Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Dispensa di diritto processuale civile - IL PROCESSO DI ESECUZIONE - 2020, Dispense di Diritto Processuale Civile

Il documento costituisce un estratto della più ampia dispensa di diritto processuale civile realizzata dall'Avv. Davide Angelini. Tratta tutte le forme di espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica, le opposizioni e le vicende anomale del processo esecutivo.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 22/08/2020

theangel1974
theangel1974 🇮🇹

4.5

(358)

133 documenti

1 / 43

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Dispensa di diritto processuale civile - IL PROCESSO DI ESECUZIONE - 2020 e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Dispensa di DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE DAVIDE ANGELINI INDICE IL PROCESSO DI ESECUZIONE CAP I. TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO 2 CAP II. L'ESPROPRIAZIONE FORZATA E IL PIGNORAMENTO 8 CAP III. L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE 16 CAP IV. L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI 20 CAP V. L'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE 24 CAP VI. FORME SPECIALI DI ESPROPRIAZIONE 30 CAP VII. L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA 32 CAP VIII. LE OPPOSIZIONI 35 CAP IX. SOSPENSIONE ED ESTINZIONE NEL PROCESSO ESECUTIVO 40 ____________________________________________________________________________________________________________________ Anno 2020 1 Il processo di esecuzione Cap. I – TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO AZIONE ESECUTIVA E TITOLO ESECUTIVO Abbiamo studiato nella Prima parte l'azione processuale, evidenziando la differenza tra i vari tipi di azione: azione di cognizione, azione cautelare, azione esecutiva.  L'azione di cognizione prevede, come contenuto minimo, l'accertamento di un diritto;  l'azione cautelare mira a fornire una protezione veloce, e spesso temporanea, a un diritto che, nelle more del giudizio di cognizione, potrebbe subire pregiudizio;  l'azione esecutiva mira ad attuare coattivamente il diritto come accertato nel giudizio di cognizione. Specifichiamo subito che non tutti i giudizi di cognizione consentono l'attuazione del diritto tramite azione esecutiva, ma solo quel particolare tipo di azione di cognizione che è l'azione di condanna. La condanna è funzionale o, meglio, strumentalmente connessa all'azione esecutiva. Si dice, infatti, che l'azione di condanna è finalizzata, nel caso di mancato spontaneo adempimento da parte di colui che ha perduto la causa, all'ottenimento di quanto riconosciuto alla parte vittoriosa in via coattiva, ossia anche contro la volontà del soccombente. Anticipiamo che l'azione di condanna non è l'unico strumento su cui si può poi basare l'azione esecutiva, in quanto vi sono altri tipi di accertamento di un diritto con funzione esecutiva, non conseguenti ad azioni processuali; vedremo che tali tipi di accertamento hanno infatti natura stragiudiziale (es. cambiale, assegno). Dunque, l'accertamento ad esito di una procedura giudiziale (di condanna), oppure di una certa situazione stragiudiziale, viene contenuto in un documento definito TITOLO ESECUTIVO. 2 In particolare, tra i presupposti processuali, a parte la legittimazione processuale e la giurisdizione, che non pongono particolari problemi di adattabilità alla disciplina del processo di esecuzione, un particolare cenno va fatto alla competenza. Anticipiamo a tal proposito che i soggetti del processo di esecuzione non sono unicamente creditore e debitore, ma vi sono anche l'organo esecutivo, vale a dire l'ufficiale giudiziario presente in ogni tribunale, e il giudice dell'esecuzione, che sovraintende alla procedura e interviene solo laddove la legge lo prevede, specialmente nel caso di opposizione. L'ufficiale giudiziario compie operazioni, mentre il giudice dell'esecuzione emette provvedimenti ordinatori del processo esecutivo nella forma dell'ordinanza o del decreto (la sentenza è prevista solo allorchè debba decidere sulle opposizioni, che sono giudizi di cognizione, con efficacia di giudicato). Il giudice dell'esecuzione (inteso quale ufficio giudiziario) competente per il processo di esecuzione è il tribunale in composizione monocratica:  del luogo in cui le cose si trovano, nel caso di esecuzione forzata su cose mobili o immobili (art. 26, comma 1°, c.p.c.);  del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore in caso di esecuzione forzata su autoveicoli (art. 26, 2° comma, c.p.c.);  del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto, nell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare (art. 26, 3° comma, c.p.c.);  del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, nell'esecuzione forzata di crediti (art. 26 bis, 2° comma, c.p.c.);  del luogo dove il terzo debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede, nell'esecuzione forzata di crediti in cui il debitore principale è una pubblica amministrazione (art. 26 bis, 1° comma, c.p.c.). L'ufficiale giudiziario competente è quello che si trova presso il tribunale competente. Le condizioni dell'azione esecutiva (interesse ad agire, legittimazione ad agire, possibilità giuridica) sono tutte condensate nel titolo esecutivo, il quale è condizione necessaria e sufficiente per potersi procedere all'azione esecutiva dal punto di vista dell'accertamento del diritto. Ciò significa che gli organi del processo di esecuzione avranno unicamente il 5 compito di verificare la sussistenza del titolo esecutivo, senza che gli stessi debbano procedere ad un nuovo accertamento del diritto ivi contenuto, compito che, semmai, sarà affidato al giudice dell'esecuzione in caso di opposizione. L'opposizione, vedremo, instaura nel corso del processo di esecuzione una parentesi di cognizione, volta a un nuovo accertamento mirante all'eliminazione del titolo esecutivo o comunque all'arresto del processo esecutivo. Quanto sopra detto concerne l'accertamento del diritto, che è contenuto, e tanto basta, nel titolo esecutivo, mentre per potersi procedere all'azione esecutiva non basta la sussistenza di un titolo esecutivo, ma occorre un ulteriore peculiare presupposto: il compimento di attività preparatoria all'esecuzione che vedremo trattarsi della notificazione al debitore del titolo esecutivo e dell'atto di precetto (art. 479, 1° comma, c.p.c.) SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA E NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO La notificazione del titolo esecutivo, che ai sensi dell'art. 479, 2° comma, c.p.c. va fatta al debitore personalmente (e non al difensore costituito), consente allo stesso di conoscere il diritto accertato funzionale all'azione esecutiva, mentre la notificazione dell'atto di precetto preannuncia l'intenzione del creditore di procedere con l'azione esecutiva in caso di mancato spontaneo adempimento da parte del debitore nel termine di 10 giorni. Le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali, nonché gli atti ricevuti da notaio, per poter valere come titoli esecutivi (ed essere notificati come tali) devono essere previamente muniti della formula esecutiva (cd spedizione in forma esecutiva)(art. 475 c.p.c.). La formula consiste nella dicitura: “comandiamo a tutti gli ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi solo alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, ossia il creditore o i suoi successori. La formula esecutiva viene apposta solo su una copia autentica dell'atto. Ulteriori copie possono essere chieste dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario, o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato (art. 476 c.p.c.). 6 Altri titoli esecutivi stragiudiziali (es. cambiali ed assegni) non richiedono la spedizione in forma esecutiva, e solitamente vengono notificati unitamente al precetto o, meglio, vengono trascritti (o allegati in copia autentica) all'atto di precetto. ATTO DI PRECETTO E SUA NOTIFICAZIONE La notificazione del titolo esecutivo non rappresenta l'unico atto preparatorio necessario per potersi poi avviare l'esecuzione forzata; occore, infatti, la notificazione (sempre alla parte personalmente) anche dell'atto di precetto. Le due notifiche possono avvenire separatamente, ma spesso avengono contemporaneamente. L'atto di precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligazione risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (art. 480, 1° comma, c.p.c.). L'atto di precetto è un atto di parte (pertanto non va per forza sottoscritto dal difensore). Deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti e della data di notificazione del titolo esecutivo (se la notificazione del titolo non avviene in contemporanea con quella del precetto), o la trascrizione integrale (o l'allegazione di copia autentica) del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge (art. 480, 2° comma, c.p.c.). Il precetto deve altresì contenere (ma non a pena di nullità) l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione da sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi, o proponendo agli stessi un piano del consumatore. É da ultimo richiesta, sempre non a pena di nullità, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del precettante nel comune dove ha sede il giudice dell'esecuzione; in mancanza, le notificazioni delle opposizioni al precetto vengono fatte presso la cancelleria del giudice del luogo della notifica dell'atto di precetto (art. 480, 3° comma, c.p.c.). Il precetto dieviene inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione (art. 481 c.p.c.): per potersi procedere con l'azione esecutiva sarà 7 Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti, oppure che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Se i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del credito, oppure appare manifesta la lunga durata della loro liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano, oppure le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per omessa o falsa dichiarazione (art. 492, 4° comma, c.p.c.). Se il debitore è un imprenditore commerciale, l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore, e con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili, e nomina un commercialista, un avvocato o un notaio iscritti in un elenco apposito per l'esame di dette scritture contabili, al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili (art. 492, 8° comma, c.p.c.). Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio o dimora o sede può autorizzare l'ufficiale giudiziario a procedere alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche, mediante interrogazione delle banche dati della pubblica amministrazione, tra cui l'anagrafe tributaria, gli enti previdenziali e il pubblico registro automobilistico (art. 492bis c.p.c.). All'esito positivo di dette interrogazioni, l'ufficiale giudiziario procede d'ufficio al pignoramento dei beni mobili o dei crediti rinvenuti, secondo le regole previste. Prima che il pignoramento sia compiuto, il debitore può evitarlo pagando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede con le spese (cd pignoramento evitato, art. 494, 1° comma, c.p.c.), oppure può offrire all'ufficiale giudiziario come oggetto di pignoramento, al posto del pignoramento di cose determinate, una somma di denaro pari all'importo del credito, aumentato di due decimi (cd sostituzione del pignoramento, art. 494, 3° comma, c.p.c.). Il debitore può anche chiedere che il giudice dell'esecuzione emetta provvedimento di riduzione del pignoramento (cioè che il vincolo colpisca solo alcuni beni, liberandone altri), in caso di eccedenza del valore dei beni pignorati rispetto al credito per cui si procede e alle spese (art. 496 c.p.c.). 10 Al pignoramento segue l'istanza per la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, che va presentata non prima che siano decorsi 10 giorni dal pignoramento (termine dilatorio), e non oltre 45 giorni dallo stesso, pena la sua inefficacia. Il pignoramento diviene inefficace anche in caso di mancata iscrizione a ruolo della procedura esecutiva nel termine stabilito per ognuno dei tipi di espropriazione (v. prossimi capitoli), o in caso di chiusura anticipata della procedura esecutiva per estinzione o per infruttuosità dell'espropriazione. Non sempre la vendita o l'assegnazione richiedono il previo pingnoramento: in caso di pegno su beni mobili o di ipoteca su beni immobili, il creditore potrà chiedere la vendita o l'assegnazione senza passare per il pignoramento. BENI IMPIGNORABILI Non tutti i beni possono essere oggetto di pignoramento. La legge elenca una serie di beni che non sono suscettibili di espropriazione, o che sono sottratti all'espropriazione. Tra i primi rientrano:  i beni demaniali dello Stato e i beni del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni;  gli edifici destinati all'esercizio del culto e le cose sacre che servono all'esercizio del culto;  l'usufrutto legale degli ascendenti;  i beni del fondo patrimoniale della famiglia e i frutti di essi, per debiti estranei ai bisogni della famiglia;  i diritti di uso e abitazione (mentre sono suscettibili di espropriazione gli altri diritti reali di godimento). Tra i secondi rientrano:  l'anello nuziale, le decorazioni di valore, le lettere e gli scritti di famiglia;  i vestiti, la biancheria, i letti e gli utensili di casa e cucina;  i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia;  gli animali di affezione o da compagnia tenuti senza fini produttivi, alimentari e commerciali, nonché gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza; 11  i crediti alimentari (tranne che per causa di alimenti);  i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento dei poveri o i sussidi dovuti per maternità, malattia o funerali. Vi sono poi beni relativamente pignorabili, ossia pignorabili entro certi limiti:  gli strumenti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nel limite di 1/5, e solo quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito (tale limite non opera in caso di società e quando nell'attività del debitore il capitale prevale sul lavoro, come nel caso del grande imprenditore);  le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità, nonché le somme relative a pensioni, indennità che tengono luogo a pensioni e assegni di quiescenza sono pignorabili nel limite di 1/5 (aumentabile sino alla metà nel caso in cui concorrano più pignoramenti) calcolato sull'eccedenza rispetto alla cd quota di sopravvivenza (ossia l'importo dell'assegno sociale aumentato della metà). 2. L'INTERVENTO DEI CREDITORI Nel processo di esecuzione per espropriazione è ammesso l'intervento di altri creditori diversi da quello procedente (cioè da quello che ha effettuato il pignoramento iniziale). Precisiamo che: a) se più creditori si trovano a compiere contestualmente un pignoramento sullo stesso bene, vengono definiti creditori co-pignoranti: si compie un unico pignoramento e si forma un unico fascicolo; b) se un creditore si trova invece a pignorare un bene già pignorato da altri, il pignoramento viene detto successivo e viene comunque a far parte dello stesso fascicolo dell'esecuzione; il creditore viene considerato come creditore intervenuto nella procedura; c) se si tratta di un pignoramento che riguarda altri beni, si forma un autonomo fascicolo e si procede con un autonomo processo di esecuzione. 12 La vendita, che mira alla conversione in denaro liquido del bene oggetto di pignoramento, può avvenire in due modi: senza incanto (o ad offerte private, con eventuale gara successiva tra i migliori offerenti), che oggi è la regola, oppure con incanto (ossia all'asta pubblica), che oggi rappresenta ipotesi residuale, possibile solo allorchè il giudice ritenga probabile che la vendita all'incanto abbia luogo a un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. (art. 503, 2° comma, c.p.c.). Il pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, nel caso della vendita, e il deposito del conguaglio da parte del creditore assegnatario, sono condizioni perchè il giudice possa dichiarare il trasferimento del bene (cd effetto traslativo della vendita o dell'assegnazione) e ordinare la cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti e iscrizioni ipotecarie sul bene medesimo (cd effetto purgativo della vendita o dell'assegnazione). Ultima fase del processo esecutivo per espropriazione è la distribuzione della somma ricavata dalla vendita (o risultante a seguito del conguaglio versato dal creditore assegnatario), aumentata delle rendite e dei proventi dei beni pignorati. Ai sensi dell'art. 510 c.p.c., la distribuzione può avvenire nei seguenti modi:  se vi è un solo creditore, il giudice, sentito il debitore, dispone il pagamento in favore del creditore di quanto a lui spettante per capitale, interessi e spese, comprese le spese di procedura;  se vi sono più creditori, il giudice provvede a formare un piano di riparto dei crediti tenendo conto della cause legittime di prelazione (i crediti con prelazione vengono soddisfatti prima rispetto a quelli chirografari, che vengono soddisfatti successivamente) e previo accantonamento di quanto spettante ai creditori non muniti di titolo esecutivo, me che hanno già ricorso per l'ottenimento di detto titolo. Le modalità con cui viene elaborato il piano di riparto e si procede alla materiale distribuzione varia a seconda del tipo di espropriazione. I creditori con cause legittime di prelazione, ancorchè intervenuti tardivamente (ma sempre prima del provvedimento che dispone la distribuzione della somma), hanno comunque diritto di essere soddisfatti prima dei chirografari (ancorchè questi ultimi siano tempestivi). Soddisfatti i creditori, il residuo della somma ricavata dalla vendita spetta al debitore. 15 Eventuali contestazioni sorte in sede di distribuzione del ricavato tra creditori, tra creditori e debitore o terzi soggetti nell'espropriazione, in merito all'esistenza o all'ammontare del credito, o all'esistenza di cause di prelazione, sono risolti dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 512, c.p.c.). Trattasi pertanto di una parentesi di cognizione all'interno del processo esecutivo, presieduta dallo stesso giudice dell'esecuzione. L'espropriazione si estingue per sopravvenuta inefficacia o per anticipata chiusura, anche in relazione all'infruttuosità della procedura. Cap. III – L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE L'espropriazione mobiliare presso il debitore ha per oggetto beni mobili del debitore che si trovano nella sua casa di abitazione o in altri luoghi a lui appartenenti (ufficio, negozio). Il pignoramento viene eseguito presso detti luoghi dall'ufficiale giudiziario il quale, se autorizzato dal presidente del tribunale, può anche pignorare beni mobili che si trovino in luoghi appartenenti a terzi, ma pur sempre relativamente a beni nella disponibilità del debitore (es. cassette di sicurezza). L'ufficiale giudiziario (richiesto di procedere al pignoramento dal creditore), munito di titolo esecutivo e precetto già a suo tempo notificati, ricerca i beni mobili da pignorare nei luoghi sopra indicati, dando preferenza a denaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito, ossia ai beni di più facile e pronta apprensione e liquidazione. La ricerca è effettuata al fine di pignorare beni per un valore pari all'importo del credito per il quale si procede, aumentato della sua metà (art. 517, 1° comma, c.p.c.). L'ufficiale giudiziario ingiunge quindi al debitore (o a persona della famiglia o addetta alla casa, purchè non minore di anni 14) di astenersi dal compiere atti idonei a sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito. Nomina quindi custode dei beni pignorati lo stesso debitore oppure un terzo. 16 Denaro, oggetti preziosi e titoli di credito vanno consegnati al cancelliere del tribunale, che provvede alla custodia e ad eseguire per gli stessi il deposito giudiziario. Delle operazioni eseguite l'ufficiale giudiziario redige processo verbale, che consegna al creditore procedente, unitamente al titolo esecutivo e al precetto. Entro 15 giorni da tale consegna, il creditore procedente ha l'onere di iscrivere a ruolo il procedimento di espropriazione pena l'inefficacia del pignoramento, consegnando telematicamente alla cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo e la copia conforme di titolo esecutivo e precetto (la dichiarazione di conformità è fatta dall'avvocato del creditore). Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione, cui segue la nomina del giudice dell'esecuzione. Non prima che siano trascorsi 10 giorni dal pignoramento, e non oltre 45 giorni dal medesimo (pena l'inefficacia del pignoramento), il creditore procedente (o quelli nel frattempo intervenuti muniti di titolo esecutivo) ha l'onere di presentare istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati. Se trattasi di beni del valore non superiore a € 20.000, la procedura viene definita “piccola espropriazione mobiliare”, e allora il giudice non fissa l'udienza, ma dà direttamente fuori udienza le disposizioni per la vendita o per l'assegnazione. Se non si rientra nella piccola espropriazione, il giudice fissa l'udienza nella quale vengono sentiti i creditori e il debitore, i quali possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita (art. 530, 2° comma, c.p.c.). I creditori che possono intervenire sono quelli indicati all'art. 499 c.p.c., ossia quelli muniti di titolo esecutivo o quelli che hanno eseguito un sequestro o siano titolari di diritti di prelazione sul bene pignorato, oppure siano titolari di un credito risultante dalle scritture contabili obbligatorie del debitore-imprenditore commerciale. Se vi sono opposizioni (opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi), il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza. Al termine dell'udienza per disporre la vendita o l'assegnazione, e in mancanza di opposizioni (o di raggiungimento di un accordo sulle stesse), il giudice dà con ordinanza le disposizioni per la vendita o per l'assegnazione. 17 Tale procedura, disciplinata all'art. 521 bis c.p.c., è alternativa (a scelta del creditore) rispetto a quella sopra esaminata in tema di esprorpiazione mobiliare presso il debitore. Il creditore precedente che opti per la speciale procedura espropriativa di detti beni mobili registrati notifica al debitore atto di pignoramento dei beni specificamente indicati, con l'ingiunzione prevista all'art. 492 c.p.c. e con l'intimazione a consegnare entro 10 giorni dalla notifica i beni pignorati (comprensivi di titoli e documenti relativi a proprietà, uso e circolazione dei medesimi) all'Istituto vendite giudiziarie che opera nel circondario del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore o, in mancanza, a quello più vicino. Rammentiamo che mentre l'intimazione è atto proprio del creditore, ingiunzione e notifica sono propri dell'ufficiale giudiziario. Al momento della notifica dell'atto di pignoramento il debitore diviene custode del bene, mentre, una volta eseguita la consegna all'Istituto vendite giudiziarie, la custodia passa a tale istituto. Trascorsi inutilmente i 10 giorni sopra previsti per la consegna del bene pignorato all'Istituto vendite giudiziarie, tutti gli organi di polizia possono bloccare la circolazione del bene pignorato, procedendo quindi al ritiro dei documenti ad esso relativi e alla sua consegna all'Istituto vendite giudiziarie. Eseguita la notificazione dell'atto di pignoramento, l'ufficiale giudiziario restituisce l'atto al creditore richiedente perchè proceda alla sua trascrizione nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.). Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Istituto vendite giudiziarie dell'avvenuta consegna del bene, il creditore ha l'onere (a pena di inefficacia del pignoramento) di richiedere l'iscrizione a ruolo dell'esecuzione depositando telematicamente: la nota di iscrizione a ruolo e copia conforme dell'atto di pignoramento, della nota di trascrizione al PRA, del titolo esecutivo e del precetto. A parte la circostanza che l'istanza di vendita o di assegnazione deve qui essere depositata entro 45 giorni dall'iscrizione a ruolo, pena l'inefficacia del pignoramento (normalmente nell'espropriazione i 45 giorni si fanno decorrere dall'avvenuto pignoramento), per il resto la procedura segue le regole previste per l'espropriazione mobiliare “ordinaria”. 20 Cap. IV – L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI L'espropriazione mobiliare presso terzi ha per oggetto crediti del debitore verso terzi, oppure beni mobili del debitore che si trovano presso terzi, e di cui il debitore non ha la disponibilità (perchè se ne avesse la disponibilità si rientrerebbe nell'ipotesi di espropriazione mobiliare presso il debitore). Non tutti i crediti sono pignorabili: non lo sono i crediti alimentari (tranne che per causa di alimenti) e i sussidi di sostentamento o di assistenza (art. 545, 1° e 2° comma, c.p.c.). Sono pignorabili stipendi, salari, indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, ma solo nella misura di 1/5 (estensibile sino alla metà in caso di concorso di pignoramenti, art. 545, 3°, 4° e 5° comma, c.p.c.). Pensioni, indennità che tengono luogo di pensione o assegni di quiescenza, sono pignorabili, ai sensi del 7° comma dell'art. 545 c.p.c., nella misura di 1/5 (estensibile alla metà in caso di più pignoamenti) calcolato sull'eccedenza rispetto alla cd “quota di sopravvivenza”, quota pari all'importo della pensione sociale, aumentata della sua metà (tale “quota di sopravvivenza” è oggi all'incirca di € 700, e dunque è pignorabile il quinto eccedente tale importo). Inoltre, vi sono regole particolari (art. 545, 8° comma, c.p.c.) anche con riferimento alla pignorablità di dette somme qualora le stesse vengano accreditatate su conto corrente bancario o postale intestato al debitore: 1) se l'accredito ha luogo prima del pignoramento, lo stesso può avere ad oggetto al massimo l'eccedenza rispetto al triplo della pensione sociale; 2) se l'accredito è contestuale o successivo al pignoramento, le somme possono essere pignorate nel limite del quinto dell'eccedenza della quota di sopravvivenza. Il pignoramento eseguito in violazione di quanto sopra detto è parzialmente inefficace, inefficacia che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (art. 545, 9° comma, c.p.c.). 21 LA PROCEDURA L'espropriazione presso terzi si inizia con il pignoramento che, in questo caso, è un atto scritto (mentre rammentiamo che il pignoramento mobiliare non è scritto, ma delle operazioni viene redatto dall'ufficiale giudiziario processo verbale) di natura complessa, in quanto contiene attività proprie del creditore (per il tramite del difensore munito di procura) e attività proprie dell'ufficiale giudiziario. Ai sensi dell'art. 543 c.p.c., l'atto riveste la forma della citazione del debitore a comparire in udienza avanti al giudice dell'esecuzione (e questa è attività propria del creditore). Mentre un tempo veniva citato in giudizio anche il terzo, oggi al terzo viene rivolto unicamente l'invito a comunicare, entro 10 giorni, la dichiarazione delle somme da lui dovute al debitore, o dei beni di questo in suo possesso, a mezzo raccomandata (oppure a mezzo PEC), con l'avvertimento che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo in apposita udienza (invito e avvertimento sono attività proprie del creditore). Il creditore intima anche al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute al debitore senza ordine del giudice. A tal uopo l'atto deve indicare almeno in modo generico le cose o le somme dovute dal terzo al debitore. L'atto contiene anche la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (che è ai sensi dell'art. 26bis, 2° comma, c.p.c. quello di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore principale, e non del terzo, come invece avveniva una volta). Sono attività proprie dell'ufficiale giudiziario l'ingiunzione al debitore di non disporre delle cose pignorate senza ordine del giudice, l'avvertimento al debitore della possibilità di chiedere la conversione del pignoramento e la notificazione dell'atto al debitore e al terzo. Tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza fissata in citazione deve trascorrere il termine dilatorio di 10 giorni. Eseguite le notifiche, l'ufficiale giudiziario restituisce l'originale dell'atto di citazione al creditore procedente, il quale, entro 30 giorni dalla consegna (pena l'inefficacia del pignoramento), ha l'onere di iscrivere a ruolo la procedura depositando (telematicamente) in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto (art. 543, 4° comma, c.p.c.). Il cancelliere procede alla formazione del fascicolo dell'esecuzione. 22 creditore l'atto di pignoramento notificato e una sua copia autentica perchè il creditore provveda alla trascrizione (art. 555, 3° comma, c.p.c.). ISCRIZIONE A RUOLO , INTERVENTO E DISPOSIZIONI SULLA VENDITA Entro 15 giorni dalla restituzione dell'atto di pignoramento notificato, il creditore ha l'onere di iscrivere la procedura a ruolo, a pena di inefficacia del pignoramento, depositando telematicamente copia autentica dell'atto notificato, della nota di trascrizione, del titolo esecutivo e del precetto (art. 557 c.p.c.). Il cancelliere forma così il fascicolo dell'esecuzione (che è unico anche nel caso di più pignoramenti successivi sullo stesso bene). Solitamente al momento del pignoramento il debitore, qualora abiti l'immobile pignorato, viene nominato custode del bene medesimo, altrimenti viene nominato custode un terzo. Il custode ha la gestione dell'immobile e, autorizzato dal giudice, ha una limitata disponibilità dello stesso (art. 559 c.p.c.). Entro 5 giorni dal pignoramento il creditore procedente deve notificare, ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate, (art. 498 c.p.c.). In mancanza di detto avviso il giudice non può provvedere sull'istanza di vendita o di assegnazione. L'intervento dei creditori nell'esecuzione immobiliare avviene secondo le regole generali già a suo tempo studiate. Non prima di 10 giorni e non oltre 45 giorni dal pignoramento (a pena di inefficacia di questo), il creditore procedente, o quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, possono presentare istanza di vendita del bene pignorato. Il creditore che chiede la vendita deve provvedere, entro 60 giorni dal deposito dell'istanza, sempre a pena di inefficacia del pignoramento, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato eseguite negli ultimi vent'anni; detta documentazione può essere sostituita da una certificazione notarile (definita “certificazione ipocatastale”) attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (art. 567, 2° comma, c.p.c.). 25 Il giudice può, su istanza dei creditori o dell'esecutato, prorogare il termine di cui sopra per giustificati motivi, e può anche concedere al creditore che chiede la vendita un termine di ulteriori 60 giorni per integrare la documentazione (art. 567, 3° comma, c.p.c.). Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato, il giudice dell'esecuzione dichiara anche d'ufficio con ordinanza l'inefficacia del pignoramento, e dispone la cancellazione della sua trascrizione. Entro 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale il giudice nomina l'esperto (che presta giuramento in cancelleria) e fissa l'udienza per disporre la vendita a non oltre 90 giorni. I creditori interessati devono avanzare, entro 10 giorni prima dell'udienza, eventuale istanza per l'assegnazione del bene, offrendo il pagamento di una somma non inferiore alle spese di esecuzione e ai i crediti con prelazione, nonché al prezzo base (art. 589 c.p.c.). All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi (art. 569, 2° comma, c.p.c.). Il giudice, grazie alla documentazione ipocatastale depositata, e con l'ausilio dell'esperto, determina il valore del bene e fissa l'offerta minima per l'acquisto, nonché la possibilità di versare ratealmente il prezzo, anche se solo per giustificati motivi e per un periodo non superiore a 12 mesi (art. 569, 3° comma, c.p.c.). VENDITA SENZA INCANTO La vendita avviene senza incanto (ossia con offerte ed eventuale gara tra gli offerenti), mentre può essere disposta con incanto solo qualora il giudice ritenga che il prezzo ottenibile con l'incanto sia superiore della metà rispetto al valore del bene previamente determinato. L'avvio della vendita senza incanto avviene con la pubblicazione dell'avviso di vendita sul “portale delle vendite pubbliche”. La procedura senza incanto avviene per mezzo della