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Dispensa diritto costituzionale, Dispense di Diritto Costituzionale

Dispensa contenente l'intero programma di diritto costituzionale

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 04/07/2023

filippo-raineri
filippo-raineri 🇮🇹

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(1)

9 documenti

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Scarica Dispensa diritto costituzionale e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Costituzionale I Modulo Nozioni generali Che cos’è il diritto? La parola diritto può avere diverse definizioni, il diritto può essere inteso come: Insieme di norme (diritto oggettivo), pretesa avanzabile davanti al giudice (diritto soggettivo), ecc. Il diritto può essere visto anche come norma di condotta, non solo come norma giuridica. Il diritto nasce a Roma, quando lo IUS si separa dal FAS. Il diritto costituzionale è l’insieme di norme di gerarchia superiore che limitano il potere politico per proteggere l’individuo. Esso nasce in Grecia, le date fondamentali del diritto costituzionale sono: 1215 Magna charta libertatum, 1787 Costituzione americana, 1789 dichiarazione dei diritti, 1803 sentenza Marbury vs Madison e 1948 in Italia con la rigidità costituzionale. Il costituzionalismo è un movimento filosofico che si sviluppa nel 1700 (Montesquieau, Rousseau e Locke) che ha come obbiettivo l’adozione di costituzioni. Il suo fine ultimo è il limite al potere. Principio di divisione dei poteri Per Montesqueiau il potere va diviso in 3 organi: -potere legislativo (Parlamento) -potere esecutivo (Governo) -potere giudiziario (giudici). La norma L’interpretazione La Costituzione La norma E’ una regola di comportamento generale (si può applicare ad un numero infinito di soggetti) e astratta (si può applicare ad infinti casi e situazioni). La norma può essere: giuridica, etica, religiosa, di galateo, ecc. La norma è giuridica quando è prodotta da chi detiene il monopolio della forma su un territorio, o da soggetti autorizzati. La disposizione E’ il testo scritto, consiste in una o più frasi di senso compiuto distribuite in articoli, commi, ecc. Dall’interpretazione di questi si ricavano le norme, tutte le disposizioni hanno almeno una norma, non per forza tutte le norme hanno una disposizione. Il provvedimento E’ una regola giuridica contenuta in un atto giuridico che a differenza della norma è specifica e concreta, si riferisce ad un apposito soggetto in un’apposita situazione. Differenze Tra disposizione e normaà la disposizione è il testo scritto, la parte materiale della norma. La norma è una regola che si ricava dall’interpretazione della disposizione. Tra norma e provvedimentoà il provvedimento è una regola giuridica specifica e concreta, si rivolge ad un apposito soggetto. Tipi di norme giuridiche Norme imperative (impongono o vietano comportamenti), norme permissive (facoltizzano un comportamento a nostra discrezione), norme promozionali, norme precettive (vincolanti per il cittadino e per i pubblici poteri), norme programmatiche (fissano obbiettivi), norme regola e norme principio. Ci sono poi: norme costituzionali, europee, di tipo legislativo, regolamentari e consuetudinarie. La norma per poter essere applicata deve presentare alcune caratteristiche: esistenza (categorie giuridiche), efficacia, validità, vigente, effettiva (categoria sociologica) e giusta (categoria etica). Esistenza: norme con requisiti procedurali minimi che consentono di riconoscere il tipo di norma/sanzione Efficacia: capacità di produrre effetti giuridici, la norma dev’essere pubblicata e resa nota ai consociati + il periodo di “vacatio legis”. Validità: deve possedere i requisiti formali e sostanziali per quel tipo di norma. Vigenza: applicabilità dovuta al fatto che la norma non è stata abrogata Effettività: grada di obbedienza medio Cos’è l’interpretazione? E’ quell’attività che consiste nel ricavare la norma da applicare ad un caso concreto. Essa è l’attività del giurista, che nella veste del legislatore produce norme, mentre in quella dell’interprete ne ricava il significato. L’interpretazione ha delle regole: in claris non fit interpretatio, Art. 12 delle preleggi indica i modi in cui bisogna interpretare. L’interpretazione può essere: letterale, logica (intentio legis), sistematica( la norma non è isolata, va letta assieme all’ordinamento giuridico), storica (intentio legislationis), evolutiva, analogica, per principi, costituzionalmente conforme (viene usato solitamente dai giudici) e teologica (ufficialmente non è ammessa, però è usata). In claris non fit interpretatio Di solito si interpreta sempre un testo, salvo che il suo significato sia veramente chiarissimo. Art.12 preleggi Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Chi è l’interprete? Ordinamenti giuridici In senso oggettivo= insieme di norme vigenti. In senso soggettivo= insieme di soggetti produttori di diritto, istituzioni politiche (Parlamento, Governo, ecc.) Ordinamento giuridico in senso oggettivo E’ l’insieme di tutte le norme giuridiche vigenti in uno Stato, esso si compone di atti normativi e fatti normativi. Un ordinamento è un insieme di norme, dev’essere: coerente (no antinomie), completo (no lacune) e rinnovabile (non fermo nel tempo). Il nostro ordinamento ha avuto diverse fasi: nel diritto romano, diritto medioevale, 1848 Statuto albertino, 1861 Unità d’Italia, 1948 Costituzione. In Italia abbiamo avuto tre distinte norme di riconoscimento: 1861-1922 Stato liberale, 1922-45 Stato totalitario (Mussolini) e dal 1948 Stato democratico. Il nostro ordinamento si costruisce con il principio della norma di riconoscimento (Cost.) e della continuità, per questo abbiamo norme che risalgono al 1861 e norme che risalgono a Roma. Ordinamento internazionale Insieme degli stati, regole consuetudinarie Art.10 Cost., pacta sunt servenda, dal 2001 tutte le fonti diritto internazionale sono super primarie. Ordinamento europeo Ordinamenti separati anche se coordinati Ordinamento regionale 20 regioni + 2 province autonome, statuto regionale, legge regionale e regolamenti regionali. Ordinamento provinciale e comunale Oltre 110 province e 8mila comuni, anche qui ci sono: statuto, regolamento e ordinanze. Ordinamento universitario Statuto UniCa e regolamenti (120). 2° modulo Prima parte Cost. (artt. 1-54), Cost. dei diritti (soggettivi dei cittadini) 1. Principi fondamentali 2. I diritti costituzionali 3. I singoli diritti costituzionali 4. Le garanzie dei diritti I principi fondamentali Sono le norme che codificano i valori fondanti del patto costituente, detti anche “supremi”. Si trovano negli artt. 1 e 12, questa parte è detta “principi fondamentali”. MA li troviamo anche nell’art. 139. Se ne parla anche nella tecnica del “combinato disposto”, strumento pratico con cui si realizza la combinazione sistematica. “Combinati disposti” (artt. 70-92-102= da questi tre articoli lo deduco che in Italia c’è il c.d. principio di separazione dei poteri) I principi fondamentali ed i diritti costituzionali costituiscono il “nucleo duro della Cost.”, ossia una parte della Cost. “incodificabile”. Questa parte non si può cambiare se non in “melius”, ossia in meglio. Principi e diritti Spesso sono sovrapposti. Da un principio possono derivare diritti (es. uguaglianza), ma ci sono differenze concettuali con i diritti: il principio non è formulato con una pretesa, ma con un’affermazione/proclami, sogg. destinatari della norma, spesso le norme che contengono i principi fondamentali sono rivolte alla Repubblica e non al cittadino. Art.3 Uguaglianza formale= diritto all’uguale trattamento dinnanzi alla legge. Uguaglianza sostanziale= la Rep. Rimuove gli ostacoli (es. quote rosa). L’ultimo comma dice che tutti i cittadini sono uguali dinnanzi alla legge. La presenza del comma II, legittima in Italia una serie di strumenti giuridici che se non ci fossero violerebbero il comma I. Art.1 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità̀ appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Riconoscendo tutti lavoratori si riconoscono tutti i consociati. Dicendo che l’Italia è una repubblica si afferma il principio repubblicano (riaffermato nel 139, che dice che non si può tornare alla monarchia). Dicendo che la sovranità appartiene al popolo si afferma il principio della sovranità popolare. Il c.d. “principio rappresentativo” lo si ha dicendo “che lo esercita nelle forme ecc.” Art.2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Nella prima parte c’è il principio di protezione dei diritti inviolabili dell’uomo. Le formazioni sociali possono essere le più disparate, dalla famiglia ai partiti politici. Si ha un principio individualista quando si dice “sia come singolo”, in seguito, invece, si ha un principio di comunitarista”. Quando dice “ove si svolge la sua personalità si tratta di principio personalista. L’ultima frase rappresenta il c.d. “principio solidarista”. Il principio individualista non può prevalere su quello solidarista, es. sulle vaccinazioni. Cosa fare quando i principi confliggono? Si bilanciano. 2° modulo “I DIRITTI COSTITUZIONALI” Da un principio possono derivare diritti, ma ci sono delle differenze concettuali. Art.3 Principio di dignità sociale; “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”à implicito c’è anche quello di dignità umana. L’art.4, invece, non contiene principi poiché è un diritto. Nell’art.5 possiamo rinvenire il c.d. principio di autonomia, principio di unicità e principio autonomista. Il principio autonomista impedisce per esempio di eliminare le 20 regioni. Nell’art.6 c’è il principio di tutela delle minoranze linguistiche Nell’art.7 (lex specialis, poiché disciplina la Chiesa cattolica in particolare) ci sono i principi di: laicità, pattizio (detto anche principio dell’intesa) e di divisione dello Stato dalla Chiesa. Nell’art.8 al comma I c’è il principio di uguaglianza delle religioni. L’art.9 (L. Cost. 1/2022); la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica: “principio culturalista”; tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione, tutela l’ambiente, la biodiversità nell’interesse delle future generazioni (c’è scritto nell’interesse e non nel diritto, perché qualcuno sarebbe potuto andare dinnanzi ad un giudice in nome delle generazioni future). La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali: “principio ambientalista” “principio alla bellezza”. Nell’art.10, c’è il c.d. “principio internazionalista”. Nell’art.11, c’è il c.d. “principio pacifista”, anche qui c’è una ripetizione del principio internazionalista, si trova nell’ultima parte. Nell’art.12, c’è la c.d. “regola del tricolore”. Principio di divisione dei poteri, di rigidità della Cost. (art.138)à se in Italia si vuole cambiare la Cost. è necessario un procedimento piuttosto complicato, a volte è necessario anche un referendum. L’art. 134 ci parla della “Corte costituzionale”. Il combinato degli art. 134-138 c’è il “principio di rigidità costituzionale”. Nell’art. 139, abbiamo il c.d. “principio repubblicano”. Nell’art.25 c’è il c.d. “principio di irretroattività della legge penale”, questo è un principio che vale solo per le leggi di carattere penale e non di carattere civile. Nel’art.27, ci sono due importanti principi fondamentali: “principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva (sentenza non più impugnabile)”, “principio della funzione rieducativa della pena”. Nell’art 101, c’è il “principio di imparzialità della magistratura (i giudici rispondono solo alla legge)”. Nell’art.104, c’è il “principio di indipendenza della magistratura”. Nell’art.111, c’è il “principio del giusto processo”. Esistono anche altri principi costituzionali ma non supremi, come: il c.d. “principio del bilancia”, “principio di buon andamento ed imparzialità della P.A.”, “principio di imparzialità ed efficienza della P.A.”, “principio di sussidiarietà”. Ci sono alcuni principi come quelli riguardanti la magistratura, che eccedono dal ramo del costituzionalismo. I DIRITTI COSTITUZIONALI Definizioni e classificazioni. Che cos’è un diritto costituzionale? Libertà o diritto? Diritti fondamentali e no. Le 4 generazioni di diritti. Libertà individuali e collettivi. Diritti positivi e no. Atto invasivo: ispezione (finanza, NAS, si può solo vedere), accertamenti (irruzione per verificare, si possono toccare i luoghi ma non alterarli), perquisizioni (qui è invece prevista un’alterazione dei luoghi), sequestri (presuppone che la persona che ha il titolo legittimo non possa più entrare nell’immobile, può essere anche temporaneo, es. immobile pericolante). Oggigiorno gli accertamenti e le perquisizioni possono avvenire anche con l’ausilio di cimici, droni, ecc. Limiti: gli stessi dell’art.13 Limiti particolari: ispezioni per accertamenti di sanità, incolumità pubblica e fini economici/fiscali, NO RISERVA GIURISIDIZIONE (non è necessario un provvedimento del giudice). “Libertà di corrispondenza”, art.15 Qui si parla di libertà di corrispondenza, ma si intende qualsiasi forma di comunicazione. Si far riferimento a comunicazioni “inter partes” (nella sfera privata), quella della sfera pubblica sono comunicazioni “erga omnes”. “Atto invasivo”: intercettazioni (telefoniche, cimice nel PC che legge le e-mail) essa è l’ascolto non autorizzato e non noto alle parti, ispezioni (apertura lettere, mail) ed il sequestro (della corrispondenza/mail/sms). “Limiti”: riserva di legge e giurisdizione. Se qualcuno intercetta il mio telefono commette un reato, salvo mandato del giudice (l’unico che può autorizzarlo), il quale è soggetto alla legge che dice i casi nei quali si può intercettare. In una dittatura tutto questo viene meno. “Libertà di circolazione”, art.16 Libertà per un sogg. di spostarsi sul territorio nazionale. Questa è la proiezione spaziale del corpo. Oggi è scontato avere questa libertà. “Atti invasivi”: confino (obbligo di soggiornare in un luogo senza potersi spostare), coprifuoco (obbligo di stare nel domicilio in certi orari), divieto di transito (strada chiusa), divieti di emigrazione (usato durante il ventennio fascista, lo Stato chiuse le frontiere). “Limiti”: riserva rinforzata, stabilite solo dalla legge e non dalla giurisdizione (giudice) “sanità (pandemia) e “sicurezza” (attacchi missilistici/guerra) mai “ragioni politiche” (ispirata dal fascismo, quando gli oppositori erano costretti al confino). Alcuni però possono necessitare il mandato del giudice, es. il confino contro un mafioso allontanato dalla Sicilia. L’art.16 va letto insieme all’art.35 sulla c.d. “libertà di emigrazione”. “Libertà di riunione”, art.17 Questa presuppone una riunione collettiva, perché è fisicamente impossibile che un sogg. si riunisca