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Espropriazione forzata, Dispense di Diritto Processuale Civile

Schemi riassuntivi relativi all'espropriazione forzata

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 08/10/2021

Giovanna109
Giovanna109 🇮🇹

3.8

(5)

14 documenti

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Scarica Espropriazione forzata e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESPROPRIAZIONE FORZATA FUNZIONE: L’espropriazione , oltre ad essere la forma statisticamente più frequente di esecuzione forzata, è anche quella certamente più complessa, perché , avendo come obiettivo finale quello di dare attuazione ad un credito pecuniario , implica molteplici attività di varia natura , materiale o giuridica , dirette ad individuare in primis i beni del debitore da destinare al soddisfacimento del creditore procedente e degli altri creditori che possono prendere parte del processo esecutivo e in secondo luogo alla trasformazione in denaro dei beni medesimi . DISCIPLINA : Il titolo II del libro III del codice detta una disciplina generale e comune dell’espropriazione nelle varie fasi e nei suoi aspetti essenziali (il pignoramento; l’intervento dei creditori ; l'assegnazione e la vendita ; la distribuzione del ricavato) Tale disciplina deve essere poi integrata con quella più analitica propria di ciascuna forma di espropriazione, a seconda del tipo di bene del debitore che essa aggredisce . NATURA: l’opinione più tradizionale ritiene che il processo esecutivo abbia una struttura intrinsecamente unilaterale , caratterizzata da un’ontologica diseguaglianza tra creditore e debitore con la conseguenza che in esso non troverebbe spazio il principio del contradditorio — critica : questa impostazione appare poco convincente alla luce dell’art. 111 comma II Cost. , che invece sancisce l’essenzialità del contradditorio in qualunque processo -— soluzione : tenendo conto dell’astrattezza dell’azione esecutiva , che trova un presupposto necessario e sufficiente nell’esistenza di un titolo esecutivo , dovremmo ritenere che il contradditorio potrà riguardare non tanto le questioni concernenti l’esistenza del diritto risultante dal titolo , ma solamente quelle che incidono sui possibili provvedimenti del giudice dell’esecuzione GIUDICE DELL’ESECUZIONE : L’ufficio giudiziario competente per l'espropriazione forzata è il tribunale , la cui competenza territoriale si determina : con riguardo al luogo in cui si trovano i beni mobili o immobili assoggettati all'esecuzione Con riguardo al luogo di residenza , domicilio , dimora o sede del debitore , se l’espropriazione riguarda autoveicoli , motoveicoli In relazione al luogo di residenza , domicilio , dimora o sede del terzo debitore , se l'espropriazione ha per l’oggetto dei crediti ed è diretta nei confronti di una pubblica amministrazione Nell’ambito di tale ufficio la nomina del giudice dell’esecuzione , ossia del magistrato — persona fisica cui spetta la direzione dell’espropriazione , è fatta dal presidente del tribunale su presentazione del fascicolo d’ufficio a cura del cancelliere entro due giorni dalla sua formazione Il giudice dell’esecuzione, in quanto tale, ha gli stessi poteri e le stesse prerogative almeno formalmente di quelli che competono al giudice istruttore nel processo di cognizione , anche se poi , sul piano sostanziale , i compiti del giudice dell’esecuzione non possono essere comparabili con quelli del giudice istruttore , in ragione dei peculiari obiettivi dell’espropriazione — a conferma di questa diversa funzione, basti pensare che il processo di espropriazione non si snoda , come quello di cognizione , tra un’udienza e l’altra , tanto è vero che l’art. 485 prevede che il giudice fissi con decreto un’udienza per l’audizione delle parti e degli eventuali “altri interessati” solamente quando poi è la legge a richiederlo oppure il giudice stesso a ritenerlo necessario. 1 PROCEDIMENTO: PIGNORAMENTO: di regola l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento , che serve essenzialmente ad individuare i beni del debitore (mobili , immobili o credito) da assoggettare all’esecuzione e a vincolarli , anche giuridicamente, alla soddisfazione del creditore procedente Definizione : il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario , che consiste essenzialmente nell’ingiunzione , rivolta al debitore , “di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi” (art. 492 comma II) Contenuto : I successivi commi (III, IV e V) prevedono che il pignoramento contenga altresì : L’ invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita” presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice -— l’eventuale omissione di tale invito o avvertimento imponga , nel caso in cui il debitore non abbia provveduto egualmente alla dichiarazione di residenza o domicilio , di eseguire le notificazioni o le comunicazioni comunque secondo le ordinarie modalità previste dagli artt.137 L’avvertimento al debitore concernente la possibilità di chiedere , dopo il pignoramento , la conversione di quest’ultimo a norma dell’art. 495 , e cioè la sostituzione delle cose o dei crediti pignorati con una somma di denaro , eventualmente rateizzati — si tenga presente che questa possibilità non deve essere confusa con quella prevista dall’art. 494 che invece consente di evitare il pignoramento , versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese ; né con quella prevista sempre dall’art. 494 comma II , che consente di evitare che il pignoramento cada su cose . l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530,552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile . L’avvenuta esecuzione di un pignoramento non esclude pignoramenti successivi del medesimo bene, ad istanza dello stesso o di altro creditore, i quali producono effetti autonomi ed indipendenti , anche se poi sono riuniti in un unico processo — conseguenza : gli eventuali vizi del primo pignoramento non possono incidere sulla validità o sull'efficacia degli altri . Tra l’altro l’efficacia del pignoramento è limitata nel tempo e in particolare essa cessa se nei successivi 45 giorni non viene presentata istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati Conversione del pignoramento : L’art. 495 consente al debitore esecutato di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro corrispondente al totale dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti , maggiorato dei relativi interessi e delle spese nonché delle spese dell’esecuzione . Il comma I del suddetto articolo stabilisce che la relativa richiesta deve essere avanzata prima che sia disposta la vendita e deve essere accompagnata, quale garanzia di serietà dell’istanza e a pena di inammissibilità , dal deposito in cancelleria di una somma pari ad almeno un quinto del totale dei predetti crediti , dedotti gli eventuali versamenti già effettuati L’importo globale della somma occorrente per la conversione è determinato con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, previa audizione delle parti in udienza entro trenta giorni dal deposito dell’istanza ed eventualmente, se il pignoramento riguarda beni — mobili o immobili — e se sussistono giustificati motivi può anche essere concessa una rateizzazione mensile del pagamento . Nel caso in cui l’istanza di conversione sia accolta , l’effettiva liberazione dal pignoramento è comunque subordinata al versamento integrale di tale somma , perché , in caso contrario (inadempimento o ritardo di oltre 15 giorni) il giudice disporrà senza indugio la vendita delle cose pignorate (comma V) Riduzione del pignoramento : L’art. 496 prevede che il giudice possa disporre anche d’ufficio , sentiti il creditore procedente e i creditori eventualmente intervenuti , la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni pignorati sia superiore all’importo totale dei crediti da soddisfare e delle spese . INTERVENTO DEI CREDITORI Di regola il creditore pignorante non gode di alcuna preferenza rispetto agli altri creditori , i quali possono assoggettare il medesimo bene ad ulteriori pignoramenti successivi , oppure possono intervenire nel processo esecutivo già iniziato da altri Presupposti : A chi spetta intervenire ? La riforma del 2005 è intervenire per snellire l'espropriazione e ha circoscritto la possibilità di intervento ad alcune categorie di creditori : ® Ai creditori muniti di titolo esecutivo oppure titolari di un diritto di pegno o di un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ® Ai creditori che , anteriormente al pignoramento , avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati * Ai creditori titolari di un credito risultante dalle scritture contabili obbligatorie previste dall’art. 2214 Inoltre la posizione e le prerogative processuali del creditore sono diverse a seconda che egli possieda o meno un titolo esecutivo , per cui : ® Se l’intervento si fonda su un titolo esecutivo , il credito si considera certo e il creditore avrà poteri di impulso del procedimento — conseguenza : egli potrà estendere il pignoramento ad altri beni , oppure proporre egli stesso l’istanza di vendita dei beni pignorati. * Se l’intervento invece non si fonda su un titolo esecutivo , il creditore non solo non potrà compiere gli atti di impulso del procedimento, ma soprattutto sarà necessario una sorta di interpello del debitore , affinchè il debitore stesso possa riconoscere il credito e , in caso 5 positivo , l’interveniente sarà ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato per il corrispondente importo, altrimenti avrà solo diritto ad un accostamento temporaneo delle somme che gli spetterebbero in sede di riparto , sempre a condizione che ne faccia istanza. Si distingue poi a seconda che il creditore sia o meno chirografario al tempo dell’intervento, per cui: ® Il creditore chirografario intervenuto tardivamente viene posposto nella distribuzione del ricavato non soltanto ai creditori muniti di prelazione , ma anche a tutti i creditori intervenuti tempestivamente — egli quindi potrà soddisfarsi solo sull'eventuale residuo ® Il creditore munito di un diritto di prelazione non subisce alcun pregiudizio nonostante la tardività e pertanto conserva integro tale diritto in sede di distribuzione del ricavato + precisazione : se il diritto di prelazione risulta da pubblici registri , il creditore ha diritto di essere avvertito dell’esecuzione intrapresa sui beni oggetto della garanzia , altrimenti il diritto di prelazione inevitabilmente si estinguerebbe in conseguenza della vendita forzata dei beni medesimi , secondo quanto stabilito dall’art. 498 . Inoltre , sebbene le disposizioni possano lasciar intendere il contrario , la giurisprudenza prevalente ritiene che anche i creditori intervenuti tardivamente , se muniti di titolo esecutivo , possano dare impulso all’espropriazione , provocandone i singoli atti . Infine l’art. 511 stabilisce che i creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499 secondo comma — si tratta di un intervento sui generis, che mira alla sostituzione esecutiva , che ben potrebbe avvenire in qualunque momento , fino a quando il creditore sostituendo non abbia materialmente ricevuto la propria quota in sede di distribuzione del ricavato. Disciplina : L'art. 499 comma II prevede che il ricorso debba essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 Per quanto riguarda il contenuto , sempre il comma II prevede che esso contenga l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione . Diversamente , se l’intervento riguarda un credito non assistito dal titolo esecutivo , il comma III prevede invece che al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni + in ogni caso il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa (comma IV) ... per quale ragione ? perché evidentemente il debitore deve essere messo in condizione di disconoscere , in tutto o in parte , i crediti non risultanti dal titolo esecutivo — a conferma di questa interpretazione basti pensare che l’ult. comma prevede che il giudice fissi un’ udienza di comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti, non oltre i 60 giorni dalla data del provvedimento + a quest’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la 6 relativa misura, fermo restando che se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. 3. VENDITA FORZATA O ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI Affinchè l’espropriazione forzata possa concretamente avviarsi verso il soddisfacimento dei creditori ammessi al concorso , è necessario procedere alla vendita forzata ovvero, quando ne sussistano le condizioni , all’assegnazione dei beni (o dei crediti) pignorati . Tuttavia nulla esclude che il processo di espropriazione possa chiudersi anticipatamente , prima della vendita o dell’assegnazione ,qualora non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo (art. 164 — bis disp. att.) Vendita forzata : l’istanza del creditore procedente o di un altro creditore munito di titolo esecutivo deve essere proposta di regola non prima di 10 dal pignoramento e comunque non oltre i 45 giorni che farebbero venir meno l’efficacia del pignoramento medesimo . Le modalità della vendita forzata sono disciplinate nell’ambito di ciascun tipo di espropriazione in maniera autonoma , fermo restando che comunque essa può avvenire : ® conincanto: le operazioni di vendita si svolgono e si esauriscono in un unico contesto , nel luogo e nel giorno fissati nel provvedimento di vendita , attraverso offerte successive al rialzo , e con la conseguente aggiudicazione al miglior offerente ® senza incanto: in questo caso le offerte di acquisto , sempre con una base di prezzo minimo, possono liberamente intervenire nell’arco di tempo determinato dal provvedimento di autorizzazione alla vendita , e può essere altresì prevista , in caso di pluralità di offerte, una gara partendo dall’offerta più alta Tra le due modalità il legislatore sicuramente preferisce la seconda, perché difatti l’art. 503 comma II prevede che l’incanto possa disporsi solamente quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa fruttare un prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima del bene . Assegnazione dei beni pignorati : la dottrina distingue sostanzialmente due figure : ® assegnazione satisfattiva : consiste in una datio in solutum , per cui il creditore accetta che gli venga trasferita la proprietà di taluno dei beni pignorati al posto della somma di denaro cui avrebbe diritto , fermo restando un eventuale conguaglio quando l’importo del suo credito sia inferiore al valore del bene . * assegnazione — vendita : prevede il pagamento del valore del bene da parte del creditore assegnatario e concretamente quindi si risolve in una sorta di aggiudicazione per un prezzo predeterminato — tale prezzo non può essere inferiore all’importo totale delle spese di esecuzione e dei crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’assegnatario, affinché il ricavato sia almeno sufficiente a soddisfare i creditori a lui anteposti
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