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Elaborato Elementi Diritto delle Imprese - Ingegneria Gestionale - Unimercatorum 2 punti, Esercizi di Economia e Gestione Delle Imprese

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 10/03/2022) 06/04/2022, n. 11234 CASSAZIONE CIVILE › Ricorso SOCIETA' › Capitale (aumento e riduzione) PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE › Onere della prova

Tipologia: Esercizi

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Scarica Elaborato Elementi Diritto delle Imprese - Ingegneria Gestionale - Unimercatorum 2 punti e più Esercizi in PDF di Economia e Gestione Delle Imprese solo su Docsity! ELABORATO DELLO STUDENTE ACQUARO EMILIANO Nel caso che ci occupa parte ricorrente conviene in giudizio la LEM s.r.l. dinanzi alla Suprema Corte per sentire dichiarare la illegittimità della deliberazione di azzeramento del capitale sociale e di contestuale aumento dello stesso lamentando abusi di potere nelle modificazioni del capitale di cui sopra, nonchè violazione dei principi cardine del nostro Ordinamento quali la cosa giudicata e l’onere della prova. Con Ordinanza n. 11234 del 06/04/2022, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, statuisce, rigettando il ricorso, che risulta essere valida in tema di società, la delibera assembleare che, a seguito di riduzione del capitale sociale per perdite, decida l'azzeramento e il contemporaneo aumento, anche ad una cifra superiore al minimo, del menzionato capitale sociale mediante la sottoscrizione immediata e per intero del socio presente, purché ai soci assenti o impossibilitati alla sottoscrizione immediata sia consentito di esercitare, nel termine stabilito dall'art. 2441 c.c., il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell'originario sottoscrittore, dal momento che l'esercizio postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove "pro quota" e retroattivamente gli effetti dell'originaria sottoscrizione. La decisione della Suprema Corte, pertanto, si fonda sugli artt. 2441 c.c. e 2482- quater c.c., nonché sugli artt. 2909 c.c. e 2697 c.c. In particolare, l’art. 2441 c.c. si riferisce al diritto di opzione, che si sostanzia nell’essere il diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale a pagamento. Consente di mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa al capitale e al patrimonio sociale, e quindi alla formazione della volontà sociale attraverso il voto (funzione amministrativa); serve inoltre a mantenere inalterato il valore reale della partecipazione azionaria in presenza di riserve accumulate (funzione patrimoniale). Il diritto di opzione ha un proprio valore economico, spesso notevole, che l’azionista può monetizzare cedendolo a terzi. Attualmente il diritto di opzione ha per oggetto le azioni di nuove emissione di qualsiasi categoria e le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società. Il diritto di opzione è attribuito a ciascun azionista in proporzione al numero di azioni già possedute. Per l'esercizio del diritto la società deve garantire un termine non inferiore a 30 giorni, che decorre dal momento dell'iscrizione dell'offerta di opzione nel registro delle imprese. Gli amministratori non sono liberi di collocare le azioni rimaste inoptate. Se le azioni non sono quotate, coloro che hanno esercitato il diritto di azione hanno diritto di prelazione sulle azioni non optate, purché ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'esercizio dell'opzione. Se le azioni sono quotate, i diritti di opzione residui devono essere offerti al mercato regolamentato per almeno 5 riunioni ed il ricavato della vendita va a beneficio del patrimonio sociale. Se dopo queste operazioni restano ancora delle azioni inoptate, gli amministratori hanno libertà di collocamento. Esistono casi di esclusione del diritto di opzione in presenza di situazioni oggettive rispondenti a un concreto interesse della società: quando le azioni devono essere liberate mediante conferimenti in natura; quando l’interesse della società lo esige; quando le azioni devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. Nei primi due casi è obbligatoria l'emissione delle nuove azioni con sovrapprezzo. Alla società è però lasciato un margine di discrezionalità nella determinazione del relativo ammontare. Il diritto di opzione non si considera però escluso o limitato quando le azioni di nuova emissione sono sottoscritte da banche o da altri soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari con l'obbligo di offrirle successivamente agli azionisti rispettando la disciplina del diritto di opzione. Come premesso vengono in rilievo, altresì, le variazioni del capitale sociale che può essere aumentato o diminuito attraverso modificazioni dell'atto costitutivo, deliberate dall'assemblea straordinaria e iscritte nel registro delle imprese. Sia l'aumento sia la riduzione del capitale sociale possono assumere carattere reale o nominale Pertanto, istituto cardine per dirimere la controversia si rinviene nel dettato dell’art. 2482-quater c.c., il quale detta una disciplina specifica per la riduzione del capitale sociale. Lo stesso può essere reale o nominale, a seconda che la riduzione dia luogo o meno ad un corrispondente rimborso ai soci del valore dei conferimenti; sia o meno accompagnata da una contestuale riduzione del patrimonio sociale. In particolare, la riduzione reale del capitale sociale si caratterizza per una serie di cautele sostanziale e procedimentali, in quanto rappresenta una operazione potenzialmente pericolosa per i creditori sociali e per i soci di minoranza. Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto della soglia minima fissata per la s.p.a. per legge (120.000€). L'avviso di convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori deve indicare le ragioni e le modalità di riduzione. La delibera può essere eseguita soltanto 90 giorni dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. Entro questo termine, i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. L'opposizione sospende l'esecuzione della delibera fino alla pronuncia di giudizio da parte del tribunale. La riduzione reale può aver luogo mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, o mediante rimborso agli stessi del capitale. La società può anche procedere all'acquisto di azioni proprie per poi annullarle. In caso di estrazione a sorte per l'annullamento delle azioni, agli azionisti estratti rimborsati vengono assegnate delle "azioni di godimento". Le azioni di godimento partecipano alla distribuzione degli utili solo dopo che sia stato corrisposto alle altre azioni un dividendo pari all'interesse legale sul valore nominale. Per lo stesso motivo le azioni di godimento partecipano alla ripartizione del saldo attivo di liquidazione solo dopo che alle altre azioni sia stato rimborsato il valore nominale. Le azioni di godimento non attribuiscono il diritto di voto. Di converso, la riduzione nominale del capitale sociale per perdite consiste nell'adeguare la cifra del capitale sociale nominale all'attuale minor valore del capitale reale. La società non è obbligata a ridurre il capitale sociale fino a quando la perdita dello stesso non sia superiore ad un terzo. Non si ha perdita del capitale fin quando l'importo delle perdite non supera l'ammontare di riserve. La riduzione facoltativa per perdite segue la disciplina generale delle modificazioni dell'atto costitutivo. La riduzione del capitale sociale diventa invece obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre 1/3. Se il minimo legale non è stato intaccato, gli amministratori o nel caso di loro inerzia il collegio sindacale devono convocare senza indugio l'assemblea straordinaria e sottoporle una situazione patrimoniale aggiornata della società. L'assemblea così convocata prende "gli opportuni provvedimenti". Non è quindi tenuta a decidere l'immediata riduzione del capitale sociale. Tuttavia, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria deve ridurre il capitale. In mancanza la riduzione è disposta d'ufficio. La disciplina diventa più rigorosa se il capitale scende al di sotto del minimo legale. In tal caso l'assemblea deve necessariamente deliberare la riduzione e il conseguente aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società. Se l'assemblea non adotta una di queste decisioni, la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione. Per quanto concerne il caso di specie, il combinato disposto degli artt. 2482 - quater e dell’art. 2481 c.c (aumento del capitale sociale), non vieta affatto l’aumento di capitale, contestualmente all’operazione di di riduzione del capitale per perdite, purché sia consentito ai soci il mantenimento della quota di partecipazione. In ordine al secondo motivo di ricorso, istituto giuridico, dirimente, che viene in rilievo nell’Ordinanza della Suprema Corte che ci occupa, e’ l’art. 2909 c.c., rubricato “Cosa giudicata”, dal quale si rinviene che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa". Siamo dinanzi al c.d. giudicato sostanziale, per distinguerlo dal c.d. giudicato formale (art. 324 c.p.c.), ma che con lo stesso si pone in soluzione di continuità. Non si tratta di due istituti diversi, ma di due aspetti dello stesso fenomeno costituito dalla incontrovertibilità della sentenza. La ratio sottesa è quella della certezza dei rapporti giuridici secondo cui il provvedimento del Giudice che statuisce sul processo è - anche solo parzialmente - definitivo, ovvero non più suscettibile di modifica. Ciò significa che, in relazione alla cosa giudicata sostanziale operano i seguenti principi: a) l’autorità di tale accertamento non si estende a tutto ciò che il Giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma è circoscritta ai fatti, alle situazioni o ai
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