Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Dispensa diritto costituzionale, Appunti di Diritto Costituzionale

Dispensa diritto costituzionale presi durante le lezioni

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 05/05/2023

sabrinajaber238
sabrinajaber238 🇮🇹

3 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Dispensa diritto costituzionale e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! 1 OTTOBRE 2021 (Lorenza Violini) Partiamo da un’analisi del testo della costituzione, il testo normativo o qualsiasi testo di legge è un testo che usa un linguaggio logico ma ha delle particolarità, questo è un elemento fondamentale per affrontare un qualsiasi testo normativo. Nella predisposizione del testo normativo la struttura esprime un ordine e i valori che i costituenti avevano in mente quando hanno creato questo testo. Anche la scrittura giuridica è un genere letterario, che non esprime solo l’ipotesi di un singolo (es. un poeta), ma nel caso questa struttura esprime l’intenzione del collegio che si è messo a lavoro per creare questo testo normativo. E’ un elemento fondamentale per immedesimarsi nei valori e saperlo interpretare. La struttura della costituzione italiana nonostante le apparenze, nonostante che vi siano due parti, dobbiamo familiarizzare con il fatto che queste partiture in realtà sono 4. Questi padri e madri costituenti hanno voluto espressamente rinunciare a qualcosa che molte costituzioni hanno, il preambolo, e non l’hanno voluto perché temevano che non avesse sufficiente valore normativo, che fosse un po’ un pour parlè, quindi niente preambolo ma si ai principi fondamentali che sono stati codificati e però le hanno volute al di fuori della prima parte, per significare che i principi fondamentali sono elementi portanti del testo costituzionale, da tenere a mente per l’interpretazione stessa. Due parti, acne questo è un elemento fondamentale per capire il dato normativo costituzionale. Prima parte—> Diritti e doveri dei cittadini. Parte seconda—> Ordinamento della Repubblica. Quando si parla della Repubblica si intendono tutti i livelli di governo presenti nel nostro stato (persona giuridica per eccellenza). Le due parti sono profondamente integrate, apparentemente cosi diverse. Parte prima e seconda hanno un’intitolazione, poi però si entra in una ripartizione in titoli. Sono i punti di riferimento all’interno dei quali sono raggruppati per genere i diversi diritti e doveri. Nel titolo primo secondo terzo e quarto si fa riferimento al termine rapporto, cioè quando si parla di diritti e doveri si intendono delle relazioni. Vi è un superamento della concezione individualistica e si parla delle relazioni—> concezione più estesa per il quale il riferimento antropologico è la persona, inserita in corpi sociali che servono a dare espressione e sviluppo all’individuo. Ricordiamo la distinzione, nella parte seconda ci sono anche le sezioni. Subito anche in questa seconda parte specificando che essa ha intenzione di specificare ma poi di entrare in merito anche al suo funzionamento. I rapporti civili sono i diritti classici e toccano quel punto nevralgico del rapporto stato-cittadino, perché nel definire questo rapporto in questa parte il costituente ha molta cura a garantire una sfera di libertà, che protegge il cittadino dall’intrusione del potere. In generale tutti i diritti sono rapporti tra cittadino e chi esercita il potere. Il costituente si cura molto di questo rapporto, ma consideriamo la nostra individualità protetta da interventi illeciti del potere. Secondo passaggio, rapporti etico-sociali. Prima si pensava che lo stato non dovesse intervenire nel concreto delle vite degli individui, invece i costituenti vogliono mostrare la nuova concezione antropologica mettendo nella costituzione elementi ulteriori al singolo cittadino. In questi apporti si allarga la sfera d’azione della Costituzione e ci si estende alla famiglia, ai rapporti economici e ai rapporti politici. Il linguaggio del costituente cambia natura, non è più il linguaggio della difesa, ma di chi vuole valorizzare le esperienze in cui il cittadino si inserisce. L’ordinamento della Repubblica ci presenta tutta l’organizzazione dello Stato, troviamo anche regioni province e comuni. Il titolo quinto è stato molto cambiato nel tempo. La costituzione è del 48, la parte prima è stata tendenzialmente risparmiata da interventi di modifiche, mentre la seconda parte i progetti di riforma si sono moltiplicati nel tempo. La prima parte ha quasi una sfera di sacralità. Il titolo sesto ha delle particolarità, è il punto da cui dobbiamo partire, ha due sezioni—> la corte costituzionale prima non c’era (lo Statuto Albertino), l’anima che segna le costituzioni dell’800 e quello del nuovo costituzionalismo sono profondamente diverse. Per creare una costituzione rigida ci vuole un’organo per controllare il Parlamento e ci vuole un procedimento che preveda una modalità di creazione di leggi che siano tali da poter modificare una costituzione. Il titolo sesto sembra l’ultimo dei titoli ma ci dice la natura nuova della nostra costituzione, che è caratterizzata da questa rigidità. L’articolo 138 è fondamentale, sul quale ragioneremo più avanti. Ma le connessioni tra le parti? Una prima connessione è la regolamentazione del sistema delle fonti, troviamo fonti del diritto primariamente nel titolo sesto della parte seconda, troveremo le leggi ordinarie regolamentate dal titolo primo della parte seconda, nel titolo quinto troviamo norme che riguardano sia le leggi regionali sia anche caratteristiche delle leggi statali, c’è la parte del governo e dei suoi regolamenti, che paradossalmente sono contenuti nella legge 148, e poi unione europea, i rapporti stato chiesa. Gli elementi di connessione tra le varie parti è data dal sistema delle fonti, sparso in tutta la costituzione. Si è sempre pensato che chi si dovesse occupare delle fonti fosse il privatista, ciò che noi oggi percepiamo come il senso moderno del termine costituzione, nella concezione ottocentesca era il codice civile, es. il concetto di proprietà, famiglia ecc… Anche il concetto stesso di valori e costituzione non nasce dal nulla. Il sistema delle fonti grande elemento di connessione, ma c’è un articolo che riguarda i diritti, l’art 13. L’enunciazioni dei diritti che non siano impiantanti su un apparato delle istituzioni non appoggiano da nessuna parte, il legislatore stabilisce poi in concreto cosa significa quello che c’è scritto. L’articolo 13 che è il primo vero grande articolo, ma per quanto riguarda i diritti fondamentali è un pilastro, è la base del costituzionalismo e del liberalismo. La libertà personale è la libertà di movimento, libertà dagli arresti. Scriverlo è un po’ una falsità, è un’affermazione parziale e potrebbe essere quasi d’aiuto cancellare questo primo comma, ciò che vuole vedere proprio significare questo articolo vediamo nel secondo e terzo comma. Il diritto costituzionale non esiste per dirci quanti diritti abbiamo, ma serve a far si che le limitazione di questi diritti svolgere questo compito devono essere persone caratterizzate da una serie di conoscenze e questioni particolari. Quali sono gli strumenti per giudicare una legge, il primo è il dato normativo costituzionale, partendo quindi dai principi della c. e lo fanno anche sulla base della loro giurisprudenza, anche quello che hanno detto in passato su un certo problema è importante, es. sentenze già decise, hanno anche attenzione all’ordinamento generale, perché in alcuni casi devono valutare la coerenza di una certa norma, rispetto al contesto normativo in cui questa norma viene inserita. Noi non abbiamo il ricorso diretto, non possiamo chiedere alla corte costituzionale di revisionare una norma, ma sono i giudici. Cos’è il diritto costituzionale oggi? Abbiamo una corte che fa si che il parlamento non modifichi la c. con una legge ordinaria perché incorre nel potere della corte di eliminare una norma. Come si fa a modificare la costituzione? E’ meglio sapere che tutti i 139 art. si possono modificare tranne una cosa, ossia la forma repubblicana, cioè non si può tornare a una monarchia, non vi era dubbio interpretativo perché c’era appena stato il referendum. La parola forma, qui principi fondamentali che stanno alla base della costituzione stessa, perché la costituzione non è solo una serie di art. di interpretare, è l’atto costitutivo dello stato che incorpora i valori e i principi su cui più o meno tutti possono riconoscersi, la Costituzione esprime di più, un valore aggiunto, che sono i diritti, gli elementi fond. della vita dello Stato. Oggi vi è quasi una visione sacrale. Se si volesse cambiare la costituzione fino a stravolgerla, es. introdurre la pena di morte, ecco che forse non basterebbe la revisione costituzionale, forse bisognerebbe mettere sulla scena politica il grande potere costituente, ricreare l’assemblea costituente. C’è quindi un elemento di immodificabilità, la forma repubblicana e quindi la forma dello Stato, quindi gli articoli che ci fanno capire qual è la sua forma sono i primi articoli. L’art 138, qui