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Dispensa per Corso Operatore Amministrativo, Dispense di Economia

Dispensa multidisciplinare per sostenere il corso di Operatore Amministrativo.

Tipologia: Dispense

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Scarica Dispensa per Corso Operatore Amministrativo e più Dispense in PDF di Economia solo su Docsity! 1. Chi è l’operatore Amministrativo L’Operatore Amministrativo è una figura completa con funzioni che variano in relazione alla tipologia di aziende in cui troverà collocazione, con compiti che attengono alla segreteria amministrativa, al trattamento dei testi, alle registrazioni contabili elementari, alla gestione della corrispondenza, al protocollo ed archiviazione dei documenti amministrativi e contabili, alla redazione di lettere commerciali ed elaborazione di fogli di calcolo. 2. La Contabilità La contabilità è il sistema di rilevazione continua di qualunque evento di rilevanza economica. Essa può definirsi come l'insieme delle rilevazioni contabili inerenti i fatti amministrativi e gestionali, finalizzato al conseguimento di determinati obiettivi informativi e conoscitivi. Definizione tipica della ragioneria, vuole che la contabilità sia il complesso di rilevazioni contabili che prendendo in considerazione l’intero sistema delle operazioni aziendali svolte in un certo periodo amministrativo, e si propone di determinarne i risultati, rappresentati dal reddito d’esercizio e dal patrimonio di funzionamento. Ancora un'altra definizione: "la contabilità è la storia economica di un'azienda nel senso che conserva una traccia di tutte le operazioni commerciali". 3. Il Libro Contabile Un libro contabile, o registro contabile, è un documento nel quale (e mediante il quale) viene mantenuta la contabilità aziendale. Tra i principali documenti contabili si annoverano i seguenti:  il libro giornale: deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Questo libro presenta un contenuto obbligatorio. Devono trovarvi indicazione: la data dell’operazione; la descrizione dell’operazione; la rappresentazione dell’operazione; gli importi delle operazioni distinti per ciascun mastro.  l'inventario: si deve redigere all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, deve essere tenuto secondo le norme di un’ordinata contabilità e deve avere le pagine numerate progressivamente per ciascuna annualità (intendendo per tale quella di riferimento dell’inventario). Non è soggetto a vidimazione iniziale.  il piano dei conti ed il libro mastro. Il libro mastro contiene le movimentazioni di ciascun conto che viene utilizzato durante l'attività di impresa. Il piano dei conti è la lista di tutti i conti utilizzati, ma non ci dà informazioni circa le loro variazioni. In base alle scritture contabili annotate in tali documenti viene redatto, al termine di ogni esercizio aziendale, il bilancio d'esercizio e in particolare, due dei documenti contabili dai quali quest'ultimo è composto: lo stato patrimoniale ed il conto economico. 4. Il Bilancio d’Esercizio Il bilancio è un documento di derivazione contabile esso è il risultato finale di un sistema complesso di operazioni e scritture. In economia aziendale, viene definito come l'insieme dei documenti contabili che un'impresa deve redigere periodicamente, ai sensi di legge, allo scopo di perseguire il principio di verità ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso. La sua compilazione è disciplinata dal Codice Civile e i destinatari sono compresi nell'ambiente in cui l'impresa opera. Il bilancio d’esercizio svolge le seguenti funzioni:  è un documento amministrativo che collega la gestione passata a quella futura;  è uno strumento di conoscenza della gestione e dei suoi risultati per gli amministratori della società;  è uno strumento di comunicazione di informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale nei confronti di una molteplicità di soggetti che in vario modo sono interessati agli andamenti aziendali e che si collocano si all’interno dell’azienda sia all’esterno di essa, come le banche e gli altri finanziatori. Il bilancio d'esercizio è il documento che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda al termine del periodo amministrativo e il risultato economico d'esercizio. Per giungere alla sua determinazione bisogna rispettare alcune fasi:  redazione dell'inventario d'esercizio;  registrazione delle scritture di assestamento;  determinazione del saldo dei conti;  redazione della situazione contabile;  chiusura dei conti nel conto economico di fine anno e nello stato patrimoniale. Secondo la normativa italiana, il bilancio si compone di 3 parti:  Stato patrimoniale, evidenzia il patrimonio di un’azienda al termine di un periodo e la sua composizione quantitativa/qualitativa;  Conto economico, evidenzia il risultato economico dell’esercizio (ricavi/costi), e può essere utile/pareggio/perdita;  Nota integrativa, da informazioni sulle poste di bilancio e specifica le scelte dell’amministrazione. Lo Stato Patrimoniale evidenzia il patrimonio dell'azienda a fine esercizio e la situazione finanziaria. La sua forma è a sezioni divise: ATTIVO A) CREDITI VERSO I SOCI (i decimi che non sono ancora stati versati dai soci) B) IMOBILIZZAZIONI (immateriali, materiali, finanziarie) C) ATTIVO CIRCOLANTE ( rimanenze, crediti, attività finanziarie, disponibilità liquide) sua volta può essere suddiviso in diversi livelli di aggregazione/classificazione, ad esempio i sottoconti possono essere raggruppati sotto conti detti "di mastro"; potendo arrivare sino a una struttura a 4 livelli: Gruppi, Mastri, Conti, Sottoconti. Nel bilancio confluiranno tutti i saldi di ciascun conto dopo aver effettuato un apposito inventario e le rettifiche di valore. Al termine del periodo amministrativo occorre redigere il bilancio di esercizio per evidenziare la composizione del capitale d'impresa; determinare il reddito prodotto dalla gestione. Di particolare importanza sono le scritture di assestamento, ossia tutte le operazioni necessarie per redigere il bilancio d’esercizio. Il Codice Civile impone che il bilancio dev'essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico finale. Il bilancio deve essere redatto secondo i principi di chiarezza, correttezza, verità, ma comprende anche principi di prudenza (utili effettivi), competenza economica (considerare le operazioni di quel determinato esercizio), costanza di applicazione (principi applicati con continuità), continuità aziendale (presupposto che l’azienda duri nel tempo), valutazione separata (gli elementi del bilancio vanno valutati separatamente). Per predisporre un bilancio chiaro, corretto, vero, l’azienda deve rispettare alcuni principi contabili elaborati dall’Oic, che consentono un’ordinata contabilità, essi sono: 1. il bilancio deve offrire informazioni complete; 2. il bilancio deve essere utile; 3. il bilancio deve essere comprensibile (chiaro); 4. il bilancio deve rispettare i principi citati; 5. il bilancio deve essere imparziale. Le deroghe ai principi devono essere indicati e giustificati nella Nota integrativa. I principi contabili fissati dal codice civile (art 2423 bis del c.c.) sono le procedure, i metodi ed i criteri usati dalle imprese nella tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio: Continuità Tutte le valutazioni devono essere effettuate con il presupposto del funzionamento aziendale, nella prospettiva che l'azienda continui nel tempo la sua attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Tutto questo significa che le valutazioni non devono essere effettuate come se si volesse liquidare il patrimonio vendendo tutti i beni, e pagando tutti i debiti, ma tenendo presente le evoluzioni future cui parteciperanno i beni oggetto di valutazione. Prudenza Nella determinazione del reddito: - contabilizzando le perdite e gli oneri anche se incerti e solo presunti. - contabilizzare componenti positivi solo se effettivamente realizzati alla chiusura dell'esercizio - non contabilizzare utili derivanti da incrementi patrimoniali che non siano certi e durevoli si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio Competenza Economica Riporta al concetto aziendale conosciuto: si deve tener conto degli oneri e dei ricavi, indipendentemente dal pagamento e dall'incasso, solamente se imputabili economicamente all'esercizio; i costi di competenza sono quelli maturati nell'esercizio relativi a beni e servizi utilizzati nel periodo considerato; i ricavi si considerano di competenza quando sono maturati nell'esercizio e hanno avuto il correlativo costo. Separazione Affinché l'informazione fornita dal bilancio sia corretta occorre che, se in una voce di bilancio sono compresi elementi eterogenei, questi vengano valutati separatamente gli uni dagli altri e non compensati. Costanza Per limitare la possibilità di manovra, (cambiare di anno in anno a seconda della convenienza, i criteri di valutazione) di coloro che redigono il bilancio e per consentire la comparabilità dei bilanci nel tempo e fra aziende dello stesso settore, non è consentito, se non in casi eccezionali, di modificare i criteri di valutazione. Prevalenza della sostanza sulla forma Introdotto con D. Lgs. n.6/2003 e diffuso nei principi contabili nei Paesi di diritto anglosassone (substance over form), afferma che la valutazione delle voci nelle quali registrare le operazioni è determinata dalla loro funzione economica: se il rapporto tra le parti si svolge nel rispetto del contratto sottoscritto ma in modo da realizzare un altro tipo di contratto sotteso (eventualmente in presenza di altri contratti che valutati tutti assieme equivalgono ai flussi finanziari di una operazione differente), la contabilizzazione è determinata da quest'ultimo. 5. Il Registro delle Imprese Il registro delle imprese è un pubblico registro istituito presso le camere di commercio di tutte le province allo scopo di istituire un regime pubblicitario delle imprese è diretto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa, ed è sotto la vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Sono obbligati all'iscrizione nel registro gli imprenditori commerciali, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, le società di persone ad eccezione della società semplice, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi, le società consortili, le società estere che hanno la sede o l'oggetto principale dell'attività in Italia, i gruppi europei di interesse economico. Il registro delle imprese è suddiviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale. La sezione ordinaria è dedicata agli imprenditori individuali che esercitano attività commerciale di dimensione rilevante, alle società di persone, società di capitali, alle società cooperative, alle società consortili, ai consorzi tra imprenditori con attività esterna, agli enti pubblici economici, alle aziende speciali di enti locali, ai consorzi tra enti locali, alle società estere con sede o oggetto principale in Italia e ai gruppi europei di interesse economico. La sezione speciale, invece, accorpa le quattro sezioni speciali in precedenza previste ed è dedicata agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori, alle società semplici e all'annotazione delle società artigiane. Di regola l'iscrizione in tale sezione ha funzione di semplice certificazione anagrafica e pubblicità notizia. 6. Il Concetto di Azienda L’azienda, ai sensi dell’art. 2555 c.c., è “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. L’azienda costituisce cioè l’apparato strumentale di cui si avvale l’imprenditore per lo svolgimento della propria attività di impresa. Sotto tale profilo il profilo economico, l’azienda si risolve nei beni che la compongono e che consentono la produzione di utilità nuove e maggiori rispetto a quelle derivanti dai singoli beni singolarmente considerati. Gli elementi costitutivi dell’azienda sono tutti i beni “organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività di impresa”, indipendentemente dalla loro natura (cose mobili e immobili, materiali e immateriali, fungibili e infungibili). La qualifica di bene aziendale deriva quindi dalla destinazione funzionale ad esso impressa dall’imprenditore, a nulla rilevando il titolo giuridico, la nozione ricomprende anche i rapporti col personale e tutti i rapporti contrattuali stipulati per l’esercizio dell’attività d’impresa. All'interno di ogni azienda possiamo distinguere due soggetti: • il soggetto giuridico • il soggetto economico. Il soggetto giuridico dell'azienda è la persona fisica o giuridica che assume i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni aziendali, a cui appartiene il patrimonio dell'impresa ed egli è il soggetto giuridicamente responsabile dell'attività svolta. Esso può essere: • una persona fisica; • più persone fisiche; • una persona giuridica. Il soggetto economico è quella persona o quel gruppo di persone che controlla l'azienda, ne influenza le scelte e trae i maggiori vantaggi dalla sua attività. In altre parole si tratta del soggetto che gode degli utili conseguiti dall'azienda, ne sopporta eventualmente le perdite ed influenza, con la propria volontà, le decisioni relative alla condotta aziendale. 7. I Segni distintivi dell’impresa Come intuibile dallo stesso nome, i segni distintivi dell’impresa sono quegli elementi che permettono di identificare univocamente l’impresa. Sono dunque elementi che permettono di riconoscere l’imprenditore, il luogo dove si esercita l’impresa e i prodotti offerti. E, insomma, consentire ai consumatori di poter effettuare delle scelte più consapevoli e, di contro, agli imprenditori di conservare meglio la propria clientela. In Italia i segni distintivi sono oggetto di tutela giuridica contro gli atti di concorrenza sleale che possono compiersi all’interno di un libero mercato. Le norme che garantiscono tale tutela sono il Codice Civile e il Codice della proprietà industriale. Quest’ultimo, in particolare, detta una disciplina specifica e approfondita del marchio inserendolo nella più ampia cerchia dei diritti di proprietà industriale. 9. I titoli di Credito I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione. La prestazione può consistere nel pagamento di una somma di denaro (es. cambiale), nella riconsegna di beni determinati (es. polizza di carico), un complesso di rapporti giuridici (es. azioni, obbligazioni). Il titolo di credito è a tutti gli effetti un documento: ciò vuol dire che esso è materialmente costituito da un modulo prestampato che deve essere riempito nelle parti lasciate in bianco (luogo e data di emissione, importo del credito, scadenza di pagamento ecc.). Esso contiene la promessa - fatta da colui che lo rilascia - di effettuare una prestazione a favore del soggetto che lo riceve e lo esibisce (cosiddetto portatore). Sono titoli di credito: a) L’assegno bancario b) L’assegno circolare c) La cambiale L’assegno bancario è il documento con il quale il titolare del c/c (traente) ordina alla banca (trattario) di pagare a vista una determinata somma a favore dello stesso traente o di un terzo (beneficiario). La banca pagherà la somma se il traente ha la relativa disponibilità sul conto e se, nell’emettere l’assegno, ha rispettato i requisiti di forma richiesti. L’ assegno circolare è emesso, a differenza di quello bancario, non dal correntista ma da una banca, che ne garantisce la copertura e quindi il pagamento. Infatti l’assegno circolare è consegnato dalla banca al richiedente dopo averne ottenuto il controvalore: a) Con autorizzazione all’addebito sul proprio c/c per i correntisti della banca; b) Con il versamento in denaro liquido per chi non è correntista della banca stessa. La cambiale è un titolo di credito compilato su stampati bollati emessi e forniti dallo Stato. Gli elementi essenziali di una cambiale sono: a) Luogo e data di emissione b) Luogo del pagamento c) Scadenza 10. IL SISTEMA TRIBUTARIO Il sistema tributario di un paese è costituito dal complesso dei tributi che sono in vigore, in quel paese, in un dato momento. Esso individua l’insieme di norme che regolano l'attività impositiva dello Stato e in base alle quali i cittadini contribuiscono alle spese pubbliche. Il tributo è definito come la prestazione pecuniaria prevista dalla legge, imposta dall'ente pubblico a determinati soggetti allo scopo di procurarsi un'entrata, per sostenere i servizi pubblici forniti alla collettività. Gli elementi costitutivi di un tributo sono: 1) il soggetto attivo: è lo Stato o l'ente pubblico a cui la legge dà il potere impositivo, ossia la facoltà di ottenere il tributo; 2) il soggetto passivo: è il contribuente, ossia la persona fisica, la società o l'ente che deve concorrere al pagamento delle spese pubbliche, tenuto conto delle condizioni personali, della natura e dell'ammontare dei redditi. Il contribuente è il soggetto passivo in senso stretto. Le norme fiscali individuano però anche altri soggetti, chiamati sostituti d'imposta, che hanno la funzione di facilitare l'accertamento e la riscossione del tributo, aggiungendo spesso la propria responsabilità a quella del soggetto passivo; 3) il presupposto oggettivo: è la condizione necessaria per l'applicazione di un tributo. Le norme che regolano i tributi indicano sempre il presupposto, che può consistere nel possesso di un reddito o di un patrimonio oppure nell'effettuazione di determinati atti od operazioni; 4) la base imponibile: è l'importo sul quale viene calcolato il tributo. Si determina seguendo i criteri stabiliti dalle norme fiscali che regolano i singoli tributi; 5) l'aliquota: è la percentuale (o ragione o tasso), da applicare alla base imponibile, con cui si calcola il tributo. Può essere costante, e quindi rimanere immutata al variare della base imponibile, oppure crescente, e quindi crescere con l'aumentare della base imponibile. 