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Domande Esame Diritto dell'informazione e dei media, Prove d'esame di Diritto Dell'informazione

domande esame diritto dell'informazione e dei media

Tipologia: Prove d'esame

2019/2020

In vendita dal 01/12/2021

gv.giulia
gv.giulia 🇮🇹

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Scarica Domande Esame Diritto dell'informazione e dei media e più Prove d'esame in PDF di Diritto Dell'informazione solo su Docsity! Ruolo dello Stato nelle discipline dello spettacolo Lo Spettacolo deve avere natura ricreativa ed un pubblico presente, esso è un importante veicolo di formazione del pensiero e di divulgazione culturale. Nel nostro ordinamento c'è un interesse pubblico collegato allo spettacolo che si identifica nella cultura che deve essere promossa da tutte le istituzioni al fine di raggiungere l'eguaglianza sociale nel rispetto delle minoranze. In apparenza sembrerebbe esserci un contrasto tra l'art. 9 (promozione della cultura da parte dei poteri pubblici) e art. 33 (libertà dell'arte) ed infatti il ruolo di sostenitore dello Stato è in perenne equilibrio tra necessario e influente. Il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato soppresso e le competenze sono state trasferite alle Regioni e al nuovo Ministero per i beni e le attività culturali. Lo Stato interviene nel settore dello spettacolo attraverso due strumenti principali: gli interventi diretti e gli interventi indiretti. ® Interventi diretti: sono rappresentati dalla creazione di enti da parte dello Stato, i quali svolgono attività concernenti i diversi settori in cui si articola lo spettacolo attraverso forme di promozione, sostegno e garanzia; * Interventi indiretti: sono costituiti da incentivi economici attraverso i quali lo Stato favorisce l'esercizio delle attività di spettacolo. Tra quelli diretti il Fondo Unico per lo Spettacolo ripartisce le risorse ai vari tipi di spettacolo secondo quote stabilite, ad esso si aggiungono altri interventi di Stato e Regioni in ottica di sostenere il cinema dalla produzione alla distribuzione. Per avere diritto a questi fondi le produzioni devono essere italiane e rispettare alcuni requisiti tecnici ed artistici, alle sale che fanno vedere film italiani sono concessi vantaggi di vario tipo. Reference system) Vengono sostenute le imprese che nel passato più recente hanno prodotto cinema di qualità e che dimostrano un'attività stabile e una determinata capacità commerciale (questo meccanismo serve come filtro automatico). Misura preventiva per le opere cinematografiche Nel cinema e nel teatro lo Stato effettua attività di controllo e autorizzazione preventiva per evitare la diffusione di contenuti potenzialmente nocivi. L'intervento dello Stato in ambito cinematografico ha carattere censorio, e si basa su un sistema di visione e approvazione preventiva dei contenuti dello spettacolo da rappresentare. Il meccanismo di revisione prevede l'autorizzazione alla diffusione del film da parte del Ministero, in seguito a parere conforme di speciali Commissioni (primo grado e appello), che possono rilasciare diversi gradi di autorizzazione (V. M. 14 anni, V. M. 18 ecc.) in base al criterio di “buon costume” e “tutela dei minori” (scene di droga, sesso, suicidio o particolare violenza). | critici di questo sistema si basano sulla libertà di espressione e sostengono che le modifiche vengono effettuate solo per evitare il danno economico della mancata diffusione dell'opera, tanto che non esiste un divieto di visione se non accompagnati da adulti ma solamente un consiglio 13 - Servizio pubblico radio-tv Con l'espressione "servizio pubblico radiotelevisivo" si indica un'attività dotata di caratteristiche sia sotto il profilo soggettivo (si allude ad una concessionaria pubblica, cioè in mano allo Stato o ad un ente pubblico e da esso controllata) sia sotto quello oggettivo (si immagina una programmazione qualitativamente e culturalmente diversa da quella offerta dalle emittenti provate, interamente orientate agli interessi degli inserzionisti e alle esigenze dell'audience). Attraverso l'imposizione di limiti modali e contenutistici alla programmazione televisiva il legislatore risolve in maniera ragionevole il bilanciamento tra libertà imprenditoriale delle emittenti e necessità di informazione e formazione della volontà dell'utente. L'anomalia del sistema italiano è quello di avere un servizio pubblico finanziato sia da un canone pubblico di abbonamento, sia da entrate pubblicitarie: si è venuto così a creare uno sdoppiamento della naturale "vocazione" della