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Educazione Civica appunti, Dispense di Diritto

articoli commentatida 1 a 21 2 giugno 1946/ Costituzione/ Referendum

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 06/07/2023

angelaboccasini04
angelaboccasini04 🇮🇹

17 documenti

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Scarica Educazione Civica appunti e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity! ART. 1 l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione Questo articolo chiarisce che lo Stato italiano è una Repubblica, in cui i cittadini esercitano la propria sovranità eleggendo tutte le cariche pubbliche, e lo possono fare in forma diretta o indiretta. I cittadini nominano con il voto i propri rappresentanti che siedono nella camera dei deputati, in Senato o nei consigli di comuni e regioni. Si stabilisce che la sovranità che spetta al popolo, non è assoluta, infatti è soggetta al rispetto della Costituzione e delle leggi ordinarie. Dire che la sovranità appartiene al popolo vuol dire che esistono delle procedure che permettono ai cittadini di partecipare alle decisioni politiche del Paese. Però ci sono delle norme da rispettare, sia per i governanti che per i governati, per evitare un eventuale strapotere. L’articolo 1 afferma anche che la Repubblica è fondata sul lavoro, vuol dire che il lavoro è uno dei valori fondamentali. ART.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L’art. 2 stabilisce che il cittadino è titolare di diritti inviolabili, ma al tempo stesso deve adempiere a doveri inderogabili come la difesa della patria o il regolare pagamento delle tasse. Questo articolo ci dice che il singolo e la collettività devono imparare a coesistere per il bene di tutti. La tutela dei diritti dell’uomo rappresenta un tratto essenziale del carattere democratico della Repubblica. La tutela dei diritti si estende anche alle formazioni sociali come famiglia, scuola, partiti politici, ecc. in cui si realizza la personalità dei singoli individui. ART. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali, che limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono lo sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. Questo articolo introduce i principi di uguaglianza formale (ciascun cittadino ha pari dignità di fronte alla legge) e di uguaglianza sostanziale (ovvero l’uguaglianza effettiva fra i cittadini). L’art. 3 affida alla Repubblica il compito di ridurre le disparità sociali tra i cittadini, insomma ci deve essere un’equa distribuzione dei diritti che devono avere uguale valore per ciascun cittadino, a prescindere dalla sua posizione sociale, la legge non può fare discriminazioni tra i cittadini. ART. 4 diritto al lavoro L’art. 4 sottolinea l’importanza del lavoro e lo Stato si deve impegnare per dare a tutti i cittadini la possibilità di lavorare, perché con il lavoro essi ricevono la retribuzione con cui soddisfare i propri bisogni ed esprimere le proprie capacità, conoscenze e quindi realizzarsi. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La norma si articola in due commi distinti che possono sembrare contrapposti ma in realtà sono complementari. Il primo identifica il lavoro come un diritto che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini, promuovendo le condizioni che lo rendono effettivo. Il secondo comma contempla invece il lavoro come dovere che ogni cittadino è chiamato ad adempiere, svolgendo un’attività o una funzione che contribuisca al progresso della società, secondo le proprie possibilità e inclinazioni. (La più importante applicazione dell’art.4 si è avuta con la legge 300 del 1970 nota come statuto dei lavoratori, questo provvedimento ha stabilito norme a tutela dei personali e sindacali e ha imposto il rispetto della libertà, della sicurezza e della dignità dei lavoratori subordinati). ART.5 La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. ART. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. All’articolo 10 la Costituzione ha riconosciuto l’impegno dello Stato a collaborare con gli altri Stati per risolvere i problemi e diffondere la pace nel mondo, l’Italia fa parte di molte organizzazioni internazionali per cercare di risolvere problemi mondiali; ha scelto il principio dell’accoglienza riconoscendo il diritto di asilo, a quegli stranieri che scappano da quei paesi in cui non sono rispettati i diritti inviolabili dell’uomo e quindi sfuggono alla mancanza di libertà dal proprio paese di origine, o di chi si rifugia in Italia perché nel suo paese è accusato di reati politici. La Repubblica italiana garantisce a questi stranieri di poter esercitare nel territorio italiano quei diritti e libertà che invece sono stati negati nel loro paese. La Costituzione accorda allo straniero, a certe condizioni di legge, una sicura ospitalità. Inoltre l’articolo vieta l’estradizione, cioè la consegna ad un Paese estero dello straniero ricercato dai regimi antidemocratici per motivi politici, a meno che non abbia compiuto reati di terrorismo o genocidio. Grazie all’articolo 10 il diritto internazionale entra a far parte del nostro ordinamento. L’articolo 10 stabilisce la volontà della Repubblica di rispettare il diritto internazionale, impegnandosi ad emanare leggi che non contrastino con le norme generalmente accettate da tutti gli altri popoli. ART. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La costituzione con questo articolo riconosce che la pace è un valore fondamentale del nostro Stato. I 2 principi fondamentali enunciati da questo articolo sono il diritto alla libertà e alla sicurezza, occorre cercare la via diplomatica per risolvere delle controversie internazionali, evitando che la guerra possa essere la soluzione. La norma implica che il nostro Paese condanni moralmente, politicamente e giuridicamente l’uso della violenza armata come strumento di offesa, cioè come mezzo per risolvere i conflitti tra i popoli. Vieta le guerre di aggressione che possono ledere l’indipendenza e l’integrità territoriale di un altro Stato. Tuttavia l’art. 11 non esclude che la guerra possa essere intrapresa per la legittima difesa, per respingere un attacco armato che metta in pericolo la propria indipendenza, l’esercito può intervenire a scopi di pace e giustizia. Lo stesso articolo mostra la via per conseguire le finalità di pace e giustizia nei rapporti internazionali. ART.12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni La bandiera identifica e rappresenta l’unità del popolo, è il simbolo della Repubblica italiana perciò il suo uso e la sua cura sono tutelati e protetti dalla legge. In particolare è previsto il reato di vilipendio alla bandiera, che sanziona tutti gli atti che distruggono o danneggiano la bandiera. Per esempio è vietato bruciare la bandiera durante una manifestazione, e alla base di questo divieto vi è il dovere di rispettare i simboli dello Stato. ART. 13 libertà personale La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa nessuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La libertà della persona è il presupposto per l’esercizio di tutte le altre libertà garantite dalla costituzione e rappresenta la condizione essenziale affinchè l’individuo possa godere dell’autonomia ed indipendenza necessarie per esercitare ogni altro diritto di libertà. La libertà personale è un diritto naturale dell’uomo, il diritto a non subire imposizioni tanto da altri soggetti che dalla pubblica autorità, sia in una dimensione fisica che morale. ART. 14 libertà di domicilio Il domicilio è inviolabile. Non si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. L’art.14 riguarda la libertà di domicilio, essa consiste nell’impedire l’accesso nei luoghi in cui ciascuno svolge le proprie attività private, quindi riguarda non solo il luogo in cui vive ma anche il luogo dove il soggetto lavora, studia, villeggia. Per cui la costituzione considera domicilio tutti i luoghi in cui il soggetto svolge qualsiasi attività privata. Il domicilio è inviolabile e nessuno può introdursi nei luoghi dove si svolgono le attività private altrui. Anche le autorità pubbliche devono essere autorizzate e le ispezioni da parte delle forze dell’ordine sono tenute previo mandato dell’autorità giudiziaria. ART. 15 libertà di corrispondenza La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. La norma costituzionale in esame è posta a tutela della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione privata, che può essere scritta, telefonica o con qualsiasi altro mezzo tecnico, perché la persona ha il diritto di comunicare come vuole con gli altri. Questo articolo. stabilisce che la nostra corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione devono essere libere e non possono essere intercettate, impedite o controllate, salvo i casi previsti dalla legge come le indagini condotte dalla magistratura per acquisire le prove di reato. La norma si applica sia ai mittenti che ai destinatari della comunicazione, perché la libertà di comunicazione spetta a tutti gli individui. ART.16 libertà di