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Dispensa di diritto costituzionale, Dispense di Diritto Costituzionale

Dispensa intera di diritto costituzionale

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 30/06/2023

veronica-bagatti-1
veronica-bagatti-1 🇮🇹

3 documenti

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Scarica Dispensa di diritto costituzionale e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! DIRITTO COSTITUZIONALE CAPITOLO 1 – LO STATO COSTITUZIONALE LO STATO Lo stato: - è la principale organizzazione della vita collettiva - svolge attività di interesse generale - fornisce servizi pubblici - produce norme giuridiche - esercita potere sull’individuo - è l’unica organizzazione ad appartenenza necessaria à ogni individuo deve farne necessariamente parte, nessuno può sottrarsi - ha natura autoritaria: l’individuo non si trova mai posto sullo stesso livello dello stato poiché deve rispettarne le regole - lo stato assume il monopolio dell’uso della forza e fa rispettare le regole attraverso apparati indipendenti à lo stato moderno vieta ai singoli di imporre con la forza la propria volontà - si fa garante di altri ordinamenti - esercita una forza, presta la propria forza, vieta che altri usino la propria forza contro la collettività statale Diritto Costituzionale si occupa: - delle norme dettate dallo stato - delle regole fondamentali riguardanti diritti e doveri degli individui - dell’organizzazione dello stato - delle modalità di produzione del diritto Lo stato moderno nasce con la sovranità che può essere: - interna: • lo stato esclude che altri poteri si impongano con l’uso della forza sui cittadini, senza il suo consenso. • Art. 1 Cost: l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione • il popolo è la fonte di legittimazione di sovranità statale interna • La sovranità statale interna va esercitata nelle forme e nei limiti indicati dalla Costituzione - Esterna: • Lo stato non riconosce entità superiori, si mantiene autonomo e indipendente e può entrare in contatto con altre entità autonome e indipendenti • Es. rapporto stato – chiesa cattolica art. 7: stato e chiesa sono indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono legati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Nascita della CEE (unione europea): - Ha costretto gli stati a rinunciare a parte della loro sovranità. - In forza dell’UE l’Italia ha rinunciato alla sovranità sulla sua moneta - L’entrata dell’Italia nell’UE e le cessioni di sovranità sono state rese possibili da art.11 à l’Italia ripudia la guerra, e permette limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, in condizioni di parità con gli altri stati. DAL PRIMATO DELLA LEGGE AL PRIMATO DELLA COSTITUZIONE Stato liberale o legislativo: - 800 – grande guerra - Fondato sul primato della legge à si sono affermati i parlamenti ed è stato limitato il potere del sovrano - Centralità del parlamento: il suo potere deriva dai cittadini - Il suffragio inizialmente censitario, viene allargato - Legge come la più alta espressione della libertà poiché nasce con il proposito di limitare l’autorità del sovrano - I codici sono considerati lo strumento necessario per sistematizzare e razionalizzare l’ordinamento giuridico - Le leggi hanno carattere generale e astratto: a. La generalità comporta l’eguale applicazione della legge nei confronti di tutti i cittadini b. L’astrattezza comporta che la norma non si esaurisca con una sola applicazione, presentando uno schema ripetibile all’infinito - Lo stato liberale entra in crisi con la grande guerra - Lo stato liberal borghese pur affermando eguaglianza e pari dignità sociale, aveva adottato un sistema rappresentativo ristretto a base censitaria, limitando il corpo elettorale alla sola classe borghese, quindi questo modello viene superato. Lo stato sociale di diritto: - arriva al suffragio universale - Si affermano i diritti sociali - Le nuove carte costituzionali sono rigide à non modificabili dalle leggi approvate dal parlamento - Differenza con stato liberal borghese: a. Nello stato liberal borghese la costituzione non era rigida perché era espressione dei soli valori borghesi b. Nello stato sociale la costituzione è rigida perché c’è pluralità di valori e interessi Lo stato costituzionale: - Riconosce alla costituzione il primato nella gerarchia delle fonti del diritto - La costituzione è rigida perché: 1. Sovra ordinata rispetto alla legge 2. Dotata di meccanismi che verificano la costituzionalità delle leggi e sanzionano le leggi contrarie alla costituzione - nascono i tribunali costituzionali (corte costituzionale) che hanno il compito di rilevare gli abusi del legislatore e controllare che i pubblici poteri rispettino la costituzione CONCEZIONE DESCRITTIVA E PRESCRITTIVA DELLA COSTITUZIONE La costituzione è: - fonte del diritto - un insieme di regole e principi giuridici che disciplinano i poteri pubblici - un manifesto politico - è un atto normativo fondamentale nel quale sono contenute le regole base dell’ordinamento Concezione prescrittiva di costituzione: - la costituzione è tale in ragione del suo contenuto à elementi essenziali della costituzione sono: garanzia dei diritti e separazione dei poteri, entrambi intesi come limiti al potere dello stato - non tutte le costituzioni sono tali e non tutti gli stati possono dirsi costituzionali anche se dotati di costituzione. - È stato costituzionale l’organizzazione politica sovrana che riconosce i diritti dell’uomo e li garantisce praticando separazione dei poteri Concezione descrittiva di costituzione: - La costituzione è il complesso delle regole fondamentali che regolano i rapporti tra pubblici poteri e individui, senza guardare al contenuto - Ogni stato ha una costituzione a prescindere dal modello di organizzazione politica e dall’aderenza a certi principi Ordinamenti di civil law e common law: - Modello di civil law: • deriva dall’esperienza francese • proclamazione scritta dei diritti - Modello di common law: • deriva dal mondo anglosassone • matrice consuetudinaria e giurisprudenziale • i diritti si affermano senza necessità di testi scritti • Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati costituzionali anche senza una costituzione scritta sul modello delle costituzioni continentali La necessità di una costituzione scritta fu avvertita nei paesi in cui il passaggio da stato assoluto a di diritto, avvenne in modo violento, con rivoluzioni. La redazione scritta assicura certezze ai nuovi valori e alla nuova struttura sociale. Stato di diritto si caratterizza per: a. Divisione dei poteri b. Principio di legalità c. Tutela dei diritti à diritti di libertà + principio di uguaglianza Sistemi elettorali: - Maggioritario: semplifica, riducendo il numero dei partiti rappresentati in parlamento, giungendo in casi estremi a creare un bipartitismo - Proporzionale: numero ampio di partiti, possono esserci dei correttivi per limitare i partiti Il modello parlamentare inglese fondato su un sistema maggioritario ha creato una forma di governo fondata sul bipartitismo à Scegliendo il proprio parlamentare si sceglie anche il partito che governerà Il governo tedesco fondato su un sistema proporzionale con la clausola di sbarramento per i partiti che non ottengono almeno il 5% à multipartitismo temperato. Il numero di partiti non ha mai superato quello di 4 o 5. Questo modello politico è stabile per: 1. Sfiducia costruttiva: il parlamento non può sfiduciare il governo se non provvedendo a votare a favore di uno nuovo 2. L’impossibilità per i partiti incostituzionali ossia di estrema destra e sinistra, di entrare in parlamento In Italia: - fino al 1993 il sistema elettorale proporzionale non prevedeva alcun correttivo e questo ha dato luogo a un sistema di multipartitismo estremo. L’elevato numero di partiti ha comportato una democrazia bloccata, crisi di governo e instabilità. - Con referendum del 1993 i partiti sono stati raggruppati in coalizioni LA FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE La forma di governo presidenziale: - È nata negli USA - Si fonda su ripartizione del potere tra due organi che sono: 1. il presidente degli stati uniti à eletto dai cittadini attraverso i grandi elettori. Il presidente detiene il potere esecutivo, ha il comando dell’amministrazione e delle forze armate. 2. le assemblee elettive (senato e camera che formano il congresso): le assemblee elettive detengono il potere legislativo e di controllo sul presidente ALTRE FORME DI GOVERNO: IL SEMI – PRESIDENZIALISMO E IL GOVERNO DIRETTORIALE Semipresidenzialismo: - Nato in Francia con riforme costituzionali di de Gaulle 1958-62 - Combina elementi della forma di governo presidenziale ed elementi di quella parlamentare - Il presidente della repubblica è eletto dal popolo e nomina un governo, il quale può essere sfiduciato dal parlamento - È un sistema nato per rafforzare il ruolo del presidente e del governo, ma viene messo alla prova quando parlamento e presidente sono espressione di maggioranze diverse (coabitazione). Il legislatore costituzionale francese è intervenuto con il processo di riforma nel 2000 per ridurre la coabitazione Governo direttoriale: - Si ispira all’esperienza francese del direttorio - Ci sono due organi costituzionali: 1. Parlamento 2. Governo - In momenti di crisi il parlamento non può far dimettere il governo: questa forma di governo è adottata in paesi piccoli dove ci sono democrazie omogenee ossia caratterizzate da forze politiche non diverse (Svizzera) SEZIONE 3 – CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA LA VIGENZA DELLO STATUTO ALBERTINO FINO AL TERMINE DEL REGIME FASCISTA Storia costituzionale del nostro paese: - Statuto albertino concesso dal re di Sardegna 4 marzo 1848, è formato da 9 articoli, è elastico e flessibile. Il monarca: a. Esercita il potere esecutivo b. Nomina i magistrati c. Convoca e scioglie le camere d. Promulga leggi e sanziona - Si arriva a una monarchia parlamentare - Vengono emanate riforme fasciste che comportano violazioni alle libertà: a. Nel 1922 viene istituito il gran consiglio del fascismo b. Nel 1923 con legge acerbo viene modificato il sistema elettorale, si introduce un sistema maggioritario per eliminare le opposizioni contrarie al regime fascista - Legge 1926 attribuisce al governo la funzione legislativa LA TRANSIZIONE E LA COSTITUZIONE PROVVISORIA La transizione: - La transizione dallo stato fascista allo stato democratico ha inizio il 25 luglio 1943, data della revoca di Mussolini dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri - Il governo Badoglio tento un ritorno allo Statuto - Il comitato di liberazione nazionale si oppose al tentativo di Badoglio di ripristinare lo statuto - Patto di Salerno: allontanamento del re dalla carica, inizia una luogotenenza di transizione affidata a Umberto. La prima costituzione provvisoria: - Decreto legge 25 giugno 1944 riproduceva i contenuti del patto di Salerno - art. 1 del decreto: il popolo italiano eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, un'Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato Il ministero per la costituente: - il governo Parri istituisce il ministero per la costituente e alcune commissioni di studio - Furono nominate da Nenni tre commissioni di studio La seconda costituzione provvisoria: - D.lgs. 16 marzo 1946 seconda costituzione provvisoria à il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum tra monarchia e repubblica alle elezioni per l’assemblea costituente - 10 maggio 1946 Vittorio Emanuele abdica in favore di Umberto sperando che vinca la monarchia al referendum. Referendum istituzionale del 1946: - 2 giugno 1946 vince la repubblica L’ASSEMBLEA COSTITUENTE E L’APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA L’assemblea costituente era composta da - 207 seggi alla democrazia cristiana - 115 seggi al partito socialista - 104 seggi al partito comunista - 41 seggi all’unione democratica nazionale - 30 seggi alla lista dell’uomo qualunque - 23 seggi al partito repubblicano - 16 seggi al blocco nazionale della libertà - 20 seggi ad altre liste La commissione dei 75: - commissione per elaborare un progetto di costituzione da presentare all’assemblea entro 3 mesi - composta da solo 5 donne - La commissione si suddivide in 3 sotto commissioni: a. Diritti e doveri dei cittadini b. Ordinamento costituzionale dello stato c. Rapporti economici e sociali - Il progetto di costituzione fu presentato all’assemblea il 31 gennaio 1947 SEZIONE 4 – LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA LE CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA La costituzione italiana: - Entrata in vigore 1 gennaio 1948 - È rigida - È elastica: grazie all’impiego di formule duttili - È longeva: perché è elastica - È lunga - Ci sono norme precettive: norme ad efficacia diretta suscettibili di immediata applicazione - Ci sono norme programmatiche: norme che per produrre effetti hanno bisogno dell’intervento del legislatore. La corte costituzionale ha smentito la tesi secondo cui la presenza di norme programmatiche in costituzione, ne sminuisse il carattere innovativo. Le norme programmatiche: - orientano l’interpretazione delle leggi - forniscono direttive vincolanti al legislatore - possono fondare la rivendicazione di un diritto I CARDINI DELLA COSTITUZIONE: LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA IN UNO STATO PLURALISTA, DIRITTI E DOVERI ALLA LUCE DELL’EGUAGLIANZA SOSTANZIALE La struttura della costituzione: - i principi fondamentali art. 1-12 - Parte 1 à i diritti e i doveri dei cittadini art. 13-54 suddivisa in quattro titoli: 1. rapporti civili 2. rapporti etico sociali 3. rapporti economici 4. rapporti politici - Parte 2 à ordinamento della repubblica suddivisa in sei titoli 1. il parlamento 2. il presidente della repubblica 3. il governo 4. la magistratura 5. le regioni, le province, i comuni 6. garanzie costituzionali - disposizioni transitorie finali I principi fondamentali: - caratterizzano tutta la costituzione - sono il nucleo della costituzione - non possono essere abrogati - possono essere introdotti principi che esprimono trasformazioni sociali e di contesto Principio personalista: - centralità della persona umana, considerata sia nella sua individualità, sia nelle formazioni sociali di cui fa parte - Dignità e inviolabilità della persona: art. 2, 3, 13, 32, 41. Principio solidaristico: - I doveri di solidarietà politica limitano il singolo in favore della comunità in generale Principio di eguaglianza: - Art. 3 cost: tutti gli uomini senza distinzioni sono uguali davanti alla legge - La repubblica deve rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana - Possono esserci differenziazioni di trattamento purché siano esse ragionevoli, non arbitrarie e non si traducano in discriminazione Principio lavorista: - Il lavoro è inteso come strumento di realizzazione della personalità del singolo, mediante il quale questi contribuisce al progresso materiale o spirituale della società - Art. 117 comma 9: le leggi devono rimuovere gli ostacoli che impediscono la parità tra uomini e donne Principio pluralista: - È ammessa tra l’individuo e la collettività statale, la presenza di organizzazioni sociali, mezzi per lo sviluppo della personalità umana Principio di tutela dell’ambiente: - la repubblica è chiamata a tutelare l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni - Vengono tenuti in considerazione anche gli interessi delle future generazioni: i diritti di chi oggi non c’è ancora, di poter vivere in un ambiente in grado di garantire risorse adeguate. UNO STATO DEMOCRATICO IN UN ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Principio democratico: - Art. 1: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione Separazione dei poteri: - Ripartizione delle funzioni statali, il potere è distribuito tra diversi organi e persone Principio garantistico: - La giurisdizione è esercitata in posizione di indipendenza dagli altri poteri dello stato - La giurisdizione è esercitata in posizione di terzietà rispetto agli interessi per realizzare una tutela dei diritti Principio internazionalista: - La costituzione colloca la repubblica nella comunità internazionale Leggi provvedimento: - si rivolgono a un delimitato novero di soggetti - è elevato il rischio che il legislatore determini una violazione del principio di eguaglianza - Le leggi provvedimento sono vagliate della corte costituzionale e vengono sottoposte a uno scrutinio di costituzionalità per evitare il rischio di discriminazioni - Sono costituzionalmente legittime solo se conformi al principio di ragionevolezza: se si fondano su giustificazioni, risultanti dagli obiettivi che le hanno ispirate - non possono essere risolte con la forma della legge, controversie giudiziarie che siano state definitivamente decise con una precedente sentenza passata in giudicato. VALIDITÀ, FORZA ED EFFICIA DELLE NORME GIURIDICHE Validità di un atto normativo: - un atto è privo di vizi - Il vizio può essere formale o sostanziale - vizio sostanziale à se la norma è in contrasto con il contenuto di disposizioni di rango superiore Efficacia delle norme giuridiche: - atto che produce effetti giuridici - Una norma può essere valida ma non efficace - L’efficacia delle norme può subire parziali limitazioni come avviene nel caso dell’abrogazione che incide ma non annulla gli effetti di una norma giuridica Forza dell’atto normativo: - È l’intensità/la forza degli effetti prodotti dalla norma - forza attiva à l’idoneità della fonte di abrogare, modificare o derogare altre fonti del diritto - forza passiva à la capacità della fonte di resistere alla abrogazione, alla modifica e alla deroga da parte di altre fonti SEZIONE 3: L’INTERPRETAZIONE LA DISTINZIONE TRA DISPOSIZIONE E NORMA: L’ATTIVITÀ INTERPRETATIVA Le fonti del diritto producono norme giuridiche. Il passaggio dalla fonte alla norma non è diretto, a mediarne il rapporto è la disposizione che rispetto alla norma ha una funzione servente e strumentale. La disposizione: - È l’enunciato linguistico scritto che contiene il precetto normativo La norma: - È il significato che si ricava dalla disposizione - È la regola giuridica da applicare Interpretazione: - attribuzione del significato alla disposizione scritta - Da ogni disposizione è possibile ricavare significati diversi e quindi norme diverse Criteri interpretativi o ermeneutici: - strumenti usati dagli operatori giuridici per ricavare dalla disposizione la norma applicabile al caso concreto L’attività interpretativa è posta in essere da tutti coloro che devono confrontarsi a vario titolo con il diritto. L’attività interpretativa dei giudici: - l’interpretazione dei giudici non è fonte di diritto - ciascun giudice può decidere di discostarsi dai precedenti e di proporre una diversa lettura della stessa disposizione - i giudici si uniformano agli indirizzi interpretativi prevalenti: il diritto vivente e il precedente giudiziario della corte di cassazione (organo supremo della giustizia che regola l’interpretazione della legge) I CRITERI ERMENEUTICI Art 12 preleggi: - elenca criteri che gli interpreti devono usare - Alla legge deve essere attribuito significato letterale. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico Tipologie di interpretazione: - interpretazione letterale: si fonda sul significato delle parole. L’interprete deve attribuire alle parole significato letterale, il senso che esse hanno nel linguaggio comune o nel linguaggio tecnico giuridico, dovendo preferire il linguaggio tecnico giuridico se la parola è presente in entrambi i linguaggi - interpretazione sistematica: l’interprete deve leggere la disposizione tenendo conto dell’intero sistema normativo in cui tale disposizione si inserisce, in modo tale che rispetto a tale contesto il suo significato non risulti del tutto eccentrico. - Interpretazione adeguatrice e interpretazione conforme a costituzione: • l’interpretazione adeguatrice: il significato della disposizione dipende dal suo essere inserita in un sistema giuridico. Sono messe in connessione fonti normative poste su ordini gerarchici differenti, l’interprete privilegia il significato conforme alla norma di rango gerarchico superiore. • Interpretazione conforme a costituzione: quando il testo normativo sia una legge o un atto avente forza di legge, il parametro di riferimento per l’interpretazione è la costituzione à i giudici devono esperire un tentativo di interpretazione conforme a costituzione. - Intenzione del legislatore e ratio legis: bisogna verificare quali siano le ragioni che abbiano mosso il legislatore ad approvare una previsione normativa. Bisogna distinguere la volontà originaria del legislatore storico (interpretazione storica) dalla oggettiva volontà della legge (ratio legis) che con il passare del tempo si allontana dall’intento che il legislatore perseguiva quando ha approvato la legge. o Per rinvenire l’intenzione del legislatore storico è decisivo ricorrere a lavori preparatori. o Per individuare la ratio legis bisogna ricercare la finalità perseguita dalla regola giuridica o Contrasto tra norma desumibile da interpretazione storica e quella ricavabile da ratio legis? Si deve preferire la ratio legis - Interpretazione evolutiva: • consente di tenere in considerazione gli eventuali mutamenti del contesto • amplia la portata della disposizione, in modo che possano esservi ricondotte fattispecie di cui non si era tenuto conto al momento della sua approvazione. - Interpretazione analogica: • sono criteri utilizzabili solo in presenza di una lacuna dell’ordinamento • Analogia legis: se un caso della vita non è espressamente disciplinato da una norma, si potrà ricorrere alla disciplina prevista per una fattispecie simile. Bisogna però individuare la ratio legis della disposizione che si usa a fini analogici o Se il criterio analogico non consente di individuare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie, allora si fa ricorso ai principi generali dell’ordinamento o Il ricorso al criterio di interpretazione analogica non è sempre consentito. È vietato per le leggi speciali e penali: a. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso b. Usando interpretazione analogica di leggi speciali si snaturerebbe la ratio della legge speciale - Interpretazione estensiva: simile a interpretazione analogica. Attraverso l’interpretazione estensiva viene ampliato il significato letterale della disposizione, in modo che vi possa ricomprendere fattispecie che ad una lettura letterale risulterebbero escluse Interpretazione autentica: - non può essere considerata come criterio interpretativo - il legislatore la usa quando ritiene necessario chiarire il significato di una disposizione dubbia, al fine di precludere ai giudici interpretazioni diverse da quella che il legislatore stesso vuole attribuire alla disposizione. - È un attività solo apparentemente interpretativa ma in realtà legislativa à il legislatore sta decidendo quale interpretazione assegnare ad una precedente propria disposizione SEZIONE 5: LA COERENZA DEL SISTEMA DELLE FONTI 8.LE CONTRADDIZIONI REALI E APPARENTI TRA LE FONTI E I CRITERI PER RISOLVERLE Antinomie: contraddizioni tra fonti del diritto à il medesimo comportamento o il medesimo fatto della vita è disciplinato in modo diverso da più disposizioni normative. Questo fenomeno è dovuto: - A ipertrofia normativa che caratterizza il nostro sistema - al maggior rilievo di alcune fonti del diritto - a un’approssimazione da parte dei legislatori nella redazione delle disposizioni È necessario però ricondurre l’ordinamento giuridico a coerenza, in quanto il sistema non può presentare contraddizioni quindi occorre risolvere le antinomie stabilendo quale fonte debba prevalere. Quando una situazione è regolata da due fonti diverse, non sempre è presente una contraddizione. Infatti si distinguono le antinomie reali da quelle apparenti: - antinomia reale: l’operazione per risolvere l’antinomia produce conseguenze sulla validità o sull’efficacia della fonte non preferita. I criteri per risolvere le antinomie sono il criterio gerarchico, il criterio di competenza e il criterio cronologico. - Antinomia apparente: nessuna conseguenza si produce sulla validità e sull’efficacia della fonte non preferita. Tale antinomia viene risolta con il criterio di specialità. Le due disposizioni rimarranno entrambe valide ed efficaci nell’ordinamento, con la precisazione che una sola di esse sarà applicata allo specifico caso preso in considerazione, mentre quella scartata potrà trovare applicazione in altre situazioni. o Il criterio di specialità si applica per risolvere antinomie apparenti tra disposizioni diverse o gli altri criteri interpretativi risolvono antinomie tra i diversi significati della stessa disposizione 9.L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO GERARCHICO PER LA RISOLUSIONE DI ANTINOMIE TRA FONTI DI GRADO DIVERSO L’organizzazione gerarchica delle fonti: 1. al vertice ci sono le fonti di grado super primario à costituzione e leggi costituzionali 2. fonti di grado primario à leggi, atti aventi forza di legge, decreto legge, decreto legislativo, referendum abrogativo e regolamenti governativi 3. altre fonti Il criterio gerarchico: - usato quando si accerti un contrasto tra due disposizioni di grado diverso - preferisce la disposizione che ha rango più elevato nella gerarchia delle fonti Gli effetti dell’applicazione del criterio gerarchico: - la prevalenza della fonte gerarchicamente superiore comporta l’invalidità della fonte subordinata. La fonte inferiore potrà essere annullata ossia dichiarata illegittima - se il contrasto si presenta tra una fonte primario e una fonte super primaria sarà la corte costituzionale a dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma di grado primario - In caso di contrasto tra una fonte secondaria e una fonte primaria, occorre procedere ad una distinzione a seconda dell’autorità giurisdizionale che si trovi di fronte all’antinomia: a. se si tratta di un giudice amministrativo, avremo la dichiarazione di annullamento della fonte secondaria b. il giudice ordinario invece non avendo il potere di procedere all’annullamento della norma secondaria, dovrà limitarsi a disapplicarla nel caso concreto La dichiarazione di illegittimità costituzionale e l’annullamento hanno efficacia erga omnes ed ex tunc: - determinano l’espulsione dall’ordinamento della norma invalida, che non potrà più essere applicata. La norma annullata non potrà più regolare rapporti che sorgano successivamente alla pronuncia, ne quelli sorti in precedenza e ancora pendenti. - Non verranno intaccati i rapporti giuridici regolati dalla norma invalida ma esauriti à una sentenza passata in giudicato o di contratti che non esplicano più effetti tra le parti. La disapplicazione della norma secondaria operata dal giudice ordinario, ha effetti inter partes à limitati al giudizio in cui la norma sia stata ritenuta illegittima à la disposizione conserva validità e potenzialmente potrebbe trovare applicazione in altri rapporti giuridici. 14.IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI Principio di irretroattività delle leggi: - le leggi si riferiscono solo a rapporti e situazioni future - Il regime giuridico dell’irretroattività è diverso a seconda che si vera in materia penale o in qualsiasi altro settore dell’ordinamento Principio di irretroattività al di fuori dell’ambito penale: - la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo - Una legge retroattiva non è per il fatto di essere retroattiva, automaticamente incostituzionale - Il legislatore non può adottare norme retroattive con disinvoltura. La corte costituzionale le sottopone a un rigoroso scrutinio di ragionevolezza - le leggi retroattive devono fondarsi su motivi imperativi di interesse generale Le leggi di interpretazione autentica: - sono leggi retroattive - il legislatore vi ricorre allo scopo di chiarire il significato di una disposizione precedentemente approvata - esse vengono adottate con l'obiettivo di obbligare gli operatori giuridici ad applicare, in un determinato senso, una disposizione anteriore - L'interpretazione dovrà essere fatta valere anche nei giudizi pendenti che riguardano situazioni sorte precedentemente all'entrata in vigore della legge di interpretazione autentica Principio di irretroattività in ambito penale: - Se le leggi penali che introducono un nuovo reato o aggravano la sanzione per un reato già previsto (leggi penali in malam partem) dispongono anche per il passato, sono incostituzionali à Art. 25, comma 2, Cost. stabilisce che «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» à nessuno può essere punito per un fatto che al tempo in cui è stato commesso non era considerato reato - Per le leggi penali in bonam partem ossia quelle leggi che aboliscono una fattispecie di reato o che introducono un trattamento sanzionatorio più favorevole al reo, si applica la regola della retroattività, al fine di evitare che taluno possa trovarsi a sopportare conseguenze gravi sulla base di una norma che non corrisponde più alla scelta politico-criminale del legislatore. 15.LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE APPARENTI: IL CRITERIO DI SPECIALITÀ Criterio di specialità: - Risolve le antinomie apparenti - è una tecnica interpretativa che non comporta conseguenze sulla validità e sull'efficacia della norma che non verrà applicata al caso concreto - impone di preferire, tra due norme poste sullo stesso piano gerarchico, la norma speciale rispetto a quella generale - nonostante il principio di specialità sia espressamente formulato nel solo ambito penale, esso può essere usato anche in altri settori dell'ordinamento CAPITOLO 3 – LE SINGOLE FONTI DEL DIRITTO SEZIONE 1 – LE FONTI SUPER PRIMARIE 1.LA COSTITUZIONE Ogni fonte del diritto deve trovare la propria legittimazione in una disposizione normativa di grado superiore. All’origine della costituzione si situa il potere costituente à quello attribuito ai 556 membri dell’assemblea costituente eletta dal popolo nel 1946 La Costituzione, una volta redatta, ha determinato l'evaporazione del potere costituente. Il fondamento della Costituzione è di matrice storico-materiale. La costituzione italiana è una costituzione rigida e si differenzia dalle costituzioni dell’800 che sono flessibili perché modificabili anche da parte di leggi ordinarie. Per poter cambiare il testo della costituzione è necessario il procedimento aggravato rispetto a quello che si segue per l’approvazione delle leggi ordinarie. 2.LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E ALE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI Le leggi costituzionali si dividono in: - leggi di revisione costituzionale: leggi costituzionali il cui contenuto normativo incide sul testo della costituzione, sostituendo disposizioni in essa contenute, abrogandole, modificandole, operando delle aggiunte. I padri costituenti decisero di non vincolare in modo permanente le generazioni future alle loro decisioni - altre leggi costituzionali: sono fonti che si pongono al di fuori del testo della costituzione e conferiscono alle discipline introdotte, rango pari a quello della costituzione Tra il 2020 e il 2022 sono state approvate tre leggi di revisione costituzionale: - legge n.1 del 2020: riduce il numero dei parlamentari - legge n.1 del 2021: riduce da 25 a 18 l’età per poter essere elettori del senato - legge n.1 del 2022: tutela dell’ambiente L’iniziativa legislativa: - art. 71: riconosce l’iniziativa del governo a ciascun parlamentare, agli elettori e agli altri organi - I soggetti legittimati a presentare un progetto di legge costituzionale sono gli stessi che hanno facoltà di presentare un progetto di legge ordinaria Fase della approvazione di leggi costituzionali: - disciplinata da art.138 Cost. - il procedimento usato è aggravato perché più complesso rispetto a quello descritto dall'art. 72 Cost. per l'approvazione delle leggi ordinarie - L'aggravio della procedura sottrae il testo costituzionale alla volontà delle maggioranze presenti in Parlamento - Per la legge è richiesta una sola deliberazione con votazione a maggioranza semplice - Per le leggi costituzionali servono due deliberazioni che intervengono ad intervallo di tre mesi l’una dall’altra - La prima deliberazione è a maggioranza semplice ossia maggioranza dei presenti - La seconda deliberazione è a maggioranza assoluta, ossia maggioranza dei componenti - Sia la Camera sia il Senato devono quindi esprimersi due volte sul medesimo testo - L'obiettivo è di obbligare senatori e deputati, dopo la prima votazione, a riflettere sull'opportunità di proseguire nell'iter di approvazione di una legge - L'intervallo di tempo di tre mesi intercorre tra le due deliberazioni della stessa Assemblea parlamentare (tra la prima e la seconda del Senato e tra la prima e la seconda della Camera dei Deputati). - Nella prima deliberazione ciascuna Camera può approvare modifiche (emendamenti) al progetto di legge costituzionale. Questo potere è invece precluso nella seconda deliberazione, che consta solo del voto, confermativo o negativo La maggioranza dei due terzi: - Per la seconda deliberazione è necessaria una maggioranza assoluta, questo perché si cerca il consenso attorno alla legge costituzionale che si sta approvando. - Potrebbe accadere che in Parlamento si riesca ad ottenere un consenso ancora più ampio. L'art. 138 Cost. prevede in effetti che, se in seconda deliberazione si raggiunge, in ciascuna Camera, la maggioranza dei due terzi dei componenti (una maggioranza qualificata), la legge può essere trasmessa direttamente per la sua promulgazione al Presidente della Repubblica, e successivamente pubblicata ai fini della sua entrata in vigore. La maggioranza assoluta: - se in seconda deliberazione le leggi costituzionali ottengono la maggioranza assoluta, queste sono pubblicate per fare in modo che tutti i consociati ne vengano a conoscenza e possano proporre un referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione - il referendum popolare deve essere richiesto da un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. - Se entro tre mesi non viene indetto nessun referendum popolare allora la legge viene ancora pubblicata e con questa pubblicazione, entra in vigore dopo 15 giorni Referendum costituzionale: - È una forma di democrazia diretta - Il corpo votante si esprime su leggi costituzionali (di revisione o altre leggi costituzionali). Mediante questo strumento si acconsente o meno alla revisione, integrazione o modifica della costituzione - il quesito da sottoporre agli elettori deve essere formulato: "Approvate il testo della legge costituzionale...?". - è un istituto di carattere oppositivo; uno strumento di garanzia riposto nelle mani delle minoranze affinché queste possano evitare l'entrata in vigore della revisione costituzionale votata dal Parlamento. - A confermare la natura oppositiva del referendum costituzionale e il suo essere strumento di garanzia delle minoranze è, la mancata previsione di un quorum partecipativo: o Mentre il referendum abrogativo disciplinato dall'art. 75 Cost. è valido solo se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto o perché la legge costituzionale o di revisione costituzionale sia bloccata è sufficiente invece che si esprima in tal senso la maggioranza dei votanti, senza considerare quanti siano stati i partecipanti al voto. - Qualora l'esito del referendum sia favorevole alla legge costituzionale, questa sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e nuovamente pubblicata ai fini della sua entrata in vigore. 3.I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono fonti super primarie attraverso le quali è possibile modificare il testo della costituzione, ma la possibilità di ricorrere al procedimento di cui all’art.138 incontra dei limiti poiché esistono parti non rivedibili della costituzione: - art. 139 cost: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale - non si può modificare il carattere elettivo e temporaneo del capo dello stato. - art.2 cost: riconosce I diritti inviolabili dell’uomo che sono inviolabili e irrivedibili - Art. 139 e 1 Cost qualifica la repubblica italiana come democratica – non può essere cambiato il carattere democratico della repubblica - Per l’interprete è difficile individuare i principi fondamentali che non possono essere modificati, quindi spetta alla corte costituzionale decidere su questioni di legittimità di leggi costituzionali - La corte costituzionale dichiara illegittime leggi costituzionali che violano la costituzione 4.GLI STATUTI DELLE REGIONI SPECIALI Tra le fonti del diritto di rango super primario ci sono anche gli Statuti delle Regioni speciali perché sono atti che vengono approvati mediante leggi costituzionali del Parlamento. Art.131: Il nostro ordinamento è articolato in più Regioni: - 15 sono regioni ordinarie (o a Statuto ordinario) - 5 Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, sono Regioni speciali (o a Statuto speciale) Ogni Regione ha dunque un proprio Statuto. Art.116 cost: le regioni speciali nel loro statuto godono di maggiore autonomia. Questa autonomia delle regioni speciali che deroga alla disciplina generale posta dalla costituzione per le regioni ordinarie, attribuisce loro carattere di fonti di rango super primario Differenze rispetto alle regole di approvazione di una legge costituzionale: - quando il potere di iniziativa di modifica degli Statuti non sia esercitato dal Consiglio regionale interessato, il Consiglio regionale deve esserne comunque informato. Lo stesso potrà esprimere un proprio parere sul testo - le leggi costituzionali di modifica degli Statuti non possono essere sottoposte a referendum nazionale Le leggi rinforzate: - Sono leggi atipiche - Sono dotate di forza passiva, non possono essere modificate o abrogate da una legge ordinaria ma solo attraverso il procedimento prescritto per la loro approvazione - Amnistia, indulto 10.GLI ATTI GOVERNATIVI AVENTI FORZA DI LEGGE Atti governativi aventi forza di legge: - Decreto legislativo e il decreto legge - Possono essere abrogati da leggi successive (o da esse modificati o derogati) - Non sono abrogabili (ne modificabili o derogabili) da parte di fonti subordinate alla legge - Sono idonei ad abrogare, modificare, derogare, una legge precedentemente approvata - Il governo non può approvare un decreto legislativo che contenga disposizioni in contrasto con la legge del parlamento - Per i decreti legislativi, le Camere intervengono prima della loro emanazione, attraverso l'attribuzione, con legge, di una delega al Governo - Per i decreti legge, il Parlamento interviene successivamente, attraverso la conversione in legge del decreto governativo - La riserva di legge può essere soddisfatta sia da decreto legislativo che da decreto legge 11.LA LEGGE DI DELEGA E IL DECRETO LEGISLATIVO La legge di delega: - L’art.77 cost. stabilisce che il governo non può, senza delegazione delle camere (legge di delega), emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria (decreti legislativi). - La legge di delega demanda al governo la disciplina di materie di particolare complessità tecnica. - Le camere non cedono la funzione legislativa ma attribuiscono al governo una porzione limitata della funzione legislativa - Il potere legislativo permane in capo alle assemblee parlamentari che possono revocare la delega - Il governo ha potere legislativo limitato perché il legislatore può conferire la delega: a. Solo per oggetti definiti b. Con indicazione di principi e criteri direttivi c. Per un tempo prestabilito L’oggetto della legge di delega: Il parlamento può conferire al governo la disciplina di qualsiasi materia, fatta eccezione per le materie coperte da una riserva di legge formale Principi e criteri direttivi: la legge di delega limita l’attività delegata del governo individuando i principi e criteri direttivi cui esso si deve attenere nella predisposizione del decreto legislativo. o Il parlamento fissa le norme fondamentali della materia e gli obbiettivi da perseguire o Le camere inseriscono nella legge di delega anche prescrizioni di carattere procedimentale Termine: la delega è conferita dal governo per un tempo limitato, che la legge del parlamento deve necessariamente indicare: o Il termine può essere fissato facendo riferimento ad evento futuro purché certo o se il termine previsto per l’esercizio della legge eccede i due anni, il governo è tenuto a richiedere il parere delle camere sugli schemi dei decreti legislativi Il procedimento per l’approvazione del decreto legislativo: - è adottato su deliberazione del consiglio dei ministri ed emanato dal presidente della repubblica. - il decreto legislativo deve indicare la legge di delega, la deliberazione del consiglio dei ministri - Il decreto legislativo che viola il contenuto della legge di delega può essere dichiarato illegittimo dalla corte costituzionale per vizio di eccesso di delega - In assenza nella legge di delega di direttive su ogni aspetto della materia, il governo può intervenire L’ordinamento prevede la possibilità di discostarsi dal modello di delega legislativa proposto da art.76 cost. Si parla di: - Deleghe legislative anomale à attraverso le quali il parlamento conferisce al governo particolari poteri. Testi unici: - È un tipo anomalo di delega legislativa che attribuisce al governo il compito di raccogliere tutte le disposizioni normative vigenti nell’ordinamento in una determinata materia. - L’atto normativo è definito testo unico - Il testo unico serve a riordinare la disciplina quando complicata da un eccessiva produzione normativa Testi unici di coordinamento: - Attività di riordino in cui il governo può essere abilitato anche a modificare e abrogare le norme che deve riordinare Esistono testi unici che sono il risultato di un attività meramente compilativa à hanno funzione ricognitiva Conferimento di poteri in caso di guerra: - È una delega anomala con cui si procede al conferimento di poteri in caso di dichiarazione dello stato di guerra - Art.78 cost.: stabilisce che le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. A dichiarare formalmente lo stato di guerra è poi il presidente della repubblica 12.IL DECRETO LEGGE Il decreto legge: - atto del governo avente forza di legge - serve per affrontare in modo tempestivo una situazione imprevedibile, urgente, per la quale non si possono aspettare i tempi dell’iter legislativo - art.77 cost.: il governo non può emanare decreti con valore di legge ordinaria senza delegazione delle camere, il governo è abilitato ad adottare in casi straordinari di necessità e d’urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge - Il decreto legge ha natura provvisoria: se non convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione perde efficacia sin dall’inizio - Il governo potrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile, penale o amministrativa delle conseguenze prodotte dal decreto legge Presupposti del decreto legge: - Si riferisce a situazioni urgenti - Il governo non vi può ricorrere per materie disciplinate da una riserva di assemblea - Il governo non può adottare decreti legge che ripristinino l’efficacia di disposizioni dichiarate incostituzionali per vizi sostanziali à violazione del giudicato costituzionale - Il governo non può rinnovare disposizioni di precedenti decreti non convertiti - Il decreto legge deve introdurre misure di immediata applicazione e che abbiano un contenuto specifico e omogeneo Il procedimento di approvazione e di conversione in legge: - Il decreto legge deve essere adottato su deliberazione del consiglio dei ministri, successivamente presentato al presidente della repubblica per l’emanazione e immediatamente pubblicato nella gazzetta ufficiale. Grazie alla pubblicazione sulla gazzetta il decreto legge entra in vigore - Il giorno stesso il governo è tenuto a presentare al parlamento, previa autorizzazione del presidente della repubblica, un disegno di legge di conversione. Si tratta di un disegno di legge che si compone di un solo articolo - le camere anche se sciolte, devono essere convocate per riunirsi entro 5 giorni. - Una volta che il disegno di legge di conversione sia stato presentato al parlamento, tre sono le ipotesi che si possono verificare: a. Il parlamento non esaurisce l’iter legislativo di conversione entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge b. Il parlamento in sede di votazione, non approva la legge di conversione c. Il parlamento in sede di votazione approva la legge di conversione - Nelle prime due ipotesi il decreto legge decade e perde i suoi effetti. Il decreto legge deve quindi intendersi come non adottato. - le situazioni regolate sulla base del decreto legge decaduto vengono compromesse in modo irreversibile dal venir meno dei suoi effetti. Per porre rimedio a tali evenienze, il parlamento può approvare una legge di sanatoria che regola i rapporti sorti durante la vigenza del decreto legge - In sede di conversione, le camere possono anche apportare delle modifiche alla disciplina originaria del decreto legge ma il parlamento non può inserire nel testo della legge di conversione norme diverse rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto legge. Il controllo sugli abusi nel decreto legge: - La giurisprudenza ha sanzionato abusi sia da parte del governo che del parlamento - per poter configurare un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge la carenza dei requisiti ivi richiesti deve risultare evidente. - il parlamento non può inserire nel testo emendamenti estranei all’oggetto e alle finalità del decreto legge - l’iter parlamentare previsto per convertire i decreti legge deve rispettare il termine di 60 giorni - La reiterazione del decreto legge: scaduto il termine dei 60 giorni, il governo adotta un nuovo decreto legge, con un contenuto identico a quello del decreto non convertito. o Per sanare la perdita di efficacia di quest’ultimo, dovuta alla mancata conversione, il nuovo decreto legge conteneva una clausola di retroattività (con la quale si facevano salvi gli effetti prodotti dal decreto non convertito) o Si è arrivati a vere e proprie catene di decreti legge - La reiterazione del decreto legge è stata dichiarata incompatibile con la costituzione - Il decreto legge reiterato fa venire meno la natura provvisoria ed eccezionale del decreto legge - il nuovo decreto legge può ritenersi legittimo solo se caratterizzato da contenuti normativi diversi dal precedente - I controlli in merito al rispetto di art.77 cost. possono essere effettuati dalla corte costituzionale e dal presidente della repubblica 13.IL REFERENDUM ABROGATIVO Il referendum abrogativo: - Art.75 cost: prevede che su richiesta di 500.000 elettori o di 5 consigli regionali, possa essere indetto un referendum, attraverso il quale il corpo elettorale è chiamato a decidere su abrogazione, totale o parziale, di leggi o di atti aventi forza di legge. - Riequilibra il potere legislativo delle camere - Si tratta di un istituto di democrazia diretta: la decisione di indirizzo politico viene presa, dal corpo elettorale e non dai suoi rappresentanti. Il procedimento di indizione del referendum si articola in più fasi: - Fase dell’iniziativa referendaria: • il referendum può essere chiesto da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali • può avere ad oggetto un intero testo di legge (referendum totale) • può avere ad oggetto una o più norme della legge (referendum parziale) • Il deposito delle richieste referendarie deve avvenire presso la cancelleria della corte di cassazione tra il 1 gennaio e il 30 settembre. • Per evitare sovrapposizioni tra l’iniziativa e le elezioni politiche delle camere si è previsto che non possa essere depositata richiesta di referendum nell’anno precedente alla scadenza delle camere e nei 6 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali. - Fase sei controlli preventivi all’indizione del referendum. I controlli preventivi sono due: 1. Vaglio sulla legittimità del referendum: a. tale controllo si svolge presso la corte di cassazione, che ha il compito di verificare il rispetto della legge nella fase dell’iniziativa. b. La cassazione deve concentrare i quesiti referendari se regolano materie analoghe c. La cassazione deve stabilire il titolo del referendum o la sua denominazione perché possa essere identificato e compreso dagli elettori. 2. Giudizio di ammissibilità del referendum: a. È svolto dalla corte costituzionale b. La corte è chiamata a decidere con sentenza da depositarsi entro il 10 febbraio c. il presidente della corte costituzionale fissa la data della deliberazione in camera di consiglio, che deve tenersi entro il 20 gennaio e nomina il relatore d. i promotori del referendum e il presidente del consiglio dei ministri hanno la possibilità, fino a 3 giorni prima della data fissata per la deliberazione di depositare memoria in cui portare argomenti a favore o contro l’ammissibilità del referendum e. Con il giudizio di ammissibilità la corte verifica che il quesito referendario non riguardi leggi che l’art.75 co.2 esclude dalla sottoponibilità a referendum: leggi tributarie e di bilancio, leggi di amnistia, e di indulto e leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. o La corte ha affermato che non sono ammissibili referendum abrogativi sulla costituzione, su leggi costituzionali o Le leggi costituzionalmente necessarie od obbligatorie: leggi che pur non avendo un solo contenuto costituzionalmente vincolato, non possono non essere presenti nell’ordinamento e quindi non possono essere abrogate. Es. leggi che disciplinano il funzionamento degli organi costituzionali: devono necessariamente entrare in vigore quindi non possono essere sottoposte a referendum totale o Referendum manipolativi: referendum che colpiscono singole parole o parti di frasi prive di significato autonomo. La corte costituzionale ha tracciato un confine tra manipolazione inammissibile e manipolazione ammissibile. a. Sono inammissibili i quesiti referendari parziali (propositivi) che nell’abrogare frammenti di una disposizione, introducono norme estranee al contesto normativo. Vogliono creare nuovo diritto attraverso uno strumento che ha un altro fine (l’abrogazione). b. Sono ammissibili i referendum manipolativi che pur incidendo sull’ordinamento, espandono principi e regole già incorporati nella legislazione vigente. Generalmente investono le leggi costituzionalmente necessarie o Il quesito richiede omogeneità, univocità, chiarezza, coerenza, completezza - Fase dell’indizione: a. l’indizione del referendum avviene con decreto del presidente della repubblica previa delibera del consiglio dei ministri. La data del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno - Fase della votazione degli elettori: a. perché il referendum sia valido, occorre che partecipino al voto la metà più uno degli aventi diritti b. perché il quesito sia approvato occorre che si pronunci in senso positivo, la metà più uno dei votanti c. La previsione del quorum di validità ha la funzione di impedire che una minoranza possa decidere di abrogare le leggi votate dal parlamento. - Regolamenti ministeriali ed inter-ministeriali: a. essi sono adottati dal singolo ministro o dai ministri che si occupano delle materie oggetto del regolamento ed assumono la forma di decreto ministeriale o di decreto interministeriale. b. occorre il parere del Consiglio di Stato e il controllo di legittimità della Corte dei conti. - Regolamenti di altre autorità: vengono adottati da altri organi della Pubblica amministrazione. SEZIONE 5 – LE FONTI SECONDARIE REGIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI 18.I REGOLAMENTI REGIONALI La ripartizione di competenza regolamentare stato – regioni: - Le Regioni hanno titolo per approvare anche regolamenti - Art.117 prevede che le Regioni possano adottare un regolamento in tutte le materie in cui esse hanno competenza legislativa concorrente o residuale. - Nelle materie di competenza statale, è lo stato che ha funzione regolamentare - In assenza di disposizioni costituzionali espresse, è lo Statuto regionale che definisce la forma di governo e indicare se i regolamenti debbano essere adottati dall'organo legislativo (il Consiglio) o dall'organo esecutivo (la Giunta) della Regione. 19.GLI ATTI NORMATIVI DEGLI ENTI LOCALI (STATUTI E REGOLAMENTI DI CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE) Anche gli enti locali hanno potestà normativa. E precisamente il potere di adottare statuti e regolamenti, i secondi gerarchicamente subordinati ai primi. L'art. 114, comma 2, Cost. stabilisce che i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono «enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione». Gli statuti: - hanno la competenza a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente - Per l'approvazione dello statuto è richiesto al Consiglio dell'ente locale di seguire un procedimento speciale, volto a garantire un consenso ampio. I regolamenti: - I regolamenti hanno competenza a disciplinare più specificamente l’organizzazione dell’ente locale SEZIONE 6 – ALTRE FONTI 20.LE CONSUETUDINI Le consuetudini: - sono fonti-fatto in quanto non corrispondenti ad una manifestazione di volontà normativa proveniente da un organo - sono fonti non scritte - hanno rango variabile Caratteristiche della consuetudine: per la configurazione di una consuetudine occorre la sussistenza di due elementi: 1. Elemento oggettivo: ripetersi nel tempo di un comportamento 2. Elemento soggettivo: convinzione che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio. Le consuetudini internazionali: regole di comportamento osservate, perché ritenute obbligatorie, non da soggetti qualsiasi, ma dalla generalità degli Stati, e che entrano nel nostro sistema normativo con lo stesso rango dell'art. 10 Cost. Le consuetudini costituzionali: comportamenti tenuti da organi costituzionali in ambiti in cui non esiste una disciplina costituzionale puntuale. Si tratta di principi e regole non scritti ma di uso abituale. Le convenzioni costituzionali: In presenza di una lacuna nella Costituzione può accadere che gli organi costituzionali raggiungano un accordo tacito, su come operare, senza ritenersi giuridicamente vincolati. Gli usi: - fonti consuetudinarie poste all'ultimo livello della gerarchia delle fonti - nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati - Nel nostro ordinamento non sono ammesse consuetudini contra legem che dispongano in difformità rispetto a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti. - Sono invece configurabili consuetudini secundum legem, cui rinviano di volta in volta specifiche norme di legge o di regolamento. - Sono inoltre ammesse consuetudini praeter legem, che possono cioè intervenire nei settori che non siano stati già regolati dal diritto scritto. 