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Titolo: Efficacia del Precetto e Procedimenti in Materia Controversa, Appunti di Diritto Processuale Penale

Questo documento tratta temi come l'efficacia del precetto, opposizione al decreto ingiuntivo, reclamo cautelare, litispendenza, procedimento cautelare uniforme, intervento creditori, opposizione di terzo, procedimento sommario di cognizione, sequestro, espropriazione immobiliare, pignoramento, esecuzione forzata, nova in appello, connessione, opposizione agli atti esecutivi e molti altri argomenti legali. Utile per chi sta studiando diritto civile, in particolare procedura civile.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 05/06/2019

treken3
treken3 🇮🇹

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Scarica Titolo: Efficacia del Precetto e Procedimenti in Materia Controversa e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! DOMANDE DIRITTO PROCESSUALE PENALE - azioni possessorie, - convenzioni di arbitrato. - teorie sull'azione, - spese - conversione di pignoramento, - Differenza tra ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato? - Titolo esecutivo - Efficacia del precetto - opposizione al decreto ingiuntivo/opposizione tardiva - reclamo al provvedimento cautelare e rapporto con modifica e revoca - litispendenza - Art 111 cpc ( spiegazione dell articolo ed effetti del giudicato nei confronti del successore nel titolo controverso e come può difendersi ) - Atto di precetto ( definizione e contenuto ) - Opposizione ( ordinaria : chi può farla , revocatoria ) - Reclamo per i provvedimenti di condanna - Intervento nel proc esecutivo - Inibitoria - Reclamo cautelare - Filtro in appello; - Opposizione agli atti esecutivi; - Procedimento cautelare uniforme - intervento dei creditori - opposizione di terzo ordinaria - presupposti del processo sommario di cognizione - casi in cui il giudice d'appello non decide il marito ma rimette al giudice di primo grado - convenzione arbitrale - deliberazione sentenza - rito del lavoro - impugnazioni sentenze non definitive - 669 terdecies - istruzione preventiva - Regolamento di competenza - Espropriazione Immobiliare - Sequestro - Procedimenti possessori - Esecuzione forzata (tutto!) - Nova in appello e nel procedimento sommario di cognizione - Connessione - come si può impugnare il decreto ingiuntivo - litisconsorzio - Cassazione senza rinvio - Opposizione agli atti esecutivi (esempi dei vizi) - Sequestro (in particolare modalità del sequestro conservativo di beni mobili o immobili) - 445bis - acquiescienza (rapporto col 336) - liberazione dal pignoramento 494 - traslatio iudici - 700 e misure cautelari in generale -Controversie in fase di distribuzione del ricavato - differenza fra compromesso e clausola compromissoria - Competenza territoriale - impugnazioni incidentali - limite oggettivo dell'opposizione all'esecuzione -contumacia del convenuto - Regolamento di giurisdizione - provvedimenti d'urgenza - pignoramento presso il terzo - misure cautelari(sequestro) - Appello - titoli esecutivi - sentenza di condanna generica -Rimessione al giudice di primo grado - Onere della prova nella opposizione a decreto ingiuntivo - Successione a titolo particolare nel diritto controverso -motivi del ricorso in cassazione e ricorso incidentale condizionato -sequestro giudiziario -sospensione -le ipotesi di astensione - Intervento dei creditori - Interrogatorio formale e confessione - Convalida di sfratto - Nullità della citazione - Foro erariale - Appello nel rito del lavoro - appello con riserva di motivi - Convenzione d'arbitrato -revocazione -opposizione del debitore e del terzo all'esecuzione - nullità della citazione: vocatio in ius ed edictio actionis -espropriazione mobiliare presso il terzo - filtro in appello - impugnazione delle ordinanze in cassazione ex art. 111 cost -condanna in futuro e condanna con riserva di eccezioni -procedimento per convalida di licenza e sfratto -astensione e ricusazione -inadempimento dell'aggiudicatario -Translatio iudicii -responsabilità dei magistrati - opposizione tardiva al decreto ingiuntivo -effetti del pignoramento - Revocazione -Opposizione tardiva al decreto ingiuntivo -Prova testimoniale -Termini in generale -rimessione in termini - rimessione in termini del convenuto contumace -opposizione di terzo - se si può proporre opposizione di terzo in cassazione -revocazione delle sentenze di cassazione -Invalidità degli atti e nullità -esecuzione per