si irrigidisce il processo di revisione costituzionale. Idea che i due pilastri della rigidità costituzionale stanno nella Corte e nel procedimento aggravato di revisione costituzionale. La nostra c. è rigida, molto diversa dalla c. flessibile, perché le costituzioni dell’800 hanno avuto una genesi molto diversa dalle costituzioni del 900. Le c. del 800 sono concessioni o patti nei confronti delle richieste della borghesia, le prime costituzioni sono es. quella del 21, lo Statuo Albertino, dopo la rivoluzione francese la restaurazione ha portato sul trono le vecchie case regnanti che si trovano un contesto sociale diverso da quello dell’assolutismo, per cui la borghesia comincia a chiedere attraverso i moti di poter partecipare al governo della cosa pubblica, il modo in cui si arriva a queste costituzioni è diverso da stato a stato ma più o meno è simile, il sovrano concede alla borghesia. Quando di fronte al fascismo, che non aveva mai toccato lo S.A, nonostante lo abbia svuotato dall’interno, non vi era una corte costituzionale, quindi insomma il percorso costituzionale del nostro paese è interessante. Si è capito nel tempo che c’era bisogno di una costituzione rigida, anche la c. americana che era partita come patto, ad un certo punto capisce che deve individuare in questa costituzione che in verità dev’essere rispetta anche dal legislatore, cioè il cuore della nostra costituzione. 7 OTTOBRE 2021 Marbury vs Medison, Sappiamo che ci fu la dichiarazione d’indipendenza e sappiamo chela forma di unione che le 13 colonie hanno deciso di avere non funziona bene per gestire un nuovo stato, quindi si crea una costituzione, che all’art. 3 prevede una creazione di una corte suprema. La corte avrà giurisdizione originale, cioè il potere di decidere i casi. Il congresso degli Stati Uniti aveva approvato l’atto giudiziario, in italia ordinamento giudiziario, cioè la legge che decide di che cosa si dovessero occupare i vari tribunali. Writs of mandamus, sarebbe un ordine che le corti possono dare a tutti di fare qualcosa, a qualcuque corte o persona sotto autorità degli Stati Uniti. Gli atti di un’autorità pubblica sono divisi in due tipi, atti politici e ministeriali (noi diremmo amministrativi), che non hanno discrezione e atti politici in cui l’autorità pubblica può scegliere cosa fare (es. un comune che decide di dare un contributo alle famiglie numerose). Siamo all’inizio del 1801 ci sono state le elezioni hanno precedente, Washington è uscito nell’1800 e il presidente successivo è stato Adams, arrivato alla fine del suo mandato sapeva che l’amministrazione successiva sarebbe stata di colore politico diversa dalla sua, Adams due giorni prima nomina 60 giudici, che devono essere approvati dal Senatore momento in cui ricevano il pezzo di carta che dichiara di essere stati nominati. Queste nomine si conoscono come le nomine di mezzanotte, fatte nelle ultime ore dell’amministrazione di Adams, il 4 marzo la nuova amministrazione prende controllo e il nuovo presidente, Jefferson, e il suo segretario di stato si trova in ufficio una pila di pergamene dei giudici nominati la sera prima, e non erano state inviate, Jefferson ordina al segretario di non consegnare le nomine dei giudici. Uno di questi è il signor Marbury e il signor Madison è il segretario di stato, Marbury fa causa a Madison davanti alla corte suprema. Marbury non aveva mai fatto il giudice ma era un grande sostenitore di Adams, una federalista, e gli regalarono una nomina di giudice, lui fa causa a Madison, del partito opposto, in mezzo tra di loro c’è il giudice, John Marshall (il Chief Justice). Marshall era appena stato nominato dall’amministrazione uscente, le domande a cui la corte suprema deve rispondere sono essenzialmente tre. La consegna di un pezzo di carta è un atto amministrativo. Possono questi fare causa al segretario di Stato per avere i loro pezzi di carta? Si. I querelanti hanno il diritto di ricevere i pezzi di carta? Si. Marshall per non fare la figura di essere un giudice di parte e di mettere in discussione l’autorità della corte suprema si inventò la revisione costituzionale delle leggi. Noi possiamo ordinare di consegnare il pezzo di carta? E Marshall si risponde di no. Perché? Il problema è che la legge stabiliva che la corte suprema poteva ordinare subito, senza nessun passaggio intermedio, ma la costituzione lo chiedeva il passaggio intermedio. L’idea di un diritto superiore al diritto fatto dai parlamenti, era molto in voga tra i giusnaturalisti. I giudici quindi possono giudicare la costituzionalità di una legge parlamentare. La costituzione è il documento con cui il popolo ha voluto attuare i 3 poteri, ma se una legge può sovrastare la costituzione allora essa perde di valore. La disputa in sè è tipicamente irrilevante, ma la questione qui è che qualsiasi legge incostituzionale non dev’essere applicata dai giudici. Marshall ha inventato la Judicial Review of Legislation. C’è un personaggio rimasto nell’ombra, perché le nomine sono rimaste sulla scrivania? Il segretario di stato di Adams, e non le aveva consegnate perché possiamo immaginare che stesse festeggiando grazie alla sua promozione a capo della corte suprema. Marshall stesso non aveva consegnato le cariche. La corte costituzionale si pone geometricamente al di sopra di tutti i poteri e viene eletta dai tre poteri fondamentali per dare un’idea che ce un punto ultimo. La corte di cassazione interpreta la legislazione. Interpretiamo la differenza tra gli ordinamenti di civil law e common law. L’idea che ci possa essere un controllo di costituzionalità attraverso una nostra corte da qualunque giudice non è propria della civil law, qualsiasi giudice può decidere di non applicare una legge. Il sistema sta in equilibrio proprio perché c’è una logica secondo cui i giudici devono rispettare le decisioni che vengono fatte dai giudici nell’ambito dell’ordinaria attività giurisdizionale. I casi anche se magari hanno connotazioni simili in verità sono sempre diversi, riproporre un caso analogo con argomentazioni diverse dà a tutti la possibilità di correggere e interpretare il caso precedente. Nei casi di common law si ripropongono molte volte casi analoghi motivando circa la diversità della situazione giuridica che si sta affrontando. In qualsiasi ordinamento giuridico si presentino situazioni analoghe si possono portare in un tribunale affermando che vi sono delle analogie. La differenza tra common law e civil law è che nella common law i giudici che presentano un caso devono rispettare quello che è stato deciso dai tribunali precedenti. E’ vero che le tendenze di lungo periodo vanno nella direzione di una certa uniformità, alla base delle nostre riflessioni vi è l’elemento della razionalità. Quando si approccia il diritto costituzionale il diritto positivo è importante ma anche avere una consapevolezza storica. La storia costituzionale del nostro paese comincia con lo Statuto Alberitno nel 48, perché lì abbiamo la prima vera costituzione, però dobbiamo anche fare qualche passo indietro, alcuninstudiosi quando vogliono identificar eil momento genetico del costituzionalismo citano la Magna Carta, 1215, è effettivamente un documento costituzionale vero e proprio e si inserisce in un tipo di stato patrimoniale, cioè l’esercizio del potere si fonda sul possesso da parte di un tempo il vero rapporto costitutivo e fondamentale nella gestione del governo è il rapporto con il parlamento, non più con il re, che esce dalla scena costituzionale, non politica. Nella prassi si creerà la consuetudine del governo a presentarsi al parlamento per chiedere la fiducia, una richiesta di condivisione delle linee politiche fondamentali del paese. Nel costituzionalismo classico, che ha una visione astratta e pura, è chiaro che per tutto l’800 la centralità sta nel parlamento. Noi stessi tutto quello che possiamo are rispetto alla vita delle istituzioni è votare, che stabilisce la centralità del cittadino in quella catena di istituzioni. Il diritto di voto è il fondamento di ogni istituzione, noi votiamo iol parlamento dopo di che ol presidente della repubblica stabilisce a chi dare l’incarico del governo almeno sulla base della maggioranza elettiva, dopodiché l’incaricato forma un governo che abbia la maggioranza del parlamento, e in seguito il governo chiede la fiducia al parlamento.Ciascun parlamentare deve dire se appoggia o no il governo. L’evoluzione da una costituzione flessibile che pur come abbiamo già detto non è instabile, alla costituzione rigida (titolo sesto), da una costituzione essenzialmente liberale dove lo stato ha solo funzioni di ordine pubblico e di rapporti internazionali a uno stato sociale, da uno statuto albertino breve a una costituzione ‘lunga’. Si dovrà arrivare agli anni 70 per avere delle regioni tecnicamente funzionanti, c’è stato un lungo periodo in cui la corte costituzionale non era stata istituita. La legge 400 dell’88. Legge sui partiti è ancora in mente dei, i sindacati hanno avuto un percorso diverso da quello previsto in costituzione. Tra le forme di governo vi è anche quella presidenziale e il problema è sempre lo stesso, come si legittima il potere, come si fa a far si che il potere risponda al popolo? L’organizzazione del potere ha un intrinsecò valore democratico, è il modo con cui si avvera il principio democratico. Nella forma di governo parlamentare proviene dalla fiducia. Nel sistema di governo presidenziale vi è una legittimazione verticale, non essendoci il problema del re il sistema presidenziale ha come cuore la doppia tornata elettorale, due momenti elettorali diversi che prevedono ora alle elezioni del parlamento, ora al capo dello stato, che è davvero capo dello stato, perché nel governo presidenziale puro il presidente è sia il capo dello stato che capo del governo. Un sistema apparentemente semplice. Due sono gli elementi da tener presente, da un lato la struttura della società, ma sopratutto l’altro grande elemento è il sistema elettorale che è un meccanismo delicatissimo. 13 OTTOBRE 2021 Principio della separazione dei poteri, il sistemata su cui si basano le costituzioni moderne. E’ ancora un principio fondamentale ma su cui siamo dati riflettere ancora oggi, il parlamento fa le leggi, il governo dà esecuzione alle leggi e poi la magistratura si occupa di risolvere le controversie. C’è necessità di strumenti collaborativi che uniscano parlamento e governo, perché il paese non può avere un organo che fa le leggi che si disinteressa di chi le applica e viceversa. La forma, il poter e più di tutti incarna questa necessità di collaborazione è il potere di determinare l’indirizzo politico—> attività svolta nell’ambito dello stato per dare realizzazione all’attività del paese nel suo insieme. Anche la magistratura collabora o dovrebbe a sostenere l’indirizzo politico del paese. Art. 95 (titolo terso parte seconda) della costituzione in cui compare la politica generale del governo diretta dal Presidente del consiglio che mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo. Compare l’idea che c’è la necessità di mantenere unito l’indirizzo politico e amministrativo—> una volta che il re non c’è più, una volta che si è riunificato il percorso di legittimazione a partire dal popolo sovrano che elegge il parlamento e dà fiducia al governo, ecco che ci si rende conto che c’era la funzione di indirizzo politico, funzione che consente di individuare i fini contingenti dell’attività di governo, esattamente qui fini contingenti che il Presidente espone al parlamento nel momento in cui si presenta a chiedere la fiducia. L’indirizzo politico è elaborato dal governo. l’insieme degli indirizzi contingenti che il governo vuole perseguire, scelte di tipo amministrativo scelte politiche e via discorrendo. Nei sistemi di governo parlamentare è importante questa funzione di indirizzo politico. Nel sistema di governo presidenziale la separazione è più pronunciata perché non ci sono problemi di legittimazione, perché proviene in entrambi i casi dal popolo. es. ha strumenti molto forti per esprimere le proprie visioni, se il Presidente vieta al parlamento di emanare una legge lo può fare secondo la costituzione. Se Biden oggi non gradisse una certa legge in via di emanazione del Parlamento, è quasi un affronto al popolo sovrano, ma può farlo per la stessa legittimazione che gli ha dato il popolo. La separazione comporta diversi organi titolari del potere, legislativo esecutivo e giurisdizione, ciascuno di questi organi ha un atto tipico, quando il parlamento si esprima manifesta la sua volotnà e lo fa attraverso la legge, il governo ha come manifestazione i decreti, e il giudiziario ha come atto tipico la sentenza. Ciascuno di questi atti ha valore diverso, la legge ha valore generale che può essere modificato solo da una legge successiva, il decreto è un atto concreto che riguarda una circostanza particolare in cui l’esecutivo dà attuazioni alla legge, i decreti del Presidente del consiglio dei ministri (es. dpcm decreto del presidente del consiglio dei ministri) può essere un decreto ministeriale o in alcuni casi decreti legge o legislativi, via di mezzo tra atto normativo e atto dell’esecutivo, c’è poi la forza della sentenza, cioè di fare stato tra le parti, la sentenza definisce la controversia in modo che non ci siano rapporti pendenti, sul piano giuridico la sentenza fa stato tra le parti (es. una lite in condominio, sentenza su chi ha ragione). Anche questa euclidea illustrazione del principio della separazione dei poteri non è così euclidea perché multe volte la legge non decide sul piano generale, ma decide su una situazione particolare, es. la legge di bilancio non esprime una regola generale o le sentenze non decidono rispetto a una lita ma regolamentano la vita delle persone, ci sono molti incroci tra gli atti. Questa teoria che si chiamava la teoria formale-sostanziale, cioè per definire lo stato di un atto tu devi considerare sia la forma che la sostanza, questo è funzionale al tipo di rimedio che l’ordinamento predispone per quel tipo di atto. Oggi davanti alla legge c’è la possibilità di ricorrere alla corte costituzionale. E’ importante questa visione generale degli atti dello Stato per capire come funzionano i pubblici poteri. La riserva di legge è una clausola costituzionale che stabilisce che una certa materia deve essere regolamentata dalla legge, l’esecutivo non può interferire a scelte che la legge non ha fatto. Se non c’è una legge non si possono fare certe cose (es. art 13 costituzione, nei soli casi e modi previsti dalla legge). Anche la riserva di legge è espressione del principio della separazione dei poteri. I poteri si possono confondere, ma non si possono regolare determinate materie se non per riserva di legge secondo il dettato costituzionale. Ultimo passaggio —> ma oggi possiamo ancora confinare il tema della separazione dei poteri ai tre grandi poteri? La riposta della dottrina è si ma anche no. Ci sono altri poteri comparsi sulla scena, un altro potere è quello della revisione costituzionale, dato alla corte costituzionale. Le corti costituzionali e anche delle corti minori o internazionali sono diventate degli attori ‘politici’. Un’altra grande struttura alla ribalta dei poteri pubblici è la pubblica amministrazione, quel corpo di funzionari che danno attuazione alle leggi, il governo se non avesse la longa manus estesa e ramificata della pubblica amministrazione. Chi si è occupato dei poteri ha cominciato a segnalare che questa struttura amministrativa va segnalata come un quinto potere. Questo grande corpo è molto articolato al suo interno, la costituzione introduce la separazione dei poteri orizzontali—> separazione che istituisce diversi livelli di governo. I consigli regionali sono eletti dal popolo sovrano e i comuni anche loro sono eletti. Le amministrazioni indipendenti si sono create per la gestione delle complessità e queste amministrazioni hanno forti poteri regolatori e decidono quali sono le regole fondamentali dell’esercizio della funzione a loro conferita dalla legge, ma la legge non entrerà mai in merito a tutte le normative tecniche che servono a regolare un certo settore. Forse l’agenzia indipendente più importante è la Banca centrale Europea che ha poteri di regolazione dei mercati molto forti. Conserviamo però fino in fondo l’organizzazione originaria (Montesquieu nel 1748 40 prima della rivoluzione francese). Quando egli descrive la separazione dei poteri la descrive guardando la realtà dell’Inghilterra. 14 OTTOBRE 2021 Transizione tra lo statuto albertino (1848) e l’entrata in vigore della costituzione, non c’è stato un cambiamento della costituzione formale, ma la prassi ha fatto si che ci fosse una trasformazione perché i governi dalla fine dell’800 in poi hanno iniziato la loro attività tramite un rapporto di fiducia con il parlamento, monarchia costituzionale e sistema parlamentare. Nei periodi Abbiamo bisogno di un altro grande principio per regolare i conflitti tra norme, anche questo è un principio che si sa, per buon senso, che oltre al principio di gerarchia c’è anche il cosiddetto principio cronologico, se fossimo di fronte a due leggi che si contraddicono, come risolveremmo il conflitto? Applicheremo la legge più vecchia o quella più recente? Quella più recente. Il terzo grande principio che regola le fonti è il principio di competenza, è quello secondo cui è vero che gerarchia e cronologia sono principi base, ma una volta stabilito che si deve applicare la determinata orma che è la più recente e non contraddice norme superiori bisogna guardare con grande attenzione alla costituzione. La costituzione tende a regolare processi diversi per la regolamentazione di diverse materie, primo fattore di complicazione, il secondo è che ha determinato nell’ambito delle leggi ordinarie se la competenza spetta a un livello di governo o a un altro livello di governo, questo nelle preleggi non lo troviamo perché è proprio il frutto maturo della costituzione. es. la fonte dei regolamenti parlamentari, si chiama regolamento ma determina il funzionamento dell’assemblea parlamentare. Gli articoli sulla produzione delle leggi, l’art 72, vediamo la materia. Abbiamo quindi tre principi, gerarchia e cronologia, parlando di competenze le cose si complicano, ma possiamo dire che la costituzione è la fonte delle fonti. Come si fa a modificare i patti lateranensi? Basta una legge ordinaria, non è scritto ma lo si desume da ciò che è scritto nell’art. 7, ma oltre alla legge ordinaria ci vuole l’accordo delle parti. Il procedimento si arricchisce tramite accordo preventivo. Le modifiche se sono concordate non è necessario che ci sia legge ordinaria, identifichiamo una materia qui? E’ quella stabilita nei Patti Lateranensi. L’esempio più clamoroso del principio di competenza è dato dall’art 117, in cui si dice che la legge statale è competente a legiferare solo in determinate materie. Anche le regioni sono competenti per legiferare in determinate materie e la regola conclusiva è che 50 competenza stato un altro 40 competenza regione e c’è un residuale 10 percento che viene devoluto alla competenza delle regioni. es. se la Lombardia si mettesse a fare legge sulla moneta, possiamo limitarci ad applicare il principio cronologico? No perché c’è un problema di competenza. Aggiungiamo una riflessione ulteriore sul rapporto che intercorre tra la nostra costituzione e gli altri ordinamenti, l’apertura della nostra costituzione rispetto all’ordinamento europeo e internazionale, questo art. 117 è un esplicazione di un altro grande art. costituzionale presente nei principi fondamentali, l’art 11 con ‘limitazione di sovranità’ le regole create dalle istituzioni europee sono entrate nel nostro ordinamento si è conformato in forza all’art 11. Questi principi fondamentali hanno una caratura di principio ma sono stati strumenti potenti per integrarci con l’Europa. Il nostro ordinamento è diventato permeabile a regole determinate dall’adesione dell’Italia al processo di integrazione europea. La considerazione finale è che la costituzione non è entrata in vigore subito, queste novità si sono create nel corso del tempo in una lunga fase fino agli anni 70, si parla di un congelamento di costituzione. 15 ottobre 2021 Il principio di competenza è il frutto maturo della costituzione, se pensiamo al sistema delle fonti così com’è delineato nel codice civile è una specie di scheletro, la costituzione invece banche non abbia una sezione speciale sulle fonti si capisce perché le fonti sono strettamente legate agli organi, dentro le funzioni vi sono le funzioni relative alle fonti normative. Sulle fonti la costituzione è estremamente dettagliata, per questo è il frutto maturo, la costituzione comincia a delineare la legge, lo delinea nei dettagli il procedimento normativo, poi vi è una parte conclusiva in cui compare il principio di competenza, perché nell’art 117 si afferma che lo stato ha competenza (può emanare leggi per regolamentare quelle materie) per determinate materie, nel 117 si dice che lo stato ha competenza per questo, le regioni per questo, e quindi è come se dicesse che ognuno ha competenze in determinate materie. Tanto che noi abbiamo un processo costituzionale per dirimere i conflitti tra le competenze. La costituzione è matura per porsi sul piano delle istituzioni come fonte. Cos’è che è giuridico? Tutto ciò che se violato comporta una sanzione, ma per erogare una sanzione vi è qualcuno che la eroghi. Perché la costituzione flessibile poteva essere considerato a un grado di giuridicità dubbio? Perché non c’era nello Statuto una corte costituzionale che facesse rispettare le norme (es. durante il fascismo lo statuto albertino non venne mai rispettato). Una costituzione è rigida se vi è un tribunale. A monte c’è una giuridicità della costituzione, la costituzione come norma giuridica, una giuridicità che si riflette nella rigidità. E’ quindi giuridico tutto ciò che è corredato da una sanzione. Vi sono poi le norme sociali, le norme di correttezza o galateo, per le quali non è prevista una sanzione. Le regole sul Parlamento aprono la parte seconda sulla costituzione, a monte di questa scelta c’è un famoso intervento di Costantino Mortati (padre costituente), nel 46 Mortati parla all’assemblea costituente, ponendo il problema di quale forma di governo adottare e dice meglio non orientarsi verso il presidenzialismo, perché siamo un paese tradizionalmente multipartitico, però afferma che non si voleva neanche un sistema parlamentare puro, l’esperienza del p.p non era ben vista in Europa (Repubblica di Weimar). Mortati voleva un sistema parlamentare ma razionalizzato, perché si dovevano prevedere die meccanismi che garantissero la stabilità di governo per evitare che il parlamento potesse mettere in crisi il governo. Come conseguenza il punto di partenza della seconda parte non poteva non essere che il Parlamento, oggi purtroppo il Parlamento ha perso un po’ di centralità. Il parlamento è il primo organo, quello più regolamentato, vi sono quasi 30 articoli dedicati a esso. Le camere sono dotate di poteri di autorganizzazione, per garantire la funzionalità del Parlamento. A differenza dello S.A. che conferiva l’esercizio del potere estero e l’esercizio del bilancio in mano al re, qui l’a.c. coinvolge le camere anche nell’esercizio del potere estero, i trattati sottoscritti dall’esecutivo devono essere rettificati dal Parlamento. La dichiarazione dello stato di guerra appartiene alle camere. L’art 56 chiarisce la derivazione dalla sovranità popolare. Anche l’art 57 parla dell’elezione nel senato, tratteremo i sistemi elettorali più avanti. Il Senato è eletto a base regionale. Perche abbiamo due camere? Il cosiddetto bicameralismo perfetto che non sembra essere troppo perfetto visto che è dal 52 che gli studiosi non fanno altro di proporre progetti di riforma. Le due camere hanno la stessa funzione la stessa (grossomodo) composizione, le differenze sono minimali, il nostro Parlamento è bicamerale e le camere sono sovrapponibili per struttura e funzioni. L’assemblea costituente fece una delle più classiche scelte compromissorie fatte nell’ambito della costituzione, frutto di un compromesso tra le componenti della costituente. La tipica scelta di compromesso è stata su questo sistema bicamerale, i due punti di partenza erano molto lontani l’uno dall’altro, una sezione (i comunisti e socialisti) erano orientati versoio monocameralismo, avere una sola camera è emblematico di una visione rivoluzionaria radicale del Paese, nella tradizione del costituzionalismo, avere un Parlamento monocamerale voleva dire avere un p. fortemente innovativo (nelle costituzioni napoleoniche i parlamenti erano tipicamente bicamerali). Si diceva che era anche considerata una camera di raffreddamento contro gli eccessi di democrazia, quindi da un lato si sosteneva il monocameralismo, dall’altro il bicameralismo per avere una rappresentanza di interessi. Come si misero d’accordo? Si accetto il bicameralismo a patto che non ci fosse praticamente alcuna differenza tra le due camere. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età, per essere senatori bisogna aver compiuto il quarantesimo anno di vita. Il numero dei componenti è diverso. I regolamenti parlamentari devono essere fatti da ciascuna camera, quindi i regolamenti parlamentari hanno differenze. I regolamenti p. sono importanti al fine di rinforzare l’autonomia di ciascun camera. Analizziamo alcune ipotesi di riforma avanzate rispetto al bicameralismo, la più importante era quella di dare alle regioni una camere delle regioni, una delle ipotesi che sono state portate avanti dalla dottrina era quella della camera tedesca. 20 OTTOBRE 2021 Bicameralismo perfetto significa che entrambe le camere partecipano allo stesso modo all’emanazione dei leggi, un testo legislativo dev’essere votato allo stesso modo da una camera e dall’altra. La seconda caratteristica è che entrambi le camere sono cosiddette politiche, devono apportare la fiducia al governo, generalmente la camera politica è soltanto una, es. la Gran Bretagna. Abbiamo etto poi che qualche differenza esiste, elettorato attivo e inchieste, è importante che abbiano poteri di inchiesta effettivi qui di interrogare testimoni, chiedere dati e sono un importante strumento. 