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Pignoramento e Sequestro in Diritto Civile: Funzionamento, Differenze e Importanza, Appunti di Diritto Processuale Civile

Diritto Civile: Pignoramento e SequestroDiritto Civile: Processo Esecutivo

Il meccanismo del pignoramento e del sequestro in diritto civile, due strumenti utili per garantire le ragioni creditorie. Il pignoramento è un vincolo giuridico posto sui beni del debitore a garanzia delle ragioni creditorie, mentre il sequestro è un vincolo riposto sul bene dal creditore sequestrante che giova solo a colui che l'ha ottenuto e eseguito. Il documento tratta anche della procedura per acquisire informazioni sui beni pignorabili e la possibilità di conversione del pignoramento in denaro. Inoltre, vengono discusse le differenze tra pignoramento e sequestro e le importanza di questi strumenti in un processo esecutivo.

Cosa imparerai

  • Come si acquisiscono informazioni sui beni pignorabili?
  • Qual è la differenza tra pignoramento e sequestro?
  • Come funziona un sequestro in diritto civile?
  • Che cos'è un pignoramento in diritto civile?
  • Come si procede alla conversione di un pignoramento in denaro?

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 26/01/2022

GiuliaRossi01
GiuliaRossi01 🇮🇹

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Scarica Pignoramento e Sequestro in Diritto Civile: Funzionamento, Differenze e Importanza e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! il processo esecutivo (disciplina generale, caratteristiche, principi). Il titolo esecutivo, formazione e notificazione. L’atto di precetto. i soggetti del processo esecutivo; le parti e il terzi. Il giudice dell’esecuzione, l’ufficiale giudiziario, il professionista delegato alla vendita, il custode. struttura del procedimento di espropriazione forzata; il pignoramento: forme ed effetti; espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi (aspetti generali delle singole procedure); cenni all’espropriazione di beni indivisi.  la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis cpc; l’intervento dei creditori nel processo esecutivo; vendita ed assegnazione dei beni. la conversione del pignoramento; la riduzione del pignoramento; la sospensione e l’estinzione del processo esecutivo; la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell’espropriazione forzata. approfondimento in materia di pignoramento mobiliare (beni relativamente ed assolutamente impignorabili, forma e tempo del pignoramento, custodia dei beni pignorati); approfondimento in materia di pignoramento presso terzi  (limiti di pignorabilità, dichiarazione del terzo, art. 548 cpc e presunzione di non contestazione del credito). approfondimento in tema di pignoramento immobiliare; avviso ai creditori iscritti e ai comproprietari; vendita del bene pignorato con delega al professionista; bandi di vendita, aggiudicazione, decreto di trasferimento; progetto di distruzione e suddivisione del ricavato. esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare; l’art. 614 bis cpc e gli strumenti di coercizione indiretta;  cenni alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 709 ter cpc. l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi; opposizione di terzo all’esecuzione.   ATTO PRECETTO: atto per mezzo del quale il creditore procedente annuncia intenzione di dare avvio al processo esecutivo Art.480 forma precetto, che consiste nell'intimazione al debitore ad adempiere quanto indicato dal titolo esecutivo(natura giudiziale o stragiudiziale contiene indicazione condizione azione parti)a seguito notifica titolo esecutivo il creditore deve provvedere e può farlo sia contestualmente al titolo sia successivamente alla notifica dell'atto di precetto che va effetuata personalmente al debitore(momento parte promuove azione si costituisce giudizio elegge domicilio presso sucessore, notifiche atti domicilio eletto difensore) notificato parte personalmente e non alla parte presso domiclio eletto al difensore precostituito nell'atto precetto:indicazione espressa titolo esecutivo, data, parti, invito al debitore ad adempiere in un termine di 10 giorni momento notifica atto precetto il debitore ha ulteriore 10 giorni per adempiere spontaneamente ciò significa che l'esecuzione forzata non può iniziare prima che siano decorsi questi ulteriori 10 giorni salvo che sussitendo un pericolo di ritardo su instanza creditore presidente tribunale autorizzi esecuzione prima della scadenza di questo termine, qualora creditore in possesso titolo esecutivo che viene notificato contestualmente all'atto di precetto ovvero prima dell'atto di precetto assuma l'esistenza di un pericolo nel ritardo facendone apposita indicazione al presidente del tribunale ed avendo ottenuto specifica autorizzazione l'esecuzione forzata può iniziare prima del decorso 10 giorni moratoria, in mancanza autorizzazione il creditore prima di procedere instaurazione processo esecutivo deve attendere 10 giorni, il termine scaduto creditore può iniziare azione esecutive.Precetto da luogo possibilità iniziare esecuzione no durata illimitata. Precetto ha termini?termine 10 giorni ma uno ulteriore no efficacia peritura se entro 90 giorni notifica atto precetto no iniziata compiuti atti esecutivi, pignoramento ecc il precetto si perime. Creditore non potrà utilizzare atto precetto per iniziare un procedimento esecutivo il titolo esecutivo ancora valido Creditore dovrà quindi notificare un atto dovei invita debitore a adempiere spontaneamente Entro 90 giorni notifica atto precetto creditore deve dar luogo inizio azione esecutiva. Per esempio consegnare i titoli ufficiale giudiziario affinchè provveda al pignoramento immobilare Protagonisti :organi processo esecutivo Posizione sostanziale creditore che da impulso procedura esecutiva:cred.procedente e debitore colui subisce effetti processo esecutivo Creditore intervnuti soggetti diverso dal creditore precedente che vantano diritto credito confronti debitore CREDITORE INTERVENUTI POSSONO INTERVENIREP ROCESSO ESECUTIVO, ma se per determinate caratteristiche da scritture contabili pox intervenire senza titolo creditore procedente da impulso procedura contenete atti parte che codice individua, consegna titoli ufficiale giudiziario per es.provvedere pignoramento immobiliare, oppure per pignoramento immobiliare o presso 3 redige atto pignoramento, atto intimazione ufficiale giudiziarioEsistono soggetti terzi la cui presenza occorre completare legittimare processo esecutivo Pignoramento presso terzi terzo componente necessaria di quel specifico pignoramento si chiede comparazione per regolarità processo esecutivo specifico.Concorrono processo esecutivo altri soggetti con funzioni diverse, giudice esecuzione, sia ufficio giudiziario competente a trattare processo esecutivo sia persona fisica incaricato processo esecutivo, giudice di pace non ha competenza esecutiva procedimento esecutivo inferiore 100 mila euro appartiene competenza tribunale monocratico g.esecuzione Competenza per territorio spetta al giudice luogo dove le cose si trovano se si tratta di beni mobili o immobili eccezione esecuzione autoveicoli rimorchi competenza giudice luogo residenza dimora domicilio debitore. Espropiazione forzata crediti competente giudice luogo residenza dimora domicilio debitore salvo che il debitore sia P.A. Art.26 bis Obblighi fare non fare competnete giudicel uogo dove dv ex adempiuto. Processo esecutivo è diretto da un giudice.Giudice ecuzione non emette sentenza ma dirige processo esecutivo emanado ordinanze e decreti decisoria procedimente esecuzione tt altri casi natura decisoria Ove debitore o terzo si sentissero pregiudicato avrebbero necessità fare ricorso procedimente esecutivi in quel caso giudice dovrà pronunciare provvedimento sentenza (per risolvere eccezioni formulate debitore o terzo) Sente parti e lo fa tramite decreto, le domande e istanze salvo che le parti pongano g.esecuzione o legge non disponga altrimenti fatte oralmente con ricorso casi legge. 487:provvedimento con cui si esprime giudice esecuzione ordinanza modificata revocata finchè abbia avuto esecuzione, riceve istanza atti e le inserisceufficiale giudiziario provvede notifiche no a mezzo pec Pignoramento è un intimazione che ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal sottrarre beni oggetto apprensione pignoramento che servono a tutelare diritto credito creditore, ufficiale giudiziario compiti diversi a seconda pignoramento richiesto, La scelta tipo pignoramento sempre fatta dal creditore che individua decide sceglie e conseguentemente agisce se effettuare pignoramento mobiliare o immobiliare presso chiedere di sostituire nelle modalità e forme, Giudice esecuzione deve finalizzare il pignoramento all'interno del pignoramento si informa il debitore di questa possibilità-La conversione del pignoramento riguarda tutte le forme di pignoramento, anche quello presso terzi, Se si rende conto che beni pignoramento insufficienti per ragioni creditorie, ufficiale giudiziario invita il debitore a comunicare l'esistenza di altri beni utilmente pignorabili, i luoghi dove i beni si trovano.Dichiarazioni venditore, processo verbale, quando debitore fa dichiarazione esistenza dove beni si trovano e se sono di terzi, estensione del pignoramento e si considera perfezionato confronti debitore esecutato, momento dichiarazione con la nomina del custode, nel momento in cui nel procedimento esecutivo intervengano altri creditore e bene pignorato insufficiente ufficiale giudiziario può chiedere uff.giudiziario estendere pignoramento.Spese professionista scritture contabili vengono liquidate ed è titolo esecutivo confronti debitore.Notifica atto pignoramento da ufficiale giudiziario solo in presenza titolo esecutivo cartaceo in imm. Pignoramento mobiliare si apre con una domanda orale che creditore fa ufficiale giudiziario 492 bis: Aspetti espropriazione mobiliare:l'avvocato si reca all'ufficio Unep consegna uff.giudiziario titolo esecutivo e chiede che uff.giudiziario esegua il pignoramento immobiliare,nome cognome, res.domicilio, sede legale o operativa della società, si recherà e cercherà beni da pignorare su criterio miglior realizzo economico possibile preferenza denaro titolo credito gioielli, e limiti beni impignorabili Beni mobili registrati, autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'ufficiale giudiziario può pignorare beni, inserisce nome cognome debitore pubblici registri atto pignoramento che indica gli estremi beni sottoporre a pignoramento contestualmente ingiunzione art.492 entro 10 giorni, bisogna condurre spontaneamnte autovettura presso istituo vendite giudiziarie ind.atto pignoramento se bene rinvenuto circolante ad opera organi polizia gli agenti hanno obbligo di ritirare carta circolazione veicolo una volta pignoramento effettuato, il creditore pignorante, possono presentare termine 45 giorni istanza di vendita per far si che pox ex venduti, ulteriore impulso procedura, presetnazione istanza vendita.Una volta depositata l'istanza di vendita il giudice dell'esecuzione fissa le date per l'esperimento dei tentativi di vendita Con incanto gara a rialzo con offerenti Nel caso in cui la vendita senza incanto vada deserta, il giudice dispone una nuova asta con incanto, ossia una pubblica gara tra offerenti, dichiarata conclusa nel momento in cui siano trascorsi almeno tre minuti dall’ultima offerta e nessuno abbia effettuato un rilancio. Senza incanto fase Le Offerte sono segrete vendita a favore soggetto vendita alta Venduto bene: distribuzione ricavato e somme.Nell’asta senza incanto, se vi è una sola offerta aumentata di un quinto o pari al prezzo base (il creditore deve essere d’accordo), si procede all’aggiudicazione dell’immobile. Con più offerte, il giudice indice la gara a incanto, con un rilancio minimo segnalato nell’avviso.Assegnazione delle somme in modalità proporzionale al credito, creditori litiganti esporranno ragioni litigio al giudice esecuzione, esporrà provvedimenti relativi risolvendo controversia.Beni no venduti creditore può chiedere assegnazione beni pignorati, se ci sono più creditori legge invita trovare accordo. Assegnazione vendita è un mezzo residuale, prevalenza operazioni vendita cessione beni favore terzo, il procedimento espropriazione concluso, al posto ricevere denaro, creditore riceve bene che nessuno ha voluto in vendita e Diventa suo. Criterio competitività Espropriazione mobiliare presso terzi: suppone procedimento partecipa debitore creditore e un terzo non diviene parte ma presenza fondamentale per realizzare interessi creditori e consente al creditore di realizzare crediti beni denaro , ufficilae giudiziario rivolge intimazione sia debitore, terzo, non provvedere adempimento sue obbligazioni confronti debitore, da data notifica pignoramento terzo non può adempiere obbligazione confronti debitore ma le deve sospendere in attesa che il giudice dell'esecuzione gli dica a chi deve pagare assegni somme oggetto pignoramento al creditore procedente, ufficiale giudiziario notifca terzo, stipendio non pagato, per evitare pregiudizio consistente no omettere pagamento intero stipendio ma solo della percentuale indicata atto pignoramento che è 1 quinto quando riceverà intimazione ingiunzione atto pignoramento presso terzi da data intimazione notifica avrà obbligo di accantonare la somma di un quinto, tutti i mesi a decorrere notifica pignoramento finchè giudice fa ordinanza ingiunzione questo quinto trattenuto accantonato e quando giudice dirà assegno importo di totale atto precetto e delle spese di pignoramento ogni mese da notifica pignoramento fino notifica credito, tratterà 1 quinto stipendio e lo versa al creditore procedente su provvedimento assegnazione fatta dal giudice. Entro 10 giorni dalla notifica atto pignoramento trattenere 1 quinto, Entro 10 giorni effettuare dichiarazione di terzo con la quale si dichiara tale stipendio netto per tot mensilità su questo stipendio non sono state operate altre trattenute e ha maturato trattamento fine rapporto pari a e ne trattiene un quinto tfrl, trattamento si estende a tutte le voci retributive Espropriazione dei beni appartenenti a più soggetti diversi: il legislatore impone meccanismi tutela soggetti cointestati es.comproprietari immobili, posso pignorarlo quota intero pur sapendo diritto credito nei confronti della metà onere comunicare altro soggetto del fatto che avrà intenzione di procedere di mettere in vendita immobile della quale è comproprietaria. Il meccanismo consente di mettere in vendita questo immobile dove possibile l'immobile deve essere diviso, se impossibile e comunione prima di mandare in vendita bene, giudizio di divisione ,Comunione legale, improcedibile consenso deve ex, nel suo complesso sì, no quota metà, consenso deveArt.599-600-601 14 05 21 Art.492 bis velocizzare il procedimento di pignoramento e intento di consentire all'ufficiale giudiziario di reperire i beni da sottoporre al pignoramento, diritto 2910 del creditore di espropriareb n debitore, pignoramento mobiliare si reca domicilio utilizzando poteri che codice gli conferisce li individua, quando si tratta di bene immobile il creditore può venirne a conoscenza esiste la possibilità di effettuare misure ipocatastali e corrisponda proprietà di uno o più beni immobili debitore risulta proprietario. Come creditore può vincere il segreto bancario o trovare informazioni circa eventuali rapporti che legano il debitore ad altri soggetti dove vanta credito o come può sapere dove lavora debitore per pignoramento eventuale stipendio debitore? Info riservate, soggetto debitore, titolo esecutivo e soggetto che ha provveduto alla notifica del precetto, decorso termine esecuzione, in presenza di questi presupposti il codice riconosce il diritto di formulare una apposita istanza al presidente del tribunale dove debitore ha residenza domicilio dimora sede, modalità telematica beni pignorare, il creditore munito titolo esecutivo, notificato atto precetto con cui richiede al giudice autorizzazione esperire ricerca telematica beni pignorare prima notifica atto precetto in considerazione pericolo ritardo unico riferimento è quello relativo inserimento indirizzo posta elettronica e n.fax creditore procedente. Dopo aver ottenuto risposta a questa istanza il giudice delegato o presidente tribunale disponga ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico banche dati delle p.a. All'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti previdenziale e banca dati enti previdenziali per acquisizione informazioni individuazione cose crediti da sottoporre all'esecuzione comprese informazioni rapporti con istuti credito datori lavoro, presenti condizioni per procedere all'esecuzione forzata il pr.tribunale delega uff.giudiziario acquisizione informazioni, che non riesce perchè non sono pubbliche , il creditore munito di titolo esecutivo fa istanza pr.tribunale luogo res.dimora domiclio debitore,pr.tribunale autorizza il creditore ad accedere alle banche dati, creditore invia a mezzo pec richiesta specifica agenzia entrate e inps acquisire informazione crediti beni pignorabili in danno debitore, reddito derivante bene immobili, o se immobile è locato reddito relativo canone percepito dal debitore, e rapporti bancari titolare debitore , a istanza presentata dal creditore, dopo aver pagato per avere informazioni, comunicazione dove debitore titolare certi rapp.bancari postali, uff.giudiziario procede al pignoramento dopo aver effettuato processo verbale dove indica tutte banche dati e relative risultanze, banche dati , procede d'ufficio agli adempimenti 517 518 520, se questi beni si trovano in luoghi no competenza uff.giudiziario, rilascia ricerca e creditore precedente andrà da uff.giudiziario per effettuare pignoramento, intima al debitore di comunicare entro 15 giorni luogo dove si trova questa cosa il debitore deve collaborare se no è punibile per violazione d'ordine aut.giudiziaria, se uff.giudizario viene a sapere che una cosa pignorabile sia nella disponibilità terzo provvede notifica terzo titolo precetto notificazioni notifica terzo di non disporre beni che ha perito, creditore ha diritto a ottenere delle informazioni circa beni crediti cose da sottoporre a pignoramento ovvero esistenza diritto ottenere informazioni circa esistenza rapporti di credito intrattenuti debitore con terzo, di fronte a questa attività che compie creditore che una volta ottenuto da enti ag.ent.inps informazioni su questi rapporti dovrà provvedere a scegliere che tipo di pignoramento effettuare e quali rapporti ritiene di poter essere maggiormente soddisfatto(soglia minimo impignorabilità 672 no pignorare) effettuando pignoramento direttamente istituto bancario e postale e ricevendo rx da banca creditore avrà cognizione se si può pignorare o meno.Il creditore procedente comunichi Agenzia entrate esistenza provvedimento di autorizzazione. Intervento dei creditori nel processo esecutivo, creditore ha diritto a far espropriare beni debitore per soddisfare le proprie ragioni, esistenza di più creditori nei confronti dei quali vale il disposto art.2740, debitore rx adempimento obbligazioni beni presenti futuri, 2741 :tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfare le proprie ragioni sui beni del debitore ma bisognerà tener conto cause legittime di prelazione, esistono categorie di creditore privilegiati e altri chirografari, la legge attribuisce al privilegio diritto essere soddisfatto forme diverse rispetto creditori chirografari, percentuale maggiore, creditori possono intervenire processo esecutivo quando hanno credito fonato titolo esecutivo no iniziato processo esecutivo ed entra nel pr.es.promosso da altro debitore, creditore intervenuti, hanno eseguto sequestro e avevano su questi beni diritto pegno prelazione risultante dai pubblici registri, escludendo altri creditori il leg.ha stabilito che sia consentito intervenire nell'esecuzione anche a quei creditori che pur essendo privi di titolo esecutivo siano titolari di un credito risultante dalle scritture contabili commerciali, provvede a depositare in giudizio beni all'interno del processo esecutivo già pendente un'istanza di intervento nella quale darò atto dell'esistenza del mio credito che sia titolato o meno.Mediante opposizione all' esecuzione ricavato esecuzione, questo ricorso deve essere notifcato entro 10 giorni al debitore il giudice prendere posizione su questo credito, debitore può disinteressarsi credito si considera riconosicuto solo in questo processo, creditore riconosce credito o lo disconosce, creditore chiede giudice concesso termine per munirsi titolo esecutivo titolato o non titolato prima udienza vendita assegnazione beni intervento tardivo dopo questi momenti ma comunque ammissibile, cred.interveniente partecipa distribuzione ricavato vendita, cred.interveniente tardivo non partecia Ricordo per intervento ulteriori crediti interesse condominio Fallimento di intervento con titolo confronti soggetti pendeva pr.immob. Int. Forza titolo int.senza titolo su scritt.contabili o atti che parifica verbali assembl. Approv.consultivi di spesa 499 int.no tit.solo con copia aut.scritt.commerciali sospensione, nel momento in cui il processo viene sospeso ai sensi 1 comma ipotesi applicazione 615 seconda somma e 619 se ordinanza di sospensione no reclamata o confermata in reclamo e giudizio no riassunto g.esecuzione dichiara d'ufficio estinzione processo.Termine per riassunzione che causa ha dato luogo riassunzione sia riaccertata, se riassunzione non avviene il creditore può riassumerlo se non lo fa nel termine indicato dal giudice il giudice esecuzione anche d'ufficio con ordinanza dichiara l'estinzione del processo e ordina cancellazione pignoramento ordinanza con la quale giudice esecuzione dichiara estinzione processo esecutivo è reclamabile 630 Art.624 bis consente alle parti di formulare un istanza sospensione volontaria processo esecutivo istanza tutti i creditori muniti titolo esecutivo può dare sospensione per termine 24 mesi, sospensione cred.muniti titolo esecutivo ratio norma tutelare ragioni creditorie processi esecuzione immobiliare con rischio esecuzione anticipata del procedimento es.vendite bene infruttuose istanza fino a 20 giorni prima scadenza termine vendita senza incanto fino 15 giorni prima incanto, il giudice provvede nei 10 giorni successivi deposito istanza e nei 5 giorni successivi se accoglie la richiesta provvede a far si che il provvedimento di sospensione venga comunicato custode e pubblicato sito internet valutazione stima per far si che tutti i soggetti interessati consapevoli no venduto per evitare processi pendenti possibile presentare 1 sola istanza sospensione che non fanno decadere effetti vincolo pignoratizio sul bene che resta pignorato ordinanza revocabile in qualunque momento entro 10 giorni scadenza termine g.sospensione la parte interessata qualunque debitore con titolo esecutivo deve depositare istanza con fissazione udienza dove processo deve proseguire istanza parte necessaria, codice prevede possa essere depositata istanza non oltre data asporto beni non oltre 10 gg prima data vendita beni se questa vendita deve essere espletata luogo custoditi beni art.624 bis istanza no dopo indicazione terzo. Il giudice deve sentire parti e seguirà udienza nessun atto esecutivo può essere compiuto salvo espressa indicazione g.esecuzione si pongono atti esecutivi es.conservare beni se processo esecutivo sospeso poi ripreso non più tardi di 6 mesi dal passaggio in giudicato sentenza primo grado o comunicazione sentenza di appello che rigetta l'opposizione Art.624 connessa g.esecuzione e 624 bis sospensione volontaria accordo creditori intervenuti sentito creditore comporta fase quiescienza procedimento che può essere in esito alla cessazione causa che ha dato luogo sospensione onere parte interessata creditore procedente munito titolo depositare ricorso per riassunzione procedimento in difetto il processo esecutivo si estingue e giudice dichiara estinzione processo d'ufficio e ordinare cancellazione trascrizione pignoramento ove è trascritto. Estinzione processo: raggiungimento scopo, art.629 si estingue quando e se prima aggiudicazione o assegnazione creditore procedente e intervenuto muniti titolo esecutivo rinunciano atti esecuzione, rinuncia agli atti processo esecutivo il creditore procedente e quelli muniti titolo esecutivo che sono unici a dar impulso esecuzione, prima aggiudicazione dopo vendita processo esecutivo si estingue se tutti creditori concorrenti vi rinunciano Mancata esecuzione processo esecutivo ipotesi termine prerentorio, estinzione anche d'ufficio ordinanza giudice esecuzione non oltre prima udienza successiva verificarsi esec. Avverso questa ordinanza di estinzione è ammesso reclamo nelle forme art.168 collegio provvede in camera consiglio e fa sentenza dove revoca conferma istanza estinzione giudizio. Nel corso processo esecutivo è possibile che le parti non compaiano a due udienza successive in questo caso per omologia in esito mancata comparazione parti udienza giud.dichiara estinzione processo esecutivo.per.Art.632 nel momento g.dispone estinzione pro.ese. Dichiara cancell.trascrizione pignoramento che viene trascritto ipotesi processo esecutivo immobiliare g. deve ordinare cancellazione trascrizione pignoramento nel momento giudice dispone ann.processo esecutivo dichiarare spese professionista vendita immobiliare, effetti diversi secondo momento.Prima assegnazione tutti atti compiuti inefficaci, se si verifica dopo e ha diritto avere somma ricavata att. Esecutive Esistono ulteriori cause estinzione processo esecutivo introdotte da riforma la prima del 2015 ipotesi pignoramento immobiliare estinzione processo esecutivo ipotesi omessa pubblicità sul portale vendite telematiche dell'avviso vendita immobile Estinzione per norma aperta cause tribunali, processo esecutivo si estingue dal g.quando prezzo vendita immobile così basso non confacente la prosecuzione giudizio processo esecutivo, no parametri pretederminati, individuano parametri per infruttosità espropriazione forzata no possibile conseguire ragionevole soddisfacimento pretese creditori, probabilità bene e valore realizzo è disposta chiusura anticipata processo esecutivo d'ufficio di solito. G.esecuzione su richiesta professionista delegato vendita che si occupa operazioni vendita effettua avvisi vendita e indica importo base vendita rimette atti g.esecuzione con infruttosità vendita. Dove convoca creditori affinchè si esprimano in merito prosecuzione giudice e g.da atto di questi presupposti art.164 il Giudcie eseuczione chiede creditori indicare il loro credito processo esecutivo e poi estinzione anticipata infruttosità vendita e liquidazione delle spese quando bene inferiore 10 000 euro , e neanche importo per provvedere copertura spese estinto con gravissimo pregiudizio creditore procedente Un procedimento immobiliare estinto per infruttuosità può essere ricominciato Pignoramento immobiliare: il creditore inizia il procdimento nell'assoluta consapevolezza esistenza uno o più beni immobili pignorabili proprietà e altri diritti reali sugli immobiliare beni la cui consistenza catastale indicata atto pignoramento, bene individuato trattato su beni immobili indicazione estremi catastali specificamente e rigorosamente indicati atto pignoramento, regimi pubblicitario impone trtascr. Atto pignoramento, trascirzione registi immobiliari rende inopponibile esistenza pignoramento, volontà creditore sottoporre pignoramento bene indicato con estremi catastali se non trascritto inefficace dovrà contenere dichiarazione espressa al debitore e aventi causa di non disperdere deteriorare sottrarre bene pignorato si estende alle pertinenze frutti immobile non si estende a eventuali beni immobili ricompresi immobile soggetto pignoramento immobiliare, creditore può pignorare sia immobile che mobili, creditore obbligo indicare catasto beni, redatto dal creditore atto pignoramento individua specificamente i beni se atto non indicasse beni neanche notifica può fare Ufficiale Giudiziario, limitarsi verificare atto pignoramento contenga indicazioni estremi catastali compito conservatore bloccare trascrizione estremi diversi, redazione a.p. Notifica atto pignoramento o uff.giud.notifca atto notificato al consultore registri immobiliari, consegna al creditore originale atto notificato al debitore affinchè il creditore provveda con espressa richiesta alla trascrizione del pignoramento che è necessaria, semplice notifica con difetto trascrizione non rende terzi opponibile eventuali vendite bene, terz acq.b fede creditore individua e trascrive catasto immobili atto pignoramento, notifica e consegna originali atti al creditore affinhcè trascirva.Iscrizione causa ruolo il cancelliere forma fascicolo, iscrizione telematica, iscrizione atto pignoramento e di aver provveduto adempimenti legge. Al momento notifica pignoramento debitore è custode immobile sino che g.esec.non nomina 1 terzo come custode immobile sia debitore che terzo nominato custode hanno obblighi per il terzo nominato custode obbligo di vigilare affinchè debitore e nucleo familiare debitore che risiede immobile conservino bene pignorato forma migliore diligenza buon padre famiglia e integro custode facoltà obbligo accedere bene verificarne consistenza insieme consulente tecnico nominato dal tribunale.Iscrizione ruolo, giudice esecuzione, da data iscrizione ruolo decorre termine per creditore per integrare documentazione necessaria fini validità legittimità processo esecutivo immobiliare, il creditore ha l'onere di depositare documentazione ipocatastale relativa immobile estratto che indica tutti passaggi proprietà e consistenza sino al 20 enno precedente data richiesta verificare passaggi bene dopo pignoramento regolati, creditore procedente onere dimostrare bene venduto bene se debitore omette presentazione, incompleta e g.invitasse creditore pignoramento si estinguerebbe e disporre cancellazione trascrizione dal giudice debitore in grado di sapere se su questo bene pignorato esistano trascirzioni pregiudizievoli vedrò se ci sono atti pregiudizievoli obbliogo avvisare con sistema avvisi con il quale evidenzio a questi creditori iscritti che ho iniziato un pignoramneto e li invito a partecipare e diventa creditore intervenuto momento bene venduto viene venduto libero pesi trascrizioni se non interviene fatti suoi estinta trascrizione ipotecaria banca intesa, sistema avvisi 498 e seguenti serve a consentire sogg.creditori del debitore essere informati esistenza procedimento esercitare diritto intervenire per essere soddisfatti ragioni banca interesse intervenire. Tutti soggetti informati esistenza processo esecutivo e informati tramite avvisi notificati prima dell'udienza nella quale il creditore procedente o intervenuto chieda che questi bene venga posto in vendita Passaggi:redazione beni,a.pi.iscrizione ruolo , formazione fascicolo ufficio,depositio catasto, avvisi Creditore ha indiviudato bene valutazione da un terzo consulente tecnino ufficio.Giudice nomina con ordinanza esperto estimatore iscritto albo nomina a rotazione il quale dovrà rispondere a determinati quesiti contenuti atto, previa prestazione giuramento Consulente prende documentazione ipocatastale, verifica passaggi corretti, accedere bene con ausilio forza pubblica, un accesso e si verifia stato immobile da custude che accede regolarmente no asta beni catastali, in caso indicare esistenza difformità denaro per sanarle, ctu stabilisce prezzo vendita quanto vale immobile deducento certa quota relazione mancanza garanzia vizi immobile, consulente reperire informazioni, relazione consulente, fatte indagini posso dire valore immobile è tot, valore pertinenze è tot, se è singolo se sono più immobili va fatto più immobili, se complesso pignorato costituito più beni possono essere formati più lotti di vendita consulente indica perizia immobili ,più di uno o pignroabile met perizia deve essere depositata prima udienza per consentire debitore di verificare se ci sono errori creditore disamina perizia e compare udeinza no obiezioni insiste vendita bene limite massimo creditore intervengano tempestivamente creditore presenti istanza conversione di pignoramento 30 gg prima udienza creditore precedenti intervenuti indicano importo credito capitale interessi già calcolati e spese sostenute, creditore deve versare importo di tutti questi crediti. Nominato professionista delegato alla vendita che deve porre in essere tutte operazioni necessarie per arrivare vendita immobile, deve comunicare al creditore procedente la data in cui verrà venduto questo immobile, Vendita con incanto è residuale disposta dal giudice se ritiene confacente ragioni procedura, attualmente le vendite sono senza incanto, professionista fissa data vendita la comunica tramite avviso al creditore procedente e deve pagare un contributo il cui mancato versamento causa estinzione pr.esecutivo questo avviso vendita che indica estremi catastali bene,consistenza, professionista che svolgerà op.vendita,luogo in cui operazioni vendita effettuate, prezzo modalità presentazione offerta termine entro quale offerta depositata la data effettuazioni operazioni vendita e le condizioni a cui è soggetta questa vendita nell'avviso si indica offerenti presentare offerte busta chiusa entro ore 13 gg dopo vendita, telematica fino ggp rima si indica pr.vendita sono valide offerte che contengano volontà accostare prezzo minore ¼ vendita bene, avviso vendita indicate offerte rialzo misura non minore a, la gara c'è, viene indicato offerente bonifico importo valore vendita bene , indicato saldo eventuale pr.aggiudicazione effettuato con det.modalità 120 o fino 12 mesi, se data vendita concorrenza per accappararsi bene immobile e nessuno aggiudica bene restituito, apre gara offerte rialzo in termine , professionista delegato verbalizza fav.offerente importo maggiore volontà debitore sostituita pignoramento, assegnazione comparizione parti davanti a se.Assegnando termine perentorio.Provvedimenti es.custodia beni.G. può sospendere efficacia esecutiva atto oggetto opposizione e fissare un termine per inizio g.merito, previa iscrizione ruolo parte interessata, causa decisa sentenza no impugnabile, no soggetti impugnazione quelle che riguardano regolarità formale notifica precetto.Titolo esecutivo dura 10 anni.In presenza sospensione atti esecuzione bloccati Proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, il terzo vanta diritto proprietà o diritto reale, esclusi diritti godimento sui beni pignorati può opporre ricorso g.esecuzione prima disposta vendita o esecuzione beni.problema opposizione terzo dara certa, accordi posti in essere creditore, fine paralizzarre ragioni creditorie.La facoltà di oppore promuovere opposizione connessa ragioni terzo e deve tutelare ragioni creditorie evitare eventuali collusioni tra creditore e terzo, Per tali ragioni il legislatore dice ai sensi 621 limite prova testimoniale terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto beni mobili pignorati casa azienda debitore tranne ipotesi in cui esistenza diritto resa verosimile dalla professione o commercio esercitati dal terzo o dal debitore.Provare tramite tesimoni esistenza d.proprietà, verosimiglianza esistenza diritto professione commercio terzo, debitore.Termine proposizione connesso udienza in cui disposta vendita o opposizione, si propone e giudice fissa con decreto ud.comparizione parti, ricorso decreto notificato sia al debitore procedente e creditore, devono intervnire tutte e 3 parti. La particolarità 619 se le parti raggiungono accordo, g. ordinanza adottanto decisione idonea assicurare processo esecutivo, estinguere processo, in questo caso giudice statuisce sulle spese, assegna parti termine per riassumere giudizio Opposizione tardiva il giudice non sospende vendita beni e i diritti terzo accertati giudizio opposizione si fanno valere sulla somma ricavata vendita Lezione 12 maggio 2021 Struttura del procedimento di espropriazione forzata; il pignoramento: forme ed effetti. Espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi (aspetti generali delle singole procedure); cenni all’espropriazione dei beni indivisi. Come già accennato alla prima lezione, alcune delle norme fondamentali per il processo esecutivo sono contenute nel codice civile; in particolare, si veda l’art. 2910 c.c., il quale statuisce che “Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [474 c.p.c. ss.] Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito [2858, 2868] o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore [2901, 2905; 602 c.p.c.]”. Per mezzo del processo esecutivo vengono sottratti al debitore beni facenti parte del suo patrimonio e che verranno, coattivamente, trasformati in denaro per soddisfare le ragioni creditorie – beni del debitore come garanzia generica patrimoniale per tutti i beni presenti e futuri ex art. 2740 c.c.-.Più agevole è colpire il denaro o comunque beni facilmente trasformabili in denaro, ma anche altri beni, aventi ovviamente contenuto e valenza economica.La disciplina dell’espropriazione concerne, dunque, in primo luogo, le modalità per sottrarre tali beni alla disponibilità giuridica del debitore e vincolare i beni del debitore stesso (pignoramento) e quindi trasformarli coattivamente in denaro (esecuzione forzata, salva l’assegnazione diretta).Le modalità dell’esecuzione variano a seconda delle categorie cui appartengono i beni oggetto di espropriazione. Come già precisato, il risultato del pignoramento servirà a soddisfare le ragioni creditorie del creditore procedente e degli eventuali creditori intervenuti.La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente e anche di tutti gli altri creditori che dovessero intervenire successivamente nel processo esecutivo.Si tratta di un vincolo giuridico che riguarda il valore di scambio dei beni e non il loro utilizzo. Infatti il debitore può continuare a disporre materialmente dei beni pignorati, salvo evitare di tenere comportamenti che possano comportare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento dei beni medesimi. Formalmente il pignoramento contiene l'intimazione dell'ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito (comma 1, art. 492 c.p.c.). Pertanto saranno inefficaci, nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nell'esecuzione, gli atti che abbiano ad oggetto la vendita o qualunque altra disposizione giuridica dei beni espropriati.L’art. 491 cpc afferma che “Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento [492, 513, 518, 543, 555, 602]” L'eccezione indicata dalla norma in commento di cui all'art. 502 si riferisce all'esecuzione sui beni mobili garantiti da pegno o, eccezionalmente, da ipoteca. In questi casi, non è necessario il pignoramento poiché i beni, per effetto della garanzia che grava su di essi, sono già sottratti alla disponibilità del debitore e destinati alla soddisfazione del credito. Il pignoramento, al contrario del precetto che è un atto del creditore, costituisce un atto dell'ufficiale giudiziario, il quale lo predispone dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo ed il precetto. La notifica del pignoramento deve essere fatta entro 90 giorni da quella del precetto (art. 481 c.p.c., comma 1). Nell'intimazione al debitore, l'ufficiale giudiziario deve indicare esattamente il credito per cui si procede e i beni che si intendono pignorare. L’effetto del pignoramento è quello di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti nell’espropriazione gli atti con i quali il debitore intenda alienare (o disporne giuridicamente) le cose soggette a pignoramento. Gli eventuali atti di alienazione o disposizione sono relativamente inefficaci: l’atto, in sé perfettamente valido ed efficace, è inefficace rispetto all’espropriazione forzata e alla sua funzione. In ragione dell’inefficacia de qua, l’atto di disposizione non può impedire che il procedimento esecutivo prosegua con la vendita forzata del bene e che il ricavato della vendita sia utilizzato per il soddisfacimento dei creditori (ove il processo esecutivo si estingua prima della vendita del bene, l’atto di disposizione relativamente inefficace diverrà pienamente efficace).Merita opportuno evidenziare, quanto all’alienazione dei beni, il disposto dall’art. 2913 c. c. per cui gli atti di alienazione dei beni pignorati non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e degli eventuali creditori che intervengano nell’esecuzione. Si noti che l’inopponibilità riguarda non solo i creditori già intervenuti nel processo esecutivo al momento dell’atto di trasferimento del bene pignorato, ma anche quelli che intervengano successivamente al trasferimento. Gli effetti conservativi del pignoramento avvantaggiano dunque potenzialmente tutta la classe dei creditori, che godono di tale vantaggio a condizione di intervenire nel corso dell’esecuzione. Ai sensi dello stesso articolo 2913 l’inopponibilità non si estende però agli atti di trasferimento di beni mobili non iscritti in pubblici registri quando l’acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede. Il tal caso, in applicazione del principio generale dell’art. 1153 c. c., il terzo acquista il diritto a titolo originario, lo acquista cioè senza le limitazioni che gravavano sul bene e sul potere dispositivo dell’alienante e, quindi, non subisce il vincolo del pignoramento. In considerazione di tale eventualità, la legge (art. 520 s.) prevede particolari cautele per la custodia dei beni mobili, restando l’interesse del creditore affidato al preventivo impedimento dell’altrui acquisto del possesso.Peraltro anche atti di disposizione anteriori possono risultare inopponibili al creditore pignorante ed ai creditori che intervengono nell’esecuzione. Stabilisce l’art. 2914 (Alienazioni anteriori al pignoramento) che, sebbene anteriori al pignoramento, non sono opponibili all’esecuzione: 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento; 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento; 3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa; 4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa. Il principio generale dell’art. 2913 c. c. trova il suo adattamento al sistema dellacircolazione dei diritti nell’art. 2914 c. c. Si tratta di risolvere in concreto il conflitto che può sorgere tra il creditore pignorante e il terzo acquirente dal debitore pignorato nelle quattro ipotesi (alienazioni di immobili o di mobili registrati; cessioni di crediti; alienazioni di universalità di mobili; alienazioni di mobili di senza trasmissione di possesso) in cui può risultare fallace il riferimento al tempo dell’acquisto corrispondente al momento di efficacia dell’atto.L’art. 2914 applica al pignoramento i criteri che il diritto civile comune applica alla risoluzione del conflitto fra più aventi causa dello stesso soggetto: nel far ciò, assimila evidentemente il creditore procedente ad un avente causa del debitore. Quanto ai beni immobili, il conflitto tra il creditore pignorante e l’avente causa dal debitore pignorato, è risolto dalla data della trascrizione dell’atto, nel senso –simmetrico al criterio adottato dall’art. 2644 c. c. per il duplice atto di disposizione del medesimo immobile – della prevalenza della data della prima trascrizione sulla data della seconda. Quando l’oggetto del pignoramento è costituito da un credito, a rilevare è la data della sua cessione a terzi. Il conflitto fra pignorante e il cessionario è risolto dalla priorità fra la data del pignoramento e la data della notificazione della cessione al debitore ceduto, ovvero dell’accettazione della cessione da parte di questi, e il criterio di determinazione della priorità è quello della data certa, da determinarsi ai sensi dell’art. 2704 c. c. Anche qui la soluzione replica quella del diritto comune (art. 1265 c.c.).Il caso della doppia alienazione di universalità di mobili (collezioni, biblioteche, pinacoteche, mandrie di animali ecc.) è parimenti risolto dal criterio generale della data certa. Il criterio della data certa vige ancora una volta anche per gli atti di alienazioni di mobili senza contestuale trasmissione del possesso: il terzo acquirente prevarrà sull’esecuzione solo se il suo acquisto ha data certa anteriore al pignoramento.Mentre la cessione del credito a terzi è regolata dal n. 2 dell’art. 2914, l’art. 2917 regola il rapporto tra tempo del pignoramento e la fattispecie dell’estinzione del credito pignorato nei confronti del debitore: “Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione”. Come si vede, l’articolo detta una regola conforme al principio per cui le vicende dei beni pignorati successive alla creazione del vincolo non possono incidere negativamente sulla situazione del creditore procedente (e dei creditori concorrenti). Per estinzione deve intendersi qualunque fatto idoneo a liberare il debitor debitoris (pagamento, datio in solutum, confusione, rimessione, compensazione ecc.), ma – come si è detto – al debitore non viene sottratto il diritto di disporre del proprio credito: egli potrà, per es., rimetterlo al debitore e la remissione varrà inter partes ma non potrà nuocere ai creditori, ai quali l’atto non sarà opponibile e per i quali esso resterà irrilevante. Resta fondamentale accertare il momento preciso del pignoramento, dal momento che il pignoramento di crediti (c. d. pignoramento presso terzi) si esegue attraverso una fattispecie complessa a carattere procedimentale, di cui l’ingiunzione al debitore è il primo atto di una serie la cui conclusione perfeziona il pignoramento. Si può anticipare che la soluzione più ragionevole è quella per cui il momento rilevante ai sensi dell’art. 2917 è quello in cui si compie la notifica al terzo debitore dell’atto di pignoramento con l’ingiunzione a lui rivolta di non disporre dell’oggetto pignorato. . La pratica ha posto delicati problemi relativi alle vicende del credito (per es. riguardo alla compensazione legale che prodottasi anteriormente al momento della notifica al terzo debitore ma dedotta solo in seguito) e la soluzione va sempre trovata nella esigenza che la certezza della data a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall'articolo 547 cpc con l'avvertimento che in caso contrario, la stessa dovrà essere resa comparendo in un'apposita udienza e che se il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo. L'originale dell'atto di citazione è consegnato al creditore senza ritardo dall'ufficiale giudiziario, non appena eseguita l'ultima notificazione. Il creditore deve in seguito depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna, pena perdita di efficacia del pignoramento.Per quanto riguarda i crediti, invece, l'art. 545 c.p.c. (Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti (2), e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio) stabilisce che non sono assoggettabili ad esecuzione forzata: i crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione); i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza. Non possono essere pignorate, infine, le pensioni minime, di solito identificate con la pensione sociale INPS riproporziona sul reddito e l'"ampiezza" del nucleo familiare; mentre, per la parte di pensione eccedente questa soglia, il pignoramento non può superare la quota del 20%.L’articolo in esame contiene un'elencazione che ha carattere tassativo. Si ritiene che la impignorabilità dei crediti ivi menzionati possa essere rilevata anche d'ufficio dal G.E., ferma restando, naturalmente, la possibilità di farla valere mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615. l giudice stabilisce con decreto anche il quantum pignorabile. Si tratta di un provvedimento necessario in quanto il pignoramento eseguito senza la preventiva autorizzazione del giudice è nullo. 4) L’espropriazione dei beni indivisi Talvolta può accadere che tra gli elementi attivi del patrimonio del debitore vi sia contitolarità di un diritto reale che può essere espropriato, ovverosia della proprietà, dell'enfiteusi, della superficie o dell'usufrutto.Lo strumento che l'ordinamento pone a tutela del creditore in simili ipotesi è la cd. espropriazione dei beni indivisi, regolata dagli articoli 599, 600 e 601 del codice di procedura civile. In sostanza, in questo tipo di espropriazione oggetto dell'esecuzione è la quota ideale di un bene indiviso. Il creditore, infatti, può rivolgersi al solo comproprietario del bene che sia suo debitore, con la conseguenza che l'espropriazione dovrà interessare solo la quota di proprietà di quest'ultimo e non le altre. Nel caso in cui si intenda pignorare un bene indiviso, il pignoramento deve essere notificato, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, con avvertimento specifico che è fatto loro divieto di permettere al debitore di separare la propria quota senza espresso ordine del giudice. In tal modo i comproprietari vengono costituiti custodi e divengono parti del processo esecutivo. Del resto, per consentire al creditore di conseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito, occorre evitare che i comproprietari colludano con il debitore al fine di effettuare una divisione pregiudizievole. Nel caso di beni indivisi, per espropriare la sola quota del debitore occorre scinderla dal resto. Ciò può avvenire, innanzitutto, mediante separazione. La separazione della quota del debitore in natura è ipotizzabile, però, solo per alcuni beni. Quando è possibile procedervi, il giudice dell'esecuzione vi provvede direttamente su istanza specifica del creditore procedente o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati. Una volta separata la quota, si procede con la vendita forzata della stessa o con l'assegnazione in pagamento secondo le normali disposizioni previste dal codice di rito. Qualora la separazione in natura della quota non sia possibile oppure nessuno la richieda, il giudice può scegliere se procedere con il giudizio di divisione o disporre la vendita della quota indivisa. La divisione è effettuata a norma del codice civile, preferibilmente in natura, secondo quanto previsto dall'articolo 1114 c.c..Ad essa si provvede attraverso un giudizio di cognizione che verrà svolto con la partecipazione del creditore pignorante e di tutti i condividenti. Ovviamente, il giudizio può essere sostituito da un accordo fra le parti. In ogni caso, per consentire di procedere alla divisione, l'esecuzione resta medio tempore sospesa. Dopo la sospensione, il processo esecutivo riprende a seguito di riassunzione da parte del soggetto interessato, ovverosia del creditore. La riassunzione avviene secondo le indicazioni di cui all'articolo 627 del codice di rito, ovverosia mediante ricorso da presentarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice nel provvedimento con cui ha disposto la sospensione o, comunque, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado oppure dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione. Anche in questo caso, realizzata la divisione, si procede con la vendita forzata o con l'assegnazione della quota espropriata. Se la separazione naturale della quota del debitore non è possibile, il giudice, in alternativa alla divisione, può anche disporre la vendita della quota indivisa, qualora ritenga probabile che essa avvenga ad un prezzo pari o superiore al valore della quota stessa, stabilito secondo i parametri in generale indicati dal codice di procedura civile all'articolo 568. Esecuzione in forma specifica Processo esecutivo 2 aree: es.forzata espr.beni al debitore utilizzati per realizzare il credit del creditore procedente, e l'esec.forma specifica dove il creditore ottiene esattamente il bene che aveva diritto di ottenere no per equivalente ma ottiene bene che doveva avere fin dall'inizio in conformità titolo esecutivo che deve contenere oggetto obbligazione richiesta al debitore. Esecuzione in forma specifica disciplinata art.605 e seguenti che trattano esecuzione per consegna e rilascio caratteristiche principali circostanza che per particolarità oggetto si chiede maggiore specificazione precetto deve contenere descrizione sommaria beni di cui si richiede consegna o rilascioG. esecuzione rimane margini, salvo non sorgono difficoltà problemi che richiedono da giudice esercizio del suo potere direttivo, g.esecuzione poteri direttivi non decisori trae mosse da titolo esecutivo deve contenere indicazione prestazione da debitore e presuppone debitore no adempiuto spontaneamente a questa prestazione creditore deve notificare titolo esecutivo e atto precetto che sia per consegna o per rilascio(cose mobili determinate partita specifica) Precetto dovrà contenere la descrizione sommaria del bene Precetto per rilascio: si riferisce necessariamente rilascio bene immobile del quale il creditore deve rientrare in possesso effetto es.f.specifica è far si che il creditore abbia consegna bene mobile determinato indicato dal titolo o rientri possesso immobile indicato titolo. Avviso rilascio è atto conclusivo procedimento attraverso quale creditore rientra possesso bene immobile, atto precetto deve esserci termine indicato tenendo conto data scadenzaConsegna e rilascio atti coinvolto uff.giudiziario provvede operazioni materiali presa consegna e rilascio attività limitata presenza soggetti, creditore, debitore ,uff.giudiziario prende in consegna e può utilizzare tutti i poteri competere uff.giudiziario quando effettua pignoramento mobiliare. Può avvalersi forza pubblica.Se le cose da consegnare oggetto pignoramento la consegna non può avere luogo norma art.619 Rilascio prevvede atto precetto che indica estremi catastali atto.Dopo notifica precetto ufficiale giudiziario comunichi tramite un atto notificato almeno 10 giorni prima data rilascio comunichi al debitore che è tenuto a lasciare l'immobile.Provvederà imissione possesso parte istante, è un atto sia sotanziale di forma, provvedimenti rilascio, ufficiale giudiziario, forza pubblica, figura fabbro, cambia serratura dopo allontamento no possibilità soggetto rientri.Se nell'immobile si trovano soggetti che hanno detenzione a opera debitore, avviso rilascio stato nei loro confronti, ufficiale giudiziario impone di riconoscere il nuovo possessore.Consegnare immobile libero da persone e cose, se sono di proprietà intimato, data prevista da rilascio questi mobili verrebbero asportati, ipotesi non fosse uffi.giud.intima parte immobile di asportarli termine asporto, intimante è diventato possessore, uff.giud.redige processo verbale rilascio indica op.effettuate per rimettere possesso immobile creditore istante indicherà immobile certo stato degrado.Uff.giud. Termien rilascio, se beni no espropriati uff.giud.spese parte può determinare il presumibile valore di realizzo dei beni e indicare presumibili spese custodia beni stessi e asporto.Quando valore beni è superiore spese custoda e conservazione su richiesta parte istante uff.giud.nomina custode e lo incarica di asportare i beni.No pagate spese custodia asporto beni, no utile tentativo vendita sono relitti.Se vendita esiguo, questi beni relitti quindi distrutti smaltiti.Se beni valore custode provvede vendita senza incanto forme previste vendita beni immobili pignorati, beni trattati stregua beni immobili pignorati e venduti per realizzare soddisfacimento ragioni creditorie 610:g.esecuzione ciascuna parte anche intimato può chiedere intervento g.esecuzione emanazione provvedimenti occorenti per risolvere difficoltà esecuzione funzione residuale.G.esecuzione decreto titolo esecutivo, liquidazione è titolo esecutivo per spese sucessive e collegate rilascio spese ese.liquidate con decreto, uff.giudiziario qualifica spese sostenute.Obblighi di fare prestazioni contenuto idoneo a ottenere esecuzione forzata in forma specifica, es.forzata nel titolo, che deve dare indicazioni pertinenti circa esecuzione obbligo di fare o non fare richiesta al debitore dopo notifica precetto deve nuovamente fare ricorso e chiedere al giudice esecuzioni che determoini modalità esec.titolo esecutivo che deve essere completo titolo deve contenere la prestazione si chiede giudice di indicare modalità
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