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Dispensa di diritto costituzionale, Dispense di Diritto Costituzionale

Riassunto di diritto costituzionale, completo e sintetico del corso

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 17/07/2023

matilde-arella
matilde-arella 🇮🇹

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Scarica Dispensa di diritto costituzionale e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! DIRITTO COSTITUZIONALE DELL'INFORMAZIONE GIORNALISTICA 08/11/2021 Per quanto riguarda gli aspetti del programma: i frequentanti studiano APPUNTI DELLE LEZIONI, quindi è un programma che ha ad oggetto solo gli argomenti trattati a lezione. Le lezioni sono in presenza, il frequentate è chi frequenta in presenza, o in diretta via streaming, o ascolta le lezioni tramite panopto. Il corso cosa ha ad oggetto? Non è un corso di diritto della comunicazione, sarebbe una materia molto ampia. È un corso che è ristretto sugli aspetti giuridici della COMUNICAZIONE DI MASSA, comunicazione che viene inquadrata all’interno dell’attività giornalistica. Quindi ci occupiamo di informazione giornalistica all’interno delle categorie costituzionali. Analizziamo le peculiarità giuridiche dell’informazione giornalistica nei valori e principi costituzionali. L’informazione giornalistica è un tema che sul piano giuridico incide anche su altri campi del diritto, es. diritto civile, penale e sulle procedure. Noi ci atteniamo all'ambito costituzionalistico con riferimento ai MEZZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA, cioè analizziamo gli aspetti dell’informazione collegandoli al mezzo di informazione usato per diffondere contenuti informativi. Perché l'attività informativa è diversa a seconda del mezzo con cui il contenuto viene fatto circolare o diffondere. Le tematiche sono quelle per cui partiamo dall’art. 21 Cost. che è la base di tutto -> LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO. Da qui trae origine l’informazione. Vedremo anche il rapporto tra questa libertà e altre libertà es. libertà economiche perché l’attività giornalistica in gran parte viene esercitata all’interno di una IMPRESA EDITORIALE, perché i mezzi di comunicazione di massa sono imprese private. Quindi, la libertà di informare deve tenere conto del fatto che viene esercita all’interno di una impresa economica, quindi vi è un imprenditore/editore che investe i suoi capitali ed è una libertà che si instaura in una organizzazione economica che rende possibile l’esercizio di questa libertà. Quindi vi è il tema del potere nel senso che l’informazione giornalistica è si un diritto di libertà, ma viene esercitata all’interno di una impresa economica che ha le caratteristiche del POTERE tale perché incide ed influenza il modo di pensare, il gusto, l’orientamento culturale della collettività. Il potere come situazione giuridica che produce effetti sulla collettività e che ha una attitudine alla formazione del modo di pensaree quindi del consenso si inquadra nel potere. L’informazione ha dal pdv. giuridico un prisma con una molteplicità di aspetti che la connotano. È vero che è un diritto di libertà, ma è un potere anche in sé e per sé, perché forma consenso, gusto altrui. Ma è anche un potere perché si inserisce ed esercita all’interno di una impresa privata in cui si inserisce l’interesse del proprietario ossia l’interesse dell’EDITORE capitalista che investe, al punto tale che il mezzo informativo che è una impresa privata porta avanti una sua linea di pensiero. Ogni organo di informazione ha una linea politica con cui si influenza la formazione del consenso e dei pensieri altrui. Quindi informazione è potere in quanto tale, perché penetra nella società e forma consenso ma è anche potere economico perché si inserisce all’interno di una impresa. Per quanto l’imprenditore abbia altri interessi perché produce auto o vestiti, ma con gli organi di informazione di cui ha proprietà intende incidere sulla formazione del consenso. Poi si può anche dire che con internet e con i social ognuno informa e manifesta la sua opinione, questo è vero da un certo pdv. Ma sappiamo che anche il social implica il fatto che si sottoscrive un contratto e un regolamento di servizio per cui determinati contenuti non possono essere diffusi. Questo è un tema e problema molto attuale. Poi l’informazione incrocia anche la NATURA DEL CD. SERVIZIO, perché noi sentiamo dire spesso che l’informazione giornalistica è un servizio, al punto tale che c’è una società per azioni a partecipazione totale pubblica (perché è controllata dallo Stato) cioè la RAI TV che svolge una attività che dal pdv. giuridico si inserisce all’interno del concetto di funzione pubblica o di servizio, quindi non della libertà che implica la scelta su quello che si vuole dire, ma un SERVIZIO. Infatti la rai ha degli obblighi di programmazione, degli obblighi rispetto agli obiettivi che l’informazione deve realizzare e obblighi rispetto al modo in cui l’informazione viene diffusa. Perché in quanto società per azioni a totale partecipazione pubblica finanziata dal canone che grava su tutti noi si inquadra l’informazione nel concetto di SERVIZIO, perché ci sono vincoli nei contenuti e negli scopi. L’INFORMAZION INCROCIA: – LIBERTÀ – POTERE – SERVIZIO I temi che cercheremo di affrontare sommariamente sono questi. • I limiti del diritto di informare • Il diritto di informare • Diffamazione a mezzo stampa • Clausola di coscienza • Segreto professionale sulla fonte • Giornalismo online e i mezzi di informazione online • Le fake news • La rettifica come richiesta di correzione che è diversa a seconda del mezzo di comunicazione di massa giornalistica usato -> tutela fondamentale che ha requisiti diversi a seconda del mezzo di comunicazione usato • I profili giuridici dell’attività giornalistica nella comunicazione radiotelevisiva pubblica e privata • Il diritto all’oblio -> cioè il rapporto tra il diritto ad essere dimenticati e diritto di informare che è diritto di far conoscere alla collettività fatti di interesse pubblico • Il rapporto tra citizen journalism e giornalismo professionale -> cioè rapporto tra attività giornalistica fatta da tutti es. video postato sui social e il giornalismo giuridico tradizionale professionale. Il diritto di informare noi diciamo che deriva dalla libertà di manifestazione del pensiero. Ma informare significa sul piano tecnico-giuridico, come dice l’etimologia della parola, METTERE IN FORMA le notizie cioè le informazioni. Cioè vi è un evento che si ritiene abbia interesse pubblico e che viene trasformato il fatto in NOTIZIA. Notizia è il fatto formalizzato, elaborato, contestualizzato, gerarchizzato. Quindi l’attività informativa è attività che trasforma un fatto attraverso selezione, elaborazione formalizzazione, gerarchizzazione, contestualizzazione ecc. in notizia. Quindi perché diciamo che l’informazione rientra nella libertà di manifestazione di pensiero? Per 2 motivi: 1. Perché informare, ossia il narrare il fatto, implica una attività di selezione dei dati per cui seleziono di quel fatto gli elementi che vado a pubblicare. Ci sono elementi del fatto che non posso pubblicare perché lesivi per es. di diritti costituzionali es. privacy. Per cui in quanto attività selettiva c’è il pdv. soggettivo di chi fa questa attività. Cioè nel momento in cui un evento si trasforma in notizia che viene pubblicata, il pensiero di chi fa la selezione fa si che entra in gioco il suo pdv. soggettivo, perché ricostruire una realtà implica il fatto che si esprima un pdv. su quella realtà. L’informazione attiene sopratutto al contenuto che viene fatto circolare, cioè al contenuto della notizia, pensiero o informazione ed è uno strumento di conoscenza che è legato alla attualità e all'interesse pubblico, a differenza della comunicazione che si lega a un rapporto più stretto. Questa è una DEFINIZIONE ETIMOLOGICA, che nel linguaggio corrente non ha più grande senso. Perché quando parliamo di comunicazione di massa significa trasmettere il contenuto ad una sfera indeterminata di persone, ci si vuole rivolgere al più ampio numero di destinatari, quindi è chiaro che non deve essere segreto il contenuto, però la Costituzione parla di comunicazione segreta, libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Quando una comunicazione rientra nell’art. 21 e quando invece rientra nel art. 15 e quindi deve essere segreta? Questo è difficile da stabilire sopratutto con l’evoluzione dei mezzi di comunicazione che rende questa differenza labile e difficile da afferrare. La distinzione classica che si faceva era quella per cui si è nell’art. 15 quindi libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione quando vi è questa caratteristica: la corrispondenza in via originaria era quella epistolare, la lettera in busta chiusa. Si rientra nell'art. 15 quindi libertà e segretezza della comunicazione quando vi è una comunicazione indirizzata a DESTINATARI/SOGGETTI INDIVIDUATI E DETERMINATI. Però questo non è sufficiente, perché la cartolina aperta è rivolta ad un destinatario ma il contenuto ovviamente non è riservato. Bisogna anche che, perché quel contenuto sia segreto per cui se viene diffuso io ho il diritto di lamentarmi e di agire, la comunicazione, oltre ad essere indirizzata a soggetto determinato (anche più di 1), sia fatta in modo che si usi uno strumento che dalla società venga considerato come RISERVATO AI SOLI DESTINATARI, cioè bisogna usare uno strumento di comunicazione da cui si deduce che quel contenuto che io scambio debba rimanere segreto e riservato. L’ART. 21 invece ha caratteristiche diverse perché ci si rivolge a tutti, o comunque ad una sfera indeterminata di destinatari, usando uno strumento di comunicazione da cui si evince la volontà che quel contenuto sia diffuso alla più ampia platea di destinatari. Una comunicazione telefonica è ovvio che è una comunicazione che rientra nell’art. 15 Cost. Perché indirizzata a un soggetto determinato e chiaramente è un mezzo di comunicazione da mittente a destinatario determinato, quindi che ha contenuto riservato, non può essere diffuso ad altri, se non c’è il consenso del destinatario, o meglio il consenso di entrambi. Il destinatario non potrebbe diffondere quel contenuto ad altri se non c'è il consenso del mittente. Questo è un discorso che potrebbe non interessarci, ma ci interessa molto perché ci sono DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ. È determinato il destinatario di una lettera inviata in busta chiusa, il destinatario di una email, per conoscere il contenuto di una email (che è comunicazione riservata) è una limitazione della segretezza della comunicazione quindi serve un atto del giudice che autorizzi il controllo su quel contenuto. Il problema poi si pone rispetto ad altri tipi di fenomeni es. videoconferenza, i soggetti sono determinati in base agli inviti ma si può pensare che devono essere tenuti segreti i contenuti di una conferenza? Questo non vale certamente per i social networkm non essendo uno strumento da cui si deduce la volontà che la comunicazione rimanga riservata. Qui non abbiamo tempo di andare in profondità su questo aspetto, ma dal pdv. degli argomenti che trattiamo il discorso diventa importante per un motivo particolare che riguarda e qui rientra anche nell’attività di carattere giornalistico. L’elemento fondamentale è che se c’è una informazione che viene trasmessa da un soggetto a soggetti determinati o determinabili attraverso L'UTILIZZO DI MODALITÀ COMUNICATIVA DA CUI SI DEDUCE LA VOLONTÀ IN MODO NON EQUIVOCO CHE quel contenuto sia rivolto solo a quei destinatari determinati e che quindi sia riservato siamo nella ipotesi di cui all’art. 15. Es. caso che si pone è la MAILING LIST che ha dato adito ad un dibattito molo serrato sotto questo profilo. La mailing list rientra nell’art. 15 e quindi se diffondo il contenuto a terzi violo la segretezza della comunicazione, o nell’art. 21 per cui se la diffondo senza autorizzazione esercito una libertà rivolta al pubblico, protetta dell’art.21? Il problema è aperto, la giurisprudenza è divisa. Il problema non si pone per siti di discussione, forum online, blog ecc. perché rientrano nell’art. 21 e non si può naturalmente invocare l’art.15. Sulle mailing list il problema è aperto, facciamo un esempio di cui si è occupata la magistratura: Un importante quotidiano nazionale cartaceo e anche online “IL GIORNALE” una decina di anni fa pubblicò usando le virgolette un contenuto di uno scambio di comunicazioni all’interno di una mailing list di magistrati. Si intitolava la mailing list in movimento ed era creata da una corrente della associazione nazionale magistrati. A questa mailing list partecipava una vasta platea di persone, erano magistrati, avvocati, professori universitari e intellettuali di diversa estrazione per le competenze, ad un certo punto, nella mailing list c’è uno scambio di opinioni molto critiche nei confronti di BERLUSCONI, che è stato PdC. Allora il giornale pubblica questo contenuto per informare i propri lettori del fatto che questa corrente della magistratura ha una opinione molto critica nei confronti di questo uomo pubblico. Cosa fa il magistrato che aveva pubblicato questo contenuto? Ricorre per VIOLAZIONE DEL SEGRETO EPISTOLARE, perché ritiene sia una comunicazione segreta e che la mailing list sia un terreno di scambio di opinioni riservato a destinatari determinati o determinabili e che quindi senza il suo consenso quel contenuto non poteva essere divulgato. Il tribunale di Milano da ragione al magistrato che ha fatto ricorso ed il direttore responsabile del il giornale e colui che aveva pubblicato tra virgolette il contenuto della mailing list vengono condannati anche per diffamazione a mezzo stampa, perché quella comunicazione (che per il tribunale rientra nell’art. 15 e quindi è comunicazione segreta e riservata) è stata poi usata dal giornale per organizzare una campagna di stampa diffamatoria nei confronti dei magistrati che avevano partecipato a quella mailing list, accusandoli di essere dei magistrati partigiani che ce l'avevano con quella personalità politica. Qui si ritiene che la MAILING LIST rientri nell’ipotesi di cui all’art. 15 e quindi sia una FORMA DI COMUNICAZIONE RISERVATA, e la libertà di comunicazione affinché sia garantita richiede la segretezza del contenuto. Cosa succede? Su un caso simile invece il tribunale di Brescia adotta un orientamento completamente diverso… Mentre il tribunale di Milano ha ritenuto che questi messaggi di posta elettronica inviati nell'ambito della mailing list siano corrispondenza epistolare privata, il tribunale di Brescia ritiene che la mailing list non ha le caratteristiche di un mezzo di comunicazione segreto perché permette ai soggetti iscritti o che abbiano acceduto alla mailing list mediante l'utilizzo di password di ricevere e inviare tutti questi messaggi agli iscritti alla mailing list e il problema è che siccome queste liste di corrispondenza potenzialmente possono essere aperte a chiunque ne avanzi richiesta nei confronti del moderatore il quale la può aprire ad altri e quindi chi scrive potrebbe non essere al corrente (a meno che non vada a controllare) a chi vengono o sono in quel momento indirizzate le cose che scrive. Tra l’altro la mailing list può essere soggetta a continue variazioni e quindi si desume che non c’è segretezza, cioè che chi scrive usando quel mezzo non dimostra una volontà inequivoca di impedire ad altri di conoscere il contenuto che viene scambiato e quindi secondo il tribunale di Brescia siamo nell’ambito dell’art. 21 cost. e non dell’art. 15. Quindi non si tratta di comunicazione riservata e non c’è quindi violazione della segretezza delle comunicazioni. Non viene provata l’esistenza di cautele volte a garantire la riservatezza della corrispondenza. Il tribunale di Brescia dice che dalla mailing list non risulta provata l’esistenza di queste cautele volte a garantire la riservatezza della corrispondenza e invece emerge la volontà di partecipare ad un dibattito che permette la diffusione e circolazione di idee all’interno di una lista di persone non determinabili e quindi siamo nell’ambito della libertà di circolazione delle idee ex art. 21 Cost. Questa è la posizione aperta della giurisprudenza sotto questo profilo. A livello preliminare dobbiamo distinguere queste 2 forme tenendo conto che i mezzi di comunicazione della tecnologia oggi rendono difficile la distinzione tra art. 21 e art. 15. Del resto quando fu scritta la Costituzione non