21 OTTOBRE 2021 La materia dei sistemi elettorali ha origini molto antiche, se vogliamo puntualizzare non c’è differenza tra le odierne elezioni e quelle antiche. Il concetto è che un sistema elettorale ha dei fini e delle procedure. I sistemi elettorali hanno due fondamentali scopi, il primo è trasferire il potere da un soggetto all’altro e servono a scegliere chi avrà il potere, ovviamente mettendo gli opportuni filtri, dall’altro lato è la nomina, dare legittimazione al sistema politico, dare questo trasferimento di potere conoscibile e conosciuto, deve avere una qualche forma di formalità. Entriamo più nei sistemi di oggi, il primo obbiettivo bonus dello scopo di trasferire un potere è che quando il successore ha ottenuto in potere riesca anche ad usarlo, e che il potere sia esercitabile ciò che oggi chiamiamo governabilità, l’obbiettivo bonus dell’altro scopo generale è garantire un collegamento, assicurare che gli organi di governo abbiano un collegamento diretto con il popolo, oggi chiamato la rappresentatività. Il sistema elettorale oggi giorno comprende un numero enorme di norme, ci soffermeremo sulle prime cinque e ignoreremo la disciplina della propaganda, le primarie, i finanziamenti ai partiti ecc… Partiamo dalla principale classificazione dei sistemi elettorali—> proiettivi, copiare nell’organo che per noi è il P. le opinioni politiche degli elettori, se una popolazione ha un sistema e. proiettivo ci saranno molti partiti e diverse ideologie, il sistema politico sarà frammentato, i sistemi selettivi invece scelgono solo alcuni partiti e li sovrarappresentano lasciando all’elettore una minore possibilità di scelta. La principale differenza tra le classificazioni dei sistemi elettorali è per formula elettorale tra proporzionale e maggioritari ed entreremo nel dettaglio su come si calcolano, per dimensioni dei collegi tra uninominali o plurinominali, per modalità di voti. Per formula elettorale abbiamo i sistemi proporzionali, alla base del sistema proiettivo selettivo c’è l’obbiettivo di assegnare i seggi in modo corrispondente ai risultati elettorali di tutti i partiti in corsa, i maggioritari hanno degli aspetti simili alle gare in cui qualcuno vince, qualcuno perde ma con quanto abbiamo vinto e perso è irrilevante. I sistemi prioprozioanli hanno vari modi per calcolare questa proporzione, la prima famiglia è a quozienti, al posto di fare la proporzione s prende il totale del numero dei voti, lo si divide per il numero di seggi da assegnare e si ottiene un numero, si prendono i voti ottenuti da ogni lista per il numero ottenuto prima. Conosciamo il metodo Hare (slide). Un altro metodo è quello a divisori successivi, si divide il numero di voti per ciascuna lista per 1, poi 2, poi 3 (metodo d’Hont) vi sono altre varianti poi. Per la legge 165 del 2017 è tipica una serie di modifiche alla legge 83, lasciando stare il riferimento normativo del metodo Hare. Il primo più antico sistema elettorale maggioritario è quello Pluraruty- FPTP, chi prende un voto più degli altri (maggioranza relativa) vince. Il sistema più semplice che abbiamo visto per l’elezione dei sindaci è a Majority, dove è necessaria la maggioranza assoluta, a ballottaggio oppure AV, quindi Alternative Vote o Instant Runoff. Un altro sistema è il single transferable Vote, è un sistema maggioritario perché si vince, con più seggi da assegnare e anche qui si eliminano i candidati. Un sistema elettorale può essere organizzato per dimensione dei collegi, che sono uninominali e necessariamente maggioritari, ogni collegio (un pezzo di pane in cui avviene l’elezione) elegge un singolo rappresentante, in Italia vi sono 28 collegi plurinominali, notiamo che quando decidiamo di dividere i collegi poi dobbiamo decidere se ogni collegio fa storia a se oppure se i collegi sono dei modi per fingere che la gente venga da quel territorio, ci sono sitemi in cui ogni collegio elegge sei persone li proclama, invece ci sono sitemi ben più complicati in cui i collegi servono solo a fini estetici, perché i conti si fanno comunque a livello nazionale, la differenza è che i collegi esteti sono top down e poi i bottom up per i collegi funzionali. Nel caso si scelga un sistema bottone up, ogni circoscrizione o collegio plurinominale funziona separatamente dagli altri. I sistemi top down assegnano i seggi a livello nazionale e poi li distribuisce nelle circoscrizioni, in base ai risultati ottenuti da ciascuna lista in ciascuna circoscrizione, legge 165 del 2017 che sostituisce l’art 83. Vi è poi l’effetto flipper, se abbiamo un sistema top down poi scendendo nelle circoscrizioni non tornano i numeri, può capitare che quando si scende le circoscrizioni non riescano a dare ai partiti i numeri giusti di seggi, avremo liste eccedentarie e delle liste che ne hanno meno, se si può il passaggio dia oggi viene fatto a livello di collegio, o di circoscrizione e se non si può si fa tra circoscrizioni. Viene letto il candidato del partito giusto ma da un’altra parte. Può capitare che un partito vada così tanto bene che non abbia persone da eleggere. Vediamo ora i principali problemi, partendo dal presupposto che nessun sistema è privo di difetti, è anche molto difficile perché si tratta di una materia estremamente tecnica, politica e ideologica. Non esiste commentatore dei sistemi elettorali che possa essere neutro. Il problema principale dei sistemi proporzionali è che falliscono sulla governabilità, Draghi è 67 governo in 75 anni, il secondo difetto è che si dà un potere enorme ai partiti rispetto alla loro dimensioni, es. Mastella. 22 OTTOBRE 2021 Difetti sistema maggioritario: • Dato che quello che conta è “vincere”, il risultato delle elezioni è molto dipendente da fattori casuali o esterni alla mera competizione politica. • Questi fattori possono essere sfruttati da soggetti politicamente motivati. - Gerrymandering (qualunque sistema maggioritario) - Spoiler effect (più candidati ci sono più è difficile vincere) • in generale, l’esito finale delle elezioni maggioritarie è molto difficile da prevedere,. Dal 1882 i collegi vengono ampliati in una specie di voto multiplo, nel 1912 viene approvato il suffragio universale maschile che è il motivo per cui nasce il Patto Gentiloni, dopo la prima guerra mondiale il sistema viene cambiato e diventa proporzionale, il risultato è una legge elettorale proporzionale del 1919 porta a una serie di elezioni in cui la camera rispecchia le opinioni dei cittadini e avviene la marcia su Roma, il governo di Mussolini. Nel 1923/1925 vi è la legge Acerbo, usata nelle elezioni del 24, porta a una camera a stragrande maggioranza fascista, per tre anni si torna a un uninominale, nel 28 il sistema diventa il famoso plebiscito, il gran consiglio del fascismo che scrive una lista di 400 nomi, le elezioni del 29 vedono un 98 percento di si e un’affluenza altissima. Prima dell’inizio della guerra la camera viene trasformata quindi le camere sono inutili, si arriva alla seconda guerra mondiale e subito dopo nasce la Costituzione, che affronta il tema del diritto di voto nel titolo quarto della parte prima, che comincia con l’art 48, e recita: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggior età, personale, eguale, libero, segreto. L’art 49 riconosce il diritto di costituire partiti, l’art 49 trova una sua limitazione nella 12 disposizione transitoria. Nella seconda parte della costituzione vediamo l’art 56 e 57. Dev’essere scelto un sistema elettorale per le camere e si riprende il proporzionale puro, con collegi enormi, col sistema top down, curiosamente nella legge elettorale del Senato viene lasciata una norma che dice che se una lista raggiunge il 65 percento dei voti in quel collegio vincerebbe automaticamente. Su questo sistema si prova ad innestare un solo correttivo, passa nel 53 la maggioranza di DC passa quella che conosciamo come legge truffa, un sistema premiale, di nuovo jackpot, il premio però non scattò e la legge fu abrogata subito dopo. Il sistema va avanti fino al 93, e il comitato promotore di Segni organizza un referendum, per abolire le preferenze multiple, i cognomi o i nomi dei candidati di fianco al partito, questa però era sentita come lesiva del diritto di voto, il comitato promotere riesce a tagliare dalla legge elettorale del senato le parti che facevano riferimento alla soglia del 65 percento, per cui la legge che ne veniva fuori era una legge maggioritaria semplice. Alla camera nel 93 c’è un proporzionale puro, nel senato c’è un maggioritario uninominale, in un bicameralismo perfetto come il nostro questa è la ricetta per il disastro, le camere si mettono d’accordo per cambiare il sistema elettorale e dal cognome di Mattarella si inventa il mattarellum, questo sistema usato per la prima volta nel 94 e funziona a sistema misto, in cui 3/4 dei seggi viene assegnato con l’uninominale, il problema è il quarto dei seggi che avanza, assegnato con il proporzionale, si inventa anche il metodo dello scorporo. Al Senato lo scorporo è totale, tutti i voti presi al collegio uninominale non contano per il proporzionale, alla camera lo scorporo era parziale. Nel 2001 si presentano due liste, dette liste civetta, e lo scorporo non viene applicato. Nel 2005 il commissione non è pubblica. La commissione ha di base questa sua funzione, alla fine di questo processo, di questa attività si arriva dunque al disegno di legge unitario e si arriva a produrre una relazione al progetto di legge. Si creano le condizioni per discutere rispetto all’attività dell’assemblea, i lavori delle commissioni sono tendenzialmente segrete, ma c’è un verbale che viene pubblicato quando la legislatura si è conclusa. Ci possono essere una o più relazioni di minoranza, si arriva già con posizioni cristallizzate, si tende già a canalizzare la discussione. Se non c’è relazione unitaria si redigono una o più relazioni di minoranza. In camera si passa alla fase di discussione, Accorciare il procedimento legislativo non è semplice, però è prevista la possibilità di avere tempi più brevi. Nel comma 3 dell’art 72 si discute su come la commissione in sede referente faccia l’esame, ma in certi casi può anche approvare. Come vediamo è un comma specifico e quindi abbastanza lungo, quest’idea che che le commissioni parlamentari possano approvare le leggi ha suscitato discussioni e la costituzione lo circonda con una serie di prerogative e limiti. Siamo di fronte a un procedimento legislativo diverso. La decisione sulla sede in cui opera la commissione è del Presidente della camera. Si può approvare con le cautele, c’è la rimessione in aula, cioè fino all’ultimo momento il governo, un decimo dei componenti della camera o un quinto della commissione può chiederla. L’opposizione viene molto tutelata perché ha sempre il 20/30, il decimo è relativamente poco, ma un quinto della commissione è parecchio e questo sta a dire che poi in commissione si cerca sempre di arrivare a un accordo, perché se un quinto della commissione decide che non vuole che un certo disegno di legge venga approvato in commissione vuol dire che la sua voce è abbastanza importante, dev’esserci l’accordo di tutti. Ricordiamo che la procedura normale di esame da parte della Camera, è sempre adottata chiamasi riserva i assemblea, per i disegni di legge in materia costituzionale. L’ultimo comma del 72 ci dà uno spaccato sulla funzione legislativa che la camera esercita, anche una serie di attività che costituiscono forme di approvazione controllo sul governo. 28 OTTOBRE 2021 Art 60 e 61 servono a far sia che il Parlamento come ente non venga mai meno, la proroga è possibile con una legge e un atto bicamerale. L’art. 61 parla invece di far proseguire l’attività delle camere perché il parlamento non venga mai meno. La prorogatio non tocca la durata della legislatura ma viene fatta proseguire l’attività del parlamento precedente. Uno dei modi con cui si distrugge una democrazia è quello di non convocare le elezioni. I regolamenti parlamentari sono anche un buon sistema per razionalizzare la forma di governo parlamentare, per molto tempo per favorire la centralità del parlamento la regola era quella del voto segreto, pensato nella mente dei costituenti per far si che le persone appartenenti al P. possano in certi casi essere libere di poter votare diversamente dalle indicazioni che vengono dal governo. I franchi tiratori sono coloro che cercano di affossare il Parlamento dopo aver dato la fiducia. La richiesta del voto segreto può diventare un elemento importantissimo per affossare o accertare un emendamento per il governo. Controllo del parlamento sul governo, ci sono degli atti che servono a controllare l’attività del governo. In alcuni casi questo controllo prende la forma della legge, quando consideriamo il procedimento legislativo dobbiamo distinguere se stiamo facendo una legge oppure se stiamo compiendo un atto più di tipo politico, che tramite legge fa si che il governo venga monitorato nello svolgimento della sua attività. Vediamo l’ultimo comma del 72 che limita il potere del P. dell’assemblea. L’aula si trova davanti a chi fa la relazione al parlamentare che la commissione ha individuato. Due tipi di votazioni, quella articolo per articolo e quella finale, hanno un esito positivo se si raggiunge la maggioranza semplice, che è quella dei presenti. A monte c’è un’altra regola importante, che è quella relativa alla possibilità per l’aula di decidere, un’assemblea può deliberare se esiste il numero legale, ed è composto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, di conseguenza prima di qualsiasi votazione il presidente dovrebbe accertare questo numero legale, nella maggior parte dei casi si considera presente ma se qualche parlamentare chiede l’accertamento la vita dell’aula si blocca. Tra l’altro questo escamotage della richiesta viene usato quando ci sono in aula parlamentari che vogliono bloccare. Prima di ogni deliberazione dell’esserci il numero legale e ogni numero di parlamentare deve esprimere il proprio voto a maggioranza semplice. Una volta che il relatore ha illustrato le legge e sono iniziate le votazioni si vota articolo per articolo, ma ancora prima si vota l’emendamento. Questo ha fatto sì che molto spesso il governo per accelerare la produzione legislativa abbia ricorso ai decreti legge. Questa discussione sull’approvazione delle leggi è problematica quando si votano le leggi di stabilità, per motivi inerenti all’efficacia del procedimento legislativo il paese ha introdotto la cosiddetta legge finanziaria che poi è diventata l.s. Il malfunzionamento del nostro procedimento legislativo è che la legge della stabilita (adeguare bilancio stato alla contingenza economica) ha di solito due tre articoli massimo ma una serie infinita di commi, per cui finisce che sono di molto difficile lettura e i commi sono tali perché servano che non si debba rivotare articolo per articolo, ma questo rende anche poco trasparente il procedimento legislativo. Art 73, maggioranza assoluta e non semplice. Si dice la legge è perfetta ma non è efficace, in alcuni casi anche le leggi efficaci non sono effettive. Art 74 conferisce al P.d.R di poter chiedere una nuova deliberazione. Il referendum è un atto di democrazia diretta ed è una forma di legislazione negativa, analoga a quello che può fare la corte c.. Art 76 delega legislativa, la funzione legislativa non può essere delegata al governo, se non… delega legislativa vuol dire che il parlamento si spoglia della sua funzione di legiferare e la delega al Governo. La legge di delegazione deve stabilire l’oggetto, oppure la materia deve essere ben definita nella legge di d., poi il tempo, anche qui non può non avere un termine. Il decreto legislativo è un atto avente forza di legge, come lo è il decreto legge. L’idea originaria della legge di delegazione è quella di delegare al governo l’identificazione di regole che hanno a che fare con l’attività di governo, es. appalti, istruzione ecc., in un sistema ben funzionante le grandi riforme le fa il governo stesso. Le grandi riforme devono essere fatte da esperti, l’art 76 è fatto per fare le vere e proprie riforme pubbliche. L’altra attuazione un po’ non attenta al dettato costituzionale è sui principi a criteri di rettifiche, non particolarmente vincolati, prima forma di attuazione parziale del dettato costituzionale. La cosa si è complicata perché questo strumento è diventato quasi ordinario della normativa comunitaria. Le direttive sono leggi di principio che i paesi attuano. La legge comunitaria è una legge nazionale, del nostro parlamento, emanata, serve a dare attuazione una volta all’anno circa a tutte le direttive che sono state emanante dalla comunità europea, quindi invece di dare attuazione caso per caso, si fa una legge sole e si dice che la presente legge dà attuazione a queste direttive. Il governo sta diventano un’organizzazione molto forte, ci sono una serie di organi e commissioni dentro Palazzo Chigi che si devono occupare di tantissime cose. Il governo è un’organismo che fa una serie importante di attività, quando pensiamo a chi produce leggi nel nostro paese è certamente il P., ma tantissimo anche il governo e i ministeri che predispongono i progetti di legge. 29 OTTOBRE 2021 La legge di delega deve contenere l’oggetto, il tempo e i principi e i criteri direttivi, visto che parliamo di una potestà che è a capo del Parlamento, ovviamente nell’affidare questo compito a un altro organo, che era il contraddittore del parlamento, quel governo che era in realtà esercitato da un monarca, in questo senso visto che trasferisce un compito non da poco, è necessario che il P. nel dare la delega indichi i principi. I decreti legislativi hanno un’importanza grandissima, l’esigenza è quella di consentire di intervenire in materie complesse al governo, es. codice procedura penale o i codici della strada, quelle formulazioni compilative sono state fatte con lo strumento del decreto legislativo. Teniamo conto che addirittura arriveremo al caso in cui un decreto legislativo potrebbe essere dichiarato incostituzionale nel momento in cui il governo nel porlo in essere non ha osservato qui principi direttivi. Ci occupiamo del decreto legge, la 400 dell’88 è la legge che disciplina l’attività del governo. In realtà in Costituzione abbiamo pochi articoli che sei occupano dell’attività di governo, ma ha bisogno di essere rinforzata nella sua disciplina e quindi arriva una legge ordinaria, questa dell’88. La legge 400 arrivata 40 anni dopo la Costituzione, nel capo primo si parla degli organi del governo, nel capo secondo i rapporti tra stato, regioni e province autonome, il capo terzo i cosiddetti poteri autorizzata dal Parlamento nello statuto albertino tutto ciò non era previsto e il potere essere era di totale pertinenza del governo. La corte costituzionale ha una serie di poteri e funzioni ma poiché esistono questi limiti è stato ovvio far si che la corte costituzionale interferisse con il procedimento referendario. Tutti i primi commi del 75, primo e secondo, riguardano i preliminari rispetto al referendum. Se il quesito non fosse sufficientemente chiaro, non potrebbe essere proposto al voto popolare. Molto problematico è il tentativo fatto rispetto alle leggi elettorali di introdurre quesiti