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ESECUZIONE FORZATA ED ESPROPRIAZIONE (GENERALE), Dispense di Diritto Processuale Civile

Riassunto del volume 3 del libro "Istituzioni di diritto processuale civile" di Gianpiero Balena, aggiornato alla riforma Cartabia.

Tipologia: Dispense

2021/2022

In vendita dal 26/10/2023

gloria.cinanni
gloria.cinanni 🇮🇹

4.3

(7)

32 documenti

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Scarica ESECUZIONE FORZATA ED ESPROPRIAZIONE (GENERALE) e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESECUZIONE FORZATA PRESUPPOSTI Sono eseguibili solo ed esclusivamente le sentenze di condanna, perché le sentenze costitutive producono effetti già di per sé. Per le sentenze dichiarative e costitutive non si parla di esecutività, quanto di STABILITÀ DEGLI EFFETTI. Art. 282: tutte le sentenze di primo grado sono già suscettibili di essere messe in esecuzione, ma quelle dichiarative e costitutive non si eseguono; quindi, come si collega il 282 a queste sentenze? Sulle sentenze di accertamento e costitutive il problema dell’immediata esecutività delle sentenze di primo grado non si pone, perché il 282 è scritto per l’esecuzione forzata e le sentenze di accertamento e costitutive non sono suscettibili di esecuzione forzata, producono solo effetti obbligatori sin dal primo grado. Se l’altra parte impugna e non consente di attribuire stabilità alla sentenza deve pagare i danni. Altro è l’immutabilità, la stabilità della sentenza che si ottiene col passaggio in giudicato: gli effetti propri della sentenza si hanno con efficacia tra parti, eredi e aventi causa. Il rapporto fra la cognizione e il processo esecutivo è un rapporto meramente CASUALE = l’esecuzione forzata serve a vincere la resistenza della controparte, è un meccanismo che surroga la mancata collaborazione della controparte. Art.2740 – principio di responsabilità patrimoniale: il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Il presupposto è che il debitore non paga; la condanna implica 1 milione di euro, il debitore non li dà. Il creditore pignora. Perché? Perché il debitore risponde nei confronti del creditore, per le obbligazioni inevase, con tutti i suoi beni presenti e futuri. LA CONTESTAZIONE DEL DIRITTO È LA CONTESTAZIONE DI QUEL DIRITTO CONSACRATO NEL C.C. X CUI IL MIO DEBITORE RISPONDE CON TUTTI IBENI PRESENTI E FUTURI → È QUESTO IL DIRITTO CHE AZIONO. Abbiamo 2 tipi di esecuzione forzata, entrambe fondate sul 2740: - esecuzione collettiva → liquidazione giudiziale; - esecuzione singolare. Il debito è in moneta, ma la norma parla di “tutti beni”: ciò significa che io prendo qualsiasi bene (mobile, immobile ma non soldi) e lo trasformo in denaro. Il principio fondamentale è che con l’esecuzione forzata non si ottiene direttamente la soddisfazione del credito. Se nell’esecuzione interviene un terzo bisogna dividere il ricavato secondo la par condicio creditorum → tutti i creditori devono essere alla pari: nella pratica, i creditori vengono differenziati (gli unici ad essere alla pari sono quelli che stanno sullo stesso livello, eppure non ricevono la stessa somma, ma il pagamento cambia a seconda del loro peso nell’ambito della procedura, per cui se loro hanno pignorato una certa somma il ricavato rispecchierà quella percentuale). Questo meccanismo che consente di trasformare beni in denaro ce l’abbiamo sia nell’esecuzione singolare che collettiva: • esecuzione collettiva / liquidazione giudiziale → partecipano tutti i creditori del debitore decotto, che mette a disposizione tutti i propri beni per soddisfare tutta la massa attiva; • esecuzione singolare → un creditore aggredisce uno o più beni del debitore e l’esecuzione si ferma lì, a meno che non vi sia un ampliamento della massa pignorata e/o non intervenga un terzo. Un’altra regola fondamentale che distingue le due procedure è la loro efficacia: • tutto ciò che accade nella liquidazione giudiziale non è più valido al di fuori di essa: c’è una categoria di creditori ammessi al passivo. Il giudice ha riconosciuto l’esistenza di quel credito in capo a quel creditore ai fini della liquidazione giudiziale; chiusa l’esecuzione giudiziale, tutto viene rimesso in gioco; il provvedimento che accerta l’esistenza del credito può essere utilizzato soltanto come prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo una volta chiusa la liquidazione. Quindi, il confine in cui opera la liquidazione giudiziale è predeterminato, tutto ciò che accade vale solo ai confini del concorso → efficacia endoconcorsuale dei provvedimenti; tutto rimane all’interno, salvo la distribuzione dell’attivo, per cui le somme non possono essere ripetute una volta finita la distribuzione, salvo revocazione del provvedimento; • nel pignoramento la situazione è completamente diversa: non c’è il problema di tutelare tuti gli altri creditori, perché il debitore non è in stato di decozione, non abbiamo il fallimento dell’individuo, da noi dev’essere l’imprenditore. In altri paesi non è così. L’esecuzione singolare (ordinaria) parte con un titolo esecutivo che contiene un credito certo, liquido ed esigibile. Abbiamo anche esecuzione forzata speciale senza titolo e titoli esecutivi che, in realtà, non sono titoli: 614-bis – Misura coercitiva = per ogni violazione si paga una determinata somma di denaro. Quando c’è l’inadempimento, il creditore mette in esecuzione la misura coercitiva: fa il precetto per la somma e il titolo esecutivo è il 614-bis, ma questo non dà certezza sull’esistenza della violazione e quantità delle violazioni = non è certo, non è liquido e non è esigibile. La dottrina l’ha definito un titolo a formazione progressiva, perché poi va catalogato. Noi abbiamo la certezza assoluta della certezza di quel titolo solo se il debitore fa opposizione all’esecuzione e viene rigettato. Acquista le caratteristiche del titolo ex post non ex ante. Quindi dire che si avvia sempre sulla base del titolo esecutivo è corretto ma è una generalizzazione. Si possono pignorare: - bene mobile; - bene immobile; - credito → di somma di denaro o di bene mobile. Pignoro un bene di cui è creditore il mio debitore (pignoramento presso terzi). Il pignoramento di crediti implica che il terzo pignorato sia debitore del mio debitore (debitor debitoris), è tale se possiede, non se detiene. Tutte le volte in cui il bene del mio debitore è nel possesso id un terzo io posso fare pignoramento presso terzi; se il bene è nella detenzione di un terzo devo fare il pignoramento diretto. Il discrimine è il possesso. Una volta che ho pignorato possono inserirsi dei terzi, dopodiché viene determinato il valore del bene e viene venduto o assegnato. L’esecuzione forzata non è finalizzata a ottenere coattivamente un pagamento, ma è un meccanismo per trasformare un bene in denaro, tant’è che il creditore può chiederne l’assegnazione. Il tutto viene venduto e distribuito, all’esito anche delle controversie distributive ex 512, il denaro viene distribuito. Il problema che si pone è: questa distribuzione è stabile o non è stabile? Giurisprudenza dice di sì, c’è chi dice di no. La stabilità non è qualcosa che piove dall’alto, è un’esigenza razionale. Quando al giudice di esecuzione forzata si chiede la conversione del pignoramento (debitore va dal giudice e dice mi impegno a pagare, il giudice fa il conto, calcola quanto serve per avviare conversione e sospendere il pignoramento e il debitore inizia a pagare): questa attività è di cognizione perché prima di dire quanto deve dare il giudice deve conoscere. La cognizione c’è, sebbene diversa da quella ordinaria, ma c’è ed è piena nelle fasi a ciò deputate che sono le opposizioni (esecuzione, atti esecutivi, terzo, controversie distributive) in cui si instaura un giudizio a cognizione piena. Ciò non esclude la stabilità dei provvedimenti, che possono essere revocati fin quando non vengono eseguiti, poi si può esperire opposizione agli atti esecutivi che si concluderà con sentenza non appellabile ma ricorribile per cassazione. Il pignoramento è controllabile dal terzo interessato, perché può intervenire, subendo gli effetti sia del pignoramento della vendita e della distribuzione (sia negativi che positivi). Se invece la procedura esecutiva è chiusa tra debitore e creditore non può avere rilevanza all’esterno perché io non posso subire passivamente gli effetti di una determinata procedura senza potervi entrare: tutti i procedimenti esecutivi a porte chiuse non sono stabili; tutti i procedimenti esecutivi a porte aperte sono stabili. La stabilità è riferita alla vendita e alla distribuzione (elementi che hanno efficacia esterna). L’esecuzione tendenzialmente è complementare rispetto alla cognizione ma è autonoma perché ci sono processi esecutivi anche senza cognizione a monte. Puntano entrambe a risultati stabili, però la stabilità non è un atto dovuto. Mentre l’esecuzione collettiva è aperta per definizione e quindi dà sempre luogo a risultati stabili, quella individuale ha risultati variabili a seconda che sia a porte aperte o chiuse. ESECUZIONE FORZATA IN FORMA GENERICA → PIGNORAMENTO/ESPROPRIAZIONE ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA → OBBLIGHI DI FARE, NON FARE, RILASCIO In comune: titolo esecutivo e precetto. Il precetto può essere notificato al debitore insieme al titolo esecutivo o dopo la notifica, mai precedere. Il precetto è quell’atto in cui il creditore, facendo leva sul titolo esecutivo, che deve indicare, invita l’altra parte ad adempiere. Sostanzialmente si risolve in una costituzione in mora: si dice al debitore di pagare ciò che deve entro un termine dilatorio non inferiore a 10 giorni. È un termine al di sotto dei quali non si può andare. Ci sono casi particolari in cui si può chiedere anche l’esenzione dal termine dilatorio (autorizzazione del giudice tramite ricorso). Se dopo 10 gg non c’è pagamento si avvia il pignoramento, che a seconda dei beni a disposizione del debitore può esser mobiliare diretto, immobiliare o mobiliare/crediti presso terzi possessori e debitor debitoris. Il creditore avvia questa procedura sulla base del titolo esecutivo, ma che diritto aziona? L’azione esecutiva su cosa si regge? Qual è il diritto alla base? In genere si dice titolo esecutivo, altri dicono il 2740 = diritto di rivalersi nei confronti dei beni di un soggetto, perché quando pignoro non ottengo i soldi che mi deve dare ma prendo un bene. È diverso dal mio credito dal ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO L'inizio dell'esecuzione forzata deve essere preceduto dalla notificazione del titolo in copia attestata, conforme all'originale, e dalla notificazione del precetto, che costituisce un ultimatum del creditore al debitore, affinché adempia l'obbligo risultante dal titolo. Questi due atti, quindi, non appartengono ancora all'esecuzione forzata ma rappresentano atti preliminari. L'esecuzione deve essere iniziata entro 90 giorni dalla notifica del precetto (termine sospeso in caso di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi), altrimenti diverrà inefficace e bisogna reiterarlo. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo e può essere notificato, unitamente ad esso, alla parte personalmente. Quando il titolo è rappresentato da una sentenza, la notifica, se diretta al difensore del soccombente, non è idonea ai fini dell'esecuzione forzata. In alcuni casi, la notificazione del precetto deve essere necessariamente successiva a quella del titolo, essendo soggetta ad un termine dilatorio [es. quando l'esecuzione è promossa contro gli eredi, la notificazione del precetto diretta a loro esige che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla notificazione del titolo], questo per favorire il debitore ed evitargli maggiori spese che deriverebbero già dal precetto in caso di tempestivo adempimento. Per alcuni titoli esecutivi non è prevista l'autonoma notificazione, che viene rimpiazzata da una trascrizione integrale del titolo all'interno dell'atto di precetto. PRECETTO (art. 480) consiste nella formale intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro il termine non minore di 10 giorni indicato dal creditore, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La giurisprudenza ritiene che l'esecutività del titolo si estenda al pagamento delle spese comprensive di diritti e onorari dell'avvocato di redazione e notificazione del precetto. Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può dispensare dall'osservanza di questo termine dilatorio e autorizzare l'esecuzione immediata, subordinandola ad una cauzione, in caso di pericolo nel ritardo [es. quando il debitore è già assoggettato ad altre procedure esecutive che lascino intuire una situazione di insolvenza]. Elementi essenziali del precetto. Sono richiesti a pena di nullità: - indicazione delle parti; - data di notificazione del titolo esecutivo (se avvenuta separatamente); - dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione = serve ad agevolare l'esecuzione delle notificazioni e delle comunicazioni dirette al creditore; la sua omissione non incide sulla validità del precetto, ma implica soltanto che le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione saranno di competenza del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato; - avvertimento che il debitore può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore (il riferimento è alla legge 3/2012, riservata ai debitori o consumatori esclusi dalla legge fallimentare, quindi l’avvertimento non si applica ad imprenditori assoggettati al fallimento e nemmeno quando il diritto risultante dal titolo esecutivo non ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro). In assenza di specifica sanzione, la mancanza di tale avvertimento configura una mera irregolarità. Infine, il precetto deve essere sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura. In quanto atto preliminare, il precetto non richiede l’intermediazione di un difensore (facoltativa): vizi dell'eventuale procura sono sempre sanabili, anche tramite ratifica. La notificazione del precetto determina l'interruzione della prescrizione del diritto risultante dal titolo (non assimilabile a quella prodotta dalla proposizione di una domanda giudiziale che implica la sospensione della prescrizione) e ha carattere meramente istantaneo. DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ESPROPRIAZIONE FUNZIONE E STRUTTURA DELL’ ESPROPRIAZIONE L'espropriazione è la forma più frequente di esecuzione forzata. Ha come obiettivo quello di attuare un credito pecuniario e implica molte attività, di natura materiale o giuridica, dirette ad individuare i beni del debitore o eccezionalmente di terzi da destinare al soddisfacimento del creditore procedente e degli altri creditori che prendono parte al processo esecutivo, TRASFORMANDO IN DENARO I BENI (quando il creditore non ne chieda l'assegnazione quale datio in solutum) e ripartendo il ricavato tra più creditori. Fasi dell' espropriazione: 1. pignoramento artt. 491 ss. 2. intervento dei creditori artt. 498 ss. 3. assegnazione e vendita artt. 101 ss. 4. distribuzione del ricavato artt. 109 ss. I modelli di questo processo esecutivo sono 3: espropriazione mobiliare presso il debitore, che riguarda beni mobili e immateriali; espropriazione mobiliare presso terzi che investe i crediti; espropriazione immobiliare. Poi ci sono le espropriazioni di beni indivisi e quella contro il terzo proprietario. GIUDICE DELL'ESECUZIONE L'ufficio giudiziario competente per l'espropriazione forzata è, in ogni caso, il tribunale. Competenza territoriale: luogo in cui si trovano i beni mobili o immobili/luogo di residenza del debitore; • se l'espropriazione riguarda autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o si tratta di espropriazione di crediti nei confronti di un debitore che non sia una PA = competenza nella residenza del terzo debitore; • se l'espropriazione ha per oggetto crediti ed è diretta nei confronti di una PA (tutte) = luogo di residenza del terzo debitore. La nomina del giudice spetta al presidente del tribunale, su presentazione del fascicolo telematico a cura del cancelliere, entro 2 giorni dalla formazione. I poteri e le prerogative del giudice sul piano formale non sono diversi da quelli del giudice istruttore nel processo di cognizione: esplicitamente richiamati l'art. 174 (immutabilità della persona del giudice istruttore) e 175 che gli attribuisce più ampi poteri di direzione del procedimento; l'art. 487 prevede che i suoi provvedimenti siano dati con ordinanza modificabile e revocabile. Tuttavia, i compiti del giudice dell'esecuzione non sono comparabili nella sostanza a quelli del giudice istruttore, poiché l'espropriazione ha dei peculiari obiettivi: infatti, non mira a decidere niente bensì a porre in essere le varie attività meramente materiali che occorrono per il concreto soddisfacimento dei creditori. Queste attività spesso competono ad altri soggetti, quali l'ufficiale giudiziario o il professionista cui siano delegate le operazioni di vendita. Per questo motivo, il processo di espropriazione non si snoda tra udienze ma l'art. 485 prevede che il giudice fissi con decreto l'udienza per l'audizione delle parti e degli eventuali altri interessati soltanto quando la legge lo richiede oppure il giudice lo ritenga necessario. Nonostante questa impostazione, e tenuto conto dell'astrattezza dell'azione esecutiva che trova presupposto necessario e sufficiente nel titolo esecutivo, bisogna comunque garantire il diritto al contraddittorio ex art.111, co.2° Cost. e possiamo dire che nel processo esecutivo il contraddittorio riguardi non le questioni concernenti l'esistenza del diritto risultante dal titolo esecutivo, ma soltanto quelle che incidono sui possibili provvedimenti del giudice dell'esecuzione o sulle domande/istanze di parte cui il giudice è tenuto a rispondere. Per agevolare notificazioni e comunicazioni dirette ai creditori, l'art. 489 prevede che queste siano eseguite nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione oppure presso la cancelleria del giudice; analoga disposizione è prevista per le notificazioni e comunicazioni dirette al debitore esecutato. Anche nell'espropriazione è prescritta l'iscrizione al ruolo e la formazione del fascicolo d'ufficio: in seguito al deposito in cancelleria della nota di iscrizione al ruolo e di copie conformi di titolo esecutivo + precetto + atto di pignoramento da parte del creditore procedente (con modalità telematiche); il pagamento del contributo unificato è dovuto [non al momento dell'iscrizione a ruolo ma] quando il creditore fa istanza per l'assegnazione o vendita dei beni pignorati. In questo fascicolo vengono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario e tutti i documenti depositati dalle parti e dagli altri eventuali interessati. Il creditore ha l'obbligo di presentare, su richiesta del giudice, l'originale del titolo e la copia autenticata (visto che circolano ancora alcuni cartacei). Per quanto riguarda le forme di pubblicità prescritte nell'espropriazione forzata, l'art. 490 contempla la pubblicazione di un avviso a pagamento (se riguarda beni immobili o mobili registrati), che contenga tutti i dati che possono interessare al pubblico in un'area del portale del Ministero della Giustizia denominata “Portale delle vendite pubbliche”; l'omissione di questa pubblicazione è causa di estinzione del processo esecutivo, qualora dipenda da causa imputabile al creditore pignorante o ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Compete al professionista delegato per le operazioni di vendita o al commissionario. IL PIGNORAMENTO IN GENERALE L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento, un atto dell'ufficiale giudiziario che serve ad individuare i beni del debitore da assoggettare all'esecuzione e vincolarli alla soddisfazione del creditore procedente di quelli eventualmente intervenuti. Consiste nell'ingiunzione, rivolta al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni colpiti dal pignoramento, che devono essere indicati, nonché i relativi frutti. Elementi di forma e contenuto comuni ad ogni tipo di pignoramento: - invito al debitore di effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza/elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del tribunale cui appartiene il giudice dell'esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza o irreperibilità le successive notificazioni o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria del giudice. L'omissione di questo invito impone di eseguire le notificazioni nei luoghi e secondo le modalità stabilite dagli artt. 137ss.; - avvertimento al debitore circa la possibilità di chiedere, dopo il pignoramento, la conversione ex 495 = i crediti o le cose pignorate sono sostituite con una somma di denaro (eventualmente rateizzabile); [questa possibilità non va confusa con quella di evitare il pignoramento in extremis, versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede con l'incarico di consegnarli al creditore, né con quella di evitare che il pignoramento cada su cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro pari all'importo per cui si procede aumentato di 2/10]; - avvertimento che l'eventuale opposizione all'esecuzione è inammissibile qualora sia proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti / l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. L'avvenuta esecuzione di un pignoramento non esclude pignoramenti successivi dello stesso bene, che producono effetti autonomi e indipendenti; quindi, gli eventuali vizi del primo pignoramento non possono incidere sulla validità o sull'efficacia degli altri. Il legislatore, per evitare complicazioni, tende ad assicurare la confluenza dei pignoramenti successivi nel procedimento avviato con il primo pignoramento, attribuendo al pignoramento successivo gli stessi effetti che competerebbero ad un intervento tardivo del creditore. L'efficacia del pignoramento è limitata nel tempo: cessa se nei successivi 45 giorni non viene presentata l'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati; questo termine è sospeso ex lege nel caso in cui sia proposta opposizione agli atti esecutivi e non si applica all'espropriazione presso terzi, nella quale non occorre una formale ed autonoma istanza di assegnazione o di vendita. POTERI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO NELL'ESECUZIONE DEL PIGNORAMENTO L'art. 492 attribuisce all'ufficiale giudiziario poteri molto incisivi, finalizzati all'individuazione dei beni utilmente assoggettabili all'espropriazione e di valore idoneo a soddisfare il creditore procedente. Quando i beni pignorati sono insufficienti o di lunga liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano o le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista nel caso in cui il debitore ometta di rispondere entro 15 giorni o renda una falsa dichiarazione. Dalla dichiarazione del debitore scaturiscono effetti diversi a seconda della natura dei beni ulteriori indicati: - beni mobili in possesso del debitore → si considerano senza altro pignorati fin dal momento della dichiarazione; RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO = può essere disposta dal giudice, anche d'ufficio, sentiti i creditori, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo totale dei crediti da soddisfare e delle spese. Art. 483: consente al creditore di eseguire una pluralità di pignoramenti, eventualmente su beni diversi, per il soddisfacimento di un unico credito, indipendentemente dall'entità del credito e dal valore dei beni pignorati. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione su opposizione del debitore, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o che il giudice determina. INTERVENTO DEI CREDITORI Art.498 – Avviso ai creditori iscritti: “Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.” Il creditore pignorante non gode di alcuna preferenza rispetto agli altri creditori, se non un privilegio speciale sui beni mobili relativamente alle spese sostenute per l'esecuzione, sui quali gli altri possono pignorare successivamente o intervenire nel processo esecutivo già iniziato da altri. Sia in caso di pignoramento successivo, che di intervento, tutti i creditori acquistano il diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata su basi paritarie, tenuto conto esclusivamente delle cause di prelazione (ipoteca, pegno e privilegio). Si parla di par condicio creditorum ex art. 2041 c.c. La riforma del 2005, per snellire l'espropriazione, ha circoscritto la possibilità di intervento soltanto ad alcune categorie di creditori. Art. 499 co.1°: - creditori muniti di titolo esecutivo o titolari di un diritto di pegno o prelazione risultante da pubblici registri; - creditori che, anteriormente al pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati; - creditori titolari di un credito risultante da scritture contabili obbligatorie; la posizione e le prerogative processuali del creditore sono diverse, a seconda che egli possieda o meno un titolo esecutivo. Se l'intervento si fonda su titolo esecutivo, il credito si considera già certo e il creditore ha poteri di impulso del procedimento, dunque può estendere il pignoramento ad altri beni oppure proporre istanza di vendita dei beni pignorati. Al contrario, quando il creditore non ha un titolo esecutivo, gli è preclusa la possibilità di compiere atti di impulso del procedimento e si rende necessario l'interpello del debitore affinché riconosca il credito (seppure ai soli effetti dell'esecuzione); quindi, se il debitore riconosce il credito l'intervento è senz'altro ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato, altrimenti ha solo il diritto all'accantonamento temporaneo delle somme che gli spetterebbero in sede di riparto, a condizione che ne faccia istanza e dimostri di aver esperito, entro 30 giorni, l'azione per munirsi del titolo esecutivo. Un'altra distinzione riguarda il TEMPO DELL'INTERVENTO: vi è un termine per l'intervento di qualunque creditore: espropriazione mobiliare → pronuncia del provvedimento di distribuzione. Però la disciplina delle singole forme di espropriazione prevede che si consideri tardivo l'intervento avvenuto dopo una certa fase del procedimento. Il creditore chirografario intervenuto tardivamente viene postergato nella distribuzione del ricavato ai creditori muniti di prelazione, ma anche al creditore procedente e a tutti gli altri creditori intervenuti tempestivamente, dunque potrà soddisfarsi soltanto sul residuo; la stessa limitazione la subisce il creditore chirografario che esegua un nuovo pignoramento sullo stesso bene, successivamente. Invece, il creditore munito di diritto di prelazione, non subisce nessun pregiudizio dalla tardività dell'intervento e conserva integro il suo diritto in sede di distribuzione del ricavato. La giurisprudenza ammette che anche i creditori intervenuti tardivamente, se muniti di titolo esecutivo, possono dare impulso all'espropriazione provocandone i singoli atti. Se il diritto di prelazione risulta da pubblici registri il creditore ha diritto di essere avvertito dell'esecuzione intrapresa sui beni oggetto della garanzia, altrimenti il diritto di prelazione si estinguerebbe in conseguenza della vendita forzata dei beni. Il creditore pignorante ha l'onere di notificare, entro 5 giorni dal pignoramento, un avviso da cui risultino: creditore, credito per cui procede, titolo esecutivo, cose pignorate; in mancanza di tale adempimento il giudice non può provvedere sulla istanza di assegnazione o vendita. Art. 511: ciascun creditore di un creditore avente diritto alla distribuzione può chiedere di essere a lui sostituito nella distribuzione stessa, proponendo domanda nelle forme stabilite dal 499 co.2°: si tratta di un intervento che mira alla sostituzione esecutiva, che può avvenire in qualunque momento, finché il creditore sostituendo non abbia ricevuto la propria quota. DISCIPLINA PROCESSUALE DELL'INTERVENTO Il ricorso del creditore interveniente a norma dell'art. 499 deve essere depositato in cancelleria prima dell'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione dei beni e deve contenere: - l'indicazione del credito e del titolo; - la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata; - la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione; se l'intervento riguarda un credito non assistito da titolo esecutivo, ma risultante da scritture contabili, il creditore deve allegare al ricorso, a pena di inammissibilità, un estratto autentico notarile delle scritture e deve notificare al debitore, nei 10 giorni successivi al deposito del ricorso, la copia accompagnata dall'estratto autentico: questo perché il debitore deve essere messo in condizione di disconoscere i crediti non risultanti da titolo esecutivo e il giudice deve fissare un'udienza di comparizione del debitore e dei creditori privi di titolo esecutivo entro 60 giorni dalla data dell’ordinanza con cui dispone la vendita. A questa udienza il debitore deve dichiarare quali dei crediti intende riconoscere, anche solo parzialmente, e se non compare tutti i crediti si intendono riconosciuti ai soli effetti dell'esecuzione, ferma restando comunque la possibilità di successive contestazioni da parte del debitore, anche in sede di distribuzione. I creditori che hanno visto riconosciuti i propri crediti partecipano senz'altro alla distribuzione del ricavato dell'espropriazione nei limiti dell'importo riconosciuto; i creditori i cui crediti sono stati disconosciuti, invece, hanno soltanto il diritto ad un accantonamento temporaneo per 3 anni e poi nei 30 giorni successivi all'udienza devono dimostrare di aver proposto l'azione di cognizione tendente a conseguire il titolo esecutivo. In caso di intervento tempestivo di creditori chirografari, sia con titolo esecutivo o no, il creditore pignorante ha la facoltà di indicar loro l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitandoli ad estendere su di essi il pignoramento o ad anticipare le spese occorrenti per l'estensione; se i creditori intervenuti non provvedono, il creditore pignorante acquista il diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione del ricavato. VENDITA FORZATA O ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI Per il soddisfacimento dei creditori ammessi al concorso è necessario procedere alla vendita forzata o all'assegnazione dei beni o dei crediti pignorati. Vi si procede con un'apposita istanza del creditore procedente o di altro creditore munito di titolo esecutivo, da proporsi non prima di 10 giorni dal pignoramento, salvo cose deteriorabili, e non oltre 45 giorni, pena l'inefficacia del pignoramento. Le modalità della VENDITA FORZATA sono disciplinate nell'ambito di ciascun tipo di espropriazione. Questa può avvenire: - con incanto → quando le operazioni di vendita si svolgono e si esauriscono in un unico contesto, nel luogo e nel giorno fissati nel provvedimento di vendita, attraverso offerte successive al rialzo, con il rispetto di un prezzo base e aggiudicazione al miglior offerente; - senza incanto → quando le offerte di acquisto, sempre nel rispetto di un prezzo minimo, possono liberamente intervenire nell'arco di tempo determinato dal provvedimento del giudice; può essere prevista una gara in caso di pluralità di offerte. La preferenza del legislatore è per la vendita senza incanto che è più proficua: infatti, l'incanto si può disporre soltanto quando il giudice ritiene probabile che la vendita con questa modalità possa fruttare un prezzo superiore della metà rispetto al valore stimato del bene. ASSEGNAZIONE. La dottrina distingue due figure: - assegnazione satisfattiva → consiste in una datio in solutum, per cui il creditore accetta che gli venga trasferita la proprietà di uno dei beni pignorati al posto della somma di denaro cui avrebbe diritto, eventualmente pagando un conguaglio qualora il credito sia inferiore al valore del bene. - assegnazione-vendita → prevede il pagamento del valore del bene da parte del creditore assegnatario, risolvendosi in una sorta di “aggiudicazione” per un prezzo predeterminato; questo prezzo non può essere inferiore all'importo delle spese di esecuzione e dei crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'assegnatario, affinché il ricavato sia sufficiente a soddisfare i creditori a lui anteposti; alla ripartizione dell’eccedenza concorrono poi l'assegnatario e gli altri creditori secondo le rispettive cause di prelazione. POSSIBILE CHIUSURA ANTICIPATA DELL'ESPROPRIAZIONE Il processo di espropriazione si può chiudere anticipatamente, prima della vendita o dell'assegnazione, quando non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del valore di realizzo (art. 164-bis disp. att.). STABILITÀ ED EFFETTI DELLA VENDITA E DELL'ASSEGNAZIONE La vendita forzata e l'assegnazione realizzano un trasferimento coattivo della proprietà del bene assoggettato all'espropriazione, le cui caratteristiche sono disciplinate dagli artt. 2919 ss. c.c. La natura coattiva della vendita non esclude che si tratti di un trasferimento a titolo derivativo, a cui si applica il principio per cui nemo plus iuris ad alium transfer potest quam ipse habet = la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti sulla cosa che spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso in buona fede. Il trasferimento del diritto di proprietà presuppone che tale diritto sussistesse in capo al debitore esecutato, a meno che, trattandosi di beni mobili acquistati in buona fede, non risulti applicabile il 1153 c.c. che configura un acquisto a titolo originario. Non sono opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se questi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e degli intervenuti → principio per cui sono inefficaci, rispetto al creditore procedente/intervenuti, gli atti di alienazione di beni pignorati ed in genere tutti gli atti pregiudizievoli posteriori al pignoramento; di tale inefficacia si giova anche l'acquirente del bene espropriato, che acquista il bene dal debitore nella medesima situazione giuridica in cui esso si trovava alla data del pignoramento (questo non vale per ipoteche e diritti di garanzia, che invece vengono comunque meno con la vendita forzata). Può accadere, quindi, che l'acquirente in vendita forzata subisca successivamente l'evizione del bene se un terzo ne rivendica vittoriosamente la proprietà o un diverso diritto reale: in questo caso potrà ripetere il prezzo pagato per l'acquisto, se non ancora distribuito, oppure può ripetere da ciascun creditore (tranne dai privilegiati) la parte rispettivamente riscossa e dal debitore l'eventuale residuo. La stessa disciplina è prevista dal 2927 per il creditore assegnatario che, in caso di evizione, può ripetere quanto ha pagato agli altri creditori e può agire nei confronti del creditore procedente per i danni e per le spese, conservando integre le ragioni di credito nei confronti del debitore esecutato. Nel caso di vendita di una cosa mobile, la posizione dell'acquirente in buona fede prevale su quella di chi vantava un diritto di proprietà o diverso diritto reale sul bene pignorato, che può far valere le proprie ragioni sulla somma ricavata dalla vendita soltanto fino al momento in cui essa viene distribuita ai creditori; dopo tale momento non può ripetere dai creditori quanto hanno ricevuto, al massimo può agire per il risarcimento dei danni nei confronti del creditore procedente, allorché questi sia in malafede, nonché del debitore stesso per l'ingiustificato arricchimento derivato dalla circostanza che un suo debito è stato estinto con denaro proveniente dalla vendita di un bene altrui. La stessa fattispecie trova una disciplina diversa nell'assegnazione: in questo caso, il proprietario del bene mobile illegittimamente assoggettato all'espropriazione è tenuto a rispettare l'acquisto dell'assegnatario in buona fede, ma entro 60 giorni dall'assegnazione può ripetere nei suoi confronti la somma corrispondente all'importo del credito soddisfatto con l'assegnazione e la stessa facoltà è attribuita ai terzi titolari di diritti reali sul bene pignorato, entro i limiti del valore del loro diritto. Quali ripercussioni possono determinare sulla vendita o sull'assegnazione gli eventuali altri vizi del processo esecutivo, diversi dalla titolarità del bene? Bisogna guardare al 2929, per cui la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto sull'acquirente o assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori diversi da quello precedente non sono mai tenuti a restituire quanto abbiano ricevuto in sede di espropriazione. Il legislatore, quindi, dà stabilità alla vendita forzata e all'assegnazione, escludendo che queste possano risentire dei vizi formali intervenuti nel processo esecutivo; tuttavia, questa disposizione va interpretata restrittivamente e non si applica ai vizi che
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