circolazione Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche. di manifestazione del pensiero è considerata una delle caratteristiche della concezione liberale della democrazia. PARLA DEL 2 GIUGNO 1946 Il 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. Infatti si svolse il referendum a suffragio universale che scelse la Repubblica, si scelsero anche i membri dell’Assemblea Costituente che aveva il compito di preparare e approvare la Costituzione della Repubblica. Per la prima volta in una costituzione politica nazionale votavano anche le donne. Il referendum fu indetto al termine della seconda guerra mondiale, qualche anno dopo la caduta del fascismo. PARLA DELLA COSTITUZIONE La Costituzione è l’insieme delle leggi scritte e orali che regolano la vita sociale e l’ordinamento di uno Stato. La costituzione italiana è entrata in vigore il primo gennaio 1948 e dà allo Stato italiano la forma di stato democratico perché la sovranità è esercitata dal popolo, quindi i cittadini decidono tramite il voto. Il voto può essere espresso in 2 modi: direttamente, con il referendum, il cittadino può esprimere personalmente la propria idea; oppure indirettamente, attraverso dei rappresentanti, scelti liberamente con delle votazioni. I caratteri della costituzione sono: scritta, in un documento. Votata, approvata dall’Assemblea Costituente. Lunga perché indica i diritti dei cittadini e le funzioni degli organi costituzionali. Rigida perché per essere modificata necessita di un procedimento speciale. Sociale, obbliga lo stato a rendere i cittadini tutti uguali. Programmatica in quanto obbliga lo stato a realizzare un certo programma. La Costituzione italiana è composta da 139 articoli divisi in 4 parti. La parte iniziale detta i principi fondamentali cioè tutti quei valori che sono alla base della nostra società. Poi la prima parte riguarda i diritti e i doveri dei cittadini. La seconda parte è l’ Ordinamento della Repubblica e riguarda l’organizzazione dello Stato. La parte finale riguarda tutte quelle disposizioni successive all’entrata in vigore della Costituzione e poi ci sono quelle finali che chiudono la Costituzione. I primi 4 articoli della Costituzione stabiliscono il principio di democrazia che dà la forma al nostro Stato, poi altri principi importanti sono: l’inviolabilità dei diritti umani, l’uguaglianza e il diritto al lavoro. Infatti la Costituzione riconosce alla persona diversi diritti di libertà: libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione, di culto, di pensiero ecc .La Costituzione poi riconosce alla persona alcuni diritti che la proteggono in 3 ambiti della società e sono: la famiglia, la sanità e la scuola. Ma la Costituzione stabilisce anche dei doveri per i cittadini e sono di 3 tipi: 1) dovere di difendere la patria, 2) doveri tributari, 3) dovere di fedeltà alla Repubblica, per es. rispettare l’inno, la bandiera. PARLA DEL REFERENDUM Il Referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, è uno strumento di democrazia diretta che consente agli elettori di rispondere senza intermediari ad uno specifico quesito, con un si o con un no su un determinato tema, oggetto di discussione. Oppure scegliere tra due o più opzioni predefinite e ci si esprime con un voto. I referendum si distinguono in base al tipo di scopo : propositivi per proporre una nuova legge; consultivi per sentire il parere popolare su una questione politica; confermativi per chiedere al popolo il consenso affinchè una legge possa entrare in vigore; abrogativi per abrogare una legge esistente; deliberativo per decidere su una questione politica e il popolo è chiamato a deliberare direttamente. Perché il referendum sia valido deve essere raggiunto il quorum di validità, cioè devono partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Affinchè la norma oggetto del referendum sia abrogata, deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. ART. 10 L’art. 10 della costituzione è composto da 4 commi e riguardano il rapporto tra ordinamento giuridico italiano e diritto internazionale, la condizione giuridica dello straniero, il diritto di asilo, il divieto di estradizione per reati politici, quindi detta norme di tutela dello straniero in Italia. La nostra Nazione si impegna a rimanere all’interno della solidarietà internazionale, tale impegno si realizza con l’emanazione di disposizioni coincidenti con le norme del diritto internazionale e tali norme vincolano gli stati. Recita così: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. All’articolo 10 la Costituzione ha riconosciuto l’impegno dello Stato a collaborare con gli altri Stati per risolvere i problemi e diffondere la pace nel mondo, l’Italia fa parte di molte organizzazioni internazionali per cercare di risolvere problemi mondiali; ha scelto il principio dell’accoglienza con il riconoscimento del diritto di asilo, a quegli stranieri che scappano da quei paesi in cui non sono rispettati i diritti inviolabili dell’uomo e quindi sfuggono alla mancanza di libertà dal proprio paese di origine o di chi si rifugia in Italia perché nel suo paese è accusato di reati politici. La Repubblica italiana garantisce a questi stranieri di poter esercitare nel territorio italiano quei diritti e libertà che invece sono stati negati nel loro paese. La Costituzione accorda allo straniero, a certe condizioni di legge, una sicura ospitalità. Inoltre l’articolo vieta l’estradizione, cioè la consegna ad un Paese estero dello straniero ricercato dai regimi antidemocratici per motivi politici, a meno che non abbia compiuto reati di terrorismo o genocidio. Grazie all’articolo 10 il diritto internazionale entra a far parte del nostro ordinamento. L’articolo 10 stabilisce la volontà della Repubblica di rispettare il diritto internazionale, impegnandosi ad emanare leggi che non contrastino con le norme generalmente accettate da tutti gli altri popoli. ART. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La costituzione con questo articolo riconosce che la pace è un valore fondamentale del nostro Stato. I 2 principi fondamentali enunciati da questo art. sono il diritto alla libertà e alla sicurezza, il testo è volto a imporre la ricerca di una via diplomatica per risolvere delle controversie internazionali, evitando che la guerra possa essere la soluzione. La norma implica che il nostro Paese condanni moralmente, politicamente e giuridicamente l’uso della violenza armata come strumento di offesa, cioè come mezzo per risolvere i conflitti tra i popoli. Vieta le guerre di aggressione che possono ledere l’indipendenza e l’integrità territoriale di un altro Stato, non bisogna imporre un certo ordinamento ad un’altra popolazione per perseguire i propri interessi. Tuttavia l’art. 11 non esclude che la guerra possa essere intrapresa per la legittima difesa di respingere un attacco armato che metta in pericolo la propria indipendenza, l’esercito può intervenire a scopi di pace e giustizia. Lo stesso articolo mostra la via per conseguire le finalità di pace e giustizia nei rapporti internazionali. Infatti nel diritto internazionale l’uso della forza militare è limitato, per tutti gli Stati dall’articolo 2 comma 4 della Carta delle Nazioni Unite, con l’eccezione per il caso di autodifesa. L’articolo 11 fu pensato anche per consentire l’adesione dell’Italia all’ONU che richiedeva come condizione per tale adesione, che lo stato si fosse dichiarato amante della pace. ART. 15 libertà di corrispondenza La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. La norma costituzionale in esame è posta a tutela della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione privata, che può essere scritta, telefonica o con qualsiasi altro mezzo tecnico, perché la persona ha il diritto di comunicare come vuole con gli altri. Questo articolo. stabilisce che la nostra corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione devono essere libere e non possono essere intercettate, impedite o controllate, salvo i casi previsti dalla legge come le indagini condotte dalla magistratura per acquisire le prove di reato. La norma si applica sia ai mittenti che ai destinatari della comunicazione, perché la libertà di comunicazione spetta a tutti gli individui. ART. 21 libertà di pensiero Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. La persona ha il diritto di esprimere come vuole le sue idee su qualsiasi argomento e può diffonderle con qualunque mezzo di comunicazione, (televisione, giornale ecc.). Questa libertà garantisce la democrazia, riconoscendo alla persona il diritto di dire liberamente il proprio pensiero. Lo Stato può vietare solo l’espressione del pensiero contraria al buon costume, cioè ai comportamenti che rispettano i valori della società. Ovviamente il diritto di espressione non deve arrecare un pregiudizio agli altri. Sono vietate tutte le manifestazioni contrarie al buon costume e la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. La libertà di manifestazione del pensiero è considerata una delle caratteristiche della concezione liberale della democrazia. ART. 4 diritto al lavoro L’art. 4 sottolinea l’importanza del lavoro e lo Stato si deve impegnare per dare a tutti i cittadini la possibilità di lavorare, perché con il lavoro essi ricevono la retribuzione con cui soddisfare i propri bisogni ed esprimere le proprie capacità, conoscenze e quindi realizzarsi. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La norma si articola in due commi distinti che possono sembrare contrapposti ma in realtà sono complementari. Il primo identifica il lavoro come un diritto che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini, promuovendo le condizioni che lo rendono effettivo. Il secondo comma contempla invece il lavoro come dovere che ogni cittadino è chiamato ad adempiere, svolgendo un’attività o una funzione che contribuisca al progresso della società, secondo le proprie possibilità e inclinazioni. La più importante applicazione dell’art.4 si è avuta con la legge 300 del 1970 nota come statuto dei lavoratori, questo provvedimento ha stabilito norme a tutela dei personali e sindacali e ha imposto il rispetto della libertà, della sicurezza e della dignità dei lavoratori subordinati. . ART. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali, che limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono lo sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. Questo articolo introduce i principi di uguaglianza formale (ciascun cittadino ha pari dignità di fronte alla legge) e di uguaglianza sostanziale (ovvero l’uguaglianza effettiva fra i cittadini). L’art. 3 affida alla Repubblica il compito di ridurre le disparità sociali tra i cittadini, insomma ci deve essere un’equa distribuzione dei diritti che devono avere uguale valore per ciascun cittadino, a prescindere dalla sua posizione sociale, la legge non può fare discriminazioni tra i cittadini. ART.5 La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. In questo art. vengono analizzati 4 concetti fondamentali: unità e indivisibilità dello Stato, decentramento amministrativo nell’erogazione di servizi, promozione e riconoscimento degli enti locali. Quindi si sottolinea l’indivisibilità dello Stato italiano in più stati, perciò l’impossibilità da parte di una singola regione di rendersi indipendente. Nello stesso tempo però si sottolinea l’importanza del decentramento amministrativo dicendo che l’Italia è uno stato unitario ma non accentrato dal punto di vista amministrativo, bensì amministrato da vari enti locali. Per enti locali si intendono i comuni, le province, comunità montane o isolane, che curano gli interessi dei territori che rappresentano. ART.6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Il principio della protezione delle minoranze linguistiche stabilisce che le popolazioni che parlano una propria lingua possano utilizzarla negli uffici pubblici. Questo articolo si ispira al principio del rispetto della lingua parlata da una certa comunità e assume come dato di fatto che in Italia esistono minoranze linguistiche cioè gruppi che non parlano l’italiano come prima lingua. L’articolo 6 trova applicazione soprattutto negli ordinamenti delle regioni a statuto speciale. ART.9 La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge disciplina le forme di tutela degli animali. L’articolo in esame definisce il rapporto tra uomo e natura, mette insieme una serie di concetti tra loro diversi: cultura, ricerca scientifica e tecnica, paesaggio, patrimonio storico e artistico, biodiversità, ecosistema e animali. Lo scopo dell’articolo 9 è quello di tutelare il passato, il presente e il futuro del nostro paese. Il passato per quanto riguarda il nostro patrimonio storico e artistico, Il futuro perché la Repubblica si impegna a promuovere la ricerca scientifica e tecnica, inoltre di recente è stata introdotta anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità ed ecosistemi, pensando al domani delle future generazioni. Al presente in quanto si rivolge anche al paesaggio, agli animali e alla cultura. ART.12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni La bandiera identifica e rappresenta l’unità del popolo, è il simbolo della Repubblica italiana perciò il suo uso e la sua cura sono tutelati e protetti dalla legge. In particolare è previsto il reato di vilipendio alla bandiera, che sanziona tutti gli atti che distruggono o danneggiano la bandiera. Per esempio è vietato bruciare la bandiera durante una manifestazione, e alla base di questo divieto vi è il dovere di rispettare i simboli dello Stato. ART. 13 libertà personale La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa nessuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La libertà della persona è il presupposto per l’esercizio di tutte le altre libertà garantite dalla costituzione e rappresenta la condizione essenziale affinchè l’individuo possa godere dell’autonomia ed indipendenza necessarie per esercitare ogni altro diritto di libertà. La libertà personale è un diritto naturale dell’uomo, il diritto a non subire imposizioni tanto da altri soggetti che dalla pubblica autorità, sia in una dimensione fisica che morale. ART. 14 libertà di domicilio Il domicilio è inviolabile. Non si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. L’art.14 riguarda la libertà di domicilio, essa consiste nell’impedire l’accesso nei luoghi in cui ciascuno svolge le proprie attività private, quindi riguarda non solo il luogo in cui vive ma anche il luogo dove il soggetto lavora, studia, villeggia. Per cui la costituzione considera domicilio tutti i luoghi in cui il soggetto svolge qualsiasi attività privata. Il domicilio è inviolabile e nessuno può introdursi nei luoghi dove si svolgono le attività private altrui. Anche le autorità pubbliche devono essere autorizzate e le ispezioni da parte delle forze dell’ordine sono tenute previo mandato dell’autorità giudiziaria. ART.16 libertà di circolazione Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi di legge. In questo articolo è prevista la libertà per ogni cittadino italiano di circolare e stabilirsi in modo temporaneo o permanente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Sono previste limitazioni di carattere generale per motivi sanitari, ad esempio nel caso di epidemie e tali limitazioni sono dettate dall’ esigenza di tutelare la salute dei cittadini. Oppure la limitazione della libertà di circolazione può avvenire nei confronti di individui ritenuti potenzialmente pericolosi per la vita o il patrimonio di altri cittadini o per le istituzioni. ART. 17 libertà di riunione I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso alle autorità, che possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. L’articolo 17 riconosce una piena libertà di riunione sia nei luoghi pubblici che privati, solo per le riunioni nei luoghi pubblici è richiesta almeno tre giorni prima e in forma scritta, la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza. I due soli limiti al diritto di riunione sono rappresentati dalla necessità che i cittadini si riuniscano pacificamente e senza armi. La libertà di riunione è una libertà individuale ad esercizio collettivo. L’articolo 17 non pone limiti alle finalità della riunione, purchè siano lecite. ART.18 libertà di associazione I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Questa libertà di associazione è diversa da quella di riunione in quanto può avere un carattere stabile e duraturo nel tempo, il diritto di associazione viene tutelato dalla costituzione sempre che mantenga i caratteri di legalità, di trasparenza e di non violenza. La persona ha il diritto di partecipare a un’associazione che sceglie come vuole e lo Stato non può impedire alla persona di incontrarsi per raggiungere uno scopo comune. Lo Stato vieta tre tipi di associazione: a delinquere, segrete, quelle che vogliono ottenere il potere con le armi. ART.19 libertà religiosa Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. L’articolo 19 garantisce la libertà religiosa, sotto il profilo individuale e collettivo. Tutti coloro che si trovano sul territorio italiano (anche stranieri o rifugiati) hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, qualunque essa sia senza che una religione sia privilegiata rispetto alle altre. Il contenuto dell’articolo 19 è collegato all’articolo 2 per il riconoscimento ei diritti inviolabili dell’uomo. ART. 20 divieto di discriminazione delle associazioni religiose Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di limitazioni legislative, né di gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. L’articolo 20 della Costituzione vieta allo Stato di prevedere trattamenti sfavorevoli o discriminatori a carico di associazioni o enti solo perché perseguono fini religiosi, né li può pregiudicare con provvedimenti di carattere fiscale. Si vogliono quindi evitare forme di discriminazione nei confronti degli enti ecclesiastici e l’uguaglianza tra le fedi, ribadendo il principio di pluralità dello Stato per quanto riguarda l’aspetto religioso.
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