Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Espropriazione presso Terzi: Mobiliari e Creditii - Prof. Perago, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Capitolo vii del documento discute l'espropriazione presso terzi di beni mobili e creditii. L'espropriazione mobiliare presso terzi è regolata dall'art. 543 e 513, mentre l'espropriazione dei creditii richiede una procedura esecutiva contro il terzo. Le ipotesi di impignorabilità dei creditii, i requisiti per l'espropriazione, e i suoi effetti sostanziali.

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 13/08/2014

mikele
mikele 🇮🇹

4.4

(27)

5 documenti

1 / 5

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Espropriazione presso Terzi: Mobiliari e Creditii - Prof. Perago e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Capitolo VII L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI Rilievi introduttivi Oggetto dell'espropriazione presso terzi possono essere beni mobili o crediti appartenenti al debitore; i beni immobili di proprietà esclusiva del debitore dunque possono essere espropriati o nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ovvero nelle forme dell'espropriazione presso terzi; i crediti vantati dal debitore, invece, possono essere pignorati esclusivamente nelle forme dell'espropriazione presso terzi. Proprio in virtù di quella estraneità del terzo rispetto al titolo esecutivo azionato e alle vicende sostanziali sottese alla procedura, egli non può subire l'esecuzione al pari del debitore, sebbene l'espropriazione indubbiamente si svolga, non contro ma, verso di lui. L’espropriazione mobiliare presso il terzo A norma dell’art. 543 oggetto del pignoramento presso terzi sono le cose del debitore che sono in possesso di terzi; la norma va posta in relazione con quanto stabilito dall’art. 513, per il quale il creditore può pignorare i beni mobili che si trovano nella casa o in altri luoghi appartenenti del debitore nonché, con l'autorizzazione del presidente del tribunale o dei giudici da questi delegato, anche le cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre. Qualora il bene mobile si trovi presso un luogo appartenente al debitore, il creditore potrà liberamente pignorarlo nelle forme degli articoli 513 e seguenti, indipendentemente dalla concreta situazione giuridica del bene stesso; eventuali diritti vantati da terzi sul bene pignorato potranno essere fatti valere solo ed esclusivamente mediante l'opposizione dell’art. 619. Diversamente, qualora il bene mobile si trovi in un luogo appartenente ad un terzo occorrerà valutare se la cosa sia nella libera disponibilità del debitore (art. 513) o sia nel possesso del terzo (art. 543). Il possesso del terzo va dunque inteso come rapporto del terzo con la cosa che, giuridicamente di fatto, escluda o limiti fortemente la disponibilità sul bene da parte del proprietario-debitore. È anche ipotizzabile che il terzo esibisca volontariamente le cose del debitore da lui possedute all'ufficiale giudiziario in modo tale che l'espropriazione forzata possa svolgersi nelle forme dell'art. 513, rinunciando così alle maggiori tutele previste in suo favore nell'ambito dell'espropriazione presso terzi. L’espropriazione dei crediti Diversamente da quanto accade per i beni mobili, l'unico modo per pignorare i crediti del debitore è quello di promuovere un'espropriazione presso il terzo, ossia una procedura esecutiva che, oltre a svolgersi contro il debitore, coinvolge anche la figura del terzo, debitore del debitore esecutato. Pignorabili risultano i crediti futuri, tra i quali è possibile annoverare i corrispettivi non ancora maturati della prestazione lavorativa e i canoni di locazione non ancora venuti a scadenza. Le ipotesi di impignorabilità dei crediti La ratio è che non possono essere sottratti al debitore i crediti indispensabili alla sua sopravvivenza; sono relativamente impignorabili i crediti alimentari vantati dal debitore salvo che per crediti a loro volta alimentari e sempre con l'autorizzazione del giudice e nella misura da lui stabilita; gli stipendi e le altre indennità relative al rapporto di lavoro dei dipendenti privati possono essere sottoposti ad esecuzione nei limiti di 1/5 per i crediti tributari dello Stato, province o comuni nonché per ogni altro credito e nella misura stabilita dal giudice per i crediti alimentari (art. 545, commi 3 e 4). In caso di concorso di più cause, il pignoramento può arrivare a riguardare la metà delle somme, ai sensi del quinto comma dell’art. 545. Il giudice competente è il tribunale dove il terzo ha la residenza. I requisiti dell'atto di pignoramento Gli elementi che concorrono a formare il contenuto dell'atto di pignoramento sono: 1. l'indicazione del credito per cui si procede, nonché del titolo esecutivo e del precetto; 2. l'indicazione, almeno generica, delle somme o delle cose dovute dal terzo; 3. l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute senza l'ordine del giudice (la mancata intimazione rivolta al terzo dal creditore determina la nullità del pignoramento rilevabile dal terzo con l'opposizione agli atti esecutivi); 4. l'ingiunzione formulata dall'ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano ad espropriazione forzata e i frutti di essa ai sensi dell’art. 492 (la mancata ingiunzione è in grado di determinare la nullità del pignoramento); 5. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione dell'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, nonché l'invito a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti relativamente impignorabili e negli altri casi a comunicare la dichiarazione dell'art. 547 al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata (gli inviti a comparire all'udienza è rivolto solo a quei terzi che siano 30
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved