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Espropriazione credito fondiario, Appunti di Diritto Processuale Civile

seminario esecuzione civile sull'espropriazione del credito fondiario

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 06/03/2016

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Scarica Espropriazione credito fondiario e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESPROPRIAZIONE CREDITO FONDIARIO Forme espropriative che sono regolate da uns disciplina che si trova al di fuori del codice civile. Non ci sono deroghe sostanziali alle fasi di procedura Espropriazione si attua pignorando un bene, al pign fa eguito la liquidazione e la distribuzione del ricavato per la soddisfazione del creditore procedente e degli intervenuti Volta alla soddisfazione del credito dell’istituto di credito (della banca) perché si ritiene che sia un credito di maggior tutela rispetto agli strumenti tradizionali. Qst istituto deriva dal fatto che nel 1905 si è voluto favorire il rapporto sotteso all’intermediazione del credito fondiario, portato dalle cartelle fondiarie (strumento di raccolta del risparmio) per condere credito a favore di soggetti che necessitavano di raccogliere credito. Era stata attribuita la facolta di esercitare questa tipologia di credito La specialità soggettiva aveva portato al fatto che si consentissero a questi soggetti degli strumenti più efficaci Idea di base: consentire maggior tutela a questi istituti di credito fondario 646/1905 Poi evoluzione del mercato e si è giunti a dover abbandonare questa configurazione soggettiva per lasiare la possibilità a tutti gli istituti di credito ad effettuare questa operazione La disciplina TU bancario del 1993 che continua ad essere la disciplina di riferimento per gli aspetti che ci intressano La def di credito fondiario non è più stata legata alla tipologia soggettiva ma a ragioni di carattere soggettivo Il credito fondiario deve essere oggettivamente individuato: art 38 individua tre elementi 1. Finanziamento: un erogazione di credito da parte della banca si parla genericamente di fin non è specificata l operazione giuridica sottesa a quella economica (non si parla di mutuo, apertura di credito, concessione di somme o un contratto specifico) quindi recepiamo un accezione ampia del termine. 2. Durata del finanziamnetnto: deve essere un fin a medio lungo termine. Disp generica, non ci da un riferimento preciso. Si fa riferimento al termine originariamente pattuito, è l’astratta durata da cui si dv desumere l applicabilità di questa disciplina. L’autorità di vigilanza hanno dato delle indicazione per sapere quale può essere il tempo di rif: si parla di 18 mesi. Si tratta di un termine previsto da norme regolamentari. Non è detto che operazioni di durata inferiore possano essere esclusi a priori dall’applicazione di questa disciplina 3. Concessione di un’ipoteca di primo grado su un bene immobile. Il termine fondiario ci fa capire come fosse questa la vera peculiarità della disciplina: fondo che potesse essere utilizzato come base dell’operazione, come garanzia per la restituzione del finanziamento. Si parla di ipoteca di primo grado ma non è escluso che altre concessioni di credito possano cmq entrare nell ambito di applicazione della disciplina sebbene l ipoteca di cui beneficiano non sia di primo grado. Effiacia costitutiva: non è possibile che esistano ipoteche di medesimo grado, le ipoteche successivamente iscritte avranno un grado inferiore. Però disp relative alla limitazione a queste forme di credito relative alla quantità del credito che si può concedere. La banca può concedere un credito non superiore all’80% del bene immobile concesso in garanzia. Oppure se fin necessario per sostenere delle opere dell’immobile, ai costi delle opere che verranno effettuate sull’immobile si presuppone che le opere abbiano un costo inferiore all’immobile stesso. Partendo da qst limitazione un interpretazione ci potrebbe dire che se operazione Probabilmente una seconda operazione che rientri nella medesima limitazione potrebbe essere considerata beneficiaria del medesimo trattamento. Si rcava questa sorta min 19 Oggi, a differenza che nel 1905, si deve valutare la sussistenza di questi tre elementi. Art 41 TUB Specialità va rilevata su tre livelli: 1. Fase iniziale 2. Fase della vendita (o assegnazione) 3. Fase della distribuzione La specialità rispetto alla precedente disciplina è molto ridotta, di fatto le differenze rispetto all’espropriazione ord non sono così marcate Perché si parla di forma speciale? La prima rilev diff è che non ha l’obbligo di notificare il TE questo sostanzialmente è un principio che deroga l’art 479 che prevede che prima di iniziare l esecuzione è necessario che al debitore venga notificato il TE. Ovviamente il fatto che non debba essere notificato il TE non implica che invece non debba essere notificato il 1 atto dell esecuzione: il precetto. La deroga riguarda solo il TE e non l obbligo di notificare l’atto di precetto. L’atto di precetto è legato alla formazione della domanda esecutiva con cui il cred aziona la pretesa esecutiva) questo è funzionale anche all’individuazione del credito per cui si agisce. Nella vasta elencazione dei TE ci sono anche i TE contrattuali ed è questo il caso. Si presuppone che il fin sia contenuto in titolo contrattuale idoneo a divenire esecutivo a contratti Il Titolo deve essere spedito in forma esecutiva? Ai fini della corretta esec normalmente è richiesto che il te sia spedito in forma esecutiva. È bene pensare che il fatto che il te non debba essere notificato debba cmq essere munito della formua esecutiva È necessario che sia cmq spedito in forma esecutiva. Per quanto riguarda notificazione del precetto normalmente quando si stipula rap tra banca e cliente si prevede elezione di domicilio del cliente. Questa aveva rilevanza secondo la precedente disciplina dove, il favor versoil cred fondirio potev notificare al debitore eletto. Può capitere che il reg pagamento del fin sia
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