, precise e incondizionate; b) Se chiariscono un obbligo previsto dai trattati; c) Se pongono un obbligo di non facere (ovvero astenersi dal fare). Effetto verticale: solo nei rapporti con la PA. 3) Decisioni: fonti di diritto vincolante e non necessitano nessun atto interno di recepimento (come regolamenti). Sono sprovvisti dei caratteri della generalità e dell’astrattezza, rivolgendosi direttamente a destinatari specifici. Ma decisioni quadro possono essere adottate dal Consiglio dell’Unione europea per il perseguimento della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale attraverso il ravvicinamento delle legislazioni - art. 34 TUE) 4) Raccomandazioni e pareri: sono atti non vincolanti, attraverso le raccomandazioni gli organi dell’UE invita gli Stati sono invitati a tenere certi comportamenti, mentre con i pareri fanno conoscere il loro punto di vista su una determinata materia, volgendo una funzione di orientamento. L’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto derivato dell’UE ➢ Dalla Legge La Pergola (86 del 1989) alla l. 234 del 2012 (Buttiglione) ➢ Fase ascendente: partecipazione del Parlamento italiano alla definizione della politica europea (obblighi di informazione a carico del Governo); riserva di esame parlamentare ➢ Fase discendente: l. 234 del 2012 legge di delegazione e legge europea Le norme che provengono dall’Unione europea non sono sempre immediatamente applicabili, non solo per quanto riguarda le direttive che necessitano del recepimento interno, ma anche in altri casi per cui sono necessari strumenti di attuazione interna, e si parla di fase discendente. Inizialmente è intervenuto il Parlamento con una legge annuale (legge comunitaria) con il compito di adeguare la normativa interna agli obblighi comunitari, sia direttamente, sia delegando il compito al Governo. Successivamente per l’intervento normativo statale (in precedenza si applicava con la legge comunitaria) si realizza attraverso due provvedimenti legislativi: la legge i delegazione europea e la legge europea. La legge di delegazione europea ha cadenza annuale, se necessario semestrale, ed è il mezzo con cui il Parlamento interviene in tutti quei casi in cui l’adempimento degli obblighi europei richieda, oltre a quello parlamentare, un ulteriore intervento operativo dal Governo. La legge europea ha cadenza annuale, utilizzata dal Parlamento per realizzare direttamente gli interventi normativi necessari all’adempimento degli obblighi europei. Se si verifica un contrasto tra la legge italiana e una fonte europea, che non viene risolta nella fase discendente, le conseguenze sono diverse in base al fatto che la legge sia o meno self-executing. Rapporti tra fonti derivate UE e ordinamento italiano Diverse, opposte visioni tra: ➢ Corte di Giustizia Ue, caratterizzata da approccio monista, secondo il quale ordinamento comunitario e interno NON sarebbero separati ma un ordinamento unitario ed il diritto comunitario deve prevalere su quello interno e Pag. 51 di 113 ➢ La nostra Corte costituzionale secondo la quale gli ordinamenti restano separati (approccio dualistico): i due ordinamenti sono “autonomi e distinti ma coordinati in base alla separazione di competenza operata nei trattati istitutivi”. Per la nostra Corte costituzionale le fonti comunitarie restano fonti-fatto esterne all’ordinamento italiano. Alla fine si giungerà ad una composizione del conflitto…. La posizione della Corte di giustizia UE ➢ La particolare natura del Trattato Per la Corte di Lussemburgo la natura del Trattato di Roma è diversa dagli altri trattati: «La Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non solo gli Stati membri ma anche i loro cittadini (sent. Van Gend en Loos 1963) ➢ Il primato del diritto comunitario Corte Giustizia CE Costa/Enel, sentenza 15 luglio 1964: “Il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico europeo, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema dell'UE, sarebbe del tutto privo di efficacia.” Rapporti tra fonti derivate UE e ordinamento Italiano – La più risalente giurisprudenza della Corte costituzionale ➢ La Corte costituzionale nella sent. Costa/Enel n. 14 del 1964 ha dapprima individuato nell’art. 11 Cost. il fondamento costituzionale dell’adesione alla CEE e della limitazione di sovranità ➢ I rapporti tra legge nazionale e norma comunitaria devono essere risolti in base al criterio cronologico perché i trattati erano stati recepiti con legge ordinaria ➢ In caso di contrasto tra legge italiana e fonti europee self-executing, la fonte comunitaria prevale ma non vi è abrogazione o effetto estintivo, ma la scelta di non applicazione. Tale scelta si fonda sul principio di competenza, secondo la Corte cost. i sistemi dell’Unione e quelli interni sono autonomi e distinti, per cui nelle materie di competenza dell’Unione devono applicarsi le norme europee, mentre in quelle di competenza del legislatore nazionale devono applicarsi le norme interne. ➢ La Corte di Giustizia non è dello stesso avviso, nasce un conflitto La giurisprudenza della Corte costituzionale dagli anni 70 ➢ In caso di contrasto tra regolamento e legge statale successiva, invece dapprima con la sent. n. 232 del 1975 la Corte cost. ha affermato che la norma interna doveva essere dichiarata incostituzionale da essa. ➢ La Corte di Giustizia reagisce con la sentenza Simmenthal (9.3.1978) nella quale afferma che è compito del giudice nazionale garantire l’efficacia delle norme comunitarie disapplicando la norma interna invalida perché in contrasto con il diritto comunitario. ➢ Infine, con la sent. n. 170 del 1984 (La Pergola), il giudice delle Leggi si allinea alla giurisprudenza della Corte di Giustizia: spetta al giudice di merito il compito di non applicare la norma interna (anteriore o successiva) incompatibile (contrastante) con il diritto comunitario. ➢ NB : per la Corte costituzionale la norma interna in contrasto con norme dell’UE resta valida ma non è applicabile perché fonte competente è quella europea (si parla di fonte disseccata). ➢ Gli effetti della non applicazione si producono solo in quel processo, non erga omnes come se fosse intervenuta una declaratoria di non costituzionalità. ➢ Il diritto interno non può, comunque, occupare lo spazio riservato dai Trattati al diritto comunitario. Pag. 54 di 113 Un dato che caratterizza i sistemi normativi contemporanei è che la gran parte delle norme giuridiche è prodotta da fonti atto, ma vanno distinti i sistemi giuridici di: ➢ Common law che si è sviluppato in Inghilterra, per poi diffondersi in tutti gli ordinamenti di matrice britannica. In questo sistema il diritto consuetudinario riveste un ampio spazio, mentre le fonti atto vere e proprie hanno soltanto una funzione derogatoria rispetto al complesso di regole derivanti dall’insieme dei precedenti. ➢ Civil law è il sistema giuridico dell’Europa continentale in cui la maggior parte del diritto è prodotta da fonti atto e ha alla base la codificazione. L’Italia appartiene a tale sistema. Es. fonte fatto - Dir. int. privato (L. 218 del 1995) Art. 31. Separazione personale e scioglimento del matrimonio. 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana. Consuetudini o usi Gli atti normativi richiamano talvolta le consuetudini: ecco due esempi tratti dal codice civile: ❖ Art. 1181 Adempimento parziale. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. ❖ Art. 1326 Conclusione del contratto. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi… LE ANTINOMIE Per far sì che un insieme di regole giuridiche diventi un vero sistema giuridico, ovvero un insieme ordinato di regole giuridiche, occorrono dei criteri per risolvere i conflitti logici e strutturali che si pongono al suo interno. I criteri per la risoluzione delle antinomie servono per ricondurre ad unità e coerenza un sistema pluralistico di fonti del diritto, e la risoluzione delle antinomie tra le fonti spetta all’interprete (giudice, Pubblica Amministrazione) in sede di applicazione del diritto. Esistono 3 principali criteri per risolvere le antinomie normative: ❖ Cronologico ❖ Gerarchico ❖ Della competenza Nessuno di questi criteri è esplicitamente spiegato nella Costituzione, esistevano già nello Stato liberale e vennero codificati nelle preleggi prima della Costituzione (alcune preleggi sono ancora valide e utilizzate). I criteri di risoluzione delle antinomie servono per ricondurre ad unità un sistema pluralistico di fonti del diritto, ed è un compito che spetta all’interprete, cioè anche alla Pubblica Amministrazione oltre che al giudice che ha comunque l’ultima parola, in sede di applicazione del diritto. Pag. 55 di 113 Definizioni preliminari: ❖ Efficacia è l’astratta capacità di produrre effetti giuridici (ovvero costituire, modificare ed estinguere rapporti giuridici), quindi una fonte è efficace quando può essere applicata Efficacia=Applicabilità ❖ Validità è la conformità di un atto normativo alle norme procedimentali di rango superiore che lo disciplinano. Se la norma non viene approvata secondo l’art. 70 e seguenti Cost. è definita illegittimità formale, mentre se non rispetta le norme sovraordinate gerarchicamente è definita illegittimità sostanziale. Un atto/fonte che non sia conforme alle regole sulla produzione giuridica o alle norme sovraordinate si dice viziata (vizio formale/sostanziale). Il nostro ordinamento può prevede un atto invalido ma efficace, quindi valido e applicabile. Finché la Corte costituzionale non dichiara l’illegittimità della legge, questa continua a essere applicata. I CRITERI 1) Criterio gerarchico Tale criterio presuppone un ordinamento “a gradi” delle fonti normative, cioè la possibilità di identificare fonti superiori e inferiori in una scala basata sulla diversa forza degli atti normativi. Per forza di un atto normativo si intende la sua capacità di produrre nuovo diritto, di innovare l’ordinamento giuridico creando nuove regole (forza attiva), nonché la capacità di resistere all’innovazione portata da un atto diverso (forza passiva). In base al criterio della gerarchia, nel conflitto tra le regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte superiore. Si articola in principio di costituzionalità e di legalità: a) Patologia nella “statica” dell’ordinamento, nel senso che una regola posta da una fonte inferiore non può porsi in contrasto con quanto stabilito da una fonte superiore. Di conseguenza se il contrasto si verifica la fonte inferiore nasce (o diventa) viziata b) Agisce su validità e legittimità, ripristinando l’ordine. La norma inferiore invalida deve essere annullata. L’annullamento è l’istituto giuridico attraverso il quale un atto invalido (inferiore) viene eliminato dal sistema normativo c) L’annullamento opera ex tunc (da allora) con effetto retroattivo o erga omnes (riguarda tutti i soggetti dell’ordinamento) d) Se il contrasto è tra la legge la Costituzione è la Corte costituzionale ad operare l’annullamento e) Se il contrasto è tra la un regolamento governativo e la legge, spetta al Giudice amministrativo dichiarare l’annullamento Principi supremi Fonti costituzionali Fonti primarie Fonti secondarie Fonti terziarie Pag. 56 di 113 2) Criterio cronologico Criterio cronologico = tra due norme contrastanti e di pari grado (o rango) prevale quella più recente e quella più vecchia è abrogata: ❖ Necessità fisiologica (rinnovo “dinamico”) dell’ordinamento; ❖ L’effetto abrogativo agisce sull’efficacia della norma, circoscrivendone gli effetti nel tempo (la norma abrogata non produce più nuovi effetti giuridici); ❖ L’atto/fonte applicabile ad un rapporto giuridico è, in genere, quello del momento in cui si è formato. Esempio: contratto di locazione ad uso residenziale stipulato a Milano il 2.2.1984. Leggi in materia: equo canone (l. 392 del 1978), canone libero (l. 431 del 1998) Art. 15 Disp. Prel. Cod. Civ. (preleggi) «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore». ➢ Abrogazione espressa ➢ Abrogazione per incompatibilità - tacita ➢ Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia - implicita L’abrogazione opera ex nunc (da ora) in forza del principio di irretroattività delle leggi (art. 11 “Preleggi”): dal momento dell’entrata in vigore della legge “nuova” è quest’ultima a dover essere applicata. Il divieto di efficacia retroattiva degli atti normativi è però derogabile dal legislatore sia pure con certi limiti: - applicabilità ai soli rapporti pendenti e intangibilità dei c.d. diritti quesiti; - art. 25, comma 2, cost. prevede il divieto assoluto di retroattività per le leggi in materia penale. Corte costituzionale: non arbitrarietà e ragionevolezza per interventi retroattivi su diritti di natura economica (bilanciamento con altri interessi come equilibrio di bilancio). Legge n. 431 del 1998 Art. 14. (Disposizioni transitorie e abrogazione di norme). 1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4. 4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. (abr. espressa) 5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data. L’abrogazione può essere: espressa quando il legislatore elenca esplicitamente le disposizioni abrogate, tacita nel caso in cui derivi da una incompatibilità tra le nuove norme e quelle precedenti e implicita quando il nuovo atto normativo disciplina completamente la materia già disciplinata dall’atto precedente. Diversa è la deroga che deriva dall’applicazione del principio di specialità, di fatto è quell’istituto attraverso il quale si risolve una antinomia tra norme diverse sul piano della generalità, quindi alla sua maggiore o minore attitudine ad applicarsi alle condotte prese in considerazione. Pag. 59 di 113 ❖ Rapporto fiduciario (fondamentale) ❖ Supremazia politica e giuridica del Primo ministro sui Ministri ❖ Ruolo del Capo dello Stato ❖ Importanza del sistema elettorale (proporzionale/maggioritario) e del sistema partitico (multipartitico/bipartitico) ❖ Razionalizzazione (fiducia iniziale; sfiducia costruttiva; questione fiducia) Varianti: a) assembleare (o con preminenza del parlamento; il Governo comitato esecutivo della maggioranza); multiparty system e proporzionale; i governi si formano dopo le elezioni e le maggioranze sono poco coese; es. Italia fino al 1993-4 Pag. 60 di 113 b) Cancellierato e premierato (o con preminenza dell’esecutivo); bipolare/bipartitico; es. Germania, Regno Unito c) neoparlamentare (forma governo regionale con esecutivo eletto dal popolo ma rapporto di fiducia; simul simul)  NEOPARLAMENTARE Basato sull’elezione diretta del vertice dell’Esecutivo che è vincolato dal rapporto di fiducia con l’assemblea legislativa, di fatto se uno dei due viene meno anche l’altro è costretto a dimettersi e si torna a votare contestualmente per entrambi. FORMA GOVERNO PRESIDENZIALE – USA Caratterizzato dalla presenza di un potere esecutivo monocratico affidato al Presidente della Repubblica che si avvale dei segretari di Stato (simili ai ministri) che non rispondono al Congresso (Parlamento formato dalla Camera dei rappresentati e dal Senato). Non vi è rapporto di fiducia tra Presidente e Congresso, per cui il Congresso non ha bisogno del consenso del Presidente, però può mettere in stato di accusa: ➢ i titolari di cariche civili ➢ il Presidente e il vicepresidente con impeachment Il Presidente non può sciogliere le camere, ma può influire sulle decisioni del Congresso attraverso il veto presidenziale sulle leggi È un governo legislativo bicamerale: la Camera dei Rappresentanti è eletta a suffragio universale (435 seggi). Due, invece, i senatori per ogni Stato (tot. 100), eletti a suffragio universale. Il Presidente è eletto con una elezione di secondo grado dagli elettori presidenziali. Il Presidente è capo dello Stato e del Governo. FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE – FRANCIA Il Presidente della Repubblica è dotato di legittimazione popolare diretta e detiene il potere esecutivo, mentre il governo è collegiale ed è condizionato da un rapporto di fiducia con il Parlamento. Il PdR presiede il Consiglio dei ministri e nomina il primo ministro, inoltre su proposta di quest’ultimo nomina i ministri, e può sciogliere il Parlamento purché sia passato un anno dalle elezioni e deve consultare il primo ministro e i presidenti delle camere. Il Popolo elegge Presidente della Repubblica e Assemblea Nazionale (con maggioritario a doppio turno) in due momenti diversi ma (dal 2000) ravvicinati (un mese); entrambi restano in carica 5 anni FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE - SVIZZERA Il popolo elegge con sistema proporzionale la camera bassa del Parlamento (Consiglio Nazionale), mentre la camera alta (Consiglio degli Stati) è eletta a suffragio universale. Il Consiglio federale è composto da 7 membri e non può sciogliere le camere, svolge le funzioni di Capo dello Stato e di Governo che viene eletto ogni 4 anni dall’Assemblea federale che però non può revocarlo. Pag. 61 di 113 Il Governo Fase storica: Il Governo nelle forme di governo parlamentari deriva dall’Inghilterra quando da rapporto di fiducia con il re, il Governo passa sotto l’influenza del Parlamento. Questo accade nel 1782 con Lord North al termine della guerra con le colonie americane. Da quel momento si parla di re che regna ma non governa. In Italia lo statuto albertino non delineava una forma di governo parlamentare ma una monarchia costituzionale pura, infatti non si parla di ministri ma di ministri del re. Il passaggio avviene quando il Consiglio dei ministri assume un ruolo importante e in 10/15 anni c’è il passaggio alla forma di governo parlamentare (1855) con la capacità del parlamento di sfiduciare il Governo. Va però ricordato come il re mantenne potere di nomina e revoca dei ministri indipendentemente da un voto parlamentare fino alla fine dell’800. Il re continua perciò ad intromettersi, mentre il sistema si va creando in maniera convenzionale senza mai essere codificato. Il ruolo di pres. Del consiglio viene riconosciuto nel 1901 con la prima legge di organizzazione e successivamente con la legge fascistissima nel 1925, la quale prevedeva un’integrazione allo statuto. La legge n.24 del dicembre 1925 prevede: ➢ Il potere esecutivo è esercitato dal re per mezzo del suo governo. Il governo del re è costituito dal primo ministro segretario di stato e dai ministri segretari di stato. Il primo ministro è capo del Governo. ➢ Il capo di governo è nominato e revocato dal re e responsabile verso il Re dell’indirizzo generale politico del Governo. I ministri segretari di stato sono nominati e revocati dal re su proposta del primo ministro. Essi sono responsabili verso il re e verso il primo ministro di tutti gli atti e provvedimenti dei loro ministeri. Non si parla di rapporto di fiducia con il parlamento ma tra Governo e il Re. ➢ Il primo ministro dirige e coordina l’opera dei ministri, decide sulle divergenze tra di essi, convoca e presiede il consiglio dei ministri. Queste leggi furono le prime abrogate dal Governo Badoglio nel periodo transitorio nel quale manca il Parlamento. Il rapporto di fiducia si ricrea nella II Cost. transitoria in cui l’Assemblea costituente pu sfiduciare il Governo. Il Governo italiano nel periodo successivo all’entrata in vigore della Costituzione è caratterizzata da una grande instabilità, essendo i Governi quasi sempre di coalizione, addirittura pentapartiti prima del 1993. Si creava un’eccessiva frantumazione partitica che permetteva ai partiti di coalizione più piccoli (2-3%) ma necessari per ottenere la maggioranza, avevano un potere di veto sulle scelte di coalizione molto importante. Solo con il Porcellum si introdurranno le soglie di sbarramento. Definizione, composizione e organizzazione Il Governo è l’organo costituzionale responsabile di promuovere e attuare l’indirizzo politico dello stato ed è il vertice dell’amministrazione statale. Il ruolo del Governo è quello di definire e tradurre in concreto quell’indirizzo politico che gli elettori affidano al Parlamento e quindi al Governo in quanto espressione della maggioranza parlamentare. Per adempiere a questo ruolo di direzione politica del Paese il Governo svolge tre tipi di funzioni: ❖ Politiche: principalmente nell’individuazione del programma di Governo. ❖ Deliberative: consistono nell’adozione degli atti conseguenti a tale programma (decreto- legge, regolamenti, ecc) ❖ Di controllo: mirano alla verifica del rispetto degli obiettivi posti da parte della Pubblica Amministrazione, di cui il Governo rappresenta il vertice. Pag. 64 di 113 dimissioni. Una conseguenza peculiare della questione di fiducia, che rende molto frequente il suo utilizzo, è il fatto che le proposte non sono emendabili e il Parlamento è chiamato a votare con un si o con un appello nominale, inoltre si vota in modo prioritario, questo assicura la possibilità di arrivare ad un voto celere. Per convertire un decreto-legge ci vogliono 60 giorni, 30 per camera, e attraverso la questione di fiducia posso avere una votazione in tempi brevissimi. Ciò ha dato origine negli anni alla prassi dei maxiemendamenti che il Governo, ponendo la questione di fiducia, blinda rispetto a possibili modifiche in Parlamento. Si tratta però di un abuso dei poteri governativi, ripetutamente segnalato dai Pdr i quali hanno parlato di una pesante compressione del ruolo del parlamento. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diverso accordo fra i gruppi. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del regolamento, autorizzazioni a procedere e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti gli argomenti per i quali il regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto. In via di prassi è stato esteso l’istituto della sfiducia anche ai singoli ministri. La sentenza n.7/1996 ha ritenuto che la sfiducia individuale a un singolo ministro non sia incompatibile con la Costituzione, in quanto l’art.95 fa riferimento come si vedrà anche alla responsabilità individuale dei componenti del Governo “per gli atti dei loro dicasteri”. La prima volta che è stata utilizzata la sfiducia individuale (ministro Mancuso) era l’anno 1995, giudice della Cassazione, che viene nominato ministro di giustizia. Entra in conflitto con il Presidente del Consiglio, che lo invita a dimettersi. Ma se il ministro Mancuso non si vuole dimettere, in quel caso Mancuso, non essendo nemmeno un parlamentare, utilizzando al Senato una norma prevista dalla Camera, viene sfiduciato dalla stessa maggioranza. Viene utilizzata per sopperire alla mancanza di una norma che serve al Presidente del Consiglio per revocare il Ministro. Nonostante fosse sfiduciato, non si dimette, quindi il Presidente della Repubblica lo revoca. Mancuso va alla Corte Costituzionale, che con una sentenza dice che si può ricorrere a una mozione di sfiducia individuale, che si tratta di una consuetudine che non è in contrasto con la Costituzione. LE FONTI DEL DIRITTO I decreti legge e i decreti legislativi sono fonti primarie e hanno la stessa importanza della legge, sono però atti normativi che spostano sul Governo il baricentro. Il Governo sostituisce il Parlamento, anche se quest'ultimo ha una partecipazione attiva. DECRETO LEGISLATIVO Delega legislativa: essa è prevista dall'art.76. Recita “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. Il fatto che il Parlamento deleghi e dia il mandato al Governo di scrivere un decreto legislativo e quindi di sostituirsi, è circondato da una serie di limitazioni. 