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EDUCAZIONE CIVICA: CAPORALATO, CONDIZIONE DELLE DONNE E LAVORO 4 RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, Schemi e mappe concettuali di Diritto

EDUCAZIONE CIVICA: CAPORALATO, CONDIZIONE DELLE DONNE ED INSERIMENTO NEL LAVORO DURANTE LA 4 RIVOLUZIONE INDUSTRIALE - Il caporalato - Monopolio del trasporto - Legislazione - Permesso di soggiorno per chi collabora - 2014: filiera produttiva etica, rete di lavoro agricolo o di qualità - legge n 199/2016 - Questione femminile e mondo del lavoro - la donna come angelo del focolare - Anna Kuliscioff e Lidia Poet - forza lavoro "flessibile" - il lavoro a chiamata - la tutela della maternità e le sue conseguenze - l'uguaglianza tra uomo e donna - la lotta contro i licenziamenti per causa di matrimonio - l'iniziativa di Angelina Merlin - l'approdo alla legge contro il licenziamento per matrimonio - un'uguaglianza ancora lontana - prepararsi al lavoro nell'era della quarta rivoluzione industriale - saremo sostituiti dai robot? - nuove opportunità e nuovi lavori - gig economy - INPS INAIL e diritti garantiti al lavoratore dalla legge sulla previdenza sociale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

Caricato il 30/06/2024

sabrina.surugiu
sabrina.surugiu 🇮🇹

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Scarica EDUCAZIONE CIVICA: CAPORALATO, CONDIZIONE DELLE DONNE E LAVORO 4 RIVOLUZIONE INDUSTRIALE e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto solo su Docsity! Il Caporalato Con “sistema del caporalato” si fa riferimento all’intermediazione, reclutamento ed organizzazione illegale della manodopera, nonché allo sfruttamento lavorativo (prevalentemente) in agricoltura. Il termine caporalato indica l’attività criminale esercitata dai caporali. Il caporale, nell’Italia meridionale, è colui che trova gli operai ed i braccianti agricoli per farli lavorare nei campi (dove i lavoratori vengono sfruttati a scopo di raccogliere la frutta e la verdura di stagione) o nei cantieri edili abusivi. I caporali fungono da intermediari con i datori di lavoro ed hanno il compito di arruolare la mano d’opera, trattenendo per sè una parte del compenso (una specie di tangente). MONOPOLIO DEL TRASPORTO Un tratto cruciale di tale fenomeno è il monopolio del sistema di trasporto, il che costringe i braccianti a dover pagare anche lo spostamento verso i luoghi di lavoro. Nelle prime ore del giorno i caporali cercano manodopera, quindi i lavoratori per la giornata a scopo di farli lavorare abusivamente fuori da qualsiasi controllo e privi di assicurazione. LEGISLAZIONE Art.27 legge n. 264/1949 :provvedimento in materia di avviamento al lavoro ed assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, il quale puniva le violazioni con un’immensa ed il sequestro del mezzo utilizzato al fine di attività illecita; tale divieto venne successivamente ribadito dagli articoli 1 e 2 I.n. 1369/1960⇒ divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi. D.lgs.n.276/2003: riformulazione degli strumenti lavoristici di contrasto al fenomeno; D.I.n 138/2011: (convertito in legge n.148/2011) in seguito alla pressione delle forze sindacali che introdurrà all’interno del nostro ordinamento il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro⇒ art. 603 bis c.p. D.lgs.n 109/2012: ha inasprito le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che assumono lavoratori in posizione irregolare, prevedendo delle ipotesi aggravanti (con pene aumentate da un terzo alla metà) nei casi in cui il divieto di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare sia caratterizzato da un particolare sfruttamento. PERMESSO DI SOGGIORNO PER CHI COLLABORA È previsto, per le ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero che presenta denuncia/coopera nel procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con parere favorevole del giudice, il rilascio di permesso di soggiorno denominato “per casi speciali” ai sensi dell’art.22, comma 12 sexies del D.lgs n.286/1998 (così come da ultimo modificato dalla legge n.132 del 1 dicembre 2018). 2014: FILIERA PRODUTTIVA ETICA, RETE DI LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ Nel 2014 (art.6 D.l.n.91/2014, convertito con modificazioni della legge n.116/2014), invece, il legislatore ha cercato di responsabilizzare le aziende agricole tramite la creazione di una filiera produttiva eticamente orientata + creazione di una rete di lavoro agricolo di qualità a cui le imprese agricole possono iscriversi nel caso in cui: ● non abbiano riportato condanne penali; ● non abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro/legislazione sociale/di imposte sui redditi/valore aggiunto; ● non siano destinatarie di sanzioni amministrative definitive; ● siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. LEGGE N.199/2016 “Disposizione in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. Ha previsto specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed esteso responsabilità e sanzioni per caporali ed imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione. I principali filoni d’intervento della legge riguardano: ● riscrittura del reato del caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che introduce la sanzionabilità anche del datore del lavoro; ● applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità; ● arresto obbligatorio in flagranza di reato; ● rafforzamento dell’istituto della confisca; ● adozione di misure cautelari riguardo l’azienda agricola in cui viene commesso il