da solo. “Riunione”: incontro di due o più persone (libertà collettiva) per fine comune momentaneo. Essa si distingue dall’assembramento e dalla fila (sono due riunioni di persone, ma privi di un fine condiviso) e anche dall’associazione (incontro di due o più persone per un fine permanente). La riunione può essere di tre tipi: in luogo “privato” (domicilio proprio o altrui), in luogo “aperto” al pubblico (cinema, discoteca, lezione) c’è un “onere” che incombe sugli organizzatori (luogo a norma), in luogo “pubblico” le c.d. “manifestazioni” qui l’onere è il preavviso verso l’autorità (questura), il preavviso è necessario per armonizzare la libertà di riunione con la libertà di circolazione di altri sogg. e col c.d. “ordine pubblico”. I tg parlano di “riunione non autorizzata”, ma è un errore perché è un mio diritto svolgere una riunione di qualunque tipo. “Atto invasivo”: “divieto di svolgimento” (casi rari, Amato vietò il gay pride a Roma) lo si può disporre nei casi previsti dalla legge (in caso di pandemia), c’è poi lo “scioglimento”. “Limiti”: i cittadini hanno diritto di riunirsi in modo “pacifico” (la riunione non deve aver nessun tipo di violenza fisica) e “senza armi” (non devono essere presenti oggetti in grado di ferire o ledere l’integrità fisica altrui) sia armi “proprie” (pistole, coltelli, ecc.) e “improprie” (aste di bandiere, bottigliette, mazze da baseball). In quest’articolo mancano le c.d. riserva di giurisdizione e di legge. Questo perché il governo non può scegliere dei casi in cui non ci si può riunire. Noi abbiamo il TUSC, che dice tutti i casi in cui la riunione può essere sciolta. “Libertà di associazione”, art.18 Prima era necessario associarsi in modo segreto. L’art.18 dice che “tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente, per fini non contrari alla legge penale”. “Associazione”: incontro di due o più persone per fine comune stabile. “Atto invasivo”: divieto di costituzione, scioglimento, dichiarazione di illegalità. Art.18 cfr (confronta) 39, 49 Le associazioni che non possono esserci (P2) “Associazione”: incontro di due o più persone per fine comune stabilito “Atto invasivo”: divieto di costituzione, scioglimento Essa incontra 4 limiti: Fini vietati al “singolo” dalla legge penale “Segrete” Fini “politici” con “organizzazione militare” “Partito fascista” L’art. 39 fa riferimento alla libertà di associazione sindacale, l’art.49 fa riferimento alla libertà d’associazione partitica. “Libertà religiosa”, art.19 “Libertà religiosa”: esteriorizzare il proprio credo, proselitismo (es. testimoni di Geova che cercano di convincere gli altri), culto “Atto invasivo”: luoghi di culto vietati, gravami fiscali (art.20) “Limiti”: buon costume, pudore sessuale dei minori (es. riti orgiastici nelle sette) Art. 7/8 “libertà religiosa delle istituzioni” Art.19: “libertà religiosa individuale” “Libertà di manifestazione del pensiero”, art.21 Art.21 cfr 15, 33 “Manifestazione pensiero”: comunicazione erga omnes “Atti invasivi”: censura (mai per stampa), sequestro (solo successivo) “Limiti”: buon costume Art. 22 “Capacità giuridica”, cittadinanza, nome “Atto invasivo”: perdita “Limiti”: mai per motivi politici, si per altre ragioni (es. reati, insanità di mente) “Libertà a fare tutto ciò che non è vietato”, Art.23 “Prestazioni personali e patrimoniali”: riserva di legge relativa Contiene una libertà innominata a fare tutto ciò che non è vietato Art. 24-25 “Diritto alla difesa” “Diritto al giudice naturale” Altri diritti civili: Art.29 “diritto al matrimonio”, art.30 “mantenere, istruire ed educare i figli”, art.33 c.1 “libertà artistica, scientifica e di insegnamento”. Art. 41-43 Art.41: “diritto all’iniziativa economica”: limite “monopoli” (art.43) Art.42: diritto alla proprietà privata Limite: “espropriazione” (art.43), “riforma agraria” (art.44) “Diritti politici” (2° gen.) Art.40: “diritto di sciopero” Art.48: diritto di voto” Art.49: “diritto di associarsi in partiti” Art.50: “diritto di petizione” “Diritti sociali” (3° gen.) Art.4-35, 36, 46: diritto al lavoro, alla gestione delle aziende Art.31 “diritti della famiglia e di categorie” (madri, infanzia, gioventù) Art.32: “diritto alla salute” Art.33-34: diritto all’istruzione Art.36: diritto alla retribuzione e al riposo/ferie Art.38: diritto al mantenimento e all’assistenza sociali, diritti delle persone con disabilità, libertà di assistenza privata. I “diritti impliciti” Sentenze Corte cost., hanno riconosciuto vari diritti impliciti; “Diritto alla vita”: art. 2-27; “Diritto all’identità sessuale (cambio sesso): art. 2-13; “Diritto alla casa”: art.2-3-14; “Diritto riservatezza/privacy”: art.2-15; “Diritto ad essere informati correttamente”: art. 2-21 “Diritto all’oblio” (riconosciuto dalla Corte di cassazione): art.2-21-27 NUOVI DIRITTI? “Diritto al paesaggio”, art.9 La Corte ha parlato di un principio paesaggistico, ma non esiste un diritto alla bellezza inteso come diritto del paesaggio. La presenza di un diritto del paesaggio “forte” significherebbe che noi potremmo citare un giudizio un comune che realizza un’opera brutta. “Diritto all’ambiente”, art.9 L’ambiente è riconosciuto come un principio, anche qui è possibile riconoscere un vero e proprio diritto. L’ambiente è diverso dal paesaggio perché non include solo l’attività umana, ma tutti i sogg. che partecipano all’ecosistema (habitat). Nell’ambiente, ovviamente, c’è anche l’uomo. L’uomo è Un decreto-legge può disciplinare un diritto fondamentale? Sì perché riserva di legge non vuol dire solo legge formale Le due definizioni sono una creazione dei professori. Norberto Bobbio diceva che il problema non sarà “proclamare” i diritti ma “tutelarli”. LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI  Costituzione del 1948  Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) 1950, 47 stati appartenenti alla c.d. “grande Europa” che va distinta dalla “piccola Europa”  Carta dei diritti fondamentali dell’UE 2007 (carta di Nizza, luogo dove è stata scritta nel 2000. Divenuta documento giuridico nel 2007 dopo i trattati di Lisbona), 27 stati. L’Italia non ha sottoscritto solo questi trattati ma anche altri come: “la convenzione di Ginevra”, la convezione di NY sul “fanciullo”, di Ginevra. Le sopra indicate sono le più utilizzate dal giudice, perché hanno delle corti dei tribunali. Abbiamo tre corti; la Corte costituzionale (la Consulta) essa interpreta la Costituzione, è composta da 15 giudici; la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte di Strasburgo) interpreta la Cedu, se c’è un disguido tra un diritto della Cost. ita ed eur; la Corte di giustizia europea (corte di Lussemburgo). “Tutela multilivello” Attualmente i giudici italiani sono tenuti ad applicare le 3 carte dei diritti: - La Cost. 1948 - CEDU - Carta di Nizza “Tre carte tre corti” Quando si decide un caso che ha ad oggetto un diritto fondamentale di un individuo (riconosciuto dalla Cost. del 1948, dalla CEDU e dalla carta di Nizza Il caso: “il diritto di proprietà” Una legge italiana stabilisce indennizzi minimi per l’esproprio (art.42 Cost.). Un cittadino esauriti i rimedi interni si rivolge alla corte CEDU chiedendo il prezzo di mercato. La Corte EDU dice che la legge italiana non rispetta il diritto di proprietà come scritto nella CEDU. Il caso: “il divieto di discriminazione” Una madre chiede diversi permessi di lavoro per il figlio disabile, dopo poco tempo viene licenziata. La donna cita in giudizio il datore di lavoro poiché si ritiene discriminata, ma il giudice (UK) dice che non essendo lei la persona discriminata non si può lamentare. La madre si rivolge alla Corte di Giustizia europea, la quale riconosce la discriminazione “per associazione”. In questi conflitti interpretativi tra corti, chi vince? Le corti nazionali si sono tenute in mani le chiavi dei conflitti, in caso di conflitto duro sul proprio sistema, l’ultima parola spetta alla corte nazionale di quel paese. Fino ad oggi non c’è mai stato un conflitto di questo tipo, questo perché le corti hanno sempre optato e preferito la via del dialogo. Si tratta di un dialogo fecondo per tutti, sia per i singoli stati (27) che per l’UE. Quando gli stati non si erano resi conto che le celle delle carceri dovessero avere una grandezza minima e l’UE gliel’ha fatto notare, c’è stato un passo avanti ed un miglioramento per tutti. Nella carta del 1953 ci sono alcuni diritti fondamentali (diritto alla vita). La carta del 2007 ha, invece, tutto un nuovo ampio catalogo di diritti (diritto alla diversità culturale). ORGANI COSTITUZIONALI III MODULO I 5 organi costituzionali ed il potere giudiziario (artt. 55-139) Definizione di organo costituzionale Organi titolari del potere di indirizzo politico, coloro che hanno il potere normativo primario (possono scrivere le leggi), con i quali determinano i fini dello Stato. Ce ne sono anche alcuni che hanno funzione di garanzia del potere costituzionale. I 5 organi; “Corpo elettorale” (indirizzo politico), senza di lui non si formano gli altri organi. È il perno del sistema ed è lui a scegliere i suoi rappresentanti e la composizione del Parlamento; “Parlamento” (indirizzo politico), rappresenta il corpo elettorale nella sua interezza (maggioranze e minoranze), anch’esso è titolare dell’indirizzo politico; “Governo” (indirizzo politico), è una proiezione del Parlamento e ne rappresenta la maggioranza; “Presidente della Repubblica” (funzioni di garanzia); “Corte costituzionale” (funzioni di garanzia). Questi 5 poteri si equilibrano tra loro, così si evita che la situazione degeneri. Questo meccanismo dei pesi e contrappesi è ben congegnato. La Corte cost. li controlla tutti, essa ci protegge anche da un corpo elettorale “impazzito”. Il Parlamento controlla il governo. Il PDR ha potere, ma a sua volta è controllato dal governo. Caratteristiche; “Necessari” (impossibile abrogarli dalla Cost. o non comporli, non si può stare senza Parlamento); “Temporanei” (5 i primi tre-7 il presidente della Rep. 9 la Corte cost. anni) e “rinnovabili” (i componenti si scambiano); “Garanzie costituzionali” (immunità-insindacabilità). Quando si parla di garanzia dei diritti si fa riferimento alla riserva di legge/giurisdizione, quando si parla di garanzie costituzionali si fa riferimento ai sopra indicati. Concessione tra “organi” e “fonti” Lo Stato produce “norme” (direttamente o riconoscendo e autorizzando altri centri di produzione normativa come le regioni) La sovranità appartiene al popolo. ART. 1 COST. Principio democratico: “la sovranità appartiene al popolo”. Se la sovranità appartiene al popolo, più la fonte ne è lontana più perde di valore. In una piramide dei poteri al vertice c’è la “Cost.”, seguita dalle “leggi del Parlamento,” dai “regolamenti governativi” (proiezione del Parlamento), “regolamenti ministeriali” (fatti dai singoli ministri, organo non collegiale) ed infine le “consuetudini” (prodotte dalla società ma senza una volontà cosciente). In una piramide dei poteri regionali al vertice c’è sempre la Cost. seguita da, “statuto” del consiglio regionale (votato a maggioranza), “leggi regionali” “sempre approvate dal consiglio, queste leggi sono soggette allo statuto al quale devono obbedire), “regolamenti regionali” (approvati dalla giunta regionale composta da 20 assessori e rappresenta la maggioranza) ed infine le “consuetudini” (c.d. “usi civici”) regionali. I 2 organi non direttamente coinvolti nella produzione normativa “Presidente della Rep.”, il re si è sdoppiato nel presidente. Egli non ha poteri, promulga ed emana le fonti, ma non è lui a scriverle. “Corte costituzionale”, essa controlla la piramide e produce diritto in “negativo”, nel senso che toglie il diritto illegittimo, “ripulisce” il diritto. C’è un caso in cui produce diritto in “positivo”, scrivendo lei il diritto, con delle “sentenze additive”. Essa si limita a proteggere l’indirizzo costituzionale, aggiusta le leggi ai fini della Costituzione. 1° organo costituzionale Il corpo elettorale, citato in modo implicito dall’art.1 “la sovranità appartiene al popolo”. Perché il corpo elettorale è il titolare della sovranità. Con i referendum “abrogativo”, “costitutivo” ed “addizionale”. Il corpo elettorale serve a creare gli altri organi costituzionali. Poteri dello Stato Funzioni, incarnate in organi, necessarie per il funzionamento dello Stato. “Potere legislativo” (accentrato nel Parlamento) “Potere esecutivo” (accentrato nel Governo) “Potere giudiziario” (diffuso, ogni giudice n’è titolare per intero). Queste funzioni sono tutte sotto al copro elettorale, in Italia le sentenze sono pronunciate in nome del corpo elettorale. Anche il potere legislativo/esecutivo promana dal copro elettorale. ART. 1 COST. Il principio della “sovranità popolare” è imperniato dal principio della “tutela dei diritti fondamentali”. Lo Stato ha 2 principi di legittimazione: - “elezioni” (principio razionale Max Weber) - “tutela delle minoranza” (diritti fondamentali contro la maggioranza del corpo elettorale) Democrazia non significa “voce del popolo voce di Dio”, non si deve seguire la maggioranza che guida il paese se ciò che dice va contro i c.d. “diritti fondamentali”. Nucleo duro Sottratto “per sempre” anche al “copro elettorale”. In quanto contiene “valori fondamentali” di ciò che ha dato vita alla nostra Costituzione. Struttura del corpo elettorale Insieme di cittadini che hanno compiuto i 18/25 anni e godono, salvo perdita, del “diritto al voto”. Sono i cittadini che possono formare gli organi costituzionali, i quali una volta formati agiscono in nome di tutto il popolo e non solo di chi li ha votati.  Partiti di “massa” (es. M5S partito “sui generis” dato che non si sa se esso sia di destra o di sinistra, PD, Forza Italia, Lega Nord), essi hanno molti tesserati, sedi territoriali e una loro ideologia. Oggi c’è un tramonto delle grandi ideologie (comunismo-capitalismo). Dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989, il comunismo in Europa è scemato.  Partiti di “lotta” (es. PCI), sono quei partiti che sostengono una “pacifica” forma di lotta di classe cercando di vantaggiare le classi più svantaggiate.  Partiti “antiparlamentari” (es. Brigate rosse, partito che voleva trasformare l’Italia in un paese comunista, trasformando le istituzioni troppo “borghesi”.), quelle associazioni che vogliono restare fuori dal circuito parlamentare, sostenendo il loro programma politico fuori dalle istituzioni. Es. gli anarchici non si candidano alle elezioni.  Partiti “di quadri” (es. intellettuali, liberali), si tratta di partiti non di massa poiché il loro tesseramento è rivolto principalmente agli intellettuali, classe dirigente, ecc.  Partiti “personali”, all’inizio Forza Italia lo era. Essi sono quei partiti costruiti attorno alla figura di un leader, che lo finanzia e ne controlla la vita.  “Partiti “populisti”, oggi Fratelli d’Italia, sono quelle associazioni politiche che fanno un costante appello al popolo (vox populi vox Dei) catturandone gli umori del momento. Creano questioni politiche (es. troppi immigrati tolgono il lavoro) per avvicinare le masse e facendone il perno dei loro programmi. Possono essere definiti come partiti “monocausali” (individuano una sola causa per i disastri del paese), anziché dotarsi di un programma multifattoriale. Es. quando il M5S insiste sulla diminuzione degli stipendi e dei parlamentari, diviene in un certo qual modo populista, poiché insistere solo su quello significa non vedere gli altri problemi dell’Italia.  Partiti “con o senza rappresentanza parlamentare”, posto che tutti i partiti sono legittimi (tranne il fascista), essi possono avere o meno una rappresentanza in Parlamento. I partiti alle elezioni corrono per accaparrarsi i posti che ci sono all’interno. Un’ideologia oggi di centro sinistra è quella di ripartire la ricchezza, di diminuire la tassazione. Un’ideologia di centro destra è quella di lasciare più liberi i cittadini, dandogli però meno servizi. IL SISTEMA PARTITICO IN ITALIA Si fanno queste tre distinzioni per evidenziare i mutamenti dell’assetto dei partiti. 1° Repubblica (1948-1992): partiti di massa. DC, PC, PSI, DRI, PLI e diversi altri che erano tutti caratterizzati dalle grandi ideologie. Erano divisi per “clivage”, c’erano i partiti di destra, sinistra e centro. È successo che il sistema partitico è mutato dopo diversi eventi, es. crollo muro di Berlino (sconfitta comunismo). “Tangentopoli” nel 1992 che travolse la DC ed il PSI, l’inchiesta fu gestita dal magistrato Antonio Di Pietro, che scoprì la “partitocrazia”, ossia che i piccoli imprenditori per costruire un qualcosa dovevano pagare una tangente (10%) al partito. L’allora presidente del Consiglio (Craxi), difese le tangenti dicendo che quell’inchiesta era un abuso della magistratura e sottolineando che queste persone non incassavano le tangenti ma le mettevano nelle casse dei partiti. Dopo la fuga di Craxi crolla la prima repubblica, si sciolse la DC. Il PC non fu coinvolto in quegli scandali, ma non si poté più chiamare PC e divenne “Partito democratico italiano”. 2° Repubblica (1993-2018): caratterizzata dal “bipolarismo” poiché si creano un centro dx-sx. Il 4 maggio 2018 vince le elezioni il M5S, fu una vittoria assurda per un partito “singol issue” accusato di populismo, quel partito sbaraglia e pone fine alla dx-sx. Il M5S mise fine al bipolarismo e diede vita al “tripolarismo”. 3° Repubblica (2018-oggi). Il sistema partitico in Italia muta totalmente dopo alcuni eventi: 1989 crolla il muro di Berlino e si pone fine alla contrapposizione ideologica, 1992 scoppia TANGENTOPOLI e nasce la II Repubblica e nel 2018 con la vittoria del M5S alle elezioni del 4 marzo. I PARITI OGGI SONO CIRCA 100 1. Partiti che operano a “livello regionale” (es. PSDAZ) 2. Partiti che “non si presentano” alle elezioni (es. No euro, Forza Nuova) 3. Partiti che si presentano ma non superano la “clausola di sbarramento del 3%”, ossia un numero minimo di voti prescritto dalla legge elettorale del 2017. I partiti che oggi sono al di sotto del 3% sono il: Partico comunista, Partito repubblicano, Potere al popolo, Casa pound, Il popolo della famiglia, L’Italia agli italiani, Siamo, Stato moderno, ecc. Tutti questi partiti continuano comunque ad esistere. I GRUPPI PARLAMENTARI I gruppi parlamentari sono l “necessaria proiezione dei partiti” in Parlamento. Non sono stabili per consistenza e nome: possono variare di numero nel corso della legislatura, possono sciogliersi fino a sparire, allearsi in coalizioni diverse per sostenere diversi governi. GRUPPI PARLAMENTARI CAMERA 16 MARZO 2021  M5S (165)  Lega: Salvini premier (130)  PD (93)  Forza Italia-Berlusconi presidente (88)  Fratelli d’Italia (36)  Italia viva (28)  Liberi e uguali (11)  Misto (78) à formato dai partiti che non hanno un minimo sufficiente di parlamentari (20) GRUPPI PARLAMENTARI CAMERA 16 MARZO 20222  M5S (156)  Lega-Salvini premier (133)  PD (93)  Forza Italia-Berlusconi presidente (88)  Fratelli d’Italia (37)  Italia viva (29)  Liberi e uguali (12)  Misto (76) GRUPPI PARLAMENTARI SENATO 16 MARZO 2022  M5S (73)  Lega-Salvini premier_PSADZ (63)  Forza Italia-Berlusconi_UDC (51)  PD (39)  Frat.It (21) I VOTI E I SISTEMI ELETTORALI ART.48 il voto è personale, eguale (una testa un voto), libero e segreto (ne garantisce la libertà) Sistemi elettorali: meccanismi con cui i voti sono trasformati in “seggi”. In Italia ci sono circa 40 milioni di cittadini aventi diritto al voto. Il primo organo formato dal corpo elettorale è il Parlamento col meccanismo del “suffragio (voto) universale (votano sia uomini che donne) diretto (diretto a formare un organo costituzionale)”. Dal Parlamento si formeranno altri organi costituzionali: il Pres., la Corte cost. Il sistema elettorale è un meccanismo giuridico/matematico, dove i 40 milioni di voti si trasformano in 945 seggi (parlamentari). Questo meccanismo è scritto entro la legge elettorale, in base alla legge elettorale di cui uno stato si dota, è possibile avere esiti differenti di questa trasformazione. Esistono due leggi elettorali, una per la “Camera” ed una per il “Senato”. UN PO’ DI NUMERI 18 “Legislature” (periodo intercorrente tra un’elezione e l’altra del Parlamento) dal 1948 ad oggi siamo andati a votare 18 volte, si vota ogni 5 anni. Se tutto fosse andato bene avremmo dovuto avere 18 “governi”, il governo è un organo di formazione indiretta del corpo elettorale, nominato dal presidente e accettato dal Parlamento. In Italia abbiamo avuto 67 governi (partendo dal governo De Gasperi bis, 13 luglio 1946) n.b. i governi non sono eletti ma nominati dal PR. I governi prendono il nome del “presidente del Consiglio dei ministri”, es. governo Draghi. I governi NON sono eletti dal corpo elettorale, ne sono collegati ma non tramite elezioni, essi sono una proiezione della maggioranza che ha vinto in parlamento. Il governo si cambia quando si apre una “crisi”, noi ne abbiamo avuto 48. Una crisi si risolve raramente andando alle elezioni, più frequentemente formando un nuovo governo. TIPI DI SISTEMI ELETTORALI C’è una “summa divisio” (bipartizione): -proporzionalià converte i voti in seggi, riflettendo esattamente senza alcun correttivo le percentuali che ciascun partito nella persona del suo candidato ha ricevuto. Sono i più democratici perché fotografano in modo preciso la volontà politica del paese. Es. il PD prende il 30% dei voti avrà il 30% dei seggi. Essi funzionano col collegio plurinominale, il collegio è un pezzo di territorio nazionale in cui si raccolgono i voti, si cerca di costruire collegi omogenei. Dal collegio plurinominale verranno fuori più candidati. -maggioritarià sono quei sistemi che riconoscono la vittoria del seggio solo a chi a conquistato la maggioranza dei voti, cancellando quelli di chi non raggiunge una certa maggioranza. Sono meno democratici ma più stabili, basati sul principio “first fast depost”. Essi funzionano col collegio uninominale. Un’altra summa divisio: -collegio uninominale -collegio plurinominale In genere i sistemi maggioritari funzionano coll’uninominale e i proporzionali col pluri, è possibile avere dei sistemi “Ibridi”, ossia un po’ magg. e un po’ pluri. Attualmente noi abbiamo un sistema ibrido, un 50% in un modo e l’altro 50 in un altro. SISTEMA ELETTORALE ATTUALE Noi abbiamo un sistema “misto” a prevalenza proporzionale. Non c’è il c.d. “premio di maggioranza” (quota di seggi data al partito/coalizione che si aggiudica più voti. Es. coalizione che raggiunge il 40% dei voti, col premio gli si da il 50%). La legge elettorale costituisce il premio come vuole, noi non lo abbiamo perché la legge elettorale del 2017 non lo ha previsto. Il premio altera la proporzionalità dei voti, perché da a chi arriva primo una fetta di seggi che in realtà non si è -Sez. I. Le Camere (artt.55-69) -Sez. II. La formazione delle leggi (artt.70-82) Formazione: “elezioni”, le elezioni sono periodiche (ogni 5 anni) ma non è sempre stato così, l’idea di un parlamento eletto risale alle rivoluzioni francesi/americane. Oggi si ha il c.d. “suffragio universale”, prima non era così. Queste elezioni sono dette “elezioni politiche” per distinguerle dalle “elezioni amministrative”, ossia quelle per i consigli regionali, provinciali e comunali. Ogni 5 anni si sceglie il partito/coalizione nella quale ci identifichiamo. Oggi i parlamentari sono 945 (600 dalle prossime elezioni). La “legge elettorale” (L.165/2017 Rosatellum) converte i voti del copro elettorale in seggi. Struttura: “bicamerale” e 2 sotto-organià 630 deputati (400 dalle prox elezioni) Camera dei deputati. 315 senatori (200 dalle prox el.) Funzioni: “legislativa” ELETTORATO ATTIVO/PASSIVO Camera dei deputati: 18/25 Senato della Repubblica: 25/40 La Camera dei deputati è detta anche “Montecitorio”, questa è una figura retorica detta “metonimia”. Il Senato è, invece, detto “Palazzo Madama” Senatori a vita: art.59 Al numero di 315 (200) eletti ne vanno aggiunti quelli: “di nomina presidenziale”, il Pres. Può nominare per altissimi meriti un cittadino a senatore (38 nella Rep.), i “senatori di diritto”, ex Pres. Rep. (11 nella Repubblica). Il Parlamento oggi ha 951 senatori, bisogna fare 945 + 6. I senatori a vita ad oggi sono 6: 5 senatori presidenziali (Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Liliana Segre) + 1 senatore di diritto (Giorgio Napolitano). A vita? Un problema di rappresentatività Nuovo art.59 chiarisce ogni dubbio, il numero “complessivo” dei senatori nominato dal Pres. Rep. non può in alcun modo essere superiore a 5. Se nel suo mandato ha già lo “slot” occupato non potrà nominarne altri, questo in base al peso-contrappeso. Guarentinge parlamentari art.68 “Insindacabilità” per opinioni espresse a voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni, c’è un nesso funzionale, un parlamentare non può essere condannato né penalmente né civilmente per le opinioni espresse durante la sua carica. “Immunità” da misure restrittive alla libertà personale, domiciliare, corrispondenza senza previa autorizzazione delle camere. Dal 1993 non prevista se vi è una sentenza penale di condanna. Altre garanzie del Parlamento -Autonomia normativa: regolamenti parlamentari (RC-RS), nei regolamenti c’è scritto come si organizza la vita del Parlamento. -Autonomia contabile: bilancio, es. ristoranti con prezzi minimi in Parlamento. -Autodichia: rapporti di lavoro Organizzazione interna Parlamento Sotto-organi: 1.Gruppi parlamentari (Conferenza dei capigruppo). Obbligo di aderire ad un gruppo: designano membri Commissioni, presentano emendamenti. Dev’essere in un gruppo, se non vuol aderire al suo entra nel c.d. “gruppo misto”. Ogni gruppo ha un capo gruppo (presidente), i presidenti approvano il “calendario dei lavori” proposto dal presidente della Camera. 2.Presidenti Camera e Senato e Ufficio di presidenza. Entrambi presiedono la loro camera, il Pres. Della Camera deve presiedere in Parlamento in seduta comune. Il Presidente del Senato sostituisce il PR quando questi non può farlo. Essi dirigono la discussione in ciascuna delle loro camere, fanno osservare il regolamento in ciascuna delle loro camere, devono essere sentiti dal PR prima di sciogliere le camere, e nominano alcune Authority (garanti) ed infine stillano il calendario dei lavori. 3.Commissioni parlamentari. Questi organi si potrebbero revisionare/eliminare solo con “revisione costituzionale”, le commissioni devono essere “disomogenee”, esse si formano in modo proporzionale ai gruppi parlamentari. In ogni commissione ci saranno tanti partecipanti che rappresentano la percentuale della Camera, le commissioni sono dei “mini parlamenti”. Le loro legislature potrebbero essere permanenti (legge) o temporanee (regolamento parlamentare). Le commissioni possono essere “legislative”, dette così perché sono gli anelli cruciali dell’ordinamento legislativo, si dividono in: commissioni in sede Referente, Redigente e Deliberante. Non sono tre commissioni distinte, sottolineano solo il modo in cui esse operano. Le commissioni possono essere: monocamerali (solo una camera e funzionano solo con deputati o senatori) bicamerali (composizione multipla, ci sono sia deputati che senatori). C’è poi la c.d. “commissione d’inchiesta”, in genere è sempre temporanea. Ora c’è la “commissione anti-mafia” che permane già da tre legislature, è temporanea ma sta divenendo permanente. Le commissioni permanenti sono 14, es. difesa, agricoltura, giustizia, affari sociali, bilancio, cultura, ecc. Le commissioni d’inchiesta (art.82) regolano materie di pubblico interesse, potere autorità giudiziaria, non sentenza ma Relazione. 4.Giunte ORGANIZZAZIONE INTERNA 1. Gruppi parlamentari. C’è l’obbligo di aderire ad un gruppo, si designano membri commissioni e presentano emendamenti. La conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari approva il calendario dei lavori. 2. I due Presidentià Camera: presiede il Parlamento in seduta comune e Senato: sostituisce il PR. Entrambi dirigono discussioni, fanno osservare regolamenti e devono essere sentiti dal PR prima di sciogliere le camere. 3. Le Commissioni (composizione proporzionale ai gruppi parlamentari, sono dei “mini-parlamenti”). Le commissioni possono essere: -permanenti (legislative) o temporanee -legislativeà in sede referente, redigente e deliberante -monocamerali e bicamerali -d’inchiesta. LE 14 COMMISSIONI LEGISLATIVE (ALLA CAMERA) 1. Affari costituzionali 2. Giustizia 3. Affari esteri e comunitari 4. Difesa 5. Bilancio, tesoro e programmazione 6. Finanze 7. Cultura, scienze e istruzione 8. Ambiente, territorio e lavori pubblici 9. Trasporti, poste e telecomunicazioni 10. Attività produttive, commercio e turismo 11. Lavoro pubblico e privato 12. Affari sociali 13. Agricoltura 14. Politiche dell’UE LE 14 COMMISSIONI LEGISLATIVE (AL SENATO) 1. Affari costituzionali 2. Giustizia 3. Affari esteri, emigrazione 4. Difesa 5. Bilancio 6. Finanze e tesoro 7. Istruzione pubblica e beni culturali 8. Lavori pubblici, comunicazioni 9. Agricoltura e produzione agroalimentare 10. Industria, commercio, turismo 11. Lavoro, previdenza sociale 12. Igiene società 13. Territorio, ambiente, beni ambientali 14. Politiche dell’UE COMMISSIONI D’INCHIESTA Regolate dall’art.82: a. Materie di pubblico interesse b. Poteri autorità giudiziaria c. Non sentenza ma relazione ORGANIZZAZIONE INTERNA Le “giunte” sono degli organi collegiali previsti negli ordinamenti di Camera e Senato, ce ne sono 3 per camera. Essi sono organi privi di funzioni legislative, si occupano di altre funzioni chiare ed utili per la vita del Parlamento. La giunta delle “autorizzazioni” Valutano le richieste dei giudici di poter limitare le libertà dei parlamentari (di domicilio, personale, di corrispondenza, ecc.), esse garantiscono le due garantige personali. Ce n’è un altro tipo che è la giunta delle “elezioni”, essi valuta le condizioni ineleggibilità ed incompatibilità dei parlamentari (es. avere un’età minima, rinunciare a svolgere certi lavori), questa giunte valuta che queste cause durino per 5 anni. La terza giunta è quella del “regolamento” che si occupa di fare proposte per il regolamento di ciascuna camera. FUNZIONI DELLE 2 CAMERE Il Parlamento di solito opera a “camere distinte”, in un regime di “bicameralismo perfetto” questo per garantire una miglior funzione “legislativa” e di “controllo ed indirizzo”. Le camere svolgono la ausiliari del Governo. Nell’art.100 si può vedere il principio dei “pesi e contrappesi”. I giudici del “consiglio di Stato” sono nominati dal Governo e si crea un problema di imparzialità. Il potere esecutivo è disciplinato da 9 articoli. Per capire come funziona il Governo possiamo usare la L.400/1988, c’è anche il c.d. “regolamento interno” del Consiglio dei ministri del 1993. In ultima istanza ci sono le “prassi” e le “consuetudini” costituzionali, esse sono inferiori alla legge ma servono a regolamentare la vita del Governo. Il Governo è composto da tre organi, la sua funzione è quella esecutiva alla quale si aggiungono quella di indirizzo politico e legislativa. La formazione è di tipo nominale. La sua cessazione si ha in due casi: crisi e la fine della sua legislatura. Il Governo è un organo costituzionale complesso, composto da tre sotto-organi “necessari”. Essi sono: il Presidente del Consiglio dei ministri (oggi è Mario Draghi) è un organo monocratico, i singoli ministri anche loro sono un organo monocratico, il Consiglio dei ministri che è un organo collegiale (composto da più individui). Le funzioni di ciascun sono contenute nella L.400/1988, la quale prevede anche altri organi “non necessari”, ossia quegli organi che possono anche non esserci. Essi sono: il vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei ministri “senza portafoglio” e dei “sottosegretari” i c.d. “portaborse”. Il Presidente del consiglio è un “primus inter pares” (primo tra i pari, ossia senza gerarchia) o “Superiore” (è lui il capo dei ministri ed è superiore agli altri)? Dal punto di vista costituzionale è corretto dire che è un primus inter pares, a seconda della sua personalità sarà in grado di affermarsi di più o di meno. La deroga ha questo è rappresentata dal DPCM, dove è lui a decidere, essi sono fonti “terziarie” inferiori a regolamenti fatti tutti assieme, identici ai DM (decreti ministeriali). STRUTTURA E’ un organo costituzionale complesso composto da tre sotto organi necessari: 1. Presidente Consiglio dei Ministri (monocratico) 2. Ministri (monocratico) 3. Consiglio dei ministri (collegiale) Esso ha anche tre organi non necessari: 1. Vicepresidente 2. Ministri senza portafoglio 3. Sottosegretari FUNZIONI La sua funzione “naturale” è quella esecutiva, ossia che esegue le leggi del Parlamento con una fonte secondaria tipica del Governo, il c.d. “regolamento governativo”, ossia fonti e norme generali astratte. Esso prende il nome di DPR (decreto Presidente della Repubblica). Esso è anche il vertice della PA, esso esegue le leggi tramite provvedimenti (fa i bandi ed assume i funzionari pubblici). Le “circolari ministeriali”. 2.FUNZIONI Il “Governo” è titolare di funzione “esecutiva” (esegue le leggi con regolamenti + vertici della PA). Le “circolari ministeriali” non sono norme ma atti interpretativi” che chiariscono alla PA cosa fare quando una legge/regolamento non da le risposte rispetto ai casi comuni che si manifestano, questo perché è impossibile che una norma contempli tutta le realtà. La circolare ministeriale non è altro che una spiegazione sul da farsi. Spesso i funzionari della PA si conformano alla circolare ministeriale senza chiedersi se possano esserci altre interpretazioni di quella norma anche costituzionalmente più orientate. Spesso esse chiedono prestazioni “aggiuntive” al cittadino che la legge non aveva previsto, in questo creare nuove regole, gli atti interpretativi divengono delle vere e proprie fonti del diritto. Il ministro da vita ad una condotta travalicando la legge. È possibile, anche, trovarsi dinnanzi le c.d. “circolari contra legem”. Quelle che inseriscono nuove regole sono le c.d. “circolari normative”. Il potere “normativo” del Governo può essere: “primario”à il Governo può emanare fonti primarie, immediatamente inferiori alla Costituzione ed equiparate alla legge del Parlamento. L’art.76 chiama i decreti del Governo “decreti legislativi”. Il comma II dell’art.77 parla di “provvedimenti provvisori” che non sono altro che i c.d. “decreto- legge”, essi non necessitano la delegazione delle camere perché il Governo li fa sotto la sua responsabilità. Il decreto-legge può durare al massimo 60 giorni. Una volta che il decreto legislativo entra in vigore non ha scadenza, esso rimarrà in vigore finché un altro atto non lo abroga. L’art.78 si configura come una “legge delega”. Gli atti sono: decreto legislativo, legge e in tempi di guerra, essi sono i tre atti normativi del Governo. Il Governo esercita anche potere normativo “secondario”à esso disciplina i “regolamenti” (regolamento è una parola che si usa per indicare fonti molto diverse tra loro, es. regolamenti europei diversi dai regolamenti ministeriali, ecc.). Quando si parla dei regolamenti del Governo sono detti “governativi” i c.d. “DPR”. Il Governo può porre la questione di fiducia davanti alle camere, la questione di fiducia è un istituto con cui il Governo chiede al Parlamento di approvare un atto che diviene così importante per il suo indirizzo politico al punto che se il Parlamento non lo approva il Governo si dimette. Si parla di approvazione di un disegno di legge, concessione di una legge delega, approvazione legge di conversione, ecc. Capita molto spesso che vengano sottoposte delle questioni di fiducia, servono per ricompattare una maggioranza in Parlamento. Un’altra funzione del Governo è quella di “dirimere i confini di attribuzione tra ministri”, i ministri sono detti sotto-organi e a volte le loro funzioni si sovrappongono. Il Governo da anche “l’indirizzo generale dell’azione amministrativa”, esso può fare le c.d. “circolari governative”, esse sono un più di indirizzo (es. curare benessere lavoratori). Il Governo ha anche funzioni rispetto alle regioni, può “sciogliere i consigli regionali” in casi gravi ed esercitare il c.d. “potere sostitutivo nei riguardi delle regioni”, soprattutto quando le regioni non rispettano le direttive europee. 3.FORMAZIONE (GOVERNO) Può formarsi dopo due eventi: 1. Dopo l’elezione del Parlamento 2. Dopo una crisi di Governo (ipotesi piuttosto comune). È totalmente irrilevante il modo in cui esso si forma, una cosa importante da ricordare è che il Governo non eletto in Italia, esso è una “proiezione indiretta” della volontà del corpo elettorale tramite Presidente della Repubblica e Parlamento. Qui si ha il c.d. principio dei pesi e contrappesi espresso nel suo modo più sofisticato, abbiamo tanti organi che concorrono per evitare che il Governo prenda il sopravvento. Questo perché essendo il Governo la maggioranza che vince le elezioni è quello che più facilmente potrebbe sopprimere i nostri diritti. DALLA COSTITUZIONE ALLA PRASSI La formazione del Governo è preceduta da due fasi non previste in Costituzione, che fanno ormai parte del procedimento, sono consuetudini costituzionali: “Le consultazioni” sono un atto orale attivato dal Presidente della Repubblica, dal 1948 ad oggi sono sempre avvenute. Consistono in un atto orale e si svolgono al Quirinale su invito del PR e hanno lo scopo di raccogliere informazioni sulle forze politiche in grado di formare un Governo che possa avere la fiducia del Parlamento. Esse esistono solo in Italia ha causa del nostro “multipartitismo”, noi abbiamo circa cento partiti e nessuno ha la maggioranza in Parlamento, si devono coalizzare. I destinatari delle consultazioni sono: i presidenti dei gruppi parlamentari e segretari di partito (spesso parlamentari) essa serve per capire quali siano le alleanze tra i partiti, il Presidente del Consiglio uscente (per la sua esperienza), i Presidenti delle Camere e l’ex Presidente della Repubblica. Dopo avere sentito questi soggetti il PR passa alla fase dell’incarco, un atto scritto rivolto ad una persona contenente un mandato a proporre una lista di possibili partiti che potrebbero entrare nella coalizione del Governo, e anche una rosa di ministri che potrebbero costituire il Consiglio dei ministri, potrà essere rivolto alla figura che secondo il PR ha la leadership per formare il Governo. L’incarco viene dato con un DPR e viene accettato con riserva. Prima dell’incarco c’era il c.d. “mandato esplorativo”, differente dall’incarco, è un atto orale con cui il PR assegna ad una persona il compito di esplorare con i partiti in riferimento al tipo di Governo che si può formare. Il PR ha un peso nella formazione del Governo, una volta avvenuta la nomina, il Governo presta giuramento nelle mani del PR (art.93). Il giuramento è importante perché dall’inizio alla vita del Governo, non è solo un atto formale. Il Governo entro 10 giorni dal giuramento si reca in Parlamento per ottenere la “fiducia” sul programma. In Italia quattro governi sono entrati in crisi per mancata fiducia iniziale, solo 4/67. In Italia esistono i c.d. “governi del presidente”, quando i partiti sono talmente deboli che diviene necessario che il PR nomini un governo. 4.CESSAZIONE 1. Fine legislatura: la vita del Governo è legata a quella del Parlamento, è un organo temporaneo. 2. Crisi di governo. La crisi sono le dimissioni del Presidente del Consiglio conseguenti alla rottura con la maggioranza parlamentare, dovuta ad espressione di “sfiducia” da parte del Parlamento o “altre cause”. Le dimissioni del PCM= crisi. Quanti governi abbiamo avuto in Italia? Quante crisi? Abbiamo avuto 18 legislature, 48 crisi e 10 scioglimenti delle camere. Per un totale di 67 governi. Le crisi in Italia sono di due tipi: “parlamentari” (solo sei nella storia) ed “extraparlamentari”. Le crisi parlamentari si sviluppano come conseguenza di tre istituti: 1. Mancata “mozione di fiducia iniziale” 2. Voto contrario del Parlamento su una “questione di fiducia” posa nel Governo sull’approvazione di un d.d.l (disegno di legge) o conversione di un d.l (decreto-legge) (quanto successo ai 2 governi Prodi) 3. “Mozione di sfiducia” (ipotesi mai verificata), la fiducia esprime una relazione che ciascuna delle due parti ha facoltà di “testare”, così come il Parlamento può votare una mozione di sfiducia ed obbligare il Governo a dimettersi, così può fare il Governo se il Parlamento non supporta il suo programma. La mozione di sfiducia è un atto approvato dal Parlamento con QUANDO SI SCIOLGONO LE CAMERE? a) Lo scioglimento è extrema ratio, si verifica solo quando non si riesce a formare un nuovo Governo (si). È necessario che quella volontà del popolo duri almeno cinque anni. Per sapere che andando a votare si ha un Governo di un certo tipo, è necessario cambiare la legge elettorale. Il principio costituzionale fa si che finché il Parlamento può sostenere il Governo non si debba andare al voto, anche se questo Governo è diverso rispetto a quello espresso dalla maggioranza parlamentare dopo le elezioni. Anche se la legge elettorale condiziona politicamente la formazione dei governi, questa è pur sempre una “fonte primaria” che non può alterare un principio costituzionale. CONCLUSIONE Il principio costituzionale per cui la nostra è una forma di governo parlamentare fa concludere che il centro del nostro sistema è il Parlamento. Se il Parlamento può sostenere un governo non si rende necessario il voto, anche se il Governo è diverso rispetto alla maggioranza del Parlamento. Anche se la legge elettorale influenza la formazione dei governi, questa è una fonte primaria che non può alterare un principio costituzionale. 4° ORGANO COSTITUZIONALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È un “organo di garanzia” del sistema costituzionale che incarna l’unità nazionale (super partes, ossia sopra i partiti). Le disposizioni di riferimento del PR sono quelle indicate nell’art.83 (disciplina le modalità d’elezione), esso viene votato dall’insieme dei componenti della Camera (630) + Senato (315), questo non è sufficiente perché alla sua elezione partecipano tre “delegati” per ogni regione (60 in tutto). Questo collegio è aumentato di 60 unità, alla fine si ha un collegio avente oltre 1000 unità. Chi sono i c.d. “grandi elettori”? È un’espressione impropria, si parla di una forma di governo “presidenziale” è nello specifico degli USA. I nostri grandi elettori sono i delegati regionali, i quali vengono eletti dal Consiglio regionale in modo tale da rappresentare anche le minoranze. Non sono propriamente 60, questo perché la Valle d’Aosta ha un solo delegato. I collegi che eleggeva il PR nel gennaio 2022 era un collegio da 1008 unità. L’elezione del PR ha luogo per “scrutinio segreto”, quando si tratta di esprimere un voto con riferimento ad una persona, per ovvie ragioni, questo voto è segreto. Quando si tratta di esprimere un voto su una persona o su questioni tendenzialmente sensibili il voto è segreto. Le maggioranze richieste sono centrali, questo per farci capire quale sia il suo ruolo all’interno dell’ordinamento. La maggioranza “relativa” si ha quando il suo raggiungimento non tiene conto dei numeri del collegio (es. assemblea di 100 studenti, non è importante il numero, è importante che i si prevalgano sui no). La maggioranza “assoluta/qualificata” qui è importante il numero dei componenti di quell’assemblea (nell’assemblea di sarà necessario il 50%+1 ossia 51 nell’assemblea di 100). La maggioranza è qualificata quando è SUPERIORE a quella assoluta. L’ultimo comma dell’art.83 parla dei 2/3 e dunque richiede una maggioranza “qualificata”. Per quanto riguarda l’elezione del PR anche qui c’è un elettorato attivo/passivo. Il passivo è anche più alto rispetto al Senato, poiché è necessario l’aver compiuto il 50° anno di età. Nel momento in cui viene eletto, l’esercizio di quella funzione è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il mandato del PR dura 7 anni, in base anche alla durata di elezione di Camera e Senato (5 anni). Se la loro durata è chiaro che il costituente abbia deciso di non porre un’eguale durata dei mandati per evitare delle problematiche alle fine dei mandati. Più