presentazione di offerte. Vengono respinte:  le offerte presentate fuori termine; 26  le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo base (mentre quelle inferiori ma entro il quarto possono essere ammesse dal giudice se ritiene che non si riesca a conseguire un maggior ricavo);  le offerte per cui l'offerente non presta cauzione secondo quanto previsto nell'ordinanza di vendita (art. 571, 2° comma, c.p.c.). Il giudice, all'udienza fissata per l'esame delle offerte, apre le buste contenenti le offerte e sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti (art. 572, 1° comma, c.p.c.). Può anche prevedere la possibilità di una gara tra più offerenti. Se l'offerta migliore è inferiore al prezzo base, oppure se non ci sono offerte o queste sono state presentate fuori termine, il giudice assegna il bene pignorato a uno dei creditori che ne ha fatta debita richiesta. VENDITA CON INCANTO Qualora disponga la vendita con incanto (asta pubblica), il giudice stabilisce, sentito quando occorre un esperto (art. 576 c.p.c.): 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell'incanto; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) termini e forme di pubblicità dell'incanto; 5) l'ammontare della cauzione a carico degli offerenti; 6) la misura minima di aumento delle offerte; 7) il termine non superiore a 60 giorni entro il quale l'aggiudicatario deve versare il prezzo e le modalità del deposito della somma. L'incanto ha luogo in un'udienza avanti al giudice dell'esecuzione, salvo vi sia stata delega a un professionista (v. sotto). Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare all'incanto. Evvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto superiori a 1/5 di quanto offerto all'incanto, entro il termine perentorio di 10 giorni, con possibile gara tra più offerenti (art. 584 c.p.c.). 27 prelazione dei creditori (cd graduazione ), e lo deposita in cancelleria . Viene fissata altresì udienza per l'audizione del debitore e dei creditori per la discussione sul progetto di distribuzione (art. 596, 1° comma, c.p.c.). Il progetto può comprendere anche i creditori aventi diritto all'accantonamento o i cui crediti sono oggetto di controversia che deve essere risolta dal giudice dell'esecuzione, purchè tali creditori presentino fideiussione “a prima richiesta” che garantisca la restituzione alla procedura delle somme eventualmente distribuite in eccesso (art. 596, 3° comma, c.p.c.). Ai sensi dell'art. 598 c.p.c., se il progetto è approvato o si raggiunge comunque l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto ne processo verbale e il giudice (o il professionista delegato) ordina il pagamento delle singole quote. Se sorgono contestazioni, le controversie vengono risolte dal giudice dell'esecuzione, previa cognizione sommaria, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., con ordinanza impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi. Tabella riassuntiva sull'espropriazione ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE ESPROPRIAZIONE DI AUTOVEICOLI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ISCRIZIONE A RUOLO Entro15 giorni dalla consegna del verable da parte dell'U.G. Entro 30 giorni dalla consegna del veicolo all'IVG. Entro 30 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'U.G. Entro15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'U.G. ISTANZA DI VENDITA O DI ASSEGNAZIONE Non oltre 45 giorni dal pignoramento. Non oltre 45 giorni dall'iscrizione a ruolo. All'udienza di cui alla citazione. Non oltre 45 giorni dal pignoramento. Cap. VI – FORME SPECIALI DI ESPROPRIAZIONE 1. ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI L'espropriazione di beni indivsi consente al creditore di uno solo dei comproprietari di un bene, di colpire la quota ideale di questo, senza pregiudizio dei diritti degli altri comproprietari. Del pignoramento della quota del debitore va notificato, da parte del creditore procedente, avviso agli altri comproprietari, di modo che questi non possano accordarsi 30 col debitore e compiere una divisione pregiudizievole per il creditore (art. 599, 2° comma c.p.c.). Eseguito il pignoramento, l'espropriazione può avvenire in modi distinti: 1) con la separazione da parte del giudice della quota del debitore in natura (art. 600, 1° comma, c.p.c.). 2) Se la separazione in natura non è possibile, o se non vi sono richieste in tal senso, il giudice dispone la divisione di tutto il bene fra i comproprietari (art. 600, 2° comma, c.p.c.), mediante un processo di cognizione che si pone come una parentesi nel processo esecutivo. Questo rimane sospeso finchè non sia raggiunto un accordo sulla divisione, o la sentenza sia passata in giudicato (art. 601, 1° comma, c.p.c.). Proceduto con la divisione, il processo esecutivo deve essere riassunto entro 6 mesi (art. 627 c.p.c.), ed avrà ad oggetto il bene che il debitore ha ottenuto a seguito della divisione. 3) Se il giudice ritiene che la vendita della sola quota indivisa del debitore possa avvenire a un prezzo pari o superiore a quello determinato ex art. 568 c.p.c. dallo stimatore in caso di vendita nell'espropriazione immobiliare (art. 600, 2° comma, c.p.c.), non procede con la divisione e dispone senz'altro la vendita della quota indivisa. 2. ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode (revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.), si applica la procedura di espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 c.p.c.). Abbiamo pertanto le seguenti possibili sorgenti dell'espropriazione contro il terzo proprietario: 1) il terzo è proprietario di un bene che egli ha assoggettato a pegno (terzo datore di pegno) o gravato da ipoteca (terzo datore di ipoteca) per un debito altrui; 2) il terzo ha acquistato un bene già soggetto a pegno o gravato da ipoteca, sempre per un debito altrui; 31 3) il terzo ha acquistato il bene dal debitore con atto che è stato revocato. L'espropriazione, se ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati, può avvenire anche prima della sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto, purchè il creditore trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto da revocare. Titolo esecutivo e precetto vanno notificati oltre che al debitore altresì al terzo, e nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare (art. 603 c.p.c.). Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di rendersi offerente nella vendita del bene espropriato (art. 604, 1° comma, c.p.c.). Il terzo è infatti il vero soggetto passivo nel procedimento esecutivo in questione, mantenendosi terzo sul piano del diritto sostanziale. Il debitore è invece parte del processo esecutivo solo in senso formale. Cap. VII – L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA L'esecuzione in forma specifica, detta anche esecuzione diretta, avviene mediante la realizzazione coattiva del diritto del creditore nella sua identità specifica, o con la consegna del bene o con il compimento dell'attività specifica richiesta. L'esecuzione in forma specifica si sostanzia nell'esecuzione per consegna o rilascio e nell'esecuzione degli obblighi di fare e non fare. In tale seconda ipotesi vengono in rilievo altresì le cd misure di coercizione indiretta nel caso di successiva inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 1. ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO Nell'esecuzione per consegna o rilascio, il creditore agisce esecutivamente per la consegna coattiva di un determinato bene mobile o per il rilascio in suo favore di un determinato bene immobile. Il titolo esecutivo per tale tipo di esecuzione può essere costituito da un provvedimento giudiziale esecutivo come anche un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale 32 Nel caso in cui oggetto dell'esecuzione siano prestazioni di fare infungibili (es. la realizzazione di un quadro) vengono in rilievo le misure di coercizione indiretta, non essendo ammissibile un'esecuzione coattiva di un obbligo infungibile. É stato così inserito dalla L. 69/2009 l'art. 614bis c.p.c., modificato poi nel 2015 allo scopo di allargare le misure di coercizione indiretta anche a prestazioni fungibili , con cui viene dato ingresso nel nostro processo esecutivo all'istituto di origine francese delle “astreintes”. In particolare, col provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (e dunque di fare fungibile o infungibile) il giudice, salvo che sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, oppure per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Desta perplessità l'esclusione di tale discplina alla controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Cap. VIII – LE OPPOSIZIONI Le opposizioni costituiscono rimedi che il debitore, i terzi o i creditori possono esperire nell'ambito di un processo esecutivo. L'opposizione si presenta come una parentesi incidentale di cognizione all'interno del processo di esecuzione , in cui il giudice compie un accertamento che termina con una sentenza quasi sempre impugnabile coi mezzi ordinari. I giudizi di opposizione hanno una più o meno marcata autonomia rispetta al processo di esecuzione, cui sono comunque sempre legati da un vincolo funzionale/strumentale, in quanto le sentenze emesse al termine del giudizio influiscono sul processo esecutivo. Il codice raggruppa le opposizioni in opposizioni del debitore o del terzo esecutato (ossia di coloro che sono assoggettati all'esecuzione) e in opposizioni del terzo non esecutato. Le prime, a loro volta, si dividono in opposizioni all'esecuzione e opposizioni agli atti esecutivi. 35 Tra le opposizioni va fatta menzione anche di quelle ex art. 512 c.p.c. (sulle contestazioni in ambito di distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata) che, a differenza di quelle sopra indicate, hanno una minor autonomia, sono decise sempre dal giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione, prevedono una cognizione solo sommaria (mentre le altre opposizioni prevedono una cognizione piena) e sono decise con ordinanza impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi (e, dunque, mediante un'azione a cognizione piena). 1. OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata (art. 615, 1° comma, c.p.c.). Tale contestazione può riguardare l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) o la nullità del titolo esecutivo, oppure l'inidoneità del titolo esecutivo a fondare quel tipo di esecuzione, oppure la mancanza di legittimazione passiva dell'esecutato, oppure ancora, nell'espropriazione, la pignorabilità dei singoli beni. Con l'opposizione all'esecuzione viene contestato pertanto il “se” dell'esecuzione forzata. Legittimati attivi all'opposizione all'esecuzione sono tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione forzata, ossia coloro (debitore o terzi) a cui il creditore istante attribuisce il ruolo di parte assoggettata all'esecuzione. L'opposizione può essere proposta prima che sia iniziata l'esecuzione, e allora si presenta come opposizione al precetto (in quanto postula l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo e del precetto), oppure successivamente, e allora può essere presentata entro l'udienza che dispone la vendita (nell'espropriazione). Può essere proposta successivamente per fatti sopravvenuti a tale termine. Le contestazioni di cui all'opposizione all'esecuzione non devono essere ancora esperibili tramite le impugnazioni ordinarie (appello, ricorso per Cassazione, etc.); pertanto, nel caso in cui la sentenza di primo grado, su cui si fonda l'esecuzione forzata, sia stata impugnata in appello, le contestazioni non andranno proposte con l'opposizione all'esecuzione bensì nell'appello medesimo. A) Qualora l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione (l'inizio dell'esecuzione può essere dato dal pignoramento nell'espropriazione, dall'accesso o 36 dall'avviso di sloggio nell'esecuzione per consegna/rilascio, dal provvedimento del giudice che dispone le modalità di attuazione nell'esecuzione degli obblighi di fare/non fare), la stessa riveste la forma dell'atto di citazione, con tutti gli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., compreso il rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163bis c.p.c.. il giudice competente per questa fase è rinvenuto secondo le regole ordinarie con riferimento al valore/materia (artt. 7 e 17 c.p.c.), mentre con riferimento al territorio è competente il giudice del luogo in cui si deve svolgere l'esecuzione (art. 27 c.p.c.). Nell'opposizione l'opponente assume il ruolo di attore, mentre il creditore procedente quello di convenuto. Il giudice dell'opposizione, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo (impedendo che possa darsi inizio all'esecuzione). B) Nel caso in cui l'opposizione venga presentata a esecuzione già iniziata, la stessa riveste la forma del ricorso al giudice dell'esecuzione. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, in cui può decidere di sospendere il processo di esecuzione con ordinanza reclamabile avanti al collegio. Sempre in detta udienza il giudice, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., se competente per materia/valore, fissa un termine perentorio (non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi) per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di comparizione di cui all'art. 163bis c.p.c.. Se invece non è competente rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente per materia/valore, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti a questo. All'esito del giudizio di opposizione il giudice pronuncia sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. La decisione può essere di rigetto dell'opposizione, e allora la procedura esecutiva va avanti regolarmente, oppure di accoglimento, e allora vengono invalidati gli atti compiuti. 37 causa, altrimenti rimette la stessa davanti al giudice competente per materia/valore, fissando il termine per la riassunzione (art. 619, 3° comma, c.p.c. che rinvia all'art. 616 c.p.c.). Nel caso in cui le parti all'udienza raggiungano un accordo davanti al giudice dell'esecuzione, non è necessario procedere con l'opposizione, ed allora questi prende i provvedimenti idonei ad assicurare la prosecuzione del processo esecutivo o ad estinguere lo stesso, statuendo altresì, in questo caso, sulle spese (art. 619, 3° comma, c.p.c.). L'opposizione viene decisa con sentenza impugnabile coi mezzi ordinari. Ai sensi dell'art. 621 c.p.c. il terzo non può dimostrare per testimoni i suoi diritti sui beni mobili pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, ma solo con documento scritto avente data certa anteriore al pignoramento, salvo che sia versomile la presenza di tali beni mobili presso il debitore per ragioni di professione e commercio. Cap. IX – SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Si premette che nel processo esecutivo, in cui manca un vero e proprio contraddittorio, non sussistono ragioni per l'interruzione del processo, ragioni che, nel processo di cognizione, riguardano per l'appunto vicende relative alle parti o ai loro difensori e, dunque, la regolarità del contraddittorio. Nel processo esecutivo, petanto, si parla solo di sospensione e di estinzione. SOSPENSIONE La sospensione viene concessa: 1) a seguito di accordo tra le parti (art. 624bis c.p.c.); il giudice dell'esecuzione la concede una sola volta e per un periodo massimo di 24 mesi; 2) a seguito di impugnazione della sentenza (che è sempre esecutiva) nel processo di cognizione (appello, ricorso per Cassazione, etc.); in tali casi la sospensione viene concessa da un giudice diverso da quello dell'esecuzione (ad es. quello dell'impugnazione in caso di appello; quello del provvedimento impugnato in caso di ricorso per Cassazione); 40 3) nel caso di opposizione all'esecuzione, di opposizioni agli atti esecutivi, di opposizione di terzo (artt. 615, 618 e 619 c.p.c.); 4) nel caso di contestazioni in sede di distribuzione della somma ricavata, ex art. 512 c.p.c.; 5) nel caso si debba procedere alla divisione dei beni, nell'espropriazione di beni indivisi. La sospensione, tranne nel caso di cui al punto n. 4, è facoltativa e può essere concessa dal giudice che ravvisi ragioni di opportunità. La sospensione viene concessa sempre con ordinanza , reclamabile avanti al collegio ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (art. 624, 2° comma, c.p.c.). Ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 624 c.p.c., nel caso dell'opposizione all'esecuzione, dell'opposizione agli atti esecutivi o dell'opposizione di terzo, se l'ordinanza che dispone la sospensione non viene reclamata (oppure viene confermata in sede di reclamo) e il giudizio di merito non viene introdotto nel termine assegnato dal giudice, questi, anche d'ufficio, dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Durante la sospensione del processo, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione (art. 626 c.p.c.). La ripresa del processo esecutivo dopo la sospensione avviene mediante riassunzione da presentarsi con ricorso entro il termine fissato dal giudice nell'ordinanza di sospensione, e comunque non al più tardi di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione (art. 627 c.p.c.). ESTINZIONE Il processo esecutivo si estingue:  per normale esaurimento degli atti del processo esecutivo, o nel caso di conseguimento della soddisfazione del creditore, o nel caso di impossibilità di conseguirlo; 41  per rinuncia del creditore procedente e di quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo (dopo la vendita occorre che la rinuncia sia effettuata da tutti i creditori intervenuti, ancorchè privi di titolo esecutivo, art. 629 c.p.c.);  per inattività delle parti, ossia: a) mancata comparizione all'udienza (art. 631 c.p.c.); b) mancata prosecuzione o riassunzione del processo esecutivo nei termini (art. 630, 1° comma, c.p.c.); c) mancata introduzione nei termini del giudizio di merito in caso di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo, se l'ordinanza che ha concesso la sospensione non è stata reclamata o è stata confermata in sede di reclamo (art. 624, 3° e 4° comma, c.p.c.); d) omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, per causa imputabile al creditore, laddove tale forma di pubblicità sia richiesta dalla legge (artt. 490, 1° comma, e 631bis c.p.c..);  per infruttuosità dell'espropriazione (chiusura anticipata dell'esecuzione), quando il giudice ritiene che non sia possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, tenuto conto anche dei costi di procedura e di probabilità di liquidazione del bene pignorato e del presumibile valore di realizzo (art. 164bis disp. att. c.p.c.);  per sopravvenuta inefficacia del pignoramento a causa del mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini; il creditore entro 5 giorni dalla scadenza deve farne dichiarazione al debitore (e al terzo) mediante atto notificato (art. 164ter disp. att. c.p.c.). L'estinzione opera di diritto, ma va dichiarata anche d'ufficio dal giudice con ordinanza non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi (art. 630, 2° comma, c.p.c.). Con tale ordinanza viene disposta altresì la cancellazione della trascrizione del pignoramento e la liquidazione delle spese (art. 632, 1° comma, c.p.c.). Qualora l'estinzione si verifichi prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, gli atti compiuti divengono inefficaci; se si verifica successivamente, la somma ricavata va consegnata al debitore (art. 632 2° comma, c.p.c.). 42
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved