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Idoneità titolo esecutivo e sospensione esecuzione: regime e opposizione creditore, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Il processo di esecuzione forzata e l'opposizione al creditore in base all'articolo 615 del Codice di Procedura Civile italiano. Viene discusso il ruolo del giudice, i requisiti per l'opposizione e i limiti della sospensione dell'esecuzione. Inoltre, viene trattato il caso dell'opposizione di terzo al creditori e la funzione del regime di inefficacia relativa. Il documento si riferisce all'ipoteca e ai creditori muniti di diritto di prelazione.

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 17/08/2015

francygiuris92
francygiuris92 🇮🇹

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Scarica Idoneità titolo esecutivo e sospensione esecuzione: regime e opposizione creditore e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESECUZIONE FORZATA PREMESSE GENERALI L'esecuzione ha per scopo la rimozione (esecuzione forzata) di quegli ostacoli che non consentirebbero al titolare del diritto il godimento del bene, o l'impedire (esecuzione processuale indiretta, misure coercitive) che siano posti ostacoli che non consentirebbero al titolare del diritto il godimento del bene. In caso di inadempimento o di minaccia di inadempimento, si può tutelare il titolare del diritto attraverso due tecniche diverse: 1- esecuzione processuale indiretta o misure coercitive: diretta a costringere l'obbligato a tenere la condotta necessaria per consentire al titolare del diritto di godere il bene assicuratogli dalla legge sostanziale. 2- esecuzione forzata: consiste nel far sì che il titolare del diritto possa ottenere, tramite l'attività surrogatoria di un terzo che si sostituisce all'obbligato, quegli stessi beni o utilità assicuratigli dalla legge sostanziale. Caratteristica dei processi di esecuzione forzata è l'emanazione di una serie di provvedimenti e il compimento di attività da parte dell'ufficio giudiziario tramite cui privare l'obbligato della tutela giuridica; quindi semplicemente il soddisfacimento coattivo del titolare del diritto tramite la sostituzione all'obbligato di un terzo, in particolare dell'organo giurisdizionale. Sia il codice civile, sia il codice di procedura, distinguono i processi di esecuzione forzata a seconda dell'oggetto dell'obbligo inadempiuto: - espropriazione forzata in caso di inadempimento dell'obbligo di pagare una somma di denaro. - esecuzione per consegna o rilascio in caso di inadempimento dell'obbligo di consegnare un bene mobile o rilasciare un bene immobile. - esecuzione di obblighi di fare o non fare in caso di inadempimento dell'obbligo di eseguire un'opera o di distruggere un'opera effettuata in violazione di un obbligo di non fare. TITOLO ESECUTIVO Ai sensi dell'art 474 qualsiasi esecuzione forzata ha luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Quindi il titolo esecutivo si atteggia come presupposto speciale di ammissibilità del processo esecutivo. L'art 474.1 comma individua nella certezza, liquidità e esigibilità del diritto, le caratteristiche comuni a tutti i titoli esecutivi: un credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare e esigibile quando o non è soggetto a termine o a condizione sospensiva ovvero il termine è scaduto o la condizione si è verificata; problematica è l'individuazione del requisito della certezza e per Protopisani è inutile cercare sul piano della “natura” un qualcosa che unifichi i vari titoli esecutivi, perché alla base dell'attribuzione della qualità di titolo esecutivo ad un provvedimento, atto o documento è sempre una scelta politica discrezionale del legislatore. Quindi in ordine alla certezza si può dire solo che: i provvedimenti, atti o documenti costituenti titolo esecutivo offrono una certezza, di grado diverso, in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi dei crediti liquidi ed esigibili da essi rappresentati. Ai sensi del 474.2 comma sono titoli esecutivi: - le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva: per le sentenze una prassi interpretativa limita l'efficacia esecutiva alle sole sentenze di condanna; ai sensi dell'art 282 e 337 l'efficacia esecutiva è attribuita alle sentenze di condanna di 1°; quanto ai provv diversi dalla sentenza, si pensi alle ordinane di pagamento delle somme non contestate ex art 186 bis, alla ordinanza di convalida di sfratto, al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo; per “altri atti” si pensi al processo verbale della avvenuta conciliazione ex art 185. - le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia. - gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. LA SOSPENSIONE DELLA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO Fase preliminare ad ogni specie di esecuzione forzata è la notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto. Il precetto, art 480, è una intimazione rivolta al debitore perché adempia l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro il termine non minore di 10 giorni con l'avvertenza, che in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La funzione di questa fase è duplice: - avvisare il debitore della volontà di iniziare l'esecuzione forzata, allo scopo di consentirgli un'ulteriore possibilità di adempimento spontaneo - consentire al debitore di proporre opposizione a precetto ex art 615 con cui contestare il diritto del creditore: per comprendere ciò bisogna considerare che nel nostro ordinamento manca un controllo giurisdizionale preventivo sulla idoneità del titolo esecutivo a dare luogo ad una legittima esecuzione forzata e quindi tale mancanza, rende possibile che il diritto di procedere ad esecuzione forzata venga meno: in caso di titoli esecutivi di formazione giudiziale a seguito di fatti successivi alla formazione del provvedimento giurisdizionale; in caso di titoli esecutivi di formazione stragiudiziale; o non sia mai venuto ad esistenza poiché l'atto notificato ab origine (sentenza di mero accertamento) era privo di efficacia esecutiva. In tutte queste ipotesi, se il debitore ha qualcosa da eccepire in ordine alla legittimità della esecuzione minacciata, può prendere l'iniziativa e attraverso l'opposizione a precetto (art 615), contestare il diritto del creditore, provocando quel controllo sulla legittimità dell'esecuzione che il creditore non è tenuto a provocare in via preventiva. Problema è capire se ed entro quali limiti, l'opposizione a precetto, possa determinare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: il debitore può contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata non solo prima dell'inizio dell'esecuzione (opposizione a precetto e si propone con atto di citazione), ma anche dopo che l'esecuzione sia iniziata (opposizione all'esecuzione e si propone con ricorso). La sospensione dell'esecuzione determina l'estinzione del processo di espropriazione e la inefficacia del pignoramento, se nessuna parte dia impulso al giudizio di opposizione all'esecuzione. L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 L'opposizione all'esecuzione costituisce il rimedio cognitivo, esterno all'esecuzione forzata, con cui il debitore può contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata. Oggetto di tale processo è l'accertamento dell'esistenza o no del diritto processuale di agire in via di esecuzione forzata. Causa petendi, motivi di tale opposizione possono essere: -motivi di rito, allorchè si contesti la qualità di titolo esecutivo del provv, atto o documento sulla cui base si intende agire o si sta agendo: oggetto del processo e del giudizio sarà sempre e solo il diritto processuale di agire in via di esecuzione forzata. -motivi di merito, allorchè si contesti che il diritto sostanziale rappresentato dal titolo non esiste per inesistenza dei fatti costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi modificativi o estintivi. In questo caso occorre distinguere, se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale occorre fare i conti con il fenomeno del giudicato sostanziale e con la non permeabilità tra motivi di impugnazione motivi di opposizione ex art 615, e ne segue che a fronte di tale titolo esecutivo, gli unici motivi di merito di opposizione all'esecuzione potranno essere costituiti da fatti modificativi, estintivi sopravvenuti al momento temporale cui si riferisce il giudicato; ove il titolo esecutivo sia di formazione stragiudiziale, l'assenza di un precedente processo in cui dedurre l'inesistenza dei fatti costitutivi o l'esistenza di fatti impeditivi,modificativi,estintivi, agisce nel senso di consentire che tali fatti possano costituire motivi di merito della opposizione all'esecuzione, senza limitazioni. sulla appartenenza al debitore dei beni da pignorare. Funzione: assoggettare i beni pignorati ad un vincolo di indisponibilità; si tratta di un regime di inefficacia relativa, perché gli atti di disp giuridica posti in essere dal debitore non sono né nulli né inefficaci erga omnes, ma solo inefficaci in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Il motivo per cui il legislatore ricollega al pignoramento il vincolo di indisponibilità, è quello di evitare che durante il tempo necessario per procedere alla vendita forzata il debitore disponga dei beni pignorati, vanificando lo scopo dell'espropriazione. Oggetto del pignoramento possono essere solo diritti su beni suscettibili di trasferimento. IL PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE Norme: art 513 a 521 cpc e 2913,2914 n.3 e 4, 2915 c.c e 621 cpc. Casa del debitore: dimora abituale esclusiva o con la sua famiglia o con terzi. Altri luoghi a lui appartenenti: luoghi di cui il debitore ha l'esclusivo godimento (studio professionale,azienda,magazzino). La realizzazione di questa specie di comportamento può comportare la legittima violazione della libertà di domicilio e la necessità di vincere resistenze possessorie del debitore, come si ricava dal 513.2 comma, da cui emerge che il debitore è privato di quella tutela possessoria che gli garantirebbe l'azione di spoglio, ove le attività descritte dal 513 non fossero compiute dall'ufficiale giudiziario. 513.3 comma: le cose del debitore non si trovino in luoghi appartenenti al debitore, ma di esse il debitore possa disporre direttamente: per apprendere questi beni è necessario vincere la resistenza possessoria del terzo, infatti il comma 3, prevede che il pignoramento in tal caso è possibile solo se su ricorso del creditore, il presidente del tribunale, abbia autorizzato con decreto l'ufficiale giudiziario. Ultimo comma: l'uff giud può sottoporre a pignoramento, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. Individuate le cose da assoggettare a pignoramento l'uff giud redige processo verbale, nel quale dà atto dell'ingiunzione e descrive le cose pignorate: il processo verbale deve essere depositato in cancelleria nelle 24 ore dal compimento delle operazioni; il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione che entro 2 giorni deve essere presentato al presidente del tribunale per la designazione del giudice dell'esecuzione. La circostanza che oggetto del pignoramento siano beni mobili, rende necessario ai fini della effettività del vincolo di indisponibilità che i beni pignorati siano sottratti al possesso del debitore e affidati ad un custode. Abbiamo detto che l'uffi giudiz pignora le cose che rinviene senza effettuare alcuna indagine in ordine al se i beni stessi siano di proprietà del debitore o di terzi: in che modo tali terzi possono reagire allo scopo di separare i propri beni e evitare la vendita forzata? Rilevano gli art 2914 n.4 e 621 cpc: per il 2914 non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa: in assenza di data certa anteriore, il terzo, pur essendo proprietario nei confronti del debitore, vedrà espropriati i suoi beni per un debito altrui. Più complesso se si esaminano gli strumenti che il terzo che si afferma proprietario del bene mobile pignorato ha a disposizione per separare il suo bene dall'espropriazione e sottrarlo alla vendita forzata. Tale strumento è l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art 619, che dà luogo ad un processo a cognizione piena, esterno all'espropriazione forzata, il quale si introduce con ricorso al giudice dell'esecuzione, allo scopo di consentire a questi di pronunciarsi sull'istanza di sospensione che sarà proposta. Per quanto riguarda il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione (art 621), per la giurisprudenza, il terzo opponente deve provare, con atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, non solo l'acquisto della proprietà del bene, ma anche l'affidamento del bene stesso al debitore per un titolo diverso dalla proprietà. Quindi l'art 621 è una norma analoga al 2914 diretta a risolvere i conflitti tra creditore pignorante e terzi proprietari di beni mobili che si trovino nella casa del debitore. Quindi, detto ciò, le modalità di realizzazione del pignoramento mobiliare determinano un notevole allargamento delle ipotesi di responsabilità per debito altrui. Inoltre, l'opposizione di terzo all'esecuzione proposta dal terzo che si affermi proprietario dei beni mobili pignorati si atteggia come rimedio necessario per la conservazione del bene: a tal fine è quindi indispensabile la sospensione della esecuzione forzata. Se invece, in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita di beni mobili, o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata e l'opposizione di terzo all'esecuzione si converte in una opposizione in sede di distribuzione con la applicazione del 512.2 comma. IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Concerne il pignoramento di crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo debitor debitoris e di beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi. Norme: 543 a 549 cpc e 2914 n2 e 2917,2918 c.c. Caratteristica è che il suo perfezionarsi presuppone l'accertamento che il debitore sia titolare del credito nei confronti del debitor debitoris. È costituito da una fattispecie a formazione successiva cui sono componenti essenziali l'atto complesso ex 543 e l'accertamento del diritto del debitore realizzato o a seguito di dichiarazioni confessorie del terzo, o in mancanza, di accertamento giurisdizionale. L'atto complesso è redatto dal creditore e notificato al debitore e al terzo a cura dell'uff giud: questi sono gli elementi fondamentali: - l'ingiunzione rivolta al debitore di non sottrarre il credito che vanta nei confronti del debitore, alla garanzia del credito del creditore procedente. Correlata a tale ingiunzione è l'art 2914 n.2 “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento”, - l'indicazione delle cose o somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice: tale intimazione si distingue dall'ingiunzione rivolta al debitore. - la citazione del terzo a comparire personalmente o a mezzo di un mandatario speciale, in un'udienza fissata dal creditore davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo. Notificato l'atto il pignoramento non si è ancora perfezionato perché a tal fine è necessario l'accertamento del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo. All'udienza fissata dal creditore potranno verificarsi tali eventualità: - terzo compare e rende dichiarazione positiva circa le somme di cui è debitore, o invia tale comunicazione per iscritto: se in ordine alla dichiarazione non sorgono contestazioni, il pignoramento si perfeziona. - terzo compare, rende dichiarazione positiva, ma sorgono contestazioni da parte del debitore o del creditore: il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni con ordinanza che è impugnabile nelle forme e nei termini delle opposizioni agli atti esecutivi. - terzo compare e dichiara di non dover nulla al debitore o invita tale comunicazione negativa per iscritta: il giudice risolve le contestazione con ordinanza. - il terzo non compare o comparendo si rifiuta di rendere dichiarazioni: il credito pignorato si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provv di assegnazione; il terzo può impugnare questo provv con opposizione agli atti esecutivi. - se il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione: giudice fissa udienza con invito del terzo a comparire; se non compare, il credito pignorato si considera non contestato e il terzo può impugnare. Tale pignoramento rispetta pienamente i principi generali in tema di resp patrimoniale: oggetto del pignoramento sono beni facenti parte del patrimonio del debitore, ancorchè per la loro aggressione sia necessaria una procedura particolare che coinvolge anche terzi, i quali non assumono mai la veste di responsabili per debiti altrui. PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Norme: 555 a 559 cpc e 2914 n.1, 2915, 2916, 2923. L'individuazione del bene immobile da pignorare è effettuata dal creditore con atto nel quale si indicano i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione. Tale atto su istanza del creditore, è notificato al debitore a cura dell'uff giudiziario che effettua anche l'ingiunzione ex art 492. Dopo la notificazione, l'ufficiale provvede alla trascrizione nei registri immobiliari. La trascrizione è importante allo scopo di creare il vincolo di indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione,e si ritiene che in questo caso la trascrizione abbia funzione costitutiva e non dichiarativa, nel senso che il pignoramento fra creditore e debitore si perfezioni solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione. Ai fini della effettività del pignoramento immobiliare non vi è necessità di sottrarre la disponibilità materiale del bene al debitore: infatti l'art 555 niente dice circa la custodia e il 559 dispone che col pignoramento il debitore è ex lege costituito custode dei beni pignorati. Ex 2914 n.1: “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriore al pignoramento, le alienazioni di beni immobili che siano state trascritte successivamente al pignoramento”: il legislatore risolve il conflitto tra creditore pignorante e terzi aventi causa di beni immobili dal debitore sulla base del criterio della anteriorità della trascrizione. Tale articolo individua quindi una ipotesi di responsabilità per debito altri. Inoltre il 2916 prevede che sono inopponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell'esecuzione, le ipoteche, anche giudiziali, iscritte dopo la trascrizione del pignoramento, con la conseguenze che di esse non si deve tener conto nella distribuzione della somma ricavata dalla vendita o dalla assegnazione. L'INTERVENTO DEI CREDITORI Il processo di espropriazione forzata è lo strumento di attuazione della responsabilità patrimoniale ex art 2740 e come tale, deve essere strutturato in modo da consentire il rispetto del principio della par condicio creditorum. La scelta del legislatore è stata quella di consentire che la par condicio possa realizzarsi anche nella espropriazione forzata singolare, nel senso che la realizzazione della par condicio, pur non essendo necessaria, deve essere possibile. Quindi si prevede che alla espropriazione possano partecipare creditori ulteriori rispetto al creditore pignorante: - creditori intervenienti muniti e non muniti di titolo esecutivo - creditori intervenienti tempestivi e tardivi - creditori intervenienti chirografari e muniti di diritti di prelazione. Norme: articoli 499 e 500. Requisiti di ammissibilità dell'intervento: essere creditori muniti di titolo esecutivo; essere creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati; essere creditori muniti di pegno o di un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri; essere creditori titolari di un credito risultante dalle scritture contabili obbligatorie ex art 2214 per gli imprenditori. Effetti: individuati nel diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e possibilità di dare anche diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti. Si distingue tra fase espropriativa nella quale i creditori intervenuti possono avere poteri di impulso inferiori a quelli del creditore procedente e fase distributiva nella quale tutti i creditori hanno diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata. pignoramento: in tali casi prima che il processo sia entrato nella fase distributiva, si può porre il problema circa esistenza e ammontare del credito dei creditori intervenuti,in quanto dalla soluzione di tale problema dipende la individuazione della somma di denaro da sostituire al bene pignorato, la cessazione o no della vendita a lotti, la riduzione o no del pignoramento. La giurisprudenza prima delle riforme del 2005/2006 diceva che: prima della fase distributiva in tali (v. sopra) ipotesi, il giudice dell'esecuzione conosce non dell'esistenza e dell'ammontare del credito dei creditori intervenuti, ma dell'ammissibilità del loro intervento; ai fini della ammissibilità dell'intervento, il creditore deve offrire prova documentale del credito e del suo ammontare. Contro l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ritenga ammissibili o inammissibili determinati interventi, il creditore, il cui intervento sia stato dichiarato inammissibile o il debitore, possono proporre opposizione agli atti esecutivi. Nel giudizio di opposizione il giudice conoscerà dell'esistenza dell'ammontare dei crediti dei creditori intervenuti incidenter tantum, senza pregiudizio per il debitore di provocare nella successiva fase della distribuzione, un accertamento a cognizione piena su esistenza e ammontare del credito dei creditori intervenuti. A seguito delle riforme, il problema rimane comunque aperto. INTERVENTO E PIGNORAMENTO SUCCESSIVO Norma: art 493.2 “il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori; ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in un unico processo”. Si precisa che il pignoramento successivo non dà luogo ad un separato processo di espropriazione, ma questa si svolge in un unico processo in cui il creditore che ha provocato il pignoramento successivo ha gli stessi poteri di un interveniente tempestivo o tardivo. La differenza tra intervento e pignoramento successivo si coglie nella circostanza che la eventuale invalidità del primo pignoramento, o il suo venir meno in seguito di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, determina la caducazione degli interventi, ma non dei pignoramenti successivi, che si presentano autonomi rispetto al primo pignoramento. LA VENDITA E L'OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE La vendita forzata ha la funzione di trasformare il bene pignorato in denaro che, depositato, costituirà oggetto di distribuzione fra i creditori concorrenti. Alla vendita forzata si perviene a seguito di istanza presentata dal creditore pignorante o da creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. L'istanza va proposta nel rispetto del termine dilatorio di 10 giorni e del termine di decadenza di 90 dal pignoramento; se proposta successivamente si verifica una situazione di inattività che determina l'estinzione del processo, che è rilevabile solo su eccezione del debitore, prima di ogni altra sua difesa. A- la vendita immobiliare ha luogo sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, e può aver luogo con modalità diverse: con incanto o senza incanto. B- la vendita mobiliare ha luogo in forme semplificate. C- la vendita forzata si effettua sempre per contanti e le modalità con cui si realizza sono determinate dal giudice dell'esecuzione nell'udienza fissata a seguito dell'istanza del creditore pignorante o di un creditore munito di titolo esecutivo. In questa udienza, il giudice ascolta tutte le parti, che possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi se non sono già decadute dal diritto di proporle. Gli effetti sostanziali della vendita forzata: art 2919 c.c e 586 cpc. 2919: la vendita forzata determina a favore dell'aggiudicatario un acquisto a titolo derivativo: quindi l'aggiudicatario non diviene proprietario del bene espropriato in forza dell'ordinanza di aggiudicazione o del decreto di trasferimento, ma in quanto il debitore fosse proprietario del bene stesso all'atto del pignoramento. All'aggiudicatario non sono opponibili i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione. La vendita forzata determina l'estinzione dei diritti di prelazione anche con diritto di seguito, che gravano sul bene pignorato: effetto purgativo della vendita forzata. La regola della derivatività dell'acquisto dell'aggiudicatario subisce una sola eccezione: in caso di espropriazione mobiliare, il provv di vendita forzata è titolo astrattamente idoneo capace di determinare un acquisto a titolo originario a favore dell'aggiudicatario, in base al principio della circolazione dei beni ex art 1153. Ciò fa sorgere un duplice problema: - la tutela del terzo proprietario del bene mobile acquistato a titolo originario dall'aggiudicatario ex art 1153. - la tutela dell'aggiudicatario che avendo acquistato a titolo derivativo, abbia acquistato male e subito l'evizione. Problemi risolti da art 2920 e 2921: Art 2920, accade che dal ricavato della vendita di un bene del terzo vengano ad arricchirsi i creditori del debitore esecutato. La scelta del legislatore con il 2920 è nel senso che il terzo, il quale ha perso la proprietà del bene a seguito dell'acquisto a titolo originario determinatosi all'aggiudicatario in forza del 1153, può far valere i suoi diritti solo sulla somma ricavata dalla vendita forzata; se non fa ciò, e la somma è distribuita tra i creditori, non ha più la possibilità né di ripetere la somma nei confronti dei creditori cui è stata distribuita, né di agire contro l'aggiudicatario in buona fede. Al terzo rimane però aperta la possibilità di una azione di indebito arricchimento contro il debitore, anche se ciò non è molto fruttuoso. Quanto alle modalità con cui il terzo può far valere le proprie ragioni sulla somma ricavata, sono date dall'opposizione di terzo tardiva ex art 620 cpc. Nel caso in cui oggetto della vendita forzata sia un bene immobile, il carattere derivativo della vendita non esclude la possibilità che l'aggiudicatario possa subire l'evizione. Non sono applicabili gli art in tema di compravendita, perché si tratta di una vendita avvenuta in seguito a provv giudiziario, quindi il problema è risolto dall'art 2921: in caso di evizione l'aggiudicatario ha diritto solo alla restituzione del prezzo dedotte le spese e non anche ai danni. Inoltre si nota la diversità di tutela concessa al terzo proprietario del buono mobile acquistato a titolo originario dall'acquirente in buona fede, dalla tutela ex art 2921: il primo può far valere le sue ragioni solo sulla somma ricavata non ancora distribuita, il secondo può ottenere anche la restituzione dai creditori delle somme distribuite. L'art 2922 infine dispone che nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi della cosa né la rescissione per causa di lesione e l'art 2923 dispone che le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento. LA NATURA DELLA VENDITA FORZATA E LA SUA STABILITA' Si tratta di un trasferimento coattivo, a titolo derivativo che avviene sulla base di un subprocedimento composto sia da elementi negoziali che giurisdizionali: comporta che i rimedi esperibili a causa di vizi o illegittimità verificatisi nel subprocedimento di vendita non sono i rimedi negoziali (nullità, annullamento, rescissione), ma i rimedi giurisdizionali contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; in particolare l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di aggiudicazione o il decreto di trasferimento. Cosa accade se si arriva alla vendita forzata in base ad un procedimento di espropriazione forzata illegittimo? Il rimedio per denunciare i vizi ( difetto di requisiti formali o extra formali) è l'opposizione agli atti esecutivi ex art 617,618 proponibile, a pena di decadenza entro 20 giorni dalla conoscenza dell'atto viziato; secondo la giurisprudenza però, ciò vale nel caso di difetto di requisiti formali, ma nel caso di difetto di requisiti extra formali, le invalidità, pur potendo essere fatte valere attraverso questo rimedio, non sono soggette al termine di 20 giorni: quindi si ha la possibilità che il procedimento di espropriazione forzata sia illegittimo, e che la illegittimità non sia stata ancora denunciata. Inoltre, dato che la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi non determina la sospensione necessaria del processo esecutivo, è possibile che la vendita forzata avvenga durante la pendenza di un giudizio di opposizione agli atti e che la invalidità del processo esecutivo sia pronunciata dopo il perfezionamento del subprocedimento di vendita. Se si dovesse applicare l'art 159 secondo cui la nullità di un atto, comporta la nullità degli atti successivi, si avrebbe: qualsiasi illegittimità del processo di espropriazione forzata per difetto di requisiti extra formali o per vizi formali inficianti un atto del procedimento anteriore alla vendita, se dichiarata dopo la vendita forzata, dovrebbe travolgere la vendita stessa. Ciò però comporterebbe un rischio grave cui si troverebbe il terzo che intenda acquistare in via di vendita forzata. Quindi, il legislatore fa riferimento all'art 2929 c.c, escludendo che la regola dell'art 159 sia applicabile alla vendita forzata; la giurisprudenza ha poi chiarito che il 2929 si applica alle nullità anteriori al subprocedimento di vendita, non a quelle inerenti esclusivamente a tale subprocedimento. La maggior parte della dottrina, ritiene poi che la vendita forzata non possa essere travolta non solo da una sentenza che successivamente, accogliendo l'opposizione agli atti esecutivi, dichiari la illegittimità del processo esecutivo che ha proceduto la vendita, ma neanche da una sentenza che successivamente accolga l'opposizione all'esecuzione ex art 615. L'OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE L'opposizione di terzo all'esecuzione dà luogo ad un processo a cognizione piena secondo il 2 libro del codice. Si introduce con ricorso al giudice dell'esecuzione per consentire a questi di pronunciarsi sulla istanza di sospensione che sarà contestualmente proposta. Il giudice, dopo aver convocato le parti, se queste non raggiungono un accordo, quando è competente l'ufficio giudiziario a cui appartiene, provvede all'istruzione della causa ex art 175 e ss; altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore. Oggetto del processo è l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di espropriare i beni del terzo opponente perché non soggetti alla resp patrimoniale per debiti del debitore. Causa petendi della domanda di opposizione è la titolarità da parte del terzo di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento opponibile al creditore o di un diritto prevalente rispetto a quello del creditore. Il rigetto dell'opposizione di terzo non significa necessariamente difetto di proprietà del terzo, ma anche e solo soggezione del bene del terzo a responsabilità per debiti del debitore esecutato. Espropriazione immobiliare: l'opposizione di terzo si atteggia come rimedio facoltativo, potendo il terzo rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Espropriazione mobiliare: l'opposizione di terzo si atteggia come rimedio necessario; se il terzo riuscirà ad ottenere il provv di sospensione dell'esecuzione, potrà recuperare il bene; in mancanza potrà solo far valere i diritti sulla somma ricavata fino a che non sia distribuita. Secondo la giurisprudenza, l'opposizione di terzo all'esecuzione, dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra terzo, debitore esecutato e creditore pignorante. LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO In questa fase, la rilevanza del titolo esecutivo viene: infatti ex art 500, i creditori non muniti di titolo esecutivo, se non sono in grado di mettere in moto il processo di espropriazione forzata e di provocare la vendita, sono invece in grado di provocare la distribuzione del ricavato; quindi diviene irrilevante il titolo esecutivo, e ciò che conta è l'esistenza o no del credito. Norme: 509-512; 541-542; 596-598 cpc. Se a tale fase partecipa solo il creditore pignorante, il giudice dell'esecuzione, dispone a favore di esso, il pagamento di quanto gli spetta, mentre il residuo è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriaizone.
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