si allunga la durata del mandato più si allunga la distanza che c’è tra quel soggetto e le dinamiche politiche. Il PR è disciplinato nella disciplina di molti altri organi: art.59 (nomina senatori a vita), art.62 (convoca le camere), art.73/74 (promulga le leggi), art.92/93 (convoca le camere), art.104 (presiede il CSM), art.126 (scioglimento consigli regionali), art.135 (nomina 5 giudici Corte cost.). Egli ha funzioni più funzione a “raggera”. Metonimia: Palazzo del Quirinale, dinnanzi ad esso c’è la Consulta, questi due stanno in alto rispetto ad altri. Formazione: “elezione indiretta” (dal Parlamento in seduta comune), struttura: “monocratico”, funzioni: “di garanzia”. La Repubblica ha avuto in tutto 12 presidenti, ma i settennati sono di più (Napolitano e Mattarella). FORMAZIONE Art.83  Eltto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 rappresentanti per regione + 1 Valle d’Aosta  3 scrtuini a maggioranza di 2/3 dopo maggioranza assoluta (fino a 23 scrutini)  Giuramento (prima di assumere le sue funzioni) art.91  Voto segreto I VARI PR 1. De Nicola 1946-47 2. Einaudi PLI 1948-55 3. Gronchi DC 1955-62 4. Segni DC 1962-64 5. Saragat PSDI 1964-71 6. Leone DC 1971-78 7. Pertini PSI 1978-85 8. Cossiga DC 1985-93 9. Scalfaro DC 1992-99 10. Ciampi 1999-2006 11. Napolitano 2006-2013, 2013-15 (primo caso di rielezione nella storia della Repubblica) 12. Mattarella 2015-2022, 2022-29 (seconda rielezione) STRUTTURA -Unità nazionale -Firma le leggi -Nomina altri organi costituzionali -Presidenza di vari organi (CSM, consiglio di difesa) “Teoria del fossile istituzionale”, il nostro PR ce lo portiamo dietro dal vecchio stato assoluto. Le radici del PR vanno ricercate nella figura del Re, a sua funzione simbolica e altre sono le medesime. Il Re: incarnava l’unità nazionale, scriveva e firmava le leggi. Il PR ha ovviamente delle differenze, non succede in via dinastica, ecc. “Teoria dei checks and balances”, il PR è una figura di controllo (check) e di equilibrio (balance) tra i poteri dello stato. COMPOSIZIONE  Organo monocratico  Qualunque cittadino che abbia compiuto 50 anni  Durata della carica 7 anni STATUS Incompatibilità con qualunque altra carica, egli è coperto da “irresponsabilità politica” (impossibile rimozione per un suo errore) salvo per “alto tradimento” e “attentato alla costituzione” (Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta), questi sono detti “reati politici”. Solo Cossiga è stato messo in stato d’accusa, accusato di attentato alla Cost., perché più volte si rifiutava di accettare le leggi del Parlamento. Egli ha l’irresponsabilità giuridica per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, questo non vale ovviamente per i reati comuni. FUNZIONI Rappresenta l’unità nazionale ed è capo dello Stato, ma NON è un organo governante, bensì di garanzia. E’ impossibile che lui crei dei suoi governi, per questo motivo non è governante, a causa della fiducia del Parlamento. CLASSIFICAZIONE ATTI Forma dei suoi Atti è il D.P.R: -Atti “formalmente” presidenziali ma sostanzialmente governativi o di altri organi (li adotta lui ma il contenuto è deciso altrove) -Atti formalmente e “sostanzialmente” presidenziali (ne decide anche il contenuto) -Atti “dumivirali o misti/complessi” (sono decisi sia del PR che da un altro organo). CRITERIO CLASSIFICATORIO Chi decide il “contenuto” dell’atto? Negli atti misti l’attribuzione dell’atto può variare a seconda del tipo di atto. 1.ATTI SOSTANZIALMENTE E FORMALMENTE PRESIDENZIALI; Atti di nomina: 5 senatori a vita (art.59), 5 giudici corte (art.135); Rinvio leggi (art.73); Messaggi presidenziali (messaggi scritti alle camere, art.87); Convocazione straordinaria delle camere (art.67); Grazia (ex potere del re, il PR la esercita e vanifica il potere giudiziario); Onorificenze della Repubblica. 2.ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE DI ALTRO ORGANO; Emanazione atti normativi governo; Autorizzazione d.d.l governativi; Promulgazione leggi; Giudizio in via “incidentale”, si apre un incidente ossia una “parentesi” in un processo che sta avendo luogo in un qualsiasi tribunale italiano. Il giudice ha il dubbio che la legge che deve applicare sia incostituzionale e sospende il processo si rivolge alla Corte, che ci metterà da 2/6 mesi per decidere e si ritorna al processo originario. Giudizio in via “principale”, si accede alla corta in via “diretta”, scrivendo alla Corte e chiedendo di dichiarare illegittima una legge, senza un processo. Solo lo Stato e le regioni possono usare questo giudizio. In Italia i cittadini non hanno accesso diretto alla Corte. GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE Inizia in una aula di tribunale, non importa in che grado. Serve un giudice, il c.d. “giudice a quo”, ossia il giudice dal quale parte la domanda rivolta alla corte. Il giudice si rivolge alla Corte mediante un’ordinanza di “rinvio” o di “rimessione” alla Corte. L’ordinanza deve avere 4 elementi: -Oggetto: norma che viola fonti cost. -Parametro: (art. cost/ l.cost.) costituzionale o interposto -Rilevanza: la norma impugnata dev’essere imprescindibile per risolvere il caso -Non manifesta infondatezza: basta un minimo dubbio, devo essere sicuro al 100%. Conseguenze sul processo principale: -Il processo è sospeso -L’ordinanza è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, così in tutta Itali è stata sottoposta una questione e i processi dello stesso tipo sono sospesi in attesa di pronuncia della Corte -Non si procede per evitare di applicare una legge incostituzionale. Sentenza della Corte: -La Corte riceve l’ordinanza -Manifesta infondatezza/decide nel merito e nomina un giudice relatore a cui affida quel caso. Il giudice scriverà la sentenza e poi la sottoporrà ai 15. Come si conclude il processo davanti alla Corte? Accoglimento, la Corte accoglie la questione sollevata dal giudice a quo “sentenza di accoglimento”. La norma è dichiarata illegittima e viene “annullata” con la sentenza (costitutiva), dopo la sentenza la legge diventa invalida e perde di efficacia. Questa sentenza è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, così tutti sanno che la Corte si è pronunciata e nessuno può pronunciare quella legge, che ha perso efficacia. Questa sentenza produce un annullamento “retroattivo”, tutti i casi “pendenti” non potranno essere risolti con quella norma. SENTENZE DI ACCOGLIMENTO  La Corte accoglie la questione sollevata dal giudice a quo  La norma è dichiarata illegittima: viene annullata con la sentenza (costitutiva)  La sentenza è pubblicata in G.U.  L’annullamento è retroattivo, tutti i casi pendenti non potranno essere risolti con quella norma. Rapporti pendenti/chiusi, ci son vari modi: -Sentenza passata in giudicato (dopo 60 giorni) -Prescrizione/decadenza Le sentenze “penali di condanna” perdono efficacia dopo una sentenza di accoglimento. Le sentenze “civili/amministrative” non perdono efficacia per ragioni di economicità. SENTENZE DI RIGETTO -La Corte rigetta la questione sollevata dal giudice a quo, dicendo che la questione non è “fondata” -Il giudice di quel processo da cui è partito il tutto è “obbligato” ad applicare quella norma -In altri processi lo stesso o altri giudici potranno “risollevare” la questione, la sentenza di rigetto non è una “sentenza di incostituzionalità”. SENTENZE INTERPRETATIVE Le ha inventate le Corte, è un modo in cui la Corte incide sulle norme lasciando intatte le disposizioni, ne cambia l’interpretazione. Le prime sentenze di questo tipo sono state le “sent. interpretative di rigetto”, la formula è: “si rigetta la questione nei sensi in cui in motivazione”. SENTENZE INTERPRETATIVE DI RIGETTO  Di rigetto: la Corte non condivide l’interpretazione del giudice e fornisce una propria interpretazione  La formula usataà “si rigetta la questione nei sensi in cui in motivazione” SENTENZE INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO Elaborate dalla Corte a seguito dello scarso seguito che incontravano le proprie pronunce di rigetto. La Corte annulla “la norma, l’interpretazione” costituzionalmente non conforme. Quell’interpretazione è espunta dall’ordinamento. Nessun giudice potrà più dare quell’interpretazione. SENTENZE MANIPOLATIVE Pensate dalla Corte per non travolgere le intere disposizioni: manipolandola, la si rende costituzionalmente conforme, ce ne sono di 2 tipi: ADDITIVE: la Corte aggiunge parti alla disposizione. Formula: “la legge è illegittima nella parte in cui non prevede che…” La maggior parte delle sentenze di questo tipo sono fatte col c.d. “tertium comparationis”: art.3. Sentenze “sostituive”, formula: la legge è illeggittima nella parte in cui prevede x “anziché” y. GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE Dal 2015 questi giudizi hanno superato, come numero, i giudizi in via incidentale. Si tratta di un giudizio costituzionalità in via “diretta”, ossia senza mediazione del giudice. Chi può farlo dinnanzi alla Corte? Lo stato e le regioni, le regioni possono ricorrere alla corte singolarmente o con un “ricorso congiunto”, questi sono gli unici sogg. che hanno accesso alla corte, i cittadini in Italia devono sperare che un giudice si faccia carico della loro richiesta e la sottoponga alla corte. Questo giudizio può essere proposto dallo stato contro leggi regionali e dalle regioni contro leggi statali entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. L’atto col quale inizia questo giudizio è detto “ricorso”. Rispetto al giudizio in via incidentale ci sono varie differenze, i sogg. che lo propongono, il tempo per proporlo, l’atto con cui si può proporre. Lo stato può impugnare una legge regionale con qualsiasi “parametro”. Le regioni, invece, solo con norme del titolo V (art. 114-132), potrebbero usare anche l’art. 5. Una volta che la corte accoglie il ricorso analizza la legge, decide se è incostituzionale e chiude la sentenza (accoglimento, rigetto, interpretative, manipolate). Il giudizio in via principale è sempre un giudizio sulle leggi, concentrato sulle competenze tra stato e regioni, il suo uso amplificato dal 2015 ci fa capire che c’è una forte tensione tra stato e regioni. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE A. Tra stato e regioni (conflitti tra enti), questi non riguardano “leggi”. Questi hanno ad oggetto “regolamenti” o atti di “varia natura” anche “provvedimentale”. In genere la corte si occupa di conflitti sulla legge, ma in questo caso la corte estende il suo sindacato anche a fonti inferiori alla legge. Es. conflitto di attribuzione tra stato e regione, chi decide il tracciato di una metropolitana nella città X. B. Tra poteri dello stato, i poteri dello stato sono 3: legislativo (Parlamento), esecutivo (Governo) e giudiziario (ogni singolo giudice). La L.87/1953 dice che è potere dello stato qualunque organo che abbia questi requisiti contemporaneamente, req. “soggettivo”à essere l’organo che esprime in via definitiva la volontà del potere cui appartiene. Req. “oggettivo”à avere funzioni costituzionalmente attribuite. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE A. Tra Stato e regioni: sono conflitti di competenza che hanno ad oggetto regolamenti o atti di varia natura (eccezione alla regola per cui la Corte giudica solo le leggi) B. Tra poteri dello Stato CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO L. 87/1953 A. Requisito soggettivo: essere l’organo che esprime la volontà del potere cui appartiene B. Requisito oggettivo: avere funzioni costituzionalmente attribuite CHI È IL POTERE DELLO STATO? -Parlamento (anche i “sotto-organi”, come le commissioni legislative che sono in costituzione ma non possono fare una legge, le commissioni d’inchiesta possono invece). -Governo (il Consiglio dei ministri e anche i singoli ministri quando si rivolgono alla corte per il c.d. “ius ad ufficium”à per difendere il loro posto). -Giudici (qualsiasi giudice è potere dello Stato, poiché può esprimere in via definitiva il potere giudiziario. Infatti, se entro 60 giorni una sentenza non è appellata diviene definitiva). -I 5 organi costituzionali (PR e corpo elettorale) -Il comitato promotore del referendum, in quanto frazione del corpo elettorale ed esprime la volontà (di fare il referendum) in via definitiva. SENTENZA La Corte con la sentenza dice a chi spetta quella funzione, può essere una sentenza di annullamento in riferimento ai vari atti che la violano o se c’era un’omissione impone il comportamento. Potrebbe anche servirsi di forze di polizia per andare a prelevare gli atti. 4.CESSAZIONE Non sono previsti meccanismi per rimuovere la Corte costituzionale. E chi ci protegge dalla Corte costituzionale se dovesse sbagliare? C’è chi dice che non si può far nulla e chi dice che esiste il c.d. “diritto di resistenza”, ossia un diritto del cittadino che può disobbedire a leggi o pubblici ordini non annullati da una corte liberticida. C’è anche chi dice che il capo dello Stato diviene capo della Costituzione se la Corte dovesse impazzire. Il CSM è un organo menzionato in Costituzione, è l’organo che garantisce l’indipendenza dal potere esecutivo della “magistratura ordinaria”. Se il CSM non ci fosse le sue funzioni dovrebbero essere svolte dal Ministero della giustizia. L’art.104 Cost. dice com’è formato: 1/3 è eletto in seduta comune tra professori di materie giuridiche, avvocati con almeno 15 anni di servizio, 2/3 sono eletti dai magistrati tra i magistrati, i primi due sono la “componente laica” gli altri la “componente togata”. Anche il PR ne fa parte. Il CSM si occupa delle assunzioni dei giudici, delle promozioni, dei trasferimenti e delle assegnazioni dei posti, decide i provvedimenti disciplinari (quando c’è un’irregolarità commessa da un giudice è sanzionato dal CSM e non dal Ministero della giustizia). I provvedimenti disciplinari possono essere: giudice che da delle info ai giornalisti, giudice che pubblicamente prende posizioni politiche. La durata dei membri del CSM è di 4 anni. L’art.110 ci dice che c’è una ripartizione di competenze tra CSM e Ministero della giustizia. Il CSM si occupa degli “aspetti gestionali”. Le sue funzioni sono: assunzioni, promozioni, trasferimenti, assegnazioni posti giudici, provvedimenti disciplinari (il Ministero della Giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare), durata membri elettivi: 4 anni. FUNZIONI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  Art.110 “ferme le competenze del CSM, spettano al Ministero della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”.  Bandisce i concorsi  Organizza gli uffici giudiziari ATTI TIPICI GIUDICE  Sentenza  Ordinanza  Decreto  Mandato 3.LA SENTENZA Gli atti tipici del giudice sono: la “sentenza” (atto definitivo), l’ordinanza, il decreto (ingiuntivo, di sequestro ecc.) ed il mandato (mandato di perquisizione). STRUTTURA INTERNA DI UNA SENTENZA 1. Intestazione (nome giudice in iuris, estremi atto, formula “in nome del popolo italiano) 2. Fatto (è una frase che dice “ritenuto in fatto” dove si descrive semplicemente cos’è successo) 3. Diritto (considerato in diritto, motivazione, contiene gli argomenti giuridici che portano il giudice a decidere) 4. Dispositivo (decisione, soluzione al caso, si riconosce dall’acronimo PQMà per questo motivo). n.b. una legge si legge dalla fine, al contrario. IL RUOLO DEL GIUDICE Il ruolo del giudice nel nostro ordinamento è condizionato dall’idea di diritto che condividiamo. Il ruolo del giudice è condizionato anche dalle interazioni con gli altri poteri (legislativo/esecutivo). Ci sono due tradizioni: “positivistica”à il giudice è bocca della legge, deve solo applicare la legge al caso concreto senza creare diritto, “teoria dell’interpretazione”à dalla tradizione ermeneutica, il giudice interpretando la legge crea la norma del caso concreto. Il diritto non è l’insieme delle fonti, ma l’insieme delle interpretazioni, questo è il pensiero americano. 2 TRADIZIONI A. Postivistica, francese giurisprudenza dei concetti: il giudice è bocca della legge B. Teoria dell’interpretazione, tradizione ermeneutica: il giudice interpretando la legge crea la norma del caso concreto. Il diritto non è l’insieme delle fonti (la legge) ma delle interpretazioni (la giurisprudenza). L’INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE a) interpretazione giudiziale: è l’interpretazione di una norma fornita dal giudice, dev’essere sempre motivata ed all’interno di una sentenza, se costante crea “diritto vivente”, ossia le interpretazioni costanti e ripetute nel tempo b) interpretazione autentica: è l’interpretazione che può fornire il legislatore, con una legge, e che si impone sul dritto vivente e può travolgerlo. Questa è una “finta interpretazione”. DEFINZIONI Diritto vivente è l’insieme delle interpretazioni dei giudici. La “funzione nomofilattica” è svolta dalla Corte di cassazione che consolida e sceglie quali delle interpretazioni dei giudici sono corrette. La Cassazione è composta da circa un centinaio di giudici ed è divisa in sezioni, a volte accade che le sezioni sono discordanti e se i dubbi sono molto forti, interviene la Cassazione a “sezioni unite”. IL RAGIONAMENTO GIUDIZIALE Come ragione un giudice? Quali sono le regole che lo portano alla decisione? Il giudice svolge da “tecnico” una ricerca della “giustizia” che ciascuno potrebbe svolgere, in quanto la ricerca della giustizia è una “facoltà umana”. Il diritto come “forma di conoscenza” non appartiene alle “scienze esatte” (es. fisica, medicina, ecc.). Il metodo delle scienze esatta è “l’esperimento” di Galileo Galilei, mentre l’oggetto sono i “materiali inerti”. Il diritto appartiene alle scienze “speculative” (es. filosofia, matematica), il metodo è l’analisi teorica su postulati dati e non verificati, mentre l’oggetto sono i concetti. Il diritto appartiene alle “scienze sociali” (es. storia, sociologia, ecc.), esso ha “molteplici” metodi, il suo oggetto sono i “comportamenti umani” che sono materiali vivi con i loro problemi ed esigenze. Trattasi delle c.d. “soft sciences”. IL DIRITTO COME FORMA DI CONOSCENZA NON APPARTIENE ALLE:  Scienze esatte, dure, naturali (es. fisica, medicina)  Metodo: esperimenti  Oggetto: materiali inerti  Scienze speculative (filosofia)  Metodo: analisi teorica su postulati dati e non verificati  Oggetto: concetti IL DIRITTO COME FORMA DI CONOSCENZA Appartiene alle scienze sociali (storia, antropologia, ecc.), usa metodi molteplici e ha come oggetto comportamenti umani. a) Nel 1800 si riteneva che il diritto fosse una scienza esatta (visione matematizzante del diritto) b) Nel 1920 Kelsen propone la “teoria pura del diritto” dicendo che tra tutte le scienze sociali è l’unica “prescrittiva”, poiché non si limita a descrivere la realtà ma la cambia c) Oggi il diritto è visto come una “scienza sociale”, il cui metodo è l’interpretazione. Il diritto è una scienza “pratica”, esso non si pone problemi “astratti” (come la filosofia) ma “concreti”. TRADIZIONI INTERPRETATIVE a) Giuspositivista: la soluzione al caso è nella norma posta dal legislatore b) Ermeneutica: la soluzione non preesiste al caso, si trova tramite una “dialettica”, tra contrapposte ragioni con una logica “ponderativa”, in un contesto in “isonomia” processuale che produce la decisione “persuasiva” c) Per il giuspositivista il diritto p “norma” d) Per l’ermetismo il diritto è “persuasione”, la c.d. “tradizione topica” che è l’arte di pensare per “problemi” e non per “sistemi”. FONTE DEFINZIONE Una fonte del diritto è qualunque “atto” o “fatto” idoneo a produrre diritto e quindi ad “innovare” l’ordinamento giuridico. L’idea di fonte evoca una sorgente. Le fonti del diritto sono strettamente connesse alla forma di stato, ossia il rapporto tra potere politico e cittadini. Il sistema delle fonti è mutato nel corso del tempo. Nel medioevo dominavano le fonti consuetudinarie mentre oggi queste sono relativamente poche. Noi chiamiamo la legge e gli atti equiparati “fonti primarie” perché lo abbiamo preso dallo stato liberale. La posizione delle fonti nella piramide di Kelsen dipende da quanto l’organo è vicino al corpo elettorale. Gli atti con forza di legge sono 4: decreto-legge, decreto-legislativo, referendum e il decreto in tempo di guerra. COM’E’ CAMBIATO IL SISTEMA DELLE FONTI? Le fonti del diritto sono strettamente connesse alla forma di Stato e a come è organizzata la Costituzione dei poteri. PERCHE’ FONTI PRIMARIE SE NON SONO PiU’ LE PRIME? Noi diciamo così perché utilizziamo la vecchia terminologia, oggi la prima fonte è la Costituzione. CLASSIFICAZIONE FONTI Fonti atto/fatto, fonti interne/esterne, di produzione/sulla produzione/di cognizione Le “fonti atto” sono quelle contenute in un documento scritto, con la consapevolezza di creare diritto. Le “fonti fatto” sono regole giuridiche NON scritte. La differenza tra le due è il c.d. elemento “volontaristico”, le fonti atto hanno la consapevolezza di creare il diritto, il fatto si affermano per due elementi: “longa repetio” e “opinio iuris”à un comportamento che per tanto tempo continua ad essere svolto (“usi civici”). Ci dev’essere l’elemento psicologico, l’opinio iuris, ossia la convinzione che quel comportamento sia giusto (es. pagare il pizzo non è un fatto giuridico). Le fonti fatto restano anche se qualcuno le ha scritte, a quel punto divengono legge. Fonti “interne/esterne” quanto rivede la volontà del potere del 1948 ma non è assoluto. Esso è limitato dai “limiti alla revisione costituzionale”. Come si cambia la Cost.? L’art.138 contiene due procedimenti, a seconda del livello di consenso raggiunto in Parlamento. L’art.138 dice che servono due deliberazioni (voti), per la prima deliberazione basta la “maggioranza deliberativa”. Art.138: 1° procedimento: -le due Camere approvano a maggioranza relativa -tre mesi di intervallo -le due Camere approvano lo stesso testo senza emendamenti con la maggioranza dei 2/3 (maggioranza qualificata) -promulgazione PR -pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Art.138 2° procedimento: la principale differenza è che non si raggiunge la maggioranza dei 2/3 ma la c.d. “maggioranza assoluta”à maggioranza + 1. Un’altra differenza è il referendum richiesto da 3 sogg., entro 3 mesi. Se il referendum è positivo la Cost. si cambia, se è negativo la Cost. non si cambia. REFERENDUM COSTITUZIONALE 1. Confermativo (non abrogativo, né consultativo), è detto così perché conferma la volontà parlamentare. 2. Eventuale (se lo chiedono: 500mila elettori, 5 consigli regionali, 1/5 dei parlamentari) 3. Strumento di garanzia verso modifiche apportate alla maggioranza. 4. Privo di quorum strutturale 5. Non è una fonte del diritto, è un atto “endoprocedimentale”. LIMITI REVISIONE Non tutta la Cost. è modificabile. Limite “esplicito”à art.139 Limiti “impliciti”à “nucleo duro” I “principi supremi” (es. democratico, uguaglianza, lavorista, laicità, dignità umana. Art. 1-12) I “diritti fondamentali” (art.1-54) QUANTE REVISIONI ABBIAMO AVUTO IN ITALIA? Circa 30 art. sono stati modificati. Nel 2001 c’è stato il primo referendum costituzionale della storia. Dopo il 2001 ci sono stati altri due tentativi “marco-revisione costituzionale”, la Cost. doveva essere modificata da chi aveva il potere in Parlamento, secondo il PDCM, nel 2006 e nel 2016 ci sono state due proposte di questo tipo. Esistono anche Cost. del tutto immodificabili come quella dell’ex URSS. LE FONTI EUROPEE ART.11 ART.117 c.I È emanata per controllare l’autonomia degli stati aderenti all’Europa, ma con un fine della pace. Si è voluto usare l’economia per proteggere la pace. Dal 1992 c’è stata la svolta col trattato di Maastricht. Dentro l’art.11 possono entrare anche altre organizzazioni oltre l’ONU, come l’Unesco. Oggi non si parla più di diritto comunitario, dal 2007 si parla di diritto europeo. Dal 2007 bisogna rispettare tutte le fonti di tipo europeo, ecc. Le 6 fonti Europee: 1. Trattati (entrano in Italia con una legge italiana di ratifica) detti “diritto originario europeo” (danno origine al diritto europeo), i trattati derivano dagli stati dell’UE. 2. Regolamenti 3. Direttive 4. Decisioni (sono specifiche e concrete) 5. Raccomandazioni 6. Pareri Diritto “derivato”: sono le 5 fonti (sopraindicate tranne i trattati) derivanti dai trattati europei. I TRATTATI  Trattato CE Roma, 1957 formato tra sei statià libera circolazione delle merci (vari principi, come la libera concorrenza). Questo trattato fu scritto pensando alle tensioni tra Francia e Germania sul monopolio del carbone. Era un regime capitalistico ma concordato. Ogni volta che un trattato viene modificato lo si fa per avvicinare le nazioni  Atto unico Europeo, 1987  Trattato UE, Maastricht, 1992 (trattato che sposta l’attenzione dall’economia ai diritti) attribuisce la c.d. “cittadinanza europea”. Nacquero i 4 diritti fondamentali: libera circolazione e soggiorno, diritto di elettorato nelle elezioni comunali, diritto alla rappresentanza diplomatica (le ambasciate degli altri stati europei ci proteggono), con questo trattato si diventa cittadini dell’UE con tutto ciò che è collegato.  Trattato Amsterdam del 1997  Trattato di Nizza del 2000, la “cost. dei diritti”. Questo processo inizialmente fallisce perché gli stati non sono ancora pronti, quella carta dei diritti fondamentali non viene adottata  2 trattati di Lisbona 2007/2008. Sono il TUE ed il TFUE. Con essi la carta di Nizza diviene un “documento giuridico”. LE FONTI DERIVATE Art. 288 TFUE: fonte sulla produzioneà “per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate d CHI PRODUCE LE NORME DELL’UE? L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:  Un Parlamento europeo  Un Consiglio  Una Commissione  Una Corte di giustizia  Una Corte dei Conti I REGOLAMENTI (europei) Essi hanno “diretta applicabilità ed effetto diritto”. Entrano in Italia con un meccanismo di “rinvio mobile”, tramite art. 11 e art. 288 c.II TFUE. Il regolamento ha portata generale, è “obbligatorio in tutti i suoi elementi” (significa che lo Stato lo deve applicare in tutte le sue parti senza fare nessun’altra azione) e “direttamente applicabile” in ciascuno degli stati membri. Un esempio è il regolamento sulla produzione di oggetti senza materiali tossici. DIRITTA APPLICABILITA’ ED EFFETTO DIRITTO Diretta applicabilità: non hanno bisogno di ratifica, entrano con il meccanismo del rinvio mobile, appena Bruxelles li emana sono vigenti anche in Italia. Effetto diretto: le regole contenute si applicano direttamente ai cittadini, senza bisogno di ulteriori atti statali. LE DIRETTIVE Hanno diretta applicabilità ma non effetto diretto, essa “vincola” lo Stato cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, questo ce lo dice l’art.288 Cost e il 3 TFUE. L’Italia attua direttive con legge europea, questa legge è a cadenza annuale. Può attuarle anche con qualsiasi altro tipi di fonti, volendo anche le regioni potrebbero attuare una direttiva con le proprie leggi. LEGGE EUROPEA E LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA Trattasi di un meccanismo inventato dalla legge: “la Pergola” nel 1989 e rivisto dalla L n.234 24 dicembre 2012, sulle c.d. “norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione sulla partecipazione della normativa e delle politiche dell’UE. Esistono due sistemi: “legge europea” (atto del Parlamento che contiene direttamente l’attuazione delle direttive) e “legge di delegazione europea” (atto che delega al Governo l’attuazione delle direttive). LEGGE EUROPEA “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, Legge europea ANNO”. Essa contiene: disposizioni necessarie per dare attuazione a/o per assicurare l’applicazione di atti dell’UE. Disposizioni che abrogano leggi italiane ritenute incompatibili col diritto europeo, es. l’Italia aveva delle leggi volte ad incentivare le piantagioni d’ulivo dovrà limitarle. LE FONTI PRIMARIE RINFORZATE Sono delle fonti con una forza “intermedia” tra la Cost. e le fonti primarie, qualcuno dice che sono un livello autonomo della piramide, sono un nuovo gradino. Hanno due forze, una attiva/passiva. Esse hanno la c.d. “forza di legge”, hanno la “capacità di abrogare” leggi o atti equiparati (art.75, 76, 77, 78 Cost.), se una fonte ha la forza di legge attiva può abrogare una serie di fonti ad essa simili. Hanno anche la c.d. “capacità di resistere “all’abrogazione” da parte di fonti secondarie. Esse possono essere abrogate solo da leggi o atti equiparati. Ci sono le c.d. “fonti rinforzate”, hanno una forza attiva/passiva diversa dalla legge. Es: art.79, 8, 7, 75. FONTI PRIMARIE (in senso stretto) Non si può far operare la commissione in sede redigente nelle materie coperte dalla c.d. “riserva d’assemblea”, prevista dai regolamenti di Camera/Senato. PROCEDIMENTO SPECIALE COMMISSIONE REDIGENTE Approva tutti gli emendamenti, all’aula resta la votazione sul testo finale. Non interviene in materie coperte da riserva d’Assemblea. Il tutto è previsto in RC e RS. PROCEDIMENTO SPECIALE IN SEDE “DELIBERANTE” Deliberare = approvare/decidere 1° garanzia Riserva d’assemblea per 5 tipi di leggi: 1. In materia costituzionale 2. Elettorali 3. Delega 4. Di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali 5. Di approvazione bilanci e consuntivi + 74 c.2 + legge comunitaria + conversione D.L. In sede deliberante la commissione va oltre la sfera di poteri di quella redigente, qui è la commissione che delibera la legge. Tutto il procedimento di voto è fatto in commissione (un numero notevolmente più piccolo). Questo tipo di commissione è un residuo