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ELEMENTI DI CONTABILITA' PUBBLICA PER CONCORSI, Sintesi del corso di Contabilità Pubblica

Breve sintesi di contabilità pubblica (L. 196/2009) per concorsi

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 09/02/2022

santoiemma-mariantonietta
santoiemma-mariantonietta 🇮🇹

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Scarica ELEMENTI DI CONTABILITA' PUBBLICA PER CONCORSI e più Sintesi del corso in PDF di Contabilità Pubblica solo su Docsity! ELEMENTI DI CONTABILITA’ PUBBLICA. Nel modello di democrazia parlamentare il bilancio dello stato si configura come un particolare documento amministrativo-contabile, redatto da organi di amministrazione attiva e dunque espressione del potere esecutivo, al quale è attribuito tuttavia forza e valore di legge. Il Parlamento, per mezzo di una specifica legge di approvazione, assume attraverso il bilancio le principali decisioni in materia di finanza pubblica attinenti alla sfera statale. Il bilancio dello stato è sostanzialmente un documento contabile che rappresenta, nella forma di previsione, le operazioni finanziarie che saranno effettuate in un determinato periodo di tempo. Il bilancio di previsione ha quindi carattere autorizzatorio. A differenza del bilancio di esercizio civilistico, che è redatto secondo la contabilità economico- patrimoniale, il bilancio dello stato si presenta come un bilancio finanziario e di previsione. Ed infatti le risultanze effettive, conseguite alla chiusura della gestione, sono riepilogate in un documento separato e diverso dal bilancio dello stato che in contabilità pubblica assume il nome di rendiconto. Il rendiconto generale dello Stato, prima di essere approvato dal Parlamento, deve essere sottoposto al controllo di parificazione della Cote dei Conti. Per comprendere bene la differenza che sussiste tra bilancio civilistico, che utilizza principalmente il criterio della competenza economico-patrimoniale, e il bilancio finanziario che altro non è che un bilancio di previsione, è necessario comprendere quelli che sono i principali sistemi di registrazione delle operazioni che sono: - Il criterio di cassa, secondo il quale le operazioni sono registrate ed imputate al periodo contabile di riferimento, non quando l’impegno in termini di entrata o spesa è stato assunto, bensì quando l’ammontare relativo è stato effettivamente ricevuto o corrisposto. Da questo si comprende come l’approccio contabile di cassa è lacunoso nel riconoscimento di obbligazioni future o di anticipi sulle entrate. In una contabilità per cassa, in effetti, mancano importanti elementi, come per esempio le obbligazioni pensionistiche. - Il criterio di competenza economica, secondo il quale le operazioni sono registrate nel periodo contabile di riferimento in cui l’obbligazione si perfeziona da un punto di vista giuridico, indipendentemente dal verificarsi del pagamento corrispettivo o dell’entrata relativa. E’ facile comprendere come questo sistema di contabilità detto accrual appare più idoneo a valutare tutte le passività e attività non solo attuali ma anche potenziali. Secondo il criterio di competenza economica viene redatto il budget economico allegato allo stato di previsione di spesa del bilancio di previsione dello stato. Il nostro bilancio tuttavia non è soltanto un bilancio finanziario, quindi di previsione, in quanto dal 2013 è diventato obbligatorio per tutte le amministrazioni dello stato adottare un modello di contabilità economico-patrimoniale. Esso, infatti, è redatto sia secondo il criterio di cassa che il criterio di competenza economica. Ai sensi della L. 196/2009, il periodo di tempo considerato quale misura per l’individuazione temporale del bilancio dello Stato e degli enti pubblici è l’anno solare che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre (c.d. esercizio finanziario). Alla luce di quanto detto, si può operare una prima distinzione in materia che attiene allo scopo perseguito e ai soggetti che lo pongono in essere tra: - Bilancio economico, proprio delle aziende private ma anche delle aziende pubbliche quando perseguono fini economici ed operano nell’ambito e con le regole del mercato, il quale concerne l’individuazione dei costi sostenuti e dei ricavi intervenuti nell’ambito di una certa attività e di un determinato periodo di tempo allo scopo di individuare un utile di gestione. - Bilancio finanziario, tipicamente adottato negli enti pubblici, il quale non tende ad un calcolo economico ma viene inteso come uno strumento di autorizzazione alla erogazione delle spese che gli enti pubblici sono chiamati ad effettuare. Rispetto al tempo cui si riferiscono i bilanci, i bilanci si suddividono in: - Bilancio di previsione, che rappresenta la configurazione tipica del bilancio dello stato, il quale non espone dati relativi a fatti finanziari esauritisi ma solo previsti in relazione all’attività predisposta e programmata. - Bilancio consuntivo, i quali si riferiscono ad un esercizio finanziario già concluso e contengono l’indicazione delle entrate effettivamente realizzate e delle spese effettivamente sostenute nello stesso periodo. Nella contabilità pubblica, il bilancio consuntivo è denominato rendiconto generale, mentre per bilancio tout court si intende tipicamente il bilancio di previsione. Le regole generali di contabilità finanziaria prevedono che per ogni unità elementare di bilancio (in precedenza unità previsionale di base) siano rappresentati i valori di gestione sia in termini previsionali che consuntivi: - Di competenza finanziaria (accertamenti per le entrate, ed impegni per le uscite); - Di cassa (riscossione e pagamenti); - Dei residui (attivi e passivi, in relazione ai valori che al termine di ogni anno hanno attraversato la fase della competenza finanziaria, ma non quella di cassa). Alla luce di quanto fin qui detto, si può dire che il bilancio di previsione adottato dalle amministrazioni pubbliche è incentrato sui criteri di cassa e/o competenza giuridica, mentre il bilancio consuntivo o meglio il rendiconto accoglie la gestione di cassa e quella dei residui attivi e passivi. Come vedremo successivamente, inoltre, entro il 30 aprile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per mezzo della Ragioneria Generale dello Stato, invia il rendiconto generale dello Stato alla Corte dei Conti per il giudizio di parificazione. La parificazione è l’attività di controllo svolta dalla Corte dei Conti al fine di verificare la corrispondenza tra i dati contenuti nel La legge costituzionale ha altresì novellato l’art. 117 Cost., inserendo la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici tra quelle sulle quali lo stato ha una competenza legislativa esclusiva. Mentre, a mente del titolo V della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in generale sono demandati alla legislazione concorrente. L’art. 24 della L. 196/2009 conferma i principi della integrità, universalità ed unità del bilancio dello stato. Sulla base del principio dell’integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Sulla base del principio di universalità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all’art. 40, comma 2, lett. p. Connesso al principio dell’universalità vi è quello dell’unità in base al quale è vietata l’assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. La L. 196 conferma il metodo della programmazione nelle scelte del bilancio. A tal fine l’art. 8 della medesima legge realizza uno degli obiettivi cruciali della contabilità ovvero il coinvolgimento dei diversi livelli di governo nella definizione delle decisioni di bilancio. Invero, l’art. 8, co. 1, dispone che le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal Documento di economia e finanza (DEF). Il DEF deve essere presentato dal Governo al Parlamento entro il 10 aprile di ogni anno. Contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica riferiti almeno al triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Il DEF si compone di 3 sezioni: - La prima espone i contenuti richiesti per il Programma di stabilità (PS) ovvero gli obiettivi di politica economica che si vuole raggiungere e il quadro completo delle previsioni economiche e finanziarie per almeno il triennio successivo; gli obiettivi programmatici triennali in materia di indebitamento netto, per il saldo di cassa, in rapporto al prodotto interno lordo al netto e al lordo degli interessi; le ipotesi di evoluzione che potrebbe avere l’indebitamento netto e il debito del bilancio pubblico statale…. - La seconda sezione contiene l’analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche dell’anno precedente e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici; le previsioni triennali del saldo di cassa del settore statale con l’indicazione delle modalità di copertura… - La terza sezione reca lo schema del Piano nazionale di riforma (PNR) redatto sotto l’osservanza dei regolamenti dell’unione europea e dalle linee guida specifiche da essa indicate. Tra gli elementi fondamentali di questa sezione troviamo: le priorità del paese e le più importanti riforme strutturali da realizzare con gli obiettivi di rilancio; l’analisi degli eventuali squilibri microeconomici; l’indicazione dei fattori determinanti la competitività del paese e lo stato di avanzamento delle riforme avviate nonché la previsione degli effetti delle riforme proposte sulla crescita dell’economia, sul rafforzamento della competitività del sistema economico e sull’aumento dell’occupazione. Entro il 27 settembre di ogni anno il Governo presenta alle camere la nota di aggiornamento del DEF che contiene l’aggiornamento delle previsioni economiche e di finanza pubblica. RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA. Per quanto riguarda i rapporti con l’unione europea, di essi si occupa l’art. 9 della L. 196/2009 che si occupa del Patto di Stabilità e di Crescita (PSC) in virtù del quale gli stati membri devono predisporre appositi programmi di stabilità con validità pluriennale, da aggiornare annualmente, che riguardano i provvedimenti di bilancio e le misure di politica economica finalizzati a preservare l’equilibrio delle finanze pubbliche, a rafforzare la stabilità dei prezzi e a promuovere una crescita vigorosa, nonché sostenibile, che consenta la creazione di posti di lavoro. Invero, all’inizio di ciascun anno i paesi partecipanti alla moneta unica europea sono tenuti a presentare al Consiglio e alla Commissione europea un programma di stabilità, aggiornando quello dell’anno precedente, il quale deve contenerle seguenti informazioni: - L’obiettivo di medio termine (OMT) di un saldo di bilancio prossimo al pareggio o in attivo, il percorso di avvicinamento a tale obiettivo e l’andamento previsto del rapporto tra debito pubblico/PIL. Pertanto, parallelamente all’esame in parlamento del DEF la legge prevede che il Governo provveda ad inviare alle istituzioni comunitarie (il Consiglio e la Commissione europea) il Programma di stabilità (PS) e il Piano Nazionale delle Riforme (PNR) entro il 30 Aprile. STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO. Per quanto riguarda la struttura del bilancio dello stato, l’art. 20 della L. 196/2009 dispone che la gestione finanziaria dello stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, il cui periodo coincide con l’anno solare che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre (anno finanziario). Il successivo articolo 21 disciplina la struttura del disegno di legge del bilancio di previsione il quale si compone di due sezioni e si riferisce ad un periodo triennale. La prima sezione è dedicata alle innovazioni legislative. Dal contenuto della sezione seconda del disegno di legge del bilancio si possono ricavare alcune definizioni. Innanzitutto per quanto riguarda la riclassificazione delle entrate sulla base della ricorrenza e della tipologia si riconoscono dai TITOLI del bilancio, per quanto riguarda le spese sulla base di programmi e missioni. Nell’ambito delle dotazioni previste in relazione alla realizzazione di ciascun programma, è possibile distinguere le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese di investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo, e di adeguamento al fabbisogno. - Gli oneri inderogabili, sono spese collegate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l’evoluzione determinati sia da leggi che da altri atti normativi. In essi rientrano le c.d. spese obbligatorie ovvero quelle relative al pagamento di assegni, pensioni, stipendi, altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, spese per ammortamento di mutui nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa; - I fattori legislativi ovvero le spese autorizzate da apposita disposizione normativa che ne determina l’importo e il periodo di iscrizione in bilancio; - Le spese di adeguamento al fabbisogno ovvero spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. La seconda sezione del disegno del bilancio di previsione dello stato si compone: - di uno stato di previsione dell’entrata; - Di stati di previsione di spesa corrispondenti ai diversi ministeri con portafoglio; - Di un quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. L’art. 17 della L. 196/2009 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria e al monitoraggio sull’attuazione di quelle leggi che determinano conseguenze onerose per la finanza pubblica. Ribadiamo che all’obbligo di copertura finanziaria sono soggette sia le leggi che importano nuove o maggiori spese sia quelle che determinano minori entrate, in quanto entrambe determinano uno squilibrio di bilancio. Nello specifico i mezzi di copertura possono essere esterni o interni all’equilibrio di bilancio. - I mezzi esterni di copertura sono rappresentati da nuovi tributi o oneri contributivi o l’inasprimento di quelli già esistenti, dal maggiori gettito derivante dalle entrate tributarie e extratributarie, dall’accensione di debiti a medio-lungo termine. LE ENTRATE E LE SPESE E LORO CLASSIFICAZIONE. Tutte le entrate dello stato devono essere iscritte nel bilancio di previsione integralmente. L’art. 25 della L. 196/2009 disciplina la classificazione delle entrate e delle spese dello stato in coerenza con la nuova struttura del bilancio articolata in missioni e programmi di spesa. La nuova classificazione delle entrate e delle spese riflette le innovazioni contenute nell’art. 21, costituite dalla modifiche delle unità di voto parlamentare, identificate per l’entrate, con la tipologia della entrata stessa e per le spese con i programmi, determinando il venir meno delle unità previsionali di base. Pertanto la classificazione delle entrate si articola, a norma dell’art. 25, su 4 livelli di aggregazione. Al primo livello le entrate sono suddivise in titoli a seconda della loro natura: - Titolo I entrate tributarie - Titolo II entrate extra-tributarie - Titolo III entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; - Titolo IV entrate derivanti da accensioni di prestiti. I primi 3 titoli rappresentano le entrate finali mentre il IV tipo corrisponde all’entità del ricorso al mercato finanziario e rappresenta l’elemento rilevatore del volume globale delle operazioni di indebitamento. Al secondo livello le entrate sono ulteriormente suddivise in entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime o limitata soltanto ad alcuni esercizi. Al terzo livello è evidenziata la tipologia dell’entrata ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento, che altro non è che l’unità di voto parlamentare. Al quarto livello si trovano le categorie, secondo la natura dei cespiti, e unità elementari del bilancio (precedentemente denominate capitoli), ai fini della gestione e della rendicontazione. Le unità elementari di bilancio possono essere suddivisi in articoli, secondo il rispettivo oggetto, ai soli fini della rendicontazione. “Le entrate sono ripartite in 4 titoli (entrate tributarie, extratributarie, alienazione e ammortamento di beni e riscossione crediti, accensione prestiti). Ogni titolo, che può avere natura ricorrente e non, è diviso in tipologia che rappresenta l’unità di vota parlamentare. Ciascuna tipologia è poi ulteriormente suddivisa in categorie, secondo la natura dei cespiti e unità elementari di bilancio (che sostituiscono i capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della rendicontazione.” La classificazione delle spese si articola invece su 3 livelli di aggregazione. Al primo livello si trovano le missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa. Al secondo livello abbiamo i programmi cioè le unità di voto parlamentare definiti come aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni su cui il Parlamento esprimerà il voto. Al terzo livello abbiamo le unità elementari di bilancio suddivise secondo l’oggetto della spesa le quali rappresentano una ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della rendicontazione. Le unità elementari di bilancio possono essere suddivise in articoli, ai fini della rendicontazione. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze vi deve essere un quadro contabile dove debba essere indicata per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale, nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno. Sostanzialmente nel quadro contabile allegato allo stato di previsione della spesa del Mef risultano le categorie delle spese secondo l’analisi economica e le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l’analisi funzionale. Se volessimo fare una classificazione economica delle spese possiamo così suddividerle: - Spese correnti: si tratta di spese come gli stipendi del personale; - Spese di parte capitale: sono essenzialmente spese per investimenti; - Spese per rimborso prestiti: si pensi agli interessi sui prestiti ricevuti; La riforma della struttura del bilancio dello stato ha comportato l’introduzione delle azioni come poste di classificazione del bilancio dello stato. Le azioni quindi diventano componenti poste a base dei programmi di spesa consentendo di disporre di un ulteriore livello di dettaglio dei programmi stessi e, al pari dei programmi, consentono l’individuazione delle finalità della spesa raggruppando le risorse sulla base di attività omogenee (art. 25 bis della L. 196/2009). I programmi di spesa dunque vengono a loro volta suddivisi in azioni che costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa, a legislazione vigente. Per ciascuna azione, ad ogni modo, deve essere sempre assicurata l’analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica in coerenza con il piano dei conti, ivi dovendosi in ogni caso distinguere la spesa di parte corrente da quella in conto capitale e per investimenti. Le azioni sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016, il quale decreto fornisce istruzioni sul trattamento di spese trasversali ai Ministeri e sugli strumenti per effettuare revisioni all’elenco delle azioni. L’aggiornamento dell’elenco delle azioni, in sostanza, può avvenire con il disegno di legge di bilancio, dandone evidenza in un apposito allegato; con i decreti di variazione del bilancio, conseguenti all’approvazione di nuove leggi. I decreti devono comunque essere comunicati al Parlamento. Ogni stato di previsione di spesa reca infine il budget dei costi della relativa amministrazione redatto sulla base della competenza economica (detto accrual). Le previsioni del budget sono esposte per programma e centri di costo. In allegato a ciascun stato di previsione della spesa deve essere allegato il budget dei costi, redatto applicando il principio contabile della competenza economica ed indica il valore delle risorse umane e strumentali che si prevede di impiegare per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’anno di riferimento, con copertura finanziaria a carico del bilancio dello stato. Il budget dei costi deve essere aggiornato anche sulla base del disegno di legge di assestamento e successivamente sulla base di eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell’esame parlamentare. Gli artt. da 26 a 29 della L. 196/2009 recano la disciplina dei fondi di riserva istituiti nel bilancio dello stato (nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze). I fondi di riserva possono così elencarsi: - Fondo di riserva per le spese obbligatorie, la cui dotazione è determinata con apposito articolo della legge di bilancio. Con decreti del Ministero delle economie e delle finanze sottoposti alla registrazione dalla corte dei conti le risorse di questo fondo sono trasferite ed iscritte in aumento alle dotazioni sia di competenza che di cassa dei competenti capitoli al fine di aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. Si tratta di quelle spese corrispondenti ad oneri indeclinabili e indilazionabili ovvero che non possono essere sospese o rinviate. Nello stato di previsione del ministro dell’economia e delle finanze è allegato l’elenco delle unità elementari di bilancio di tutti i ministeri relativi alle spese obbligatorie da approvare con apposito articolo della legge di bilancio. - Fondo di riserva per le spese impreviste, finalizzato a provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardano le spese obbligatorie, cui bisognerà far fronte con il fondo di cui sopra. Costituisce quindi il principale strumento per operare assegnazioni di bilancio in relazione ad esigenze non prevedibili insorte nel corso della gestione. - Fondo di riserva ad integrazione delle autorizzazioni di cassa, il cui stanziamento è annualmente determinato con apposito articolo della legge di bilancio. Con decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, le risorse del fondo sono trasferite in aumento delle autorizzazioni di cassa delle unità elementari di bilancio al fine di provvedere ad eventuali deficienze delle unità elementari di bilancio medesime. Detti decreti di variazione devono essere trasmessi al Parlamento e comunicati alla Corte dei Conti. LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. L’art. 27 della L. 196/2009 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle Economie e delle finanze 2 fondi speciali (uno di parte corrente, uno di conto capitale) per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, la cui dotazione è determinata con apposito articolo della legge di bilancio. Per comprendere il funzionamento di questo fondo dobbiamo partire dal concetto di perenzione amministrativa che costituisce un istituto caratteristico della contabilità di stato, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo periodo di tempo a partire dall’esercizio a cui si riferiscono vengono eliminati dal bilancio dello stato ed iscritti nel conto del patrimonio del rendiconto generale dello stato tra le passività. La finalità di tali fondi è quella di dare copertura a quelle somme eliminate dalla contabilità dei residui passivi non pagati (decorsi 2 anni da quello in cui è stato iscritto in bilancio il relativo stanziamento per le spese correnti, 3 anni per le spese relative a lavori, forniture e servizi e per le spese di conto capitale). Sappiamo che i residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria e quindi qualora non pagati entro un determinato periodo vengono cancellati dal bilancio dello stato per affluire ad una separata gestione, appunto il conto dei IL BILANCIO DI ASSESTAMENTO. Durante l’esercizio finanziario, mentre viene data esecuzione al bilancio di previsione, può accadere che si verifichino nuove o maggiori entrate rispetto a quelle previste in bilancio o che si dimostrino necessarie nuove o maggiori spese rispetto agli stanziamenti. Per quanto riguarda in particolare le variazioni di spesa si è soliti in primis distinguere in base alla natura dell’atto che apporta le variazioni: - Variazioni legislative disposte con disegno di legge di assestamento degli stanziamenti di bilancio; - Variazioni amministrative disposte con decreti presidenziali o ministeriali. In particolare, il co. 4 dell’art 33 prevede che, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, il Ministro dell’Economia e delle Finanze con proprio decreto, su proposta dei ministri competenti, ha la possibilità di adottare variazioni compensative tra dotazioni finanziarie interne a ciascun programma. Tali decreti devono essere comunicati alla Corte dei Conti oltreché presentate in Parlamento per l’approvazione con legge. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Ad ogni modo, lo strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle nuove situazioni verificatesi è il bilancio di assestamento, la cui funzione principale è proprio quella di recare le modifiche al bilancio di previsione rese necessarie. Il bilancio di assestamento aggiorna il quadro delle previsioni a legislazione vigente e non può contenere norme innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spese disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto a presentare al Parlamento un disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio, formulata a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Il disegno di legge di assestamento, al pari di quello della legge di bilancio, è corredato da una relazione tecnica in cui si da conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di nota di aggiornamento del DEF. Per tale ragione il disegno di legge di assestamento e quello del rendiconto generale dello stato vengono presentati al Parlamento per la loro approvazione contestualmente entro il 30 giugno di ciascun anno. Diverse dalle variazioni di bilancio sono le gestioni fuori bilancio ovvero quelle entrate e quelle effettuazioni di spesa svolte dall’Amministrazione dello stato ma al di fuori del bilancio e quindi non soggette alle normali procedure di esecuzione dello stato. La L. 196/2009 tuttavia ha disposto la progressiva eliminazione delle gestioni fuori bilancio. L’elenco delle gestioni fuori bilancio esistenti presso le amministrazioni dello stato è allegato allo stato di previsione del MEF. IL SERVIZIO DI TESORERIA. La tesoreria è deputata a provvedere agli incassi e pagamenti relativi alla gestione del bilancio dello stato e, con l’introduzione della tesoreria unica, svolge anche funzioni di banchiere degli enti tenuti a depositare le loro disponibilità sui conti di tesoreria. Il servizio di tesoreria è affidato dalla legge alla Banca d’Italia e i rapporti con il MEF sono regolati da una convenzione che è stata rinnovata tacitamente fino al 2030. La Banca d’Italia opera quindi attraverso la tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento di contabilità generale dello stato e di altre norme anche di rango minore, e di direttive emanate dal Ministero dell’Economia e delle finanze ed in particolare dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, che coordina il servizio di tesoreria statale. In particolare a livello centrale possiamo dire che la tesoreria centrale finalizza i pagamenti disposti dalle amministrazioni centrali dello stato, dopo che il servizio di tesoreria della Ragioneria Generale dello stato ne ha disposto l’ammissione a pagamento, gestisce i conti correnti della tesoreria centrale e finalizza tutti i pagamenti a favore di enti o società titolari di tali conti. Presso infatti la Tesoreria centrale è acceso un conto corrente, conto di disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria per la gestione degli incassi e dei pagamenti. Il conto disponibilità deve presentare una giacenza non inferiore 15.493.706.973 di euro e qualora a fine mese il saldo dovesse risultare minore di tale soglia, il Tesoro deve ricostituire la differenza. Inoltre il conto non può presentare saldi a debito del Ministero dell’economia e delle finanze. Se alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca dovesse risultare un saldo a debito, la banca lo riscrittura in un conto provvisorio, e ne da immediata comunicazione al Ministero delle economie e delle finanze sospendendo tutti i pagamenti della tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. Diverso dal conto disponibilità è il conto riassuntivo del tesoro pubblicato mensilmente in un supplemento straordinario della G.U. e riporta i flussi relativi ai versamenti e ai pagamenti effettuati nel mese di riferimento e in quelli anteriori dell’esercizio. Il conto mensile riassuntivo è trasmesso dalla Tesoreria alla RGS.
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