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Dispensa Diritto Costituzionale, Dispense di Diritto Costituzionale

Dispensa di Diritto Costituzionale: appunti lezioni Prof. Vigevani integrate con i manuali da lui consigliati.

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 28/09/2022

gracesferrari
gracesferrari 🇮🇹

10 documenti

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Scarica Dispensa Diritto Costituzionale e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! DIRITTO COSTITUZIONALE Prof. Giulio Vigevano Lezione 1: Introduzione al corso Introduzione al corso Importante confrontarsi con gli eventi quotidiani e capire quali sono i grandi temi, in particolare di questo periodo, della materia Importante essere vivaci intellettualmente Spazi di discussione su casi recenti e tematiche di attualità Libri ed Esami Lezione 45 pausa 45 Cos’e il diritto costituzionale? Fondamento dello stato, il vero senso della nostra costituzione e il primo vero tentativo di limitare il potere attraverso il diritto. Il potere nella storia e sempre stato difficilmente contenibile e solo attraverso la forza riusciva ad essere contenuto. Si tratta di regole che si pongono al di sopra di chi esercita il potere, perché chi lo esercita non può modificarle, salvo procedure complesse. Obiettivo: protezione dei diritti degli individui contro chi esercita illegittimamente e non democraticamente il potere Cosa disciplina una costituzione? Il testo costituzionale ha una particolare partizione. Si apre con una serie di principi fondamentali, espressi in 12 articoli che sintetizzano il nucleo del patto essenziale alla base del nostro ordinamento giuridico (valore della persona, della pace, uguaglianza e altri pilastri...) Successivamente ai principi, come ideale sviluppo, art 13/54: la prima parte intitolata “diritti e doveri dei cittadini”, e la seconda parte art 55/139 intitolata “ordinamento della repubblica” Quindi prima i diritti e poi l’organizzazione del potere Perché questo ordine?: Perché nella prima parte la Costituzione ha posto i fili della Repubblica e le sue finalità, obiettivi a cui deve tendere (diritto alla salute allo studio...) L'organizzazione del potere è poi lo strumento attraverso il quale tali diritti vengono effettivamente tutelati. Questo ordine è capovolto rispetto agli stati di tipo monarchico e autoritario, e ciò spiega tutti i rapporti interni dell’ordinamento, il motivo per cui è garantita l'indipendenza della magistratura e perché è presente una distinzione di competenze tra i diversi livelli di governo. Costruzione non casuale ma che invece costituisce la sintesi delle posizioni ideali espresse nell’Assemblea Costituente del 46 fino al 47. La sua struttura spiega quindi già i suoi valori intrinsechi. La Costituzione nasce dal basso, dall'evento epocale della fine della Guerra e della caduta del fascismo per riaffermare il nuovo patto di cittadinanza completamente rotto dal regime. Non è quindi più centrale il potere in sé ma il suo rapporto con i cittadini e i loro diritti. Sintesi Prima parte: Principi Seconda parte: Organizzazione del potere e quindi limita lo stesso La seconda parte non è comunque indifferente alla tutela dei diritti, perché vi sono sistemi o altre forme di governo che tendono a limitare in modo minore o maggiore i diritti. L'unico modo per limitare il potere è dividerlo. Ricordiamo Montesquieu e la separazione dei poteri, il fatto che non debbano essere raggruppati in un unico soggetto, non solo per una migliore gestione del potere stesso ma anche per una maggiore tutela dei diritti stessi e per evitare che il potere esondi e invada gli spazi lasciati alla libertà dei singoli o delle formazioni sociali. La nostra costituzione garantisce quindi i diritti e cerca di organizzare i poteri dello stato attraverso una versione aggiornata del principio di separazione dei poteri. Questo si ha anche su scala verticale, il comune la regione lo stato hanno poteri diversi, non solo il potere si divide su scala orizzontale, legislativo giudiziario e esecutivo. L'esperienza del fascismo, esempio di grande concentrazione del potere in capo ad un unico soggetto, fa sì che la separazione dei poteri sia anche conseguenza della paura del ritorno di un tiranno di un uomo forte che possa accentrare su di sé tutti i poteri. Noi studieremo anche due altri aspetti 1. Modalità attraverso le quali si produce il diritto = fonti del diritto, del nostro ordinamento e il modo in cui si possono introdurre nuove norme e modificare quelle esistenti Essendo il nostro stato inserito anche in organizzazioni rilevanti, nello studiare queste modalità, non possiamo limitarci alle fonti interne, ma dobbiamo analizzare il sistema delle fonti interne in rapporto anche con le fonti sovranazionali dell’UE. Infatti dal ‘57 ad oggi vi sono sempre più materie disciplinate esclusivamente o in modo importante dal diritto dell’Unione Europea. Il lavoro del giurista e infatti l'individuazione nella norma e la sua applicazione nel caso concreto CAPITOLI V e VI LIBRO 2. Come si modifica la stessa Costituzione e come si protegge ?: Essa non è immodificabile, può anzi essere modificata in tanti modi, attraverso atti violenti, rivoluzioni che possono portare ad un cambiamento in meglio o in peggio dei principi vigenti nella società. Es La presa di potere di Mussolini cancella le garanzie presenti nello Statuto Albertino, fu una vera e propria forma di rivoluzione Normalmente però le costituzioni si limitano ad evolversi, mantenendo i principi ma modificando le norme che li attuano. Anche le modifiche devono essere disciplinate, perché non avvengano con la forza ma secondo il diritto. La Costituzione stessa prevede la disciplina della modifica di queste norme negli articoli 138 e 139 1. Processo aggravato di modifica delle norme costituzionali = per cambiarle è necessario un iter legislativo più complesso e con maggioranze più ampie rispetto a quello necessario per l'approvazione di una legge, perciò la modifica della costituzione è un procedimento più complesso rispetto alla modifica di una legge semplice. Inoltre è prevista la possibilità di modificare la costituzione attraverso un Referendum Es: Referendum 2020 relativo al numero di parlamentari (spiegato lezione 3) Talvolta i giudici stessi nel risolvere casi concreti applicano direttamente il testo costituzionale ed esso diventa spesso la fonte diretta nella disciplina della materia Es Costituzione art 36 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione alla qualità e quantità del proprio lavoro e ad assicurare a sé e alla sua famiglia un esistenza libera e dignitosa” Le nostre leggi non prevedono sinora un salario minimo garantito, un minimo di retribuzione oraria, differentemente da altri ordinamenti come Francia o America. Noi abbiamo sempre preferito che fossero i contratti collettivi a prevedere l'entità della retribuzione I contratti di lavoro prevedono solitamente una retribuzione minima, tuttavia vincolano solo chi aderisce all'organizzazione industriale o al sindacato, ma se una società non vi aderisce questo contratto per lui non è vincolante Se un lavoratore necessita di lavorare e disponibile a lavorare anche per una retribuzione oraria inferiore a quella minima stabilita dai contratti, allora nel momento in cui davanti al giudice non si applica al caso concreto il contratto collettivo, il giudice italiano dice che nonostante non esista una legge la costituzione parla di retribuzione dignitosa e quindi una retribuzione inferiore al minimo è in se non dignitosa. Di conseguenza quel lavoratore potrà chiedere tutte le differenze salariali tra quanto ha percepito e quanto avrebbe dovuto percepire Importante: in assenza di una legge specifica, l'applicazione diretta della costituzione consente di migliorare una situazione e di supplire ad una mancanza del legislatore. Es Altri casi di applicazione diretta Caso di Fabiano Antoniani: in seguito ad un incidente il ragazzo diventa tetraplegico in modo irreversibile e chiede di interrompere l'alimentazione e le cure che gli permettono di sopravvivere Tuttavia se egli avesse semplicemente interrotto le cure sarebbe arrivato alla morte con una grande sofferenza, ma nel nostro ordinamento è comunque vietato essere accompagnato al suicidio. Decide quindi di recarsi in una clinica in Svizzera dove verrà accompagnato alla morte. Nel nostro ordinamento l’aiuto al suicidio è un reato accanto al reato di istigazione al suicidio, e ovviamente colui che ha aiutato il ragazzo ne ha favorito il suicidio. Applicando quindi la norma del codice penale egli sarebbe dovuto essere condannato ad una pena importante. Tuttavia, il mero aiuto materiale al soggetto che volontariamente aveva deciso di interrompere il proprio stato di sofferenza e diverso dall’ istigazione al suicidio. Il caso va quindi alla Corte Costituzionale, il giudice delle leggi, cioè non giudica su un caso concreto ma deve giudicare se quella norma del codice penale sia conforme o meno alla costituzione così come essa si è evoluta, e tenendo conto quindi dell'evoluzione della morale e dell'etica. Oggi le disposizioni ovviamente rimangono immutate ma le norme che sono l'interpretazione di quel testo si evolvono parallelamente alla società. Se la corte costituzionale dichiara incostituzionale quella norma, nessun giudice ha più la possibilità di applicarla. L'effetto della sentenza della corte costituzionale produce quindi effetti su tutto l'ordinamento, oppure può capitare che la corte inviti il legislatore a disciplinare in modo più ampio la norma, ma questo invito può anche essere da lui disatteso. La corte non dice in questo caso che il reato di aiuto al suicidio è in se incostituzionale ma afferma che non sempre debba essere atteso, quindi ritaglia all'interno della norma uno spazio di non punibilità Non è reato quando vi sono determinate condizioni, ad esempio se il suicidio è una volontà liberamente formatasi, il soggetto deve essere capace di intendere e di volere e deve volontariamente aver preso quella scelta. Fissa quindi il principio di autodeterminazione dell'individuo, il fatto che il soggetto non può essere costretto a trattamenti sanitari contro la propria volontà. Quindi la corte modifica la norma e ritaglia una nuova norma, e colui che ha aiutato Antoniani viene assolto. Simile: Caso Eluana Englaro Applicazione diretta della costituzione ancora più evidente, stato di coma vegetativo per 17 anni in seguito ad un incidente stradale, il padre si batte per interrompere la sua condizione, la quale la stessa Eluana considerava non vita. Dopo questo caso le DAT. La cassazione, organo di vertice della giurisdizione ordinaria, in assenza di un testo normativo applica direttamente la costituzione in particolare il principio di autodeterminazione dell'individuo e quello collegato al diritto alla salute, e ordina di interrompere il trattamento consistente nell'alimentazione forzata della vita di Eluana. Valore normativo della costituzione (già specificato nella prima sentenza del 1956 della Corte) = una legge in contrasto con la costituzione e incostituzionale e dovrà essere dichiarata tale dalla corte e quindi essa può intervenire su delle leggi siano essi precedenti o successive alla formazione della corte La legge e dichiarata invalida e perde efficacia nell'ordinamento. Inoltre, tutte le leggi devono essere interpretate in modo conforme alla costituzione = partendo da un testo si trae una o più norme giuridiche, attraverso l'interpretazione di questo testo. Questo è il compito principale del giudice il quale deve attraverso questo procedimento applicare la legge al caso concreto. Da un solo testo vi possono essere più interpretazioni e il giudice dovrà applicare quella norma che sia conforme alla costituzione. La costituzione in questo modo diventa uno strumento fondamentale per interpretare le leggi, e ogni legge anche quelle non costituzionali subiscono la sua influenza. Caratteristiche: Le costituzioni che si sono alternate nel nostro Ordinamento o che esistono in ordinamenti analoghi al nostro possono avere diverse caratteristiche. Distinzioni fondamentali 1. Rigide o flessibili Rigide = per la sua modifica vi è la necessità di un procedimento aggravato rispetto al procedimento legislativo ordinario.Deve esistere un organo giurisdizionale che ha la funzione di verificare la costituzionalità delle leggi e eventualmente invalidare quelle in contrasto con essa. Flessibili = modificabili con legge ordinaria 2. Scritte e non scritte Con lo sviluppo del costituzionalismo moderno si cominciarono ad avere costituzioni scritte. Quasi tutte scritte perché le norme fondamentali sono inserite in un testo o in una pluralità di testi, ma vi sono casi di costituzioni non scritte e di ordinamenti i cui principi non sono codificati in un testo Caso del Regno Unito Non dispone di leggi costituzionali in senso formali, ma nessuno sosterrebbe che non esistono norme costituzionali. La costituzione britannica non è un unico testo ma è un insieme di fonti di tipo diverso che comprendono leggi, consuetudini di secoli lontani e convenzioni tra vari poteri come Monarchia e Parlamento, include anche le pronunce più importanti dei giudici inglesi che risalgono a tempi remoti . E’ difficile quindi tracciare i confini, e quindi non è nemmeno formalmente una costituzione rigida. Guardando però alla storia dell'Inghilterra vi è una tale stabilità di alcune regole costituzionali che ci porta ad affermare che nonostante la costituzione non sia scritta e rigida, sia comunque fortissima. Le costituzioni si scrivono solitamente quando quei valori vanno affermati perché precedentemente erano stati abbandonati o non condivisi da tutti, es fine della guerra mondiale. Alcuni Paesi che non hanno avuto bisogno di ciò, non hanno quindi un documento formale ma possiedono comunque un nucleo di norme che costituiscono l’ordinamento costituzionale di quel dato paese. Ordinamento costituzionale = il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma all’ordinamento giuridico e rappresentano il codice genetico che determina l’identità e l’ordine costituzionale dello stesso. Il concetto di ordinamento costituzionale così inteso è utile per diversi motivi 1 la costituzione come documento scritto non esaurisce affatto tutto ciò che attiene agli elementi di fondo dell’ordinamento perché restano fuori da essa leggi costituzionali e consuetudini costituzionali 2 la costituzione contiene disposizioni che disciplinano aspetti che, per quanto rilevanti, non caratterizzano l’ordinamento. Es: non tutti i 139 articoli rappresentano il fondamento su cui si basa il nostro ordinamento, perciò la loro abrogazioni non eliminerebbe nessun pilastro dell’ordine costituzionale 3 la costituzione può contenere norme non più effettivamente vigenti Quindi l’ordinamento costituzionale di un Paese non si identifica solo con le norme formalmente costituzionali, e viceversa, le norme della Costituzione non esauriscono i contenuti di un ordinamento costituzionale. 3. Concesse o di origine rappresentativa Concesse = in cui il sovrano autolimita il suo potere attribuendone una parte ad un altro organo es Statuto Albertino concesso da Carlo Alberto Di origine rappresentativa = nascono dal basso come la nostra che nasce eletta a suffragio universale nel 2 giugno 1946 e quindi come espressione dell'intero popolo italiano (tutte le costituzioni democratiche hanno questa origine) 4. Lunghe o brevi Non si misura sul numero di articoli, ma si distingue a seconda del contenuto dei singoli articoli Es diritto al lavoro nella nostra costituzione non si limita ad essere garantito, ma ha una serie di articoli che garantiscono la retribuzione il lavoro femminile il diritto di sciopero i sindacati il diritto alle ferie annuali. (non viene posta solo la cornice ma da molte indicazioni sui contenuti) Lunga = non si limita a dettare i principi ma da una prima regolamentazione della materia Brevi = sono le costituzioni ottocentesche che si limitano ad affermare il diritto Più le costituzioni sono lunghe più il potere legislativo sarà limitato poiché egli potrà operare solo all'interno di quei confini. 5. Prescrittive o programmatiche Prescrittive = hanno carattere normativo cioè producono effetti giuridici nell'ordinamento Programmatiche = sono quelle norme all'interno della costituzione che si limitano a porre degli obiettivi al legislatore senza però incidere direttamente sui rapporti giuridici La nostra Costituzione ha entrambe le norme, sia di natura prescrittiva e programmatica. Es durata senato da 6 a 5 anni / aspetti poco importanti perché vi erano già previste dalle leggi in merito (divieto pena di morte in origine eccezione per il codice militare di guerra poi totalmente abolita). Altre riforme furono invece significative, una in particolare, approvata anche tramite referendum nel 2001, del titolo V della II parte della Costituzione riguardante il regionalismo italiano, ha aumentato le competenze delle regioni e insieme alla riforma del 99 ha modificato la forma di governo. Fino alla fine degli anni 70 le forze politiche di maggioranza (DC e partiti alleati) e l’opposizione (PC) furono concordi nel respingere qualsiasi ipotesi di revisione. Insieme essi formavano il cosiddetto arco costituzionale, che esprimeva la costituzione in senso materiale dell’epoca. Nel 79, di fronte alle evidenti difficoltà di funzionamento del sistema politico, culminate con la vicenda di Aldo Moro, il Partito Socialista si fece promotore di incisive modifiche costituzionali, lanciando la grande riforma. Nel corso di 15 anni, le commissioni parlamentari bicamerali per le riforme, furono ben tre. Tre bicamerali per le riforme costituzionali: 1 progetto che toccava 45 articoli 2 progetto che toccava 22 articoli 3 progetto che riscriveva integralmente la parte II del testo costituzionale Trentacinque anni di riformismo istituzionale hanno mostrato come sia difficile procedere ad una revisione ampia della carta costituzionale, e in effetti mai si sono ottenuti consensi sufficienti per un’impresa del genere, nonostante dalla Seconda Bicamerale si sia limitata la revisione alla II parte del testo per venire incontro alle preoccupazioni di quanti temevano che mettere mano alla parte I avrebbe potuto ridurre la tutela dei diritti. Sono tutti falliti i tentativi di riforma complessiva della seconda parte del testo. Ma la prima parte, abbiamo visto, è sempre stata ritenuta adatta, con i necessari accorgimenti rispetto alle varie stagioni della storia costituzionale. La seconda parte, relativa alla forma di governo e al rapporto tra Stato e Enti, è sempre stato oggetto di discussione, e dall’inizio degli anni 80 ad oggi ha avuto molti tentativi di modifica complessiva = molte commissioni parlamentari avevano discusso e proposto testi di riforma, perché si riteneva che il tipo di rapporto tra i poteri che la Costituzione aveva sancito conducesse ad una forte instabilità dei governi, ad un eccessiva durata del processo legislativo a causa del bicameralismo paritario. Per due volte nel 2005 e 2016 le Camere approvano due riforme costituzionali particolarmente ampie relative alla seconda parte. 2005: votata da centro destra con maggioranza Berlusconi, 2016: centro sinistra con Renzi, ma poi bocciate entrambe nel Referendum che seguì. Dopo il fallimento della riforma Renzi questa volontà si è arenata e si è ripresa l’idea di riforme costituzionali solo in parti specifiche Es riforma in materia di riduzione del numero dei parlamentari del 2020, modifica articoli 56/7/9 Art 56: deputati da 630 a 400 più numero di deputati eletti nella circoscrizione estera da 12 a 8 Art 57: senatori da 315 a 200, rappresentanti regioni da 7 a 3 Art 59: senatori a vita potevano essere eletti 5 per ogni Presidente della Repubblica. Problema: se durante la presidenza Mattarella muore un senatore e sono 4, egli durante il suo decreto di nomina può nominarne 5 oppure solo 1 perché devono essere massimo 5? Solitamente ultima interpretazione, tranne Pertini e Cossiga, con il rischio che questi diventassero però troppi. Con questo referendum si è fissato il principio che i senatori a vita debbano essere massimo 5 Tutto è scritto nella Gazzetta Ufficiale = fonte attraverso cui i cittadini hanno conoscenza ufficiale delle norme, ad oggi è stata totalmente digitalizzata Art 139: Limiti alla revisione costituzionale Abbiamo già accennato al fatto che sono previste parti nella Costituzione che non possono essere derogate, Art 139: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” Origine storica perché nel 2 giugno 1946 il popolo italiano fu chiamato a votare in un referendum per scegliere Repubblica o Monarchia, scelta sottratta quindi all’Assemblea Costituente ma data in mano al popolo italiano. I Costituenti scelsero di definire per sempre questa scelta rendendola immodificabile nell’Art 139. L’Italia non può tornare ad essere una monarchia nemmeno attraverso il processo di revisione. Il principio repubblicano è stato interpretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale come un limite ben più ampio, infatti l’art 139 è stato eletto con l’art 1 che afferma che l’Italia è una Repubblica democratica. Il principio democratico dell’art 1 integra il principio repubblicano dell’art 139 e costituisce anch’esso un limite alla revisione. I Principi e gli ideali che fanno di un ordinamento una democrazia non possono essere derogati nemmeno con il procedimento di revisione costituzionale perché la loro modifica stravolgerebbe tutto il resto. Es: Una democrazia è connotata soprattutto dall’esercizio del diritto del voto, uguale consapevole libero e segreto, e se io attribuisco l’art 8 (diritto di voto) solo a particolari soggetti, vado ad incidere sul principio democratico e di conseguenza introdurrò una modifica non democratica. E la stessa cosa vale per la libertà di espressione oppure organizzazione politica limitando il pluralismo politico. L’art 139 che vieta il ritorno della monarchia, sostanzialmente vieta molto di più cioè vieta qualsiasi revisione che metta in pericolo il principio democratico della repubblica e i principi ad esso connaturati. La corte costituzionale ha individuato poi ulteriori limiti, nei principi supremi del nostro ordinamento. Sentenza della corte costituzionale del 1988: è stato affermato che sono sottratti alla revisione il nucleo di valori su cui si basa la Costituzione, non i singoli articoli ma alcuni principi che si ricavano da questi articoli. Es: esistenza di diritti inviolabili (art 2) oppure libertà personale (art 13) ?: nella nostra logica costituzionale i diritti non sono concessi dallo Stato ai cittadini, ma sono diritti degli individui che preesistono allo Stato e che questo può solo regolare ma non cancellare. Possiamo perciò parlare di revisione e processo aggravato + limiti impliciti e espliciti. DIRITTO COSTITUZIONALE Lezione 4: Appunti integrati Cap 2 (39-55) LO STATO Gli Stati sorsero quando in varie parti d’Europa alcuni ordinamenti territoriali si organizzarono intorno ad un principe, un feudatario che acquisì posizioni di preminenza rispetto ad altri. Come? 1 Affermando la propria autonomia nei confronti del Papato e dell’Imperatore 2 Affermando la propria supremazia nei confronti degli ordinamenti feudali, corporativi e municipali Definizione Si può parlare di Stato quando una popolazione stanziata su un territorio –sottomettendosi ad un potere sovrano- dà vita ad un ordinamento rivolto a soddisfare interessi generali. Elementi costitutivi: 1 Popolo = insieme di persone legate dalla condivisione di un’uguale cittadinanza e di una tendenziale eguaglianza di diritti e doveri di fronte al governo 2 Territorio = spazio non necessariamente contiguo 3 Governo = capace di esercitare il potere sovrano Caratteri dello Stato moderno 1 Politicità = l’ordinamento statale assume tra le proprie finalità la cura, almeno potenzialmente, di tutti gli interessi generali che riguardano una collettività 2 Sovranità = supremazia rispetto a ogni altro potere costituito al suo interno / indipendenza rispetto ad ogni altro potere esterno. Uno Stato può definirsi sovrano se riesce a conseguire il monopolio della forza = se è in grado di agire senza resistenze al proprio interno e senza interferenze dall’esterno. Lo Stato esercita il monopolio della forza sia in forma diretta (tribunali, forze di polizia...) sia in forma indiretta, cioè legittimando altri soggetti all’uso della forza I due concetti sono collegati, non si possono perseguire fini generali se non si dispone della forza e se non si è sovrani. NB: Art 7 della Costituzione dice che “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti” 3 Costituzione = concetto collegato alle categorie precedenti: la sovranità è un potere costituente e non costituito, e in quel potere trova legittimazione lo Stato. Solo gli stati sovrani possono darsi o possedere una Costituzione. NB: Art 2 della Costituzione dice che “La sovranità appartiene al popolo” 1 Il popolo è fonte di legittimazione di ogni potere statale 2 Il popolo è titolare dei poteri sovrani (elegge organi dello Stato…) La sovranità statale incontra però dei limiti a) Limiti di fatto derivanti dai processi di globalizzazione e che rendono difficile il controllo degli Stati sia sulla circolazione delle informazioni sia sulla circolazione dei beni 2 Fondamenti della democrazia moderna = fiducia nella razionalità umana e presunzione che queste azioni conducano alla verità, intesa come soluzione migliore per lo Stato 5 Principio rappresentativo = nello Stato liberale il voto è limitato a soggetti con una determinata istruzione o capacità economica. Critica allo Stato liberale, inteso come Stato borghese, perché pur dichiarando di rappresentare tutta la nazione, rappresenta solo alcuni soggetti che sono più interessati ad ottenere determinati interessi in campo economico. Crisi dello Stato liberale In alcuni casi si trattò di una semplice crisi di maturazione = evoluzione verso lo stato democratico. Es: Regno Unito e Stati Uniti, in cui non vi sono state rotture o momenti in cui i principi dello stato liberale vennero meno, ma accade un’evoluzione. In Italia e Germania la crisi fu più drammatica e si risolse in esperienze che negano i valori dello stato liberale, cioè il fascismo e il nazismo. In altri paesi il passaggio fu ancora più drammatico, come in Russia in cui accadde il passaggio da uno Stato autoritario e zarista, a stato nuovamente autoritario che è l’Unione Sovietica. Perché crisi? 1 Ruolo da protagonista della storia di classi escluse fino ad ora. Nascono movimenti politici che chiedono la rappresentanza del proletariato e che contestano lo stato liberale soprattutto nella sua impostazione economica. 2 Introduzione del suffragio universale maschile + nascita dei partiti di massa = partiti politici organizzati, forti e diversi dai partiti liberali (partiti composti da personalità del territorio, deboli e con schieramenti meno netti) Cambia perciò la dinamica parlamentare. 3 Il conflitto sociale non è più così facilmente gestibile: iniziano a porsi alternative politiche che iniziano a pensare di poter ottenere il potere anche legittimamente, cambiando radicalmente la società. 4 Prima guerra mondiale = evento con effetti enormi tra cui quello di riportare sul palcoscenico della storia le classi sociali più umili. Dove lo stato liberale non è in grado di includere le nuove forze della società, esso si avvia verso la fine. Esperienze di contrapposizione allo Stato Liberale A Stato totalitario Lo Stato totalitario cambia totalmente il rapporto tra cittadino e Stato, in modo particolare in Italia e Germania. Principio cardine su cui si fonda il sistema politico: centralità dello stato = tutto è in funzione dello Stato. Esso mira a controllare la vita del cittadino sotto ogni suo aspetto, in modo molto più ambizioso dello Stato assoluto. Obiettivo: supremazia/gloria attraverso l’asservimento degli stessi cittadini Es: Stato nazista: il fine unico è lo Stato (la nascita era utilizzata per dare vite alla patria). Esso fu un fenomeno dello Stato totalitario, ma in realtà di tutti gli stati in quel periodo storico. La tendenza dell’intervento dello Stato nell’economia, insieme alla creazione di beni per fini economici, militari e industriali, si ritrova ovunque dopo la crisi del 29. Caratteristiche: 1 Concentrazione di tutti i poteri in mano ad un unico soggetto 2 Viene meno il concetto di separazione dei poteri e il principio stesso di legalità 3 Vengono smantellate le libertà politiche e civili e si realizza un sistema in cui il potere innerva ogni settore della società 4 Pretesa di creare un uomo nuovo, di modificare la stessa natura umana creando una società nella quale ogni persona sia consapevole e contenta di fare parte di un aggregato più ampio e con una finalità più grande. Il regime modella la vita delle persone, utilizza i mezzi di comunicazione per la propaganda di regime e per la creazione di una società il più possibile omogenea. B Stato socialista o comunista Si sviluppa in Unione Sovietica. Qui il punto di partenza e di critica al sistema liberale riguarda i rapporti economici. La critica del comunismo è rivolta all’ingiustizia sociale che porta l’iniziativa privata nell’economia. Si sviluppa una critica alla proprietà privata, e una volontà di collettivizzare le terre (stato agricolo). Questa base di partenza, che in origine non intaccava i principi liberali relativi ai diritti, si realizza poi nella concentrazione del potere in pochissime mani, arrivando comunque alla volontà di realizzare l’uomo nuovo (così come nello Stato totalitario). L’ideologia di emancipazione del socialismo, si trasforma quindi comunque in un’ideologia di annientamento e di sopraffazione. DIRITTO COSTITUZIONALE Lezione 5 Evoluzione forma di Stato II 3. STATO DEMOCRATICO/LIBERALDEMOCRATICO/SOCIALE Varie espressioni: Democratico/Sociale: mette in evidenza il ruolo nuovo dello Stato e tutti quei diritti che oggi vanno tutelati. Fine ultimo: garanzia di importanti prestazioni sociali Liberaldemocratico: mette in evidenza soprattutto il legame diretto tra forma di Stato liberale (700-800) e gli stati democratici attuali. Esso è caratterizzato dalla legittimazione dal basso, non più di una sola quota, ma da parte dell’intera cittadinanza. Lo Stato passa infatti da essere monoclasse (stato liberale), in cui il diritto di voto è riservato solo a pochi, ad essere pluriclasse, in cui cioè si arriva al riconoscimento dei diritti di tutti i cittadini. Costituzionale: dà importanza al principio di rigidità della Costituzione, e alla fissazione all’interno di questa dei diritti civili, politici e sociali. La Repubblica Italiana, costruita sulla base della Costituzione del 1948, può definirsi uno Stato che si ispira al costituzionalismo liberaldemocratico, ed ha tutte le caratteristiche dello Stato costituzionale: 1 I diritti dell’uomo e sociali hanno il primato su ogni altro valore 2 I titoli che legittimano il riconoscimento dei diritti sono: cittadinanza + condizione stessa di essere umano, e non l’appartenenza ad una classe/corporazione/religione. 3 principio di uguaglianza 4 principio di maggioranza 5 principio di laicità 6 Costituzione rigida e scritta 7 principio della separazione dei poteri/governo misto 8 giudici indipendenti dal potere pubblico 9 controllo diffuso = controllo di costituzionalità delle leggi ad opera dei giudici ordinari 10 controllo accentrato = controllo ad opera di appositi tribunali costituzionali Affermazione dello Stato democratico = fenomeno che si è sviluppato nel tempo e che ha date di inizio differenti a seconda degli Stati geografici. Evoluzione lenta e progressiva da quello Liberale a quello Democratico. Dopo la I GM abbiamo esperienze di Stati Democratici nell’Europa continentale: Repubblica di Weimar e Francia. Prima fase storica (dopo la II GM) durante la quale molti paesi assumono questa forma di stato come definitiva, Italia e Germania anche Giappone. Seconda fase storica durante la quale alcuni Stati abbandonano modelli dittatoriali o oligarchici e adottano costituzioni democratiche, come la Spagna dopo la dittatura di Franco, il cui processo di trasformazione in una monarchia democratica avvenne e si realizzò con la Costituzione del 1978. Anche Portogallo, Grecia iniziano un percorso di avvicinamento e adesione all’UE. Terza fase storica corrisponde con la caduta del Comunismo dopo l’89, altri stati adottano costituzioni democratiche e aderiscono all’UE. (interessante è come il passaggio alla democrazia corrisponda spesso al processo di adesione all’Unione Europea) Ciò ha consentito di ottenere il più grande periodo di pace della storia in Europa. Stato fascista/autoritario: il rapporto con gli altri Stati si caratterizzava da criteri di forza, dal bellicismo = gli stati sono tra di loro nemici e la guerra è inevitabile conseguenza dei rapporti tra Stati, unico modo di regolare le controversie internazionali. 2 Pluralismo Stato democratico: pluralismo di tipo politico, ideologico, culturale Stati autoritari: riduzione ad una sola opzione e chiusura verso ciò che è diverso Caratteristica della democrazia è l’apertura al diverso. Ogni norma della Costituzione è scritta e pensata nella prospettiva di evitare che ciò che era successo potesse riaccadere. La nostra Costituzione è profondamente antifascista perché coloro che la concepirono scrissero le norme con il tentativo di impedire che tornassero quelle condizioni politiche e sociali che avevano portato all’introduzione della dittatura quasi senza opposizione. NASCITA DELLA COSTITUZIONE Statuto Albertino = prima carta costituzionale italiana concessa da Carlo Alberto il 4 marzo 1848. Esso fu elaborato da un consiglio di conferenza nel quale quasi tutti i 17 componenti, pari al re, erano in realtà fortemente riluttanti. La scelta veniva compiuta infatti solo per timore del peggio e per frenare i moti insurrezionali esplosi nel Regno delle Due Sicilie che avevano costretto Ferdinando II a concedere una costituzione il 29 gennaio. I modelli dello Statuto: Lo Statuto Albertino fu la sola carta costituzionale che rimase in vigore anche dopo il fallimento rivoluzionario. Nella sua stesura risultò forte l’influenza della cultura politico-istituzionale francese, infatti a modello dello Statuto fu presa la Chartre del 1814 come modificata nel 1830 da Filippo d’Orleans. La prima legge elettorale fu elaborata sull’esempio del sistema uninominale a doppio turno vigente in Francia e il regolamento della Camera dei Deputati fu la trascrizione di quello dell’assemblea francese. Obiettivi: 1 Delineare una monarchia costituzionale nella quale il potere fosse saldamente in mano al Re 2 Il potere doveva essere collettivamente esercitato dal re e da due Camere, una elettiva (Camera dei Deputati) e una di nomina regia vitalizia (Senato del Regno) Statuto: Costituzione rigida o flessibile? Lo Statuto è stato considerato una costituzione flessibile perché non era previsto un procedimento di revisione aggravato (oggi Art 138), né alcuna forma di controllo della conformità della legge rispetto allo stesso. Non vi erano perciò strumenti per impedire alla legislazione successiva di derogarvi. (ecco perché Mussolini riesce) Alcuni disattendono questa opinione perché considerano il preambolo dello Statuto (“legge fondamentale perpetua e irrevocabile) sia l’art 81 (abrogava leggi contrarie ad esso). Essi sostengono quindi che si trattasse inizialmente di una costituzione rigida diventata flessibile nella prassi. Ciò sarebbe avvenuto in realtà dopo l’avvento del Fascismo che non esitò ad imporre con le sue leggi istituzioni del tutto incompatibili, senza che l’ordinamento reagisse. Evoluzione dell’ordinamento statuario: Due fasi: 1 Fino all’avvento del regime fascista: vicenda dello Statuto Albertino dura fino agli anni 40 del Novecento 2 Dopo l’avvento del regime fascista: Mussolini governò avvalendosi di “pieni poteri”, furono limitate le libertà individuali ed ebbe inizio la fascistizzazione dello Stato. Soppresso ogni pluralismo politico e sindacale, vincolato il Re alla scelta di un capo del governo indicato dal partito unico, dello Statuto Albertino rimase solo il simulacro esteriore. Le transizioni (1943-48): Gli eventi e le fasi più rilevanti 1 Governo Badoglio: tentativo di restaurazione monarchica e statuaria Dopo il 25 luglio del 1943 (crollo del fascismo) Mussolini viene arrestato e capo del governo fu nominato il generale Badoglio, secondo la prassi dei momenti di emergenza dell’Italia monarchica. Seguirono la firma dell’armistizio di Cassabile, con gli angloamericani e il “lungo armistizio” finalizzato a ripulire l’Italia dal regime fascista. 2 Il Regno del Sud, la Repubblica di Salò e il C.L.N. Il Re fugge a Brindisi mentre a Nord si instaura la Repubblica Sociale Italiana con a capo Mussolini che, per il vuoto di potere, era stato liberato dai nazisti. Le forze politiche antifasciste si riuniscono nel Comitato di Liberazione Nazionale, costituito a Roma il 9 settembre del 1943. Ogni decisione imponeva di scegliere tra soluzioni che avrebbero marcato una continuità oppure una rottura con il precedente ordinamento statuario. 3 Tregua istituzionale Il contrasto trovò soluzione nella tregua istituzionale, contestualmente alla quale fu decisa la convocazione di un’Assemblea Costituente, con il compito di decidere la forma istituzionale e di approvare il testo della nuova Costituzione (dopo Statuto Albertino) Organizzare le elezioni dell’Assemblea Costituente fu un’opera enorme perché moltissimi italiani si trovavano all’estero, vi era stato il caso di Trieste e vi erano molti dispersi. Passaggi per arrivare alla Nuova Costituzione 1 Prima Costituzione provvisoria D. LGT 25 giugno 1944 n. 151 (luogo tenenziale = firmata dal luogo tenente) Prevedeva che la scelta tra Repubblica o Monarchia spettava all’Assemblea Costituente, ma in un momento successivo questa volontà mutò. Nel 45 venne esteso il diritto di voto alle donne. 2 Seconda Costituzione provvisoria D. LGT 16 marzo 1946 n.98 Prevedeva che la scelta, riguardane la forma dello Stato, spettava al corpo elettorale. Il 2 Giugno del 1946: elezioni per l’Assemblea Costituente e Referendum istituzionale Gli italiani furono chiamati a compilare due schede. Con una scheda potevano esprimere il voto nel referendum per la forma istituzionale dello stato, scegliendo appunto fra monarchia e repubblica. Con l’altra scheda, invece, potevano eleggere i deputati dell’Assemblea Costituente. Si trattò di un evento storico perché vide riuniti in un'unica giornata il primo esperimento di democrazia diretta mai tenuto in Italia, il referendum istituzionale, appunto, e la rinascita della democrazia rappresentativa dopo ventidue anni di silenzio, con l’elezione dei rappresentanti del popolo in Assemblea Costituente. Inoltre, furono le prime elezioni politiche alle quali furono invitate a partecipare anche le donne. L’affluenza alle urne fu straordinaria: l’89,08 per cento degli aventi diritto al voto. Si recarono alle urne ben 24.947.187 elettori, sui 28.005.449 cittadini che ne avevano il diritto. Nel referendum istituzionale la repubblica ebbe 12.718.641 voti, la monarchia 10.718.502, mentre le schede bianche o nulle furono 1.498.136. La Repubblica vinse quindi con il 54,3% dei voti validamente espressi contro il 45,7% dei voti per la monarchia. Le prime elezioni democratiche della storia d’Italia, videro l’affermazione netta dei partiti di massa. Il quadro politico venne stravolto: non si affermarono i partiti laici più progressisti/partiti molto attivi nell’antifascismo e nella resistenza (insuccesso clamoroso per il partito d’azione); mentre ebbero successo i tre grandi partiti di massa: la DC, partito socialista di unità proletaria e partito comunista. NB: Interessante è che delle forze maggioritarie che non avevano in sé un’adesione assoluta ai valori democratici diedero vita ad una Costituzione fortemente democratica. Vi furono anche forze di opposizione al processo democratico: caso del Fronte dell’uomo qualunque, partito fondato da un commediografo istrione Giannini, subito dopo la guerra al fine di rivendicare la rappresentanza dell’Italiano qualunque. Vicinano a tutti quei fascisti non pentiti che indirizzarono il loro voto a questa formazione. Dal nome di questo partito deriva l’espressione di “qualunquismo” = idee piuttosto banali e conformiste. Nella maggior parte dei casi si trovarono quindi punti di reale accordo sui contenuti. E ciò avvenne perché tutti conoscevano e condividevano i frutti più importanti del costituzionalismo – che può essere definito come la tecnica, o l’arte, di porre limiti al potere pubblico allo scopo di garantire i diritti delle persone – e avevano l’obiettivo comune di realizzarli nel nuovo ordinamento che in quel momento erano incaricati di fondare. Affinché quello che era successo in Italia negli anni immediatamente precedenti – il totalitarismo e poi la guerra – non si verificasse mai più. La Costituzione non deve quindi fare le scelte politiche di un Ordinamento, ma è il quadro all’interno del quale le maggioranze parlamentari possono adottare le scelte politiche che essi ritengono più opportune in quel determinato periodo storico. TESTO COSTITUZIONALE Struttura essenziale PRINCIPI FONDAMENTALI artt. da 1 a 12 PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (artt. da 13 a 54) titolo I: Rapporti civili titolo II: Rapporti etico-sociali titolo III: Rapporti economici titolo IV: Rapporti politici PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (artt. da 55 a 139) titolo I: Il Parlamento titolo II: Il Presidente della Repubblica titolo III: Il Governo titolo IV: La Magistratura titolo V: Le Regioni, le Province, i Comuni titolo VI: Garanzie costituzionali DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (artt. da I a XVIII) La Costituzione prevede 12 Articoli nella parte dedicata ai Principi Fondamentali, ma non hanno tutti pari valore. Es: Art 12 dedicato alla bandiera non ha la medesima portata dell’Art 2 dedicato al principio democratico. Costantino Mortati, esponente della DC, individua 5 grandi principi nell’Ordinamento. Accanto a questi principi se ne possono individuare altri: 1 principio internazionalista = principio di apertura nei confronti di ordinamenti sovranazionali e internazionali (organizzazioni che hanno come fine la pace e la giustizia) 2 rifiuto della guerra 3 cooperazione tra Stati = mezzo per raggiungere la pace e il benessere Ciò è alla base anche della costruzione della Unione Europea. La Costituzione italiana infatti è una delle pochissime che non ha avuto bisogno di una revisione nel momento in cui nasce la Comunità Economica Europea, né in tutti i momenti che hanno portato alla costruzione dell’UE. 4 principio autonomista = idea che una limitazione del potere dello Stato possa essere attuata anche garantendo alle comunità storiche (città) una capacità di autogoverno. Esso quindi strettamente collegato anche al principio democratico di prendere parte alla vita pubblica. 5 pluralismo culturale/principio di laicità = idea che non esistano verità di Stato, ma il dibattito pubblico si alimenta attraverso la cultura e lo sviluppo della persona in un ambito nel quale alcuni diritti (libertà di pensiero, dell’arte, della ricerca…) devono essere garantiti Tutti i principi vanno in direzione opposta rispetto a quanto accaduto nel ventennio fascista. Tutti questi principi sono inseriti nel testo costituzionale e sono scritti come norme giuridiche e non come una dichiarazione programmatica dell’Ordinamento. Le norme hanno quindi valore precettivo, tanto che alcune di queste costituiscono delle norme vere e proprie utilizzate per l’analisi delle leggi. Principi fondamentali Li troviamo all’interno dell’Articolo 2 della Costituzione. 1 Principio personalista 2 Principio pluralista 3 Principio solidarista DIRITTO COSTITUZIONALE Lezione 7: Appunti integrati Articolo 2 da Commento alla Costituzione + Pagina 187-9 + Diritti della personalità ARTICOLO 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” Sono tre i principi in esso racchiusi: 1 Principio personalista 2 Principio pluralista 3 Principio solidarista Requisiti della Costituzione: 1 Riconoscere la precedenza della persona umana rispetto allo Stato 2 Riconoscere la necessaria socialità delle persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda, mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale. → riconoscere l’esistenza delle formazioni sociali ed intermedie PRINCIPIO PERSONALISTA In base al quale esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può essere lesa da alcuno. Esso rappresenta una delle basi del costituzionalismo contemporaneo, ed annovera tra i suoi scopi principali la valorizzazione e lo sviluppo della persona rispetto ai regimi storicamente precedenti. Parola chiave: verbo “riconoscere” Il costituente non si limita a dire che la Repubblica garantisce, ma dice che essa riconosce i diritti. Risulta implicito il rapporto tra persona e Stato, e il principio secondo cui la persona e i suoi diritti sono la finalità che lo Stato deve perseguire. Repubblica = mezzo attraverso il quale i diritti vengono garantiti. Questo verbo implica che i diritti fondamentali preesistono rispetto alla Costituzione stessa, sono diritti naturali, intrinsechi all’uomo e a lui appartengono in quanto essere umano. I diritti inviolabili possono essere disciplinati, talvolta limitati per garantire altri diritti ed interessi, ma non possono mai essere completamente negati e cancellati. → primato dei diritti umani NB: diritti umani VS diritti fondamentali Diritti umani = espressione che si riferisce ai diritti riconosciuti dal diritto internazionale Diritti fondamentali = espressione che si riferisce ai diritti proclamati in Costituzione (etichetta omnicomprensiva) Essi hanno le seguenti caratteristiche: 1 Assolutezza = possono essere fatti valere nei confronti di chiunque 2 Irrinunciabilità = non si può rinunciare a priori ad un diritto 3 Inalienabilità = non possono essere trasferiti ad un altro soggetto 4 Indisponibilità = non sono negoziabili 5 Imprescrittibilità = il non uso non ne determina l’estinzione 2 Nel superamento dell’ideale liberalista, l’obiettivo della società (ridurre le disuguaglianze e intervenire attivamente nei rapporti sociali) è connaturato ad un generale dovere di solidarietà Applicazione concreta: Art 4: Dovere di concorrere al progresso sociale Art 30 e 32: Dovere di istruire e di istruirsi Art 52: Dovere di difendere la patria Non si fa riferimento al dovere di difendere la patria attraverso le armi (idea fascista), ma al principio pacifista e all’idea di difendere la pace e la Repubblica. Art 53: Dovere di concorrere alle spese pubbliche Secondo un principio di progressività, il peso fiscale sarà maggiore a carico di chi ha di più. → l’aliquota è progressivamente maggiore al crescere del reddito stesso Art 54: Dovere di fedeltà alla Repubblica Duplice prospettiva: Vi sono una serie di doveri, che sono in realtà insieme diritti e doveri. Art 4: Diritto al lavoro Esso è inteso anche come un dovere morale e sociale di prendere parte al progresso e allo sviluppo della società in cui si vive. Art 48: Diritto al voto Esso è inteso anche come un dovere civico di prendere parte alla vita pubblica. Sebbene oggi non sia sanzionato, il singolo dovrebbe cedere una minima parte del suo tempo alla formazione sociale della società. Connesso al principio di solidarietà e di uguaglianza: PRINCIPIO LAVORISTA Esso si ritrova in una pluralità di norme (Art 1-3 comma II) ed è uno dei punti di maggiore rottura con il passato liberale. → tentativo di attuare, già a livello costituzionale, una limitazione del potere del datore di lavoro rispetto al lavoratore, inteso come parte debole del contratto ARTICOLO 1: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” Molte critiche verso questa norma, ritenuta da alcuni di ispirazione socialista e da altri priva di un significato reale. Attraverso questa norma viene attribuito un senso all’attività dei pubblici poteri, la quale deve essere orientata verso la creazione di condizioni che rendano possibile lo sviluppo della propria personalità anche attraverso il lavoro → il lavoro ha un ruolo fondamentale nella realizzazione di un individuo Esso è considerato: 1 Criterio di valutazione del cittadino 2 Titolo di merito di appartenenza alla società → contributo quotidiano che il singolo dà alla società 3 Diritto di libertà 4 Diritto sociale = la Repubblica deve determinare le condizioni perché questo diritto si manifesti NB: i diritti sociali sono tutti quei diritti a cui corrisponde un obbligo di realizzazione da parte dello Stato, attraverso il quale il cittadino può attivamente partecipare alla vita sociale del Paese. Importante: Diritto al lavoro ≠ Diritto ad avere un lavoro (a cui corrisponderebbe il dovere dello Stato di fornirlo) Il disoccupato, colui che non lavora contro le proprie volontà, ha diritto all’esistenza di politiche che garantiscano la nascita di nuove possibilità lavorative e di orientamento nel reinserimento nel mondo del lavoro. Diritto al lavoro ≠ Diritto a non perdere mai il lavoro Il licenziamento deve essere giustificato da ragioni soggettive o oggettive. → limite al licenziamento Art 36: Principio della retribuzione proporzionata e dignitosa = deve esistere un minimo di retribuzioni (già trattato) Ad esso sono correlati anche il diritto alle ferie, diritto al riposo settimanale. La Costituzione prevede una tutela del lavoro femminile = la donna lavoratrice ha gli stessi diritti dell’uomo lavoratore e ha diritto alla stessa retribuzione. Favore della Costituzione di fronte ai lavoratori dipendenti: Norme: Art 39: Libertà della formazione sindacale Libertà di discutere dei diritti dei lavoratori Art 40: Diritto allo sciopero Non è un diritto assoluto, può essere esercitato infatti secondo determinate procedure e limiti, ma è riconosciuto nell’ambito dei diritti essenziali. NB: Il diritto di interrompere la prestazione lavorativa per un interesse collettivo è esclusivo del lavoratore, non esiste il diritto del datore di lavoro di chiudere l’azienda in determinati casi. Il fine è sempre quello di riequilibrare una situazione in cui vi è un soggetto forte e uno più debole. ARTICOLO 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA Diviso in due commi che forniscono due prospettive diverse dello stesso concetto. Primo comma: riprende il concetto tipico della società liberale Secondo comma: idea di concepire l’uguaglianza come la rimozione delle disuguaglianze di fatto Primo comma: Cittadino: Riferimento al concetto di persona e non soltanto a chi effettivamente possiede la cittadinanza italiana → no differenze tra cittadini e stranieri Discriminazione: Le norme approvate dal Parlamento e dagli altri organi che hanno potestà legislativa, non dovranno creare né distinzioni tra soggetti né trattamenti differenziati tra essi. In caso contrario esse verranno ritenute incostituzionali. → divieti di discriminazione basata sul sesso, sulla religione e sulla “razza” Uguaglianza in senso formale: Le norme giuridiche devono essere quindi generali ed astratte. Generali = devono rivolgersi alla generalità Astratte = devono disciplinare solo il futuro e non il passato Secondo comma: Idea di concepire l’uguaglianza come la rimozione delle disuguaglianze di fatto, e come divieto di discriminazione. → EGUAGLIANZA SOSTANZIALE Riguarda il contenuto della legge. Dimensione formale: il principio di uguaglianza è volto ad assicurare a tutti un trattamento uniforme da parte della legge, che non può dunque produrre discriminazioni. Dimensione sostanziale: allo Stato si richiede di non disinteressarsi delle disparità esistenti nella realtà dei fatti, intervenendo per rimuoverle. Significati: × Eguaglianza formale = eguaglianza davanti alla legge significa che la legge deve essere applicata a tutti indistintamente. Non a caso nei tribunali si trova trascritta la formula “la legge è uguale per tutti”. → vietate, in linea di massima, le leggi ad personam e le leggi speciali, ossia quelle che provvedono con riferimento a determinati soggetti o situazioni. Corollari di questo principio nella Costituzione sono: 1 Imparzialità della PA 2 Principio di terzietà del giudice × Eguaglianza come divieto di discriminazione L’Art 3 al 2 comma prevede alcune fattispecie tipiche che non possono essere motivo di discriminazione. 