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espropriazione contro terzi e beni indivisi, Appunti di Diritto Processuale Civile

appunti sull'espropriazione contro terzi e beni indivisi

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 19/08/2021

francesca_d_elia
francesca_d_elia 🇮🇹

4.5

(6)

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Scarica espropriazione contro terzi e beni indivisi e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! L’ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI. Espropriazione che viene utilizzata nei casi in cui debba essere sottoposta ad espropriazione una quota di un bene indiviso, cioè di un bene in comunione, retto dalla disciplina del cc (che troviamo negli artt. 1110 ss. c.c.). Il creditore si trova di fronte alla necessità di pignorare questa quota, di un bene che è ancora in comunione (che il debitore esecutato ha in comunione con altri). Il fatto che si abbia a che fare con questa particolarità, comporta, come dice l’art 599, che vadano coinvolti nella procedura esecutiva anche gli altri comproprietari+ 2°co. dell'art 599: nel momento in cui venga effettuato il pignoramento della quota di un bene indiviso, il creditore procedente dovrà dare avviso dell'avvenuto pignoramento anche agli altri comproprietari+ perchè, dal momento in cui gli altri comproprietari ricevono la notificazione dell'avviso di avvenuta pignoramento della quota, scatta in capo ai comproprietari il divieto di consentire la separazione della quota spettante al debitore, senza ordine del giudice. Questo avviene per impedire che il debitore esecutato, ottenuta la quota, poi possa sottrarre questa quota alla garanzia del creditore pignorante. In secondo luogo, l'ulteriore indicazione che ci dà il legislatore per poter procedere effettivamente all’espropriazione della quota è che bisognerà individuarla materialmente. Per ottenere l'effettiva espropriazione bisognerà procedere: * alla separazione della quota, e oalla vendita della quota sia pur indivisa (che ancora fa parte del bene indiviso) e o infine alla divisione del bene in comunione. In questa maniera il creditore troverà soddisfacimento delle proprie ragioni. Che cosa significa, prima di tutto, separare la quota? Il giudice dell'esecuzione, in questo caso, dovrà provvedere a separare materialmente la quota spettante al creditore procedente, (che potrebbe essere la quota di un bene mobile o di un bene immobile) solo ove però sia possibile in natura la separazione di questa quota (come previsto dall'art 600 c.p.c.). Ed è chiaro che, se sia possibile ciò (pensiamo per es. una quota di partecipazione della comproprietà di un bene immobile, che consenta di separare la quota spettante al debitore) il giudice procederà alla separazione e la quota spettante al debitore esecutato viene individuata da questa procedura di separazione. Se invece la separazione non è possibile, il giudice ha l'alternativa, o di procedere alla divisione del bene e dunque avviare tale giudizio di divisione (che porta poi alla divisione del bene in comunione), oppure in alternativa mantenere la comproprietà e vendere la quota che continua a rimanere indivisa. Questa ultima ipotesi, come ci dice lo stesso art. 600, il giudice la seguirà sempre qualora dovesse ritenere che, vendendo la quota ancora indivisa, si possa ottenere comunque un prezzo pari o superiore al valore della quota che viene determinato dallo stesso giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art 568 vuol dire utilizzando le stesse modalità che vengono utilizzate per determinare il valore del bene da sottoporre a vendita forzata). Se dovesse optare per la separazione della quota si tratta semplicemente di procedere materialmente alla determinazione della quota (non c'è nessuna questione particolarmente rilevante); anche nel caso della seconda opzione la questione non è rilevante perché si seguiranno le modalità della vendita forzata che già conosciamo. L'unica opzione che rimane da approfondire è quando il giudice dovesse optare per il superamento della comproprietà e la divisione del bene in comunione: in questo caso infatti, per ottenere la divisione del bene in comproprietà occorrerà instaurare un vero e proprio giudizio di cognizione pieno e speciale (si apre una parentesi cognitiva) disciplinato dagli artt. 784 ss. c.p.c. Al termine di questo giudizio, o i vari comproprietari si mettono d'accordo sulla divisione del bene (divisione verrà disposta con ordinanza da parte del giudice della cognizione, ai sensi dell'art 789) o, qualora non si mettano d'accordo, alla divisione si arriverà con la sentenza del giudice. In ogni caso all'esito del giudizio di cognizione avremo la divisione del bene. La particolarità che qui troviamo è che, questo giudizio di divisione (come ci dice l'art 181 delle disposizioni di attuazione) sarà disposto con ordinanza del giudice dell'esecuzione e si svolgerà davanti allo stesso, che quindi dismette le vesti del giudice di esecuzione e diviene giudice della cognizione, poiché dovrà prima risolvere la questione attinente alla divisione del bene in comproprietà. Quindi di riflesso, il processo esecutivo verrà sospeso fino a quando non si concluderà il processo di divisione, o quantomeno, come dice l'art 601, non si otterrà una sentenza di secondo grado. Come riportato dalla sentenza della Cassazione 20 agosto 2018 n. 20817, viene chiarito che in questo caso l’atto introduttivo del giudizio di divisione non è la domanda giudiziale, ma è l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dispone la divisione del bene. Questa è, in realtà, una forzatura perché significa che il giudizio di divisione si apre, non per effetto della domanda di una delle parti, ma per effetto del provvedimento del giudice. In realtà, la Cassazione fa una ricostruzione per superare questo problema, ritenendo che alla base dell'ordinanza che emette il giudice dell'esecuzione vi è comunque l'istanza, e quindi l’azione esecutiva, esercitata dal creditore procedente. Dunque materialmente il giudizio di divisione viene introdotto e disposto dall’ordinanza del giudice, ma questa a sua volta è retta dalla domanda esecutiva esercitata dal creditore procedente+ si salvaguarda il principio della domanda. A questo punto, una volta concluso il giudizio di divisione, avremo il processo esecutivo che riprenderà il suo normale corso e quindi la vendita forzata della quota o eventualmente la sua assegnazione forzata (se c'è un'istanza del creditore procedente o di altri creditori intervenuti). Tutte queste particolarità che riguardano l'espropriazione di beni indivisi attengono alla fase successiva al pignoramento della quota, ma precedente la fase liquidatoria. Ai sensi dell'art 601 (cioè, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione ritenga che sia opportuno procedere al giudizio di divisione) il giudice pronuncia l'ordinanza, con la quale si instaura l’atto introduttivo del giudizio di divisione e contemporaneamente ci sarà la sospensione automatica del processo esecutivo. Questa anche è una particolarità, perché la sospensione del processo esecutivo avviene per espressa previsione di legge, dunque non c'è bisogno del provvedimento del giudice (come invece normalmente accade quando si ha a che fare con la sospensione del processo esecutivo). Passiamo alla seconda forma di espropriazione particolare che viene presa in considerazione dal codice, la quale va sotto il nome di ESPROPRIAZIONE CONTRO IL
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