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Esecuzione forzata procedura civile, Appunti di Diritto Processuale Civile

Schemi ragionati su esecuzione forzata, espropriazione ed esecuzione in forma specifica. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI ED ESEMPI PRATICI.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 21/05/2020

Lastudentessa08
Lastudentessa08 🇮🇹

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Scarica Esecuzione forzata procedura civile e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Esecuzione forzata Espropriazione forzata ed esecuzione in forma specifica Per esecuzione forzata si intende quel procedimento giudiziale diretto a consentire all’avente diritto di ottenere quel risultato o quell’utilità che l’ordinamento gli garantisce nonostante l’inerzia dell’obbligato. Si distingue tra Esecuzione in forma generica che consente di recuperare il credito, contro la volontà del debitore, attraverso una somma di denaro ricavata dalla vendita ovvero dall’assegnazione dei beni del debitore. Tale forma di tutela esecutiva è quella che l’ordinamento mette a disposizione per la tutela dei crediti relativi a somme di denaro. Tende a far ottenere al creditore lo specifico risultato a cui ha diritto. (Si pensi alla demolizione di un muro di confine troppo vicino alla proprietà altrui). Ad essa si ricorre quando la parte soccombente è stata condannata: A. CONSEGNARE UNO SPECIFICO OGGETTO B. FARE UNA CERTA COSA (abbattere un albero) C. NON FARE UNA CERTA COSA (non elevare una costruzione) Espropriazione forzata Esecuzione in forma specifica Si suddivide in: 1. Esecuzione per consegna o rilascio. 2. Esecuzione degli obblighi di fare o non fare. Il libro III del cod. proc. civ. è dedicato al processo di esecuzione. Il titolo I è rubricato “DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO”. Art. 474 c.p.c.: “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Certo: non vuol dire passato in giudicato ma si intende esattamente individuato. Un diritto è certo quando sia chiaro, comprensibile. Es. se il giudice condanna Caio ad abbattere un muro sito nel suo terreno, questo non è un titolo esecutivo perché dalla sentenza si deve capire il muro che si deve abbattere. Nel caso di obbligazione di somme di denaro il problema riguarda l’esigibilità. A proposito della liquidità e della esigibilità, la sentenza di condanna generica è una sentenza nell’an ma non nel quantum: siccome il credito non è stato liquidato non è titolo esecutivo. Sono titoli esecutivi: a. Sentenze e altri provvedimenti ed atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Questa è una norma di rinvio, non tutti i provvedimenti sono esecutivi. b. “altri atti”: verbali di conciliazione costituiscono titolo esecutivo. È titolo esecutivo il verbale stipulato davanti il mediatore. c. Scritture private autenticate (relative ad obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) (Es. Tizio scrive “devo pagare al sig. Filano 1000 euro), cambiali e altri titoli di credito. Il codice stabilisce che il precetto consiste nell’intimazione di adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine di 10 giorni, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. In casi di urgenza, si può chiedere al giudice di autorizzare a notificare il precetto senza avvertimento invitando l’obbligato al pagamento immediato (ipotesi molto rara). Il precetto ha un’altra funzione: individuare in modo specifico l’obbligo, in pratica si indica all’obbligato la prestazione a cui deve adempiere. Il secondo comma: il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se è fatta separatamente, o la trascrizione integrale quando è previsto dalla legge, l’indicazione della residenza o del domicilio della parte istante. Nei casi in cui il titolo esecutivo non è un documento rilasciato da pubblici depositari (assegno o verbali di negoziazione assistita), va trascritto all’interno del precetto (nel senso che basta fare una fotocopia dell’assegno e allegarla alla formula es. “premesso che esiste il seguente assegno rimasto impagato (fotocopia) il creditore intima al debitore di pagare l’importo di euro…”. art. 481 c.p.c. Cessazione dell’efficacia del precetto. Comma 1: il precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Il precetto è un’intimazione ad adempiere, una messa in mora, conserverà i suoi effetti di diritto sostanziale. A quel punto bisogna notificare un nuovo precetto e si potrà iniziare l’esecuzione forzata. Riassumendo: prima di iniziare l’esecuzione forzata, occorre notificare all’obbligato il titolo in forma esecutiva e l’atto di precetto. La notifica può aver luogo contestualmente; se si tratta di cambiali o altri titoli di credito ovvero di scritture private autenticate i documenti vanno trascritti all’interno dell’atto di precetto e si notificherà all’obbligato che avrà 10 giorni di tempo per adempiere; entro 90 giorni è possibile iniziare l’esecuzione forzata. Titolo esecutivo ed eredi. Il titolo esecutivo produce i suoi effetti anche nei confronti degli eredi e del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. Se si vuole iniziare un’esecuzione forzata contro gli eredi, in tal caso non è possibile notificare insieme titolo esecutivo e precetto. Prima notifico il titolo esecutivo, perché gli eredi potrebbero non sapere che c’è una sentenza di condanna e solo dopo 10 giorni notifico l’atto di precetto. Esistono delle norme speciali per la pubblica amministrazione. Se si vuole agire contro un p.a. si può notificare l’atto di precetto solo dopo che sono decorsi almeno 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Tutte le norme esaminate attengono sia all’espropriazione forzata sia all’esecuzione in forma specifica. Espropriazione forzata Tutte le norme analizzate sono comuni alle 3 forme di espropriazione. Art. 483 c.p.c. Cumulo dei mezzi di espropriazione. Il creditore può proporre una pluralità di esecuzioni contro il debitore, finché non vede soddisfatto il suo diritto. Espropriazione forzata di beni mobili (pignoramento mobiliare) Espropriazione forzata di crediti (pignoramento presso terzi) Espropriazione forzata di beni immobili (pignoramento immobiliare) Può accadere che il creditore notifichi un atto di precetto, il debitore non adempie e il creditore può decidere se pignorare lo stipendio del debitore, o pignorare la casa e mandare l’ufficiale giudiziario a casa per pignorare i beni mobili. Se il valore dei beni pignorati è eccessivo rispetto al credito, il giudice può disporre la riduzione o meglio, può limitare l’esecuzione solo ad alcune forme: es. il giudice potrà liberare l’immobile perché è già stato pignorato lo stipendio con il quale il creditore potrà essere soddisfatto. Art. 484 c.p.c. Giudice dell’esecuzione L’espropriazione è diretta da un giudice. Art. 485 c.p.c. Audizione degli interessati. Quando la legge stabilisce che occorre sentire gli interessati o il giudice lo ritiene opportuno, si deve fissare con decreto l’udienza nella quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore e gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. Questo decreto è comunicato dal cancelliere. Queste sono le norme sul contraddittorio che si realizza mediante una semplice audizione, poi se una delle parti vuole proporre un’opposizione dovrà iniziare un provvedimento autonomo. Art. 486 c.p.c. Forma delle domande e delle istanze È il giudice che dirige tutte le operazioni. Le parti si rivolgeranno a lui in udienza o mediante un’istanza. Art. 487 c.p.c. Forma dei provvedimenti del giudice. I provvedimenti del giudice sono dati con ordinanza, la quale può essere modificata o revocata dal giudice che l’ha emessa finché non abbia avuto esecuzione. Se l’ordinanza del giudice ha avuto esecuzione non si può più revocare; se non ha avuto esecuzione è sempre revocabile e modificabile. Art. 488 c.p.c. Fascicolo dell’esecuzione Il cancelliere per ogni espropriazione deve formare un autonomo fascicolo dove sono inserite tutte le istanze, gli atti del giudice, gli atti dell’ufficiale giudiziario, ecc…
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