reato; ● estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo anti-tratta; ● potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; ● graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo. ART .603 bis C.p.: aggiorna ed inasprisce il contenuto dell’art.603-bis del Codice Penale che prevede sanzioni in presenza di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La responsabilità e le sanzioni sono quindi estese sia ai caporali che agli imprenditori che ricorrono alla loro intermediazione. (Salvo il fatto che costituisca più grave reato) è punito con reclusione da uno a sei anni + multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chi: ● recluta manodopera con scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; ● utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori anche mediante l’attività di intermediazione ( punto precedente) sottoponendoli a condizioni di sfruttamento approfittandosi dello stato di bisogno di questi. Se questi fatti sono commessi mediante violenza/minaccia viene applicata la pena della reclusione da cinque ad otto anni + multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Secondo il presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una/più delle seguenti condizioni: ● ripetuta corresponsione (pagamento in cambio di una prestazione) di retribuzioni in modo diverso da quello prestabilito dai contratti correttivi/sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ● ripetuta violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, periodi di riposo,riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie; ● sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; ● sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: ● numero di lavoratori reclutati > di tre; ● uno/più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; ● aver commesso il fatto esponendo i lavoratori a situazioni particolarmente pericolose. Questione femminile e mondo del lavoro. L’emancipazione delle donne lavoratrici in Italia, dal Risorgimento agli anni ‘70 del 1900: accesso a tutte le professioni, prime tutele delle madri lavoratrici e legge contro il licenziamento per matrimonio. LA DONNA COME “ANGELO DEL FOCOLARE” Durante l’età moderna (1492-1789) le donne restavano confinate in casa e la loro eventuale professione veniva vista come “disonesta e infamante”. Diffusa era l’idea che dovesse essere il marito a mantenere la moglie e la famiglia, il contributo della donna era considerato accessorio (non importante). A partire dal 18° secolo l’ozio delle donne era visto come un segno di nobiltà nei ceti medi. Si consolida l’idea della donna intesa come madre e moglie, devota alla casa e all’educazione dei figli→ angelo del focolare, debole e inferiore all’uomo fisicamente e mentalmente che necessita di essere tutelato come un bambino. Molte donne pur di ottenere un lavoro firmano contratti e accettano di essere licenziate o di doversi dimettere in caso di matrimonio. Le donne cercavano diverse scappatoie per ingannare la clausola di nubilato, come sposarsi di nascosto o fingere di non poter avere figli, altre donne rinunciavano direttamente alle nozze scegliendo la convivenza. Negli anni 50 questa situazione viene denunciata da consigli comunali, sindacati e associazioni femminili (il settimanale “Noi donne”, “La Stampa” ecc). Il Ministero del Lavoro nel 1955 dichiara illecita la clausola di nubilato ma i licenziamenti per matrimonio non si fermano. L’INIZIATIVA DI ANGELINA MERLIN Fin dal 1951 ANGELINA MERLIN presenta al Senato una proposta di legge per vietare il licenziamento delle donne che si sposano. “Nessun uomo è mai stato licenziato per matrimonio”, fa presente la senatrice, anzi gli uomini sposati e con figli vengono assunti maggiormente. La pratica del licenziamento per causa di matrimonio viene condannata dalla Commissione Lavoro del Senato, ma il disegno di legge (bozza) decadde dopo che il Partito si sciolse. La legge venne riproposta dalla senatrice Merlin nel 1953, dopo una lunga discussione, varie polemiche e rinvii la legge non viene approvata e decade. L’APPRODO ALLA LEGGE CONTRO IL LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO Nel 1961 alcune deputate e senatrici membri dell’Unione donne italiane pubblicano a Roma il “Libro bianco sui licenziamenti per causa di matrimonio in Italia” che raccoglie testimonianze e documenti. A fine febbraio dello stesso anno si tiene a Milano un convegno, organizzato dal Comitato di associazioni femminili per la parità di retribuzione. Il convegno non condanna solo i licenziamenti dovuti al matrimonio, ma anche una serie di proposte concrete: ● legge che vietava i licenziamenti per matrimonio ● completa mutualizzazione degli oneri di tutela della maternità (una delle principali cause di licenziamento) ● un ampliamento dei servizi sociali Si arriva all’approvazione della legge del 1963 «Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860». La legge sancisce la nullità delle clausole di nubilato e dei licenziamenti a causa di matrimonio. UN’UGUAGLIANZA ANCORA LONTANA Negli anni successivi si assiste a un aumento ● delle garanzie per le lavoratrici madri (1971) ● all’istituzione di asili nido comunali (1971) ● all’estensione ai padri del diritto di assentarsi dal lavoro per la cura dei figli (1977/2000). Ancora oggi in Italia persiste l’immagine tradizionale della donna dedita prevalentemente alla famiglia e ai compiti di cura e di assistenza (dei figli, dei genitori anziani), situazione che la costringe spesso ad abbandonare il lavoro per la mancanza di adeguate politiche a sostegno della famiglia. Prepararsi al lavoro nell'era della quarta rivoluzione industriale Oggi viviamo in una società postindustriale in cui i servizi prevalgono sull'industria pesante. Dagli anni duemila si iniziò a parlare di QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE o INDUSTRIA 4.0. Consiste che in molte mansioni sono svolte in modo automatizzato e digitalizzato tramite impiego di intelligenza artificiale e di algoritmi molto sofisticati. Tra le risorse più diffuse sono le: machine learning = apprendimento automatico delle macchine, che impara dall'esperienza senza bisogno di riprogrammazione. E poi anche il deep learning, basato sulle reti neurali artificiali: insieme di neuroni artificiali in grado di riconoscere oggetti e persone, come guidare un'auto. L'industria 4.0 si basa sull'enorme capacità computazionale raggiunta dai sistemi informatici, in grado di processare e incrociare dati, chiamati big data, secondo i modelli di analisi della Data Science SAREMO SOSTITUITI DAI ROBOT? L'intelligenza artificiale ha già iniziato a sostituire gli esseri umani in molti lavori, e di farlo sempre di più. Si parla di Jobless growth = sviluppo senza lavoro. Molte aziende hanno licenziato dei dipendenti perché potevano permettersi di investire tecnologicamente. Le macchine sostituiranno l'uomo nei lavori manuali a bassa specializzazione e nelle professioni impiegatizie che si basano su protocolli e attività ripetitive. Si useranno le macchine a svolgere lavori faticosi, pericolosi, quindi è una buona notizia, così da prevenire i rischi di morte sul lavoro. Alcuni rischi possono sorgere per le professioni "insospettabili", come consulente finanziario, grazie ai software di intelligenza sono in grado di compilare la dichiarazione dei redditi. E con l'avvento del Blockchain (registro digitale dove le voci sono raggruppate in blocchi), non sarà necessario un soggetto che certifichi la validità di un documento, poiché è tutto automatico. Ma le nuove tecnologie stanno cercando nuove professioni e milioni di nuovi posti di lavoro. NUOVE OPPORTUNITÀ E NUOVI LAVORI Bisogna cogliere le nuove opportunità per affrontare il cambiamento senza subirlo. Bisognerebbe investire in istruzione e formazione, i lavoratori dovranno aggiornarsi e riconvertirsi nel corso della propria vita, ma anche i giovani, che faranno professioni che ancora non esistono Per chi non riuscirà a "convertirsi", spetta alla politica una risposta cercando di attribuire contraccolpi più duri, come redistribuzione della ricchezza prodotta dalle macchine, sostegni e forme di reddito garantito ai cittadini. LAVORO FLESSIBILE Tema centrale è la flessibilizzazione o "posto fisso": sempre meno persone possono aspirare a contratti a tempo determinato. Significa una precarizzazione del lavoro? Se la flessibilità si instaura in un contesto ideale con costante richiesta di lavoro, non necessariamente. Il lavoratore può favorire di una vita professionale più varia. Ma questo succede raramente e quindi la precarizzazione è molto diffusa. GIG ECONOMY Si parla un modello economico fatto di lavori occasionali, solo quando c'è richiesta. Domanda e offerta sono gestite da internet attraverso app dedicate come Uber. I lavoratori di gig economy lamentano mancanza di diritti e tutele adeguate. In Italia una categoria più attiva è quella dei rider che fanno consegne a domicilio tramite piattaforme food delivery. INPS, INAIL E DIRITTI GARANTITI AL LAVORATORE DALLA LEGGE SULLA PREVIDENZA SOCIALE L’acronimo “INPS” va ad indicare l’istituto della previdenza sociale, ossia il principale ente del sistema pensionistico italiano che, insieme ad INPDAP ed all’INAIL, é completamente pubblico. Esso è definito come ente strumentale in quanto strumento mediante cui lo Stato Italiano adempie agli obblighi in materia di previdenza ed assistenza sociale previsti dall’art. 38 della Costituzione. É l’ente previdenziale con maggior iscrizioni in quanto ad esso si riferiscono, ai fini previdenziali ed assistenziali, tutti i lavoratori del settore privato. Per questo, tutti i datori di lavoro privati sono tenuti, al momento dell’assunzione di un lavoratore subordinato, ad effettuare l’iscrizione all’ente in questione. Successivamente, l’INPS stesso provvede all’inquadramento previdenziale (ex art.49 legge 88/1989) inquadrando l’azienda, in base alla documentazione presentata, in un determinato settore. L’acronimo “INAIL”, va invece ad indicare l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e si tratta di un ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Gli obbiettivi di esso sono quindi: ● ridurre il fenomeno infortunistico; ● assicurare i lavoratori che svolgono attività rischiose; ● garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro; ● realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e verifica in materia di prevenzione/sicurezza. L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti nelle attività individuate dalla legge come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni/malattie professionali causati dall’attività lavorativa. Essa esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti. Per ridurre tale fenomeno, l’INAIL realizza inoltre iniziative di: ● monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni; ● indirizzo, formazione e consulenza in materia di prevenzione alle piccole e medie imprese ed agli organi di controllo; ● finanziamento alle imprese che investono in sicurezza; ● ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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