Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Differenze nella revoca della messa alla prova per minori e adulti, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penale

Diritto processuale penale comparatoDiritto dei MinoriDiritto penale comparato

Le principali differenze nella disciplina della revoca della messa alla prova per minorenni e adulti, con un focus particolare sulla revoca in base all'art. 168-quater c.p. e l'art. 28 del D.P.R. 448/1988. anche della discrezionalità del giudice nella revoca e della commissione di nuovi reati penali.

Cosa imparerai

  • Quali sono le conseguenze di una commissione di nuovo reato penale durante la prova per minorenni e adulti?
  • Come la dottrina interpreta la commissione di nuovi reati penali nella disciplina della revoca della messa alla prova?
  • Quali sono le principali differenze nella disciplina della revoca della messa alla prova per minorenni e adulti?
  • Come il testo normativo regola la revoca della messa alla prova per minorenni e adulti?
  • Qual è il ruolo del giudice nella revoca della messa alla prova per minorenni e adulti?

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 07/04/2022

luca-de-felice
luca-de-felice 🇮🇹

5 documenti

1 / 15

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Differenze nella revoca della messa alla prova per minori e adulti e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! CAPITOLO II LA REVOCA E LA PROROGA DELLA MESSA ALLA PROVA 1. Le principali differenze nella disciplina della revoca della messa alla prova per minorenni e adulti. Un’altra questione fondamentale che ci aiuta a comprendere con maggior chiarezza le differenze tra la messa alla prova per minorenni e l’omologo istituto previsto per gli adulti è quella relativa al ricorso per cassazione dell’ordinanza che dispone la revoca della messa alla prova a cui il minorenne era stato ammesso. Prima di affrontare l’argomento, non si possono non analizzare le principali differenze tra la disciplina della revoca della prova per adulti e per minorenni. Nella messa alla prova sia per adulti, che per minorenni, la revoca è un’ipotesi che differisce dall’esito negativo della prova stessa, in quanto non interviene a conclusione dell’esperimento, ma durante lo svolgimento dello stesso. Per quanto riguarda gli adulti la revoca è disciplinata sia nel codice penale, circa per quanto riguarda gli aspetti sostanziali nell’art. 168-quater, sia nel codice di procedura penale per quelli procedurali, disciplinati nell’art.464-octies. Nel contesto minorile, la revoca è disciplinata nell’art. 28 comma 5 del D.P.R.448/1988 e l’art. 27 disp. att. min. comma 3 e 5. La prima importante differenza tra la revoca della messa alla prova per gli adulti e quella per i minorenni risulta chiara se si mettono a confronto l’art. 168-quater c.p. e il comma 5 dell’art.28 del D.P.R. 448/1988. Infatti “a sensi dell’art.168-quater c.p. la prova è revocata: in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto di svolgere lavoro di pubblica utilità; nel caso in cui durante lo svolgimento della misura, sia commesso dall’imputato, un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole per quello per cui si procede”1. 1 V. E. LANZA, La messa alla prova processuale: da strumento di recupero per i minorenni a rimedio generale deflativo, Giuffrè, Milano, 2017, p. 312. Invece l’art.28 comma 5 D.P.R.448/1988 stabilisce che la sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. Per quanto riguarda gli adulti un problema preliminare è stabilire se in presenza dei requisiti di legge il giudice debba procedere alla revoca, come sembra desumersi dalla formulazione letterale della disposizione, oppure se gli sia riconosciuto un margine di discrezionalità nel valutare la rilevanza delle violazioni e se è del caso disporre la revoca. Questa impostazione, tra l’altro, sembra coerente con l’esigenza di assicurare l’osservanza dei contenuti della misura. Per quanto concerne gli adulti il fatto che nell’art.168-quater viene utilizzato l’aggettivo grave sta a significare che basti che vi sia una sola trasgressione, purché grave, al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, perché la prova vada revocata. In tal modo il legislatore ha voluto sanzionare in maniera consistente anche una sola trasgressione particolarmente significativa. Tuttavia parte della dottrina è contraria a quest’approccio meccanicistico nella disciplina della revoca, nonostante consideri questa interpretazione coerente con il testo normativo e con la struttura dell’istituto, ritiene che “escludere aprioristicamente la possibilità per il giudice di valutare l’an della revoca, oltre a svilire la funzione giurisdizionale può incidere negativamente sulla finalità di recupero sociale che la prova persegue”2. Infatti, secondo questa parte della dottrina, il reato commesso o le trasgressioni compiute dal soggetto coinvolto o il suo rifiuto di prestare un dato lavoro di pubblica utilità, per esempio potrebbero non impedire la realizzazione di un percorso di risocializzazione se tenuto conto del contesto in cui va espletata la prova e delle risorse a disposizione. Il profilo quantitativo delle trasgressioni risulta rilevante sia per la revoca della messa alla prova per minorenni, sia per adulti; tuttavia, ciò che risulta chiaro dalla lettura congiunta delle due disposizioni è che per la revoca della messa alla prova per gli adulti è sufficiente una seconda violazione del programma o delle prescrizioni (purché non grave, viceversa ne basterebbe una sola). Quanto detto è evidente dato che nella norma l’aggettivo reiterato è usato al singolare. La formula normativa utilizzata è molto diversa da quella contenuta nel comma 5 dell’art.28 del D.P.R. 448/1988, dove le trasgressioni devono essere 2 Cfr. F. FIORENTIN, Revoca discrezionale per chi viola il programma, in Guida al diritto, 2014, n.21, pp. 83,84. 2 giudice. La scoperta di fatti commessi prima, di quello per cui si procede, potrà incidere sulla valutazione complessiva circa il buon esito dell’esperimento che il giudice dovrà fare una volta completato l’iter. Nonostante in base alla formula normativa di cui all’art.168-quater risulti che il giudice, in presenza di presupposti di legge, sia obbligato alla revoca della misura, “vi è il convincimento e questa risulti la soluzione migliore che la disposizione della revoca in presenza dei presupposti di legge, non sia automatica, ma permanga uno spazio di discrezionalità giudiziaria anche per quanto riguarda l’an del provvedimento di revoca” 5. D'altronde, come sostenuto da Fiorentin, interpretare il meccanismo della revoca in termini rigidamente meccanicistici appare poco coerente con le finalità di recupero sociale della messa alla prova. Per quanto riguarda i minorenni la commissione di un nuovo reato potrebbe non bastare per disporre la revoca dato che il reato può configurarsi come una delle ricadute inevitabili e si potrebbe, quindi, tollerare. A tal proposito va considerato che nell’art. 28 comma 5 il legislatore non fa alcun riferimento alla commissione di nuovi reati, “il legislatore ha detto meno di quanto voluto, poiché, rispetto alle reiterate inosservanze delle prescrizioni, la commissione di uno o più reati rappresenta logicamente un motivo più grave della revoca della sospensione ed anzi il divieto di commissione di ulteriore illeciti penali costituisce una prescrizione implicita di qualsiasi progetto di prova” 6. Infatti, il non commettere nuovi reati è un impegno che il minorenne assume implicitamente anche quando esso non è espressamente previsto. Il fatto che sul punto la legge non dice nulla potrebbe far pensare che il legislatore abbia volutamente evitato la fissazione di una regola rigida lasciando alla valutazione discrezionale del giudice il compito di decidere in base alla specificità del caso concreto, coerentemente ai principi della giustizia minorile. 5 V. E. LANZA, La messa alla prova processuale: da strumento di recupero per i minorenni a rimedio generale deflativo, Giuffrè, Milano, 2017, p. 315. 6 Cfr. C. CESARI, Sospensione del processo e messa alla prova, in AA. VV., Il processo penale minorile a cura di G. GIOSTRA, IV edizione., Giuffrè, Milano, 2016, p. 528. 5 Dunque, il giudice “è chiamato a verificare, caso per caso, se il tipo di illecito e il contesto in cui è stato realizzato possano portare a considerarlo una occasionale ricaduta o il segnale del fallimento precoce della prova” 7. Il giudice dovrà accertare se la commissione del nuovo reato sia il sintomo di una ribellione al patto di messa alla prova, o nonostante la prognosi iniziale del buon esito della prova e della evoluzione positiva della personalità, sia invece espressione di una personalità strutturata alla devianza. Si è osservato, però, che in un soggetto in età evolutiva il momento di crisi non si supera velocemente, ma esige, grande pazienza e tolleranza nell’accettare le ricadute inevitabili. Inoltre, va considerato che l’eventuale nuovo reato può essere espressione di una situazione del tutto eccezionale, che non è espressione di un particolare atteggiamento antisociale del minorenne, ma che ha determinato un fatto non rilevante o è stato frutto di un gesto d’impeto non particolarmente preoccupante. “Secondo altra parte della dottrina, dato che la prescrizione di non violare la legge penale dovrebbe ritenersi implicita nel progetto di prova, la commissione di un nuovo illecito penale comporterebbe ex se comunque la revoca” 8. In conclusione, è possibile affermare, che nel caso di messa alla prova per adulti, in base alla disciplina in materia di revoca, la commissione di un nuovo illecito penale comporta che il giudice debba disporre la revoca dell’ordinanza con cui l’adulto era stato ammesso alla prova; questa soluzione avviene anche nel caso in cui si verifichino gli altri presupposti di legge per disporre la revoca individuati nell’art. 168-quater c.p. ossia nel caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto di svolgere lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, va sottolineato che questa tesi è stata fortemente criticata da una parte della dottrina, ritenendo che la decisione di disporre la revoca o meno, in presenza di presupposti di legge, debba essere lasciata al vaglio discrezionale del giudice, in modo tale da assicurare il fine principale della messa alla prova, che è quello del recupero sociale del soggetto coinvolto. 7 V. C. CESARI, Le alternative, in AA. VV., Procedura penale minorile, a cura di M. BARGIS, III edizione., Giappichelli, Torino, 2019, p. 236. 8 Ibidem. 6 Invece, nel caso della messa alla prova per minorenni, la disciplina in materia di revoca prevede che quando venga commesso un nuovo reato, questo non comporti necessariamente la revoca, ma viene affidato alla discrezionalità del giudice la valutazione dell’impatto che può avere sulla prova, con una verifica che deve tenere conto anche del grado di certezza in ordine alla responsabilità del minorenne per l’ulteriore fatto ascrittogli. Così come per gli adulti, anche per i minorenni, la revoca sembra essere considerata doverosa dal testo normativo, secondo il quale, in presenza di presupposti di legge, la sospensione con messa alla prova semplicemente è revocata. La perentorietà dell’espressione normativa (è revocata) pare infatti non ammettere margini di discrezionalità del giudice nel disporre la revoca. Tuttavia, data la genericità dei presupposti che giustificano la revoca, infatti il comma 5 dell’art. 28 D.P.R. 448/1988 parla solamente di gravi e ripetute trasgressioni alle prescrizioni imposte, senza precisare altrimenti né i presupposti del provvedimento, né le modalità procedurali attraverso le quali si perviene (fatte salve le indicazioni contenute nell’art. 27 disp. att. min.), la loro valutazione è lasciata all’ampia discrezionalità del giudice minorile. In conclusione In conclusione è possibile affermare che nonostante la disciplina della revoca della messa alla prova per minorenni, che per adulti, prevedono che nel momento in cui si verificano i presupposti di legge, il giudice è obbligato a disporre la revoca, considerazioni di opportunità suggeriscono di lasciare la decisione sulla revoca al giudice nell’esercizio del suo potere discrezionale. Soprattutto se si considera che la personalità dei minorenni, a differenza degli adulti, non è già formata e dunque completa, ma è in continua evoluzione e di conseguenza il processo di formazione non è ancora concluso. Nel caso della revoca della messa alla prova per adulti questa può essere disposta anche d’ufficio, in base a quanto stabilito dall’art. 464-octies c.p.p. Per quanto riguarda la revoca della messa alla prova dei minorenni, è certo che la revoca venga disposta su richiesta del p.m., è discusso se il giudice possa disporla d’ufficio e quindi attivarsi autonomamente: secondo alcuni il potere di disporre d’ufficio la revoca è una conseguenza naturale della speculare ammissibilità d’ufficio della prova; altri eccepiscono che il p.m. rientra tra i destinatari delle relazioni 7 che il principio del contraddittorio deve essere rispettato anche in sede di revoca della sospensione. Infatti se già, il contraddittorio costituisce una condizione necessaria per l’ammissione alla prova a maggior ragione non può mancare quando si affronti una situazione ancor più delicata ed impegnativa quale quella relativa alla valutazione delle trasgressioni commesse e alla decisione sull’eventuale esito negativo della prova. Tra l’altro ciò che impone di aderire a questa conclusione è la centralità che hanno anche nel rito penale minorile, alcuni principi costituzionali come: il principio del contraddittorio processuale ai sensi dell’art. 111 Cost., l’incomprimibilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.), il diritto di informazione dell’imputato minorenne sulle vicende processuali, a sua volta legato al rispetto del contraddittorio. Nel momento in cui si prospetta l’eventualità della ripresa del processo per di più anticipata, la regola formale del contraddittorio deve essere osservata, sia pure nei termini più spediti e semplici. Dunque in presenza di relazioni dei servizi dalle quali risultino gli elementi per disporre la revoca della sospensione, verrà fissata una nuova udienza, dedicata alla valutazione delle trasgressioni, anche anticipatamente rispetto alla durata iniziale stabilita per la prova. “Per rendere effettivo il diritto delle parti di interloquire nel merito, è previsto che il presidente debba indicare anticipatamente ai contendenti, nell’avviso, le infrazioni per le quali l’udienza è stata fissata e che possono comportare la revoca della misura” 12. L’udienza ha per oggetto un presumibile esito negativo della prova, si tratterà di un’udienza preliminare o dibattimentale, a seconda delle fasi in cui il processo è stato sospeso. Che il contraddittorio sia un presupposto indispensabile per la regolarità