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Esercitazioni di prova per la prova intercorso, Prove d'esame di Diritto Penale

Esercitazioni per la prova intercorso sui delitti contro la persona: reato di tortura, rissa aggrvata dall'evento, omicidio colposo, atti persecutori e morte o lesione come conseguenza di altro delitto.

Tipologia: Prove d'esame

2020/2021

Caricato il 13/12/2021

annie-federica-nocerino
annie-federica-nocerino 🇮🇹

4.5

(14)

21 documenti

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Scarica Esercitazioni di prova per la prova intercorso e più Prove d'esame in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! ESERCITAZIONE N.3 Durante l'occupazione di una scuola un gruppo di bulli sedicenni ha preso di mira un coetaneo timido e introverso, Lorenzo. Un giorno i ragazzini riescono a convincere Lorenzo a seguirli in un'aula vuota, e qui gli ordinano di denudarsi e di assumere posizioni scomode, lo scherniscono, gli gettano addosso acqua gelata, e nel frattempo riprendono tutto con il loro smartphone. Al termine il gruppo avverte Lorenzo che caricheranno il video su YouTube se Lorenzo oserà parlare. Dopo qualche giorno, la madre di Lorenzo si rende conto che il figlio non riesce a dormire, mangia a malapena e ha attacchi di panico. Saputa la verità, la madre ti interpella per avere un suggerimento sul tipo di denuncia da presentare: possono configurarsi i reati di atti persecutori (612bis), di tortura (613 bis c.p.), entrambi o nessuno dei due? Nel caso in esame, possiamo rinvenire un unico nucleo fattuale connotato da tre momenti: nel primo momento vediamo il gruppo di bulli prendere di mira Lorenzo; nel secondo momento vediamo il gruppo di bulli mettere in atto condotte vessatorie nei confronti di Lorenzo; nel terzo momento, infine, vediamo manifestarsi i danni della violenza subita da Lorenzo alla madre. Il nucleo fattuale su cui ci si deve soffermare è quello in cui si realizzano le condotte vessatorie ai danni di Lorenzo, mentre il primo momento si inserisce come presupposto del nucleo fattuale e nel terzo momento si manifesta l'effettiva conseguenza delle vessazioni subite dalla vittima. Analizzando la fattispecie criminosa concreta, è possibile rinvenire la conformità delle condotte relativamente ai due reati posti agli artt 612bis c.p. “atti persecutori” e art 613 bis c.p. “Tortura”. Ciò che ci conduce ad escludere l'applicabilità congiunta delle norme sta proprio nella formulazione dell’art 612bis col c.p., ossia “Salvo che il fatto costituisca più grave reato (...)”, ciò significa che la norma che punisce gli atti persecutori si applica solo in via sussidiaria e non anche quando sia configurabile un reato più grave, come quello di tortura. Ciò che ci consente di escludere l’applicabilità dell’art 612 bis c.p. non risulta essere compatibile con la vicenda in esame, per i seguenti motivi. Innanzitutto, la condotta tenuta in questo caso non risulta essere sufficiente per configurare il reato di atti persecutori, poiché sebbene possano, prima facie, rinvenirsi una pluralità di condotte, le stesse sono di natura diversa, mentre la prima condotta potrebbe in qualche modo rientrare nel novero delle persecuzioni, sempre se reiterate, le condotte vessatorie tenute nel momento in cui Lorenzo risulta essere in una condizione di minorata difesa, poiché solo contro un gruppo, rientrano in quella categoria di trattamenti inumani e degradanti tipici del reato di tortura. Ed è proprio il trattamento inumano e
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