manipolativi, la c.c quando valuta l’ammissibilità del referendum tende a conservare la natura abrogativa del referendum. Un altro fattore che ha molto impegnato la corte nella valutazione dell’ammissibilità è stata proprio la Dopo la prima fase di addio della procedura referendaria abbiamo due controlli, della cassazione (firme, valutazioni notarili). Un referendum particolare del 1989, consultivo, che era una domanda sul gradimento o meno di proseguire nel processo di integrazione europea, vi è stato un effetto plebiscitario. Celebrazione del referendum, in seguito la parte conclusiva riguarda la terza fase, l’efficacia del referendum. Un elemento che distingue il referendum abrogativo da quello costituzionale è che il referendum ha un quorum partecipativo. Questa questione del doppio quorum e il doppio quorum è molto importante, anche chi vota scheda bianca o nulla, ma una volta raggiunto il quorum la scheda bianca o nulla vale a tutti gli effetti come una manifestazione di volontà negativa, perché per avere effetto abrogativo i si devono essere maggiori ai no. Invece può avere effetto diverso se fatta nella prima fase contribuisce a raggiungere il quorum quindi contribuisce all'efficacia del referendum, se invece poi valutata dal punto di vista dell'effetto si capisce che il sì è importante se uno vuole effettivamente abrogare la legge, se lascio la scheda bianca è come se avesse scritto no perché far sì che i no siano rischia di rischiano di prevalere. Qualche volta che vi sia stata abrogazione di certe norme crea squilibri nella vita dell’ordinamento e si usa una legge ordinaria per adeguare l’effetto abrogativo, con un elemento che riguarda il tentativo tramite legge di attenuare l’effetto referendario. Si è posto il tentativo da parte del Parlamento, riguarda l’attuazione legislativa del 75 , nel caso in cui una volt attivata la procedura referendaria, con la celebrazione, ma il Parlamento modifica la legge, allora il referendum non ha luogo. Succede che il comitato promotore del referendum si è posto a tutela della procedura referendaria e ha portato davanti alla corte dei conflitti tra poteri, per chiedere alla corte di esprimersi riguardo queste male pratiche. La corte costituzionale ha fatto un’operazione degna di nota, ha considerato il comitato come espressione della volontà popolare, e quindi è intervenuta censurando o no l’attività. La democrazia rappresentativa, la corte, in questo caso si è elevata a difendere la democrazia diretta, abbiamo quindi un incrocio fra la democrazia diretta. Buttiamo uno sguardo sulla legge attuativa poi vediamo invece la giurisprudenza. Legge 352 del 1970, si è creata la legge che ha consentito la celebrazione del primo referendum, sul divorzio (lombardendum), sono anche gli anni di attuazione delle regioni. La legge parte dall’art 138, la cosa però più importante è la funzione della corte di cassazione, l’ufficio centrale del referendum che vale per tutti e due i tipi (perché il referendum costituzionale non è interamente libero, se il referendum volesse incidere sulla forma di stato vi è un controllo della corte costituzionale). Ecco invece nel tempo il referendum ha acquisito davvero una enorme forza politica una manifestazione di volontà politica tra l'altro per questo che spesso il Parlamento non lo gradisce perché è come se fosse una forma di smentita non solo della legge quanto tale ma proprio della linea politica che un certo governo un certo Parlamento stanno perseguendo quindi non è stato solo uno strumento tecnico diciamo è divenuto nel tempo uno strumento di pressione politica di manifestazione dell'animus del popolo sovrano rispetto ai governanti quindi una funzione oppositiva che si è estesa in modo molto importante. Siamo arrivati addirittura al referendum sull’acqua, si è riusciti ad ottenere il quorum per votare contro alla privatizzazione dell’acqua. In Germania non vi è il referendum, mentre in svizzera è molto usato. La sentenza 16 del 1978 è parte proprio del diritto costituzionale base, è un’esplicitazione di cos’è il referendum, amplia i limiti impliciti scritti nel 75, in realtà il referendum non è inammissibile solo in quei casi, ma estende la portata di quella norma e ci dà precisazioni importanti. Per capire la sentenza vediamo il contesto in cui si inserisce la pronuncia, art. 75 poi legge 352 poi primo referendum e in seguito sentenza 16. Il referendum diventa anche uno strumento politico, e inizia il protagonismo dei radicali, in opposizione a una maggioranza cercano di utilizzare questo strumento referendario, e collezionano firme per otto referendum (la corte di cassazione non aveva trovato stranezze e si arriva al controllo della corte costituzionale) —> abolizione codice penale militare, abrogazione ordinamento giudiziario militare, legge 1974 sui finanziamento pubblico ai partiti, abolizione della legge manicomiale, abrogazione di 97 articoli del codice penale che spaziano da una serie di reati di opinione, la pena dell’ergastolo e delle misure di sicurezza, ultimo riguarda l’abolizione della commissione inquirente, una commissione che aveva compito istruttoria sui reati per il quale la corte costituzionale si sarebbe espressa. Ovviamente questi erano problematici, infatti la corte costituzionale dirà che mettere diverse materie all’interno del quesito può essere problematico, anche la sovranità popolare è difficile che venga espressa in questo modo. Questo argomento è un problema quando si chiede al popolo di approvare una modifica costituzionale generale, non si vogliono referendum su quesiti disomogenei, uno dei dubbi avanzati nei confronti delle norme referendarie è proprio quello che si spinge il popolo a dover decidere rispetto una quantità di norme disomogenee. Un altro argomento è quello della ratifica a un trattato internazionale è che creerebbe un problema rispetto Ci sono leggi che hanno un contenuto costituzionalmente necessario o vincolato, impediamo che quel principio della costituzione venga in essere, es. se noi ponessimo un quesito referendario che va ad abolire tutta la legge 198, relativamente all’aborto, abolire completamente quella legge vorrebbe dire abolire una elegge che traduce in realtà qui principi relativi alla tutela della donna in maternità ecc… Stessa cosa sono quelle leggi ordinarie necessarie perché un organo possa funzionare 4 NOVEMBRE 2021 Tema della fiducia e il tema del Presidente della Repubblica e il ruolo. Il concetto di indirizzo politico è un concetto da un certo punto di vista problematico perché fu usato durante il fascismo nel 25, la forma di governo liberale nell'ottica della creazione di un sistema di governo dittatoriale incentrato sul capo del partito e che diventa ad un tempo capo dello Stato e capo di tutto anche di quello che la società civile pensa e fa quindi un sistema dittatoriale che diciamo piramidale e comporta anche la sottoposizione della società civile alla domande del potere nasce lì il problema delle dirizzo politico ed è uno dei motivi per cui nel nostro ordinamento non si parla e nella costituzione non si parla espressamente dell'indirizzo politico si dice che il presidente del consiglio dirige l'unità dirige la politica generale del governo vedete com'è molto leggera l’affermazione, dirige la politica generale del governo e mantiene l'unità dell'indirizzo politico quindi non è il capo del governo che è il titolare dell'indirizzo politico com'era ai tempi del fascismo ma si sottolinea sempre la natura collegiale dei due del del del governo in totale quindi è un collegio l'indirizzo politico e predisposto dal governo. L’art 94 ci dice con sufficiente chiarezza come si configura questo istituto, la fiducia è data nella logica della maggioranza politica, non maggioranza garantista (maggioranza assoluta o qualsiasi forma di maggioranza qualificata). Non viene quindi specificato in costituzione nulla circa la struttura della maggioranza che deve dare la fiducia al governo, ed è noto che nel nostro ordinamento viene data con la maggioranza semplice, dei presenti. La fiducia si vota ad appello nominale, quindi ogni parlamentare deve esprimere se si colloca nella maggioranza o dell’opposizione, e dev’essere chiaro a tutti gli elettori. E’ un momento solenne ed è chiaro che si arrivi a una maggioranza assoluta, ma non è richiesto. Abbiamo avuto governi della non sfiducia. Il governo deve aver la fiducia delle due camere. L’istituto della mozione, è un modo di manifestare la volontà del Parlamento diverso dalla legge, atto monocamerale, insieme agli altri due istituti in cui i parlamentari possono manifestare le loro opinioni, interrogazione e interpellanza. Tre atti del Parlamento che servono a manifestare volontà o questioni che muovono il sistema politico. L’interrogazione e interpellanza sono due domande, che servono a interrogare il governo su una certa questione che riguarda l’indirizzo politico. Nella vita quotidiana del parlamento vi possono essere momenti in cui i due organi interpellano. La rimasto lì dicendo che nessuno lo obbliava a dimettersi, il presidente del consiglio dei ministri ha avvallato l’invio degli ispettori a Milano, e non solo non si dimette ma gli vengono tolte le deleghe e quindi il ministro Mancuso apre un conflitto costituzionale tra un conflitto di attribuzioni per poter restare in carica, ma la corte costituzionale lo obbliga a dimettersi per l’esigenza di mantenere la stabilità del governo, che diventa principio costituzionale. Il valore costituzionale della stabilità di governo ha peso sulla vita del paese, noi ragioniamo sempre in termini collegiali, ma con l’eccezione della sfiducia individuale, a oggi è uno strumento che esiste. Bisogna però far un’aggiunta, il meccanismo della fiducia ex art. 94 non ha impedito ai nostri governi di subire la crisi, di doversi dimettere e dare avvio al processo che porta o allo scioglimento delle camere o allinsediamnto del nuovo governo. Le crisi di governo che si sono susseguite sono state extra parlamentari, non con la mozione di sfiducia ex art. 94. Questa crisi si determina per sale al colle, cioè presidente del consiglio che si dimette, crisi determinate non in relazione alla maggioranza parlamentare cosi come siede in parlamento, ma la coalizione va in crisi per elementi interni alla colazione, un partito, magari quello che fa la differenza, nell’ambito del consiglio dei ministri il partito dice che si dissocia dal sostegno al governo, si determina nell’ambito dei partiti che sostengono la coalizione. In questo caso viene meno il discorso circa la mancata trasparenza e ius egutio la grande trasparenza che è tipica della fase ascendete. Avviene tutto nelle segrete stanze dei partiti e esito di questa discussione interna sono le dimissioni. Ovviamente non è una cosa coerente, è semplicemente un modo per lasciare che le élite decidano della vita del paese. Ricordiamo la parlamentarizzazione delle crisi, cioè viene portata in parlamento perché in questo modo il popolo viene a conoscenza dei motivi quanto meno manifestanti che hanno portato quel tale partito a togliere la fiducia, ed è una prassi (regolarità che determinano la vita istituzionale del paese). Nell’ambito della prima repubblica non si era posto questo problema. La democrazia funziona per contrasti. 5 NOVEMBRE 2021 Il territorio, il popolo e il governo, gli organi essenziali dello stato. Noi abbiamo questo presidente della repubblica che fa da tramite tra il parlamento e il governo, e non è facile dare una definizione teorica. Essendo tra due organi uno pensa che faccia da arbitro tra i due grandi titolari, in realtà poiché il capo dello stato nel nostro paese viene eletto ogni 7 anni, ogni 7 anni la personalità ha un’importante influenza su come questa carica viene esercitata. Questa carica è l’unica monocratica. Art 83, le elezioni del presidente della repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea, dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Art 84 specifica come lufficio di presidente della repubblica sia incompatibile con qualsiasi altra carica. Anche l’art 85 è abbastanza semplice, c’è tutto il problema tra il passaggio da uno all’altro presidente. Anche il Parlamento scade, il governo non scade, differenze sostanziali tra i vari organi. Il pensiero dei costituenti era non possiamo rischiare che il Presidente della Repubblica a fronte di camere a lui non favorevoli le sciolga per essere rieletto. La questione della rielezione del P., guardando la storia nel nostro sistema non vi è mai stato un P. rieletto, ma sopratutto perché di fatto la storia costituzionale italiana ha avuto sempre questa caratteristica, la costituzione a proposito non dice nulla, non è mai successo a parte con Giorgio Napolitano, e anche oggi si parla della rielezione di Mattarella. Un organo rieleggibile, se la costituzione pensa alla rielezione di un organo pensa anche a un organo che ha dei tratti di responsabilità. Quando si parla di responsabilità politica lo si deve leggere nell’ottica della rielezione o della rieleggibilità. Possiamo appunto rieleggere, ridare fiducia a un certo gruppo o distaccarci e quindi manifestare dissenso, ecco allora che dobbiamo connettere la figura del P. come la possibilità di essere rieletto, non è mai successo ma poi è successo, vi è quindi un’evoluzione, poiché è rieleggibile ciò che fa può essere soggetto a una valutazione da chi lo vuole rieleggere. Elemento problematico, che tipo di valutazione, quali sono i criteri per valutare l’esercizio delle funzioni del P.? E’ un arbitro tra i due organi, ma è un arbitro che ha elementi di manifestazione di volontà, è una posizione molto delicata ed esposta ma soprattutto dovrebbe essere una figura di assoluta neutralità. Il Presidente deve essere super partes, ma sappiamo benissimo che l’arbitro esercitando la sua funzione può determinare l’esito di una partita, e quindi ci può essere un elemento valutativo del suo comportamento. Le regole costituzionali sono molto dettagliate per quanto riguarda il P., è tutto stabilito dentro la costizuone, e questo è un portato dello Statuto Albertino, i primi articoli sono quindi molto neutri però ci resta questo grande tema, dall’art 87 in poi, dice alla fine che cosa può fare il P. facendo un elenco di mansioni. Non determina l’indirizzo politico d è completamente al di fuori dei tre poteri, ma entra con dei dettagli nell’esercizio di tutte e tre funzioni, es. messaggi alle camere, indice l’elezione delle camere e ne fissa la prima riunione… è un attivatore degli altri organi. La figura del presidente della repubblica ha assunto un ruolo chiaro, quindi questo arbitro è si un arbitro ma ogni tanto vuole anche dire la sua non totalmente determinato da una serie di regole che la costituzione neanche esplicita. Il semestre bianco è il periodo di tempo corrispondente agli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica Italiana, durante il quale al Presidente è vietato per legge sciogliere le Camere. Perché è cosi importante questo potere di sciogliere le camere? Incide direttamente sulla persistenza o meno di una certa Camera/Parlamento, nel momento in cui questo stesso si trovasse davanti a una crisi di governo, n.b non è scritto nella norma ma lo scioglimento può avvenire solamente durante una crisi di governo. Ha sia la leva dello scioglimento ma anche quella di eleggere un Presidente del Consiglio. Il sistema proporzionale garantisce a tutte le forze politiche di essere rappresentante in parlamento, e quindi il sistema elettorale fa si che arrivi una certa compagine che deriva proporzionalmente dalle forze politiche del paese. Si dice che la decisione sul governo è una decisione presa in Parlamento, dopo le elezioni nell’ambito della contrattazione dei partiti, si decide chi governa dopo le elezioni, perché il sistema proporzionale è fatto così. Le combinazioni tra i partiti possono essere le più disparate. I tre pilastri sono la costituzione, sistema elettorale e sistema dei partiti. 10 NOVEMBRE 2021 La forma di governo è il rapporto che intercorre tra gli organi costituzionali. Vediamo specialmente il rapporto governo-Parlamento, la forma di governo subisce molte variazioni. Il Presidente della Repubblica. Nei sistemi parlamentari il ruolo del Capo dello Stato oscilla tra la garanzia costituzionale (potere neutro) e il potere governante. Art 87. SCRIVI SLIDE Il semestre bianco, sono gli ultimi sei mesi di carica dove il P. non può sciogliere il Parlamento per evitare che possa condizionare la sua rielezione. Art. 89, perché si ha la controfirma? E’ un espediente intelligente che si è creato nella storia costituzionale proprio nel momento in cui si è formata la storia monarchica costituzionale. L’istituto della controfirma ha due funzioni, dà validità all’atto e rende irresponsabile PdR per l’atto approvato. Art. 90, a giudicare il PdR vi devono anche essere membri aggiunti. Arriviamo alla parte più complessa, ritornando al nostro modellino storico della forma di governo noi abbiamo un esecutivo, legislativo, un giudiziario e nella storia chi era titolare della funzione esecutiva la passa al governo e Constant, personaggio francese, dice che il PdR è un potere neutro, per dire che questo potere neutro potrebbe essere molto neutro, ma a volte non lo è per niente. Anche il decreto di nomina dell’essere controfirmato, e viene firmato dal Presidente del consiglio in caricando, che da un punto di vista giuridico è una bestialità. Dobbiamo distinguere gli atti, vediamo gli atti che sono formalmente e sostanzialmente presidenziali—> gli atti di nomina; senatori a vita e 5 giudici della Corte Costituzionale, il rinvio delle leggi; il PdR con un messaggio motivato può rinviare una legge alle camere per una nuova deliberazione (art 74), i messaggi presidenziali; messaggi libere alle Camere e stimolano o orientano l’attività, esternazioni atipiche; tutte le manifestazioni di pensiero, convocazione straordinaria; per evitare prevaricazioni della maggioranza. Vediamo ora gli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi: l’emanazione degli atti governativi aventi forza di legge e dei regolamenti del Governo: il PdR può comunque esercitare un
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved