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dispensa sicurezza, Sintesi del corso di Diritto del Lavoro

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Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 24/10/2013

swan2003
swan2003 🇮🇹

4.5

(2)

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Scarica dispensa sicurezza e più Sintesi del corso in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity! GUIDE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO MANUALE GENERALE DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO C F+ Informazione dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it ING. FARELLA ANTONIO Consulente in Sicurezza Sul Lavoro Tecnico Competente in materia acustica STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 2 1 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E SS.MM ........................................................ 3 1.1 la norma .......................................................................................................................................................... 3 1.2 a chi e’ rivolta ................................................................................................................................................ 3 1.3 Le “nuove figure” ......................................................................................................................................... 4 1.4 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ............................................................................... 5 1.5 Il Servizio di Prevenzione e Protezione .................................................................................................. 7 1.6 Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria ............................................................................... 8 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PREVIGENTE ................................ 9 3. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI .................................................................. 10 4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ................................................. 12 4.1 aspetti generali ........................................................................................................................................... 12 4.2 Requisiti dei Dispositivi di protezione individuale ............................................................................ 13 5. INFORMAZIONE ............................................................................................... 15 6. FORMAZIONE .................................................................................................. 16 7. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO E RAPPORTO CON LE AZIENDE . 17 8. PREVENZIONE INCENDI E PIANI D’EMERGENZA ........................................ 18 8.1 L’incendio ..................................................................................................................................................... 18 8.2 lotta agli incendi “azioni” ......................................................................................................................... 19 8.3 Agenti estinguenti ...................................................................................................................................... 20 8.4 Mezzi di estinzione fissi ............................................................................................................................ 21 8.5 Mezzi di estinzione mobili (estintori) .................................................................................................... 22 8.6 Regole fondamentali di prevenzione degli incendi ........................................................................... 23 8.7 il piano di emergenza ................................................................................................................................ 24 9. TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA .................................................... 25 9.1 Registro infortuni ....................................................................................................................................... 25 10. APPALTI, LAVORATORI AUTONOMI E RISCHI CONNESSI ......................... 26 11. PRINCIPALI TIPI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE ..................................... 28 11.1 valutazione dei rischi (linee guida ispesl) ....................................................................................... 28 11.2 principali fonti di rischio ...................................................................................................................... 29 11.2.1 rischi per la sicurezza .......................................................................................................................... 29 11.2.2 rischi per la salute. ............................................................................................................................... 30 11.2.3 rischi trasversali o organizzativi. ........................................................................................................ 31 11.3 misure di prevenzione e protezione .................................................................................................. 32 12. SEGNALETICA ................................................................................................. 33 12.1 segnali di obbligo o prescrizione ....................................................................................................... 33 12.2 segnali di pericolo o avvertimento .................................................................................................... 33 12.3 segnali di salvataggio ed antincendio .............................................................................................. 35 12.4 segnali di divieto .................................................................................................................................... 35 13. IL PRIMO SOCCORSO ..................................................................................... 36 13.1 Premessa .................................................................................................................................................. 36 13.2 Le fasi del soccorso .............................................................................................................................. 36 13.2.1 prima valutazione e Allerta dei mezzi di soccorso ......................................................................... 36 13.2.2 Valutazione approfondita ..................................................................................................................... 37 13.2.3 intervento di primo soccorso .............................................................................................................. 38 STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 5 1.4 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Il Rappresentante per la sicurezza è una figura di nuova istituzione introdotta dal decreto 626/94. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento o in assenza di dette rappresentanze eletto tra i lavoratori . A tale soggetto, che svolge un ruolo di tramite tra datore di lavoro e lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda, sono attribuite una serie di funzioni. Le più importanti riguardano l’obbligo di  avvertire il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavoro  promuovere, elaborare ed attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. In altre parole,  il datore di lavoro collabora con il rappresentante al fine di ottimizzare il livello di sicurezza in azienda  il rappresentante, a sua volta, segnala al responsabile dell’azienda le eventuali carenze riscontrate nelle attrezzature e nei dispositivi di protezione utilizzati dai lavoratori. Nelle aziende ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi,; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 6 e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati o) può fare ricorso alle autorità competenti (in casi particolari) Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di sicurezza aziendale nonché al registro degli infortuni sul lavoro. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 7 1.5 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Si tratta di un organo composto da esperti in materia di sicurezza sul lavoro, coordinati da un responsabile. Il servizio può essere:  interno, nel caso in cui sia affidato a lavoratori dipendenti dell’azienda oppure  esterno, se affidato a persone non dipendenti. La funzione principale di tale organo è quella di collaborare con il datore di lavoro per migliorare, ove possibile, il livello di sicurezza e salute in azienda, attraverso l’esercizio di un’attività di prevenzione, controllo ed informazione per quanto riguarda la presenza di eventuali fattori di rischio sul luogo di lavoro. Nota Bene: in molti casi, la legge consente al datore di lavoro di svolgere direttamente e personalmente i compiti assegnati al Servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro in linea di massima può svolgere il compito di R.S.P.P. fino a 30 dipendenti (10 per l’agricoltura). Il compito Di R.S.P.P. può essere affidato a terze persone interne od esterne all’azienda in possesso di requisiti ormai definiti dalla normativa vigente. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 10 3. GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI Con l’emanazione del decreto 626/94 e il successivo D.lgs81/08 la posizione del lavoratore viene attribuito un ruolo attivo all’interno dell’azienda in materia di sicurezza. Ai lavoratori, infatti, sono imposti degli obblighi specifici - il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di sanzioni - tutti quanti finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza in azienda e della sua salute sui luoghi di lavoro. La norma di carattere generale, fondamento di questi obblighi, è basata sul principio che “il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla propria formazione ed alle proprie istruzioni”. Il D.lgs 81/08 (Obblighi dei lavoratori) così recita: 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 11 h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 12 4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4.1 ASPETTI GENERALI  I lavoratori devono essere protetti con adeguati DPI contro agenti ed effetti nocivi all'igiene, alla salute e alla loro incolumità fisica.  Il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni effettuate, qualora siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.  I DPI devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità, e essere mantenuti in buono stato di conservazione".  Il lavoratore è obbligato a servirsi dei DPI messi a sua disposizione nei casi in cui non sono possibili misure di sicurezza collettive.  Occorre comunque dare priorità all'intervento Tecnico sugli impianti e sull'organizzazione, in modo da ridurre il più possibile il ricorso ai DPI  è necessario istruire i lavoratori circa i limiti di impiego ed il corretto modo di usare i DPI a loro disposizione, tenendo presente le istruzioni dei fabbricanti  I DPI vanno custoditi in luogo adatto e accessibile, e mantenuti in condizioni di perfetta efficienza.  Ricordarsi che quando i rischi lavorativi non possono essere eliminati utilizzando mezzi tecnici o misure di protezione collettiva con i quali intervenire su macchine, impianti o processo produttivo, allora, e solo allora, è necessario ricorrere all'uso di mezzi di protezione individuali. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 15 5. INFORMAZIONE Il datore di lavoro provvede a fornire a tutti i lavoratori una corretta ed adeguata informazione in merito ai seguenti argomenti:  I rischi connessi all’attività  Le misure di prevenzione e protezione adottate ;  L’organizzazione aziendale della sicurezza (normative e procedure aziendali)  Funzioni, compiti, responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, del rappresentante dei lavoratori e dei componenti il servizio di prevenzione e protezione (pronto soccorso, antincendio , ecc.) ;  I pericoli e le misure di sicurezza connessi all’uso di sostanze pericolose sulla base delle schede di sicurezza;  Le procedure di emergenza ( pronto soccorso, prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione ) ;  Condizioni di impiego in sicurezza delle attrezzature anche in condizioni anomale  Sul corretto uso dei DPI e sulla loro funzione;  Sulla movimentazione dei carichi;  Sulla sorveglianza sanitaria (se prevista ); L’informazione può avvenire tramite riunioni, cartellonistica, opuscoli informativi e ogni altro mezzo di comunicazione disponibile. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 16 6. FORMAZIONE La formazione specifica alla mansione svolta dal lavoratore avviene nei seguenti momenti:  All’atto dell’assunzione  Ogni qual volta c’è un cambio di mansioni  All’introduzione di nuove attrezzature, macchine, tecnologie o preparati e sostanze pericolose;  Periodicamente La formazione specifica alla mansione avviene sul posto di lavoro tramite affiancamento di personale esperto e formato. In oltre si prevede una formazione specifica per i lavoratori coinvolti attivamente nella prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro. Una specifica formazione mirata va impartita alle seguenti figure :  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  addetti alla squadra antincendio, evacuazione e pronto soccorso e  addetti al servizio di prevenzione e protezione I programmi di formazione vengono concertati con l’Organismo Paritetico Territoriale se già operante o in mancanza di essi seguendo quanto disposto dalla Normativa vigente con scadenze almeno semestrali. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 17 7. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO E RAPPORTO CON LE AZIENDE Gli organi di vigilanza e controllo inerenti il rispetto delle Norme di Igiene e sicurezza del lavoro possono essere cosi schematizzati: A.U.S.L. = Aziende Unità Sanitarie Locali Ad essa sono affidati tutti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare svolge compiti di :  rilascio di autorizzazioni all’uso dei locali e all’esercizio di alcune attività  Parei igienico sanitari per agibilità/abitabilità  Idoneità dei lavoratori al lavoro  pareri preventivi di esercizio attività In Generale svolge tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, assorbendo anche molti i compiti in materia che in precedenza venivano svolti dagli ispettorati del lavoro. ISPETTORATO DEL LAVORO La nuova normativa ha tolto le funzioni di controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro agli ispettorati del lavoro tranne che per i cantieri temporanei e mobili lasciando la loro la parte amministrativa contributiva. I.S.P.E.S.L. =istituto superiore Prevenzione e Sicurezza lavoro A questo ente sono affidati i compiti di omologazione e collaudo di impianti che possono presentare rischio per la sicurezza del lavoro quali impianti di terra, centrali termiche, contenitori di gas, gru, ascensori, ecc VIGILI DEL FUOCO Rilasciano autorizzazioni (certificato di prevenzione incendio) all’esercizio di attività consideravate pericolose ai fini della prevenzione incendi. Hanno anche compiti ispettivi in materia STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 20 8.3 AGENTI ESTINGUENTI Acqua e schiuma  Non devono essere usate su parti in tensione, a eccezione dell’acqua frazionata in impianti fissi.  Non possono essere usate a temperatura inferiore a 0° C.  Provocano danni a materiali e app. che temono l’umidità. Anidride carbonica  Può provocare ustioni da freddo (-70 C°)  Presenta pericolo di asfissia in locali angusti (aerare dopo uso)  Provoca danni se usata su materiali e apparecchiature che non sopportano sbalzi di temperatura. Polvere  può provocare irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi in locali angusti o in caso di investimento diretto, raramente dermatosi.  E sconsigliabile l’uso in presenza di materiali e apparecchiature danneggiabili da infiltrazioni di polvere  Per l’impiego su parti in tensione occorre adottare polveri che abbiano superato la prova di dielettricità. Dopo l’erogazione è necessario un minuzioso intervento di pulizia. Halon (idrocarburi alogenati) Gli idrocarburi alogenati sono caratterizzati da una temperatura di ebollizione molto bassa che permette loro di liberare, a contatto con la fiamma, grandi quantità di vapori. Questi vapori, notevolmente più pesanti dell’aria, si depositano sul combustibile e gli impediscono di reagire con il comburente, bloccando chimicamente la combustione. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 21 8.4 MEZZI DI ESTINZIONE FISSI Impianti di estinzione automatica tipo sprinkler ,  collocato al soffitto ed è costituito da punti di erogazione con valvola a rottura termica  Ad acqua, ad Halon o anidride carbonica.  collegati a centraline con rilevatori di fumi e calore. idranti  A parete in apposite cassette - a colonna, posizionate all’esterno.  In vicinanza delle uscite - raggio di 30 metri circa.  L’utilizzo degli indranti ed inparticolare di quelli a colonna è riservato al personale che ha ricevuto particolare formazione (squadre aziendali di lotta agli incendi) Naspi  Di più semplice utilizzo sono i “naspi” simili agli idranti ma con tubazione semirigida e pronti all’utilizzo senza srotolare tutta la tubazione, come avviene per gli idranti.  Possono essere facilmente utilizzabili da tutti.  Vengono ubicati in alberghi, scuole , ecc. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 22 8.5 MEZZI DI ESTINZIONE MOBILI (ESTINTORI) Gli estintori sono mezzi di pronto intervento dei principi di incendio. costituiti da un robusto recipiente metallico contenente la sostanza estinguente Possono essere Carrellati (non superiore a 300 Kg); oe portatili (non superiore a 20 Kg); Regole fondamentali per l’uso degli estintori Nell’utilizzo degli estintori occorre rispettare alcune precise regole: 1. Non erogare controvento ne contro persone; 2. Erogare con precisione ; 3. Agire con progressione iniziando lo spegnimento dal focolaio più vicino sino a raggiungere quello principale , dirigendo il getto alla base della fiamma ed avvicinandosi il più possibile senza pericoli alla persona; 4. Non erogare sostanze conduttrici elettricamente (acqua, schiuma, ecc.) su apparecchi e impianti in tensione. Utilizzo contemporaneo di più estintori Quando è possibile l’impiego contemporaneo di due o più estintori, gli operatori devono agire parallelamente o formando un angolo di massimo 90° Erogazione su liquido in fiamme In caso di erogazione su liquido infiammato in recipiente aperto operare in modo da evitare spandimenti del liquido, facendo rimbalzare l’estinguente sul lato interno del recipiente opposto a quello del lato di erogazione. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 25 9. TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA La legge che definisce il concetto di tutela assicurativa obbligatoria e il Decreto del Presidente della Repubblica n° 1124 del 30/06/1965 meglio noto come “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.” I soggetti tutelati sono tutti i lavoratori individuati dall’art.1. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate in tabelle le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative 9.1 REGISTRO INFORTUNI Il datore di lavoro tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 26 10. APPALTI, LAVORATORI AUTONOMI E RISCHI CONNESSI In linea generale, si deve rilevare che l’affidamento di determinati lavori ad imprese appaltatrici, come, ad esempio, quelli relativi alla manutenzione degli impianti, può essere fonte di gravi pericoli, perché l’impresa che svolge i lavori non conosce i possibili rischi dell’ambiente in cui si trova ad operare e le eventuali sostanze pericolose o nocive in esso presenti. Le disposizioni per il coordinamento delle imprese per quanto attiene all’adozione delle misure di sicurezza in caso di appalto previste dalla legislazione antimafia per gli appalti pubblici prima e dal decreto legislativo n. 81/08 poi, sinora sono state spesso disattese, anche se non mancano settori in cui uno sforzo di coordinamento è stato realizzato. Vi sono, comunque, alcuni settori maggiormente esposti ai rischi connessi al sistema del lavoro in appalto. L’edilizia e la cantieristica navale, in particolare, sono i settori maggiormente esposti a questo tipo di rischi, in quanto svolgono attività tali da richiedere il concentramento di più imprese appaltatrici e subappaltatrici per brevi tempi negli stessi luoghi di lavoro. La questione del sistema degli appalti risulta essere particolarmente sentita da parte delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore edile, nel quale si è registrato un forte aumento di ditte individuali, di lavoratori autonomi e di lavoro nero, la mancanza di professionalità e di misure di prevenzione da parte delle ditte appaltatrici e la mancanza di controlli delle imprese committenti. Questa situazione, hanno denunciato le stesse organizzazioni imprenditoriali, può determinare l’espulsione dal mercato delle imprese più qualificate e operanti nel rispetto della normativa prevenzionistica. Ricapitolando: Nel settore delle costruzioni è frequente affidare a più ditte esecutrici le varie tipologia di opere (carpentieri, idraulici, elettricisti, ecc.) che si trovano ad operare e convivere nello stesso ambiente di lavoro. Un’altra forma di appalto, anche se meno evidente, è quello che si stabilisce tra il titolare di una qualsiasi attività e imprese esterne che prestano la loro opera per suo conto (imprese di pulizia, manutentori, ecc.) In entrambi i casi esistono dei rischi per la sicurezza connessi:  alla non conoscenza dell’ambiente  alla non conoscenza delle attività delle altre imprese presenti;  all’interferenza delle attività, materiali, impianti sostanze, STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 27  alla mancanza di preparazione a causa dei tempi di intervento molto ravvicinati. S’impongono quindi delle misure di prevenzione per ridurre questi rischi specifici, in particolare una concertazione preventiva allo svolgimento dei lavori mediante convocazione di apposita riunione al fine di garantire uno scambio di informazioni necessarie allo svolgimento. Nel caso di affidamento dei lavori all'interno di aziende, Enti, ecc., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce adempimenti precisi sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori o della prestazione d'opera, aggiudicati. Questi adempimenti possono essere riassunti in:  verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del subappaltatore  informazioni alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro committente  cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti;  coordinamento della prevenzione a carico del datore di lavoro committente STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 30 11.2.2 RISCHI PER LA SALUTE. I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative. Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un "Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO". Si riportano una serie di esempi di rischi per la salute:  esposizioni ad agenti cancerogeni,  esposizioni ad agenti biologici,  ventilazione,  climatizazione,  esposizione a rumore,  esposizioni a vibrazioni,  microclima,  esposizione a radiazioni ionizanti /non ionizanti,  illuminazione,  carico di lavoro fisico,  carico di lavoro mentale,  videoterminali STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 31 11.2.3 RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI. Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra "l'operatore" e "l'organizzazione del lavoro" in cui é inserito. Il rapporto in parola é peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che é di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo. La coerenza di tale "quadro", peraltro può essere analizzata anche all'interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute. Alcuni esempi di rischi traversali possono essere:  organizzazione del lavoro,  compiti, funzioni e responsabilità,  analisi pianificazione e controllo,  informazione, formazione,  partecipazione,  norme e procedimenti di lavoro,  manutenzione e collaudi,  dispositivi di protezione individuali,  emergenza pronto soccorso,  sorveglianza sanitaria STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 32 11.3 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori come riportato D.Lgs 81/08 sono:  valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;  eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze .........;  riduzione dei rischi alla fonte;  programmazione della prevenzione ........  sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, ...........  rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, ........  priorità delle misure di protezione collettiva ..................  limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti  utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;  controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;  allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari  misure igieniche;  misure di protezione collettiva ed individuale;  misure di emergenza .........  regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, ...  informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ..  istruzioni adeguate ai lavoratori. si sottolinea il fatto che gli interventi devono seguire la scala di priorità: AMBIENTE - MACCHINA –UOMO agendo cioè prima alla fonte del rischio e solo in ultima analisi sull’uomo con dispositivi di protezione individuale. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 35 12.3 SEGNALI DI SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO I segnali di salvataggio ed antincendio sono rettangolari e di colore verde (salvataggio) e rosso (antincendio) ed informano il lavoratore circa l’ubicazione dei mezzi di estinzione, le uscite di sicurezza, ecc. Percorso/Uscita di emergenza Percorso/Uscita di emergenza Percorso/Uscita di emergenza Percorso/Uscita di emergenza Lancia antincendio Scala Estintore Telefono per gli antincendio 12.4 SEGNALI DI DIVIETO I segnali di divieto sono di forma tondeggiante, con bordo e fascia trasversale rossi su fondo bianco ed informano i lavoratori sui comportamenti vietati usare fiamme libere Vietato ai pedoni Vietato fumare Vietato ai carrelli di movimentazione Non toccare Divieto di accesso alle persone non autorizzate STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 36 13. IL PRIMO SOCCORSO 13.1 PREMESSA Ogni persona può essere di fondamentale aiuto in caso di incidenti e infortuni accorsi a colleghi di lavoro, famigliari, amici o persone circostanti. Intervenire in soccorso di un malcapitato vuol dire adoperarsi, nei limiti delle proprie capacità, a limitare i danni dell’incidente e in alcuni casi a salvare una vita umana. Il fatto di non essere soccorritore professionale non esime nessuno dal prestare il proprio soccorso, che può in taluni casi limitarsi ad allertare tempestivamente i mezzi di soccorso professionale. Intervenire in caso di richiesta di soccorso è un preciso dovere del cittadino e omettere il soccorso è penalmente punito dall’art 593 del codice penale. 13.2 LE FASI DEL SOCCORSO Il primo soccorso può essere distinto nelle seguenti fasi. 13.2.1 PRIMA VALUTAZIONE E ALLERTA DEI MEZZI DI SOCCORSO Chiunque si accorga di un incidente valuta se la situazione richiede l’intervento dei mezzi di soccorso professionali o può essere risolto in maniera diretta. I casi in cui si può pensare di risolvere da soli il “modesto infortunio” dipendono dalla capacità del soccorritore e dall’entità del danno. In casi dubbi conviene sempre rivolgersi a un medico. In caso di inoltro di richiesta di soccorso occorre essere precisi, chiari e sintetici nel descrivere la situazione: - La natura dell’incidente (sul lavoro, domestico, stradale) - Il numero delle persone da soccorrere - Se ci sono danni evidenti (perdita di coscienza, amputazioni, fratture.) - Se ci sono ustionati - Se ci sono arresti cardio- respiratori - L’indirizzo esatto e l’eventuale percorso per raggiungerlo Và ricordato che è ormai attivo in quasi tutte le zone il numero unico 118 per le chiamate di soccorso. Se la natura dell’infortunio lo permette si può trasportare con mezzo proprio l’infortunato al pronto soccorso più vicino. STUDIO DI CONSULENZA TECNICA AZIENDALE Ing. FARELLA ANTONIO Via Mura Megalitiche, 5/A - 70022 Altamura (BA) – tel: 080/311.47.41 – E.mail: studiofarella@libero.it 37 13.2.2 VALUTAZIONE APPROFONDITA In attesa dei mezzi di soccorso si può approfondire l’analisi dello stato dell’infortunato, valutando: - se respira normalmente; - se il cuore batte normalmente; - se sono presenti ferite evidenti; - se le pupille sono dilatate in maniere anomala - se la temperatura del corpo sale o scende bruscamente; - se ci sono ustioni estese; - se ci sono fratture; - se ha perso coscienza o è in stato confusionale - se ha ingerito prodotti venefici; - se ci sono segni di trauma cranici. Se sono presenti una o più di queste situazioni probabilmente l’infortunato è in serio pericolo di vita. Un vostro efficace intervento sino all’arrivo dei soccorsi potrebbe ridurre le conseguenze dell’infortunio. L’acquisizione delle nozioni elementari riportate nel presente manuale potrebbero diminuire le conseguenze dell’infortunio. La fase di valutazione dell’incidente è fondamentale e può essere utile ricostruire la scena dell’infortunio per aiutare i soccorritori nell’intervento.
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