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ESAME banca e sitema finanziario, Dispense di Economia e gestione della banca

Questo pdf contiene un riassunto molto completo del libro "La banca. Profili istituzionali operativi e gestionali" della tredicesima edizione. Ho inoltre integrato con gli screen delle slide e tutte le parti presentate a lezione ma non scritte sul libro. E' un pdf completo con cui ho preparato l'esame (e conseguito 28).

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 07/05/2023

giulialule2
giulialule2 🇮🇹

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Scarica ESAME banca e sitema finanziario e più Dispense in PDF di Economia e gestione della banca solo su Docsity! 1. Regolamentazione e Vigilanza Il SISTEMA FINANZIARIO costituisce la struttura attraverso cui si svolge l’attività finanziaria ed è composto dall’insieme organizzato di: • Strumenti finanziari: contratti che hanno ad oggetto diritti e prestazioni di natura finanziaria e che consentono agli operatori economici di soddisfare bisogni di 1.pagamento, 2.investimento, 3.finanziamento e 4.gestione dei rischi. • Intermediari finanziari (tipo le banche): aziende che svolgono attività di produzione, distribuzione e di servizio connesse agli strumenti finanziari. • Mercati finanziari: luogo in cui vengono negoziati gli strumenti finanziari. I mercati finanziari •Autorità di vigilanza: quarto elemento sono delle istituzioni che emanano regole e realizzano controlli per la tutela delle parti più debole ossia i risparmiatori Dato l’alto impatto sociale e economico il funzionamento del sistema finanziario avviene in un contesto di regole e controlli. Approfondimento sul sist finanziario italiano: È stato caratterizzato da un'intensa attività innovativa a partire dagli anni 90 riguardanti funzioni, strutture organizzative, modelli di business degli intermediari… ma anche regole e controlli. Profonda evoluzione del sistema finanziario e conseguentemente una regolamentazione molto importante. Il sistema finanziario è complessivamente caratterizzato da regole istituzioni di regolamentazione controllo più ampio rispetto agli altri comparti economici questo è dovuto al rischio più alto. Tipo le banche devono per forza assumere rischi I PRINCIPALI OBBIETTIVI della regolamentazione sono: • Stabilità: fa riferimento alla microstabilità, quindi alla solvibilità e liquidità degli intermediari finanziari (natura fiduciaria dell’attività bancaria), e alla macrostabilità, ossia alla stabilità dei prezzi per salvaguardare la stabilità del sistema (natura fiduciaria del denaro); • Efficienza: consiste nella rimozione degli ostacoli alla libera concorrenza, poiché mercati e intermediari finanziari possono non essere in grado di raggiungere automaticamente un buon livello di efficienza a causa della natura dei servizi offerti e dell’asimmetria informativa. Quindi servono regole che prevengono cartelli o abusi di posizione e che sviluppano competitività nei mercati; • Trasparenza: Per proteggere gli investitori da problemi di asimmetria informativa dovuta ai contratti finanziari dà la possibilità agli investitori di valutare la reale qualità degli strumenti finanziari al loro proposti assicurando un'informazione trasparente e affidabile. La regolamentazione però prevede sia benefici che rischi: BENEFICI: -Stabilità del sistema finanziario: In particolare degli intermediari (microstabilità), limitando i rischi che si attengono alla natura stessa delle banche, controlla la solvibilità e la liquidità delle banche per proteggere i relativi clienti (es requisiti di capitale minimo…). Ma svolge anche una salvaguardia della stabilità del sistema finanziario e della moneta,macrostabilità, che coinvolge l'area della politica monetaria e quindi la BCE col controllo dell'offerta di moneta +/-inflazione. -Protezione degli investitori dall’asimmetria informativa: Dà la possibilità agli investitori di valutare la qualità degli strumenti finanziari a loro proposti assicurandogli un'informazione trasparente e affidabile. -Rimozione degli ostacoli alla libera concorrenza: Indispensabile per ottenere un adeguato livello di efficienza laddove mercati il diario finanziari non sono in grado di raggiungere autonomamente un buon livello di efficienza intervengono regole che limitano cartelli abusi di posizione dominante favorendo competitività e contendibilità dei mercati. L IMITI : -Moral hazard: da “reti di salvataggio” le quali mirano a tutelare la micro stabilità del sistema ma che con il moral hazard rischia di incentivare gli operatori economici ad assumere livelli di rischio maggiori di quanto avrebbero fatto in assenza di regolamentazione, sistema meno stabile e sicuro. -agency capture, quando il regolatore è influenzato dal regolato, poiché ha capacità di lobbing molto superiori a quelle del beneficiario della regolamentazione cioè il risparmiatore. -costi di compliance, cioè l’aumento dei costi per conformarsi alle norme, aumentano le barriere d'ingresso e di uscita dai mercati riducendone la competitività. Il modello di governance più recente fa riferimento alla Federal Reserve che prevede partecipanti al capitale privati, analogamente le quote non sono negoziabili e si prevede che rimangano stabilmente in mano a investitori nazionali affidabili. Ricade sotto la sorveglianza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma è caratterizzata da alcuni elementi privatistici: mancata partecipazione dello Stato al suo capitale, Organi simili a quelli previsti dal codice civile per lo schema societario, forma di spa, assenza di controllo della Corte dei conti, estrinsecarsi scarsi nella sua attività all'esterno esclusivamente in atti di diritto civile o commerciale. ORGANI - assemblea generale (dei partecipanti): ha poteri simili a quelli dell'assemblea degli azionisti di una spa anche se lo Statuto della banca li ha ridotti solo in una formalità. Si riunisce annualmente l'ultimo giorno di maggio per approvare il bilancio e ripartire gli utili pagare i dividendi già deliberati dal consiglio superiore, fissa i compensi dei funzionari, consiglieri e ai sindaci. -consiglio superiore (governatore e 13 consiglieri): i consiglieri rimangono in carica 5 anni e rieleggibili. I poteri del consiglio superiore sono assimilabili a quelli del consiglio di amministrazione di una SpA, da cui si ispirano per i poteri riguardanti le decisioni gestionali della Banca Intesa come azienda, a questo organo non spetta alcun potere pubblicistico. -Il Direttorio(Governatore, dal Direttore Generale e 3 Vicedirettori Generali): Cui compete la direzione effettiva dell'istituto con riguardo alle sue funzioni pubblicistiche. - Il Governatore: organo vertice della BI, la rappresenta di fronte ai terzi. Viene nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Resta in carica per sei anni rinnovabili solo una volta. FUNZIONI L’obbiettivo primario della Banca d’Italia è il perseguimento della stabilità monetaria e finanziaria, fondamentali per lo sviluppo duraturo di un sistema economico. Ha finora svolto due funzioni principalmente: politica monetaria, per cui la BI partecipa alle decisioni a livello europeo e cura l’implementazione sul territorio italiano, e la vigilanza nei confronti delle banche, in quanto la BI possiede poteri di tipo regolamentare e di controllo documentale ed ispettivo. La Banca centrale, che ha competenze sulla vigilanza, può ricavare dalle informazioni provenienti dagli intermediari indicazioni utili per la gestione della politica monetaria e favorire la trasmissione degli impulsi monetari. Ulteriori compiti svolti dalla Banca d'Italia riguardano: la promozione del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, la supervisione dei mercati interbancari, la gestione della tesoreria dello Stato, la produzione di banconote in euro, contrasto all'usura e contraffazione, attività di ricerca e analisi in campo economico finanziario. BANCA CENTRALE EUROPEA Con l’introduzione dell’euro e l’avvio della terza fase dell’Unione Economica e Monetaria (1 gennaio 1999) ha inizio un profondo cambiamento nell’assetto istituzionale europeo. Infatti diverse funzioni istituzionali sono state trasferite all'eurosistema costituito dalle banche centrali nazionali dei paesi partecipanti all'unione monetaria europea e dalla BCE, conservando alle banche centrali attribuzioni meramente esecutive. Queste funzioni trasferite alla BCE sono: politica monetaria emissione banconote e gestione delle riserve valutarie. Nell'ecosistema la BCE ha il ruolo di guida, mentre le BCN svolgono funzioni prevalentemente esecutive, dunque le banche centrali possono svolgere compiti che non interferiscono con gli obiettivi e i compiti dell'eurosistema. L’eurosistema opera secondo i principi: - dell'accentramento decisionale in capo alla BCE: ossia che i poteri di decisione, la personalità legale, la disponibilità delle attività dell'eurosistema e i poteri di gestione competono alla BCE che si trova ad agire per l'eurosistema medesimo. Un solo centro decisionale è necessario affinché si parli di politica monetaria unica. -del decentramento operativo presso le BCN: si rileva per il modo in cui i compiti dell'eurosistema sono assolti: la BCE si avvale della BCN per l'esecuzione dei compiti nella misura che ritiene possibile e opportuno. Inoltre perché il decentramento non sia di ostacolo le BCN devono attenersi alle istruzioni e agli indirizzi emanati dalla BCE. Riferimento normativo: Nello statuto della Banca d'Italia essa afferma di essere la banca centrale della Repubblica italiana è parte integrante dell'eurosistema. Afferma di svolgere compiti e funzioni che tale qualità le competono nel rispetto dello statuto dell’eurosistema e della BCE. La BCE rappresenta un'istituzione atipica rispetto ad altre banche centrali esistenti: -non sottointende alcuna autorità politica perché l'UE non rappresenta una Federazione di stati, -Emana istituzioni e indirizzi alle BCN, -non è inclusa nel trattato di Maastricht tra le istituzioni comunitarie, -è dotata della massima indipendenza GLI ORGANI Sede a Francoforte 1. Comitato Direttivo: formato dai Governatori delle BCN e dai membri del Comitato esecutivo. Ha la responsabilità di adottare gli indirizzi strategici e prendere decisioni necessarie all'esecuzione dei compiti affidati dell'eurosistema. Dunque tratteggia il quadro generale di riferimento per la politica monetaria unica definendo gli obiettivi da raggiungere e le azioni necessarie. Spetta quindi mantenere la politica monetaria unica. Rappresenta l’organo decisionale supremo in materia di tasso di crescita degli aggregati monetari e di disponibilità di credito (obiettivi intermediari), di tassi di interesse guida e di offerta di base monetaria (strumenti). 2. Comitato Esecutivo: formato da 6 membri, quindi un Presidente (che presiede anche il Consiglio direttivo, rappresenta la BCE, all’esterno e l’impegna giuridicamente verso terzi con la sua firma), un Vicepresidente e 4 membri ordinari, tutti nominati dal Consiglio Europeo. I mandati da tutti i componenti hanno una durata di otto anni e non sono rinnovabili. Per garantire ai membri la massima indipendenza rispetto alle pressioni esterne è stato stabilito che possono essere sollevati dal proprio incarico dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio direttivo o del Comitato stesso, solo se non soddisfano più le condizioni richieste nel loro ruolo o se sono colpevoli di gravi mancanze. Il Comitato ha la responsabilità di implementare gli indirizzi di politica monetaria fissati dal Consiglio Direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alla BCN. Si occupa della gestione giornaliera della liquidità (liquidity management) e vigila sull'effettiva evoluzione dei mercati. LE FUNZIONI La BCE è dotata di completa indipendenza è compito di stabilità monetaria. L'indipendenza riguarda i profili: - Istituzionale: sancita dal trattato istitutivo della comunità europea - Soggettivo: ovvero le garanzie di inamovibilità dei componenti degli organi decisionali della BCE - Operativo: cioè la capacità di definire gli strumenti e le procedure della politica monetaria unica - Economico: per quanto riguarda la capacità della BCE di finanziare le spese correnti e di investimento con i propri flussi di reddito, senza bisogno di interventi pubblici - Funzionale: consiste nell'identificazione della stabilità dei prezzi come obiettivo primario dell'eurosistema sovraordinato gerarchicamente agli altri fini di politica economica LTRO Tra le sue funzioni dobbiamo nominare il ruolo di liquidity provider dovuto alla crisi economica che ha richiesto un ampliamento delle sue funzioni. A questo scopo la BCE ha effettuato numerose operazioni di rifinanziamento per sostenere le banche in crisi di liquidità. Nel 2011 infatti ha promosso un tipo di operazione di rifinanziamento a tre anni chiamato “long t erm refinanc ing operations ”, con cui assegnava alle banche richiedenti tutta la liquidità richiesta al tasso dell'un percento ampliando i titoli accettati in garanzia a tutti i titoli governativi degli Stati membri e anche ad alcuni crediti performing. La liquidità richiesta la BCE è stata impiegata soprattutto nell'acquisto dei titoli di Stato, sebbene preferisse l’impiego di tale liquidità per effettuare prestiti al sistema produttivo, Questo ha permesso agli Stati europei di evitare crisi gravi, ma non ha risolto il problema del credit crunch in Europa. TLTRO Nel giugno del 2014 per superare queste problematiche La BCE ha promosso un programma di rifinanziamento definito “targeted long term refinincing operation”, di durata biennale e con cadenza trimestrale. Si tratta di misure di politica monetaria aggiuntive (non ordinarie), in cui la concessione del finanziamento è legata a specifici target. per garantire che la liquidità fornita al sistema finanziario fosse resa disponibile a imprese e privati Agli intermediari è stato assegnato un plafond iniziale pari al 7% dell'ammontare totale dei prestiti erogati al settore privato non finanziario nell'area euro ha un tasso pari a quello di rifinanziamento principale aumentato di 0,10%. Tutte le controparti possono poi attingere a importi aggiuntivi tanto più alti quanto maggiori sono i nuovi prestiti netti concessi, chi più investe nel settore privato avrà maggiore accesso a questa liquidità. A partire da 24 mesi dopo ciascuna operazione le controparti avevano l'opzione di rimborsare con frequenza semestrale qualsiasi quota degli importi ottenuti nell'ambito di tale operazione. Nonostante alle LTRO originarie e livello dei tassi di interesse quasi a zero, l'efficacia di queste nuove operazioni risulta funzione dell'interesse delle banche ad accedere a queste aste. QUANTITATIVE EASING Approvato da Mario Draghi nel 2015. Il programma prevedeva acquisti mensili di titoli privati e pubblici dalla BCE mediante l'emissione di nuova moneta, con l'obiettivo di generare diversi effetti tra cui il deprezzamento della valuta a favore delle esportazioni europee e la contrazione dei tassi di interesse sui titoli di Stati europei e quindi sui tassi di prestito incrementando l'inflazione l'aumento dell'attività economica. L'efficacia potrà essere verificata e valutata solo nel medio termine. La nuova normativa prevede la possibilità di sostituire la liquidazione con la risoluzione: RISOLUZIONE: Viene avviato da un'autorità indipendente che attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti da disposizioni normative mira a evitare interruzione della prestazione dei servizi essenziali offerte dalla banca e a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca. LIQUIDAZIONE: Quando il valore residuo della liquidazione degli attivi è minore delle passività i creditori non assicurati e non garantiti subiscono inevitabilmente una perdita, nella misura del mancato recupero del capitale investito. La procedura di risoluzione in senso stretto può essere aperta dall'autorità di vigilanza quando: -la banca e in condizioni di dissesto, quindi per esempio quando a causa di perdite ha ridotto gravemente il proprio capitale, -quando si pensa che le misure alternative di natura privata come aumenti di capitale non risolvano il dissesto in tempi ragionevoli -quando si pensa che sottoporre la banca liquidazione ordinaria non risolve il problema, non protegga depositanti e clienti e non assicuri la continuità dei servizi finanziari essenziali. Le procedure di risoluzione prevedono di: -trasferire tutto o parte del business bancario in dissesto (azioni o proprietà) ad un’altra banca, -trasferire in modo temporaneo le attività e le passività ad una “bridge bank”, la quale avrà il compito di proseguire le funzioni più importanti, nell’ottica di una successiva vendita -praticare la separazione delle attività, ovvero le attività deteriorate della banca vengono trasferite ad un veicolo di gestione (“bad-bank”), che ne ripulirà lo stato patrimoniale, gestendo la liquidazione in tempi ragionevoli. -applicherà il bail-in Bail-in: E’ un meccanismo di salvataggio interno che prevede che le perdite siano coperte dall'interno, ossia dai soggetti privati che hanno investito nel capitale o hanno crediti nei confronti della banca stessa. Le perdite registrate dalla banca vengono coperte dagli investitori mediante: 1. Cancellazione di parte o di tutto il valore del titolo deposito dal loro posseduto fino al 100% del relativo valore 2. Riduzione, azzeramento rinvio al futuro della remunerazione per essi prevista. Le perdite si assegnano agli investitori seguendo un ordine stabilito da questa gerarchia: -Azioni ordinarie -Altri strumenti di capitale, tipo azioni div erse da quelle ordinarie -Titoli subordinati (obbligazioni junior) -Obbligazioni senior e altre passività ammissibili, Ossia titoli caratterizzati da un livello di priorità nel rimborso più elevato a quello degli strumenti precedenti, ma inferiore rispetto agli altri titoli senior. Devono possedere una durata contrattuale originaria di almeno un anno e non devono incorporare una componente derivata. -Grandi depositi (distinti tra persone fisiche e PMI / altri) L’attivazione del bail-in prevede che si riduca il valore o si proceda a conversione dei titoli o delle altre passività della banca in risoluzione. In caso di attivazione del bail-in da parte delle autorità di vigilanza, le azioni ordinarie sono il primo strumento chiamato a coprire le perdite poiché tali titoli non prevedono un obbligo di rimborso, non esiste un vincolo al pagamento di una remunerazione periodica e sono caratterizzate dal massimo grado di subordinazione (in caso di liquidazione della banca sono all’ultimo posto nella graduatoria di prelazione). Oltre a quelle ordinarie, esistono altre tipologie di titoli azionari, caratterizzati da una combinazione di diritti patrimoniali e amministrativi diversa da quella standard delle azioni ordinarie. In Italia le categorie più comuni sono le azioni di risparmio e le azioni privilegiate. In caso di perdite, il valore di specifiche azioni privilegiate può essere intaccato solo dopo che sia stato azzerato il valore delle azioni ordinarie. Esiste quindi un ordine di seniority nell’assorbimento delle perdite a favore delle azioni privilegiate, che sono colpite solo dopo le azioni ordinarie, anche in caso di bail-in. Tutte le tipologie di azioni precedono le obbligazioni nella copertura delle perdite, ciò vuol dire che i creditori della banca (obbligazionisti) sono sempre senior rispetto a tutte le categorie di azionisti. La posizione specifica degli obbligazionisti in ipotesi di bail-in è differente a seconda della categoria di obbligazioni possedute. Esistono infatti obbligazioni caratterizzate da diverse forme di seniority a causa di clausole contrattuali o norme… Oltre alle obbligazioni ordinarie (senior), esistono quindi strumenti finanziari classificabili come strumenti ibridi (obbligazioni junior o subordinate), in quanto presentano una combinazione delle caratteristiche dei titoli di capitale e dei titoli di debito. Gli ibridi sono tanto più assimilabili alle azioni quanto maggiore è la loro capacità di assorbimento delle perdite. In caso di bail-in, dopo gli azionisti, i primi chiamati alla copertura delle perdite sono gli obbligazionisti possessori di titoli ibridi/ junior, ciò avviene poichè i possessori di tali titoli hanno accettato di rischiare in determinate condizioni e di non poter recuperare per intero il loro investimento a cambio ovviamente di una maggiore remunerazione. Nel caso in cui le coperture effettuate da azionisti e obbligazionisti, junior e senior, non siano sufficienti al completo reintegro delle perdite, possono rientrare nel meccanismo del bail-in i depositi eccedenti i 100.000 euro. Sono invece sempre esclusi dalle perdite: -depositi fino a 100.000 euro -depositi interbancari fino a 7 giorni -covered bond (passività garantite) -debiti per stipendi e pensioni dei dipendenti della banca -debiti verso il Fisco, gli enti previdenziali e i fornitori Agli azionisti e ai creditori della banca, mediante la procedura di bail-in, potrà essere richiesto un contributo pari al massimo all’8% del passivo della banca in crisi. Nel caso in cui occorra coprire perdite per un ammontare più rilevante, sarà richiesto l’intervento del Fondo Unico di Risoluzione, alimentato dai contributi degli intermediari finanziari europei. L'introduzione del bail-in introduce nuovi rischi per gli investitori in titoli bancari ma anche opportunità: le banche sono chiamate a remunerare adeguatamente il rischio è proprio investitori mediante rendimenti attesi più elevati. Gli investitori poi in quanto anche contribuenti possono giovare del superamento del meccanismo del bail-out. Il bail-in riduce il complessivo impatto sociale del risanamento di una banca e rompe il circuito vizioso tra bilanci bancari e bilanci sovrani. PRIMA DEL TERZO PILASTRO VEDIAMO IL MREL E IL TLAC MREL (Minimum Requirement of Eligible Liabilities) obiettivo e contenuti Affinché il meccanismo del bail-in risulti effettivamente attivabile dalle Autorità di Vigilanza occorre che le banche siano dotate di una sufficiente dotazione di capitale e passività in grado di assorbire le perdite in caso di risoluzione; per questo è stato inserito il MREL. Il nuovo requisito per le banche è entrato in vigore il 1 gennaio 2016, ma sarà pienamente a regime a partire dal 2024. Il requisito MREL è richiesto a tutte le banche (requisito bank-specific) e prevede la definizione di soglie minime differenti per singola realtà. Ogni anno le Autorità di vigilanza sono chiamate a comunicare a tutte le banche dell’area euro la percentuale di MREL richiesta, sia a livello individuale che consolidato. Al numeratore abbiamo titoli di capitale, obbligazione subordinate e senior, depositi non retail e non idonei per la copertura del fondo interbancario di tutela dei depositi punti tali strumenti devono avere una durata residua superiore a un anno e non risultare da un derivato e non essere coperti da alcun tipo di garanzia. Le passività conteggiabili sono un sottoinsieme di quelle potenzialmente coinvolte in caso di bail- in. Ciò incentiva la presenza nella struttura finanziaria della banca di strumenti ad elevata capacità di assorbimento delle perdite. A titolo di esempio: depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese oltre la soglia dei 100.000 euro e passività con durata residua inferiore ad un anno non sono MREL-eligible ma sono bail- inable. Questo approccio dovrebbe determinare un cuscinetto di passività ammissibili per il requisito MREL meno ampio del volume di passività bail-inable. Il rispetto del requisito di MREL dovrebbe essere valutato in stretto collegamento con i requisiti patrimoniali prudenziali dell'ente. TLAC (Total Loss Absorbing Capacity): destinatari e contenuti Con lo stesso obiettivo del MREL, ma con destinatari, tempistiche e contenuti in parte differenti, è stato introdotto questo ulteriore vincolo per gli intermediari finanziari sistemici. Il requisito TLAC è stato disciplinato dal Financial Stability Board nel 2015, in seguito alla richiesta del G20 di aumentare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di risoluzione per una particolare categoria di intermediari finanziari: le istituzioni di rilevanza sistemica a livello globale (G-SIBs). Si tratta di un requisito armonizzato, con la previsione di soglie minime uguali per tutte le realtà cui risulta applicato. Queste soglie sono definite sia rispetto agli attivi ponderati per il rischio, sia rispetto alla variabile total liabilities and own founds. Al numeratore troviamo che gli strumenti ammessi a copertura del requisito TLAC, sono solo strumenti di capitale titoli subordinati, noto che la normativa è più restrittiva rispetto a quelli per il MREL. MREL= passività ammesse al MREL totale passività e fondi propri TLAC= passività ammesse al TLAC totale passività e fondi propri TLAC= passività ammesse al TLAC attivi ponderati per il rischio I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono: -l’ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme -l’individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di adozione -identificazione delle norme applicabili alla banca e misurazione del loro impatto sui processi aziendali -la proposta di modifiche organizzative per assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati -la predisposizione di flussi informativi agli organi aziendali -la verifica dell’efficacia degli adeguamenti organizzativi Anche i sistemi informativi delle banche devono essere impostati in modo da evitare che vi sia spazio per mettere in atto comportamenti non conformi alle normative e alle disposizioni interne e per far sì che emergano in via immediata evidenze e segnali di mancato rispetto delle stesse e di allontanamento dai principi di sana e prudente gestione. 2. La banca: funzioni e principali tratti evolutivi LE FUNZIONI DELLA BANCA sono 4 La banca può essere qualificata come un’azienda di produzione che opera sistematicamente e a proprio rischio nel campo del credito, raccogliendo risorse finanziarie presso il pubblico ed erogando risorse finanziarie a titolo di credito. Ciò vuol dire che la banca avvia il risparmio liquido messo a disposizione dalle unità in surplus verso forme di investimento a breve e medio termine, soddisfacendo il fabbisogno finanziario delle unità in deficit, tipicamente imprese. Si parla al riguardo di funzione creditizia, peculiare dell’attività bancaria. Al contempo, la banca interviene nel regolamento degli scambi, dal momento che la forma tipica di passività bancaria, rappresentata dai depositi, è comunemente accettata quale mezzo di pagamento sotto forma di moneta bancaria. Si configura così la seconda funzione tipica della banca, la funzione monetaria, che risulta strettamente interdipendente e intimamente connessa con quella creditizia L’attività bancaria «tipica» è rappresentata dall’esercizio congiunto della funzione monetaria e creditizia che, da sole, rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti affinché ci si possa riferire all’attività bancaria nella sua accezione tradizionale L’art. 10 del TUB precisa che «l’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche» e che detta attività «ha carattere d’impresa». 1) FUNZIONE CREDITIZIA Rappresenta la principale funzione di una banca e rientra nel circuito indiretto di finanziamento. La banca non è un intermediario “puro”, ma pone in essere una trasformazione delle condizioni di scambio tra unità in surplus e unità in deficit. Posso infatti notare che c'è una contrapposizione tra crediti attivi e passivi, di cui si occupa l'attività bancaria, la banca infatti attua un processo di trasformazione delle scadenze e dei rischi, che comportano in capo alla banca l’assunzione di rischi tanto più elevati quanto più intensa è l’attività di trasformazione realizzata. La diversificazione nelle condizioni consente di eliminare/ridurre asimmetrie informative che ostacolano l’incontro diretto tra domanda e offerta. La parte più consistente della raccolta bancaria è rappresentata dai depositi bancari, tipicamente «a vista» la banca si dichiara disposta a far fronte ai propri debiti in qualsiasi  momento, in base alle esigenze finanziarie dei prenditori di fondi. Gli impieghi bancari, dall’altro lato, tendono invece a protrarsi nel tempo. Ovviamente la negoziazione di prestiti a breve termine rispetto a quelli a medio lungo termine richiedono negoziazioni diverse: quelli a breve permettono un miglior frazionamento dei rischi, e la diffusione della funzione monetaria (dato che rispetto a una grossa somma tendono ad essere usati quasi tutti), invece quelli allunga scadenza non consentono questa funzione monetaria. Al contrario di quanto sembra in realtà sono meglio le operazioni a lungo termine per la banca questo perché permette alle aziende di credito maggiore competitività e rendimenti. !!! Nell’esplicarsi della funzione creditizia è fondamentale la corretta valutazione del rischio di credito (di solito è l’incapacità del debitore di onorare i propri impegni a scadenza). Emerge, dunque, come la capacità della banca di gestire con efficacia la funzione creditizia poggi sulla consapevolezza delle scelte in termini di clientela affidata. Le perdite su crediti, infatti, si fondano o su carenza di informazioni o su errori di valutazione. 2. FUNZIONE MONETARIA dei debiti bancari La forma tipica di passività bancaria, rappresentata dai depositi, è comunemente accettata quale mezzo di pagamento: la banca converte i debiti in moneta legale, ossia dichiara di pagare a vista il deposito al portatore. La banca si caratterizza proprio per essere l’unica impresa i cui debiti sono usati per estinguere obbligazioni monetarie di «dare», ossia i cui debiti sono utilizzati per effettuare pagamenti. Ma questo perché? I debiti bancari sono comunemente accettati, in pagamento, a estinzione di obbligazioni poiché la banca si dichiara pronta a convertire quei debiti in moneta legale a potere liberatorio tanto che tali debiti sono reputati, nell’opinione corrente, un sicuro surrogato della moneta legale. La funzione monetaria assume un peso rilevante nei moderni sistemi economici dato che le banche con la loro attività influiscono sulla situazione monetaria del Paese, quindi sulla massa di potere d’acquisto della collettività. In sistemi economici evoluti quali quelli attuali, il trasferimento di saldi monetari liquidi vantati nei confronti delle banche diviene la maniera più comoda ed efficace per effettuare pagamenti La moneta bancaria è attualmente moneta principale, in quanto essa ha ormai praticamente sostituito quella legale, per due ordini di motivi: -motivi di efficienza: la moneta bancaria comporta costi di transazione ed anche rischi operativi assai minori, a parità di condizioni -la moneta bancaria sta assumendo la natura di « moneta a corso forzoso » : limiti ai pagamenti in contanti (tracciabilità) FUNZIONE CREDITIZIA E MONETARIA SI INTRECCIANO! Infatti il deposito bancario, che prevede il passaggio di proprietà alla banca dei mezzi versati, non ha di per sé funzioni monetarie ma di fatto le ha poiché il credito vantato verso la banca risulta suscettibile di circolare sulle base di ordini scritti dal titolare (es. assegni). Questi titoli di credito capaci di far circolare i depositi divengono strumenti di pagamento in quanto la banca, tassata e pagandole, li converte nella specie monetaria gradita dal beneficiario. Quindi i depositi non rappresentano medio circolante effettivo come la moneta legale, ma medio circolante virtuale in quanto possono circolare e giovare al regolamento degli scambi. In definitiva possiamo affermare come la funzione creditizia si intreccia strettamente con quella monetaria avendo un effetto di ritorno sulla stessa formazione dei depositi ogni prestito crea un deposito nella misura in cui non viene utilizzato in moneta legale ma con la moneta bancaria. La funzione creditizia e monetaria sono funzioni che possono esercitare solo le banche, secondo la riserva di attività. è possibile concedere prestiti senza essere banca, ma non è possibile raccogliere risparmio o esercitare congiuntamente la raccolta di risparmio e l’impiego in prestiti senza essere banca. Il controllo dell’accesso al mercato creditizio costituisce un elemento di fondamentale importanza nell’ambito della regolamentazione dell’attività bancaria. Con la legge bancaria del ‘36 l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria era concessa in funzione del principio delle «esigenze economiche di mercato»  il sistema bancario assunse il connotato della «foresta pietrificata» Successivamente, il D.lgs. 350/1985 diede inizio al processo di liberalizzazione e fissò quale criterio per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria la verifica di alcune «condizioni oggettive» MODELLI ORGANIZZATIVI BANCARI (sono 3) Innanzitutto dobbiamo descrivere i caratteri di specialità delle banche, che prima avevano l’obbiettivo di evitare fenomeni di reverse discrimination, ora invece sono superati: -Produce un bene di pubblica utilità, la moneta -Promette la convertibilità alla pari della propria moneta in quella legale -Ha una struttura finanziaria intrinsecamente instabile e perciò rischiosa -Costituisce infrastruttura finanziaria dell’economia reale poiché promette regolarità e stabilità della circolazione monetaria e dell’offerta di credito Il dissesto, o la semplice irregolarità di funzionamento, della banca incide gravemente sul funzionamento dell’economia reale. Gli attivi tipici della banca, i prestiti, sono opachi e ciò impedisce ai portatori delle sue passività di valutarne l’intrinseca qualità, cioè la solvibilità. 1. BANCA UNIVERSALE: Il superamento del principio della specializzazione temporale tra banche ordinarie e istituti di credito speciale rispondeva sia all’obiettivo di evitare fenomeni di reverse discrimination, cioè di svantaggio competitivo degli intermediari domestici nei confronti dei concorrenti europei, sia alla volontà di aumentare il livello di concorrenza e, quindi, di efficienza nel sistema, in senso sia allocativo, sia operativo. La logica della despecializzazione ha investito tutte le preesistenti forme di specializzazione. In primo luogo, si è proceduto all’accorpamento degli intermediari bancari nell’unica categoria degli «enti creditizi» (despecializzazione istituzionale). Uniformando la forma istituzionale dell’ente creditizio e generalizzando le modalità di provvista e impiego, la nuova normativa ha sancito anche il superamento definitivo della specializzazione temporale e funzionale. Si può infine parlare di despecializzazione operativa, che si configura come una diretta conseguenza della facoltà concessa agli enti creditizi di esercitare direttamente, in aggiunta all’attività bancaria a loro riservata «una o più delle altre attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento». La despecializzazione operativa ha permesso alle istituzioni finanziarie di esercitare congiuntamente l’attività di intermediazione creditizia e quella di intermediazione mobiliare Si è ammessa la possibilità per gli enti creditizi di optare per il modello della cosiddetta banca universale, consentendo a ciascun ente la possibilità di offrire direttamente al mercato l’intera gamma dei prodotti finanziari ammessi al mutuo riconoscimento, senza più doversi necessariamente articolare in una pluralità di soggetti con distinta personalità giuridica (gruppo polifunzionale) 2. GRUPPO BANCARIO E’ articolato in più soggetti, ognuno caratterizzato in base alla personalità giuridica posseduta dalla capogruppo. Per queste sono state integrate forme di vigilanza consolidata, di tipo settoriale. Si hanno quindi: - Gruppi bancari: la holding/capogruppo è una banca - Gruppi finanziari: la holding/capogruppo è una SIM o una SGR - Gruppi assicurativi: la holding/capogruppo è una compagnia di assicurazione Banca universale vs gruppo bancario: la scelta dell’ambito operativo e dell’assetto organizzativo è stata rimessa alla libertà economica dei singoli imprenditori bancari e alla loro valutazione delle opportunità di mercato. Comparando i due modelli di banca universale e gruppo polifunzionale emerge l’impossibilità di stabilire a priori la superiorità di un modello sull’altro. Gruppo bancario polifunzionale e banca universale non si pongono in termini di reciproca contrapposizione, ma di integrazione e di complementarità. Era infatti impensabile che le banche abbandonassero in toto il modello del gruppo per adottare quello della banca universale. 3. MODELLO MISTO Sulla base dell’esperienza di Paesi come la Germania, la Francia o il Regno Unito, era più realistico ipotizzare che il processo di revisione potesse portare all’adozione di un modello «misto», dove lo schema del gruppo polifunzionale veniva a innestarsi su quello già multidivisionale della banca ad ampia operatività. E’ la forma di organizzazione più diffusa, poichè riesce a cogliere aspetti misti tra banca universale e il gruppo bancario. Nella banca multidivisionale si concentrano l’attività bancaria tradizionale, quindi la funzione creditizia, a quelle più contigue: per quest’ultime operano intermediari specializzati distinti giuridicamente dalla banca stessa. Per le attività finanziarie più lontane dal business tipicamente bancario, oltre che per quelle soggette a riserva di legge, operano intermediari specializzati distinti, anche se controllati dalla banca stessa. Le preoccupazioni delle legislatore del 1936 su pericolosità e instabilità della “banca tuttofare” sono state superate poiché si è affermato un nuovo modo di affrontare rischio il finanziario e creditizio. La funzione di prevenzione del modello legislativo precedente era incentrata su un sistema di divieti che impediva il verificarsi di situazioni rischiose, la moderna formula di prevenzione si fonda invece sull'equilibrio patrimoniale e finanziario della banca. La nuova normativa prevede infatti che la Banca d'Italia accerti la presenza all'interno degli stessi enti creditizi di condizioni sufficienti affinché i maggiori rischi connessi alla de specializzazione per scadenze e partecipazione al capitale delle imprese siano circoscritti in modo da non mettere in pericolo la stabilità e il mantenimento dell'equilibrio finanziario economico e patrimoniale nel tempo. EVOLUZIONE DELLA BANCA MODELLO TRADIZIONALE: era basato su strutture centrali (dove beni e servizi vengono prodotti e gestiti) e filiali, localizzate in modo capillare sul territorio per vendere questi beni, che portavano però ingenti costi operativi. Le strategie di sviluppo delle banche implicavano la penetrazione in nuove aree geografiche e l'aumento delle quote di mercato nelle aree già presidiate attraverso un'attenta localizzazione e distribuzione degli sportelli. Tale capillarità (con le filiali) costituisce una delle motivazioni alla base dell’attrattività delle banche come potenziali distributori anche di prodotti di terzi. Ma la forte presenza territoriale, oltre a generare opportunità di business e potenziali benefici legati alla prossimità con la propria clientela, ha determinato per le aziende bancarie ingenti costi operativi, connessi all’acquisizione, al mantenimento delle strutture distributive e al personale. E VOLUZIONE DEI MODELLI : Trovandoci sempre di più in un contesto di competitività e contrazione della redditività ordinaria delle aziende bancarie, la struttura tramite questi sportelli ha sempre più costituito una criticità rilevante per il raggiungimento di soddisfacenti livelli di efficienza interna. Si passa quindi da un modello “brick and mortar” ad un modello “click and mortar”, basato sui canali digitali oltre agli sportelli e chiamato per questo modello distributivo multicanale. la filiale ha subito importanti trasformazioni. La presenza degli altri canali determina infatti una rifocalizzazione delle attività svolte allo sportello: sempre meno transazioni di routine e sempre più attività di consulenza Per l’operatività più semplice, anche all’interno dello sportello, la clientela può invece tipicamente trovare nuove modalità di interazione automatizzate, quali gli ATM evoluti La razionalizzazione degli sportelli è stata favorita: -dalle innovazioni tecnologiche : hanno reso i canali digitali sempre più efficienti ed affidabili -dai rilevanti mutamenti : hanno interessato sia l’offerta che la domanda di servizi finanziari -dalla nascita e diffusione di operatori finanziari totalmente on-line : hanno fornito un forte impulso al settore, con l’offerta a prezzi competitivi di una gamma sempre più completa di prodotti bancari -dall’evoluzione delle abitudini, delle preferenze e delle esigenze dei consumatori Lo sviluppo tecnologico ha reso possibile l’ampliamento non solo dei canali distributivi, ma anche dei canali di comunicazione tra banca e cliente. Vi è un’attenta gestione di tali canali anche a scopo di comunicazione e marketing (sempre più spesso gli utenti, prima di completare un processo di acquisto,, utilizzano i canali digitali per informarsi) In particolare nascono i canali digitali, che si dividono in: • Owned media: spazi digitali di proprietà della banca (sito, app...) • Paid media: spazi digitali acquistati dalla banca per il marketing (digital advertisting) • Social media: spazi digitali che permettono lo scambio di contenuti (blog, social network...) CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGMENT: è il sistema con cui la banca raccoglie ed elabora i dati sui clienti. Per perseguire in modo efficace le proprie strategie commerciali occorre avere anche strumentazioni tecnologiche che consentono di impiegare al meglio la grande quantità di dati in contatto con la clientela per proporre poi iniziative di marketing e offerte commerciali adeguate. DIGITAL INNOVATION E FINTECH Con lo sviluppo della tecnologia è naturale l'evoluzione dei sistemi informativi a supporto delle strategie di comunicazione e vendita e l'innovazione dei canali distributivi. Combinazione del settore finanziario e innovazione tecnologica dà vita al fintech. il termine Fintech indica «l’innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica, che può concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni o sull’offerta di servizi» Innovazione tecnologica e digitale sono particolarmente rilevanti nel settore finanziario, infatti: -le banche beneficiano di un ampio volume di dati sulla clientela e sono dotate di una potente infrastruttura tecnologica per l’elaborazione delle informazioni -vi è una quota crescente di clientela che richiede servizi finanziari ad alto contenuto tecnologico, per semplificare/velocizzare la fruizione dei servizi, e di accedere a servizi finanziari innovativi L’innovazione punta ad ottenere più ricavi dai clienti già acquisiti, nuovi clienti, minori costi e maggior controllo di rischi. Seppur i rischi esistano e sono gli investimenti per l’adeguamento delle strutture, evoluzione incerta della regolamentazione a riguardo, necessità di avere nuovi profili professionali e nuovi competitor specializzati come digital champions e start-up fintech. 3. LE OPERAZIONI BANCARIE E DI RACCOLTA A BREVE TERMINE La banca compie principalmente due operazioni: • Credito/impiego fondi: ossia le operazioni con cui la banca trasferisce risorse monetarie dall’operatore bancario ai soggetti in deficit finanziario. Banche e mercati costituiscono i due canali fra di loro complementari per il finanziamento alle imprese di medie o grandi dimensioni, mentre le piccole imprese sono finanziate esclusivamente dal settore bancario. La banca assume il ruolo di intermediario finanziario nel processo di allocazione dei capitali svolgendo la funzione creditizia. • Raccolta/provvista fondi: tutte le operazioni attraverso le quali la banca reperisce risorse e con le quali, quindi, si attua un trasferimento di fondi dai soggetti con un surplus monetario alla banca. Nell’ambito delle operazioni di provvista, si distinguono: 1) operazioni di RACCOLTA ORIGINARIA: concluse direttamente con la clientela, per reperire liquidità e risparmio presenti sul mercato. Le masse raccolte derivano essenzialmente dall’ammontare di reddito eccedente rispetto ai consumi delle famiglie, destinato al risparmio in via permanente e/o al successivo impiego in futuri investimenti (concorrono a realizzare operazioni di raccolta con orizzonte temporale di breve termine). Nella raccolta originaria possiamo ulteriormente distinguere in: RACCOLTA DIRETTA: la banca reperisce risorse monetarie che vanno a costituire la massa fiduciaria, che concorre ad alimentare l’attività di impiego. Determina per la banca un’obbligazione di debito nei confronti dei depositanti. La banca diviene proprietaria dei capitali ricevuti e ha l’obbligo di rimborsarli e di remunerarli con l’ interesse. Gli strumenti principali attraverso cui si realizza la raccolta diretta sono il deposito bancario, il conto corrente bancario, il certificato di deposito, il pronti contro termine e le obbligazioni (quest’ultima fattispecie consente il reperimento di raccolta originaria a medio/lungo termine). RACCOLTA INDIRETTA: Costituita da titoli di credito e altri valori mobiliari non emessi dalla banca depositaria ma ricevuti dalla stessa in deposito a custodia/amministrazione o in relazione all’attività di gestione di patrimoni mobiliari. A sua volta suddivisa in: -RACCOLTA AMMINISTRATA (azioni, obbligazioni di altri emittenti…) -RACCOLTA GESTITA (fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali, polizze assicurative d’investimento…). Determina per la banca un’obbligazione di prestazione in quanto la banca, con riferimento a tale aggregato, svolge un servizio di intermediazione per l’acquisto di attività finanziarie emesse da altri soggetti. Fornisce un contributo positivo al risultato economico di esercizio della banca attraverso il flusso commissionale originato dall’attività di sottoscrizione, negoziazione e gestione degli strumenti finanziari. 2) operazioni di RACCOLTA DERIVATA: concluse con altri intermediari finanziari sul mercato interbancario, per esigenze di tesoreria dell’operatore. TRASPARENZA BANCARIA Innanzitutto le norme di riferimento: -T.U.B. nel Titolo VI «Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti» -Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» -Delibera CICR del 4 marzo 2003 (e successive modifiche) «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» Per trasparenza delle operazioni bancarie si intende l’obbligo per le banche di informare il cliente nel modo più completo possibile circa le operazioni che i due soggetti intendono effettuare, anche prima della conclusione del contratto. La disciplina della trasparenza (accordo interbancario 1988 e poi TUB e provvedimento regolamentare di Banca d’Italia) ha come principali obiettivi la tutela del lato debole del rapporto contrattuale, cioè il cliente, la tutela della concorrenza in campo bancario e la sana e prudente gestione dell’intermediario. I contratti relativi a operazioni e servizi bancari hanno un elevato contenuto tecnico, per la cui comprensione sono necessarie competenze e conoscenze che non sempre appartengono al cliente. Un’informativa chiara e completa consente al cliente di raffrontare e comparare le offerte disponibili sul mercato, per individuare il prodotto/servizio più rispondente alle proprie esigenze. Oltre alla tutela del lato debole, ha anche i seguenti obbiettivi: -Favorire la concorrenza all’interno del mercato bancario e finanziario, grazie alla possibilità di raffronto delle varie offerte di prodotti e servizi -Mitigare i rischi legali e reputazionali della banca attenuando le asimmetrie informative che contraddistinguono il rapporto banca/cliente e elevando la consapevolezza di quest’ultimo su caratteristiche e potenziali rischi di prodotti e servizi -Promuovere la fidelizzazione della clientela innalzando il livello di attenzione verso il cliente, che risulta spesso multibancarizzato Ambito di applicazione: La normativa sulla trasparenza bancaria si applica a «tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari». Restano esclusi i servizi e le attività di investimento come definiti dal T.U.F. e il collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F. SOGGETTI DESTINATARI: La protezione accordata alla clientela è strutturata in funzione del principio di «graduazione della tutela».In tale ottica vengono individuate categorie di clientela a cui riconoscere livelli di tutela diversificati: -CONSUMATORI: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta -CLIENTELA AL DETTAGLIO: comprende consumatori, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza finalità di lucro, micro-imprese (imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un tot di bilancio annuo inferiori a 2 milioni di euro). -ALTRA CLIENTELA: cluster residuale La classificazione della clientela opera a livello di singolo rapporto, pertanto lo stesso soggetto può essere classificato diversamente in riferimento ai vari rapporti intrattenuti con la Banca in ragione delle motivazioni e degli scopi che sottostanno all’apertura dei rapporti medesimi. Nell’ambito della trasparenza bancaria saranno analizzati i seguenti ambiti: Pubblicità e informativa precontrattuale Forma e contenuto dei contratti Variazione delle condizioni contrattuali OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E INFORMATIVA PRECONTRATTUALE (Con riferimento al TUB e al provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009) OBBIETTIVI: -Generare consapevolezza nel cliente e -Creare una forma di tutela efficace Sono stati imposti affinché si crei un sistema integrato di regole e strumenti di supporto a tutela del cliente e per promuovere un'adeguata diffusione della cultura finanziaria, si applica infatti in ogni fase del rapporto tra banca e cliente a partire dalla fase precontrattuale. La normativa fornisce un’elencazione dei prodotti e servizi bancari soggetti agli obblighi di pubblicità e informativa precontrattuale, tra i quali si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: conti correnti di corrispondenza, depositi a risparmio, certificati di deposito, finanziamenti che non configurano credito al consumo… Gli strumenti adottati sono: 1. Le guide pratiche: spiegano in modo semplice e chiaro le caratteristiche generali dei servizi- bancari e finanziari più diffusi tra il pubblico e contribuiscono a innalzare il livello di conoscenza della clientela riguardo a tali prodotti/servizi. Sono messe gratuitamente a disposizione della clientela in formato elettronico mediante pubblicazione sul sito web della banca. Sono disponibili 4 Guide Pratiche predisposte dalla Banca d’Italia: -Il Conto Corrente in parole semplici -Comperare una casa – il mutuo in parole semplici -Il Credito ai Consumatori in parole semplici -La Centrale dei Rischi in parole semplici Viene inoltre messa a disposizione una guida che illustra i meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie tra banca e cliente attraverso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 2. il foglio informativo: sono documenti illustrativi che contengono le principali info dei singoli prodotti e servizi, utili a fini informativi e comparativi soprattutto in fase precontrattuale (elencando i principali rischi e le caratteristiche, clausole di recesso dal contratto ecc). Sono messi gratuitamente a disposizione della clientela sia in formato cartaceo presso le filiali della banca sia in formato elettronico sul sito web della stessa. Se il foglio informativo si riferisce a un prodotto principale e a servizi accessori collegati, il documento deve contenere info anche inerenti a questi ultimi; in caso invece dei prodotti rivolti ai consumatori, per maggiore chiarezza e semplicità espositiva vengono riportate solo le informazioni principali del prodotto principale predisponendo al contempo un foglio informativo dedicato esclusivamente ai servizi accessori. Se invece si tratta di un prodotto composto deve essere messo a disposizione della clientela un unico foglio informativo con tutto. Contenuto: -informazioni sull’intermediario (estremi identificativi) -caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio (descrizione dettagliata delle principali caratteristiche del prodotto/servizio e dei rischi che il cliente potrebbe assumersi nell’utilizzo dello stesso) -elenco completo delle condizioni economiche offerte (deve essere evidenziato ogni onere economico a carico del cliente in modo che gli risulti facilmente comprensibile il costo complessivo dell’operazione) - trattasi di CONDIZIONI STANDARD, non personalizzate. -particolari clausole contrattuali (diritto di recesso, tempi di chiusura del rapporto…) Nei contratti a tempo indeterminato la banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto solo se sussiste un GIUSTIFICATO MOTIVO. Negli contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, la banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. Nei contratti con «non consumatori» può essere inserita apposita clausola per variazione tassi soggetta a specifica approvazione del cliente. GIUSTIFICATO MOTIVO: evento di comprovabile effetto sul rapporto bancario derivante da mutamento di condizioni economiche generali (variazione dei principali tassi di interesse in seguito a manovre di politica economica, incremento dei costi sostenuto dall’intermediario dovuto ad esempio a inflazione…) e/o ascrivibile alla condizione del cliente (degrado del merito creditizio…) Il cliente deve conoscere la natura del «giustificato motivo» alla base della variazione unilaterale, in modo da poter valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione. - ULTERIORE TUTELA PER IL CLIENTE - Le variazioni unilaterali dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. La banca è tenuta ad adottare un criterio non penalizzante per il cliente riguardo alle variazioni dei tassi attivi e passivi attuate contestualmente in conseguenza di decisioni di politica monetaria. PROCEDURA La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è soggetta a comunicazione individuale al cliente recante la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto», in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con preavviso di almeno due mesi. Entro tale termine il cliente ha facoltà di recesso dal contratto senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Non possono essere oggetto di variazione le condizioni, presenti nei Fogli Informativi, non riportate nel Documento di Sintesi sottoscritto dal cliente (es. spese/commissioni introdotte ex novo dalla banca…). In tale fattispecie è necessaria la ricontrattualizzazione del rapporto/servizio. Non possono essere introdotte nuove clausole mediante variazione unilaterale generalizzata. RAPPORTI AL PORTATORE Per tali rapporti la banca non dispone degli estremi identificativi di un soggetto a cui inviare la comunicazione individuale relativa alla proposta di variazione unilaterale delle condizioni. La comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali avviene, con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le dipendenze dell’intermediario (avvisi esposti nei locali della banca aperti al pubblico) e pubblicando la notizia sul sito internet dell’intermediario. IL DEPOSITO BANCARIO E’ uno degli strumenti attraverso cui la banca realizza le operazioni di provvista originaria, raccogliendo risorse monetarie dalla propria clientela. Il deposito bancario ha tradizionalmente ricoperto un ruolo di primaria importanza nel processo di raccolta del risparmio presso piccoli risparmiatori privati. E’ dunque stato lo strumento che ha consentito ai piccoli risparmiatori avvicinarsi al sistema bancario e di immettere le proprie eccedenze di risorse monetarie nel circuito dell’intermediazione finanziaria. Rappresentava uno strumento semplice, per meccanismi di accesso e funzionamento, particolarmente apprezzato dalla tradizionale figura del risparmiatore-depositante. Per effetto dell’evoluzione dei mercati finanziari e della sofisticazione dei prodotti d’investimento, l’importanza del deposito bancario si è progressivamente ridotta a favore di altri prodotti ad oggi comunemente sottoscritti dal risparmiatore-investitore. Normativa di riferimento: Codice Civile, Libro IV, Titolo III, Capo XVII «Dei contratti bancari» Il Deposito bancario è il primo rapporto ad essere normato in tale sezione. Art. 1834 Depositi di danaro: nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante. Si evidenziano: passaggio di proprietà delle somme, che alimentano la massa fiduciaria e che è un’obbligazione restitutoria a carico della banca (obbligazione di debito). DIFFERENZE TRA DEPOSITO ORDINARIO E DEPOSITO BANCARIO N el deposito bancario , il soggetto depositario (banca) acquisisce la proprietà delle somme con facoltà di utilizzarle nelle proprie attività di impiego (assume un’obbligazione di debito), inoltre il depositante riceve una somma a titolo di interesse. Il soggetto depositario (banca) è tenuto a restituire al depositante altrettante cose della stessa specie. N el deposito ordinario , il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante (assume un’obbligazione di custodia), a meno che non sia a titolo gratuito è il depositante che paga. Il depositario è tenuto a custodire il bene ricevuto e a restituirlo alla scadenza convenuta. Il denaro è considerato un bene fungibile, mentre per beni mobili diversi la fungibilità non è ammessa nel contratto di deposito. Il deposito bancario è un contratto: -REALE, poiché si perfeziona nel momento in cui le somme vengono consegnate alla banca, ; -UNILATERALE, con obbligazioni a carico solo della banca, che ha l’obbligo di restituire, il depositante non assume alcun obbligo; -A VISTA, le somme depositate sono esigibili in qualsiasi momento da parte del depositante,appunto può chiedere di essere rimborsato in qualunque momento. I depositi sono di due tipi: 1. DEPOSITI A RISPARMIO: rappresentati da depositi a risparmio liberi, depositi a risparmio vincolati, certificati di deposito. Il deposito di moneta è caratterizzato da remunerazione sulle giacenze, quindi hanno carattere di investimento. E’ la forma più tradizionale di raccolta di risparmio che gli istituti di credito mettono a disposizione della propria clientela, che disponendo di un surplus decidono di custodirlo presso l'intermediario ottenendo una somma a titolo di interesse. L’importanza di questo strumento è andata progressivamente diminuendo nel tempo. Oggi appare un prodotto con limitate funzionalità e poco appetibile per la scarsa remunerazione che offre in relazione all’andamento dei tassi di mercato. Gradualmente sta venendo sostituito dal conto corrente, tendenza riscontrata anche nelle stime effettuate dalla Banca d’Italia relativamente alla ricchezza delle famiglie italiane. (2. DEPOSITI A CARATTERE MONETARIO: conti correnti di corrispondenza creditore foglio n ) Rientra nella categoria dei depositi a vista. E’ un contratto stipulato tra risparmiatore e istituto di credito, attraverso il quale il primo cede dalla banca le somme di denaro, mentre la banca si obbliga a restituire a richiesta del cliente nel caso di deposito libero o alla scadenza pattuita se deposito vincolato . E’ un contratto che può essere sottoscritto sia da persone fisiche sia da persone giuridiche, è infatti molto più diffuso presso le persone fisiche, che più frequentemente si trovano in situazione di surplus finanziario con conseguenti esigenze di custodia e remunerazione del denaro. LIBRETTO CARTACEO: il deposito a risparmio è comunemente identificato con le espressioni «libretto di deposito» o «libretto di risparmio», proprio perché la banca rilascia all’apertura del rapporto il libretto cartaceo (che ritira in fase di rinnovo o estinzione). Il libretto deve essere esibito dal titolare ogni volta che richieda l’esecuzione di un’operazione sul rapporto e ogni operazione viene registrata mediante annotazione sul libretto e firmata dall’addetto della banca che la esegue. Il titolare di un deposito a risparmio può effettuare operazioni esclusivamente allo sportello previa esibizione del titolo solo di versamento e prelevamento. Ogni operazione viene registrata sul libretto riportando la natura dell’operazione, l’importo e il saldo finale successivo all’operazione. Il libretto non ammette: operatività online, utilizzo carnet assegni, utilizzo mezzi elettronici di pagamento (tessere bancomat, carte di credito o prepagate…), addebitamenti diversi dal ritiro di contante (emissione assegni circolari, disposizione di bonifici, addebito utenze…), saldo debitore Nel contratto viene decisa la periodicità di capitalizzazione degli interessi, e dunque la cadenza temporale con cui la banca riconosce e accredita al cliente gli interessi a titolo di remunerazione delle somme depositate. Contestualmente all’accredito degli interessi a favore del cliente, la banca provvede all’addebito di eventuali spese periodiche di gestione del rapporto aventi natura di costi fissi. (Nei depositi di risparmio la capitalizzazione degli interessi è generalmente annuale) CALCOLO DEGLI INTERESSI Elementi necessari per il calcolo degli interessi: -periodicità di capitalizzazione -tasso di interesse -aliquota ritenuta fiscale vigente -valute applicate alle operazioni ESEMPIO (leggi esempio anche a pagine 88 a 91!!!) Libretto con le seguenti condizioni: -capitalizzazione annuale -tasso di interesse 0,50% annuo -ritenuta fiscale 26% -valute pari data operazione -spese gestione euro 5,00 annuali Questi dati sono riportati nel contratto e aggiornati nel Documento di Sintesi; in fase precontrattuale sono consultabili nei Fogli Informativi. I= C x r x t 360 x 100 rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti a cui aderisce la banca (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) attualmente pari a 100.000,00 euro per depositante per ciascuna banca con cui il depositante intrattiene rapporti. Il libretto rientra tra i depositi protetti che beneficiano di tale copertura. IMPOSTA DI BOLLO Con la c.d. Manovra monti sono state revisionate le disposizioni in materia di bollo su conti correnti, depositi a risparmio, titoli e prodotti finanziari. 1) Imposta di bollo su estratti dei conti correnti e rendiconti dei depositi a risparmio: -Persone fisiche euro 34,20 annui -Altri soggetti euro 100,00 annui L’imposta si calcola a giorni con riferimento all’anno civile (in caso di rapporti accesi o estinti in corso d’anno, l’imposta è applicata per i giorni effettivi di sussistenza del rapporto). Soglia di esenzione persone fisiche: l’imposta non è dovuta qualora il valore medio della giacenza annua sia complessivamente non superiore a euro 5.000. Ai fini del calcolo della giacenza media si considerano tutti i rapporti di conto corrente e deposito a risparmio intestati al medesimo soggetto e intrattenuti con la medesima banca. Se la giacenza media complessiva è superiore a euro 5.000 l’imposta di bollo (euro 34,20) si applica SU CIASCUN RAPPORTO a prescindere dai singoli saldi. Rapporti con saldo debitore: Non concorrono (in abbattimento) al calcolo della giacenza media complessiva. Se intestati a persone fisiche non scontano l’imposta di bollo, se intestati a soggetti diversi sono assoggettati all’imposta. 2) Imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari: -1 per mille annuo per l’anno 2012 (minimo euro 34,20; massimo euro 1.200) -1,5 per mille annuo per l’anno 2013 (minimo euro 34,20; massimo euro 4.500 per soggetti diversi da persone fisiche) -2 per mille annuo a decorrere dal 01/01/2014, con tetto massimo euro 14.000 per soggetti diversi da persone fisiche (come stabilito dalla c.d. «Legge di stabilità per l’anno 2014» ovvero L. 27 dicembre 2013 n. 147) L’imposta si calcola a giorni con riferimento all’anno civile (in caso di rapporti accesi o estinti in corso d’anno, l’imposta è applicata per i giorni effettivi di sussistenza del rapporto). La base di calcolo per l’imposta di bollo è data dal saldo del rapporto alla data del rendiconto. Non rileva la giacenze media del periodo. Il saldo è definito al valore di mercato degli strumenti finanziari al termine del periodo rendicontato ovvero, in assenza di tale dato, al valore nominale o di rimborso. Sono soggetti a imposta di bollo valori mobiliari quali azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, sicav, gestioni patrimoniali, polizze di investimento di ramo III e V, certificati di deposito, pronti contro termine, time deposit… Non sono assoggettati a bollo i buoni postali fruttiferi di valore fino a euro 5.000 e le polizze di investimento di ramo I. La Legge di Stabilità per l’anno 2014 ha abolito la misura minima di imposta applicabile (in precedenza pari a euro 34,20 annui) con l’obiettivo di favorire i piccoli risparmiatori nella sottoscrizione di prodotti finanziari anche di modesta entità che da tale soglia venivano penalizzati. La Legge di Stabilità per l’anno 2014 ha innalzato la soglia massima di imposta applicabile, inizialmente fissata al fine di evitare la fuga di capitali all’estero in quanto persone giuridiche non assoggettate a imposta sul valore delle attività legittimamente detenute all’estero CERTIFICATO DI DEPOSITO (è tutto importante, ogni dettaglio...) E’ un titolo emesso dalla banca individualmente mediante il quale questa raccoglie somme di denaro dalla clientela, ma soprattutto rappresentativo di un deposito a scadenza vincolata. Fa parte delle operazioni di raccolta originaria in quanto consente di reperire risorse monetarie dalla clientela destinate ad alimentare la massa fiduciaria (strumento di raccolta diretta). E’ un contratto tra cliente e banca, che prevede per il cliente l’obbligo di versamento delle somme e impegno a non smobilizzarle fino a scadenza, mentre per la banca l’obbligo di restituzione delle somme e corresponsione degli interessi convenuti, rimborsando il capitale avviene in unica soluzione a scadenza. - Durata: il vincolo temporale ha durata generalmente compresa tra 3 e 60 mesi. - Interessi: gli interessi sono liquidati a scadenza, salvo previsione di cedole periodiche in contratti di durata oltre il breve termine. - Tasso: il tasso applicato all’operazione può essere fisso o variabile. - Soggetti destinatari: può essere sottoscritto sia da persone fisiche sia da persone giuridiche. - Regime fiscale: gli interessi sono assoggettati a ritenuta fiscale (aliquota attuale pari al 26%); le somme vincolate sono assoggettate a imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari. È uno strumento tradizionalmente apprezzato da risparmiatori con investimenti a breve/medio termine, con basso rischio e contratto semplice, con garanzia. Sebbene sono caratterizzati da una modesta rischiosità, possono essere comunque soggetti a due tipologie di rischi: -rischio di controparte, legato all’affidabilità della banca emittente e alla sua capacità di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi; -rischio tasso, legato all’impossibilità di beneficiare di eventuali rialzi dei tassi di mercato in caso di certificati regolati a tasso fisso. Nonostante questi due rischi, i vantaggi sono: - emissione libera, ovvero non legata a specifiche finestre di collocamento, quindi si possono sottoscrivere in qualsiasi momento, - costi di emissione molto contenuti, solitamente applicati in misura fissa e non proporzionali all’importo; - taglio minimo molto basso, variabile da banca a banca; - tasso certo o predefinito al momento della sottoscrizione, maggiorato rispetto a quello applicato ai depositi liberi; - per quanto riguarda il rischio di controparte o rischio emittente, dobbiamo sottolineare che questi certificati rientrano nell'ambito di applicazione delle norme disciplinanti il bail-in. Gode quindi di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi attualmente pari a 100.000,00 euro per depositante per ciascuna banca (il CD fa parte dei c.d. depositi protetti). Al certificato di deposito viene tradizionalmente associato un supporto cartaceo consegnato al cliente in fase di emissione, in aggiunta al contratto sottoscritto. Attualmente è prassi consolidata l’emissione di certificati di deposito c.d. dematerializzati, ovvero sprovvisti del supporto cartaceo, per i quali il cliente sottoscrive soltanto il contratto. IL PRONTI CONTRO TERMINE Viene preferito da persone fisiche/giuridiche con esigenze di investimento a breve termine, caratterizzate da profilo di rischio contenuto e che prediligono contratti relativamente semplici con remunerazione predefinita. Negli ultimi anni l’utilizzo del PCT si è ridotto a favore di altri strumenti di raccolta diretta (es. time deposit) con struttura più semplice e che non necessitano del deposito titoli. “E’ un contratto con cui un intermediario finanziario (in banca) cede «a pronti» (con consegna immediata), in cambio di una certa somma di denaro, un certo quantitativo di valori mobiliari (solitamente Titoli di Stato o altre obbligazioni) impegnandosi a riacquistarli «a termine» (alla scadenza convenuta) a un prezzo prefissato più elevato di quello di cessione, comprensivo della remunerazione dell’investitore.” (E’ assimilabile a una vendita con patto di riacquisto) Fa parte delle operazioni di raccolta originaria in quanto consente di reperire risorse monetarie dalla clientela destinate ad alimentare la massa fiduciaria. In particolare, il PCT è annoverato tra le operazioni di raccolta diretta e consente alla banca di acquisire disponibilità liquide a breve termine caratterizzate da stabilità in quanto l’operazione non è generalmente smobilizzabile prima della scadenza convenuta. E’ un contratto tra cliente e banca, che prevede da parte del cliente l’obbligo di versamento di liquidità in cambio di valori mobiliari, con impegno a non smobilizzarli fino alla scadenza convenuta, mentre dalla banca l’obbligo di cessione di valori mobiliari in cambio di liquidità, con impegno a riacquistarli alla scadenza e al prezzo convenuti. Ha durata compresa tra 1 e 12 mesi (prevalentemente entro 3 mesi), il rimborso avviene in unica soluzione a scadenza (accredito liquidità contro restituzione valori mobiliari). Di norma non è consentita l’estinzione anticipata (alcune banche la permettono contro addebito di una penale). Soggetti destinatari: può essere sottoscritto sia da persone fisiche sia da persone giuridiche. FLUSSI FINANZIARI DELL’OPERAZIONE: Sottoscrittore effettua un prestito di denaro (operazione di impiego liquidità a breve termine,  risponde a esigenze di investimento a breve termine) Banca effettua un prestito titoli (operazione di provvista liquidità a breve termine, risponde a  esigenze di finanziamento a breve termine) RENDIMENTO, si suddivide in 2 componenti. - La componente principale di rendimento è data dal differenziale tra prezzo a termine (prezzo di rivendita) e prezzo a pronti (prezzo di acquisto) dei valori mobiliari scambiati. Il prezzo a pronti si determina in base al valore di mercato dei titoli sottostanti, il prezzo a termine è quantificato in base a un tasso di remunerazione convenuto tra le parti, che tiene conto del livello dei tassi di mercato e delle esigenze di liquidità della banca. -L’altra componente di rendimento del PCT è data dal rateo di interessi in corso di maturazione sul titolo sottostante per la durata dell’operazione. REGIME FISCALE: -Tassazione dell’investimento: le somme investite sono assoggettate a imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari, attualmente pari allo 0,20%, calcolata sul controvalore a termine. -Tassazione del rendimento: il rendimento è tassato come reddito da capitale. Il rateo di interessi maturato sul titolo sottostante è gravato da ritenuta fiscale del 12,50% in caso di TdS o assimilati oppure del 26% in caso di altri titoli; il rendimento dato dal differenziale tra prezzo a termine e prezzo a pronti subisce una tassazione allineata al titolo sottostante. Le firme di tutti i soggetti autorizzati devono essere ufficialmente depositate attraverso lo specimen di firma. Una volta espletate le attività preliminari descritte, dopo aver individuato il prodotto e supportato il cliente nella fase di informativa precontrattuale, si può procedere con la “sottoscrizione del contratto e attivazione del rapporto”. Il correntista può iniziare a utilizzare la moneta scritturale attraverso strumenti (assegni, bonifici, carte di pagamento…) che consentono di regolare transazioni trasferendo risorse monetarie tra soggetti diversi senza ricorrere alla moneta legale, contribuendo a realizzare la c.d. funzione monetaria della banca. L’ASSEGNO BANCARIO “è un titolo di credito a vista con cui un soggetto (traente) ordina alla propria banca (trattario) di pagare una determinata somma a favore di un terzo beneficiario o a favore proprio”. (Normativa di riferimento: R.D. del 21 dicembre 1933 n. 1736 – Titolo I) PREREQUISITI: per l’emissione dell’assegno è necessario che il correntista/traente abbia preventivamente costituito la provvista per l’emissione dell’assegno, cioè deve disporre sul conto corrente di somme capienti rispetto all’importo dell’assegno. Inoltre deve essere autorizzato all’emissione di assegni bancari attraverso la preventiva sottoscrizione della «Convenzione di assegno», di solito compresa nel contratto di conto corrente. CARATTERISTICHE DELL’ASSEGNO BANCARIO - E’ UN TITOLO A VISTA: cioè pagabile dalla banca trattaria nel momento in cui viene presentato all’incasso. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione. - E’ UN TITOLO ALL’ORDINE: L’intestazione risulta dal titolo. E’ cioè trasferibile a terzi mediante consegna accompagnata da girata apposta a tergo del titolo. Per impedire però il riciclaggio, la normativa antiriciclaggio impone l’obbligo della clausola di «non trasferibilità» per assegni bancari di importo pari o superiore a 1.000 euro, rendendo il titolo pagabile solo al beneficiario indicato e impedendone il trasferimento ad altri soggetti. Il correntista può ottenere carnet di assegni liberi, assoggettati a imposta di bollo pari a euro 1,50 per singolo assegno, da emettersi, anche «al portatore», per importi inferiori a euro 1.000 -E’ UN TITOLO FORMALE: ossia che deve rispettare una serie di requisiti formali ai fini della sua validità. In primis deve contenere la data, il luogo di emissione , l'importo , il beneficiario virgola e la firma del soggetto traente (per la sua validità). La normativa vuole che l’assegno contenga anche i seguenti elementi essenziali: - la denominazione di assegno bancario - l'ordine incondizionato di pagare una determinata somma, espressa in cifre e in lettere - l’indicazione del trattario - l'indicazione della data e del luogo di emissione - la sottoscrizione da parte del traente Colui che deve incassare normalmente lo fa presentando l'assegno presso la banca dove intrattiene rapporti per versamento sul proprio conto corrente. Dunque l’iter di incasso dell'assegno necessita dell'interazione della banca negoziatrice e della banca trattaria, che collaborano per il trasferimento delle somme dal traente al beneficiario. CIT: ad oggi le banche hanno convenuto che la presentazione al pagamento degli assegni si è effettuata esclusivamente in forma elettronica a partire dal 2018. Questa nuova procedura interbancaria prevede un unico circuito di incasso gestito attraverso modalità esclusivamente elettroniche. La presentazione al pagamento degli assegni bancari postali di importo fino a 8.000 € e degli assegni circolari, vaglia postali, titoli speciali della banca d'italia senza limite d'importo, deve avvenire tramite questa nuova procedura chiamata “check image truncation”, mediante la quale servono i soli dati contabili dei titoli. La banca negoziatrice trasmette alla banca trattaria i dati identificati del titolo e se si tratta di assegni di più di 8.000 € anche l'immagine. Eventualmente, se il pagamento non avviene, viene comunicato alla banca trattaria in via telematica, anche questo iter avviene in modalità elettronica. - E’ UN TITOLO ESECUTIVO: vuol dire che in caso di mancato pagamento, il beneficiario può promuovere un’esecuzione forzata sul patrimonio dei soggetti obbligati (c.d. «azione di regresso» nei confronti del traente e di eventuali altri obbligati quali giratari e avallanti). Il beneficiario può esperire il regresso se l’assegno è stato presentato all’incasso in tempo utile (cioè entro i termini di presentazione) e se il mancato pagamento risulti da protesto o dichiarazione equivalente. Il beneficiario mantiene i suoi diritti contro il traente anche in assenza di tali condizioni. Termini di presentazione : pari a 8 giorni dalla data di emissione nel caso in cui l’assegno sia stato emesso nello stesso comune in cui è presentato per il pagamento (c.d. «assegni su piazza») e a 15 giorni nel caso in cui il comune dove il titolo è presentato per il pagamento sia diverso da quello di emissione (c.d. «assegni fuori piazza»). Protesto: “atto pubblico con cui viene accertato in modo formale da parte di un pubblico ufficiale (solitamente un notaio) il mancato pagamento di un assegno”. Per la levata del protesto è necessario che l'assegno sia stato presentato in tempo utile (vedi sopra). Il protesto è pubblicato nel Registro informatico dei protesti, curato dalle Camere di Commercio, e comunicato al Prefetto. CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA – CAI E’ un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’Italia, alimentato e consultabile da tutte le banche. In caso di mancato pagamento di un assegno bancario, una ulteriore sanzione a carico del traente è l’iscrizione del nominativo negli archivi della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e la divulgazione della c.d. «revoca di sistema». Revoca di sistema: sanzione interdittiva presso l’intero sistema bancario che comporta l’impossibilità di ottenere il rilascio di carnet assegni, la revoca dell’autorizzazione a emettere assegni per 6 mesi e l'obbligo di restituzione dei modelli non ancora utilizzati. (Nei casi di particolare gravità, il Prefetto può comminare sanzioni aggiuntive tipo l’allungamento del periodo di interdizione...) E’ soggetto a iscrizione CAI e divulgazione revoca di sistema colui che hanno emesso assegni in: -difetto di provvista, cioè l’assenza di fondi sufficienti a onorare il titolo sul cc del traente; -mancanza di autorizzazione, cioè nel caso in cui sia venuta meno la convenzione in base alla quale il cliente può emettere assegni (conto corrente estinto, traente sprovvisto di adeguati poteri di firma sul conto corrente, traente già revocato CAI…) L’attivazione della revoca CAI avviene: -in caso di assegno emesso in mancanza di autorizzazione, entro 20 giorni dalla presentazione dell’assegno. - in caso di assegno emesso in difetto di provvista, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dell’assegno; In caso di assegno emesso in difetto di provvista, il traente può evitare l’iscrizione in cai e la divulgazione della revoca di sistema procedendo, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dell’assegno, al pagamento tardivo del titolo. A fronte di tale beneficio, il traente deve corrispondere: - importo facciale dell’assegno - penale pari al 10% dell’importo facciale dell’assegno - interessi legali dalla data di presentazione all’incasso fino a quella di avvenuto pagamento - spese di protesto eventuali L’ASSEGNO CIRCOLARE “E’ un titolo di credito all’ordine emesso da una banca, contenente una promessa incondizionata di pagamento per una determinata somma, pagabile a vista al beneficiario”. (Normativa di riferimento: R.D. del 21 dicembre 1933 n. 1736 – Titolo II) Solitamente gli assegni circolari vengono equiparati alla moneta legale, poiché il soggetto che si impegna a pagare, essendo una banca, presenta i requisiti di solvibilità ben diversi rispetto a qualunque altro cliente. L'assegno circolare negoziabile beneficiario per tre anni dall'emissione, successivamente il titolo si prescrive ed è destinato al “fondo dormienti”, da cui può essere chiesto a rimborso esclusivamente dal soggetto che ne abbia richiesto l'emissione (non dal beneficiario) entro 10 anni dall'emissione stessa. 1. BONIFICI E GIROCONTI BONIFICO: “è un ordine di pagamento impartito dal cliente alla banca con cui si richiede il trasferimento di una determinata somma a favore di un beneficiario (soggetto terzo) titolare di un conto corrente presso la stessa o altra banca”. Strumento di pagamento sicuro, rapido e economico. Per disporre un bonifico è necessario conoscere il CODICE IBAN (International Bank Account Number) che identifica il conto corrente del beneficiario. E’ un codice alfanumerico di 27 caratteri che consente di individuare in modo univoco un rapporto di conto corrente, in uso dal 01/01/2008. Tempi di esecuzione: massimo 2 giorni lavorativi per disposizioni su supporto cartaceo, 1 giorno lavorativo per ordini telematici Costo: variabile in funzione del canale tramite cui è disposta l’operazione (online o sportello) e della modalità di regolamento (in c/c o per cassa) Gli standard tecnici di esecuzione dei bonifici sono stati armonizzati dai Paesi aderenti all’area SEPA (Single Euro Payments Area). Le persone fisiche titolari di conto corrente possono ricevere emolumenti e pensioni tramite il servizio de quo. Le somme accreditate sul conto corrente sono immediatamente disponibili e utilizzabili tramite prelievi allo sportello ovvero attraverso strumenti che consentono di avvalersi della moneta scritturale (assegni, carte di pagamento…). Inoltre questo servizio attenua il rischio di rapina, consente anche ai beneficiari di poter disporre sul proprio conto corrente delle somme spettanti gratuitamente e senza doversi recare presso l'intermediario per l'operazione di versamento. Quindi il cliente può attingere alle proprie disponibilità giacenti sul conto corrente di corrispondenza sia presentandosi allo sportello ma anche utilizzando gli strumenti di moneta scritturale o ancora avvalendosi degli altri servizi correlati come la carta di debito/credito, home banking... GIROCONTO: è un trasferimento di somme di denaro tra conti correnti intestati allo stesso soggetto (o nei quali il medesimo soggetto risulta cointestatario), spesso intrattenuti presso diversi istituti bancari. E’ uno strumento che consente, avvalendosi del servizio bonifici, di spostare denaro fra i propri rapporti di conto corrente. 2. MANDATI DI ADDEBITO DIRETTO Il correntista può eseguire pagamenti periodici senza doversi recare presso lo sportello bancario con cui intrattiene rapporti. Il cliente (debitore) rilascia alla banca un’autorizzazione continuativa ad addebitare sul proprio conto corrente disposizioni di incasso provenienti da un determinato soggetto (creditore). La banca si impegna a curare l’esecuzione dei pagamenti derivanti dall’ordine continuativo in presenza di adeguata provvista sul rapporto di conto corrente. Gli importi richiesti in pagamento dal creditore possono essere predeterminati o meno (es. rispettivamente piano di rimborso di un finanziamento o domiciliazione utenze domestiche). La banca può percepire una commissione per l’espletamento del servizio di addebito permanente, comunque inferiore a quanto previsto in caso di pagamento di bollettini allo sportello. I mandati di addebito diretti sono stati tradizionalmente gestiti in ambito domestico attraverso il servizio rid – rapporto interbancario diretto. Come per i bonifici, anche i mandati di addebito diretto sono stati oggetto di un processo di armonizzazione a livello europeo e sono stati sostituiti dal servizio SDD – SEPA DIRECT DEBIT, caratterizzato da standard tecnici e operativi validi a livello comunitario. 3. CARTE DI PAGAMENTO Sono tessere plastificate emesse da banche o altri intermediari finanziari, che consentono di effettuare pagamenti utilizzando moneta scritturale in sostituzione del denaro contante. Consentono due tipologie di operazione: - Prelievo di contanti : si effettua presso dispositivi ATM (Automated Teller Machine) attraverso l’inserimento della tessera nel dispositivo e la digitazione del PIN (Personal Identification Number); gli ATM consentono di effettuare anche altre operazioni (consultazione saldo e movimenti c/c, ricariche telefoniche…) - Pagamento presso esercizi commerciali: si effettua attraverso l’inserimento della tessera nel POS (Point of Sale) e la digitazione del PIN al fine di regolare acquisti di beni o servizi presso esercenti convenzionati. Le transazioni tramite POS possono essere eseguite anche in modalità contactless, cioè avvalendosi di una tecnologia che consente di acquisire i dati della carta ed effettuare il pagamento semplicemente avvicinando la carta al terminale, senza inserire la carta nel POS e senza digitare il PIN. Per ovvie ragioni di sicurezza questa modalità operativa è consentita solo per transazioni di modesto importo. L’esecuzione del pagamento attraverso il solo accostamento della carta al lettore rende molto rapida e semplice la transazione In base al momento di addebito al cliente delle somme derivanti dall’utilizzo delle carte, si distinguono: -Carte prepagate – pay before: utilizzate per il prelievo contante o per l’acquisto di beni/servizi previa costituzione di adeguata provvista da effettuarsi antecedentemente al momento dell’utilizzo. Sono dotate di PIN. Possono essere alimentate con accredito di somme (c.d. ricarica) effettuato presso lo sportello bancario, da ATM o via home banking. Se dotate di IBAN, possono essere alimentate anche mediante ricezione di bonifici in accredito. Non necessitano di un c/c d’appoggio. Molto utilizzate per acquisti sul web. -Carte di debito – pay now: utilizzate per il prelievo contante da ATM o per l’acquisto di beni/servizi tramite POS con addebito su conto corrente. Sono dotate di PIN. L’addebito delle somme usate sul conto corrente del titolare avviene contestualmente all’esecuzione delle transazioni (salvo tempi tecnici per trasmissione flussi telematici tra banche). Le carte di debito normalmente consentono di accertare il saldo disponibile sul c/c del titolare, pertanto in assenza di provvista la transazione non è effettuabile le banche rilasciano carte di debito in sostanziale assenza di rischio. Sono soggette a massimali di utilizzo (limiti di spesa giornalieri e/o mensili); possono essere abilitate all’uso domestico o internazionale. L’ esercente ottiene incassi sicuri con accredito tempestivo, minimizza il ritiro di contante e il conseguente rischio rapina; è tenuto al pagamento di una commissione percentuale sul transato e di un canone periodico per il noleggio del terminale POS. Il titolare invece effettua pagamenti in modo rapido e semplice senza costi aggiuntivi ovvero preleva contante anche in orario di chiusura degli sportelli bancari; la carta di debito può essere assoggettata a canone periodico; il prelievo di contante presso ATM di banche diverse rispetto alla banca emittente può essere gravato da una commissione aggiuntiva. - Carte di credito – pay later: premessa: a causa di una serie di analogie che le accomuna con la carta di debito, la carta di credito viene spesso trattata insieme a quella di debito. MA le carte di credito non sono solo un semplice strumento di pagamento, ma una forma di finanziamento vera e propria. Possono essere utilizzate per il prelievo contante da ATM o per l’acquisto di beni/servizi tramite POS con addebito su conto corrente posticipato. Sono dotate di PIN ma possono richiedere l’apposizione della firma del titolare sullo scontrino. L’addebito delle somme utilizzate dal cliente in un determinato arco temporale (normalmente il mese) avviene in unica soluzione in un momento successivo al periodo di riferimento. Le spese effettuate dal cliente vengono riepilogate nell’estratto conto periodico, il cui saldo complessivo viene addebitato sul c/c del cliente successivamente al termine del periodo di riferimento. In virtù dell’addebito posticipato, il titolare di carta di credito può effettuare prelievi o acquisti pur non disponendo di liquidità sul proprio c/c. E’ tenuto a costituire adeguata provvista sul c/c in tempo utile per l’addebito dell’estratto conto. La carta di credito è quindi uno strumento di pagamento e di finanziamento al quale è associato un fido pari al plafond mensile concordato. Il rischio di insolvenza del cliente grava sulla banca che ha collocato la carta. Coinvolge 3 soggetti: società emittente, banca collocatrice, cliente titolare. L’esercente beneficia degli stessi vantaggi descritti con riferimento alle carte di debito; la commissione corrisposta sul transato per i circuiti delle carte (Visa, Mastercard, Amex…) è più elevata rispetto a quella corrisposta per il circuito Pagobancomat. Al contempo il titolare beneficia degli stessi vantaggi/svantaggi associati alle carte di debito; gode di una forma di finanziamento insita nella posticipazione dell’addebito delle spese effettuate; paga una commissione percentuale sul prelievo contanti che rende l’operazione più onerosa del prelievo su circuito Bancomat con carta di debito. CARTE DI CREDITO REVOLVING In base alla modalità di pagamento dell’estratto conto della carta di credito si distinguono: - Carte a saldo, con rimborso in unica soluzione - Carte revolving, con rimborso rateale Nelle carte revolving l’importo delle spese effettuate dal cliente viene rimborsato tramite addebito periodico su c/c di una rata comprensiva di una quota parte dell’ammontare speso e di una quota di interessi. Il plafond assegnato alla carta si ricostituisce per effetto dei rimborsi e pertanto si definisce «rotativo». Gli interessi passivi derivanti da utilizzo di aperture di credito regolate in conto corrente o da sconfinamenti (per utilizzi extrafido o in assenza di fido) sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Gli interessi vengono contabilizzati separatamente dai saldi in linea capitale. Il cliente può rilasciare preventiva autorizzazione all’addebito in c/c degli interessi maturati, da eseguirsi alla data in cui sono esigibili. In seguito all’addebito divengono sorte capitale. METODO DI CALCOLO Per il conteggio degli interessi che il cliente deve alla banca viene applicato il metodo scalare con procedimento amburghese. Presuppone l’utilizzo di 2 prospetti, inviati periodicamente al cliente: -l’estratto conto, che riporta tutte le operazioni eseguite nel periodo in ordine di data contabile (in dare gli addebiti e in avere gli accrediti) di un certo periodo; -il conto scalare, che riordina tutte le operazioni in base alla valuta assegnata a ciascuna operazione Nel conto scalare le operazioni sono riportate in ordine di valuta e vengono calcolati i saldi , dare o avere, per ciascuna valuta. Ad ogni saldo viene attribuito un numero di giorni , determinato considerando i giorni intercorrenti tra la valuta del saldo e quella del saldo successivo. Successivamente vengono calcolati i numeri , dare o avere, ottenuti come il prodotto tra saldi e giorni. Per quantificare gli interessi è necessario sommare separatamente i numeri dare (per gli interessi a debito) e avere (per gli interessi a credito) e applicare ai totali i rispettivi tassi di interesse (conteggio base anno civile). SALDI DI CONTO CORRENTE E’ dato generalmente dalla differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data. Saldo Contabile: è dato dalla somma algebrica di tutti i movimenti dare e avere registrati nell’estratto conto; si riferisce alle operazioni registrate; Saldo liquido: è dato dalla somma algebrica di tutti i movimenti dare e avere che abbiano maturato la rispettiva valuta; costituisce la base di calcolo degli interessi; Saldo Disponibile: è dato dalla somma algebrica di tutti i movimenti dare e avere di cui la banca conosce l’esito; esprime la somma effettivamente utilizzabile dal correntista. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) E’ una voce di costo che espressa in cifra fissa, che viene applicata dalla banca nel caso di utilizzo non corretto del conto corrente che abbia originato uno «sconfinamento». Ai fini dell’applicazione della commissione rileva il saldo disponibile di fine giornata. (La commissione di istruttoria veloce contribuisce alla remunerazione degli sconfinamenti ed è una voce di costo relativamente nuova, normata dal CICR nel 2012). L’importo della commissione deve essere commisurata all’attività svolta dalla banca per valutare e autorizzare lo sconfinamento. Per clienti «non consumatori» è possibile stabilire commissioni crescenti all’aumentare dello sconfinamento, in funzione di scaglioni di importo prestabiliti. L’aumento del rischio assunto dalla banca presuppone analisi e valutazioni più approfondite, che possono richiedere l’intervento di più ruoli operativi all’interno dell’intermediario. In caso di diniego dell’autorizzazione allo sconfinamento, pur essendoci stata un’attività di valutazione da parte della banca, non è percepita alcuna commissione. Per clienti «consumatori», la CIV non è dovuta: -in caso di sconfinamento di importo inferiore o pari a 500 euro e, allo stesso tempo, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi (il cliente può beneficiare di questa esclusione solo una sola volta per ciascun trimestre solare); -in caso di sconfinamento originato da pagamenti a favore della Banca, sul presupposto che in questo caso non vi sia istruttoria. ( !!!!!!a pagina 112-122 c’è un esempio che devi vederti mentre studi!!!!!! ) TIPOLOGIE DI CONTO CORRENTE Per effetto dell’evoluzione delle esigenze della clientela bancaria e del progresso della tecnologia informatica, il conto corrente ha evidenziato negli ultimi decenni un considerevole incremento del proprio livello di diffusione. Oggi rappresenta il contratto alla base del rapporto banca-cliente, attraverso il quale vengono offerti servizi e prodotti accessori per il soddisfacimento delle esigenze transazionali della clientela. Per soddisfare esigenze diversificate, il marketing bancario ha condotto alla proposizione da parte degli intermediari di tipologie di conti correnti differenziate ed eterogenee. Per prima cosa dobbiamo fare una macroclassifica, suggerita dalla normativa sulla trasparenza bancaria, IN BASE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI dei contratti: 1) Conti correnti «a consumo»: offrono alla clientela un servizio di base, appropriato per clientela con esigenze transazionali semplici e caratterizzata da una bassa operatività; il costo di questi prodotti, composto principalmente dalle spese periodiche di tenuta conto e dalle spese per operazione, varia in base alla numerosità delle operazioni effettuate dal cliente. 2) Conti correnti «a pacchetto»: sono prodotti complessi che comprendono, oltre al rapporto principale di conto corrente, altri prodotti e servizi aggiuntivi per soddisfare esigenze bancarie e transazionali più sofisticate; Sono caratterizzati da tariffazione forfetaria (canone omnicomprensivo) e schema negoziale tipico di un prodotto composto. Il costo di questi prodotti è certo e indipendente dalla movimentazione effettuata, consiste in un canone periodico fisso nel quale sono compresi anche i prodotti e servizi aggiuntivi. A livello contrattuale denotano maggiore complessità in quanto comportano la sottoscrizione della contrattualistica inerente anche i prodotti correlati. Posso poi fare una CLASSIFICAZIONE IN BASE A STRATEGIE DI MARKETING In funzione delle strategie di marketing alla base dell’elaborazione del catalogo prodotti della banca, distinguo in modo non esaustivo: -Conti correnti ordinari: è un prodotto standard, non caratterizzato da particolari condizioni economiche o servizi bancari correlati (che possono comunque essere acquistati separatamente sostenendo i relativi oneri); molto simile al conto corrente «a consumo» osservato precedentemente. -Conti correnti «a target»: orientati a soddisfare le esigenze bancarie e transazionali di un determinato segmento di clientela, individuato frequentemente in base alla fascia di età o alla condizione professionale. La sottoscrizione di questa tipologia di contratti è generalmente subordinata all’attestazione dei requisiti di appartenenza al target di riferimento. Possono essere proposti sia con la struttura sia di conti a consumo (a cui possono essere abbinati ulteriori prodotti a costo agevolato o gratuitamente), sia di conti a pacchetto (a canone fisso comprensivo di prodotti o servizi di particolare interesse per il target di riferimento). -Conti correnti a pacchetto «generici»: non indirizzati a uno specifico segmento di clientela, aventi la struttura di un vero e proprio conto a pacchetto. Possono essere sottoscritti da clienti appartenenti a qualsiasi cluster, in funzione delle proprie esigenze di utilizzo. Solitamente le banche dispongono di una gamma di conti a pacchetto diversificati in base alla numerosità dei prodotti e servizi inclusi, con canone crescente in funzione della completezza del prodotto. -Conti correnti «on-line»: dedicati a clientela che ricerca economicità del prodotto e accessibilità 24 ore su 24 ai servizi bancari di base, caratterizzata da operatività di sportello minima e dimestichezza con la tecnologia informatica. Caratterizzati da costi contenuti e dotazione di strumenti informatici e di pagamento che rendano autonomo il correntista dal punto di vista transazionale; di contro prevedono l’applicazione di costi elevati per l’operatività allo sportello. Possono essere offerti da banche non dotate di una propria rete di sportelli fisici che utilizzano principalmente il canale telematico ed erogano un servizio spersonalizzato privo di un contatto diretto tra intermediario e cliente (i conti proposti sono sovente caratterizzati da costi molto competitivi e tasso remunerativo sulle giacenze). Possono essere proposti anche da banche tradizionali per soddisfare le esigenze della clientela più moderna ed evoluta, che non necessita o non ricerca i tradizionali servizi di sportello. I servizi di home banking e mobile banking possono essere abbinati a conti ordinari o essere compresi in conti a pacchetto, siano essi a target o generici. Esistono conti correnti per i quali anche l’iter di apertura è effettuato on-line. INVESTIMENTI IN CONTO CORRENTE – «TIME DEPOSIT» Il conto corrente, che principalmente è uno strumento di servizio per soddisfare le esigenze transazionali della clientela, può anche soddisfare esigenze di investimento a breve termine. Il correntista può avere la facoltà di vincolare somme di denaro giacenti sul proprio conto corrente per un periodo prestabilito con un tasso di remunerazione prefissato. Il vincolo temporale apposto sulle somme consente alla banca di stabilizzare la raccolta, pertanto la banca riconosce di norma tassi di favore a titolo di remunerazione delle giacenze. Il Time deposit può essere offerto come servizio aggiuntivo ad un conto corrente esistente oppure mediante la sottoscrizione di un contratto di conto corrente dedicato. In entrambi i casi si produce una separazione contabile delle somme vincolate dalle rimanenti giacenze: nel primo caso le somme sono allocate in un partitario contabile associato al conto principale, nel secondo caso in un vero e proprio conto deposito. Le somme che permangono sul conto libere da vincolo sono fruibili dal correntista a supporto della movimentazione ordinaria del conto, utilizzabili attraverso strumenti e servizi di pagamento accessori al c/c. Generalmente è consentito lo svincolo anticipato delle somme previa addebito di una penale. Il Time deposit si è molto diffuso negli ultimi anni come forma di investimento in raccolta diretta a breve termine alternativa al più tradizionale deposito a risparmio vincolato o al più complesso PCT. Prodotto frequentemente utilizzato per acquisire nuova clientela retail, soprattutto da parte di banche prive di una rete di sportelli. L’attuale livello dei tassi di mercato a breve termine riduce l’appetibilità dello strumento, anche in considerazione del carico fiscale che grava sul prodotto (ritenuta fiscale del 26% sugli interessi corrisposti, imposta di bollo su strumenti finanziari pari al 2 per mille annuo sulle somme vincolate). Questa tipologia di conto può essere aperta solo una volta e solamente presso un unico intermediario è ammessa la  sottoscrizione di un solo contratto Conto di Base. Il cliente rilascia autocertificazione del proprio status di consumatore e dichiarazione di non titolarità di ulteriori rapporti «Conto di base» presso altre banche. 2. PER FASCE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE: ossia quelle con isee (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità inferiore a euro 11.600. Ai quali è offerto un prodotto specifico, equivalente al Conto di Base «generico» per operatività e funzionamento, in esenzione da canone annuo omnicomprensivo e da imposta di bollo. Se il correntista si mantiene nell’ambito delle operazioni previste in Tabella A, il conto è totalmente gratuito; se effettua operazioni in numero superiore o aggiuntive rispetto a quelle previste, sostiene gli oneri aggiuntivi previsti. Come per il Conto di Base «generico», il cliente rilascia autocertificazione del proprio status di consumatore e dichiarazione di non titolarità di ulteriori rapporti «Conto di Base» presso altre banche. Il cliente rilascia anche un’autocertificazione attestante il proprio ISEE, da rinnovarsi entro il 31 maggio di ogni anno per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni riservate. 3.PER I PENSIONATI: consumatori che percepiscono trattamenti pensionistici fino all’importo lordo annuo di euro 18.000 E’ un conto di pagamento GRATUITO, per il quale non è previsto il pagamento del canone annuo omnicomprensivo. L’imposta di bollo rimane a carico del correntista, nella misura tempo per tempo vigente. In analogia al Conto di base «generico», anche il Conto di base «pensionati» offre la possibilità di effettuare senza oneri aggiuntivi operazioni ben determinate per tipologia e numerosità. Il titolare del Conto di Base «pensionati» può effettuare operazioni in numero superiore e/o aggiuntive rispetto a quelle previste, per le quali dovrà sostenere oneri aggiuntivi. Comprende il rilascio di una carta di debito. L’operatività consentita gratuitamente è estremamente basica e limitata, funzionale alle esigenze del particolare target di riferimento. Anche qui il cliente rilascia autocertificazione del proprio status di consumatore e dichiarazione di non titolarità di ulteriori rapporti «Conto di base» presso altre banche. Il cliente rilascia anche un’autocertificazione attestante il proprio reddito pensionistico, da rinnovarsi entro il 31 maggio di ogni anno per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni riservate. L’OPERAZIONE PRONTI CONTRO TERMINE E’ un contratto assimilabile a a una vendita con patto di riacquisto, con il quale l’operatore finanziario cede “a pronti” un tot di valori immobiliari, a cambio di una somma di denaro, con l’obbligo di scadenza “al termine” di riacquistarli al prezzo prestabilito più alto del precedente. Ha durata di 12 mesi massimo, e taglio minimo molto elevato ma variabile tra banca e banca che limita molto gli investitori piccoli. Colui che sottoscrive questo contratto lo fa per impiegare risorse finanziarie in modo alternativo al deposito o all’acquisto diretto di titoli di stato, risponde dunque a esigenze di investimento a breve termine. Per la banca invece rappresenta un operazione di provvista per reperire risorse finanziarie in un lasso di tempo predefinito e con carattere di stabilità dato che il cliente non può smobilizzare prima della scadenza. Infatti il sottoscrittore rinuncia alla disponibilità di certe somme per un certo periodo, ma ottiene poi una remunerazione dal proprio investimento derivante dalla differenza tra prezzo a termine (quello alla rivendita) e prezzo a pronti (quello all’acquisto). Il rendimento di questo tipo di investimento è influenzato dal tipo di titoli oggetto del contratto, dipende infatti da: -prezzo a pronti, determinato sulla base del valore di mercato dei titoli sottostanti, mentre il prezzo a termine è determinato dalla capitalizzazione del prezzo a pronti a un tasso convenuto tra le parti (basandosi su quelli vigenti sul mercato e sulle esigenze della banca), -rateo di interessi in corso di maturazione sul titolo sottostante per la durata dell’operazione. Fiscalità: è assoggettato a imposta di bollo sugli strumenti finanziari che varia nel tempo (ora 0,2%), ma anche tassato come reddito da capitale. 4. IL FINANZIAMENTO DELLE BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE La raccolta a vista non è l’unico mezzo usato dalle banche per ottenere capitale, nonostante la sua attività appare tradizionalmente incentrata su questo, che costituisce il maggior aggregato diretto ad alimentare la massa fiduciaria. Negli ultimi anni le banche hanno iniziato ad approvvigionarsi in modo sistematico anche con strumenti di raccolta a medio e lungo termine: -Emissioni obbligazionarie: si configura come un’operazione di prestito mediante cui la banca acquisisce dai sottoscrittori, generalmente piccoli risparmiatori, capitale di debito, impegnandosi poi a restituire l’ammontare avuto in prestito entro una data prestabilita + interessi; -Aumenti di capitale: configurano un’operazione di rafforzamento patrimoniale con cui la banca acquisisce equity dai sottoscrittori; -Operazioni di cartolarizzazione: configurano un’operazione di smobilizzo crediti che consente di attualizzare i flussi di cassa derivanti dagli asset ceduti. La possibilità di utilizzare questi strumenti trae origine dal processo di evoluzione normativa che ha interessato il settore bancario negli anni Ottanta e Novanta, finalizzato a migliorare l’efficienza e la competitività degli intermediari e dei mercati finanziari. In particolare, con la Legge Amato (1990) e l’emanazione del TUB (1993), sono stati sanciti principi fondamentali quali l’adozione della forma giuridica di SPA come struttura societaria di riferimento e la despecializzazione temporale. L’adozione della forma giuridica di SPA come struttura societaria prevalente, ha determinato l’applicazione della normativa di riferimento per tale tipologia di società, pertanto le banche hanno avuto accesso alle possibilità di finanziamento ivi previste soprattutto mediante il ricorso al mercato mobiliare. Le banche hanno potuto implementare le strategie di approvvigionamento, ricercando il giusto equilibrio tra fonti a breve e medio-lungo termine in funzione della composizione dell’attivo. La despecializzazione temporale ha determinato il venir meno della distinzione tra «aziende di credito ordinario» (operanti nel breve termine) e «istituti di credito speciale» (operanti nel medio- lungo termine). Oggi le banche possono operare liberamente nel breve e nel medio-lungo t. L’operatività su orizzonti temporali diversificati ha determinato l’esigenza di differenziare le fonti di approvvigionamento per assicurare coerenza strutturale tra fonti e impieghi. L’accesso a fonti di finanziamento diversificate ha incrementato le possibilità di raccolta, anche in di volumi, favorendo processi di crescita degli intermediari e di espansione delle quote di mercato. I vantaggi derivanti dall’ampliamento della raccolta (miglioramento equilibrio strutturale, possibilità di crescita per linee interne o esterne, marginalità conseguibile in presenza di efficiente attività allocativa) hanno incentivato la raccolta bancaria a medio-lungo termine. Quest’ultima appare caratterizzata da saggi di interesse superiori a quelli riconosciuti sulla raccolta a breve o a vista, volti a riconoscere un premio per la stabilità delle masse raccolte. I volumi delle obbligazioni bancarie sottoscritte da piccoli risparmiatori sono molto cresciuti fino al 2009. Successivamente alla crisi economica le emissioni obbligazionarie hanno subito un accentuato ridimensionamento. Cause: -sfiducia e timore da parte dei risparmiatori -minore necessità di raccolta a fronte di una più rigida e stringente attività creditizia -diminuzione della capacità di risparmio delle famiglie. un ordine predefinito in base al grado di subordinazione assegnato, comunque tutti dopo i bond senior (obbligazioni ordinarie). Essendo più più rischiose delle ordinarie e pagano rendimenti più alti, premio per il rischio. -convertibili, le quali danno la possibilità in un certo momento di convertire tali titoli in azioni della banca o di azioni di altre società. Sono titoli ibridi, che si collocano in posizione intermedia tra titoli di debito e titoli di capitale. Il sottoscrittore assume lo status di creditore dell’emittente ma può decidere di variare la propria condizione assumendo la veste di azionista della società che emette le azioni di compendio, in base ad un rapporto di cambio prefissato. Possono utilizzare il metodo di conversione diretto (qualora le azioni di compendio siano dello stesso emittente delle obbligazioni), o indiretto (qualora le azioni di compendio siano emesse da una società diversa dall'emittente delle obbligazioni). Il metodo diretto costituisce per il sottoscrittore un’alternativa all’investimento diretto nel capitale della banca. L’investitore può beneficiare dei flussi cedolari derivanti dal titolo e può al contempo beneficiare dell’eventuale apprezzamento dell’azione di compendio esercitando l’opzione. L’opzione di conversione è incorporata nel titolo e non può essere negoziata separatamente. L’esercizio dell’opzione determina l’estinzione del titolo obbligazionario e non comporta esborsi aggiuntivi per l’investitore. ELEMENTI STRUTTURALI FONDAMENTALI 1. DURATA In fase di emissione la banca deve individuare la durata da attribuire alle obbligazioni. Infatti la durata influenza la volatilità del titolo, che deve essere compensata con saggi di interesse più elevati, con inevitabili riflessi sull’appetibilità dell’obbligazione e sull’efficacia del collocamento sul mercato primario. (più è lunga la durata più è volatile) Per il sottoscrittore un titolo di lunga durata determina un incremento del rischio di tasso e di oscillazione del corso del titolo. La banca può associare a un’obbligazione di lunga durata un’opzione call, che attribuisce all’emittente il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito. L’emissione di prestiti obbligazionari callable appare conveniente per la banca in presenza di prospettive di ribasso dei tassi. Qualora le prospettive si concretizzassero, la banca potrebbe esercitare l’opzione ed emettere un nuovo P.O. remunerato a tassi inferiori. Inoltre se viene richiesta l’estinzione anticipata, la banca può negarla, ma ne provocherebbe un danno alla sua immagine. 2. PREZZO In fase di emissione la banca deve individuare il prezzo di collocamento dei titoli sul mercato primario. Il prezzo di collocamento può essere: sotto la pari: prezzo inferiore al valore nominale alla pari: prezzo uguale al valore nominale sopra la pari: prezzo superiore al valore nominale Generalmente il collocamento avviene sotto la pari o alla pari, per non pregiudicare l’appetibilità del titolo e l’efficacia del collocamento. Durante il periodo successivo al collocamento e fino alla scadenza, il titolo può essere negoziato sul mercato secondario. Il prezzo di negoziazione subisce oscillazioni dovute alla liquidità del titolo (la liquidità è espressione dei volumi di scambio), al rapporto tra tasso di interesse del titolo e tassi di mercato (variazione del corso dovuta al rischio tasso), alla rischiosità dell’emittente (fluttuazione ascrivibile al rischio di credito). 3. TASSO D'INTERESSE Lo fa in fase di emissione, la determinazione del tasso riflette la rischiosità dell’emittente e la struttura dei tassi di mercato. I tassi sono fissi o variabili e sono corrisposti al sottoscrittore a partire da parametri rilevati sul mercato interbancario ai quali si aggiunge uno spread: è proprio lo spread che esprime la rischiosità dell’emittente. Le emissioni a tasso fisso prevedono un saggio di interesse certo per l’intera durata del prestito. Il prezzo del titolo presenta una correlazione inversa con i tassi di mercato. Per la banca è conveniente con prospettive di rialzo dei tassi. Le emissioni a tasso variabile prevedono un saggio di interesse indicizzato ad un parametro variabile nel tempo. Il prezzo del titolo presenta una correlazione diretta con i tassi di mercato. Per la banca è conveniente con prospettive di ribasso dei tassi. MERCATI DI SCAMBIO Fino al 2008 le obbligazioni bancarie venivano tradizionalmente negoziate attraverso i «Sistemi di Scambio Organizzati» (SSO), sistemi di scambio non soggetti ad autorizzazione, gestiti dalle banche, attraverso i quali era possibile eseguire negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati. Con l’entrata in vigore della Direttiva Mifid, sono stati sostituiti principalmente dalle «Piattaforme Multilaterali di Negoziazione» (Multilateral Trading Facilities), cioè sistemi multilaterali che consentono l’incontro di interessi multipli di acquisto/vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. Ad oggi le obbligazioni bancarie possono essere negoziate su: -Mercati regolamentati: caratterizzati dalla presenza di una società di gestione, sottoposti a regime autorizzativo e di vigilanza della Consob, accolgono titoli quotati (conformi ai requisiti di ammissione stabiliti nel Regolamento del mercato). I principali mercati regolamentati per le obbligazioni sono il MOT, gestito da Borsa Italiana Spa, e l’MTS Italia, gestito da MTS Spa. -Internalizzatori sistematici: soggetti che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano per conto proprio strumenti finanziari, seguendo gli ordini del cliente, al di fuori di mercati regolamentati o MTF (sistema di negoziazione bilaterale in cui l’internalizzatore sistematico opera in contropartita diretta); possono assumere tale qualifica banche e imprese di investimento. Alcune delle maggiori banche italiane operano come internalizzatori sistematici (MPS, Unipol…) LE AZIONI Sono titoli rappresentativi del capitale di una società per azioni. Costituiscono uno strumento per la raccolta di capitale di rischio usato per il finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine. Attraverso aumenti di capitale a titolo oneroso la banca acquisisce nuove risorse monetarie a titolo di equity, particolarmente adatte a finanziare piani di investimento e strategici di lungo periodo ovvero operazioni di rafforzamento patrimoniale. Come già detto le banche, come qualsiasi altra spa, può deliberare aumenti di capitale: • A titolo gratuito: sono mere scritture contabili, in quanto le riserve disponibili vengono portate a capitale sociale. Cioè le riserve di capitale vengono stornate in capitale sociale. • A titolo oneroso: vera e propria emissione di azioni. Ed è di questo che parliamo adesso. In particolare, l’aumento del capitale viene deliberato dall’assemblea straordinaria della banca e viene offerto con questo ordine stabilito dalla legge: -vengono inizialmente offerte in opzione agli azionisti, ai quali la legge riserva il diritto di acquistare un quantitativo di azioni percentualmente uguale a quello già detenuto; -l’eventuale inoptato viene offerto agli azionisti che hanno invece esercitato il diritto di opzione; -eventuali titoli non sottoscritti vengono immessi sul mercato mancata sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale, se dovesse succedere rappresenta una circostanza fortemente negativa per l’emittente. E’ espressione di un giudizio sfavorevole da parte del mercato relativamente all’operazione da finanziare attraverso l’emissione azionaria o, peggio ancora, in ordine alla solidità/solvibilità dell’emittente. Uno dei principali fattori che incide sull’appetibilità delle azioni e quindi sull’efficacia del collocamento, è il rischio di insolvenza della banca emittente. La sottoscrizione di azioni comporta l’acquisizione dello status di socio, pertanto il piccolo risparmiatore che aderisca ad un aumento di capitale espone le risorse investite a tutti i rischi d’impresa propri dell’emittente. I titoli azionari sono caratterizzati dal massimo grado di subordinazione, quindi in caso di liquidazione della banca sono all’ultimo posto nella graduatoria di prelazione e in caso di applicazione del bail-in sono al primo posto nella gerarchia di assegnazione delle perdite. Gli aumenti di capitale a titolo oneroso si fanno solitamente per due motivi: - espansione esterna: durante periodi di espansione economica, quindi in contesti macroeconomici favorevoli, la banca finanzia con aumenti di capitale principalmente processi di espansione per linee interne o esterne ovvero strategie di sviluppo/investimento a lungo termine orientate all’incremento della quota di mercato e della marginalità complessiva. - rafforzamento patrimoniale: in presenza di congiuntura economica negativa, le emissioni azionarie sono orientate principalmente al rafforzamento patrimoniale e al mantenimento del patrimonio di vigilanza ad adeguati livelli. I SOTTOSCRITTORI Innanzitutto dobbiamo dire che in entrambi non vi è certezza di collocare l’intero aumento di CS, possono residuare titoli non sottoscritti. Comunque abbiamo: - PICCOLI RISPARMIATORI: quindi soggetti privati, persone fisiche o giuridiche. Sono operatori non professionali che acquisiscono pacchetti azionari di modeste dimensioni nel capitale delle banche principalmente a scopo di investimento, ma anche per beneficiare di eventuali vantaggi che l’emittente accorda ai propri soci in termini di pricing sui servizi/prodotti bancari (prassi diffusa soprattutto presso le banche popolari e le banche di credito cooperativo). I piccoli risparmiatori associano generalmente a questo tipo di investimento un orizzonte temporale di medio termine, auspicando di percepire dividendi e di conseguire un profitto in conto capitale come differenziale tra prezzo di vendita e di acquisto. Non mancano anche investitori con orizzonte temporale di breve o brevissimo termine, che seguono in modo continuativo l’andamento del titolo al fine di realizzare esclusivamente guadagni in conto capitale (ottica speculativa). -INVESTITORI ISTITUZIONALI:sono operatori professionali che acquisiscono pacchetti azionari nel capitale delle banche non soltanto a scopo di investimento per trarne una remunerazione, ma anche con prospettive di più lungo termine legate alla possibilità di acquisire una posizione di influenza nel capitale e quindi nel CdA della banca emittente. I principali investitori istituzionali, come osservato per le obbligazioni, sono fondi comuni di investimento, fondi pensione e fondi assicurativi. COSTI DELL’OPERAZIONE Essendo una procedura complessa, alla quale sono riconducibili le seguenti tipologie di costi: -Spese di costituzione della SPV -Compensi erogati all’arranger -Spese collocamento titoli ABS -Differenza tra valore nominale crediti ceduti e prezzo di cessione -Prezzo dell’eventuale pro soluto In considerazione della complessità e dei costi dell’operazione, le cartolarizzazioni generalmente hanno ad oggetto la cessione di crediti per importi consistenti. SOTTOSCRITTORI E MERCATI Le abs possono essere sottoscritte da: - piccoli risparmiatori (pubblico): è necessario che un’agenzia di rating formuli un giudizio sintetico sui titoli emessi dalla società veicolo e assegni loro il rango di investment grade (da «AAA» a «BBB-»), a maggior tutela dei sottoscrittori - investitori istituzionali: non è necessaria l’attribuzione del rating, in quanto operatori professionali. Le ABS sono negoziate in un particolare segmento del «MOT – Mercato Obbligazionario Telematico» gestito da Borsa Italiana SpA, denominato «EuroMOT». In questo segmento del MOT vengono scambiati Asset Backed Securities, obbligazioni di emittenti esteri ed Eurobond (obbligazioni sovereign o corporate, denominate in valuta diversa da quella del Paese di emissione e collocati sul mercato europeo e internazionale). Può accadere che lo SPV colloca i titoli derivati dalle cartolarizzazioni presso la stessa banca che ha ceduto i crediti, lo fa per queste ragioni: - parte di questi titoli non viene assorbita dal mercato - la banca vuole dare un segnale al mercato, cioè che i titoli emessi hanno un rischio contenuto o che comunque sono garantiti In caso vengano cartolarizzati titoli non garantiti o con alta probabilità di insolvenza, le conseguenze di un eventuale default dei sottostanti può condurre a crisi finanziarie anche gravi. (si guardi la crisi di liquidità iniziata nel 2007, aggravata dall’aumento delle insolvenze sul mercato dei mutui statunitensi che venivano concessi a a soggetti poco solvibili, poi cartolarizzati e i cui titoli erano acquistati da per importi ingenti da investitori istituzionali. Da ciò abbiamo almeno imparato che un portafoglio molto rischioso, che veniva scelto per l’alto rendimento, non è la migliore scelta). SCELTA DEL CANALE DI RACCOLTA La scelta da parte della singola banca della specifica modalità di finanziamento a medio-lungo termine viene fatta in base ad una valutazione di convenienza e di opportunità, che tiene conto di diversi fattori: -costi dell’operazione -struttura patrimoniale corrente, da valutare in rapporto ai requisiti di vigilanza -destinazione delle risorse raccolte -ammontare dell’operazione Le tecniche di raccolta a m/l termine analizzate concorrono in modo complementare a delineare la struttura patrimoniale della banca, che deve essere coerente ed equilibrata rispetto alla composizione dell’attivo. La despecializzazione temporale consente il finanziamento di impieghi a lungo termine con raccolta a breve (meno onerosa), tuttavia è necessario preservare l’equilibrio strutturale in modo tale da realizzare correttamente ed efficacemente la trasformazione delle scadenze svolta nell’attività di intermediazione creditizia. 5. LE OPERAZIONI DI IMPIEGO Come già saprai a questo punto le principali operazioni bancarie si distinguono in: Operazioni di raccolta o provvista fondi e Operazioni di credito o impiego fondi Ora guardiamo queste, che sono “operazioni attraverso cui la banca realizza un trasferimento di risorse monetarie a favore di soggetti in deficit finanziario ” . Le principali operazioni di impiego si distinguono in: 1. Operazioni di INVESTIMENTO DIRETTO : sono realizzati dalla banca principalmente attraverso l’acquisto di titoli (destinati ad alimentare il banking book e il trading book), partecipazioni nel capitale di altre imprese (società finanziarie nell’ambito del gruppo di appartenenza o imprese industriali) e immobili (sia ad uso funzionale, ovvero per l’esercizio della propria attività, sia a scopo di investimento). 2. Operazioni di CONCESSIONE DI CREDITO : sono rilevate distintamente nel bilancio della banca in base alla natura della controparte beneficiaria: -Crediti verso banche -Crediti verso clientela rappresentano l’attività tipica di esercizio del credito svolta dalla banca. La composizione di questa voce è decisamente variegata in termini di forme tecniche utilizzate e orizzonti temporali associati. Le controparti finanziate dalla banca sono: -Privati: vengono supportate mediante concessione di modeste aperture di credito in conto corrente, prestiti personali per l’acquisto di beni di consumo o durevoli, mutui ipotecari per acquisto o ristrutturazione di immobili. -Imprese: vengono finanziate con forme tecniche diversificate individuate in base alle esigenze finanziarie manifestate: -esigenze di finanza corrente, originate dallo squilibrio dei flussi finanziari della gestione ordinaria -esigenze di finanzia strutturale, originate da strategie di sviluppo pluriennali e da investimenti in cespiti immobilizzati I crediti concessi dalla banca si distinguono in: -crediti per cassa: con cui la banca mette a disposizione dell’affidato una determinata somma di denaro utilizzabile nelle modalità convenute; l’utilizzo dell’affidamento comporta per la banca un effettivo esborso monetario. Che possiamo distinguere in: -crediti allo scoperto, sono concessi dalla banca, previo valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria del richiedente, senza acquisizione di garanzie a maggior presidio del proprio rischio. L’unico soggetto obbligato al rimborso è l’affidato, che ne risponde con il proprio patrimonio e con il proprio reddito. -crediti garantiti sono concessi dalla banca assumendo garanzie reali o personali a maggior tutela della banca, la cui tipologia ed entità è individuata nell’ambito dell’istruttoria tesa a valutare il merito creditizio del richiedente. La presenza o meno di garanzie a favore della banca determina per la banca una mitigazione del rischio assunto con la concessione fiduciaria. Ad ogni modo le garanzie possono essere: - garanzie reali: attribuiscono alla banca il diritto di soddisfare le proprie ragioni di credito mediante realizzo coercitivo del bene posto a garanzia; sono rappresentate dal pegno (avente a oggetto beni mobili, prevalentemente valori mobiliari) e dall’ipoteca (avente a oggetto beni immobili o beni mobili registrati). - garanzie personali:determinano l’ampliamento del novero dei soggetti obbligati al rimborso dell’affidamento concesso; sono rappresentate dalla fideiussione (contratto con cui il fideiussore garantisce con i propri redditi e con il proprio patrimonio il rimborso del fido) e dall’avallo (garanzia di firma apposta su un titolo cambiario). -crediti di firma: la banca assume o garantisce un’obbligazione del cliente affidato nei confronti di un terzo (beneficiario); l’utilizzo dell’affidamento non comporta per la banca un effettivo esborso monetario bensì l’assunzione del ruolo di garante mediante la spendita della propria firma. Soltanto nel caso in cui il cliente affidato non adempia le obbligazioni garantite, la banca dovrà sostenere un esborso monetario a favore del beneficiario. L’APERTURA DI CREDITO L’apertura di credito bancario è disciplinata dal codice civile art. 1842 “l’apertura di credito è il contratto con cui la banca si impegna a tenere a disposizione dell’accreditato una determinata somma di denaro, per un periodo di tempo prefissato o a tempo indeterminato”. Sempre da cc, “se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito e può, con successivi versamenti, ripristinarne la sua disponibilità”. Questo meccanismo di funzionamento è proprio dell’apertura di credito in conto corrente, mentre nell’apertura di credito semplice la disponibilità del fido non viene ripristinata attraverso successivi versamenti e la somma messa a disposizione dalla banca può essere utilizzata un’unica volta. L’apertura di credito è una forma tecnica molto versatile con cui la banca può concedere: -credito per cassa: è la forma tecnica basilare di affidamento bancario. Le parti, banca e cliente affidato, stipulano una convenzione di affidamento in cui sono stabiliti l’ammontare e la durata del fido, che il cliente può utilizzare in più soluzioni in base alle proprie esigenze di spesa purché entro la scadenza eventualmente pattuita. Trattasi di contratto consensuale, che si perfeziona con il consenso delle parti ed è valido anche in assenza di utilizzo del credito accordato. (-credito di firma: cioè quando la banca concede, attraverso la propria firma, una garanzia nell’interesse del cliente (vedremo quando si parla dei prestiti di firma)) IN QUESTA PARTE VIENE FATTO ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLE APERTURE DI CREDITO REGOLATE PER CASSA. In base alla modalità di utilizzo , l’apertura di credito si distingue in: -APERTURA DI CREDITO SEMPLICE (caratterizzata da utilizzo non rotativo) : dove il soggetto accreditato può utilizzare le somme messe a sua disposizione in una o più soluzioni. I successivi versamenti effettuati dall’affidato concorrono esclusivamente alla riduzione della posizione debitoria e non ripristinano la disponibilità dell’apertura di credito. Le somme messe a disposizione dell’affidato possono essere da questo utilizzate una sola volta, pertanto questa tipologia di affidamento viene definita non rotativa. - APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (caratterizzata da utilizzo rotativo): il soggetto accreditato può utilizzare le somme messe a sua disposizione in una o più soluzioni, APERTURA DI CREDITO IN C/C Nel ruolo di intervento redditizio della banca, questo ha assunto un ruolo di importanza fondamentale. Questa operazione si adatta a quelle imprese con fabbisogno finanziario fluttuante nel tempo e difficilmente determinabile con anticipo rispetto a quando si manifesta la necessità. Normalmente la banca gradisce che il conto presenti una movimentazione continuativa con oscillazione dei saldi, in modo tale da realizzare un utilizzo corretto ed elastico dell’affidamento concesso ed evitare situazioni di immobilizzo dei fondi. Oggi le imprese tendono a dotarsi di aperture di credito in conto corrente a supporto della movimentazione di conto corrente rinveniente dalla gestione ordinaria d’impresa. Nell’ambito di un assetto fiduciario ben strutturato, l’apertura di credito in c/c assume una rilevanza contenuta e una connotazione precauzionale. Le imprese prediligono forme tecniche meno onerose deputate allo smobilizzo di crediti commerciali. E’ una linea di credito associata al rapporto di conto corrente, rapporto principale su cui si sviluppa la relazione tra cliente e banca, con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino all’importo concordato. Le Caratteristiche Principali sono: -le somme messe a disposizione dalla banca possono essere utilizzate in una o più soluzioni; -i successivi versamenti effettuati dall’affidato ripristinano la disponibilità del credito iniziale, che pertanto può essere utilizzato più volte dall’affidato (forma tecnica rotativa); -l’importo è prefissato e di norma la scadenza è indeterminata (linee a scadenza determinata finanziano esigenze temporanee o stagionali oppure costituiscono operazioni-ponte) Abbiamo 2 costi: -TASSO DI INTERESSE, il computo degli interessi avviene in ragione del credito effettivamente utilizzato e dei periodi di utilizzo (importo e giorni). Il saggio di interesse normalmente applicato all’apertura di credito in conto corrente è superiore a quello di altre forme di finanziamento in quanto trattasi di forma tecnica di natura finanziaria a rischio pieno. La maggior onerosità della linea appare compensata dalla libertà e flessibilità di utilizzo proprie di questa tipologia di affidamento. -COMMISSIONE SULL’ACCORDATO, commissione omnicomprensiva per il servizio di messa a disposizione fondi. E’ determinata in misura proporzionale all’importo del fido concesso (l’ammontare massimo stabilito all’art. 117-bis del TUB è pari allo 0,50% trimestrale) e rappresenta per il soggetto affidato una voce di costo fissa. Comprende anche la remunerazione per le istruttorie svolte dalla banca in fase di concessione e di successivo rinnovo degli affidamenti, un tempo remunerate separatamente. C ARATTERISTICHE TECNICHE -AMMONTARE DEL FIDO: rappresenta l’importo massimo delle somme messe a disposizione del cliente; determinato a partire dalla richiesta avanzata dal cliente, da questi formulata sulla base delle proprie dinamiche finanziarie, e in funzione del merito creditizio attribuito dalla banca alla controparte. Concorrono quindi alla determinazione del fido, la richiesta avanzata dal correntista e la valutazione fiduciaria effettuata dalla banca. Preliminarmente alla concessione dell’apertura di credito, la banca acquisisce un set documentale che consenta di valutare la controparte richiedente il fido ed esperisce un’istruttoria fiduciaria volta ad accertare la capacità del soggetto affidato di rimborsare nel breve termine il credito concesso. In esito alla fase istruttoria, viene stabilito se la banca possa intervenire in ambito creditizio a supporto del richiedente e la misura dell’intervento attuabile. L’istruttoria stabilisce se e quanto possa intervenire la banca. -DURATA DEL FIDO: è l’intervallo di tempo durante il cui è possibile utilizzare il fido . Può essere: -a tempo determinato: al termine del periodo convenuto l’affidato deve estinguere integralmente la propria posizione debitoria. Il CC stabilisce che «salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa». I contratti di affidamento prevedono normalmente una diversa pattuizione volta ad attribuire alla banca la facoltà di recedere in qualsiasi momento. -a tempo indeterminato: non sono fissati limiti temporali per l’utilizzo del fido, che è a disposizione del cliente fino alla revoca di una delle due parti. Il CC stabilisce che «se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto». In questo caso l’esercizio della facoltà di recesso rappresenta la naturale modalità di estinzione del fido. Normalmente sono previste modalità e tempi diversi per l’esercizio della facoltà di recesso da parte della banca, in funzione dell’avvenuta attribuzione o meno della qualifica di consumatore alla controparte affidata. -nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, viene concesso al soggetto affidato, in assenza di giusta causa, un preavviso di almeno 15 giorni; -nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la facoltà di recesso è esercitabile esclusivamente per giusta causa. La facoltà di recesso consente alla banca di svincolarsi dal contratto di affidamento qualora emergano, in fase di revisione periodica dell’affidamento o in qualsiasi altro momento, elementi o circostanze indicative di un deterioramento del merito creditizio del cliente (peggioramento della condizione economica, finanziaria o patrimoniale, eventi pregiudizievoli, immobilizzo dell’affidamento…). -GARANZIE: la banca può assumere anche un orientamento diverso dalla revoca del fido, che è una scelta molto forte, può richiedere nuove o maggiori garanzie o concordare col cliente un programma di rimborso per estinguere gradualmente il fido. La clausola inerente le garanzie non è insita nel contratto di apertura di credito in c/c o di altri contratti di affidamento. Nel caso in cui l’istruttoria svolta dalla banca abbia previsto, a maggior presidio del rischio assunto dalla banca, l’acquisizione di garanzie a latere dell’affidamento, queste vengono acquisite mediante la sottoscrizione di appositi contratti. L’acquisizione di garanzie consente di fronteggiare con maggior efficacia situazioni di insolvenza dell’obbligato principale. Possono essere: -di natura reale consentono alla banca di recuperare la propria esposizione nei confronti  dell’affidato mediante realizzo coercitivo del bene posto a garanzia; le principali garanzie reali sono il pegno e l’ipoteca. -di natura personale consentono alla banca di acquisire  ulteriori soggetti obbligati nei confronti dei quali esperire azioni a recupero del proprio credito; le principali garanzie personali sono la fideiussione, l’avallo e la lettera di patronage. Le garanzie non si estinguono prima dell’avvenuta estinzione dell’affidamento garantito per il solo fatto che l’affidamento risulti inutilizzato. Qualora l’affidamento sia inutilizzato (non sussistendo posizione debitoria dell’affidato nei confronti della banca) la garanzia rimane valida ed efficace  la garanzia è collegata all’affidamento e non all’utilizzo. Se il valore cauzionale del bene posto a garanzia subisce un depauperamento, la banca può richiedere un’integrazione della garanzia. LE OPERAZIONI DI SMOBILIZZO CREDITI COMMERCIALI Rientrano nelle operazioni di concessione di credito a clientela appartenente al comparto imprese. Sono concessioni di credito utilizzate per cassa, che possono essere concesse allo scoperto o previa acquisizione di garanzie. Le imprese manifestano esigenze di: -finanzia strutturale, originate strategie di sviluppo pluriennali e da investimenti in cespiti immobilizzati. -finanza corrente, originate dallo squilibrio dei flussi finanziari della gestione ordinaria: insorgono in funzione del ciclo finanziario aziendale, la cui durata è strettamente connessa alla durata del ciclo produttivo Le esigenze di finanza corrente vengono soddisfatte con forme tecniche di breve termine, in modo da assicurare coerenza tra fonti e impieghi di capitali e preservare l’equilibrio della struttura patrimoniale dell’impresa. Le forme tecniche di finanziamento a breve termine possono avere natura commerciale o natura finanziaria. ____ Le linee di credito maggiormente utilizzate dalle imprese per fronteggiare le esigenze di finanza corrente sono LINEE DI NATURA COMMERCIALE -Anticipo su ordini/contratti -Anticipo su fatture -Anticipo effetti salvo buon fine -Factoring Le imprese utilizzano nella gestione corrente anche LINEE DI NATURA FINANZIARIA -Apertura di credito in conto corrente -Finanziamento all’importazione -Crediti di firma L’anticipazione è concessa previa cessione pro solvendo a favore della Banca dei crediti sottostanti. Possono essere oggetto di anticipazione: -Effetti Elettronici, Ricevute Bancarie –Ri.Ba. -Effetti Cartacei, cambiali, sia pagherò diretti che tratte Sono documenti rappresentativi di un credito attuale eventualmente cedibile (salvo diversa previsione contrattuale). Il portafoglio sbf consente lo smobilizzo esclusivamente crediti commerciali Italia in quanto gli effetti suddetti consentono di regolare solo transazioni domestiche. L’anticipo di portafoglio sbf viene utilizzato prevalentemente per lo smobilizzo di crediti commerciali regolati con ricevuta bancaria. RICEVUTE BANCARIE: Sono documenti di natura non cambiaria emessi da un’impresa per la riscossione differita di una fornitura di beni/servizi. Riportano la somma dovuta dal debitore al creditore, la scadenza, il riferimento alla fattura e gli estremi delle parti. In origine erano quietanze cartacee, mentre oggi sono effetti dematerializzati gestiti con flussi telematici. Gli elementi essenziali che caratterizzano l’operazione di anticipo sbf sono: -la titolarità di più crediti preesistenti non scaduti vantati verso il proprio portafoglio clienti; -l'anticipazione al cliente dell'importo nominale di tali crediti; -la cessione pro solvendo dei crediti a favore della banca che concede l’anticipazione. PRESUPPOSTI: l’impresa che intenda utilizzare l’operazione di anticipo portafoglio sbf al fine di monetizzare i propri crediti commerciali, deve: -disporre di un fido a carattere rotativo, detto «castelletto sbf», che rappresenta l’importo massimo delle anticipazioni ottenibili dalla banca mediante questa forma tecnica; -essere titolare di crediti verso terzi non ancora scaduti, da incassare mediante effetti elettronici o cartacei, sui quali richiedere l’anticipazione. NATURA DELL’OPERAZIONE: l’operazione di anticipo sbf si innesta in un’operazione di incasso di effetti per conto terzi, servizio accessorio svolto dalla banca per conto dei clienti. Innanzitutto l’impresa presenta all’incasso una serie di ricevute bancarie, per le quali la banca cura l’iter di riscossione. L’impresa può richiedere un’anticipazione, totale o parziale, a valere sugli effetti presentati. In assenza di richieste di anticipazione, gli effetti vengono accreditati a scadenza. LINEAMENTI TECNICI DELL’OPERAZIONE L’operazione di anticipo sbf può essere gestita dalla banca secondo diverse modalità operative; la più comune prevede l’utilizzo di un conto transitorio fruttifero. Sul conto tecnico vengono effettuate una registrazione in addebito nel momento in cui viene richiesta l’anticipazione, con valuta pari alla data dell’operazione, per rendere disponibili le somme sul c/c ordinario dell’impresa e una o più registrazioni in accredito alla scadenza degli effetti, con valuta pari al giorno di regolamento interbancario (giorno successivo alla scadenza). L’addebito sul conto transitorio con contestuale accredito sul conto ordinario (c.d. «giro») può avvenire in fase di presentazione degli effetti o in un momento successivo su richiesta dell’impresa, in base alle modalità operative convenute. Gli interessi passivi a carico dell’impresa maturano sui saldi debitori del conto transitorio prodotti dalle registrazioni in dare. A scadenza l’anticipo di portafoglio viene estinto automaticamente per effetto della registrazione in accredito effettuata sul conto transitorio, che riduce l’utilizzo del castelletto sbf e lo rende nuovamente capiente e disponibile per ulteriori anticipazioni. Il pagamento degli effetti da parte dei debitori (c.d. «ritiro») determina la regolare estinzione dell’anticipo. Eventuali effetti non onorati a scadenza (c.d. «insoluti») vengono addebitati sul conto corrente ordinario dell’impresa, producendo una ulteriore registrazione in dare, con valuta pari alla scadenza degli effetti impagati. L’anticipo portafoglio sbf viene generalmente erogato nella misura del 100% del valore nominale degli effetti presentati, senza applicazione di scarto prudenziale. La durata dell’anticipo è pari al lasso di tempo intercorrente tra l’esecuzione dell’anticipo e la scadenza degli effetti, a sua volta individuata in base ai termini di pagamento riportati in fattura; di norma tende comunque ad essere contenuta entro i 180 g La banca può inviare al debitore ceduto una notifica di cessione del credito ai sensi di legge firmata dalla Banca. La banca può avvalersi di tale facoltà in quanto l’impresa, nel momento in cui richiede l’anticipazione degli effetti, opera una cessione pro solvendo dei crediti da essi rappresentati a favore della banca, che ne assume la titolarità e può eventualmente procedere con la notifica. La cessione del credito a favore della Banca da parte del creditore cedente è normalmente formalizzata mediante apposita clausola inserita nella modulistica per gli anticipi commerciali. L’anticipo sbf è una forma tecnica di finanziamento: -autoliquidante, in quanto anticipazione che si estingue automaticamente a scadenza per effetto del pagamento degli effetti -a rischio attenuato, in quanto sovvenzione erogata a valere su crediti attuali (non futuri) per i quali sussiste, oltre al cedente affidato dalla Banca, un ulteriore soggetto obbligato al pagamento del credito smobilizzato (debitore ceduto). COSTI DELL’OPERAZIONE -interesse, applicati sulle somme anticipate, calcolati in funzione degli effettivi utilizzi (importi e giorni) -commissione sull’accordato, percepito sull’ammontare del castelletto a prescindere dagli utilizzi realizzati, -commissioni per servizi, relative al servizio di incasso ri.Ba. (commissioni di presentazione, commissioni su insoluti o richiamati), percepite anche in assenza di operazioni di anticipo. L’ANTICIPO SUI CONTRATTI Costituisce una forma tecnica di finanziamento che consente alle imprese di utilizzare i futuri crediti derivanti da accordi commerciali perfezionati, al fine di reperire risorse finanziarie destinate a supportare l’avvio del ciclo produttivo. Di solito ne fanno ricorso le imprese industriali caratterizzate da un ciclo produttivo lungo e dispendioso. Meno frequentemente le imprese manifatturiere, commerciali e di servizi. Tipi di ordini/contratti smobilizzabili: Sono considerati «bancabili», ovvero smobilizzabili attraverso il circuito bancario: Ordini Accettati e Contratti Sottoscritti Sono documenti rappresentativi di un credito futuro eventualmente cedibile (salvo diversa previsione contrattuale), che hanno effetto obbligatorio per le parti in quanto completi di accordo, causa e oggetto. ELEMENTI ESSENZIALI sono : -la titolarità di crediti futuri vantati verso operatori commerciali aventi ruolo di committenti; -l'anticipazione al cliente di una quota parte dell'importo nominale di tali crediti; -la cessione pro solvendo dei futuri crediti a favore della banca che concede l’anticipazione, se consentito dal contratto. PRESUPPOSTI L’impresa che intenda utilizzare l’operazione di anticipo su ordini/contratti deve: -disporre di un fido a carattere rotativo, detto «castelletto», che rappresenta l’importo massimo delle anticipazioni ottenibili dalla banca mediante questa forma tecnica; -essere titolare di crediti futuri derivanti da accordi commerciali perfezionati, eventualmente cedibili, sui quali richiedere l’anticipazione. LINEAMENTI TECNICI DELL’OPERAZIONE L’operazione di anticipo su ordini/contratti viene gestita dalla banca attraverso l’utilizzo di un conto transitorio fruttifero, dove vengono effettuate una registrazione in addebito nel momento in cui viene richiesta l’anticipazione per rendere disponibili le somme sul c/c ordinario dell’impresa e una registrazione in accredito all’estinzione dell’anticipo, entrambe con valuta pari alla data delle operazioni. Entrambe hanno come contropartita il c/c ordinario dell’impresa. L’addebito sul conto transitorio con contestuale accredito sul conto ordinario (c.d. «giro») avviene esclusivamente su richiesta dell’impresa, che dovrà presentare specifica richiesta per le singole anticipazioni effettuate a valere sul castelletto complessivamente accordato. Gli interessi passivi a carico dell’impresa maturano sui saldi debitori del conto transitorio. Il tasso normalmente praticato sull’anticipo fatture è inferiore rispetto a quello applicato sull’anticipo ordini, in considerazione della minor rischiosità della linea di fido (crediti attuali vs crediti futuri). A scadenza l’anticipo su fatture viene estinto di norma attraverso l’incasso pervenuto da parte del debitore ceduto. L’incasso viene accreditato sul conto corrente dell’impresa e contestualmente viene addebitato l’importo dell’anticipo. La differenza tra l’importo dell’incasso, pari all’importo totale della fattura, e l’importo dell’anticipo, pari all’80% della fattura, rimane sul conto corrente dell’impresa a disposizione di quest’ultima. L’estinzione dell’anticipo riduce l’utilizzo del castelletto e lo rende nuovamente capiente e disponibile per ulteriori anticipazioni. Viene generalmente erogato entro la misura massima dell’80% del valore nominale delle fatture finanziate, con applicazione di uno scarto prudenziale di norma pari al 20% del documento (comunque variabile in funzione delle politiche creditizie della banca o della delibera di affidamento assunta). La durata dell’anticipo è commisurata ai termini di pagamento riportati in fattura, di norma tende comunque ad essere contenuta entro i 180 gg. Le banche possono inviare al debitore ceduto: -un avviso di canalizzazione recante gli estremi della fattura (numero, data di emissione, importo, scadenza) e le coordinate bancarie del cedente per la corretta esecuzione del pagamento a scadenza; -una notifica di cessione del credito ai sensi di legge firmata dalla Banca (la cessione del credito a favore della Banca da parte dell’impresa creditrice è normalmente formalizzata mediante apposita clausola inserita nella modulistica per gli anticipi commerciali) Questa comporta che la cessione abbia effetto nei confronti del debitore ceduto che in tal modo ne è reso edotto. In seguito alla notifica, il debitore è liberato dai propri obblighi soltanto nel caso in cui adempia verso la banca cessionaria e non verso il creditore originario (impresa cedente). La notifica determina un elevato livello di tutela per la banca. L’anticipo su fatture è una forma tecnica di finanziamento: -autoliquidante, in quanto anticipazione che si estingue a scadenza per effetto del pagamento da parte del debitore ceduto; -a rischio attenuato, in quanto sovvenzione erogata a valere su crediti attuali (non futuri) per i quali sussiste, oltre al cedente affidato dalla Banca, un ulteriore soggetto obbligato al pagamento del credito smobilizzato (debitore ceduto). I costi dell’operazione sono: gli Interessi, applicati sulle somme anticipate, calcolati in funzione degli effettivi utilizzi (importi e giorni); normalmente più bassi di quelli applicati all’anticipo ordini e tendenzialmente appena superiori a quelli applicati sul sbf; e la Commissione Sull’accordato, percepito sull’ammontare del castelletto a prescindere dagli utilizzi realizzati; LE OPERAZIONI DI NATURA PARABANCARIA ATTIVITA’ PARABANCARIE: sono costituite dall’insieme delle attività collaterali a quelle bancarie. Comprendono una serie di operazioni e di servizi rivolti ai risparmiatori e alle imprese, che si differenziano dalla tradizionale attività di intermediazione svolta dalle banche. In queste operazioni è preminente il carattere accessorio alla funzione bancaria. Le attività riguardanti il settore parabancario vengono svolte prevalentemente da intermediari specializzati, aventi natura di società captive nell’ambito del gruppo bancario di appartenenza. Tra le principali attività parabancarie rientrano: 1. il factoring, 2. il leasing, 3. il credito al consumo, 4. i fondi comuni di investimento mobiliare, 5. le gestioni patrimoniali delle società fiduciarie, 6. il merchant banking, 7. il venture capital. 1. IL FACTORING Il factoring è un contratto con cui l’impresa (cedente) trasferisce la titolarità di crediti commerciali ad un intermediario specializzato (cessionario o factor) al fine di ottenere una serie di servizi e liquidità. “è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori, con la possibilità di ottenerne l’anticipazione ovvero di ottenere l’assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell’affidabilità della clientela ceduta”. Consente all’impresa di usufruire di: -servizio finanziario con lo smobilizzo crediti -servizi aggiuntivi con la gestione e amministrazione dei crediti (fatturazione, riscossione, valutazione dei debitori ceduti…). Attraverso una cessione globale dei crediti, operata a favore di una o più società di factoring, l’impresa può esternalizzare tali funzioni e beneficiare di significativi risparmi di costo connessi all’outsourcing. Ecco infatti perché alcuni contratti di factoring possono prevedere la cessione globale dei crediti, evitando cosi una duplicazione dei costi, che si manifesterebbe quando una parte dei crediti non viene ceduta e continuata a gestire presso l’impresa. Altri contratti possono prevedere un rapporto di esclusiva, impedendo di poter cedere contemporaneamente a più società di factoring. Per effetto della pluralità di servizi erogati, si crea un rapporto di interscambio continuo tra impresa e factor, che non si riscontra nelle tradizionali forme di smobilizzo. Infatti il factoring ha origine nel contesto anglosassone, nel quale la possibilità di beneficiare di una serie di servizi aggiuntivi rispetto al servizio finanziario, assume una connotazione di primaria importanza. DIFFERENZA CON L’ANTICIPO SU FATTURE : nonostante consenta l’anticipo su crediti rappresentati da fatture, si discosta dall’anticipo su fatture a causa del contenuto più ampio che lo contraddistingue: l’anticipo su fatture consente meramente lo smobilizzo di crediti commerciali, mentre il factoring assicura una pluralità di servizi dei quali l’anticipazione costituisce soltanto una fattispecie. Nella prassi operativa riscontrata nel contesto italiano, le operazioni di factoring si caratterizzano per uno scarso ricorso ai c.d. servizi aggiuntivi, discostandosi cosi da quello anglosassone d’origine. Nel contesto domestico assume primaria importanza il servizio finanziario offerto dal factor e l’operazione di factoring viene sovente interpretata come soluzione alternativa e complementare al tradizionale canale dello smobilizzo bancario, da adottare soprattutto in particolari fattispecie. Nel nostro paese, il factoring costituisce principalmente una forma di smobilizzo crediti commerciali. In quest’ottica rientra nelle operazioni di concessione di credito a clientela appartenente al comparto imprese destinate a soddisfare esigenze di finanza corrente. Sono concessioni di credito utilizzate per cassa, prevalentemente concesse allo scoperto. Le imprese ricorrono al factoring quando desiderano lo smobilizzo pro soluto, in quanto gli ordinari affidamenti bancari per lo smobilizzo di crediti commerciali prevedono esclusivamente la cessione pro solvendo. I riferimenti normativi in Italia sono: -artt. 1260 del Codice Civile e seguenti , relativi all’istituto della cessione del credito -Legge del 21 febbraio 1991 recante «Disciplina della cessione dei crediti di impresa», che definisce il perimetro dei crediti cedibili (limitandoli a quelli derivanti da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell’attività d’impresa) e disciplina la cessione di crediti futuri e crediti in massa. Possono essere oggetto di anticipazione da parte del factor, e quindi smobilizzabili: fatture italia e fatture export Sono documenti rappresentativi di un credito attuale eventualmente cedibile (salvo diversa previsione contrattuale). Le transazioni oggetto di fattorizzazione sono regolate prevalentemente con bonifico bancario, tuttavia è possibile cedere al factor anche crediti regolati con Ricevuta Bancaria. Gli elementi essenziali che caratterizzano l’operazione di factoring sono: -l’individuazione nel portafoglio clienti dell’impresa cedente di debitori di elevato standing, caratterizzati da elevati volumi di fatturato e disponibili ad accettare la cessione a favore del factor; -la cessione massiva dei crediti vantati verso tali debitori a favore della società di factoring, a prescindere dalla concessione di eventuali anticipazioni. Lo schema negoziale del leasing identifica un contratto che realizza il trasferimento del diritto di utilizzare un’attività (bene/cespite sottostante) per un determinato periodo di tempo, in cambio di un corrispettivo periodico. Ma cos’è questo diritto di utilizzare un attività?: identifica il diritto di controllare l’uso del bene e costituisce un elemento fondamentale per distinguere un contratto di leasing da un contratto di servizi. Questo concetto è stato introdotto dall’IFRS 16 disciplinante il trattamento contabile dei contratti di leasing per i soggetti IAS. ABBIAMO 2TIPOLOGIE DI LEASING 1. leasing operativo 2. leasing finanziario Che si differenziano principalmente per struttura, tipologia di beni e finalità perseguite dal locatario. Elementi che contraddistinguono il contratto di leasing: -Controllo: direzione d’uso del bene (gestione operativa) e ottenimento dei benefici economici derivanti dall’uso stesso -Identificabilita’: identificazione del bene in modo univoco, in assenza di diritto di sostituzione da parte del locatore 1. LEASING OPERATIVO Contratto con cui l’utilizzatore ottiene dal concedente la disponibilità di un determinato bene per un prefissato periodo di tempo, a fronte della corresponsione di canoni periodici di locazione. L’utilizzatore di norma NON ha facoltà di riscatto dei beni, infatti contratto è volto a soddisfare esigenze di utilizzo dei beni con orizzonte temporale limitato, escludendo la possibilità di inserire i beni in azienda a titolo definitivo mediante acquisto finale. Riguarda principalmente i beni strumentali di vasto mercato altamente standardizzati e con rapida obsolescenza, di solito ha durata inferiore alla vita economica dei beni. I canoni periodici: remunerano l’utilizzo del bene (componente finanziaria) e i servizi accessori compresi nel contratto. Dato che il leasing è strettamente legato al periodo di utilizzo del bene (e non finalizzato all’acquisto), il concedente pone in essere servizi di manutenzione, riparazione, assistenza… per conservarlo meglio nel tempo. Non essendo previsto il riscatto, il bene viene normalmente restituito a scadenza e potrà essere oggetto di nuovi contratti. Appare fondamentale da parte del locatario il corretto utilizzo del bene e la sua conservazione nel tempo, pertanto le modalità di utilizzo sono disciplinate dal contratto. Il leasing operativo consente un elevato livello di fidelizzazione del cliente utilizzatore, che si realizza attraverso la restituzione dei beni e la sostituzione degli stessi con nuovi cespiti. Il contratto può presentare una struttura bilaterale o trilaterale in base alla natura del soggetto concedente. Il ruolo di concedente può essere ricoperto da un intermediario finanziario o direttamente dal fornitore del bene . Nel primo caso il contratto ha struttura trilaterale; i soggetti coinvolti sono il fornitore del bene, l’intermediario e l’utilizzatore. Nel secondo caso ha struttura bilaterale; i soggetti coinvolti sono soltanto il fornitore del bene e l’utilizzatore. 2. LEASING FINANZIARIO Contratto con cui l’utilizzatore ottiene dal concedente la disponibilità di un determinato bene per un prefissato periodo di tempo, a fronte della corresponsione di canoni periodici di locazione. Molto diffuso come forma di finanziamento a m/l termine orientata a soddisfare esigenze di finanza strutturale originate da investimenti produttivi in beni strumentali, automezzi e immobili. Di base è simile a quello operativo, ma ci sono tante differenze: - il riscatto: l’utilizzatore ha facoltà di riscatto dei beni mediante pagamento di un coefficiente di riscatto prefissato che consente all’utilizzatore di ottenere la proprietà dei beni medesimi. Dunque appare evidente che il contratto è volto a soddisfare esigenze di investimento in cespiti da inserire stabilmente in azienda mediante acquisto finale. Infatti alla scadenza del contratto l'utilizzatore/locatario ha due alternative: -Riscatto del bene, ha il diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito (coefficiente di riscatto); -Restituzione del bene, in caso di mancato esercizio del diritto di riscatto il locatario ha l’obbligo di restituire il bene oggetto del contratto (ad es. nel caso in cui il bene sia divenuto obsoleto). -tipologia di beni finanziabili: Possono esserlo i beni strumentali (impianti, macchinari e altre attrezzature), beni immobili (finiti o in costruzione), gli automezzi (compresi veicoli commerciali e industriali) e i natanti. Per la società di leasing è molto importante la fungibilita’ dei beni finanziati, ai fini dell’eventuale ricollocamento sul mercato in caso di inadempienza da parte dell’utilizzatore. I beni finanziati sono preferibilmente nuovi; le società di leasing adottano specifiche policy per i beni usati. A differenza del leasing operativo, avente a oggetto normalmente beni strumentali di vasto mercato altamente standardizzati, il leasing finanziario è un contratto che può avere ad oggetto beni diversificati che possono essere contraddistinti da elevato grado di personalizzazione rispetto alle esigenze dell’utilizzatore (es. immobili in corso di realizzazione, macchinari realizzati su specifica committenza dell’utilizzatore…). - struttura: Il contratto presenta necessariamente una struttura trilaterale, in cui i soggetti coinvolti sono il fornitore (azienda che produce o vende il bene), l’intermediario finanziario (locatore/concedente) e utilizzatore (locatario). Il ruolo di concedente può essere ricoperto da una banca o da un intermediario finanziario specializzato (società di leasing) - canoni: remunerano esclusivamente l’utilizzo del bene (componente finanziaria). Il contratto di leasing finanziario non prevede l’erogazione di servizi accessori (di norma il locatario provvede direttamente alle attività di manutenzione e riparazione dei beni). LO SCHEMA NEGOZIALE Lo schema negoziale ha una struttura trilaterale. Il ruolo di concedente può essere ricoperto necessariamente solo da una banca o da l'intermediario finanziario specializzato (locatore) che acquista o fa costruire da un fornitore un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, e lo mette a disposizione di quest’ultimo per un determinato periodo di tempo dietro corresponsione di un corrispettivo periodico (canone). Alla scadenza del contratto il locatario può esercitare la facoltà di riscatto, acquisendone così la proprietà dei beni; se tale facoltà non viene esercitata, il locatario ha l’obbligo di restituire i beni al concedente. Gli elementi essenziali che caratterizzano la struttura dell’operazione di leasing sono: -Prezzo: costo del bene pattuito con il fornitore -Durata: tiene conto della vita utile del bene -Periodicità dei canoni: di norma mensile -Anticipo: può essere corrisposto un macro-canone iniziale più alto, espresso in percentuale sul prezzo o come numero di canoni -Riscatto: prezzo finale per l’acquisto della proprietà del bene, espresso in percentuale sul prezzo Comunque il leasing ha un costo più elevato rispetto ad altre forme di finanziamento, ma comporta vari vantaggi: in primis il locatario col contratto può ottenere il finanziamento totale dell’investimento senza ricorrere all’utilizzo delle ordinarie linee di credito bancarie; inoltre ha anche la possibilità di pianificare il costo (dato dai canoni) dell’investimento nel periodo prefissato. Ma soprattutto consente la traslazione del rischio di obsolescenza del bene sul concedente. COSTI -interessi, costituiscono una quota parte del canone (impliciti nei canoni); -commissioni di istruttoria: in cifra fissa o in percentuale sul valore del bene, remunerano l’attività di istruttoria fiduciaria svolta dalla società di leasing; -spese assicurative, consentono l’assicurazione del bene con coperture «all risks» vincolata a favore della società di leasing; -spese e commissioni varie, spese per valutare la congruità del prezzo pattuito con il fornitore, oneri di valutazione coperture assicurative esterne, spese per sublocazione, spese per subentro, oneri di prelocazione… LEASING FINANZIARIO E OPERATIVO A CONFRONTO -riscatto: il leasing finanziario prevede la facoltà di riscatto mentre il leasing operativo normalmente la esclude; -concedente/struttura: il leasing finanziario può essere concesso da banche e intermediari finanziari specializzati mentre il leasing operativo può essere concesso direttamente dal produttore del bene; -bene: nel leasing finanziario il bene viene scelto o addirittura realizzato su indicazione del locatario mentre il leasing operativo riguarda beni altamente standardizzati; -attivita’ di manutenzione/riparazione: nel leasing finanziario sono effettuate dal locatario mentre nel leasing operativo sono erogate dal locatore; -recesso: normalmente non previsto nel leasing finanziario o sottoposto a complessi calcoli di attualizzazione dei canoni a scadere che lo rendono molto oneroso mentre nel leasing operativo è liberamente esercitabile. LEASING FINANZIARIO vs MUTUO -Il leasing è un’operazione tendenzialmente più onerosa del mutuo chirografario/ipotecario, in quanto alle componenti di interessi e spese di istruttoria si aggiungono ulteriori voci di costo; -Il leasing, con un’adeguata struttura contrattuale, può consentire di finanziare il costo del bene per intero (IVA compresa); -Il leasing consente di trasferire il rischio di obsolescenza del bene a carico della società di leasing, in quanto proprietaria del bene; -Il leasing ha un impatto molto diverso, rispetto al mutuo, sul bilancio dell’impresa e consente di ottenere benefici fiscali derivanti dalla deducibilità dei canoni da valutare anche in ottica di  corretto mix delle fonti. CONTENUTO: il contratto è nullo se privo delle seguenti informazioni essenziali: il tipo di contratto; le parti del contratto; l’importo totale del finanziamento (c.d. «importo totale del credito») e le condizioni di prelievo e di rimborso. Il contratto di credito al consumo deve riportare in modo chiaro anche ulteriori elementi: -il tasso di interesse; -il TAEG e l’importo totale dovuto dal consumatore (c.d. «costo totale del credito»); -l’importo, il numero e la periodicità delle rate; -tutte le spese derivanti dal contratto di credito; -la durata del contratto di credito; -i termini e le procedure per l’esercizio del diritto di recesso Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali il TUB prevede che la durata del credito sia di 36 mesi e che il TAEG si consideri equivalente al tasso nominale minimo dei BOT emessi entro 12 mesi fa dalla conclusione del contratto. DEFINIZIONE TAEG Costituisce l’indicatore dei costi complessivi (ICC) dei finanziamenti e ne rappresenta il costo totale. Esprime il costo totale del finanziamento a carico del consumatore in percentuale annua rispetto all’importo del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri a carico del consumatore (spese di istruttoria, spese di incasso rata, eventuali compensi a mediatori creditizi…). E’ riportato nei Fogli Informativi, nel prospetto IEB, nel Documento di Sintesi, negli annunci pubblicitari è un fondamentale  strumento di trasparenza e di confronto delle offerte presenti sul mercato. TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri a carico del consumatore (spese di istruttoria, spese di incasso rata, eventuali compensi a mediatori creditizi…). Rilevato per singolo contratto. ≠ TAN – Tasso Annuo Nominale Il TAN esprime in percentuale annua l’incidenza esclusivamente degli interessi passivi. Rilevato per singolo contratto. ≠ TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio Il TEGM viene rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia per conto del MEF e costituisce il parametro in base al quale determinare i limiti oltre i quali i tassi sono ritenuti usurari. La rilevazione è riferita a tutte le banche e intermediari finanziari per categorie di operazioni della stessa natura. Comprende gli interessi e le altre commissioni/spese a carico del cliente. RIMBORSO ANTICIPATO: il consumatore può rimborsare anticipatamente l’importo dovuto al finanziatore, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. Il costo totale del credito viene ridotto in misura pari agli interessi/costi dovuti per la vita residua del contratto. Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo: -entro la misura massima del 1% dell’importo rimborsato anticipatamente, se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno; -entro la misura massima dello 0,50% dell’importo rimborsato anticipatamente, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno; L’indennizzo non può in ogni caso superare l’importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto in caso di estinzione anticipata dell’intero debito residuo, pari o inferiore a euro 10.000. SINTESI Il credito al consumo, attività che può essere svolta anche dalle banche, presenta forti differenze rispetto alla tradizionale attività di prestito svolta dalle banche. La banca utilizza normalmente criteri di valutazione basati anche sulla soft information improntati al «relationship lending». Il mercato del credito al consumo si caratterizza tuttavia per un elevato numero di operazioni e per importi medi unitari modesti, rendendo tale approccio non appropriato. Molti gruppi bancari hanno operato un processo di switching delle operazioni di credito al consumo a favore di società prodotto specializzate, con conseguente passaggio a loro carico del rischio di insolvenza degli affidati. Le società finanziarie specializzate dispongono di basi dati estremamente ampie su cui vengono costruiti modelli statistici che elaborano dati socio-demografici e comportamentali della clientela. L’impiego di tali modelli consente di operare valutazioni basate prevalentemente sulla hard information in tempi ultra-rapidi e ha determinato un progressivo miglioramento della qualità del credito nel comparto delle istituzioni finanziarie e banche specializzate. Il consolidamento della quota di mercato delle istituzioni finanziarie e banche specializzate apre uno scenario di ulteriore specializzazione dell’attività di credito al consumo. I PRESTITI A MEDIO-LUNGO TERMINE Alla base della possibilità per le banche di concedere prestiti nel medio e lungo termine, vi è l’abolizione delle specializzazione temporale, sancita con l’emanazione del testo unico bancario. Per effetto di tale disposizione è venuta meno la distinzione tra «aziende di credito ordinario» e «istituti di credito speciale», le prime operanti esclusivamente nel breve termine e i secondi nel medio-lungo. Il processo di despecializzazione temporale si è realizzato gradualmente, per consentire il rispetto dei vincoli di sana e prudente gestione e preservare il nuovo equilibrio patrimoniale degli istituti di credito. A partire dagli anni ‘90 si è assistito a un forte sviluppo delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, soprattutto nel settore dei mutui ipotecari residenziali Le principali tipologie di finanziamento a medio-lungo termine sono: 1. il prestito personale, 2. il mutuo chirografario, 3. il mutuo ipotecario, 4. il mutuo ipotecario con surrogazione, 5. il leasing. IL MUTUO è disciplinato dal Codice Civile, in un titolo chiamato proprio “Del mutuo” Lo definisce in modo più generico come “il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Da ciò non si evincono particolari differenze rispetto agli altri contratti di finanziamento che possono essere stipulati fra banca-cliente. La definizione di mutuo del C.C. appare di ampia portata: non fa riferimento alla natura delle parti contrattuali e l’oggetto del prestito può essere denaro o altri beni è un contratto che può essere  stipulato tra privati e può riguardare beni diversi dal denaro. Nella prassi operativa il mutuo si distingue nettamente dagli altri contratti di finanziamento presentando elementi peculiari. Oggetto della trattazione è esclusivamente il mutuo bancario, in cui gli attori sono la banca (mutuante) e la controparte (mutuatario). Il mutuo è una forma tecnica di finanziamento caratterizzata da elementi distintivi e peculiari che lo differenziano fortemente dagli altri contratti di finanziamento. Il mutuo è un contratto in cui il la banca (ente mutuante) eroga una determinata somma di denaro volta al soddisfacimento di una esigenza durevole e la controparte (mutuatario) si impegna alla restituzione dilazionata nel tempo attraverso il pagamento di rate periodiche, comprensive di capitale e interessi, in base ad un piano di rimborso prefissato (piano di ammortamento). IL MUTUO A PRIVATI E’ concesso a persone fisiche, cioè a soggetti privati, singolarmente o in cointestazione. Solitamente vengono richiesti mutui dai privati per: -acquisto di beni immobili -ristrutturazione di beni immobili -surroga di un mutuo precedentemente stipulato con altra banca -consolidamento passività MUTUO IPOTECARIO PER ACQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI E’ il motivo per cui è richiesto più frequentemente il mutuo dai privati. Ha una durata generalmente da 10 a 30 anni, è caratterizzato da un piano di ammortamento alla francese, tasso fisso o variabile, finanziabilità di norma entro l’80% del valore del bene ipotecato ovvero del prezzo d’acquisto se minore infine, si stipula per atto pubblico. NORMATIVA: LEGGE BERSANI Provvedimento legislativo che, con l’obiettivo di elevare la competitività del mercato dei mutui, ha introdotto novità di rilievo in materia di mutui erogati a favore di privati. Ha previsto: 1) la disapplicazione della commissione di estinzione anticipata: con riferimento a mutui stipulati con persone fisiche in seguito all’emanazione della legge Bersani, aventi finalità di acquisto/ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad uso abitativo o allo svolgimento della propria attività economica/professionale, nessun indennizzo a favore della banca può essere percepito in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo. 2) l’introduzione della c.d. «portabilità»: La «portabilità» consiste nella facoltà, riservata a persone fisiche e microimprese, di trasferire il proprio mutuo ipotecario da una banca ad un’altra avvalendosi dell’istituto della surrogazione , anche senza il consenso della banca originaria. Attraverso l’operazione di surroga il rapporto di mutuo viene trasferito in continuità dalla banca originaria (Banca Passiva) ad una nuova banca (Banca Attiva), con la quale il mutuatario può concordare condizioni a lui più favorevoli. La nuova banca subentra nella garanzia ipotecaria inizialmente iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari da parte della banca originaria, corrispondendo a quest’ultima l’esatto ammontare del debito residuo. Il capitale erogato dalla Banca Attiva viene infatti destinato dalla stessa alla chiusura del mutuo preesistente (mutuo di scopo). -criterio di ammortamento all’americana: Prevede il pagamento di rate periodiche di soli interessi e il rimborso del capitale in unica soluzione a scadenza. Se il mutuo è regolato a tasso variabile l’importo delle rate periodiche di soli interessi subisce variazioni, in aumento o in diminuzione, in base all’andamento del parametro di indicizzazione. Particolarmente adatto per imprese con attività stagionale, con contrazione fisiologica dei flussi finanziari in determinati periodi dell’anno. Solitamente utilizzato per operazioni di breve e brevissima durata, in quanto molto rischioso per la banca mutuante. -Criterio di ammortamento italiano: Prevede il rimborso del capitale in quote costanti e la corresponsione di quote interessi decrescenti in funzione del debito residuo; l’importo complessivo delle rate è variabile e decrescente. Se il mutuo è regolato a tasso variabile l’importo della quota interessi subisce variazioni, in aumento o in diminuzione, in base all’andamento del parametro di indicizzazione. Solitamente utilizzato per operazioni effettuate dalla banca mutuante a valere su provvista di terzi. 2. TASSO D’INTERESSE E’ il principale elemento che concorre alla determinazione del pricing complessivamente applicato all’operazione di mutuo. Il tasso applicato è influenzato da vari fattori: -merito creditizio del richiedente -garanzie (presenza, tipologia, entità) -durata -importo VARIABILE: il tasso applicato è collegato ad un parametro di indicizzazione e varia con la periodicità stabilita nel contratto. Di norma il tasso applicato è ancorato all’Euribor maggiorato di uno spread che costituisce il margine di remunerazione della banca. Focus In Relazione Alle Operazioni Di Mutuo/Leasing: Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate, anche sensibili. FISSO: il tasso applicato è costante per l’intera durata del finanziamento. Di norma il tasso applicato corrisponde al parametro Eurirs (Euro Interest Rate Swap) rilevato alla stipula e riferito alla durata dell’operazione, maggiorato di uno spread che costituisce il margine di remunerazione della banca. Focus In Relazione Alle Operazioni Di Mutuo/Leasing: Rimangono fissi per tutta la durata dell’operazione sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Il tasso fisso è consigliabile alle imprese che vogliono essere certe, anche per motivi di pianificazione finanziaria, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalla variazione delle condizioni di mercato. Tra i principali svantaggi si evidenzia l’impossibilità di beneficiare degli eventuali ribassi dei tassi di mercato. 3. DURATA In base alla natura del soggetto richiedente, alla destinazione del finanziamento e alle garanzie collaterali, può avere durate diversificate. All’aumentare della durata, incrementa il rischio assunto dalla banca per effetto delle maggiori difficoltà della valutazione prospettica relativa alla capacità di rimborso del richiedente. La banca è tenuta a mantenere equilibrio tra fonti e impieghi, pertanto per finanziare operazioni di impiego a medio e lungo termine ricorre a operazioni di provvista con corrispondente orizzonte temporale. I maggiori margini di aleatorietà che permangono nelle valutazioni prospettiche di lungo termine, unitamente ai maggiori costi ascrivibili alla raccolta di medio/lungo termine si traducono in spread crescenti in funzione della durata dell’operazione. La durata ha riflessi sul pricing dell’operazione e quindi sulla struttura del piano di rimborso. La maggior durata induce la banca a richiedere garanzie reali a supporto dell’operazione, a maggior tutela del proprio diritto di credito. La durata contribuisce quindi a delineare la configurazione dell’operazione anche in termini di assetto di garanzie associato. 4. L’ IMPORTO FINANZIATO Soprattutto nel comparto imprese, l’importo del mutuo è un elemento in grado di influenzare il pricing dell’operazione e che impone maggiore attenzione al criterio di ammortamento applicato. Operazioni di importo elevato sono normalmente richieste da imprese di grande dimensione ed elevato standing, che possono beneficiare di politiche di allocazione dei capitali favorevoli e minor onerosità del credito. Le differenze in termini di interessi complessivi derivanti dall’applicazione di diversi criteri di ammortamento vengono amplificate con importi crescenti. Importo mutui ipotecari In linea generale i mutui ipotecari prevedono una finanziabilità entro l’80% del valore del bene ipotecato (loan to value - LTV), pertanto la stima del valore del bene è un processo determinante in quanto concorre a delimitare l’importo massimo finanziabile. Il rispetto del limite di LTV entro l’80%, insieme ad ulteriori requisiti, consente alla banca di beneficiare di minori coefficienti di ponderazione per la determinazione dei requisiti patrimoniali Fra i requisiti aggiuntivi per il minor assorbimento patrimoniale, rilevano il soggetto che ha effettuato la stima e la metodologia adottata. La stima deve essere effettuata da un perito indipendente ad un valore non superiore a quello di mercato. Anche l’ABI ha emanato delle linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, che introducono un «Codice di Condotta dei Periti» e illustrano i requisiti di indipendenza e professionalità nonché il concetto di valore di mercato. I COSTI COMPLESSIVI - SPESE DI ISTRUTTORI: spese percepite dalla banca a titolo di remunerazione dell’attività di valutazione fiduciaria per la determinazione del merito creditizio del richiedente e per la predisposizione della minuta contrattuale fornita al notaio. L’importo di queste può essere espresso in cifra fissa o percentuale dell’importo erogato, con eventuale applicazione di una soglia minima e/o massima. Spese applicate a mutui e prestiti, non percepite sulle linee di credito rotative in quanto ricomprese nella commissione sull’accordato. -SPESE E COMMISSIONI INERENTI LA RATA: spese percepite dalla banca a titolo di remunerazione dell’attività di addebito in via continuativa delle rate di ammortamento. Di norma espresse in cifra fissa, sono costituite dalle commissioni di incasso rata e dalle spese di invio della relativa quietanza ovvero dalle spese per l’invio del bollettino postale qualora il mutuatario abbia scelto tale modalità di regolamento. In caso di mancato pagamento, la banca può percepire commissioni aggiuntive per l’invio del sollecito di pagamento. -SPESE DI PERIZIA: spese percepite a titolo di remunerazione dell’attività di valutazione dell’immobile su cui verrà iscritta a garanzia ipotecaria. Generalmente espresse in cifra fissa, sono costituite dall’onorario del perito indipendente che effettua il sopralluogo e redige la perizia di stima. Concorrono alla determinazione del TAEG sebbene di norma non siano corrisposte alla banca ma regolate direttamente a favore del professionista. -SPESE ASSICURATIVE: premi assicurativi per coperture danni sull’immobile ipotecato e per coperture vita relative al mutuatario. Sono costituite dal premio per l’assicurazione contro incendio e scoppio dell’immobile (obbligatoria per legge) e da eventuali ulteriori premi per assicurazioni facoltative inerenti i rischi derivanti da morte, invalidità permanente o perdita del lavoro da parte del mutuatario. Concorrono al TAEG sebbene regolate a favore della comp assicurativa. I contratti di assicurazione possono essere intermediati dalla banca o stipulati con compagnia di fiducia del mutuatario. -IMPOSTA SOSTITUTIVA: esprime il carico fiscale a cui è sottoposta l’operazione di mutuo. L’imposta è corrisposta in sostituzione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali. Sono previste aliquote diversificate: -0,25% in caso di mutuo per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa, di mutuo per liquidità o di mutuo a imprese; -2,00% in caso di mutui per acquisto immobili residenziali non prima casa. Concorre al TAEG anche se costituisce un prelievo che la banca esegue in come di sostituto d’imposta. -COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA: il mutuatario ha la facoltà di estinguere in via anticipata il mutuo, integralmente o parzialmente, corrispondendo alla banca un compenso omnicomprensivo indicato nel contratto di mutuo. Rappresenta l’indennizzo dovuto alla banca in caso di estinzione anticipata del mutuo. La c.d. «penale di estinzione anticipata» è espressa in percentuale dell’importo rimborsato anticipatamente, con aliquote generalmente dallo 0,50% al 2,00% diversificate in funzione del tipo di tasso applicato, fisso o variabile. In base a quanto previsto dalla richiamata Legge Bersani, nessun indennizzo a favore della banca può essere percepito in caso di estinzione anticipata con riferimento a mutui stipulati con persone fisiche, aventi finalità di acquisto/ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad uso abitativo o allo svolgimento della propria attività economica/professionale -SPESE NOTARILI: sostenute dal mutuatario a titolo di remunerazione dell’attività professionale svolta dal notaio. Sono espresse in cifra fissa commisurate all’importo dell’atto, sono costituite
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