concessionaria pubblica, che da una parte deve adempiere ai propri doveri istituzionali, dall'altra cerca di soddisfare le richieste degli inserzionisti. Se si vuole mantenere in vita un servizio pubblico generale radiotelevisivo è indispensabile recuperarne il ruolo specifico, che deve essere qualitativamente diverso da quello delle emittenti private: a questo scopo, il canone non può essere troppo basso e si deve combattere l'evasione dilagante al riguardo. LEGGE GASPARRI La cosiddetta legge Gasparri, dal nome del ministro all'epoca responsabile della materia, il deputato Maurizio Gasparri, è la legge n. 112 del 3 maggio 2004 - "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione". La legge Gasparri è una delle leggi più discusse del Governo Berlusconi II. Si tratta in sostanza di una legge di riforma generale del sistema radiotelevisivo, la terza "legge di sistema" dopo la legge n. 103/1975 e la legge Mammì del 1990. La successiva legge Maccanico del 1997 aveva cercato di rimediare alla carenza normativa della legge Mammì per garantire maggiormente il pluralismo esterno. Per quanto riguarda il primo richiamo mosso dal Presidente col suo messaggio, il Governo si è preoccupato di adottare un decreto-legge (il c.d. decreto salvareti), che è poi stato convertito in legge dal Parlamento in data 23 febbraio 2004, aspramente criticato perché di fatto calpestava una sentenza della Consulta che ordinava la messa sul satellite di una rete Mediaset ovvero Rete 4 e la conseguente perdita di pubblicità su Rai 3. Il nuovo testo della legge Gasparri è stato approvato in via definitiva il 29 aprile (dopo 130 sedute e la presentazione di 14000 emendamenti), e promulgato dal Presidente il 3 maggio 2004. La legge Gasparri contiene delle novità: ® limiti al cumulo dei programmi e alla raccolta di risorse economiche (art. 15): ® definizione del "SIC" (Sistema Integrato delle Comunicazioni), che comprende stampa quotidiana e periodica; editoria (...) anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità e i soggetti (che sono quelli previsti dall'art.1, co.6, lett. A), num.5 della legge 31 luglio 1997, num. 249) non possono conseguire, né direttamente, né attraverso soggetti controllati, ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni (tale limite corrisponde a circa 26 miliardi di euro, e sostituisce il limite del 30% della I. Maccanico, il quale però corrispondeva a 12 miliardi) ® lo switch-off dell'analogico (passaggio al digitale terrestre) va realizzato entro il 31 dicembre 2006 (art. 23) * differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici (art. 5) ® l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze (art. 5) Critiche alla legge [modifica] La legge Gasparri è stata criticata per i seguenti motivi: ® il tetto antitrust nella previsione di un unico limite ex ante (cioè predeterminato tassativamente dalla legge), con verifica ex post, rappresentato dalla quota 20% del totale dei proventi ricavabili dal SIC (Sistema Integrato della comunicazione) è stato sì abbassato in misura percentuale rispetto al 30% della I. del 1987 (art 3 lett. BL. 67/1987), ma il valore assoluto di tali percentuali è passato da 12 miliardi di euro di allora a 26 miliardi oggi; ® l'aumento del limite antitrust viola il principio del pluralismo sancito dall' Articolo 21; e si incentiva ancora di più la pubblicità televisiva, a scapito di quella sulla stampa; e mancano riferimenti al diritto all'informazione degli utenti; e la fissazione di una data (31 dicembre 2006) entro cui realizzare le reti digitali terrestri rischia di aprire un altro regime di proroga (rischio concretizzato nel rinvio al 2012 del digitale); e ci sarebbe una grave e palese violazione della sentenza 466/2002 della Consulta; e Mediaset potrebbe avvantaggiarsi più di altri editori rafforzando la sua posizione dominante; ® in generale, per un rafforzamento della figura di Silvio Berlusconi nel campo tv; ® lasciava irrisolti i problemi del piano nazionale delle frequenze. La Commissione europea era intervenuta con una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia dove si chiedeva spiegazione sulla Legge Gasparri in relazione alle modificazioni del sistema radio-tv, alcune delle quali poi giudicate dalla stessa Commissione incompatibili con il diritto comunitario. Nel luglio 2007 venivano accordati all'Italia due mesi di tempo per correggere i rilievi di problematicità evidenziati dalla Commissione nei confronti della Legge Gasparri nella parte relativa al digitale terrestre.
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