1 Sesso: Uomini e donne devono essere trattati in modo uguale. Esso trova svolgimento anche in altre disposizioni costituzionali. 2 Razza Divieto a carattere assoluto, espressione della netta discontinuità con il regime fascista. 3 Lingua 4 Religione 5 Opinioni politiche 6 Condizioni personali e sociali Discriminazioni dirette = si verificano quando una norma esclude espressamente una categoria di soggetti dal godimento di un diritto Discriminazioni indirette = si verificano quando una categoria di soggetti viene posta in svantaggio rispetto ad un’altra Es: caso corpo anti-incendio di Trento (alla fine) × Eguaglianza come divieto di distinzioni o parificazioni irragionevoli Il giudizio di costituzionalità volto ad accertare la violazione del principio di eguaglianza ha carattere triangolare o trilaterale = poggia su tre elementi necessari 1 Norma oggetto: norma impugnata per la violazione del principio di eguaglianza 2 Norma parametro: Art 3 3 Tertium comparationis: norma che fa da termine di paragone Raffrontando la norma oggetto con la norma che fa da termine di paragone, può essere individuata una ragione che giustifica il diverso trattamento tra situazioni? La chiave è il principio di ragionevolezza adottato dalla Corte e dai giudici per verificare se trattamenti diversi rispondono a situazioni effettivamente diversi. Principio di ragionevolezza = occorre trattare in modo uguale situazioni ragionevolmente uguali e in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse. → divieto di distinzione di trattamenti diversi/uguali irragionevoli Questo principio consente alla Corte di sindacare l’opera del legislatore e di dichiararne l’incostituzionalità per violazione dell’Articolo 3. Azioni positive = azioni volte a riequilibrare le disuguaglianze sociali (non soltanto in materia elettorale). Vige l’idea, sempre più sentita, che anche attraverso politiche attive le disuguaglianze di genere devono essere limitate. Es: Normativa elettorale In Italia storicamente vi è stata una nettissima maggioranza di partecipazione alla vita pubblica da parte degli uomini rispetto alle donne. Gli organi elettivi, i posti di potere e le cariche politiche erano composti in stragrande maggioranza da uomini e di conseguenza l’esito delle elezioni era prettamente maschile. Esiste però un principio costituzionale secondo cui (Art 51) tutti possono ugualmente concorrere alle cariche elettive. All’inizio degli anni 90 vengono introdotte normative che imponevano una certa quota di donne nelle liste, così da dare maggiore spazio ad esse nelle assemblee elettive. La Corte dichiara però questa norma incostituzionale, per violazione della libera concorrenza e della libertà di voto. Il Parlamento decide allora di intervenire con una modifica della Costituzione. Viene previsto l’inserimento di una norma che sancisce la partecipazione alle cariche elettive in modo uguale, e pari opportunità tra i sessi. In effetti nelle ultime legislature la presenza femminile è nettamente aumentata. Casistica Discriminazione indiretta 1 Caso corpo anti-incendio Trento Una norma in vigore nella provincia di Trento prevedeva che per accedere ad alcuni ruoli del corpo anti incendio fosse necessaria un’altezza minima pari per uomini e donne, giustificata dall’entità dell’incarico. Viola il principio di uguaglianza? Sì, vi è una diseguaglianza di fatto, perché la donna è naturalmente più bassa (8 cm) dell’uomo. → discriminazione perché la norma permette ad un minor numero di donne di accedere a quel determinato impiego. 2 Permessi retribuiti La legislazione italiana prevede una serie di permessi retribuiti per la madre nel primo anno di vita del figlio. La legge prevedeva che questo diritto fosse solo della madre e non del padre. In mancanza della figura materna, il padre ha però diritto ad ottenerli. La ratio della legge non è quella di offrire un privilegio alla donna, ma la garanzia della cura e della salute del minore che nel primo anno di vita ne è particolarmente bisognoso. La scelta di associare questi diritti alla donna è dettata da ragioni culturali e sociali. Oggi la legge si muove nella direzione di attribuire ad entrambi i genitori questo diritto e saranno poi loro stessi a scegliere chi dei due li dovrà utilizzare. 3 Adozione Una coppia adotta un ragazzo in età avanzata (10 anni), la madre chiede di poter utilizzare i permessi retribuiti nel primo anno successivo all’adozione. La legge prevede però permessi nel primo anno di vita del minore. Il giudice pone la questione alla Corte Costituzionale. Ratio della norma: 1 Accudire un soggetto che non può accudirsi da solo (un bambino di 1 anno è sicuramente diverso da uno di 10) 2 Tutelare il minore e consentire il formarsi di un legame famigliare tra i soggetti, che per i figli naturali nasce nel primo anno di vita, mentre per i figli adottivi nasce nel momento immediatamente successivo all’adozione stessa. Favore quindi rispetto alla formazione di rapporti familiari il più possibile sani e positivi. Anche una famiglia adottiva ha quindi diritto a godere dei permessi retribuiti. 4 Uguaglianza con stranieri Una legge della Regione Lombardia prevedeva che gli invalidi avessero il diritto di circolare gratuitamente sui mezzi pubblici. Il diritto era però riservato solo a persone di cittadinanza italiana. Essa è una discriminazione giustificata? No, anche se esistono diritti che appartengono a tutti e diritti che invece appartengono solo ai cittadini. Ratio: Aiuto agli invalidi al 100%, aiuto ad una condizione di handicap sociale, ed è quindi ragionevole che essi abbiano un trattamento privilegiato. Se questa è la logica della norma (tutela della salute…) è evidente che il criterio della cittadinanza è del tutto estraneo e non ha nulla a che fare con essa. Viene prodotta una discriminazione ad un soggetto invalido che a prescindere dalla propria cittadinanza ha diritto ad una maggiore tutela. La norma viene ritenuta incostituzionale. Questo vale anche per norme in materia di residenza continuativa nella Regione: fissare un limite di tempo per risiedere in un determinato luogo è illogico rispetto alla ratio della norma, la quale consiste nel garantire il diritto all’abitazione a chi non ha gli strumenti. Le norme sono ritenute incostituzionali quindi perché escludono alcune categorie. La Corte non dichiara incostituzionale l’intera norma cessando completamente i suoi effetti, ma aggiungendo o manipolando ciò che avrebbe dovuto essere inserito e che il legislatore non ha invece espressamente previsto. × Esercizio della sovranità Diverse forme: 1 Democrazia indiretta = elezione dei rappresentanti La nostra Democrazia è rappresentativa, così come tutte le Democrazie moderne. 2 Democrazia diretta: Il corpo elettorale assume direttamente una decisione politica, accanto ai nostri rappresentanti. Es: Referendum abrogativo, in cui il popolo può far venir meno gli effetti di una legge approvata dalle Camere. Il ruolo del popolo è di freno al potere rappresentativo. Queste modalità si fondano non solo sull’eguaglianza tra tutti gli aventi diritto, ma anche sul presupposto che ognuno sia consapevole di essere portatore di verità parziali e non assolute. Superato il fascismo, porre la sovranità al popolo significava: A Voler sancire il rovesciamento dell’impostazione dello Stato affermatasi durante il Ventennio B Prendere le distanze dalla teoria liberale in cui la sovranità nazionale si fondava sull’idea che i membri della camera elettiva, per quanto scelti a suffragio ristretto della sola borghesia, rappresentassero legittimamente la volontà della nazione. Limiti alla Democrazia Democrazia non significa potere assoluto del popolo → la sovranità in mano ad esso viene esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione × Tema importante: Legittimazione dei giudici costituzionali La Corte ha la funzione di giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi. A che titolo 15 persone possono far venir meno gli effetti di scelte politiche che sono adottate da organi di Parlamenti e quindi dirette espressioni del corpo elettorale? Prima spiegazione: piano formale Siccome la Costituzione si pone gerarchicamente su un livello superiore alla legge, è necessario che vi siano organi terzi ed indipendenti che abbiano il compito di limitare il potere della maggioranza. Seconda spiegazione: piano filosofico L’esistenza di custodi della Costituzione è essenziale per far sì che ciascun potere, anche quello del popolo, non sia un potere assoluto. → ogni potere è limitato da regole e dalla presenza di altri poteri × Democrazia procedurale = deve seguire le procedure previste e i limiti imposti Essa si differenzia da una democrazia che agisce secondo l’impulso Es: Processo a Gesù Secondo la leggenda Gesù viene portato davanti all’autorità politica di Roma, Ponzio Pilato, il quale ha il potere di scegliere sulla sorte dell’imputato. Pilato decide secondo una concezione a prima vista democratica, di attribuire questo potere al popolo. La folla dovrà scegliere se condannare Gesù o Barabba (ladrone/capo politico), ed essa sceglie di liberare Barabba e condannare Gesù. Limite del processo: tema della procedura Non si verifica un processo in cui vi è il confronto, ma vi è una decisione del popolo presa solo sulla base di un’onda emotiva e senza regole. Non si può parlare quindi di un procedimento democratico (nonostante a prima vista possa apparire tale), ma di forme in cui l’assenza del procedimento conduce ad una decisione errata e priva di metodo. → la Democrazia non è solo la scelta popolare, ma è la modalità attraverso la quale si arriva ad essa Sono essenziali, in questo senso, le regole che presiedono le elezioni, ma anche le regole attraverso le quali i corpi politici assumono delle decisioni. × Democrazia critica = che presenta delle regole, perché basata su una sfiducia del potere NB: l’espressione “vox popolo vox dei” è un’affermazione lontana dalla concezione democratica, perché si sostituisce esclusivamente il popolo al sovrano assoluto → la sovranità del popolo è invece limitata nello Stato Democratico Se il popolo è libero di esprimersi, può teoricamente farlo anche a favore di un governo autoritario. Ciò è legittimo? Oggi non sarebbe possibile, perché il nostro Ordinamento non è rivedibile perché non è a disposizione della maggioranza, così come i diritti inviolabili. La forma democratica non però è una scelta una volta per tutte: il popolo non esercita il suo potere impegnando all’infinito le generazioni, ma per un ristretto periodo di tempo, perché ogni decisione politica deve essere rivedibile. Nel momento in cui si afferma invece un governo autoritario (es Nazismo) questa scelta è irripetibile, perché il popolo non ha più la possibilità di rivedere/confermare quella scelta politica. → la scelta di un governo autoritario da parte del popolo tedesco è stata democratica, perché voluta dal popolo stesso, ma esso non è un governo democratico perché non sono tutelati i principi cardine di una Democrazia. DIRITTO COSTITUZIONALE Lezione 10: Appunti integrati Commento ART 13 + 252 e 135 pag. I DIRITTI COSTITUZIONALI: diritti e doveri dei cittadini (Art 13-54) DIRITTI Il catalogo dei diritti si è andato nel tempo arricchendo, tanto che si parla di diverse generazioni di diritti. Generazioni dei diritti: 1 Diritti individuali = (diritti civili), libertà fondate sulla rivendicazione per l’individuo di una sfera propria e autonoma in cui potesse essere del tutto libero da interferenze dello Stato. La Prima parte della Costituzione si apre con le garanzie a protezione della più antica e fondamentale delle libertà individuali: la libertà personale (Art 13) Essa risulta infatti essere la premessa necessaria al godimento effettivo di tutte le altre libertà: libertà di domicilio, libertà economiche, libertà di manifestazione del pensiero, libertà religiosa. Obiettivo: protezione della dignità della persona e della sfera individuale, da ogni illegittima coercizione morale o psichica → prima generazione di diritti = libertà dallo Stato / libertà negative 2 Diritti collettivi = diritti del singolo che si esercitano però in forma collettiva. Vale a dire i diritti di partecipazione alla vita dello Stato: diritto di riunione/diritto di associazione in partiti e sindacati → seconda generazione di diritti = libertà nello Stato / libertà positive 3 Diritti economico-sociali = diritti per cui il cittadino ha una pretesa di prestazione da parte dello Stato Vale a dire il diritto all’istruzione, il diritto alla salute, il diritto alla previdenza, il diritto al lavoro. → terza generazione = libertà attraverso lo Stato 4 Nuovi diritti = diritti rivendicati più di recente Essi riguardano la dignità della persona umana, considerata in un’accezione molto ampia che tiene conto delle problematiche legate alla tutela dell’ambiente, all’informazione, alle nuove tecnologie informatiche, alla bioetica → quarta generazione 1+2+3+4 = Diritti fondamentali ≠ Diritti umani = diritti che l’Ordinamento internazionale, attraverso le Nazioni Unite e altre organizzazioni, si sforza di riconoscere a tutti i popoli e a tutte le persone. Le situazioni giuridiche soggettive × Soggetto di diritto = destinatario di norme giuridiche Sono considerati tali sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Tipi: A Assoluta e relativa Assoluta = quando la Costituzione prevede che l’intera materia sia disciplinata dalla legge, e quindi che lo spazio per le fonti secondarie sia assolutamente ridotto. Relativa = quando la fonte primaria deve disciplinare almeno i principi fondamentali della materia, poi una fonte secondaria potrà dare attuazione a quei principi B Semplice e rinforzata Semplice = quando vi è un rinvio alla legge senza specificare alcunché riguardo i contenuti della legge stessa Rinforzata = quando non vi è un mero rinvio ma vi è anche una definizione riguardo i limiti dell’intervento del legislatore Perché vi è questa pluralità? La legge è l’atto tipico del Parlamento → esso è il luogo nel quale sono presenti tutte le forze politiche (maggioranza/opposizione) ed è espressione della sovranità popolare. Il procedimento parlamentare garantisce quindi una riflessione, attraverso il dibattito. Ciò avviene anche sotto il controllo dell’opinione pubblica, perché i dibattiti parlamentari sono pubblici. Ciò comporta una garanzia contro possibili abusi da parte del Governo NB: Il provvedimento restrittivo è ammesso solo se previsto da una legge generale e astratta, che determini, con sufficiente grado di specificazione, il procedimento e i casi nei quali è possibile fare ricorso. Il legislatore non può ritenersi completamente libero di prevedere restrizioni alla libertà personale per qualsiasi ragione, ma solo per perseguire finalità costituzionalmente garantite. 3 Riserva di giurisdizione = l’applicazione nel caso concreto di una norma deve essere riservata ad un organo terzo ed imparziale come è un giudice, e dopo un giusto processo. Autorità giudiziaria = organo che il Costituente ha espressamente voluto autonomo ed indipendente, soggetto soltanto alla legge, terzo ed imparziale rispetto agli interessi delle parti processuali. → il giudice dovrà agire nei limiti imposti dalla legge = organo estraneo alla lotta politica e ai conflitti sociali, le sue finalità sono tutte interne all’Ordinamento giuridico e alla salvaguardia dei principi costituzionali. → il giudice deve sempre motivare gli atti limitativi da lui emanati ?: esigenza, per il soggetto colpito dal provvedimento, di conoscerne le ragioni e di impostare una linea difensiva informata e razionale 4 Diritto alla tutela giurisdizionale Art 24: Comma 1: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi” → Diritto di azione Sono necessari, non solo i diritti, ma degli strumenti per essere in grado di farli valere in tribunale davanti ad un giudice. Comma 2: “La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” → Diritto di difesa Ognuno ha diritto a difendersi dall’offesa, ad avere un avvocato/patrocinio gratuito… DOVERI Nella Costituzione non vi sono solo diritti, ma anche doveri. Essa raccoglie il messaggio di Giuseppe Mazzini che nel XX secolo aveva propugnato l’edificazione di una comunità nazionale fondata sui reciproci doveri degli associati → stretto collegamento tra diritti e doveri / no supremazia di uno sull’altro Elenco: 1 Doveri inderogabili (Art 2) = doveri di solidarietà politica, economica e sociale 2 Il lavoro come dovere (Art 4) = ciascun cittadino deve svolgere, secondo le proprie possibilità, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società 3 Dovere dei genitori di mantenere, istruire e educare i figli (Art 30) 4 Dovere di difendere la patria (Art 52) 5 Dovere tributario (Art 53) = dovere di concorrere alle spese pubbliche 6 Dovere di fedeltà alla Repubblica (Art 54) = dovere di osservanza delle leggi e della Costituzione 7 Dovere di coloro che esercitano funzioni pubbliche (Art 54 comma 2) = dovere di adempiere le proprie funzioni con disciplina e onere DIRITTO COSTITUZIONALE Lezione 11 Titolarità dei diritti/situazioni giuridiche soggettive Cittadini = soggetti che possiedono la cittadinanza Stranieri = soggetti privi di cittadinanza × Cittadinanza = status a cui corrisponde la titolarità di diritti e doveri L. 5 febbraio 1992 n. 91 → legge che disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana Modi di acquisto: 1 Diritto di sangue (ius sanguinis) = risulta cittadino il figlio di almeno un membro della comunità. Vige in Italia e nel Continente Europeo. A Figlio di apolidi L’Italia garantisce la cittadinanza italiana al figlio di apolidi, persone senza cittadinanza o impossibilitate a trasmettere la cittadinanza di un altro Paese. B Figlio di stranieri L’Italia non garantisce la cittadinanza italiana al figlio di stranieri concepito nel Paese, salvo il caso che siano entrambi apolidi. Se il figlio resta in Italia fino al compimento del diciottesimo anno, egli ha un anno di tempo per richiedere la cittadinanza. NB: questa richiesta non può essere respinta dalla Repubblica ≠ Diritto del suolo (ius soli) = risulta membro della comunità chiunque nasca su quel territorio. Vige negli Stati Uniti. 2 Adozione Il minore straniero adottato da coppia italiana, acquisisce la cittadinanza italiana. → cittadinanza acquisita per estensione o trasmissione 3 Matrimonio Dopo due anni se la coppia risiede in Italia. Dopo tre anni se la coppia risiede all’estero. 5 Lunga residenza Lo straniero che ha almeno 10 anni di residenza in Italia può fare domanda di cittadinanza. → cittadinanza acquisita per concessione NB: La domanda può anche essere rigettata. 6 Avere un avo italiano L’Italia è stato un Paese di vastissima immigrazione, in modo particolare in Sud/Nord America e in Australia. Essa è molto generosa a riconoscere la cittadinanza ai discendenti di italiani. Fino agli ascendenti di secondo grado (nonni). → cittadinanza acquisita per beneficio di legge 7 Per merito Lo straniero che ha reso eminenti servizi all’Italia può ottenere la cittadinanza. NB: la doppia cittadinanza è sempre ammessa Occorre bilanciare quindi le modalità della condotta di reato con il movente politico → l’estradizione non è concessa, salvo che la condotta dello straniero abbia posto in pericolo la vita o l’incolumità personale di soggetti estranei alle questioni politiche, oppure sia connotata da particolare malvagità. Espulsione dello straniero = atto con il quale si allontana un soggetto dal territorio italiano Casi: 1 Soggiorno irregolare L’espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato immediatamente esecutivo. Essa è seguita dal questore, previa convalida del giudice di pace alla presenza di un difensore, tramite accompagnamento alla frontiera. 2 Motivi di pubblica sicurezza Se lo straniero è considerato un pericolo (indiziato di appartenere ad associazioni terroristiche). 3 Sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione 4 Motivi di ordine pubblico NB: A Lo straniero destinatario di un decreto di espulsione, può essere trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri, per un periodo massimo di 180 giorni. B Al di fuori di questi casi lo straniero può chiedere il rimpatrio volontario e assistito. ≠ respingimento alla frontiera = disposto dalla polizia di frontiera nei confronti di stranieri che si presentano ai valichi di confine privi dei requisiti per l’ingresso. Sono vietati i respingimenti collettivi. Riserva di legge Art 10 Comma 2: Accanto agli atti normativi interni alla Repubblica, esistono delle convenzioni internazionali. Il ‘900 è stato caratterizzato dall’Internazionalizzazione della tutela dei diritti umani. Tendenze: 1 Positivizzazione = integrare i cataloghi nazionali con convenzioni e trattati adottati a livello internazionale. 2 Giurisdizionalizzazione = portare la questione del riconoscimento dei diritti dalla sede politica a quella giurisdizionale. Problematiche legate alle convenzioni sui diritti umani: 1 Azionabilità dei diritti da esse riconosciuti nell’Ordinamento interno 2 Posizione delle norme da esse derivanti nel sistema delle fonti 1 Ci si chiede se tali convenzioni siano vigenti solo sul piano internazionale, e quindi attivabili solo nei rapporti tra Stati per far valere eventuali inadempimenti, o se debbano ritenersi direttamente efficaci anche nell’ordinamento interno. 2 Le convenzioni, essendo recepite nell’ordinamento interno con leggi di esecuzione, hanno formalmente il rango di una legge ordinaria. In applicazione del criterio cronologico, sono abrogabili da leggi successive che dispongono diversamente. Questo problema ha trovato soluzione nel 2001: Riforma Titolo V che disciplina i Rapporti Stato-Regione Art 117: “La legge dello Stato e della Regione sono uguali, devono rispettare la Costituzione, le norme dell’UE e i trattati internazionali” → caso di eterogenesi dei fini Esso dispone che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve essere esercitata nel rispetto dei “vincoli derivanti dagli obblighi internazionali”. 2007 Sentenze Gemelle: La Corte Costituzionale ci dice che I diritti garantiti dai trattati internazionali: 1 si pongono al di sopra della legge → una legge che li viola è incostituzionale 2 sono però sottoposti alla Costituzione → gli organi internazionali devono essere conformi alla Costituzione 3 Non solo la convenzione e i suoi protocolli, ma anche la giurisprudenza internazionale è vincolante. → costituzionalismo multilivello Importante ricordare che: 1 Ogni volta che si crei una norma del diritto internazionale, sorge nei rapporti giuridici interni l’obbligo di dare ad essa applicazione immediata nell’ordinamento italiano. 2 Le norme nazionali preesistenti alla Costituzione, che siano contrarie alle norme internazionali, devono essere disapplicate. 3 Ogni norma nazionale deve essere interpretata in modo conforme alle norme internazionali generalmente riconosciute. 4 Le norme del diritto internazionale hanno valore di norme costituzionali, ma non possono derogare ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Se questo accade, la norma internazionale non entra nell’ordinamento italiano e non può essere applicata Soluzione: se c’è una discrepanza prevale sempre la Costituzione sui trattati internazionali × Sistema europeo di tutela dei diritti Documenti fondamentali per la tutela dei diritti: 1 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Essa ha una propria Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a Strasburgo, istituita soltanto per garantire che gli Stati aderenti assicurino i diritti stabiliti dalla essa stessa → sarà possibile fare ricorso alla Corte solo provando di aver esaurito tutte le possibilità di vedersi riconosciuto quel diritto a livello nazionale 2 Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE) → l’elenco di ciò che è penalmente illecito deve essere tassativo Ogni comportamento è quindi in sé lecito, se non vietato espressamente dalla legge. (visti anche sopra) 2 Articolo 27 Disciplina la finalità della pena in una società ispirata ai valori della Costituzione. “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” L’Italia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti. Fine della pena: 1 Retributiva 2 Di prevenzione generale = deve dissuadere i consociati dal commettere reati 3 Di prevenzione speciale = nei confronti del Reo 4 Rieducativo 5 Reinserimento nella società Il condannato in quanto persona non può non essere trattato come tale. Ciò spiega anche l’esclusione della pena di morte. ARTICOLO 14: Comma 1/2 “Il domicilio è inviolabile. Non si possono porre sequestri, perquisizioni se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie descritte dalla libertà personale.” 1 Libertà di domicilio = prolungamento della libertà personale (Art 13) → proiezione spaziale della libertà dell’individuo 2 Domicilio Concezione privatistica = centro di interessi e affari di un individuo Concezione costituzionale = spazio privato in cui una persona può separarsi dagli altri e vivere in una condizione di libertà, coltivando i propri interessi, affetti e attività professionale Elementi: A Spazio isolato dall’esterno B Spazio destinato all’attività privata C Sussistenza di un titolo o di una situazione di fatto tutelata dall’ordinamento → spazio posseduto in modo legittimo D Attualità della destinazione = effettivo impiego dello spazio come luogo di privata dimora In quest’ottica sono stati considerati tali anche gli spazi mobili, occasionali e temporanei e gli spazi occupati per dovere. Rispetto a tali spazi vige il diritto di ammettere e di escludere altri soggetti. 3 Titolare del diritto Può essere una persona fisica e giuridica. Problema: Contitolarità o titolarità plurima di tale diritto = casi in cui una serie di distinte situazioni giuridiche soggettive sono proiettate nella stessa sfera spaziale La libertà di domicilio di ciascun soggetto deve subire la minore compressione possibile → bilanciamento tra i diritti vantati dai diversi titolari 4 Riserva di legge assoluta/Garanzie Le perquisizioni domiciliari, le ispezioni e i sequestri vengono disposti con decreto dell’autorità giudiziaria quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti ad esso si trovino in un determinato luogo. NB: gli atti individuati dalla legge come legittimi della violazione del domicilio, non sono solo quelli esplicitati dalla norma. Le garanzie a tutela del domicilio, così come l’impostazione della norma, sono identiche a quelle della libertà personale. Comma 3 “Accertamenti e ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica o a fini economici e fiscali, sono regolati da leggi speciali.” 1 Fini specifici Nonostante l’inviolabilità del domicilio, per i fini specifici indicati nel Comma II, le leggi prevedono che i pubblici poteri possano condurre accertamenti e ispezioni senza previo provvedimento dell’autorità giudiziaria → essi sono regolati da norme speciali 2 Elementi A Possibilità di ricorrere a poteri d’indagine o ad atti di accertamento B Tassatività degli scopi Conseguenze violazione illegittima del domicilio Distinzione: 1 Interferenze private = sanzioni previste dalla disciplina penalistica posta a tutela del domicilio + responsabilità civile extracontrattuale 2 Interferenze pubbliche = utilizzo di diversi strumenti A Giudizio di costituzionalità della legge che ha permesso l’interferenza B Sanzione al reato di violazione del domicilio commesso da pubblico ufficiale ARTICOLO 16 Comma 1 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza” 1 Libertà di circolazione Ogni cittadino è libero di muoversi sul territorio italiano, e di fissare in qualunque parte di esso la propria dimora o residenza. 2 Cittadino Il termine non implica che la libertà debba essere negata a stranieri o apolidi. La legge può però prevedere per questi soggetti delle maggiori restrizioni rispetto ai cittadini. × Cittadino UE Esso gode del: 1 “diritto di stabilimento” = libertà di svolgere in un qualsiasi Paese dell’UE un’attività economica 2 “diritto di ingresso” = libertà di circolare in un qualsiasi Paese facente parte dello spazio Schengen 3 Riserva di legge rinforzata Limitazioni sono legittime solo per motivi di sanità (pandemia/epidemia) e sicurezza pubblica. Sicurezza = stato nel quale può essere garantito ai cittadini l’esercizio dei diritti fondamentali → coincide con l’ordinato vivere civile × Via generale = le limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno devono riguardare un numero indefinito e ampio di persone → divieto di porre in essere illegittime discriminazioni contro singole categorie × Riserva di giurisdizione Non vi è, perché i provvedimenti sono generali. × Altre limitazioni La libertà di circolazione può essere limitata anche per motivi diversi da quelli indicati nell’Articolo 16, connessi al peculiare regime giuridico del bene o strumento (strada, altri beni pubblici…) che viene di volta in volta in rilievo. Comma 2 “Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche” 1 Statuto Albertino Esso non conteneva alcuna disposizione riguardante la libertà di circolazione e di soggiorno, ritenendola implicita alla libertà personale. ≠ Costituzione La scelta del Costituente di dedicarvi un articolo autonomo derivò dall’esperienza del Ventennio fascista, in modo particolare al soggiorno obbligato con un soggetto, solitamente oppositore politico, veniva obbligato a permanere in un determinato territorio. 2 Libertà di circolazione ≠ Libertà personale A Libertà di circolazione = libertà di autodeterminazione in ordine alla dislocazione del proprio corpo in qualsiasi parte del territorio nazionale 1 Misure adottate in via generale 2 Obbligo negativo di non risiedere in un determinato luogo = comunicazione variabile e rimessa alle scelte di coloro che partecipano al rapporto comunicativo nella community. Una conversazione può: 1 Iniziare come interpersonale ed evolversi in diffusione al pubblico 2 Essere interindividuale nelle intenzioni di uno dei partecipanti, ma non per altri → la variabilità incide sulla capacità dei mezzi odierni di garantire la segretezza Comma 2 “La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge” 1 Doppia riserva A Di legge = solo una fonte primaria del diritto può prevedere le fattispecie generali ed astratte da cui far discendere specifiche restrizioni alla libertà e alla segretezza della comunicazione B Di giurisdizione = solo il giudice, da intendersi come PM, può con atto motivato ordinare una restrizione 2 Limitazione in via d’urgenza Diversamente dalla libertà personale e di domicilio, l’Articolo 15 non prevede il ricorso alla limitazione in via d’urgenza → scelta garantista = eventuali restrizioni della libertà e della segretezza ricadono su tutti i soggetti del rapporto comunicativo e quindi su una pluralità di persone che nulla potrebbe avere a che fare con la condotta sanzionata. 3 Intercettazioni e Tabulati Intercettazioni telefoniche e ambientali (fra presenti): Sono consentite solo per determinati reati, qualora ricorrano indizi gravi di reato e siano assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. Una disciplina particolare è stata introdotta come strumento di contrasto al terrorismo internazionale, al fine di prevenire la commissione di reati gravi → è prevista l’autorizzazione del solo procuratore della Repubblica, su richiesta del ministro dell’interno o dell’autorità di pubblica sicurezza ≠ Tabulati = dati esteriori delle comunicazioni telefoniche (numeri chiamati, orari e durata delle telefonate…) Per l’acquisizione di essi è sufficiente un decreto motivato del pubblico ministero. DIRITTO COSTITUZIONALE Lezione 13 ARTICOLO 21 Libertà di manifestazione del pensiero × Presupposto Chi detiene gli strumenti attraverso i quali si diffonde il pensiero ha in mano un potere tra i più rilevanti della società. Problematiche: 1 Evitare una concentrazione eccessiva di poteri nelle mani di poche persone Questo potrebbe limitare la possibilità del singolo di essere veramente ascoltato. 2 Libertà di espressione è “pericolosa” Attraverso di essa si possono ledere molti altri diritti e interessi (diritto alla tutela dei dati personali/presunzione di non colpevolezza della persona) Es: offesa / ingiuria Inoltre, è possibile ledere anche degli interessi collettivi, attraverso la diffusione di informazioni errate e quindi pericolose per la società Es: odierna vicenda delle vaccinazioni → necessario un bilanciamento tra i diritti e gli interessi in gioco Mezzi di manifestazione del pensiero: La libertà di manifestazione del pensiero si esprime con la parola, ma anche attraverso mezzi differenti, i quali sono storicamente diversi tra loro. 1 Prima: Vi era un unico fondamentale mezzo di comunicazione = la stampa 2 Dal 900 in poi: Sono sorti nuovi mezzi con una capacità di raggiungere la popolazione assai maggiore rispetto alla stampa, come il cinema, la radio e la televisione. 1 I giornali potevano essere moltissimi sul territorio (regionali, nazionali…) Essi presupponeva che i soggetti sapessero leggere e scrivere, e che si recassero in edicola. 2 La televisione invece poteva trasmettere solo con pochi canali ed era quindi un mezzo per sua natura molto concentrato. Essa penetra nelle case degli Italiani molto più velocemente e in modo molto più invasivo. → ha una capacità di influenza sull’opinione pubblica assai maggiore. × Sistema radiotelevisivo Esso ha una grande evoluzione normativa: 1 Monopolio statale 2 Liberalizzazione delle trasmissioni private via etere in ambito locale 3 + ambito nazionale A Legge Mammì del 1990 = legge che dettò la regolamentazione della televisione. Essa prevedeva un sistema radiotelevisivo a carattere misto (pubblico e privato), limiti alle concentrazioni nel settore televisivo, limiti alla concentrazione tra imprese radiotelevisive e pubblicità, poteri di controllo affidati al garante per la radiodiffusione e l’editoria → affermazione del pluralismo delle voci B Diritti di natura civilistica (diritto d’autore…) C Divieto di pubblica apologia di reato D Vilipendio della Repubblica + Garanzie ulteriori = strumenti utili al fine di evitare che lo Stato e i pubblici poteri possano limitare la diffusione delle informazioni. Risulta necessario che: A Le limitazioni siano previste solo per legge B Le limitazioni trovino fondamento nella tutela di altri diritti o interessi C Nel conflitto con altri valori parimenti garantiti, la libertà di espressione dovrebbe essere la regola e ogni restrizione l’eccezione × Altri limiti 1 Reputazione Diritto di cronaca VS Diritto di reputazione: Come si trova l’equilibrio? La diffusione di un’informazione che lede la reputazione di un soggetto, è legittima se: A Informazione vera B Informazione di interesse pubblico C Espressione di essa in modo civile Se tutte sono rispettate, il diritto di cronaca prevale nonostante l’informazione sia lesiva della riparazione di un soggetto. 2 Privacy Anche la diffusione dei dati personali, senza il consenso dell’interessato, è lecita solo se quel dato diffuso è essenziale per comprendere la notizia di interesse pubblico. Seconda parte Comma 2 “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censura” Autorizzazione = strumento attraverso il quale, prima di iniziare un’attività economica, viene dimostrato il permesso da parte dello Stato. Censura = controllo preventivo del potere pubblico sul contenuto di un determinato mezzo, al fine di verificarne la liceità. → lo Stato non può interferire nella creazione dei contenuti Differentemente dai delitti, in cui è meglio prevenire che reprimere, per la stampa non si può prevenire ma solo reprimere successivamente. Comma 3 Sequestro = strumento utile per prevenire l’ulteriore diffusione di un reato Es: sequestro di un libro/giornale contenente informazioni illecite La Costituzione regola il sequestro in maniera molto specifica. Si può ricorrere ad esso solo per un atto motivato dall’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) e solo per delitti espressamente indicati dalla legge (riserva di legge), quali la propaganda fascista, stampati contrari al buon costume e lesione del diritto d’autore. × Stampa L’unico mezzo di informazione espressamente evocato dalla Costituzione è la stampa. All’epoca dei Costituenti essa era uno dei maggiori mezzi di diffusione del pensiero, anche se oggi è diventato uno strumento secondario rispetto alla televisione e alla rete. NB: non si garantisce insieme alla libertà di stampa anche la libertà della stampa = essa è tutelata contro possibili interventi del potere pubblico, in relazione alla trasparenza e al pluralismo dell’informazione. La stampa oggi La Cassazione ha sancito che con il termine “stampa” non vanno intesi solo gli stampati in senso oggettivo, ma tutta l’informazione professionale. → garanzia di protezione all’equivalente dei giornali = siti a contenuto informativo, come i giornali online. NB: tutti i siti, non solo quelli nati cartacei e sviluppatasi poi in rete DIRITTO COSTITUZIONALE Lezione 14 ARTICOLO 17: Diritto di riunione Comma 1 “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.” 1 Diritto di riunione = diritto di ciascuno di stare insieme ad altri. La formulazione dell’articolo si lega alla struttura dello Statuto Albertino: A Esso garantiva la libertà di “adunarsi” (oggi “riunirsi”) sempre pacificamente e senz’armi B Esso prevedeva che, oltre a quelle in luogo pubblico, anche le riunioni in luogo aperto al pubblico richiedessero il preavviso all’autorità. Diversamente dal passato, oggi solo le riunioni in luogo pubblico lo richiedono. La dimensione collettiva di questa libertà la rende rilevante nella partecipazione del cittadino alla vita pubblica, collegandola sia al principio pluralista, garantito attraverso il riferimento alle formazioni sociali, sia all’area dei diritti politici. 2 Riunione = volontaria e contemporanea presenza fisica di più persone in un medesimo luogo e con il medesimo scopo. ≠ Assembramento = compresenza fisica di più persone in un determinato luogo. La compresenza è, seppur volontaria, priva di uno scopo comune. Es: coda di fronte ad un negozio Vige quindi una nozione ampia di riunione, che include i convegni, i congressi, le rappresentazioni teatrali e cinematografiche, i cortei, i sit-in, le processioni religiose e le manifestazioni. → la riunione può essere esercitata in modi diversi: 1 Riunione in movimento Es: manifestazioni/cortei 2 Festa 3 Assemblee spontanee 3 Cittadini Nonostante la nozione ampia di riunione, nel momento in cui il Costituente ha disciplinato questo Articolo il riferimento era alle riunioni con scopi politici → per questo motivo si utilizza il termine “cittadini” anziché “persone” NB: in passato la riunione era collegata al momento elettorale (comizi) e in generale all’attività politica. Il diritto di riunirsi è garantito a “tutti”, spetta anche agli stranieri e agli apolidi. → spesso il termine “cittadino” non esclude chi è privo di cittadinanza italiana Questa conclusione si radica nella: 1 Legge Il Testo Unico sull’Immigrazione prevede che allo straniero siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana. 2 CEDU L’Articolo 11 riconosce la libertà di riunione ad ogni “persona” senza operare distinzioni basate sulla nazionalità o sulla regolarità del titolo di soggiorno. 3 Associazione A Presenza di una stabile organizzazione = elemento strutturale, di tipo materiale, utile ad individuare in concreto l’esistenza di un rapporto giuridico tra i consociati. B Esistenza di un fine o scopo comune 4 Cittadini Vale lo stesso concetto del diritto di riunione (Art 17). 5 Grande apertura La libertà di associazione non ha altri limiti, se non quelli esplicitamente delineati nella fattispecie. NB: la libertà negativa di associazione è sottoposta invece a limiti maggiori, non puntualmente esplicitati nella Costituzione. Esistono infatti delle associazioni obbligatorie nel perseguimento di un interesse pubblico, e talvolta vige l’obbligo di associarsi quando esso non è in sé lesivo della libertà e dei diritti garantiti costituzionalmente. Es: ordini professionali / federazioni sportive 5.1 Limite della legge penale L’associazione può perseguire qualsiasi fine che non sia per il singolo un reato. = ciò che è considerato reato per il singolo, non può essere il fine di un’associazione. → parallelismo Es: Si può fondare un’associazione che abbia come fine il ritorno della monarchia in Italia? Non esiste alcuna norma penale che punisce la propaganda monarchica vietando al singolo di professare quindi questa ideologia → se ciò non vi è vietato al singolo, non è vietato nemmeno per l’associazione Ciò nonostante, nel nostro ordinamento, ciò non sarà un fine impossibile (Art 139). 5.2 Limite della 12esima disposizione finale I partiti antisistema, cioè quelli che hanno valori e finalità contrastanti a quelli democratici, sono in linea di principio legittimi nel nostro ordinamento. Nella 12esima disposizione finale della Costituzione vi è una norma che prevede il divieto di ricostituzione in qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Obiettivo: garantire e salvaguardare la forma democratica. Essa fu interpretata come un divieto di ricostituire quel determinato partito fascista che aveva governato in Italia nel Ventennio → interpretazione restrittiva che non ha impedito la nascita di partiti che si ispirassero a quella esperienza Comma 2 “Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” 1 Divieti A Associazioni segrete B Associazioni che perseguano scopi politici, mediante organizzazioni di carattere militare Obiettivo: far emergere il legame stretto tra la libertà di associarsi e il fenomeno politico, sottolineando con ciò l’esigenza di proteggere la Repubblica. 2 Associazione segreta Non vi sono vincoli per la libertà associativa, perciò chi decide di fondare o aderire ad un’associazione deve farlo “a volto scoperto”. Proprio perché sono venute meno le motivazioni che hanno portato al sorgere di associazioni segrete (persecuzioni), oggi vi deve essere la volontà di incidere apertamente sulla vita democratica. × Scandalo della P2 = massoneria segreta capeggiata da Licio Gelli, rete di potere nascosto che innervava la società, la politica e lo Stato negli ultimi anni del ‘900 → l’associazione stessa e alcuni suoi membri vennero anche condannati per reati gravissimi, quali l’attentato alla stazione di Bologna. In occasione della sua scoperta, fu approvata una legge che prevedeva: 1 Modalità di scioglimento 2 Concetto di “segretezza” A Non sono vietate tutte le associazioni segrete B Sono vietate le associazioni che operano in segreto perché hanno come finalità quella di interferire sull’ordinamento democratico 3 Associazione di tipo militare = costituite mediante l’inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l’eventuale adozione di gradi e uniformi e con l’organizzazione atta all’impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia. Es: nascente partito fascista DIRITTO COSTITUZIONALE Lezione 15 PARTITI POLITICI 1 Definizione = strumento principale attraverso il quale i cittadini, associandosi, partecipano alla vita politica dello Stato. Essi sono una delle principali forme in cui si esprime la libertà di associazione sancita dall’Articolo 18. ≠ Altre associazioni: perseguono interessi particolari e specifici Partiti politici: perseguono interessi generali dell’intera comunità (polis) Essi rappresentano e riconducono i bisogni sociali in proposte politiche unitarie in grado di dare risposte alle esigenze dei cittadini, così da ottenerne il consenso → trasformano il popolo da “massa indifferenziata” a “organismo consapevole” × I partiti politici sono associazioni non riconosciute. Questa scelta è da sempre stata utilizzata per evitare ingerenze e controlli esterni troppo specifici e penetranti nell’organizzazione degli stessi. A differenza dei sindacati, si stabilì la possibilità per i partiti di non essere riconosciuti e di non ottenere quindi personalità giuridica. × I partiti politici sono uno strumento di raccordo tra la società civile (cittadini) e le istituzioni. → sono espressione della società civile, ma hanno allo stesso tempo un ruolo rilevante nelle Istituzioni (Parlamento, governo, istituzioni regionali e locali…). Essi dovrebbero svolgere la funzione fondamentale di consentire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Sul piano formale tuttavia, e lo dice anche la Corte Costituzionale, i partiti restano associazioni e non sono organi costituzionali → i partiti politici non vanno confusi con i gruppi parlamentari Non a caso si è parlato di partitocrazia = espressione intesa a denunciare l’eccessivo potere dei partiti e la loro tendenza a impadronirsi delle istituzioni rappresentative, occupando tutti i posti di potere, e dunque, a sostituirsi ad esse. × Le varie forme di Stato che si sono succedute, hanno tenuto diversi atteggiamenti nei confronti dei partiti politici. Stato liberale: Atteggiamento di ostilità causato dal dogma liberale che aboliva i corpi intermedi tra l’individuo e lo Stato → il partito veniva visto come un ostacolo per le sue posizioni nette e il suo vincolo di obbedienza Non è un caso che i partiti politici di massa nascono quando vi è la trasformazione dallo stato liberale a quello democratico. Stato democratico: Con l’avvento del suffragio universale e l’accesso delle classi meno abbienti al voto, nascono i partiti organizzati che cambiano radicalmente il gioco della politica. Esso si trasforma in un confronto tra diverse opzioni ideali rappresentate da diversi partiti radicati nel territorio. Stato dittatoriale: Le dittature novecentesche avvengono attraverso la prevalenza della violenza e la cancellazione delle regole democratiche da parte di un partito unico e attraverso il fenomeno di incorporazione del partito stesso nello Stato. → il partito diventa un organo dello Stato ARTICOLO 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, quando sono accettate da entrambe le parti, non necessitano di revisione costituzionale” 1 Stato e Chiesa Essi sono due ordinamenti giuridici originari, che trovano la loro legittimazione in sé e non l’uno nell’altro. Ordine dello Stato = secolare/temporale (della cosa pubblica) Ordine della Chiesa = spirituale/religioso Chiesa: disciplina autonomamente lo spazio e i temi a lei relativi senza interferenze da parte dello Stato. Stato: riconosce alla Chiesa un ruolo di particolare importanza. NB: è chiara la predominanza della componente cattolica nella società italiana, esplicitata anche nello Statuto Albertino secondo cui: “La religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato”. 2 Patti Lateranensi = patti firmati nel 1929 durante il Fascismo, tra lo Stato e la Chiesa, a chiusura della “questione romana”. Con essi è stata sancita ampia libertà di manovra per il cattolicesimo. I patti vennero citati nel dettato costituzionale, in seguito alla decisione favorevole di Palmiro Togliatti, a capo del partito comunista. + Modifica dei rapporti In mancanza di accordo Stato-Chiesa per la modifica dei rapporti sarà necessaria una legge costituzionale, in caso contrario è sufficiente una legge ordinaria. 3 Aggiornamento Per diversi decenni è rimasta in vigore la disciplina dei rapporti stipulata nel 1929, perché la menzione dei Patti in Costituzione, aveva assicurato ad essi una copertura. L’evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa è avvenuta in seguito all’erosione del monopolio culturale esercitano da quella, e anche grazie alla dichiarazione conciliare Dignitas Humanae del 1965 = documento con il quale la libertà religiosa si è evoluta verso una nuova stagione di concordati, soprattutto durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Nel 1984, il Concordato è stato di comune accordo modificato, nei contenuti ma non nella forma, senza ricorrere ad un emendamento costituzionale. Nuovi elementi: 1 Contributo alle attività della Chiesa Dal finanziamento statale diretto si è passati alla destinazione volontaria da parte del contribuente, dell’otto per mille del proprio gettito IRPEF. 2 Insegnamento della religione cattolica Esso è stato mantenuto dal Concordato del 1929 giustificandolo però con la rilevanza del fattore religioso per la formazione personale e per il radicamento del cattolicesimo all’interno della società italiana. La disciplina ne ha evidenziato il carattere volontario. Inoltre, è rimasto il tono confessionale dell’insegnamento, il quale è tutt’ora impartito da un docente in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente sul territorio. ARTICOLO 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino l’ordinamento giuridico italiano. I rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose sono regolati sulla base di intese con le relative rappresentanze” 1 Confessioni religiose Espressione recente, poiché prima del testo costituzionale il legislatore utilizzava il termine “culto” anche per distinguere alcune comunità dalla “religione di Stato”. L’espressione “confessioni religiose” è certamente più neutra ed è adoperata in modo estensivo. 