del provvedimento che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova del minorenne risulta chiaro dal fatto che lo stesso art. 28 del D.P.R. 448/1988 al primo comma dispone che il giudice sospende il processo “sentite le parti”. Questa espressione sta a significare che la decisione circa la messa alla prova viene assunta nel contraddittorio delle parti che hanno diritto di essere sentite in merito sia alla scelta di sospendere il processo, che in ordine al contenuto della prova. Deve trattarsi di un’audizione non generica ma che implichi un coinvolgimento specifico sull’opportunità della prova e sulle modalità di 12 V. C. CESARI, Sospensione del processo e messa alla prova, in AA. VV., Il processo penale minorile a cura di G. GIOSTRA, IV edizione., Giuffrè, Milano, 2016, p. 527. 10 trattamento. La violazione di questo diritto di interpello da luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178 c.p.p. lettera c, compromettendo l’intervento e l’assistenza difensiva dell’imputato. Infatti l’art 178 c.p.p. dispone che è sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni riguardanti con riferimento alla lettera c) l’intervento l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altri parti private, si tratta di come già detto di una nullità di ordine generale a regime intermedio che come le nullità a regime assoluto sono rilevabili d’ufficio, ma se ne differenziano perché le prime sono rilevabili in ogni stato e grado del procedimento e sono insanabili. Un esempio di nullità a regime assoluto è quella indicata sempre nell’art. 178 però nella lettera b, precisamente si fa riferimento alla violazione delle disposizioni che compromettono l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m. Anche nel caso della messa alla prova per adulti, la revoca presuppone un contraddittorio con le parti e con la persona offesa. A tal fine viene fissata apposita udienza in camera di consiglio, di cui deve esserne dato avviso almeno dieci giorni prima. In questa udienza verranno valutati i presupposti della revoca. Per quanto riguarda l’importanza del contradditorio a monte, inteso nel senso di presupposto per disporre la misura, è importante considerare che mentre nella messa alla prova per minorenni non vi è alcun dubbio che costituisca un presupposto necessario, per gli adulti non c’è una disposizione che, come per i minorenni (art. 28 comma 1 D.P.R. 448/1988), ne sancisca l’importanza. Tuttavia attraverso un articolato ragionamento è possibile giungere alla conclusione che anche nella messa alla prova per adulti il contradditorio è importante non solo in caso di revoca della misura, ma anche ai fini della decisione che dispone la messa alla prova. Il ragionamento parte dal presupposto che a differenza della messa alla prova per il minorenne, che può essere disposta con ordinanza, anche d’ufficio, previa audizione delle parti, quella per l’adulto presuppone la sua richiesta, che potrà essere formulata in forma orale o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. A tal proposito, l’art. 464-quater, comma 2, c.p.p. prevede che il giudice se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato. “La norma sembra sottolineare la natura consensuale del provvedimento e la implicita 11 rinuncia al contraddittorio. In realtà, attraverso la convocazione, il giudice verifica che l’imputato non sia stato oggetto di indebite pressioni e sia pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche connesse alla sua richiesta, informandolo del potere di revocare o modificare la sua manifestazione di volontà qualora il consenso risulti viziato” . 2. La mediazione penale nell’ambito della messa alla prova per minorenni e per adulti, come strumento di giustizia riparativa. Nell’ambito delle nozioni di trattamento e sostegno rientra l’importante opera svolta dai servizi consistente nella promozione delle attività di conciliazione, riparazione o vera e propria mediazione tra il minorenne autore del reato e la vittima. L’art. 28 comma 2 prevede che il giudice possa impartire, con il provvedimento sospensivo, prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, nonché volte a promuovere la conciliazione tra l’imputato e l’offeso, la norma infatti individua nella messa alla prova il luogo processuale deputato alla rimozione del conflitto tra vittima e reo. Il contenuto delle prescrizioni va specificato nel progetto di intervento, anche in relazione alle modalità di attuazione, fermo restando che nell’ordinanza dovrebbe darsene la descrizione in termini generici o farsene almeno menzione, rinviando poi al progetto allegato. Le attività volte alla riparazione delle conseguenze del reato e le attività di conciliazione volte a promuovere la riconciliazione del minorenne con la persona offesa entrano a far parte del contenuto del progetto, pur costituendone un aspetto meramente eventuale. L’attività conciliativa e riparatoria è volta alla 12
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved