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Esame di Diritto Canonico, Appunti di Diritto Canonico

appunti studenti frequentanti diritto canonico

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 12/06/2019

silviucciola
silviucciola 🇮🇹

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Scarica Esame di Diritto Canonico e più Appunti in PDF di Diritto Canonico solo su Docsity! DIRITTO CANONICO DIRITTO CANONICO È il diri�o proprio della chiesa ca�olica. Il diri�o canonico è cos�tuito dall’insieme delle norme giuridiche secondo le quali è organizzata e opera la Chiesa ca�olica. Sono norme che regolano l’a�vità dei fedeli e delle stru�ure ecclesias�che. È un diri�o che la Chiesa non riceve dall'esterno, ma che produce con fon� proprie. DIRITTO ECCLESIASTICO Complesso di norme dell'ordinamento dello stato che considerano il fenomeno religioso nelle sue diverse dimensioni individuali o associate. Il diri�o dello stato riconosce la dimensione religiosa propria di ciascun individuo garantendogli ad esempio di professare la propria fede, o ancora di tenere un comportamento specifico, nella vita sociale, corrispondente al proprio credo religioso. DIRITTO CANONICO diri�o proprio di una professione religiosa. L'Ordinamento italiano è laico. Ciò significa che lo stato italiano non fa propria alcuna confessione religiosa, garantendo così a ciascun individuo la libertà di professare qualsiasi credo religioso. Lo stato laico si contrappone al cd confessionismo di stato, ossia uno stato che fa propria una determinata confessione religiosa. Esempio: Con l'emanazione dello statuto Alber�no l'Italia divenne uno stato confessionista. La religione ca�olica era la religione di stato. La religione, si scrisse, "è quella Ca�olica, Apostolica e Romana". NB: lo statuto Alber�no fu la cos�tuzione ado�ata dal Regno sardo-piemontese il 4 marzo 1848 a Torino. Tu�'ora, a differenza dell'Italia, mol� sta� europei sono confessionali. Alcuni monarchi del Nord Europa sono anche i capi della chiesa del loro stato. Esempio: la Regina di Inghilterra è anche regina della chiesa anglicana. I vescovi anglicani siedono nel parlamento inglese, la cd camera dei lord. In Italia sarebbe impensabile che il parlamento potesse legiferare circa ques�oni a�nen� stre�amente il funzionamento interno alla chiesa, si pensi ad esempio alla professione degli emendamen�. In Inghilterra la decisione circa la possibilità di conferire l'ordine sacro alle donne e quindi la possibilità che queste diven�no pre� e vescovi nell'ambito della chiesa anglicana, è passata tramite il parlamento inglese. Questo è un ambito che il parlamento italiano riconosce come proprio della comunità religiosa italiana. Il diri�o canonico è il diri�o proprio della chiesa. L'ordinamento canonico vanta 20 secoli di storia ed è composto da una comunità di fedeli che non conosce confini geografici. I cris�fidelis (i fedeli) possono vivere in contes� poli�ci radicalmente oppos�, in contes� geografici diversissimi, ma sono tu� assogge�a� da un codice di diri�o canonico, che ha valenza e applicazione universale uguale per tu�. La stessa parola canonico deriva dal greco "Canon" che significa "regola di comportamento"; quindi in realtà la definizione stessa non ha origine pre�amente religiosa. Nei suoi primi secoli di vita, il cris�anesimo dove�e affrontare numerose os�lità da parte del mondo esterno: le persecuzioni dei romani contro i cris�ani durano circa tre secoli per sme�ere poi defini�vamente tra il 304/305 dc. Nel 313 dc venne emanato dall'imperatore Costan�no un edi�o il cd "edi�o di Milano" con il quale si concesse a tu� i ci�adini, e quindi anche ai cris�ani, la libertà di onorare le proprie divinità. Nel 380 dc venne emanato l'edi�o di Tessalonica (conosciuto anche come Cunctos populo) dagli imperatori Graziano, Teodosio I e Valen�niano II, con il quale si proclama il Cris�anesimo religione di Stato dell'impero romano. È solo a seguito di tale edi�o, ossia quando la chiesa comincia a vivere liberamente, che essa stessa si dà delle proprie norme i cd Canon, proprio per dis�nguersi dalle norme di derivazione dell'impero romano. Il diri�o canonico è il diri�o proprio della chiesa ca�olica, ma non è considerato coincidente con il diri�o dello Stato Va�cano. Il Va�cano è una stru�ura a se stante, che ha a capo il Papa. Il Papa é anche capo della chiesa ca�olica, ma la chiesa ca�olica esisterebbe comunque a prescindere dall'esistenza dello stato del Va�cano. All' interno del diri�o canonico dis�nguiamo: Diri�o divino Diri�o umano od ecclesias�co Il diri�o divino è il diri�o che la chiesa ri�ene prodo�o dalla divinità. È un diri�o supercos�tuzionale, ossia che la Chiesa non può modificare; nessuna autorità ecclesias�ca può modificare una norma di diri�o divino. Il diri�o divino può essere: • diri�o divino naturale: diri�o scri�o in core hominis. È cos�tuito da un complesso di norme conoscibili a�raverso l'u�lizzo della sola ragione. Esempio: il prece�o "non uccidere" sarebbe conoscibile mediante ragione anche se questo non fosse scri�o nei dieci comandamen�. • diri�o divino posi�vo: diri�o manifestato dalla rivelazione divina, e sono quindi norme ricavabili a�raverso le sacre scri�ure (An�co e Nuovo testamento) Il diri�o umano o ecclesias�co è il diri�o della chiesa susce�bile di modifiche nel corso della storia. È un diri�o che trova la sua fonte non tanto nell'autorità divina, ma in sogge� competen� all'interno della chiesa stessa. Il diri�o umano ha una duplice dimensione: • universale: si applica al intera chiesa ca�olica ovunque sia stabilita • par�colare: risulta circoscri�o a determina� ambi� territoriali. Il diri�o umano non può mai contrapporsi al diri�o divino. Una norma umana contrapposta al diri�o divino non sarebbe norma. È nulla. Una volta che viene individuata una norma di diri�o divino, questa diviene immediatamente operante condizionando la validità delle norme di diri�o umano. Nel corso della storia la Chiesa ha approfondito il contenuto del diri�o divino,non essendo sempre facile individuarne il contenuto. Esempio: Il diri�o matrimoniale ha una dimensione divina e una dimensione umana. DIMENSIONE UMANA: la forma di celebrazione del matrimonio davan� ad un parroco e davan� a dei tes�moni è disciplinata dal diri�o umano( tale regolamentazione è stata prevista nel XVI secolo nel concilio di Trento). DIMENSIONE DIVINA: condizioni previste non per scelta del Lgs umano, ma a�ribuite al legislatore divino e quindi immodificabili. Esempio: diversità sessuale tra i due contraen�. Il diri�o canonico non ha una stru�ura democra�ca, propria invece dell'ordinamento italiano. All'interno della chiesa la produzione norma�va e quindi la funzione legisla�va, non è a�ribuita ai rappresentan� del popolo, ma ad una parte della comunità dei fedeli, in ragione di un potere ricevuto dall'alto, fondato dal diri�o divino il cd sacramento dell'ordine sacro. L'a�ribuzione di tale sacramento individua, nella comunità dei fedeli, una categoria specifica di sogge� che prende il nome di clero. Il Ba�esimo è il sacramento considerato "condicio sine qua non" per appartenere alla comunità dei fedeli. Inoltre senza il ba�esimo non si possono poi ricevere gli altri sei sacramen� (Confermazione, comunione, riconciliazione, unzione degli infermi, ordine sacro e matrimonio) In tale comunità esiste una parte di fedeli che, oltre il ba�esimo, riceve un altro sacramento, il cd sacramento dell'ordine sacro. L'ordine sacro comprende tre gradi: diaconato - figura del Diacono - sono collaboratori dei vescovi nella modalità del servizio. Predicano la parola di Dio, amministrano il ba�esimo, assistono alla celebrazione del Matrimonio, coordinano il ministero della carità nella chiesa. presbiterato - figura del Prete - sono i collaboratori dei vescovi con i quali condividono la predicazione della Parola di Dio, la presidenza dell'Eucaris�a e delle altre celebrazioni sacramentali, esclusa, normalmente, la confermazione e il conferimento dell'Ordine sacro. Sono quindi sacerdo� come i vescovi. Possono esercitare il ministero nella guida di una parrocchia (in tal caso si dicono parroci), o in qualunque altro ministero che venga loro affidato dal vescovo proprio, cui devono obbedienza episcopato - figura del Vescovo - sono i successori degli apostoli. Esercitano il triplice ministero dell'insegnamento, del governo pastorale, della san�ficazione. Ciascun membro appartenente al clero si chiama chierico. La categoria del clero si contrappone a quella dei laici, ossia i sogge� che pur essendo sta� ba�ezza�, non hanno ricevuto il sacramento dell'ordine Sacro. Uno Stato laico è uno stato che dimostra alcuna preferenza circa i vari credo religiosi. Uno Stato laicista è uno stato che ha un a�eggiamento os�le nei confron� del credo religioso. Il sacramento dell'ordine sacro è riservato solo ed esclusivamente ai sogge� maschi. Il clero è composto solo da sogge� maschili. Le suore appartengono alla categoria dei laici poiché, essendo donne, non possono ricevere il sacramento dell'ordine sacro. Diba�to: la norma che considera il clero riservato solo ai sogge� maschili è norma di diri�o divino o di diri�o umano? Se fosse, infa�, norma di diri�o umano potrebbe essere modificata. Giovanni Paolo II ha messo fine a tale diba�to. Egli pone in essere un'interpretazione auten�ca del diri�o divino: Il fa�o che il clero sia composto da soli individui maschili è norma di diri�o divino non più discu�bile. Gesù ha scelto gli apostoli tra 12 maschi e quindi tale prece�o non può essere modificato. Papa Francesco ha ribadito la ques�one. I religiosi sono sogge� ba�ezza�, appartenen� agli is�tu� religiosi, cioè a quelle società ecclesias�che i cui membri conducono vita fraterna in comunità e osservano, oltre ai normali prece� cris�ani, i consigli evangelici mediante i vo� pubblici di povertà, obbedienza e cas�tà. Costoro possono essere maschi o femmine, chierici o laici. Le suore sono sogge� che hanno fa�o pubblica professione dei consigli evangelici. Sono laiche, poiché non possono ricevere il sacramento dell'ordine sacro, ma nella chiesa hanno preso impegno solenne dei tre vo� di povertà, di cas�tà è di ubbidienza. I religiosi di sesso maschile, tu�avia, hanno una duplice possibilità, infa�, possono essere: religiosi laici (prendono i vo� ma non l'ordine sacro) religiosi chierici (prendono i vo� e anche l'ordine sacro) Il Prete secolare è colui che "vive nel seculum", vive nel mondo, a servizio della diocesi. Tali pre� non hanno fa�o di voto di povertà, cas�tà ed obbedienza, ma ricevono il sacramento dell'ordine sacro. Hanno l'obbligo di celibato ma non hanno preso il voto di cas�tà (il prete deve osservare la cas�tà �pica delle persone non sposate). I pre� fanno una promessa di ubbidienza alla diocesi, me�endosi quindi a disposizione del vescovo il quale gli a�ribuirà un compito all' interno della diocesi. Il clero regolare è composto da quei vescovi, presbiteri o diaconi che appartengono a is�tu� religiosi con una determinata regola ed eme�ono i vo� religiosi. Essi quindi non appartengono ad alcuna diocesi. NB La denominazione Padre é a�ribuita ad un vescovo; la denominazione Fra è a�ribuita ad un religioso Le funzioni amministra�ve legisla�ve e giudiziarie appartengono al clero. Sono i vescovi che governano la chiesa e in par�colare i l primo tra i vescovi è il vescovo di Roma cioè il papa. È norma di diri�o divino. Tu�avia il ruolo poli�co a�ributo al Papa non è un ruolo determinato dal diri�o divino. Il fa�o che egli sia sovrano dello stato del Va�cano non è una norma di diri�o divino. Esistono fedeli che sono sta� ba�ezza�, ma non a�raverso il rito proprio della chiesa ca�olica. Sono persone ba�ezzate in altre comunità religiose. Sono sogge� cris�ani ma non ca�olici. Esempio: i protestan� o gli ortodossi. Bisogna prestare a�enzione perché: Raccolta di Raimondo De Penafort -- raccolta di fon� promulgata in legge dal papa Gregorio IX. Nella prassi chiamata "Liber extra" (raccolta di ciò che sta fuori dall'opera di Graziano) Il "Liber sextus" è una raccolta di norme di diri�o canonico promulgata nel 1298 da Papa Bonifacio VIII e concepita come complemento ai 5 libri delle Decretali di Gregorio IX. È raccolta cos�tuita da 5 libri + 1. Papa Giovanni XXII promulga le Clemen�ne, decretali di Clemente V, che (dopo i cinque di Gregorio IX e il Liber sextus di Bonifacio VIII) furono chiamate non ufficialmente "Liber sep�mus". Successivamente, sempre Papa Giovanni XXII pubblica,nel 1325 dc, ven� sue decretali che prendono il nome di Extravagantes Iohannis XXII. La successione temporale è: 1. 1140 dc Decretum Gra�anii di Graziano 2. 1234 dc Liber X di Gregorio IX 3. 1298 dc Liber VI di Bonifacio VIII 4. 1322 dc Decretali Clemen�nae di Clemente V 5. 1325 dc Extravagantes Iohannis XXII Tali raccolte vanno a cos�tuire il cd "Corpus Iuris Canonici" un corpo norma�vo sul diri�o canonico della Chiesa ca�olica. Il Corpus Iuris Canonici e il Corpus Iuris Civilis cos�tuiscono le due principali fon� norma�ve del Medioevo. Il Corpus Iuris Canonici, pubblicato ufficialmente nel 1582, resta la principale fonte del diri�o canonico fino al 1917. All'inizio del XX secolo il Corpus Iuris Canonici risulta essere un testo complesso e di difficile accesso. Con l'affermazione degli Sta� nazionali, i vari ordinamen� statali abbandonano gradatamente il Corpus Iuris Civilis. Il 1800 è il secolo delle cd "codificazioni", anche la chiesa decide quindi di pensare ad uno strumento norma�vo, simile ai codici. Papa Pio X nomina una commissione di cardinali, affinché ques� preparino un nuovo codice di diri�o canonico, seguendo gli schemi propri dei codici secolari. Tale lavoro procede per diversi anni, viene proseguito dal papa Benede�o XV che promulga il Codex Iuris Canonici nel 1917 ed entra ufficialmente in vigore nel 1918. Oggi si chiama codice pio-benede�no. Tale codice rimane in vigore fino al 1983 quando viene promulgato un nuovo codice da papa Giovanni Paolo II. Egli ha ritenuto necessario modificare il codice a seguito dell'ul�mo Concilio Ecumenico, che ha rinnovato la vita e l'organizzazione della chiesa. Nonostante l'unicità del Mistero celebrato dalla liturgia cris�ana, le forme in cui il Mistero è celebrato sono molteplici. Nessuna forma liturgica esaurisce completamente il Mistero, ma tu� i ri�, nel loro sviluppo storico, si completano vicendevolmente, evidenziando aspe� diversi dello stesso Mistero. Dal punto di vista storico, nell'impero romano, luogo di nascita e di prima diffusione del cris�anesimo, si svilupparono diverse �pologie di ri�, che si dis�nguono in ri� orientali e ri� occidentali, seguendo la suddivisione poli�co-culturale dell'impero. I ri� orientali sono comuni, con le dovute modifiche, a tu�e le Chiese cris�ane che ne fanno uso; i ri� occidentali invece appartengono unicamente alla Chiesa ca�olica. Il termine "rito" individua un complesso di norme, tradizioni e una liturgia che cara�erizza una comunità all’interno della chiesa ca�olica. Il rito la�no, è un termine u�lizzato nei documen� della Chiesa ca�olica per indicare le chiese ca�oliche d'occidente, cd chiese la�ne. La gran parte dei fedeli ca�olici appartengono a questo rito, ed è così denominato perché fino al Concilio Va�cano II si u�lizzava la lingua la�na. Tra i ri� occidentali possono essere ricorda�: • Rito romano • Rito ambrosiano • Rito gallicano • Rito cel�co • Rito parigino Il rito ambrosiano è tra i pochi ad essere sopravvissuto all'unificazione dei ri� occidentali nel Rito Romano, già iniziata con Carlo Magno e sancita dal Concilio di Trento, e alla riforma del Concilio Va�cano II. Il rito ambrosiano è il rito liturgico ufficiale ado�ato nell'arcidiocesi di Milano, che si dis�ngue da quello u�lizzato comunemente nel resto dell'Occidente, de�o invece rito romano. Il Capo del Rito ambrosiano è l'arcivescovo di Milano. I ri� orientali sono i ri� propri delle chiese orientali. Tali comunità fanno parte della chiesa ca�olica nel suo complesso, riconoscono nel papa il supremo pastore della chiesa, ma tu�avia hanno una disciplina che si differenzia per mol� aspe� I ri� dell'Oriente cris�ano possono essere raggruppa� in cinque �pologie. Tre di esse si rifanno ai grandi centri patriarcali dell'Impero romano d'Oriente (ossia Costan�nopoli, Alessandria ed An�ochia; le altre due fanno riferimento a tradizioni e chiese cris�ane sorte ai confini dell'impero: • Rito bizan�no • Rito alessandrino • Rito siriaco-occidentale o an�ocheno • Rito siriaco-orientale • Rito armeno Ciascuna di queste chiese è presieduta da un patriarca e ciascuna di queste chiese gode di una autonomia più consistente rispe�o a quella che c’è nel rito la�no. Il Codice dei canoni delle Chiese orientali o in la�no Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, correntemente abbreviato CCEO, è stato promulgato da papa Giovanni Paolo II il 18 o�obre 1990 (con vigore dal 1º o�obre 1991) e cos�tuisce il codice comune a tu�e le Chiese sui iuris diverse dalla Chiesa la�na. La Chiesa la�na aveva visto aggiornato il proprio codice a par�re dal 1983, però mancava da secoli una disciplina unitaria alle Chiese orientali ca�oliche, e -come de�o dalla Orientalium Ecclesiarum- «ne rispecchiasse il patrimonio rituale e ne garan�sse la salvaguardia». Tale codice riguarda, nel complesso, tu�e le chiese orientali ciascuna delle quali ha una propria autonomia norma�va e produce ulteriori norme all ’interno della chiesa stessa. Esempio: gli ortodossi sono fedeli che non appartengono alla chiesa ca�olica. Essi non riconoscono l’autorità del papa. I ca�olici orientali seguono una liturgia iden�ca a quella degli ortodossi, ma riconoscono l’autorità del papa. Noi consideriamo esclusivamente il codice del 1983. Nella chiesa La�na: I componen� del clero di rito la�no sono obbliga� al celibato, una volta che hanno ricevuto l’ordine sacro non possono più contrarre matrimonio. L'eventuale matrimonio contra�o dopo la ricezione di tale sacramento è considerato nullo. I pre� e i vescovi devono essere liberi dal vincolo del matrimonio nel momento in cui ricevono l’ordine sacro. I diaconi, invece, sono ordina� sia celibi sia sposa�, ma dopo l'ordinazione non possono più sposarsi (se sono celibi), né risposarsi (se sono sposa� e rimangono vedovi). Un diacono sposato non può successivamente diventare presbitero (ad eccezione del caso in cui rimanga vedovo). diacono -> diaconato - si matrimonio prete -> presbiterato - no matrimonio vescovo -> episcopato - no matrimonio Nelle chiese orientali: Nelle chiese ca�oliche di rito orientale è possibile ricevere il sacramento dell’ordine sacro sia nel grado del diaconato che del presbiterato, ma non nel grado dell'episcopato. Qui sono ammessi al sacerdozio anche uomini sposa�. Ai diaconi non è richiesto il celibato, ma dopo l'ordinazione non possono più sposarsi. Per i presbiteri, come per i diaconi non è richiesto il celibato, ma dopo l'ordinazione non possono più sposarsi. Solo per i vescovi è richiesto il celibato: di conseguenza i vescovi vengono spesso scel� fra i monaci, in quanto tu� i monaci sono anche celibi, mentre i pre� non monaci possono essere diacono -> diaconato – si matrimonio prete -> presbiterato – si matrimonio vescovo -> episcopato – no matrimonio CODICE DI DIRITTO CANONICO Il codice di diri�o canonico comprende se�e libri. 1 libro primo - le norme generali = De normis generalibus disciplina le fon� di produzione del diri�o canonico: legge, consuetudini, a� amministra�vi, funzione di governo astra�amente considerata 2 libro secondo - il popolo di dio = De populo dei libro centrale, riguarda la stru�ura della chiesa: diri� e doveri dei ba�ezza�, diri� e doveri dei chierici, stru�ura cos�tuzionale del governo della chiesa 3 libro terzo - la funzione di insegnamento della chiesa = De ecclesiae munere docendi la chiesa esiste per annunciare il vangelo, il compito principale della chiesa è di con�nuare ad annunciare il messaggio di Cristo. Tale libro disciplina anche il magistero, ossia l'insegnamento proprio della chiesa, con il quale ella ri�ene di conservare e trasme�ere a�raverso i secoli il deposito della fede, ovvero la do�rina rivelata agli apostoli da Gesù. Tale funzione compete solo al papa e ai vescovi e riguarda anche l’ interpretazione del diri�o divino. 4 libro quarto - la funzione di san�ficare della chiesa = De ecclesiae munere sanc�ficandi disciplina i se�e sacramen�, la chiesa amministra i mezzi di grazia,i cd sacramen� 5 libro quinto - i beni temporali della chiesa = De bonis ecclesiae temporalibus regole che disciplinano l’amministrazione del patrimonio ecclesias�co. È il libro più rido�o perché gran parte del patrimonio della chiesa soggiace alle norme dello Stato; è il codice stesso che solitamente rinvia alla norma�va statuale 6 libro sesto – le sanzioni nella chiesa = De sanc�onibus in ecclesia diri�o penale canonico, tale libro disciplina gli elemen� cos�tuivi di un reato e le diverse fa�specie specifiche, oltre alle pene che cara�erizzano questo ordinamento. Le pene previste dal diri�o canonico sono di cara�ere spirituale, la massima pena che si può prevedere è la scomunica. scomunica = priva il ba�ezzato di accedere ai sacramen� fintanto che tale pena non venga rimossa scomunicare = escludere dalla comunione dei fedeli, non dalla comunione eucaris�ca 7 libro se�mo - i processi = De processibus disciplina la stru�ura processuale dei tribunali della chiesa e regola il loro funzionamento Questo codice comprende materie e funzioni pubbliche che noi siamo abitua� a vedere disciplinate in codici dis�n�. È un unico codice che comprende la materia civile, amministra�va, penale e anche cos�tuzionale. I dispos� contenu� nel codice sono in gran parte norme di diri�o umano, ma alcune sono riferibili al diri�o divino e quindi immodificabili. Il legislatore quando fa riferimento al diri�o divino lo indica espressamente. FONTI DEL DIRITTO CANONICO Fon� di produzione del diri�o canonico sono la legge e la consuetudine. LEGGE È la fonte, disciplinata nel libro primo sulle norme generali ed enunciata al canone se�e: “La legge è is�tuita quando è promulgata.” – perché una legge canonica sia tale necessita di promulgazione. Nel diri�o canonico la promulgazione coincide con la pubblicazione. La pubblicazione può essere scri�a, ma si possono scegliere anche forme di pubblicazione diverse. La promulgazione delle leggi ecclesias�che universali (cioè valide per tu�a la chiesa ca�olica di rito la�no) ha luogo con la pubblicazione negli "acta apostolicae sedis" (a� della sede apostolica). Le leggi universali entrano in vigore solo dopo tre mesi (cd vaca�o legis) dalla loro pubblicazione, salvo diverso termine (più breve o più ampio) previsto dalla legge stessa. Recentemente Papa Francesco ha promulgato alcune leggi a�raverso la pubblicazione sull’osservatore romano, un quo�diano pubblicato nello stato Ci�à del Va�cano; Benede�o XVI aveva previsto la pubblicazione in internet. Per le leggi par�colari (cioè valide per un determinato territorio quale ad esempio la diocesi) invece, è prescri�o che la promulgazione venga fa�a nel modo determinato dal legislatore e l'entrata in vigore avvenga dopo un mese, salvo diversa disposizione. DISTINZIONE La funzione legisla�va è distribuita su due livelli: legge universale - riguarda l’intera chiesa la�na, vale nei confron� di tu� i fedeli ovunque essi si trovino. Essa ha come legislatore il romano pontefice (il Papa può produrre leggi anche da solo in quanto supremo legislatore) o il collegio dei vescovi (è formato da tu� i vescovi In forza della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica con il capo, il Sommo Pontefice. Non è un organo che funziona stabilmente. Il concilio ecumenico è la massima espressione della collegialità episcopale, infa� ne sono sta� celebra� in tu�o 21 dalle origini del cris�anesimo ad oggi) leggi par�colari - si presumono territoriali e non personali nel senso che sono sogge� alla legge di un determinato territorio i fedeli che in esso hanno il domicilio o il quasi domicilio e contemporaneamente vi si trovino di fa�o. Possono riguardare una diocesi, una regione, una provincia ecclesias�ca. Tali leggi sono prodo�e o dal legislatore universale (= Papa o collegio dei vescovi) o dal legislatore par�colare (vescovo diocesano per la propria diocesi, concilio provinciale che può fare leggi per la provincia ecclesias�ca, conferenze episcopali). La conferenza episcopale è l'assemblea dei vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la chiesa offre agli uomini. È un organismo di per se permanente. La conferenza episcopale può produrre leggi per il territorio al quale afferisce, ma solo nelle materie ad esse espressamente a�ribuite dal legislatore universale. Il vescovo diocesano è il vescovo a cui è affidata la cura di una diocesi. Egli è il legale rappresentate degli interessi della diocesi, governa pertanto, la chiesa par�colare affidatagli. Il vescovo diocesano può legiferare in qualsiasi ambito che riguardi la vita della chiesa, salvo quegli ambi� che il legislatore universale riservi espressamente a sé stesso o che a�ribuisca ad altri sogge� come sono le conferenze episcopali. Esempio: il legislatore universale ha riservato a sé stesso la disciplina degli impedimen� matrimoniali, ossia quelle situazioni di fa�o e di diri�o che impediscono la celebrazione del matrimonio, che rendono un matrimonio nullo. Il vescovo diocesano non potrebbe stabilire impedimen� ulteriori rispe�o a quello che sono dispos� dal legislatore universale. Esempio: decisione del legislatore di conferire alle conferenze episcopali della nazione la scelta circa l ’età minima per contrarre matrimonio. La conferenza episcopale ha stabilito che l ’età minima per contrarre matrimonio sia corrispondente a quella prevista dal diri�o civile = 18 anni. Al di so�o dei 18 anni è necessario una autorizzazione del vescovo (diri�o canonico) e una autorizzazione del tribunale dei minori (diri�o civile). GERARCHIA Esiste anche un principio gerarchico tra leggi: leggi par�colari non possono contravvenire alle leggi universali. Le leggi universali sono sogge�e esclusivamente al diri�o divino. Le leggi par�colari sono sogge�e oltre che al diri�o divino anche al diri�o canonico universale. DESTINATARI Il codice si preoccupa anche di definire i des�natari della legge ecclesias�ca che sono esclusivamente i ba�ezza� nella chiesa ca�olica. Non si applicano le leggi ecclesias�che né ai non ba�ezza�, né a quelli che sono ba�ezza� in una chiesa diversa da quella ca�olica (cioè ortodossi o protestan�). PERSONALITÀ GIURIDICA NELLA CHIESA CATTOLICA Canone 96 "Mediante il ba�esimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è cos�tuito persona, con i doveri e i diri� che ai cris�ani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesias�ca e purché non si frapponga una sanzione legi�mamente infli�a". Nell'ordinamento canonico diventa des�natario di norme giuridiche chi ha ricevuto il ba�esimo nella chiesa ca�olica. Mediante il ba�esimo l’uomo diventa persona (ha personalità giuridica) nella chiesa. Ciò non vuol dire che l’uomo non ba�ezzato non abbia una capacità giuridica. NB: personalità giuridica = astra�a des�natarietà di norme giuridiche; capacità giuridica = misura di questa des�natarietà. Le leggi canoniche si applicano ai soli ca�olici, salvo che siano leggi di diri�o divino che hanno come des�natari tu� gli uomini indipendentemente dal ba�esimo. Può capitare che la chiesa debba applicare una norma di diri�o divino ad un sogge�o che non faccia parte dell’ordinamento canonico, ma che entra in conta�o con l’ordinamento. Esempio: la chiesa non si occupa del matrimonio dei non ba�ezza�, salvo che il matrimonio di un non ba�ezzato assuma rilevanza per l’ordinamento canonico. Questo può succede quando: questa persona non ba�ezzata riceve il ba�esimo avendo contra�o precedente matrimonio questa persona vuole sposarsi con una persona ca�olica e ha un precedente matrimonio. Se Tizio protestante è sposato con Caia protestante, ques� divorziano e Tizio vuole sposare Sempronia che è ca�olica – per la chiesa ca�olica il matrimonio è indissolubile anche se fa�o fuori dalla chiesa ca�olica, finché persiste il vincolo matrimoniale precedente il sogge�o non può contrarne uno nuovo. Quando parliamo di comunità facciamo riferimento alla comunità di fedeli che può essere configurata sia a livello universale sia a livello par�colare. È una comunità capace di essere des�nataria almeno di una legge ossia è una comunità che ha un legislatore, ma è anche capace di produrre una consuetudine. È però una comunità la cui esistenza si dis�ngue dall'esistenza fisica delle persone che la compongono. Requisi� per la cos�tuzione di una consuetudine: 1) Il sogge�o agente è una comunità di fedeli dota� una stabilità tale da rendere la comunità stessa idonea a produrre una consuetudine. 2) Il comportamento consuetudinario deve essere osservato per 30 anni con�nui e ininterro� (non deve essere necessariamente un comportamento manifestato giornalmente o una fes�vità annuale o mensile). Esempio: Nella diocesi di Udine la no�e di Natale il Diacono canta il Vangelo con addosso un elmo e in mano una spada (è il diacono che canta non la comunità, ma è un comportamento a�ribuito alla comunità, la quale lo osserva ritenendo sia obbligatorio). Non è de�o che i comportamen� consuetudinari riguardino tu� i sogge� che compongono la comunità, tale comportamento potrebbe essere realizzato da un numero circoscri�o di persone o anche da un singolo, come accade in tale caso. Quindi il riferimento alla comunità è in senso sostanziale e non rigorosamente formale. 3)Il comportamento non deve essere contrario al diri�o divino. 4) Il legislatore chiede, anche, qualcosa di più infa� dice che la consuetudine deve essere "ra�onabilis", ossia ragionevole. La do�rina in questo requisito della ragionevolezza rileva da un lato esigenza dell'assogge�amento della consuetudine al diri�o divino, ma c'è anche una ragionevolezza ulteriore che è quella di rispondere al bene della comunità. È necessario che oltre che essere conforme al diri�o divino, la consuetudine risponda al bene della comunità. Suarez dice: Una comunità osserva l'uso di partecipare alla messa non solo la domenica, ma anche nei giorni feriali e consideri ciò un uso vincolante. Sicuramente il fa�o di partecipare alla messa in giorni non fes�vi non comporterebbe un uso contrario al diri�o divino, ma sarebbe ragionevole un comportamento del genere? No, farebbe gravare sulla comunità un obbligo che è molto difficoltoso da osservare. Non sarebbe ragionevole neppure una legge che imponesse un obbligo di questo �po. Il codice di diri�o canonico parla di "animus iuris inducendi" la cd volontà di produrre diri�o. Se si esigesse come necessario tale elemento nei singoli fedeli, la produzione di una consuetudine da parte della comunità dovrebbe ritenersi impossibile. In realtà l'animus deve riferirsi alla comunità nel suo complesso, è una volontà a�ribuita alla comunità astraendo dai singoli sogge� che la compongono. Esempio: la partecipazione alla messa nei giorni fes�vi è un obbligo posto dal legislatore umano e non riferibile dal diri�o divino. La comunità che non frequenta la messa fes�va, pone in essere una consuetudine contra legem tale da abrogare la partecipazione di quella comunità alla messa domenicale? No, al comportamento di tale comunità manca l'elemento dell'animus; non si può dire che la comunità non partecipi alla messa perché non lo ri�ene conforme al proprio bene, ma tale comportamento è de�ato dalla comodità individuale che viene perseguita dai singoli. Una consuetudine reprovata è una consuetudine condannata dal legislatore. La reproba�o sancisce la irre�onsbilitas del comportamento consuetudinario e lo priva del potere di fonte di legge. Il legislatore può anche proibire una legge. La proibi�o ha come in effe�o, non quello di paralizzare la formazione di una consuetudine come la reproba�o, ma quello di rendere necessaria una durata più lunga, non di 30 anni ma di 100. La legge e la consuetudine si collocano su un piano paritario, tu�avia il legislatore potrebbe abrogare la consuetudine. Ma sarebbe ragionevole l'abrogazione da parte del legislatore di una consuetudine? È difficile che il legislatore arrivi ad abrogare una consuetudine. ORGANI DI GOVERNO DELLA CHIESA UNIVERSALE Canone 330 "Come, per volontà del Signore, san Pietro e gli altri Apostoli cos�tuiscono un unico Collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiun�". Riferisce alla volontà stessa di Cristo, quindi non modificabile, la funzione che il papa e il collegio dei vescovi esercitano nella chiesa universale. Il ruolo affidato da Cristo a Pietro e agli apostoli oggi è svolto dal papa (successore di pietro) e degli altri vescovi (successori degli altri apostoli). La successione del papa all'apostolo a Pietro si configura diversamente dalla successione dei vescovi agli apostoli. Il papa succede all'apostolo Pietro, ossia al ruolo che Cristo ha affidato ad uno specifico apostolo e che ha uno specifico ruolo all'interno della chiesa, i vescovi succedono non ad una persona par�colare, ma succedono al collegio degli apostoli. Il papa succede a Pietro come vescovo di Roma, come capo universale della chiesa ca�olica, egli è vicario di Cristo. Gli altri vescovi succedono al collegio degli apostoli. Canone 331 "Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente". Chi ricopre il ruolo di Pietro nella chiesa è il vescovo di Roma. Non possiamo dire che il papa è anche vescovo di Roma, ma dobbiamo dire che il vescovo di Roma è anche papa. Il codice u�lizza l'espressione pontefice (espressione mutuata dal diri�o romano). Il successore di Pietro è il vescovo di Roma per una ragione storica. Pietro ha subito il mar�rio nell'anno 67/68 dc, durante la persecuzione di Nerone, ed era vescovo della chiesa di Roma. La funzione che il successore di Pietro ha nella chiesa, fa di lui il capo del collegio degli apostoli. È il vicario di Cristo in terra, fa le veci di Cristo stesso. Il papa non è successore di Cristo, egli eserci� l'autorità di Cristo nei limi� delle possibilità ogge�ve proprie dell'uomo, è pastore in terra della chiesa universale, dell'intera chiesa. È anche pastore dei pastori. Al ver�ce della comunità cris�ana, anche dal punto di vista giuridico, c'è il collegio dei vescovi. Il cui capo è il romano pontefice. Il papa è all'interno del collegio dei vescovi e ne è elemento essenziale perché ne è il capo. Vescovi sono coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine nel grado dell'episcopato. Il papa non ha ricevuto un ulteriore sacramento, è vescovo come tu� gli altri. Non esiste un grado superiore all'episcopato, i poteri sacramentali del papa sono iden�ci a quelli degli altri vescovi. Potestas ordini (potere derivante dal sacramento dell'ordine) - compiere a� di natura sacramentale, poter celebrare i sacramen�. Esempio: per poter celebrare la eucares�a bisogna avere la potestas ordini almeno nel grado del presbiterato. Il diacono può dare la comunione, ma non può celebrare la eucares�a. Condi�o sine qua non per far parte del collegio dei vescovi è aver ricevuto il sacramento dell'ordine sacro nel grado del episcopato. La potestà di governo presuppone il sacramento dell'ordine sacro in uno dei tre gradi, ma dis�ngue radicalmente le funzioni giuridiche che ques� sogge� diversi possono esercitare nella chiesa. La potestà del papa è superiore a quella di qualsiasi altro vescovo perché si estende alla chiesa universale, mentre quella di un vescovo si estende alla sola sua diocesi. Il Canone 331 da una qualificazione circa la potestà del papa. Predispone 5 a�ribu� circa la potestà del papa. La poesia del papa è: ordinaria, suprema, piena, immediata e universale. Ques� cinque a�ribu� hanno un loro cara�ere peculiare. Ordinaria: La potestà di governo è ordinaria quando è annessa ad un ufficio ecclesias�co . Essa viene a�ribuita ad un sogge�o in ragione dell'ufficio che ricopre e viene a�ribuita dalla legge. Non vi è un a�o di conferimento della potestà ordinaria, ma essa vien assunta dal sogge�o assumendo l'ufficio ecclesias�co che ricopre. Per ufficio ecclesias�co si intende una funzione stabilmente cos�tuita dal diri�o per l'esercizio di un fine spirituale, in sostanza si tra�a di un complesso di funzioni individuate dalla legge e organizzate in modo stabile. Esempio: nel codice vi è la previsione dell'ufficio di vescovo diocesano in astra�o. Concretamente vengono is�tui� gli uffici di vescovo diocesano di ciascuna diocesi. Nel momento in cui un sogge�o viene nominato vescovo di una diocesi, assume quell'ufficio e con ciò stesso viene inves�to, dalla legge, della potestà di governo necessaria per esercitare quell'ufficio. Anche il papa ha potestà ordinaria in quanto egli la assume con l'ufficio di vescovo di Roma. La potestà ordinaria comprende la funzione legisla�va, amministra�va e giudiziaria. Cara�eris�ca dell'ordinamento canonico è quella di non prevedere una separazione dei poteri secondo il principio �pico degli ordinamen� moderni che vede distribuire le 3 funzioni a organi cos�tuzionali diversi. Nell'ordinamento canonico la potestas iurisdic�onis comprende queste tre funzioni negli organi di ver�ce delle comunità ecclesias�che quindi: - a livello di chiesa universale la potestà suprema compete al supremo pontefice e al collegio dei vescovi, i quali sono �tolari di una potestà di governo comprendente le 3 funzioni. Il papa nella chiesa universale è supremo legislatore, supremo governante e supremo giudice. -a livello di chiesa par�colare, l'organo di ver�ce della diocesi, il vescovo, è �tolare delle 3 funzioni all'interno della propria diocesi. La distruzione di tali funzioni ad organi diversi avviene ali dello inferiore di quello apicale è la chiesa universale o par�colare. Anche il papa si avvale di un complesso di organi che collaborano con lui, i quali sono �tolari di funzioni o amministra�ve o giudiziarie. In genere il papa è �tolare di funzioni legisla�ve personalmente, può delegarne ma di solito le esercita personalmente. A livello di chiese par�colari, nella diocesi il vescovo è �tolare delle 3 funzioni. Quella legisla�va non la può delegare a nessuno mentre quella amministra�va e giudiziaria sono ripar�re tra altri organi che collaborano con lui. Ad esempio il vicario generale ha la funzione amministra�va. Suprema: suprema perché non ve ne è altra al di sopra nella chiesa. Non vi è funzione di governo sovraordinata a quella del papa. Si colloca sullo stesso piano la potestà del collegio dei vescovi, ma il collegio dei vescovi comprende in se stesso il romano pontefice, non è contrapposto al papa. Il cara�ere supremo di questa potestà provoca delle conseguenze giuridiche, ad esempio una decisone del papa non può essere impugnata o appellata ad un organo superiore. "Roma locuta causa finita" una volta che il romano pontefice ha pronunciato una sentenza nell'esercizio della sua funzione giudiziaria, quella sentenza nono può essere impugnata a un grado superiore. Le decisioni che il papa prende in qualsiasi ambito non sono susce�bili di modifica, se non da parte del papa stesso o eventualmente dai suoi successori --> "prima sede a nemine iudicatur". Piena: agge�vazione che ha origine an�chissime, la canonis� a medievale parlava di "plenitudo potesta�s papae". Potestà piena non vuol dire potestà assoluta, perché anche il papa è sogge�o al diri�o divino. Pienezza di potere vuol dire che tu� poteri giuridici, che sono configurabili nell'ambito della comunità ecclesias�ca, sicuramente sono esercitabili dal papa. Se nella chiesa ci sono diverse competenze a�ribuite ad organi diversi il papa è onnicompetente. Non ci potrà mai essere, nella chiesa, una ques�one giuridica che non ha un organo competente a dirimerla, perché comunque il papa è sempre competente. Si garan�sce così all'ordinamento canonico l'esercizio dell'autorità ecclesias�ca in qualsiasi ambito della vita della chiesa, nel rispe�o del diri�o divino ovviamente. Esiste un altro principio del diri�o canonico medievale secondo cui "papa sedet super canone" il papa è al di sopra dei canoni del codice di diri�o canonico. Infa�, il papa può sempre derogare alla legge meramente ecclesias�ca, quindi quella che non sia di diri�o divino, ma solo per il bene della chiesa. Il diri�o umano non può diventare un totem a cui si sacrifica la gius�zia. C'è un is�tuto �pico del diri�o canonico che è la dispensa ossia la "relaxa�o legis in casu par�culari", ossia il rilassamento della legge in un caso specifico. È sempre possibile per l'autorità ecclesias�ca, in genere papa o vescovo diocesano, dispensare un fedele dall'osservanza della legge. La legge non perde la propria efficacia, ma mediante l'a�o di dispensa è possibile non osservarla, in un caso specifico. Affinché si possa dare una dispensa si deve tra�are di una legge di mero diri�o umano (no di diri�o divino!!!) e deve esservi una giusta causa per derogare alla legge. Esempio: il diri�o canonico matrimoniale prevede una serie di impedimen�, situazioni di fa�o o diri�o che impediscono la celebrazione del matrimonio. Se il matrimonio fosse celebrato in presenza di un impedimento dirimente il matrimonio sarebbe nullo. Gli impedimen� possono essere di diri�o divino o di diri�o umano. Se sono di diri�o divino non possono essere dispensa� (esempio: impedimento di parentela in linea re�a) . Ci sono però impedimen� di mero diri�o ecclesias�co, non stabili� dalla legge divina, ad esempio nell'ambito della parentela, l'impedimento di consanguineità matrimoniale sussiste fino al 4 grado in linea collaterale (tra primi cugini). Di fronte a situazioni con�ngen� può richiedersi la dispensa per l'impedimento matrimoniale ad esempio di quarto grado. Immediata: non ha bisogno di istanze intermedie per esercitare la propria funzione. Se il papa pone un a�o di governo nei confron� di un fedele della diocesi di Verona, non deve passare a�raverso il vescovo di Verona. Egli è pastore di tu�a la chiesa e ha una potestà immediata, non necessita di istanze intermedie, le quali normalmente sono previste, ma concretamente il papà non ha bisogno di osservarle. Universale: si estende a tu�a la chiesa, non solo alla diocesi di Roma ma a tuta la chiesa universale senza limitazione di persone, di territorio o di materia. Limitazione di persone vuol dire che il papa ha una funzione di governo che riguarda tu� i fedeli, ma anche tu� i chierici e tu� vescovi senza alcuna limitazione. Sembra che il papa sia un sovrano assoluto, "rex legibus solutus " non tenuto all'osservanza delle leggi. Per quanto riguarda il papa non vi è una assoluta dipendenza di lui alle leggi canoniche, proprio per il cara�ere strumentale delle leggi, leggi che sono finalizzate alla realizzazione del bene comune della comunità, e quindi il supremo legislatore può derogarvi per il bene della comunità e non per il gusto di derogarvi, e nel rispe�o del diri�o divino. Si dice poi che questa potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale può sempre essere esercitata dal papa liberamente. Egli non è condizionato nell'esercizio della sua funzione di governo da altri organi, ma la decisone circa l'esercizio delle sue funzioni è rimessa solo alla sua coscienza. Sidono dei vescovi: rappresentanza di vescovi. È un organo consul�vo, che formula dei pareri, indirizza il papa circa un ques�one piu�osto che un'altra, ma sarà il papa a prendere una decisione finale. ASSUNZIONE DELL'UFFICIO DA PARTE DEL PAPA Il papa viene ele�o dai cardinali riuni� in conclave. Il papa assume il proprio ufficio, acce�ando l'elezione fa�a dai cardinali e cessa dal proprio ufficio nel momento in cui muore o rinuncia all'ufficio. Una rinuncia che non necessita dell'acce�azione da parte di nessuno. È fa�a liberamente e deve essere espressa in forme idonee a comunicarla. Sarebbe nulla la rinuncia a cui il papa è costre�o mediante minaccia o violenza, come sarebbe nulla la rinuncia di chi non è capace di porre un a�o di volontà quale la rinuncia. La sopravvenuta incapacità del papa lo rende incapace anche di rinunciare all'ufficio ed essendo la sua potestà suprema, nessun organo lo può deporre. Quando la sede diventa vacante si predispone il meccanismo del "conclave". L'elezione del papa è disciplinata da una cos�tuzione di Giovanni Paolo II del 1996 che si chiama "Universi dominici gregis". Nel diri�o canonico le leggi pon�ficie si citano, non con un numero, ma con le prime parole della cos�tuzione. Poi la denominazione degli a� pon�fici è abbastanza variegata; di solito le leggi che promulga il papa si chiamano "cos�tuzioni apostoliche". Altre espressioni che si usano nel linguaggio canonico per le leggi pon�ficie sono quelle di "motu proprio" la quale individua l'inizia�va stre�amente del papà nel produrre tale legge. Questa cos�tuzione di papa Giovanni Paolo II, conferma una tradizione secolare che è quella di riservare l'elezione del papa ai cardinali. Se facciamo un salto indietro, nei primi secoli di vita della chiesa, vediamo che il papa, come qualsiasi altro vescovo, veniva scelto dalla comunità dei fedeli della propria diocesi. Con il passare dei secoli, l'affermarsi in modo sempre più ne�o dell'autorità del vescovo di Roma assume anche un significato poli�co. C'è un appe�to da parte del potere temporale di "impicciarsi" nella scelta del papa. Quindi c'era anche il tenta�vo di influenzare fazioni popoli nella scelta di questo o quel sogge�o per diventare papa. Per essere ele� papa, allora come oggi non è altro requisito se non quello di essere maschi ba�ezza�. Non c'è una preclusione per le donne al papato, ma c'è una preclusione per le donne all'ordine sacro e quindi non potendo ricevere l'ordine sacro nel grado dell'episcopato, una donna non può essere ele�a papa. Nel primo millennio cris�ano, c'è quindi il tenta�vo di far convergere la scelta del popolo di Roma su persone gradite al potere; si tra�ava di persone, magari, che non avevano a cuore il bene della chiesa, ma erano interessa� a esercitare quel potere temporale legato alla funzione di papa. I pre� e i diaconi della diocesi di Roma, con il tempo, vennero ad assumere il nome di cardinali, dal la�no "caridnales" perché incardina� in una parrocchia o di diocesi intorno a Roma, le cd "diocesi suburbicarie" perché si trovano intorno all'urbe (sono se�e: Velletri, Frasca�, Os�a ecc). I vescovi di ques� diocesi, clero e diaconi di Roma assumevano il nome di cardinali. Il vescovo di Roma cominciò anche a scegliere come pre� della sua diocesi, quindi cardinali, sogge� che provenivano dall'esterno, da altre realtà. A par�re dal secondo millennio cris�ano, la scelta del papa non viene riservata più all'interno popolo di Roma, ma solo ai cardinali. Questo per evitare l'influsso diventato pesante del potere civile sul popolo di Roma, per indirizzare alla scelta un cardinale piu�osto che un altro. Tale procurerà non si è più abbandonata. In genere la riunione per l'elezione del papa, avveniva nel luogo in cui il papa moriva, di solito a Roma. L'elezione del 1268-71, tenutasi a Viterbo dopo la morte di Clemente IV, fu la più lunga nella storia della Chiesa e si concluse con l'elezione di Gregorio X. L'inusitata lunghezza di questa elezione (la Sede vacante durò complessivamente ben 1006 giorni) fu causata dalle marcate contrapposizioni tra i cardinali, che non riuscivano a trovare un accordo; ciò portò il popolo viterbese, esasperato, a segregare inizialmente i cardinali all'interno del Palazzo dei Papi (clausi cum clave), quindi a ridurre dras�camente il loro vi�o, ed infine addiri�ura a scoperchiare il te�o dello stesso Palazzo. Da qui il nome conclave "chiusi a chiave". Da quel momento i vescovi si sarebbero riuni� in un luogo chiuso, dal quale non potevano uscire e dove nessun altro poteva entrare, e procedevano all'elezione del papa. Secondo la cos�tuzione di papa Giovanni Paolo II, oggi l'elezione del papa si svolge nella Ci�à del Va�cano, a prescindere dal luogo in cui il papa possa morire. La cappella Sis�na è luogo norma�vamente previsto, secondo la cos�tuzione, dove si deve svolgere l'elezione del papa, so�o l'immagine del giudizio universale. COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO CARDINALIZIO Oggi i cardinali sono ecclesias�ci, vescovi scel� dal papa e nomina� appunto cardinali. Ciascun cardinale, nel momento in cui viene scelto dal papa, viene collegato alla realtà alla diocesi di Roma mediante l'a�ribuzione di un �tolo cardinalizio coincidente con una chiesa di Roma. Sulla facciata di ogni chiesa, sopra la porta principale c'è uno stemma del vescovo della diocesi, simbolo araldico della diocesi. A Roma le chiese sopra la porta hanno due stemmi: uno del vescovo di Roma (il papa) e uno è del cardinale �tolare di quella chiesa. Il cardinalato non è un sacramento, a differenza dell'episcopato. Vescovo è chi riceve l'ordine sacro nel grado dell'episcopato. Il papa sceglie tra i vescovi, alcuni che nomina cardinali, assegnando a loro, il �tolo di una chiesa di Roma. Oggi i cardinali vengono collega� ad una chiesa della diocesi di Roma. Esempio: il Cardinale di Barcellona ha il �tolo di una chiesa di Roma, sulla quale si me�e il suo stemma. Poi in concreto la chiesa con�nua ad avere il suo parroco, ha il suo clero, il cardinale è solo un legame simbolico. Il collegio cardinalizio è suddiviso in 3 ordini: Al ver�ce dell'organizzazione della curia Roma c'è la segreteria di stato, presieduta dal cardinale segretario di stato. Essa non è organo deputato a governare la Ci�à del Va�cano. La segreteria di stato sovrintende a tu�a l'a�vità della curia, dei vari organismi vis� fino ad ora. Essa è divisa in due sezioni: • Sezione affari generali: cui compete qualsiasi affare del governo della chiesa che non spe� ad altri dicasteri, ha quindi un compito residuale. • Sezione rappor� con gli sta�: cura i rappor� della Santa sede coi governi civili Nessuno degli organi che compongono la curia romana ha funzione legisla�va. Potremmo paragonare la curia romana al governo nell'ambito degli ordinamen� secolari e i singoli dicasteri ai ministeri. I dicasteri potrebbero svolgere funzione legisla�va solo su delega del romano pontefice. In linea di principio i compi� sono solo competenze di cara�ere amministra�vo. Il papa in quanto vescovo di Roma ha un altra curia, la curia diocesana di Roma. Tale curia prende il nome di vicariato di Roma, è complesso di organi che coadiuvano il papa nelle sue funzioni, non di pastore della chiesa universale, ma di vescovo della diocesi di Roma. Il vicariato di Roma ha le stesse funzioni e la stessa stru�ura delle curie diocesane. Per il Papa quindi c'è: La curia romana che è il complesso di organi per il governo della chiesa universale Il vicariato di Roma che è la curia del papà per la sua diocesi La curia romana ha sede all'interno dello stato Ci�à del Va�cano, il vicariato di Roma ha sede nel palazzo del vicariato che è San Giovanni in Laterano. Ogni vescovo ha una propria chiesa che si denomina "ca�edrale". La ca�edrale, ossia la sede vescovile di ogni ci�à si chiama così perché al suo interno c'è la ca�edra del vescovo, una sorta di tronum. La ca�edra è il luogo da cui Isi nessuna, il luogo dal quale il vescovo esercita la sua funzione di pastore della comunità. La ca�edra è usata solo dal vescovo. Anche il papa, in quanto vescovo di Roma, ha una sua ca�edrale che non è la basilica di San Pietro, la sua ca�edrale è quella di San Giovanni in Laterano. Il Papa infa� non ha una ca�edra nella Basilica di San Pietro. COLLEGIO DEI VESCOVI Accanto al pontefice altro organo di suprema potestà è il collegio dei vescovi. Canone 330 "Come, per volontà del Signore, san Pietro e gli altri Apostoli cos�tuiscono un unico Collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiun�". Il complesso dei vescovi forma il collegio dei vescovi. È organo �tolare di suprema potestà nella chiesa, alla pari del papà. Il collegio comprende in se stesso il vescovo di Roma, anzi l'insieme dei vescovi non formerebbe un collegio se non avesse con sè il vescovo di Roma, che è capo del collegio. Un a�o di governo della chiesa universale può essere posto dal papa, ma anche dal collegio dei vescovi. NB il Sinodo dei vescovi non è il collegio dei vescovi, sono due organi ben dis�n�. Il collegio è l'organo che comprende tu� i vescovi del mondo, è organo che esiste indipendentemente dal fa�o che si riunisca anzi in generale il collegio non è riunito (nel corso di vita della chiesa questo si è riunito 20 volte in 2 secoli, nei concili ecumenici). Il Concilio ecumenico è la riunione del collegio dei vescovi, che può svolgere per la chiesa funzione legisla�va, amministra�va e giudiziaria. Il Sinodo è un organo che comprende una rappresentanza dei vescovi, ha solo funzione consul�va, esprime un parere del quale si servirà il papa, per poi prendere le proprie decisioni. Il collegio dei vescovi può esercitare la funzione legisla�va e la esercita nel concilio ecumenico. Al concilio ecumenico sono convoca� tu� i membri del collegio dei vescovi, poi non è necessario che vi partecipino tu�. La convocazione del concilio compete esclusivamente al papa. Il papa determina le materie da tra�are e poi le decisioni vengono prese a maggioranza dall'assise ecumenica. Una volta che il concilio assume determinate decisioni, queste vengono poi promulgate dal papa, ma non diventano a� norma�vi del papa, restano a� norma�vi del concilio. Con riferimento ai concili ecumenici si parla di cos�tuzioni e di decre� conciliari, mentre nel caso del papa si parla di cos�tuzioni apostoliche. Se durante il concilio, la sede apostolica diventa vacante il concilio si interrompe ipso iure d competerà al nuovo papa proseguire il concilio stesso. Il Romano pontefice e il Collegio dei vescovi (o collegio episcopale) sono entrambi �tolari di suprema potestà nella chiesa, quindi possono porre in essere azioni di governo. Potestas regiminis (potestà di governo) tradizionalmente nel governo si parla di potestà di giurisdizione, dove il conce�o di giurisdizione non è lo stesso u�lizzato in ambito secolare. Iurisdic�o è sinonimo del complesso delle funzioni pubbliche che si profilano in un ordinamento comprenden� la funzione legisla�va, amministra�va e giudiziaria. Potestas regimini è un complesso di poteri a�nen� alle funzioni legisla�va, amministra�va e giudiziaria. Non è de�o che un organo che esercita la potestas regiminis sia �tolare di tu�e queste funzioni. Ci sono organi che hanno la �tolarità solo della funzione giudiziaria, ad esempio i tribunali ecclesias�ci altri della sola funzione amministra�va, ad esempio i dicasteri. Negli organi di ver�ce rispe�vamente della chiesa universale e delle chiese par�colari, queste funzioni si assommano. Quindi quando parliamo di potestas regiminis del romano pontefice o del collegio dei vescovi intendiamo fare riferimento al complesso di queste 3 funzioni: legisla�va, amministra�va e giudiziaria. Il romano pontefice e il collegio dei vescovi sono �tolari di suprema potestà nella chiesa. Nella storia della chiesa, sopratu�o nel primo millennio, la produzione norma�va e quindi la funzione legisla�va è stata principalmente esercitata dal collegio dei vescovi. Il collegio dei vescovi si riunisce nel concilio ecumenico (riunione di tu� i vescovi del mondo) Nel primo millennio cris�ano, i concili sono sta� più numerosi, nell'arco di 20 secoli di storia i concili sono stai 21. Nel primo millennio abbiamo più della metà dei concili, il primo è nel 325 dc il concilio di Nicea. Nel secondo millennio ve ne sono meno della metà, l'ul�mo è stato il concilio Va�cano II dal 1962-1965. Nel primo millennio cris�ano la funzione legisla�va fu esercitata prevalentemente dal collegio dei vescovi, solo con il progressivo affermasi del ruolo del vescovo di Roma, la produzione norma�va pon�fica comincia a proliferare, questo sopra�uto nel secondo millennio. Il codice di diri�o canonico del 1983 è stato promulgato da giovanni Paolo II, è una legge pon�ficia anche se per l'approvazione del codice il papa ha voluto consultare tu� i vescovi del mondo. Gli schemi preparatori sono sta� invia� a tu� i vescovi che hanno espresso il loro parere. In realtà come dice Giovanni Paolo nella cos�tuzione che ha approvato il codice dice: Questo è un a�o della mia potestà pon�ficia, ma ritengo che sia espressione di una collegialità affe�va. Ho inteso coinvolgere l'intero episcopato in questo a�o così importante, quale un nuovo codice di diri�o canonico. Quindi qui non si può parlare di collegialità effe�va, perché l'a�o non è a�ribuibile al collegio, l'a�o è un a�o del papa. Perché si possa parlare di esercizio di potestà anche legisla�va bisogna che un a�o sia imputabile al collegio nel suo complesso, è il codice non lo è. Il codice è promulgato da papa Giovanni Paolo II, che promulga una propria legge, non una legge episcopale. Diversamente accade nei concili ecumenici dove gli a� prodo� sono a� del collegio, ma vengono promulgate dal papà. A�enzione però perché la promulgazione non fa diventare questo a�o conciliare, a�o pon�ficio. Il papa, capo del collegio promulga l'a�o del collegio. Noi parliamo di cos�tuzione del concilio Va�cano II, non di cos�tuzione di Paolo VI. Paolo VI promulgò gli a� conciliari ma non li fece propri, egli promulga in quanto capo del collegio. Il collegio dei vescovi esiste anche se non è riunito. È il complesso di tu� i vescovi del mondo. I vescovi hanno ricevuto un sacramento. Noi parliamo di potestas ordinis, ossia il potere a�ribuito con il sacramento dell'ordine nei tre gradi di: episcopato, presbiterato e diaconato. Nella chiesa la distribuzione della potestas regiminis è collegata alla potestas ordinis. Se ci sono mol� organi e sogge� �tolari di potestas regiminis il presupposto di tale �tolarità è la potestas ordinis. La potestas regiminis a�ribuita al romano pontefice presuppone che egli abbia la potestas ordinis di vescovo di Roma. Coloro che fanno parte del collegio dei vescovi e nel loro complesso sono �tolari di potestà di governo della chiesa universale sono necessariamente insigni� della protestasse ordinis nel grado dell'episcopato. Nell'ambito dei vescovi noi dis�nguiamo: • i vescovi residenziali • i vescovi �tolari Tu� costoro fanno parte indis�ntamente del collegio dei vescovi. Questa dis�nzione è collegata all'Ufficio che ricoprono singolarmente nella chiesa. Il vescovo residenziale è colui che ha l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, cioè la propria diocesi; sono i vescovi diocesani. Può sembrare questa una precisazione banale, in realtà per mol� secoli fu una situazione disa�esa tanto che dove�e intervenire il Concilio di Trento, nel XVI secolo, per sancire con par�colare rigore l'obbligo di residenza. Abbiamo casi di vescovi che non hanno mai visto la loro diocesi, la governavano a�raverso procuratori o rappresentan� perché loro se ne stavano nella corte di qualche principe, interessa� a percepire i benefici economici della loro posizione. Il concilio di Trento stabilì quindi l'obbligo di residenza del vescovo nella propria diocesi e anche l'obbligo di effe�uare la visita pastorale, visitare tu�e le parrocchie e quindi di essere inserito nella realtà della comunità di cui veniva ele�o pastore. A�ualmente il vescovo residenziale è chiamato a rinunciare al proprio ufficio quando compie 75 anni. Al compimento del 75 anno di età i vescovi residenziali rinunciano al proprio ufficio nelle mani del papa, sta a quest'ul�mo acce�are o meno la rinuncia. Di solito nella prassi a�uale il papa a�ende un paio d'anni e acce�a la rinuncia dopo due anni, alcune volte anche di più altre volte immediatamente. Anche i parroci dopo il compimento del 75 anno di età rinunciano all'ufficio di parroco nelle mani del loro vescovo. Chiaro che si può rinunciare al proprio ufficio anche prima, e sta all'autorità ecclesias�ca gerarchicamente sovraordinata acce�are o meno la rinuncia. Questa è una novità introdo�a dopo il concilio Va�cano II. In precedenza l'ufficio era ricoperto a vita. I vescovi rimanevano in carica fino alla morte, qualsiasi fosse la loro condizione fisica, era del tu�o eccezionale l'ipotesi che si rinunciasse. Il vescovo che rinuncia al suo ufficio assume la qualifica di vescovo emerito, il vescovo emerito è un vescovo diocesano che ha rinunciato al governo della diocesi. Egli non perde la potestas ordinis, perché l'effe�o del sacramento dell'ordine è incancellabile. Un sogge�o che diventa vescovo, dal punto di vista sacramentale, lo resta per sempre. La rinuncia all'ufficio comporta la perdita della potestas regiminis nell'ambito della propria diocesi, ma non vessa di essere vescovo e quindi rimane membro del collegio dei vescovi. Nel caso in cui venisse convocato un concilio ecumenico sono convoca� anche i vescovi emeri�, perché sono vescovi dal punto di vista sacramentale. Non si perde più il sacramento dell'ordine, nemmeno se un vescovo venisse scomunicato e rido�o allo stato laicale, non cesserebbe di essere vescovo,non potrebbe esercitare le funzioni corrisponden�. Se un prete o un vescovo venisse scomunicato, e magari rido�o allo stato laicale, non potrebbe esercitare nella chiesa neppure la potestas ordinis, anche se in realtà ce l'ha, perché legata al sacramento dell'ordine e che neanche il papa può cancellare. Può esserne vietato l'esercizio, a causa di certe pene, ma non si può mai perdere. I vescovi �tolari sono i vescovi hanno ricevuto l'ordinazione episcopale, non per governare la diocesi, a per collaborare con il papa nel governo della chiesa universale o per collaborare con un vescovo residenziale nel governo della diocesi. Nelle diocesi molto grosse il vescovo diocesano è coadiuvato dai vescovi ausiliari che collaborano, con il vescovo e l'arcivescovo, per il governo della diocesi. Essi sono insigni� dell'ordine sacro nel grado dell'episcopato, ma non hanno la �tolarità di una diocesi. Così accade anche per quei vescovi che collaborano con il papa nella curia romana. Si chiamano �tolari perché hanno il �tolo di una diocesi non più esistente. Ciò non ha alcun significato dal punto di vista giuridico, è un ossequio alla tradizione della chiesa, che nei primi secoli della chiesa ha avuto solo vescovi �tolari di una diocesi. C'è un altra categoria che è sempre collegata ai vescovi residenziali, che è quella del vescovo coadiutore . Esso collabora con il vescovo residenziale nel governo di una diocesi, come i vescovi ausiliari , con una sola differenza: chi viene nominato coadiutore ha il diri�o di successione. Nel momento in cui il. Vescovo residenziale muore o rinuncia ( e la rinuncia viene acce�ata) il coadiutore diventa lui vescovo residenziale di quella diocesi. È uno strumento u�lizzato quando un vescovo si trova in condizioni di salute abbastanza precarie, non ha ancora i 75 anni e non pensa di rinunciare, man�ene quindi la sua carica, ma viene affiancato da un vescovo coadiutore il usale prende in mano le redini della diocesi, anche se non ne è l'effe�vo �tolare, diventandolo a tu� gli effe� alla morte del vescovo. Il sistema di scelta dei vescovi è a�ualmente nella chiesa la�na, è di nomina pon�ficia. Il vescovo viene nominato dal papa, secondo una scelta insindacabile del papa stesso. Il papa si avvale di un'istru�oria, che elabora un organo della curia romana che si chiama "congregazione per i vescovi, che effe�ua indagini su sogge� candida� all'episcopato. Nelle chiese orientali la scelta viene fa�a dai sinodi episcopali (organi stabili dove la selezione dei sacerdo� ritenu� idonei all'episcopato viene fa�a dagli altri vescovi, poi il nome viene Cogne,resto dal papà, ma la scelta iene fa�a da solo. C'è una consultazione però non è vincolante per il papa, il quale può scegliere la persona che ri�ene più idonea all'episcopato). Nessuno nella chiesa ca�olica può ricevere l'ordinazione episcopale se non c'è il mandato papale. La scelta di consacrare il sogge�o vescovo presuppone la nomina papale. Se questa dovesse essere compiuta senza la nomina papale, la consacrazione sarebbe valida dal punto di vista sacramentale ma gravemente illecita dal punto di vista giuridico. Tanto è vero che il vescovo che consacra un l'altro vescovo viene scomunicato, ovviamente insieme a colui che riceve l'ordine sacro. CARDINALI I cardinali sono vescovi dal punto di vista sacramentale. Sono vescovi di importan� diocesi del mondo, che tradizionalmente sono sedi cardinalizie, nel senso che il pontefice nomina cardinale il vescovo di quella diocesi. NB Il collegio dei cardinali ha un ruolo, quello dei vescovi ne ha un altro. In realtà poi i cardinali fanno quasi tu� parte del collegio dei vescovi Ipotesi eccezionale, ma possibile è che il papa nomini cardinale un semplice sacerdote, dispensandolo dall'obbligo di ricevere l'ordinazione episcopale. I cardinali si riuniscono nella riunione del collegio cardinalizio, presieduta dal papa, che si chiama concistoro. Ha una funzione consul�va nei confron� del romano pontefice. Non ha funzione legisla�va, ma una meramente amministra�va, nel senso di a�vità amministra�va di cara�ere consul�vo. Negli ul�mi anni i pontefici hanno cercato di valorizzare ulteriormente questa riunione. Può essere uno strumento agile di consultazione, infa� all'interno del collegio dei cardinali, il papa Francesco nominato una commissione di 8 cardinali per la riforma della curia romana. Il concistoro prevede la partecipazione dei cardinali che sono a Roma in quel momento; un vescovo che non è a Roma può recarsi al concistoro, ma non è stre�amente obbligato. SINODO DEI VESCOVI Dopo il Concilio Va�cano II, dove si è rifle�uto a livello teologico circa la natura dell'episcopato, si è cercato di valorizzare il ruolo del collegio a fronte di una ormai preponderante azione del romano pontefice nel governo della chiesa. Papa Paolo VI, decise, di cos�tuire un nuovo organi il cd il sinodo dei vescovi. È un organo consul�vo, è composto non da tu� i vescovi del mondo, ma da una rappresentanza di vescovi scelta in parte dal papa e in parte dalle conferenze episcopali nazionali. Le conferenze episcopali sono organismi compos� da tu� i vescovi residenziali di una determinata nazione. Ebbene le conferenze episcopali nazionali a seconda del numero dei loro competen� scelgono un numero ristre�o di vescovi da inviare al sinodo. Il sinodo si riunisce periodicamente, non a scadenza fissa, ma quando viene convocato dal papa, di solito la cadenza è di 4 anni. Il sinodo può anche avere una composizione diversa, vi può essere un'assemblea straordinaria, che ha una commissione ancora più ristre�a (non è composta da vescovi scel� dalle conferenze episcopali, ma dai presiden� delle conferenze stesse). Il papa ha già previsto di convocare tra un anno un sinodo ordinario (composta da una rappresenterà di vescovi scelta dalle conferenze episcopali). Vi possono essere dei sinodi speciali, si tra�a un sidono che tra�a ques�oni rela�ve, non all'intera chiesa, ma di una sola parte, in genere per con�nen� (sinodo dell'Africa). In ogni caso il sinodo ha una funzione consul�va, non è espressione del collegio episcopale in senso giuridico, qui c'è solo un rappresentanza, che serve al papa per poter avere conoscenza di ciò che pensano i pastori della chiesa circa le ques�one che lui intende so�oporre. Alla fine del sinodo, le decisioni vengono prese dal papa. Il papa potrebbe a�ribuire al sinodo una funzione legisla�va, ma sarebbe una funzione legisla�va delegata. Non è mai successo fino ad ora. È un is�tuto del diri�o umano, non c'era fino al 1965, e potrebbe subire delle riforme nel futuro, questo vale anche per il collegio dei cardinali perché sono stru�ure non previste dal fondatore della chiesa. Diversamente invece vale per il collegio dei vescovi, è sogge�o di suprema potestà nella chiesa per diri�o divino, non per diri�o umano. GOVERNO DELLE CHIESE LOCALI Le chiese locali sono circoscrizioni ecclesias�che individuate, normalmente, mediante un criterio territoriali. Sono comunità di fedeli cara�erizzate dal domicilio stabile dei fedeli stessi in un determinato territorio. La diocesi è una comunità di fedeli so�oposta al governo del vescovo diocesano, ma tale comunità individuata tramite criteri territoriali, ossia mediante il domicilio o il quasi- domicilio. Le circoscrizioni ecclesias�che potrebbero essere anche di natura personale, dove il i criterio di iden�ficazione della comunità non è più quello del territorio, ma quello della appartenenza a determinate categorie di persone diversamente individuate. Esempio: l'ordinariato militare una sorta di diocesi personale, dove l'appartenenza alla diocesi è determinata dal fa�o di far parte delle forze armate. L'ordinariato militare di Italia è una diocesi di cara�ere personale perché comprende tu� i ca�olici in armi e sono sogge� all'ordinario militare, che è un vescovo. Di solito le circoscrizioni personali non sono esaus�ve, cioè chi appar�ene a una circoscrizione ecclesias�ca personale al tempo stesso appar�ene a una territoriale. Esempio: un militare di carriera può abitare nelle stru�ure della caserma ma anche fuori; in questo caso egli apparitene contemporaneamente anche alla diocesi nella quale risiede. Questo appena de�o vale per i fedeli, per i pre� il criterio è diverso. I pre�, diaconi e i sacerdo� sono incardina� in una diocesi. Il legame di un chierico con una chiesa territoriale è incardinato nel momento della sua ordinazione diaconale. Nel momento i cui un sogge�o viene nominato diacono viene incardinato in una chiesa par�colare, alla quale con�nuerà ad appartenere anche se si trasferisce altrove. Anzi potrà trasferirsi altrove solo con il consenso del proprio vescovo e potrà passare ad altre diocesi venendo scardinato e poi incardinato con l'accordo del vescovo della nuova diocesi. Il chierico per norma ormai an�chissima deve essere incardinato in una chiesa par�colare proprio perché non può esercitare il suo ministero se non su ordinazione a un organo gerarchico superiore. Questo vale per i chierici secolari, o de� anche pre� diocesani. La libertà di movimento, dal punto di vista canonico, di ques� sogge� è limitata. Le circoscrizioni possono essere personali o territoriali, ma il proto�po che il codice da di queste circoscrizioni è la diocesi. Il codice dice: tu�e le altre circoscrizioni, salvo che sia disposto diversamente devono essere organizzate secondo il paradigma dato per le diocesi. Tu�e le altre, quali ordinaria� militari ecc sono equiparate alla diocesi e, salvo che il legislatore preveda apposite norme speciali, si devono uniformare a quanto previsto per le diocesi. Matrimonio legi�mo : matrimonio disciplinato dal diri�o naturale, oltre che dal diri�o dello stato (lex civilis). Matrimonio sacramentum: matrimonio dei ba�ezza�, entrambe le par� sono ba�ezzate. Se vi è un matrimonio tra un ba�ezzato è una persona non ba�ezzato siamo nell'ambito del ma�rmonio legi�mo. Il sacramento del matrimonio non è unilaterale. La chiesa riconosce la validità dei matrimoni legi�mi. Possono esserci matrimoni che non sono sacramen�, ma che la chiesa riconosce perfe�amente validi, purché conformi alla legge naturale, la quale innanzitu�o prevede la diversità di sesso dei due contraen�. Se pur le leggi civili riconoscano il matrimonio tra persone dello stesso sesso, la chiesa non lo considererà un matrimonio legi�mo perché contrario alla legge naturale e quindi al diri�o divino. Qui non s�amo ragionando di ques�oni di forma del matrimonio, cioè il matrimonio sacramentum è quello s�pulato in una forma religiosa e quello legi�mo in una forma diversa. Non è de�o. Se una persona ba�ezzata si sposa con una persona non ba�ezzata, il matrimonio si può celebrare nella forma canonica, davan� al prete, ma non è un sacramento perché manca il ba�esimo di una delle par�. Come pure ci possono essere dei matrimoni tra ba�ezza� celebra� in una forma par�colare, che non è ugelli davan� al parroco che cmq sono considera� matrimoni sacramen�. Quindi quando facciamo riferimento a questa dis�nzione non ci riferiamo alla forma, ma alla legge che disciplina quel matrimonio e al cara�ere sacramentale che quello ha o meno. Canone 1055 "Il pa�o matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tu�a la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione contenuto predeterminato dalla legge naturale". Matrimoniale fedus: pa�o matrimoniale. Fedus ha una pregnanza più ampia del termine contra�o. Dal punto di vista giuridico noi qualifichiamo questo pa�o come contra�o, il cui contenuto è predeterminato dalla legge naturale. Non è un contra�o che può essere a piacimento fa�o ogge�o di accordi diversi. Le par� nel momento in cui contraggono il matrimonio vengono chiamate nuben� (coloro che si sposano). È un contra�o il cui contenuto è predeterminato dal legislatore, non è rimesso alla volontà dei due contraen�. Possono scegliere se contrarre o meno, ma poi non possono sceglierne il contenuto. La seconda parte del canone individua qual è l'ogge�o del contra�o. Pa�o ordinato: • al bene dei coniugi • alla procreazione ed educazione della prole Due sogge� che intendessero contrarre matrimonio, ma escludere queste finalità, non contrarrebbero matrimonio, ma un pa�o di natura diversa. Qui tu� i termini u�lizza� dal canone 1055 hanno un significato molto profondo: To�us vitae consor�um ”Consor�um” me�ere insieme le sor� "To�us vitae" di tu�a la vita. Vita non intesa semplicemente come durata ma anche come contenuto. I consor� me�ono insieme tu�a la vita intesa come durata e come qualità. È il �pico di rapporto che si instaura con una determinata persona e solo con quella persona. Cara�eris�ca essenziale di questo contra�o è non solo l'alterità sessuale dei due contraen� ma anche l'unicità del rapporto. Non è conforme al diri�o naturale, secondo la visione canonica, la poligamia. Non è possibile contrarre il vincolo matrimoniale con più persone contemporaneamente. Il vincolo è uno. Questo pa�o matrimoniale, che riguarda l'uomo in quanto tale, (le cara�eris�che delineate al canone 1055 riguardano il matrimonio legi�mo) per i ba�ezza� è stato elevato da Cristo alla dignità di sacramento, per cui non può esistere tra i ba�ezza� un contra�o matrimoniale che non sia al tempo stesso sacramento. Se i due nuben� sono ba�ezza� o il loro contra�o matrimoniale è un sacramento, altrimen� non esiste nemmeno contra�o. Canone 1057 "L'a�o che cos�tuisce il matrimonio è il consenso delle par� manifestato legi�mamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. Il consenso matrimoniale è l'a�o della volontà con cui l'uomo e la donna, con pa�o irrevocabile, dànno e acce�ano reciprocamente se stessi per cos�tuire il matrimonio". La tradizione canonica dis�ngue: Matrimoni in fieri: colto nel momento del suo cos�tuirsi. A�o di volontà con cui l'uomo e la donna si prendono reciprocamente come marito e moglie. Non è la decisione di sposarsi, ma l'a�o di volontà reciproco. Matrimonio in factum: il rapporto coniugale che sorge da questo a�o di volontà iniziale. L'a�o iniziale è a�o irrevocabile, secondo la visone della chiesa. Una volta posto in essere validamente non può essere revocato. È un dono defini�vo di sé incondizionato, nella buona e nella ca�va sorte, nella salute e nella mala�a, finché morte non ci separi. La formula u�lizzata a�ualmente per la celebrazione del matrimonio ha un significato sostanziale. C'è una ipocrisia giuridica quando a queste parole si da il significato: io � sposo nella buona e nella ca�va sorte, purché le cose vadano bene e cioè solo nella buona sorte. Una contraddizione che è compa�bile con la stru�ura di un matrimonio solubile, sogge�o alla revoca della volontà iniziale. Oggi il matrimonio civile non è un matrimonio nella buona e nella ca�va sorte, il codice civile prevede la possibilità anche che tale volontà iniziale di essere marito e moglie venga unilateralmente revocata. Nella concezione canonica il consenso è quell'altro iniziale che cos�tuisce matrimonio e proprio per il contenuto che ha che diventa irrevocabile. Io do me stesso a te per sempre, a prescindere dal quello accadrà. Quando ciò è avvenuto i due diventano una cosa sola. È il significato di donazione nel senso più pieno, donazione defini�va. Chi vuole contrarre matrimonio, ma non intende fare una donazione di sé irrevocabile quello non è matrimonio per la chiesa, è negozio nullo. Il dono deve essere pieno, perché è elemento essenziale. Per cui tuta la disciplina canonica del matrimonio si concentra sul matrimonio in fieri, ossia l'a�o di volontà mediante il quale viene cos�tuito il matrimonio; è quello il momento cronologico a cui fare riferimento. Se il matrimonio in fieri è valido, questo è irrevocabile: nessuna autorità ecclesias�ca può sciogliere tale vincolo. Quindi il matrimonio è valido nel momento in cui viene contra�o o non lo è. Normalmente si parla di annullamento del matrimonio, ma è espressione errata dal punto di vista canonico. In diri�o canonico non vi può annullamento del matrimonio ma la dichiarazione di nullità. Un tribunale ecclesias�co può, su richiesta delle par�, accertare che il matrimonio è nullo fin dall'origine, non può annullare qualcosa che è valido. Il matrimonio se è valido non può essere annullato da nessuno; se invece non è valido si accerta l'esistenza di un mo�vo che lo riteneva invalido e in questo caso c'è la dichiarazione di nullità. Quindi qualsiasi evento nella vita matrimoniale, che por� alla crisi matrimoniale e poi alla decisone di separarsi o divorziare, per la chiesa è irrilevante in ordine alla valutazione della validità di matrimonio. Gli even� successivi possono essere indice di una situazione esistente già al momento delle nozze, possono aiutare a dimostrare che il matrimonio ad origine era viziato. Esempio: l'assenza di figli. Ciò che rende nullo il matrimonio in questo caso non è il fa�o che non nascano figli, ma il fa�o che dei figli non siano volu� e ab origine. Il codice afferma che il matrimonio è un pa�o tra uomo e donna, cara�erizzato dall'unicità di questo rapporto e dal suo cara�ere defini�vo. È un pa�o irrevocabile, se il matrimonio è dono reciproco di se per sempre, non è pensabile la sua dissoluzione perché bisogna cancellare il suo essere per sempre. Gli ordinamen� civili possono o meno definire il matrimonio in ques� termini. La previsione del divorzio comporta lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il divorzio non è dichiarazione di nullità del matrimonio, scioglie ex nunc il vincolo matrimoniale. Per la chiesa l'elemento del per sempre non è una circostanza che si aggiunge, ma che lo cara�erizza in maniera tanto invadente da non potersi considerare matrimonio il pa�o che non abbia questa cara�eris�ca. L'indissolubilità del matrimonio non è elemento dii diri�o umano, ma di di diri�o divino: i due divengono una cosa sola, una realtà nuova che non può più essere modificata. Questo pa�o irrevocabile per sua natura è finalizzato al bene dei coniugi stessi e alla procreazione ed educazione della prole. Sono altri due elemen� non meramente accidentali , ma che cara�erizzano questo �po di pa�o, tanto che se ques� fini non vi fossero non vi sarebbe matrimonio. Noi possiamo considerare due proprietà del matrimonio: unità --> il matrimonio è tra un solo uomo e una sola donna. La poligamia non è concepibile per lo stesso diri�o naturale. Questo pa�o tra un solo uomo e una sola donna obbliga i due ad essere reciprocamente fedeli; tu�avia l'adulterio non incide sulla validità del pa�o, potrà renderne difficile la ges�one, ma il pa�o non viene naturale meno. indissolubilità -->se chi contrae matrimonio non intende fare un pa�o per sempre, esclude l'elemento dell'indissolubilità I fini del matrimonio: bene del coniugi (bonum coniugum) --> il termine bene non significa qui ”volersi bene" ma "volere il bene dell'altro", dare se stessi per il bene dell'altro. Tu non sei uno strumento per i miei fini, sono io che mi offro a te per realizzare il tuo bene e acce�o il tuo dono per la stessa finalità. Questa volontà deve sorregge al momento iniziale del matrimonio, se ciò fosse una volontà in contraddizione con questo non vi sarebbe matrimonio. Esempio: se io contraggo matrimonio con te per avere la ci�adinanza ma non intendo assumermi gli obblighi lega� al matrimonio, questo non è un bene finalizzato al bene dell'altro. I fini sogge�vi per i quali si contrae matrimonio non incidono sulla validità del matrimonio stesso finche ques� non sono incompa�bili con il bene dei coniugi. procreazione ed educazione della prole --> non è l'elemento accidentale, cara�erizza in modo essenziale questo �po rapporto. È il ruolo che la sessualità ha all'interno del matrimonio. Se non è possibile realizzare un'integrazione sessuale tra i due non è possibile il matrimonio. L'incapacità di avere un rapporto sessuale completo rende nullo il matrimonio. Canone 1057 "L'a�o che cos�tuisce il matrimonio è il consenso delle par� manifestato legi�mamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. Il consenso matrimoniale è l'a�o della volontà con cui l'uomo e la donna, con pa�o irrevocabile, dànno e acce�ano reciprocamente se stessi per cos�tuire il matrimonio". Il consenso è elemento essenziale. Inteso come matrimonio in fieri. Essendo a�o di volontà vanno valutate tu�e quelle serie di circostanze che possono incidere sulla volontà. Dal punto di vista giuridico rilevano i vizi del volere che alterano il procedimento di formazione della volontà: errore, violenza e dolo. È un consenso manifestato legi�mamente, ossia nelle forme previste dalla legge. C'è una forma di manifestazione del consenso specifica, se non è osservata questa forma c'è una volontà, ma che non si trasforma in matrimonio. Consenso manifestato tra persone giuridicamente abili, cioè persone che il diri�o considera capaci di porre in essere l'a�o volontà. Questa capacità giuridica può essere disciplinata per alcuni aspe� dal diri�o naturale, per altri dal diri�o umano. Esempio: Impedimento di impotenza impedimento di diri�o divino naturale Impedimento dell'ordine sacro impedimento di diri�o umano Mentre il diri�o umano non potrebbe rendere capaci di contrarre coloro che per diri�o divino non lo sono, potrebbe fare il contrario impedire il matrimonio a persone che potrebbe farlo per diri�o divino. Il diri�o umano può rendere incapaci giuridicamente di contrarre coloro che per diri�o naturale lo sarebbero, ma non potrebbe fare il contrario non può rendere capaci coloro che per diri�o naturale non lo sono. Esempio: Tra i diversi impedimen� matrimoniali vi è quello di parentela, in linea re�a all'infinito --> impedimento di diri�o divino. Sarebbe incestuoso il rapporto tra due persone che sono ascenden� o discenden� in linea re�a. Non potrebbe il diri�o umano rendere capaci di contrarre matrimonio un fratello e una sorella, un padre e una figlia. Mentre il diri�o umano rende incapaci di contrarre matrimonio i paren� fino al 4 grado, anche il linea collaterale. Si tra�a di un impedimento meramente di diri�o umano, ma il diri�o della chiesa nel corso della storia si potrebbe modificare tale disposizione. Quindi tu�a la disciplina matrimoniale canonica ruota intorno al canone 1055 che definisce gì elemen� essenziali del matrimonio e il fa�o che questo venga cos�tuito mediante un a�o di volontà, manifestato in una forma determinata dalla legge tra persone capaci giuridicamente di contrarre matrimonio. Il consenso presuppone la capacità di intendere e volere, cioè la capacità naturale di porre un a�o di volontà. La volontà potrebbe essere viziata; anche il diri�o canonico matrimoniale recepisce i vizi della volontà previs� dagli ordinamen� civili nella disciplina del negozio giuridico. Sono errore violenza e dolo (in realtà il dolo è una fa�specie qualificata di errore). La volontà può anche mancare perché il sogge�o non acce�a il matrimonio con quelle cara�eris�che, ma vuole qualche cosa di diverso.. può essere che non percepisca la rilevanza di questa divergenza. Si parla di simulazione del consenso, altro elemento che impedisce il sorgere di un valido matrimonio. La simulazione è la divergenza tra volontà e dichiarazione sugli elemen� essenziali del consenso. Esempio: io dichiaro di prendere te in sposa, con tu�o ciò che ha ogge�o il matrimonio canonico, in realtà non voglio un pa�o irrevocabile c'è divergenza tra ciò che si dichiara e ciò che si vuole. La simulazione in diri�o canonico matrimoniale ha una porta diversa dal termine che noi siamo abitua� a considerare nel diri�o civile: qui la simulazione comprende anche la riserva mentale, che può essere anche simulazione unilaterale. La riserva mentale in diri�o civile è irrilevante. La simulazione può essere: • unilaterale: posta in essere solo da uno dei due contraen�, anche all'insaputa dell'altro • bilaterale: posta in essere da entrambi i contraen� Può anche essere: • totale: ha ad ogge�o il matrimonio nel suo complesso (matrimonio ipsum) • parziale: può avere ad ogge�o uno degli elemen� essenziali del matrimonio Ipotesi di nullità del matrimonio: • Incapacità di intendere e volere • Simulazione • Vizi di volontà La realtà sostanziale della nullità, per ricevere riconoscimento formale ed essere dichiarata da un �r una le ecclesias�co, deve essere provata. Il diri�o canonico formula una presunzione di validità del matrimonio una volta che sia stato celebrato; il matrimonio deve considerarsi valido finché non si provi il contrario. Quindi è chi invoca la nullità che dimostrare che il matrimonio è nullo. La dis�nzione tra elemen� di diri�o divino e elemen� di diri�o umano è rilevante in ordine anche all'applicazione delle norme stesse, sia dal punto di vista dell'efficacia nel tempo sia dal punto di vista dei des�natari. Con riguardo all'efficacia nel tempo: Se si tra�a di dispos� divino sono sempre applicabili anche a matrimoni celebra� prima della formulazione dell'a�uale codice, se si tra�a di dispos� di diri�o umano solo a par�re dal momento n cui sono entra� in vigore. DIRITTO DIVINO: indipendentemente dal momento della celebrazione si potrà valutare la validità dell'a�o matrimoniale con riferimento al diri�o divino; anche se le norme del codice sono state promulgate in un determinato momento. Esempio: per quanto riguarda la capacità di intendere e volere canone essenziale è il 1095. Tale canone esprime il diri�o naturale e quindi io possono invocare la nullità del matrimonio ex canone 1095 anche per un matrimonio celebrato nel 1970. Questo canone non esisteva nel momento in cui il matrimonio è stato celebrato. Essendo un canone di diri�o divino era vigente ancora prima di essere formulato. DIRITTO UMANO: si potrà applicare un disposto solo se era vigente nel momento in cui fu contra�o. Esempio: il dolo, per la prima volta, viene contemplato nel canone 1098 è un disposto di diri�o umano, non di diri�o divino, sicché si può applicare questa fa�specie di nullità solo ai matrimoni celebra� a par�re dal 27 novembre 1983; quelli celebra� in precedenza sono da considerarsi validi anche se c'è stato dolo. Con riguardo ai des�natari: Le leggi meramente umane si applicano solo ai ca�olici e non a tu� i cris�ani, o agli uomini in quanto tali. Sicché i dispos� di diri�o umano entrano in considerazione solo per i matrimoni, dove solo uno sia ca�olico altrimen� non si applica. Esempio: due protestan� divorziano e uno dei due vuole sposare una persona ca�olica: potrà farlo solo se il precedente matrimonio è considerato nullo, perché se questo è valido questo non può accadere --> il principio di indissolubilità per la chiesa è un principio di diri�o divino che si applica a tu� i matrimoni, così come i quello dell'unità. Per quanto riguarda la capacità di intendere e volere: Capacità naturale di porre un a�o di volontà, ma non qualsiasi a�o di volontà, ma quel a�o di volontà che cos�tuisce matrimonio. Volontà consapevole: voglio assumermi degli obblighi di cui percepisco la portata. Canone 1095 "Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2) coloro che dife�ano gravemente di discrezione di giudizio circa i diri� e i doveri matrimoniali essenziali da dare e acce�are reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio". Qui rientrano tu�a una serie di disturbi della personalità, ma ci sono situazione che poi vanno valutate in concreto a fronte di una fa�specie astra�a che non fa dis�nzione di questa o quella mala�a. Molto speso la giurisprudenza canonica considera la fa�specie, che non è codificata ma è fa�a rientrare nel canone 1095 al num 2 o 3, della grave immaturità del contraente. Nel 1095 rientrano tu�a una serie di fa�specie non espressamente codificate, volutamente il legislatore ha enunciato una norma molto aperta dove lo spazio della giurisprudenza e della do�rina sono notevoli. Non per inventarsi nuove ipotesi di nullità, ma per verificare se certe situazioni concrete sono o meno inquadrabili. Il momento di riferimento essenziale per la valutazione della validità del matrimonio è la sua celebrazione, ossia il momento in cui i due nuben� presentano il loro consenso. È in questo momento che si realizza il matrimonio in fieri, a�o con il quale entrambi in coniugi si danno e si acce�ano reciprocamente come tali --> è a�o di volontà qualificato dall' ogge�o del consenso. Essendo un a�o Quando parliamo di violenza facciamo riferimento alla violenza morale e non fisica. La violenza fisica non vizia la volontà, ne prescinde, la elimina. È difficile che si realizzi la violenza fisica nel consenso matrimoniale la manifestazione del consenso avviene qui in maniera tale da non perme�ere la violenza fisica. Esempio: Chi so�oscrive un contra�o e la mano viene guidata da altri. In quel caso la so�oscrizione del contra�o non è viziata, ma qualcuno si sos�tuisce alla mia volontà forzandone la manifestazione. La giurisprudenza ri�ene che il criterio di valutazione della gravità vada rapportato: alla persona del metu inferes, di colui che minaccia alla persona del metum pa�ens, della persona che subisce la minaccia Sono due elemen� da valutarsi in contemporanea. Se una minaccia posta in essere seriamente non provocherebbe in genere alcun �more rilevante, in ragione di par�colari circostanze e della condizione psicologia del sogge�o minacciato, potrebbe diventare grave. Esempio: la minaccia di morte da parte del proprio partner: "se non mi sposi io mi uccido". Quando il male minacciato non riguarda l'incolumità fisica del minacciato, ma del minacciante vizia o no il consenso? Si, ciò che teme il sogge�o, minacciato non è la propria incolumità ma la sofferenza propria che avrebbe in caso di morte dell'altra parte. Il codice al canone 1103 parla di minaccia che proviene dall'esterno, non essere semplicemente il fru�o di una elucubrazione mentale di chi si determina al matrimonio. Vi possono, però essere circostanze obie�ve dove le elucubrazioni mentali non possono considerarsi semplicemente tali, ma c'è una minaccia proveniente dall'esterno anche non intenzionalmente incussa --> è il caso del �more redenziale, dove il rapporto di dipendenza del sogge�o che si sposa so�o �more è talmente forte da provocare obie�vamente un �more circa la propria vita, indipendentemente dal fa�o che il sogge�o che incute questo �more lo faccia volontariamente. Esempio: si pensi ad una gravidanza prematrimoniale imprevista. La famiglia di una delle due par� è par�colarmente impostata su canoni tradizionali e vede il matrimonio come unica alterna�va ad una gravidanza prematrimoniale. Una scelta diversa farebbe ritenere una reazione molto forte da parte della famiglia --> la scelta matrimoniale potrebbe essere viziata da un �more molto grave. Quindi la fa�specie della violenza morale comprende necessariamente un �more forte da parte di contrae matrimonio e non vede alterna�va al matrimonio per evitare il male che teme. SIMULAZIONE Nella simulazione la volontà dichiarata è diversa dall'effe�va volontà di chi contrae matrimonio. C'è una divergenza tra volontà e dichiarazione. La situazione può essere: simulazione totale ha ad ogge�o il matrimonio nel suo complesso --> chi contrae non intende assumere nessun obbligo del matrimonio, non vuole il matrimonio ( chi contrae matrimonio per avere la ci�adinanza) simulazione parziale ha ad ogge�o un elemento essenziale del matrimonio --> chi contrae vuole il matrimonio ma non alcuni elemen� essenziali Questa dis�nzione è diversa da quella civilis�ca che prevede invece: simulazione assoluta non si vuole nessun negozio simulazione rela�va si vuole un negozio diverso da quello s�pulato Nella disciplina del consenso non è necessario volere tu� gli elemen� essenziali del matrimonio; quando si contrae si ri�ene che il consenso corrisponda al matrimonio nel suo complesso, anche se magari chi contrae non è a conoscenza dei singoli elemen�. Esempio: io posso contrarre matrimonio senza sapere che è indissolubile, o posso anche ignorarlo. Con ciò contraggo sempre un matrimonio indissolubile, non è necessario che chi contrae operi una valutazione specifica degli elemen� essenziali del matrimonio. La simulazione si ha quando con posi�vo a�o di volontà si esclude uno di ques� elemen�. Il consenso è nullo quando la persona ha simulato, cioè quando la persona ha posto in essere un a�o di volontà contrario. Esempio: Non intendo assumermi alcun impegno in ordine alla procreazione o circa la fedeltà. Ci sono delle determinazioni contrarie ad elemento essenziale del matrimonio che sorgono durante la vita matrimoniale e sono completamente irrilevan�. Esempio: casi di una coppia che ha prima tentato di avere dei figli che non sono arriva�, poi nel fra�empo è subentrata una crisi matrimoniale, legata ad un'altra relazione di uno dei due partner, e a seguito di questa situazione, il partner tradito non vuole più avere figli decisione successiva che non incide sulla validità del consenso, sono viola� gli obblighi che erano sta� assun� validamente. Per il diri�o civile l'interde�o non può contrarre matrimonio finché non viene revocata la pronuncia di interdizione. Nel diri�o canonico ciò che rileva non è tanto la formalizzazione dell'incapacità a�raverso un procedimento civile che la dichiari, ma l'effe�va incapacità di porre un a�o di volontà. Chiaro che se un sogge�o è anche interde�o c'è un elemento probatorio in più, ma non esaus�vo ciò che il tribunale deve accertare è che nel momento in cui il sogge�o ha contra�o era incapace di porre un a�o di volontà. La volontà può essere viziata secondo la disciplina dei vizi della volontà: errore, violenza e dolo. La volontà può mancare perché il sogge�o vuole qualcosa di diverso dal matrimonio canonico o non vuole un elemento essenziale del matrimonio stesso simulazione. IMPEDIMENTI DIRIMENTI Fa�specie di nullità matrimoniale non legate alla volontà, ma alla capacità giuridica di contrarre. Canone 1057 " L'a�o che cos�tuisce il matrimonio è il consenso delle par� manifestato legi�mamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana". Persone giuridicamente abili = persone giuridicamente capaci di porre questo a�o del consenso, non solo naturalmente capaci di porre un a�o di volontà. Qui viene in considerazione tu�a una serie di considerazioni di fa�o o di diri�o che l'ordinamento canonico qualifica come IMPEDIMENTI DIRIMENTI. Sono situazioni di fa�o o di diri�o in presenza delle quali non si può contrarre matrimonio -->se il matrimonio venisse contra�o sarebbe nullo. Dirimono il consenso, lo rendono nullo. Deve tra�arsi ovviamente di situazioni esisten� al momento del matrimonio, se sorgessero in seguito alla s�pulazione non renderebbero nullo il matrimonio Alcune situazioni possono essere transitorie, altre per loro natura sono defini�ve. Dis�nguiamo l'esistenza di queste situazioni dalla loro conoscenza. Se un impedimento dirimente esiste, ma non è conosciuto è evidente che il matrimonio verrà contra�o, ma sarà invalidamente contra�o. Se le situazioni sono già conosciute in an�cipo non verrà celebrato il matrimonio. Esempio: Se due sogge� ignorano il vincolo di parentela stre�o che li lega,qui l'impedimento dirimente non opera sulla celebrazione, ma è indubbio che questo sia nullo. Nel momento in cui venisse scoperta la presenza di questo vincolo di parentela è chiaro che il matrimonio dovrà dichiararsi nullo. Noi quindi dobbiamo dis�nguere l'effe�va esistenza di un impedimento dalla conoscenza che se ne ha --> è nel momento della conoscenza che questo potrà produrre i propri effe� pubblicamente. Esistono impedimen� di: Diri�o divino --> si applicano a tu� gli uomini, possono essere valuta� dalla chiesa anche circa il matrimonio legi�mo (tra persone non ba�ezzate) e operano in tu� i tempi Diri�o umano --> riguardano solo i ca�olici, sono susce�bili di dispensa (se prima del matrimonio si conosce l'esistenza di un impedimento dirimente non è possibile effe�uare la celebrazione, ma è possibile rimuovere l'impedimento, si dispensa dalla legge canonica che stabilisce questo impedimento) IMPEDIMENTO DI PARENTELA O CONSANGUINEITÀ La consanguineità in linea re�a impedisce il matrimonio all'infinito. La consanguineità in linea collaterale impedisce il matrimonio fino al quarto grado compreso. Il quarto grado riguarda i primi cugini, questo è un impedimento dirimente di diri�o umano e quindi susce�bile di dispensa. Se valutate le circostanze questo matrimonio è opportuno che venga fa�o si chiederà all'autorità ecclesias�ca di dispensare dall'impedimento di parentale e sarà possibile a par�re dal terzo grado in linea collaterale e cioè a par�re dal matrimonio tra zia e nipote. L'impedimento di parentale è di diri�o divino naturale fino al secondo grado in linea collaterale, il terzo e il quarto grado sono impedimento idi diri�o umano, quindi susce�bile di dispensa. Se la dispensa manca chiaro che quel matrimonio è contra�o in presenza di un impedimento ed è nullo. La dispensa deve essere data prima della celebrazione del matrimonio. ETA' Non può essere validamente contra�o il matrimonio tra persone che abbiano di 14 anni per la donna, 16 per il maschio. È previsto che le conferenze episcopali nazionali possano fissare un età superiore a questa minima stabilità dal codice, per la lecita celebrazione del matrimonio, no per la valida celebrazione del matrimonio. C'è da dis�nguere tra liceità e validità. L illiceità del matrimonio impedisce la celebrazione tu�avia se la celebrazione avviene comunque il matrimonio è validamente celebrato e non vi sono conseguenze sul piano giuridico. Quindi l'illiceità è una situazione di diri�o che impedisce la celebrazione, ma non la rende nulla. Si parla di impedimen� impedien�, che impediscono al celebrazione ma non rendono nullo il consenso. A differenza degli impedimen� dirimen� che non solo impediscono la celebrazione, ma la rendono anche nulla. 14 e 16 anni sono l'età minima che cos�tuiscono un impedimento dirimente. La conferenza episcopale italiana prevede che il matrimoni vada contra�o alla maggiore età, come stabilisce la legge civile. Questa è però una condizione di liceità del matrimonio, il matrimonio celebrato al di so�o di questa età stabilita dalla conferenza episcopale, ma rispe�ando l'età minima dei 14 e 16 è illecito ma valido. Quindi legi�mamente il parroco può rifiutarsi di assistere al matrimonio di minorenni perché è una celebrazione illecita, che può essere resa lecita dalla licenza provvedimento dell'autorità ecclesias�ca che rimuove l'impedimento impediente, cioè che rimuove la causa di illiceità del matrimonio. La licenza si differenza dalla dispensa che rimuove un impedimento dirimente. 2 provvedimen� dell'autorità ecclesias�ca circa gli impedimen�: • Licenza rimuove un impedimento impediente cioè autorizza la celebrazione di un matrimonio che altrimen� sarebbe illecito • Dispensa rimuove un impedimento dirimente di diri�o umano Al di so�o dell'età minima non è possibile contrarre matrimonio è quello sarebbe nullo --> nessuna dispensa sarebbe u�lizzabile. Se due sogge� che hanno 17 anni volessero contrarre matrimonio, c'è un impedimento impediente per il quale serve una licenza. Il parroco o non assiste al matrimonio o chiederà la licenza al vescovo per poter celebrare il matrimonio di due minorenni. VINCOLO DI PRECEDENTE MATRIMONIO Non può essere celebrato il matrimonio di chi è legato da un precedente vincolo matrimoniale valido per il diri�o canonico. Noi potremmo trovarci in presenza di un precedente matrimonio che è valido per la legge civile e non per la legge canonica --> questo non cos�tuisce un impedimento dirimente. Esempio: Se io sono sposato con Tizia, non posso fintantoché sono sposata con lei, sposarmi con Caia c'è un vincolo matrimoniale valido. Se rimango vedovo --> non c'è vincolo matrimoniale perché questo si è dissolto con la morte, quindi posso contrarre un nuovo matrimonio. Se il precedente matrimonio è stato dichiarato nullo il vincolo matrimoniale non è mai esis�to quindi possono s�pulare un nuovo matrimonio. Se il vincolo è dissolto con il divorzio (la chiesa non riconosce il divorzio) la persona che ha contra�o matrimonio concordatario poi si è separata e ha divorziato. Qui il divorzio libera so�o il profilo civile, ma non certo so�o il profilo canonico. Quindi chi è divorziato non può contrarre un nuovo matrimonio canonico (logica conseguenza dell'indissolubilità del matrimonio) Vincolo di precedente matrimonio civile Io ca�olico posso aver contra�o il mio primo matrimonio civilmente, è un matrimonio valido per lo stato, non certo per la chiesa. È un matrimonio nullo perché manca della forma canonica, per cui è un non matrimonio che non impedisce che io contragga un matrimonio canonico con un'altra persona. Non è che la chiesa non consideri in assoluto quel matrimonio civile, lo considera un impedimento impediente per il quale è necessaria una licenza, mentre non sarà possibile o�enere una dispensa per l’impedimento di un vincolo matrimoniale valido. Esempio: non posso dire “sono legato da un vincolo di precedente matrimonio valido per la chiesa, ormai ci siamo separa�, divorzia� e voglio risposarmi in chiesa” non possono o�enere la dispensa per quel vincolo perché è un vincolo di diri�o divino, la chiesa non lo può dispensare. Se, invece, io sono legato da un vincolo di matrimonio valido solo per lo stato e non per la chiesa non ho nessun impedimento di diri�o divino --> quel matrimonio dal punto di vista canonico non c’è. Tu�avia la chiesa si rende conto che dal punto di vista civile io posso essere legato da obbligazioni nei confron� di chi ho sposato civilmente e quindi ha stabilito che il vincolo civile cos�tuisca un impedimento impediente, cioè impedisca la lecita celebrazione del matrimonio. Esempio: se io sposato civilmente voglio contrarre matrimonio canonico con un’altra persona – il parroco deve chiedere la licenza al vescovo,il quale valuterà la situazione, Esempio: caso in cui per il precedente matrimonio civile si era in a�esa della pronuncia di divorzio ma nel fra�empo c’era una gravidanza in arrivo, gli sposi volevano contrarre matrimonio, il vescovo ha autorizzato la celebrazione. Ovvio che quando il divorzio è avvenuto il vincolo civile è dissolto e non cos�tuisce neppure un impedimento impediente per la celebrazione canonica. Finché permane il vincolo civile(quindi in a�esa di divorzio) non è lecita la celebrazione, bisogna rimuovere questa illiceità a�raverso una autorizzazione, che può anche non essere data. NB per lo stato è del tu�o lecita una nuova celebrazione religiosa che rientra nella sfera della libertà individuale. Non comme�e il deli�o di bigamia chi legato da un matrimonio civile contrae un matrimonio religioso. Il deli�o di bigamia si ha quando si contraggono due matrimoni civili. Esempio: se io dal punto di vista civile convivo con una persona, con la quale non contraggo matrimonio rilevante civilmente sono considerato convivente per quei pochi effe� che ha la convivenza oggi nell’ambito civile. Con quella persona io posso essere anche sposato canonicamente e contraggo matrimonio solo religioso --> per lo stato è totalmente irrilevante – non aggiunge niente in più alla situazione di convivenza che per lo stato resta meramente tale. È solo nel momento in cui si chiede il riconoscimento civile del matrimonio religioso che questo assume rilevanza altrimen� resta nella sfera di libertà individuale. Quindi: Il vincolo matrimoniale valido è un impedimento di diri�o divino che produce la nullità di un secondo matrimonio finchè il vincolo non viene dichiarato nullo. Se si tra�a di un vincolo valido solo civilmente, questa è una situazione che incide solo sulla liceità del matrimonio canonico, liceità che può concre�zzarsi a�raverso un provvedimento dell’autorità ecclesias�ca che autorizza quel matrimonio. IMPEDIMENTO DI DISPARITÀ DI CULTO Diversità di religione dei due contraen�. La disparità di culto si ha quando il matrimonio è tra un ca�olico e una persona non ba�ezzata, una persona non cris�ana. Questa situazione impedisce il matrimonio e qualora questo venisse celebrato il matrimonio sarebbe nullo. È un impedimento di diri�o umano, di diri�o ecclesias�co, a stabilirlo è una legge della chiesa che trova ragione nella necessità di tutelare la vita di fede della persona ba�ezzata, che potrebbe trovarsi in una situazione di grave difficoltà nel vivere la propria vita di fede, per l’educazione cris�ana dei figli, sposando una persona non ba�ezzata. È chiaro che se un sogge�o è determinato a sposare una persona non ba�ezzata, dovrà chiedere al vescovo la dispensa da questa legge canonica --> senza la dispensa il matrimonio è nullo. La dispensa verrà data ponendo il ba�ezzato di fronte alle responsabilità che si assume, assumendo l’impegno a fare il possibile perché i figli vengano ba�ezza� ed educa� alla fede ca�olica . C'è una differenza dal codice 1917 che prevedeva come condizione per concedere questa dispensa che la parte non ba�ezzata si assumesse l’obbligo di acconsen�re a che la parte ba�ezzata educasse cris�anamente i figli --> era in qualche modo una forte limitazione della libertà religiosa del non ba�ezzato. Oggi la dispensa viene concessa se la parte non ba�ezzata viene messa al corrente che la parte ba�ezzata ha l’obbligo di fare il possibile per educare alla fede ca�olica i figli. IMPEDIMENTO DI DIVERSITÀ DI CONFESSIONE RELIGIONE CRISTIANA Diverso è il caso di appartenenza a confessioni cris�ane diverse. Se un ca�olico intende sposare una persona ba�ezzata, non ca�olica ma pur sempre cris�ana ci si trova davan� ad impedimento impediente che necessita di licenza del vescovo (= autorizzazione) Se questa autorizzazione non vi fosse e il matrimonio venisse comunque celebrato sarebbe perfe�amente valido. Quindi: diversità di religione (cris�ano e non cris�ano) impedimento dirimente diversità di confessione religiosa cris�ana (cris�ani e cris�ano, ma non ca�olico) impedimento impediente, che necessita di licenza. IMPEDIMENTO DI IMPOTENZA Incapacità di porre in essere un rapporto sessuale completo tra marito e moglie di per sé idoneo alla procreazione. Se il sogge�o nel momento in cui contrae è incapace e lo è per sempre (non si trova in una situazione di mala�a che comporta una impotenza transitoria), contrae invalidamente perché questa situazione rende impossibile l’unione fisica tra i coniugi che è elemento essenziale non solo per l’aspe�o procrea�vo del matrimonio, ma anche per l’aspe�o uni�vo (i due divengono una cosa sola spiritualmente ma anche fisicamente) La do�rina canonica si è posta, all'inizio del secondo millennio cris�ano, il problema della rilevanza della consumazione del matrimonio in ordine al matrimonio stesso. Il tes�s qualificato può delegare un altro sacerdote o diaconi per assistere alle nozze, ma chiunque esso sia necessita della delega da parte di chi ha il compito di assistere alle nozze. La forma canonica di celebrazione del matrimonio è stata introdo�a solo con il Concilio di Trento (XVI secolo), prima non era prevista per il diri�o canonico una forma predeterminata per esprimere il consenso. Il concilio di Trento per evitare il fenomeno dei matrimoni clandes�ni (matrimoni in cui lo scambio del consenso non avveniva pubblicamente) stabilì una forma canonica necessaria per contrarre matrimonio, ossia quella di manifestare il consenso davan� all'ordinario o al parroco proprio di uno dei due nuben� parroco proprio, non quello del luogo. Dal Concilio di Trento al codice del 1917 era possibile che una persona si sposasse davan� al proprio parroco in qualsiasi luogo del mondo. Esempio: la coppia residente a Verona voleva sposarsi a Venezia, doveva portarsi dietro il proprio parroco. Il codice del 1917 ha introdo�o la forma a�ualmente confermata dal codice del 1983 che afferma che si debba contrarre matrimonio davan� al parroco del luogo in cui si contrae matrimonio, anche se non è il proprio parroco. Esempio: se la coppia risiede a Verona e vuole sposarsi a Venezia avrà la necessità di manifestare il consenso davan� al parroco della parrocchia in cui contrae matrimonio. Si dice che il parroco celebra il matrimonio, in realtà il parroco celebra la messa che è collegata al matrimonio, chi celebra le nozze sono gli sposi, sono loro i ministri del sacramento del matrimonio. Il parroco ha solo una funzione di tes�mone. Il vescovo e il vicario generale sono ordinari del luogo e possono assistere alle nozze di chiunque, in tu�o il territorio della diocesi, non fuori da questa. Il parroco può assistere al matrimonio solo nel territorio della propria parrocchia, non al di fuori. Se il consenso viene manifestato davan� a un sogge�o diverso, cioè davan� ad un altro sacerdote o ad un diacono ques� ul�mi necessitano della delega del parroco, senza la delega il matrimonio è invalido. Il codice prescrive che il matrimonio venga celebrato nella parrocchia di uno dei due sposi o nella parrocchia del luogo in cui i due sposi andranno ad abitare sono condizione liceità, ma non di validità. Tanto è vero che se gli sposi decidono di contrarre matrimonio in una chiesa diversa da queste 3 (chiesa dello sposo, chiesa della sposa, chiesa del luogo in cui andranno ad abitare) il parroco del luogo in cui si sposano dovrà essere presente ai fini della validità del matrimonio e per richiedere e ricevere il consenso, però per la liceità necessiterà della licenza di uno di quei 3 parroci. Alla forma canonica sono tenu� tu� i i ba�ezza� nella chiesa ca�olica. Può succedere che vi sia anche un matrimonio misto, cioè tra un ca�olico e una persona non ca�olica (sia essa ba�ezzata o addiri�ura non cris�ana). Chiaro che la persona non ca�olica può avere una certa avversione a celebrare un matrimonio nella forma religiosa, può addiri�ura essere contrario. È sufficiente che solo uno dei due sia vincolato alla forma canonica, se uno dei due sposi è ca�olico si celebra il matrimonio seguendo la forma canonica. La forma è comunque un requisito di legge umana, non di diri�o divino, sicché si può essere dispensa� dall'osservanza della forma canonica, ma bisogna chiederlo. Esempio: io mi fidanzo con una persona non cris�ana, sarebbe precluso il matrimonio dal punto di vista canonico --> devo innanzitu�o o�enere una dispensa per disparità di culto, essendo questa non cris�ana, ma dovrò rispe�are la forma canonica. Se il nubente non cris�ano si rifiutasse di celebrare il matrimonio davan� ad un prete ca�olico si dovrà richiede di essere dispensa� anche dalla forma canonica. Quindi non è de�o che non ci possano essere dei matrimonio celebra� secondo il rito civile che sono per la chiesa perfe�amente validi: possono essere matrimoni tra persone non ca�oliche. Nella chiesa protestante il matrimonio non è un sacramento. Anche se si suggerisce di celebrarlo davan� al proprio pastore, due protestan� possono sposarsi davan� la sindaco per la loro comunità religiosa il consenso manifestato davan� al sindaco non cos�tuisce elemento di validità o invalidità del matrimonio. Quel matrimonio tra due persone non ca�oliche, qualunque sia la forma in cui viene celebrato, per la chiesa è perfe�amente valido e cos�tuisce un impedimento ad un successivo matrimonio. Esempio: Tizio e Caia protestan� si sposano davan� al sindaco. Per la chiesa, essi in quanto ba�ezza�, hanno contra�o matrimonio, che è anche un sacramento ed è indissolubile. Quindi se i due divorziano e uno dei due vuole sposarsi con una persona ca�olica non sarà possibile quel matrimonio perché c'è impedimento di vincolo, è un vincolo indissolubile. Non è de�o che un matrimonio civile non sia riconosciuto dalla chiesa; non è riconosciuto il matrimonio civile di chi è obbligato alla forma canonica. Esempio: Se due ca�olici contraggono matrimonio civile senza alcuna dispensa dalla forma canonica, quel matrimonio la chiesa è invalido. E quindi non cos�tuisce un ostacolo per un successivo matrimonio, perché non è un matrimonio valido per dife�o di forma. Se io mi sposo civilmente con Tizia, in quanto ba�ezzato nella chiesa ca�olica è un matrimonio che per la chiesa nullo. Quindi se poi io volessi sposarmi con Caia canonicamente non ci sarebbe alcun ostacolo a questo secondo matrimonio, salvo la liceità del matrimonio. La sussistenza di un vincolo civilmente valido di matrimonio non rende nullo il matrimonio successivo, ma lo rende illecito. Finché io sono sposato con Tizia non posso lecitamente sposarmi in chiesa con Caia, dovrò in caso o�enerne una licenza. Nel caso riuscissi a farlo il secondo matrimonio sarebbe perfe�amente valido, perché il primo è nullo per dife�o di forma. DIRITTO ECCLESIASTICO MATRIMONIO CONCORDATARIO Is�tuto introdo�o nell'ordinamento italiano dagli accordi intervenu� tra Italia e Santa sede nel 1929 Nel 1929 l'Italia ha so�oscri�o due accordi con la Santa sede: Tra�ato lateranense Concordato lateranense Si chiamano lateranensi perché so�oscri� nel Palazzo del Laterano, a Roma. Insieme si parla meglio di Pa� Lateranensi, so�oscri� l'11 febbraio 1929. I Pa� Lateranensi hanno posto fine alla "ques�one romana", alla estrema difficoltà di rappor� per non dire alla confli�ualità tra Stato e Chiesa, conseguen� alla presa di Roma. Nel 1870 l'Italia occupa la ci�à di Roma, che era l'ul�mo lembo dello Stato pon�ficio. Il movimento risorgimentale,che ha a�raversato la seconda metà dell'O�ocento, mirante a unire l'Italia e quindi a far scomparire la frammentazione poli�ca tra tan� sta� e staterelli, che cara�erizzavano l'Italia geograficamente intesa. Pio IX fu l'ul�mo papa-re. La Santa sede subì come un sopruso l'intervento armato italiano per prendere Roma. Con la Breccia di Porta Pia gli italiani entrarono a Roma e lo stato pon�ficio scomparve per debella�o. Il papa si trovò quindi nella condizione non più di sovrano territoriale ma di suddito del Re di Italia. Senza nulla togliere alle sue preroga�ve sul piano canonico, sul piano poli�co era sogge�o alla legge come qualsiasi altro sogge�o presente sul territorio italiano. Già 1865 era stato approvato il codice civile dove era stato introdo�o l'is�tuto del matrimonio civile obbligatorio. Nel territorio italiano l'unico matrimonio valido era quello celebrato nella forma civile. Mentre nei secoli preceden� il matrimonio era monopolio ecclesias�co, a par�re dal 1865, con il nuovo codice civile chi voleva contrarre matrimonio davan� allo stato doveva contrarre necessariamente matrimonio civile, altre forme di matrimonio non erano più riconosciute. Questa situazione perdurò fino al 1929. Chi avesse voluto contrarre matrimonio sia davan� alla chiesa sia davan� allo stato era costre�o a fare due celebrazioni: una in chiesa una in municipio Questo accade in qualsiasi ordinamento che non ha rappor� concordatari con la Chiesa ca�olica o non riconosce le forme religiose di celebrazione del matrimonio.. Nel 1929 con i Pa� lateranensi si pone fino alla "ques�one romana", nel tra�ato si decide di is�tuire lo stato Ci�à del Va�cano. È un vero e proprio stato, seppur circoscri�o territorialmente a San pietro e so�oposto alla sovranità della Santa sede. Nel concordato si regolarono i rappor� tra Italia e Chiesa ca�olica in Italia. Venne introdo�o l'insegnamento obbligatorio della religione ca�olica nella scuola pubblica e altri is�tui�. Tra ques� il più significa�vo è appunto l'is�tuto del matrimonio concordatario L'ar�colo 34 del Concordato lateranense disciplinava l'is�tuto del matrimonio concordatario, poi nel 1984 il concordato è stato modificato e rinnovato. A�ualmente l'ar�colo 8 di questo nuovo accordo disciplina l'is�tuto. È il matrimonio contra�o secondo il diri�o canonico, che o�ene effe� civili mediante la trascrizione nei registri dello stato civile. Chi contrae matrimonio davan� alla chiesa PUÒ vedere riconosciuto civilmente questo matrimonio, mediante la trascrizione. Una volta avvenuta la trascrizione in matrimonio acquista effe� civili fin dal momento della celebrazione canonica e produce gli effe� del matrimonio disciplinan� dalla nostra legge civile. L'is�tuto del matrimonio concordatario prevede non solo la rilevanza del matrimonio, ma anche delle sentenze canoniche di nullità di matrimonio, mediante il passaggio davan� alla Corte di appello italiana. Quindi da un lato c'è la rilevanza del matrimonio e dall'altro quella delle sentenze di nullità matrimoniale. Anzi nel concordato del 1929 era espressamente prevista una riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesias�ci per la nullità dei matrimoni concordatari. Chi sceglieva il matrimonio concordatario non avrebbe poi potuto chiedere la nullità del matrimonio ai tribunali civili, ma avrebbe dovuto necessariamente rivolgersi ai tribunali ecclesias�ci. Il giudice civile perdeva ogni competenza a tale riguardo. La situazione conseguente all'introduzione del matrimonio concordatario era la seguente: nel nostro ordinamento veniva introdo�o un principio di "pluralità matrimoniale", cioè la possibilità di addivenire diverse forme di celebrazione di matrimonio e a diverse discipline. Matrimoni civile disciplinato dal codice civile, celebrato nella forma ordinaria davan� al sindaco del luogo in cui si contraeva il matrimonio. Matrimonio religioso matrimonio davan� ad un ministro di culto, che rimaneva tale senza alcuna rilevanza per lo stato. Questa era una possibilità che c'era pure durante al vigenza dell'ordinamento precedente, dopo il codice civile del 1865 c'era il matrimonio civile che era obbligatorio: se il sogge�o voleva contrarre matrimonio davan� allo stato doveva passare a�raverso questa celebrazione, ma non era eliminata la possibilità di fare un matrimonio religioso, che rimaneva meramente tale, cioè per lo stato non era neppure considerato matrimonio. Il Concordato del '29 elimina il cara�ere obbligatorio del matrimonio civile, il matrimonio civile non è più l'unica forma di celebrazione del matrimonio, perché si viene ad affiancare al matrimonio concordatario. Matrimonio concordatario matrimonio celebrato secondo il diri�o canonico che o�ene effe� civili mediante la trascrizione. Matrimonio davan� ad un ministro di culto aca�olico previsto dalla legge sui cul� ammessi sempre del 1929. È una forma diversa di celebrazione del matrimonio civile, invece di manifestare il consenso davan� al sindaco lo si manifesta davan� a un ministro di culto di una confessione non ca�olica però ammessa nello Stato. L'a�o di matrimonio vieni a poi inviato dal ministro di culto al comune per la trascrizione. È un matrimonio diverso da quello concordatario perché non è disciplinato dalle norme confessionali, ma solo dal diri�o civile. Mentre il matrimonio concordatario è disciplinato dal diri�o canonico. Il matrimonio religioso senza effe� civili rimaneva una possibilità rimessa alla volontà delle par�, ma per lo stato non esisteva come matrimonio. Questa situazione è sostanzialmente la stessa che noi ritroviamo oggi anche dopo la modifica del concordato, intervenuta nel 1984 grazie all'accordo di Villa Madama. Il matrimonio davan� a ministri di culto non ca�olici è ancora previsto. Vi sono inoltre anche i matrimoni previs� dalle intese cioè gli accordi tra stato e confessioni non ca�oliche (ebrei, valdesi) previste dall'ar�colo 8 cos�tuzione. Le intese prevedono quasi sempre un matrimonio celebrato davan� ad un ministro di culto di quelle confessioni - anche questa è una forma diversa di celebrazione del matrimonio civile, perché il matrimonio in se e per se è disciplinato esclusivamente dal diri�o civile e non da quello confessionale. Diversamente dal matrimonio concordatario che è disciplinato dal diri�o canonico. Il matrimonio concordatario si dis�ngue dagli altri matrimoni di fronte ai ministri di culto perché oltre ad esservi la possibilità di riconoscere il matrimonio canonico c'è anche la possibilità di riconoscere le sentenze ecclesias�che di nullità matrimoniale. Oggi per il ci�adino italiano ci sono una pluralità di regimi matrimoniali che possono riguardare solo la forma, ma possono riguardare anche la sostanza, come nel caso del matrimonio concordatario e nel caso dei matrimoni celebra� all'estero. Il nostro ordinamento riconosce i matrimoni celebra� all'estero, secondo le norme del diri�o straniero. Il matrimonio concordatario è possibile celebrarlo in Italia; il matrimonio canonico celebrato all'estero non può essere riconosciuto in Italia come matrimonio concordatario. DISCIPLINA È riconosciuta la totale libertà per un ca�olico di scegliere una di queste forme di celebrazione. Esempio: in Spagna fino al1977 c'era un concordato che obbligava i ca�olico alla forma canonica del matrimonio. Uno spagnolo ca�olico fino al 1977 non poteva contrarre matrimonio civile, solo concordatario. Ci possono essere situazioni che sovrappongono o affiancano degli status diversi per la medesima persona. Se io ca�olico contraggo matrimonio civile faccio un matrimonio valido per lo stato, nullo per la chiesa per dife�o di forma. Se io faccio un matrimonio solo religioso farò un matrimonio valido per la chiesa e inesistente per lo stato. Se io faccio matrimonio concordatario faccio un matrimonio che vale sia per la chiesa che per lo stato, posso poi concludere questo matrimonio con il divorzio, il quale si porrà solo su un piano civile e non certo sul piano canonico. Quel medesimo matrimonio che due sogge� contraggono davan� a Dio e davan� agli uomini può avere vicende diverse nei due ordinamen� perché può cessare nell'ordinamento civile con il divorzio. Esempio: se due persone divorziano potranno riscontrare matrimonio solo civile, no canonico ne concordatario. Quindi non è de�o che la vicenda di un matrimonio celebrato concordatariamente sia la medesima davan� allo stato e davan� alla chiesa. Questo potrà cessare sul piano canonico con la dichiarazione di nullità canonica davan� a un tribunale ecclesias�co, che può avere effe� civili. Questa è una novità tra il Concordato del 1929 e quello del 1984 perché mentre durante la vigenza del concordato del 29 sostanzialmente le sentenze canoniche di nullità venivano tu�e riconosciute civilmente in modo pressoché automa�co, oggi è previsto un procedimento di delibazione, ossia di valutazione della sentenza canonica da parte della Corte di appello che effe�ua alcuni controlli per dare effe� civili alla sentenza ecclesias�ca e non è de�o che sempre li abbia. Nel 1929 il matrimonio civile, disciplinato ancora dal codice del 1865, non conosceva il divorzio. Era un matrimonio civile indissolubile. Il divorzio entra nel nostro ordinamento nel 1970, prima c'era solo la separazione. Per chi aveva fa�o il matrimonio concordatario c'era la possibilità di avere la nullità canonica, molto più ampia della nullità civile. L’is�tuto del matrimonio concordatario comprende l’a�ribuzione di effe� civili: • sia alla celebrazione del matrimonio fa�a secondo il diri�o canonico • sia alle eventuali sentenze di nullità matrimoniali pronunciate dai tribunali ecclesias�ci Se due persone intendono contrarre matrimonio secondo il sistema concordatario si devono rivolgere al parroco del luogo dove dovranno contrarre matrimonio il quale chiede al comune, nel cui territorio si trova la parrocchia, il NULLA OSTA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO si tra�a di nulla osta che non è un’autorizzazione che viene data dal comune al parroco, semplicemente è una comunicazione che sarà celebrato un matrimonio in seguito al quale verrà richiesta la trascrizione nei registri di stato civile. Da parte del comune si procede alle PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI (sono le stesse pubblicazioni che si farebbero per un matrimonio civile), dopodichè se non vengono sollevate opposizioni alla celebrazione del matrimonio (chiunque abbia �tolo potrebbe opporsi alla celebrazione del matrimonio – es. chi è legato da vincolo di matrimonio con un dei due sogge� che pubblicano con intenzione di contrarre matrimonio). L’ufficiale di stato civile è il sindaco – concretamente nei comuni c’è un ufficio anagrafe che si occupa di queste cose e l’adde�o all’ufficio anagrafe assolve a tu�e queste incombenze. Ci può essere anche un sogge�o delegato dal sindaco per effe�uare queste formalità rela�ve al matrimonio. Una volta rilasciato il nulla osta il parroco procede alla CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO secondo le norme di diri�o canonico, durante la celebrazione viene data le�ura degli ar�coli del c.c. che riguardano i diri� e i doveri dei coniugi (non è questa le�ura che a�ribuisce effe� civili al matrimonio, è una formalità alla quale il parroco è tenuto proprio perché si tra�a di matrimonio che acquisirà effe� civili). Il parroco, in occasione della celebrazione, può anche essere des�natario delle dichiarazioni dei nuben� che si possono fare anche nell’a�o di matrimonio civile ad es. la scelta del regime patrimoniale della famiglia oppure si possono riconoscere i figli naturali. Effe�uata la celebrazione, viene reda�o per iscri�o L’ATTO DI MATRIMONIO IN DUPLICE COPIA e una copia viene inviata dal parroco all’ufficiale di stato civile del comune – non al comune di appartenenza degli sposi ma al comune nel cui territorio si trova la parrocchia. Esempio: gli sposi potrebbero essere anda� a contrarre matrimonio chissà dove, ma le incombenze rela�ve alla trascrizione gravano sul comune nel cui territorio si trova la parrocchia dove si è celebrato il matrimonio La trasmissione dell’a�o con richiesta di trascriverlo nei registri di stato civile REGISTRI MATRIMONIALI • prima parte – vengono registra� i matrimoni civili • seconda parte –vengono trascri� i matrimoni celebra� davan� al ministro di culto TRASMISSIONE deve avvenire entro 5 gg – termine da osservarsi perentoriamente perché se la trasmissione avvenisse oltre il quinto giorno, si a�va una disciplina diversa che è quella della trascrizione tardiva. Entro 5 giorni il parroco trasme�e l’a�o, l’ufficiale di stato civile è tenuto a trascrivere l’a�o nei registri dello stato civile nelle 24h successive alla ricezione dell’a�o – se capitasse che prescrive oltre le 24h, il termine non è perentorio in questo caso. Quello che interessa rilevare è che la trascrizione opera retroa�vamente cioè fin dal momento della celebrazione del matrimonio. E’ importante rilevare questa retroa�vità della trascrizione: gli sposi acquisiscono lo stato coniugale fino dal momento della celebrazione e non dal momento della trascrizione. Esempio: ipotesi sfortunata che dopo il matrimonio uno dei due muoia prima che avvenga la trascrizione – prima che avvenga la trascrizione i due non sono ancora marito e moglie davan� allo stato, lo sono davan� alla chiesa perché hanno effe�uato la celebrazione, davan� allo stato lo divengono nel momento della trascrizione ma la trascrizione quando avviene opera retroa�vamente. Esempio: se il 1 di o�obre i due sogge� contraggono matrimonio, il parroco trasme�e regolarmente l’a�o entro il 6 di o�obre, uno dei due muore il 3 – il supers�te che verosimilmente sarà la moglie, acquista i diri� successori del coniuge perché avvenuta la trascrizione, questa opera retroa�vamente, e quindi gli effe� del matrimonio si producono fin dal momento della celebrazione quindi il coniuge supers�te potrà vantare i diri� successori del coniuge che altrimen� non sarebbero invocabili sulla base del mero stato canonico di coniuge. L’effe�o retroa�vo della trascrizione si ha anche nel caso di trascrizione tardiva e cioè quella che avviene quando la trasmissione dell’a�o viene fa�a dal parroco oltre i 5 gg – la tardività della trascrizione non è determinata dal momento in cui la trascrizione avviene ma è determinata dal momento in cui il parroco trasme�e l’a�o Esempio: se io divorzio da mia moglie, un matrimonio che ha prodo�o effe� c’è stato - cesso di essere suo marito da adesso in poi ma non posso cancellare il fa�o di esserlo stato. Dal punto di vista economico posso essere gravato da un assegno di mantenimento a suo favore se le nostre condizioni economiche sono notevolmente disparitarie. Il presupposto di un assegno di divorzio è l’esistenza di un valido matrimonio. Se matrimonio non c’è stato, cioè è stato fa�o ma era nullo, viene meno questo presupposto e non potrò vedermi gravato di questo assegno di mantenimento. Questo è un criterio altamente spirituale che ispira mol� sogge� a chiedere la derivazione della sentenza ecclesias�ca. C’è chi intraprende una nullità canonica e poi una derivazione proprio un fine di ordine economico. Esempio: uno potrebbe dire di essersi sforzato a suo tempo per fare il matrimonio religioso perché è allergico ai pre� ma l’insistenza delle famiglie lo ha costre�o, in questo momento gli sarebbe sufficiente il divorzio ma l’avida di sua moglie chiede un assegno di mantenimento cospicuo, allora se è possibile liberarsi da questo obbligo procediamo con la nullità canonica e poi con la derivazione. CAUSE CANONICHE DI NULLITÀ MATRIMONIALE – PROCESSO CANONICO DI NULLITA’ MATRIMONIALE Per l’Italia valgono delle norme canoniche par�colari che a�ribuiscono la competenza a giudicare della nullità del matrimonio a tribunali ecclesias�ci regionali mentre in genere, per il resto del mondo, sono i tribunali ecclesias�ci diocesani a pronunciarsi sulla nullità. Le regioni ecclesias�che non corrispondono alle regioni civili. Esempio: alle regioni civili di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Tren�no Alto Adige corrisponde un’unica regione ecclesias�ca Triveneto che ha un proprio tribunale ecclesias�co Triveneto – una corrispondenza quasi esa�a con la regione civile c’è in Lombardia. Il Tribunale ecclesias�co regionale si pronuncia in prima istanza sulla cause di nullità introdo�e necessariamente da almeno una delle par�, la domanda di nullità viene fa�a da uno dei due coniugi, l’altro può aderire oppure opporsi, certo deve essere messo a conoscenza dell’inizia�va dell’altra parte in modo che possa difendersi e far valere le proprie ragioni. Nel processo canonico, oltre alle par�, vi è anche la c.d. parte pubblica – sorta di pubblico ministero che si chiama difensore del vincolo che ha il compito di opporsi alla dichiarazione di nullità adducendo le ragioni di fa�o di diri�o che, a suo avviso, contrastano con la dichiarazione di nullità – se non ci sono queste ragioni il difensore del vincolo dirà che non ha nulla da osservare, si oppone solo se vi sono delle ragioni, deve comunque evidenziare ai giudici le ragioni che a suo avviso non danno per dimostrata la nullità del matrimonio. Il collegio giudicante è composto da tre giudici ma concretamente l’istru�oria verrà svolta da uno dei tre. Nei tribunali ecclesias�ci i giudici sono sacerdo� ma uno dei tre può essere anche un laico. Le par� hanno diri�o a una difesa tecnica cioè di un avvocato abilitato al patrocinio davan� ai tribunali ecclesias�ci. Le par� possono avvalersi di una difesa tecnica, tu�avia non sono obbligate a farlo, possono stare un giudizio anche da sole. In genere è la parte a�rice che sta con un avvocato, la parte convenuta che può non essere interessata non nomina un avvocato né viene nominato un avvocato d’ufficio. Per poter svolgere l’a�vità di avvocato nel tribunale ecclesias�co bisogna aver fa�o un percorso di studi presso una università ecclesias�ca. Non è sufficiente né necessaria una laurea in giurisprudenza, ma serve una laurea in diri�o canonico conseguita in una università ecclesias�ca. Poi l’avvocato per essere ammesso all’albo deve avere dei requisi� morali. In Italia ci sono solo a Roma delle facoltà di diri�o canonico, da qualche anno c’è anche a Venezia. Il tribunale ecclesias�co si pronuncia sulla nullità o meno del matrimonio. La sentenza si conclude così: “consta della nullità del presente matrimonio oppure non consta della nullità del presente matrimonio” Questo è il primo round del processo canonico; se si conclude con la nullità si a�va necessariamente un secondo round che ha il tribunale ecclesias�co regionale d’appello – la sentenza va d’ufficio trasmessa al tribunale ecclesias�co regionale al proprio tribunale d’appello il quale valuterà nuovamente la vicenda matrimoniale e potrà confermare o meno la decisione. La riforma avviata da Papa Francesco ha nominato una commissione per la revisione delle norme del processo matrimoniale canonico. L’orientamento è quello di abolire il secondo grado obbligatorio e cioè di fermarsi al primo, il secondo c’è se c’è un appello delle par�. PROCESSO CANONICO DI NULLITA’ MATRIMONIALE A�ualmente si prevede una duplice istanza necessaria. Ci sono due gradi del processo canonico di nullità necessari. Una volta che il tribunale ecclesias�co di prima istanza si è pronunciato per la nullità del matrimonio canonico gli a� processuali e la sentenza vanno trasmessi d’ufficio al tribunale di secondo grado che riesamina la ques�one fa�a ogge�o di giudizio e può ritenere di confermare la sentenza di primo grado con decreto di conferma oppure può ritenere necessario acquisire ulteriori elemen� probatori e quindi viene aperta una nuova istru�oria e a conclusione c’è una sentenza di conferma oppure no. Se il tribunale di seconda istanza conclude in modo diametralmente opposto a quello di prima istanza e quindi ri�ene che il matrimonio sia valido siamo di fronte a due sentenze difformi – principio a�ualmente richiesto dal diri�o processuale canonico è la presenza di due sentenze conformi cioè che pronuncino la nullità per il medesimo caso. In questo caso resta alla parte soccombente che aveva chiesto la nullità di accedere ad un terzo grado di giudizio che è davan� al tribunale apostolico della rota romana. Questa è una possibilità che è data alla parte. Ovviamente può anche ritenere di fermarsi li, ma in quel caso il matrimonio rimane valido. Non è che una volta che si è avuta la seconda istanza nega�va la parte sia obbligata a ricorrere al tribunale di terzo grado, lo è se ri�ene di insistere sulla propria richiesta di nullità. • schema del diri�o processuale matrimoniale canonico in termini riassun�vi In generale il codice prevede la competenza • I grado -> tribunali diocesani • I grado -> tribunali metropolitani In Italia valgono norme diverse • I grado -> tribunali ecclesias�ci regionali - tribunali delle regioni ecclesias�che che non corrispondono alle regioni civili che hanno confini e stru�ure diverse es. regione ecclesias�ca Triveneto - comprende le diocesi di Veneto, Tren�no Alto Adige e Friuli Venezia Giulia • II grado -> tribunale ecclesias�co regionale limitrofo - individuato nella norma�va canonica che ha disciplinato queste competenze es. Triveneto il tribunale ecclesias�co regionale di appello è il tribunale lombardo ogni tribunale è competente in primo grado ma lo è anche in secondo grado rispe�o alla regione limitrofa Nel giudizio intervengono oltre alle par� e ai loro avvoca� che devono essere abilita� al patrocinio di fronte al tribunale ecclesias�co, non è sufficiente né è necessario essere avvoca� del foro civile, è necessario essere avvoca� del foro ecclesias�co, interviene il difensore del vincolo che una sorte di pubblico ministero che ha il compito di far valere l’interesse della chiesa alla validità del sacramento del matrimonio. Il collegio giudicante è composto da tre giudici di cui uno può essere anche un laico L’istru�oria viene seguita da solo un giudice il quale poi riferisce al collegio il quale prende la decisione. Le regole che disciplinano il processo canonico sono contenute nel codice e in altri a� norma�vi, in par�colare c’è una istruzione dignitas connubii – disciplina in modo ar�colato il processo matrimoniale canonico -> rende ancor più specifici i dispos� contenu� nel codice. Il processo segue regole del diri�o canonico, criteri propri del diri�o canonico. Del processo canonico non si interessa l’autorità civile, non interessa all’ordinamento dello stato né la pendenza, né l’esito di un processo canonico di nullità matrimoniale. Nel momento in cui però viene pronunciata una sentenza e di questa si richiede il riconoscimento civile allora ecco che entrano in gioco le norma�ve di natura pa�zia innanzitu�o che prevedono una sorte di controllo da parte degli organi giurisdizionali dello stato circa il procedimento canonico e vedremo in quali termini. Fa�a questa premessa che riguarda in generale il processo canonico vediamo come la sentenza ecclesias�ca possa o�enere effe� civili. RICONOSCIMENTO CIVILE DELLE SENTENZE DI NULLITA’ DEL MATRIMONIO CANONICO Non è obbligo delle par� che hanno chiesto la nullità canonica. Può essere che la sentenza di nullità canonica venga chiesta da uno solo dei coniugi, l’altro può non interessarsi, può opporsi o può invece concordare con la richiesta di nullità -> la posizione processuale delle par� può essere la più diversificata. Una volta che si è esaudito il processo canonico non succede nulla, per lo stato è un fa�o che si colloca su un piano religioso o comunque di un altro ordinamento. L’ordinamento dello stato viene inves�to della ques�one solo su inizia�va di almeno una dello par� . Se l’inizia�va di chiedere un riconoscimento civile è di entrambe la par� -> ricorso congiunto alla Corte d’Appello la quale in camera di consiglio con un procedimento semplificato Il ricorso di rivolge alla Corte d’Appello che è quella nel cui distre�o territoriale si trova il comune presso cui è stato trascri�o il matrimonio -> criterio ogge�vo della collocazione del comune presso cui è stato trascri�o il matrimonio ques�one di cara�ere internazionalis�co -> questa procedura di riconoscimento delle sentenze ecclesias�che è prevista dall’Accordo del 1984, in precedenza il Concordato del 1929 prevedeva un riconoscimento pressochè automa�co, c’era un passaggio comunque a�raverso la Corte d’Appello ma questa veniva inves�ta della ques�one mediante un intervento del tribunale della segnatura apostolica, il quale richiedeva, una volta esaurito il processo canonico, il riconoscimento civile. E’ intervenuta la Sentenza 18 del 1982 della Corte Cos�tuzionale che ha ritenuto necessaria la richiesta delle par� per il riconoscimento civile della sentenza ecclesias�ca. Oggi l’Accordo del 1984 recepisce la Sentenza del 1982 della Corte Cos�tuzionale e afferma che ri�ene necessario l’intervento di almeno una delle par�. Se entrambe le par� chiedono il riconoscimento fanno ricorso congiunto altrimen� si fa un a�o di citazione. La parte che richiede il riconoscimento civile cita davan� alla Corte d’Appello la parte convenuta per richiedere il riconoscimento civile della sentenza ecclesias�ca. Qui siamo nell’ambito di un procedimento civile, non più nell’ambito di un procedimento canonico. Il procedimento di riconoscimento delle sentenze ecclesias�che segue le regole del processo civile L’a�o di citazione introduce un giudizio più complesso rispe�o a quello proposto con il ricorso ma sempre di competenza della Corte d’Appello. Successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo del 1984 sono state modificate le regole del diri�o internazionale privato che riguardano il riconoscimento delle sentenze straniere, sono sta� abroga� gli ar�. 796 797 del c.p.c. che disciplinavano in ques� termini il riconoscimento delle sentenze straniere che oggi possono essere riconosciute a�raverso un procedimento abbastanza semplice -> chi è interessato ad o�enere il riconoscimento di una sentenza di nullità matrimoniale o�enuta da un altro stato la fa trasme�ere all’ufficiale di stato civile del luogo dove si è celebrato il matrimonio il quale annota la sentenza, la trascrive senza la necessità di passare a�raverso un organo di cara�ere giurisdizionale cioè a�raverso la Corte d’Appello – questa semplificazione di procedura non è applicabile alle sentenze ecclesias�che perché la legge che ha introdo�o queste nuove regole circa il riconoscimento delle sentenze straniere è una legge ordinaria dello stato che non ha la forza di modificare l’Accordo del 1984 secondo i principi che abbiamo già visto, deducibili dall’art. 7 c.2 Cost. -> paradossalmente le sentenze ecclesias�che si trovano assogge�ate a una procedura di riconoscimento più gravosa di quella delle sentenze straniere che appunto beneficiano delle previsioni introdo�e nel nostro diri�o internazionale privato che hanno abrogato gli ar�. 796 e 797 del c.p.c. e consentono un riconoscimento sostanzialmente a livello amministra�vo - legge non applicabile rispe�o al riconoscimento di sentenze ecclesias�che perché legge ordinaria che non aveva la forza di modificare il concordato se non a�raverso previo accordo con la Santa Sede che non c’è stato La Corte d’Appello una volta inves�ta del giudizio o mediante ricorso o mediante a�o di citazione deve effe�uare una serie di controlli sulla sentenza ecclesias�ca quindi non c’è più quell’automa�smo che cara�erizzava quel riconoscimento prima della Sentenza della Corte Cos�tuzionale e prima della revisione del concordato. Oggi la Corte d’Appello deve verificare che il giudice ecclesias�co fosse il giudice competente a conoscere della controversia e cioè della nullità del matrimonio concordatario. Non è possibile riconoscere civilmente qualsiasi sentenza ecclesias�ca di nullità matrimoniale ma quelle che riguardino il matrimonio concordatario. Se secondo le regole del diri�o canonico è anche possibile che il tribunale ecclesias�co conosca la nullità di matrimoni non concordatari, non è possibile invece il riconoscimento di tali sentenze. Queste devono riguardare il matrimonio concordatario, per qualsiasi altro matrimonio dichiarato nullo dal Tribunale ecclesias�co, la sentenza non può essere dichiarata nulla dalla Corte d’Appello. es. se un tribunale ecclesias�co avesse riconosciuto la nullità di un matrimonio civile, che per cer� versi e a certe condizioni può anche riconoscere, non potrà la Corte riconoscere quella sentenza La Corte d’Appello verifica inoltre che sussistano tu�e le altre condizioni previste allora dalla legge che erano gli ar�coli del codice di procedura civile poi abroga� che però con�nuano ad avere una loro efficacia in ragione della previsione concordataria e si applicano esclusivamente alle sentenze di nullità di natura concordataria. La Corte d’Appello deve verificare che • la sentenza non contras� con altra sentenza di un tribunale italiano • non penda tra le par� un giudizio per il medesimo ogge�o • Queste due condizioni impongono di valutare il rapporto che può sussistere tra giudizio di separazione, giudizio di divorzio, giudizio di nullità matrimoniale civile che possono essere penden� al momento in cui si chiede la derivazione oppure possono essersi già conclusi con una sentenza passata in giudicato cioè defini�va. Questo procedimento di riconoscimento civile si chiama derivazione delle sentenze ecclesias�che di nullità matrimoniale. Le par� che hanno o�enuto la nullità matrimoniale possono non aver introdo�o in precedenza alcun procedimento civile in relazione al loro matrimonio che potrebbe essere la separazione, oppure il divorzio, oppure la nullità civile perché il nostro codice prevede anche della ipotesi di nullità matrimoniale civile. Noi potremmo trovarci in diverse situazioni di rapporto tra procedimento di derivazione e queste procedure che possono essere in corso o già concluse. La Corte deve verificare che non penda tra le par� un procedimento per il medesimo ogge�o. Il giudizio di derivazione ha il medesimo ogge�o di una di questa cause? No. - separazione -> ha ad ogge�o una pronuncia che autorizza i coniugi a vivere separa� e interrompe diri� e doveri nascen� dal matrimonio pur rimanendo il matrimonio sussistente - il giudizio di separazione si limita a prendere a�o della crisi intercorrente tra i coniugi che potrebbe non essere defini�va, autorizza i coniugi a vivere separa� e stabilisce le condizioni di ges�one dei figli o di tra�amento economico tra le par� - divorzio -> fa cessare/scioglie il vincolo matrimoniale con effe� ex nunc cioè dal momento della pronuncia del divorzio, il giudice del divorzio non si preoccupa né viene inves�to della ques�one della validità del matrimonio, anzi presuppone che il matrimonio sia valido perché lo scioglie – qui si pone già un problema più rilevante: qualche Corte d’Appello ha ritenuto che una volta pronunciato il divorzio e passata in giudicato la sentenza di divorzio non fosse possibile derivare la sentenza ecclesias�ca perché la pronuncia di divorzio, secondo questo orientamento, implicitamente si pronunciava sulla validità del matrimonio - c’è un matrimonio che implicitamente ritengo valido e lo sciolgo perché c’è una crisi irreversibile tra i coniugi - vi sarebbe un contrasto di giudica� tra una sentenza di divorzio che presuppone la validità del matrimonio e la derivazione che riconosce invece la nullità del matrimonio perché la derivazione a�ribuisce effe� civili ad una sentenza ecclesias�ca che dichiara la nullità del matrimonio • Questo orientamento di alcune cor� d’appello è stato completamente contrastato dalla Corte di Cassazione che è giudice di legi�mità – la quale ha ribadito che il giudice del divorzio neppure implicitamente si pronuncia sulla validità del matrimonio, viene inves�to dello scioglimento ma non della ques�one della validità del vincolo, a meno che le par� in giudizio non avessero chiesto: “accertata la validità del vincolo, se ne chiede lo scioglimento”. E’ chiaro che se il giudice fosse stato inves�to della ques�one della validità del matrimonio e avesse ritenuto quel matrimonio nullo, non può pronunciare il divorzio perché il divorzio presuppone logicamente la validità del matrimonio, ma secondo la Corte di Cassazione e secondo l’orientamento della do�rina non c’è neppure la pronuncia implicita. Sarà sicuramente possibile derivare una sentenza ecclesias�ca di nullità matrimoniale anche dopo che è stato pronunciato il divorzio. Il processo di separazione o di divorzio potrebbero essere penden� nel momento in cui si chiede la derivazione allora la derivazione, la pronuncia della Corte d’Appello con cui si riconoscono gli effe� civili della sentenza ecclesias�ca fa cessare la materia del contendere tanto nel procedimento di separazione quanto in quello di divorzio. es. Se Tizio e Caia hanno contra�o matrimonio concordatario, Tizio chiede la separazione, Caia si rivolge al tribunale ecclesias�co e chiede la nullità matrimoniale canonica – la pendenza di questo procedimento non ha nessuna incidenza su separazione, divorzio o nullità civile -> non potrà Caia nel giudizio di separazione, o di divorzio dire “no ma è pendente la causa di nullità canonica per cui io chiedo al giudice di sospendere perché pende un giudizio” -> la pendenza di un giudizio canonico è totalmente irrilevante per lo stato – lo stato non ha alcun interesse di conoscere di questa pendenza quindi non è neppure possibile tecnicamente Il procedimento di separazione ed eventualmente di divorzio procederà secondo le regole del codice civile e del codice di procedura civile senza alcuna incidenza circa gli esi� del processo. Se Caia però o�ene la sentenza di nullità matrimoniale può chiedere la derivazione (= riconoscimento civile). • Se pendono separazione o divorzio vengono interro� dalla procedura di derivazione, cessa la materia del contendere, perché nel momento in cui per lo stato diventa nullo quel matrimonio, non ci sono più i presuppos� né per la separazione né per il divorzio. In quel caso è un giudice dello stato che viene a riconoscere che il matrimonio è nullo, lo riconosce perché è stato stabilito nel processo canonico ma a�raverso questo procedimento la nullità canonica acquisisce effe� civili. Allora il matrimonio è nullo anche per lo stato e per il matrimonio nullo non è possibile chiedere la separazione, né chiedere il divorzio. Sicuramente cessa la materia del contendere. Se la separazione è già stata pronunciata nulla quaes�o perché poi il matrimonio diviene nullo. Con la derivazione non è più possibile pronunciare il divorzio. • se ancora non è stato chiesto il divorzio -> non potrà più essere chiesto • se già è stato chiesto il divorzio e pende il giudizio -> quel giudizio si interromperà • se già è stata pronunciata una sentenza di divorzio -> verrà travolta dalla successiva derivazione della sentenza ecclesias�ca matrimonio stesso o sul matrimonio nel suo complesso. Se riesco a dimostrare nel processo canonico che avevo questa riserva, circa un elemento essenziale del matrimonio, verrà dichiarata nulla. Le cor� d’appello si sono chieste se è possibile riconoscere gli effe� civili di una sentenza ecclesias�ca pronunciata per riserva mentale che non è prevista dal nostro ordinamento, mentre il nostro ordinamento prevede la nullità del matrimonio per simulazione - art. 123 c.c. - non da rilievo alla simulazione unilaterale. La Corte d’Appello ha iniziato a negare la derivazione in ques� casi per contrarietà all’ordine pubblico delle sentenze ecclesias�che. La Corte di Cassazione, però, inves�ta a livello superiore di queste ques�oni ha ritenuto che la riserva mentale è un is�tuto non conosciuto dal nostro ordinamento, sicchè è contraria all’ordine pubblico la sentenza canonica che pronunci la nullità per riserva mentale, tu�avia ha individuato la ra�o di questo disposto cioè la tutela dell’affidamento dell’altra parte che non può vedersi pregiudicata la validità di negozio e del matrimonio perché l’altro aveva delle riserve. Se però affidamento non c’è perché l’altra parte conosceva la riserva mentale o poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza, in questo caso non c’è più nessun affidamento da tutelare e quindi sarà possibile riconoscere la sentenza ecclesias�ca. Oppure può essere anche il caso che la persona in buona fede (= quella che è stata des�nataria della dichiarazione simulata) non intenda avvalersi della tutela di questo affidamento e chieda lei stessa il riconoscimento civile della sentenza ecclesias�ca. In questo caso è pacifico che si potrà riconoscere la sentenza perché non c’è nessun affidamento da tutelare. L’affidamento della parte in buona fede che si è fidata della dichiarazione dell’altra parte va tutelato solo se viene richiesta questa tutela. es. Tizio e Caia, Tizio ha escluso l’indissolubilità del matrimonio senza che Caia ne sapesse nulla - nel momento in cui riesca a dimostrare al tribunale ecclesias�co che ha avuto questa riserva, o�errà la dichiarazione di nullità – se Tizio chiede riconoscimento civile della sentenza ecclesias�ca Caia • potrà opporsi, se vuole, e in quel caso la corte dovrà dire che non può derivare la sentenza ecclesias�ca perché si deve tutelare l’affidamento di Caia che ne invoca la tutela • potrebbe dire “io sono d’accordo che venga derivata” perché a questo punto mi va bene che si dichiari la nullità anche sul piano civile, in questo caso lei non chiede nessuna tutela del proprio affidamento e si potrà senz’altro derivare la sentenza, non c’è nessun ostacolo di ordine pubblico al riconoscimento della sentenza ecclesias�ca • potrebbe essere Caia stessa che chiede la derivazione – in questo caso è pacifico che non c’è nessuna esigenza di tutela dell’ordine pubblico Che interesse ha un sogge�o a chiedere la derivazione? Se in un matrimonio c’è stato divorzio e anche la sentenza di nullità, sul piano civile si è liberi a�raverso il divorzio, ma infa� non è obbligatorio chiedere riconoscimento civile. Se io ho già il divorzio e successivamente o�engo la dichiarazione di nullità è inu�le che io faccia la derivazione, non ne ho interesse perché sul piano civile ho già o�enuto la libertà di stato. L’interesse a derivare può essere duplice • tempis�ca presupposto per il divorzio è che ci deve essere separazione perdurata ininterro�amente per 3 anni -> la derivazione non chiede la previa separazione o il decorso di 3 anni – l’interesse potrebbe essere quello di arrivare più rapidamente alla libertà di stato senza dover a�endere il triennio di separazione • problema di liberarsi di oneri di natura economica nei confron� del proprio coniuge o ex coniuge oppure si potrebbe dire, questo è un sogge�o che non so quanta voglia di lavorare abbia, oppure è una persona sfortunata e disgraziata e per il futuro mi potrei trovare gravato di obbligo di mantenimento anche dopo il divorzio allora è meglio che prima io ponga un rimedio prima che una statuizione di cara�ere economico venga – anche se c’è il divorzio io faccio comunque la derivazione perché non vorrei che in un futuro questa persona si trovasse in condizioni talmente disagiate da dovere io corrispondere gli alimen� • La derivazione può essere mo�vata o da ques�oni di natura o cronologica o economica. contrarietà all’ordine pubblico -> principalmente c’è l’ipotesi di riserva mentale unilaterale che è un ostacolo alla derivazione solo se viene invocato dalla parte in buona fede es. assis�to ha escluso i figli e c’è stata la pronuncia di nullità però è una riserva anche nel processo canonico – la moglie che si è opposta alla dichiarazione di nullità dice “comunque non ne sapevo nulla” – in sede civile se si chiederà la derivazione lei perderebbe l’assegno di mantenimento per cui se sopravviene la derivazione cessa ogni obbligo di natura economica • in realtà il principio affermato dalla giurisprudenza sia delle cor� d’appello sia della corte di cassazione è che la riserva mentale è un ostacolo alla derivazione se conosciuta o se conoscibile con i criteri di ordinaria diligenza Questo sogge�o era stato definito da uno dei tes�moni nel processo canonico un notorio sciupafemmine nel senso che aveva una pluralità di relazioni e questa sapeva perfe�amente che il fidanzato, poi diventato convivente non aveva nessuna voglia di costruire una famiglia e comunque non aveva nessuna intenzione di assumersi impegni rela�vi alla procreazione – questo, siccome lo dicono tu� i tes�moni, anche tes�moni di un certo rilievo, sacerdo� che avevano de�o che non era il caso di celebrare il matrimonio canonico -> sarà un po’ difficile dimostrare, per lei, che la riserva non era conoscibile C’è un ostacolo ulteriore alla derivazione delle sentenze ecclesias�che inventato dalla Corte di Cassazione nel luglio 2014, è un’invenzione che rischia di rendere totalmente vana la derivazione prevista dal Concordato. Quello che non può fare il legislazione ordinario l’ha fa�o la Corte di Cassazione. Invece si dice che anche in caso d’incapacità di contrarre matrimonio dal punto di vista canonico, decorsi tre anni (termine non previsto dalla legge ma individuato dalla Corte attraverso un ragionamento un po’ complesso perché è lo stesso periodo previsto per poter chiedere l’adozione di un figlio) non si può far valere nessun tipo di nullità matrimoniale, compresa l’incapacità che potrebbe perdurare, nel momento in cui viene pronunciata la nullità matrimoniale. In questo modo i giudici di legittimità (Cassazione) hanno radicalmente modificato l’istituto del riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche – cosa che non può fare neppure il legislatore ordinario perché avrebbe la necessità o di un accordo con la Santa Sede o di intervenire mediante una legge costituzionale a colpi di sentenza si è demolita quella che è una parte integrante degli accordi concordatari in materia di matrimonio. Questa sentenza fa acqua da molte parti, il prof ritiene che l’anno prossimo si potrà parlare di una modifica di questa. Questa è una sentenza a S.U. ma solo due mesi prima, la Sezione I della Cassazione aveva detto esattamente il contrario e cioè che il decorrere del tempo non costituisce un ostacolo di ordine pubblico per la derivazione. Si tratta di materia che la giurisprudenza di legittimità sta considerando e vedremo in che termini questi principi affermati dalla Cassazione troveranno traduzione pratica. MATRIMONI CELEBRATI DAVANTI A MINISTRI DI CULTO ACATTOLICI Per quanto riguarda i matrimoni celebrati davanti a ministri di culto acattolici, si tratta di una forma diversa di celebrazione del matrimonio civile. Il matrimonio celebrato davanti al ministro di culto cattolico non è disciplinato per il nostro ordinamento da norme di natura confessionale, sicchè l’eventuale nullità di questo matrimonio sotto un profilo confessionale non ha alcun riflesso in ambito civile, nel senso che quel matrimonio una volta celebrato è disciplinato in tutto e per tutto dal codice civile o dalla legislazione dello stato, le vicende confessionali di quel matrimonio resteranno totalmente indifferenti per lo stato. Quindi chi ha contratto un matrimonio davanti ad un ministro di culto acattolico, matrimonio che sia trascritto nei registri dello stato civile secondo modalità analoghe a quelle che abbiamo visto per la trascrizione del matrimonio davanti al ministro di culto cattolico, per il resto avranno separazione e divorzio senza alcuna incidenza delle vicende confessionali relative a quel matrimonio. Una eccezione (relativa) si può fare per il matrimonio ebraico per il quale potrebbe essere pronunciata la nullità del matrimonio dal tribunale rabbinico di Gerusalemme che è un tribunale religioso ma è anche un tribunale dello stato di Israele quindi quelle sentenze potranno essere riconosciute nel nostro ordinamento in quanto emesse da un tribunale dello stato d’Israele (non in quanto sentenze emesse da un tribunale religioso). Non è un riconoscimento del matrimonio religioso, ma il riconoscimento di quelle sentenze opera secondo il nostro diritto internazionale privato al quale, invece, è sottratta la materia del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche canoniche. Questo vale non solo per le sentenze ma anche per i matrimoni celebrati davanti a un ministro di culto all’estero. Questi saranno riconoscibili in Italia, non in quanto matrimoni religiosi, ma se e in quanto quel matrimonio religioso è riconosciuto in quello stato in cui viene celebrato. Se nello stato X il matrimonio religioso è riconosciuto come forma civile di forma di celebrazione del matrimonio, quel matrimonio potrà essere riconosciuto nel nostro ordinamento come celebrazione civile avvenuta all’estero, non in quanto matrimonio religioso. Lo stesso potrebbe valere per lo stesso matrimonio canonico celebrato in un altro stato che non è riconoscibile nel nostro ordinamento secondo il concordato che riguarda solo i matrimoni canonici celebrati in Italia. Il matrimonio canonico celebrato all’estero varrà nel nostro ordinamento se è riconosciuto dallo stato nel quale è stato contratto e quindi varrà come matrimonio civile e non come matrimonio religioso. PRINCIPI DI DIRITTO ECCLESIASTICO MATRIMONIO CONCORDATARIO – disciplinato dagli accordi concordatari intervenuti tra chiesa cattolica e stato italiano ARTICOLO 7 COSTITUZIONE Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. c.1 - netta separazione tra ordinamento dello stato e ordinamento canonico -> “ciascuno è nel proprio ordine indipendente e sovrano” – sarebbe radicalmente incostituzionale qualsiasi intervento del nostro legislatore che entrasse nell’ambito proprio della chiesa cattolica il problema è quello della definizione di questi ambiti non è che sia sufficiente che la chiesa cattolica qualifichi come appartenente al proprio ambito una determinata materia perché ciò precluda al legislatore italiano di intervenire in quell’argomento es. se il diritto canonico affermasse che i rapporti di lavoro riguardati gli enti ecclesiastici sono materia riservata al diritto canonico lo stato può accettare questa unilaterale definizione dell’ambito appartenente alla chiesa cattolica – rapporti di lavoro sono disciplinati dal nostro c.c., dal nostro codice del lavoro e non rinviano certo al diritto confessionale -> il problema è risolto a monte perché lo stesso diritto canonico dice che i contratti in genere (di qualsiasi tipo) sono rinviati alla legislazione civile – non ha la pretesa di disciplinare i contratti in cui sono parti soggetti appartenenti al proprio ordinamento La definizione degli ambiti compete in buona sostanza all’ordinamento dello stato. art. 7 c.1 e c.2 Cost. sono norme italiane, non sono norme concordatarie, è un articolo della nostra Costituzione e va interpretato secondo criteri propri del nostro ordinamento dire che l’ambito temporale è quello proprio dello stato e l’ambito spirituale è quello proprio della chiesa -> può essere un criterio di diritto ma non è un criterio risolutivo perché ci sono molte materie c.d. materie miste nelle quali c’è l’interesse tanto dell’uno quanto dell’altro ordinamento di esercitare una propria competenza. c.2 aiuta a individuare materie di appunto di interesse misto perché “i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” -> riconosce l’esistenza di materie miste che interessano ad entrambi e quindi mettono in contatto stato e chiesa sono disciplinate da accordi già storicamente individuati = Patti Lateranensi Se noi faccio un confronto tra art. 7 e art. 8 vediamo che entrambi gli articoli fanno riferimento ad accordi tra stato e chiesa cattolica -> art. 7 tra stato e confessioni religiose -> art. 8 ARTICOLO 8 COSTITUZIONE Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. c.1 afferma l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose -> la Costituzione afferma una eguaglianza nella libertà, non pretende un identico trattamento giuridico delle confessioni religiose proprio perchè per la specificità di ciascuna le esigenze possono essere diverse tanto è vero che si prevede poi la possibilità di accordi con ciascuna, accordi che terranno conto della specificità di ciascuna confessione religiosa – quello che importa è che non venga lesa l’eguale libertà, il principio è quello della eguale libertà che non implica un identico trattamento giuridico c.2 libertà di organizzazione delle confessioni diverse dalla cattolica -> le organizzazioni possono organizzarsi secondo proprio criteri, nel momento in cui pretendono un riconoscimento dallao stato questa organizzazione non deve contrastare con l’ordinamento giuridico italiano – è chiaro che se un’organizzazione di natura religiosa si sostanzia in una associazione a delinquere non potrà invocare la propria libertà di organizzazione a livello costituzionale perché in radicale contrasto con l’ordinamento giuridico italiano, anche se ha una ispirazione religiosa c.3 - il legislatore ordinario può disciplinare i rapporti con le singole confessioni religiose diverse dalla cattolica ma non può farlo unilateralmente, necessita di una previa intesa con la rappresentanza della confessione - sarebbe incostituzionale una legge dello stato ordinaria che disciplinasse i rapporti con una confessione religiosa unilateralmente – deve prima stipulare un’intesa - non è che lo stato sia obbligato a stipulare intese perchè può essere che non si raggiunga un accordo politico, il Governo che è l’organo dello stato deputato a stipulare intese con le confessioni religiose potrebbe non raggiungerle o potrebbe non volere una intesa con quella determinata confessione religiosa per motivi politici es. raggiungere un’intesa con l’Islam potrebbe non essere opportuno dal punto di vista politico, quindi non ci ragioniamo neanche -> è una scelta politica che però inibisce al legislatore di disciplinare i rapporti con quella confessione religiosa se non c’è l’intesa non si può disciplinare i rapporti con quella confessione religiosa Il governo fa questa scelta politica oppure può essere la confessione religiosa che fa questa scelta oppure le richieste della confessione religiosa sono talmente inaccettabili dal punto di vista dello stato che non si raggiunge un accordo – i motivi possono essere i più diversi Se il governo è espressione della maggioranza parlamentare nulla quaestio, il Parlamento condividerà la posizione del Governo. Nel momento in cui il Governo, in questa materia fosse in contrasto con la maggioranza parlamentare potrebbe essere un motivo per sfiduciare il governo, dal punto di vista della dinamica del fonti che regolano questi rapporti, l’intesa è conditio sine qua non per disciplinare i rapporti con una confessione religiosa. L’art. 7 della Costituzione riguarda esclusivamente i rapporti con la chiesa cattolica. c.1 riguarda la separazione tra stato e chiesa - implica l’impossibilità di intervenire in ambiti che sono esclusivamente dell’uno o dell’altro ordinamento, a prescindere da accordi c.2 – fa riferimento ai Patti lateranensi e poi alle modifiche dei Patti Lateranensi - qui non si parla di necessità di accordi come nel c. 3 art. 8, qui si dice che “i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”, si fa riferimento a una fonte già esistente C’è una fonte normativa preesistente alla Costituzione cui la Costituzione si riferisce. La Costituzione prevede la possibilità di modificare questi patti e dice che “Le modifiche dei patti, purchè accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” -> questa modalità di espressione normativa ha indotto la dottrina a ritenere che i patti lateranensi fossero stati costituzionalizzati cioè fossero entrati a far parte della Costituzione quantomeno con una resistenza rispetto alla modifica da parte del legislatore ordinario e il legislatore ordinario non può modificare i patti lateranensi unilateralmente ma si diceva anche, da parte della dottrina che questo riferimento esplicito ai patti lateranensi comportava l’impossibilità di assoggettare i patti stessi a sindacato di legittimità costituzionale Il sindacato di legittimità costituzionale si può esercitare nei confronti delle leggi ordinarie o di norme equiparate a tali fonti – quando si ipotizzi il contrasto tra legge ordinaria e costituzione si può sollevare questione di legittimità costituzionale davanti al giudice presso cui pende il giudizio, questo se non ritiene la questione non palesemente infondata, sospende il procedimento e rinvia la decisione alla Corte Costituzionale -> meccanismo studiato nell’ambito del diritto costituzionale La dottrina dice - se l’art. 7 prevede che i rapporti con la chiesa sono regolati dai patti lateranensi, è possibile o no esercitare il sindacato di costituzionalità qualora emergesse un contrasto tra norme di origine pattizia e costituzione? L’orientamento della dottrina era in senso negativo cioè non può essere esercitato perché le norme di origine pattizia godono di una copertura costituzionale. La Corte costituzionale investita di questa questione ha concluso in termini analoghi dicendo che i patti lateranensi godono di una copertura costituzionale che impedisce di esercitare nei loro confronti il sindacato di una copertura costituzionale che impedisce di esercitare nei loro confronti il sindacato di costituzionalità – questo per l’argomento logico che l’assemblea costituente avendo ben presente una fonte con un contenuto già individuato (fonte già prodotta perché i patti lateranensi esistevano già da vent’anni quando è entrata in vigore la Costituzione) ben poteva sapere l’assemblea che vi poteva essere qualche contrasto tra principi dei patti e principi costituzionali e ciò nonostante ha previsto l’art. 7 cioè i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi quindi l’assemblea costituente ha voluto dare ai patti una forza maggiore rispetto a principi costituzionali che da alcuni disposti dei patti venivano derogati, tuttavia la Corte Costituzionale ha ritenuto che non si potesse consentire un contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale sicchè se l’assemblea costituente ha potuto derogare a principi costituzionali citando i patti nell’art. 7, non poteva abdicare ai principi supremi sui quali si fondava l’intero assetto costituzionale sicchè se una norma pattizia contrasta con un principio supremo dell’ordinamento costituzionale (la Carta Costituzionale non parla mai di principi supremi dell’ordinamento, parla di principi fondamentali quindi quali siano questi principi supremi è determinato dall’interpretazione della giurisprudenza costituzionale). In caso di contrasto con i principi supremi prevalgono i principi supremi e si può dichiarare l’incostituzionalità di un disposto pattizio. Cittadinanza vaticana – si acquista in ragione della stabile residenza all’interno dello Stato Città del Vaticano si fa un’eccezione per i cardinali se risiedono a Roma, anche fuori dalla Città del Vaticano, hanno la cittadinanza vaticana poi ci sono tutti i nunzi apostolici cioè i rappresentanti diplomatici della Santa Sede presso gli stati che hanno la cittadinanza vaticana Si applicano le leggi vaticane a ciò che accade all’interno della città del Vaticano o si possono applicare anche all’esterno nel momento in cui il diritto internazionale di un altro stato rinvii alle leggi vaticane. Il Romano Pontefice gode di una posizione personale del tutto singolare nel diritto italiano (indipendentemente dal fatto che egli è un capo di stato – non è solo capo della chiesa cattolica ma è anche sovrano dello Stato Città del Vaticano). Nel diritto italiano, grazie al trattato lateranense, la persona del pontefice viene dichiarata (come faceva la Legge delle Guarentigie) sacra e inviolabile. Questo disposto normativo dal punto di vista giuridico si traduce nella sua esenzione dalla legge penale, se commettesse un reato non ne risponderebbe alla stessa stregua del minore degli anni 14 -> è penalmente incapace. La posizione penale del Papa in Italia si spinge ancora più in là di quella che è la posizione del Presidente della Repubblica che non risponde dei reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, salvo alto tradimento o attentato alla Costituzione. Il Papa non risponde di nessun reato, è penalmente incapace. Come soggetto passivo di reato gode della stessa tutela penale previste per il Capo dello Stato cioè i reati commessi nei confronti del Romano Pontefice sono puniti, in Italia, con le stesse pene previste per i medesimi reati commessi nei confronti del Capo dello Stato. es. attentato al Capo dello Stato è punito nel nostro ordinamento con l’ergastolo - attentato a Giovanni Paolo II nel 1981 - eravamo in Piazza San Pietro quindi in territorio vaticano - il turco attentatore venne catturato immediatamente dalla Polizia italiana che lo portò in un carcere italiano - era la prima volta che capitava un evento di questo genere, trovava applicazione il Concordato, allora la Santa Sede, per risolvere qualsiasi dubbio, chiede all’Italia di procedere - c’era il dubbio che per i reati commessi in Piazza San Pietro, se l’autore viene catturato dalla polizia italiana già si dovrebbe pensare che non è necessaria la richiesta della Santa Sede per procedere, è come se il reato fosse commesso in Italia – ma per risolvere questo dubbio la Santa Sede formalmente chiede all’Italia di procedere -> l’attentatore venne processato in Italia per attentato alla persona del Papa e venne punito con l’ergastolo - il Papa guarì e poi torno nel pieno delle proprie forme e a distanza di molti anni il Presidente della Repubblica concesse la grazia su richiesta dello stesso Papa Giovanni Paolo II - l’attentatore venne incarcerato in un carcere italiano, venne processato dalla Corte d’Assise di Roma e venne condannato all’ergastolo pur non avendo ucciso il Papa ma avendo solo attentato alla sua vita proprio perché si applica questo disposto del trattato lateranense che prevede per la persona del Papa la stessa tutela penale prevista per il Capo dello Stato Questa è l’unica eccezione per persone che hanno un ruolo nell’ambito della Santa Sede o Stato Città del Vaticano. Altri soggetti, siano essi cardinali, vescovi, preti, ecc. non hanno privilegi particolari in ragione del loro status clericale, se commettono un reato sono soggetti alle leggi dello stato come qualsiasi altro cittadino che abbia commesso un reato in Italia. Se commettono un reato all’interno della Città del Vaticano valgono le norme che abbiamo visto. es. due anni e mezzo fa’ quando scoppiò il caso di Vatilix – il maggiordomo di Benedetto XVI sottrasse documenti al Papa che poi fece pubblicare in un libro -> venne processato dal Tribunale dello Stato Città del Vaticano, fu condannato da una pena prevista dal codice penale vaticano anche se poi Benedetto XVI gli concesse la grazia, ma tutto operò nell’ambito vaticano (il Vaticano non ha chiesto all’Italia di procedere) – tra l’altro il maggiordomo era anche cittadino dello Stato Città del Vaticano In genere la posizione/condizione che un soggetto ricopre all’interno della chiesa cattolica non è motivo di privilegio per l’assoggettamento delle leggi penali italiane. Oltre al trattato c’è il concordato che invece riguarda i rapporti tra Italia e chiesa cattolica in Italia quindi al di fuori dello Stato città del Vaticano il Concordato trattava la posizione della chiesa in Italia sotto diversi profili -> un profilo l’abbiamo visto – rapporti tra stato e chiesa nell’ambito del matrimonio - art. 34 - istituiva il matrimonio concordatario Vi erano altri istituti previsti dal Concordato, ad esempio l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, allora previsto come obbligatorio dal Concordato del 1929 che si poteva evitare solo mediante richiesta di esonero. Non dimentichiamo che nel 1929 la religione cattolica era religione dello stato art.1 Statuto albertino Cosa vuol dire che una determinata religione è religione dello stato? i riflessi sono vari – lo stato non è un soggetto fisico che ha una convinzione fideistica in un senso o nell’altro, significava che lo stato qualora avesse voluto avvalersi di cerimonie religiose, si sarebbe avvalso di cerimonie religiose cattioliche un funerale di stato viene celebrato secondo il rito cattolico, salvo non si tratti di un soggetto che non è religioso, c’era una particolare tutela penale previsto per il delitto di vilipendio nei confronti della religione dello stato – il nostro codice penale prevedeva, allora, la tutela penale della religione cattolica aggravata rispetto alla tutela penale di altre confessioni religiose -> al di là di questo non è che i riflessi giuridici fossero granchè rilevanti tanto è vero che poi nell’accordo del 1984 espressamente si è detto che non si ritiene più in vigore l’art.1 dello Statuto albertino (che non era in vigore già quanto entrò in vigore la Costituzione), ma neppure l’art.1 del Trattato lateranense che ribadiva questo principio della religione di stato, però un riflesso era l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica vista come coronamento dell’insegnamento pubblico nell’ambito delle scuole dello stato Concordato del 1929 prevedeva l’obbligatorietà dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, salva l’università Chi non avesse voluto avvalersi di questo insegnamento doveva fare una richiesta di esonero, diversamente da quanto prevede l’Accordo dell’1984 dove c’è l’obbligatorietà dell’attivazione di questo insegnamento ma non più l’obbligatorietà da parte degli studenti di seguirlo – anzi gli studenti possono scegliere se avvalersi di questo insegnamento. La ques�one romana venne risolta mediante l'is�tuzione di un nuovo stato, lo stato Ci�à del Va�cano che è sogge�o alla sovranità del papa e non fa più parte del territorio italiano so�o il profilo poli�co. Per la persona del romano pontefice è prevista una par�colare tutela penale nell'ordinamento italiano che tutela la sua persona con le stesse pene previste per i rea� commessi nei confron� del presidente della Repubblica e per quanto riguarda la possibile qualificazione del pontefice come autore di reato si prevede la sua totale incapacità penale. Il tra�ato lateranense --> disciplina i rappor� tra l'Italia e la Santa sede e lo Stato Ci�à del Va�cano Il concordato lateranense --> riguarda i rappor� tra lo Stato italiano e la Chiesa Ca�olica in Italia. Il Concordato venne modificato e in sostanza sos�tuito dall'accordo di modificazioni del Concordato Lateranense s�pulato a Villa Madama. Tra le diverse disposizioni di questo nuovo accordo ci soffermiamo su quella che prevede il riconoscimento civile degli en� ecclesias�ci. Durante l'epoca precedente al Concordato del 1929, lo stato italiano aveva ado�ato diversi provvedimen� di natura legisla�va avversi agli en� ecclesias�ci, ne aveva soppressi mol� incamerandone il patrimonio (leggi eversive che hanno contribuito ad acuire la distanza e i contras� esisten� tra Stato italiano e Santa sede). Nel 1929 si era prevista la possibilità di riconoscere nuovamente la personalità giuridica ad en� ecclesias�ci, nel 1984 però ribadendo questo riconoscimento si è anche modificata la disciplina. Nel 1929 era prevista la possibilità di riconoscere agli effe� civili qualsiasi ente is�tuito nell'ordinamento canonico. Mentre nell'accordo del 1984 si prevede la possibilità di riconoscere en� che sorgono nell'ordinamento canonico non semplicemente in ragione del loro legame gene�co con l'ordinamento canonico (cioè del fa�o che sorgano nell'ordinamento canonico), ma all'ulteriore condizione che ques� en� abbiano una finalità cos�tuiva ed essenziale di religione o di culto. Tali en� non solo hanno un rapporto gene�co con l'ordinamento canonico ma anche un legame funzionale, poiché hanno una finalità spirituale non solo che accede all'ente stesso ma che ne cos�tuisce una finalità cos�tu�va ed essenziale. L'accordo del 1984 ha enunciato dei principi di massima che poi sono sta� meglio precisa� in un accordo successivo che si è trado�o poi nella Legge 222/1985. Tale legge disciplina compiutamente questo riconoscimento civile degli en� ecclesias�ci. Ques� principi fondamentali sono presen� dell'ar�colo 7 dell'accordo. ARTICOLO 7 DELL'ACCORDO DI MODIFICAZIONI DEL CONCORDATO LATERANENSE "La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'ar�colo 20 della Cos�tuzione, riafferma che il cara�ere ecclesias�co e il fine di religione o di culto di una associazione o is�tuzione non possono essere causa di speciali limitazioni legisla�ve, né di speciali gravami fiscali per la sua cos�tuzione, capacità giuridica e ogni forma di a�vità. Ferma restando la personalità giuridica degli en� ecclesias�ci che ne sono a�ualmente provvis�, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesias�ca o con il suo assenso, con�nuerà a riconoscere la personalità giuridica degli en� ecclesias�ci aven� sede in Italia, ere� o approva� secondo le norme del diri�o canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effe� civili di ogni mutamento sostanziale degli en� medesimi". Si tra�a di una realtà capillarmente presente nel nostro territorio,una realtà quella degli en� ecclesias�ci che spazia dagli en� ecclesias�ci territoriali nei quali si ar�cola la stru�ura stessa della chiesa (diocesi & parrocchie) oppure tu�o il mondo del volontariato, dell'associazionismo, di ispirazione ca�olica. Quando noi parliamo di Riconoscimento civile di en� ecclesias�ci non ci riferiamo solo alla possibilità di una realtà confessionale di o�enerne un riconoscimento civile, non ci sarebbe bisogno di alcun concordato, anzi l'ar�colo 20 della cos�tuzione appunto garan�sce che le realtà che gravitano a�orno alle confessioni religiose non possono subire limitazioni in ordine alla loro cos�tuzione in ragione del fa�o che hanno un cara�ere confessionale, come era invece era successo nel corso dell'800 con la legislazione eversiva che aveva soppresso gli en� in ragione della loro natura ecclesias�ca. Oggi una legge del genere sarebbe incos�tuzionale. Quindi non si pone il problema che un ente che ha una natura confessionale possa usufruire dei diversi strumen� che l'ordinamento predispone per le persone giuridiche. Il problema è invece la possibilità di riconoscere ques� en� con la loro specifica fisionomia confessionale, a�raverso un nuovo �po di ente, ossia l'ente ecclesias�co civilmente riconosciuto. Esso è un genus diverso rispe�o ad associazioni, le fondazioni perché questa �pologia di ente perme�e di prendere in considerazione e di dare rilevanza civile anche alle norme canoniche che disciplinano l'a�vità, la vita e il funzionamento di ques� en�. Esempio: una parrocchia è una comunità di fedeli, individuata a�raverso il domicilio in un determinato territorio, cos�tuita dal vescovo diocesano e affidata alla cura pastorale di un parroco. Dal punto di vista canonico questa comunità ha una propria personalità giuridica, secondo la legge 222/85 può o�enere la personalità giuridica anche davan� allo stato con la qualifica di ente ecclesias�co civilmente riconosciuto. La parrocchia funziona secondo norme di diri�o canonico, ma può compiere anche a�vità di natura patrimoniale. Quindi dovrà u�lizzare gli strumen� che il diri�o civile prevede per questa a�vità di ges�one patrimoniale, ma il diri�o canonico de�a già di per sé alcune norme sulla ges�one patrimoniale degli en� ecclesias�ci. Esempio: Se il parrocco intende alienare un bene immobile della parrocchia deve seguire delle regole stabilite dal diri�o canonico, in par�colare deve avere il parere del consiglio degli affari economici e la licenza dell'autorità diocesana. Queste sono regole contenute nel codice di diri�o canonico. Rilevanza hanno nell'ordinamento civile? Cosa succede se un parroco aliena un bene della parrocchia senza osservare queste regole canoniche? che effe� produce sul piano civile? Il fa�o che la parrocchia sia un ente ecclesias�co civilmente riconosciuto fa si che si a�vi quanto prevede la legge 222/85 sull'amministrazione degli en� ecclesias�ci. Queste realtà possono usufruire degli schemi previste dall'ordinamento in generale oppure possono usufruire della previsione della legge 222/85 e quindi assumere la qualifica di en� ecclesias�ci civilmente riconosciu�. Affinché questo possa avvenire è necessario che vengano rispe�ate le condizioni previste dalla legge stessa. ARTICOLO 1 L 222/85 "Gli en� cos�tui� o approva� dall'autorità ecclesias�ca, aven� sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciu� come persone giuridiche agli effe� civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato". La prima condizione è che si tra� di en� cos�tui� o approva� dall'autorità ecclesias�ca, non è pensabile che possa acquisire tale qualifica un ente che viene is�tuito su inizia�va di un gruppo di fedeli che non passi a�raverso il vaglio dell'autorità ecclesias�ca. Quindi: L'ente viene cos�tuito dall'autorità ecclesias�ca (parrocchia o diocesi) e quindi nulla ques�o. Se viene cos�tuito da altri deve avere l'approvazione da parte dell'autorità ecclesias�ca. Il legame gene�co all'ordinamento canonico viene ribadito dalla legge 222/85 a�raverso la richiesta della cos�tuzione o l'approvazione dell'ente stesso dall'autorità ecclesias�co. La seconda condizione è che l'ente abbia sede in Italia. La terza condizione è che tali en� abbiano finalità di religione o di culto, tale finalità non deve essere semplicemente presente, ma deve cos�tuire la esigono d'essere dell'ente. Deve essere cos�tuiva ed essenziale. In che cosa consiste la finalità di religione o di culto non è meglio precisata dalla legge, che invece all'ar�colo 16 definisce quali sono le a�vità di religione o di culto. La legge esige che l'ente abbia finalità di religione o di culto ma poi provvede a definire quali sono le a�vità di religione o di culto. ARTICOLO 16 L 222/85 "Agli effe� delle leggi civili si considerano comunque: a) a�vità di religione o di culto quelle dire�e all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cris�ana; b) a�vità diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le a�vità commerciali o a scopo di lucro". Non è sufficiente che l'ente eserci� queste a�vità, ma l'esercizio di tali a�vità deve essere la ragione cos�tuiva dell'ente stesso. Esempio: una fondazione si propone tra le altre cose di promuovere il culto di qualche santo. Ciò non è sufficiente per dire che abbia una finalità di culto se l'esercizio di tale a�vità risulta essere meramente accessoria rispe�o al complesso dell'a�vità dell'ente. Se invece la ragione d'essere dell'ente è proprio questa allora si rientra nella previsione della legge 222/85. Lo stesso ar�colo 16 afferma che a�vità diverse da quelle di religione e di culto sono quelle di: assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le a�vità commerciali o a scopo di lucro --> questo �po di a�vità non sono a�vità di religione o di culto. Se la finalità dell'ente è l'esercizio di tali a�vità logicamente non potrà essere riconosciuto come ente ecclesias�co. Qui vi rientrano tu�a una serie di en� di ispirazione ca�olica che si propongono l'esercizio dell'a�vità di carità, beneficienza, di assistenza ecc e che impediscono il riconoscimento dell'ente stesso come ecclesias�co. Però si ha quando l'ente che ha pure una determinata finalità di religione o di culto esercita anche altre a�vità. Esempio: una parrocchia, che ha come finalità principale quella dell'amministrazione dei sacramen� e della catechesi, organizza anche a�vità di altro genere quale a�vità oratorio, a�vità carita�va, anziani. L'esercizio di queste a�vità non sono di religione o di culto, anche se ogge�vamente ispirate da questa mo�vazione. Qui il legislatore non va a considerare il mo�vo per cui si esercita una determinata a�vità. La finalità non è la mo�vazione sogge�va è il fine d'essere dell'ente. Non è invece impedito all'ente che ha finalità di religione o di culto di di esercitare anche altre a�vità. Quindi il cara�ere cos�tu�vo ed essenziale di religione o di culto di un ente, condi�o sine qua non, per riconoscerlo civilmente come ente ecclesias�co, va valutato di volta in volta dagli organi dello stato deputa� al riconoscimento (ministero dell'interno). Il riconoscimento avviene con decreto del ministro dell'interno. L'istru�oria, circa la sussistenza dei requisi�, viene svolta a livello locale dalle prefe�ure e poi il ministro eme�e il decreto di riconoscimento. La legge prevede che la finalità di religione o di culto cos�tu�va ed essenziale non debba essere dimostrata solo per una determinata categoria di en� che elenca nell'ar�colo 2 della legge. ARTICOLO 2 LEGGE 222/85 "Sono considera� aven� fine di religione o di culto gli en� che fanno parte della cos�tuzione gerarchica della Chiesa, gli is�tu� religiosi e i seminari". En� che fanno parte della cos�tuzione gerarchica della chiesa sono diocesi è parrocchie essenzialmente. Se viene is�tuita una nuova parrocchia il vescovo non ha necessità di dimostrare al ministero dell'interno che questa ha finalità di religione o di culto perché è presunta dalla legge stessa. Ugualmente accade nel caso in cui la Santa Sede volesse is�tuire una nuova diocesi o se viene riconosciuta una nuova congregazione religiosa. Tali en� non devono dimostrare la loro finalità di religione o di culto perché è già presunta dal legislatore. Tu� gli altri lo devono dimostrare e c'è una valutazione di cara�ere discrezionale da parte dell'autorità di governo. La diocesi in quanto tale ha personalità giuridica nel diri�o canonico, e che può o�enere nel diri�o dello stato secondo la legge 222 senza dimostrare che la finalità di religione o di culto. La diocesi può anche svolgere tu�a un'altra serie di a�vità, quali a�vità carita�ve, culturali ecc. Queste a�vità che non sono di religione o di culto non alterano la natura dell'ente diocesi. In Italia ogni diocesi ha una Caritas diocesana, ossia un'organizzazione di beni e di servizi per i più bisognosi. La Caritas della diocesi può non avere una propria personalità giuridica, essere un complesso di beni e di servizi organizza� dalla diocesi stessa che non richiede il riconoscimento di un ente Caritas a sé stante. Nel momento in cui la diocesi volesse cos�tuire un ente a lei a sé stante, qui la Caritas ha come ragione d'essere l'esercizio di questo �po di a�vità, ossia di assistenza e beneficienza. Essa non può essere riconosciuta come ente ecclesias�co, perché appunto non ha finalità di religione o di culto. Con una ricaduta che principalmente riguarda la rilevanza di norme canoniche circa l'amministrazione dell'ente. Infa� qui la legge 222 all'ar�colo di 18 afferma: "Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici pos� in essere da en� ecclesias�ci non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risul�no dal codice di diri�o canonico o dal registro delle persone giuridiche". Questo ar�colo si occupa della rilevanza che hanno le norme canoniche sull'amministrazione di un ente in ambito civile. Esempio: Il contra�o di alienazione immobiliare posto in essere dalla parrocchia di un bene di sua proprietà è regolato dalle norme di diri�o civile, mediante a�o pubblico notarile.
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