fascista con lo scopo di evitare di mostrare in pubblico l’agire del Parlamento, qui non sono le sedute ad essere pubbliche ma i verbali. Questo meccanismo è rimasto perché per le c.d. “leggine” è un meccanismo utile e più pratico, così da non intasare l’Aula (Camera e Senato). Si tratta comunque di un’anomalia. Esistono due meccanismi per evitare che si scaturisca in un qualcosa di antidemocratico. Il primo è la c.d. “riserva d’assemblea”, riserva significa che si assegna in via esclusiva a Camera e Senato l’approvazione di queste leggi. Le leggi di cui tratta sono scritte nell’ultimo comma dell’art.72, sono leggi in materia costituzionale, sono tutte le leggi che riguardano i diritti fondamentali/poteri dello Stato. Essa tratta anche le “leggi elettorali”, anch’esse possono essere un meccanismo rischioso poiché la maggioranza potrebbe impadronirsene e scaturirebbero problemi. Tratta la “legge delega”, atto con cui il Parlamento assegna al Governo il potere di legiferare. Tratte le “leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali. Tratta la “legge di approvazione bilanci consuntivi. Anche la legge europea richiede questo procedimento. La 2° garanzia è il c.d. “ritorno in aula”, su richiesta di: -Governo -1/10 della Camera -1/5 della commissione Questi possono chiedere in ogni momento al Pres. di Camera e Senato che la commissione non operi più in sede deliberante ma referente, ossia col metodo ordinario. Se le minoranze si rendono conto che le minoranze non hanno voce può agire così. VOTAZIONE IN AULA Navette tra Camere e Senato, la votazione in Aula deve avvenire in un testo identico che dev’essere votato in modo uguale sia dalla Camera che dal Senato, è sufficiente che uno dei due apporti anche solo una minuscola modifica che la legge dev’essere revocata. È necessario che la L. sia approvata in modo identico da entrambe (bicameralismo perfetto). Quando la navette è molto lunga il testo può arenarsi per vari motivi, slitta nel calendario, i partiti cambiano idea in seguito ad interazioni con l’opinione pubblica, ecc. Il vantaggio della navette è che noi abbiamo delle leggi ponderate e ben pensate grazie al c.d. “bicameralismo perfetto”. Uno svantaggio è sicuramente la lunghezza dell’iter parlamentare, tale lunghezza ha spostato il potere legislativo dal Parlamento al Governo. Come si vota? È sufficiente la c.d. “maggioranza relativa”, tranne nei casi in cui siano richieste “maggioranze speciali”. 3° FASEà PROMULAGAZIONE Immaginando che la legge superi la navette si apre la fase della “promulgazione”, ossia la firma che il PR appone sulla legge con cui effettua un controllo “formale e sostanziale”. Formale attiene al procedimento, egli verifica che le maggioranze siano quelle giuste. Sostanziale è un controllo volto a verificare che la legge non violi la Cost., in caso in cui la violi il PR la può rinviare alle Camere (può farlo una volta sola). Il rinvio è un atto grave politicamente, poiché rappresenta una critica del PR rivolta al Parlamento. L’ultima Camera che approva il testo lo invia al Quirinale e il PR ha un mese per analizzarlo e firmarlo, le leggi vengono controfirmate dal PDC. Grazie alla controfirma il PR si libera di ogni responsabilità. Si dice che il PR potrebbe rifiutarsi di promulgare anche una seconda volta, se dinnanzi a leggi “liberticide” che violano il “nucleo duro” della Cost., potrebbe rifiutarsi nell’esercizio del diritto di resistenza, poiché firmando attenterebbe la Cost. I vari PR hanno giocato con tale possibilità nel corso dei mandati. L’ultima fase si apre una volta promulgata la legge necessita di essere “conosciuta” dai cittadini, l’ultima fase è, appunto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, questo per il principio della “conoscibilità del diritto”. Non basta la sola pubblicazione, bisogna attendere i 15 giorni di “vacatio legis”, significa che per 15 giorni la legge non è vigore, in casi di emergenza è possibile ridurre la vacatio legis a 0 giorni. La vacatio può anche essere estesa, in quel caso la legge è detta ad “efficacia differita”. Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale “l’ignoranza della legge non funge da scusa per chi l’ha violata”, se però non sono passati i 15 giorni lo si può dire. 4° fase: PUBBLICAZIONE IN GU  Atto integrativo dell’efficacia  Vacatio legisà legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione AMBITO DELLA LEGGE L’ambito della legge è infinito, c’è una discrezionalità politica pressoché totale. Il Parlamento può legiferare/non legiferare su tutto. Il Parlamento non è tenuto a motivare le leggi, viceversa i giudici devono sempre motivare i loro atti. Esiste una competenza generale su tutti i temi? Alcune cose possono essere fatte solo dallo Stato ed altre che sono affidate alle regioni. Dal 2001, anno della “grande revisione statale”, si è detto che la legge statale non è più così generale come lo era prima del 2001. Il Parlamento ha l’obbligo di legiferare solo la “legge di bilancio” ogni anno. Esistono alcune materie ricoperte da “riserva di legge formale”, ossia legge statale del Parlamento di Roma (art. 76, 77, 78, 80 ,81). Altre materie sono coperte da “riserva di legge generica” o atti equiparati (art.13, 25). Altre ancora sono organizzate da entrambi (Stato e regioni). Non esiste una “riserva di regolamento” (questo favorisce le c.d. “leggine” e questo è il fenomeno dell’ipertrofia legislativa), il Parlamento sceglie la legge per regolare degli aspetti che in realtà non necessiterebbero di una legge. Nel 2001 c’è stata la riforma del TITOLO V, dove è stato chiarito il chi fa che cose tra stato e regioni. Es. la sanità prima era solo statale, oggi lo stato fa la legge “cornice” e le regioni le leggi di “dettaglio”. COMPTENZA LEGISLATIVA Per competenza intendiamo la capacità di una fonte di intervenire in materia e su un territorio. In Italia la competenza è sia statale ed è di tre tipi:  Esclusiva (117 c.2)  Concorrente (117 c.3)  Residuale (117 c.4) POTESTA’ ESCLUSIVA art.117 c.2 L.art.117 c.2 contiene una lista di circa 25 materie in cui può legiferare solo lo Stato (mai le regioni). Es. immigrazione, difesa, ecc. Se le regioni legiferano, lo Stato ricorre alla Corte attivando un giudizio di costituzionalità in via principale. POTESTA’ CONCORRENTE ART.117 C.3 La potestà concorrente è un tipo di potestà legislativa in cui partecipano due soggetti co- protagonisti, ma con ruoli diversi: 1. Lo Stato approva la legge cornice, cioè una legge che contiene i principi fondamentali di quella materia 2. Le 20 regioni italiane potranno fare LEGGI DI DETTAGLIO, specificando i contenuti della cornice POTESTA’ RESIDUALE ART.117 C.4 Nella potestà residuale possono legiferare solo le regioni e non lo Stato. La lista di materie però in questo caso è una lista vuota, dobbiamo ricavarla noi, infatti l’art.117 c.4 dice “spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. POTESTA’ CONCORRENTE La potestà concorrente vede la partecipazione di due sogg. coprotagonisti ma con ruoli differenti. Il comma III dell’art.117 dice che: lo Stato detta la legge “cornice” e le regioni fanno leggi di “dettaglio”. Queste situazioni ha dato via ad una serie di problemi per capire esattamente dove sta la cornice e dove sta il dettaglio. POTESTA’ RESIDUALE Nella potestà residuale possono legiferare solo le regioni e non lo Stato. La lista di materie in questo caso non è una lista vuota, dobbiamo ricavarla noi. LE REGIONI 5 REGIONI SPECIALI STATUTO= le regioni speciali hanno uno statuto che equivale ad una L. costituzionale, approvato dal Parlamento di Roma nel 1948. Si modifica con una legge di “revisione costituzionale” (art.138). Le regioni speciali hanno le loro “liste di competenze”. Lo statuto è “lex specialis”.  Serve per adottare: testi unici, codici, oggetti complessi LEGGE DELEGA 3 contenuti obbligatori: 1. Principi e criteri direttivi 2. Tempo limitato 3. Oggetti definiti PROCEDIMENTO DECRETO LEGISALTIVO 1. Iniziativa anche dei singoli ministri 2. Approvato dal Governo a maggioranza 3. Emanato dal PDR con D.P.R e controfirmato dal PDCM 4. Pubblicato in G.U. IL PARLAMENTO Approvato un D.L. il Parlamento ha tre possibilità: 1. Legge di conversioneà legge formale ordinaria, copereta da riserva d’assemblea, il Parlamento può apporare le modifiche che vuole. Essa può presentare un testo diverso rispetto al D.L originario. 2. Mancata conversioneà decade dall’inizio= ex tunc, con effetti retroattivi. Tutti i rapporti sorti durante la vigenza sono nulli. 3. Legge di sanatoriaà per evitare incertezze date dalla mancata conversione, le camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non converti e stabilizzare gli effetti prodotti in quei 60 giorni. REFERENDUM ABROGATIVO: ART.75 + L.352/1970  Istituto di democrazia diretta  Può essere totale/parziale  Ha delle differenze col referendum costituzionale  Incide su leggi o atti con forza di legge  Non lo possono chiedere 1/5 dei parlamentari  Ha un doppio quorum PROCEDIMENTO REFERENDUM 1. Richiesta: 500mila elettori, 5 consigli regionali 2. Giudizio di procedibilità: ufficio centrale per il referendum presso Corte Cassazione (requisiti formali) 3. Giudizio ammissibilità: Corte costituzionali (requisiti costituzionali) 4. Indizione PR 5. Votazione doppio quorum: strutturale (50% + 1 aventi diritto voto) 6. Funzionale (50% + 1 dei votanti devono votare si) 7. Pubblicazione in G.U. LIMITI REFERENDUM Espliciti, art.75:  Leggi tributarie e di bilancio  Leggi di amnistia e di indulto  Leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali Impliciti:  Leggi costituzionali e atti con forza superiore alla legge  Leggi elettorali (solo referendum parziale)  Leggi costituzionalmente necessarie La legge regionale Fonti europee: antinomie  Regolamento vs Legge italiana (Granital 170/1984)  Direttiva vs legge italiana (art.11)  Regolamento vs nucleo duro FONTI PRIMARIE A COMPETENZA RISERVATA  Regolamenti parlamentari  Leggi regionali  Competenza: legislativa, esclusiva, concorrente, residuale. I regolamenti parlamentari? La Corte cost. ha detto che si rifiuta di annullare regolamenti parlamentari per rispetto istituzionale del Parlamento. - 5.IL BILANCIAMENTO E’ un criterio “sui generis”, nuovo nel sistema delle fonti, tanto che per alcuni non è un criterio di risoluzione delle antinomie in senso stretto. Si applica per risolvere antinomie di pari grado, data e competenza. E’ usato dai giudici della Corte cost. Effetti bilanciamento A differenza degli altri criteri che implicano una scelta decisa della norma da applicare, il bilanciamento evita di disapplicare per intero un diritto e cerca di salvare il cuore di ciascun diritto trovando delle soluzioni di “compromesso”, quando è possibile. Esempi: seperazione Stato-Chiesa vs uguaglianza dei sessi, diritto alla vita vs diritto all’aborto, diritto di cronaca vs diritto all’oblio, diritto alle radici (identità) vs diritto all’anonimato. Conclusioni. Prospetto sinottico 1. Cronologico= abrogazione 2. Specialità= deroga, NON applicazione 3. Gerarchico= annullamento 4. Competenza= annullamento o disapplicazione 5. Bilanciamento= ponderazione. I 4 ATTI CON FORZA DI LEGGE:  Decreto legislativo  Decreto-legge  Decreti in tempo di guerra C’è il quarto che è approvato dal corpo elettorale, il c.d. “referendum abrogativo”. Potere “normativo” del Governo Il Governo ha un potere normativo di tipo: A. Secondarioà produce regolamenti governativi, rispettando il principio di legalità (potere esecutivo naturale) B. Primarioà produce atti con forza di legge (potere legislativo eccezionale) PRINCIPIO DI “SEPARAZIONE” DEI POTERI Principio democratico Il fatto che il Governo abbia un potere legislativo viola questi due principi supremi? No, il principio di separazione fa si che la legge “delega” operi un controllo preventivo, la legge di “conversione” fa un controllo successivo. Per il principio democratico, le “minoranze” recuperano il proprio ruolo in Parlamento tramite la legge “delega” e la legge di “conversione”. DECRETO LEGISLATIVO È un atto con forza di legge prodotto dal Governo su autorizzazione del Parlamento tramite “legge delega”. È una fonte-atto, interna e primaria. Esso serve per adottare: testi unici, codici e oggetti “complessi. Regolamentato dall’art. 76 + RC RS. Trattasi di un procedimento “complesso” che consta di due “sub-procedimenti” autonomi: -legge delega: è una legge formale con 3 contenuti obbligatori (principi e criteri direttivi, tempo limitato e oggetti definiti). La sua iniziativa è del Governo, non ha limiti di oggetto eccetto quelli dell’art.117, non si può applicare senza il successivo intervento del d.lgs. -d.lgs. REGOLAMENTI INDIPENDENTI In materie non disciplinate ancora dalla legge (es. internet, nuove tecnologie). Essi non operano mai in materie coperte da “riserva di legge” (ossia quelle che riguardano i nostri diritti fondamentali), sia essa “assoluta” o “relativa”. I regolamenti indipendenti ci sono ma non sono molti, in un ordinamento come il nostro dove il legislatore legifera su tutto è raro trovare degli ambiti non disciplinati dalla legge. REGOLAMENTI DELEGATI O DI DELEGIFICAZIONE La “delegificazione” è un istituto creato dalla L.400/1988 che consiste nel declassare la disciplina di una materia da una fonte superiore legislativa ad una inferiore regolamentare, essa ha una cadenza annuale. Come si fa a delegificare? Il Parlamento dal 1988 può approvare una legge di delegificazione, con essa il Parlamento delega al Governo l’emanazione di una serie di regolamenti all’entrata in vigore dei quali le leggi ogg. di delegificazione saranno sostituite dal regolamento. Con questo strumento si fa “pulizia” di leggi ormai obsolete che necessitano di un aggiornamento, anziché aggiornarle con altre leggi si è inventato questo meccanismo che consente di sostituirle, questo anche perché nel nostro ordinamento ci sono troppe leggi. La legge di delegificazione deve indicare due requisiti: -norme generali regolatrici della materia -elenco di leggi che verranno abrogate all’entrata in vigore del regolamento governativo (abrogazione differita o condizionata). Qual è il problema di questo strumento? Il Parlamento ne ha abusato per cercare di alleggerire il suo carico di lavoro, delegificando materie che toccano, anche, i c.d. “diritti fondamentali”. Che cosa accade quando le fonti entrano in relazione tra loro? Perché si “succedono” l’una all’altra (l’ordinamento è rinnovabile) ovvero perché si “scontrano” con altre fonti (l’ordinamento dev’essere coerente). PROFILO DINAMICO DELLE FONTI Cosa succede quando le fonti entrano in relazione tra loro? A. Perché si succedano l’una all’altra (l’ordinamento è rinnovabile) B. Perché contrastano con altre fonti (l’ordinamento dev’essere coerente) 4 CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE 1. Cronologico = abrogazione 2. Di specialità = deroga 3. Gerarchico = annullamento 4. Di competenza = annullamento C’è anche un 5° criterio: bilanciamento = ponderazione (se ad entrare in conflitto sono diritti e principi di pari grado). PROSPETTO SINOTTICO DEGLI EFFETTI DI CIASCUN CRITERIO 1. CRONOLOGICO= ABROGAZIONE 2. SPECIALITA’= DEROGA 3. GERARCHICO= ANNULLAMENTO 4. COMPENTENZA= ANNULLAMENTO (FONTI INTERNE) o DISAPLICAZIONE (FONTI EUROPEE) 5. BILANCIAMENTO= PONDERAZIONE IL CRITERIO CRONOLOGICO È un criterio logico-naturale di risoluzione delle antinomie in base al quale la fonte (la norma) successiva prevale su quella precedente (se dello stesso livello gerarchico), il criterio cronologico produce l’abrogazione della norma precedente. LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI. Che effetti produce? Produce “l’abrogazione”, ossia la perdita d’efficacia di una norma “ex nunc”. La norma abrogata non è più applicabile ai casi futuri, si applica invece ai rapporti “pendenti”, ossia ancora aperti quando la norma era vigente. L’abrogazione è un istituto “fisiologico” dell’ordinamento. L’abrogazione può essere di 2 tipi: “totale” (intero atto fonte) ovvero “parziale” (singole disposizioni). Può essere anche “espressa” (il legislatore indica testualmente “gli estremi” delle norme precedenti che sono abrogate) ovvero “tacita” (si deduce dal fatto che due norme sono tra loro “incompatibili” nel contenuto). Può essere anche “implicita” (si deduce dal fatto che c’è stata una riforma integrale e organica di un oggetto). Chi abroga? L’abrogazione è compiuta dal legislatore, “dev’essere rilevata” da qualsiasi interprete. Come si abroga una norma? 