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ESPROPRIAZIONE FORZATA, Appunti di Diritto Processuale Civile

APPUNTI LEZIONE

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 03/02/2013

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Scarica ESPROPRIAZIONE FORZATA e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESPROPRIAZIONE FORZATA (esecuzione forzata in forma generica) La competenza è del Tribunale in composizione monocratica; l’espropriazione è diretta dal giudice dell’esecuzione, nominato dal Presidente del Tribunale su presentazione del fascicolo da parte del cancelliere. È immutabile per tutto il corso del processo. Notifica del titolo e dell’atto di precetto sono precedenti al processo, che inizia con il pignoramento. L’esecuzione forzata comincia non prima di 10 giorni dalla notificazione del precetto. Si soddisfano i crediti aventi oggetto somme di denaro, attraverso la sottrazione coattiva al debitore della disponibilità giuridica di determinati beni, trasformandoli coattivamente in denaro attraverso la vendita forzata. Il ricavato viene poi distribuito tra i creditori intervenuti. Si distingue tra espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi (beni mobili o crediti), in quanto può avere come oggetto mobili, immobili, crediti del debitore, quote di un bene indiviso, proprietà di un terzo gravato per responsabilità da debito altrui. È possibile un cumulo di mezzi di espropriazione; se però il debitore si oppone, il giudice può limitare l’espropriazione al mezzo scelto dal creditore, o dal giudice stesso. Sono esclusi dalle procedure concorsuali (ad es. fallimento) il debitore civile (cioè non commerciale) e il piccolo imprenditore. Quando è intrapresa una procedura concorsuale il processo di esecuzione forzata deve arrestarsi, in quanto la procedura implica la sottoposizione soddisfacimento dei creditori dell’intero patrimonio alla liquidazione (e non solo della vendita dei singoli beni) . Inoltre, a differenza che nel processo di esecuzione, la procedura prosegue a impulso di ufficio e non delle parti (evitando così eventuali estinzioni per inerzia); il creditore concorre solo con creditori il cui credito è sorto prima dell’inizio della procedura, ed è dotato di un potere revocatorio più ampio (anche i pagamenti). Inoltre il debitore, nelle procedura concorsuali può avvalersi dell’esdebitazione, liberandolo dai crediti nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti. Vi sono tre fasi del procedimento di espropriazione: 1. Pignoramento : l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento (art 491). Serve a determinare i beni oggetto di esecuzione, sui quali il debitore avrà una indisponibilità giuridica ( nel senso che il debitore può disporre del bene, ma gli effetti giuridici dei suoi atti, se pur validi fra le parti, sono inopponibili e inefficaci nei confronti del creditore; l’alienazione di immobili avvenuta prima del pignoramento ma trascritta dopo, non è efficace nei confronti del creditore ). Secondo l’art 492, l’atto di pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni soggetti ad espropriazione. Deve altresì contenere l’invito a effettuare in cancelleria la dichiarazione di residenza. La mancanza di questi requisiti potrà essere fatta valere dal debitore con l’opposizione agli atti esecutivi. Si estingue se dopo 90 giorni non vi sono atti di impulso come l’istanza di vendita, e anche dopo sospensione ex art 624. La ricerca dei beni da pignorare può avvenire in 3 modi differenti: • Attraverso la collaborazione del debitore ( art 492, 4 comma). L’ufficiale giudiziario invita- anche su istanza del creditore procedente- il debitore ad indicare beni utilmente pignorabili, quando i beni pignorati non appaiono sufficienti. Della dichiarazione del debitore si redige processo verbale. • Attraverso tecniche di informazione presso anagrafe tributaria o altre banche dati (art 492, comma 7). Su richiesta del creditore procedente, l’ufficiale può chiedere informazioni. • Esaminazione da parte di notai appositamente nominati delle scritture contabili del debitore, nel caso questi sia imprenditore commerciale, al fine di individuare cose e crediti pignorabili Il debitore per evitare il pignoramento, prima che questo avvenga, può consegnare all’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede, con l’incarico di consegnarla al creditore. Se il pignoramento è già avvenuto, il debitore può chiedere la conversione del pignoramento: il giudice concede ordinanza a effetto immediato con cui libera le cose dal pignoramento sostituendole con una somma pari all’importo delle spese. L’istanza può essere presentata in qualsiasi momento prima sia disposta la vendita o l’assegnazione ( art 495). 2. Vendita forzata I beni pignorati sono trasformati in denaro attraverso la vendita forzata. Viene così trasferito al terzo offerente il diritto che sul bene pignorato spettava a chi a subito l’espropriazione, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo (art 2919 c.c.). Per i beni mobili l’effetto si produce al pagamento del prezzo in seguito all’aggiudicazione. Per i beni immobili si produce al momento dell’emanazione del decreto di trasferimento ex art 586. _ Senza incanto (art 532) il giudice ordina che le cose siano consegnate a un commissionario, il quale procede alla vendita in modo informale. Deve avvenire entro un mese altrimenti, salvo proroghe, si procederà alla vendita con incanto. _ Con incanto (art 534) attraverso la pubblicità ex art 490, da fare nelle forme ordinarie o straordinarie a pena di nullità. Se un bene rimane invenduto, si dovrà procedere a nuovo incanto ex art 538. È necessaria la buona fede dell’acquirente ( non sa, per es., che il bene non è del debitore). Per quanto riguarda l’assegnazione dei beni mobili invenduti all’incanto, il nuovo art 538 stabilisce che non può essere chiesta l’assegnazione ma deve essere fissato un nuovo incanto ad un prezzo inferiore di un quinto rispetto a quello precedente- tranne che per beni d’oro o d’argento, i quali se invenduti possono essere assegnati. Distribuzione tra i creditori È possibile una • Distribuzione amichevole (art 541) I creditori concorrenti trovano un accordo secondo un piano concordato. • Distribuzione giudiziale (art 542) Se non è raggiunto l’accordo, ciascun creditore può chiedere al giudice di procedere alla distribuzione a norma dell’art 510. È impugnabile solo con opposizione agli atti esecutivi (617) Espropriazione presso terzi Pignoramento Ha per oggetto beni mobili del debitore che sono in possesso del terzo, o crediti del debitore verso il terzo. Nell’espropriazione mobiliare può succedere che il pignoramento avvenga anche in luoghi non appartenenti al debitore, ma solo quando si tratta di cose determinate di cui può disporre, e occorre in ogni caso l’autorizzazione del giudice (art 513). Il pignoramento avviene attraverso la notificazione – da parte dell’ufficiale- al terzo e al debitore di un atto che, oltre all’ingiunzione al debitore ex 492, deve contenere (art 543): • Indicazione del credito, del titolo e del precetto • Indicazione delle somme dovute e dell’intimazione al terzo di non disporne • Dichiarazione di residenza • Citazione a comparire davanti al giudice di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione ex art 547; il terzo è tenuto a comparire solo nei casi di crediti derivanti da rapporto di lavoro ex art 545, negli altri casi può comunicare la dichiarazione a mezzo raccomandata entro 10gg Ex art 545 sono impignorabili i crediti aventi per oggetto sussidi e i crediti alimentari – tranne che per cause di alimenti. Ex art 546, con l’intimazione al terzo, questi viene legittimato a non adempiere alla prestazione dovuta nei confronti del debitore e gli viene imposto di custodire il bene. Dal momento della notifica di tale intimazione, sul terzo grava un obbligo di custodia del bene, il che significa che deve astenersi da ogni atto dispositivo del bene. Invece, gli effetti del pignoramento ex art 2917 c.c. si produrranno solo dopo che viene resa la dichiarazione o dopo che viene accertato giudizialmente il credito(art 546). Il terzo è tenuto a rendere una dichiarazione ex art 547, in cui determina quanto o cosa egli deve. La dichiarazione può avvenire in udienza o a mezzo raccomandata al creditore. Non ha natura giuridica di confessione giudiziale. • Dichiarazione negativa senza contestazioni processo esecutivo si estingue • Dichiarazione positiva senza contestazioni si determina il bene e si perfeziona il pignoramento • Contestazioni di ogni tiposi instaura su istanza di parte un processo incidentale di cognizione, ex art 548, su cui si pronuncia lo stesso giudice dell’esecuzione con sentenza, la quale non stabilisce rapporti tra debitore e terzo, ma stabilisce se sussistono o meno obblighi del terzo nel processo esecutivo. Si ha un’ automatica sospensione del processo di esecuzione, che può essere riassunto senza che sia necessario il passaggio in giudicato della sentenza Vendita L’intervento è disciplinato a norma dell’art 525. Il giudice può disporre la vendita o l’assegnazione ex art 529 ss, come nell’espropriazione mobiliare. L’assegnazione, ex art 553, è immediata per crediti esigibili in meno di 90 gg, i quali sono invece venduti come le cose mobili se non sono esigibili in meno di 90 gg. Espropriazione immobiliare Pignoramento L’ufficiale giudiziario o , se richiesto, anche il creditore, individua i beni immobili da pignorare (art 555). Il pignoramento estende i suoi effetti alle pertinenze e ai frutti. Ci sono due fasi nel pignoramento immobiliare: • Notificazione al debitore di un atto ex art 555, sottoscritto dal creditore e con l’indicazione specifica dei beni sottoposti a pignoramento,oltre all’ ingiunzione ex art 492. Da questo momento il pignoramento è efficace nei confronti del debitore ( e decorrono i 90 gg) • Trascrizione dell’atto nei registri immobiliari da parte dell’ufficiale giudiziario (o del creditore). Da questo momento il pignoramento è efficace nei confronti dei terzi. • Deposito dell’atto e della nota di trascrizione e formazione del fascicolo (557), e da parte del creditore deposito del titolo e del precetto entro 10 gg dal pignoramento. Il debitore è nominato custode dell’immobile e delle pertinenze, senza compenso (art 559). Può essere nominata una persona diversa su istanza del creditore, o quando l’immobile non è occupato dal debitore. Se il custode non rispetta gli obblighi derivanti da custodia, verrà sostituito con ordinanza non impugnabile. Ex art 560, il custode non può dare in locazione l’immobile senza autorizzazione del giudice, e deve provvedere all’amministrazione e alla gestione dell’immobile stesso. Se sugli stessi beni è già avvenuto un pignoramento, si ha un pignoramento successivo (art 561): se è compiuto prima dell’udienza di vendita per il primo pignoramento, l’esecuzione si svolge in un unico processo. Al contrario si applica ultimo comma dell’art 524 (separato processo). Vendita La legge 80/05 ha abrogato l’art 563 che prevedeva la possibilità di intervento ai creditori il cui credito era sottoposto a termine o a condizione. Possono partecipare i creditori ex 499. Quelli tardivamente intervenuti (art 565) – cioè dopo l’udienza fissata per la vendita ma prima dell’udienza di distribuzione- possono soddisfarsi sull’eventuale residuo, in caso contrario neanche su quello. Se però tali creditori sono titolari di un diritto di prelazione, e intervengono in ogni caso prima dell’udienza di distribuzione, possono concorrere alla distribuzione (art 566) Ex art 567, trascorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore pignorante e ogni creditore munito di titolo esecutivo può proporre istanza di vendita. Ex 569, ricevuta l’istanza il giudice entro 30gg dal deposito deve fissare udienza per audizione per le parti e nomina un esperto che provveda a determinare il valore dell’ immobile, il quale redige una relazione da inviare ai concorrenti e al debitore entro 45 gg dall’udienza. Entro 15 i creditori possono depositare le loro note. L’udienza, ex art 569, rappresenta il termine ultimo per proporre opposizione agli atti esecutivi. Se non ci sono opposizioni il giudice dispone i termini per la fissazione della vendita senza incanto, e con la stessa ordinanza dispone, in caso di vendita infruttuosa, alla vendita con incanto, che deve avvenire non prima di 45 giorni dalla prima. Vendita senza incanto con l’ordinanza ex art 569 il giudice fissa anche il prezzo di partenza ,un termine tra 90 e 120 gg entro il quale vanno proposte le offerte, la data dell’udienza per l’esame delle offerte e le modalità del pagamento della cauzione. Non può partecipare il debitore. Ex 571, le offerte vanno depositate in tribunale. Se vi è una sola proposta (art 572) e quest’ultima supera di almeno 1/5 il prezzo base è accolta. Se è invece inferiore può essere rifiutata e il giudice può disporre per la vendita all’incanto. Se le proposte sono più di una (art 573) il giudice aggiudica l’immobile all’offerta migliore, tenendo conto non solo del valore dell’offerta, ma anche delle modalità di pagamento o delle garanzie. Vendita con incanto se la vendita senza incanto non si conclude con l’aggiudicazione, si procede a quella con incanto. Ex art 580, per offrire all’incanto bisogna aver prestato la cauzione disposta dall’ordinanza ex art 569, che verrà poi restituita al termine dell’incanto se l’offerente non sarà aggiudicatario. Verrà trattenuto 1/10 se l’offerente poi non partecipa all’incanto senza giustificato motivo. La vendita avviene in pubblica gara (art 581). Tuttavia è ammesso l’istituto dell’offerta dopo l’incanto (art 584): entro 10 gg dall’aggiudicazione possono essere effettuate offerte – superiori almeno di 1/5 al prezzo raggiunto; si avrà una gara tra gli offerenti e l’aggiudicatario e la definitiva aggiudicazione da parte del giudice. Se però anche la vendita con incanto non trova nessun aggiudicatario si possono verificare tre ipotesi: • Assegnazione: se non vi è nessun aggiudicatario e vi è stata domanda di assegnazione da parte di un creditore qualunque – almeno 10 gg prima dell’incanto. • Nuovo incanto: se non vi sono istanze di assegnazione o se queste non vengono accolte • Amministrazione giudiziaria (art 592-595)
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