consegna o rilascio -giuramento decisorio - prove in appello -opposizione ad esecuzione -Notificazione -atto di citazione -mezzi istruttori -i 3 termini perentori -titoli esecutivi -opposizione al precetto -Contumacia (in particolare gli atti che devono essere notificati al contumace) - Cassazione con rinvio, Conversione del pignoramento -Sfratto -pignorabilità di beni -litispendenza - sequestro conservativo -opposizione di terzo all'esecuzione forzata, per quale motivo in questo caso l'opposizione può riguardare solo beni mobili -opposizione all'esecuzione -Spese giudiziarie -Responsabilità aggravata - pignoramento di beni immobili -Procedimenti in camera di consiglio -Reclamo in camera di consiglio con riferimento ai giudizi di diritti e status -Opposizione di terzo -Opposizione atti esecutivi -Regolamento d'ufficio -Giudicato sostanziale -Intervento -Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art112 - quando il decreto inguntivo è immediatamente esecutivo -pignoramento immobiliare -appello incidentale - conversione del pignoramento -impugnazione del decreto ingiuntivo - prevalenza sostanza sulla forma = Art 360 4 coma dice che sono ricorribili in cassazione tutti i "provvedimenti" diversi dalla sentenza che abbiamo contento decisorio e definitivo, si ha per la cassazione e anche per la revocazione (art 391ter) - motivi ricorso nello specifico il 5 -interruzione nel dettaglio gli eventi che colpiscono il procuratore. -Garanzia patrimoniale -sequestro conservativo - regolamento di giurisdizione -Translatio Iudicii (art 59 L. 69/2009) -Confessione -Atto di precetto -Sequestro giudiziario -Reclamo 669terdecies (revoca e modifica 669decies) -Processo del lavoro -Testimonianza -Limite probotorio all'opposizione di terzo (art621) -responsabilità aggravata compresa la terza ipotesi prevista dall'art 96, ultimo comma -acquiescenza -interrogatorio formale -provvedimenti d'urgenza -possibilità del debitore di evitare il pignoramento. -Sequestro giudiziario -Capacità processuale -Ordinanza post istruttoria -Opposizione all'esecuzione -Revocazione straordinaria del pm ex 397 -Appello nel processo del lavoro -Ultrattività -Opposizione al decreto ingiuntivo -Espropriazione beni indivisi -Espropriazione presso terzi -Sequestro giudiziario -Tutti i procedimenti dall'inizio alla fine per ogni argomento -Procedimenti possessori -atto precetto -sostituto processuale -legittimazione ad agire -litisconsorzio necessario -Revoca e modifica delle misure caurelari (669 - decies ) e rapporto con il reclamo -ricorso incidentale condizionato - intervento volontario. -procedimento monitorio -pignoramento mobiliare -cassazione senza rinvio -accertamenti incidentali -Decadenza del convenuto -beni inpignorabili -impugnazione incidentale -procedimento sommario -Spese processuali -come si propone l'appello ed in particolare la motivazione -opposizione all'esecuzione - compromesso e clausola compromissoria -Preclusioni ex art 167 , -titoli esecutivi -procedimento sommario di cognizione -divieto dei nova in appello -confessione -sequestro conservativo -intervento dei creditori -traslatio iudicii -Regolamento di giurisdizione -Cosa possono fare le parti alla prima udienza di comparizione -Conversione del pignoramento (domanda importante) -titolo esecutivo -Precetto -impugnazioni incidentali -limiti oggettivi/soggettivi impugnazioni incidentali tardive -artt. 331 e 332 cpc nullità processuale -litispendenza -proc. convalida di sfratto -filtro in appello -confessione -art.619 -Opposizione all'esecuzione,litisconsorzio necessario -nova in appello -reclamo e revoca cautelare -acquiescenza - istruzione preventiva e i suoi collegamenti con l'art 669 bis - septies e terdecies - foro facoltativo -esecuzione forzata per consegna o rilascio e modi di attuazione -Intervento volontario in primo grado secondo (Art 105 CPC e intervento in appello) e procedimento del lavoro - istruzione preventiva e confronto col procedimento cautelare uniforme -Rilascio di immobile, procedimento e precetto in questo caso; -procedimento per convalida di licenza e sfratto tutto e differenza tra disdetta e licenza; -Astensione e ricusazione; -Acquiescenzia ed esempio di acquiescenza tacita e collegamento al 33 -Sequestro giudiziario -procedimento cautelare uniforme -nova in appello - eccezioni non rilevabili d'ufficio -Foro facoltativo delle obbligazioni -Opposizione agli atti esecutivi -Sequestro conservativo -Sezione filtro. - Revocazione e rapporto con Appello -Nullità atti processuali e principio di assorbimento nullità nei mezzi di gravame - Sospensione processo esecutivo e relativa impugnazione - 512 cpc - procedimento possessorio -articolo 700 -verificazione -pignoramento (tutto) e nello specifico quello immobiliare -intervento del terzo articolo 105 -querela di falso -continenza e connessione propria e impropria -artt. 331 e 332 -art. 619 -misure cautelari in senso stretto e misure anticipatorie -reclamo nel processo cautelare regolamento di competenza su istanza di parte -cassazione senza rinvio -esecuzione per consegna e rilascio - cause di rimessione al giudice di primo grado -sequestro giudiziario -precetto -divieto dei Nova - eccezioni -nullità degli atti -opposizione all'esecuzione -Espropriazione immobliare :cosa deve fare il creditore quando chiede che sia diaposta la vendita o l'assegnazione? deve presentate un'istanza ed entro 30 giorni depositare tutte le iscrizioni e trascrizioni riguardanti il bene degli ultimi 30 anni, tutto cio puo essere sostituito da un certificato notarile In genere su quella parte chiedono soprattutto la rivendita in danno (nel caso di inadempienza dell'aggiudicatario) -Procedimento per convalida di sfratto e finita locazione (tutto ed in dettaglio : le 3 ipotesi come si propongono le differenze e cosa succede in udienza le varie ipotesi ecc) -chiamata in causa di terzi: presupposti, procedimento, orientamento del 2010 [=in pratica oggi il giudice può valutare se la chiamata è o meno utile e non deve ammetterla a prescindere (qualora ne ricorrano i presupposti).] -Titolo esecutivo –art 474 ( nuovo introdotto da riforma 2006 ed a quale procedimento esecutivo é applicabile) [ É la scrittura privata autenticata , praticamente la riforma del 2006 inserisce le scritture private autenticate ma solo per obbligazioni pecuniarie quindi di denaro tra i titoli esecutivi (ma non si capisce a quale procedimento si riferisce ????)] -differenza art 10 e art 14 L'art 10 ti dice semplicemente come si determina il valore. Mentre il 14 ti dice cosa avviene nel caso in cui il valore determinato (con le modalita dell'art 10) superi la competenza per valore del giudice adito. -Arbitrato e nello specifico Convenzione (compromesso e clausola) L arbitrato si basa sul principio di autonomia negoziale delle parti cioè così come queste possono decidere di non disporre dei diritti, possono anche decidere di disporne a pieno titolo rimettendo la risoluzione delle relative controversie ad un arbitro. Presupposti dell'arbitrato sono: la controversia deve avere ad oggetto diritti disponibili; la comuni volontà delle parti di rimettere la decisione all arbitro; la comune fiducia nell arbitro e la comune intenzione di voler evitare le lungaggini del procedimento ordinario. Le parti decidono di rimettere la decisione della controversia ad un arbitro attraverso le convenzioni arbitrato che sono compromesso, clausola compromissoria e convenzione di arbitrato in materia non contrattuale. Importante è la distinzione tra arbitrato rituale ( quello che non è soggetto ad omologazione e quindi viene "trattato" come un contratto, potendo essere annullato nel caso in cui la convenzione di arbitrato è invalida o il lodo è stato emesso da un soggetto che non poteva essere nominato arbitrato o da un arbitro che è stato nominato non nel rispetto della legge ecc) e arbitrato rituale cioè quello che deve essere omologato per acquisire gli effetti di una sentenza. Esso inizia con la notificazione alla controparte di un atto di accesso ad arbitri. Dopo la nomina dell arbitro questo dovrà garantire il contraddittorio delle parti e emetterà il lodo il quale deve contenere l'indicazione degli arbitri, della sede del arbitrato, delle parti, del dispositivo ecc e deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale che si trova nel circondario in cui è la sede dell'arbitrato. Il lodo può essere impugnato per nullità, (entro 90 giorni dalla sua pronuncia, davanti la corte d appello nel cui circondario si trova la sede del arbitrato e per i motivi di cui all art 829 cioè nel caso in cui la convenzione di arbitrato è invalida, il lodo è stato pronunciato da sogg che non potevano essere nominati arbitri o da arbitri nominati nel mancato rispetto della legge, o nel caso in cui il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine o contiene disposizioni contrarie ed in ogni caso quando è contrario all ordine pubblico ) o per revocazione ed opposizione di terzo davanti sempre la corte d appello -conversione dei motivi di nullità in impugnazione [ la nullità delle sentenze soggette ad appello o ricorso per cassazione può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole di queste impugnazioni. Art 161.1 cpc. + aggiungere anche qualcosa sul secondo comma dell'art 161. l'argomento viene trattato nel Balena a pag 296 e successive ] - Differenza tra efficacia e autorita di giudicato [ Autorità di giudicato art 2909cc la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti i loro eredi o aventi causa. Fa stato nel senso che l accertamento in essa contenuto i rapporti sostanziali tra le parti i loro eredi o aventi causa. in questo senso si é soliti affermare che il giudicato copre il dedotto e il dedicibile nel senso che la sentenza passata in giudicato rende incontestabile l esistenza o l inesistenza del diritto o dello status oggetto della decisione impendendo che di essa possa tornare a discutersi in un successivo processo.Ma attenzione l autoritá del giudicato ha una limitazione temporale nel senso che il diritto negato dalla sentenza venga in vita successivamente ad essa.L efficacia invece fa rifermimento ai limiti soggettivi del giudicato] -Limiti oggettivi del giudicato Quanto ai limiti oggettivi del giudicato, questi sono quelli che si riferiscono all'oggetto e alla cauda petendi. Il giudicato deve fondarsi solo sull'oggetto della sentenza e non sulle questioni affrontate in via incidentale. inoltre che il giudicato copre non solo le questioni dedotte ma anche quelle deducibili nei limiti , ovviamente, della controversia. -differenza tra capacità processuale e capacità di essere parte [La capacità di essere parte discende dalla titolaritá di una serie di situazioni giuridiche attive e passive tipicamente processuali .La qualità di essere parte può acquistarsi in vari modi :per aver dato vita al processo attraverso l atto introduttivo(attore) o per essere stato destinatario d quest ultimo (convenuto) in conseguenza di un intervento volontario o coatto. La capacità di essere parte coincide con la capacitá giuridica cioé spetti a tutti soggetti o enti cui é riconosciuta quest ultima. Per quanto riguarda la capacità processuale si ricollega alla capacitá di agire per cui sono in grado di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere] -connessione impropria [Si ha connessione impropria quando vi sono due o più cause la cui decisione dipende dalla medesima questione di fatto o di diritto. Non comporta alcuna deroga ai normali criteri di competenza ma si preferisce trattarle congiuntamente in modo da poter risolvere in maniera uniforme la questione dalla quale dipendono.] -Responsabilita' aggravata art 96. E' responsabilita' contrattuale o extra? si esclude l'applicazione dell'art.2043 c.c. è una sottocategoria di responsabilità extracontrattuale però la responsabilità per danni nascenti dal processo civile è interamente regolata dall art. 96 CPC quindi non può trovare applicazione l art 2043 cc per ipotesi non contemplate all art 96. -Fase decisoria nel processo ordinario di cognizione [Il giudice istruttore quando decide di rimettere la causa al collegio deve inanzitutto invitare le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio.A qsta incombenza la prassi riserva un'udienza ad hoc la c.d udienza di precisazione delle conclusioni.dopo di che la causa passa al collegio al quale non resta che deciderla.Le parti devono scambiarsi le comparse conclusionali e le memorie di replica.Dalla scadenza del termine per le memorie di replica decorre il termine di 60 giorni entro cui la sentenza collegiale dovrebbe essere depositata in cancelleria] -37 e 41 CPC? L'art. 37 cpc regola il DIFETTO DI GIURISDIZIONE e ci dice che è rilevabile, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Ma dobbiamo stare attenti perchè nel 2008 la Cassazione a sezioni unite ha affermato che è rilevabile purchè non si sia formato un giudicato implicito sulla giurisdizione (le decisioni di alcune questioni può determinare la formazione di un giudicato sulle questioni che costituiscono un antecedente logico implicito della decisione successiva L'art. 41disciplina il REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE e ci dice sostanzialmente che finchè pende il giudizio di primo grado , se sorge questione di giurisdizione , ciascuna delle parti può rivolgersi con ricorso direttamente alla corte di cassazione perchè si pronunci. -limiti oggettivi all opposizione all esecuzione Per i limiti bisogna dire che: se si procede sulla base di titoli giudiziali non è possibile con l opposizione all esecuzione attaccare vizi inerenti alla formazione del titolo. Tale limite non sussiste nel caso si proceda sulla base di titoli stragiudiziali. Poi puoi fare qualche esempio tra quelli del libro. -I procedimenti di istruzione preventiva sono misure cautelari in senso stretto o anticipatorie? le misure cautelari in senso stretto sono solo sequestro giudiziario e conservativo, quindi i procedimenti di istruzione preventiva sono provvedimenti anticipatori, la cui tutela è rivolta all'assunzione di mezzi prova, sia essa testimoniale sia essa volta all'accertamento preventivo o all'ispezione preventiva -Ultimo comma dell'articolo 38 (collegamento con gli artt. 183 e 184) [Il collegamento con l art 183 é che il rilievo d ufficio dell'incompetenza é consentito entro la prima udienza di trattazione.Dopo tale momento il vizio resta sanato L ultimo comma dell art 38 sembra dirci che il giudice debba decidere subito sulle questioni di incompetenza. In realta' l'art 187 ci dice un'altra cosa ovvero che il giudice ha 2 possibilita: o invita le parti a precisare le loro concludioni e subito dopo decide o puo' rinviare la decisione sulla questione di incompetenza ad un secondo momento, decidendola insieme al merito se il giudice ritiene la causa matura per la decisione fissa l udienza di precisazione delle conclusioni, in caso contrario, se non la ritiene matura puo' ammettere mezzi di prova relativi alla questione di comp, dunque procede all'attivita istruttoria (es.ente i testimoni) e poi fissa l udienza di cui prima. l'art 184 fa cosi riferimento ad una fase eventuale ovvero all udienza nel corso della quale ammette nuovi mezzi di prova per chiarire la questione e infine deciderla.] -inibitoria della sentenza impugnata [La sentenza di primo grado, secondo l'art 282 é provvisoriamente esecutiva e l'impugnazione non sospende l'esecuzione della stessa... però l'art 283 consente alla parte soccombente la possibilità di poter chiede al giudice di appello la sospensione totale o parziale dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza, solo se ricorrono gravi motivi che possono essere di legittimità o di merito. Sull'istanza presentata provvede il collegio con ordinanza non impugnabile nella prima udienza... questo è l'art 351... L'art prevede la possibilità per la parte di poter chiedere al presidente del collegio, tramite proposizione di un ricorso, che la decisione sulla sospensione possa essere anticipata rispetto alla prima udienza... in questo caso però con decreto deve essere fissata la comparizione delle parti in camera di consiglio e può essere provvisoriamente sospesa l'efficacia della sentenza... sempre all'udienza in camera di consiglio sarà poi confermato, modificato o revocato il decreto di sospensione. In Cassazione: il ricorso in cassazione non sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, però la legge consente alla parte interessata di chiede al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, la sospensione dell'esecuzione o l'imposizione di una congrua cauzione, quando dall'esecuzione della stessa possa derivare un grave ed irreparabile danno come ad es. la demolizione di un edificio Il procedimento è il seguente: si presenta ricorso al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, egli fissa con decreto in calce al ricorso la comparizione delle parti o innanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto vanno notificati all'altra parte, ed il giudice provvede accogliendo o rigettando l'istanza di sospensione con ordinanza. Se ricorrono circostanza di urgenza la sospensione può essere disposta con il decreto che fissa la comparizione delle parti, salva poi la possibilità di confermare, modificare o revocare con ordinanza la sospensione, dopo aver ascoltato le parti.] [RISPOSTA DA ACCERTARE] -regolamento di competenza:esso è un mezzo di impugnazione se sollevato dalle parti invece il regolamento di competenza d'ufficio non è un mezzo di competenza e cosa deve fare il giudice ad quo una volta accortosi della sua incompetenza? [ E l'ipotesi dell'art 45. Praticamente quando nei casi di incompetenza per materia o territorio inderogabile il giudice a quo dichiara con ordinanza la propria incompetenza e indica il giudice ad quem che ritiene competente deve fissare un termine perentorio entro cui le parti devono riassumere il processo. Qui può accadere che a sua volta il giudice as quem rilevi la propria incompetenza. E per evitare conflitti negativi reali ( ossia la possibilità che l'attore non ottenga giustizia spostandosi da un tribunale ad un altro) non può dichiararsi a sua volta incompetente,dovrà mantenere la causa è sollevare regolamento di competenza d'ufficio,sollevando la questione direttamente alla corte di cassazione. il giudice ad quem, nel caso in cui si tratti di uno dei casi previsti dall'art 28, non potendo negare tutela perche violerebbe l'art 24 cost, solleva regolamento di competenza d'ufficio alla cassazione. Quello d'ufficio non è un mezzo di impugnazione in sede di esame chiedono quale sia un mezzo di impugnazione..e quello d'ufficio non risulta un mezzo d'impugnazione, Non perchè appunto può essere solo esperito dal giudice ad quem e non anche dalle parti ;è' uno strumento di cui si avvale il giudice.invece regolamento di competenza di cui art 42 e 43 lo è. attenzione. Il giudice ad quem puo' sollevare d'ufficio il regolamento di competenza solo se si ritiene anche lui incompetente per materia o per territorio nei casi di cui l'art 28. Perche' in caso contrario dovra' decidere.] -collegamento tra il 333 e il 335 cioè come si coordinano? La proposizione di una pluralità di impugnazioni in forma principale contro la stessa sentenza costuisce una situazione patologica derivante dall'errore di una delle parti ,la quale pur avendo ricevuto la notifica della prima impugnazione abbia omesso di proporre la propria impugnazione incidentale. Se si applicasse l 'art 333 la conseguenza sarebbe l inammissibilità dell'impugnazione. La giurisprudenza,tuttavia,riesce ad evitare questa drastica conseguenza ammettendi che questa seconda impugnazione possa convertirsi in un'impugnazione incidentale e possa ricondursi al primo giudizio attraverso un'applicazione estensiva dell'art 335 cioè tramite la riunione dei due processi a condizione che l 'impugnazione proposta in forma erronea abbia rispettato il termine entro cui avrebbe dovuto l impugnazione incidentale (quello della costituzione del convenuto nel caso dell'appello e quello del controricorso nel caso di ricorso per cassazione) - collegamento tra art 360 bis e art 376? La dichiarazione di inammissibilità ex art 360 bis viene fatta sempre dalla sezione filtro? per farla breve il procedimento è questo: una volta depositato il ricorso, il 1° presidente, se non sussistono i presupposti per l'investitura immediata delle S.U. , assegna il ricorso alla sez. filtro, la quale esamina il ricorso ai fini della ammissibilita\ inammissibilità e manifesta fondatezza\infondatezza. Se il ricorso passa il vaglio della sez. filtro, viene rimesso al primo presidente, che a questo punto lo assegna ad una sez. semplice. La sezione semplice cui viene assegnato il ricorso però non è vincolata dalla decisione presa dalla sez. filtro. Quindi, anche una volta che il ricorso abbia passato il vaglio della sez. filtro, può comunque darsi il caso che la sez. semplice cui sia successivamente assegnato il ricorso decida diversamente e dichiari il ricorso inammissibile. Insomma la dichiarazione di inammissibilità può essere fatta sia (in prima battuta) dalla sez. filtro, sia, successivamente, dalla sezione semplice assegnataria del ricorso. -cassazione sostitutiva di merito? La legge 26-11-1990, n. 353 ha introdotto una particolare ipotesi dicassazione c.d. sostitutivacaratterizzata dal fatto che la Corte è giudice anche del rescissorio nel senso che, una volta annullata la sentenza è chiamata a decidere la causa anche nel merito. Si tratta, perciò, di una deroga alla regola generale secondo cui la Cassazione è giudice di sola legittimità. La nuova disposizione potrebbe generare problemi di legittimità costituzionale in quanto non prevede alcun meccanismo volto a consentire alle parti di formulare difese nel merito della causa. Per tale motivo è stato suggerito di introdurre, a livello di prassi applicativa, un avvertimento preventivo circa la possibilità da parte della Cassazione di decidere la causa nel merito, sì da mettere i contendenti in condizioni di difendersi anche nel merito. La correzione della motivazioneda parte della Corte risponde ad esigenze di economia processuale: sembra, infatti, inutile cassare la sentenza e rimettere la causa al giudice di merito quando l'errore non ha inciso sul dispositivo, che è perciò conforme al diritto. --- Quindi in sintesi oggi la cassazione ha una doppia veste da un lato giudice di legittimità e dall altro giudice di merito--- quando la corte di cassazione-che generalmente e' giudice di legittimità- può decidere nel merito? art 384 cpc. [!!!Si può decidere anche il merito della causa quando rigetta il ricorso e non vi sono altri accertamenti di fatto da fare!!! La legge 26-11-1990, n. 353 ha introdotto una particolare ipotesi dicassazione c.d. sostitutivacaratterizzata dal fatto che la Corte è giudice anche del rescissorio nel senso che, una volta annullata la sentenza è chiamata a decidere la causa anche nel merito. Si tratta, perciò, di una deroga alla regola generale secondo cui la Cassazione è giudice di sola legittimità. La nuova disposizione potrebbe generare problemi di legittimità costituzionale in quanto non prevede alcun meccanismo volto a consentire alle parti di formulare difese nel merito della causa. Per tale motivo è stato suggerito di introdurre, a livello di prassi applicativa, un avvertimento preventivo circa la possibilità da parte della Cassazione di decidere la causa nel merito, sì da mettere i contendenti in condizioni di difendersi anche nel merito. La correzione della motivazioneda parte della Corte risponde ad esigenze di economia processuale: sembra, infatti, inutile cassare la sentenza e rimettere la causa al giudice di merito quando l'errore non ha inciso sul dispositivo, che è perciò conforme al diritto.] nuova disciplina in materia di espropriazione? principali differenze? Riguardo il difetto di giurisdizione del giudice straniero rispetto al giudice italiano c’è da dire che Con riferimento alla giurisdizione del giudice italiano rispetto a quello straniero la legge 218/2005 indica i limiti della giurisdizione italiana, in particolare l art 3 sancisce che vi è giurisdizione del giudice italiano quando il convenuto ha dichiarato la residenza o eletto domicilio in Italia o abbia autorizzato un altro soggetto a stare in giudizio, indipendentemente dalla sua nazionalità. Ancora, si ha giurisdizione italiana con riferimento ai criteri contenuti nella convenzione di Bruxelles in merito alla ripartizione delle cause civili e commerciali. L art 4 della stessa legge sancisce che la giurisdizione italiana sussiste quando risulta da un atto scritto delle parti, le quali possono anche derogarla in favore di un giudice straniero, ed anche in questo caso la deroga deve risultare da atto scritto. Infine, l art 11 sancisce che il difetto di giurisdizione può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo: dal convenuto che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana o dal giudice, d ufficio, se il convenuto è contumace o vi è una norma internazionale che la vieta -opposizione all’esecuzione + caratteri principali L'opposizione all' esecuzione serve per contestare il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione o perché il documento utilizzato è assolutamente inidoneo, o perché si tratta per es di sentenza di condanna annullata o perché il documento utilizzato, pur essendo idoneo, ha ad oggetto un diritto che è stato prescritto o estinto. Essa può essere proposta dal debitore o dal 3 proprietario: prima dell inizio dell esecuzione, con citazione davanti al giudice del luogo dove la parte istanze ha eletto domicilio risultante dall'atto di precetto, il quale se concorrono gravi motivi potrà disporre la sospensione del esecuzione con ordinanza soggetta a reclamo; dopo l inizio dell esecuzione, con ricorso al giudice del l'esecuzione il quale fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti e a conclusione della stessa, con ordinanza soggetta a reclamo, si pronuncia sul' istanza di sospensione. Se il giudice dell esecuzione ritiene di essere competente per il giudizio di merito, attribuisce alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti lo stesso ufficio giudiziario cui egli appartiene; viceversa, le parti dovranno riassumere la causa davanti al tribunale giudice di pace o giudice del lavoro competenti. Il giudizio di opposizione si concluderà con una sentenza, impugnabile con gli ordinare mezzi di impugnazione, che: o rigetta l'opposizione e quindi il processo prosegue e l opponente viene condannato al risarcimento dei danni; i accoglie l opposizione dichiarando illegittima l esecuzione e i relativi atti e condannando il creditore propende al pagamento di danni -procedimento di impugnazione in cassazione e , in particolare, a sezione filtro ? Quando perviene il ricorso, il presidente della corte lo assegna alla sezione filtro la quale