Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Lezione 2: Organi del Processo Esecutivo e Procedura di Pignoramento, Appunti di Diritto Processuale Civile

Questa lezione spiega i ruoli e le funzioni dei principali organi del processo esecutivo, con un focus particolare sul pignoramento. Verranno descritte figure chiave come il giudice dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario e il creditore procedente. Saranno esaminate le procedure per accedere ai beni mobili e immobili, la valutazione e la vendita. Inoltre, verranno trattati i compiti e i limiti dell'ufficiale giudiziario e il ruolo del notaio nella vendita.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 20/08/2019

elisalorini
elisalorini 🇮🇹

3.6

(10)

18 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Lezione 2: Organi del Processo Esecutivo e Procedura di Pignoramento e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! LEZIONE 2 16/04/2018 ORGANI DEL PROCESSO ESECUTIVO = figure chiave che si occupano dell’esecuzione, dall’inizio alla fine. Giudice dell’esecuzione : ufficio giudiziario competente per l’instaurazione del processo esecutivo - giudice persona fisica : colui dirige il processo esecutivo (funzione organizzativa e direttiva, simile al giudice in processo ordinario) - forma dei provvedimenti : ordinanza, non sentenza, dunque non sono reclamabili, lo strumento per contestare la validità delle ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione è l’opposizione - Norme disposte per il giudice istruttore, immutabile per tutta la durata del processo esecutivo, salvo cause gravissime - è individuato dal presidente del Tribunale - è il giudice che può autorizzare al deposito di un titolo in copia, nell’ipotesi in cui l’originale sia presente in un altro ufficio giudiziario : risolve problemi - fissa la comparizione delle parti, se opportuno - si preoccupa dell’emissione di provv. che servono al fine di rendere agevole lo svolgimento del processo esecutivo SLIDE : Provvedimento di assegnazione, nell’ambito di un pignoramento presso terzi : il giudice, sulla base degli atti che gli sono stati presentati, dal creditore procedente UFFICIALE GIUDIZIARIO : altra figura importante, sono ausiliari dell’ordine giudiziario, con la funzione di coadiuvare il giudice nell’esecuzione dei compiti loro demandati dalla L. - allocati all’ufficio UNEP (ufficio unico notificazioni) - si occupano delle notifiche in ogni ambito (civile, penale, amministrativo) - compiti diversi a seconda del diverso tipo di esecuzione PIGNORAMENTO : mobiliare, immobiliare, presso terzi, in ciascuno di questi ambiti l’ufficiale giudiziario ha dei compiti differenti - mobiliare (sempre meno utilizzato) : il creditore procedente consegna i titoli esecutivi all’ufficio UNEP, presso il quale l’ufficiale giudiziario svolge le proprie funzioni, in cui è individuata persona fisica che firma l’atto - il creditore fa istanza orale con cui chiede di accedere alla residenza del debitore, in cui ricercare beni orali che abbiano un valore idoneo a soddisfare le richieste del procedente 1. compito : accedere alla residenza del debitore e ricercare dei beni mobili da pignorare - può aprire i cassetti, deve ispezionare casa, persona, uffici 2. deve redigere un processo verbale dei beni che ha reperito, farne una rappresentazione fotografica e darne una valutazione, stima (abiti da sposa, gioielli, quadri, stampe di pregio); tale valutazione è la base del provvedimento successivo di vendita che verrà fatto - valutazione a forfait, difficilmente emendabili - in caso di mancata vendita, tornano nelle mani del debitore, se non reclamati - obbligo di indicazione, se i beni sono già stati eventualmente pignorati (es. pignoramenti da parte di più creditori) 3. beni da depositare in cancelleria, presso l’istituto delle vendite giudiziarie; per altri beni, non amovibili (es. per spostarli è necessaria una gru), indica nel verbale di pignoramento che vengono lasciati in loco a disposizione per successivo spostamento ART. 521 CPC : Compito primo ed inscindibile dell’ufficiale giudiziario è quello di ingiungere al debitore di astenersi dalla dispersione dei beni pignorati (e dei relativi frutti), tali beni sono intangibili, perché sottoposti al vincolo del pignoramento (conseguenze penali), questo ordine è scritto nell’atto con cui si inizia il pignoramento immobiliare. Per successive notifiche il debitore deve eleggere il proprio domicilio presso la circoscrizione del Tribunale in cui si procede, in mancanza le notificazioni verranno effettuate presso la cancelleria e non potrà compiere gli atti dell’esecuzione. ART. 495 : obbligo di avvertire il debitore della possibilità di conversione del pignoramento (versando 1/5 del credito per cui si procede, con ordinanza ammette la conversione e dispone la rateizzazione; può dichiarare decaduto il debitore che ha richiesto la conversione, ove non provveda ai pagamenti), sul quale poi decide il giudice , per cui ogni pignoramento si può estinguere con il pagamento a mani dell’ufficiale giudiziario il valore del pignoramento (è raro, ma può accadere nel caso di pignoramenti mobiliari, poiché vi sono valori economici ridotti). Si conclude : con la relazione di notifica, in cui l’ufficiale giudiziario dà atto che ha notificato l’atto di pignoramento, al signor, residente in … Il compito dell’ufficiale giudiziario è di notevole importanza : gli atti sono sotto il suo controllo Pignoramento presso terzi : struttura simile, con la differenza che in tal caso è il terzo, non il debitore, ma un soggetto nei confronti del quale il mio debitore vanta un credito, ed è lui a doversi astenere dal disperdere i beni, il cui valore va conferito al creditore procedente - è l’avvocato che indica la data dell’udienza - notifica del precetto entro 90gg. - ART. 547 : la parte invita a rendere la dichiarazione, cioè di quali beni sono creditore nei confronti del mio terzo ???????? CUSTODE : ART. 559 CPC, col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto al compenso ????????? - dovere di conservare integra la cosa, di non disperderla - e relativi oneri - può essere nominato custode, anche un terzo  obbligo nei procedimenti di espropriazione immobiliare, persona iscritta ad un albo, cui vengono delegate varie funzioni : deve effettuare un accesso all’immobile che gli è dato in custodia, che già indica il creditore procedente, il quale individua l’immobile, lo descrive e deve indicare se sia libero da persone o cose, occupato da debitore, familiari, in forza di contratto di locazione, se ha avuto modo di accedere all’immobile e fare una valutazione sommaria dello stato di fatto - deve facilitare le operazioni di vendita, dando pubblicità alla vendita - liquidazione di un onorario, può anche chiedere un acconto - prende ordini dal giudice dell’esecuzione, ha una scarsa autonomia, solamente gestionale, per evitare che i beni pignorati vengano es. lesionati (es. autorizzazione dal giudice ad entrare in caso di perdita d’acqua, non può accedere all’immobile) – il ruolo di custode non presuppone il possesso, che resta nelle mani del debitore  potrebbe dover riscuotere l’affitto e depositarlo in cancelleria, in quanto i frutti non devono più essere corrisposti al debitore Proc. espropriazione immobiliare : costo da 8-10.000 €
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved