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Espropriazione e esecuzione forzata: procedimenti per recuperare debiti, Appunti di Diritto Processuale Civile

Il procedimento legale dell'espropriazione forzata e dell'esecuzione forzata in italia, che consentono al creditore di recuperare debiti attraverso la sottrazione coattiva di beni del debitore. Viene descritto il processo esecutivo, i titoli esecutivi, la spedizione in forma esecutiva, la forma del precetto, il pignoramento e i suoi effetti, le opposizioni e le limitazioni alla disposizione del bene pignorato. Inoltre, vengono trattati i casi di concorso di azioni esecutive e opposizioni di terzi.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 13/06/2012

sariccia
sariccia 🇮🇹

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Scarica Espropriazione e esecuzione forzata: procedimenti per recuperare debiti e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! L’esecuzione forzata Il processo esecutivo si articola in queste quattro parti: pignoramento che consiste nell’assoggettamento di un bene specifico ad un vincolo di disponibilità, Possibile intervento dei creditori, fase successiva possibile vendita forzata che ha la scopo di convertire il bene pignorato in una somma di denaro. Ultima fase distribuzione del ricavato. Il codice civile distingue due aspetti dell’esecuzione forzata: • l’espropriazione → art. 2930 c.c. e ss. • l’esecuzione in forma specifica → art. 2930 c.c. e ss. normativa : art. 2740 c.c. che pone la regola fondamentale per cui “il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni”. È questa la c.d. responsabilità patrimoniale del debitore. Ciò comporta che l’obbligazione contiene già tutta in sé l’esecuzione forzata. Inutile precisare che, se l’oggetto dell’espropriazione è una somma di denaro, non è ammissibile l’esecuzione forzata di cose generiche. L’esecuzione forzata si atteggia come: a) espropriazione: procedimento esecutivo diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a trasformarli in denaro, per soddisfare le pretese del debitore ovvero all’assegnazione coattiva della titolarità dei crediti del debitore al creditore. b) Esecuzione forzata in forma specifica, che si suddivide in: - esecuzione per consegna di cose mobili o rilascio di immobili, consistente nel procedimento esecutivo diretto a far conseguire al creditore la materiale disponibilità di una determinata cosa mobile o immobile; - esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare, consistente nel procedimento esecutivo diretto all’esecuzione di una condanna per violazione di un obbligo di fare o non fare. Esecuzione come processo. L’esecuzione forzata è un processo, di questo non è possibile dubitare: l’actus trium personarum è presente nel processo di cognizione come in quello di esecuzione: Da un lato, l’organo esecutivo (l’ufficiale giudiziario) che opera nell’ambito di un ufficio giudiziario e sotto il controllo del giudice, dall’altro il creditore e il debitore anche se, quest’ultimo, appare ridotto a uno stato di mera soggezione e l’azione appare inizialmente unilaterale. Il processo esecutivo differisce da quello di cognizione per la funzione e la struttura: nel processo di cognizione si tratta di stabilire una normativa (del caso concreto), nel processo di esecuzione si tratta di adeguare la realtà ad una normativa già stabilita, sostituendo la volontà del debitore, nel compimento di un atto. Risiede in questo la ragione del carattere non contraddittorio del processo esecutivo. Quella che è l’insopprimibile esigenza del contraddittorio nel processo, in quello di esecuzione è soddisfatta a posteriori con l’opposizioni del debitore ex art. 615 cpc. Il processo esecutivo è disciplinato dagli art. 474 e ss. del codice di procedura civile. TITOLO ESECUTIVO art. 474 cpc “L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo…” → presupposto del processo esecutivo è l’esistenza di un titolo di credito (nulla executio sine titulo) Dal titolo esecutivo, deve risultare un diritto: certo → il diritto deve risultare dal titolo liquido → deve essere valutabile in denaro, determinato nel suo ammonatare esigibile → non sottoposto né a condizione né a termine. La legge indica quali sono i titoli esecutivi (la tradizione distingue i titoli in giudiziali e stragiudiziali): Titoli giudiziari • le sentenze (non tutte le sentenze sono titoli esecutivi, solo quelle che abbiano un contenuto di condanna) • i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (alcune ordinanze art. 186 bis, ter, quater, licenze e sfratti convalidati, decreti ingiuntivi, verbali di conciliazione) Titoli stragiudiziali • le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA art. 475 cpc L’art. 475 dice che le sentenze, gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio, per valere come titoli esecutivi, devono essere muniti della formula esecutiva: l’apposizione di tale formula costituisce la spedizione del titolo in forma esecutiva. Può farsi soltanto alla parte (o ai suoi successori) a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione; deve essere indicata, in calce al documento, la persona alla quale è spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” seguita dall’apposizione di una det. formula indicata nel terzo comma dell’ar.t 475. Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte (art. 476). NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO art. 479 cpc L’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla a) notifica del titolo in forma esecutiva b) dal precetto. Tuttavia la legge ammette che il precetto sia redatto di seguito al titolo esecutivo e che vengano notificati insieme, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente. FORMA DEL PRECETTO art. 480 cpc Il precetto consiste nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, in un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. A pena di nullità sono stabilite nel 2° comma: • l’indicazione delle parti • la data di notificazione del titolo esecutivo • la trascrizione integrale del titolo, se richiesta dalla legge Altro importante requisito non richiesto a pena di nullità è la dichiarazione o elezione di domicilio della parte istante nel comune dove ha sede il giudice dell’esecuzione. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’art. 125 e notificato alla parte personalmente, a norma degli art. 137 e ss. CESSAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PRECETTO art. 481 cpc Il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione. Se contro il precetto è proposta opposizione il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627. TERMINE AD ADEMPIERE art. 482 cpc Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia trascorso il termine indicato nel precetto, o comunque prima che siano trascorsi 10 giorni dalla notificazione dello stesso. Il presidente del Tribunale competente per l’esecuzione può autorizzare l’esecuzione immediata (con o senza cauzione) se vi è pericolo nel ritardo. INIZIO DELL’ESPROPRIAZIONE art. 491 cpc Secondo l’art. 491 l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento; tale disposizione va coordinata con l’art. 479 secondo cui l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto: ne consegue che, in base al dettato della legge, titolo e precetto si collocano fuori dall’esecuzione. FORMA DEL PIGNORAMENTO art. 492 cpc Il pignoramento deve essere effettuato non prima di 10 giorni e non oltre 90 giorni dalla notificazione del precetto in base a quanto disposto dagli art. 481 e 482. Il pignoramento consiste in una ingiunzione fatta al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi. Sotto il profilo soggettivo → è un atto dell’ufficiale giudiziario posto in essere su istanza del creditore, previa esibizione del titolo e del precetto ritualmente notificati. Sotto il profilo oggettivo → consiste in una ingiunzione fatta al debitore, con l’esatta indicazione del credito e dei beni che vengono assoggettati all’espropriazione. Il pignoramento assolva nell’espropriazione a due funzioni strettamente interdipendenti: la prima è quella di determinare i beni sui quali deve avvenire l’esecuzione, cioè di trasformare l’assoggettabilità generica di cui all’art.2740 in assoggettamento specifico; la seconda è quella di imprimere un vincolo sui beni pignorati, che si suole indicare come indisponibilità. Il Pignoramento deve contenere: • l’invito rivolto al debitore ad indicare il luogo ove intende ricevere le notifiche o le comunicazioni relative alla procedura (ad eleggere domicilio o residenza in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice dell’esecuzione); in difetto, le notifiche o le comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. • l’avvertimento che il debitore può chiedere la c.d. conversione del pignoramento sempre che, a pena di inammissibilità, depositi in cancelleria la relativa istanza prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati. Nel caso in cui i beni pignorati risultino insufficienti a per la soddisfazione del creditore, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano; in caso di risposta positiva, di tale dichiarazione si redige processo verbale che lo stesso debitore sottoscrive e il pignoramento si intende esteso b) la richiesta di partecipazione alla somma ricavata; c) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in cui ha sede il giudice dell’esecuzione. I creditori privi di titolo esecutivo devono notificare copia del ricorso al debitore, entro 10 gg dal deposito dello stesso. La mancata notificazione del ricorso comporta la decadenza del creditore dal diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, per effetto della mancata comparizione del debitore in udienza; se invece il debitore compare e riconosce espressamente il credito, la mancata notificazione deve intendersi sanata. Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione il giudice fissa l’udienza di comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data dell’udienza non devono intercorrere più di 60 giorni. In tale udienza il creditore è tenuto a riconoscere, in tutto o in parte, o a disconoscere i crediti fatti valere con l’intervento. Il riconoscimento rileva ai soli effetti dell’esecuzione, ha efficacia solamente all’interno del processo di esecuzione; in caso di non comparizione del debitore i crediti si intendono riconosciuti. In caso di disconoscimento del credito il creditore dovrà munirsi di titolo esecutivo, promuovendo nei 30 giorni successivi all’udienza l’azione necessaria al riconoscimento del titolo. In tale caso potrà richiedere l’accantonamento delle somme a lui spettanti. LA VENDITA FORZATA La vendita forzata è quel procedimento che serve per raggiungere il risultato di dare soddisfazione al creditore, quando il credito abbia ad oggetto una somma di denaro. Attraverso la vendita i beni del debitore vengono trasformati in denaro per consentire la soddisfazione del creditore. Per procedere con la vendita deve essere depositata apposita Istanza al Tribunale, decorsi non meno di 10 e non oltre 90 giorni dal pignoramento. A seguito del deposito dell’istanza il Giudice sentirà le parti in apposita udienza e quindi la vendita potrà essere disposta: · CON INCANTO in questo caso vi sarà una pubblica gara (ASTA) con offerte successive in aumento che avverrà o in udienza avanti al Giudice dell’Esecuzione, oppure avanti ad un Notaio o Commercialista delegato dal medesimo Giudice; · SENZA INCANTO (o a mezzo di commissionario) In questo caso il Giudice dell’Esecuzione incarica appunto un commissionario che dovrà vendere il bene per contanti partendo da un prezzo base fisso stabilito dal Giudice medesimo. L’ASSEGNAZIONE Anziché chiedere la vendita forzata, il creditore potrà chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, che può essere di due tipi: · ASSEGNAZIONE VENDITA consiste nella vendita dei beni pignorati al creditore medesimo. A tal fine il creditore dovrà versare il prezzo come qualsiasi altro acquirente; · ASSEGNAZIONE SATISFATIVA Consiste nell’attribuzione al creditore che lo richieda a titolo satisfativo, quindi quale adempimento del credito, senza che egli debba versare alcuna somma di denaro. Se il valore del bene però è superiore al credito il creditore dovrà versare una somma a titolo di conguaglio. Manca la liquidazione della somma LE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE art. 615, 616, 617 e 618 cpc. L’opposizione all’esecuzione → consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata; ovvero l’an dell’esecuzione. (N.B. Sempre con l’opposizione ex art. 615 è possibile contestare il diritto di procedere in relazione a determinati beni, non pignorabili. Si contesta in sostanza la pignorabilità dei beni.) L’opposizione investe una questione di merito, in quanto il debitore nel contesta, in sostanza, che nel caso concreto concorrano le condizioni dell’azione esecutiva. Da sottolineare come le possibilità di opporsi per il debitore sono diverse a seconda che il titolo su cui si fonda l’esecuzione sia giudiziale o stra-giudiziale: • per quanto riguarda i titoli giudiziari, in primo luogo l’opposizione non può riguardare la formazione degli stessi ma solo la loro efficacia. In secondo luogo, non sarà possibile dedurre con l’opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto/dovuto essere proposti nel processo in cui si è formato il titolo (il giudicato copre il dedotto e il deducibile). La contestazione è possibile quindi, solo per fatti posteriori alla formazione del titolo. • Per quanto riguarda i titoli stra-giudiziali, è contestabile non solo l’efficacia del titolo ma anche la sua formazione. Sono proponibili tutte le eccezioni e difese che avrebbero potuto essere fatte valere in sede di cognizione. Sono legittimati a proporre opposizione: • attivamente: il soggetto passivo dell’esecuzione, ossia l’escusso (il debitore o il terzo assoggettato all’esecuzione) o anche un suo creditore, quale suo sostituto processuale a norma dell’art. 2900 c.c. • passivamente: il soggetto attivo dell’esecuzione, il creditore procedente. Gli altri creditori possono intervenire volontariamente nella causa o essere chiamati ad intervenire per comunanza di controversia. IL PROCEDIMENTO L’opposizione si può proporre prima dell’inizio dell’esecuzione oppure nel corso del processo esecutivo. Prima dell’inizio dell’esecuzione → l’opposizione si propone come opposizione al precetto mediante citazione davanti al giudice competente per materia e per territorio, a norma dell’art. 27. In base alla nuova disciplina, è riconosciuto anche al giudice dell’opposizione al precetto il potere di sospendere (su istanza di parte e ricorrendo gravi motivi) l’efficacia esecutiva del titolo notificato ex art. 479. Secondo la dottrina, l’ordinanza che provvede (in senso positivo o negativo) sull’istanza di sospensione è assoggettata al reclamo ex art. 669terdecies trattandosi di provvedimento di natura cautelare. (?) Il procedimento di opposizione si chiude con sentenza non impugnabile, ma ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. Successiva all’inizio dell’esecuzione → l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. In seguito alla riforma del processo di esecuzione, a tale udienza si applicano le norme del procedimento cautelare di cui agli art. 737 e ss. del codice di procedura. Se viene deliberata l’istanza di sospensione il giudice dell’esecuzione, qualora sia competente l’ufficio giudiziario al quale egli appartiene, fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito ovvero rimette la causa dinnanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Il giudizio di merito si conclude con sentenza non impugnabile ma ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. (prima della riforma, il giudizio di opposizione si concludeva con sentenza assoggettata ai normali mezzi di impugnazione). La sentenza può essere di rigetto o di accoglimento; in particolare: • se la sentenza rigetta l’opposizione → il processo di esecuzione riprende il suo corso e la sentenza stessa potrà condannare l’opponente al risarcimento del danno in caso di mala fede o colpa grave; • Se la sentenza accoglie l’opposizione → accerta negativamente il diritto di procedere all’esecuzione e di conseguenza l’esecuzione è rimossa in tutto o in parte, definitivamente o temporaneamente; diventano illegittimi tutti i singoli atti esecutivi compiuti e ne cessano gli effetti. Se l’opposizione è stata proposta tardivamente, successivamente alla vendita del bene pignorato, tale atto non viene a cadere, ne cadono i suoi effetti: il debitore potrà chiedere la restituzione della somma ricavata dalla vendita e, in caso di malafede, chiedere i danni al creditore pignorante. L’opposizione agli atti esecutivi → consiste nella contestazione da parte del debitore della regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o degli altri atti del processo di esecuzione. L’opposizione agli atti esecutivi investe una questione meramente processuale; non è l’esecuzione in sé l’oggetto dell’opposizione ma il singolo atto esecutivo del quale si postula l’invalidità. L’irregolarità formale è una nozione più ampia della nullità in quanto comprende anche difetti che non si esauriscono in requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto e nelle ipotesi di nullità espressamente previste dalla legge; ma è sempre necessario l’interesse ad agire e quindi che l’intervento del giudice sia necessario per evitare che l’atto irregolare comporti una lesione al proprio diritto. Sono legittimati a proporre l’opposizione attivamente il debitore e il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione; deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dal momento in cui è stato compiuto o notificato l’atto che si ritiene irregolare. Sono legittimati passivi, nella qualità di litisconsorzi necessari, tutti i soggetti del processo esecutivo: il creditore procedente, i creditori intervenuti e gli altri eventuali interessati. Il procedimento: • Se l’opposizione è proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (relativa alla regolarità formale del titolo o del precetto) dovrà farsi con atto di citazione davanti al giudice del luogo di notifica indicato nell’art.480; • Se l’opposizione è proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, deve avere la forma (anche orale) del ricorso al giudice dell’esecuzione. La competenza rimane ferma al giudice competente per l’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. La causa è decisa con sentenza non impugnabile, ma ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. LE OPPOSIZIONI DEL TERZO Le opposizioni di terzo possono essere proposte dal terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati art. 619 c.p.c. (l’opposizione è proposta contro la pretesa esecutiva del creditore che si afferma su determinati beni dei quali il terzo ritiene averne la proprietà o altro diritto reale). Legittimato a proporre domanda di opposizione è quindi il terzo proprietario del bene soggetto a esecuzione estraneo al processo esecutivo in corso; difatti, nel caso di terzo assoggettato all’esecuzione questi dovrà far valere il suo diritto con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615. Il processo di opposizione si svolge davanti al giudice dell’esecuzione. L’onere della prova del diritto che il terzo adduce a fondamento dell’opposizione incombe su di lui. In nessun caso il terzo può far valere vizi propri del processo o del titolo esecutivo, perché l’esecuzione non è condotta contro di lui. Il termine iniziale dell’opposizione è dato dal momento in cui si afferma la pretesa esecutiva del bene (pignoramento nell’espropriazione , primo atto d’ufficio nell’esecuzione diretta). Il termine finale è segnato, nell’espropriazione, dalla vendita. Gli effetti della vendita sull’opposizione sono però profondamente diversi a seconda che si tratti di beni mobili o immobili (art. 620 c.p.c. “opposizione tardiva): • Beni mobili → l’art. 620 dice che, in seguito alla vendita, i diritti si fanno valere sulla somma ricavata (ciò è una conseguenza della perdita dei diritti dei terzi sulla cosa venduta, sancito dall’art. 2920 c.c.); • Beni immobili → la vendita non distrugge i diritti del terzo, che possono essere fatti valere successivamente con mezzi autonomi. Nulla vieta che il terzo decida di far valere il suo diritto sulla somma ricavata, rinunciando così alla cosa. La legge non prevede l’ipotesi dell’assegnazione che è regolata dall’art. 2926 c.c. Una ormai costante giurisprudenza afferma, infine, che parti necessarie del giudizio sono l’opponente, il creditore procedente ed il debitore, ritenuto applicabile l’art. 102 c.p.c. Procedimento: il processo di opposizione inizia con ricorso al giudice dell’esecuzione il quale con decreto fissa l’udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto nonché, con o senza cauzione, può sospendere l’intrapresa esecuzione. All’udienza di comparizione (a cui vengono applicate le norme del procedimento camerale) il giudice può revocare, modificare o confermare il provvedimento di sospensione reso con decreto e/o può disporre la sospensione dell’esecuzione. Tale decreto è oggi reclamabile ai sensi dell’art. 669terdecies. Se all’udienza le parti raggiungono un accordo, il giudice ne dà atto con ordinanza adottando ogni altra decisione idonea alla prosecuzione del processo ovvero alla sua estinzione (in questo caso disponendo anche sulle spese). Altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’art. 616 c.p.c. (introduzione del giudizio di merito). N.B. il valore delle cause di opposizione di terzi all’esecuzione si determina in base al valore dei beni controversi. Il giudizio di merito si chiude con sentenza non impugnabile ma ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. Limitazioni probatorie → l’art. 621 c.p.c. stabilisce che il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto su beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitato dal terzo o dal debitore. Manca vendita forzata e distribuzione.
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