1. L'esercizio della funzione legislativa è attribuito attraverso una delega, nella quale vi sono indicati i principi e i criteri direttivi sui quali dovrà basarsi il Governo. 2. La delega deve indicare il tempo entro il quale il Governo deve approvare quel decreto legislativo, dopo il tempo concesso dal Parlamento, il Governo perde il potere di intervenire. (normalmente periodo di 2 anni). 3. Dev'essere inoltre indicato qual è l'oggetto su cui il Governo può e deve intervenire con un decreto legislativo. (quando venne scritta la Costituzione, si pensava di utilizzare i decreti legge e legislativi solo per quanto riguarda i Codici, che avrebbero richiesto una procedura e delle tempistiche troppo lunghe per il Parlamento). Pag. 65 di 113 L'intervento delle Camere è concluso nel momento in cui danno la delega? Secondo la Costituzione sì, ma invece da un po’ di anni a questa parte, all'interno della legge delega, viene previsto un ulteriore limite, ossia che 4. Gli schemi dei decreti siano portati in Parlamento al fine di avere il parere parlamentare, da parte delle commissioni competenti della materia. Normalmente il disegno di delega viene presentato dal Governo, il quale chiede al Parlamento di avere una delega in quella materia. Si presenta lo schema al Parlamento ed una volta approvato, ritorna al Governo. Verranno emanati dal Presidente della Repubblica (le leggi vengono promulgate). Per un periodo di tempo successivo al decreto, il Governo può applicare dei decreti correttivi. Se il decreto legislativo è in contrasto con la legge di delega, oppure tratta di un oggetto che va aldilà di quello espresso dalla delega, in linea di massima trova applicazione il criterio cronologico, quindi si va ad applicare quella più recente, per è evidente che siccome il decreto legislativo trova la sua fonte nella legge di delega, non può contenere ci che va in contrasto o non rispetta la legge di delega. La corte costituzionale afferma che qualsiasi violazione della legge di delega, che è una norma interposta, corrisponde ad una violazione indiretta dell'art.76 e quindi è come se la legge di delega si trovasse in una posizione superiore, anche se sono atti dello stesso rango. E quindi verrà dichiarato incostituzionale dalla corte per violazione indiretta dell’art.76. LEGGE 400 contiene una norma sui decreti legislativi, precisando alcune cose. Inoltre la legge prevede che se il termine per esercizio supera i 2 anni, il Governo è tenuto a chiedere il parere del Parlamento (ma non è importante in quanto lo fa a prescindere per tutti i decreti legislativi). DECRETO LEGGE E' un'altra forma di atto normativo, regolato dall'art.77 1. Il Governo dev'essere delegato dal Parlamento 2. Si può adottare in casi di emergenza e straordinari senza la delega ma lo deve presentare il giorno stesso al Parlamento. 3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non vengono convertiti entro 60 giorni. Per quei 60 giorni, ha comunque un valore di legge. Se non viene convertito in legge è il governo ad essere responsabile, ma per sollevare il Governo da questa responsabilità il comma 3 dell’art.77 prevede che in caso i decreti non siano convertiti, c’è la possibilità con un tipo di legge chiamata sanatoria che ha il compito di “salvare” gli effetti prodotti dal decreto legge e appunto sollevare il Governo dalle sue responsabilità. Il decreto legge entra in vigore subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta e l'emanazione. Il Presidente della Repubblica può bloccare il decreto legge, ma è un'azione estrema, solo nel caso in cui il Presidente pensi che sia contrario alla Costituzione: ci sono dei casi, per esempio con il Presidente Scarcaro e il Presidente Napolitano dove ci sono stati dei veti assoluti. Pag. 66 di 113 Il decreto legge viene utilizzato in modo eccessivo rispetto a quella che era l'idea che avevano i costituenti, quindi nonostante sia circondato da una serie di limitazioni (adottato in casi straordinari di necessità e urgenza), in realtà viene utilizzato per ipotesi che nulla hanno a che fare. Quindi il giudizio sulla necessità e urgenza è un giudizio assai labile. Il Parlamento potrebbe anche sindacare il decreto legge, ma di solito è sempre la stessa maggioranza che va a convertirlo. La Corte Costituzionale potrebbe anche sindacare il decreto, se lo ritiene incostituzionale. Si parla di abuso della decretazione di urgenza negli ultimi 30 anni. Ci sono stati vari problemi per quanto riguarda la conversione dei decreti legge. Molto spesso il Governo ha posto la fiducia sulla conversione di un decreto, impedendo che si possa in Parlamento avere un dibattito, poichè la questione di fiducia impedisce un confronto, riguarda solo l'approvazione di un testo del Governo. Gli emendamenti che vengono ad essere approvati nel corso della conversione, vanno ad incidere su un provvedimento che è già legge. Molto spesso proprio per questo profilo relativo al fatto che la legge di conversione non potrebbe arrivare o potrebbe arrivare con delle modifiche, si tende ad aspettare un decreto legge. L'urgenza è quella di offrire una copertura. (mediamente siamo arrivati a un numero di 3 decreti legge al mese). In questo modo il Governo riesce ad ottenere molti risultati, ossia portare a casa un provvedimento in poco tempo e che la sua maggioranza sia costretta ad accettare qualsiasi decreto proprio perchè utilizza la fiducia. In quali materie non si può fare un decreto legge? Secondo la legge 400 del 1988, nell'art.15 secondo comma, il Governo non pu , mediante decreto legge: conferire deleghe legislative (solo il Parlamento può delegare), provvedere nelle materie indicate dall'art.72 quarto comma (, rinnovare disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte. Inoltre i decreti, sempre secondo la legge 400, quarto comma, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto dev'essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Quando si parla di riserva di legge, il Governo non può utilizzare il decreto legge, in quanto la Costituzione indica che quella materia debba essere trattata dalle sole Camere. PROCEDIMENTO CHE PORTA AL DECRETO LEGGE Il consiglio dei Ministri delibera il decreto legge, che viene poi portato dal Presidente della Repubblica, che deve emanarlo. Il decreto viene poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e viene applicato dal giorno successivo (le leggi entro 15 giorni). Lo stesso giorno in cui viene pubblicato, il Governo presenta alle Camere un disegno di conversione del decreto, che prevede un solo articolo, quando vengono approvati degli emendamenti, vengono annessi all'articolo e che successivamente daranno vita ad un testo ufficioso che contempla le modifiche approvate dalla legge di conversione. Pag. 69 di 113 Responsabilità del presidente del Consiglio Il Pres. Del Consiglio è responsabile della direzione della politica generale del Governo. Gli spetta inoltre il mantenimento dell’unità di indirizzo politico e amministrativo e la promozione e il coordinamento dell’attività dei ministri. Egli si trova in una posizione di preminenza ma non di superiorità gerarchica rispetto agli altri ministri, per cui non può revocarli. Tuttavia, in base alla legge n. 400/1988 può sospendere l’adozione di un atto ministeriale sottoponendolo al consiglio dei ministri. Responsabilità dei ministri I ministri sono individualmente responsabili degli atti che provengono dal ministero che dirigono. Essi sono altresì responsabili collegialmente in quanto membri del Governo, degli atti del Consiglio dei ministri. Il Governo nella prassi: l’evoluzione della figura del Presidente del Consiglio Il pres. Del Consiglio è una figura primus inter pares. Avendo funzioni di direzione, impulso e coordinamento del Governo, egli si distacca dagli altri componenti acquisendo una centralità che è divenuta particolarmente accentuata nella prassi. Nella nostra forma di Governo, anche in conseguenza del mutamento del sistema elettorale, ha portato all’individuazione del Pres. Del Consiglio nel leader della coalizione o del partito vincente e alla valorizzazione della sua figura, in quanto soggetto dotato di una legittimazione elettorale quasi diretta. La centralità della sua figura non dipende solo dal cambiamento del sistema elettorale, ma si collega ad una tendenza più generale di tutti gli stati contemporanei al rafforzamento del potere esecutivo rispetto gli altri poteri, e all’interno di questo a una valorizzazione delle figure monocratiche, conseguente di una crescente personalizzazione della politica. Nonostante questo non è possibile ritenere di essere di fronte a una forma di governo nuova diversa da quella parlamentare. Come affermato dalla corte Costituzionale con la sent. N. 262/2009 e n.23/2011 visto che manca una riforma costituzionale esplicita sul punto. Il Presidente della Repubblica Il presidente della repubblica è un organo costituzionale monocratico, la cui presenza qualifica il nostro ordinamento come repubblicano e contribuisce alla razionalizzazione della forma di governo parlamentare. Forma repubblicana, importante perché è principio costituzionale non modificabile in base all’art.139. Contribuisce alla razionalizzazione in quanto la figura del Pdr è stata dotata da parte della costituzione di strumenti politici e giuridici con i quali temperare le frizioni tra gli organi costituzionali e per ristabilire l’ordine costituzionale qualora venga compromesso dall’azione della maggioranza politica. Ha un ruolo di capo dello Stato essendo egli chiamato a verificare il corretto funzionamento dell’ordinamento costituzionale e a fungere da arbitro finale nelle controversie politiche come un “gran consigliere” della Repubblica come lo definì Meuccio Ruini, Presidente della Commissione dei 75. Ha un ruolo di garanzia costituzionale essendo posto in un punto centrale delle dinamiche del potere, evita che ci siano gravi violazioni della Costituzione. Il Pdr è collegato con tutti gli altri poteri: • Con il Governo in quanto il Pdr emana i decreti-legge, regolamenti governativi, nomina varie cariche ecc su proposta del Governo • Con il Parlamento in quanto può sciogliere le Camere, rinviare una legge, inviare messaggi alle camere. • Con la magistratura perché il Pdr è presidente del Csm Pag. 70 di 113 Ha poteri di supervisione, in alcuni casi anzi il potere del Pdr si è spinto oltre i suoi compiti soprattutto la sua figura tende ad emergere con forza quando vi sono situazioni di crisi istituzionali o dei partiti. Es. Berlusconi nel 2011 si dimette su pressione di Napolitano, il quale convinse anche Pd e FI ad appoggiare Governo Monti. Quando invece la situazione è stabile il ruolo è più marginale. Con il Governo Monti, e prima con il Governo Dini si è parlato di governi del Pdr perché a fronte di gruppi parlamentare che volevano andare a nuove elezioni, il Pdr obblig i partiti a grandi coalizioni per sostenere i governi tecnici, che comunque non possono durare più di un certo periodo di tempo limitato. Infine, rappresenta anche l’unità nazionale, nel senso che rappresenta l’unità di una comunità statale che condivide un insieme di valori comuni. Elezioni del Pdr Il Pdr ai sensi dell’art 83 Cost., commi 1 e 2, è eletto da un collegio composto da tutti i parlamentari ai quali si aggiunge un numero fisso di delegati regionali. E’ una conseguenza della forma di governo parlamentare, in quanto l’elezione diretta avrebbe condotto ad una forma presidenziale o semipresidenziale. Requisiti per diventare Pdr: in base all’art.84 Cost sono richiesti requisiti soggettivi quali: • Cittadinanza italiana • 50 anni • Goda dei diritti civili e politici • Titolare del diritto di voto di cui all’art.48 • Incompatibile con qualsiasi altra carica, di carattere sia privato che pubblico L’elezione avviene da parte del parlamento in seduta comune con l’aggiunta di 58 delegati regionali (3 per regione e 1 la Val d’Aosta), per un totale di 1003 membri + senatori a vita. Si sono messi i delegati regionali perché deve essere rappresentata la minoranza non sono nello stato centrale ma anche nelle realtà territoriali. E’ prevista la segretezza del voto come sempre accade per le elezioni di titolari a cariche da parte del Governo, per garantire ai votanti una scelta libera e indipendente rispetto ad eventuali pressioni, dei partiti ad esempio. Per i primi 3 scrutini è richiesta la maggioranza qualificata (2/3 dei componenti, 669 voti soglia), dal quarto in poi è sufficiente la maggioranza assoluta. Sono richiesti quorum più elevati perché il Pdr deve essere condiviso sia da maggioranza che dall’opposizione, ovvero da una maggioranza più ampia rispetto a quella che sostiene il Governo. L’incarico dura 7 anni, per differenziarlo rispetto alla durata della legislatura, può essere rieletto (unico caso 2013 Napolitano). La durata del mandato decorre da quando il Pdr presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza alla Costituzione davanti al parlamento in seduta comune. Inoltre 30 giorni prima della scadenza del mandato è tenuto a convocare le Camere in seduta comune integrate dai delegati regionali affinchè le elezioni del nuovo Pdr si svolgano prima del termine del mandato. In caso il Parlamento non facesse in tempo ad eleggere il nuovo Pdr, inizia la Prorogatio del Pdr uscente, ovvero che egli sia abilitato all’ordinaria amministrazione. Pag. 71 di 113 Nel caso in cui il Pdr temporaneamente è impossibilitato a svolgere il suo ruolo, la supplenza spetta al Presidente del Senato, ai sensi dell’art.86 comma 1. Si ricorre alla supplenza per malattia ad es. ma in passato anche per i viaggi di stato anche se con la tecnologia il Pdr ora può svolgere tranquillamente tutte le sue funzioni anche mentre si trova all’estero. I mandati presidenziali si possono concludere oltre al naturale compimento del settennato, anche a seguito di dimissioni. In un caso le dimissioni sono avvenute per malattia (Segni), in un altro caso motivate con l’impossibilità per il Pdr di svolgere serenamente il proprio incarico visto l’isolamento nei confronti di forze politiche (Leone finito in una bufera mediatica). Le dimissioni costituiscono un atto personalissimo e non controfirmato, in modo che nessuno possa ricattare il Pdr impedendogli di dimettersi. Per svolgere le sue funzioni dispone di un budget di 230 mln annui comprensivo di suo stipendio e tenuta dei palazzi e di tutti i consiglieri che lo aiutano. (es. consigliere militare). Funzioni Presidente della Repubblica Il Pdr è una figura che si colloca in un punto di snodo tanto nei rapporti tra le istituzioni quanto in quelli tra le istituzioni e i cittadini. Sono previste all’art.87 Cost., ma a queste ne vanno aggiunte altre sparse nella parte II della Costituzione: 1) Relative alla rappresentanza della nazione e alla garanzia della sua unità: spetta al Pdr indire le elezioni e i referendum e di convocare le Camere per la prima seduta. Si riserva il potere di convocare le Camere in via d’urgenza (art. 62, comma 2). Anche se mai utilizzato. 2) Relative al potere normativo: spetta al Pdr promulgare le leggi e inoltre emana gli atti del Governo aventi forza di legge e i regolamenti governativi e autorizza la presentazione alle Camere di disegni di legge governativi. 3) Relative al potere giudiziario: spetta al Pdr concedere la grazia, presiedere il Csm e decide con proprio decreto, su proposta del ministro competente, conforme al parere del Consiglio di stato, i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi. 4) Relative alla funzione esecutiva: spetta al Pdr nominare i più alti funzionari dello stato, su indicazione del Governo. 5) Elettive: spetta al Pdr nominare 5 membri della corte Costituzionale e i senatori a vita. 6) Relative ai rapporti internazionali: spetta al Pdr ratificare i trattati internazionali previa autorizzazione, quando necessaria, delle Camere; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. 7) Relative alla difesa dello stato: ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra. Pag. 74 di 113 Un responsabile per gli atti presidenziali c’è ed è individuato nel ministro che vi appone la controfirma, è uno strumento che serve a traferire la responsabilità degli atti del Presidente a un membro del Governo. La legge richiede che siano controfirmati dal Presidente del consiglio gli atti: Promulgazione delle leggi Deliberati dal Consiglio dei ministri Che hanno forza di legge Altri atti indicati dalla legge Al di fuori di queste ipotesi è sufficiente la firma del ministro proponente, inteso come ministro competente per materia. I mutamenti del ruolo del Pdr nella forma di governo italiana La figura del Pdr può mutare dall’essere un notaio silente ad essere un arbitro attivo. • In primo luogo dipende dal grado di stabilità del sistema politico. In un contesto di scarso rispetto reciproco tra le forze politiche potrà emergere una presenza costante e vivace del Pdr. Es Napolitano presidente negli anni di grave crisi economica e istituzionale ha costantemente monitorato l’attività dei Governi e sciolto nodi di grave crisi istituzionali con la formazione del Governo dei tecnici guidato da Mario Monti. • In secondo luogo dipende dalla stessa personalità del Pdr in quanto trattandosi di un organo monocratico ogni Presidente ha dato un’impronta personale al mandato interpretando il proprio ruolo talora assai differentemente rispetto ai predecessori. • In terzo luogo dal sistema elettorale. In un sistema proporzionale c’è più probabilità che il Pdr debba intervenire attivamente nei rapporti tra le forze politiche. IL PARLAMENTO Il Parlamento non ha potere esecutivo in nessuna forma di governo. È l’organo legislativo. Nelle forme di governo parlamentari e contemporanee ha perso parte di questo potere legislativo. PARLAMENTO DURANTE LO STATUTO ALBERTINO Il nostro parlamento è l’evoluzione del parlamento del periodo statutario (Statuto albertino). In quel periodo c’era un bicameralismo differenziato (solamente la Camera dei deputati dava la fiducia ed era elettiva, mentre il Senato era di nomina regia, formato da senatori a vita). Il senato partecipava molto alla formazione delle leggi, che dovevano essere approvate da ambedue le camere. PARLAMENTO DURANTE IL PERIODO FASCISTA Nel periodo fascista il parlamento, in quanto struttura democratica ed espressione attraverso la camera della volontà popolare viene man mano ad atrofizzarsi, mentre il baricentro si sposta verso il governo. Nel 25|26 il parlamento viene espropriato della maggior parte delle sue competenze, non decide il suo ordine del giorno e i decreti legge, adottati dal Governo, sono il modo con cui si legifera (qualora durante il biennio non vi fossero interventi parlamentari, diventavano definitivi). Pag. 75 di 113 Nel senato c’erano senatori a vita, eletti prima del fascismo, che mantenevano una minima opposizione critica nei confronti dell'affermazione del fascismo. Quando nel '39 la camera dei deputati viene sostituita dalla camera dei fasci, che non era una camera eletta, bensì espressione dei sindacati fascisti e delle associazioni, lo Statuto Albertino viene sospeso. Lo statuto albertino non esiste più: grazie alla sua flessibilità viene ad essere cancellato. Quando i costituenti si trovano a dover mettere le mani sul parlamento si scontrano due teorie: i socialisti ed i comunisti vorrebbero un parlamento monocamerale, secondo il modello russo (URSS), come nei paesi comunisti (Soviet), mentre la Democrazia cristiana era per il bicameralismo. Vincono i bicameralisti, quindi vi è l'affermazione di un modello di bicameralismo paritario e non differenziato: le due camere svolgono le stesse funzioni (indirizzo politico, legislative e di controllo rispetto al governo, che possono entrambe far cadere) ed hanno parità di dignità. DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE Le differenze sono legate ad alcune indicazioni nel testo costituzionale: l’elettorato attivo e passivo diverso nelle due camere. ➢ Gli elettori della Camera devono aver raggiunto i 18 anni e per essere eletti i 25 anni. ➢ Gli elettori del Senato devono aver raggiunto i 25 anni e per essere eletti i 40 anni. Mentre in alcuni momenti il sistema elettorale per le due camere è stato diverso, attualmente il rosatellum non prevede diversi sistemi elettorali. Altre differenze che possiamo incontare sono: ➢ Secondo la costituzione, a proposito del senato, i senatori sono eletti a base regionale ➢ I regolamenti parlamentari sono diversi: alla Camera ci sono 3 giunte, mentre al Senato solo 2; vi sono inoltre differenze nell'organizzazione dei due rami del parlamenti, che sono legate al passato storico. Esempio: nel contare gli astenuti nelle due camere. ➢ Diversi sono anche i poteri dei presidenti rispetto alla programmazione. ➢ Nel senato ci sono senatori a vita, nella camera no. All’inizio si prevedeva una diversa durata tra le due camere, ossia che il Senato dovesse durare 6 anni, mentre la Camera dei deputati 5, ma di fatto questa differenza venne livellata subito. Dopo che nel 1953, al termine della legislatura della camera, viene sciolto anche il senato e anche nel 1958 lo stesso; nel 1963 si procede ad una revisione costituzionale, rendendo uguale la durata delle due assemblee. CONFRONTO CON I PRINCIPALI PAESI DELL'EUROPA OCCIDENTALE Dal punto di vista della comparazione con i principali paesi dei paesi europei, in Italia abbiamo una anomalia, perchè nella maggior parte dei casi le seconde camere sono camere di ripensamento, ossia intervengono in modo oppositivo rispetto alla prima camera, la cui opposizione pu per essere superata dalla prima camera. In Germania la seconda camera è espressione dei Landern, non vi è una elezione da parte del popolo tedesco, così come nel Regno Unito, ma i membri della seconda camera (Bunderstag) sono i presidenti dei vari Landern (in omaggio alla struttura federale). Pag. 76 di 113 IL BICAMERALISMO PARITARIO Il bicameralismo paritario, ossia che un testo debba essere approvato nello stesso identico modo nelle due Camere, ha l’effetto di rallentare il procedimento legislativo. Non è escluso che, nel caso di una forte maggioranza parlamentare, solida e coesa, si possano avere leggi approvate in poco tempo, ma in Italia, vista la forte frammentazione politica, è tutto più complicato. Il fatto che il sistema elettorale con questa differenza d’età e classi, possa portare a differenze nella rappresentanza, ha convinto della necessità di avere delle modifiche, e sia nel 2006 che nel 2016, queste modifiche tendevano a cambiare la natura e la modalità di elezione e la partecipazione al Senato all'attività normativa di indirizzo politco. RIFORMA RENZI-BOSCHI Nella riforma Renzi Boschi (fallita), uno dei punti principali era il fatto che il senato fosse ridotto a 100 membri e venisse eletto dai consigli regionali, sia pure sulla base di indicazioni avvenute dagli elettori al memento del consiglio regionali. Composizione del senato: 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 di nomina presidenziale + ex presidenti. Il parere negativo del Senato sarebbe stato superato da un’approvazione dell’altra camera, quindi il Senato avrebbe ricoperto un ruolo subordinato alla camera. In questo modo per sarebbe stato possibile avere maggiore rappresentatività dei voleri delle regioni, che avrebbe portato alla diminuzione dei tempi di approvazione delle leggi PARLAMENTARI Vengono eletti come rappresentanti della nazione (art 67) ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. • Articolo 67: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Non esiste nessun paese civile del mondo i cui viga il mandato imperativo (dalla rivoluzione francese). Lo status di parlamentare comprende una serie di elementi: garanzie di cui gode il parlamentare (art 67,68,69) • Articolo 68: I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento pu essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè pu essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresti obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. • Articolo 69: I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Profili riguardanti la possibilità o meno di essere in Parlamento. La costituzione negli articoli 65/66 prevede che con una riserva di legge siano individuati casi di incompatibilità e ineleggibilità: Pag. 79 di 113 processo di un’altra persona non c’è bisogno di chiedere l’autorizzazione). La legge 140 del 2003 estende la protezione anche per i tabulati (nelle mani dei gestori telefonici), che sono uno degli strumenti di indagine più utilizzati, per i tabulati telefonici non si chiede l’autorizzazione, nel caso della legge 140 si possono avere i tabulati fatti da un parlamentare solo con l’autorizzazione della camera di appartenenza del parlamentare. Teoricamente la autorità giudiziarie di fronte a una decisione della camera che nega l’autorizzazione all’arresto si pu rivolgere alla corte costituzionale e valutare se per caso le camere non siano andate oltre a quello che era loro funzione (devono verificare se non c’è una persecuzione nei confronti del parlamentare). Spesso succede che le camere non si limitano a questo aspetto ma si mettono a fare la cassazione (cioè se effettivamente ci sono le cauzioni per l’arresto di un parlamentare – cosa che non dovrebbe fare). → Indennità, diaria e obbligo di partecipare alle sedute: (art.69) viene introdotto dopo la Prima Guerra Mondiale; l’indennità non copre l’intero ammontare della retribuzione del parlamentare, alla quale si aggiungono somme legate alla c.d. diaria, più o meno alta a seconda che il parlamentare stia lontano da Roma e partecipi a tutte le sedute, somme per pagare i collaboratori del parlamentare ecc. Ci sono alcuni partiti che prevedono che il parlamentare non possa fare più di due mandati (es. partito 5 stelle). → Divieto di mandato imperativo e rappresentanza nazione: una volta eletto il parlamentare può sottrarsi ad alcune istituzioni che hanno a che fare col proprio elettorato. A partire dagli anni 90 in poi abbiamo assistito a un fenomeno di cambiamenti all’interno delle camere, di parlamentari, passaggi di parlamentari da un gruppo all’altra, scissioni, aggregazioni ecc. incapacità dei partiti di mantenere una disciplina all’interno del loro partito (anomalia). Non si ha nessuno dei partiti che hanno dato vita alla costituente. → Le dimissioni del parlamentare devono essere accettate e per prassi le dimissioni per la prima volta sono sempre respinte. IL PARLAMENTO – L'ORGANIZZAZIONE L’organizzazione interna è in parte delineata dalla Costituzione e in parte dai regolamenti parlamentari. Entrambi sono stati approvati dopo la Seconda guerra mondiale, sono stati riscritti completamente nel 1971. Nel 1971 il quadro politico era molto diverso da quello di oggi; il Parlamento in seduta comune ha funzioni normalmente elettive, quindi le due camere si riuniscono insieme quando devono eleggere il Presidente della Repubblica (+ i delegati delle regioni) e si riunisce anche quando deve decidere sulla messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. Ogni camera ha i regolamenti generali, che presentano delle differenze, questo è possibile per il fatto che costituzionalmente stabilisce un’ampia differenza organizzativa. Quando parliamo di Camera e di Senato noi ci riferiamo all’assemblea. L’assemblea è il luogo fisico nella quale si prendono le decisioni più importanti. In realtà il lavoro dei parlamentari si svolge in luoghi più piccoli, in cui ci sono commissioni suddivise in base all'oggetto della loro competenza, specializzate in specifiche materie: vi sono 14 commissioni permanenti in ciascuna delle due camere, e hanno come referente un Ministro. Le commissioni parlamentari permanenti sono formate da singoli gruppi parlamentari e la composizione deve rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari. I gruppi non sono organi delle camere ma sono organi dei partiti, necessari per il funzionamento delle due assemblee. Più il gruppo parlamentare è numeroso più è maggiore la commissione, dunque chi è maggioranza in assemblea lo è necessariamente anche nella commissione permanente. Le commissioni permanenti sono i luoghi nella quali si svolge il lavoro, soprattutto il lavoro legislativo; le commissioni nel processo legislativo fanno la parte referente, cioè studiano e riferiscono all’aula. Normalmente in queste commissioni vi sono tutti gli elementi necessari per la conoscenza di una materia prima di fare le leggi (come è disciplinata la materia in altri Paesi, come incide ecc.). Pag. 80 di 113 A metà della legislatura le commissioni vengono azzerate e ricostituite, la maggior parte delle volte sono scelti gli stessi membri. Vi sono commissioni bicamerali permanenti (composte da numeri identici di senatori e deputati): ҉ Commissione di vigilanza sulla rai: commissione del 1975 per controllare che il Governo non utilizzi male il servizio pubblico (controllo sulle attività svolte dal servizio pubblico), vigilare sul contratto della rai che viene stipulato ogni 4 anni. ҉ Commissione sui servizi segreti: comitato molto importante perché si interfaccia direttamente con il Presidente del Consiglio, ed è per legge attribuita ad un membro dell’opposizione. Le giunte sono diverse dalle commissioni permanenti perché sono degli organi collegiali che hanno dei compiti specifici, sono composte da un certo numero di deputati e senatori, abbiamo la giunta per il regolamento che propone modifiche ai regolamenti, la giunta per le elezioni, la quale convalida le elezioni, verifica i titoli di ammissione degli eletti e delle cause sopraggiunte di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità, la giunta per le autorizzazioni che si occupa di insindacabilità e inviolabilità. Tutte le giunte hanno solo attività istruttoria (proposte). Per far andare avanti un organo complesso occorre avere un’organizzazione di lungo periodo, ossia un'attività di programmazione che si occupi del calendario di organizzazione. I regolamenti parlamentari dicono che questi regolamenti devono essere approvati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, bisogna che ci sia l’unanimità, che non la si ottiene per colpa dell’opposizione, dunque spetta al Presidente dell’assemblea (votato a maggioranza). Il parlamento deve ottenere la maggioranza dei presenti. Vi sono differenze tra il regolamento della Camera (art. 48), il quale richiede che vi siano presenti quelli che votano favorevoli o contrari (non sono considerati gli astenuti), al Senato invece sono presenti tutti coloro che partecipano alla votazione (quindi anche gli astenuti). Il numero legale è il numero dei membri che sono necessari affinché si possa deliberare, la Costituzione all’art 64 prevede che le deliberazioni della Camera e del Senato non siano validi se non c’è il numero legale. Il numero legale si presume (bisogna verificarlo). Le due modalità di voto possono esser il voto palese (modalità ordinaria del voto), a volte il voto è nominale (per la fiducia) o il voto segreto(non si sa chi ha votato come- costituisce un’eccezione), oppure per alzata di mano. È l’assemblea che approva il voto segreto (usato se bisogna votare per una persona). IL PARLAMENTO – LE FUNZIONI → FUNZIONE NORMATIVA cioè quella legislativa. Il Parlamento approva le leggi, converte i decreti-legge, e concede al Governo le deleghe e dà pareri sugli schemi di decreti legislativi. → FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO: si occupa dei procedimenti di tipo fiduciario, e ha a disposizione altri due strumenti: la mozione – qualunque tipo di atto che provoca una discussione e un voto su un certo argomento (richiesto da un numero minimo,); le mozioni hanno un contenuto di direttiva nei confronti del governo (se approvate); es: un parlamentare (o un gruppo parlamentare) vogliono che il Governo sia sensibilizzato ad approvare delle nuove regole sulla divisione dei diritti sportivi, raccolgono 10 firme e provocano una discussione su questo argomento, su questo tema si sviluppa un dibattito, se questa mozione viene approvata il Governo dovrà seguire questa mozione. La risoluzione può essere chiesta dal singolo parlamentare, o in commissione, oppure in alcuni casi Pag. 81 di 113 sono i regolamenti o la legge a prevedere che lo strumento idoneo sia la risoluzione. Sia la mozione che la risoluzione vincolano il Governo ossia lo impegnano a fare qualcosa. → FUNZIONE DI CONTROLLO (rivolta al Governo) IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E' il procedimento di formazione della legge ordinaria. Venne delineato dal costituente, dedicando ai regolamenti parlamentari una parte importante. L'articolo 72 disciplina in parte il procedimento di formazione della legge. Sappiamo che: Il procedimento si conclude solo quando entrambe le camere concordano sullo stesso testo di legge. Altra scelta importante: non prefigurare la via privilegiata per il governo: NON pu ottenere accelerazione del procedimento. 