deve verificare in via preliminare se sussistono i presupposti per la sua definizione in camera di consiglio (che può concludersi con una dichiarazione di inammissibilità per mancanza dei motivi di impugnazione o di rigetto del ricorso principale e di quello incidentale o accoglimento per manifesta fondatezza). Il giudice relatore della sez filtro , se ritiene che il ricorso possa essere definito in camera di consiglio, deposita in cancelleria una relazione in cui indica le ragioni che possono giusyificare la relativa pronuncia ed il presidente fissa con decreto l adunanza della Corte ed il decreto deve essere notificato agli avvocati che possono depositare le memorie. Se,invece, la sezione filtro non definisce il giudizio, poiché ritiene che il ricorso non è inammissibile, allora la causa verrà assegnata dal primo presidente alle sezioni semplici -Giudizio di cassazione +quali sono le conseguenze di un mancato controricorso? Che la parte non può più presentare le memorie difensive ma può comunque partecipare all'udienza di discussione (quindi potrà difendersi solo oralmente) -ricorso incidentale condizionato L'ipotesi è quella del soccombente in via teorica. Una parte, anche se vittoriosa nel merito, è rimasta soccombente su una o più questioni preliminari o pregiudiziali. In questo caso, può chiedere che il riesame delle questioni a lei sfavorevoli sia condizionato l'accoglimento del ricorso principale. Quindi, la CdC deve prima esaminare il ricorso principale è poi quello incidentale. L'unica eccezione si ha nel caso in cui è una questione di giurisdizione: questa va affrontata per prima (e dalle Sezioni Unite, che poi rimette la decisioni di merito alla sezione specifica). il 5 motivo di ricorso in cassazione? Omesso esame circa un fatto decisivo x il giudizio che è stato oggetto di discussiobe tra le parti. Fondamentalmente può essere fatto valere solo per vizio della motivazione ed in riferimento ad un fatto la cui decisività debba essere potenziale! Inoltre, poichè la Cassazione può svolgere un sindacato indiretto , deve trattarsi di un fatto extraprocessuale e non di fatti accaduti nel processo Inoltre il d.l. n.83/2012 ha previsto due ipotesi rispetto alle quali è escluso invocare tale vizio quale motivo di ricorso che sarebbero queste :nel caso di sentenza di appello che confermi la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni posti a base della decisione impugnata e in caso di ordinanza con cui il giudice di appello abbia dichiarato manifestamente inammissibile l'appello (ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter) ---ne parla il secondo volume del balena--- -soccombenza materiale? La soccombenza materiale si riferisce al caso in cui la parte è vittoriosa nel merito ma è rimasta soccombente su questioni preliminari e pregiudiziali...in questo caso, quindi, non avrà interesse ad impugnare ma al massimo potrà avere interesse a proporre impugnazione incidentale, per esserci soccombenza materiale la parte deve aver vinto nel merito e deve essere rimasta soccombente per questioni pregiudiziali, Per es il convenuto solleva eccezione di prescrizione (che viene rigettata) e vince nel merito,l'attore propone impugnazione ma il convenuto avrà interesse a proporre impugnazione incidentale per dimostrare al giudice d'appello che il diritto era prescritto [RISPOSTA DA ACCERTARE] -Art 186 quater,4 comma ossia quando la parte intimata entro 30 gg non manifesta la volontà che sia pronunciata la sentenza. Si tratta dell'ordinanza successiva all'istruzione probatoria. quali sono le alternative concesse alla suddetta parte? la parte intimata ha 2 possibilità: -entro 30 gg chiede la sentenza -Propone appello Ma concretamente la differenza pratica qual'e'? Cioè cosa conviene all'intimato? Gli conviene proporre l'appello poiché in tale ambito è possibile chiedere l'inibitoria degli effetti dell'ordinanza -quali sono i casi in cui nel processo esecutivo é possibile il reclamo anziché l opposizione? Per esempio nel caso di es. immobiliare le operazioni possono essere delegate a soggetti qualificati come ad esempio un avvocato. In questo caso gli atti posti in essere dall'avvocato saranno solo oggetto di reclamo e non di opposizione. Questo accade perché l'opposizione è riservata solo agli atti del giudice dell'esecuzione Sono esclusi dal programma la mediazione e negoziazione assistita e alcuni procedimenti speciali(cioè separazione e divorzio)
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