11. I Tributi: Differenza tra Imposte, Tasse e Contributi. Le Entrate rappresentano l’insieme delle risorse che consentono allo Stato di finanziare tutte le proprie attività, sia quelle legate al suo funzionamento come apparato amministrativo, sia quelle dirette a beneficio della collettività. La principale forma di entrata per lo Stato è data dalle Entrate Tributarie (Gettito Tributario) costituite dall’insieme degli introiti derivanti dall’applicazione del sistema d’imposizione diretta e indiretta. Le altre forme di entrata sono: - Le Entrate Extra - tributarie (costituite prevalentemente dai proventi per l’erogazione di servizi pubblici e da quelli derivanti da beni ed attività statali) - I proventi da Alienazione ed Ammortamento di Beni Patrimoniali; - I Rimborsi dei Crediti finanziari. In base alla loro provenienza le entrate pubbliche si distinguono tra: - Entrate originarie, che sono quelle scaturenti dall’uso di beni pubblici patrimoniali o dalla loro alienazione (provengono cioè dal demanio pubblico, dai beni patrimoniali statali, dalla gestione di imprese pubbliche); - Entrate derivate: quelle risultanti dall’esercizio della potestà impositiva o sanzionatoria. 1. L’imposta A) Il concetto di imposta Figura tipica del tributo è l’imposta, che è una “prestazione coattiva” di regola pecuniaria, dovuta dal soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell’ente pubblico e, tantomeno, a favore del soggetto stesso, il quale è obbligato ad adempiere quella prestazione quando egli si trovi in un dato rapporto con il presupposto di fatto legislativamente stabilito. B) Elementi dell’imposta L’imposta è un prelevamento coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato o da un ente pubblico allo scopo di ottenere i mezzi necessari alla produzione di servizi pubblici indivisibili, servizi cioè che avvantaggiano la collettività nel suo insieme. Risultano essere elementi dell’imposta i soggetti, l’oggetto, la fonte e l’aliquota: - Soggetto attivo: è lo Stato o l’ente pubblico dotato di potestà impositiva; - Soggetto passivo: è il contribuente, cioè colui che dee pagare l’imposta; - Oggetto: è la ricchezza su cui l’imposta viene applicata. L’oggetto dell’imposta, viene sempre espresso in moneta ed è chiamato imponibile. - Fonte: è la ricchezza a cui il contribuente attinge per pagare l’imposta; - Aliquota: è il rapporto tra l’ammontare dell’imposta e la somma “imponibile”. L’aliquota si esprime in percentuale (per esempio l’aliquota IVA è normalmente del 22% ed è calcolata sull’imponibile). C) Funzione e fondamento Dalla definizione accolta si rileva che la funzione dell’imposta è quella di fare concorrere alle spese pubbliche tutti coloro che sono interessati all’esistenza ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici, cui questo ha conferito potestà tributaria. Il fondamento dell’imposta risiede nella potestà tributaria dello Stato e degli altri enti pubblici cui questo l’ha riconosciuta. D) Classificazione delle imposte Nell’ambito delle imposte, si dividono: A) Contributi o tributi speciali. Il contributo ha lo schema giuridico dell’imposta, ma in un certo modo è “causale”, nel senso che è dovuto dal singolo per: - Un vantaggio particolare da lui ricevuto a seguito di un’attività statale o di un ente pubblico; - Una spesa da lui provocata a carico dell’ente pubblico per una migliore utilizzazione delle opere realizzate. In base a ciò si può definire il contributo come quell’entrata di natura pubblica tributaria che l’ente pubblico impositore realizza sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti, per il fatto che costoro traggono vantaggio diretto o indiretto da determinati servizi pubblici, anche senza che essi li abbiano richiesti. Appartengono alla prima specie i contributi detti di miglioria, alla seconda i c.d. Contributi di utenza. 12. L’I.V.A. IVA è l’acronimo dell’Imposta sul Valore Aggiunto. È un’imposta che si applica sul valore aggiunto di ogni fase della produzione e dello scambio di beni e servizi. Si tratta di un’imposta generale sui consumi, il cui calcolo si basa solo sull’incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto). Il funzionamento dell’Imposta sul valore aggiunto prevede l’obbligo, per chi fornisce il bene o presta il servizio nel territorio dello Stato, di addebitare l’imposta al proprio cliente in misura proporzionale al corrispettivo applicato. Questo obbligo dell’addebito, in gergo tecnico, si chiama “obbligo di rivalsa”. Lo stesso meccanismo, solo che invertito, vale anche quando il soggetto passivo acquista beni e servizi da altri soggetti passivi. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita, in linea generale, dall’ammontare complessivo dei corrispettivi addebitati dal cedente (venditore del bene o prestatore del servizio) al cessionario (acquirente del bene o committente del servizio). L’aliquota ordinaria dell’imposta è del 22% della base imponibile. Alcune particolari operazioni scontano l’aliquota ridotta al 4% o al 10%. Le aliquote IVA altro non sono che le percentuali di applicazione dell’imposta che si applicano al prodotto o al servizio. Le aliquote IVA in vigore nel nostro paese sono tre:  aliquota minima al 4%: si paga sui prodotti di primaria importanza  aliquota ridotta al 10%: si paga sui prodotti e servizi del settore turistico, su alcuni prodotti alimentari e in altri casi particolari  aliquota ordinaria al 22%: si paga su tutti gli altri prodotti e servizi a cui non si applica l’IVA minima e quella ridotta A causa del rischio di attivazione della cosiddetta clausola IVA di salvaguardia, l’aliquota ordinaria del 22% e quella ridotta del 10% rischiano di aumentare rispettivamente al 25,2% e al 13% nel 2021. Le clausole di salvaguardia sono dei vincoli che l’Italia ha con l’Unione Europea, che prevedono un piano di revisione delle agevolazioni fiscali e l’aumento delle aliquote IVA nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio previsti. 13. L’I.N.P.S. INPS: la sua storia L’INPS nasce più di cento anni fa con la finalità di assicurare i lavoratori dai rischi di vecchiaia, invalidità, morte. Con il passare dei decenni l’Istituto ha poi assunto delle nuove connotazioni e dei nuovi ruoli, fino ad arrivare all’approccio attuale. Cronologicamente, le attività previdenziali in Italia vengono fatte risalire agli ultimi anni dell’800, con la fondazione della Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai: un’assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e degli imprenditori. Il nome INPS viene tuttavia utilizzato solamente nel 1933, quando la CNAS assume l’odierna dominazione. Nello stesso decennio verranno introdotte le assicurazioni contro la disoccupazione e la tubercolosi, e gli assegni familiari. Vengono anche introdotte le integrazioni di salario per i lavoratori sospesi o a orario ridotto. La seconda metà del ‘900 assisterà ad ulteriori importanti novità. Nel 1952 nasce il trattamento minimo di pensione, mentre negli anni ’60 prende il via il sistema retributivo, basato sulle ultime retribuzioni percepite, a sostituzione di quello contributivo. Gli anni ’80 sono invece quelli delle riforme, collimate poi sul finire del decennio con la legge di ristrutturazione dell’INPS. Negli anni ’90 si assiste a una nuova ondata di novità sul fronte delle pensioni e della previdenza complementare. Dalla legge Dini del 1995 alla gestione separata per i lavoratori subordinati dell’anno successivo, non mancheranno certo le innovazioni funzionali. Nel nuovo secolo, le novità pensionistiche e previdenziali subiscono nuove accelerazioni. È del 2003 la riforma del mercato del lavoro ispirata ai lavori di Marco Biagi, nel 2004 viene approvata la legge delega sulla riforma delle pensioni, nel 2007 viene approvata una legge che varia i requisiti richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico e le finestre di uscita dal lavoro. Ancora, nel 2009 vengono rivisti ulteriormente i requisiti per l’ottenimento della pensione, mentre nel 2010/2011 vengono introdotte nuove misure di stabilizzazione del sistema pensionistico. INPS: le sue attività L’attività principale dell’Istituto consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e di natura assistenziale. Vediamole brevemente nel dettaglio, una per una. Prestazioni previdenziali È l’insieme delle prestazioni legate alle pensioni, determinate sulla base dei rapporti di assicurazione e finanziate con i contributi dei lavoratori e delle aziende pubbliche e private. Prestazioni a sostegno del reddito Sono le prestazioni assistenziali che puntano a proteggere i lavoratori che si trovano in momenti di difficoltà nella propria vita lavorativa, e che provvedono altresì al pagamento delle somme destinate a coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose. In tale area rientrano anche le attività di gestione dei dati relativi al calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione economica) e dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Vigilanza Si