1. Il primo modo è il c.d. principio del “parallelismo delle forme”, una norma si applica allo stesso modo con cui si è adottata. 2. Principio della “forza della fonte”, es. referendum 3. Principio “come il più contiene il meno”, è possibile che una fonte superiore abroghi fonti inferiori, principio elaborato da Crisafulli. Una fonte superiore può abrogare una inferiore? Si ma solo se sono “sovrapponibili”, altrimenti si deve chiedere l’annullamento. EFFETTI Abrogazione= perdita di efficacia di una norma (EX NUNC), ossai da ora per il futuro. La norma abrogata non è più applicabile ai casi futuri, si applica ai rapporti pendenti (ancora aperti, sorti quando essa è ancora vigente). L’abrogazione è un istituto fisiologico nell’ordinamento. ABROGAZIONE Può essere:  Totale (intero atto fonte)  Parziale (singole disposizioni)  Espressa, il legislatore indica gli estremi delle norme precedenti che sono abrogate  Tacita, si deduce dal fatto che due norme sono tra loro incompatibili  Implicita, si deduce dal fatto che vi è una riforma integrale e organica dell’oggetto CHI ABROGA?  L’abrogazione è fatta dal legislatore (es. il Parlamento abroga leggi statali, il consiglio regionale abroga leggi regionali)  L’abrogazione dev’essere rilevata da qualsiasi interprete (N.B. il giudice è interprete qualificato, in caso dubbio sarà la Cassazione a decidere) COME SI ABROGA UNA NORMA? 1. Principio del parallelismo delle forme: una norma si abroga allo stesso modo con cui si adotta) 2. Principio della forza di legge: referendum, d.lgs, d.l., leggi possono abrogarsi tra loro avendo la stessa forza 3. Principio “come il più contiene il meno”: è possibile che una fonte superiore abroghi fonti inferiori (se omogenee nel contenuto) LE FONTI SUPERIORI POSSONO ABROGARE LE FONTI INFERIORI?  La Costituzione del 1948 ha brogato le leggi pre-repubblicane  Una legge del 2007 sull’università può abrogare un regolamento del Governo? Si ma solo se le norme sono omogenee/sovrapponibbili. Se così non fosse bisogna optare per l’annullamento. 3.EFFETTI NEL TEMPO DELL’ABROGAZIONE Art.11 Preleggi c.c.: “La legge non dispone che per l’avvenire, non ha effetto retroattivo”. Principio di irretroattività = EX NUNC, la nuova legge si applica “da ora”, dalla pubblicazione in poi; ai casi sorti prima dell’abrogazione si applica la vecchia legge abrogata. Perché si può applicare una norma che è stata abrogata? In base al principio di certezza del diritto “tempus regit actum”, l’azione è regolata dalla legge del tempo in cui è iniziata. La “ratio” è che i consociati devono sapere che regola sarà applicata in conseguenza dei loro comportamenti altrimenti avrebbero il terrore di agire. COSA VUOL DIRE RAPPORTO PENDENTE? E’ un rapporto aperto, non chiuso. I rapporti giuridici si chiudono per:  Sentenza passata in giudicato (non più appellabile)  Prescrizione o decorrenza dei termini  Decadenza  Rinuncia al proprio diritto  Adempimento del debito NB: dato che il principio di irretroattività dell’abrogazione è sancito in Costituzione, una legge SI può auto-dichiarare retroattiva, se dovesse succedere si scatenerebbe il caos tra consociati poiché verrebbe meno la certezza del diritto. EFFETTI NELLO SPAZIO DELL’ABROGAZIONE  Erga omnesà abrogazione espressa  Inter partesà abrogazione tacita/implicita ABROGAZIONE E DIRITTO PENALE Gli effetti dell’abrogazione sono differenti se si tratta di norme penali (favor libertatis). Qui vi è una deroga al principio “tempus regit actum” e della irretroattività. 1. L’abrogazione retroagisce in caso di abolitio criminis (anche verso rapporti chiusi) 2. L’abrogazione retroagisce in caso di lex mitior (il reato resta ma rimane in modo più mite) ART.2 CODICE PENALE Nel diritto penale l’abrogazione è regolata dagli art.25 Cost e dall’art.2 c.p. Quest’ultimo contempla tre ipotesi: 1. Nuova norma penale incriminatrice 2. Nuova norma penale depenalizzatrice (abolitio criminis)à art.2 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato” 3. Nuova norma penale con trattamento più favorevole del reato (lex mitior)à art.2 c.p. “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo(5), salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”. 2.IL CRITERTIO DI SPECIALITA’  E’ un criterio di risoluzione delle antinomie in base al quale la fonte (la norma) che prevede un trattamento derogatorio per certe categorie di soggetti, enti, situazione prevale su quella generale e resiste all’abrogazione (salvo che non vi sia abrogazione espressa della stessa norma speciale). LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI CHE EFFETTI PRODUCE? Deroga= non applicazione, sospensione momentanea dell’efficacia Inter partes, è un’eccezione al criterio cronologico Qui può sorgere una difficoltà a stabilire quale sia la norma speciale 3.IL CRITERIO GERACHICO E’ un criterio di risoluzione delle antinomie tra fontii in base al quale la fonte superiore prevale su quella inferiore (a prescindere dalla data e tempo di produzione). LEX SUPERIOR DEREGAT INFERIORI La Corte cost. ha detto che si rifiuta di annullare regolamenti parlamentari per rispetto istituzionale del Parlamento. 5.IL BILANCIAMENTO E’ un criterio “sui generis”, nuovo nel sistema delle fonti, tanto che per alcuni non è un criterio di risoluzione delle antinomie in senso stretto. Si applica per risolvere antinomie di pari grado, data e competenza. E’ usato dai giudici della Corte cost. Effetti bilanciamento A differenza degli altri criteri che implicano una scelta decisa della norma da applicare, il bilanciamento evita di disapplicare per intero un diritto e cerca di salvare il cuore di ciascun diritto trovando delle soluzioni di “compromesso”, quando è possibile. Esempi: seperazione Stato-Chiesa vs uguaglianza dei sessi, diritto alla vita vs diritto all’aborto, diritto di cronaca vs diritto all’oblio, diritto alle radici (identità) vs diritto all’anonimato. Conclusioni. Prospetto sinottico 1. Cronologico= abrogazione 2. Specialità= deroga, non applicazione 3. Gerachico= annullamento 4. Competenza= annullamento o disapplicazione 5. Bilanciamento DIZIONARIO GIURIDICO  Abrogazione: perdita di efficacia della norma  Annullamento: perdita efficacia e validità della norma  Disapplicazione: sospensione efficacia della norma in riferimento a quel caso concreto  Ex nunc: da ora  Ex tunc da allora  Erga omnes: davanti a tutti  Inter partes: tra le parti  Tempus regit actum: il tempo governa l’azione, il mio comportamento è regolato dalla norma vigente. Marbury vs Madison E’ un processo in cui, il 24 febbraio 1803, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò per la prima volta incostituzionale una legge del Congresso, stabilendo così la dottrina della revisione giudiziaria. L’opinione della corte, scritta dal giudice capo John Marshall, è considerata uno dei fondamenti del diritto costituzionale statunitense. Nelle settimane precedenti l’inaugurazione di Thomas Jefferson come nuovo presidente nel marzo 1801, il Congresso controllato dall’opposto partito Federalista creò 16 nuove posizioni di giudici di circoscrizione (nel Judiciary Act del 1801) e un numero imprecisato di nuove posizioni da giudice di pace (nell’Organic Act), che il Presidente uscente John Adams procedette a riempire nominando Federalisti nel tentativo di preservare il controllo del suo partito sulla magistratura e di frustrare l’agenda legislativa di Jefferson e del suo Partito Democratico-Repubblicano. Poiché era tra gli ultimi di quei nominati (soprannominati “giudici di mezzanotte“), William Marbury, un leader del Partito Federalista del Maryland, non fece in tempo a ricevere la sua lettera di nomina con la firma presidenziale di Adams prima che Jefferson diventasse presidente. Una volta in carica, questi ordinò al suo segretario di stato, James Madison, di non spedirla, spingendo Marbury a presentare una petizione alla Corte Suprema per costringere Madison ad agire. Marbury e il suo avvocato, l’ex procuratore generale Charles Lee, sostenevano che la firma e il sigillo presidenziale sulla lettera di nomina costituivano una mera formalità. Ma formalità o no, senza quel pezzo di pergamena, Marbury non poteva entrare nelle funzioni di ufficio. Nonostante l’ostilità di Jefferson, la corte accettò di ascoltare il caso Marbury v. Madison nel febbraio 1803. La questione giuridica sollevata direttamente da Marbury v. Madison può essere descritta in sè come minore. Quando la corte ascoltò il caso il desiderio di Jefferson di ridurre il numero dei giudici di pace era stato confermato dal nuovo Congresso (e il Judiciary Act del 1801 abrogato); il mandato teorico di Marbury era già quasi finito per metà; e la maggior parte delle persone, sia federalisti che repubblicani, considerava il caso privo di alcuna rilevanza sostanziale. Ma Marshall, nonostante le difficoltà politiche implicate, riconobbe di avere un caso perfetto con cui esporre un principio per lui fondamentale, quello della revisione giudiziaria, che avrebbe assicurato il ruolo della Corte Suprema nell’interpretazione della Costituzione. Il Presidente della Corte riconobbe il dilemma che il caso poneva. Se il tribunale avesse emesso l’ordine di spedire la lettera di nomina, Jefferson avrebbe potuto semplicemente ignorarlo, perché il tribunale non aveva il potere di applicarlo. Se, d’altro canto, il tribunale si fosse rifiutato di emetterlo, sarebbe apparso che il potere giudiziario fosse indietreggiato di fronte a quello esecutivo La soluzione adottata al caso è stata propriamente definita un tour de force. In un colpo solo, Marshall riuscì a stabilire il potere della Corte Suprema quale arbitro ultimo della Costituzione, a punire l’amministrazione Jefferson per la sua incapacità di obbedire alla legge e ad evitare che l’autorità del tribunale venisse contestata dall’amministrazione presidenziale. Marshall, adottando uno stile che avrebbe segnato tutte le sue principali opinioni, ridusse il caso ad alcune questioni fondamentali. Pose tre domande: (1) Marbury ha diritto alla lettera di nomina? (2) Se ne ha diritto e il suo diritto è stato violato, la legge gli ha fornito un rimedio? (3) Se così fosse, il rimedio appropriato sarebbe un ordine della Corte Suprema? L’ultima questione, quella cruciale, riguardava la competenza del tribunale, e in circostanze normali sarebbe stata risolta per prima, poiché una risposta negativa avrebbe ovviato alla necessità di decidere sulle altre due. Ma ciò avrebbe negato a Marshall l’opportunità di criticare Jefferson per quella che vedeva come una violazione della legge da parte del Presidente. Seguendo gli argomenti della memoria di Marbury sulle prime due domande, Marshall ritenne che una lettera di nomina diventasse valida solo dopo la firma del Presidente e la trasmissione al segretario di stato per l’apposizione del sigillo. Una volta presa la decisione politica della nomina tramite la firma presidenziale, il segretario di stato aveva solo un compito da svolgere: consegnare la lettera. In questo la legge lo obbligava, come chiunque altro, a obbedire. Marshall fece un’attenta e lunga distinzione tra gli atti politici del presidente e del segretario, in cui i tribunali non potevano interferire, e la semplice esecuzione amministrativa che, regolata dalla legge, la magistratura poteva controllare. Avendo deciso che Marbury aveva diritto alla lettera, Marshall si rivolse alla questione del rimedio, e ancora una volta si trovò a favore dell’attore. Era dunque il momento di affrontare la terza domanda cruciale. Anche se si sarebbe potuto ritenere che il rimedio appropriato fosse un ordine della Corte Suprema, come concesso giurisidizione originale dalla legge giudiziaria del 1789, il tribunale sentenziò che non aveva il potere di emettere un atto del genere, poiché la disposizione pertinente era incostituzionale. Per usare le parole della sentenza: “O la Costituzione è una legge superiore prevalente, non modificabile con gli strumenti ordinari, oppure è posta sullo stesso livello della legislazione ordinaria e, come le altre leggi, è alterabile quando il legislatore ha piacere di alterarle. Se la prima parte dell’alternativa è vera, allora una legge contraria alla Costituzione non è legge; se la seconda parte è vera, allora le Costituzioni scritte sono un tentativo assurdo, da parte del popolo, di limitare un potere per sua stessa natura illimitabile”. La sezione 13 della legge giudiziaria, sentenziò la Corte, era in contrasto con l’articolo III, sezione 2 della Costituzione, che afferma che “la Corte suprema ha giurisdizione originale” in “tutti i casi che riguardano ambasciatori, altri ministri e consoli pubblici, e quelli in cui uno Stato sarà Parte”, mentre “in tutti gli altri casi, la Corte suprema avrà giurisdizione d’appello “. Consegnando così il potere derivato dalla legge del 1789 (e dando a Jefferson una vittoria tecnica), Marshall ottenne per la corte un potere molto più significativo, quello della revisione giudiziaria.
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