2 Egualmente: Interpretazione particolare del principio di eguaglianza = le confessioni religiose sono egualmente libere ma non eguali. → si parla di “religione di Stato” e di “culti ammessi” Questa formulazione ha consentito di mantenere una disciplina profondamente diversa tra la Chiesa Cattolica e le altre religioni. × Religione cattolica: Essa ha maggiori garanzie mirate a una migliore tutela (reato di bestemmia). Ad essa è dedicato l’Articolo 7 (Patti Lateranensi). × Altre confessioni religiose: Sono garantite nell’attività di organizzarsi secondo le proprie regole, che quando riversate in statuti acquistano rilevanza per espressa visione dell’Articolo 8 in questione. Ciò che per la Chiesa è legittimato dai Patti, per le religioni di minoranza è legittimato da leggi emanate sulla base di intese fra le rappresentanze dello Stato e quelle dei singoli gruppi confessionali. Si è così generato un pluralismo confessionale a gradi differenziati. Esso è ripartito per fasce di decrescente importanza: 1 Chiesa Cattolica 2 Confessioni titolari di leggi approvate sulla base di intese → possono usufruire di numerosi benefici attribuiti alla Chiesa con i Patti del ‘29 3 Confessioni senza intesa A Confessioni riconosciute sulla base ma con limiti B Confessioni non riconosciute × Un’evoluzione storica si è verificata dalla metà degli anni 60, con il dilagare della tendenza alla laicità (divorzio, nuovo diritto di famiglia…) Principio di laicità = lo Stato deve essere neutro rispetto alle convinzioni religiose dei singoli. Neutralità non significa disinteresse, ma assenza di privilegi per una religione rispetto ad un’altra. Problematiche: 1 Obiezione di coscienza = possibilità di invocare il proprio rifiuto a svolgere un’attività in ordine alle proprie convinzioni religiose 2 Crocifisso nei luoghi pubblici Caso Lautsi = la giurisprudenza ha affermato che la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici non è lesiva del principio di laicità perché il crocifisso non è un simbolo religioso ma è un simbolo culturale. 3 Velo nei luoghi pubblici Questo soprattutto in altri paesi europei che risultano maggiormente laici rispetto all’Italia, come la Francia → impossibilità di ostentare la propria religione attraverso un simbolo esplicito ARTICOLO 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” 1 Tutti = cittadini + stranieri 2 Tre dimensioni della libertà religiosa Esse sono costruite “in crescendo”, in base alla loro incisività nella sfera esterna del singolo. A Libertà di professare la propria fede NB: è implicita la libertà di coscienza B Libertà di fare propaganda della propria fede NB: è compresa la possibilità di distribuire materiale divulgativo al fine di cercare adepti (libertà di proselitismo) C Libertà di culto = porre in essere azioni rituali, caratterizzate da una fisicità e che necessitano luoghi appositi e religiosi 3 Limite Unico limite esplicito è quello del “buon costume” A Dimensione sessuale Riferimento a riti orgiastici, forme di prostituzione “sacra” e relazioni poligamiche. B Dimensione più ampia Riferimento a pratiche di culto violente o riprovevoli alla coscienza umana NB: Per arrivare alla proibizione del culto è necessaria una norma penale a dimostrazione del fatto che la pratica religiosa sta compromettendo un diritto inviolabile. 4 Tutela multilivello L’interpretazione della libertà religiosa non è affidata soltanto alla Corte costituzionale, ma coinvolge anche altre Istituzioni Sovranazionali. La formulazione della libertà in questi documenti è però diversa da quella costituzionale, e inoltre le istituzioni extra statuali hanno corti autonome: Corte Europea dei diritti dell’Uomo + Corte di Giustizia Europea. × Casi Cordero e Vallauri = docenti universitari che avevano effettuato delle dichiarazioni non in linea con la dottrina professata nell’Università Cattolica di Milano dove insegnavano. Poiché in base ad un vincolo pattizio, per poter insegnare si deve avere il gradimento dell’autorità ecclesiastica, i due docenti non si erano visti rinnovare il contratto. A fronte del mancato rinnovo, essi contestavano che l’Università non avesse motivato la scelta effettuata. Il giudice amministrativo respinge il suo ricorso. La Corte EDU invece riconosce la fondatezza del suo ricorso, sostenendo che un docente non può essere privato della facoltà di insegnare solamente per le opinioni che esprime, se prive di connessione con l’insegnamento stesso da lui esercitato. = sistema sanitario nazionale (SSN) che pone alcune regole e prestazioni che devono essere assicurate sull’intero territorio nazionale, per poi attribuire al legislatore regionale l’attuazione di quei principi nel concreto di quella regione → si possono articolare modelli organizzativi diversi e possono essere erogati trattamenti differenziati su base territoriale, ma è comunque la legge a definire gli standard minimi ed essenziali delle prestazioni Il Servizio Sanitario Nazionale è tendenzialmente gratuito; le prestazioni che esso eroga non sono mai erogate a prezzo di costo, ma in modo gratuito salvo per alcuni soggetti che sono tenuti alla corresponsione di un contribuito (ticket) di solidarietà. NB: Il privato assistito ha diritto alla scelta del medico e del luogo di cura, ma anche a ricevere prestazioni sanitarie da strutture private non convenzionate con il SSN, quando queste siano le sole a disporre delle cure necessarie. 2 Indigenza La Costituzione prevede che per gli indigenti le cure devono essere gratuite. Indigenza medica = oggettiva impossibilità di contribuire al pagamento di terapie particolarmente onerose e tuttavia imprescindibili per la sopravvivenza → slegata dal concetto di solo reddito (indisponibilità materiale) Comma 2 “Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti per la dignità della persona umana” 1 Libertà di non curarsi = è illegittimo ogni trattamento sanitario somministrato senza il consenso o con l’espresso dissenso del soggetto interessato → il medico che somministra un trattamento terapeutico contro la volontà del paziente, oltre ad incorrere in una violazione delle norme deontologiche, risponde per fatto illecito ex Articolo 2043 del CC Rifiuto legittimo: A Paziente capace di intendere e di volere B Consenso informato Il medico è tenuto ad astenersi dalle cure anche se questo comporta il decesso. NB: la morte deve essere una conseguenza diretta del rifiuto di cure, non deve invece risultare da un’attività medica che procuri l’esito fatale (eutanasia). 2 Riserva di legge Risulta possibile imporre un trattamento sanitario, anche contro la volontà del singolo, quando ciò è necessario a preservare lo stato di salute degli altri. Esso comunque non può mai ledere la dignità della persona umana. × Trattamenti sanitari obbligatori = ogni attività di diagnosi o cura imposta ad un individuo. Questi sono normalmente previsti nell’ambito delle patologie mentali e delle vaccinazioni per i nuovi nati. Essi sono disposti dal sindaco su proposta dell’autorità sanitaria. 3 Obbligo di vaccinazione Presupposto: Principio generale (Convenzione di Oviedo) “Un trattamento sanitario può essere praticato solo se l’interessato abbia prestato il proprio consenso libero e informato. L’interessato può in qualsiasi momento revocare il proprio consenso”. Può lo stato imporre ai cittadini di vaccinarsi? Questo obbligo può essere introdotto ed inteso come sanzione (di vario tipo) a chi non adempie ad esso. Inoltre è necessario che vi sia una legge che preveda questo tipo di trattamento → è necessario l’intervento del Parlamento e del Governo Tuttavia non è vietato per il legislatore prevedere dei trattamenti sanitari obbligatori, non solo per il bene del singolo, ma anche della collettività (logica solidarista). Ovviamente deve esserci una relativa certezza che il vaccino sia efficace e non sia dannoso. Si parla di relatività perché anche le scienze non sono basate su verità assolute, ma solo su probabilità e verità relative che continuamente sono messe in discussione dalla ricerca successiva. → non è possibile richiedere ad una campagna vaccinale un’assoluta certezza e assenza di effetti collaterali Perché l’obbligo di vaccinare non sia un atto di potenza dello Stato, esso necessita di una base scientifica. Inoltre, deve essere previsto un indennizzo contro gli effetti collaterali più gravi. Una vaccinazione di massa ha dei costi sociali che si scaricano su persone casuali: su un milione di vaccinati, alcuni possono avere conseguenze anche particolarmente gravi. → vi deve essere un congruo indennizzo nei confronti di questi soggetti Importante è che l’obbligatorietà della vaccinazione sia preceduta da una campagna informativa, perché una campagna vaccinale deve basarsi sulla persuasione. A chi si può imporre questo obbligo? Si può pensare ad un obbligo vero e proprio per alcune categorie di persone, che se disatteso comporta una sanzione: 1 Personale sanitario 2 Categorie che vivono a contatto con soggetti fragili Es: Insegnanti dell’asilo e delle elementari Per tutti gli altri soggetti è concepibile l’onere di vaccinarsi; non l’obbligo. Il legislatore può legittimamente consentire determinati comportamenti solo a coloro che si sono vaccinati, come ad esempio recarsi in un luogo pubblico, prendere mezzi di trasporto, presenziare alle lezioni. Questo a condizione però che tutti siano messi nella situazione di poter accedere al vaccino. 4 Problemi aperti Elenco: 1 Modi e strumenti di acquisizione del “consenso informato” 2 Rinuncia alle cure e obiezione di coscienza da parte del personale sanitario 3 Limiti all’accanimento terapeutico in presenza di malattie terminali / eutanasia 4 Testamento biologico DIRITTO ALL’ISTRUZIONE ARTICOLO 33 Contenuti: 1 Libertà dell’arte e della Scienza + Libertà di insegnamento 2 Norme generali sull’istruzione 3 Vincolo di istituire scuole di tutti gli ordini e gradi 4 Possibilità di istituire scuole private ma senza oneri per lo Stato Gli alunni delle scuole private hanno diritto a trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole pubbliche. 5 Prescrizione di un esame di Stato 6 Diritto delle istituzioni di alta cultura (università e accademie) di dotarsi di orientamenti autonomi Comma 1 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” 1 Libertà dell’arte = accento sulla libertà in sé della produzione artistica 2 Libertà della scienza A Risultati dell’attività di ricerca B Attività necessaria a conseguire quei risultati C Attività di insegnamento delle tecniche utili al conseguimento di quei risultati Esse sono affermate senza limiti, ma nonostante ciò possono affiorare legittimamente dei limiti a queste libertà soprattutto nel bilanciamento con altri principi e valori costituzionali. 3 Libertà di insegnamento = attività del docente diretta ad impartire lezioni ai discendenti nei vari rami del sapere (istruzione) Essa è da intendere in due accezioni: A Libertà negativa di insegnamento B Diritto positivo all’accesso alle istituzioni scolastiche pubbliche Essa è connessa alle altre due libertà e intrecciata alla promozione della cultura. NB: il docente non può manifestare liberamente il proprio pensiero durante l’insegnamento, in ragione dell’età evolutiva del minore. 4 Libertà di scegliere se e come istruirsi = libertà di scelta riguardo il tipo di istruzione (pubblica, privata) e l’indirizzo scolastico. Non vi è la possibilità di imporre una scuola al singolo → diritto di scegliere secondo le proprie inclinazioni il percorso scolastico Al tempo stesso esiste la possibilità per la scuola, per ragioni organizzative, di operare una selezione tra gli iscritti. Il numero chiuso, anche nelle università, è legittimo costituzionalmente solo per ragioni tecniche. Comma 3 “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato” 1 Scuola pubblica e privata = principio di parità tra i due × Scuola privata A Non formalmente ricompresa nel sistema dell’istruzione → non rilascia titoli di studio riconosciuti B Paritaria → rilascia un riconoscimento equivalente a quello della scuola pubblica Agli alunni di queste scuole deve essere garantito lo stesso trattamento di quelli delle scuole statali. DIRITTO COSTITUZIONALE Lezione 17 COSTITUZIONE ECONOMICA Le regole sull’iniziativa economica e il rapporto tra impresa e lavoro sono tra le più rilevanti nel testo costituzionale, perché definiscono la forma di Stato. Nella nostra Costituzione si supera la concezione dello Stato liberale che mira ad evitare interferenze dello Stato nell’economia e nel libero sviluppo dei privati. Il nostro è uno Stato interventista, che non mira quindi solo a regolare i rapporti economici, ma che talvolta interviene come imprenditore. Soprattutto in alcuni settori in cui per ragioni storiche ed economiche il mercato non può dare prestazioni buone, lo Stato può sostituirsi al mercato. Es: Inizio anni ’60 nazionalizzazione dell’energia elettrica (ENEL) Importante è ricordare il progressivo sviluppo della Comunità Economica Europea e oggi dell’UE. Essa per le sue particolari prerogative e competenze, per i principi contenuti nei trattati che le hanno dato vita, ha un ruolo particolare nella politica economica. Il diritto dell’UE si è orientato sempre verso la valorizzazione della concorrenza sul mercato. Nell’esaminare la Costituzione economica italiana non si può quindi non considerare la nostra adesione all’UE e le regole costituzionali del diritto dell’Unione in materia economia → le norme italiane vanno lette anche in una prospettiva internazionale Norme dal 35 al 40: Diritto al lavoro Norme dal 41-47: Impresa, Proprietà… ARTICOLO 41 Comma 1 “L’iniziativa privata economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana” 1 Libertà di iniziativa economica privata Principio che incontra vincoli e limiti: A Essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale Utilità sociale = riferimento ai valori che appartengono alla società nel suo insieme. Il giudice ha ricondotto a questa nozione le garanzie costituzionali della libertà personale, sindacale, di espressione, di insegnamento, del diritto alla salute, del salario sufficiente → natura limitata dell’iniziativa economica privata B Essa non può recare danno ai valori espressamente ricondotti alla persona umana (sicurezza, libertà e dignità umana) → vi possono quindi essere normative che regolano l’attività d’impresa in relazione a questi fondamentali beni giuridici Es: ILVA di Taranto 2 Libertà di concorrenza Essa è proiezione ed esplicitazione diretta della libertà di iniziativa economica privata. Può essere esercitata dai soggetti che ne hanno la titolarità nelle forme più disparate fermi restando i vincoli posti dalla legge. Essa è inoltre una struttura essenziale per un’efficace ed efficiente allocazione delle risorse e per lo sviluppo economico del Paese. L’assetto concorrenziale di un mercato è un obiettivo dinamico alla cui realizzazione contribuiscono diversi fattori (tecnologie, scelte organizzative, scelte commerciali) → riformato Articolo 117: tutela della concorrenza 1 Applicazione di regole antimonopolio 2 Adozione di misure destinate a promuovere e favorire un mercato aperto e in libera concorrenza Per l’elaborazione in Assemblea Costituente dei principi in materia di rapporti economici fu determinante l’impulso della cultura cattolica che si ispirava ai valori del solidarismo, della libertà e del lavoro come strumento essenziale per lo sviluppo della persona Comma 2 “La legge determina programmi e controlli opportuni perché l’attività economica, pubblica e privata possa essere indirizzata a fini sociali” 1 Intervento statale Lo Stato può intervenire attraverso una programmazione che serva ad orientare l’economia, e di conseguenza ad ottenere delle finalità sociali ed individuali. NB: In tutti gli articoli relativi alla sezione economica, da un lato vi è il riconoscimento della libera iniziativa privata, ma dall’altro vi sono dei limiti ad essa. ARTICOLO 42 Le Costituzioni liberali affermavano che: “La proprietà privata è un diritto sacro e inviolabile”. La proprietà privata svolse infatti un ruolo strategico per la borghesia, allora dominante, in quanto strumento per proteggere, dal punto di vista giuridico, il rapporto con i beni utilizzati per produrre profitto. L’avvento del Marxismo segnò negli Stati socialisti il tramonto della proprietà privata. Nelle Costituzioni democratiche il concetto di proprietà è frutto di un compromesso tra forze politiche con posizioni diametralmente opposte; ed esso sancisce il superamento della sacralità. Comma 1 “La proprietà è pubblica o privata” 1 Beni privati e pubblici La proprietà può essere sia privata che pubblica, secondo l’idea di un sistema misto. Il testo non contempla una terza possibilità di beni, oltre quelli privati e pubblici, nonostante ad oggi abbiamo particolare rilevanza anche i beni comuni (acqua). × Beni comuni = beni essenziali per la sopravvivenza, non inquadrabili giuridicamente in termini di proprietà e di titolarità del relativo diritto. Questa nozione intende valorizzare l’idea di uso collettivo e condiviso di alcuni beni fruibili a tutti. 2 Proprietà Anche alla proprietà pubblica (beni demaniali /patrimonio indisponibile dello Stato) viene riconosciuta copertura costituzionale. Una particolare attenzione è riservata anche ai beni economici, ossia alle cose utilizzate ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi. Comma 3 “La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata” 1 Limiti e vincoli La funzione che il Codice Civile attribuisce alla proprietà e quella di disposizione e godimento del bene da parte del proprietario, il quale si trova in una condizione di dominio. La funzione che la Costituzione attribuisce alla proprietà è invece sociale, perciò essa deve essere contemperata ad altri beni ed interessi → la proprietà può essere regolata tenendo conto delle finalità sociali Ciò si basa sul principio solidaristico che ha spinto la Corte a dichiarare che: “il diritto di proprietà non può venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui propri beni”. Lo stesso è stato poi emanato in tema di servitù di passaggio. 2 Espropriazione La proprietà può essere espropriata per motivi di interesse generale, dietro pagamento di un indennizzo quale ristoro per il sofferto sacrificio patrimoniale. Esso è richiesto come ristoro integrale del danno subito, corrispondente al valore di mercato del bene, in caso di acquisizione di esso da parte della pubblica amministrazione. NB: non ogni limitazione obbliga lo Stato a corrispondere al privato un indennizzo per la perdita subita. Non si dà luogo ad esso quando la legge pone restrizioni al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà stessa. FORME DI GOVERNO Esiste un legame tra le diverse parti della Costituzione e le Istituzioni → il modello statale scelto nel suo complesso è finalizzato alla tutela dei diritti che la Costituzione assicura nella prima parte. Secondo i canoni del costituzionalismo moderno è opportuna l’applicazione del principio della divisione dei poteri teorizzata da Locke e Montesquieu. Definizione = concetto che riguarda i rapporti tra i diversi poteri dell’organizzazione statale. La forma di governo attiene a come all’interno di una comunità politica si distribuisce il potere di indirizzarla verso determinati fini generali → si prendono quindi in considerazione solo le istituzioni di indirizzo politico Le forme di governo attuate negli Stati sono diverse, e discendono tutte dall’esperienza storica del Paese. Tendenze della forma di governo nello Stato democratico: 1 Rafforzare gli esecutivi Il baricentro del potere politico tende a spostarsi dal Parlamento al Governo. 2 Rafforzare le garanzie Nascita di organi intesi come contropoteri, quali sono le Corti Costituzionali. Modelli: Possono essere studiati diacronicamente (= nella loro evoluzione storica) o sincronicamente (= facendo riferimento a un momento dato): 1 Presidenziale: modello negli Stati Uniti 2 Parlamentare: modello nell’Inghilterra 3 Semipresidenziale: modello nella Francia della V Repubblica del 1958 DIRITTO COSTITUZIONALE Lezione 18 FORME DI GOVERNO II 2 Forma di governo Parlamentare Essa è così chiamata perché l’esecutivo (Governo) è espressione del Parlamento. Si tratta della forma di governo maggiormente diffusa in Europa, ed è anche per questo che essa conosce diverse varianti ed è fortemente condizionata dalla prassi. Il modello di riferimento è quello del Regno Unito: “Modello Westminster”, dal nome del palazzo dove ha sede il Parlamento britannico. Caratteristiche: 1 Distinzione tra Capo dello Stato e Capo del Governo Il Capo dello Stato è un organo non elettivo. Es: Sovrano Inglese o Spagnolo (non Repubbliche ma Regni) → il Capo dello Stato non ha poteri di governo ma ha soprattutto funzioni simboliche e cerimoniali Su questo punto vi è però varietà: A Casi in cui il Re o la Regina non hanno alcun peso politico B Casi in cui il Capo dello Stato non ha un potere marginale In Spagna dopo la dittatura di Franco si decise di ritornare, non alla Repubblica, ma alla monarchia, e il Re ha avuto un ruolo importante anche nel consolidamento della Democrazia. NB: ciò avviene anche in esperienze Repubblicane, in cui il Capo dello Stato è eletto dalle Camere, quindi ha una legittimazione, seppur indiretta, del corpo elettorale. 2 Governo (esecutivo) - Parlamento L’esecutivo è in genere nominato da un organo terzo, il Capo dello Stato. Tale nomina può prescindere dall’investitura parlamentare (Regno Unito), precederla (Italia) o seguirla (Germania, Spagna). L’esecutivo dipende dalla disponibilità del Parlamento a mantenerlo in vita; infatti il Parlamento può obbligarlo a dimettersi. → il governo non può restare in carica senza il sostegno implicito del Parlamento Questa è la ragione per cui tutte le forme di governo parlamentari, prevedono la possibilità di scioglimento del Parlamento prima della scadenza naturale → lo scioglimento è l’unico modo per evitare la paralisi del sistema nel caso in cui il Parlamento non sia in grado di sostenere alcun Governo Origini: Questa forma di governo nasce in Inghilterra, e non da un disegno ingegneristico, ma la sua evoluzione è sempre stata spontanea e casuale. Tre furono gli elementi cruciali di tale evoluzione: 1 Figura del Primo Ministro All’interno del governo di Sua Maestà emerse la figura del Primo Ministro. Il Ministro è inizialmente un interlocutore privilegiato del Re quando, nel 1714 Giorgio I, fondatore della Casa degli Hannover, salì al trono. Il Re era di origine tedesca, non parlava la lingua inglese e si disinteressò della cosa pubblica, affidando l’esercizio delle sue funzioni ai ministri, ed evitando di partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Governo al tempo stesso si staccò dal Sovrano chiedendo al Parlamento un consenso. Mancando una legittimazione forte da parte del Sovrano, il Governo chiede la fiducia della Camera ed inizia una consuetudine per la quale nel momento in cui le Camere mostrano ostilità nei confronti del Governo, questo è tenuto a dimettersi. → 2 Rapporto fiduciario Facendo ricorso alla procedura dell’impeachment, la Camera dei Comuni pose le basi per il rapporto fiduciario che col tempo divenne un vero e proprio istituto costituzionale Il governo non poteva continuare ad esercitare le sue funzioni se veniva a mancare la fiducia del Parlamento. 3 Sistema Il sistema si stabilizza su due partiti: conservatore (destra) e laborista (sinistra). Le elezioni diventano solo della Camera dei Comuni e non dei Lord, e in esse si utilizza un sistema elettorale maggioritario: ogni collegio (circoscrizione) elettorale elegge un solo deputato eletto a maggioranza come rappresentante di quel determinato collegio. A queste condizioni, l’effetto sul sistema è che uno dei due partiti (destra o sinistra) ottiene la maggioranza assoluta nella Camera dei Comuni e può tendenzialmente governare per l’intera magistratura. Il governo è quindi stabile, e in esso assume rilievo il leader del partito vincitore della competizione elettorale, il quale diventa automaticamente Primo Ministro → primo ministro = leader del partito di maggioranza Il baricentro del potere è spostato sempre più verso il Governo e verso il Primo Ministro che lo guida. Variante tedesca La Costituzione tedesca nasce su impulso degli Alleati, le forze occidentali vintrici della Seconda Guerra Mondiale, le quali volevano evitare il ritorno di una debolezza di governo, come era accaduto per la Repubblica di Weimar, la quale aveva portato all’ascesa del Nazismo. Caratteristiche: 1 Accentuazione figura del Cancelliere = Primo Ministro, Presidente del Governo Dotato di alcuni poteri particolari: A Nomina e revoca dei ministri B Viene eletto dalla Camera rappresentativa del Parlamento 2 Istituto della “sfiducia costruttiva” = meccanismo per il quale nel momento in cui parte del Parlamento decide di presentare una nozione di sfiducia nei confronti del Governo, deve indicare quale sarà il nuovo Cancelliere. → l’evoluzione storica ha condotto la Germania ad avere dei governi fortemente stabili, che hanno portato avanti politiche di lungo periodo. Nel loro effettivo modo di operare, le forme di governo vengono condizionate dal sistema partitico e dalla cultura politica che si affermano in ciascun Paese. Basti pensare ad esempio all’esperienza italiana, in cui la forma di governo è parlamentare, ma nei fatti essa ha funzionato in modo assai diverso rispetto ai governi parlamentari di altri Paesi. Variante italiana Caratteristiche: 1 Già nella Costituzione del 1947 emerge una “paura del tiranno” che ha condotto ad una forma di governo debole: A Non vi furono forti elementi di razionalizzazione e rafforzamento della stabilità dei governi B Scelta dell’Assemblea a favore del bicameralismo paritario Si fronteggiarono proposte molto diverse: da un lato i partiti della sinistra erano a favore di un monocameralismo (un popolo e una camera), dall’altro lato la DC era favorevole ad una Camera delle regioni che tenesse assieme le autonomie territoriali e le forze produttive del Paese. Questa ipotesi ricordava troppo la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e quindi fa accantonata. → compromesso: entrambe le Camere sono elette dal popolo e possono dare e togliere la fiducia al Governo NB: la stessa Assemblea disse che questa non era la soluzione ottimale; già dagli anni 90 essa fu oggetto di grandi volontà di riforma, ma ad oggi questa situazione ancora permane. Problema: 1 Mancanza di responsabilità Difficilmente si è riusciti a far sì che il corpo elettorale nel momento in cui vota si trovi davanti delle alternative chiare e l’esito del voto produca delle maggioranze nel senso voluto dagli elettori. Una Democrazia funziona quando vi è un circuito virtuoso per cui dal voto emerge una maggioranza politica la quale cerca di dare attuazione al programma presentato agli elettori e poi essi stessi giudicano se quella maggioranza ha effettivamente dato seguito alle promesse fatte. → vi è una responsabilità, non sempre rispettata, nei confronti del corpo elettorale 2 Instabilità Mentre in generale, nelle democrazie mature i sistemi sono stabili e sanciti da una legge, in Italia vi è una totale instabilità del sistema elettorale. × Dal 46 al 1992 vi è stato un sistema elettorale determinato × Nel 93 viene adottato un sistema prevalentemente maggioritario × Dal 2005 in poi è stato introdotto un sistema elettorale di breve periodo che poi venne cambiato perché ritenuto incostituzionale, e allora ne succede un terzo che è ad oggi in vigore ma ancora oggetto di discussione. Ciò è significativo della logica che i padri costituenti avevano dato al referendum, inteso come garanzia e freno ad un Parlamento che producesse leggi sbagliate, inopportune oppure sgradite al corpo elettorale → funzione oppositiva piuttosto che propositiva NB: vi sono stati tentativi di introdurre referendum propositivi, ma sono stati tutti bocciati. Disciplina e Iter Il referendum è disciplinato, oltre che dalla Costituzione, anche da una Legge del 1970 che ha dato attuazione alle norme costituzionali. L’iter legislativo che porta alla celebrazione del referendum è particolarmente complesso e prevede una serie di diversi controlli da parte di diversi soggetti. 1 Prima fase: Raccolta delle firme Viene organizzato un comitato promotore che si occupa di porre il quesito referendario (= domanda che verrà posta ai cittadini). Es: Volete voi abrogare la legge X? Su questo quesito si raccolgono le 500.000 firme necessarie. Queste vengono depositate davanti alla Corte di Cassazione dove vi è l’Ufficio Centrale per il referendum che svolge un controllo sulla regolarità delle operazioni fino ad ora svolte. Compiti: 1 Controllo che le firme siano state raccolte in numero sufficiente e che siano valide 2 Verifica della formulazione tecnico-giuridica del quesito 2 Seconda fase: Controllo della Corte Costituzionale sull’ammissibilità Essa deve verificare se il referendum è ammissibile (= se esso verte su una materia su cui è possibile svolgere il referendum stesso) × Limiti La Costituzione prevede infatti che non è ammesso: 1 Referendum in materia tributaria Questo perché i cittadini sarebbero indotti ad abrogare le imposte e le tassazioni. 2 Referendum per LDB Essa deve essere approvata ogni anno dal Parlamento e non ha un vero contenuto innovativo, differentemente dalle leggi. 3 Referendum per leggi di amnistia e indulto Esse sono leggi per cui sono richieste maggioranze altissime, attraverso le quali il Parlamento può intervenire su reati già commessi o su temi del passato ancora da espiare, che riguardano un numero indeterminato di persone. 4 Referendum per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali Leggi attraverso cui il governo può ratificare un trattato, impegnando il nostro Paese nei confronti di altri Paesi stranieri. Non vi è la volontà di lasciare ai cittadini la scelta di venir meno ad un tratto internazionale, perché ciò potrebbe portare a conseguenze gravi. × Altri limiti La giurisprudenza della corte costituzionale è tale da avere individuato limiti ulteriori rispetto a questi quattro espressamente indicati dall’Articolo 75 → interpretazione estensiva 1 Costituzione e leggi formalmente costituzionali (Articolo 138) 2 Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato = danno attuazione a norme costituzionali 3 Leggi a contenuto comunitariamente vincolato = normative italiane che nascono da obblighi internazionali dell’UE. Le leggi che derivano da obblighi comunitari (es. legge sulla privacy) non possono essere sottoposte a referendum abrogativo. 4 Leggi collegate strettamente a quelle già escluse al Comma II dell’Articolo 75 5 Leggi costituzionalmente necessarie o obbligatorie Esse sono leggi su cui il legislatore ha un margine di discrezionalità ampia, ma sono leggi che devono esistere e non possono essere totalmente abrogate perché l’intero sistema si incepperebbe. Es: legge elettorale Il nostro ordinamento non impone un tipo specifico, ma deve esistere una legge elettorale, perché senza di essa i cittadini non potrebbero votare. La Corte dice che un referendum in materia elettorale non è in sé inammissibile, ma questo referendum non può avere come esito la paralisi degli organi elettivi. Un referendum non può abrogare del tutto la legge elettorale, ma deve consentire il funzionamento delle istituzioni e la possibilità di votare per i cittadini. Si tratta di un referendum manipolativo = tagliando semplicemente delle parti o delle singole parole, cambia il senso della legge senza tuttavia impedire il suo funzionamento. Struttura del quesito referendario La Corte afferma che i cittadini a cui viene sottoposto il referendum devono essere in grado di prendere una decisione consapevole. La domanda deve consentire la scelta di un’alternativa secca: abolizione (sì) o mantenimento (no). → ciò può avvenire solo se il quesito è posto in una struttura semplice e chiara Caratteristiche: 1 Omogeneità Interna ed esterna (completezza) Risulta inammissibile una richiesta che contenga una pluralità di domande eterogenee → quesito razionalmente unitario NB: qualora il quesito contenga disposizioni differenti, la Corte lo ritiene omogeneo solo se esse sono riconducibili ad un comune principio abrogativo. 2 Chiarezza 3 Univocità Se il quesito è giudicato ammissibile → indizione del Referendum ad opera del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri Il referendum si deve tenere fra il 15 aprile e il 15 giugno. Esito del referendum (Doppio quorum) Perché esso porti all’abrogazione non è sufficiente che prevalgano i voti a favore, ma deve avervi partecipato la metà più uno degli aventi diritto. Quorum strutturale = 50% + 1 Questo perché è necessaria una pronuncia popolare condivisa, e non sostenuta solo da una minoranza attiva. Primo quorum = quorum minimo partecipativo Secondo quorum = pronuncia degli elettori L’Ufficio Centrale per il referendum proclama il risultato: 1 Favorevole (sì) Il Presidente della Repubblica emana un decreto che segna l’avvenuta abrogazione. Essa ha effetto dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 2 Sfavorevole (no) Non si potrà più proporre referendum sulle medesime disposizioni prima che siano passati 5 anni. NB: il divieto non si applica se il quorum non è stato raggiunto (referendum invalido). L’esito del referendum incide sulla possibilità di scelta del Parlamento, anche se per un periodo limitato → il legislatore ha dei vincoli Questo doppio quorum è stato la ragione della crisi del referendum abrogativo in Italia. Nella nostra Democrazia vi è un astensionismo cronico o strutturale, ed è accaduto quindi che dall’inizio degli anni ’90 in poi, coloro che erano contrari non chiedevano agli elettori di votare “no”, ma di astenersi. Referendum abrogativo nella prassi Il primo referendum abrogativo si tenne nel 1974, in tema di divorzio. La sua approvazione si ebbe grazie all’intesa politica che indusse la DC a non fare ostruzionismo contro la legge sul divorzio, in cambio fu garantita la possibilità di fare appello al corpo elettorale. Nonostante la DC fosse il maggior partito dell’epoca, gli elettori votarono “no” all’abrogazione della legge sul divorzio. Fino al 1985 prevalsero sempre i “no”. Dal 1987 al 1993 prevalsero sempre i “sì”. Fallirono per il non raggiungimento del quorum 6 consultazioni referendarie di fila, dal 1997 al 2009.
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