tratta dei compiti di vigilanza svolti concretamente dagli ispettori dell’Istituto, che permettono l’interrogazione di banche dati interne ed esterne all’INPS, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi Pubblico impiego Con l’acquisizione di tutte le funzioni dell’ex INPDAP, l’INPS ha finito con il gestire l’erogazione dei trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto, e le prestazioni di carattere creditizio e sociale, per dipendenti e pensionati pubblici. Le prestazioni interessate includono: prestiti e mutui; borse di studio per la frequenza di scuole medie e superiori, università, master post universitari e dottorati di ricerca; vacanze sport in Italia e vacanze studio all’estero; accoglienza di studenti in convitti di proprietà o in convenzione; stage all’estero; soggiorni in Italia e ospitalità in case albergo per anziani e in strutture residenziali convenzionate per malati di Alzheimer.  la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'operazione; - la data in cui viene effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, se questa è diversa da quella di emissione della fattura;  i corrispettivi e tutti gli altri dati necessari a determinare la base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;  i corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;  l' aliquota Iva e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;  la data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;  l'indicazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente o da un terzo. La fattura semplificata è disciplinata dall'art 21 bis del DPR n. 633/1972 e può essere emessa se l'ammontare complessivo non supera i 100 euro. E' così definita perché, a differenza della fattura ordinaria, risulta snellita per quanto riguarda tipologia e quantità di dati da indicare. Essa però, a al pari delle fattura ordinaria, non può essere emessa in relazione alle operazioni indicate al comma 2 dell'art. 21 bis. 17. La Fattura Elettronica Nei piani del Governo e dell’Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica dovrebbe essere il principale alleato per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale. L’IVA, infatti, è tra le imposte con maggior tasso d’evasione in Italia: la fatturazione elettronica permette di tracciare (o dovrebbe permetterlo) tutte le operazioni tra operatori commerciali e cittadini, in modo da poter seguire il flusso di denaro ed evitare che possano esserci tentativi di evasione fiscale. L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è stato introdotto nell’ordinamento fiscale del nostro Paese a partire dal 1 gennaio 2019. A partire da quella data, aziende e professionisti (fatta eccezione per chi ha partita IVA al regime dei minimi o forfettario) hanno dovuto sostituire le vecchie fatture cartacee con documenti fiscali in formato digitale. Un cambio rimandato più volte (inizialmente l’arrivo della fattura elettronica era previsto per la metà del 2018) e accolto con non poco malumore e critiche tanto da parte delle aziende e dai professionisti, quanto dai commercialisti e contabili. Dopo questo primo periodo, però, la fatturazione elettronica è entrata a pieno regime, ottenendo risultati al di sopra delle aspettative della stessa Agenzia delle Entrate. Oggi, grazie anche a software per la fattura elettronica che aiutano nella ricezione ed emissione dei documenti fiscali, sono oltre 3 milioni gli operatori che utilizzano questo strumento fiscale.  File XML. Le fatture digitali vengono generate in linguaggio XML (da cui derivano gli omonimi file utilizzati anche per la fatturazione elettronica), un linguaggio di programmazione “universale” che consente di trasmettere dati strutturati anche tra sistemi operativi differenti. La scelta è ricaduta su questo formato sia per la sua universalità, sia per la possibilità di definire a priori e con esattezza quali informazioni inserire all’interno del file. In questo modo è possibile creare un modello unico per tutte le fatture elettroniche, che gli utenti possono utilizzare indipendentemente dal fatto che utilizzano un PC Windows oppure uno smartphone Apple  SdI. Acronimo di Sistema di Interscambio, è l’infrastruttura tecnologica che si occupa di ricevere le fatture elettroniche, analizzarne la conformità rispetto alle direttive dell’Agenzia delle Entrate, e recapitarle al destinatario  Codice destinatario. Detto anche Codice Univoco, è una stringa alfanumerica che identifica il contribuente. Una sorta di “indirizzo di residenza virtuale” che aiuta lo SdI a individuare chi sia il destinatario della fattura e recapitare così il documento fiscale alla persona o all’azienda giusta Per quanto possano apparire complessi, questi tre elementi possono essere facilmente gestiti attraverso un software per la fattura elettronica. Grazie a questo genere di piattaforme, infatti, è possibile generare fatture in formato XML senza che ci sia bisogno di possedere specifiche competenze tecniche; è possibile inviarle allo SdI cliccando su un singolo pulsante e ottenere il proprio Codice destinatario in maniera automatica, senza bisogno di lunghe code presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate. 18. La protocollazione L’attività di protocollazione è quella fase del processo amministrativo che certifica provenienza e data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo dell’apposizione di informazioni numeriche e temporali. Solitamente, le informazioni fondamentali riportate in un protocollo sono:  Identificativo univoco del documento annotato;  Data di ricezione;  Mittente; In quest’operazione, un ruolo di prim’ordine viene svolto dal titolario di classificazione: si tratta della ratio (declinata, solitamente, in specifiche categorie) in base alla quale i documenti vengono ordinatamente archiviati in uno specifico archivio. Costituisce pertanto un passo obbligato per tutti i flussi documentali che intercorrono tra le Amministrazioni ed all’interno di esse. Dalla sua gestione innovativa e razionale dipende strettamente il grado di efficienza e di trasparenza raggiunto dall’azione amministrativa. Sono tenuti a realizzare la gestione del protocollo con sistemi informativi automatizzati le pubbliche amministrazioni ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 art.1 comma 2. Gli obiettivi che si intendono perseguire con lo strumento del ’’protocollo informatico’’ sono: - eliminare i registri cartacei, diminuire gli uffici di protocollo, razionalizzare il flusso documentale; - implementare gli strumenti che favoriscono un effettivo esercizio del diritto di accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte dei soggetti interessati (cittadini ed imprese) al fine di migliorare la trasparenza dell’azione amministrativa 19. Sistemi di Posta Elettronica La posta elettronica certificata o PEC è un tipo particolare di posta elettronica utilizzato in alcuni Stati del mondo che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell'invio e della consegna. La posta certificata è obbligatoria per legge per imprese, aziende, professionisti e PA. La pubblicazione dell'elenco dei gestori autorizzati e quello della Pubblica Amministrazione, la vigilanza e il coordinamento nei confronti dei gestori e della Pubblica Amministrazione è demandata all'Agenzia per l'Italia digitale. Il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità. La posta elettronica certificata offre maggiori garanzie legali della raccomandata A/R, perché, oltre a certificare la trasmissione con la funzione di marca temporale certifica la data, con la funzione di firma digitale certifica anche il contenuto della comunicazione, comprensivo di allegati e header del messaggio con destinatari, oggetto, indirizzi in cc e ccn. Rispetto alla trasmissione, esiste la possibilità di certificare anche la notifica di lettura del messaggio. Alcuni provider allegano a tale notifica copia del messaggio originale con relativi allegati, in modo da rendere la certificazione immediatamente fruibile dal mittente. Il servizio PEC, per sua stessa natura, mostra una serie di vantaggi rispetto alla raccomandata con ricevuta di ritorno e all'ordinario atto giudiziario tradizionale. I principali sono:  Ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata;  I messaggi possono essere consultati da ogni computer o smartphone connesso alla rete Internet;  L'avvenuta consegna al provider della mail viene garantita; nel caso non sia possibile recapitare il messaggio al destinatario, il mittente viene informato;  Le ricevute di consegna hanno piena validità legale, anche se il messaggio non è stato effettivamente letto dal destinatario (su cui grava l'onere della prova di non aver ricevuto il messaggio), in maniera simile alla cosiddetta "compiuta giacenza" dell'atto giudiziario cartaceo o della raccomandata (la differenza è che la notifica "cartacea" per compiuta giacenza si perfeziona
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