3. Tutela delle minoranze. La Costituzione delinea un procedimento che chiamiamo ordinario, accanto al quale ci sono provvedimenti speciali, il più importante dei quali è quello che vede la definitiva approvazione della legge nelle commissioni permanenti: > novità che il costituente prese dalla camera dei fasci, con commissioni in sede legislativa. Il testo viene approvato da una commissione di 50/60 deputati/senatori, non 600 x è più rapido x è più nascosto rispetto al lavoro dell’aula (che è pubblico) Prima il ruolo centrale era solo del Parlamento. nel corso del tempo in maniera implicita il governo assume un ruolo più rilevante alla luce del fatto che siamo in una società democratica e globalizzata. Nello stato ottocentesco, prima della II guerra mondiale, i governi erano molto autonomi (mussolini promosse l’autarchia). Una cosa del genere ora è totalmente impossibile, poichè siamo dipendenti gli uni dagli altri. Le economie dei diversi stati sono legate a doppio filo: ora in Italia molte cose non le produciamo più. (Es. plastica) Necessaria sinergia, la globalizzazione della produzione mondiale ha avuto influenze delle forme di governo. La mancanza di via privilegiata ha portato il governo ad utilizzare il decreto legge in maniera spropositata. Il referendum Renzi-Boschi cercava di trovare una via privilegiata ad governo. Il Referendum è fallito. La Costituzione prevede la possibilità di disciplinare da parte dei regolamenti ulteriori forme di procedura. Unico limite: Usare procedimento ordinario in alcuni casi (es. legge di bilancio). FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO fase di iniziativa chi può proporre leggi? la costituzione ci dice: singoli parlamentari governo popolo, mediante proposta firmata da almeno 50 000 elettori regioni (consigli regionali) CNEL (consiglio nazionale economia e lavoro): Pag. 84 di 113 Vengono nominati 9 membri che prendono il nome di comitato dei nove alla Camera e di sottocommissione al Senato, i quali dovranno pronunciarsi su ulteriori eventuali emendamenti La seconda fase si svolge in aula dove il progetto di legge viene illustrato dai relatori di maggioranza e minoranza e si procede all’esame e all’approvazione di ogni singolo articolo. In questa occasione i parlamentari possono ancora proporre emendamenti, cioè modifiche parziali al progetto di discussione, integrazioni o soppressione di parti. Approvati i singoli articoli e votati gli eventuali emendamenti si passa alla votazione finale e a questo punto le ipotesi sono due: la votazione finale dà esito negativo e il progetto viene respinto o dà esito positivo e viene inviato all’altra Camera affinché lo ridiscuta e lo voti, prima in commissione e poi in aula. Il procedimento decentrato e la commissione in sede deliberante La discussione in aula e la successiva votazione del progetto di legge richiedono tempi piuttosto lunghi anche se il testo è già stato elaborato e approvato in commissione, così per abbreviare i tempo il terzo comma dell’art. 72 della Costituzione dispone la possibilità che sia la stessa commissione a procedere sia all’esame che alla votazione del progetto e in questo caso si dice che essa opera in sede deliberante. Tuttavia dispone anche che prima che il progetto sia votato 1/10 dei componenti della Camera, o 1/5 dei componenti della commissione o il Governo possano chiedere che esso venga portato in Assemblea per essere discusso e votato. Non potrà adattarsi a questo procedimento decentrato (quindi deliberato in commissione) per approvare leggi: -Costituzionali -Elettorali -Di bilancio –Di delegazione legislativa -Di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali Il palleggiamento o navetta L’art. 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, il che significa che la legge deve essere approvata da entrambe le Camere dell’identico testo. Ciò comporta che il progetto approvato da una Camera deve essere trasmesso all’altra perché lo ridiscuta e lo voti, la seconda Camera può: Approvare il testo come le è stato inviato e in tal caso diventa legge Respingerlo e in tal caso il procedimento si esaurisce Introdurre uno o più emendamenti e in tal caso il testo ritorna alla prima Camera che potrà riesaminare solo gli emendamenti effettuali e potrà: approvare la nuova formulazione facendola diventare legge, non approvarla facendo esaurire il procedimento o introdurre nuovi emendamenti. Se introduce nuovi emendamenti il progetto deve tornare alla Camera precedente e il palleggiamento, detto anche navetta, si ripeterà finché il testo non venga approvato o respinto. Fase integrativa dell’efficacia ed entrata in vigore Tornando al procedimento legislativo ordinario, la terza e ultima fase si divide in programmazione e pubblicazione. La promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione parlamentare. Si tratta di un atto di controllo del Pdr che può anche rifiutarsi di promulgare la legge, secondo quanto stabilito dall’art.74 Cost. Alla promulgazione poi segue la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione serve a rendere gli atti normativi conoscibili. Proprio per consentire l’effettiva conoscenza delle leggi, il nostro ordinamento non prevede che esse entrino immediatamente in vigore, ma dopo 15 giorni dalla data della loro pubblicazione (vacatio legis) o altro termine disposto dalla legge stessa. Tempo medio di approvazione di una legge varia. Leggi di iniziativa governativa: cinque mesi di media leggi Pag. 85 di 113 di iniziativa parlamentare: oltre l’anno di media leggi più lente: assistenza autistici 861 giorni, italicum 779, riforma della nautica da diporto 676. La legge, una volta approvata, per entrare in vigore deve essere promulgata e resa pubblica. La promulgazione è l’atto con cui il Presidente della Repubblica: Dichiara che la legge è stata regolarmente approvata da entrambe le Camere Ordina a chiunque spetti di rispettarla e di farla rispettare Dispone l’inserimento del testo originale nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e questo testo farà fede nella fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nel caso ci sia qualche errore di stampa Il Presidente della Repubblica prima di promulgare la legge può, con un messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione, ma se le Camere approvano nuovamente la legge questa deve essere promulgata e questa può avvenire nel caso la legge abbia un palese contrasto con le norme della Costituzione o una chiara idoneità a turbare il corretto funzionamento degli organi costituzionali. Dopo la promulgazione una copia della legge viene inviata alla redazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica affinché venga pubblicata, con la pubblicazione la legge viene resa nota a tutti ed entra in vigore dopo un termine detto vacatio legis (15 giorni). Il Potere giudiziario: La magistratura I giudici nella tradizione degli ordinamenti di civil law e di common law • I giudici nei sistemi di civil law. Questo sistema si è affermato in Francia e nell’Europa continentale a seguito della Rivoluzione francese. In tale sistema i giudici si trovano in un ruolo subordinato a quello del potere legislativo, infatti hanno solo la funzione di applicare la legge ai casi concreti. Le loro decisioni servono a risolvere le singole controversie e non creano vincoli nei confronti degli altri giudici: i precedenti giudiziari non sono vincolanti. • I giudici nei sistemi di common law. Sistema affermato nel Regno Unito in cui i giudici godono di un margine di creatività molto più ampio: non si limitano ad applicare la legge ma la innovano attraverso l’interpretazione “Judge makes law”. Le sentenze così diventano vincolanti per gli altri giudici che hanno l’obbligo di conformarsi al loro contenuto quando decidono casi analoghi (principio del precedente vincolante, o dello stare decisis). Negli ordinamenti di common law le decisioni dei giudici finiscono per configurarsi come fonti del diritto. Magistratura nell’ordinamento italiano Il sistema italiano appartiene alla tradizione giuridica di civil law, per cui nell’epoca dello stato liberale i giudici godono di una limitata discrezionalità nell’applicazione del diritto. I giudici secondo lo statuto albertino erano nominati dal re, mentre al ministri della giustizia spettavano le questioni relative al reclutamento e alla carriera. Durante il fascismo l’indipendenza della magistratura fu ulteriormente circoscritta a causa della generale soppressione dei diritti e delle libertà fondamentali. Fu sulla base di queste premesse storiche che i costituenti elaborarono i principi costituzionali sulla magistratura, che hanno assicurato alla magistratura italiana un livello di indipendenza tra i più elevati del mondo. Pag. 86 di 113 Principi costituzionali Unicità giurisdizione ma presenza di giudici speciali (art.102, comma 1) Divieto istituzione giudici straordinari (art.102,comma 2), sono ammesse esclusivamente, presso gli organi giurisdizionali ordinari, sezioni specializzate per determinate materie. Ad ogni modo pur vietando l’istituzione di giudici speciali, ammette e riconosce l’esistenza di quelli previsti dallo stesso testo costituzionale. Esercizio obbligatorio dell’azione penale (art.112) non si tratta pertanto di un’attività discrezionale ma di un obbligo del Pubblico ministero che è tenuto ad esercitare l’azione ogni qual volta venga a conoscenza di una notizia di reato. Nella realtà a causa del gran numero di denunce che ricevono gli uffici del Pubblico ministero sono messi in condizione di selezionare, in modo discrezionale, i processi da portare avanti. Diritto alla difesa (art.24 Cost.) riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, prevedendo la garanzia per i non abbienti dei mezzi necessari per agire e difendersi in giudizio. Tale disposizione è completata dall’art.111 Cost. che stabilisce i principi relativi alle modalità di svolgimento del processo. In particolare al 1 comma si afferma che “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge” e alla ragionevole durata dello stesso. Giusto processo è un’espressione ampia, che deriva dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo tale disposizione, il processo si svolge sulla base del principio del contraddittorio tra le parti: l’imputato e la parte lesa dal reato sono posti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale ed hanno le stesse garanzie di difesa. Il contraddittorio non solo caratterizza lo svolgimento del processo ma anche la fase di formazione delle prove. L’introduzione di tali principi nella costituzione si deve alla legge costituzionale n.2/1999 che ha sostituito i primi 5 commi dell’art.11 Cost. Infine l’ultimo comma stabilisce il principio dell’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali. Un altro importante principio si rinviene all’art.25 Cost. (Giudice naturale), per cui “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. Si tratta del principio di precostituzione del giudice, in base al quale il giudice competente a risolvere una controversia deve essere determinato prima che sia avvenuto il fatto dal quale essa ha avuto origine. Questa garanzia si rivolge sia agli individue permettendogli di conoscere preventivamente il giudice che li giudicherà, che ai giudici la cui imparzialità è protetta in base a tale principio. Autonomia e indipendenza. Tali principi sono espressi dall’art.104 comma 1, secondo cui “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” e dall’art.101 comma 2, il quale stabilisce che “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. ֍ Autonomia in quanto la gestione amministrativa delle carriere membri dell’ordine giudiziario è affidata al CSM. ֍ Indipendenza interna, riguarda l’aspetto dell’organizzazione e del funzionamento della magistratura. Per quanto riguarda l’organizzazione è escluso il principio gerarchico: non esiste alcun vincolo di subordinazione. Tale regola è sancita dall’art 107 comma 3, secondo cui “ i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni”. Per quanto riguarda il funzionamento si Pag. 89 di 113 Giurisdizione civile → Comprende le attività che i giudici svolgono per assicurare l'applicazione della legge nei casi di controversia tra le parti (giurisdizione contenziosa) oppure nei casi in cui l'intervento del giudice è prescritto dalla legge a garanzia delle parti o di singoli terzi o dell'intera collettività (volontaria giurisdizione). → Tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della rete giudiziaria in materia civile e commerciale (ossia le questioni di diritto civile, comprese quelle relative al diritto di famiglia e al diritto dei consumatori, nonché le questioni di diritto commerciale e di diritto del lavoro), sono decise in sede di giurisdizione civile. → Gli organi giudicanti si distinguono in giudici monocratici e giudici collegiali. Oggi in primo grado il giudice è monocratico, tranne alcuni casi tassativamente previsti dalla legge in cui è collegiale. Operano come organi collegiali: le corti di appello, la corte di cassazione, il tribunale ordinario nelle ipotesi previste dalla legge e il tribunale per i minorenni. Funzione giurisdizionale ➢ La nozione: è la funzione statale - attivata su impulso di parte - per risolvere una controversia (tra stato e privati, tra privati, tra PA e privati), esercitata da un soggetto terzo (il giudice), vincolato solo alla legge e nel rispetto dei principi di contraddittorietà, pubblicità e motivazione delle decisioni (art. 111 cost.). ➢ Le parti processuali (attore/convenuto; pubblico ministero/imputato; ricorrente/resistente) ➢ La sentenza (espressione della funzione giurisdizionale): è l’atto che definisce il processo mentre ordinanza e decreto sono atti interlocutori Il Pubblico ministero e l’accusa Il Pubblico ministero (PM) è un essere definito come un magistrato che vigila sull’osservanza della legge, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sella tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi di urgenza i provvedimenti cautelari che ritiene necessari, promuovere l’obbligatorietà dell’azione penale al fine dell’accertamento e repressione dei reati e l’applicazione di eventuali misure di sicurezza, e fa eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. (art. 73 del Regio decreto 30/1/1941 n.12) Il Pm è quindi un magistrato che esercita funzioni inquirenti o requirenti non giudicanti. E’ obbligato ad esercitare l’azione ogni qual volta egli venga a conoscenza di una notizia di reato (principio dell’obbligatorietà dell’azione penale). Secondo l’art. 107 comma 3, il Pm “gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. Inoltre l’art.108, comma 3, stabilisce che ne debba essere assicurata l’indipendenza. La legge sull’ordinamento giudiziario, nel testo approvato nel 1941, fosse distinta relativamente alle funzioni giudicanti (magistrati) e requirenti (Pm). Tale distinzione è stata eliminata dalla Costituzione repubblicana infatti: ➢ Non vi è separazione tra le due carriere (di giudice e di PM) ma delle funzioni: è possibile (dal 2005) passare dalle une alle altre funzioni solo 4 volte nel corso della carriera e cambiare di sede Pag. 90 di 113 ➢ Il PM dispone della polizia giudiziaria ➢ Gli uffici del PM sono organizzati in modo gerarchico: il Procuratore generale della Repubblica è il responsabile dell’ufficio e può decidere di delegare ovvero avocare le indagini tra i suoi sostituti La corte costituzionale E’ una forma di garanzia giurisdizionale della rigidità della costituzione, ovvero della sua supremazia su tutti gli atti e i comportamenti dei poteri pubblici, compresa la legge del parlamento. Garanzia giurisdizionale significa che questa funzione è svolta da un soggetto esterno al circuito dell’indirizzo politico. In Italia l’organo di giustizia costituzionale è la Corte costituzionale. La funzione principale è il controllo di costituzionalità delle leggi. La giustizia costituzionale è una funzione caratteristica dello stato contemporaneo che non esisteva nello stato liberale di diritto, quando al vertice della gerarchia delle fonti vi era la legge che riusciva a prevalere sulla costituzione. Tuttavia, se guardiamo il dato storico, la giustizia costituzionale sorge in un momento anteriore alla nascita dello stato contemporaneo. L’Idea che le leggi non possano contrastare in alcun modo la costituzione nasce nel sistema costituzionale americano nel 1803, caso Marbury vs Madison. La Corte Suprema degli USA non è individuata dalla Costituzione come svolgente di questa funzione è solo il vertice della giustizia, la nostra corte di cassazione, ma stabilì di poter controllare la costituzionalità delle leggi. Inoltre la Costituzione americana del 1787, risultato di un “compromesso costituzionale” tra le 13 ex colonie britanniche conteneva un’espressa clausola di supremazia e prevedeva un procedimento aggravato per la sua modifica. Sulla base di questi elementi il giudice Marshall scrisse la sentenza in cui si dichiarava la costituzione legge fondamentale e suprema della nazione e nel caso in cui una legge contrasta la Costituzione essa è nulla. Qualunque giudice nel corso del suo processo rilevi che una legge da applicare sia in contrasto con la costituzione è autorizzato a disapplicarla (in quel caso specifico!!). Diverso impatto qualora la decisione venga dalla corte suprema: la sua decisione ha effetto su tutto l’ordinamento americano. Idea che il potere legislativo sia subordinato alla costituzione proviene dagli USA, per più di 100 anni questa teoria non ha trovato applicazione in Europa. In Europa fu solo dopo la Prima guerra mondiale che il controllo di costituzionalità delle leggi fu introdotto nelle costituzioni di Austria e Cecoslovacchia (1920) in conseguenza dell’influsso su di esse del giurista austrico Hans Keslen. È un autorevole professore che riesce a portare il controllo costituzionale nella costituzione austriaca del 1922, viene previsto un organo esterno alla giustizia ordinaria che eserciti in controllo su essa. In seguito anche nelle costituzione Tedesca e Italiana viene previsto un organo speciale, il Tribunale Costituzionale => organi simili, sono un modello per le successive costituzioni (es spagnola ‘78) cost francese ‘58: prevede un consiglio costituzionale diverso dalle cost italiana e tedesca. Pag. 91 di 113 CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ: DIFFERENZE (europa vs USA) Modello statunitense viene definito: • Diffuso: sta a significare che il controllo di costituzionalità delle leggi è svolto da qualsiasi giudice, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri interpretativi. • Concreto e incidentale: significa che il controllo viene svolto nel momento in cui il giudice deve applicare la legge ad un caso concreto, mentre incidentale perché il controllo di costituzionalità rappresenta un “incidente” processuale visto che ad un certo punte sorge un dubbio sulla costituzionalità di una norma che deve essere applicata. • Inter partes ed ex tunc: si tratta pertanto di una perdita di efficacia limitata al caso, e retroattiva. Modello austriaco/europeo: Kelsen parlava della Corte come un “legislatore negativo” nel senso che non può introdurre nuove norme, ma soltanto abrogare quelle incostituzionali. ❖ Accentrato: ai singoli giudici non è concesso disapplicare la legge incostituzionale: il controllo di costituzionalità delle leggi è svolto soltanto da un giudice specializzato, cioè un Tribunale costituzionale. La legge è applicata da tutti i soggetti dell’ordinamento finchè non è dichiarata incostituzionale dall’unico organo competente. ❖ Astratto e principale: il controllo è svolto indipendentemente dall’applicazione della legge ad un caso concreto, e principale nel senso che esiste un giudice ad hoc, che si instaura appositamente per il controllo di costituzionalità della legge. ❖ Erga omnes ed ex nunc: la legge è privata di efficacia per tutti i soggetti dell’ordinamento e per il futuro. In EU: l’accertamento dell’incostituzionalità porta annullamento della legge nei confronti di tutti gli organi. Il primo a risentirne è il parlamento. Spesso per i giudizi di incostituzionalità arrivano anni dopo la dichiarazione della legge (abbiamo casi negli ultimi anni di dichiarazioni di incostituzionalità di leggi approvate nel periodo fasciste). La corte costituzionale annulla la legge di fatto dichiarando l’incostituzionalità. Gli effetti nel tempo sono più complicati di quello che sembrerebbe. In ipotesi sono possibili diversi tipi di controllo sulle leggi. Potrebbe prevedersi (es in Francia) precedentemente all’entrata in vigore della legge già approvata (controllo a priori). Ma problema di politicità, inoltre in Francia nel consiglio siedono tutti gli ex pres della rep. Oppure successivamente (controllo a posteriori) In Italia Il controllo di costituzionalità delle leggi è stato introdotto per la prima volta con la Costituzione del 1948, prima con lo Statuto Albertino non era previsto. Tuttavia ha iniziato a funzionare solo nel 1956 anno in cui sono stati nominati tutti i membri della Corte costituzionale. Rientra nel modello austriaco, a privilegio del legislatore, in quanto solo la Corte può dichiarare l’incostituzionalità delle leggi. Tutti gli altri giudici si riservano la competenza di rivolgersi alla Corte qualora abbiano dubbi sulla costituzionalità delle leggi che debbono applicare nel giudizio. Pag. 94 di 113 ➢ Giudicare sulle accuse al PdR, mosse dal parlamento in seduta comune ➢ Decide riguardo l'ammissibilità di un Referendum Abrogativo, in base alla legge n. 1 /1953. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Due modalità principali per accedere alla Corte Costituzionale: → via incidentale: è quello più usato. Si caratterizza per l’importante ruolo svolto dai giudici comuni: una questione di costituzionalità pu essere sollevata da un giudice (che viene definito giudice a quo) nel momento in cui deve applicare una legge in un giudizio pendente di fronte a lui. Qualora abbia un dubbio sulla costituzionalità sulla legge che deve applicare pu sospendere il processo e richiedere l’intervento della Corte. Sospendere il processo e richiedere l’intervento della Corte. processo costituzionale Esempio: processo per reato di vilipendio alla bandiera. L'avvocato dice al giudice che per lui il reato è incostituzionale perchè si tratta di reato di opinione. Davanti a ciò il giudice, che ha decisione ultima, deve fare una valutazione perchè la legge prevedono che il giudice spieghi alla CCost l'esistenza di 2 presupposti (rilevanza , ossia dimostrazione del fatto che il giudice dovrà utilizzare quella disposizione per giudicare e non è possibile applicare un’altra norma, e manifesta infondatezza, ossia non manifestamente fondato, basta che il giudice abbia un dubbio che tuttavia deve essere abbastanza importante, perché ci sono delle conseguenze, ossia il fatto che il processo debba essere bloccato fino a quando la corte non interverrà e di media ci mette due anni) il giudice deve spiegare alla corte il suo dubbio. Il giudice scrive una ordinanza di rinvio, se la CCost accoglie la questione il processo si blocca e si aspetta la decisione della corte. La questione di costituzionalità è individuata presentatagli articoli che una determinata legge violerebbe e anche la legge la cui costituzionalità è dubitata. La CCost prende in esame SOLO quanto presentato dal giudice. Se il giudice sbaglia a nominare gli articoli, la corte deve comunque valutare la costituzionalità di quelli rispetto alla legge. Se un giudice nel fare l’ordinanza di rinvio non dà alcuna giustificazione alla luce della rilevanza e manifesta infondatezza la corte cost rigetta la questione. → via principale: disciplinato dall’art.127 Cost. è attivato dallo stato rispetto alle leggi delle regioni e da parte delle regioni rispetto alle leggi dello stato. Giudizio astratto. (es: Lombardia approva legge che prevede che si prevedano criteri di privilegio per l’assegnazione di case popolari per chi siano cittadini italiani e residenti nella città da più di 5 anni. Questa legge è stata ritenuta incostituzionale, che valuta in astratto). Questo tipo di giudizio serve ad assicurare il rispetto delle sfere di competenza dell’art.117 Cost. Dopo la riforma costituzionale del 2001 tale giudizio ha conosciuto un incremento quantitativo considerevole, dovuto alle incertezze generate dal nuovo testo. Le vie d’accesso alla Corte costituzionale sono “strette”: in Italia è molto più difficile che in altri Paesi sottoporre una questione alla Corte costituzionale, soprattutto perché non esiste la possibilità di un accesso diretto dei singoli individui. Sono i giudici che rappresentano coloro che “aprono o chiudono” le porte d’accesso alla Corte. Nei primi anni i giudici furono molto restii a sollevare questioni di costituzionalità, manifestando una certa diffidenza nei confronti del nuovo organo, mentre a partire dalla fine degli anni ’60 la reticenza è cessata e oggi la collaborazione tra giudici e Corte si può dire sia soddisfacente. Nell’atto introduttivo del giudizio (ordinanza di rimessione nel giudizio in via incidentale o ricorso nel giudizio in via principale) deve essere indicata la questione di costituzionalità, che si compone di due elementi: • Oggetto: l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è costituito dagli atti della cui legittimità costituzionale si dubita. Pag. 95 di 113 Possono essere oggetto tutte le fonti primarie, leggi costituzionali e di revisione costituzionale le quali però possono essere dichiarate incostituzionali solo con riferimento ai “principi supremi dell’ordinamento costituzionale” Sono invece esclusi dal controllo di costituzionalità i regolamenti governativi, le altre fonti secondarie e gli atti amministrativi. Infatti tali fonti, possono essere disapplicati inter partes dai giudici ordinari o annullati con effetti erga omnes dai giudici amministrativi. La Corte inoltre ha rifiutato di sindacare altre fonti benché rientranti tra le fonti primarie: è il caso dei regolamenti parlamentari. La Corte ha rifiutato di controllarli perché atti interni alle Camere. Quanto ai regolamenti europei la Corte li ritiene esclusi dal suo sindacato perché non rientrano tra gli atti aventi forza di legge “dello Stato e delle regioni” ai quali si riferisce l’art.134 Cost. • Parametro: si intende la norma della Costituzione che si reputa violata. Rientrano nel parametro del giudizio di legittimità costituzionale ovviamente la Costituzione e le leggi costituzionali, mentre sono escluse le fonti primarie. Tuttavia è possibile che fonti primarie rientrino in via indiretta nel giudizio. E’ il caso delle norme interposte: sono norme interposte le fonti primarie che, richiamate dalla Costituzione, ne integrano il contenuto. Un esempio di norma interposta è la legge delega, che integra il contenuto dell’art.76 Cost., oppure i trattati internazionali, ai sensi dell’art.117 comma 1 Cost., e le norme europee non self-executing, e il referendum abrogativo. IL PROCESSO COSTITUZIONALE Le parti del giudizio a quo se vogliono possono intervenire davanti alla CCost per rappresentare le proprie idee. I costi di difesa davanti alla CCost sono tra i più elevati con quelli davanti alla corte di cassazione. Il Governo difende la legge della cui costituzionalità si dubita, perché il governo va a difendere il suo ordinamento: interviene attraverso l’avvocatura dello stato a difendere la legge. Non è obbligatorio che qualcuno si presenti davanti alla CCost: un processo civile non va avanti se le parti non si costituiscono davanti al giudice. Per la CCost non è così, il processo va avanti anche se nessuno si costituisce. Ci sono termini e procedure comunque però. Un relatore farà un riassunto di quella che è la questione, poi ci saranno interventi dell’avvocatura ed eventualmente di entrambe le parti. Non ci sono parti necessarie però. Il processo è disciplinato dall’idea che la corte debbano discutere la questione come proposta dal giudice, senza integrare altro. Può solo dichiarare l’incostituzionalità di disposizioni simili a quella in questione, giudicata incostituzionale. Come si conclude il processo costituzionale? Si conclude con una sentenza SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE La decisione della Corte può pronunciarsi mediante ordinanze o sentenze: • Le ordinanze sono decisioni brevi, motivate sinteticamente, con le quali la Corte rigetta la questione di legittimità costituzionale senza entrare nel merito, ritenendo che manchino alcuni requisiti fondamentali. • Le sentenze sono più ampiamente motivate, con le quali la Corte si pronuncia sul merito della questione: in altre parole la Corte effettua il controllo tra l’oggetto ed il parametro. Possono essere di accoglimento o di rigetto. Le sentenze sono fatte tutte più o meno nello stesso modo. Hanno una intestazione, data dal tribunale davanti al quale ci troviamo (es corte costituzionale). Sotto troveremo un sentenza n°/ordinanza n° : Ogni anno c’è una cronologia delle sentenze Elenco degli uffici che compongono la corte (i giudici) Parte in fatto: la parte nella quale il giudice relatore (che spesso è anche il redattore, ma a volte sono due figure distinte, nel caso in cui i due siano discordi) racconta i motivi per cui ci si trova davanti alla Pag. 96 di 113 corte, il contenuto dell’ordinanza di rinvio del giudice, cosa dicono le due parti e l’avvocato. Ricostruisce tutti gli atti che fino a quel momento sono stati presentati Parte in diritto: il redattore entra a valutare le singole versioni che son state promosse. Entriamo nel vivo della sentenza, esprime cosa pensa la corte del vizio di incostituzionalità presentato, se la questione è fondata o meno. Se la questione è fondata avviene una dichiarazione di incostituzionalità, se così non fosse non lo farebbe. In questo secondo caso, è bene ricordare che la Corte non afferma che in qualsiasi caso la determinata legge sia conforme alla Costituzione, ma che in quel caso presentato NON ci siano elementi di incostituzionalità. La corte può sempre cambiare idea. Dispositivo: parte finale, basato su quanto scritto nella parte di fatto. Dice “tutto ciò premesso, per questi motivi (pqm) la corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge X nella parte nella quale prevede X,Y,Z...” mentre nella sentenza di rigetto viene dichiarata “infondata la questione” NON DICHIARA COSTITUZIONALE LA LEGGE!!!! SOLO infondata la questione. Esempio: codice penale prima del 1968 => se la DONNA avesse abbandonato il tetto coniugale, avrebbe commesso reato. Solo la donna. Viene messa in dubbio la costituzionalità di questa, ma una prima volta la questione viene giudicata costituzionale. Bastano un paio di anni e la corte afferma che la norma violi l’articolo 3 della Cost per violazione della parità tra uomo e donna. Sentenza di rigetto: la Corte rigetta la questione di legittimità così come le è stata proposta, dichiarandola non fondata. In futuro questa questione potrebbe essere riproposta. Gli unici effetti di questo tipo di sentenza sono inter partes e hanno carattere preclusivo: il giudice a quo non può risollevare la stessa questione. E’ invece possibile che lo stesso giudice, in un altro giudizio risollevi l’identica questione. Sentenza di accoglimento: la Corte accoglie la questione e dichiara l’incostituzionalità degli atti normativi sottoposti al suo giudizio che vengono annullati. Ha degli effetti: vale per tutti le sentenze della corte cost sono inimpugnabili, sono definitive. eccezione: sentenze di condanna in giudicato. La perdita di efficacia ha effetti retroattivi (ex tunc), normalmente. Un vero e proprio annullamento. Le sentenze della corte hanno effetti retroattivi, che cancellano rapporti giuridici sorti nel passato ed ancora viventi (non esauriti). Esiste la prescrizione: rispetto ad un rapporto di lavoro io posso chiedere dei risarcimenti nel rispetto dei limiti, termini prescrizionali. Unico limite che l’effetto retroattivo incontra è quello dei rapporti esauriti. Tali rapporti non vengono messi in discussione e la legge incostituzionale continua a trovare applicazione: il valore della certezza del diritto, che sarebbe messa in discussione se rapporti ormai chiusi fossero riaperti. Es. Risarcimento dell’anno, il termine è 5 anni. Anche se la corte cost dichiarasse incostituzionale il termine dei 5 anni non me ne farei più niente dato che sarebbe ormai un rapporto chiuso, in decadenza. Per quanto riguarda gli effetti: art 136. Gli effetti della sentenza hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di incostituzionalità. Sembrerebbe che abbia effetti irretroattivi! tuttavia hanno effetti retroattivi su tutti i rapporti che non siano caduti in decadenza, che non siano esauriti. Da un lato l’effetto retroattivo è conforme alla natura dell’atto di annullamento, dall’altro dovuto all’incidentalità. La corte negli ultimi anni si è trovata davanti ad un problema: il costo di queste sentenze. L’Italia si trova in una situazione precaria, con grande debito pubblico. Lo stato deve pagare un grande tasso di interesse. Ciò comporta il fatto che la pressione fiscale sia molto alta e che l’Italia soffra qualora ci siano momenti di bassa inflazione e stagnazione economica. La corte costituzionale si rende conto che sentenze che magari
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