21.I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO Il ruolo dei sindacati: - I sindacati hanno personalità giuridica e facoltà di stipulare con le rappresentanze delle imprese contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce - I contratti collettivi sono fonti del diritto Gli effetti dei contratti collettivi: - Perché un sindacato possa stipulare contratti con effetti generali, occorre che sia registrato. - Le organizzazioni sindacali esistenti sono sempre state contrarie all’ipotesi di procedere ad una registrazione, probabilmente perché ostili alla possibilità che ciò comportasse intrusioni statali al proprio interno - Legge Vigorelli à delegava il Governo ad emanare decreti legislativi. Tale legislazione è stata poi dichiarata incostituzionale. - I datori di lavoro si attengono alle regole stabilite nei contratti collettivi che stabiliscono i livelli minimi di tutela del lavoratore - Le pubbliche amministrazioni sono obbligate per legge a garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi 22.LE ORDINANZE DI NECESSITÀ ED URGENZA E GLI ALTRI REGOLATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ordinanze di necessità ed urgenza: atti che alcuni organi della pubblica amministrazione possono adottare per far fronte a situazioni eccezionali che richiedono un tempestivo intervento. a. Ordinanze del prefetto: usate nel caso di urgenza o grave necessità pubblica b. Ordinanze del sindaco: ordinanze urgenti che il sindaco nella sua veste ufficiale del governo può adottare al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana c. Le ordinanze di protezione civile: il consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza di rilievo nazionale al verificarsi di calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo Le ordinanze di necessità ed urgenza: - Essendo finalizzate a fronteggiare svariate situazioni emergenziali, sono atti a contenuto atipico, non predeterminato dalla legge - Ampia è la discrezionalità riconosciuta alla pubblica autorità - è eccezionalmente ammessa la possibilità che le ordinanze deroghino alla legge, e quindi a fonti primarie, cui gli atti amministrativi devono invece conformarsi. Limite dei principi generali dell’ordinamento: d. In alcuni casi questo limite è stato esplicitato dal legislatore, in altri si è reso invece necessario l'intervento della Corte costituzionale. e. Affinché le ordinanze di necessità e urgenza siano legittime, occorre: 1) che gli eventi da fronteggiare siano imprevedibili 2) che ricorra l'urgenza di provvedere 3) che le ordinanze si attengano ai principi costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico 4) che la misura sia temporalmente limitata 5) che l'intervento sia adeguatamente motivato Le ordinanze di necessità ed urgenza: - regolano specifici avvenimenti e hanno efficacia solo temporanea. - Esse possono allora disporre in deroga alla legge, ma trattasi di deroghe temporalmente delimitate - Sono state usate durante il covid SEZIONE 7 – IL SISTEMA DELLE FONTI NELLA RISPOSTA ALL’EMERGENZA SANITARIA 23.IL QUADRO COSTITUZIONALE Il sistema delle fonti del diritto è stato posto in seria tensione durante l’emergenza sanitaria. Il decisore politico ha scelto di ricorrere alla catena di decreti del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) Il ricorso alle fonti primarie: - Consente di rispettare le riserve di legge che vengono in rilievo - assicura il coinvolgimento del parlamento e delle opposizioni - asseconda l’esigenza che attorno alle questioni delicate si sviluppi un dibattito trasparente Assenza di una clausola sullo stato di emergenza: - La costituzione italiana non regola in modo espresso lo stato di emergenza Art.78: - Individua lo stato di guerra stabilendo che a deliberarlo siano le camere. Le camere hanno poi il compito di affidare al governo i poteri conseguenti - In questa clausola si voleva ricomprendere anche lo stato di emergenza sanitaria ma ciò non è stato fatto poiché si tratta di fattispecie diverse. Un interpretazione analogica non sarebbe possibile poiché siamo in presenza di una previsione costituzionale di carattere speciale Art.77: - Regola l’evenienza che il governo adotti fonti aventi forza di legge in casi straordinari di necessità ed urgenza. - I decreti legge rientrano tra le fonti sottoponibili al sindacato della corte costituzionale Il concorso di fonti statali e regionali nell’emergenza: - L’emergenza sanitaria ha posto in tensione il sistema delle fonti del diritto. In alcuni momenti si è assistito a un caotico rincorrersi di provvedimenti statali e deroghe regionali - Allo stato spetta il compito di regolare la profilassi delle malattie infettive con la conseguenza che di fronte a malattie infettive di livello pandemico, lo stato può imporre criteri vincolanti di azione per contrastarle 24.LA DISCIPLINA PREVISTA DAL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE E I DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) Nel nostro ordinamento, la gestione delle situazioni di crisi emergenziali è affidata al servizio nazionale della protezione civile, la cui disciplina si rinviene nel codice della protezione civile. Il codice distingue tre tipologie di emergenze in tutti i casi imputabili ad eventi calamitosi naturali o di origine umana: 1. La prima emergenza è quella che può essere fronteggiata in via ordinaria da singole amministrazione 2. La seconda richiede il coordinamento tra più amministrazioni e il ricorso a poteri straordinari, disciplinati a livello regionale 3. La terza tipologia di emergenza, in ragione della propria estensione assume rilievo nazionale. La deliberazione dello stato di emergenza: - Ricorre la terza tipologia di emergenza à l’art.24 del codice della protezione civile prescrive l’adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Tale deliberazione che deve determinare la durata dell’emergenza e la relativa estensione territoriale, compete al consiglio dei ministri su proposta del presidente del consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del presidente delle regioni o province autonome interessate Il potere di adottare ordinanze: - I poteri straordinari ai quali il codice da riferimento e che devono essere autorizzati nella deliberazione governativa, sono veicolati dalle ordinanze di protezione civile - Si tratta di provvedimenti extra-ordinem in quanto capaci di derogare ad ogni disposizione vigente, fatto salvo il rispetto dei precetti costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento - È il presidente del consiglio a detenere i poteri di ordinanza Rapporto tra dpcm e codice della protezione civile: - Dpcm: decreti adottati direttamente dal presidente del consiglio dei ministri - Si tratta di fonti di natura ambigua - L'adozione dei dPCM, a differenza delle ordinanze della protezione civile, non richiede l'acquisizione di una intesa con le autonomie regionali. - i dpcm non possono essere ricondotti al potere di ordinanza della protezione civile - la Corte costituzionale ha sancito che i dPCM non sono attuativi del codice di protezione civile, ma costituiscono un legittimo modello alternativo di risposta all'emergenza 25.LA CATENA DI ATTI ADOTTATI PER FRONTEGGIARE LA PANDEMIA DA COVID-19 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha adottato lo stato di emergenza, e ha contestualmente autorizzato il Capo di Dipartimento della protezione civile ad emanare le ordinanze previste dall'art. 25 Codice prot. civ. Nel solo arco del 2020 sono stati emanati circa 400 atti, tra decreti-legge, dPCM, ordinanze di protezione civile, ordinanze e decreti ministeriali. Vi sono stati momenti in cui, per l'indicazione delle norme di comportamento, è stato necessario persino rifarsi alle FAQ pubblicate sui siti istituzionali. Il cittadino si è sovente trovato nella difficoltà di conoscere quali regole fossero vigenti in un determinato frangente. L’uso massiccio di dpcm: - gli interventi preponderanti sono stati assunti attraverso i dPCM, approvati al di fuori dello schema procedurale e in problematico equilibrio con il disegno costituzionale 30.LE FONTI DELL’UNIONE EUROPEA: DIRITTO PRIMARIO, DIRITTO DERIVATIVO, FONTI IMMEDIANTAMENTE APPLICABILI E NORME AD EFFETTO DIRETTO Unione europea: si tratta di una organizzazione abilitata a produrre norme giuridiche vincolanti per gli Stati membri Effetti prodotti dalla fonte: - Fonti immediatamente applicabili: non necessitano di attuazione sul piano normativo nazionale e sono capaci di vincolare immediatamente i loro destinatari - Fonti non immediatamente applicabili: si limitano a indicare gli obbiettivi da raggiungere, richiedono al fine di poter esplicare i loro effetti negli stati membri, che questi provvedano a dettagliarne i contenuti La teoria degli effetti diretti: - Corte di giustizia sovrappone alla classificazione tra gli effetti prodotti dalla fonte, un ragionamento sostanziale. Questo ha permesso di riconoscere effetti diretti ad alcune fonti comunitarie indipendentemente dal fatto che tali fonti non sarebbero immediatamente applicabili - Quando una fonte di diritto dell’unione europea presenta una formulazione completa, chiara e puntuale, essa ha effetti diretti e se ne deriva un diritto in capo a un cittadino dell’UE questi potrà invocarne il rispetto davanti a un giudice anche in assenza di una norma nazionale di recepimento Il diritto primario: - appartengono alla categoria delle fonti di diritto primario tutti i trattati istitutivi dell’unione europea con le modifiche intervenute nel corso del tempo. - Si tratta di fonti poste al vertice del sistema normativo comunitario - I trattati contengono le norme che si occupano di delineare la struttura e l’articolazione istituzionale dell’unione europea - Nell’emanazione del diritto dell’UE (derivato) le competenti istituzioni comunitarie vi si devono attenere, pena il possibile intervento della corte di giustizia dell’Unione Europea che ha il compito di garantire la supremazia dei trattati - Le norme dei trattati sono capaci di produrre effetti diretti. Se in base allo spirito alla struttura ed al tenore della norma si può dire che esso sia capace di incidere direttamente sulla posizione dei singoli, i singoli potranno pretenderne il rispetto davanti ai propri giudici nazionali Il diritto derivato o secondario: - Regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri - Il regolamento ha portata generale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri - I regolamenti fanno parte del diritto derivato o del diritto prodotto dalle istituzioni comunitarie secondo i dettami dei trattati istitutivi. o La loro caratteristica principale è che si tratta di fonti che recano norme generali dotate di diretta applicabilità o Perché un regolamento dell’UE produca effetti giuridici nel nostro ordinamento, non è richiesto alcun ulteriore atto di trasposizione interno - La direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere o Anche le direttive fanno parte del diritto derivato ma a differenza dei regolamenti non sono geneticamente capaci di applicazione diretta nel nostro ordinamento. o I destinatari di una direttiva non sono i cittadini comunitari ma gli stati dell’UE che vengono impegnati a conformarsi entro un termine stabilito ad un obbiettivo di carattere generale, attraverso l’adozione di proprie discipline normative o Una volta entrare in vigore le direttive obbligano i paesi dell’unione europea ad adoperarsi per raggiungere il risultato in esse fissato, ma gli effetti giuridici interni si producono solo in un momento successivo - La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria solo nei confronti di questi. Le decisioni anch’esse fonti UE di diritto derivato, sono atti normativi immediatamente applicabili ma indirizzate solo a specifici destinatari. - Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti o Le raccomandazioni sollecitano gli stati ad orientare le proprie politiche e il proprio diritto verso un obbiettivo. o I pareri esprimono la posizione degli organi comunitari in merito ad una materia o una questione o In entrambi i casi si tratta si atti incapaci di produrre vincoli giuridici, il cui richiamo può essere utile a fini interpretativi 31.IL PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA NELLA COSTITUZIONE E CONTROLIMITI Il fondamento costituzionale: - All’inizio la costituzione non faceva riferimento all’unione europea perché nel 1948 ancora non esisteva - art.11 cost. à l’Italia consente in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni - art.117 co.1 cost. ha imposto alla legislazione nazionale e regionale di attenersi ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - La cessione di sovranità disposta da artt. 11 e 117 cost. à laddove si rinvenga un contrasto tra una legge italiana e una norma del diritto UE direttamente applicabile, il giudice dovrà procedere alla disapplicazione della norma interna a vantaggio di quella comunitaria. I controlimiti: - La prevalenza delle fonti del diritto dell’UE non è illimitata, esse devono cedere il passo ai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano (controlimiti) - Una pronuncia della corte costituzionale che applica in concreto i controlimiti potrebbe ripercuotersi sui rapporti tra italia e UE Il caso Taricco: - Esprime il contrasto tra diritto interno e ordinamento comunitario - La vicenda ha ad oggetto il contrasto tra le due diverse legislazioni sulla prescrizione del reato - l’obbligo per il giudice di disapplicare una norma interna viene meno quando ciò metta in discussione un principio espressivo dell’identità costituzionale dello stato - La pronuncia ha fatto venire meno le ragioni del contrasto tra l’ordinamento interno e quello comunitario, convincendo la corte costituzionale a dichiarare non fondata la questione di legittimità sollevata sulla legge di esecuzione e ratifica dei trattati UE La doppia pregiudizialità: - Sentenza n.269 del 2017 à la doppia pregiudizialità si verifica quando si prospetta una violazione di un diritto previsto sia nella carta dei diritti fondamentali dell’UE sia nella costituzione italiana à la corte costituzionale ha risolto la questione con il fatto che il giudice non potrà procedere autonomamente alla disapplicazione della disposizione interna ma dovrà sollevare una questione di legittimità di fronte alla corte costituzionale. CAPITOLO 4 – IL PARLAMENTO SEZIONE 1 – INTRODUZIONE 1.IL PARLAMENTO Il parlamento: - I parlamenti si distinguono in: a. parlamenti monocamerali composti da una sola camera b. parlamenti bicamerali composti da due camere à generalmente in presenza di parlamenti bicamerali, le modalità di elezione e le funzioni svolte dalle due camere sono diversificate (bicameralismo imperfetto). o Nella maggioranza degli ordinamenti bicamerali, solo la camera bassa (camera rappresentativa del corpo elettorale) partecipa del rapporto di fiducia che lega il parlamento al potere esecutivo e ha un ruolo decisivo nella produzione normativa o La seconda camera (camera alta o senato) che storicamente non era di diretta derivazione popolare, ma di nomina regia, svolge un ruolo di ponderazione rispetto alle scelte adottate della camera bassa, potendo esercitare una funzione di controllo sospensivo (camera di raffreddamento). Le camere alte possono essere titolari di una potestà legislativa limitata agli ambiti di competenza territoriale. - A questo quadro fa eccezione l’ordinamento italiano che è caratterizzato da un bicameralismo paritario che vede le due camere del parlamento formate in modo analogo, svolgere le stesse funzioni SEZIONE 2 – I SISTEMI ELETTORALI 2.COME SI ELEGGONO I PARLAMENTI: I MODELLI E LE VARIANTI DEI SISTEMI ELETTORALI sistema elettorale: i voti ricevuti dalle forze politiche da parte degli elettori durante le elezioni si trasformano nel numero di seggi che andranno ad occupare nell’assemblea rappresentativa. Ogni legge elettorale mira ad ottenere un punto di equilibrio tra due diversi obiettivi tra loro non sempre perfettamente compatibili à la governabilità e la rappresentatività: a. Governabilità: la capacità della legge elettorale di dar vita ad assemblee in grado di formare e sostenere maggioranze solide che possano assicurare governi stabili. b. Rappresentatività: corrispondenza tra gli orientamenti politici presenti nella società ed espressi dai cittadini nelle urne e gli orientamenti politici presenti all’interno delle assemblee elettive I collegi elettorali à sono gli ambiti in cui si suddivide il territorio in cui si svolgono le elezioni: - Collegi uninominali: per ogni collegio viene messo in gioco un solo seggio - Collegi plurinominali: quando il collegio mette in palio due o più seggi Altre varianti attengono al modo in cui i seggi vengono ripartiti all’interno del collegio: - Sistemi maggioritari puri: prevedono che il seggio o i seggi vengano attribuiti solo alla forza politica che ottiene il maggior numero di voti all’interno del collegio stesso. Il sistema maggioritario attribuisce rilievo solo alla volontà della maggioranza ed è considerato il sistema che meglio di tutti garantisce la governabilità - Sistemi proporzionali puri: determinano la ripartizione dei seggi messi in palio nel collegio sulla base dei voti che ciascuna forza politica ha ottenuto. Questi sistemi consentono anche alle componenti minoritarie dell’elettorato di ottenere propri rappresentanti in parlamento. Si tratta del sistema elettorale maggiormente in grado di assicurare la rappresentatività Gli effetti dei sistemi elettorali puri, maggioritario o proporzionale, possono essere temperati da: - un sistema misto che assegna parte dei seggi in quota maggioritaria e la restante parte in quota proporzionale. Attenua gli effetti distorsivi del sistema maggioritario - correttivi: attenuano la frammentazione tipica dei sistemi proporzionali L’obbiettivo di correttivi o di un sistema misto è quello di tentare di equilibrare il rapporto tra la governabilità e la rappresentanza. Tra i correttivi dei sistemi proporzionali vanno ricordate: - le soglie di sbarramento: consentono di partecipare alla distribuzione dei seggi solo alle forze politiche che ottengono un numero minimo percentuale di voti. - Attribuzione di un premio di maggioranza: grazie al quale la forza politica che ha raccolto più voti ottiene una quota di seggi aggiuntivi che dovrebbe consentirle di conseguire più agevolmente la maggioranza parlamentare 6.LA LEGGE N.165 DEL 2017 La necessità di una nuova legge elettorale: - Alla fine del 2017, con lo scopo di evitare il ritorno alle urne con due leggi elettorali diverse per Camera e Senato, il Parlamento ha approvato una nuova legge elettorale, la legge n. 165 del 2017, nota all'opinione pubblica come Rosatellum, in ragione del nome del Deputato (Ettore Rosato) che ha ideato il testo della legge. - La legge n. 165 del 2017 introduce un sistema elettorale misto, a prevalenza proporzionale. Sia alla Camera che al Senato, poco più di un terzo dei seggi viene assegnato su base maggioritaria in collegi uninominali. I restanti seggi sono invece assegnati con metodo proporzionale nell'ambito di collegi plurinominali, che possono attribuire al massimo 8 deputati o senatori. - L'elettore, con una sola scheda, è chiamato ad effettuare due diverse scelte, individuando sia il candidato che vuole sostenere nella competizione maggioritaria, sia il partito che vuole sostenere nella competizione proporzionale. - I partiti possono presentarsi alle elezioni sia da soli, sia coalizzandosi con altre forze politiche - Nella coalizione maggioritario che si svolge nei collegi uninominali, le forze politiche che scelgono di coalizzarsi presentano un solo candidato di coalizione: ottiene il seggio il candidato più votato - Per la competizione proporzionale ciascun partito predispone liste corte, composte da due a quattro candidati. Non è possibile esprimere una preferenza, cosicché l’individuazione degli eletti dipende dalla posizione di liste bloccate - La legge prevede che i candidati delle liste siano alternati per genere, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Il 60% è la percentuale massima anche di candidati dello stesso genere ammessi come capilista Le soglie di sbarramento: - La legge prevede le soglie da raggiungere per potere partecipare alla ripartizione proporzionale dei voti. - Le liste che si presentano da sole devono ottenere almeno il 3% dei voti validi a livello nazionale - Le liste coalizzate con altri partiti devono raggiungere a livello di coalizione almeno la soglia del 10%. Ciascuna lista che compone la coalizione deve raggiungere almeno il 3% dei voti - le liste coalizzate che non avranno raggiunto la quota del 1% e il 3% sono ripartiti tra quelle liste della coalizione che hanno raggiunto la soglia del 3% Modalità di voto: - non è consentito il cosiddetto voto disgiunto: non si può votare nel proporzionale, per un partito diverso da quello che sostiene il candidato per il quale l’elettore ha votato nel maggioritario Pluricandidature: - Coloro che si candidano in un collegio uninominale non possono essere candidati in altri collegi uninominali, ma possono candidarsi, come coloro che si candidano solo nel proporzionale, in 5 collegi plurinominali - ciascun partito, al momento della presentazione delle liste, deve indicare oltre al programma elettorale, il capo della forza politica. o Questa previsione durante la campagna elettorale che ha portato alla formazione della XVIIII legislatura, ha determinato elementi di confusione SEZIONE 3 – I PRINCIPI GENERALI 7.IL BICAMERALISMO PARITARIO IN ITALIA: ORIGINI ED ELEMENTI DI DIFFERENZIAZIONE Il dibattito in assemblea costituente: - Il sistema parlamentare bicamerale perfetto in Italia è stato adottato grazie al raggiungimento di un compromesso tra due contrapposte tesi a. le sinistre sostenevano il modello monocamerale, in cui l’unica camera avrebbe dovuto essere quella elettiva b. Gli esponenti liberali e cattolici ritenevano preferibile l’adozione del modello bicamerale - La scelta di compromesso contempera entrambe le istanze: il bicameralismo perfetto avrebbe garantito la presenza di un senato. Il senato sarebbe stato eletto dal popolo e sarebbe stato titolare dei medesimi poteri della camera, facendo venir meno il rischio che la sovranità popolare potesse essere depotenziata - parlamento è composto da camera dei deputati e del senato della repubblica à due assemblee politiche espressive del corpo elettorale, dotate di analoghi poteri - il governo deve avere fiducia delle due camere Gli elementi di differenziazione: - Differenza di durata: art. 60 fissava la durata della camera in 5 anni e quella del senato in 6 anni. Tale differenza è stata eliminata a seguito della modifica apportata al testo della costituzione con la legge cost.9 febbraio 1963 n.2 che ha parificato la durata delle due camere in 5 anni. Le due camere non sono mai state sciolte in momenti diversi - L'obiettivo perseguito fu quello di evitare il rischio che elezioni svolte in momenti diversi potessero dare origine maggioranze diverse nei due diversi rami del Parlamento. Legge costituzionale n.1 del 2020: o la camera dei deputati è composta da 400 membri 8 dei quali eletti nella circoscrizione estero. o Il senato della repubblica è composto da 200 membri, 6 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Art.56 co.3 cost: - Possono essere eletti deputati solo cittadini con più di 25 anni e sono elettori della camera tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età. - Per essere eletti senatori occorre invece secondo art.58 cost, avere almeno 40 anni, mentre per l’elettorato attivo occorre avere compiuto 25 anni di età. La riforma di art.58 cost.: - Con la legge costituzionale del 18 ottobre 2021 n.1 è stata soppressa la previsione che consentiva di essere elettori del senato solo al compimento dei 25 anni di età. A partire dalla prossima legislatura tutti i maggiorenni potranno partecipare all’elezione della camera e del senato. - All’interno del senato siedono anche alcuni membri non elettivi: senatori a vita che sono tutti coloro che hanno rivestito la carica di presidente della repubblica (presidenti emeriti) e coloro che hanno illustrato la patria per alti meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. La nomina di questi ultimi in numero che non può superare i 5, spetta al presidente della repubblica. Critiche al bicameralismo perfetto: - Le due camere dotate degli stessi poteri determinano un notevole appesantimento del processo decisionale interno al parlamento. - La necessità che entrambe le camere deliberino sullo stesso testo può ritardare l’approvazione di una legge 8.LA DURATA DELLA LEGISLATURA, PROROGA E PROROGATIO Durata: - Art.60 cost.: durata della legislatura di 5 anni sia per la camera che per il senato. Ma le camere possono essere sciolte anticipatamente dal presidente della repubblica laddove non siano in grado di esprimere una maggioranza capace di dar vita o di continuare sostenere un governo Proroga: - Art.60 co.2 cost: in caso di Guerra si può prorogare la durata delle camere attraverso una legge. In questo caso si ha una proroga che consente il prolungamento della durata della legislatura per il tempo determinato dalla legge Prorogatio: - Art.61 co.2 cost: si verifica naturalmente e automaticamente al termine di ogni legislatura. Tra il momento in cui finisce la legislatura e quello in cui le nuove camere si riuniscono e cominciano i lavori, può decorrere un periodo lungo che può arrivare sino a 90 giorni - Art.61 co.1 cost: le elezioni devono svolgersi entro 70 giorni dalla fine di quelle precedenti e le nuove camere devono riunirsi entro 20 giorni dallo svolgimento delle elezioni. In questo periodo si ha la prorogatio à nell’attesa che le nuove camere assumano i pieni poteri, si protraggono quelli della precedente. Il nostro ordinamento non può sopportare che vi siano periodi in cui il potere legislativo possa subire interruzioni (principio di continuità del parlamento) à è sempre indispensabile che l’organo rappresentativo possa avere la possibilità di riunirsi e prendere decisioni - Poteri delle camere durante la prorogatio: a. le camere non sono titolari dei pieni poteri e dovrebbero limitarsi all’ordinaria amministrazione. Durante la prorogatio non è possibile l’elezione del presidente della repubblica b. le camere devono essere convocate e riunirsi entro 5 gg al fine di avviare il procedimento per la conversione dei decreti legge 9.L’AUTONOMIA DEL PARLAMENTO Autonomia del parlamento: - il parlamento si autodetermina, auto organizza e si amministra da solo - L’autonomia delle camere da ogni altro potere dello stato si esplica in diverse forme: a. Autonomia regolamentare b. Autonomia organizzativa e funzionale c. Immunità della sede d. Autonomia contabile e. Autodichia f. Verifica dei poteri A.Autonomia regolamentare delle camere: - ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti - La norma è chiara nel riconoscere autonomia regolamentare ad entrambi i rami del Parlamento singolarmente considerati - I regolamenti parlamentari disciplinano le modalità con cui ciascuna Camera può approvare le leggi - i regolamenti parlamentari disciplinano tutto ciò che concerne l'organizzazione e il funzionamento delle Camere - Entrambe le camere si sono dotate di altri regolamenti definiti minori volti a disciplinare alcune attività del parlamento - Ci sono anche regolamenti di amministrazione che disciplinano ambiti interni alle camere B.Autonomia organizzativa e funzionale - Intesa come la possibilità per le camere di organizzarsi liberamente con riferimento a tutto quanto attiene alla articolazione interna dei propri organi e allo svolgimento delle proprie funzioni - È conseguenza della titolarità dell’autonomia regolamentare C.Immunità della sede: - L’autonomia delle camere è garantita dall’immunità della sede che impedisce alla forza pubblica di entrare all’interno delle sedi parlamentari - L’immunità della sede comporta che nessuna autorità estranea può far eseguire coattivamente propri provvedimenti rivolti al parlamento ed ai suoi organi, senza autorizzazione del presidente. D.Autonomia finanziaria e contabile: - Consente di definire il regime di autonomia parlamentare - Le camere possono gestire senza alcuna interferenza esterna, i fondi che annualmente vengono loro riservati - Le camere sono dotate di appositi regolamenti di amministrazione e contabilità in cui sono delineate le regole di spesa, di rendicontazione e di controllo interno E.Autodichia: - Occorre ricordare la autodichia (giustizia domestica) in virtù della quale spetta alle camere non solo il compito di adottare i provvedimenti relativi alla carriera giuridica ed economica dei propri dipendenti, ma anche quello di risolvere le controversie che dovessero sorgere in merito a tali provvedimenti - È sottoposto a critiche à i dipendenti delle camere, a differenza di tutti gli altri lavoratori, non possono rivolgersi ad un giudice per risolvere le controversie con il loro datore di lavoro, ma devono fare ricorso presso organi interni alle camere stesse - La corte europea aveva segnalato un difetto di imparzialità di questi organi. - La corte costituzionale ha poi chiuso la questione in favore delle camere - Secondo la corte costituzionale, gli organi di autodichia interni alle camere per effetto delle modifiche intervenute nel corso del tempo, risultano comunque oggi assistiti da sufficienti garanzie di indipendenza e imparzialità 10.L’AUTONOMIA DELLE CAMERE NELLA VERIFICA DEI POTERI Art.66: - Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità - Si tratta della verifica dei poteri o del procedimento con cui camera e senato controllano: a. Se coloro che sono stati eletti avevano titolo al momento dell’elezione, per conseguire la carica di deputato o senatore b. Se a seguito di eventi verificatisi durante la legislatura, deputati e senatori possono continuare a mantenere la carica parlamentare Il procedimento di convalida delle elezioni: a seguito dello svolgimento delle elezioni, i candidati che risultano eletti vengono proclamati deputati. La comunicazione della proclamazione viene trasmessa alla camera e al senato - La posizione dell’eletto non è definitiva fino a quando la camera d’appartenenza non effettua la convalida dell’elezione prevista da art.66 cost. - Attraverso questo procedimento, le camere svolgono due diversi controlli: 1. verificano che le operazioni elettorali siano svolte correttamente 2. accertano che gli eletti siano titolari della capacità elettorale passiva e siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità previsti dalla costituzione o dalla legge. 13.LE GARANZIE PARLAMENTARI: L’INSINDACABILITÀ La ratio delle garanzie parlamentari: - Insindacabilità e inviolabilità sono conosciute come le guarentigie o immunità parlamentari - Sono istituti che consento al parlamento di svolgere liberamente il suo mandato - Hanno l’obbiettivo di garantire l’indipendenza del parlamento Legge n.140 del 2003: - Se un processo civile o penale abbia ad oggetto una dichiarazione resa da un parlamentare, il giudice può, dichiarare che il fatto è coperto da insindacabilità e con ciò affermare l’irresponsabilità del parlamentare - Se il giudice ritiene che l’insindacabilità non può operare, è tenuto a sospendere il processo e trasmettere gli atti alla camera d’appartenenza del parlamentare (pregiudiziale parlamentare). - Se la camera di appartenenza delibera l’insindacabilità e il giudice ritiene corretta la decisione parlamentare, lo pronuncia con sentenza mettendo fine al giudizio. Il nesso funzionale: - Non è sufficiente la delibera di insindacabilità della camera di appartenenza per ritenere sussistente l’immunità - l’insindacabilità può essere utilmente evocata solo quando sussiste un nesso funzionare tra la dichiarazione contestata e l’attività parlamentare - Le dichiarazioni dei parlamentari sono coperte dall’insindacabilità solo se tali dichiarazioni hanno un legame con lo svolgimento delle funzioni parlamentari - Il parlamentare evoca l’insindacabilità per affermazioni di carattere politico che ha rilasciato al di fuori del parlamento à la giurisprudenza della corte costituzionale ha stabilito che occorre accertare se le dichiarazioni pronunciate fuori dal parlamento riproducano, almeno nella sentenza, quanto già in precedenza quel parlamentare aveva affermato durante l’attività parlamentare. - Se la dichiarazione parlamentare era stata pronunciata da un altro parlamentare, anche se dello stesso partito politico, la garanzia dell’insindacabilità non coprirà la dichiarazione - A volte le camere possono ritenere coperte da insindacabilità anche dichiarazioni che non hanno alcuna attinenza con l’attività svolta in precedenza dal parlamentare à la corte costituzionale potrà verificare la presenza del nesso funzionale e annullare la relativa delibera se tale nesso non venga accertato. 14.L’INVIOLABILITÀ Inviolabilità: - Disciplinata da art. 68 cost co.2-3 - il secondo comma dell'art. 68 Cost. disciplina le modalità di limitazione della libertà personale e di domicilio del parlamentare - il terzo comma disciplina le modalità di limitazione della libertà di corrispondenza. - L’inviolabilità si configura come l’impossibilità per il parlamentare di essere arrestato o perquisito in assenza di una specifica autorizzazione da parte della camera d’appartenenza à questo per evitare la possibilità che iniziative giudiziarie prive di fondamento possano scardinare l’integrità della composizione del parlamento - l’art.68 non richiede l’autorizzazione all’arresto né quando il parlamentare è stato condannato in via definitiva né quando il parlamentare viene colto nel momento in cui commette un reato per il quale la legge prevede l'arresto obbligatorio proprio nel caso di flagranza. L’autorizzazione alle intercettazioni: - La riforma del 1993 ha poi introdotto ex novo la previsione di cui al terzo comma dell'art. 68 Cost., che attribuisce al parlamentare la garanzia di non vedere intercettate le sue conversazioni e di non vedere sequestrata la sua corrispondenza c. l'obiettivo della norme è quello di proteggere il parlamentare dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività possano essere impiegati con scopi persecutori La legge n. 140 del 2003 ha disciplinato anche il caso delle intercettazioni indirette e delle intercettazioni casuali: - intercettazioni indirette: intercettazioni operate su mezzi di comunicazione di persone che abitualmente entrano in contatto con il parlamentare - intercettazioni casuali sono invece quelle intercettazioni che, pur effettuate tra terze persone, riguardino fortuitamente anche un parlamentare. - In questi casi, essendo evidentemente impossibile una autorizzazione preventiva, la legge n. 140 del 2003 richiede che venga richiesta in via successiva l'autorizzazione all'uso giudiziario delle intercettazioni. a. Qualora le Camere non concedano l'autorizzazione, l'intercettazione che coinvolge il parlamentare dovrà essere distrutta e sarà in ogni caso inutilizzabile nel processo a carico del parlamentare. b. La Corte costituzionale ha però chiarito che le intercettazioni casuali possono comunque essere utilizzate nei processi che riguardino la posizione di terze persone coinvolte L'impossibilità di essere intercettati senza autorizzazione parlamentare di fatto rende impossibile per l'autorità giudiziaria ricorrere con qualche utilità allo strumento delle intercettazioni: una volta ottenuta l'autorizzazione, difficilmente il parlamentare sarà imprudente nell’uso del telefono a lui intestato 15.L’INDENNITÀ Indennità: - I parlamentari hanno una buona indennità - l'indennità netta mensile dei deputati ammonta a circa € 5.000, cui deve poi aggiungersi una diaria a titolo di rimborso per le spese di soggiorno a Roma fino ad un massimo di € 3.500 mensili (somma dalla quale vengono decurtati circa € 200 per ogni giorno di mancata presenza in aula), nonché i rimborsi per le spese di trasporto, telefoniche e per quelle relative allo svolgimento del mandato. - Ratio: a. consente che anche chi non è titolare di rendite indipendenti dallo svolgimento di un lavoro possa attendere alla funzione parlamentare. In altre parole, se la carica parlamentare fosse gratuita, ad essa potrebbero essere interessati soltanto coloro che possono mantenersi senza lavorare: ciò impedirebbe di fatto alla maggior pare delle persone di accedere alle cariche parlamentari. b. l'entità dell'indennità deve essere tale da indurre anche coloro che invece hanno un buon reddito a candidarsi e svolgere la funzione pubblica. Una indennità di livello basso difficilmente porterebbe costoro ad abbondonare, sia pure temporaneamente, il proprio lavoro per concentrarsi sulle attività parlamentari. c. l'indennità deve essere di entità tale da consentire al parlamentare di svolgere la propria funzione in modo indipendente, e senza che possa essere indotto a prendere determinate decisioni in virtù di condizionamenti esterni (regalie, denaro) accettate in ragione di una sua debolezza economica. SEZIONE 5 – L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE 16.IL PRESIDENE D’ASSEMBLEA E L’UFFICIO DI PRESIDENZA I principali organi delle camere sono: a. il presidente dell’assemblea b. l’ufficio di presidenza c. i gruppi parlamentari d. la conferenza dei capigruppo e. le commissioni parlamentari f. le giunte Presidente dell’assemblea: - art. 63 cost: ciascuna camera elegge tra i suoi componenti il presidente e l’ufficio di presidenza. I regolamenti di camera e senato, pur avendo entrambi il voto a scrutinio segreto, presentano alcune significative differenze quanto alle maggioranze richieste per l’elezione. a. Alla camera, al primo scrutinio è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti, al secondo scrutinio la maggioranza dei 2/3 dei presenti, dal terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta b. Al senato per eleggere il presidente nei primi due scrutini, occorre la maggioranza dei voti dei presenti. Se nessuno tra i votati raggiunge la maggioranza, si svolge un ballottaggio decisivo tra i due più votati al terzo scrutinio Le funzioni del presidente di assemblea: - Funzioni di rilievo interno: direzione dei lavori e delle discussioni, il compito di interpretare e far rispettare i regolamenti, il potere disciplinare nei confronti dei parlamentari - Funzioni di rilievo esterno: art.88 co.1 cost à i presidenti delle camere sono ascoltati dal presidente della repubblica prima dell’eventuale scioglimento anticipato delle camere stesse Il presidente d’assemblea nel diritto comparato: - Nel diritto comparato si possono individuare tre modelli circa le modalità con cui il presidente dovrebbe esercitare le sue funzioni 1. I presidenti di assemblea dovrebbero svolgere una funzione arbitrale e imparziale, alla stregua dello speaker della camera dei comuni presente in gran Bretagna, il quale una volta eletto, non intrattiene più alcun rapporto con il suo partito politico di provenienza. 2. Modello statunitense: lo speaker è uno dei leader del partito maggioritario ed è protagonista attivo nell’assicurare l’attuazione del programma legislativo della maggioranza parlamentare 3. In una posizione intermedia c’è il presidente d’assemblea della V repubblica francese: svolge con imparzialità le funzioni che gli sono attribuite ma rimane legate al partito di maggioranza Ufficio di presidenza: - In ciascuna camera opera per adiuvare il presidente: a. un ufficio di presidenza che oltre al presidente stesso è composto da 4 vicepresidenti che sostituiscono il presidente in caso di assenza o impedimento b. otto segretari che collaborano con il presidente al fine di garantire il regolare andamento dei lavori e delle operazioni di voto c. tre questori che si occupano della gestione dei fondi e della predisposizione dei bilanci. - L’ufficio di presidenza che deve essere rappresentativo di tutti u gruppi parlamentari, ha tra le sue competenze quella di deliberare le sanzioni disciplinari più gravi e il bilancio predisposto dai questori 17.I GRUPPI PARLAMENTARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO I gruppi parlamentari: - Uno dei primi adempimenti cui sono chiamati i parlamentari neoeletti è la dichiarazione con cui segnalano a quale gruppo parlamentare vogliono aderire - I regolamenti impongono che ciascun deputato o senatore faccia parte di un gruppo parlamentare - Attraverso il gruppo parlamentare, che riunisce tutti i parlamentari che afferiscono allo stesso partito, i partiti svolgono le attività all’interno del parlamento Requisiti numerici: - I gruppi devono essere formati da almeno 20 deputati. - Mentre alla camera sono consentiti gruppi con meno di 20 deputati - Qualora il parlamentare non dichiari a quale gruppo intende aderire o aderisce ad un gruppo che non raggiunge il requisito numerico sopra indicato, egli verrà assegnato al gruppo misto. Solo ai senatori a vita è consentito non far parte di alcun gruppo - Anche i gruppi hanno una loro organizzazione interna che prevede la presenza di un presidente di gruppo (capogruppo) di uno o più vicepresidenti e alla camera di un comitato direttivo - I parlamentari possono durante il corso della legislatura, passare da un gruppo all’altro o alla camera, formare nuovi gruppi a seconda delle modifiche del contesto politico. Al senato quest’ultima possibilità è oggi preclusa. I gruppi formatisi all’inizio della legislatura possono anche estinguersi Conferenza dei capigruppo: - È formata dai presidenti dei vari gruppi e dal presidente dell’assemblea che la presiede. - Ha il compito di decidere la programmazione dei lavori dell’aula, di decidere il calendario e l’ordine del giorno delle singole sedute, la ripartizione dei tempi di intervento - I presidenti dei gruppi parlamentari partecipano alle consultazioni svolte dal presidente della repubblica al fine di nominare il presidente del consiglio 18.LE COMMISSIONI E LE GIUNTE PARLAMENTARI Le commissioni parlamentari: - Avvenuta la formazione dei gruppi parlamentari, i gruppi provvedono a designare quali membri andranno a comporre le commissioni parlamentari che saranno formate in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi - Le commissioni parlamentari possono distinguersi per composizione e durata. a. Commissioni monocamerali: formate da parlamentari di una sola delle due camere b. Commissioni bicamerali: formate da parlamentari di entrambe le camere c. Commissioni permanenti: restano in carica per tutta la legislatura d. Commissioni temporanee: restano in carica solo per il periodo necessario ad assolvere i compiti che vengono loro assegnate - Vi sono 14 commissioni permanenti sia alla camera che al senato. Ciascuna di queste commissioni svolge le sue funzioni con riferimento alla materia di sua specifica competenza ed è composta da parlamentari che hanno una specializzazione proprio nell’ambito di competenza della commissione stessa Commissioni di inchiesta: - Tra le commissioni temporanee vanno ricordate le commissioni di inchiesta previste direttamente dalla costituzione all’art.82 secondo cui ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. - Procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. - Tali commissioni possono essere sia monocamerali che bicamerali. a. Monocamerali: per la loro istituzione occorre una delibera della rispettiva camera b. Bicamerali: per l’istituzione delle commissioni bicamerali si ricorre ad una legge che indica il numero dei componenti, l’oggetto dell’indagine, il termine di conclusione dei lavori e i poteri della commissione stessa - L’obbiettivo di tali commissioni è indagare su questioni di particolare interesse per la collettività - Per svolgere le inchieste, le commissioni possono usare gli stessi poteri di cui dispone la magistratura - La corte costituzionale ha chiesto laddove le commissioni parlamentari svolgano inchieste su argomenti oggetto di indagine anche da parte di autorità giudiziaria, che i rapporti tra i due poteri siano informati ad uno spirito di doverosa collaborazione 23.LA FUNZIONE DI CONTROLLO La ratio del controllo parlamentare sul governo: - il parlamento ha nei confronti del governo la facoltà di esercitare anche una funzione di controllo - La funzione di controllo può essere operata sia dalle forze di maggioranza sia da quelle di opposizione: a. Maggioranza: possono verificare se l’azione esecutiva che il governo svolge corrisponde a quel programma sul quale il governo stesso ha ricevuto la fiducia da parte del parlamento. esse cercheranno di dimostrare la bontà dell’operato del governo stesso b. Opposizione: possono usare gli strumenti del controllo per verificare come il governo abbia affrontato questioni di interesse generale per segnalarne l’inadeguatezza. Gli strumenti usati dal parlamento per svolgere l’attività di controllo sono l’interrogazione e l’interpellanza Interrogazione: - Qualsiasi parlamentare può chiedere per iscritto al governo informazioni o spiegazioni su una determinata questione al fine di sapere se e quali provvedimenti il governo abbia adottato o intenda adottare in merito - Il governo può rispondere per iscritto o oralmente, sia in aula che in commissione. Quando la risposta è data oralmente, l’interrogante potrà replicare dichiarando se sia soddisfatto o meno della risposta data dal governo Question time: - è l’interrogazione a risposta immediata - Una volta a settimana, alle interrogazioni dei parlamentari presentate entro le ore dodici del giorno che precede quello della seduta in cui è programmato il question time, viene data immediatamente la risposta dall’esponente del governo. - Lo scambio avviene in tempi serrati ed è trasmesso in diretta tellevisiva. Interpellanza: - Uno o più parlamentari possono chiedere al governo le ragioni che lo hanno portato o lo porteranno ad assumere una determinata condotta su un singolo fatto o su una specifica questione - A differenza della interrogazione, il fatto oggetto dell'interpellanza è noto, e lo strumento dell'interpellanza serve per obbligare il Governo a rendere pubbliche le ragioni delle sue azioni. - Le interpellanze si svolgono soltanto in Assemblea proprio in ragione della loro elevata rilevanza politica. - La procedura prevede la presentazione dell'interpellanza, il suo svolgimento in aula da parte dell'interpellante, la risposta del Governo, la replica dell'interpellante stesso e la eventuale presentazione di una mozione che prospetti una linea politica diversa da quella governativa. Non di rado, però, le interpellanze rimangono inevase. 24.GLI STRUMENTI CONOSCITIVI DEL PARLAMENTO La dottrina non riconosce al parlamento una funzione conoscitiva àle camere sono dotate di strumenti che ad esse permettono di acquisire informazioni ma è riconosciuto che tale attività è strumentale all’esercizio delle altre funzioni sopra descritte Strumenti conoscitivi usati dalle camere: - Interrogazioni e interpellanze - Inchieste parlamentari strumentali all’esercizio di diverse funzioni: a. Quella di controllo nei confronti del governo o di altri poteri dello stato b. Quella legislativa se i risultati dell’inchiesta diano lo spunto per regolamentare lo stesso argomento oggetto dell’inchiesta CAPITOLO 5 – IL GOVERNO 1.INTRODUZIONE Le fonti di disciplina del governo: - Articoli da 92 a 96 indicano le regole sul governo - Art.95 cost. à il governo è l’organo costituzionale che determina l’indirizzo politico del paese ed ha la titolarità di diverse funzioni amministrative - Alla determinazione dell’indirizzo politico contribuisce anche il parlamento che determina la formazione e le sorti del governo attraverso gli istituti fiduciari - Il governo è dotato di poteri normativi (adozione di decreti legge, decreti legislativi, regolamenti) 2.LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE E LA PRASSI Art.92 co.2 cost.: - Il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo, i ministri - Il Presidente della Repubblica esercita il potere di nomina del Governo a seguito delle elezioni per la formazione delle nuove Camere che si svolgono al termine di ogni legislatura. - Crisi di governo: il Capo dello Stato deve formare un nuovo Governo anche durante il corso della legislatura. Questo si verifica quando il Governo in carica presenta le proprie dimissioni Crisi di governo: - il Presidente della Repubblica, prima di provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio, deve compiere una serie di attività che non sono disciplinate dalla Costituzione - il Presidente della Repubblica svolge le consultazioni - La scelta in merito alle persone da consultare è rimessa alla discrezionalità del Presidente della Repubblica - Grazie alle consultazioni, il Presidente della Repubblica disporrà del quadro della situazione politica e potrà così comprendere, se è possibile individuare un soggetto capace di formare un Governo in grado di ottenere il sostegno di una maggioranza parlamentare. - Se le consultazioni non hanno avuto effetto, il Capo dello Stato affida un mandato esplorativo ad una personalità super partes (di solito al Presidente della Camera o al Presidente del Senato). Pre – incarico: In alternativa al mandato esplorativo, il Presidente della Repubblica può attribuire un pre-incarico già a colui al quale ipotizza di conferire l'incarico di formare il Governo. o Generalmente, la scelta tra mandato esplorativo e pre-incarico è determinata dalla situazione politica del momento. o La flessibilità del procedimento: se al termine di questa fase non sarà stato possibile individuare nessun soggetto da incaricare ai fini della formazione del governo, il presidente della repubblica dovrà sciogliere le camere L’incarico: quando dalle consultazioni, dal mandato esplorativo o dal pre incarico emerge l’indicazione di un soggetto che possa essere in grado di formare un governo che abbia la fiducia del parlamento, il presidente della repubblica procede a conferire a tale soggetto l’incarico della formazione del governo. L’accettazione con riserva: a seguito del conferimento dell’incarico, che a partire dal 1958 viene assegnato solo oralmente, l’incaricato accetta con riserva à La riserva è sciolta positivamente solo quando l’incaricato riesce ad aggregare consenso attorno ad un programma e ad una lista dei ministri da proporre al presidente della repubblica, con l’aspettativa di ricevere la fiducia del parlamento. Quando ciò non accade, gli incaricati scioglieranno negativamente la riserva La nomina dei ministri: quando l’incaricato scioglie la riserva, il presidente della repubblica può procedere a nominare con decreto il presidente del consiglio e i ministri da questo proposti. - la proposta dei singoli ministri spetta al Presidente del Consiglio Ruolo del Presidente della Repubblica nella scelta dei ministri, la dottrina si divide: - parte degli studiosi afferma che egli, pur potendo in via eccezionale porre il veto alla nomina dei ministri, non può porre veti su ministri sulla base di valutazioni legate all'indirizzo politico. - Secondo altre tesi, il Presidente della Repubblica sarebbe invece anche sostanzialmente responsabile, insieme all'incaricato, della scelta e della nomina dei Ministri. Il giuramento: il presidente del consiglio e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del presidente della repubblica. Con il giuramento, la fase di formazione del governo può ritenersi conclusa. I poteri del governo che non ha ancora ottenuto la fiducia dal parlamento sarebbero limitati all’attività di ordinaria amministrazione. La fiducia iniziale: art.94 co.3 cost. - entro dieci giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia. - La mozione di fiducia viene votata separatamente da ciascuna delle due camere - Si sono verificati in passato cinque casi di Governi che, dopo il giuramento, non hanno ottenuto la fiducia iniziale dal Parlamento: a. Nella seconda legislatura, il Governo De Gasperi VII e il Governo Fanfani I b. Negli altri tre casi (Governo Andreotti I; Governo Andreotti V, Governo Fanfani VI) i Governi erano stati nominati nell’assoluta certezza del voto negativo da parte del Parlamento e al solo fine di gestire la fase delle successive elezioni. c. Anche all'inizio della XVIII legislatura (maggio 2018), si è prospettata la possibilità di avere in carica un governo privo della fiducia iniziale. 3.IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L’elasticità del procedimento di formazione del governo: - Il ruolo assunto dal Presidente della Repubblica nell'individuazione e nella nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, può variare in ragione dello scenario politico del momento. - L’assenza di indicazioni precise nelle norme costituzionali dedicate al governo rende flessibile il procedimento di formazione del governo Formazione dei governi nel contesto proporzionale (1948-1992): nel vigore del sistema elettorale proporzionale, furono svolte trattative tra i partiti, al fine di individuare un’alleanza in grado di formare un governo di coalizione. La formazione dei governi nel contesto maggioritario (1994-2008): - i principali partiti politici si sono aggregati in due coalizioni (una di centro-destra, una di centro-sinistra) indicando preventivamente ai cittadini sia le alleanze elettorali, sia colui che avrebbero proposto come Presidente del Consiglio. - le coalizioni presentatesi alle elezioni si sono disgregate e hanno determinato la crisi dei governi La formazione dei governi nella XVII e XVIII legislatura: - il MoVimento 5 Stelle ha fatto si che nessuna forza politica riuscisse ad ottenere la maggioranza dei seggi al Senato. - Il Presidente Napolitano riuscì a sbloccare una situazione di forte stallo accettando la sua rielezione e spronando i partiti a trovare un accordo - È stato successivamente formato il governo Conte - L'improvviso venir meno, nell'estate del 2019, dell'intesa tra Lega e MoVimento 5 Stelle che aveva portato alla formazione del Governo Conte I, ha indotto alle dimissioni del Presidente del Consiglio. Genesi del terzo Governo della XVIII Legislatura: a seguito delle dimissioni, nel gennaio 2021, del Presidente del Consiglio Conte, il Presidente Mattarella da incarico di formare il governo a Mario Draghi. SEZIONE 2 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL GOVERNO 4.LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO: ORGANI NECESSARI E NON NECESSARI Art.92 cost.: - Il governo della repubblica è composto del presidente del consiglio e dei ministri che costituiscono insieme il consiglio dei ministri à organi necessari del governo - I tre organi costituzionalmente necessari che compongono il governo sono: a. Presidente del consiglio dei ministri à organo individuale chiamato a presiedere il governo b. Singoli ministri à che sono organi individuali, posti al vertice dei singoli ministeri c. Il consiglio dei ministri che è l’organo collegiale, nel quale siedono sia il presidente del consiglio che i singoli ministri - Organi non necessari: sono organi che possono essere previsti dai governi nel potere di autoorganizzazione, per rendere funzionale l’attività di governo, anche se la scelta di istituirli è volta a regolare gli equilibri politici delle coalizioni governative - La legge ha fissato a 65 il numero massimo dei componenti del governo. Gli organi non necessari che non possono sostituirsi nell’esercizio delle competenze degli organi necessari del governo sono: a. Il vicepresidente del Consiglio: in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, ha funzioni suppletive di quest'ultimo. Qualora un vicepresidente non venga nominato, la funzione di supplenza spetta al ministro più anziano. b. I ministri senza portafoglio: ministri non preposti ad un ministero, ma responsabili di un dipartimento della Presidenza del Consiglio o incaricati di svolgere funzioni delegate dal Presidente del Consiglio. Essi siedono a pieno titolo in Consiglio dei ministri al pari dei ministri dotati di portafoglio. c. I sottosegretari di Stato: possono essere nominati per coadiuvare il singolo ministro, ma non partecipano alle riunioni del Consiglio dei ministri. Essi esercitano i compiti loro conferiti tramite delega. Inoltre, i sottosegretari possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari 8.LA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL GOVERNO E LA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL SINGOLO MINISTRO La mozione di sfiducia: - il Parlamento può porre fine all'esperienza di governo in corso. Ciò si verifica quando, anche in una sola delle due Camere, viene approvata una mozione di sfiducia. - La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. - la mozione con cui si revoca la fiducia deve esser motivata e votata per appello nominale. - onde evitare che si faccia ricorso a questo strumento del tutto impropriamente, la Costituzione richiede che vi sia il consenso di un numero minimo di parlamentari per poter richiedere il voto su una mozione di sfiducia. Il numero minimo previsto è di un decimo di senatori o di deputati. - Il termine di tre giorni che deve decorrere dal momento della presentazione al voto della sfiducia è invece necessario per evitare i cosiddetti "assalti alla diligenza” - le camere sono riunite e possono decidere anche se è presente la metà più uno dei componenti e la mozione di sfiducia è approvata se c’è voto favorevole della sola maggioranza dei presenti. - La sfiducia al governo deve essere motivata e votata per appello nominale, affinché vi sia chiara assunzione di responsabilità politica rispetto alle ragioni della decisione che ciascun parlamentare prenderà La mozione di sfiducia individuale: - È ammissibile anche la mozione di sfiducia individuale nei confronti di un singolo ministro - Sentenza n7 1996 à il Senato aveva approvato una mozione di sfiducia nei confronti dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia, Filippo Mancuso - la fiducia deve essere accordata o revocata al Governo nella sua interezza e dunque non si può frazionare la fiducia tra i componenti del Governo - la possibilità di sfiduciare il singolo ministro è una diretta conseguenza della sua responsabilità individuale. 9.LE CRISI DI GOVERNO Crisi di governo: quando un governo si dimette spontaneamente o costretto da un voto del parlamento che faccia venire meno la fiducia. Si distinguono crisi parlamentari e crisi extraparlamentari. Crisi parlamentari: - Determinate dall’approvazione di una mozione di sfiducia di una delle due camere o dal voto contrario sulla questione di fiducia posta dal governo. Il governo è obbligato a presentare le dimissioni al presidente della repubblica - Nella storia repubblicana del nostro Paese, in soli due casi la fine di un governo si è prodotta a seguito di un esplicito voto parlamentare: 1. il 6 ottobre 1998, quando il Governo Prodi I, dopo che una delle forze politiche aveva annunciato l'uscita dalla maggioranza, si vide bocciare per un solo voto una questione di fiducia alla Camera 2. Con il secondo Governo presieduto sempre dall'on. Prodi. La questione di fiducia posta dal Governo su una risoluzione che esplicitamente richiedeva il sostegno del Senato venne respinta il 24 gennaio 2008. Crisi extra-parlamentari: - Esse sono state cioè determinate dalle dimissioni spontanee del Presidente del Consiglio dei ministri indipendentemente dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dal diniego della fiducia. - I motivi che possono indurre il Presidente del Consiglio a porre fine all'esperienza governativa sono molteplici: l'impedimento fisico, il venir meno del sostegno politico di una delle forze della maggioranza, una sconfitta elettorale intermedia, ragioni di carattere personale. - il Presidente del Consiglio potrebbe comunque dimettersi (o confermare le dimissioni) anche in assenza di un voto parlamentare che neghi formalmente la fiducia. Il cambio di governo alla scadenza della legislatura: - Non si parla propriamente di crisi di governo nei casi in cui invece la fine del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento è determinato dalla fisiologica scadenza della legislatura e dallo scioglimento delle Camere. - Poiché però la compagine parlamentare che si insedierà è diversa rispetto a quella che aveva consentito la formazione del Governo uscente, il Presidente del Consiglio del Governo formatosi durante la precedente legislatura ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni e consentire così la formazione di un nuovo Esecutivo. La risoluzione delle crisi di governo: - L'insorgere di una crisi di governo nel corso della legislatura richiede l'intervento del Capo dello Stato, e si può risolvere in due modi. 1. il Presidente della Repubblica nominerà un nuovo Presidente del Consiglio e potrà così formarsi un nuovo Governo 2. Se le forze politiche presenti in Parlamento non sono in grado di esprimere una maggioranza tale da permettere la costruzione di un nuovo Governo, il Presidente della Repubblica scioglie anticipatamente le Camere e indice nuove elezioni. (scioglimento anticipato è extrema ratio che permette di far finire una situazione di stallo politico) 10.LE RESPONSABILITÀ DL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI La responsabilità di tipo politico à il governo deve rendere conto e rispondere delle sue azioni davanti al parlamento - art. 95 Cost. à il Presidente è responsabile della politica generale del Governo - i ministri hanno una duplice responsabilità art.89: 1. una di tipo collegiale per gli atti adottati dal Consiglio dei ministri 2. una di tipo individuale per gli atti dei loro dicasteri. Responsabilità di tipo giuridico: - La Costituzione non esonera i componenti del Governo da responsabilità di tipo giuridico - I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti Responsabilità penale per gli atti commessi nell’esercizio delle funzioni: - ll Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati - Caso Locked: processo a due ministri per corruzione. L’attività della corte costituzionale rimase bloccata à la riforma costituzionale operata con legge cost. n.1 del 1989 attribuì alla giurisdizione dei giudici ordinari i reati commessi nell’esercizio delle funzioni da ministri e presidenti del consiglio Il procedimento: - qualora si abbia notizia di comportamenti integranti reati ministeriali, uno speciale collegio giudiziario (Tribunale dei Ministri), composto da tre magistrati estratti a sorte presso il tribunale del capoluogo, ha il compito di svolgere le indagini preliminari e deve trasmetterne notizia al Procuratore della Repubblica. - Il Procuratore della Repubblica investe della questione la Camera di appartenenza o il senato - Se la Camera non si oppone, il processo continuerà regolarmente; nel caso contrario, invece il processo terminerà con l'archiviazione per mancanza di procedibilità. - vi può essere il diniego di autorizzazione solo nei casi in cui l'Assemblea reputi, a maggioranza assoluta, e con una valutazione insindacabile, che l'indagato abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato - la possibilità attribuita alle Camere di inibire l'esercizio della funzione giurisdizionale nei confronti del Presidente del Consiglio e dei ministri costituisce una «forma di immunità in senso lato». In presenza di reati comuni commessi da Presidente del Consiglio o ministri, il Parlamento non ha alcun diritto di essere informato dall'autorità giudiziaria dell'esistenza del procedimento penale in corso. SEZIONE 4 – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 11.I MINISTRI COME VERTICI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO I ministri quali vertici dei ministeri: - i ministri concorrono nella determinazione dell’indirizzo politico nel consiglio dei ministri, sono posti al vertice dei dicasteri o ministeri e sono responsabili degli atti che i dicasteri pongono in essere. - I ministri hanno ruolo di direzione politica e sono responsabili dell’attuazione dell’indirizzo politico espresso da governo e parlamento Pubblica amministrazione Art.97-98 cost. - Pubblica amministrazione: ogni articolazione dello stato deputata a provvedere alla realizzazione degli interessi pubblici determinati dalle leggi mediante l’adozione di concreti provvedimenti autoritativi - il legislatore individua gli obbiettivi che lo stato persegue (interessi pubblici), gli uffici pubblici che costituiscono la pubblica amministrazione li pongono in essere Le funzioni dei ministeri: - Ministeri: insieme di mezzi, uomini e uffici, che costituiscono una parte rilevante della pubblica amministrazione - Svolgono tutte le funzioni amministrative che spettano allo stato e che non sono assegnate ad altri enti pubblici 12.I PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 97 cost.: - Richiede che l’organizzazione e le attività di tutti gli uffici della pubblica amministrazione siano regolate dalla legge in modo tale da assicurarne l’imparzialità e il buon andamento. a. Imparzialità: deve sussistere tra attività politica del governo e l’attività amministrativa b. Buon andamento: richiede che la pubblica amministrazione agisca al fine di conseguire sempre gli obbiettivi posti secondo i criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Art.98 cost. Co.1: gli impiegati della pubblica amministrazione devono essere al servizio esclusivo della nazione Selezione e assunzione degli impiegati pubblici: - Art.97 cost.: per essere impiegati nella pubblica amministrazione, bisogna vincere un concorso pubblico à questo metodo di selezione evita che si verifichino assunzioni di favore e garantisce l’accesso di persone qualificate. - Un pubblico impiegato che assume la carica parlamentare potrà ottenere avanzamenti di carriera solo se determinati da scatti automatici dovuti all’anzianità - Art.98 cost.: per evitare commistioni tra politica e pubblica amministrazione, consente alla legge di limitare il diritto di iscrizione ai partiti politici Spoil system: - Affronta la separazione della pubblica amministrazione rispetto alla politica - Con il mutamento dei governi, i dirigenti pubblici che svolgono funzioni amministrative, vengono revocati e sostituiti - Tale meccanismo è legittimo con riferimento agli addetti agli uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo e alle figure apicali 13.LE AUTORITÀ INDIPENDENTI Le autorità indipendenti: - Organi istituiti per limitare l’incidenza della politica su settori sensibili dell’amministrazione - Sono caratterizzati da indipendenza rispetto al potere esecutivo à autorità amministrative indipendenti - Sono dotati di poteri di regolazione, vigilanza e controllo in ambiti rilevanti della vita economica come mercato e concorrenza - Sono preposti alla tutela di diritti, libertà o interessi di natura costituzionale (es. diritto alla riservatezza) Le funzioni di tali organi pongono delle problematiche: - godono di regime di autonomia rispetto all’esecutivo e agli altri poteri dello stato - sono dotati di poteri di normazione e di poteri sanzionatori - l’esercizio di questi poteri normativi rischia di mettere il discussione il principio di legalità - i cittadini hanno la possibilità di ricorrere di fronte al giudice amministrativo se ritengono che l’autorità indipendente abbia violato i loro diritti e interessi legittimi SEZIONE 2 – GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5.GLI ATTI E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 87 cost: - elenco di un numero di atti di competenza del presidente della repubblica - le funzioni presidenziali si classificano in due prospettive: 1. si fa riferimento al potere o all’organo dello stato cui ineriscono le varie funzioni à occorre verificare se l’atto presidenziale sia riconducibile ad una delle funzioni del governo, del parlamento, della magistratura, della corte costituzionale o delle autonomie regionali 2. si classificano i vari atti in ragione della paternità sostanziale dell’atto stesso à la classificazione ha come presupposto la circostanza che non tutti gli atti del presidente della repubblica sono decisi nella sostanza dal presidente stesso: a. atti presidenziali in senso stretto b. atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi c. atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi 6.GLI ATTI PRESIDENZIALI RICONDUCIBILI AL POTERE LEGISLATIVO l’indizione delle elezioni delle camere e la fissazione della loro prima riunione art.87 co.3 à atti conseguenti allo scioglimento delle camere, che consentono il rinnovo del parlamento. - Art.61 limita la discrezionalità del capo dello stato che è tenuto a indire le elezioni entro 70 giorni dallo scioglimento delle precedenti camere e a fissare la riunione delle nuove camere entro 20 giorni successivi alle elezioni La convocazione straordinaria delle camere: art.62 co.2: è un potere mai usato in epoca repubblicana, cui il presidente potrebbe fare ricorso nel caso in cui, i presidenti di camera e senato non convocassero le camere e ne bloccassero la possibilità di agire regolarmente, impedendo l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite. L’invio di messaggi alle camere: art.87 co.2 cost. I messaggi liberi inviati dal presidente della repubblica alle camere possono riguardare qualsiasi materia in merito alle quali il presidente stesso ritenga opportuno sensibilizzare il parlamento - Questi messaggi scritti non devono essere confusi con i messaggi motivati che accompagnano il rinvio della legge in sede di promulgazione L’autorizzazione dei disegni di legge di iniziativa governativa (art.87 co.4) La promulgazione delle leggi: - art.73 à le leggi sono promulgate dal presidente della repubblica entro un mese dall’approvazione. Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito Il rinvio della legge art.74: il presidente della repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle camere chiedere una nuova deliberazione. Se le camere approvano la legge, questa deve essere promulgata. - Il rinvio delle leggi è uno dei poteri che mette in luce la funzione presidenziale di controllo e di garanzia della costituzione. - Si tratta di un potere dirompente: il presidente della repubblica assume la responsabilità di porre un veto, ad una decisione del parlamento - In questi casi il Presidente della Repubblica può decidere di non promulgare la legge e di rinviarla alle Camere, che dovranno prendere in considerazione quanto egli ha indicato nel suo messaggio. - I messaggi che devono accompagnare il rinvio sono definiti a "contenuto vincolato": infatti, nel messaggio devono essere contenute le ragioni che hanno portato il Presidente della Repubblica ad utilizzare il potere di rinvio. - Poiché il potere legislativo spetta unicamente alle Camere, esse potranno comunque riapprovare la legge nel testo originario, senza tener conto dei rilievi presidenziali. - In questa evenienza, il Presidente della Repubblica sarà obbligato a promulgare la legge, essendo vietata la possibilità di un secondo rinvio. promulgazioni motivate à in presenza di una legge che presenta profili di criticità, il Presidente della Repubblica procede a promulgare emettendo un comunicato nel quale spiega le ragioni della promulgazione, fornendo suggerimenti per eventuali e auspicati futuri interventi correttivi. Moral suasion: il Presidente della Repubblica, durante il corso del procedimento legislativo, può esercitare un’azione di convincimento nei confronti del parlamento attraverso l’uso di messaggi che possano prevenire l’uso del potere di rinvio Il presidente della repubblica provvede anche ad emanare gli atti aventi forza di legge adottati dal governo, e i regolamenti governativi. - Il presidente della repubblica può rifiutarsi di procedere all’emanazione solo di quegli atti che violano in modo evidente la costituzione. L’indizione del referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione (art.87 co.6): il capo dello stato ha il potere di convocare i cittadini al voto sul referendum, sul referendum costituzionale, sul referendum consultivo con riferimento al procedimento di fusione di regioni esistenti o di creazione di nuove regioni Il presidente della repubblica nomina 5 senatori a vita che abbiano illustrato la patria per alti meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal presidente della repubblica non può essere superiore a 5. Lo scioglimento delle camere: art.88 cost. La norma prevede che prima di procedere, il presidente debba consultare i presidenti delle camere che esprimeranno un parere obbligatorio ma non vincolante - Lo scioglimento delle camere è un atto che il presidente deve adottare al termine dei 5 anni di durata della legislatura (atto dovuto) - Lo scioglimento anticipato: incide sull’esistenza del parlamento eletto dal popolo che è il detentore della sovranità à il presidente ricorre allo scioglimento quando il termine naturale della legislatura non è ancora giunto - La scelta di sciogliere anticipatamente le camere è legata all’impossibilità provata e incontrovertibile di formare una maggioranza in grado di garantire la fiducia ad un governo. Solo in questo caso sarà possibile sciogliere il parlamento prima del termine ordinario della legislatura. Le diverse tesi sul potere di scioglimento anticipato: - lo scioglimento anticipato deve essere disposto nel momento in cui la maggioranza espressa dal corpo elettorale non sia più in grado di sostenere un Governo. - Questa tesi è stata ritenuta da tutti i Presidenti che si sono succeduti incompatibile con la forma di governo parlamentare italiana. - Art.88 cost: il presidente della repubblica potrebbe sciogliere anche una sola camera: si tratta di una evenienza mai verificatasi - Art.88 co.2: il presidente non può sciogliere le camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura à semestre bianco: la norma vuole evitare che un presidente al termine del suo mandato possa adottare una decisione rilevante 7.GLI ATTI PRESIDENZIALI RICONDUCIBILI AL POTERE ESECUTIVO Le funzioni presidenziali riconducibili al potere esecutivo sono: - la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri (art.: 92, comma 2, Cost) - L’'emanazione dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti (art. 87, comma 5, Cost.) - La nomina dei funzionari dello Stato (art. 87, comma 7, Cost.). - L'accreditamento e il ricevimento dei rappresentanti diplomatici (art. 87, comma 8, Cost.). Si tratta di un potere che il diritto internazionale tradizionalmente attribuisce ai Capi di Stato, ed è espressione del cosiddetto "potere estero" del Presidente della Repubblica, che rappresenta a livello internazionale il nostro Paese. Attraverso questi poteri, il Presidente attribuisce formalmente la qualità di diplomatici agli agenti italiani e riconosce e accetta come tali i diplomatici stranieri. - La ratifica dei trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (art. 87, comma 8, Cost.). - Il comando delle forze armate: art.87 co.9 - Presiede il consiglio supremo di difesa: art.87 co.9 à il consiglio supremo di difesa è un organismo con funzioni consultive su temi di difesa e sicurezza nazionale. È composto dal presidente del consiglio dei ministri, dai ministri e dal capo maggiore della difesa - Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87 comma 9, Cost.) - Conferisce le onorificenze della Repubblica (art. 87, comma 12, Cost.). La procedura per attribuire le decorazioni al valore a coloro che si sono distinti per particolari meriti o capacità personali è contenuta in numerose norme. Sono infatti 27 le diverse onorificenze che il Quirinale può attribuire. 8.GLI ATTI PRESIDENZIALI RICONDUCIBILI AL POTERE GIUDIZIARIO Atti riferibili alla magistratura: - La presidenza del consiglio superiore della magistratura (art.87 co.10 – 104 co.2): il presidente della repubblica presiede il CSM di cui ne è membro di diritto. Il capo dello stato può essere chiamato ad assumere iniziative volte a garantire le condizioni per un esercizio della funzione giurisdizionale. Il presidente della repubblica è informato sulle tematiche affrontate dal CSM e ha la possibilità di esercitare poteri di impulso, di supervisione e di rinvio - La concessione della grazia e la commutazione delle pene: art.87 co.11 a differenza dell’amnistia e dell’indulto, che hanno portata generale e possono essere concesse esclusivamente dal parlamento attraverso l’adozione di una legge approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, al presidente della repubblica è attribuita la facoltà di esercitare i poteri di clemenza su singole persone. Con la grazia si estingue totalmente o parzialmente la pena che è stata inflitta al condannato a seguito della sentenza definitiva. Con la commutazione, la pena irrogata si trasforma in una pena diversa. Sul tema della grazia è intervenuta la corte costituzionale con la sentenza n.200 del 2006 à la corte ha affermato che l’esercizio del potere di grazia risponde a finalità umanitarie, da apprezzare in rapporto a una serie di circostanze inerenti alla persona del condannato. La grazia: - È un mezzo che può contribuire a garantire un senso di umanità che l’art.27 co.3 richiede al sistema penale - Costituisce una deroga al principio di legalità quindi deve essere impiegata in ambiti circoscritti - In alcuni casi deve tenere conto anche di valutazioni di carattere politico - Es. grazia accordata da Napolitano a un militare condannato per avere il consenso ad organizzare il sequestro di un imam 9.LE ALTRE FUNZIONI PRESIDENZIALI Non possono rientrare nella classificazione alcune altre funzioni presidenziali, che non per questo devono essere però considerate meno importanti. I poteri in questione sono: - La nomina di cinque giudici costituzionali (art. 135, comma 1, Cost.) à il Capo dello Stato ha il compito di nominare un terzo dei membri che compongono la Corte costituzionale. - Lo scioglimento dei Consigli regionali e la rimozione dei Presidenti delle Giunte regionali (art. 126, comma 1, Cost.). Questi poteri possono essere esercitati qualora gli organi regionali citati commettano atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni della legge. - Il potere di esternazione libero: potere che non è codificato in costituzione SEZIONE 3 – LA CONTROFIRMA E LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10.LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESIDENZIALI IN BASE AL SOGGETTO CHE NE DECIDE IL CONTENUTO Gli atti presidenziali possono essere classificati in base al potere al quale essi ineriscono e in base alla paternità dell’atto stesso. Art.89 cost nessun atto del presidente della repubblica è valido se non controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Classificazione degli atti presidenziali in base a soggetto (presidente della repubblica o ministro controfirmante) cui deve attribuirsi la titolarità sostanziale dell’atto: - Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (atti presidenziali in senso stretto). Si tratta di atti la cui iniziativa è imputabile unicamente al presidente della repubblica perché è il presidente a decidere se adottare quell’atto e a stabilirne i contenuti. Ci sono: a. La convocazione straordinaria delle camere b. La nomina di 5 senatori a vita c. La promulgazione e il rinvio al parlamento della legge d. L’invio di messaggi alle camere e. La concessione della grazia f. La nomina di 5 giudici costituzionali - Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi: il presidente della repubblica non ha potere decisorio con riferimento al loro contenuto: pur assumendo la forma di atti presidenziali, le determinazioni sui contenuti sono infatti imputabili esclusivamente al governo. Questo non significa che il presidente della repubblica non abbia il potere di svolgere un controllo rispetto alla conformità a costituzione di questi atti. Egli potrà rifiutarsi di procedere all’adozione dell’atto ritenuto illegittimo. Ci sono: a. L’emanazione dei decreti legge, legislativi, regolamenti b. L’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge di iniziativa governativa alle camere c. La nomina degli alti funzionari di stato d. L’accreditamento dei rappresentanti diplomatici e. La ratifica dei trattati internazionali f. Il conferimento delle onorificenze g. Gli atti assunti al comando delle forze armate Moral suasion presidenziale art.74 cost à il presidente della repubblica prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle camere, chiedere una nuova deliberazione. Se le camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata - Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi: il contenuto sostanziale di questi atti nasce dall’incontro delle volontà del governo e del presidente della repubblica. Atto riconducibile a questa categoria è la nomina del presidente del consiglio, che non può avvenire se il presidente del consiglio individuato non sia consenziente - Atti dovuti: atti in merito ai quali non è riscontrabile alcuna discrezionalità ne rispetto all’adozione, ne rispetto ai contenuti: è la costituzione a imporne l’esecuzione. Si tratta di: a. La promulgazione in caso di riapprovazione della legge ai sensi di art.74 co.2 b. Lo scioglimento delle camere al termine dei 5 anni della legislatura c. L’indizione delle elezione delle nuove camere, art.61 cost. b. I pubblici ministeri: (p.m.): essi sono incarica@ come i giudici della definizione del processo, ma vi partecipano prendendo parte al contradditorio. A differenza delle par@ private, che difendono i propri diriJ, il p.m. è organo pubblico che agisce nell’esercizio di un potere a tutela di interessi colleJvi. Questo spiega perché i p.m. sono sempre presen@ nel processo penale e lo sono solo in alcuni casi in quello civile. Anche i pubblici ministeri come i giudizi sono assegna@ a uffici incarica@ nei tre gradi di giudizio: 1. procure della repubblica is@tuite presso i tribunali 2. procure generali is@tuite presso le cor@ di appello 3. procura generale is@tuita presso la corte di cassazione art.102 cost.: i cos@tuen@ hanno voluto rimeNere in primo piano la centralità della magistratura ordinaria, affermando il divieto di is@tuire giudici straordinari e giudici speciali. - Giudici straordinari: giudici seleziona@ ad hoc per occuparsi di faJ già avvenu@ à l’autorità giudiziaria competente va individuata sulla base di criteri che la legge deve avere stabilito in un momento antecedente ai faJ - Giudici speciali: giudici diversi da quelli la cui disciplina è ricavabile dalle norme sull’ordinamento giudiziario. È vietata l’is@tuzione ex novo. I giudici speciali ammessi alla cos@tuzione sono: - Il consiglio di stato: insieme ai tribunali amministra@vi regionali. Il consiglio di stato si occupa della maggior parte delle controversie tra priva@ e pubblica amministrazione Art.113 cost: il diriNo di difendersi si esplica anche nel potere del ciNadino di reagire in sede giurisdizionale ad un aNo illegiJmo dell’autorità pubblica a. Se ad essere leso è un diriNo soggeJvo del ciNadino, ques@ si dovrà rivolgere al giudice ordinario. b. Se ad essere leso è un interesse legiJmo che vede aNenuata la posizione del privato, ma che lo abilita a pretendere che il provvedimento amministra@vo sia adoNato nel rispeNo delle norme di legge, ques@ dovrà rivolgersi al giudice amministra@vo - La Corte dei con@: si traNa di un organo al quale la Cos@tuzione conferisce sia funzioni consul@ve e di controllo, sia funzioni giurisdizionali (art. 103 Cost.). In veste di giudice, la Corte dei con@ è chiamata ad occuparsi di "contabilità pubblica", delle responsabilità patrimoniali dei funzionari pubblici che abbiano causato danno allo Stato. I giudizi di responsabilità hanno un caraNere inquisitorio e vengono promossi dai Procuratori regionali e dal Procuratore generale della Corte dei con@. - I Tribunali militari: essi possono operare "in tempo di guerra" e "in tempo di pace". In quest'ul@mo caso, essi hanno una giurisdizione limitata ai "rea@ militari" commessi dagli appartenen@ alle forze armate. La revisione delle giurisdizioni speciali preesisten@ alla cos@tuzione: - Oltre ai giudici speciali sono ammesse nel nostro ordinamento anche altre autorità preesisten@ alla Cos@tuzione, e che sono state successivamente oggeNo di una revisione legisla@va. - Queste giurisdizioni speciali preesisten@ devono essere revisionate entro cinque anni dall'entrata in vigore della Cos@tuzione stessa. Sezioni specializzate: - sono le sezioni specializzate is@tuite presso la magistratura ordinaria e competen@ ad occuparsi di determinate materie. - Compos@ per la maggior parte da magistra@, integrata da soggeJ esterni, il cui compito è di portare all'interno del collegio competenze specifiche che i membri "toga@" non saprebbero autonomamente coprire SEZIONE 2 – L’AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA E IL CSM 4.IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA: RUOLO, COMPOSIZIONE, FUNZIONI La magistratura come ordine autonomo e indipendente: - L'art. 104 Cost. qualifica la Magistratura come un ordine «autonomo» e «indipendente» da ogni altro potere dello Stato. - I magistra@ svolgono in modo indipendente la propria funzione. Ciò è possibile grazie a un organo incaricato di assumere, senza interferenze esterne, decisioni rela@ve all'organizzazione della magistratura e alla carriera dei magistra@. Il CSM: - È un organo composto secondo criteri che ne assicurano lo streNo legame con la magistratura e l’estraneità agli interessi di parte rappresenta@ negli organi di indirizzo poli@co (consiglio superiore magistratura) - Il CSM viene sovente qualificato come organo di "autogoverno" della Magistratura. - Ges@sce autonomamente l'organizzazione dell'ordine giudiziario, ma non a determinare le regole della ges@one stessa. La composizione: - Il CSM si compone di 3 membri di diriNo e di una parte eleJva mista: a. Membri di diriNo sono il Presidente della Repubblica, che presiede l'organo, il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. b. Membri eleJvi sono per due terzi, magistra@ eleJ da magistra@ (membri toga@), per un terzo, soggeJ estranei alla Magistratura eleJ dal Parlamento in seduta comune (membri laici). I membri toga@ sono 20, i membri laici sono 10. Quanto ai 10 membri laici, si deve traNare di professori ordinari di Università in materie giuridiche o di avvoca@ che abbiano alle spalle almeno 15 anni di esercizio della professione. Il presidente della repubblica quale presidente del CSM ha funzione di non sganciare del tuNo il CSM dalle altre componen@ della repubblica. Il CSM: - I membri del CSM rimangono in carica per 4 anni e non sono rieleggibili. Durante questo periodo, perché si dedichino interamente alla funzione e non siano distol@ da incarichi in potenziale confliNo, non possono essere iscriJ agli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. - Come per i parlamentari e i giudici cos@tuzionali, anche per le opinioni espresse dai componen@ del CSM nell'esercizio della funzione è stata prevista la garanzia della insindacabilità - Le funzioni del CSM sono indicate agli arN. 105, 106 e 107 Cost. - Ai sensi dell'art. 105 Cost. competono all'organo le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimen@, le promozioni e i provvedimen@ disciplinari nei riguardi dei magistra@ - Art. 106 Cost. assegna al CSM anche il compito di designare all'ufficio di consiglieri della Corte di cassazione alcune categorie di soggeJ non appartenen@ all'ordine giudiziario. - Art. 107 Cost. riserva in esclusiva all'organo il potere di dispensare, sospendere dal servizio o des@nare ad altre sedi o funzioni i magistra@. Riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario: - essa è funzionale a contenere il potere norma@vo del Governo in una materia che si vuole affidare alla decisione del Parlamento. - serve a ridurre la totale discrezionalità dell'organo deputato a garan@re quella autonomia. Le delibere del CSM: - le sue delibere prendono la forma del decreto del Presidente della Repubblica. Le decisioni del CSM assumono la natura di aJ amministra@vi, susceJbili quindi di un controllo di @po giurisdizionale. Negli ul@mi anni, sopraNuNo a par@re dal 2019, diversi scandali hanno colpito il CSM. Alcune inchieste giudiziarie hanno geNato pesan@ ombre sulle modalità con cui l'organo avrebbe proceduto al conferimento degli incarichi direJvi è semi-direJvi di importan@ sedi giudiziarie. Legge n.71 del 2022: - ampliamento del numero dei componen@ del CSM - è stato modificato il sistema di elezione dei membri toga@, con l’obbieJvo di favorire la presenza nel CSM anche di magistra@ slega@ dalle corren@ - limitazioni per componen@ del CSM alla possibilità di ambire a ruoli direJvi per un periodo di tempo successivo al termine del mandato 5.GLI AMBITI DI COMPETENZA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Il ministro della gius@zia: - deve occuparsi della organizzazione e del funzionamento dei servizi rela@vi alla gius@zia. - Al fine di garan@re che la macchina giudiziaria operi in modo efficiente, il ministero è chiamato a predisporre e garan@re l’adeguatezza delle struNure del personale amministra@vo, della strumentazione del lavoro. - Al ministro speNa anche il compito di organizzare gli uffici giudiziari aNraverso la determinazione del numero di magistra@ da des@nare a ciascuna sede - Ha potere di osservazione sull’efficienza degli uffici giudiziari SEZIONE 3 – L’INDIPENDENZA E L’IMPARZIALITÀ 6.L’INDIPENDENZA DEL MAGISTRATO NEL SUO PERCORSO DI CARRIERA L’autonomia della magistratura, assicurata dal CSM, è strumento per garan@re l’indipendenza del singolo magistrato. Strumen@ all’indipendenza del magistrato: - L’ingresso in magistratura tramite concorso. La nomina a magistrato avviene ai sensi di art.106 co.1 cost per concorso Questo metodo permeNe: a. di arruolare persone dotate di una preparazione tecnico-giuridica adeguata ad intraprendere una professione complessa e delicata b. improntare all’indipendenza la carriera dei magistra@ Le eccezioni alla regola del concorso: - Art.106 co.2-3 comporta eccezioni à Magistra@ onorari: es. giudice di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari à riforma del 2017 prevede che i candida@ a svolgere le funzioni di magistrato onorario sono individua@ a seguito dell’emanazione di un bando pubblico e all’esito di una valutazione. Per essere ammessi alla selezione è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza - Art. 106 prevede la nomina senza concorso per alcuni consiglieri della corte di cassazione scel@ per meri@ insigni dal CSM tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvoca@ con almeno 15 anni di esperienza e iscriJ negli albi delle giurisdizioni superiori L’assegnazione di sede e funzione e l’inamovibilità del magistrato: - Art.104 cost aNribuisce al CSM il compito di assegnare il magistrato alla sede e alla funzione. - Art.107: prescrive l’inamovibilità del magistrato. Il magistrato è messo al riparo dal rischio di trasferimen@ arbitra@, dietro ai quali si può nascondere l’interesse di soggeJ poli@ci a vederlo celebrare il processo che si svolge in una determinata sede. Il magistrato può essere des@nato ad altra sede o funzione solo su decisione del CSM e in due ipotesi: 1. Che il magistrato acconsenta al trasferimento 2. Che in assenza di consenso, il trasferimento sia adoNato per i mo@vi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario - Il trasferimento ad altra sede o ufficio può essere disposto dal CSM nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione. - Un’altra rilevante ipotesi di trasferimento è il trasferimento per incompa@bilità ambientale à quando per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il provvedimento può essere adoNato solo in ipotesi di prodursi di confliNualità all’interno di un ufficio giudiziario. La dis@nzione tra magistra@ e le progressioni in carriera: - Art. 107 co.3 cost. statuisce che essi si dis@nguono tra loro solo per diversità di funzioni - giudici di grado superiore non sono nella condizione di vincolare giuridicamente i giudici di grado inferiore - Le pronunce dei magistra@ hanno tuNe stessa efficacia, essendo le sentenze preordinate a passare in giudicato una volta esaurita la possibilità di ricorso ai mezzi di impugnazione ordinaria. 7.LA SOGGEZIONE ALLA LEGGE E L’INDIPENDENZA DEL MAGISTRATO NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE La duplice finalità della soggezione alla sola legge: - L’indipendenza del magistrato nell’esercizio della funzione giurisdizionale è garan@ta in modo direNo dalla previsione in forza della quale il giudice è soggeNo solo alla legge art.101 co.2 cost. o Quel “solo” serve a tenere fuori dalle aule dei tribunali ingerenze provenien@ da soggeJ esteri e interni alla magistratura à la legge rappresenta uno scudo per il giudice o La Corte ha respinto la ques@one di cos@tuzionalità sul faNo che vieta ai magistra@ di iscriversi ai par@@ poli@ci ma qualifica tale comportamento come illecito disciplinare o L'ordine giudiziario deve godere della fiducia dei consocia@ - La previsione della soggezione alla legge meNe il sistema al riparo dal rischio che il magistrato travalichi i confini della giurisdizione e che crei le regole del caso 8.IL PUBBLICO MINISTERO E LE PARTICOLARI CONDIZIONI DELLA SUA INDIPENDENZA Art.101 co.2 cost.: - La disposizione si riferisce ai giudici e non ai magistra@. Ci si chiede se la garanzia di indipendenza da essa presidiata si estenda anche ai pubblici ministeri L’art.112 conferma che anche i pubblici ministeri godono di indipendenza funzionale à il p.m. ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Ricevuta la no@@a criminis, il p.m. deve cominciare il processo penale. Il giudice naturale: - È garanzia dell'imparzialità del giudice - l'ufficio giudiziario competente deve essere individuato dalla legge prima dell'insorgere della controversia «in base a criteri generali fissa@ in an@cipo e non in vista di determinate controversie Le garanzie del giusto processo: - art. 111 Cost. - Il testo vigente si apre con una riserva di legge, come elemento essenziale di garanzia delle regole del processo. - la norma garan@sce il diriNo al contraddiNorio, che deve svolgersi in condizioni di parità tra le par@. - La disposizione proclama poi anche il diriNo ad un giudice terzo e imparziale - art. 111 Cost. pretende che il legislatore assicuri la ragionevole durata del processo. - Il legislatore italiano è intervenuto al fine di prevedere una forma di ristoro (legge n. 89 del 2001, legge Pinto) à il soggeNo che si ritenga leso può oNenere il riconoscimento di un'equa riparazione del danno subito. - È presente in art.111 la pretesa che ogni provvedimento giurisdizionale sia mo@vato per consen@re alla parte del processo di impugnare il provvedimento ingiusto davan@ ad un organo superiore. L’obbligo di mo@vazione è necessario per mo@vi di legiJmità I principi del processo penale art.111: - Principio del contraddiNorio nella formazione della prova, derogabile solo su consenso dell’imputato o quando sussistano mo@vi ragionevoli - Principio di legalità: art.25 co.2 nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del faNo commesso. Il principio: a. Postula la necessaria determinatezza della norma penale e la tassa@vità della norma penale b. Principio di irretroaJvità della norma penale: vieta al legislatore di punire una condoNa commessa quando essa non cos@tuiva reato - CaraNere personale della responsabilità penale: art.27 co.1 vieta che si possa essere chiama@ a rispondere penalmente per il faNo altrui, richiede un nesso di colpevolezza oggeJvo e soggeJvo con il faNo commesso - Presunzione di non colpevolezza: art.27 co.2 l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna defini@va - La finalità rieduca@va della pena: art.27 co.3 la sanzione non deve essere contraria al senso di umanità ma deve reinserire il reo nella società a fine pena à la pena deve essere proporzionata all’offesa, una pena troppo severa non sarebbe rieduca@va La finalità rieduca@va della pena trova applicazione anche per i detenu@ condanna@ all'ergastolo per rea@ par@colarmente gravi che abbiano intrapreso un percorso di reale ravvedimento durante la detenzione. art. 27, comma 3, Cost. à la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, ma con@nua ad essere aperta alla prospeJva di un possibile cambiamento. - Anche i condanna@ all'ergastolo possono giovarsi del beneficio della liberazione an@cipata CAPITOLO 8 – LE REGIONI E LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI SEZIONE 1 – L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI REGIONALI 1.L’ORGANIZZAZIONE DECENTRATA DELLO STATO ITALIANO, DALLE ORIGINI ALLE RIFORME COSTITUZIONALI DEL 1999 E DEL 2001 L’organizzazione regionale italiana è stata oggeFo di un opera di revisione tra il 1999 e il 2001, che ha modificato l’impianto originario. Evoluzione del regionalismo italiano: - La discussione in assemblea cosRtuente: minoranza di coloro che volevano un asseFo centralizzato del potere dello stato e maggioranza di coloro che volevano accostare all’apparato statale, delle enRtà territoriali dotate di autonomia - Art.5 cost: viene fissato il principio di unità e indivisibilità della repubblica. La repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e aFua nei servizi che dipendono dallo stato il decentramento amministraRvo - viene isRtuito uno stato regionale - Alle 20 regioni italiane è aFribuita un’autonomia avente intensità differenR a seconda che si traV di regioni a statuto ordinario o regioni a statuto speciale - La aFuazione del regionalismo italiano: le regioni operano a parRre dal 1970. - Per fare in modo che le regioni funzionassero, era necessario che le leggi dello stato trasferissero alle regioni le funzioni amministraRve e ci fossero funzionari e impiegaR statali alle dipendenze regionali - Riforma Bassanini: lo stato implementa il ruolo delle regioni e degli altri enR locali. Le regioni gesRscono seFori ampi di amministrazione. a. Legge cosRtuzionale n.1 del 1999: ha modificato gli arRcoli 121, 122, 123, 126 cost. à le regioni stabiliscono in autonomia i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento e la forma di governo regionale b. Legge cosRtuzionale n.3 del 2001: ha modificato le norme del Rtolo V à ampliamento del novero delle competenze legislaRve regionali Allo statuto aFuale le regioni a statuto ordinario si vedono cosRtuzionalmente garanRta: a. una autonomia nella scelta della propria forma di governo b. una potestà normaRva (legislaRva e regolamentare), necessaria a determinare il proprio indirizzo poliRco c. una funzione amministraRva, aFraverso cui poter dare concreta aFuazione alle scelte legislaRve d. una forma di autonomia finanziaria, funzionale a consenRre alle regioni di dotarsi dei mezzi necessari a perseguire i propri fini Il regionalismo differenziato: - Le regioni a statuto ordinario possono avere maggiori condizioni di autonomia, riferite ad alcune materie elencate in art.116. Questo procedimento si conclude con l’approvazione di una legge statale, adoFata a maggioranza assoluta delle camere, sulla base di un’intesa tra stato e regione 2.LE REGIONI: GLI ORGANI Organi che fanno parte dell’organizzazione isRtuzionale delle regioni: - consiglio regionale - la giunta - il presidente della regione - il consiglio delle autonomie locali Consiglio regionale: - è l’organo al quale è aFribuito il potere di approvare le leggi regionali art.121 co.2 - ha funzione di indirizzo e di controllo nei confronR della giunta, in virtù della facoltà assegnata al consiglio regionale dalla cosRtuzione, di sfiduciare il presidente della giunta - Le conseguenze di un voto di sfiducia del consiglio nei confronR della giunta sono diverse a seconda della forma di governo prescelta dalla regione - È l’organo rappresentaRvo della comunità regionale: esso viene eleFo direFamente dai ciFadini della regione per una durata di 5 anni - I consigli regionali come il parlamento sono espressivi del principio di sovranità popolare. Hanno caraFere rappresentaRvo e i loro membri godono di insindacabilità per i voR e le opinioni espresse - Il numero massimo dei consiglieri regionali è stabilito da una legge dello stato che ha introdoFo il criterio del necessario rapporto tra il numero di abitanR di una regione e quello dei suoi consiglieri Sistema di elezione dei consigli regionali: - Il sistema di elezione dei consigli regionali è definito da ciascuna regione con una propria legge - Le regioni devono rispeFare altri principi e obieVvi ritenuR imprescindibili dal legislatore statale Giunta regionale: - È un organo esecuRvo della regione - Ne fanno parte il presidente della giunta e gli assessori. L’accesso all’ufficio di assessore è disciplinato dalle leggi delle regioni nei limiR dei principi stabiliR dalle leggi delle regioni - Se il presidente della giunta è eleFo a suffragio universale e direFo, la cosRtuzione stabilisce essa stessa che sia quesR ad avere il potere di nominare e revocare i componenR della giunta Presidente della giunta: - Il presidente della giunta ha il compito di rappresentare la regione. La cosRtuzione gli affida la direzione della poliRca espressa dalla giunta, della quale è responsabile, ha anche il compito di promulgare leggi e regolamenR regionali - Il presidente della giunta eleFo direFamente ha il potere di nominare e revocare gli assessori Consiglio delle autonomie locali: - Il consiglio delle autonomie locali è un organo di consultazione permanente tra regione ed enR locali - La disciplina è riservata agli statuR regionali - Della sua esistenza si giovano gli enR territoriali minori 3.LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE L’evoluzione della disciplina: - La cosRtuzione italiana prevedeva per tuFe le regioni un unico modello organizzaRvo ossia la forma di governo parlamentare à il presidente della giunta e gli altri assessori venivano infaV eleV dal consiglio tra i suoi membri - il legislatore ordinario aveva cercato di rafforzare la figura del presidente della giunta. - Il riformato art.123 cost stabilisce oggi che è la regione, mediante il proprio statuto a dover scegliere per se la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento Le previsioni cosRtuzionali sulla forma di governo regionale: - Ciascuna regione può in autonomia determinare, aFraverso lo statuto, la propria forma di governo. Regole: 1. il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronR del presidente della giunta regionale. Il consiglio deve approvare a maggioranza assoluta e per appello nominale una mozione moRvata soFoscriFa da almeno un quinto dei suoi componenR e messa ai voR non prima dei 3 giorni 2. le dimissioni della maggioranza dei componenR del consiglio ne determinano lo scioglimento 3. il presidente della regione è eleFo a suffragio universale e direFo. Il presidente della giunta eleFo direFamente ha il potere di nominare e revocare gli assessori 4. L’approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia nei suoi confronR o la sua rimozione, un suo impedimento, la sua morte o le sue dimissioni spontanee, determinano lo scioglimento del consiglio 5. Il presidente della giunta è eleFo a suffragio universale e direFo, ma può essere sfiduciato dal consiglio regionale à forma di governo neoparlamentare. SEZIONE 2 – LE COMPETENZE DEGLI ENTI REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI 4.LE COMPETENZE NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI Le regioni hanno una potestà normaRva e una competenza amministraRva. Funzione normaRva: - Potere di approvare leggi e regolamenR - Leggi regionali: che possono essere approvate solo nei seFori in cui sussiste una competenza concorrente o residuale, sono aV normaRvi di rango primario posR sullo stesso livello gerarchico delle leggi dello stato - I regolamenR regionali: possono essere adoFaR nei seFori in cui la regione vanR una competenza legislaRva concorrente o residuale e si traFa di aV normaRvi secondari posR sullo stesso livello gerarchico dei regolamenR governaRvi Funzione amministraRva: - il potere delle regioni di adoFare aV amministraRvi in tuFe le materie nelle quali avevano anche potere legislaRvo - Art.118 cost.: le funzioni amministraRve sono aFribuite ai comuni - L’aFribuzione della funzione amministraRva deve avvenire tramite una legge statale o tramite una legge della regione - Il legislatore statale e regionale dovrà operare tale conferimento nel rispeFo dei criteri indicaR da art.118 cost.: sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. Si traFa di criteri elasRci. Principio di sussidiarietà à L’ente competente ad adoFare il provvedimento amministraRvo deve considerarsi quello più prossimo al ciFadino. Si traFa di un principio derogabile - Principio di sussidiarietà in senso verRcale: aFribuzione delle funzioni amministraRve tra i diversi livelli di governo - Principio di sussidiarietà orizzontale: riguarda i rapporR tra gli enR pubblici e il seFore privato à la cosRtuzione richiede di favorire l’autonoma iniziaRva dei ciFadini singoli e associaR, per lo svolgimento di aVvità di interesse generale In assemblea cos<tuente, il tema della legiJmazione a inves<re la corte cos<tuzionale della ques<one di legiJmità non fu definito, a causa dell’opposizione comunista all’idea di riconoscere l’azione direVa del singolo ciVadino. Tale opposizione trovava le sue ragioni nel <more che un ciVadino qualunque, spinto solo dai propri interessi personali, potesse meVere in discussione un aVo del parlamento, votato dai rappresentan< del popolo. Emendamento on. Arata propone la soluzione: la soluzione del problema in esame fu rinviata a un momento successivo. Art.137 cost. prevede che una legge cos<tuzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legiJmità cos<tuzionale. Dall’art. 137 Cost, è stata data poi aVuazione dalla legge cos<tuzionale n. 1 del 1948, che introduce la forma di accesso incidentale: la ques<one di legiJmità cos<tuzionale di una legge o di un aVo avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle par< nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte cos<tuzionale per la sua decisione. L'altra modalità di accesso al giudizio di legiJmità, in via principale (o direVa), è prevista direVamente dall'art. 127 Cost, ma riguarda il campo più limitato dei rappor< fra Stato e Regioni. - Con la riforma cos<tuzionale del 2001, il giudizio in via principale è stato oggeVo di una importante modifica. L'art. 127 Cost. ora vigente prevede condizioni di parità fra Stato e Regioni per ciò che concerne l'instaurazione del giudizio: in entrambi i casi esso è successivo all'entrata in vigore della legge e il rela<vo ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale o statale. 4.FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Le funzioni: - Art.134 cost. alla corte speVano diverse aVribuzioni: 1. controllo di cos<tuzionalità delle leggi e degli aJ aven< forza di legge dello stato e delle regioni. La corte verifica che le leggi e gli aJ equipara< non sono lesivi di principi e regole cos<tuzionali 2. giudizio sui confliJ di aVribuzione che possono sorgere tra i poteri dello stato o tra stato e regioni e province, in relazione all’esercizio delle aVribuzioni loro speVan< in base alla cos<tuzione. La corte cos<tuzionale deve decidere a quale potere o a quale ente speJ l’aVribuzione contestata 3. la corte esercita il giudizio d’accusa nei confron< del presidente della repubblica, aJvato alla messa in stato d’accusa per alto tradimento o aVentato alla cos<tuzione da parte del parlamento in seduta comune. 4. Alla corte speVa una quarta competenza non prevista nella cos<tuzione ma introdoVa con la legge cost. n.1 del 1953: il giudizio di ammissibilità del referendum abroga<vo di leggi e di aJ con forza di legge statali Composizione della corte: - I membri sono scel< nell’ambito di tre diversi poteri dello stato. - Le regole sulla composizione della corte cos<tuzionale e i requisi< richies< per la nomina a giudice cos<tuzionale garan<scono la professionalità e la competenza del ruolo, e mirano ad escludere che i giudici cos<tuzionali siano mera espressione di forze poli<che - Art.135 cost: i 15 giudici cos<tuzionali sono per un terzo nomina< dal presidente della repubblica, per un terzo eleJ dal parlamento e per un terzo eleJ dalle supreme magistrature, ordinarie e amministra<ve à la corte concilia due esigenze: 1. Quella di mantenere un collegamento dell’organo con gli is<tu< di democrazia rappresenta<va 2. Quella di assicurare a se stessa tutele di indipendenza analoghe a quelle del potere giudiziario Le modalità di nomina: - I giudici di nomina parlamentare sono eleJ dal Parlamento in seduta comune, a scru<nio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componen< l'Assemblea nei primi tre scru<ni e, successivamente, con la maggioranza dei tre quin< dei componen< l'Assemblea. - I giudici nomina< dalle supreme magistrature sono eleJ in tre dis<n< collegi eleVorali, in modo che tre componen< aJngano al magistra< della Corte di cassazione, un componente ai magistra< del Consiglio di Stato, un ulteriore componente ai magistra< della Corte dei Con<. L'elezione avviene a maggioranza assoluta, con eventuale balloVaggio tra i candida<, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di vo< al primo turno. - i giudici di nomina presidenziale sono scel< dal Presidente della Repubblica con aVo controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri Requisi< di professionalità e competenza tecnica dei giudici cos<tuzionali: - l’art.135 co.2 cost prescrive che i giudici della corte cos<tuzionale sono scel< tra i magistra< anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministra<va, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvoca< dopo 20 anni di esercizio Durata del mandato: - al fine di garan<re l’indipendenza dei giudici e la stabilità dell’organo, la cos<tuzione stabilisce una durata lunga del mandato. - dura 9 anni: si traVa della carica di maggiore durata tra tuVe quelle previste in cos<tuzione. Ci sono due correJvi alla stabilità dell’organo che riguardano la sua composizione: 1. gradualità del rinnovo del collegio 2. divieto di rielezione art.135 co.3 Organizzazione e funzionamento della corte: - la cos<tuzione prescrive che la corte cos<tuzionale elegga al proprio interno un presidente, il quale resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. I compi< del presidente della corte cos<tuzionale riguardano l’organizzazione dei lavori e l’assegnazione delle cause ai singoli giudici - Il funzionamento della Corte cos<tuzionale è informato al principio di collegialità, in base al quale ogni decisione è discussa e adoVata dal plenum, sulla base della relazione effeVuata da uno dei giudici. La decisione, dopo essere stata redaVa da un giudice che in genere è lo stesso giudice relatore, viene leVa e approvata da tuJ i giudici. - L'ordinamento vigente non prevede alcuna possibilità che i giudici contrari alla decisione, redigano una mo<vazione "dissenziente" o "concorrente". Una forma di "dissenso" da parte del relatore può però rilevarsi tuVe le volte in cui il giudice relatore decida di non redigere la sentenza, che verrà dunque scriVa da un altro componente della Corte. - nei giudizi di accusa nei confron< del Presidente della Repubblica, la composizione della Corte cos<tuzionale è integrata con la presenza di 16 giudici aggrega<, i quali sono traJ a sorte da un elenco i CiVadini aven< i requisi< per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. Le preroga<ve dei giudici cos<tuzionali: - i giudici cos<tuzionali godono di alcune preroga<ve a garanzia della loro indipendenza: a. inamovibilità: non possono essere rimossi né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della stessa Corte, adoVata con la maggioranza dei due terzi dei presen<, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni b. inviolabilità: finché permangono in carica, godono dell'inviolabilità personale e domiciliare accordata dall'art. 68, comma 2, Cost. ai membri delle due Camere. c. insindacabilità: non sono sindacabili ne possono essere persegui< per le opinioni espresse e i vo< da< nell’esercizio delle loro funzioni d. aVribuzione di una retribuzione mensile: che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria e che è determinata con legge Per quanto riguarda, infine, le garanzie disposte in favore dell'organo, queste consistono: - nell'autonomia finanziaria, amministra<va e regolamentare - il potere di verifica dei <toli di ammissione dei propri membri a maggioranza assoluta SEZIONE 3 – IL GIUDIZIO SULLE LEGGI IN VIA INCIDENTALE 5.LA NOZIONE SULLE LEGGI IN VIA INCIDENTALE La ques<one di cos<tuzionalità, per giungere alla corte cos<tuzionale, deve sorgere nel corso di un giudizio. Il giudice deve aJvare il sindacato della corte cos<tuzionale dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di proponibilità della ques<one di legiJmità cos<tuzionale. Giudice: - autorità giurisdizionale incardinata nell’ordinamento giudiziario - organo chiamato a prendere una decisione in modo terzo e imparziale, in contraddiVorio tra le par< interessate Giudizio: - processo o procedimento giurisdizionale quali strumen< di risoluzione di controversie - qualsiasi sede anche non contenziosa in cui l’organo giudicante prende una decisione facendo obbieJva applicazione di norme giuridiche L’interpretazione sui requisi< nella giurisprudenza cos<tuzionale: - per consen<re l’accesso al sindacato del maggior numero di ques<oni possibili, la corte cos<tuzionale ha ritenuto sufficiente una delle due condizioni à la ques<one è ammissibile quando è sollevata nell’ambito di: a. qualsiasi procedimento qualificabile come giudizio, anche davan< a organi non giudiziari (criterio o requisito oggeJvo), b. sia in presenza di qualsiasi procedimento anche non giurisdizionale davan< a un giudice appartenente all’ordinamento giudiziario (criterio o requisito soggeJvo) 6.LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE Art. 1 legge cost n.1 del 1948 à la ques<one di legiJmità cos<tuzionale sorge nel corso del giudizio, questo aspeVo viene meglio specificato da art.23 co.2 della legge n.87 del 1953 à il giudice può sollevare la ques<one di legiJmità cos<tuzionale qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della ques<one di legiJmità cos<tuzionale. La rilevanza come nesso di pregiudizialità: - Il requisito della rilevanza della ques<one trova fondamento norma<vo nella legge ordinaria - Definita come nesso di pregiudizialità intercorrente tra: a. giudizio a quo ossia il giudizio comune nel quale sorge la ques<one di legiJmità cos<tuzionale e b. il giudizio di cos<tuzionalità - il primo non può essere definito o non può proseguire senza la risoluzione della ques<one di cos<tuzionalità Il controllo della corte sulla rilevanza: - la Corte ha controllato la sussistenza del requisito della rilevanza in modo rigoroso a causa del contenzioso - aVualmente tale rigore si è aVenuato - La Corte può dichiarare inammissibile la ques<one, non solo perché irrilevante, bensì anche perché il giudice ha omesso di mo<vare la rilevanza o non l'ha faVo in modo adeguato. - la ques<one è inammissibile per irrilevanza e anche per difeVo di aVualità. È aVuale la ques<one che investa la norma che il giudice deve applicare in quello stadio del giudizio, in quanto giudice competente per quella fase processuale. - la ques<one è irrilevante perché la decisione della Corte cos<tuzionale non sarebbe idonea a produrre alcun effeVo u<le nell'ambito del giudizio principale. Norme penali di favore: norme che prevedono un traVamento più favorevole per il reo. Ammissibilità della ques<one sulla legge eleVorale n. 270 del 2005 decisa con la sentenza n. 1 del 2014 à La Corte, proprio per evitare che le leggi eleVorali sfuggissero al suo sindacato, ha ritenuto rilevante un'azione di "mero accertamento" sul diriVo a votare in modo conforme a Cos<tuzione, adeguandosi alle valutazioni compiute dal giudice a quo. La rilevanza dei faJ sopravvenu<: - dopo la rimessione della ques<one di legiJmità cos<tuzionale davan< alla Corte cos<tuzionale, sopravvengano faJ o even< nuovi che possono incidere sulla permanenza della rilevanza della ques<one, ritenuta esistente all'aVo della rimessione della ques<one stessa alla Corte. - Si dis<nguono due ipotesi diverse a seconda che gli even< sopravvenu< interessino il processo a quo o il sistema norma<vo complessivamente considerato. 1. Gli even< nuovi riguardano il processo a quo: la corte cos<tuzionale non pronuncia l’inammissibilità per sopravvenuta irrilevanza, essendo il giudizio soddisfaVo qualora tale requisito sussista al momento della rimessione della ques<one di cos<tuzionalità alla corte 2. Ius super veniens: la corte cos<tuzionale rimeVe con ordinanza gli aJ al giudice a quo, affinchè ques< proceda a una nuova valutazione in punto di rilevanza della ques<one di cos<tuzionalità. Nel corso di tale valutazione, il giudice a quo potrà sollevare una seconda volta la ques<one ma solo se la ri<ene nuovamente rilevante 7.LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E L’INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE Art.1 legge cost. n.1 del 1948: la ques<one di cos<tuzionalità per essere sollevata deve essere ritenuta dal giudice non manifestamente infondata Art. 23 co.2 legge n.87 del 1953: prevede che la ques<one di legiJmità cos<tuzionale può essere sollevata quando questa sia rilevante e quando il giudice non ritenga che la ques<one sollevata sia manifestamente infondata Il requisito della non manifesta infondatezza: - Previene il rischio che l’incidente di cos<tuzionalità venga usato a meri scopi dilatatori dalle par< del giudizio principale. - La non manifesta infondatezza è il dubbio che la norma da applicare sia incos<tuzionale: è necessario che esistano oggeJve ragioni di incertezza della compa<bilità cos<tuzionale della norma di legge à per questo mo<vo non sono ammissibili ques<oni infondate - Nella valutazione sulla non manifesta infondatezza il giudice esplica un giudizio di merito di caraVere sommario - La corte cos<tuzionale controlla che il giudice abbia valutato il requisito della non infondatezza aVraverso la mo<vazione contenuta nell’ordinanza di rimessione. - Il giudice deve mo<vare anche la decisione opposta, quella con cui respinge l’eccezione di illegiJmità cos<tuzionale posta per manifesta irrilevanza o infondatezza L’interpretazione conforme a cos<tuzione: - Nella giurisprudenza della corte cos<tuzionale, tra due possibili interpretazioni di una disposizione, una sola è compa<bile con la cos<tuzione, quindi si deve optare per quest’ul<ma - la Corte ha richiesto che venisse esplicitato anche nell'ordinanza di rimessione il tenta<vo di interpretazione conforme, in assenza del quale la ques<one sarebbe stata dichiarata inammissibile. - Questo ha però determinato anche una diminuzione del numero di ques<oni di legiJmità sollevate, creando una "fuga" dal sindacato accentrato. I giudici risolvevano da soli la ques<one, accedendo a leVure forzate della disposizione, in modo da evitare di sollevare ques<one di legiJmità. SEZIONE 4 – LE DECISIONI DELLA CORTE NEL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE 10.LE DECISIONI DI INAMMISSIBILITÀ Il processo cos<tuzionale può chiudersi con decisioni di diverso <po: - Decisioni di inammissibilità: adoVate dalla corte con ordinanza o con sentenza quando la ques<one di legiJmità cos<tuzionale non può essere esaminata nel merito per la presenza di vizi processuali o perché la ques<one prospeVata richiede alla corte di assumere una decisione che esorbi< dalla sua giurisdizione Mo<vi di inammissibilità di ordine processuale: - Carenza di legiJmazione del giudice remiVente a sollevare la ques<one di legiJmità cos<tuzionale - Carenza di rilevanza della ques<one di legiJmità cos<tuzionale - Mo<vazione insufficiente in punto di rilevanza o di non manifesta infondatezza - Non correVa individuazione o definizione del thema decidendum, per inidoneità dell’oggeVo o inidoneità del parametro - Sopravvenuta carenza dell’oggeVo - Natura interpreta<va della ques<one sollevata Mo<vi di inammissibilità per discrezionalità del legislatore: - Il difeVo di ammissibilità che si verifica quando la corte sia chiamata a decidere la ques<one invadendo le scelte poli<che del legislatore, può aversi: a. Quando la corte si trovi a sindacare la cos<tuzionalità di una norma penale, il cui annullamento produrrebbe effeJ in malam partem e contrasterebbe con il principio di legalità b. Quando la corte pur rilevando che la norma oggeVo sia lesiva di uno o più parametri cos<tuzionali, ri<ene prioritario l’intervento del legislatore - Negli ul<mi anni la corte ha abbandonato il criterio che la portava a dichiarare inammissibili le ques<oni per le quali non sussisteva una soluzione a rime obbligate à qualora il dubbio di legiJmità cos<tuzionale poteva essere risolto con una pluralità di soluzioni, tuVe compa<bili con la cos<tuzione, la corte riconosceva che la scelta competeva solo al legislatore Gli effeJ delle decisioni di inammissibilità: - Le decisioni di inammissibilità vincolano solo il giudice rimeVente (efficacia inter partes) - Quest’ul<mo potrà sollevare la stessa ques<one, cioè negli stessi termini nell’ambito del medesimo giudizio, solo se il vizio accertato dalla corte sia sanabile quindi rimovibile 11.LE DECISIONI DI RIGETTO La corte adoVa con sentenza una decisione di rigeVo quando la ques<one di legiJmità cos<tuzionale non è fondata. Può accadere che la corte giudichi la ques<one come infondata, pronunciandosi con ordinanza, quando l’infondatezza del dubbio proposto si può apprezzare prima facie. Gli effeJ delle decisioni di rigeVo: - Anche la decisione di rigeVo ha efficacia solo inter partes à ma il giudice a quo non può riproporre la medesima ques<one all’interno del medesimo giudizio. - La sentenza di rigeVo non fa acquistare alla norma impugnata un marchio defini<vo di conformità a cos<tuzione. L’infondatezza riguarda solo quella determinata ques<one su cui si è svolto il giudizio e in quel determinato contesto norma<vo e momento storico. - Non è da escludere che la stessa norma giudicata dalla corte in una diversa successiva ques<one o in relazione a un diverso parametro, possa risultare incos<tuzionale - Su una stessa ques<one dichiarata infondata, la corte ha cambiato opinione e si è pronunciata con una sentenza di incos<tuzionalità 12.LE DECISIONI DI ACCOGLIMENTO La corte decide con sentenza di accoglimento quando dichiara l’illegiJmità cos<tuzionale della norma oggeVo, perché la ques<one di legiJmità cos<tuzionale è fondata. - Anche il giudice cos<tuzionale come ogni giudice, è soggeVo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sicchè la corte può pronunciarsi sulla legiJmità cos<tuzionale delle sole norme oggeVo indicate nell’ordinanza di rimessione. - La corte dichiara, nei limi< dell’impugnazione, quali sono le disposizioni illegiJme. Una deroga a questa regola si ha con l’is<tuto della illegiJma consequenziale: la corte ha il potere di dichiarare l’illegiJmità cos<tuzionale anche di quelle ulteriori disposizioni legisla<ve la cui illegiJmità deriva come conseguenza della decisione adoVata. 13.EFFETTI TEMPORALI DELLE DECISIONI DI ACCOGLIMENTO La decisione di accoglimento: - ha efficacia erga omnes e retroaJva L’efficacia retroaJva della dichiarazione di incos<tuzionalità: - quando la corte dichiara l’illegiJmità cos<tuzionale di una norma di legge o di un aVo avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione - le norme dichiarate incos<tuzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione à la dichiarazione di incos<tuzionalità ha effeVo anche nei confron< di tuVe le situazioni ancora gius<ziabili anche se sorte precedentemente alla dichiarazione di incos<tuzionalità. - Le decisioni di incos<tuzionalità si applicano anche ai rappor< sor< prima della dichiarazione di incos<tuzionalità con il solo limite dei rappor< esauri< In un solo caso previsto da art. 30 della legge n.87 del 1953, la decisione di incos<tuzionalità travolge anche i rappor< esauri< dal giudicato penale: quando in applicazione della norma dichiarata incos<tuzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tuJ gli effeJ penali La discussa limitazione degli effeJ delle sentenze di accoglimento che comportano cos<: - L’efficacia generale e retroaJva delle decisioni di incos<tuzionalità ha creato problemi nel caso in cui queste decisioni comportassero cos< per il nostro ordinamento. Tale effeVo ha in mol< casi determinato una rinuncia da parte del giudice cos<tuzionale all’accoglimento di importan< e costose ques<oni - La corte ha adoVato pronunce che modulavano gli effeJ temporali, sia contenendoli nel passato o limitandoli al futuro - La corte ha affermato che tra i propri poteri, rientra anche la determinazione e la modulazione dell’efficacia temporale delle proprie pronunce - Il giudice a quo ha risolto il proprio giudizio come se la decisione di incos<tuzionalità avesse prodoVo effeJ retroaJvi - Sentenza n.41 del 2021: la corte dopo aver dichiarato l’illegiJmità cos<tuzionale della previsione che aVribuisce ai giudici onorari la funzione di giudice collegiale nelle cor< d’appello, ha affermato che rispeVo a tale previsione può comunque riconoscersi una temporanea tollerabilità cos<tuzionale. Il termine è previsto entro il 31 oVobre 2025, data entro la quale il legislatore è chiamato a terminare il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria 14.ULTERIORI MODELLI DECISORI Nella sua giurisprudenza, la Corte cos<tuzionale ha elaborato ulteriori tecniche decisorie, che oggi possiamo sistema<zzare in due modelli: 1. decisioni interpreta<ve di rigeVo e di accoglimento: si fondano sulla possibilità che una disposizione di legge consenta più di un interpretazione. La corte cos<tuzionale può infaJ rifiutare l’interpretazione prospeVata dal giudice a quo ed elaborarne una propria. La ques<one è dichiarata infondata perché basata su una diversa interpretazione della norma oggeVo 2. decisioni manipola<ve di accoglimento, tra cui possiamo inserire le pronunce di accoglimento parziale, addi<ve, sos<tu<ve ed infine, le addi<ve di principio. Le decisioni interpreta<ve adoVate dalla Corte non vincolano i giudici diversi dal giudice rimeVente, i quali sono soggeJ soltanto alla legge (art. 101 Cost.). Se la giurisprudenza comune non si adegua all'interpretazione suggerita dalla Corte cos<tuzionale, essa sarà indoVa, nelle successive occasioni, a rivedere la propria decisione, pervenendo, se del caso, a una pronuncia di accoglimento. Decisioni manipola<ve: - decisioni con le quali la Corte non dichiara la semplice incos<tuzionalità della norma, ma con ritagli o aggiunte, ne modifica il significato, adeguandolo ai principi cos<tuzionali. - grazie ad esse la Corte dichiara l'incos<tuzionalità di una disposizione di legge non nella sua integrale portata norma<va, ma solo: a. nella parte in cui prevede qualcosa (sentenze di accoglimento parziale o riduJve) b. nella parte in cui non prevede qualcosa (sentenze addi<ve) c. nella parte in cui prevede qualcosa anziché qualcos'altro (sentenze sos<tu<ve). Con le sentenze di accoglimento parziale (o riduJve), la Corte cos<tuzionale dichiara l'illegiJmità cos<tuzionale della disposizione legisla<va non nella sua integrità, ma «nella parte in cui prevede che...», individuando cosi direVamente la parte della norma sulla quale la declaratoria d'incos<tuzionalità produrrà i propri effeJ. Le sentenze addi<ve: - sono impiegate dalla Corte cos<tuzionale per colmare una lacuna cos<tuzionalmente rilevante: la Corte dichiara l'illegiJmità cos<tuzionale della disposizione impugnata «nella parte in cui essa non prevede che...», ossia quando la disposizione manchi di un contenuto norma<vo cos<tuzionalmente necessario. Le sentenze sos<tu<ve: - La corte dichiara l’illegiJmità cos<tuzionale della disposizione legisla<va nella parte in cui prevede “a” anziché “b” EffeJ delle sentenze manipola<ve: - Le decisioni manipola<ve non investono la disposizione denunciata nella sua globalità ma solo una parte del suo contenuto norma<vo, lasciando sopravvivere le rimanen< - Esse in quanto pronunce di accoglimento producono effeJ retroaJvi ed erga omnes con riguardo alla sola parte di norma colpita dalla declaratoria d’incos<tuzionalità Gli aspeJ cri<ci: - Questa tecnica decisoria ha suscitato cri<che in doVrina, perché ritenuta lesiva dello spazio riservato alla discrezionalità del legislatore - la manipolazione della Corte avviene in realtà "a rime obbligate": la Corte, non crea nuove norme, ma si limita a ricavarle dal sistema cos<tuzionale. La tecnica delle decisioni manipola<ve ha consen<to alla Corte cos<tuzionale di intervenire senza creare vuo< in numerosi seVori dell'ordinamento reJ da discipline in gran parte anteriori alla Cos<tuzione e non modificate dal legislatore in conformità ad essa. Oggi la Corte cos<tuzionale u<lizza questo strumento in modo ordinario, essendo spesso anche direVamente inves<ta di "ques<oni manipola<ve": con il ricorso a tali pronunce la Corte riesce: - a ricondurre a legiJmità discipline incos<tuzionali e irragionevoli - a supplire le carenze della poli<ca nella promozione di diriJ fondamentali, laddove questa sia assente o comunque non riesca a intervenire in modo tempes<vo Il rinvio dell’udienza a data fissa e la tecnica della doppia pronuncia: - la corte ha sviluppato una nuova tecnica decisoria che contempera due diverse esigenze: 1. la necessità di lasciare al legislatore la prima parola nei casi in cui vi siano una pluralità di soluzioni addi<ve che possono ricondurre a conformità cos<tuzionale la norma<va soVoposta al giudizio di cos<tuzionalità 2. la volontà di lasciare alla corte la possibilità di intervenire nei casi in cui il legislatore rimanga inerte, senza che tale inerzia possa essere di ostacolo alla rimozione del vulnus di cos<tuzionalità Già in tre occasioni la Corte ha adoVato una ordinanza con la quale, pur dando sostanzialmente aVo dell'illegiJmità cos<tuzionale delle norme soVoposte al suo giudizio, dispone il rinvio della traVazione di un anno dell'udienza pubblica allo scopo di concedere un adeguato lasso di tempo al legislatore per consen<rgli di intervenire prima della Corte. Con queste ordinanze, la Corte si riserva di dichiarare incos<tuzionale la norma<va oggeVo di censura. Il legislatore non è intervenuto nei tempi indica< dalla corte cos<tuzionale: - ord. N.207 del 2018: norma che punisce aiuto al suicidio - ord. N. 132 del 2019: sanzione della reclusione per diffamazione aggravata In ques< due casi è stata la corte cos<tuzionale a ricondurre a conformità a cos<tuzione la norma<va censurata. Nel caso di ord. N.97 del 2021 rela<va a ergastolo osta<vo, la corte cos<tuzionale non ha preso aVo che in un dei due rami del parlamento era stato approvato un disegno di legge che interviene sulla materia . La corte ha differito di altri 6 mesi lo svolgimento dell’udienza pubblica Le sentenze addi<ve di principio: - Le sentenze addi<ve di principio si differenziano, rispeVo alle sentenze addi<ve classiche, per l'assenza di un intervento della corte cos<tuzionale volto a stabilire il contenuto norma<vo regolatorio da aggiungere alla disposizione impugnata, limitandosi semmai a individuare i principi che devono ispirare il successivo intervento regolatorio del legislatore. - Nella pronuncia, la Corte cos<tuzionale dichiara l'incos<tuzionalità di una norma nella parte in cui non rispeVa un principio cos<tuzionale. - La Corte non aggiunge alla disposizione una norma direVamente applicabile, ma si limita a fissare un principio generale che dovrà essere aVuato soltanto mediante un intervento successivo del legislatore. - Questa pronuncia si basa sul modello delle decisioni di incompa<bilità senza dichiarazione di nullità adoVate dal Tribunale cos<tuzionale tedesco, nate per consen<re al giudice cos<tuzionale di intervenire in una materia senza però invadere lo spazio della discrezionalità legisla<va. SEZIONE 5 – GLI ALTRI GIUDIZI SULLE LEGGI 15.IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE Giudizio in via principale o giudizio in via d’azione: - Consente di effeVuare il controllo di cos<tuzionalità sulle leggi - Quando la corte si pronuncia su un ricorso introdoVo in via principale essa decide della ques<one astraVa senza cioè che il problema di legiJmità cos<tuzionale si sia posto in sede di concreta applicazione della legge impugnata. 18.I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI E TRA LE REGIONI I confliJ di aVribuzione demanda< al giudizio della Corte cos<tuzionale possono sorgere anche tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni (art. 134 Cost.): - si parla in questo caso di confliJ tra en<, o confliJ intersoggeJvi. - Se la Regione invade con un suo aVo la sfera di competenza assegnata dalla Cos<tuzione allo Stato o ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispeJvamente interessata possono proporre ricorso alla Corte cos<tuzionale per il regolamento di competenza. - Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza cos<tuzionale sia invasa da un aVo dello Stato I soggeJ legiJma< a ricorrere: - I soggeJ legiJma< a ricorrere sono dunque lo Stato, le Regioni e le due Province autonome di Trento e Bolzano. - il ricorso deve essere preceduto da una delibera dell'organo poli<co (Consiglio dei ministri; Giunta regionale o Giunta provinciale). - il contenuto del ricorso dovrà necessariamente coincidere con quello della delibera. - L'organo legiJmato a proporre il ricorso e rappresentare in giudizio lo Stato è il Presidente del Consiglio dei ministri - L'organo che invece rappresenta in giudizio le Regioni è il Presidente della Giunta regionale - tramite il confliVo tra en< è possibile risolvere le controversie rela<ve alla competenza a svolgere determinate funzioni, ad eccezione di quelle legisla<ve, per le quali opera il giudizio in via principale OggeVo del confliVo: - Ad eccezione delle leggi e degli aJ aven< forza di legge, qualsiasi aVo, statale o regionale, può essere oggeVo di confliVo intersoggeJvo - Tali aJ sono sindacabili solo in quanto ledono la competenza dell’ente ricorrente: deve traVarsi di un aVo dotato di efficacia esterna e deve esercitare una competenza appartenente alla sfera altrui - Anche per i confliJ intersoggeJvi sussiste la stessa dis<nzione rilevata per i confliJ interorganici. Vi sono confliJ: a. da usurpazione, nei quali si controverte sulla speVanza della competenza b. da menomazione, in cui controverse sono le modalità d'esercizio delle competenze aVribuite. - La Corte cos<tuzionale, esclude l'ammissibilità di ricorsi per confliVo di aVribuzione propos< contro aJ meramente consequenziali, conferma<vi, riproduJvi, esplica<vi o esecu<vi, di altri aJ anteriori non impugna< Il parametro del confliVo: - Il parametro, nel confliVo tra en<, si rinviene nelle norme cos<tuzionali aVribu<ve di competenze, e in quelle norme di legge ordinaria che integrano le norme cos<tuzionali come i decre< di aVuazione degli statu< speciali o i decre< delega< di trasferimento delle funzioni dallo stato alle regioni - Deve poi sussistere un interesse aVuale e concreto al confliVo - anche i confliJ di aVribuzione tra en< devono presentare un "tono cos<tuzionale". Ciò significa che non sono ammissibili confliJ in cui il ricorrente lamen< che l'aVo impugnato sia solo il fruVo di un'erronea applicazione della legge: è infaJ sempre necessario evocare una violazione delle competenze aVribuite dalla Cos<tuzione. AspeJ processuali: - Il giudizio va promosso con un ricorso da no<ficare alla controparte entro il termine perentorio di 60 giorni dalla no<ficazione o dalla pubblicazione o dall’avvenuta conoscenza dell'aVo da impugnare. - Entro 20 giorni dall’ul<ma no<ficazione, il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria della Corte ed entro lo stesso termine la parte resistente può cos<tuirsi in giudizio - non possono intervenire soggeJ diversi da quelli legiJma< a promuovere il confliVo o a resistervi - possono intervenire soggeJ terzi solo nei casi in cui l'oggeVo del confliVo sia tale da coinvolgere, in modo immediato e direVo, situazioni soggeJve di terzi. La definizione del confliVo: - essa può avvenire con una decisione di inammissibilità, con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, o con una sentenza che dichiari a quale ente speVano le competenze contestate, e che eventualmente annulli l'aVo viziato per incompetenza. 19.I GIUDIZI SULLE ACCUSE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la Corte cos<tuzionale è <tolare di una giurisdizione penale del tuVo par<colare (gius<zia poli<ca). Essa è infaJ competente a giudicare dei rea< di alto tradimento e aVentato alla Cos<tuzione commessi dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, successivamente alla messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta (art. 90 Cost.). La Corte cos<tuzionale decide in questo caso in una composizione integrata da 16 membri traJ a sorte da un elenco di ciVadini aven< i requisi< per l'eleggibilità a senatore; essi godono dello stesso status dei giudici "toga<". Con legge cost. 16 gennaio 1989 è stata soVraVa alla corte cos<tuzionale, la competenza, prevista dagli arV. 96 e 134 Cost., a giudicare dei rea< ministeriali. - quando il Parlamento delibera la messa in stato d'accusa, elegge, anche tra i suoi componen<, uno o più Commissari per sostenere l'accusa davan< alla Corte con le funzioni di pubblico ministero. - Quando sia deliberata la messa in stato di accusa, nell'aVesa del giudizio, la Corte cos<tuzionale può disporre con ordinanza la sospensione dalla carica del Presidente della Repubblica. - Il processo innanzi alla Corte si svolge secondo le norme del codice di procedura penale vigente, in quanto applicabili. - La Corte, quando pronuncia sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limi< del massimo di pena previsto dalle leggi vigen< al momento del faVo - La sentenza pronunciata dalla Corte è defini<va, non essendo ammessi mezzi di impugnazione. TuVavia, la sentenza di condanna può essere soVoposta a revisione, su istanza del Comitato bicamerale, se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi faJ che rendono evidente che il faVo non sussiste o che il condannato non lo ha commesso. SEZIONE 7 – LA CORTE COSTITUZIONALE E LE CORTI SOVRANAZIONALI 21.I RAPPORTI CON LE CORTI SOVRANAZIONALI I rappor< con la corte di gius<zia dell’unione europea: - Il primato del diriVo dell'Unione Europea su quello interno, ha soVraVo al giudice cos<tuzionale, demandandolo al giudice comune, il compito di accertare e di risolvere gli eventuali contras< tra il diriVo nazionale e il diriVo dell'Unione europea. - Quando il giudice comune ravvisi un contrasto tra una norma di diriVo interno e una norma del diriVo dell'Unione Europea, dovrà risolvere il confliVo tramite la disapplicazione della norma nazionale - il giudice comune dovrà aJvare il giudizio di cos<tuzionalità in via incidentale. - La Corte cos<tuzionale ha competenza quando è inves<ta di una ques<one di legiJmità cos<tuzionale in via principale. È Corte cos<tuzionale a giudicare della compa<bilità tra la legge nazionale, statale o regionale, e le norme del diriVo dell’unione europea usando il rinvio pregiudiziale - Sono sta< rari i casi in cui il giudice cos<tuzionale ha faVo ricorso all’is<tuto del rinvio pregiudiziale - Caso Taricco à la corte ha inves<to la corte di gius<zia, nel corso di un giudizio di legiJmità cos<tuzionale in via incidentale à tra le cor< si è formato un dialogo serrato sul principio di legalità in materia penale e il ruolo dei controlimi< Rappor< tra la corte e la corte europea dei diriJ dell’uomo: - La natura del rapporto tra le fon< interne e quelle internazionali ha trovato chiarimento nelle "sentenze gemelle" della Corte cos<tuzionale: la Corte cos<tuzionale aveva stabilito che speVa al giudice comune, di fronte ad un possibile contrasto tra una norma nazionale e una norma della CEDU, l'esperimento di un primo tenta<vo di interpretazione adeguatrice, convenzionalmente conforme. - Soltanto in caso di esito nega<vo, il giudice comune sarà tenuto a rimeVere la ques<one di legiJmità cos<tuzionale della norma nazionale alla Corte cos<tuzionale lamentando il mancato rispeVo dell'art. 117, comma 1, Cost. - Nelle sentenze "gemelle", la Corte cos<tuzionale ha escluso che il giudice comune possa disapplicare la norma nazionale contrastante con quella convenzionale, e ha mantenuto un controllo accentrato sulla conformità del diriVo interno al sistema della Convenzione europea dei diriJ dell'uomo. Sentenza n.49 del 2015: - il giudice cos<tuzionale si è soffermato sul tema degli effeJ delle sentenze della Corte europea dei diriJ dell'uomo e sul ruolo che speVa al giudice comune, stabilendo che sui giudici comuni grava l'obbligo di dare esecuzione alla giurisprudenza della Corte europea, soltanto quando questa risul< una giurisprudenza "consolidata" oppure espressa in una "sentenza- pilota", volta ad affrontare problema<che struVurali di un ordinamento. - Pronuncia caso Parrillo c. Italia à la Corte europea doveva decidere un caso rela<vo alla ricerca sperimentale sugli embrioni umani. o con questa pronuncia la Corte cos<tuzionale ha reso incerta l'applicazione del diriVo convenzionale poiché il giudice comune, non soggiace ad alcun obbligo di interpretazione convenzionalmente conforme ne di rimessione della ques<one di cos<tuzionalità alla corte cos<tuzionale - Questa ricostruzione dei rappor< tra le due Cor< non è sinora stata smen<ta dalla giurisprudenza cos<tuzionale successiva. - resta aperto il tema delle modalità entro cui dare esecuzione effeJva alle sentenze di condanna della Corte europea - Corte cos<tuzionale 2011 in materia penale à ha acconsen<to che l'esecuzione di una sentenza di condanna possa passare aVraverso l'is<tuto della riapertura del processo interno, mentre lo ha escluso in campo amministra<vo e civile CAPITOLO 10 – I DIRITTI E I DOVERI COSTITUZIONALI SEZIONE 1 – IL PERCORSO VERSO LA TUTELA DEI DIRITTI 1.DALLO STATO LIBERALE ALLO STATO SOCIALE I diri8 nello stato liberale oAocentesco: - valenza negaHva che caraAerizza il diriAo di libertà nello stato oAocentesco à libertà dello stato che poggia sulla nozione di eguaglianza intesa in senso formale che si afferma in quell’epoca (rivoluzione francese 1789) - i diri8 di libertà che lo stato liberale garanHsce astenendosi da qualsiasi ingerenza vengono riconosciuH a tu8 i ciAadini, ma senza che lo stato si preoccupi di garanHrne il godimento effe8vo I diri8 nello stato sociale: - diri8 e libertà non sono più concepiH solo in accezione negaHva - i diri8 assumono rilievo in posiHvo: la loro tutela effe8va richiede l’intervento dello stato - Eguaglianza sostanziale: art. 3 co.2 à demanda allo stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando la libertà e l’eguaglianza dei ciAadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effe8va partecipazione di tu8 i lavoratori all’organizzazione poliHca, economica e sociale del paese. Lo stato deve assicurare l’esercizio e la fruibilità dei diri8 da parte di tu8 - Diri8 sociali: pretese azionabili dal singolo nei confronH dello stato affinché esso ado8 gli strumenH idonei a garanHre l’eguaglianza e a ovviare alle diseguaglianze insite nel tessuto sociale Gli strumenH di tutela nell’evoluzione dello stato: - Principio di rigidità: prevede due forme di garanzia dei diri8 cosHtuzionali: a. La riserva di legge b. La riserva di giurisdizione: il suo significato si modifica à alla garanzia formale della soggezione del giudice solo alla legge si affianca la garanzia sostanziale cosHtuita dalla previsione di alcuni principi cosHtuzionali in materia processuale, informanH l’esercizio della funzione giurisdizionale 2.LA TUTELA DEI DIRITTI: DAL LEGISLATORE AI GIUDICI L’impaAo dei principi cosHtuzionali sull’a8vità del legislatore e dei giudici: - I giudici hanno un ruolo centrale nell’affermazione dei diri8 e del ruolo creaHvo, assolto da quesH stessi nell’interpretazione dei principi cosHtuzionali - Il potere giudiziario arriva ad avere ruolo supple8vo - Le decisioni giudiziarie sono vincolanH per il singolo caso risolto dal giudice e sono prive della portata erga omnes che è caraAerisHca intrinseca della legge - Principio democraHco: delegando la determinazione della consistenza dei diri8 al solo potere giudiziario, si rischierebbe di snaturare la consistenza democraHca dello stato - In casi controversi può sorgere una tensione o contesa tra legislatore e giudici in cui i secondi contraddicono le scelte dei primi creando nuovi diri8, richiamandosi ai principi cosHtuzionali 3.LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI La protezione mulHlivello dei diri8: - Ampliamento qualitaHvo e quanHtaHvo dei diri8 - Rafforzamento sul piano processuale dei diri8 - Art. 117 co.1 deAa un limite alla potestà legislaHva, statale e regionale, imponendo il rispeAo degli obblighi internazionali Convenzione europea per la salvaguardia dei diri8 dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 1950 - GaranHsce tutela ai diri8 umani di tradizione liberale, offrendo copertura ai diri8 civili ma omeAendo riferimenH ai diri8 sociali che cosHtuiscono uno dei tra8 caraAerizzanH la forma di stato dell’ordinamento cosHtuzionale italiano La corte europea dei diri8 dell’uomo: - È la previsione di un organo giurisdizionale che ne garanHsce l’effe8vo rispeAo da parte degli staH che hanno aderito al sistema convenzionale - Composta da un numero di giudici pari al numero degli staH firmatari - Ad essa possono presentare istanze gli staH che ritengano che altri staH abbiano violato la cedu e i sogge8 privaH che ritengano di essere staH lesi nei diri8 fondamentali da parte di uno degli staH aderenH - I ricorsi dei sogge8 privaH potranno essere promossi solo se siano staH prima percorsi tu8 i tentaHvi di rimedio interno previsH dai singoli ordinamenH ed entro 6 mesi dalla data della decisione interna definiHva - Le sentenze della corte europea dei diri8 dell’uomo possono sollecitare intervenH del legislatore, chiamato a disciplinare seAori caraAerizzaH da lacune o limiH che abbiano causato la violazione di uno o più principi della CEDU. - opinioni poliHche e condizioni personali e sociali: a. art.3 co.1: vieta le discriminazioni sulla base delle opinioni poliHche b. art.22 cost.: divieto di privare il ciAadino della capacità giuridica, del nome, della ciAadinanza c. art.21 cost.: libertà di manifestazione del pensiero d. art.48: segretezza del voto e. art.49 cost.: libertà di associazione poliHca f. art.38 cost.: discriminazioni a persone con disabilità g. diri8 lgbt 10.IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA Principio di ragionevolezza: - il principio di uguaglianza è da ritenersi violato anche quando la legge, senza un ragionevole moHvo, tra8 diversamente fa8specie analoghe e viceversa - richiede che i mezzi usaH dal legislatore per raggiungere uno scopo determinato siano idonei al raggiungimento dello stesso e che siano proporzionaH - implica una valutazione sulla congruità del bilanciamento operato dal legislatore tra gli interessi coinvolH nella disciplina 11.PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE Principio di eguaglianza sostanziale: - Obbligo della repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di faAo il godimento degli stessi da parte di tu8 i ciAadini - L’obbie8vo di quesH intervenH è realizzare un effe8va parità di traAamento e di possibilità di esercizio dei diri8 Azioni posiHve: - IntervenH normaHvi che operano quali strumenH di diriAo diseguale - La possibilità di adoAare azioni posiHve non è illimitata perché c’è il rischio che si risolvano in una causa di discriminazione nei confronH dei gruppi dominanH à discriminazione alla rovescia - Occorre individuare dei limiH 12.LO STATUTO COSTITUZIONALE DELLE PERSONE STRANIERE Art. 2 cost.: riconosce e garanHsce i diri8 inviolabili dell’uomo Statuto cosHtuzionale delle persone straniere: si riferisce alla persona senza disHnzione La Htolarità dei diri8 fondamentali speAa anche alle persone straniere: - Le norme che disciplinano i diri8 sono state rivolte a tu8 gli individui - Art.10 co.2 à la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei traAaH internazionali - lo status di straniero non può essere considerato come causa di traAamenH diversi e peggioraHvi Il diriAo di asilo: - per poter entrare e permanere legalmente nel territorio italiano, la persona straniera deve seguire iter burocraHci - art.10 co.3 à modalità di ingresso e soggiorno per la persona alla quale sia impedito nel suo paese l’effe8vo esercizio delle libertà democraHche garanHte dalla cosHtuzione italiana à in tali circostanze sussiste il diriAo di asilo nel territorio della repubblica - il diriAo di asilo permeAe di soggiornare temporaneamente in italia una volta che siano accertate tuAe le condizioni - chi invece ha oAenuto il rigeAo, verrà rimpatriato Le fasi di accoglienza dei richiedenH asilo: - lo stato ha il compito di provvedere al soccorso e alla prima assistenza e alle operazioni di idenHficazione - nei centri governaHvi di prima accoglienza vengono completate le operazioni di idenHficazione del richiedente che deve presentare domanda di asilo. In tali centri i richiedenH asilo devono rimanere solo per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure. Devono essere garanHH standard di igiene e abitaHvi, assistenza sanitaria, aiuto psicologico e mediazione culturale - La fase di seconda accoglienza e di integrazione è assicurata dagli enH locali. Vi possono accedere i richiedenH asilo la cui domanda è stata accolta. I richiedenH asilo procedono ad essere integraH nella comunità SEZIONE 3 – I DIRITTI DI LIBERTÀ 13.LA LIBERTÀ PERSONALE Art.13 cost.: - Sancisce l’inviolabilità della libertà personale - Per libertà personale si intende la libertà fisica dell’individuo intesa come libera disponibilità del proprio corpo. Le stesse garanzie valgono per le detenzioni, le ispezioni e le perquisizioni e per qualsiasi altra restrizione della libertà personale - Qualsiasi restrizione della libertà personale può essere disposta solo a seguito di un aAo moHvato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsH dalla legge - La riserva di legge deve considerarsi assoluta à non sono ammesse limitazioni alla libertà personale previste da fonH normaHve subordinate alla legge - La riserva di giurisdizione impone che sia solo il giudice a poter disporre, una volta riscontrato il ricorrere di una ipotesi prevista dalla legge, la limitazione della libertà personale. - Il provvedimento del giudice deve essere moHvato al fine di consenHre alla persona colpita dalla misura restri8va di verificare il rispeAo della riserva di legge e il fondamento del provvedimento stesso. - Co.3: consente l’adozione di provvedimenH restri8vi provvisori da parte dell’autorità di pubblica sicurezza ma solo nei casi di necessità e urgenza (arresto in flagranza di reato e fermo di indiziato di deliAo). QuesH provvedimenH devono essere comunicaH dall’autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore all’autorità giudiziaria, la quale dovrà provvedere alla convalida Qualora uno di quesH passaggi non si compia, le misure provvisorie si intendono revocate e restano prive di ogni effeAo - Co.4: obbligo di punire ogni violenza fisica e morale commessa - Co.5: previsione di limiH massimi della carcerazione prevenHva stabiliH per legge 14.LA LIBERTÀ DI DOMICILIO Art.14 cost.: - Domicilio à La proiezione spaziale della persona, nella prospe8va di preservare da interferenze esterne comportamenH tenuH in un determinato ambiente - Domicilio à qualsiasi spazio delimitato dall’ambiente esterno - Ius excludendi alios à potere di proibire l’accesso di terzi al proprio domicilio - DiriAo alla riservatezza su quanto si verifica nel domicilio - Misure limitaHve della libertà di domicilio à art.14 co.2 ispezioni, perquisizioni, sequestri - Sistema di garanzia: a. Riserva assoluta di legge: ispezioni, perquisizioni o sequestri non possono essere eseguiH se non nei casi e nei modi stabiliH dalla legge b. Riserva di giurisdizione: garanzie poste a tutela della libertà di domicilio. La norma consente la limitazione del domicilio secondo le garanzie prescriAe per la tutela della libertà personale - Co.3: ispezioni compiute per moHvi di sanità, incolumità pubblica o a fini economici e fiscali. Tali situazioni devono essere regolate da leggi speciali à leggi le cui norme, in quanto derogatorie, non possono essere applicate oltre i casi e i tempi previsH 15.LA LIBERTÀ DI CORRISPONDENZA Art.15: - Tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione - Sono ricomprese forme di comunicazione effeAuate con qualsiasi mezzo - Tutela ogni scambio di comunicazione - Diverso da art.21 che tutela la libertà di manifestazione del pensiero à la comunicazione è direAa a desHnatari predeterminaH e tende alla segretezza, la libertà di manifestazione del pensiero è rivolta a una pluralità indeterminata di sogge8 - La segretezza: la comunicazione deve essere effeAuata con modalità idonee a renderla segreta. Es. una cartolina e una leAera chiusa in busta à la cartolia può essere leAa da coloro che entrano in contaAo con essa ma non potranno rivelarlo ad altri, invece la leAera in busta non potrà essere aperta per la leAura se non dal legi8mo desHnatario - Possibilità in capo al desHnatario di divulgare a terzi il contenuto di una comunicazione a se indirizzata. La doArina sulla quesHone è divisa: a. Alcuni ritengono che la norma imporrebbe anche ai desHnatari la segretezza delle comunicazioni ricevute b. Altri sostengono che il desHnatario sia libero di gesHre a sua volta la comunicazione ricevuta perché nei suoi confronH non opera la riservatezza - Libertà e segretezza hanno autonomia conceAuale, ci sono ipotesi di ingerenza sulla libertà di comunicazione (es. sequestro di corrispondenza) che non ledono la segretezza e casi che si caraAerizzano per una lezione della segretezza ma che non limitano la libertà del comunicare (es. interceAazione di comunicazioni) - Sistema di garanzie sono la riserva di legge e la riserva di giurisdizione à la norma afferma che limitazioni alla libertà sono legi8me solo se disposte a seguito di un aAo moHvato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge - A differenza di quanto disposto per libertà personale e di domicilio, qui non sono previste eccezioni che consentano l’adozione di provvedimenH provvisori e posHcipano l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria Il diriAo alla privacy: - Per lungo tempo il legislatore ha tutelato la privacy soAo il profilo della tutela della corrispondenza e del domicilio - Il codice penale punisce le interferenze illecite nella vita privata intese come acquisizione e diffusione di noHzie o immagini a8nenH alla vita privata, mediante l’uso di strumento di ripresa visiva o sonora, nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora - La riservatezza è ulteriormente tutelata ed è stato isHtuito anche il garante per la protezione dei daH personali. Il legislatore ha disciplinato i daH personali con apposito testo unico 16.LE LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE, SOGGIORNO, ESPATRIO ED EMIGRAZIONE Art.16 cost. à ogni ciAadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per moHvi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni poliHche. Ogni ciAadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi di legge - Co.1: a. libertà di muoversi all’interno del territorio nazionale à libertà di circolazione b. libertà di stabilire sul territorio nazionale la residenza, il domicilio o la dimora à libertà di soggiorno - sistema di garanzie: a. riserva di legge rinforzata per contenuto à consente la limitazione solo in via generale per moHvi di sanità o di sicurezza Ragioni di sanità: (cordoni sanitari à provvedimenH che mirano ad impedire o prevenire un pericolo di contagio o di propagazione di mala8e infe8ve) Ragioni di sicurezza: preoccupazione volta a prevenire situazioni che possono turbare ordine pubblico b. non possono porsi limiH di circolazione e soggiorno determinaH da ragioni poliHche - co.2: diriAo del ciAadino ad uscire dal territorio della repubblica e di farvi rientro salvo obblighi di legge (libertà di espatrio) che tutela la libertà di emigrazione consistente nell’espatrio per ragioni economiche e lavoraHve con stabilimento in uno stato estero. a. Nella libertà di espatrio la garanzia rispeAo a limitazioni è cosHtuita da riserva di legge à salvo gli obblighi di legge b. Nella libertà di emigrazione la garanzia rispeAo a limitazioni è cosHtuita da riserva rinforzata di legge à salvo gli obblighi stabiliH dalla legge nell’interesse generale 17.LA LIBERTÀ DI RELIGIONE E IL PRINCIPIO DI LAICITÀ Art.19 cost: - Tu8 hanno diriAo di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in pubblico o privato il culto purché non si tra8 di riH contro il buon costume - Consiste nel diriAo di credere e non credere - Consiste: a. Nella libertà di professare una fede b. Nella libertà di farne propaganda c. Nella libertà di esercitarne il culto - Unico limite alla libertà di religione sono riH di culto contrari al buon costume - Dimensione individuale: il diriAo di religione è esteso a tu8 senza disHnzioni - Dimensione colle8va: divieto di introdurre limitazioni o gravami fiscali in ragione del caraAere ecclesiasHco e del fine religioso o di culto di un associazione o isHtuzione - RapporH tra lo stato e le confessioni religiose: i rapporH sono regolaH sulla base del principio concordatario, mentre i rapporH con le altre confessioni sono regolaH sulla base di intese con le rappresentanze Principio di laicità: manca di un espressa formulazione in cosHtuzione ma si ricava dalla leAura di più disposizioni cosHtuzionali. Il principio di laicità implica non indifferenza dello stato davanH alle religioni ma garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione. Dal principio di laicità discendono: a. il principio di separazione degli ordini b. il principio di eguaglianza tra le confessioni religiose c. il principio di libertà religiosa Libertà di coscienza: libertà del singolo di formarsi le proprie convinzioni e di determinarsi conformemente a esse. Questa libertà anca di un riconoscimento esplicito nella cosHtuzione ma è stata ricavata in via interpretaHva. DiriAo all’obiezione di coscienza: a tutela della libertà di coscienza, il legislatore ha previsto che il singolo possa osservare il proprio imperaHvo morale in luogo di obblighi imposH giuridicamente es. la possibilità dei sanitari di non prendere parte a fecondazione medicalmente assisHta o aborto volontario in caso si pongano in contrasto con le loro convinzioni morali 23.LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE POLITICA Art.49 cost: - Tu8 i ciAadini hanno diriAo di associarsi liberamente in parHH per concorrere con metodo democraHco e determinare la poliHca nazionale - I parHH cosHtuiscono lo strumento di raccordo tra le isHtuzioni e i ciAadini - GaranHsce il pluralismo dei parHH ai quali è riconosciuta discrezionalità - Ma è vietata la riorganizzazione soAo qualsiasi forma del disciolto parHto fascista - I parHH devono fare proprio il metodo democraHco nella determinazione poliHca nazionale à ciò esclude l’uso di modalità violente o poco trasparenH nella compeHzione tra parHH SEZIONE 6 – I DIRITTI SOCIALI 24.IL DIRITTO AL LAVORO Art.1: - L’italia è una repubblica democraHca fondata sul lavoro à la nostra repubblica non può fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla faHca altrui, ma si fonda sul dovere Art.4: - Riconosce a tu8 i ciAadini il diriAo al lavoro e promuove le condizioni che rendano effe8vo questo diriAo - È una norma di indirizzo che impegna lo stato a promuovere misure di natura socio economica Art.36: - Afferma la necessità di retribuzioni proporzionate alla quanHtà e qualità del lavoro prestato e pretende che esso sia sufficiente ad assicurare un esistenza libera e dignitosa - Stabilisce il diriAo di riposo se8manale e alle ferie e impone che la durata massima della giornata lavoraHva sia stabilita dalla legge Art.37: - Eguaglianza tra sessi à la donna lavoratrice ha gli stessi diri8 e a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che speAano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consenHre l’adempimento della sua funzione famigliare e assicurare alla madre e al bambino un’adeguata protezione - È stabilito il limite minimo di età per prestare lavoro - La repubblica tutela il lavoro minorile Art.38: - DiriAo all’assistenza sociale per coloro che sono impossibilitaH a lavorare per gravi impedimenH psico-fisici e non dispongono dei mezzi necessari per vivere - I lavoratori che non sono più in grado di lavorare hanno diriAo a forme di sostegno previdenziale Art.39: - Libertà di organizzazione sindacale à l’organizzazione sindacale è libera - I sindacaH sono associazioni di categoria dei lavoratori, nate spontaneamente che svolgono una rilevante funzione sociale, consentendo al lavoratore di contraAare migliori condizioni di lavoro con il proprio datore - I sindacaH devono essere registraH presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge - I sindacaH registraH hanno personalità giuridica à questa disciplina è rimasta inaAuata per volontà degli stessi sindacaH che hanno preferito operare come associazioni non riconosciute perdendo la capacità di sHpulare contra8 colle8vi di lavoro con efficacia erga omnes - In mancanza di registrazione, i sindacaH operano come associazioni private Art.40: - DiriAo di sciopero à arma dei sindacaH per raggiungere i propri fini - Lo sciopero consiste in un astensione colle8va dal lavoro aAraverso la quale i lavoratori organizzaH esercitano pressione sul datore di lavoro al fine di oAenere migliori condizioni contraAuali 25.IL DIRITTO ALLA SALUTE E ALL’ISTRUZIONE Art.32: - DiriAo alla salute - È un fondamentale diriAo dell’individuo: speAa a tu8, stranieri compresi. Si determina nella pretesa alla propria integrità psico-fisica. Ciò determina il diriAo al risarcimento del danno biologico - DiriAo ad essere curato presso le struAure pubbliche à il personale sanitario deve informare i pazienH delle modalità di cura proposte e dei possibili effe8 dei traAamenH (consenso informato) - Il diriAo alle cure e all’assistenza sanitaria è garanHto dal servizio sanitario nazionale che assicura le cure a chiunque - Ci sono cure gratuite agli indigenH à indigenza: valutato rispeAo al costo della prestazione medica - La garanzia del diriAo alla salute può essere condizionata alla disponibilità di risorse finanziarie di cui lo stato dispone - Il diriAo alla salute è anche diriAo a non essere curato (es. piergiorgio welby che ha richiesto la rimozione della respirazione arHficiale, necessaria alla sua sopravvivenza, Eluana Englaro) - L’esercizio del diriAo del malato, entra in confliAo con il dovere del medico di evitare la morte del paziente à per ovviare questo problema è stato introdoAo il testamento biologico che permeAe di esprimere a una persona il proprio assenso o rifiuto a traAamenH medici se il paziente non è più in grado di esprimere la sua volontà) - Legge n.219 del 2017: nessun traAamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata - Profilo colle8vo del diriAo alla salute: prevenire la diffusione tra la popolazione di mala8e infe8ve e la possibilità di imporre traAamenH sanitari obbligatori per disposizione di legge che tutelano individuo e colle8vità. Tali traAamenH non devono violare i limiH imposH dal rispeAo della persona umana e la sua dignità - DiriAo all’ambiente salubre à l’ambiente è proteAo come elemento determinaHvo della qualità della vita Art.34: - DiriAo all’istruzione à libero acceso al sistema scolasHco - Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore che la repubblica garanHsce per almeno 8 anni - A tu8 è riconosciuto il diriAo di conseguire la scolarizzazione base, solo ai più capaci e meritevoli è consenHto di raggiungere gradi più alH degli studi, anche se privi di mezzi à la repubblica deve erogare borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze distribuite per concorso 26.I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ Art.38, 3 co-2, 32, 34 Convenzione delle nazioni unite 2006: - Legge n.18 del 2009 à la disabilità non coincide con la menomazione fisica, psichica o mentale del singolo - Disabilità quando una menomazione, interagendo con le barriere materiali, culturali e ideologiche che la società ha creato o non ha saputo eliminare, impedisce alle persone con disabilità il godimento dei diri8 in condizione di eguaglianza con le altre persone - Legge n.118 del 1971: riconosce misure economiche di sostegno, diriAo allo studio, trasporto gratuito, assistenza personale, i bambini disabili devono frequentare le classi normali della scuola e non le scuole speciali - Legge n.104 del 1992: nuovo conceAo di handicap à svantaggio sociale derivante dalla presenza di una menomazione fisica - Legge n.68 del 1999: ha introdoAo il diriAo all’avviamento professionale, il modello del collocamento mirato per inserire le persone disabili nel posto adaAo - Legge n.67 del 2006: consente alle persone disabili vi8me di discriminazione un più semplice percorso di tutela giudiziaria rispeAo alle ordinarie vie processuali - Corte cosHtuzionale: ha dichiarato l’incosHtuzionalità di norme che avevano inciso negaHvamente sul diriAo allo studio SEZIONE 7 – I DIRITTI ATTINENTI LA SFERA ECONOMICA 27.LA PROPRIETÀ E LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA Art.42: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo stato, a enH o a privaH Art.41: L’iniziaHva economica privata è libera LimiH: - L’iniziaHva economica privata non può svolgersi in contrasto con l’uHlità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana - La proprietà e l’iniziaHva economica privata sono disegnate secondo una dimensione solidarisHca - La proprietà privata può essere, nei casi previsH dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per moHvi di interesse generale - L’espropriazione per pubblica uHlità cosHtuisce un caso di bilanciamento tra interesse generale e individuale à espropriazione è consenHta solo per moHvi di interesse generale ed è previsto un indennizzo per il bene espropriato SEZIONE 8 – I DOVERI 28.I DOVERI COSTITUZIONALI Art. 2: - Riconosce i diri8 inviolabili dell’uomo - Ispirandosi al principio solidarisHco richiede l’adempimento di inderogabili doveri di solidarietà poliHca, economica e sociale Tu8 i sogge8 che vivono e risiedono nel territorio italiano devono adempiere a doveri. L’inadempimento di tali doveri determina l’impossibilità per lo stato di realizzare l’eguaglianza sostanziale. I doveri sono: - Dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e scelta un’a8vità che concorra al progresso della società art.4 co.2 - I genitori devono mantenere, istruire ed educare i figli, anche se naH fuori dal matrimonio art.30 - L’esercizio del voto è un dovere civico art.48 co.2 - La difesa della patria è sacro dovere del ciAadino art.52 - Tu8 i ciAadini hanno il dovere di essere fedeli alla repubblica e di osservare la cosHtuzione e le leggi - I ciAadini che hanno funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento art.54 co.2 - Tu8 sono tenuH a concorrere alle spese pubbliche in base alla loro capacità contribuHva art.53 Le declinazioni dei doveri: - Doveri previsH dal deAato cosHtuzionale - Risvolto di ciascun diriAo riconosciuto dalla cosHtuzione - Clausola aperta capace di informare l’intero sistema cosHtuzionale, ispirato al principio di solidarietà Dovere di fedeltà alla repubblica: - Bisogna osservare cosHtuzione, leggi - Arriva anche alla libertà di manifestazione del pensiero Dovere dei pubblici funzionari di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina e onore: - Dovere di fedeltà stringente che può limitare diri8 cosHtuzionali DiriAo di voto: - È dovere civico - Non ha sanzione giuridica ma sociale Dovere di concorrere alle spese pubbliche: - Più rilevante espressione dei doveri cosHtuzionali per la sua capacità contribuHva - Realizza il dovere di solidarietà economica e sociale - Il sistema tributario deve essere informato al criterio di progressività per assegnare il giusto peso alla manifestazione di ricchezza à lo stato sociale vuole garanHre i diri8 e per realizzare ciò deve basarsi su un buon sistema fiscale
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