c'erano questi mezzi, È chiaro che la comunicazione riservata attraverso facebook dovrebbe rientrare nell’art. 15. Quindi se diffusa senza consenso fa entrare in questi problemi perché lì si evince la volontà di separare un interno dall’esterno. È giusto occuparsene perché spesso le notizie che vengono fatte circolare dipendono da questi mezzi, dove poi vengono pubblicate e se il mezzo di comunicazione originario da cui quella notizia è circolata è riservato ci sarà chi risponde di questo ossia colui che ha diffuso senza il consenso il contenuto di chi ha pubblicato quel contenuto pensando che quel contenuto dovesse rimanere segreto e riservato, qui siamo difronte ad un problema enorme alla luce dei mezzi di comunicazione attuali. Questo quindi per distinguere dal pdv. teorico e giuridico le 2 norme, che sono 2 diritti inviolabili della persona entrambi. Nel campo dell’art. 21 il bene tutelato è LA SUA MASSIMA DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE. Nell’art. 15 invece è la RISERVATEZZA DEL PENSIERO che deve essere tutelata. Sono 2 forme di espressione del pensiero che però hanno funzioni diverse, in una il pensiero viene manifestato ma deve essere tutelato nella sua segretezza, nell’altro la funzione è quello di avere la possibilità di farlo circolare alla più ampia platea di destinatari. La libertà dell’art. 21 che ci interessa è grande strumento di partecipazione, anche di partecipazione democratica. Perché l’art. 21 Cost. è uno strumento di PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA? Perché la libertà di manifestazione del pensiero di cui l'informazione costituisce un profilo fondamentale, è uno strumento importante anche per tentare di convincere gli altri in ordine alla bontà di ciò che diciamo, quindi della nostra visione del mondo e concezione culturale, ecc. Ed è anche uno strumento fondamentale per realizzare la lotta politica disarmata e pacifica, ma attraverso la libertà di manifestazione del pensiero e l’informazione, noi cerchiamo di convincere gli altri rispetto alla bontà di quello che pensiamo ed infatti all’interno dell’art. 21 comma 1 è garantita anche la libertà di propaganda, cioè tentare di manifestare un pensiero per convincere altri ad aderire a quel pensiero e sopratutto la libertà di manifestazione del pensiero di cui l’informazione costituisce un profilo fondamentale è anche e soprattutto la libertà di espressione del dissenso contro le decisioni della maggioranza. La libertà di manifestazione del pensiero poi deve essere letta con altre libertà ma storicamente è stato un grande strumento politico poi è chiaro che l’informazione non si occupa solo di temi politici o economici ma anche es. di gossip ma storicamente ha questo tipo di natura e non è un caso sotto questo profilo che ci sia questo legame con la DEMOCRAZIA. Infatti, costituisce un ESSENZIALE STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, perché è chiaro che una democrazia non funziona se non è protetta e garantita questa libertà di informazione e sotto questo profilo e questo lo ha detto anche la Corte Costituzionale l’art. 21 è la pietra angolare dell'ordine democratico ed è interessante vedere questo legame, perché un grande politologo americano dall, studioso della democrazia, dà una DEFINIZIONE DI DEMOCRAZIA COME POLIARCHIA, ossia la poliarchia come governo di molti. Ma in che senso? Nel senso della democrazia come un sistema nel quale all’interno del sistema politico si integra la maggiorparte della popolazione che quindi partecipa alle decisioni. Ma lui in questo concetto di democrazia poliarchica dice che quando noi parliamo di democrazia dobbiamo interrogarci sul fatto che LA DEMOCRAZIA HA UNA SERIE DI CONDIZIONI- REQUISITI FONDAMENTALI che devono sussistere tutti. Lui ne individua 6 per misurare se un sistema politico giuridico e costituzionale è realmente democratico. Poi queste condizioni devono esistere dal pdv. Concreto. 1. ELEZIONI – AMMINISTRATORI ELETTI, lui li chiama amministrazioni ma indica il fatto che i governi devono essere rappresentativi della volontà popolare
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