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Regole del Pignoramento e dell'Espropriazione Forzata in Diritto Italiano, Appunti di Diritto Processuale Civile

Le regole del pignoramento e dell'espropriazione forzata in diritto italiano. Il pignoramento riguarda l'ingiunzione fatta all' debtor per limitare il dispositivo di beni pignorabili, mentre l'espropriazione forzata consiste nell'esecuzione forzata di un titolo esecutivo contro un debitore o un avente causa. Il documento tratta anche dell'efficacia del titolo esecutivo contro un avente causa, della spedizione in forma esecutiva, e della liquidazione di beni o crediti pignorabili.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 15/04/2013

Wolfanguccio
Wolfanguccio 🇮🇹

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Scarica Regole del Pignoramento e dell'Espropriazione Forzata in Diritto Italiano e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! SEMINARIO 07/04/08 DOTTORESSA SILVIA RIZZO ESECUZIONE FORZATA È disciplinata dal libro terzo del codice di proc civ ,che si articola in sei titoli. Titolo primo,quinto e sesto sono dedicati all’esecuzione penale in generale,quindi si applicano qualsiasi sia la forma dell’esecuzione forzata. Titolo secondo,terzo e quarto disciplinano le singole forme dell’esecuzione forzata. In particolare, il secondo disciplina l’espropriazione forzata; il terzo l’esecuzione per consegna e rilascio; il quarto l’esecuzione di obblighi di fare e di non fare. Questa distinzione fa riferimento all’oggetto,al diritto da eseguire coattivamente. Oggetto dell’espropriazione forzata è un diritto di credito. Quello dell’obbligazione per consegna e rilascio è l’obbligazione alla consegna di un bene mobile o al rilascio di un bene immobile. Quello dell’esecuzione degli obblighi di fare o non fare è l’obbligazione in forma specifica che ha ad oggetto l’adempimento coattivo di un obbligo di fare fungibile,ad esempio un obbligo di costruire,di inserire un confine,ecc. OBBLIGAZIONI FUNGIBILI sono quelle in cui non assume rilievo la persona del debitore. Cosa succede se la PRESTAZIONE è INFUNGIBILE? Es:. io al mio matrimonio contatto Placido Domingo per cantare ed egli non viene. In questo caso la persona del debitore è fondamentale per la prestazione. Questo diritto di obbligazione non è suscettibile di esecuzione forzata,ma si tradurrà in un inadempimento contrattualmente rilevante,in quanto comporta un danno.Tale danno “crea” un DIRITTO DI CREDITO che sarà eseguibile nelle forme dell’espropriazione forzata. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO ESECUTIVO E DELL’AZIONE ESECUTIVA Lo scopo del processo di cognizione è l’accertamento di un diritto(accertamento mero,con condanna o costitutivo). Nel processo esecutivo non si tratta più di accertare diritti, ma di eseguire coattivamente diritti rimasti inadempiuti. Questa caratteristica per molto tempo ha fatto ritenere quello esecutivo un procedimento non propriamente giurisdizionale,ma amministrativo. Col nuovo codice e con l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale possiamo dire che anche il processo esecutivo è un PROCESSO GIURISDIZIONALE. Ciò comporta delle conseguenze relative all’’applicazione della disciplina. Per esempio si applicano le disposizioni nazionali e comunitarie relative al giusto processo. Questo significa innanzitutto rispetto del PRINCIPIO del CONTRADDITTORIO, del PRINCIPIO della DOMANDA e della RIAGIONEVOLE DURATA del processo. Occorre fare delle precisazioni relative al principio del contraddittorio perché il processo esecutivo non è organizzato nel modo che conosciamo per la forma di cognizione. Non esiste una scadenza di udienze, un giudice sempre presente, ma questo processo si snoda come un procedimento che segue le particolarità del caso. Il giudice può non intervenire. Il processo esecutivo si conclude senza che il giudice si affacci mai sulla scena. Nella forma per consegna o rilascio il giudice,se tutto va per il meglio, non si affaccia sulla scena del processo e tutto quello che c’è da fare verrà compiuto dall’ufficiale giudiziario. Ciò comporta che il contraddittorio sia essenziale solo quando vi sia un’attività che è funzionale alla difesa delle parti. È un CONTRADDITTORIO ELASTICO. Lo deduciamo da alcuni articoli del codice di procedura civile come il 485, 486 in cui si chiede al giudice,quando interviene,decide o provvede,di sentire le parti interessate, il che non si traduce necessariamente nell’obbligo di difesa tecnica,che subentra solo quando il provvedimento del giudice incide su diritti soggettivi,con la conseguenza che la violazione di queste norme non comporta necessariamente la nullità dell’atto compiuto senza sentire le parti a meno che la parte interessata non dimostri,con una specifica opposizione, di essere stata lesa nel suo diritto di difesa e contraddittorio. Questo vale per la normale attività del giudice d’esecuzione. Il contraddittorio che si espande e diventa quello classico del processo di cognizione si ha quando il giudice esecutivo è investito di OPPOSIZIONE. Insieme all’esecuzione si possono dare circostanze che richiedono l’ ACCERTAMENTO DEL DIRITTO o la VALUTAZIONE della QUALITA’ FORMALE degli ATTI. In questi casi si aprono veri e propri processi di cognizione e conseguentemente si applicheranno tutte le regole del processo di cognizione e il principio del contraddittorio classicamente inteso. Caratteristica di ogni forma di esecuzione forzata è la FASE PRELIMINARE,che è quella della notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Art.479 e 480 cod. proc civ. Questa fase non può mancare nelle forme di esecuzione disciplinate dal codice di proc. Civ. , mentre manca nelle forme d’esecuzione speciale,che sono disciplinate da forme diverse. Es:. esecuzione esattoriale(es. quando mi arriva una multa o una cartella esattoriale). Per la particolare natura del soggetto creditore(nella maggior parte dei casi, la pubblica amministrazione) si semplificano talune fasi; per esempio non c’è fase di notificazione del titolo esecutivo e del processo. PRECETTO Art. 479,480 ci descrivono il precetto come un atto con il quale si dettaglia il credito rimasto inadempiuto: indicazione delle parti,del diritto che si vuole eseguire coattivamente e entità del diritto stesso. Con esso si intima al debitore di adempiere perché in caso di mancato adempimento nei 10 giorni successivi alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto si procederà all’esecuzione forzata. Non è un ATTO processuale,ma SOSTANZIALE, DI COSTITUZIONE IN MORA. Ha come conseguenza l’EFFETTO INTERRUTTIVO della prescrizione del diritto, ma non quello sospensivo(o interruttivo permanente),che consegue alla pendenza di un processo giurisdizionale. Questo secondo effetto avviene col primo atto dell’esecuzione forzata. Altra conseguenza della natura sostanziale dell’atto di precetto è il fatto che esso non necessita della sottoscrizione dell’avvocato(rappresentante processuale),ma può essere sottoscritto dallo stesso creditore ovvero da un suo rappresentante negoziale. TITOLO ESECUTIVO E’ il requisito necessario e sufficiente per cominciare qualsiasi tipo di esecuzione forzata . Come dice un noto brocardo: “Nulla executio sine titulo”. Il titolo esecutivo è disciplinato dall’art. 474 del cod. proc. Civ. che enuclea 3 categorie di titoli esecutivi ai numeri 1,2 e 3 del commaII: 1) TITOLI ESECUTIVI DI FORMAZIONE GIUDIZIALE: sentenze,provvedimenti e altri atti che secondo la legge possono valere come titoli esecutivi.Per quanto riguarda le SENTENZE,nel nostro ordinamento la sentenza di condanna è esecutiva fina dal primo grado. La Corte Costituzionale ha precisato che anche i capi di condanna di sentenze di tipo diverso sono esecutivi. Es:. la sentenza costitutiva di servitù è esecutiva nel capo relativo alla condanna alle spese. La sentenza è il titolo esecutivo per eccellenza, in quanto contiene un diritto certo. Accanto alle sentenze ci sono i PROVVEDIMENTI(ordinanze decisorie,decreto ingiuntivo). Con la novella del 2005 e del 2006 si è inserita la locuzione “ALTRI ATTI”,nei quali rientra il verbale di conciliazione. Su di esso era sorta una crepa interpretativa perché il verbale che viene omologato dal giudice non diventa,secondo la giurisprudenza,un provvedimento del giudice. La conciliazione può avvenire in varie fasi processuali in senso stretto(in pendenza del processo) o in senso lato(al di fuori di esso ovvero in sede cautelare). Per valere come titolo esecutivo deve essere omologato. Esso non è utile a cominciare tutte le esecuzioni forzate. Il giudice nell’omologa non cambia il contenuto,ma si limita a controllare la regolarità formale. L’efficacia di titolo esecutivo delle sentenze e dei provvedimenti è piena,nel senso che vale per iniziare qualsiasi forma di esecuzione.,mentre per gli altri atti ci sono effetti limitati e soprattutto ai sensi dell’art. 612 soltanto le sentenze giustificano l’esecuzione per obblighi di fare e non fare. La giurisprudenza da questa limitazione del 612 aveva dedotto che solo le sentenze e i provvedimenti(questi ultimi per estensione analogica del termine “sentenza”) avessero efficacia di titolo esecutivo. La Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza 336 del 2002 affermando che bisognava includere anche il verbale di conciliazione. Il legislatore poi con la trance di novelle del 2005 e del 2006 ha precisato ulteriormente la questione e ha inserito nel numero 1 la locuzione “altri atti”. 2) “le SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute,le CAMBIALI,nonché gli atri titoli di credito ai quali la legge • Se si pignorano crediti o beni mobili presso un terzo allora si procederà con un atto da notificare al debitore o al debitor debitoris • Se si pignorano beni immobili allora l’ufficiale giudiziario compilerà un atto in cui verrà indicato il bene da pignorare Il pignoramento avviene mediante un atto , INGIUNZIONE, con cui il debitore viene limitato nel disporre del bene pignorato .Quando il pignoramento avviene presso il debitore questo può evitare l’esecuzione forzata attraverso il pagamento nelle mani dell’ ufficiale giudiziario in base all’art 494 (il debitore versa una somma di denaro corrispondente al credito precettato insieme alle spese sostenute dal creditore per questo procedimento ).Il debitore quindi evita l’esecuzione forzata nel senso che il procedimento esecutivo termina. Come si può notare il legislatore favorisce il pagamento del credito in modo da alleggerire le spese per un processo esecutivo. La somma viene depositata nell’ufficio esecutivo e poi trasmessa al creditore. (figura dell’ufficiale giudiziario F 0 E 0terzo che s’impegna ad accettare l’adempimento in base all’art 1181 c.c.) Cosa si può pignorare? Art 2740 c c = il patrimonio del debitore è la garanzia generica delle obbligazioni dei creditore. Il pignoramento serve proprio a trasformare questa garanzia generica in qualcosa di concreto. ES credito 3000 euro quando si dovrà pignorare?si fa riferimento ad una norma che fa riferimenti a beni mobiliari che può essere esteso anche ad altri casi salvo disposizioni specifiche F 0E 0 Art 517 3 co : l’ufficiale giudiziario deve pignorare beni x 1 valore uguale al credito precettato aumentato fino al metà (serve coprire le spese dell’esecuzione).Questa è un’indicazione e sarebbe corretto farlo perché in ipotesi un credito di 3000 euro potrei andare lì e pignorare li x per 6000 euro o 12 euro o 30.000euro che poi incorrerei nel caso di responsabilità ai sensi dell’at 96 c.c però in ipotesi si può fare Su cosa deve cadere? A seconda dei vari diritti Art 494 3 co : il debitorie può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro. A differenza del pagamento nelle mani del debitore ,in questo caso non si evita l’esecuzione forzata ma la somma così definita verrà aperta al concorso dei creditori .Tuttavia si salta la fase dell’assegnazione del bene perché questo è già liquido. RIASSUMENDO : nel caso di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario non vengono individuati i bene i oggetto di pignoramento .Nel caso dell’art 494 avviene l’individuazione di questi beni ma il debitore può richiedere l’assegnazione di una somma di denaro. Art 492: prima disciplinava solo ingiunzione ma ora si è arricchito di 8 commi. In questa novella il legislatore concede alcuni strumenti al creditore nel caso di incapienza , insufficienza o pignoramento negativo: • Pignoramento sulla parola:. Si ha quando l’ufficiale giudiziario si reca presso il debitore ma non trova oggetti idonei da pignorare per le loro caratteristiche. Questo fa riferimento anche nel caso in cui il compendio pignorato è incapiente per intervento di altri creditori. Una volta che l’ufficiale effettua l’ingiunzione sicuramente i beni individuati non sono più nella disponibilità giuridica del debitore. Questo non significa che siano inalienabili e il negozio dispositivo nullo .Nel codice del 1940 l’atto risulta essere inefficace ,questo comporta che nel caso in cui tale processo si estingua l’atto di alienazione del bene ritorna efficace quindi produttivo di effetti. Questo effetto conservativo della garanzia patrimoniale si ha sicuramente al momento dell’individuazione dell’ingiunzione nel caso di pignoramento mobiliare presso il debitore può essere differito anche alla serie procedimentale degli altri pignoramenti. Pignorato un bene immobile conformemente a quanto disposto dalle nostre regole per essere opponibile ai terzi anche il pignoramento dovrà essere trascritto . Se si tratta di crediti oltre a rendere non estinguibile il credito nella parte del debitore si deve dire anche al debitor debitoris che non deve adempiere altrimenti lui non lo sa quindi in quel caso si deve aspettare un pignoramento di crediti successivo . Però la giurisprudenza e parte della dottrina tendono ad attribuire all’ingiunzione una funzione unificante per tutti i pignoramenti ;il primo aspetto conservativo in capo al debitore si ha con l’ingiunzione effettuata dall’ufficiale giudiziario. Perchè l’ingiunzione sempre dell’ufficiale giudiziario? Perchè visto che l’esecuzione forzata introduce la forza pubblica nella vita privata del debitore si richiede che l’esercizio di questa forza pubblica venga effettuato in nome dello stato e quindi dall’ufficiale . L’innovazione del codice è nel senso che nell’ipotesi di in capienza ad esempio trovo un credito di 50.000Euro che è rimasto inadempiuto e c’è pochissimo da pignorare , l’ufficiale giudiziario non deve pensare solo a questa stima ma aumentarla anche delle altre spese fino alla metà cioè 75milaeuro .In questo caso che può fare ? Può invitare il debitore ad effettuare immediatamente o nei 15 giorni successivi una dichiarazione di esistenza di ulteriori beni pignorabili .Quindi nel caso in cui io non ho trovato niente obbligo più che invito perché la falsa o omessa dichiarazione del debitore è sanzionabile penalmente, di indicarmi ulteriori beni pignorabili .se il debitore indica beni mobili che si trovano nella sua disponibilità immediatamente o entro 15 giorni come ad esempio il possesso di una jaguar gli effetti del pignoramento (l’indisponibilità del bene oggetto di pignoramento) si avranno fin dal momento della dichiarazione F 0 E 0basta la dichiarazione ad ottenere quella funzione conservativa .Se invece indica crediti o beni mobili che si trovano presso un terzo , siccome x pignorare crediti o beni presso i terzi bisogna seguire un altro procedimento, gli effetti conservativi si avranno nei confronti del debitore fino al momento della dichiarazione ma x il terzo occorrerà procedere in base all ‘art 543. Se invece il debitore indica beni immobili la dichiarazione avrò un effetto meramente informativo , nel senso che sarà onere del debitore cominciare un nuovo pignoramento relativo a quei beni immobili . • In base al settimo com. l’ufficiale giudiziario nel caso di in capienza può consultare le banche dati (anagrafe tributarie e le altre banche dati pubbliche).Ad esempio la finanziaria 2006 ha creato un’anagrafe dei conti correnti per cui lo stato conosce per ogni cittadino quanti conti correnti sono stati emessi (questo è relativo all’evasione fiscale ma può essere utilizzati anche in questi casi) .Inoltre anche il catasto è informatizzato per cui l’ufficiale giudiziario può fare una richiesta a tutti i catasti d’Italia per capire quel bene a chi appartiene .Q uando , così, risulta che un bene è del soggetto X si comunica al creditore che sceglierà di fare il pignoramento sui beni che risultano. • In base all’ottavo com. : questo considera il caso in cui il debitore è un imprenditore commerciale .Su istanza del creditore procedente ,sempre nel caso di in capienza o insufficienza , l’ufficiale giudiziario può nominare un consulente tecnico per indagare sulle scritture contabili dell’imprenditore e individuare ulteriori beni pignorabili .il consulente tecnico , pagato dal creditore, riferirà le notizie raccolte all’ufficiale giudiziario che a sua volta le comunicherà al creditore e decidere se estendere il pignoramento . EFFETTI SOSTANZIALI del pignoramento Sono disciplinati dall’art 2912 e seguenti del c.c = è importante sapere che si applicano le regole previste sul conflitto degli aventi diritto sulla circolazione dei beni mobili o immobili . Art 2912 : il pignoramento si estende anche ai frutti ,agli accessori e alle pertinenze del bene pignorato .Questo significa che se si pignora una villa pertinenza ne è il garage e automaticamente ne ho pignorato anche il garage .Se pignoro un credito pignoro con esso i frutti del credito cioè gli interessi che sono maturati fino al momento del pignoramento e anche quelli che si andranno a maturare. Se il bene pignorato è fruttifera rimane tale ma di tali frutti ne potrà godere il creditore Art 2913/2917 : norme relative alla circolazione dei beni. Art 2917 : il pignoramento consiste nell’indisponibilità della cosa da parte del debitore e non della sua alienabilità .Anche l’estinzione del credito non avrà effetto per quanto riguarda l’esecuzione forzata in corso . Art 2913/2914 : si occupano dei negozi di disposizione , delle alienazione dei beni mobili (art 2913) stabilendo che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione avvenuti dopo il pignoramento fatti salvi gli effetti del possesso in buona fede .art 2914 : applica la stessa regola agli altri diritti. Non vale il consenso ma la REGOLA dell’OPPORTUNITA’ Art 2915 vincoli che limitano la disponibilità del bene pignorato. Si applica per vincolare ad es il fondo patrimoniale , il trust , la cessione dei beni ai creditori quindi tutte limitazioni del patrimonio. (il patrimonio c’è è il mio ma è separato ) anche in questo caso si applicano le regole proprie di ciascuno negozio es : -cessione dei beni ai creditori F 0E 0 titoli di data certa o anteriore accertata -trust F 0E 0prevede la trascrizione Art 2916 liberazione e cessione dei fitti F 0E 0bene immobile locato o fittato il debitore con un atto di disposizione decide di liberare il debitore dai fitti e sono efficaci e inefficaci secondo del momento e dei periodi. Anche se ci sono più norme la ratio è sempre la stessa e questo vi aiuta a rispondere ad una domanda anche se questa vi sfugge. Una cosa molto interessante è che proprio perché non si tratta di nullità del negozio ma di inopponibilità nei limiti in cui questo violi la consistenza patrimoniale del compendio pignorato la giurisprudenza per esempio ha ritenuto tali in opponibili atti di disposizione del compendio pignorato che non ledevano la consistenza patrimoniale ES F 0E 0 la permuta F 0 E 0se io permuto la mia macchina con un’altra macchina e l’equivalente in valore è lo stesso se non anche superiore la permuta rimane efficace e opponibile .Non lo è se io perdo di consistenza patrimoniale .Addirittura in caso di vendita la giurisprudenza ha ritenuto che se il prezzo è ragguagliabile a quello che si può ottenere con la vendita all’asta o anche superiore l’atto sarà + opponibile all’esecuzione forzata.. Sul proto pisani non c’è quindi non verrà chiesto all’esame è solo per farsi 1 idea Il legislatore concede al debitore e al creditore una serie di possibilità: art 495 : il debitore può richiedere la conversione del pignoramento e quindi versare una somma pari al credito pignorato insieme alle spese per il processo esecutivo aumentato fino ai 2/10 in modo da sostituire soldi ai beni pignorati. Se il pignoramento è eccessivo rispetto al credito inadempiuto l’art 496 permette che il debitore possa richiedere al giudice una riduzione del pignoramento. Siccome non c’è una norma imperativa che ci dice quanto deve essere il pignoramento rispetto al credito , la decisione del giudice è discrezionale .Quindi in un primo momento farà riferimento all’art 517 3 com: se sono intervenuti 6 creditori farà riferimento a questi se ne sono intervenuti 40 farà riferimento a quei 40 . è possibile anche l’ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO art 499 , 3°co :se il creditore pignorante si rende conto che i creditori intervenuti hanno esteso l’oggetto dell’esecuzione (quindi ci sono più creditori da soddisfare )possono essere indicati beni non ancora pignorati F 0 E 0quindi si estende il pignoramento F 0 E 0aumento di soldi da distribuire infatti ci sarà una soddisfazione pro quota maggiore do ciascuno. Se i creditori invitati a fare ciò non lo fanno, il creditore pignorante ha diritto di essergli preceduto in sede di liquidazione anche al di là delle prelazione degli altri creditori si creano cioè prelazioni processuali art 491 : il creditore procedente deve presentare al giudice l’istanza di assegnazione e vendita entro 90 giorni dal compimento del pignoramento . INFINE • Nel caso di pignoramento mobiliare presso il debitore o pignoramento sulla parola si ha l’ingiunzione o dichiarazione • Nel caso di pignoramento immobiliare si fa riferimento alla trascrizione • Nel caso di pignoramento verso terzo a cosa si complica di più. La giurisprudenza ritiene che si deve far riferimento al momento della dichiarazione di esistenza della cosa presso il terzo o dell’accertamento del diritto vantato dal terzo
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